Concorso per 1 avvocato di cassazione (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 20 del 11-03-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO   (scad.  13 aprile 2011) Indizione di una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 11-03-2011
Data Scadenza bando 13-04-2011
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO   (scad.  13 aprile 2011)
Indizione  di  una  sessione  di  esami  per  l'iscrizione  nell'albo
  speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle
  altre giurisdizioni superiori per l'anno 2011. 

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
    Visti  il  regio  decreto-legge  27  novembre  1933,   n.   1578,
convertito con modificazioni nella legge  22  gennaio  1934,  n.  36,
sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio  1934,  n.  37,
contenente le norme integrative e di attuazione  del  predetto  regio
decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003 sul patrocinio davanti alla
Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;  il  regio
decreto-legge 9  luglio  1936,  n.  1482,  contenente  le  norme  per
l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo  1940,
n. 254, e il decreto legislativo presidenziale  28  maggio  1947,  n.
597,  recanti  modificazioni  sull'ordinamento  forense;  il  decreto
legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme
sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la  partecipazione  agli
esami forensi e il decreto presidenziale 26  ottobre  1972,  n.  642,
contenente  nuove  norme  sulle  imposte  di   bollo   e   successive
modificazioni, la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme  in
materia di esercizio della professione forense; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Ritenuta l'opportunita' di  indire  una  sessione  di  esami  per
l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla  Corte
di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetta una sessione di esami  per  l'iscrizione  nell'albo
speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione  ed  alle
altre giurisdizioni superiori per l'anno 2011. 

        
      
                               Art. 2 
 
    1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti devono: 
    a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed  avere
esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali
ed alle Corti di appello o per almeno un anno qualora  gia'  iscritti
all'albo degli avvocati al momento dell'entrata in vigore della legge
24 febbraio 1997, n. 27; 
    b) aver compiuto lodevole e proficua  pratica  di  almeno  cinque
anni presso lo studio di un avvocato  che  eserciti  abitualmente  il
patrocinio davanti alla Corte di cassazione. 
    2. I candidati che alla data di entrata in vigore della legge  24
febbraio 1997, n. 27 erano iscritti all'albo degli avvocati da almeno
un anno dovranno aver compiuto lodevole  e  proficua  pratica  di  un
anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo  studio  di
un avvocato che presti abitualmente  il  suo  patrocinio  dinanzi  la
Corte di cassazione. 
    3. Gli aspiranti dovranno  trovarsi  nelle  condizioni  richieste
prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione all'esame. 
    4. Il direttore generale delibera sulle domande di  ammissione  e
forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco e'  depositato  almeno
quindici giorni liberi prima dell'inizio  delle  prove  negli  uffici
della segreteria della Commissione esaminatrice. 
    5. A ciascun candidato e' data comunicazione della sua ammissione
agli esami, nonche' del giorno, dell'ora e del luogo  in  cui  dovra'
presentarsi per sostenere le prove. 

        
      
                               Art. 3 
 
    1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo,
corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
pervenire,  improrogabilmente,  al  Ministero   della   giustizia   -
Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione  generale  della
giustizia civile - Ufficio III - Via Arenula, 70 - 00186 Roma,  entro
il termine del 13 aprile 2011. 
    2. Si considerano prodotte in tempo utile le  domande  spedite  a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il  termine  di
cui al precedente comma. 
    A tal fine fa fede il  timbro  a  la  data  dell'ufficio  postale
accettante. 
    3. Le domande  stesse  dovranno  essere  corredate  dei  seguenti
documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo: 
      A)  certificato  del  presidente   del   competente   Consiglio
dell'Ordine dal quale risultino l'attuale  iscrizione  del  candidato
nell'albo degli avvocati e l'anzianita' di essa,  con  l'attestazione
che il candidato ha esercitato per almeno  cinque  anni,  ovvero  per
almeno un anno per coloro che si  trovino  nella  condizione  di  cui
all'art. 2, comma 2, del presente bando, la  professione  davanti  ai
Tribunali ed alle Corti d'appello; 
      B) certificato  di  un  avvocato  che  eserciti  il  patrocinio
davanti alla Corte di cassazione, il quale: 
        a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio  davanti
alla Corte di cassazione; 
        b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e  proficua
pratica di almeno cinque  anni,  ovvero  di  almeno  un  anno  per  i
soggetti di  cui  all'art.  2,  comma  2,  relativa  ai  giudizi  per
cassazione,  frequentando  lo  studio  dell'avvocato   stesso.   Tale
certificato deve recare il visto del competente consiglio dell'Ordine
forense. 
      C) ricevuta della tassa di euro  20,66  per  l'iscrizione  agli
esami,  da  versarsi  direttamente   ad   un   concessionario   della
riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale,  utilizzando  il
Modulario F/23, indicando per tributo la voce 729/T.  Allo  scopo  si
precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello dell'Ufficio delle
Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. 
    I candidati potranno avvalersi del diritto  di  cui  all'art.  1,
lettera a), D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 (autocertificazione). 
    Dovranno  invece  produrre  certificazione  per  quanto  concerne
l'attestazione dell'esercizio della professione dinanzi ai  Tribunali
e Corti di appello nonche' per quanto previsto dalla lettera  B)  del
presente del presente articolo. 
    4. I candidati che presenteranno,  entro  il  termine  stabilito,
domande prive della richiesta  documentazione  o  con  documentazione
incompleta o non corretta, risulteranno non ammessi all'esame. 

        
      
                               Art. 4 
 
    1. Le prove dell'esame sono scritte e orali. 
    2.  Le  prove  scritte  sono  tre  e  consistono  ciascuna  nella
compilazione di ricorsi per  cassazione  rispettivamente  in  materia
civile, penale e amministrativa. La prova in  materia  amministrativa
puo' anche consistere in un ricorso al  Consiglio  di  Stato  o  alla
Corte dei conti in sede giurisdizionale. 
    3. Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati,  secondo
i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi
avverso  i  quali  sia  ammissibile  uno  dei  ricorsi  indicati  nel
precedente comma. 
    4.  La  scelta  delle  pronunce  giurisdizionali  o  degli   atti
amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei  ricorsi
e' fatta dal presidente della commissione. 
    5. Per  la  compilazione  di  ciascuno  dei  ricorsi  costituenti
oggetto delle prove sono assegnate sette ore. 
    6. E', inoltre, facolta' della  commissione  di  consentire,  nei
giorni  delle   prove,   che   i   candidati   consultino,   ciascuno
separatamente, i libri,  le  pubblicazioni  e  le  riviste  che  essi
richiederanno  e  che  la  Commissione  abbia  la   possibilita'   di
procurarsi. 

        
      
                               Art. 5 
 
    1. Sono ammessi alla prova orale i  candidati  dichiarati  idonei
nelle prove scritte.  L'elenco  degli  ammessi  e'  sottoscritto  dal
presidente, il quale fissa contemporaneamente per  ciascun  candidato
il giorno e l'ora della prova orale. 
    2. La mancata presentazione alle  prove  sara'  considerata  come
rinuncia all'esame. 

        
      
                               Art. 6 
 
    1. La prova orale consiste nella discussione di  un  tema  avente
per oggetto una contestazione giudiziale  nella  quale  il  candidato
dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori. 
    2. Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il
tema. 
    3. La prova orale e' pubblica e deve durare non  meno  di  trenta
minuti per ciascun candidato. 

        
      
                               Art. 7 
 
    1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di
otto decimi nelle prove scritte e in quella orale,  avendo  riportato
non meno di sette decimi in ciascuna di esse. 
    2. Ultimate le prove orali, la  Commissione  forma  l'elenco  dei
candidati che hanno conseguito l'idoneita'. 

        
      
                               Art. 8 
 
    1. Le prove scritte si terranno in  Roma  nel  luogo  che  verra'
comunicato a  ciascuno  dei  candidati  con  raccomandata  di  questo
ufficio, nei seguenti giorni: 
    13 giugno 2011 ricorso in materia civile; 
    15 giugno 2011 ricorso in materia penale; 
    17 giugno 2011 ricorso in materia amministrativa. 
    2. La prova orale avra' luogo in Roma presso il  Ministero  della
giustizia nei giorni fissati dal Presidente, a norma  del  precedente
art. 5. 
    3. Si osservano le norme stabilite dagli artt. 19,  20,  21,  22,
23, 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. 

        
      
                               Art. 9 
 
    1. I candidati  portatori  di  handicap  debbono  indicare  nella
domanda  l'ausilio  di  cui  necessitano  in  relazione  all'handicap
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 
    2. Per i predetti candidati  la  commissione  provvede  ai  sensi
dell'art. 20 della legge 5.2.1992, n. 104. 

        
      
                               Art. 10 
 
    1.  Con  successivo  decreto  ministeriale  sara'   nominata   la
Commissione esaminatrice. 
      Roma, 7 marzo 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano