Concorso per 1 avvocato (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 59 del 26-07-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO   (scad.  11 novembre 2011) Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2011 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZI ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 26-07-2011
Data Scadenza bando 11-11-2011
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO   (scad.  11 novembre 2011)
Bando di esame di abilitazione  all'esercizio  della  professione  di
  avvocato - sessione 2011 

 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visti  il  regio  decreto-legge  27  novembre  1933,   n.   1578,
convertito con modificazioni nella legge  22  gennaio  1934,  n.  36,
relativo all'ordinamento delle  professioni  di  avvocato;  il  regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative  e  di
attuazione del predetto; la legge 23  marzo  1940,  n.  254,  recante
modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo  C.P.S.
13  settembre  1946,  n.  261,  contenente  norme  sulle   tasse   da
corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli  esami  forensi,
come da ultimo modificata dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 21 dicembre 1990, art. 2 - lettera b);  l'art.  2  della
legge 24 luglio 1985, n. 406, recante modifiche alla  disciplina  del
patrocinio  alle  preture  e  degli  esami  per  la  professione   di
procuratore  legale;  la  legge  27  giugno  1988,  n.  242,  recante
modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale; la legge
20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami
di procuratore legale e di avvocato; il decreto del Presidente  della
Repubblica 10 aprile 1990,  n.  101,  relativo  al  regolamento  alla
pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale; la
legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla  soppressione  dell'albo
dei procuratori legali e  a  norme  in  materia  di  esercizio  della
professione  forense;  il  decreto-legge  21  maggio  2003,  n.  112,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio  2003,  n.  180,
recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione
alla professione forense; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574 contenente le norme di attuazione dello statuto  speciale  per
la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ.  mod.,  nonche'
l'art.  25  decreto  legislativo  9  settembre  1997,  n.  354,   che
istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di
Trento; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Ritenuta la  necessita'  di  indire  una  sessione  di  esami  di
abilitazione alla professione forense presso le sedi delle  Corti  di
Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia,  Cagliari,  Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Lecce,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio  Calabria,
Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso  la  Sezione
distaccata di Bolzano della Corte di Appello  di  Trento  per  l'anno
2011; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetta per l'anno 2011 una sessione di esami per l'iscrizione
negli albi degli Avvocati presso le  sedi  di  Corti  di  Appello  di
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,  Campobasso,
Catania,  Catanzaro,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Lecce,   Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia,  Potenza,  Reggio  Calabria,  Roma,
Salerno,  Torino,  Trento,  Trieste,  Venezia  e  presso  la  Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale. 
    2) Le prove scritte  sono  tre.  Esse  vengono  svolte  sui  temi
formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto: 
      a) la redazione di un parere motivato, da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice civile; 
      b) la redazione di un parere motivato, da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice penale; 
      c) la redazione di un atto giudiziario che  postuli  conoscenze
di diritto sostanziale  e  di  diritto  processuale,  su  un  quesito
proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato,  il
diritto penale ed il diritto amministrativo. 
    Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore
dal momento della dettatura del tema. 
    3) Le prove orali consistono: 
      a) nella discussione, dopo  una  succinta  illustrazione  delle
prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie,  di  cui
almeno  una  di  diritto  processuale,  scelte  preventivamente   dal
candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale,  diritto  civile,
diritto commerciale, diritto  del  lavoro,  diritto  penale,  diritto
amministrativo,  diritto  tributario,  diritto  processuale   civile,
diritto processuale penale, diritto internazionale  privato,  diritto
ecclesiastico e diritto comunitario; 
      b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si  terranno
alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti: 
      13 dicembre 2011:  parere  motivato  in  materia  regolata  dal
codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lett. a); 
      14 dicembre 2011:  parere  motivato  in  materia  regolata  dal
codice penale (si veda supra art. 2, n. 2), lett. b); 
      15 dicembre  2011:  atto  giudiziario  in  materia  di  diritto
privato o di diritto penale o  di  diritto  amministrativo  (si  veda
supra art. 2, n. 2), lett. c). 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    1) La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta
su carta da bollo, dovra' essere presentata,  entro  l'  11  novembre
2011, alla Corte di Appello indicata dall'art. 9,  comma  3,  decreto
del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. 
    2) Si considerano prodotte in tempo utile le  domande  spedite  a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di  cui
al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. 
    3) Nelle domande  dovranno  essere  indicate  le  cinque  materie
scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lett. a). 
    4) Le domande  stesse  dovranno  essere  corredate  dai  seguenti
documenti soggetti all'imposta di bollo (euro 14,62): 
      a) diploma  originale  di  laurea  in  giurisprudenza  o  copia
autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato  dalla
competente autorita' scolastica attestante  l'avvenuto  conseguimento
della laurea; 
      b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi
del combinato disposto dell'art. 10  del  regio  decreto  22  gennaio
1934, n. 37  e  degli  artt.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dall'art. 1  legge
18 luglio 2003,  n.  180  e  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. 
    Dovra' essere altresi' allegata la ricevuta della tassa  di  euro
12,91  (dodici/novantuno)  per  l'ammissione   agli   esami   versata
direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca  o
ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando  per
tributo, la voce  729/T.  Allo  scopo  si  precisa  che  per  «Codice
Ufficio» si intende quello dell'Ufficio  delle  Entrate  relativo  al
domicilio fiscale del candidato. 
    5) I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art.  46
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
(autocertificazione)   limitatamente    alla    certificazione    del
conseguimento della laurea in giurisprudenza. 
    6) I candidati hanno facolta' di produrre dopo  la  scadenza  del
termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre  i
venti giorni (23 novembre  2011)  precedenti  a  quello  fissato  per
l'inizio delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lett.  b)
del presente articolo. 
    Il  termine  perentorio  di  cui  sopra  sara'  da   considerarsi
osservato solo se il certificato perverra' - e  non  sara'  meramente
spedito - alle Corti di Appello entro il termine stesso, al  fine  di
consentire  alle  commissioni  il  rispetto  del   termine   previsto
dall'art. 17 regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. 
    7) Coloro che si trovano nelle condizioni  previste  nell'art.18,
comma  secondo,  del  R.D.L.  27  novembre  1933,  n.  1578   debbono
presentare, in luogo del documento di  cui  al  n.  4  lett.  b)  del
presente articolo un certificato dell'Amministrazione presso la quale
hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto. 
    8) Per coloro che abbiano ricoperto la  carica  di  vice  pretori
onorari, per i vice procuratori onorari e per i  giudici  onorari  di
tribunale, nel certificato saranno indicati le sentenze  pronunciate,
le istruttorie e gli altri affari trattati. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
    I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la
lingua tedesca nelle prove dell'esame  per  l'iscrizione  negli  albi
degli Avvocati che  si  terranno  presso  la  Sezione  distaccata  in
Bolzano della Corte di Appello di Trento. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
    1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci  punti
di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale
e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. 
    2)  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito, nelle tre prove  scritte,  un  punteggio  complessivo  di
almeno 90 punti e con un punteggio  non  inferiore  a  30  punti  per
almeno due prove. 
    3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un  punteggio
complessivo per le prove orali  non  inferiore  a  180  punti  ed  un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
    1) I  candidati  portatori  di  handicap  devono  indicare  nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  all'handicap   nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 
    2) Per i predetti candidati  la  commissione  provvede  ai  sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
    Con  successivo  decreto   ministeriale   saranno   nominate   la
commissione e le sottocommissioni esaminatrici di  cui  all'art.1-bis
del decreto legge 21 maggio 2003  n.  112,  convertito  in  legge  18
luglio 2003 n. 180. 
    Roma, 14 luglio 2011 
 
                                                  Il Ministro: Alfano