Concorso per 1 perito agrario (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 17 del 01-03-2011
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO   (scad.  31 marzo 2011) Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario. ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 01-03-2011
Data Scadenza bando 31-03-2011
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONCORSO   (scad.  31 marzo 2011)
Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio  della
  libera professione di perito agrario. 

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
     per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 
 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Visto il decreto ministeriale 9 settembre  1957  di  approvazione
del regolamento sugli esami di Stato  di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni; 
    Vista la legge 21 febbraio  1991,  n.  54,  contenente  modifiche
all'ordinamento professionale dei periti agrari; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti; 
    Visto in particolare l'art. 7, comma 2 del predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  328/2001,  che  stabilisce  che:  «I
decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e di laurea specialistica  definiscono  anche,  in  conformita'  alla
normativa vigente, la relativa corrispondenza con i  titoli  previsti
dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  16  marzo  1993,  n.  168,   di
approvazione  del  regolamento   per   gli   esami   di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
agrario, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno,  in  un'unica
sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
(art. 1, comma 1); 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo; 
    Visto il decreto  del  direttore  generale  per  gli  ordinamenti
scolastici 16 luglio 2008, prot. n.  8147,  di  delega  ai  direttori
degli  uffici  scolastici  regionali  ed  ai  sovrintendenti  per  le
provincie di Trento e Bolzano; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli  esami  di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della  libera  professione  di
perito agrario. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  di   perito   agrario
conseguito presso un istituto tecnico agrario  statale,  paritario  o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano: 
      A - completato un periodo biennale di pratica presso un  perito
agrario o un dottore in  scienze  agrarie  o  forestali  iscritti  ai
rispettivi albi professionali da  almeno  un  quinquennio  (art.  10,
comma 2, legge n. 54/1991); 
      B -  completato  un  periodo  triennale  di  attivita'  tecnico
agricola subordinata, anche al di fuori di uno  studio  professionale
(art. 10, comma 2, legge n. 54/1991); 
      C - svolto attivita' di titolare di impresa agricola (art.  12,
comma  2,  del  «Regolamento  per  lo   svolgimento   della   pratica
professionale  e   dell'attivita'   tecnico   agricola   subordinata"
licenziato dal Consiglio nazionale dei periti  agrari  e  dei  periti
agrari laureati il 14 gennaio 2011; art. 11 della presente O.M.); 
      D - frequentato, con esito  positivo,  corsi  di  istruzione  e
formazione tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro  semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a  sei  mesi  coerenti  con  le
attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma  3,
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001).  I  collegi
provinciali dei periti agrari accertano la  sussistenza  della  detta
coerenza, da valutare in  base  a  criteri  uniformi  sul  territorio
nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,   preclusivi
dell'ammissione agli  esami,  sono  tempestivamente  notificati  agli
interessati. 
    2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i  candidati  in
possesso, alla data del giorno precedente a quello  di  inizio  delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: 
      A - diplomi universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella  C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella A); 
      B - lauree, comprensive di un tirocinio di  sei  mesi,  di  cui
alla tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001). 
    3. Il tirocinio puo' essere stato svolto  in  tutto  o  in  parte
durante  il  corso  degli  studi  secondo  modalita'   stabilite   in
convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita',  gli
istituti di istruzione secondaria o gli enti che  svolgono  attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore  (art.  6,  comma  1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1. Sono  sedi  di  esame  gli  istituti  tecnici  agrari  statali
elencati nella tabella A allegata alla presente ordinanza. Gli  esami
si svolgono in sede regionale o interregionale. 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art.  9  del  regolamento,  possono  essere  costituite
commissioni  per  candidati  provenienti  da  diverse  sedi  o   piu'
commissioni operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame  dovessero
risultare  inutilizzabili  per   motivi   contingenti,   ovvero   per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda  le  possibilita'  ricettive  dell'istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario,  anche
presso istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati
nella detta tabella. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso  ai  candidati  interessati  per  il
tramite dei collegi presso  i  quali,  secondo  quanto  disposto  dal
successivo art. 4, sono presentate le domande. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
Domande di ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -  Termine  -
                             Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione della presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - presentare, come  indicato  al  comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo  art.
5, soltanto all'istituto, indicato nella predetta tabella A,  ubicato
nella regione sede del collegio competente ad attestare  il  possesso
del requisito di ammissione. Per Valle  d'Aosta  e  Liguria,  regioni
prive di istituti tecnici agrari statali, la sede d'esame  e'  quella
del Piemonte. 
    2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico  dell'istituto
tecnico sede d'esame, dovranno, pero',  essere  inviate  al  Collegio
provinciale  di  appartenenza,  che  provvedera'   agli   adempimenti
previsti dall'art. 7 della presente O.M. 
    Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': 
      a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante); 
      b) a mano direttamente al Collegio competente, entro il termine
sopra indicato (fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli
interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la firma
dell'incaricato  alla   ricezione   delle   istanze,   la   data   di
presentazione ed il numero di protocollo); 
      c) tramite PEC  (Posta  Elettronica  Certificata)  al  Collegio
competente, ove il Collegio stesso sia abilitato al  ricevimento  (fa
fede la stampa che documenta l'inoltro in data utile della PEC). 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito  o
presentato la domanda con i documenti oltre il  termine  di  scadenza
stabilito, quale  ne  sia  la  causa,  e  coloro  i  quali  risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                  Domande di ammissione - Contenuto 
 
 
    1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata,  sottoscritta,
con marca da bollo (euro  14,62)  e  corredata  della  documentazione
indicata nel successivo art. 6, i candidati,  consapevoli  sia  delle
responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per  formazione  o
uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto  delle
dichiarazioni  comporta  la  decadenza  dai  benefici   eventualmente
conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della  Repubblica),
devono dichiarare (articoli 46 e 47  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica): 
      il cognome ed il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale  desiderano  che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami; 
      di  aver  conseguito  il  diploma  di   istruzione   secondaria
superiore di perito agrario, con precisa  indicazione:  dell'istituto
sede  d'esame;  dell'anno  scolastico  di  conseguimento;  del   voto
riportato; dell'istituto che ha rilasciato il diploma se  diverso  da
quello sede d'esame; della data del diploma; del numero  ed  anno  di
stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della
data di consegna e del numero del registro dei diplomi  (apposti  sul
retro). Nel caso in cui il diploma non sia  stato  ancora  rilasciato
ovvero non sia, comunque,  in  possesso  dell'interessato,  precisare
tali circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo
certificato, se posseduto, con  gli  estremi  dello  stesso  (data  e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a coloro che sono  in  possesso  di  uno  dei  requisiti  di  cui  al
precedente art. 2, comma 2, lettere A e  B  (diplomi  universitari  e
lauree); 
      di essere iscritti (ove d'obbligo in relazione al requisito  di
ammissione) nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio
provinciale; 
      la pratica professionale svolta ovvero il triennio di attivita'
agricola subordinata effettuata. La dichiarazione in argomento non e'
richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti  di  cui
al precedente art. 2, comma 1, lettera D, e comma 2, lettere  A  e  B
(corsi IFTS, diplomi universitari e lauree); 
      di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del  competente  collegio)
di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare  in  modo
specifico come indicato al precedente art. 2,  ovvero  di  maturarlo,
salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di  inizio
delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui  al  precedente
art. 2, comma 1, lettera D, e comma 2, lettere A  e  B  (corsi  IFTS,
diplomi universitari e lauree) e comma  3,  occorre  dichiarare,  con
fedele e completa trascrizione, il contenuto del  diploma  e/o  della
certificazione posseduta (per i corsi IFTS e le  lauree  occorre,  in
particolare,  dichiarare   l'avvenuto   compimento   del   prescritto
tirocinio non inferiore a sei mesi); 
      di non aver prodotto, per la sessione in corso  ed  a  pena  di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame. 
    2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare  il
requisito di ammissione  sono  tenuti  successivamente,  ad  avvenuta
maturazione   di   questo,   a   dichiararne,   sotto   la    propria
responsabilita',  il  possesso  con  apposito  atto  integrativo  dei
contenuti della domanda  gia'  presentata  indirizzato  al  dirigente
scolastico dell'istituto  sede  d'esame  e  da  inviare  al  collegio
competente. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi  dell'art.  20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo svolgimento delle  prove  (specifici  ausili  ed  eventuali  tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente  struttura  sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove  d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con  dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
               Domande di ammissione - Documentazione 
 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere  allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti: 
      curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: 
        della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario  nella
misura di 49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 - decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri  21  dicembre  1990).  Il  versamento,  in
favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle  Entrate,  deve  essere
effettuato presso una banca  o  un  ufficio  postale  utilizzando  il
modello  F23  (codice   tributo:   729T;   codice   ufficio:   quello
dell'Agenzia delle  entrate  "locale"  in  relazione  alla  residenza
anagrafica del candidato); 
        del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame
a  norma  della  legge  8  dicembre  1956,  n.  1378   e   successive
modificazioni (chiedere all'istituto gli estremi del  conto  corrente
postale da utilizzare); 
        fotocopia non autenticata di un documento di identita'  (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
      elenco in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                       Adempimenti dei collegi 
 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, i Collegi, verificata la regolarita' delle istanze  ricevute
ed utilmente prodotte  e  compiuto  ogni  opportuno  accertamento  di
competenza,  comunicano,  entro  la  data  del  14  aprile  2011,  al
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca  a  mezzo
fax  (06/58493945)  e  tramite  posta  elettronica   agli   indirizzi
paola.testi@istruzione.it  e   Aromolo.Cesare@istruzione.it,   e   al
Collegio Nazionale il numero dei candidati in possesso dei requisiti,
al  fine  della  determinazione  del  numero  delle  Commissioni   da
nominare. La comunicazione va inoltrata anche  nell'ipotesi  che  non
sia pervenuta alcuna domanda. 
    2. Ciascun Collegio inviera', altresi',  entro  la  data  del  29
aprile 2011, a mezzo postale al MIUR -  Direzione  generale  per  gli
Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica  -  Ufficio  V  -
Viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, un unico elenco nominativo  in
stretto  ordine  alfabetico  e  numerico  dei  candidati  ammessi   a
sostenere gli esami, con espressa indicazione del  titolo  di  studio
posseduto, per  consentire  al  Ministero  di  provvedere  alla  loro
assegnazione alle Commissioni. I Collegi provvedono a formare i detti
elenchi previo puntuale controllo  (articoli  71  e  72  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.   445/2000)   delle   dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle  domande,  con  riferimento,  in
particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia  al
possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. 
    3. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
      il cognome e il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      il titolo di studio; 
      il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con  la
data prevista di acquisizione  che  non  puo'  essere  posteriore  al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. 
    4. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente  del   Collegio,   questi   deve   apporre   la   seguente
attestazione: 
    «Il  Presidente  del  Collegio  provinciale  attesta,  ai   sensi
dell'art. 6 del regolamento degli esami di Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della libera professione (decreto ministeriale 16 marzo
1993, n. 168), relativamente ai candidati, in numero di ....., di cui
all'elenco nominativo che precede: 
      l'iscrizione (ove  d'obbligo)  al  registro  dei  praticanti  e
l'avvenuto  compimento  del   biennio   di   pratica   o,   comunque,
l'assolvimento (salva indicazione contraria relativa a candidati  con
requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di  rendere
successiva, analoga attestazione) delle  condizioni  stabilite  (art.
10, comma 2, legge n. 54/1991; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi  1,
2  e  3,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001),
asseverato con certificazione contributiva; 
      di  aver  verificato  la  regolarita'  delle  relative  domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza; 
      di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e  72  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000)  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che  ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'». 
    5.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza. 
    6. Entro la data del 5 ottobre 2011, i  collegi  provvedono  alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici
ai quali sono  indirizzate,  o  ai  dirigenti  scolastici  di  quegli
istituti indicati dal  Ministero  in  caso  di  diversa  assegnazione
disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo  ai  propri  atti
una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami  di  ciascun
candidato.  Le  domande,  corredate  della  relativa  documentazione,
devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco  di
cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato  con
apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia'
comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del  requisito  di
ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma
2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2). 
    7. Successivamente, il collegio  avra'  cura  di  far  pervenire,
entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove  d'esame,
soltanto  alla  commissione  esaminatrice  la   comunicazione   della
compiuta o mancata acquisizione dei requisiti  di  ammissione  per  i
restanti candidati con la dicitura  di  cui  al  precedente  comma  2
(allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente  art.  5,
comma 2). 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                       Calendario degli esami 
 
 
    Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e  si
svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 
      11 ottobre  2011,  ore  8,30:  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti  dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali,  alle
commissioni medesime; 
      12  ottobre  2011,  ore  8,30:  prosecuzione   della   riunione
preliminare; 
      13 ottobre  2011,  ore  8,30:  svolgimento  della  prima  prova
scritta; 
      14 ottobre 2011, ore  8,30:  svolgimento  della  seconda  prova
scritta e/o scritto-grafica; 
    2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a  sostenere  le
prove orali ed il  calendario  relativo  alle  prove  stesse  vengono
notificati, entro il giorno successivo al  termine  della  correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'istituto  sede
degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti  collegi,  ai
quali spetta, in ogni  caso,  di  effettuare  al  riguardo  eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento). 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati  debbono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal collegio (art. 3, comma 4), alle rispettive  sedi  di  esame  nei
giorni e nell'ora indicati, per lo svolgimento  delle  prove  scritte
e/o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 
    2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli  argomenti  che  possono  formare  oggetto
delle prove d'esame sono indicati nella tabella B allegata. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce  al  tema  (art.
11, comma 1, regolamento). 
    4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (art. 18 regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove  scritte  e/o  scritto-grafiche  sono  esclusi  dalla  relativa
sessione di esami (art. 11, comma 7, regolamento). 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e   documentati   motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  orale  nel  giorno  stabilito   possono   dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data (art.  11,  comma
8, regolamento). 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                               Rinvio 
 
 
    1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
    Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. 
                     Requisiti e riconoscimento 
 
 
    1. Coloro che, in possesso del diploma di cui  all'art.  1  della
legge 21 febbraio 1991, n. 54, intendano far valere lo svolgimento di
attivita'  tecnico-agricola  alle  dipendenze  di  datori  di  lavoro
pubblici  e  privati,  per  l'ammissione  all'esame  di  abilitazione
all'esercizio  della  professione,  devono  rivolgere   al   Collegio
provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono  domanda  per  il
riconoscimento dell'idoneita' dell'attivita' svolta. 
    2. L'attivita' di titolare di impresa agricola  e'  equiparata  a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali  e
specifiche, a patto che  la  stessa  sia  dimostrata  tramite  valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale. 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 18 febbraio 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo 
    Trattamento dei dati personali: 
      Si informa, ai sensi dell'art. 13 del  decreto  legislativo  n.
196/2003, che i dati personali forniti dai  candidati,  raccolti  dal
Ministero dell' Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca  -  Roma
(viale Trastevere,  n.  76/A),  sono  utilizzati  per  le  necessarie
finalita'  di  gestione  delle  procedure  inerenti  gli   esami   di
abilitazione di cui  trattasi.  Gli  interessati  hanno  i  correlati
diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.