Concorso per 6 tenenti ruolo tecnico-logistico arma dei carabinieri (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 6
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 48 del 17-06-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO   (scad.  18 luglio 2011) Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 6 (sei) tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico d ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 17-06-2011
Data Scadenza bando 18-07-2011
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE


CONCORSO   (scad.  18 luglio 2011)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 6  (sei)  tenenti  in
  servizio permanente nel ruolo tecnico  -  logistico  dell'Arma  dei
  carabinieri. 

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2001,  concernente,  tra
l'altro,  i  titoli  di  studio  e  gli   ulteriori   requisiti   per
l'ammissione ai concorsi  per  il  reclutamento  degli  ufficiali  in
servizio permanente dell'Arma dei  carabinieri,  le  tipologie  e  le
modalita' di svolgimento delle  prove  concorsuali  e  di  formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la  composizione  delle
commissioni esaminatrici,  modificato  con  decreti  ministeriali  11
maggio 2001 e 26 settembre 2002; 
    VISTA  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, integrata con  il  decreto
dirigenziale  30  agosto  2007,  riguardante   l'accertamento   delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare; 
    VISTA  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare per  delineare  il  profilo
sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio   militare,
integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007; 
    VISTO il decreto ministeriale 1° febbraio 2010 - registrato  alla
Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4,  foglio  n.  281  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"codice dell'ordinamento militare"; 
    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare", come modificato  ed  integrato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270; 
    VISTA la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    VISTA la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione  della  citata  legge  12  luglio
2010,  n.  109,  concernente  modifiche   alle   direttive   tecniche
riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e  delle  infermita'
determinanti  l'inidoneita'  al  servizio  militare  ed  il   profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2011); 
    VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il  bilancio
pluriennale per il triennio 2011-2013; 
    RAVVISATA l'esigenza di  indire  per  l'anno  2011,  al  fine  di
soddisfare  specifiche  esigenze  dell'Arma   dei   carabinieri,   un
concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 6  (sei)  tenenti  in
servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico dell'Arma stessa; 
    RAVVISATA l'opportunita' di prevedere, ai sensi  dell'articolo  7
del sopracitato decreto ministeriale 12 gennaio 2001,  una  prova  di
preselezione cui sottoporre i concorrenti, con  riserva  di  disporre
che,  per  motivi  di  economicita'  e  di   speditezza   dell'azione
amministrativa, detta prova non abbia luogo qualora il  numero  delle
domande presentate, per una o piu' delle specialita'/specializzazioni
tra le quali sono ripartiti i posti messi a concorso con il  presente
decreto, venisse ritenuto compatibile con le  esigenze  di  selezione
dell'Arma dei carabinieri; 
    RITENUTO che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero non  superiore
a   trenta   volte   quello   dei   posti   previsti   per   ciascuna
specialita'/specializzazione offra adeguata  garanzia  di  selezione;
VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    VISTO il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare, 
 
                           D E C R E T A: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina  di
6 (sei) tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico -  logistico
dell'Arma dei carabinieri. 
    2.  I  posti   di   cui   al   comma   1   sono   ripartiti   per
specialita'/specializzazione nel modo seguente: 
    a) specialita' sanita' - medicina: 3 (tre) posti, di cui 1  (uno)
riservato agli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi
di servizio, agli ufficiali di complemento  e  agli  ufficiali  delle
forze di completamento, che hanno prestato  servizio  senza  demerito
nell'Arma dei carabinieri e 1 (uno) riservato al coniuge e  ai  figli
superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di  secondo  grado
(se unici superstiti) del  personale  delle  Forze  armate  (compresa
l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio; 
    b) specialita'  investigazioni  scientifiche  -  specializzazione
chimica: 1 (uno) posto; 
    c) specialita' genio: 1 (uno) posto; 
    d) specialita' psicologia: 1 (uno) posto. 
    Per fruire della riserva  dei  posti  non  ha  rilevanza  che  al
termine del servizio di prima  nomina  prestato  senza  demerito  gli
ufficiali  di  complemento  dell'Arma  dei  carabinieri  siano  stati
ammessi alla ferma biennale non rinnovabile o siano  stati  collocati
in congedo. 
    Gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri,  sia
in servizio che in congedo, dovranno  aver  prestato,  alla  data  di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle   domande   di   cui
all'articolo 3, comma 1 almeno diciotto mesi di servizio, comprensivi
di quelli del corso formativo. 
    3. I posti  riservati  di  cui  al  comma  2,  eventualmente  non
ricoperti per insufficienza di riservatari idonei,  saranno  devoluti
agli altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  della  rispettiva
graduatoria di specialita'/specializzazione. 
    4.  Il  numero  dei  posti  e  la   relativa   ripartizione   per
specialita'/specializzazione di cui ai commi 1 e  2  potranno  subire
modificazioni, fino alla data di approvazione  della  graduatoria  di
merito, per sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri  connesse
alla consistenza degli ufficiali del ruolo tecnico - logistico. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento
delle  attivita'  previste  dal  concorso  o   l'incorporamento   dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal  caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  dare
formale  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella  gazzetta
ufficiale - 4^ serie speciale 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1.  Al  concorso  di  cui  al  precedente  articolo   1   possono
partecipare per una sola specialita'/specializzazione i  concorrenti,
di entrambi i sessi  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande,  indicato  nel  successivo  articolo  3,
comma 1: 
    a) sono cittadini italiani; 
    b) non hanno superato il giorno di compimento del: 1) 40° anno di
eta', se marescialli dell'Arma dei carabinieri  che  hanno  riportato
nell'ultimo biennio la qualifica finale non  inferiore  a  "superiore
alla media"; 
    2) 34° anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata  che  hanno
completato un anno di servizio e se ufficiali inferiori  delle  forze
di completamento. Non rientrano in tale categoria  gli  ufficiali  di
complemento che sono stati richiamati, a mente dell'articolo 1255 del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   per   addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
    3)  32°  anno  di  eta'  se  non  appartenenti  alle   precedenti
categorie. 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici  impieghi  non  si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; 
    c) godono dei diritti civili e politici; 
    d)   sono   in   possesso   di   una   delle   seguenti    lauree
magistrali/specialistiche e specializzazioni: 
    1) per la specialita' sanita' - medicina: medicina e chirurgia. I
concorrenti,  inoltre,  dovranno  aver  conseguito  il   diploma   di
abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; 
    2)   per   la   specialita'   investigazioni    scientifiche    -
specializzazione chimica: chimica,  chimica  industriale,  chimica  e
tecnologie farmaceutiche; 
    3) specialita' genio: ingegneria  civile,  ingegneria  meccanica,
ingegneria elettrica, ingegneria edile - architettura,  architettura.
I concorrenti dovranno, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio della relativa professione; 
    4) specialita' psicologia: psicologia.  I  concorrenti  dovranno,
inoltre, essere in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di psicologo. 
    Saranno ritenuti validi anche  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle  predette  lauree
magistrali/specialistiche,     come     previsto     dal      decreto
interministeriale 9 luglio 2009. 
    Inoltre, saranno considerati validi eventuali diplomi  di  laurea
equipollenti secondo  il  precedente  ordinamento.  Allo  scopo,  gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda  di  partecipazione
il relativo provvedimento di equipollenza. Per le domande  presentate
on-line il citato provvedimento dovra' essere esibito all'atto  della
presentazione alla prova di  preselezione  o,  se  questa  non  avra'
luogo, alla prima prova scritta. 
    La  partecipazione  al  concorso  dei   concorrenti   che   hanno
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto  e'  subordinata
al   riconoscimento   da   parte   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dell'equipollenza del titolo  stesso
ad uno dei titoli precedentemente indicati. All'uopo gli  interessati
avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione  al  concorso
l'attestazione di  equipollenza  al  titolo  di  studio  previsto  in
Italia; 
    e) non sono stati destituiti, dispensati  o  dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle  Forze  armate  o  di  polizia,  per
motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita   militare,   a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
    f) non sono stati condannati per delitti non colposi,  anche  con
sentenza   di   applicazione   di   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi,
ne' si trovano in situazioni incompatibili con l'acquisizione  ovvero
la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri; 
    g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    h) non sono stati dichiarati inidonei all'avanzamento ovvero  non
vi hanno rinunciato negli ultimi cinque anni  di  servizio  (solo  se
militari in servizio permanente); 
    i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
    j) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    k) hanno riportato, nel biennio antecedente la data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, la  qualifica  di  almeno
"superiore alla  media"  o  giudizio  corrispondente  (solo  per  gli
appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri  che  hanno
superato il 32° anno di eta' alla data di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di cui al successivo  articolo  3,  comma
1).  Il  difetto  di  detto   requisito   determinera'   l'esclusione
dell'ispettore in sede di istruttoria della domanda ovvero a  seguito
della valutazione dei titoli da parte della  commissione,  a  seconda
che risulti da schede valutative o da rapporti informativi; 
    l) se concorrenti di sesso maschile, non  sono  stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita   dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio nazionale per  il  servizio  civile  non  prima  che  siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati  in
congedo, come disposto dall'articolo 636 del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66.  In  tal  caso,  la  dichiarazione  dovra'  essere
allegata alla domanda di partecipazione al concorso. Per  le  domande
presentate on-line la citata  documentazione  dovra'  essere  esibita
all'atto della presentazione alla prova di preselezione o, se  questa
non avra' luogo, alla prima prova scritta. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso formativo sono subordinati al riconoscimento del possesso: 
    a)  dell'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale   al   servizio
incondizionato quali ufficiali in servizio permanente  dell'Arma  dei
carabinieri, da accertarsi con le  modalita'  di  cui  ai  successivi
articoli 11 e 12; 
    b)  dei  requisiti  di  moralita'  e   condotta   stabiliti   per
l'ammissione ai  concorsi  nella  magistratura  ordinaria,  ai  sensi
dell'articolo  26  della  legge  1°  febbraio   1989,   n.   53,   ed
all'astensione dei comportamenti di cui all'articolo  635,  comma  1,
lettera  l)  del  decreto  legislativo  15   marzo   2010,   n.   66.
L'accertamento di tali requisiti sara' effettuato d'ufficio dall'Arma
dei carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente. 
    3. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso indicato nel successivo  articolo  3.  Gli
stessi, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere b), d) e k)  e
quelli di cui al precedente comma 2 devono essere mantenuti sino alla
data di nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo  tecnico
- logistico dell'Arma dei carabinieri. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso: 
    a) dovra' essere presentata esclusivamente on-line sul  sito  web
" www.carabinieri.it  " - area concorsi, seguendo le istruzioni  per  la
compilazione che saranno fornite  dal  sistema  automatizzato,  entro
trenta  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo   a   quello   di
pubblicazione del presente decreto nella gazzetta ufficiale, 4ª serie
speciale. Se il trentesimo giorno e' festivo il termine  di  scadenza
e' prorogato al primo giorno seguente non festivo. 
    Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro  nazionale
di selezione e reclutamento provvedera' a raccogliere le  domande,  a
stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all'atto della  loro
presentazione alla prova di preselezione o alla prima  prova  scritta
di cui al successivo articolo 8 (se  la  prova  di  preselezione  non
avra' luogo)  per  la  conferma  dell'avvenuto  inoltro.  La  domanda
presentata  on-line  non  potra'  essere  modificata  all'atto  della
sottoscrizione e non dovra' essere spedita a mezzo raccomandata; 
    b) solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  automatizzato  o  di
indisponibilita' di un collegamento ad internet potra' essere redatta
in carta semplice, secondo il modello riportato in  allegato  A,  che
costituisce parte integrante del presente decreto, disponibile  anche
sul sito web " www.carabinieri.it  ", firmata per esteso dal concorrente
e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento  al  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione  e
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor  di  Quinto
n. 119 - 00191 Roma,  entro  il  termine  indicato  nella  precedente
lettera a) (a tal  fine  fara'  fede  la  data  apposta  dall'ufficio
postale accettante). La firma  in  calce  alla  domanda,  da  apporre
necessariamente  in  forma  autografa  e  leggibile,   non   richiede
l'autenticazione. Alla domanda dovra' essere allegata una copia della
carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento in corso  di
validita'.   La   mancata   sottoscrizione   rendera'   la    domanda
irricevibile. I concorrenti dovranno aver cura  di  conservare  copia
della domanda e della ricevuta di spedizione della raccomandata,  che
dovranno essere esibite, a richiesta,  all'atto  della  presentazione
alla prima prova d'esame, come indicato nel  successivo  articolo  7,
comma 2. 
    I concorrenti residenti all'estero, o che si  trovino  all'estero
per motivi di  servizio,  potranno  compilare  la  domanda  anche  su
modello non conforme al citato allegato  A,  purche'  contenente  gli
stessi dati, ed inoltrarla, entro il termine sopraindicato, anche per
il tramite  delle  Autorita'  diplomatiche  o  consolari  ovvero  del
Comando del reparto/ente di appartenenza  che,  dopo  aver  attestato
sulla stessa la  data  di  presentazione,  ne  cureranno  l'immediato
inoltro al succitato indirizzo (per la data  di  presentazione  fara'
fede la data di  assunzione  a  protocollo  della  domanda  da  parte
dell'Autorita'/Comando ricevente). 
    2. I concorrenti, se militari  in  servizio,  dovranno,  inoltre,
presentare copia della suddetta domanda al Comando  del  reparto/ente
presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo  di  curare
le incombenze di cui al successivo articolo 4. 
    3. I concorrenti, consapevoli delle conseguenze  penali  che,  ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, possono derivare da  falsita'  in  atti  e  da
dichiarazioni mendaci, dovranno indicare nella domanda: 
    a)  la  specialita'/specializzazione  (una  sola)  per  la  quale
intendono  concorrere.  Non  e'  consentito,  neanche  con   distinte
domande, chiedere di partecipare al concorso per piu'  di  una  delle
specialita'/specializzazioni  previste,  anche  se  in  possesso  dei
relativi requisiti; 
    b) i propri dati anagrafici  (cognome,  nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
    c) la residenza e il recapito al quale desiderano ricevere  tutte
le  comunicazioni  relative  al  concorso,  completi  di  codice   di
avviamento  postale,  e,  ove  possibile,  il  numero  telefonico   e
l'indirizzo di posta elettronica.  Se  cittadini  italiani  residenti
all'estero, dovranno indicare  anche  l'ultima  residenza  in  Italia
della famiglia  e  la  data  di  espatrio.  I  concorrenti  dovranno,
altresi', segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o fax (numero
0680983906), al Comando generale dell'Arma dei carabinieri  -  Centro
nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -   Ufficio   concorsi   e
contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, ogni variazione
dei suindicati dati che venga a  verificarsi  durante  l'espletamento
del concorso. 
    L'Amministrazione   non   assume   alcuna   responsabilita'   per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente   da   errata
indicazione del recapito da parte dei concorrenti ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del  recapito  stesso  indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali  o  telegrafici  o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o  a  causa  di
forza maggiore; 
    d) la  lingua  straniera  (una  sola,  scelta  tra  la  francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale intendono  sostenere
la prova orale facoltativa; 
    e) il possesso di una delle lauree magistrali/specialistiche  tra
quelle previste al precedente articolo 2, comma  1,  lettera  d),  la
durata legale del corso di studi universitari seguito,  l'Universita'
presso la quale e' stata conseguita con  il  relativo  indirizzo,  la
data di conseguimento e la votazione riportata; 
    f) il possesso del diploma di  abilitazione  all'esercizio  della
professione, l'Universita' presso la quale e' stato conseguito con il
relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata
(solo per le specialita' sanita' - medicina, genio e  psicologia  per
le quali e' prescritto); 
    g)  l'eventuale  possesso  di  un  diploma  di  specializzazione,
l'Universita' presso la quale e' stato  conseguito  con  il  relativo
indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata; 
    h) l'eventuale iscrizione all'Ordine professionale; 
    i) il possesso della cittadinanza italiana.  In  caso  di  doppia
cittadinanza,  i   concorrenti   dovranno   indicare,   in   apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato hanno assolto eventualmente, gli obblighi militari; 
    j) il proprio stato civile; 
    k) il comune nelle cui liste elettorali sono  iscritti  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
    l) di aver tenuto condotta incensurabile e di  non  essere  stati
condannati,  anche  con  sentenza  di  applicazione  della  pena   su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con  decreto  penale  di
condanna, ovvero non essere in atto imputati in  procedimenti  penali
per delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure  di
prevenzione, ne'  che  risultano  a  loro  carico  precedenti  penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. 
    In caso contrario dovranno indicare in apposita dichiarazione  da
allegare alla  domanda  le  condanne,  le  applicazioni  di  pena,  i
procedimenti a carico ed  ogni  altro  eventuale  precedente  penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale
per aver assunto la qualifica di imputato. 
    I concorrenti dovranno  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale  Tor
di Quinto n. 119  -  00191  Roma,  qualsiasi  variazione  della  loro
posizione   giudiziaria   che   intervenga    successivamente    alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in  servizio
permanente; 
    m) l'eventuale possesso di  uno  o  piu'  dei  titoli  di  merito
indicati nel successivo articolo 9. I concorrenti  dovranno  fornire,
con le modalita' di cui al citato articolo 9, informazioni sui titoli
posseduti; 
    n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei  titoli  di  preferenza
previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n.  487.  I  concorrenti  dovranno  fornire  tutte  le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso; 
    o) gli eventuali  servizi  prestati  come  impiegati  presso  una
pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti, dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego  presso  l'amministrazione  stessa
ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o   d'ufficio,   da   precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi  disciplinari
o di inattitudine alla vita militare o  per  perdita  permanente  dei
requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va  resa  anche  se
negativa; 
    p) il servizio militare eventualmente prestato,  con  indicazione
della durata e del grado rivestito. Se  ufficiali  di  complemento  o
ufficiali in ferma prefissata, dovranno indicare la  data  di  inizio
del corso allievi  ufficiali  di  complemento  o  del  corso  allievi
ufficiali in ferma prefissata, il numero, la tipologia dello stesso e
l'anzianita' giuridica di nomina. Inoltre, dovranno indicare: 
    1) se ufficiali di complemento, la data di fine del  servizio  di
prima  nomina,  l'eventuale  ammissione  alla  ferma   biennale   non
rinnovabile e la data di fine della ferma biennale; 
    2) se ufficiali  in  ferma  prefissata,  la  data  in  cui  hanno
maturato i diciotto mesi di servizio a partire dall'inizio del  corso
formativo; 
    3)  se  ufficiali  delle  Forze  di  completamento,  i   richiami
effettuati, la loro durata e  l'esigenza  per  la  quale  sono  stati
richiamati; 
    q)  il  Centro  documentale  (ex   distretto   militare)   o   il
Dipartimento militare marittimo /Capitaneria di porto o la  Direzione
territoriale  del  personale  della  Regione  aerea  competente   per
territorio o il Comando Aeronautica militare di Roma,  di  ascrizione
in relazione alla residenza (solo se concorrenti di sesso maschile); 
    r) di non essere stati dichiarati obiettori di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile, a  meno  che  abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettori di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data  in  cui  sono  stati  collocati  in  congedo,   come   previsto
dall'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (solo
se concorrenti di sesso maschile). Tale dichiarazione va  resa  anche
se negativa; 
    s) di non essere stati  dichiarati  inidonei  all'avanzamento  in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli  ultimi  cinque
anni di servizio (solo se militari in servizio permanente); 
    t)  l'eventuale  appartenenza  ad  una  delle  categorie  di  cui
all'articolo 645  del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66
(coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea  collaterale  di
secondo grado qualora unici superstiti,  del  personale  delle  Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e  delle  Forze  di  polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio); 
    u) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitori  e  non
gia' militari in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al
successivo articolo 15, comma 3; 
    v)  di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e   di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
    w) di prestare  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella domanda, ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    x) l'eventuale elenco dei documenti e/o dichiarazioni sostitutive
allegati alla domanda di partecipazione. 
    4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei  casi
espressamente previsti nel presente articolo, la  Direzione  generale
per il personale militare, tramite il Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio concorsi e  contenzioso,  potra'  chiedere  la
regolarizzazione  delle  domande  che,  sottoscritte  e  spedite  nei
termini,  dovessero  risultare  formalmente   irregolari   per   vizi
sanabili, inesatte o non conformi al modello di  domanda  di  cui  al
citato allegato A. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
        Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 
 
 
    1. I Comandi che riceveranno dai concorrenti  in  servizio  copia
della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere,  solo
nei confronti di coloro che saranno ammessi alle prove scritte con le
modalita'   riportate   nel   successivo   articolo   8,   comma   3,
all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti: 
    a) libretto personale o cartella personale, stato di  servizio  o
foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza  (per
gli ufficiali in servizio o in congedo,  per  i  sottufficiali  ed  i
volontari in servizio permanente  delle  Forze  armate  e  dei  Corpi
armati dello Stato, nonche' per gli appartenenti al  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri); 
    b) foglio matricolare (per i militari in  ferma  breve/prefissata
in servizio o in congedo). 
    Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata  al
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor
di Quinto n.  119  -  00191  -  Roma,  entro  quindici  giorni  dalla
pubblicazione  degli  esiti  della  prova  di  preselezione  di   cui
all'articolo 7, se  essa  ha  avuto  luogo,  ovvero  dell'avviso  del
mancato svolgimento della stessa con le modalita' di cui all'articolo
7, comma 1. 
    2. Per i concorrenti  che  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso dichiarano di aver prestato servizio militare volontario, la
documentazione di cui al precedente comma 1 sara' acquisita d'ufficio
dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
    a) un'eventuale prova di preselezione; 
    b) due prove scritte; 
    c) valutazione dei titoli di merito; 
    d) prove di efficienza fisica; 
    e) accertamenti sanitari  per  il  riconoscimento  dell'idoneita'
psico-fisica; 
    f) accertamenti attitudinali; 
    g) prova orale; 
    h) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    I concorrenti ammessi alle prove e agli  accertamenti  suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    2. All'atto dell'approvazione della  graduatoria  di  merito  del
concorso al quale partecipano (presumibilmente entro il 30  settembre
2011), tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i
quali la positivita' del test di  gravidanza  comportera',  ai  sensi
dell'articolo 580 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo  2010,   n.   90,   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al  servizio  militare  -  dovranno  essere  risultati
idonei in tutte le prove ed in tutti gli  accertamenti  previsti  nel
precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 
    3. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  concorrenti  per  eventuali  infortuni  che  dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
    a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione,  per
le  prove  scritte  di  cultura  tecnico  -  professionale,  per   la
valutazione dei titoli, per le prove orali e per la formazione  della
graduatoria di merito; 
    b) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
    c) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
    d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
    a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non  inferiore
a generale di brigata, presidente; 
    b) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a maggiore, membri; 
    c)  un  ufficiale  in  servizio  presso  Comandi  dell'Arma   dei
carabinieri, che potra' essere diverso in relazione alle  specialita'
di cui all'articolo 1, membro aggiunto; 
    d) un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che potra'
essere diverso in relazione alle specialita' di cui  all'articolo  1,
membro aggiunto; 
    e) un docente o esperto, che potra' essere  diverso  in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
    f) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non  inferiore
a capitano ovvero un  dipendente  civile  dell'Amministrazione  della
difesa appartenente alla  terza  area  funzionale,  segretario  senza
diritto di voto. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
    a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non  inferiore
a tenente colonnello, presidente; 
    b) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o,  a  parita'
di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale medico. 
    4. La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta dal seguente  personale
in servizio presso il Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma dei carabinieri: 
    a)  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a   tenente
colonnello, presidente; 
    b) due o piu' ufficiali medici, membri, dei quali il meno elevato
in grado o, a parita' di grado, il meno anziano  svolgera'  anche  le
funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente  personale
in servizio presso il Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma dei carabinieri: 
    a) un ufficiale di grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
    b) un ufficiale con qualifica di perito  selettore  attitudinale,
membro; 
    c) un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione  potra'  avvalersi  del  contributo  tecnico  -
specialistico di altro personale del Centro stesso. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                        Prova di preselezione 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso - ad un'eventuale prova di  preselezione  presso  il  Centro
nazionale di selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei  carabinieri,
viale Tor di  Quinto  n.  153,  Roma  (raggiungibile,  dalla  fermata
"Ottaviano" della metropolitana - linea A, con la linea bus  ATAC  n.
32) il 19 luglio 2011, con inizio non prima delle 10,45. 
    La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle  08,30  alle
10,45, tenendo conto che: 
    a) in ogni caso, a partire dalle 10,45, non sara' piu' consentito
l'accesso all'interno della caserma Salvo  d'Acquisto  (civico  153),
struttura ove verra' effettuata la prova; 
    b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede  d'esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie. 
    La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico,  e'
priva di parcheggi e di aree di sosta per  le  persone,  per  cui  e'
sconsigliato raggiungerla con vetture  private  e  con  familiari  al
seguito. 
    Eventuali modifiche della data o della  sede  di  svolgimento  di
detta prova saranno rese note, a partire dal 12 luglio 2011, mediante
avviso   consultabile   nei   siti   web    " www.carabinieri.it "    e
" www.persomil.difesa.it ", che avra' valore di notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo  informazioni  al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri  -  V  Reparto  -  Ufficio
relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2  -  00197  Roma,  tel.
0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale  per  il
personale militare -  Sezione  relazioni  con  il  pubblico  -  viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.  Con  le  stesse
modalita' sara' data notizia del  mancato  svolgimento  della  prova,
qualora  in  base  al  numero  dei  concorrenti  non  sara'  ritenuto
opportuno effettuarla. 
    2. I candidati al concorso che non riceveranno  comunicazione  di
esclusione dovranno presentarsi nella sede  e  nel  giorno  previsti,
senza   attendere   alcun   preavviso,   muniti   di   documento   di
riconoscimento  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  della  ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line o  di  copia  della
domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta di  spedizione
della medesima, nonche' di penna a  sfera  ad  inchiostro  indelebile
nero. Coloro che risulteranno assenti al  momento  dell'inizio  della
prova  saranno  considerati  rinunciatari  e,  quindi,  esclusi   dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore. Se la prova verra' svolta  in  piu'
di una sessione non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti  interessati  al  concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o  fax  al
n.  0633566906)  al  predetto  Centro  nazionale   di   selezione   e
reclutamento  un'istanza  di  nuova  convocazione  entro  il   giorno
antecedente   a   quello   di   prevista   presentazione,    inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova
stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e'  stato  indicato  il  relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 
    3. La prova, della durata di 60  (sessanta)  minuti,  consistera'
nella somministrazione di un questionario comprendente cento  quesiti
a risposta multipla predeterminata di cultura generale e/o tecnico  -
professionale, di logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature  e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse e su elementi di  lingua
straniera. Essa  sara'  intesa  ad  accertare  il  grado  di  cultura
generale e/o tecnico - professionale, la conoscenza di  argomenti  di
attualita', di una lingua straniera, dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse, nonche' ad  evidenziare
la capacita' di ragionamento dei concorrenti. I  quesiti  di  cultura
tecnico  -  professionale  verteranno  sulle  materie  comprese   nei
programmi della prova orale delle  rispettive  specialita'  riportati
nell'allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
    4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento  della  prova,
saranno  osservate  le  disposizioni  contenute  in  apposite   norme
tecniche,   approvate   dal   Comandante   generale   dell'Arma   dei
carabinieri, impartite in  applicazione  dell'articolo  2,  comma  1,
lettera m) del decreto del Ministro della  difesa  12  gennaio  2001,
citato nelle premesse, ed in quanto applicabili, quelle dell'articolo
13, commi 1, 3, 4 e 5 e dell'articolo 15, comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    5.  In  base  al  numero  delle  risposte  esatte   fornite   dai
concorrenti, la commissione formera', per ciascuna  specialita',  una
graduatoria provvisoria, al solo  scopo  di  individuare  coloro  che
saranno ammessi alle prove scritte di cui al successivo articolo 8. 
    6. Saranno ammessi alle prove  scritte,  secondo  l'ordine  delle
graduatorie provvisorie di cui al precedente comma 5,  i  concorrenti
nei limiti numerici di seguito indicati: 
    a) 90 (novanta) per la specialita'  sanita'  -  medicina  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a); 
    b) 30 (trenta) per la specialita' investigazioni  scientifiche  -
specializzazione chimica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b); 
    c) 30 (trenta) per la specialita' genio di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera c); 
    d) 30 (trenta) per la specialita' psicologia di cui  all'articolo
1, comma 2, lettera d). 
    Inoltre,  saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove   scritte   i
concorrenti che avranno fornito lo stesso numero di  risposte  esatte
del  concorrente   classificatosi,   nella   rispettiva   graduatoria
provvisoria di specialita'/specializzazione, all'ultimo posto utile. 
    7. L'esito della  prova  di  preselezione  ed  i  nominativi  dei
concorrenti ammessi a sostenere  le  successive  prove  scritte,  per
essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici  indicati  nel
precedente comma 6, saranno direttamente comunicati ai concorrenti  a
conclusione delle operazioni di correzione, in  forma  automatizzata,
che avranno luogo subito dopo lo svolgimento della prova. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I concorrenti dovranno sostenere due prove scritte di  cultura
tecnico - professionale su argomenti  compresi  nei  programmi  delle
rispettive specialita' riportati nel citato allegato B. 
    2. Dette prove  avranno  luogo  presso  il  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma  dei  carabinieri,  viale  Tor  di
Quinto n. 153, Roma, il 20 e il 21 luglio 2011 con inizio  non  prima
delle 09,30. 
    Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note, a partire dal 12 luglio 2011, mediante
avviso   consultabile   nei   siti   web    "www.carabinieri.it"    e
"www.persomil.difesa.it", che avra' valore di notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo  informazioni  al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri  -  V  Reparto  -  Ufficio
relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2  -  00197  Roma,  tel.
0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale  per  il
personale militare -  Sezione  relazioni  con  il  pubblico  -  viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 
    3. I concorrenti che  riceveranno  notizia  dell'ammissione  alle
prove scritte secondo le modalita' di cui al precedente  articolo  7,
comma 7 (se ha avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai  quali
non sara' comunicata  l'esclusione  dal  concorso  (se  la  prova  di
preselezione non ha avuto luogo) saranno tenuti  a  presentarsi,  per
sostenere le prove scritte di cultura tecnico - professionale,  dalle
08,15 alle 09,30 di ciascuno dei giorni  indicati  nel  comma  2  del
presente articolo, portando al seguito la carta d'identita'  o  altro
documento di riconoscimento di cui all'articolo 5, una penna a  sfera
ad  inchiostro  indelebile  nero,  nonche'  (solo  se  la  prova   di
preselezione  non  ha  avuto  luogo)  la   ricevuta   attestante   la
presentazione della domanda on-line  o  la  copia  della  domanda  di
partecipazione al concorso  e  della  ricevuta  di  spedizione  della
stessa a mezzo raccomandata, tenendo conto che: 
    a) in ogni caso, a partire dalle 09,30, non sara' piu' consentito
l'accesso all'interno della caserma Salvo  d'Acquisto  (civico  153),
struttura ove verranno effettuate le due prove; 
    b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede  d'esame
portando al seguito borse,  borselli,  bagagli,  dizionari,  telefoni
cellulari, computer, appunti,  carta  per  scrivere  e  pubblicazioni
varie. 
    4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle suddette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13  e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    6. Le prove scritte si intenderanno  superate  se  i  concorrenti
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non  inferiore  a
18/30. 
    7. L'esito delle prove scritte ed il calendario  di  convocazione
dei concorrenti ammessi a sostenere le prove  di  efficienza  fisica,
gli accertamenti  sanitari  ed  attitudinali  di  cui  ai  successivi
articoli 10, 11 e 12 saranno resi noti,  con  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 10  agosto
2011,    consultando    i    siti    web    "www.carabinieri.it"    e
"www.persomil.difesa.it", con valore di notifica a tutti gli  effetti
e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni  al  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto  -  Ufficio  relazioni
con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o
al Ministero della difesa  -  Direzione  generale  per  il  personale
militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n.
186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente  articolo
6, comma 1, lettera a) procedera'  alla  valutazione  dei  titoli  di
merito dei concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove scritte.
L'esito della valutazione sara' reso noto agli  interessati  all'atto
della presentazione per lo  svolgimento  delle  prove  di  efficienza
fisica  di   cui   all'articolo   10   e,   in   ogni   caso,   prima
dell'effettuazione delle prove orali. 
    2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su
ciascuno  dei  titoli  posseduti,  ai  fini   della   loro   corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice.  A  tale  scopo,
all'atto della presentazione alle prove scritte di cui al  precedente
articolo 8,  i  concorrenti  dovranno  consegnare,  a  corredo  della
domanda  di  partecipazione  al  concorso,  eventuale  documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Con le  stesse  modalita'  dovranno  essere
consegnate le pubblicazioni tecnico - scientifiche  dichiarate  nella
domanda. Agli stessi verra'  consegnata  un'attestazione  confermante
l'avvenuto deposito della suddetta documentazione. Per i militari  in
servizio o in congedo la documentazione matricolare e  caratteristica
verra' acquisita con le modalita' indicate nel precedente articolo 4. 
    3. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione,  fermo  restando   quanto   sopra   precisato   per   le
pubblicazioni di carattere tecnico - scientifico, solo  i  titoli  di
merito dichiarati nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
stessa, per i quali i concorrenti  abbiano  fornito,  entro  la  data
medesima, analitiche e complete  informazioni  nella  domanda  stessa
ovvero  in  apposita  documentazione  e/o  dichiarazioni  sostitutive
consegnate con le modalita' indicate al comma 2. 
    4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporra'  di  un
punteggio fino ad un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti: 
    a)  servizio   prestato   presso   enti/reparti   dell'Arma   dei
carabinieri nella specialita' per la quale  si  concorre:  fino  a  2
punti; 
    b)   voto   della   laurea   specialistica   richiesta   per   la
partecipazione al concorso: fino a 4 punti; 
    c) diplomi di specializzazioni, dottorati di ricerca,  master  ed
altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo  di
studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a  2  punti.
Saranno  tenute  in  maggiore  considerazione   le   specializzazioni
ritenute di interesse istituzionale per l'Amministrazione; 
    d) pubblicazioni a stampa di  carattere  tecnico  -  scientifico,
attinenti allo  specifico  indirizzo  professionale  e  riportate  in
riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle  tesi  di  laurea,  di
specializzazione o di dottorato, solo se allegate alla  domanda  (per
quelle prodotte in  collaborazione  la  valutabilita'  della  singola
pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto dei singoli autori): fino ad 1 punto; 
    e)  servizio  militare,  con  esclusione  del  periodo  di   leva
obbligatorio  se   effettuato,   nonche'   servizi,   attivita'   e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di  una  pubblica
amministrazione: fino ad 1 punto. 
    5. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma  dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -  Ufficio
concorsi e contenzioso i nominativi del personale del ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri di eta' superiore  ai  32  anni  dalla  cui
documentazione  caratteristica,  redatta   in   forma   di   rapporti
informativi, sia  stato  rilevato  il  difetto  del  requisito  della
qualita'  del  servizio  prestato   nell'ultimo   biennio,   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera k). Detto  personale  sara'  escluso
dal concorso dalla Direzione  generale  per  il  personale  militare,
indipendentemente dall'esito delle prove scritte di cui  all'articolo
8, sostenute prima  della  valutazione  dei  titoli  da  parte  della
commissione. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte di cui  al
precedente articolo  8  saranno  ammessi  alle  prove  di  efficienza
fisica, alle quali saranno convocati, nei primi giorni  di  settembre
2011,  mediante  apposito  avviso  consultabile  con   le   modalita'
riportate nell'articolo 8, comma 7. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per  le  prove  di  efficienza  fisica
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  ad
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal
fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax
al n.  0633566906)  al  predetto  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  un'istanza  di  nuova  convocazione  entro  il   giorno
antecedente   a   quello   di   prevista   presentazione,    inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  delle  prove
stesse, avverra' a mezzo e-mail (se e'  stato  indicato  il  relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 
    3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le  modalita'
definite  nel  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri emanato in  applicazione  dell'articolo  2,
comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001,  citato
nelle premesse. 
    Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati  dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito  anche  una  giacca  a  vento  tipo  k-way)  e  produrre   il
certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo  B,
in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio  sanitario  nazionale
(SSN), che  esercitano  in  tali  ambiti  la  professione  di  medico
specializzato in  medicina  dello  sport  (oltre  al  certificato  in
originale o copia conforme  dovra'  essere  portata  al  seguito  una
fotocopia dello stesso).  Il  documento  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non anteriore al 1° luglio 2011 ovvero dovra' essere  valido
fino al 30 giugno 2012. La mancata presentazione di tale  certificato
comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso. 
    I concorrenti di sesso femminile dovranno,  inoltre,  presentarsi
muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN  sanitario
nazionale, entro i cinque giorni precedenti la data di  presentazione
alle prove medesime, per lo  svolgimento  in  piena  sicurezza  delle
prove di efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo
articolo 11, comma 8.  La  mancata  presentazione  di  detto  referto
comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso. 
    4. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di  svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di  valutazione  dell'idoneita'  e  le
disposizioni sui comportamenti da tenere in caso  di  indisposizione,
di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi   durante
l'effettuazione degli esercizi. 
    5. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione
ai successivi accertamenti sanitari ed  attitudinali  e  l'esclusione
dal  concorso.  Il  superamento  di  tutti  gli   esercizi,   invece,
determinera' il  giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di  efficienza
fisica, senza attribuzione di alcun punteggio. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica di cui  al  precedente  articolo  10
saranno sottoposti a cura della commissione di  cui  all'articolo  6,
comma 1, lettera c),  presso  il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri, all'accertamento del possesso
dell'idoneita'  psico-fisica   al   servizio   incondizionato   quali
ufficiali in  servizio  permanente  del  ruolo  tecnico  -  logistico
dell'Arma dei carabinieri. 
    2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara'  accertata  con
le modalita' previste dall'articolo 582 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90  e  dalle  direttive  tecniche
della Direzione generale della sanita' militare del 5 dicembre 2005 e
successive modificazioni ed integrazioni, citate nelle premesse,  per
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa
di inidoneita' al  servizio  militare  e  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio  militare  e  con
quelle  definite  nel  provvedimento  dirigenziale   del   Comandante
generale  dell'Arma  dei   carabinieri,   emanato   in   applicazione
dell'articolo 2, comma 1, lettera  m)  del  decreto  ministeriale  12
gennaio 2001,  di  cui  in  premessa.  L'accertamento  dell'idoneita'
verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento
della visita. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per gli  accertamenti  sanitari  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti  interessati  al  concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e  di  quelli
che non  siano  in  possesso,  alla  data  prevista  per  i  predetti
accertamenti, dei certificati  e  referti  di  cui  al  comma  4  del
presente articolo - in ragione dei tempi necessari per il rilascio di
tali documenti da parte di strutture sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate con il SSN. A  tal  fine  gli  interessati  dovranno  far
pervenire (a mezzo telegramma o fax al  n.  0633566906)  al  predetto
Centro nazionale di selezione  e  reclutamento  un'istanza  di  nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' a mezzo e-mail (se e'
stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione)
o telegramma. 
    4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari,
indossando una  tuta  ginnica,  muniti  dei  seguenti  documenti,  in
originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre
mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni: 
    a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace  in
due proiezioni con relativo referto,  effettuato  entro  i  sei  mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari; 
    b)  referto  originale  attestante  l'effettuazione  dei  markers
virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
    c) certificato, conforme al modello  riportato  nell'allegato  D,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione; 
    d) referto attestante l'esito del test per  l'accertamento  della
positivita' per anticorpi per HIV; 
    e) i concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
    1) referto attestante l'esito di  test  di  gravidanza  (mediante
analisi su sangue o urine),  effettuato  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN  entro  i
cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione per  gli
accertamenti sanitari; 
    2) referto ed immagini di  ecografia  pelvica  effettuati  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con  il  SSN  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi  dalla  data  di
presentazione per gli accertamenti. Sara' altresi'  ritenuta  valida,
in  alternativa,  copia  conforme  del  referto  relativo   all'esame
effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in  occasione
di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; 
    f) copia del profilo  sanitario  assegnato  a  conclusione  della
visita di leva, qualora effettuata (se di sesso maschile); 
    g) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie  pregresse  e/o
in atto  rilasciato  dalle  infermerie  competenti  (se  militari  in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri). 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. 
    5. Gli accertamenti sanitari verificheranno: 
    a)  per  i  concorrenti  in  servizio  permanente  nell'Arma  dei
carabinieri,   l'assenza   di   infermita'   invalidanti   in    atto
incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in  materia
di idoneita' psico-fisica; 
    b) per i restanti concorrenti, il possesso del  seguente  profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1;  costituzione  (CO)  3;  apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato  respiratorio  (AR)  2;  apparati
vari  (AV)  2;  apparato  locomotore  superiore  (LS)   2;   apparato
locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo
(VS) 3 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e  non
inferiore  a  4/10  nell'occhio  che  vede  meno  raggiungibile   con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e  l'astigmatismo
miopico,  a  5   diottrie   per   l'ipermetropia   e   l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo  misto  anche  in  un
solo occhio;  campo  visivo,  senso  cromatico  e  motilita'  oculare
normali (e'  ammessa  tra  gli  interventi  di  chirurgia  rifrattiva
solamente la PRK). 
    Per tutti i concorrenti sara', altresi', verificato  il  possesso
della statura non inferiore a: 
    - cm. 170, se di sesso maschile; 
    - cm. 165, se di sesso femminile. 
    6.  Saranno  giudicati  inidonei  dalla  predetta  commissione  i
concorrenti risultati affetti da: 
    a) imperfezioni ed infermita' che sono causa  di  inidoneita'  al
servizio militare secondo la  normativa  vigente  o  che  determinano
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
comma 5, lettera b); 
    b) disturbi della parola anche se  in  forma  lieve  (dislalia  e
disartria); 
    c) positivita'  agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  ed  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze  stupefacenti   e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera  militare
o civile; 
    d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi  di
recupero dello stato di salute  e  dei  requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
    e) tutte le imperfezioni e le infermita'  non  contemplate  nelle
precedenti lettere comunque incompatibili con la frequenza del  corso
e con il successivo impiego quale ufficiale  in  servizio  permanente
del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri. 
    Costituiscono  altresi'  motivo  di  inidoneita'  le  alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi  nei  casi  indicati  nel
successivo comma 7, lettera i). 
    7. La commissione di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  c)
disporra' per tutti i concorrenti  le  visite  specialistiche  e  gli
accertamanti sottoelencati: 
    a) visita cardiologica con ECG; 
    b) visita oculistica; 
    c) visita odontoiatrica; 
    d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
    e) visita psichiatrica; 
    f) analisi completa  delle  urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca  di  eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope  quali  anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,
barbiturici e  benzodiazepine.  In  caso  di  positivita',  disporra'
l'effettuazione  sul  medesimo  campione   del   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
    g) analisi del sangue concernenti: 
    1) emocromo completo; 
    2) VES; 
    3) glicemia; 
    4) creatininemia; 
    5) trigliceridemia; 
    6) colesterolemia; 
    7) transaminasemia (GOT e GPT); 
    8) bilirubinemia totale e frazionata; 
    9) gamma GT; 
    h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
    i) visita medica generale. La commissione giudichera' inidoneo il
candidato che presenta tatuaggi se, per la loro  sede,  dimensione  o
natura, sono deturpanti o contrari al decoro  dell'uniforme  o  della
persona o sono possibile indice di personalita' abnorme (in tal  caso
da  accertare  con  visita  psichiatrica  e  con   appropriati   test
psicodiagnostici); 
    j)  ogni  ulteriore  indagine   clinico   -   specialistica,   di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per consentire  un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico  -
legale. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
ad indagini radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la  dichiarazione  di
cui all'allegato E, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
    8. I candidati che si trovano in accertato stato  di  gravidanza,
che    costituisce    temporaneo     impedimento     all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, a mente dell'articolo 580, comma
2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,
saranno  nuovamente  convocati  dalla  Direzione  generale   per   il
personale militare, per il tramite del Centro nazionale di  selezione
e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso per essere sottoposti
alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui  al  precedente
comma 7, in una data compatibile con la definizione della graduatoria
di merito di cui al successivo articolo 14.  Se  in  occasione  della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, il  candidato
sara' escluso, a cura  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare,  per  il  tramite  del  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, per impossibilita'  di
procedere all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal
presente bando di concorso. 
    9.  I  concorrenti  che  all'atto  degli  accertamenti   sanitari
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare  l'eventuale  recupero  dell'idoneita'  fisica.
Costoro, per esigenze  organizzative,  potranno  essere  ammessi  con
riserva a sostenere gli accertamenti  attitudinali  e  le  successive
prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova  visita,
non avranno recuperato la  prevista  idoneita'  psico-fisica  saranno
giudicati inidonei ed  esclusi  dal  concorso.  Tale  giudizio  sara'
comunicato seduta stante agli interessati. 
    10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari,
che  sara'  comunicato  per  iscritto   seduta   stante   a   ciascun
concorrente,  e'  definitivo.  Pertanto,  i   concorrenti   giudicati
inidonei  non  saranno   ammessi   a   sostenere   gli   accertamenti
attitudinali. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei al termine  degli  accertamenti
sanitari di cui al precedente articolo 11 saranno sottoposti, a  cura
della commissione di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  d),  agli
accertamenti  attitudinali  per  il  riconoscimento  delle   qualita'
indispensabili  all'espletamento  delle  mansioni  di  ufficiale   in
servizio permanente del  ruolo  tecnico  -  logistico  dell'Arma  dei
carabinieri. 
    2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel
gia' menzionato provvedimento dirigenziale  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri, emanato in applicazione  dell'articolo  2,
comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001,  citato
nelle premesse. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  ad
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal
fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax
al n.  0633566906)  al  predetto  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  un'istanza  di  nuova  convocazione  entro  il   giorno
antecedente   a   quello   di   prevista   presentazione,    inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta  compatibilmente  con  il  periodo  di   svolgimento   degli
accertamenti stessi, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il
relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 
    4. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita' riportato al termine
degli accertamenti attitudinali, che sara'  comunicato  per  iscritto
agli  interessati  seduta  stante,   e'   definitivo.   Pertanto,   i
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 
    5. Tutti i concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione degli accertamenti sanitari e  di  quelli  attitudinali
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma; gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo  ordinario)  a
carico dell'Amministrazione militare. I  concorrenti  che  sono  gia'
alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente  al  giorno  di
svolgimento degli accertamenti attitudinali. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                             Prove orali 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei al termine  degli  accertamenti
attitudinali di cui al  precedente  articolo  12  saranno  ammessi  a
sostenere la prova orale di  cultura  tecnico  -  professionale,  che
avra' inizio, verosimilmente, a partire dal 19 settembre 2011. 
    2. La prova orale, vertente sulle materie comprese nei  programmi
delle rispettive specialita'/specializzazioni  riportati  nel  citato
allegato B, avra' luogo nella sede e  nel  giorno  che  saranno  resi
noti, a partire dal 14 settembre 2011, mediante  avviso  consultabile
nei siti web  "www.carabinieri.it"  e  "www.persomil.difesa.it",  che
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti,  ovvero  chiedendo  informazioni  al  Comando   generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto  -  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197  Roma,  tel.  0680982935  o  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito  n.  186  -
00143 Roma, tel. 06517051012. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato  a  sostenerla,  saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno
previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati  al
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli  stessi  hanno
chiesto di partecipare. A  tal  fine  gli  interessati  dovranno  far
pervenire (a mezzo telegramma o fax al  n.  0633566906)  al  predetto
Centro nazionale di selezione  e  reclutamento  un'istanza  di  nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e'  stato
indicato il relativo indirizzo nella  domanda  di  partecipazione)  o
telegramma. 
    4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
riportato una votazione di almeno 18/30. 
    5. La prova orale facoltativa di lingua  straniera,  per  i  soli
concorrenti che  abbiano  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, sara' svolta con  le  modalita'  indicate
nel citato allegato B. 
    6. La prova  orale  facoltativa  si  intendera'  superata  se  il
concorrente avra' riportato  una  votazione  di  almeno  18/30.  Alla
votazione conseguita corrispondera' il seguente punteggio  utile  per
la formazione della graduatoria di cui all'articolo 14: 
    a) da 0 a 17,999/30: punti 0; 
    b) da 18/30 a 20,999/30: punti 0,25; 
    c) da 21/30 a 23,999/30: punti 0,50; 
    d) da 24/30 a 26,999/30: punti 0,75; 
    e) da 27/30 a 30/30: punti 1. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. La graduatoria  di  merito  sara'  formata  dalla  commissione
esaminatrice in base alla  ripartizione  dei  posti  per  specialita'
indicata nell'articolo 1, comma 2 del presente decreto. Il  punteggio
finale di ciascun concorrente sara' costituito dalla somma: 
    a) dei voti riportati nelle due prove scritte; 
    b) del  punteggio  riportato  nella  valutazione  dei  titoli  di
merito; 
    c) del voto riportato nella prova orale; 
    d)  dell'eventuale  punteggio   riportato   nella   prova   orale
facoltativa di lingua straniera. 
    2. La graduatoria sara' approvata con decreto  dirigenziale,  nel
quale si terra' conto delle riserve di posti di cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera a). I posti riservati,  qualora  non  ricoperti  per
carenza di riservatari idonei, saranno devoluti  a  favore  di  altri
concorrenti idonei  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  merito
distinta nelle citate specialita'/specializzazioni. 
    3. Fermo restando quanto indicato nel  precedente  comma  2,  nel
decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a  parita'
di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, dei  titoli  di  preferenza  previsti
dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, sempreche' siano stati dichiarati nella  domanda
di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva
allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza, sempre  a
parita' di  merito,  sara'  preferito  il  concorrente  piu'  giovane
d'eta', in applicazione del secondo periodo dell'articolo 3, comma  7
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come  aggiunto  dall'articolo  2,
comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara'  pubblicato
nel  giornale  ufficiale  del  Ministero  della   difesa.   Di   tale
pubblicazione sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre,  tale  decreto
sara'  pubblicato,  a  puro  titolo   informativo,   nel   sito   web
"www.persomil.difesa.it". 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente articolo
14 saranno compresi nel numero dei posti a  concorso,  ripartiti  per
specialita'/specializzazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2   -
sempreche' non siano sopravvenuti  gli  elementi  impeditivi  di  cui
all'articolo 1, comma 5 del presente  decreto  -  saranno  dichiarati
vincitori e nominati tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico
- logistico dell'Arma dei carabinieri, con  anzianita'  assoluta  nel
grado stabilita  dal  decreto  presidenziale  di  nomina,  che  sara'
immediatamente esecutivo. 
    2. I vincitori saranno  invitati  ad  assumere  servizio  in  via
provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina ed ammessi a frequentare un corso  formativo
di durata non inferiore a sei mesi. 
    I concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno  produrre
i seguenti documenti rilasciati  da  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il SSN: 
    -  certificato   anamnestico   delle   vaccinazioni   effettuate,
rilasciato entro trenta giorni dalla data di inizio del corso (scheda
o libretto sanitario per i concorrenti militari); 
    - referto di  analisi  di  laboratorio  concernente  il  dosaggio
ematico del  glucosio  6-fosfato-deidrogenasi  (G6PDH)  eseguito  con
metodo quantitativo. 
    3. All'atto della presentazione al corso, i  vincitori,  che  non
siano gia' militari in servizio permanente, sono tenuti a  rilasciare
una dichiarazione con la quale contraggono una ferma di  sette  anni,
ai sensi dell'articolo 738, comma 3 del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la
revoca della nomina. 
    4. I vincitori dovranno presentarsi presso  la  Scuola  ufficiali
dei carabinieri per la frequenza del corso  e  saranno  sottoposti  a
visita  medica  di  incorporamento.  Se  insorgeranno   dubbi   sulla
persistenza dell'idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta,
il predetto Istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori  a  un
supplemento di indagini presso una struttura ospedaliera, al fine  di
accertare  che  non  sono  insorti  fatti  morbosi  nuovi   tali   da
determinare un  provvedimento  medico  -  legale  di  inidoneita'  al
servizio  militare.  Gli  ufficiali  di   sesso   femminile   saranno
sottoposti al test di gravidanza mediante  analisi  delle  urine.  In
caso  di  positivita'  del  predetto  test  la   visita   medica   di
incorporamento sara' sospesa ai sensi dell'articolo 580, comma 2  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo
il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, e l'interessata
sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo  2
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche  ed  agli  enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati,  risultati
vincitori del concorso,  nelle  domande  di  partecipazione  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Verranno  acquisiti
d'ufficio: 
    a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
    b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo  armato
dello Stato. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'articolo 76  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma
1  emergera'  la  falsita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni,  il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione generale per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento motivato, escludere in  ogni  momento  dal  concorso  i
concorrenti che non  saranno  ritenuti  in  possesso  dei  prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi  decaduti  dalla  nomina  ad
ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato dopo la nomina. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti  dall'articolo  5  del  presente  decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie  per  completare  le  varie
fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza  presso
le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, fino ad un massimo di trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere  computati  i  giorni  di  svolgimento  delle  prove  e  degli
accertamenti di cui all'articolo 5, nonche' quelli necessari  per  il
raggiungimento della sede ove gli stessi  si  svolgeranno  e  per  il
rientro nella  sede  di  servizio.  In  particolare,  detta  licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' di norma essere  concessa
nell'intera misura prevista per la preparazione  della  prova  orale,
ovvero frazionata in due periodi, di cui uno non  superiore  a  dieci
giorni per le prove scritte. Se il concorrente non sosterra' le prove
e gli accertamenti per  motivi  dipendenti  dalla  sua  volonta',  la
licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria  dell'anno
in corso. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  -
Centro nazionale di selezione e reclutamento,  per  le  finalita'  di
gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di impiego per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del concorrente nonche', in  caso  di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei  diritti  di  cui  all'articolo  7  del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,  completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento  che  nomina,  ognuno  per  le   parti   di   competenza,
responsabile del trattamento dei dati personali: 
    a) i responsabili degli enti di cui al precedente articolo 4; 
    b) i presidenti delle commissioni di cui al  precedente  articolo
6; 
    c) il Direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
dell'Arma dei carabinieri. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 10 giugno 2011 
 
                          Il Generale di corpo d'armata: Mario ROGGIO