Concorso per 100 personale laureato (lazio) SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 100
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 36 del 06-05-2011
Sintesi: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONCORSO   (scad.  6 giugno 2011) Speciale concorso pubblico per il reclutamento di cento unita' di personale della terza area - fasci ...
Ente: SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 06-05-2011
Data Scadenza bando 06-06-2011
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


CONCORSO   (scad.  6 giugno 2011)

Speciale concorso pubblico per il reclutamento  di  cento  unita'  di
  personale della terza area - fascia  retributiva  F1,  con  profilo
  economico e profilo giuridico. 

 

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto l'art. 97  della  Costituzione  della  Repubblica  italiana
sull'accesso  alle   pubbliche   amministrazioni   tramite   concorso
pubblico; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
concernente il regolamento recante norme sull'accesso  dei  cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente
l'attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi
al personale del comparto Ministeri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  il
regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile, ed in particolare l'art. 32; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a  favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; 
    Visto l'art. 20 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  sulla
partecipazione dei portatori di handicap ai concorsi pubblici; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, recante il regolamento del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, a norma dell'art. 1, comma  404,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296; 
    Visto il decreto del Ministro  delle  finanze  del  28  settembre
2000, n. 301, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante
norme per il riordino della Scuola superiore  dell'economia  e  delle
finanze; 
    Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000,
con il quale e' stato approvato il decreto rettorale del 22  dicembre
2000, relativo alla disciplina  di  funzionamento  ed  organizzazione
della Scuola superiore dell'economia e delle  finanze,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto rettorale del 20 giugno 2002, con  il  quale  e'
stato approvato il regolamento didattico e di  ricerca  della  Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Visto l'art. 1, comma 97, lettera f),  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che  prevede  l'assunzione,  a
decorrere  dal  2006,  dei  dirigenti  e  funzionari  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  delle  Agenzie  fiscali   previo
superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito
e curato dalla Scuola  superiore  dell'economia  e  delle  finanze  e
disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, anche in deroga  al  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  3
agosto 2005 concernente la disciplina delle attivita'  connesse  allo
svolgimento dello speciale corso-concorso pubblico  unitario  di  cui
all'art. 1, comma 97, lettera f), della legge 30  dicembre  2004,  n.
311  (legge  finanziaria  2005),  come  modificato  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2008; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  30
novembre 2010, che, tra l'altro, autorizza il Ministero dell'economia
e delle finanze a bandire concorsi per 100 posti di funzionario; 
    Vista la nota  n.  21890  del  16  febbraio  2011  del  Capo  del
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, con  cui  si  e'
richiesto alla Scuola superiore  dell'economia  e  delle  finanze  di
avviare le attivita' relative allo  svolgimento  della  procedura  di
reclutamento  di  100  unita'  di  personale  Terza  area  -   Fascia
retributiva  F1,  sulla  base  della  predetta   autorizzazione   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010; 
    Vista la propria nota n. 5129 del 18 aprile 2011, con la quale e'
stato comunicato  l'avvio  delle  attivita'  connesse  alla  predetta
procedura; 
    Ravvisata pertanto la necessita' di indire lo  speciale  concorso
pubblico di cui all'art. 1, comma 97,  lettera  f),  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), per  il  reclutamento
di 100 unita' di personale Terza area - Fascia retributiva F1, per le
esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    Ritenuto opportuno specificare che nel presente bando si  intende
per diploma di laurea  (DL)  il  titolo  accademico,  di  durata  non
inferiore  a  quattro  anni,  conseguito  secondo   gli   ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea (L) il titolo accademico, di durata normale di  tre  anni,
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n.  509;  per  laurea  specialistica  (LS)  il  titolo
accademico, di durata  normale  di  due  anni  dopo  la  laurea  (L),
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509, ora denominato anche laurea  magistrale  (LM);
per laurea magistrale (LM) il titolo accademico, di durata normale di
due anni dopo la laurea (L) previsto dall'art. 3,  comma  1,  lettera
b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270  e  altresi'  il
titolo accademico, di durata normale di cinque o sei  anni,  previsto
dall'art. 6 comma 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. La Scuola superiore dell'economia e delle  finanze  (d'ora  in
poi SSEF) indice uno speciale concorso pubblico per  il  reclutamento
di 100  (cento)  unita'  di  personale  della  Terza  area  -  Fascia
retributiva F1, da  destinare  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di cui: 
      a) 50 con profilo economico; 
      b) 50 con profilo giuridico; 
    2. In materia di riserva di posti, si applicano  le  disposizioni
di cui all'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  nei
limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3,  comma
1, della medesima legge. 
    3. Il totale complessivo dei posti riservati, ai sensi  dell'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  non  puo',  comunque,
superare la meta' dei posti messi a concorso. 
    4. Coloro che intendano avvalersi  delle  sopra  citate  riserve,
devono  farne  espressa  menzione  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. Per essere ammesso al concorso e' necessario che il  candidato
sia in possesso dei seguenti requisiti: 
      a. cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
      b.  uno  dei  seguenti  titoli  di  studio  conseguito   presso
universita' o istituti di  istruzione  universitaria,  con  voto  non
inferiore a 105/110: 
        i. laurea specialistica (LS), in una delle seguenti classi di
laurea:   finanza   (19/S),    giurisprudenza    (22/S),    relazioni
internazionali (60/S), scienze dell'economia  (64/S),  scienze  della
politica (70/S),  scienze  delle  pubbliche  amministrazioni  (71/S),
scienze economiche  per  l'ambiente  e  la  cultura  (83/S),  scienze
economico-aziendali (84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo
(88/S), statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S), studi
europei (99/S); 
        ii. diploma di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge  19
novembre 1990, n. 341, equiparato alle su  citate  classi  di  laurea
specialistica (LS)  secondo  l'equiparazione  stabilita  dal  decreto
interministeriale del 9  luglio  2009,  o  altro  diploma  di  laurea
equipollente secondo la normativa vigente; 
        iii. laurea magistrale (LM), di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera b) e all'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre
2004,  n.  270,  equiparato  alle  su   citate   classi   di   laurea
specialistica (LS)  secondo  l'equiparazione  stabilita  dal  decreto
ministeriale del 9 luglio 2009; 
      c. idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso si riferisce. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre  a
visita medica di controllo i vincitori del  concorso,  in  base  alla
normativa vigente; 
      d. godimento dei diritti politici. 
    2. Non possono accedere al  concorso  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano stati licenziati da  altro  impiego  statale,  ai  sensi  delle
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale dei vari comparti, per aver conseguito  l'impiego  mediante
la  presentazione  di  documenti  falsi  e,   comunque,   con   mezzi
fraudolenti. 
    3. Si ritengono equipollenti a quelli su indicati anche i  titoli
di studio  conseguiti  all'estero  riconosciuti  secondo  le  vigenti
disposizioni.  Sara'  cura  del  candidato  dimostrare  la   suddetta
equipollenza mediante l'indicazione degli estremi  del  provvedimento
che la riconosca. 
    4. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande  di
ammissione alle prove concorsuali. 
    5. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
e' disposta dalla SSEF, con decreto motivato. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
          Presentazione della domanda. Termini e modalita' 
 
 
    1. Il candidato dovra' produrre la propria domanda di  ammissione
al concorso in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la
data di scadenza  indicata  nel  comma  successivo,  utilizzando  una
specifica        applicazione        informatica        all'indirizzo
 https://www.concorsi.mef.gov.it  Dopo aver inserito i dati  richiesti,
compreso il profilo, economico o  giuridico,  per  il  quale  intende
concorrere, il candidato dovra' effettuare la stampa della ricevuta e
conservarla, per poterla esibire in caso di necessita'.  In  fase  di
inoltro verra' automaticamente attribuito  un  numero  di  protocollo
necessario per le operazioni d'ufficio. Tale  numero,  unitamente  al
codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovra' essere
indicato  per  qualsiasi  comunicazione  successiva.  Ai  fini  della
partecipazione al concorso, si terra' conto unicamente della  domanda
con data di protocollo piu' recente. Non sono ammesse altre forme  di
produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. La
data di presentazione telematica della domanda di  partecipazione  al
concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del
termine  utile  per  la  sua  presentazione,  non  permettera'   piu'
l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    2. La procedura di compilazione e invio telematico della  domanda
dovra' essere completata entro la mezzanotte del  trentesimo  giorno,
compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a  quello
di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    3. Il termine per la presentazione delle  domande,  ove  cada  in
giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno  successivo  non
festivo. 
    4. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella  suddetta  domanda
di ammissione saranno sottoscritte  in  sede  di  espletamento  delle
prove preselettive previste dall'art. 7 o  della  prima  delle  prove
scritte di cui all'art. 6 del  presente  bando,  e  avranno  altresi'
valore  di  autocertificazione;  nel  caso  di  falsita'  in  atti  e
dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del su citato decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. 
    5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
      a. cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
      b. di essere cittadino di uno degli  Stati  membri  dell'Unione
europea; ai candidati sprovvisti del codice fiscale, il  servizio  di
assistenza tecnica, di cui all'indirizzo Internet citato al punto  1,
provvedera',  su  richiesta,  a  fornire   un   codice   alfanumerico
necessario al completamento della procedura telematica; 
      c. il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune  e  codice  di
avviamento postale); 
      d. il titolo  di  studio  posseduto  tra  quelli  previsti  dal
presente bando, il voto conseguito e  gli  estremi  relativi  al  suo
conseguimento; 
      e. l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato
nell'impiego al quale il concorso di riferisce; 
      f.  le  eventuali  condanne  penali  riportate,  in  Italia   o
all'estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 
      g. di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato licenziato  da  altro  impiego
statale,  ai  sensi  delle  disposizioni  dei  contratti   collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti, per aver
conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi  e,
comunque, con mezzi fraudolenti; 
      h. il possesso di eventuali titoli di  preferenza,  tra  quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda;  i
titoli non espressamente dichiarati nella domanda  di  partecipazione
al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione
della graduatoria dei vincitori; 
      i.  l'eventuale  appartenenza   alle   categorie   riservatarie
previste dalle disposizioni normative di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
      j. di essere a conoscenza che dovra' permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non  inferiore  a  cinque  anni  ai
sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n 165; 
      k. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero   telefonico,   del   recapito   di   posta   elettronica   ed
eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato,  del  numero  di
fax, presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni  relative
alle   prove   concorsuali,   con   l'impegno   di   far    conoscere
tempestivamente le eventuali successive variazioni; 
      l.  per  quale  profilo,   economico   o   giuridico,   intende
concorrere; 
      m. di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci. 
    6. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la propria condizione e specificare l'ausilio e  i  tempi  aggiuntivi
eventualmente necessari per lo  svolgimento  delle  prove.  E'  fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c) del presente bando. 
    7. Non si tiene conto delle domande incomplete e  irregolari.  In
particolare, non saranno ammessi alle prove concorsuali  i  candidati
le cui domande di partecipazione non contengano tutte le  indicazioni
circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove
concorsuali stesse e tutte le dichiarazioni  richieste  dal  presente
bando. 
    8. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal  test  di
preselezione, di cui al successivo art. 7, l'Amministrazione verifica
la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento  del  medesimo  e
limitatamente  ai  candidati  che  lo  hanno  superato.  La   mancata
esclusione dal test di preselezione non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana  le
irregolarita' della domanda stessa. 
    9. La SSEF non e'  responsabile  in  caso  di  smarrimento  delle
proprie   comunicazioni   dipendenti   da   inesatte   o   incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure
da mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito
rispetto  a  quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  in  caso  di
eventuali disguidi postali o  telegrafici  o  comunque  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    10. Gli aspiranti, infine,  dovranno  esprimere  il  consenso  al
trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di
cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. La  SSEF  puo'
disporre l'esclusione  dei  candidati,  in  qualsiasi  momento  della
procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei  requisiti
di ammissione alla data di scadenza del termine per la  presentazione
delle domande di partecipazione. 
    2. L'eventuale esclusione dal  concorso  verra'  comunicata  agli
interessati con provvedimento motivato. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice sara' nominata in conformita' alle
disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze  3  agosto  2005,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1. Gli esami del concorso consisteranno: 
      a.  per  il  profilo  economico  -  in  due  prove  scritte  di
prevalente contenuto economico e statistico,  una  delle  quali  puo'
consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica, e una  prova
orale; 
      b. giuridico - in due prove  scritte  di  prevalente  contenuto
giuridico e organizzativo, una delle quali  puo'  consistere  in  una
serie di quesiti a risposta sintetica, e una prova orale. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Prove preselettive 
 
 
    1. Se il numero delle domande risulta  pari  o  superiore  a  sei
volte il numero dei posti messi a concorso, la SSEF effettuera' prove
preselettive  per  determinare  l'ammissione   dei   candidati   alle
successive prove scritte. 
    2.  Con  avviso,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del  24
giugno  2011,  e'  reso  noto  il  diario   delle   eventuali   prove
preselettive comprensivo di giorno, ora e sede di  svolgimento;  tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I  candidati
che non ricevono dalla SSEF comunicazione di esclusione dal  concorso
sono tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la  prova  preselettiva,
secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso,  muniti  di  un
valido documento di  riconoscimento.  La  mancata  presentazione  nel
giorno, ora e sede stabiliti  comporta  l'esclusione  automatica  dal
concorso. 
    3. Le prove preselettive, differenziate per i due profili,  della
durata di 60 minuti, consistono in una serie di  domande  a  risposta
multipla,   da   effettuarsi   anche   con   l'ausilio   di   sistemi
computerizzati. Le domande, predisposte  a  cura  della  SSEF  e  che
saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito Internet di cui  al
successivo comma 5, saranno  tese  a  verificare  la  conoscenza  dei
seguenti gruppi di  materie:  a)  diritto  costituzionale  e  diritto
amministrativo; b) scienza delle finanze e contabilita' pubblica,  c)
lingua inglese. 
    4. La Commissione esaminatrice  compila  le  graduatorie  secondo
l'ordine derivante dalla votazione riportata dai  candidati.  Saranno
ammessi alle prove scritte i candidati  che,  in  base  al  punteggio
riportato nella prova preselettiva, si siano collocati in graduatoria
entro  il  centocinquantesimo  posto,  per  ciascuno   dei   profili,
economico e giuridico. Saranno altresi' ammessi coloro che  si  siano
classificati  ex  aequo  all'ultimo  posto  utile  delle   rispettive
graduatorie. 
    5. Nel medesimo avviso di cui al comma 2,  e'  indicata  la  data
della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami» - nella quale viene pubblicato  l'elenco
dei candidati ammessi  alle  prove  scritte;  tale  pubblicazione  ha
valore di notifica a  tutti  gli  effetti.  Lo  stesso  elenco  sara'
consultabile nell'apposita sezione  del  sito  Internet  della  SSEF,
 https://www.ssef.it  
    6.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
consultare testi o appunti di alcun genere, ne' avvalersi di supporti
cartacei,  di  telefoni   portatili,   di   strumenti   idonei   alla
memorizzazione di informazioni  o  alla  trasmissione  di  dati,  ne'
comunicare tra di loro, ne' introdurre alcun oggetto nell'aula ove si
svolge la prova. In caso di violazione  la  Commissione  esaminatrice
delibera l'immediata esclusione dal concorso. 
    7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del voto finale di merito. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1.  Le  due  prove  scritte  saranno  volte   ad   accertare   la
preparazione del candidato sia sotto il profilo  teorico,  sia  sotto
quello applicativo-operativo, e si svolgeranno in due diversi giorni. 
    2. Le due prove scritte avranno ad  oggetto  argomenti  afferenti
alle seguenti aree di materie: 
      a. per il profilo economico: 
        i. economia politica con lineamenti di storia economica; 
        ii. scienza delle finanze e contabilita' pubblica; 
        iii. statistica; 
        iv.   scienza   e   tecnica   dell'organizzazione    pubblica
(strategia, organizzazione e sistema dei controlli); 
      b. per il profilo giuridico: 
        i. diritto costituzionale e diritto amministrativo; 
        ii. diritto civile e commerciale; 
        iii. diritto del lavoro; 
        iv. diritto internazionale e comunitario; 
        v. diritto tributario. 
    3. La prima prova scritta consistera'  nello  svolgimento  di  un
elaborato per verificare l'attitudine  del  candidato  all'analisi  e
alla riflessione critica di questioni  inerenti  alle  materie  sopra
indicate. 
    4. La seconda prova scritta accertera' l'attitudine del candidato
all'analisi e alla soluzione di problematiche inerenti alle  funzioni
e puo' consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica. 
    5. Per ciascuna delle due prove la Commissione  predisporra'  tre
casi e/o argomenti per ciascun profilo e ne fara' sorteggiare uno per
profilo da un candidato. Ciascuna delle due prove di cui al  comma  2
dovra' essere svolta nel termine di cinque  ore  dalla  dettatura.  I
candidati non  possono  introdurre  nella  sede  di  esame  carta  da
scrivere, appunti manoscritti, libri  o  pubblicazioni  di  qualunque
specie, ne' avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di
strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di   informazioni   o   alla
trasmissione di dati, ne' possono comunicare  tra  di  loro.  Possono
essere consultati i testi di legge non commentati  e  il  vocabolario
della  lingua  italiana.  In  caso  di  violazione   la   Commissione
esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 
    6. Il calendario delle prove scritte e' reso noto con il medesimo
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  con  il  quale  viene
comunicato  l'elenco  dei  candidati  che  hanno  superato  la  prova
preselettiva. Tale avviso e' pubblicato  almeno  venti  giorni  prima
della data di inizio delle prove scritte, e ha valore di  notifica  a
tutti gli effetti. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'.  La  mancata
presentazione, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta,  nel
giorno,  ora  e  sede  stabiliti   per   ciascuna   prova,   comporta
l'esclusione dal concorso. 
    7. Le prove scritte sono valutate in centesimi. Sono ammessi alla
prova orale i candidati che riportano in ciascuna prova  scritta  una
votazione di almeno settanta centesimi. 
    8. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo raccomandata o telegramma, con l'indicazione delle  votazioni
riportate  in  ciascuna  delle  prove  scritte.   L'avviso   per   la
presentazione alla prova orale e'  dato  ai  candidati  almeno  venti
giorni prima della data prestabilita. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale vertera'  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte, con l'aggiunta  di  una  conversazione  in  lingua  inglese,
nonche' sulle seguenti materie: 
      a. ordinamento e attribuzioni  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; 
      b. utilizzo del personal computer e  dei  software  applicativi
piu'  diffusi  concernenti  videoscrittura,  foglio  di   calcolo   e
navigazione in rete,  da  realizzarsi  anche  mediante  una  verifica
pratica. Il candidato deve altresi' dimostrare  la  conoscenza  delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli  strumenti
informatici  in  relazione  ai   processi   comunicativi   in   rete,
all'organizzazione  e  gestione  delle  risorse  e  al  miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi; 
      c. diritto costituzionale  e  diritto  amministrativo,  per  il
profilo economico; scienza  e  tecnica  dell'organizzazione  pubblica
(strategia, organizzazione e sistema dei  controlli),  scienza  delle
finanze e contabilita' pubblica, per il profilo giuridico. 
    2. La prova orale e' valutata in centesimi e si intende  superata
con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 
    3. Sara' previsto un giorno di recupero per  i  concorrenti  che,
per causa di forza maggiore, non  potessero  presentarsi  alla  prova
orale alla data  prestabilita.  In  tale  ipotesi,  entro  il  giorno
stabilito per la prova orale, il concorrente interessato  dovra'  far
pervenire  all'indirizzo:  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle
finanze, Rettorato, via Maresciallo Caviglia, 24  -  00135  Roma,  un
telegramma contenente l'indicazione della causa di forza maggiore che
giustifica l'assenza. Di tale causa  dovra',  comunque,  essere  data
adeguata dimostrazione prima che venga sostenuta la prova  orale  nel
giorno di recupero. 
    4. I candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  dovranno
presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
    5. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della Commissione, e' affisso nella sede d'esame. 
    6. I candidati ammessi a sostenere la prova  orale  dovranno  far
pervenire,  prima  dello  svolgimento  della   stessa,   il   proprio
curriculum vitae et studiorum, datato e firmato, all'indirizzo  della
Scuola di cui al precedente comma 3. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
 Termini per la presentazione dei titoli di riserva e di preferenza 
 
 
    1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
riserva e/o di  preferenza  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve presentare, o
far pervenire, a mezzo raccomandata  postale,  all'indirizzo:  Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, Rettorato,  via  Maresciallo
Caviglia, 24 - 00135 Roma, i relativi  documenti  in  carta  semplice
ovvero le dichiarazioni sostitutive  secondo  quanto  previsto  dagli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni  sostitutive
deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso erano gia' in possesso del candidato alla data
di scadenza del termine utile  per  la  presentazione  della  domanda
stessa. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito 
 
 
    1. Sulla base delle prove d'esame di cui agli  articoli  8  e  9,
viene predisposta  la  graduatoria,  articolata  per  i  due  profili
economico e giuridico. 
    2. La graduatoria di  merito  e'  predisposta  dalla  Commissione
esaminatrice in base al punteggio finale  conseguito  dai  candidati,
costituito dalla media tra il  voto  della  prova  orale  e  il  voto
risultante dalla media dei voti di ciascuna delle prove scritte. 
    3. Ai fini della  formazione  della  graduatoria  finale,  per  i
candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo,  la
SSEF provvedera' d'ufficio, in conformita' al decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare  il  possesso
dei   requisiti   dichiarati   dai   candidati   nella   domanda   di
partecipazione al concorso, connessi ai  titoli  di  riserva  e/o  di
preferenza indicati dagli stessi. 
    4.  La  graduatoria  di  merito,  formulata   dalla   Commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati nella  votazione
complessiva, conseguita da ciascun candidato,  sara'  successivamente
riformulata tenendo conto dei titoli di riserva e/o di preferenza. 
    5. Saranno dichiarati vincitori della procedura selettiva,  sotto
condizione dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti  indicati
dall'art. 2 del presente bando, i candidati  utilmente  collocati  in
graduatoria nel limite dei posti messi a concorso per i due  profili,
economico e giuridico. Agli stessi verra' data comunicazione a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma. 
    6. La graduatoria di  merito  sara'  approvata  con  decreto  del
Rettore della SSEF e successivamente  pubblicata  nel  sito  Internet
della Scuola: https://www.ssef.it  Di tale  pubblicazione  sara'  data
notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -
4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami». 
    7. Dalla data di pubblicazione del  predetto  avviso  decorre  il
termine per le eventuali impugnative. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
         Presentazione dei documenti da parte dei vincitori 
 
 
    1. I concorrenti dichiarati vincitori della procedura  selettiva,
salvo  quelli  che  siano  dipendenti  di  ruolo  di  amministrazioni
pubbliche,   dovranno,   a   pena   di   decadenza,   far   pervenire
all'indirizzo:  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle   finanze,
Rettorato, via Maresciallo  Caviglia,  24  -  00135  Roma,  entro  il
termine  perentorio  di  trenta  giorni  decorrenti  dalla  data   di
ricevimento dell'apposita comunicazione, la seguente documentazione: 
      a. dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati,  fatti
e qualita' personali,  suscettibili  di  modifica,  dichiarati  nella
domanda di ammissione al concorso, non  hanno  subito  variazioni;  a
norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000,  la  SSEF  ha  facolta'  di  effettuare
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle  predette
dichiarazioni con le conseguenze previste in  caso  di  dichiarazioni
non veritiere o mendaci; 
      b. un certificato  medico,  rilasciato  dall'Azienda  Sanitaria
Locale competente per territorio o da un medico militare in  servizio
permanente  effettivo,  dal  quale  risulti  che  il   candidato   e'
fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia  affetto  da
una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico  deve  farne
menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi  l'attitudine  al
servizio. 
    2. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i candidati di cui al comma 1. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                 Assunzione in servizio e formazione 
 
 
    1. I concorrenti dichiarati vincitori della procedura  selettiva,
che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti e in regola con
la documentazione, dovranno stipulare apposito contratto  individuale
di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 
    2. I vincitori per i quali verra' disposta  l'assunzione  saranno
assunti a tempo indeterminato e inquadrati nella Terza area -  Fascia
retributiva  F1,  del  ruolo  unico  del  personale   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
    3. I  vincitori,  assunti  in  servizio  a  tempo  indeterminato,
saranno soggetti a un periodo di  prova  della  durata  prevista  dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo  al  personale  del
comparto Ministeri. 
    4.  Per  i  vincitori  della  procedura  selettiva  e'  previsto,
successivamente all'assunzione, un periodo formativo di 5 mesi presso
una o piu' sedi stabilite dalla SSEF. La SSEF stabilisce, anche sulla
base delle esigenze emerse in fase di programmazione, le  materie  di
insegnamento, gli eventuali  insegnamenti  opzionali  e  i  piani  di
studio in funzione degli obiettivi formativi e professionali di volta
in volta individuati per la formazione dei funzionari. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori  concorsuali
e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale  curato  dalla
Commissione esaminatrice. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, il trattamento dei dati personali forniti  dai  candidati  in
sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti  a  tal  fine
dalla  SSEF   e'   finalizzato   all'espletamento   delle   attivita'
concorsuali. 
    2. Il trattamento suddetto avverra' a cura delle persone preposte
al  procedimento  concorsuale,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate, nei modi e nei limiti  necessari  per  perseguire  le
predette finalita'. 
    3. I dati saranno raccolti  presso  la  SSEF  e  potranno  essere
comunicati  a  soggetti  terzi  che  forniranno   specifici   servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale. 
    4. Il conferimento di tali dati  e'  necessario  per  valutare  i
requisiti di  partecipazione  e  la  loro  mancata  indicazione  puo'
precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dal concorso. 
    5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare,
il diritto di accedere ai propri  dati  personali,  di  chiederne  la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se erronei,  incompleti
o raccolti in violazione della legge,  nonche'  di  opporsi  al  loro
trattamento   per   motivi   legittimi,   rivolgendo   le   richieste
all'indirizzo:  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle   finanze,
Rettorato, via Maresciallo Caviglia, 24 - 00135 Roma. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando  valgono  le
disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti   in   materia   di
reclutamento del personale, in quanto compatibili. 
    2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 19 aprile 2011 
 
                                                   Il rettore Pisauro 
 
    Avverso il presente bando  di  concorso  e'  proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  competente  Tribunale  Amministrativo  Regionale
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
dalla stessa data.