Concorso per 29 segretari di legazione (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 29
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 24 del 25-03-2011
Sintesi: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI CONCORSO   (scad.  4 maggio 2011) Concorso, per titoli ed esami, a ventinove posti di Segretario di Legazione in prova ...
Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 25-03-2011
Data Scadenza bando 04-05-2011
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI


CONCORSO   (scad.  4 maggio 2011)

 
          Concorso, per titoli ed esami, a ventinove posti 
                 di Segretario di Legazione in prova 
 

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per le risorse e l'innovazione 
 
    Visto il testo unico approvato  con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18, e successive modifiche; 
    Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il  decreto  legislativo
24  marzo  2000,  n.  85,  concernenti  il  riordino  della  carriera
diplomatica; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  1°
aprile 2008, n.  72,  recante  il  regolamento  per  il  concorso  di
ammissione alla carriera diplomatica; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare  l'adempimento  dei  compiti
istituzionali  cui  e'   tenuto   il   funzionario   della   carriera
diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono  il
pieno possesso  del  requisito  della  vista,  in  relazione  sia  al
servizio  da  svolgere  presso  la  sede  centrale  che   presso   le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Considerato che le  candidature  femminili  sono  particolarmente
incoraggiate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  Europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del  succitato  decreto  del
Presidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi  del  quale  non  puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei
ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui  si
accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,  n.
56; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'art. 3,  comma  1,  e
l'art. 35; 
    Considerate  le  accresciute  responsabilita'   in   materia   di
sicurezza  internazionale  derivanti  dall'entrata  in   vigore   del
Trattato di Lisbona e la necessita' di adempiere tempestivamente agli
obblighi gravanti per l'Italia, in quanto  Stato  membro  dell'Unione
Europea, per l'istituzione di un Servizio Europeo di Azione  Esterna,
che  richiedera'  di  mettere  a   disposizione   delle   istituzioni
dell'Unione Europea funzionari della carriera diplomatica; 
    Visto  l'art.  4  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.   1,
convertito in legge dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, che autorizza il
Ministero degli affari esteri, in deroga  alle  vigenti  disposizioni
sul blocco delle assunzioni nel pubblico  impiego,  nei  cinque  anni
2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla  carriera
diplomatica e ad assumere un contingente annuo  non  superiore  a  35
segretari di legazione in prova; 
    Considerato  che,  nell'organico  del  grado  di  segretario   di
legazione, le vacanze sono in numero ampiamente  superiore  ai  posti
messi a concorso; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventinove posti
di segretario di legazione in prova. 
    2. Quattro dei ventinove posti messi a concorso sono riservati ai
dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati  nella  terza
area, in possesso di una delle lauree indicate nel successivo art. 2,
comma 1, punto 3) e con almeno  cinque  anni  di  effettivo  servizio
nella predetta terza area o nella corrispondente area funzionale  (ex
area C). 
    3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo,  se
non utilizzati, sono conferiti agli idonei. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione  alle  prove  concorsuali  sono  necessari  i
seguenti requisiti: 
    1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; 
    2) eta' non superiore ai trentacinque anni compiuti alla data  di
scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, comma 1, per la
presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali. 
    Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato  per
un massimo complessivo di tre anni ed e' elevato: 
    a) di un anno per i candidati coniugati; 
    b) di un anno per ogni figlio vivente; 
    c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le  categorie  di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per coloro ai quali e'  esteso
lo stesso beneficio; 
    d) di un periodo pari all'effettivo servizio  prestato,  comunque
non superiore a tre anni, a favore di cittadini  che  hanno  prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in
qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale,
o servizio civile nazionale; 
    e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili
di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,  per  gli  ufficiali  e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica  cessati
d'autorita'   o   a   domanda,   per   gli   ufficiali,    ispettori,
sovrintendenti,  appuntati,  carabinieri  e  finanzieri  in  servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri e del  Corpo  della  Guardia  di
Finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
Polizia; 
    f) di un periodo pari all'effettivo servizio  prestato,  comunque
non superiore a tre anni,  per  i  candidati  che  prestano  o  hanno
prestato servizio anche non continuativo, in qualita'  di  funzionari
internazionali,  per  almeno  due  anni  presso   le   organizzazioni
internazionali.  Sono   considerati   funzionari   internazionali   i
cittadini italiani che siano stati assunti  presso  un'organizzazione
internazionale  a  titolo  permanente   o   a   contratto   a   tempo
indeterminato o determinato per posti per i  quali  e'  richiesto  il
possesso di titoli di studio di livello universitario; 
    3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi, di
cui  al  decreto  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S),
giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe  n.
60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica
(classe n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe  n.
71/S), scienze economiche per l'ambiente  e  la  cultura  (classe  n.
83/S), scienze economico-aziendali (classe n. 84/S), scienze  per  la
cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), studi europei (classe n.
99/S), nonche' la laurea magistrale a ciclo unico  in  giurisprudenza
(classe n. LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di  legge;  oppure
un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze  politiche,  scienze
internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui  all'art.
1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e  ogni  altro  equiparato  a
norma  di  legge,  conseguito  presso  universita'  o   istituti   di
istruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia  intervenuto  un
decreto di  equiparazione  o  equipollenza,  e'  cura  del  candidato
specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.
Per comodita' di consultazione, e' allegato  al  bando  l'elenco  dei
titoli di studio  accademici  che  consentono  la  partecipazione  al
concorso in virtu' dei principali provvedimenti di  equiparazione  ed
equipollenza (Allegato 1). 
    I  candidati  in  possesso  di   titolo   accademico   conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia
stato riconosciuto dal Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica equipollente a uno di  quelli  sopraindicati.  In  questo
caso e'  cura  del  candidato  dimostrare  la  suddetta  equipollenza
mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara. 
    I candidati in possesso di titolo  accademico  rilasciato  da  un
Paese  dell'Unione  Europea  sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,
purche' il titolo sia stato equiparato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Il  candidato  e'  ammesso  con
riserva alle prove di concorso  in  attesa  dell'emanazione  di  tale
decreto. L'avvenuta attivazione della procedura di equiparazione deve
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal  concorso,  prima
dell'espletamento delle prove orali; 
    4)  idoneita'  psico-fisica  tale  da  permettere   di   svolgere
l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che  in
sedi estere e, in  particolare,  in  quelle  con  caratteristiche  di
disagio. L'Amministrazione  si  riserva  di  accertare  in  qualsiasi
momento l'idoneita' psico-fisica dei candidati; 
    5) godimento  dei  diritti  politici.  Non  possono  accedere  al
concorso coloro che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo e coloro che siano stati destituiti  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione ovvero che siano stati  dichiarati  decaduti
da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  e  ai  sensi
delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi  nazionali
di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 
    2. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande  di
ammissione alle prove concorsuali (art. 3, comma 1 del bando). 
    3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati  che,  nei
concorsi banditi dopo il 1° gennaio  2003,  abbiano  gia'  portato  a
termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte  d'esame  di
cui all'art. 9, comma 2 di questo bando. 
    4. L'Amministrazione dispone in ogni momento,  con  provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalle  prove  concorsuali  per  difetto  dei
requisiti elencati in questo articolo. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
        Presentazione della domanda di ammissione al concorso 
 
 
    1. Il candidato invia la domanda di ammissione  al  concorso  per
via telematica, compilando il modulo on line  all'indirizzo  internet
 https://web.esteri.it/concorsionline . La compilazione  e  l'invio  on
line della domanda devono essere  completati  entro  le  ore  24  del
quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti  dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi  ed
esami».  La  data  di  presentazione  on  line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere del termine utile per  la  sua  presentazione,  non
permette piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    Il candidato che, dopo aver superato la prova attitudinale di cui
all'art. 7, e' ammesso alle  prove  scritte  stampa  la  domanda,  la
sottoscrive e la consegna a mano durante le prove scritte stesse o la
invia al seguente indirizzo: «Ministero degli Affari  Esteri  -  DGRI
Ufficio V - Concorso Diplomatico -  Piazzale  della  Farnesina,  1  -
00135 Roma» entro tre giorni dalla conclusione delle  prove  scritte.
Al modulo cartaceo il candidato allega fotocopia di un  documento  di
identita' in corso di validita'.  In  alternativa,  il  candidato  in
possesso di casella di posta elettronica  certificata  puo'  inviare,
entro lo stesso termine, copia della domanda stampata e  sottoscritta
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
dgri.05@cert.esteri.it. 
    2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  ai  sensi  delle  norme   sull'autocertificazione
(articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445): 
    a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se  nato
all'estero, il comune italiano nei cui registri di  stato  civile  e'
stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che  ha  compiuto  i
trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra  quelli
indicati all'art. 2, comma 1, punto 2 di  questo  bando)  ha  diritto
all'elevazione del limite massimo di eta'; 
    b) il possesso della cittadinanza italiana; 
    c) il comune di residenza; 
    d) il godimento dei diritti politici; 
    e) il comune presso il quale e' iscritto nelle  liste  elettorali
oppure i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
    f)  le  eventuali  condanne  penali,  incluse  quelle   riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
    g) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando presso
quale  universita'  o  istituto  equiparato  e'  stato  conseguito  e
precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata; 
    h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di  pubbliche
amministrazioni o di  enti  pubblici,  le  cause  di  risoluzione  di
eventuali precedenti rapporti di pubblico  impiego  e  gli  eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso; 
    i) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della
riserva di cui all'art. 1, comma 2, di questo bando. I dipendenti del
Ministero degli affari esteri  inquadrati  nella  terza  area  devono
specificare il periodo  di  servizio  nell'area  o  nella  precedente
corrispondente area funzionale; 
    l) la  non  sussistenza  della  condizione  di  esclusione  dalla
partecipazione al  concorso  per  la  carriera  diplomatica  prevista
dall'art. 2, comma 3 di questo bando; 
    m) in quale lingua intende sostenere  la  seconda  prova  scritta
(art. 9, comma 2, lettera e) di questo bando); 
    n) quali prove  linguistiche  facoltative  intende  eventualmente
sostenere (art. 10 di questo bando); 
    o) gli eventuali titoli che  possono  dare  punteggio  aggiuntivo
(art. 8 di questo bando); 
    p) gli  eventuali  titoli,  di  cui  all'Allegato  3,  che  danno
diritto, a parita' di punteggio, a preferenza. 
    3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere  posseduti
al  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. I titoli non espressamente  dichiarati  nella
domanda di ammissione  alle  prove  concorsuali  non  sono  presi  in
considerazione.  L'Amministrazione  si  riserva  di   accertarne   la
sussistenza. 
    4. Il candidato deve specificare  l'indirizzo  -  comprensivo  di
codice di avviamento postale, di numero telefonico e del recapito  di
posta  elettronica  -  presso  cui  chiede  che  siano  trasmesse  le
comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno  di  far
conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni. 
    5. Il candidato deve inoltre dichiarare di  essere  a  conoscenza
che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita'  diplomatica  sia
presso l'Amministrazione centrale che in sedi  estere,  ivi  comprese
quelle con caratteristiche  di  disagio,  costituisce  requisito  per
l'ammissione al concorso. 
    6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al  trattamento
dei  dati  personali  ai  fini  dello  svolgimento  delle   procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande  di
ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di gestione del
concorso medesimo, presso  una  banca  dati  automatizzata,  e  anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto  di  lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione  del  rapporto  medesimo.  Il
Ministero  degli  affari  esteri  puo'  comunicare  i  predetti  dati
unicamente alle amministrazioni  pubbliche  direttamente  interessate
allo svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica
del candidato. Gli interessati possono  far  valere  i  diritti  loro
spettanti nei confronti del Ministero degli affari esteri,  Direzione
generale per le Risorse e l'Innovazione - Ufficio V,  Piazzale  della
Farnesina 1, Roma, titolare del trattamento dei  dati  personali.  Il
responsabile del trattamento e' il capo del suddetto  Ufficio  V,  il
quale  garantisce  anche  il  rispetto  delle  norme  in  materia  di
sicurezza. 
    7. Il  candidato  diversamente  abile  indica  nella  domanda  la
propria  condizione  e  specifica  l'ausilio  e  i  tempi  aggiuntivi
eventualmente necessari per lo  svolgimento  delle  prove.  E'  fatto
comunque salvo  il  requisito  dell'idoneita'  psico-fisica  tale  da
permettere   di   svolgere   l'attivita'   diplomatica   sia   presso
l'Amministrazione centrale che in sedi estere, e  in  particolare  in
quelle con caratteristiche di disagio. 
    8. Non sono valide  le  domande  di  partecipazione  al  concorso
incomplete o irregolari.  Non  sono  inoltre  valide  le  domande  di
partecipazione al concorso presentate con modalita' diverse da quelle
di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non
sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line. La
mancata esclusione dalla prova attitudinale (art. 7)  e  dalle  prove
scritte (art. 9, comma 2) non costituisce,  in  ogni  caso,  garanzia
della  regolarita',  ne'  sana  la  irregolarita'  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    9. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile  in  caso
di smarrimento  delle  proprie  comunicazioni  inviate  al  candidato
quando tale smarrimento sia dipendente da  dichiarazioni  inesatte  o
incomplete rese dal candidato circa il  proprio  recapito  oppure  da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito  rispetto
a quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  da  eventuali  disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzo,  a  caso  fortuito  o
forza maggiore. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                 Esclusione dalle prove concorsuali 
 
 
    1. Fino  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti,  tutti  i
candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali. 
    2.  L'Amministrazione  puo'  disporre  in   ogni   momento,   con
provvedimento motivato, l'esclusione dal  concorso  per  difetto  dei
requisiti  prescritti,  nonche'  per  la  mancata  osservanza   delle
modalita' e dei termini stabiliti in questo bando. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione ed e'  composta  da
sette membri effettivi, incluso il Presidente. 
    2. La Commissione e'  composta  da  un  Ambasciatore  o  Ministro
Plenipotenziario, in servizio o a riposo,  che  la  presiede,  da  un
Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato della  Corte
dei Conti, da due funzionari diplomatici di  grado  non  inferiore  a
consigliere  d'ambasciata  e  da  tre  professori  di  I  fascia   di
universita' pubbliche e private per le materie  che  formano  oggetto
delle prove scritte di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b)  e  c)
di questo bando. 
    3. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti  per
la prova attitudinale e per la prova d'esame orale,  nonche'  per  le
prove  di  lingua  obbligatorie  e  facoltative.  I  membri  aggiunti
partecipano ai lavori  della  Commissione  per  quanto  attiene  alle
rispettive materie. 
    4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario  della
carriera  diplomatica  di  grado  non  inferiore  a  consigliere   di
legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di
grado inferiore, appartenente alla stessa carriera. 
    5. In caso di impedimento temporaneo del Presidente,  tranne  che
per la scelta, la correzione e la valutazione  delle  prove  scritte,
nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le
sue funzioni sono svolte dal Consigliere di Stato  o  Avvocato  dello
Stato o Magistrato della Corte dei Conti. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                        Procedura di concorso 
 
 
    1. Il concorso si articola in: 
    a) prova attitudinale; 
    b) valutazione dei titoli; 
    c) prove d'esame scritte e orali, ed eventuali prove  facoltative
di lingua. 
    2. Il punteggio per  ogni  prova  scritta  e  orale,  incluse  le
eventuali prove facoltative, e' espresso in centesimi,  ad  eccezione
di quanto previsto nel successivo art.  7,  comma  3,  per  la  prova
attitudinale. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Prova attitudinale 
 
 
    1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la  capacita'  del
candidato  di  svolgere  l'attivita'  diplomatica,  con   particolare
riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di  logicita'  del
ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. La  prova
attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito. 
    2. La prova attitudinale si articola in: 
    a) un questionario psico-attitudinale consistente in 60 quesiti a
risposta multipla e a correzione informatizzata; 
    b)  una  relazione  sintetica  su  un  caso  concreto  di  natura
internazionale, da redigersi in lingua  italiana,  eventualmente  con
l'ausilio di documentazione, anche in lingua inglese,  fornita  dalla
Commissione  esaminatrice.  Non  e'   consentito   l'uso   di   alcun
dizionario. 
    3. Sono ammessi alle prove d'esame scritte di cui  al  successivo
art. 9, comma 2 i candidati che nella prova attitudinale, di  cui  al
precedente comma 2, lettere a) e b), abbiano  risposto  correttamente
ad almeno due terzi dei quesiti inclusi nel questionario  a  risposta
multipla e abbiano riportato l'idoneita' nella  relazione  sintetica.
Per conseguire il giudizio di idoneita' nella relazione sintetica  il
candidato deve dimostrare di possedere le capacita' di cui  al  comma
1. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                               Titoli 
 
 
    1. Il punteggio per  i  titoli  e'  assegnato  dalla  Commissione
esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo art.
9, comma  2,  e  prima  dell'inizio  della  correzione  dei  relativi
elaborati, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato. 
    2. La  Commissione  puo'  assegnare  complessivamente  fino  a  6
centesimi per i seguenti titoli: 
    a) titoli universitari anche stranieri post-laurea  e  di  master
universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma
3: fino a 3 centesimi; 
    b) attivita' lavorativa a livello di  funzionario  svolta  presso
organizzazioni  internazionali  secondo  le  modalita'  di   cui   al
precedente art. 2, comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi. 
    3. Ai fini dell'applicazione  della  lettera  a)  del  precedente
comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari
post-laurea: 
    a) diploma di specializzazione; 
    b) dottorato di ricerca; 
    c) master universitari di primo e di secondo livello. 
    La Commissione esaminatrice valuta la coerenza  dei  sopraccitati
titoli,   nonche'   di   equivalenti   titoli   stranieri,   con   la
professionalita' specifica della  carriera  diplomatica  e/o  con  le
materie oggetto delle prove d'esame. 
    4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano  superato  le
prove d'esame. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Le prove d'esame, scritte e orali, sono dirette  ad  accertare
la cultura, le conoscenze accademiche e la  preparazione  linguistica
dei candidati. La prova d'esame orale e' seguita da  eventuali  prove
facoltative orali di lingua. 
    2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale,  di  cui
al precedente art. 7, sono  ammessi  a  sostenere  le  prove  d'esame
scritte che vertono sulle seguenti materie: 
    a) storia delle relazioni internazionali a partire dal  congresso
di Vienna; 
    b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione Europea; 
    c) politica economica e  cooperazione  economica,  commerciale  e
finanziaria multilaterale; 
    d) lingua inglese (composizione, senza l'uso di alcun dizionario,
su tematiche di attualita' internazionale); 
    e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra  le  seguenti:
francese, spagnolo e tedesco  (composizione,  senza  l'uso  di  alcun
dizionario, su tematiche di attualita' internazionale). 
    3. Sono ammessi alla prova d'esame orale i candidati che  abbiano
riportato una  media  di  almeno  70  centesimi  nelle  cinque  prove
scritte, non meno  di  70  centesimi  nella  composizione  in  lingua
inglese e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove. 
    4. La prova d'esame orale verte sulle materie che  hanno  formato
oggetto delle prove scritte, nonche' sulle seguenti materie: 
    a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo); 
    b) contabilita' di Stato; 
    c)  nozioni   istituzionali   di   diritto   civile   e   diritto
internazionale privato; 
    d) geografia politica ed economica. 
    Per la lingua inglese  e  l'altra  lingua  straniera  scelta,  il
candidato  dovra'  sostenere  una  conversazione  su   tematiche   di
attualita' internazionale. 
    Nel quadro della prova d'esame orale, il candidato e' chiamato ad
esprimere  le  proprie  valutazioni  su   un   tema   dell'attualita'
internazionale, indicato dal Presidente della Commissione, al fine di
accertare le  sue  attitudini  ad  esprimersi  in  maniera  chiara  e
sintetica, ad argomentare in modo  persuasivo  il  proprio  punto  di
vista e a parlare in pubblico. La suddetta prova e' valutata  insieme
con le altre materie su cui verte la prova  orale.  La  prova  orale,
comprensiva altresi' di una prova pratica di informatica, e'  oggetto
di una valutazione unica. 
    5. Per  superare  la  prova  d'esame  orale,  il  candidato  deve
riportare un punteggio di almeno 60 centesimi. 
    6. I programmi  di  esame  sono  pubblicati  nell'Allegato  2  al
presente bando. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                Prove facoltative di lingua straniera 
 
 
    1. I candidati possono chiedere, nella domanda di  ammissione  al
concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o  piu'  lingue
straniere ufficiali, fatta eccezione per la lingua inglese e  per  la
lingua prescelta per la prova scritta di cui al  precedente  art.  9,
comma 2, lettera e). 
    2. Le  eventuali  prove  facoltative  di  lingua  straniera  sono
sostenute dai candidati al termine della prova d'esame orale. 
    3. Le prove facoltative di lingua  straniera  consistono  in  una
conversazione su tematiche di attualita' internazionale. 
    4. Per  le  prove  facoltative  in  lingua  tedesca  e  russa  il
candidato puo' conseguire il seguente punteggio: 
    - fino  a  un  massimo  di  5  centesimi,  purche'  raggiunga  la
sufficienza  di  almeno  2  centesimi,  qualora  faccia  domanda   di
sostenere solamente una delle due prove di lingua; 
    - fino  a  un  massimo  di  8  centesimi,  purche'  raggiunga  la
sufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle  due  prove  di
lingua, qualora faccia domanda di sostenerle entrambe. 
    5. Per le prove facoltative in altra  lingua  straniera,  diversa
dalle lingue tedesca e russa, il candidato puo' conseguire fino a  un
massimo di 4 centesimi per una  sola  lingua,  purche'  raggiunga  la
sufficienza di almeno 2,5  centesimi,  e  fino  a  un  massimo  di  6
centesimi per due o piu' lingue, purche' raggiunga la sufficienza, in
ciascuna lingua, di almeno 1,5 centesimi. 
    6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua  si
aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame  orale,  sempre
che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui
al precedente art. 9, comma 5. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
       Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito 
 
 
    1. Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando  la
media dei voti riportati nelle prove  d'esame  scritte  con  il  voto
riportato nella prova d'esame orale.  Al  voto  della  prova  d'esame
orale sono aggiunti i  centesimi  conseguiti  nelle  eventuali  prove
facoltative di lingua. 
    2. La  graduatoria  di  merito  del  concorso  e'  formata  dalla
Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal  voto  finale
conseguito da ciascun candidato, a  cui  si  aggiungono  i  centesimi
eventualmente attribuiti per il possesso di titoli ai sensi dell'art.
8 di questo bando. 
    3.  Il  Direttore  Generale  per  le  Risorse  e   l'Innovazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento  del  concorso,  approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per  l'ammissione  in  carriera,  la  graduatoria   di   merito   dei
concorrenti che hanno superato le prove d'esame e dichiara  vincitori
i candidati utilmente collocati nella graduatoria  di  merito  tenuto
conto della riserva di posti e dei titoli di preferenza, a parita' di
merito, previsti dalle vigenti disposizioni. 
    4. La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori
del concorso, e' pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero
degli affari esteri e sul sito www.esteri.it. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                 Modalita' e calendario delle prove 
 
 
    1. La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale, di cui
al precedente art. 7, comma 2, sono resi noti con  avviso  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 15 aprile 2011 e sul sito internet
del Ministero degli affari  esteri  www.esteri.it ,  oltre  che  nella
bacheca dell'Ufficio V della Direzione  generale  per  le  Risorse  e
l'Innovazione. Tali comunicazioni hanno valore di  notifica  a  tutti
gli effetti.  Pertanto  coloro  che  non  sono  stati  esclusi  dalla
procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo
e nell'ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale del 15  aprile  2011  e
sul sito internet del Ministero degli affari esteri. 
    2. Nell'ambito della prova attitudinale i candidati dispongono di
un'ora per il questionario a risposta multipla e  di  un'ora  per  la
relazione sintetica. 
    3.  La  Commissione  esaminatrice   stabilisce   l'ordine   delle
successive prove d'esame scritte sulla base  del  calendario  fissato
dalla Direzione generale per le Risorse e l'Innovazione del Ministero
degli affari esteri. 
    4. La sede, il giorno e l'orario delle prove d'esame scritte sono
resi noti  con  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del  24
maggio 2011 e sul sito internet del Ministero  degli  affari  esteri,
oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione  generale  per
le Risorse e l'Innovazione. Con lo stesso avviso e' resa nota la data
di pubblicazione sul sito internet del Ministero degli affari esteri,
oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione  generale  per
le Risorse e  l'Innovazione,  dell'elenco  dei  candidati  ammessi  a
sostenere le  prove  scritte.  Tali  comunicazioni  hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che sono stati  ammessi
alle prove scritte  devono  presentarsi  nella  sede,  nel  giorno  e
nell'ora prestabiliti. La data di pubblicazione sul sito internet del
Ministero degli affari esteri dell'elenco  dei  candidati  ammessi  a
sostenere le prove scritte e' resa nota  altresi'  dalla  Commissione
esaminatrice prima dell'inizio della  prova  attitudinale.  Anche  in
questo caso tale comunicazione ha valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    5. I candidati dispongono di cinque  ore  per  le  prove  d'esame
scritte di storia, diritto e politica economica (lettere a), b) e  c)
dell'art. 9, comma 2) e di tre ore per le prove  d'esame  scritte  di
lingua (lettere d) ed e) dell'art. 9, comma 2). 
    6. La Commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
successive prove d'esame orali. 
    7. Ai candidati che conseguono l'ammissione  alla  prova  d'esame
orale, l'avviso di presentazione alla prova stessa, con l'indicazione
del  voto  riportato  in  ciascuna  delle  prove  scritte,  e'   dato
individualmente almeno venti giorni prima  della  data  in  cui  essi
devono sostenerla. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
        Accesso alla sede di svolgimento delle prove d'esame 
 
 
    1. I candidati devono presentarsi alle prove di esame  muniti  di
un documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    2. I candidati devono essere muniti di penna nera  o  blu  e  non
possono introdurre nella sede degli esami,  pena  l'esclusione  dalle
prove concorsuali, telefoni cellulari, carta  da  scrivere,  appunti,
manoscritti,  libri,   periodici,   giornali   quotidiani   e   altre
pubblicazioni di alcun tipo, ne'  possono  portare  borse  o  simili,
capaci di contenere pubblicazioni. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                             Assunzione 
 
 
    1. Il candidato dichiarato  vincitore  e'  invitato  ad  assumere
servizio in  via  provvisoria,  sotto  riserva  di  accertamento  del
possesso dei requisiti prescritti per  la  nomina,  entro  i  termini
fissati  dall'Amministrazione.   Al   momento   dell'assunzione,   il
vincitore deve presentare una  dichiarazione  sottoscritta  sotto  la
propria responsabilita'  nella  quale  attesta  di  non  avere  altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi  in  nessuna
delle situazioni di  incompatibilita'  richiamate  nell'art.  53  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  In  caso  contrario  deve
presentare una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
Se, senza giustificato motivo, non assume servizio entro  il  termine
stabilito, decade dal diritto alla nomina. 
    2.  Ai  fini  dell'accertamento  del   possesso   dei   requisiti
prescritti per la nomina, il vincitore presenta all'Ufficio  V  della
Direzione generale per  le  Risorse  e  l'Innovazione,  entro  trenta
giorni dalla data di assunzione, una dichiarazione sottoscritta sotto
la propria responsabilita' attestante che gli stati, fatti e qualita'
personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di
ammissione   al    concorso,    non    hanno    subito    variazioni.
L'Amministrazione  procede  a  controlli  sulla   veridicita'   delle
dichiarazioni rese. 
    3. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica  i
vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica  all'impiego
o di richiedere loro la presentazione di un  certificato  medico  dal
quale risulti tale idoneita'. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1.  I  vincitori  del  concorso,  assunti  in  servizio  in   via
provvisoria,  sempre  che  risultino  in   possesso   dei   requisiti
prescritti dal bando, sono nominati, con decreto del  Ministro  degli
affari esteri, segretari  di  legazione  in  prova  per  prestare  il
servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente  bando  si  osservano  le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2008, n. 72 e, in quanto compatibili, le disposizioni generali
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche e
integrazioni, nonche' le disposizioni sul reclutamento del  personale
contenute nell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 21 marzo 2011 
 
                                           Il Direttore Generale      
                                       per le Risorse e l'Innovazione 
                                                  Verderame