Concorso per 100 personale laureato (lazio) SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 100 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 36 del 06-05-2011 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONCORSO (scad. 6 giugno 2011) Speciale concorso pubblico per il reclutamento di cento unita' di personale della terza area - fasci ... |
Ente: | SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 06-05-2011 |
Data Scadenza bando | 06-06-2011 |
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CONCORSO (scad. 6 giugno 2011) Speciale concorso pubblico per il reclutamento di cento unita' di
personale della terza area - fascia retributiva F1, con profilo
economico e profilo giuridico.
IL RETTORE Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale del comparto Ministeri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile, ed in particolare l'art. 32; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Visto l'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla partecipazione dei portatori di handicap ai concorsi pubblici; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, con il quale e' stato approvato il decreto rettorale del 22 dicembre 2000, relativo alla disciplina di funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto rettorale del 20 giugno 2002, con il quale e' stato approvato il regolamento didattico e di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che prevede l'assunzione, a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2005 concernente la disciplina delle attivita' connesse allo svolgimento dello speciale corso-concorso pubblico unitario di cui all'art. 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2008; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, che, tra l'altro, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire concorsi per 100 posti di funzionario; Vista la nota n. 21890 del 16 febbraio 2011 del Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, con cui si e' richiesto alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze di avviare le attivita' relative allo svolgimento della procedura di reclutamento di 100 unita' di personale Terza area - Fascia retributiva F1, sulla base della predetta autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010; Vista la propria nota n. 5129 del 18 aprile 2011, con la quale e' stato comunicato l'avvio delle attivita' connesse alla predetta procedura; Ravvisata pertanto la necessita' di indire lo speciale concorso pubblico di cui all'art. 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), per il reclutamento di 100 unita' di personale Terza area - Fascia retributiva F1, per le esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze; Ritenuto opportuno specificare che nel presente bando si intende per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea (L) il titolo accademico, di durata normale di tre anni, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea specialistica (LS) il titolo accademico, di durata normale di due anni dopo la laurea (L), previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ora denominato anche laurea magistrale (LM); per laurea magistrale (LM) il titolo accademico, di durata normale di due anni dopo la laurea (L) previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e altresi' il titolo accademico, di durata normale di cinque o sei anni, previsto dall'art. 6 comma 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze (d'ora in poi SSEF) indice uno speciale concorso pubblico per il reclutamento di 100 (cento) unita' di personale della Terza area - Fascia retributiva F1, da destinare al Ministero dell'economia e delle finanze, di cui: a) 50 con profilo economico; b) 50 con profilo giuridico; 2. In materia di riserva di posti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge. 3. Il totale complessivo dei posti riservati, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, non puo', comunque, superare la meta' dei posti messi a concorso. 4. Coloro che intendano avvalersi delle sopra citate riserve, devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio.
Art. 2 Requisiti 1. Per essere ammesso al concorso e' necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti: a. cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b. uno dei seguenti titoli di studio conseguito presso universita' o istituti di istruzione universitaria, con voto non inferiore a 105/110: i. laurea specialistica (LS), in una delle seguenti classi di laurea: finanza (19/S), giurisprudenza (22/S), relazioni internazionali (60/S), scienze dell'economia (64/S), scienze della politica (70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (83/S), scienze economico-aziendali (84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (88/S), statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S), studi europei (99/S); ii. diploma di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparato alle su citate classi di laurea specialistica (LS) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009, o altro diploma di laurea equipollente secondo la normativa vigente; iii. laurea magistrale (LM), di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e all'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, equiparato alle su citate classi di laurea specialistica (LS) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto ministeriale del 9 luglio 2009; c. idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; d. godimento dei diritti politici. 2. Non possono accedere al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti, per aver conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti. 3. Si ritengono equipollenti a quelli su indicati anche i titoli di studio conseguiti all'estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca. 4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali. 5. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e' disposta dalla SSEF, con decreto motivato.
Art. 3 Presentazione della domanda. Termini e modalita' 1. Il candidato dovra' produrre la propria domanda di ammissione al concorso in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica all'indirizzo https://www.concorsi.mef.gov.it Dopo aver inserito i dati richiesti, compreso il profilo, economico o giuridico, per il quale intende concorrere, il candidato dovra' effettuare la stampa della ricevuta e conservarla, per poterla esibire in caso di necessita'. In fase di inoltro verra' automaticamente attribuito un numero di protocollo necessario per le operazioni d'ufficio. Tale numero, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovra' essere indicato per qualsiasi comunicazione successiva. Ai fini della partecipazione al concorso, si terra' conto unicamente della domanda con data di protocollo piu' recente. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovra' essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. 4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento delle prove preselettive previste dall'art. 7 o della prima delle prove scritte di cui all'art. 6 del presente bando, e avranno altresi' valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del su citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a. cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; b. di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea; ai candidati sprovvisti del codice fiscale, il servizio di assistenza tecnica, di cui all'indirizzo Internet citato al punto 1, provvedera', su richiesta, a fornire un codice alfanumerico necessario al completamento della procedura telematica; c. il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale); d. il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente bando, il voto conseguito e gli estremi relativi al suo conseguimento; e. l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso di riferisce; f. le eventuali condanne penali riportate, in Italia o all'estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; g. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato licenziato da altro impiego statale, ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti, per aver conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; h. il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori; i. l'eventuale appartenenza alle categorie riservatarie previste dalle disposizioni normative di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni; j. di essere a conoscenza che dovra' permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165; k. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico, del recapito di posta elettronica ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato, del numero di fax, presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni; l. per quale profilo, economico o giuridico, intende concorrere; m. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 6. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente bando. 7. Non si tiene conto delle domande incomplete e irregolari. In particolare, non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove concorsuali stesse e tutte le dichiarazioni richieste dal presente bando. 8. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal test di preselezione, di cui al successivo art. 7, l'Amministrazione verifica la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente ai candidati che lo hanno superato. La mancata esclusione dal test di preselezione non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa. 9. La SSEF non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 10. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4 Esclusione dal concorso 1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. La SSEF puo' disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 2. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata agli interessati con provvedimento motivato.
Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice sara' nominata in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2005, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 6 Prove di esame 1. Gli esami del concorso consisteranno: a. per il profilo economico - in due prove scritte di prevalente contenuto economico e statistico, una delle quali puo' consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica, e una prova orale; b. giuridico - in due prove scritte di prevalente contenuto giuridico e organizzativo, una delle quali puo' consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica, e una prova orale.
Art. 7 Prove preselettive 1. Se il numero delle domande risulta pari o superiore a sei volte il numero dei posti messi a concorso, la SSEF effettuera' prove preselettive per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. 2. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 24 giugno 2011, e' reso noto il diario delle eventuali prove preselettive comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono dalla SSEF comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva, secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso, muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 3. Le prove preselettive, differenziate per i due profili, della durata di 60 minuti, consistono in una serie di domande a risposta multipla, da effettuarsi anche con l'ausilio di sistemi computerizzati. Le domande, predisposte a cura della SSEF e che saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito Internet di cui al successivo comma 5, saranno tese a verificare la conoscenza dei seguenti gruppi di materie: a) diritto costituzionale e diritto amministrativo; b) scienza delle finanze e contabilita' pubblica, c) lingua inglese. 4. La Commissione esaminatrice compila le graduatorie secondo l'ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati in graduatoria entro il centocinquantesimo posto, per ciascuno dei profili, economico e giuridico. Saranno altresi' ammessi coloro che si siano classificati ex aequo all'ultimo posto utile delle rispettive graduatorie. 5. Nel medesimo avviso di cui al comma 2, e' indicata la data della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nella quale viene pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Lo stesso elenco sara' consultabile nell'apposita sezione del sito Internet della SSEF, https://www.ssef.it 6. Durante la prova preselettiva i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, ne' avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne' comunicare tra di loro, ne' introdurre alcun oggetto nell'aula ove si svolge la prova. In caso di violazione la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 8 Prove scritte 1. Le due prove scritte saranno volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico, sia sotto quello applicativo-operativo, e si svolgeranno in due diversi giorni. 2. Le due prove scritte avranno ad oggetto argomenti afferenti alle seguenti aree di materie: a. per il profilo economico: i. economia politica con lineamenti di storia economica; ii. scienza delle finanze e contabilita' pubblica; iii. statistica; iv. scienza e tecnica dell'organizzazione pubblica (strategia, organizzazione e sistema dei controlli); b. per il profilo giuridico: i. diritto costituzionale e diritto amministrativo; ii. diritto civile e commerciale; iii. diritto del lavoro; iv. diritto internazionale e comunitario; v. diritto tributario. 3. La prima prova scritta consistera' nello svolgimento di un elaborato per verificare l'attitudine del candidato all'analisi e alla riflessione critica di questioni inerenti alle materie sopra indicate. 4. La seconda prova scritta accertera' l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione di problematiche inerenti alle funzioni e puo' consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica. 5. Per ciascuna delle due prove la Commissione predisporra' tre casi e/o argomenti per ciascun profilo e ne fara' sorteggiare uno per profilo da un candidato. Ciascuna delle due prove di cui al comma 2 dovra' essere svolta nel termine di cinque ore dalla dettatura. I candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ne' avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. Possono essere consultati i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. In caso di violazione la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 6. Il calendario delle prove scritte e' reso noto con il medesimo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - con il quale viene comunicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale avviso e' pubblicato almeno venti giorni prima della data di inizio delle prove scritte, e ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'. La mancata presentazione, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova, comporta l'esclusione dal concorso. 7. Le prove scritte sono valutate in centesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano in ciascuna prova scritta una votazione di almeno settanta centesimi. 8. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo raccomandata o telegramma, con l'indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale e' dato ai candidati almeno venti giorni prima della data prestabilita.
Art. 9 Prova orale 1. La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte, con l'aggiunta di una conversazione in lingua inglese, nonche' sulle seguenti materie: a. ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze; b. utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu' diffusi concernenti videoscrittura, foglio di calcolo e navigazione in rete, da realizzarsi anche mediante una verifica pratica. Il candidato deve altresi' dimostrare la conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi; c. diritto costituzionale e diritto amministrativo, per il profilo economico; scienza e tecnica dell'organizzazione pubblica (strategia, organizzazione e sistema dei controlli), scienza delle finanze e contabilita' pubblica, per il profilo giuridico. 2. La prova orale e' valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 3. Sara' previsto un giorno di recupero per i concorrenti che, per causa di forza maggiore, non potessero presentarsi alla prova orale alla data prestabilita. In tale ipotesi, entro il giorno stabilito per la prova orale, il concorrente interessato dovra' far pervenire all'indirizzo: Scuola superiore dell'economia e delle finanze, Rettorato, via Maresciallo Caviglia, 24 - 00135 Roma, un telegramma contenente l'indicazione della causa di forza maggiore che giustifica l'assenza. Di tale causa dovra', comunque, essere data adeguata dimostrazione prima che venga sostenuta la prova orale nel giorno di recupero. 4. I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 5. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, e' affisso nella sede d'esame. 6. I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno far pervenire, prima dello svolgimento della stessa, il proprio curriculum vitae et studiorum, datato e firmato, all'indirizzo della Scuola di cui al precedente comma 3.
Art. 10 Termini per la presentazione dei titoli di riserva e di preferenza 1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e/o di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve presentare, o far pervenire, a mezzo raccomandata postale, all'indirizzo: Scuola superiore dell'economia e delle finanze, Rettorato, via Maresciallo Caviglia, 24 - 00135 Roma, i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano gia' in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.
Art. 11 Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito 1. Sulla base delle prove d'esame di cui agli articoli 8 e 9, viene predisposta la graduatoria, articolata per i due profili economico e giuridico. 2. La graduatoria di merito e' predisposta dalla Commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito dai candidati, costituito dalla media tra il voto della prova orale e il voto risultante dalla media dei voti di ciascuna delle prove scritte. 3. Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo, la SSEF provvedera' d'ufficio, in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso, connessi ai titoli di riserva e/o di preferenza indicati dagli stessi. 4. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato, sara' successivamente riformulata tenendo conto dei titoli di riserva e/o di preferenza. 5. Saranno dichiarati vincitori della procedura selettiva, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 del presente bando, i candidati utilmente collocati in graduatoria nel limite dei posti messi a concorso per i due profili, economico e giuridico. Agli stessi verra' data comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma. 6. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto del Rettore della SSEF e successivamente pubblicata nel sito Internet della Scuola: https://www.ssef.it Di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami». 7. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 12 Presentazione dei documenti da parte dei vincitori 1. I concorrenti dichiarati vincitori della procedura selettiva, salvo quelli che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche, dovranno, a pena di decadenza, far pervenire all'indirizzo: Scuola superiore dell'economia e delle finanze, Rettorato, via Maresciallo Caviglia, 24 - 00135 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, la seguente documentazione: a. dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la SSEF ha facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci; b. un certificato medico, rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. 2. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i candidati di cui al comma 1.
Art. 13 Assunzione in servizio e formazione 1. I concorrenti dichiarati vincitori della procedura selettiva, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti e in regola con la documentazione, dovranno stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 2. I vincitori per i quali verra' disposta l'assunzione saranno assunti a tempo indeterminato e inquadrati nella Terza area - Fascia retributiva F1, del ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno soggetti a un periodo di prova della durata prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri. 4. Per i vincitori della procedura selettiva e' previsto, successivamente all'assunzione, un periodo formativo di 5 mesi presso una o piu' sedi stabilite dalla SSEF. La SSEF stabilisce, anche sulla base delle esigenze emerse in fase di programmazione, le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali e i piani di studio in funzione degli obiettivi formativi e professionali di volta in volta individuati per la formazione dei funzionari.
Art. 14 Accesso agli atti del concorso 1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla Commissione esaminatrice.
Art. 15 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dalla SSEF e' finalizzato all'espletamento delle attivita' concorsuali. 2. Il trattamento suddetto avverra' a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita'. 3. I dati saranno raccolti presso la SSEF e potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale. 4. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione puo' precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dal concorso. 5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'indirizzo: Scuola superiore dell'economia e delle finanze, Rettorato, via Maresciallo Caviglia, 24 - 00135 Roma.
Art. 16 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento del personale, in quanto compatibili. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 19 aprile 2011 Il rettore Pisauro Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.