Concorso per 1 geometra (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 17 del 01-03-2011
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO   (scad.  31 marzo 2011) Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra. ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 01-03-2011
Data Scadenza bando 31-03-2011
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONCORSO   (scad.  31 marzo 2011)
Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio  della
  libera professione di geometra. 

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
     per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 
 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957,  di  approvazione
del Regolamento sugli esami di Stato  di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni; 
    Vista  la  legge  7  marzo  1985,  n.  75,  contenente  modifiche
all'ordinamento professionale dei geometri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti; 
    Visto in particolare l'art. 7 comma 2 del  predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  328/2001,  che  stabilisce  che:  «I
decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e di laurea specialistica  definiscono  anche,  in  conformita'  alla
normativa vigente, la relativa corrispondenza con i  titoli  previsti
dal presente Regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato»; 
    Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione  del
Regolamento per gli esami di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio
della libera professione  di  geometra  (modificato  con  decreto  14
luglio 1987), per il quale gli  esami  hanno  luogo,  ogni  anno,  in
un'unica sessione indetta con Ordinanza del Ministro  della  pubblica
istruzione (art. 2, comma 1); 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo; 
    Visto il decreto delega del Direttore Generale degli  Ordinamenti
Scolastici del 16 luglio 2008 prot. n. 8147; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2011, la sessione degli esami di  Stato
per  l'abilitazione  all'esercizio  della   libera   professione   di
geometra. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma di istruzione secondaria  superiore  di  geometra  conseguito
presso  un  Istituto  Tecnico  per  geometri  statale,  paritario   o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano: 
      A -  completato  un  periodo  di  pratica  biennale  presso  un
geometra,  un  architetto  o  un  ingegnere  civile,   iscritti   nei
rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio (art. 2, comma
2, legge n. 75/1985); 
      B  -  completato  almeno  cinque  anni  di  attivita'   tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno  studio  tecnico  professionale
(art. 2, comma 2, legge n. 75/1985); 
      C - frequentato, con esito  positivo,  corsi  di  istruzione  e
formazione tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro  semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a  sei  mesi  coerenti  con  le
attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma  3,
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001).  I  Collegi
provinciali  dei  geometri  accertano  la  sussistenza  della   detta
coerenza, da valutare in  base  a  criteri  uniformi  sul  territorio
nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,   preclusivi
dell'ammissione agli  esami,  sono  tempestivamente  notificati  agli
interessati. 
    2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i  candidati  in
possesso, alla data del giorno precedente a quello  di  inizio  delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: 
      A - diplomi universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella  C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella A); 
      B - lauree, comprensive di un tirocinio di  sei  mesi,  di  cui
alla tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001). 
    3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi  secondo  modalita'  stabilite  in
convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Universita',  gli
Istituti di istruzione secondaria o gli enti che  svolgono  attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore  (art.  6,  comma  1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1. Sono sedi di esame gli Istituti tecnici statali per  geometri,
elencati nella tabella A allegata,  ubicati  nelle  citta'  sedi  dei
Collegi dei geometri, ad eccezione delle sedi di esame di:  Verbania,
Feltre, Cantu' e Barletta individuate, rispettivamente, per i Collegi
ubicati nei comuni di Gravellona Toce, Belluno, Como e Trani che  non
sono sedi di Istituti tecnici per geometri; Montefiascone individuata
per il Collegio ubicato nel comune di Viterbo per non utilizzabilita'
dell'ITIGS di Viterbo. 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 10  del  Regolamento,  possono  essere  costituite
Commissioni per candidati provenienti da diverse sedi  di  Collegi  o
piu' Commissioni operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d'esame  dovessero
risultare  inutilizzabili  per   motivi   contingenti,   ovvero   per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda  le  possibilita'  ricettive  dell'Istituto,
possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario,  anche
presso Istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati
nella detta tabella A. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso  ai  candidati  interessati  per  il
tramite dei Collegi presso  i  quali,  secondo  quanto  disposto  dal
successivo art. 4, sono presentate le domande. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
Domande di ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -  Termine  -
                             Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione della presente  Ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  4ª  serie  speciale  -  presentare,  come  indicato  al
successivo comma 4, domanda di ammissione agli esami,  unitamente  ai
documenti di rito  e  redatta  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
successivo art. 5, all'Istituto indicato  nella  predetta  tabella  A
ubicato  nel  Comune  sede  di  residenza  o   di   svolgimento   del
praticantato. 
    2. Nel caso in cui il Comune sede di residenza o  di  svolgimento
del praticantato non risulti sede d'esame,  la  domanda  deve  essere
presentata all'Istituto ubicato nella provincia sede di  residenza  o
di svolgimento del praticantato. 
    3. Nel caso in  cui  nella  provincia  sede  di  residenza  o  di
svolgimento  del  praticantato  vi  siano  piu'   circoscrizioni   di
Collegio, la domanda  deve  essere  presentata  all'Istituto  ubicato
nella  circoscrizione  sede  di  residenza  o  di   svolgimento   del
praticantato. 
    4. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico  dell'Istituto
Tecnico sede d'esame dovranno, pero', entro il termine sopraindicato,
essere  inviate  al  Collegio  provinciale   di   appartenenza,   che
provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente O.M. 
    5.  Le  domande  devono  pervenire  secondo  una  delle  seguenti
modalita': 
      a) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (fa  fede  il
timbro dell'Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione); 
      b) a  mano  direttamente  al  Collegio  competente  (  fa  fede
l'apposita  ricevuta  rilasciata  dai  Collegi,  redatta   su   carta
intestata, recante la  firma  dell'incaricato  alla  ricezione  delle
istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo); 
      c) tramite posta elettronica certificata (PEC), direttamente al
Collegio competente ove lo stesso sia abilitato  al  ricevimento  (fa
fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della pec). 
    6. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale
ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i
quali risultino sprovvisti dei requisiti  prescritti  dal  precedente
art. 2. 
    7. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                  Domande di ammissione - Contenuto 
 
 
    1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata,  sottoscritta,
con marca da bollo (euro  14,62)  e  corredata  della  documentazione
indicata nel successivo art. 6, i candidati,  consapevoli  sia  delle
responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per  formazione  o
uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto  delle
dichiarazioni  comporta  la  decadenza  dai  benefici   eventualmente
conseguiti (art. 75 decreto del Presidente della Repubblica  citato),
devono dichiarare (articoli 46 e  47  decreto  del  Presidente  della
Repubblica citato): 
      il cognome ed il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale  desiderano  che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami; 
      di  aver  conseguito  il  diploma  di   istruzione   secondaria
superiore di geometra, con precisa  indicazione:  dell'Istituto  sede
d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del  voto  riportato;
dell'Istituto che ha rilasciato il diploma se  diverso  dall'Istituto
sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno  di  stampa,
se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di
consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti  sul  retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia,  comunque,  in   possesso   dell'interessato,   precisare   tali
circostanze ed indicare l'Istituto  che  ha  rilasciato  il  relativo
certificato, se posseduto, con  gli  estremi  dello  stesso  (data  e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a coloro che sono  in  possesso  di  uno  dei  requisiti  di  cui  al
precedente art. 2, comma 2, lettere A e  B  (diplomi  universitari  e
lauree); 
      di essere iscritti (ove d'obbligo in relazione al requisito  di
ammissione) nel registro dei praticanti, con indicazione del Collegio
provinciale o circoscrizionale; 
      il praticantato svolto. La dichiarazione in  argomento  non  e'
richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti  di  cui
al precedente art. 2, commi 1 e 2, lettere C,  A  e  B  (corsi  IFTS,
diplomi universitari e lauree); 
      di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del  competente  Collegio)
di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare  in  modo
specifico come indicato al precedente art. 2,  ovvero  di  maturarlo,
salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di  inizio
delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui  al  precedente
art. 2, commi  1  e  2,  lettere  C,  A  e  B  (corsi  IFTS,  diplomi
universitari e lauree) e comma 3, occorre dichiarare,  con  fedele  e
completa  trascrizione,  il   contenuto   del   diploma   e/o   della
certificazione posseduta (per i corsi IFTS e le  lauree  occorre,  in
particolare,  dichiarare   l'avvenuto   compimento   del   prescritto
tirocinio non inferiore a sei mesi); 
      di non aver prodotto, per la sessione in corso  ed  a  pena  di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame. 
    2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare  il
requisito di ammissione  sono  tenuti,  successivamente  ad  avvenuta
maturazione  dello  stesso,   a   comunicarne,   sotto   la   propria
responsabilita', il  possesso,  con  apposito  atto  integrativo  dei
contenuti della domanda gia'  presentata,  indirizzato  al  dirigente
scolastico dell'Istituto sede d'esame, ma,  da  inviare  al  Collegio
competente. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi  dell'art.  20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo  svolgimento  delle  prove  (idonei  ausili  ed  eventuali   tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente  struttura  sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove  d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con  dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
               Domande di ammissione - Documentazione 
 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere  allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti: 
      curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: 
        della tassa di ammissione agli esami dovuta all'Erario  nella
misura di 49,58 euro  (art.  2  -  capoverso  3  -  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  21  dicembre   1990).   Il
versamento, in favore dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate,
deve  essere  effettuato  presso  una  banca  o  un  ufficio  postale
utilizzando il modello F23 (codice  tributo:  729T;  codice  ufficio:
quello  dell'Agenzia  delle  Entrate  «locale»  in   relazione   alla
residenza anagrafica del candidato); 
        del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto sede di esame
a  norma  della  legge  8  dicembre  1956,  n.  1378   e   successive
modificazioni (chiedere all'Istituto gli estremi del  conto  corrente
postale da utilizzare); 
        fotocopia non autenticata di un documento di identita'  (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
        elenco in carta semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                       Adempimenti dei collegi 
 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, i Collegi, verificata la regolarita' delle istanze  ricevute
ed utilmente prodotte  e  compiuto  ogni  opportuno  accertamento  di
competenza,  comunicano,  entro  la  data  del  14  aprile  2011,  al
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca  a  mezzo
fax  (06/58493945)  e  tramite  posta  elettronica   agli   indirizzi
annarita.dicarlo@istruzione.it e cesare.aromolo@istruzione.it., e  al
Consiglio  Nazionale  il  numero  dei  candidati  in   possesso   dei
requisiti, al fine della determinazione del numero delle  Commissioni
da  nominare.  La   comunicazione   deve   essere   inoltrata   anche
nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda. 
    2. Ciascun Collegio inviera', altresi',  entro  la  data  del  29
aprile 2011, a mezzo postale al MIUR -  Direzione  generale  per  gli
Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica  -  Ufficio  V  -
Viale Trastevere n. 76 - 00153 Roma, un unico  elenco  nominativo  in
stretto  ordine  alfabetico  e  numerico  dei  candidati  ammessi   a
sostenere gli esami, con espressa indicazione del  titolo  di  studio
posseduto, per  consentire  al  Ministero  di  provvedere  alla  loro
assegnazione alle Commissioni. I Collegi provvedono a formare i detti
elenchi previo puntuale controllo  (articoli  71  e  72  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.   445/2000)   delle   dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle  domande,  con  riferimento,  in
particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia  al
possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. 
    3. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
      il cognome; 
      il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      il titolo di studio; 
      il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
ancora in corso di maturazione (da  indicare  comunque)  deve  essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con  la
data prevista di acquisizione  che  non  puo'  essere  posteriore  al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. 
    4. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente  del   Collegio,   questi   deve   apporre   la   seguente
attestazione: 
    «Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai  sensi  degli
articoli  6  e  7  del  Regolamento  degli   esami   di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera   professione   (Decreti
ministeriali 15 marzo  1986  e  14  luglio  1987),  relativamente  ai
candidati, in numero di .........., di cui all'elenco nominativo  che
precede: 
      l'iscrizione (ove  d'obbligo)  al  registro  dei  praticanti  e
l'avvenuto  compimento  del   biennio   di   pratica   o,   comunque,
l'assolvimento (salva indicazione contraria relativa a candidati  con
requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di  rendere
successiva, analoga attestazione) delle condizioni stabilite (art. 2,
comma 2, legge n. 75/1985; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2  e
3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001); 
      di  aver  verificato  la  regolarita'  delle  relative  domande
ricevute e la  loro  utile  produzione  e  di  aver  effettuato  ogni
opportuno accertamento di competenza; 
      di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e  72  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000)  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che  ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'». 
    5.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza. 
    6. Entro la data del 12 ottobre 2011, i Collegi  provvedono  alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli Istituti tecnici
ai quali sono  indirizzate,  o  ai  dirigenti  scolastici  di  quegli
Istituti indicati dal  Ministero  in  caso  di  diversa  assegnazione
disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo  ai  propri  atti
una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami  di  ciascun
candidato.  Le  domande,  corredate  della  relativa  documentazione,
devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco  di
cui sopra gia' trasmesso al Ministero. 
    Detto  elenco  e'  integrato  con   apposita   nota,   datata   e
sottoscritta, recante indicazione: 
      di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero; 
      dell'avvenuta maturazione del requisito  di  ammissione  per  i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando  le
successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2). 
    Nel caso in cui i candidati di un Collegio siano stati  assegnati
a piu' Commissioni, con sede nello  stesso  Istituto  o  in  Istituti
diversi, il medesimo Collegio allega, per ciascuna Commissione, oltre
al detto elenco generale, specifica distinta recante indicazione  dei
candidati assegnati dal Ministero alla singola Commissione. 
    7. Successivamente, il Collegio  avra'  cura  di  far  pervenire,
entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove  d'esame,
soltanto  alla  Commissione  esaminatrice  la   comunicazione   della
compiuta o mancata acquisizione dei requisiti  di  ammissione  per  i
restanti candidati con la dicitura  di  cui  al  precedente  comma  2
(allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente  art.  5,
comma 2). 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                       Calendario degli esami 
 
 
    1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno  e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 
      25 ottobre  2011,  ore  8,30:  insediamento  delle  Commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti  dal
Regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali,  alle
Commissioni medesime; 
      26  ottobre  2011,  ore  8,30:  prosecuzione   della   riunione
preliminare; 
      27 ottobre  2011,  ore  8,30:  svolgimento  della  prima  prova
scritto-grafica; 
      28 ottobre 2011, ore  8,30:  svolgimento  della  seconda  prova
scritto-grafica; 
    2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a  sostenere  le
prove orali ed il  calendario  relativo  alle  prove  stesse  vengono
notificati, entro il giorno successivo al  termine  della  correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'Istituto  sede
degli esami ed a quello della sede del competente Collegio, al  quale
spetta,  in  ogni  caso,  di   effettuare   al   riguardo   eventuali
comunicazioni individuali (art. 12, comma 6, Regolamento). 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati   devono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal Collegio (art. 3, comma 4), alle rispettive  sedi  di  esame  nei
giorni  e  nell'ora  indicati  per   lo   svolgimento   delle   prove
scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 
    2. Gli esami hanno  carattere  specificatamente  professionale  e
consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova  orale.  Gli
argomenti che possono formare  oggetto  delle  prove  di  esame  sono
indicati nella tabella B allegata. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna
delle  due  prove  scritto-grafiche  viene  indicato  in   calce   ai
rispettivi temi (art. 12, comma 1, Regolamento). 
    4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (allegato A Regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.
I candidati che,  per  comprovati  e  documentati  motivi  sottoposti
tempestivamente alla valutazione  discrezionale  e  definitiva  della
Commissione esaminatrice, non siano in grado di  sostenere  la  prova
orale nel giorno stabilito possono dalla  Commissione  stessa  essere
riconvocati in altra data solo a condizione che non si  determini  un
prolungamento del previsto calendario di esami  (art.  12,  comma  8,
Regolamento). 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                               Rinvio 
 
 
    1. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza si  osservano
le disposizioni contenute nel Regolamento. 
    La presente Ordinanza sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      
      Roma, 18 febbraio 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo 
    Trattamento dei dati personali: 
      Si informa, ai sensi dell'art. 13 del  decreto  legislativo  n.
196/2003, che i dati personali forniti dai  candidati,  raccolti  dal
Ministero dell' Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca  -  Roma
(viale Trastevere,  n.  76/A),  sono  utilizzati  per  le  necessarie
finalita'  di  gestione  delle  procedure  inerenti  gli   esami   di
abilitazione di cui  trattasi.  Gli  interessati  hanno  i  correlati
diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.