Concorso per 6 dottori di ricerca (lombardia) I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 6
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 41 del 24-05-2011
Sintesi: ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA CONCORSO   (scad.  29 luglio 2011) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Scienze biomolecolari e biotecnologie» - ...
Ente: I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
Regione: LOMBARDIA
Provincia: PAVIA
Comune: PAVIA
Data di inserimento: 24-05-2011
Data Scadenza bando 29-07-2011
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ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA


CONCORSO   (scad.  29 luglio 2011)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso  di
  dottorato di ricerca in «Scienze biomolecolari  e  biotecnologie» -
  XXVII ciclo. 

 
 
                            IL DIRETTORE 
 
    Visto lo Statuto dell'Istituto Universitario di  Studi  Superiori
di  Pavia,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 178 del 2 agosto 2005; 
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art.  4
e  s.m.i.,  nelle  more   dell'emanazione   del   decreto   attuativo
concernente le nuove disposizioni in materia di dottorati di ricerca; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  30   aprile   1999,   n.   224,
«regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
    Vista la proposta  di  istituzione  del  corso  di  dottorato  di
ricerca in «scienze biomolecolari e Biotecnologie» -  XXVII  ciclo  -
con sede amministrativa  presso  l'Istituto  Universitario  di  Studi
Superiori (I.U.S.S.) di Pavia, presentata dal Consiglio Didattico dei
Dottorati dell'Istituto ai sensi dell'art. 26 dello statuto; 
    Visto il parere espresso dal nucleo  di  valutazione,  a  seguito
della verifica dei requisiti di idoneita'; 
    Vista la delibera del consiglio direttivo, adottata nella  seduta
del 28 gennaio 2011, con la quale e' stato approvato il  XXVII  ciclo
del  corso  di  dottorato  di  ricerca  in  Scienze  biomolecolari  e
Biotecnologie con sede amministrativa presso l'Istituto Universitario
di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia; 
    Vista la convenzione stipulata tra  l'Istituto  Universitario  di
Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia e l'Universita'  degli  Studi  di
Pavia; 
    Ritenuto di dover provvedere all'emanazione  del  bando  relativo
alla indizione  di  pubblici  concorsi,  per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione  al  corso  di   dottorato   di   ricerca   in   Scienze
biomolecolari e Biotecnologie - XXVII ciclo - con sede amministrativa
presso l'Istituto Universitario  di  Studi  Superiori  (I.U.S.S.)  di
Pavia; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Istituzione 
 
 
    1. E' istituito il XXVII ciclo del corso di dottorato di  ricerca
in Scienze biomolecolari  e  Biotecnologie  con  sede  amministrativa
presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. 
    2. E' indetto presso l'Istituto Universitario di Studi  Superiori
di Pavia il concorso pubblico, per titoli ed esami, per  l'ammissione
al  corso  di  dottorato  di  ricerca  in  Scienze  biomolecolari   e
Biotecnologie. 
    3. Il numero delle borse di studio e dei  posti  senza  borsa  di
studio (ivi inclusi quelli riservati a candidati stranieri  residenti
all'estero) indicati nel presente articolo, potranno essere aumentati
a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca e da
qualificate  strutture  produttive   private,   che   si   rendessero
disponibili  dopo  l'emanazione  del  bando  ed  entro  la  data   di
espletamento della prova orale del concorso. Restando comunque  fermi
i termini previsti dall'art. 4 comma 1  per  la  presentazione  delle
domande di ammissione, l'eventuale aumento del numero delle borse  di
studio sara'  reso  noto  ai  candidati,  in  sede  di  esame,  prima
dell'espletamento della prova orale. 
    Dottorato di ricerca in scienze biomolecolari e biotecnologie. 
    Area scientifica: Scienze biologiche; 
    Settori scientifico disciplinari: BIO/04; BIO/10; BIO/11; BIO/12;
BIO/14; BIO/18; MED/04; CHIM/08; 
    Luogo di svolgimento: Dip. Genetica e Microbiologia,  Universita'
degli Studi di Pavia, via Ferrata n. 1, Pavia; 
    Coordinatore: Prof. Andrea Mattevi; 
    Sedi consorziate: Universita' degli Studi di Pavia; 
    Durata: 3 anni; 
    Posti: 6; 
    Posti senza borsa di studio: 1; 
    Posti  in  soprannumero,  senza  borsa  di  studio,  riservati  a
candidati stranieri residenti all'estero: 1; 
    Borse di studio: 4; 
    Enti finanziatori: n. 3 borse di studio finanziate  dall'Istituto
Universitario di Studi Superiori; n. 1 borsa MIUR «Fondo giovani»; 
    Requisiti di ammissione: 
    a) vecchio ordinamento: diploma di laurea o  titolo  equipollente
conseguito presso una Universita' straniera; 
    b) nuovo ordinamento: diploma di laurea  specialistica/magistrale
o titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera; 
    Titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice: 
    a) voto di laurea; 
    b) eventuali pubblicazioni scientifiche; 
    c) lettere di presentazione (da presentarsi in busta  chiusa  con
firma apposta sui lembi della  lettera  da  parte  dell'autore  della
lettera); 
    Prova orale: giorno 27 settembre 2011,  alle  ore  9,  presso  il
Dipartimento di Genetica e Microbiologia, via Ferrata n. 1 Pavia; 
    Modalita' di svolgimento delle  prove  concorsuali:  i  candidati
potranno sostenere la prova orale in lingua inglese; 
    Informazioni: https://www.iusspavia.it/dottorati  

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1,  senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso  del
diploma  di  laurea  conseguito  secondo   l'ordinamento   precedente
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.
270, ovvero del diploma di laurea specialistica  richiesto  per  ogni
singolo corso di dottorato, ovvero di titolo accademico  equipollente
conseguito presso Universita' straniere, preventivamente riconosciuto
dalle   autorita'   accademiche,   anche   nell'ambito   di   accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'. 
    2. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1,  senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che,  ai  sensi  dell'art.
51, comma 6, della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  siano  titolari  di  assegni  per  la
collaborazione ad attivita' di ricerca. 
    3. Possono presentare la domanda di partecipazione  anche  coloro
che conseguiranno il diploma di  laurea  o  di  laurea  specialistica
richiesto  entro  la  data  di  svolgimento  della  prova  orale   di
ammissione. In tal caso l'ammissione viene disposta "con riserva"  ed
il candidato sara' tenuto a presentare alla Commissione giudicatrice,
in sede di prova orale, a  pena  di  decadenza,  l'autocertificazione
relativa al diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito. 
    4. Ai soli fini  dell'ammissione  al  concorso,  i  candidati  in
possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla  laurea  italiana,  dovranno  fare
espressa richiesta dell'equipollenza nella domanda di  partecipazione
al concorso e corredare la  domanda  stessa  dei  documenti  utili  a
consentire al Collegio dei docenti di  pronunciarsi  sulla  richiesta
effettuata. Costituiscono documentazione utile: a) copia del  diploma
di laurea in lingua  originale  e  della  sua  traduzione  in  lingua
italiana, b)  dichiarazione  di  valore,  c)  certificato  in  lingua
originale, e sua traduzione in lingua italiana, contenente gli  esami
sostenuti con  relativa  valutazione.  I  predetti  documenti  devono
essere  tradotti  e  legalizzati  dalle   competenti   rappresentanze
diplomatiche  o  consolari  italiane  all'estero,  secondo  le  norme
vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri  ai  corsi  di
laurea  delle  Universita'  italiane.  Nel  caso  di   richiesta   di
equipollenza,  il  candidato  dovra'  aver   conseguito   il   titolo
accademico straniero entro il termine previsto per  la  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. 
    5.  I  candidati  sono  ammessi  con   riserva   alla   procedura
concorsuale. L'Amministrazione puo' disporre  in  ogni  momento,  con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  per  difetto  dei   requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
Disposizioni   particolari   per   candidati   stranieri    residenti
               all'estero: ammissione in soprannumero, 
       senza borsa di studio, al corso di dottorato di ricerca 
 
 
    1. I candidati stranieri residenti all'estero,  che  ne  facciano
esplicita richiesta nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
possono essere ammessi al corso di dottorato  previa  valutazione  da
parte della Commissione giudicatrice dei titoli presentati. 
    2. La procedura di selezione e' disciplinata  dalle  disposizioni
previste dal successivo art. 7. 
    3.  L'ammissione  al  corso  di  dottorato  avviene  secondo   le
disposizioni del successivo art. 8, comma 4. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione,  redatta  in  carta  libera,
utilizzando il  modello  allegato  al  presente  bando,  deve  essere
inoltrata, in plico unico, al Direttore  dell'Istituto  Universitario
di Studi Superiori di Pavia entro il termine perentorio del 29 luglio
2011, con una delle seguenti modalita': 
    a)  spedizione  a  mezzo  raccomandata  postale  con  avviso   di
ricevimento   al   seguente   indirizzo:   Direttore    dell'Istituto
Universitario di Studi Superiori di Pavia, viale Lungo Ticino  Sforza
n. 56 - 27100 Pavia; 
    b) consegna presso  gli  Uffici  dell'Istituto  Universitario  di
Studi Superiori di Pavia, viale Lungo Ticino Sforza n.  56  (apertura
al pubblico dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle ore 12). 
    2. Alle domande di  partecipazione  trasmesse  a  mezzo  posta  o
consegnate  da  persona  diversa  dal  sottoscrittore  dovra'  essere
allegata la fotocopia di  un  documento  di  identita'  in  corso  di
validita' del candidato. 
    3. Per il rispetto del termine di cui al comma 1  fara'  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante  l'invio  ovvero  dell'ufficio
protocollo ricevente la domanda. 
    4.  Sull'involucro  del  plico  devono  risultare   le   seguenti
indicazioni: 
    a) le generalita' del candidato; 
    b) il recapito eletto agli effetti del concorso; 
      c) l'esatta denominazione del concorso di dottorato  a  cui  si
intende partecipare ed eventualmente  del  curriculum  previsto,  ove
indicato nell'art. 1 del presente bando nella descrizione dei singoli
corsi di dottorato. 
    5.  Alla  domanda  di  partecipazione,  da  redigersi  in  lingua
italiana, utilizzando il modello  di  domanda  allegato  al  presente
bando, i candidati devono allegare esclusivamente i titoli  indicati,
per ogni corso di dottorato, nell'art. 1. Eventuali altri titoli  non
saranno  oggetto  di   valutazione   da   parte   della   Commissione
giudicatrice. Decorsi tre mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della
graduatoria di merito, i candidati dovranno provvedere, a loro spese,
al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate. Trascorsi  sei
mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria  di  merito,
l'Istituto Universitario di  Studi  Superiori  di  Pavia  non  potra'
essere ritenuto  in  alcun  modo  responsabile  per  i  titoli  e  le
pubblicazioni presentate dai singoli candidati. 
    6. I  candidati  stranieri  residenti  all'estero  che  intendono
essere ammessi al corso di dottorato, in soprannumero e  senza  borsa
di studio, secondo quanto disposto dall'art. 3, devono allegare  alla
domanda di partecipazione al concorso la seguente documentazione: 
    a) il proprio curriculum scientifico-professionale; 
    b) l'elenco delle pubblicazioni, dettagliato secondo le modalita'
internazionali, comprensivo di tutti gli autori; 
    c) le pubblicazioni di cui al precedente punto b); 
    d) altri eventuali documenti o titoli ritenuti utili ai fini  del
concorso. 
    7. Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  i  candidati
portatori di handicap devono inoltrare, ai sensi dell'art. 20,  della
legge  5  febbraio  1992,  n.  104  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni,  esplicita  richiesta  riguardo  l'ausilio   necessario
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove di esame. 
    8.  Non  saranno  prese  in   considerazione   le   domande   non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici,  delle  dichiarazioni
ivi richieste, dell'esatta denominazione del  concorso  di  dottorato
cui si intende partecipare, nonche' quelle prodotte oltre il  termine
indicato nel comma 1 del  presente  articolo.  Non  saranno  altresi'
prese in considerazione le domande presentate da candidati  stranieri
residenti all'estero prive della documentazione indicata nel comma  6
del  presente  articolo.  Ai  candidati  la  cui  domanda  sia  stata
dichiarata inammissibile sara' data comunicazione dell'esclusione dal
concorso mediante lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento  o
con posta elettronica certificata. 
    9.  L'Amministrazione  non  ha  alcuna  responsabilita'  per   la
dispersione di comunicazioni  che  dipenda  da  inesatte  indicazioni
della residenza e del recapito  da  parte  del  candidato  oppure  da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,  o  per
disguidi postali o telegrafici ad essa comunque non imputabili. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1. La Commissione giudicatrice  del  concorso  di  ammissione  al
corso di dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti
ed  i  ricercatori  universitari  di  ruolo   afferenti   alle   aree
scientifico-disciplinari  alle  quali  si  riferisce  il   corso   di
dottorato. La Commissione puo' essere integrata con non piu'  di  due
esperti, anche stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti  e  delle
strutture pubbliche e private di ricerca. 
    2.  La  Commissione  giudicatrice  e'  tenuta  a  concludere   le
operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data  del  decreto
direttoriale di nomina. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                       Procedura di selezione 
 
 
    1. L'ammissione al corso di dottorato di cui all'art.  1  avviene
previo superamento di una procedura di selezione intesa ad  accertare
la preparazione, la  capacita'  e  l'attitudine  del  candidato  alla
ricerca scientifica. 
    2.  La  procedura  di  selezione   consiste   nella   valutazione
comparativa dei titoli presentati dai candidati e  nello  svolgimento
dell'esame di ammissione. 
    3. La Commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i  titoli
indicati, nell'art. 1. Per la valutazione dei titoli  presentati  dai
candidati, la Commissione giudicatrice dispone di trenta punti. 
    4. I trenta punti riservati ai  titoli  sono  ripartiti,  a  cura
della Commissione  giudicatrice,  sulla  base  di  specifici  criteri
definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione  presentate
dai candidati. 
    5.  La  valutazione  dei  titoli  e'   effettuata   prima   dello
svolgimento della prova orale.  I  risultati  della  valutazione  dei
titoli sono resi noti ai  candidati  prima  dello  svolgimento  della
prova orale. 
    6. L'esame di ammissione consiste in una prova orale, comprensivo
di una prova  di  conoscenza  di  una  lingua  straniera  scelta  dal
candidato ed indicata nella domanda di  partecipazione  al  concorso.
Per la valutazione di ciascun candidato, la Commissione  giudicatrice
dispone di trenta punti per la prova orale. 
    7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a ventuno punti. 
    8.  Al  termine  della  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati  esaminati  con
l'indicazione dei voti riportati  da  ciascuno  nella  prova  stessa.
L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal   segretario   della
Commissione giudicatrice, e' affisso  nel  medesimo  giorno  all'Albo
ufficiale del Dip. Genetica e Microbiologia, Universita' degli  Studi
di Pavia, via Ferrata n. 1, Pavia. 
    9. Al termine dei  propri  lavori,  la  Commissione  giudicatrice
redige apposito  verbale  contenente  i  criteri  di  valutazione,  i
giudizi individuali, il punteggio complessivo  attribuito  a  ciascun
candidato e la graduatoria  di  merito.  La  graduatoria  di  merito,
espressa in trentesimi, e' formata, in ordine decrescente, sulla base
della media delle votazioni conseguite  da  ciascun  candidato  nella
valutazione dei titoli, nella prova orale. In caso di  parita'  nella
graduatoria  generale  di  merito  prevale   la   valutazione   della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche. 
    10. Gli atti relativi alla procedura concorsuale  sono  trasmessi
al Direttore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice. 
    11. Il diario delle prove di ammissione,  riportato  all'art.  1,
del bando di  concorso,  costituisce  notifica  agli  interessati.  I
candidati riceveranno comunicazione relativa alla convocazione per la
prova orale solo se la data gia' precisata all'art. 1 dovesse  subire
variazioni. In tal caso, il diario delle  prove  di  ammissione,  con
l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara' comunicato agli
interessati a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento,  inviata
almeno  quindici  giorni  prima  della  data  prevista  o  con  posta
elettronica certificata. 
    12. Per essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  concorsuali,  i
candidati  dovranno   esibire   uno   dei   seguenti   documenti   di
riconoscimento, in corso di validita': 
    a) carta di identita'; 
    b) patente di guida; 
    c) passaporto. 
    13. La mancata  presentazione  alle  prove  di  ammissione  sara'
considerata come rinuncia al concorso. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
Procedura di selezione per l'ammissione in soprannumero, con o  senza
                          borsa di studio, 
             di candidati stranieri residenti all'estero 
 
 
    1. La Commissione giudicatrice dispone di  trenta  punti  per  la
valutazione dei titoli presentati, ai sensi dell'art. 3, da candidati
stranieri residenti all'estero. 
    2. I punti riservati ai  titoli  sono  ripartiti,  a  cura  della
Commissione giudicatrice, sulla base di  specifici  criteri  definiti
prima dell'esame delle domande di partecipazione. 
    3. E' dichiarato idoneo il candidato che consegue una valutazione
non inferiore a ventuno punti nella valutazione dei titoli. 
    4. Al termine dei  propri  lavori,  la  Commissione  giudicatrice
redige apposito  verbale  contenente  i  criteri  di  valutazione,  i
giudizi individuali, il punteggio complessivo  attribuito  a  ciascun
candidato e la graduatoria  di  merito.  La  graduatoria  di  merito,
espressa in trentesimi, e' formata, in ordine decrescente, sulla base
della votazione conseguita da ciascun candidato nella valutazione dei
titoli. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                  Ammissione ai corsi di dottorato 
 
 
    1. Il Direttore, con  proprio  decreto,  accerta  la  regolarita'
degli atti concorsuali ed approva la graduatoria generale  di  merito
unitamente a  quella  dei  vincitori.  Sono  dichiarati  vincitori  i
candidati utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  merito  sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
alle prove di esame. 
    2. I  candidati  sono  ammessi  al  corso  di  dottorato  secondo
l'ordine della graduatoria e fino alla  concorrenza  del  numero  dei
posti messi a concorso. I vincitori decadono qualora non esprimano la
loro  accettazione  entro  quindici  giorni  decorrenti  dal   giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al
corso di dottorato. In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo  l'ordine  della  graduatoria.  In  caso  di  utile
collocamento in piu'  graduatorie,  il  candidato  dovra'  esercitare
opzione per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta
da  inoltrare  all'Ufficio   Dottorati   di   Ricerca   dell'Istituto
Universitario di Studi Superiori di Pavia. 
    3.  I  candidati  stranieri  residenti  all'estero,   che   siano
dichiarati idonei al termine  della  procedura  concorsuale  prevista
dall'art. 7, sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio,  al
corso di dottorato nel limite dei posti ad essi  riservati  per  ogni
dottorato. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                         Dipendente pubblico 
 
 
    1. Il pubblico  dipendente  ammesso  al  corso  di  dottorato  di
ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per  motivi
di studio senza assegni  per  il  periodo  di  durata  del  corso  ed
usufruisce  della  borsa  di  studio  ove  ricorrano  le   condizioni
richieste. In caso di ammissione a  corsi  di  dottorato  di  ricerca
senza borsa di studio, o  di  rinuncia  a  questa,  l'interessato  in
aspettativa conserva il trattamento  economico,  previdenziale  e  di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale e' instaurato  il  rapporto  di  lavoro.  Qualora,  dopo  il
conseguimento del dottorato di ricerca, il  rapporto  di  lavoro  con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei  due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli  importi  corrisposti
ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario  e'
utile ai fini della progressione  di  carriera,  del  trattamento  di
quiescenza e di previdenza. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                  Iscrizioni al corso di dottorato 
 
 
    1. I concorrenti risultati vincitori dovranno  presentare  o  far
pervenire all'Istituto Universitario di Studi Superiori  di  Pavia  -
Ufficio Dottorati di Ricerca, viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100
Pavia, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti  dal
giorno successivo a quello in cui  avranno  ricevuto  la  lettera  di
ammissione al corso unitamente  al  modulo  di  immatricolazione,  la
seguente documentazione: 
    a) domanda di immatricolazione al corso del dottorato di ricerca,
redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione; 
    b) una fotografia formato tessera; 
    c) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita'; 
    d) fotocopia del codice fiscale; 
    e) certificato di laurea (per coloro che al momento della domanda
di ammissione hanno presentato un'autocertificazione). 
    2. Nella  domanda  di  immatricolazione  il  candidato  risultato
vincitore dovra' dichiarare: 
      a) di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a
non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o
di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole  di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato; 
      b) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora  intenda  intraprendere  una  attivita'   lavorativa,   anche
occasionale  e  di  breve  durata,  a   richiedere   l'autorizzazione
preventiva del collegio dei docenti oppure di impegnarsi a richiedere
al  collegio  dei  docenti  l'autorizzazione  per   la   prosecuzione
dell'attivita' lavorativa in essere  al  momento  dell'iscrizione  al
corso di dottorato; 
      c) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione. 
    3. Il candidato che risulta assegnatario della  borsa  di  studio
dovra' espressamente dichiarare: 
    a) di non avere gia' usufruito in precedenza di  altra  borsa  di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato; 
    b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite  tranne  che  con  quelle  concesse   da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 
    4. L'Amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  procedere  ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle  dichiarazioni
del vincitore. Qualora da tale controllo emerga  la  non  veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  della  dichiarazione
non veritiera. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    1. L'importo annuale della borsa di  studio  e'  di  € 13.638,47,
assoggettabile  al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a   gestione
separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.  Alle  borse
di studio per la frequenza dei corsi di dottorato  si  applicano,  in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4,  della  legge  13
agosto 1984, n. 476. 
    2. Ai sensi della legge n. 240 del 31  dicembre  2010,  art.  19,
comma 1, lettera a), l'istituto  si  riserva  di  adeguare  l'importo
della borsa di studio annuale in conformita' al decreto attuativo del
MIUR in via di emanazione. 
    3. Il Direttore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le
borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa  graduatoria
e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili. 
    4. La durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso. 
    5. Il pagamento della borsa di studio viene  effettuato  in  rate
bimestrali posticipate. 
    6. L'importo della borsa di studio e' aumentato  per  l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso  superare
la meta' della durata legale del corso di dottorato. 
    7. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 
    8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio  per  un  corso  di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di  fruirne  una
seconda volta. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
 
    1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a  tempo  pieno  i
corsi di dottorato  e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. 
    2.  L'Istituto  Universitario  di  Studi   Superiori   di   Pavia
garantisce, nel periodo di  frequenza  del  corso  di  dottorato,  la
copertura  assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita'   civile,
limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso. 
    3. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti al corso di  dottorato
hanno  l'obbligo  di  presentare  una   particolareggiata   relazione
sull'attivita' e la ricerca svolta al Collegio dei  docenti,  che  ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita'  e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
direttore  il  proseguimento  del   dottorato   di   ricerca   ovvero
l'esclusione. 
    4. Il Collegio dei  docenti  puo'  autorizzare  il  dottorando  a
compiere missioni in Italia ed all'estero per  la  realizzazione  del
programma di ricerca e/o la presentazione  di  risultati  a  consessi
scientifici. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                 Attivita' didattica dei dottorandi 
 
 
    1. Il Collegio dei docenti puo' autorizzare  il  dottorando  allo
svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria  ed  integrativa,
con un impegno annuo non superiore a trenta  ore.  La  collaborazione
didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello  Stato  e
non da'  luogo  a  diritti  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli  delle
Universita'. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                       Sospensione e decadenza 
 
 
    1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere  sospesa
nei seguenti casi: 
    a) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
    b) gravi e documentate ragioni  di  salute  o  personali  per  un
periodo globalmente non superiore ad un anno. 
    2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione  della  borsa
di studio. 
    3. La richiesta di sospensione viene presentata al  collegio  dei
docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione al
direttore. I  mesi  di  sospensione  devono  essere  recuperati,  con
erogazione delle relative rate dell'eventuale  borsa  di  studio,  al
termine del periodo prescritto per il corso  di  dottorato,  in  modo
tale che la durata totale  del  corso  sia  la  stessa  per  tutti  i
dottorandi. Il  collegio  dei  docenti  definisce  le  modifiche  del
programma di attivita' dei dottorandi che chiedono la sospensione, al
fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla
sospensione. 
    4.  Fatti  salvi  gravi  e   giustificati   motivi,   determinano
esclusione dal corso di dottorato: 
    a) la mancata iscrizione agli anni successivi; 
    b) la mancata presentazione della domanda per  sostenere  l'esame
finale. 
    5. Il  dottorando  puo'  essere  inoltre  escluso  dal  corso  di
dottorato su circostanziata proposta del  Collegio  dei  docenti  per
gravi e documentati motivi. 
    6. La sospensione o l'esclusione non comportano  la  restituzione
delle rate gia' erogate della borsa di studio. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
 
    1.  L'iscrizione  al  corso  di  dottorato  di  ricerca  non   e'
compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di  laurea  o  di
laurea specialistica, a corsi di master  universitari,  a  scuole  di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato. 
    2. L'attivita' di dottorato  non  e'  di  norma  compatibile  con
impegni di lavoro.  A  richiesta  del  dottorando,  il  collegio  dei
docenti, previo accertamento che l'impegno lavorativo non  pregiudica
lo svolgimento dell'attivita' di studio e di  ricerca  approvata  dal
collegio stesso, in casi particolari e con adeguata motivazione, puo'
consentire al dottorando che abbia impegni di lavoro  di  frequentare
il corso di dottorato. Per il periodo di svolgimento di una attivita'
lavorativa di natura non occasionale, il dottorando  non  ha  diritto
alla borsa di studio. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
               Esame finale e conseguimento del titolo 
 
 
    1. Il titolo di dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  direttore
dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, si  consegue
all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere  ripetuto
una sola volta nell'anno immediatamente successivo. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196
(«codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali»),  i  dati
personali forniti dai candidati  saranno  raccolti  presso  l'Ufficio
Dottorati di Ricerca dell'Istituto Universitario di  Studi  Superiori
di Pavia e trattati per le  finalita'  di  gestione  del  concorso  e
dell'eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei
vincitori. La comunicazione di tali dati da parte  dei  candidati  e'
obbligatoria   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 
    2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture  amministrative  dell'Istituto   Universitario   di   Studi
Superiori  di  Pavia  ed  agli  enti  direttamente  interessati  alla
posizione giuridica ed economica dei candidati risultati vincitori. 
    3. I candidati godono dei diritti di cui al  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196 («codice in materia  di  protezione  dei  dati
personali»), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui  il  diritto
di far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non  conformi  alla  legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
            Responsabile del procedimento amministrativo 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5 della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  il   responsabile   del
procedimento amministrativo per il concorso e' il dott. Franco Corona
-  Direttore  Amministrativo  dell'Istituto  Universitario  di  Studi
Superiori di Pavia, viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100  Pavia  -
tel. 0382/375811; fax 0382/375899. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                            Norme finali 
 
 
    1. Per quanto non previsto nel presente bando,  si  applicano  le
disposizioni previste dalla normativa vigente  in  materia,  e  dalla
normativa interna dell'Istituto Universitario di Studi  Superiori  di
Pavia. 
    2. Il presente bando sara' inviato al Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca e sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Sara' inoltre reso pubblico  per
via telematica nel sito www.iusspavia.it/  
 
      Pavia, 3 maggio 2011 
 
                                                 Il direttore: Schmid