Concorso per UNIVERSITA' DI GENOVA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 299 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 60 del 29-07-2011 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO (scad. 23 settembre 2011) Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXVII ciclo ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI GENOVA |
Regione: | LIGURIA |
Provincia: | GENOVA |
Comune: | GENOVA |
Data di inserimento: | 29-07-2011 |
Data Scadenza bando | 23-09-2011 |
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CONCORSO (scad. 23 settembre 2011)
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXVII ciclo
IL RETTORE Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita' e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1989 recante norme in materia di borse di studio universitarie e successive modifiche ed integrazioni; Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Genova, emanato con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, che demanda la disciplina del dottorato di ricerca ai singoli Atenei, i quali vi provvedono con appositi regolamenti; Visto il Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, con cui e' stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca e che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, contenente le disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relativo all'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; Visto il Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con decreto rettorale n. 228 del 25 settembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198, recante «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» ed in particolare l'art. 3, come modificato dai DD.MM. 9 agosto 2004 e 3 novembre 2005; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 novembre 2004, contenente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Visto il Decreto Rettorale n. 1199 del 22 gennaio 2007 recante il Regolamento delle Scuole di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Genova e successive modificazioni e integrazioni; Visto il Decreto Ministeriale 18 giugno 2008 con il quale l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e' stato fissato in Euro 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario; Viste le proposte di attivazione dei dottorati di ricerca - XXVII ciclo - con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Genova presentate dai Dipartimenti e dalle competenti strutture di coordinamento della ricerca universitaria determinate dallo Statuto; Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca prot. n. 545 del 4 marzo 2011, con la quale sono state assegnate 22 borse di studio di dottorato di ricerca per il XXVII ciclo; Vista la delibere del Senato Accademico nelle sedute del 17 maggio 2011 e del 19 luglio 2011; Viste la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 maggio 2011; Acquisito il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo per l'efficienza e l'efficacia nelle sedute del 16 maggio 2011 e 13 luglio 2011; Viste le convenzioni stipulate con altri Atenei per corsi consorziati e con Enti esterni per il finanziamento di borse di studio; Viste le delibere dei Dipartimenti dell'Universita' degli studi di Genova per il finanziamento di borse di studio; Decreta: Art. 1 Attivazione 1. E' indetto pubblico concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXVII Ciclo - di durata triennale con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Genova, riportati nell'allegato A. 2. Il concorso si svolgera' secondo una delle seguenti modalita', indicate per ciascun corso nell'allegato A: per titoli; per esame; per titoli ed esame; per titoli e colloquio. 3. Ai sensi del presente bando per titoli si intendono: le informazioni contenute nella domanda e nel curriculum, le lettere di referenza, il progetto di ricerca, gli ulteriori titoli rispettivamente di cui all'art. 3, commi 2 lettera d), 3, 4 e 5. 4. I corsi sono organizzati in Scuole di dottorato di ricerca. Per ogni Scuola sono individuati il Direttore ed il relativo Dipartimento o altra struttura di coordinamento della ricerca. Per i corsi sono individuati il Coordinatore ed il relativo Dipartimento o altra struttura di coordinamento della ricerca, il numero dei posti, le borse di studio con la precisazione dei soggetti finanziatori, gli eventuali posti riservati e in soprannumero per cittadini non comunitari residenti all'estero e l'ambito di indagine prioritario al quale dovra' corrispondere l'attivita' di ricerca del vincitore della borsa, per le borse finanziate dal Ministero per effetto del decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 e successive modifiche. Nel caso di Scuole e di corsi di dottorato consortili ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento delle Scuole di dottorato dell'Universita' degli studi di Genova, e' evidenziato l'eventuale rilascio di un titolo congiunto e sono comunque precisate le sedi universitarie di riferimento. L'importo dei contributi per l'accesso e la frequenza e' indicato per ogni Scuola. 5. Il numero delle borse di studio puo' essere aumentato sulla base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi entro il termine di scadenza del bando. 6. Le convenzioni indicate nell'allegato A sono gia' state stipulate o sono in fase di stipula. 7. L'aumento del numero delle borse puo' determinare l'incremento del numero dei dottorandi iscrivibili, fermo restando che il numero massimo di posti non puo' essere superiore al doppio del numero delle borse a vario titolo attivate per il corso di dottorato di ricerca. Sono esclusi dal computo i posti soprannumerari di cui al comma 4 dell'art. 6 del Regolamento delle Scuole di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Genova. 8. Le informazioni, riferite a ogni singolo corso, concernenti il calendario, i contenuti e le modalita' di svolgimento delle prove, i temi di ricerca e le lingue straniere tra le quali puo' essere scelta quella con cui sostenere le prove, sono pubblicate nell'allegato A del presente bando ed eventualmente aggiornate/rettificate mediante diffusione sul sito internet dell'Ateneo, alla pagina: https://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso, alla scadenza del bando, di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma dell'autonomia didattica universitaria o di laurea specialistica/magistrale ovvero di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Sono ammessi con riserva coloro che conseguano la laurea successivamente alla scadenza del bando, purche' ne siano in possesso entro il termine perentorio del 31 ottobre 2011. 2. Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto equipollente, l'interessato deve chiederne l'equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti: a) titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui e' stato conseguito il titolo; b) «dichiarazione di valore» del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza. 3. Il provvedimento di equipollenza sara' adottato ai soli fini dell'ammissione al concorso e di iscrizione al corso. 4. Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, e' necessario allegare alla domanda tutta la documentazione disponibile. L'eventuale provvedimento di equipollenza sara' adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la «dichiarazione di valore» siano presentate entro il termine previsto per l'iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi. 5. Il rilascio della suddetta documentazione e dell'eventuale permesso di soggiorno per la partecipazione alle prove e per la frequenza del corso ai cittadini stranieri e' disciplinato dalla nota del Ministero dell'Universita' e della Ricerca prot. n. 602 del 18 maggio 2011 (Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2011/2014), disponibile all'indirizzo https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html
Art. 3 Domanda di ammissione 1. La domanda di partecipazione al concorso, deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all'indirizzo http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/dottorato , entro le ore 12.00 (ora italiana) del 23 settembre 2011 (termine di scadenza del bando). La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Il sistema informatico rilascia la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che il candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno della prova ovvero, nel caso di concorso per soli titoli, al momento dell'iscrizione. 2. Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso: a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Puo' essere omessa l'indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; b) la denominazione del corso di dottorato, della Scuola di dottorato, e, se previsto, dell'indirizzo per il quale presenta domanda di partecipazione al concorso di ammissione. Il candidato puo' presentare domanda per partecipare alle procedure selettive relative a non piu' di due corsi o indirizzi della stessa Scuola. Si precisa che deve essere inserita una distinta domanda per ogni corso e/o indirizzo prescelto. Le domande presentate dopo le ore 12.00 del 23 settembre 2011 non saranno prese in considerazione; c) la cittadinanza; d) tipo e denominazione della laurea posseduta con l'indicazione della data, della votazione e dell'Universita' presso cui e' stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un'Universita' straniera nonche' gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui e' stata dichiarata l'equipollenza stessa oppure l'istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del concorso di cui all'art. 2. Qualora il candidato consegua la laurea successivamente alla scadenza del bando, purche' ne sia in possesso entro il termine perentorio del 31 ottobre 2011, e' ammesso con riserva e dovra', a pena di esclusione, perfezionare la propria domanda mediante autocertificazione del titolo conseguito da presentare al Servizio Alta Formazione, a mezzo fax al seguente numero 010/2099539 con allegata copia di valido documento di identita', entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre p.v. (non fa fede il timbro postale di spedizione); e) l'impegno a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' stabilite dal Collegio dei Docenti; f) (solo per i concorsi che prevedono un colloquio) la lingua straniera della quale si vuole dare prova di conoscenza durante il colloquio; g) (solo per cittadini stranieri per i concorsi che prevedono un colloquio) il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana; h) (solo per i concorsi per titoli) il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese; i) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito. 3. Alla domanda devono essere allegati, mediante la procedura on-line: a) documento di identita'; b) curriculum vitae et studiorum del candidato; Nel predetto curriculum possono essere incluse tutte le informazioni ritenute pertinenti alle tematiche oggetto del corso di dottorato per il quale e' presentata domanda. Queste informazioni, a titolo esemplificativo, possono concernere: le esperienze di ricerca e/o lavorative pregresse, gli eventuali altri titoli in possesso (inclusi quelli di studio), le certificazioni, le pubblicazioni, i brevetti, ecc. 4. Limitatamente ai corsi di dottorato di ricerca per i quali il concorso di accesso e' per titoli, per titoli e colloquio o per titoli ed esame, i candidati devono: 4.1. indicare nel curriculum allegato alla domanda il titolo della tesi e una sintetica descrizione di quest'ultima nonche' un'elencazione degli esami sostenuti, della loro votazione e, se possibile, una breve descrizione dei relativi programmi; 4.2. allegare, mediante la procedura on-line: a) un progetto di ricerca concernente una o piu' tematiche di ricerca del dottorato oggetto della domanda come riportate nell'allegato A (dieci pagine al massimo); b) eventuali ulteriori titoli inerenti le tematiche di ricerca trattate dal corso, ciascuno di lunghezza non superiore a 10 pagine; c) nel caso di concorso per soli titoli, autocertificazione relativa alla veridicita' delle dichiarazioni rese e all'autenticita' dei documenti allegati alla domanda. Tale dichiarazione dovra' essere resa attraverso il modulo disponibile sulla pagina web della procedura on-line, che dovra' essere stampato, compilato e sottoscritto dall'interessato e allegato attraverso la procedura on-line. 5. Si rinvia all'allegato A per informazioni su ulteriori documenti da presentare richiesti dai singoli corsi o indirizzi. Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 6. I documenti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 potranno essere redatti in lingua italiana o in lingua inglese. Per la possibilita' di presentare i documenti in una lingua diversa dalle predette si rimanda all'allegato A. 7. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento della prova di esame ovvero, in caso di concorso per soli titoli, nel documento di cui al comma 4 punto 2, c) e avranno altresi' valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilita' (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall'iscrizione e dall'eventuale godimento della borsa di studio con effetto retroattivo, fatta comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti. 8. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima. 9. L'Universita' si riserva di adottare, anche successivamente all'espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti o che non abbiano ottemperato alle previsioni di bando.
Art. 4 Procedure di ammissione 1. La valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e' intesa ad accertare principalmente l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica ed e' effettuata da ciascuna Commissione secondo le seguenti modalita': a) nei concorsi per titoli, la Commissione predeterminera' i criteri per la valutazione comparativa dei titoli, anche ai fini della determinazione dell'idoneita'; b) nei concorsi per titoli e colloquio, la valutazione dei titoli deve essere compiuta dalla Commissione ai sensi del punto a). Prima del colloquio sara' affissa, presso le strutture indicate all'art. 5, comma 5, la relativa graduatoria. Il colloquio comprende l'illustrazione delle attivita' di ricerca d'interesse per il candidato, anche sulla base delle attivita' pregresse dichiarate nel curriculum vitae et studiorum, fermo restando quanto eventualmente diversamente disposto nell'allegato A. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Nel corso del colloquio il candidato dovra' inoltre dimostrare la conoscenza di una lingua straniera; c) nei concorsi per esami, la valutazione comparativa consiste in una prova a contenuto teorico e/o pratico, relativamente agli argomenti e alle eventuali altre previsioni contenuti nell'allegato A, ed in un colloquio. La prova a contenuto teorico e/o pratico si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Il colloquio consiste nella discussione delle prima prova e nell'illustrazione delle attivita' di ricerca d'interesse per il candidato, anche sulla base delle attivita' pregresse dichiarate nel curriculum vitae et studiorum, fermo restando quanto eventualmente diversamente disposto nell'allegato A. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Nel corso del colloquio il candidato dovra' inoltre dimostrare la conoscenza di una lingua straniera; d) nei concorsi per titoli ed esame la valutazione dei titoli deve essere compiuta dalla Commissione nelle modalita' indicate nel punto a). Prima degli esami sara' affissa, presso le strutture indicate all'art. 5, comma 5, la relativa graduatoria. La prova a contenuto teorico e/o pratico e il colloquio si svolgono secondo le modalita' riportate nel punto c). 2. A prescindere dal tipo di concorso svolto, nel caso di pari merito, le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 mentre per i posti senza borsa viene data preferenza al piu' giovane di eta'. 3. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identita': a) carta d'identita'; b) patente di guida; c) passaporto; d) tessera postale; e) porto d'armi.
Art. 5 Commissioni giudicatrici e loro adempimenti 1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti nomina, con proprio decreto, la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati. Detta commissione e' composta da tre membri scelti tra professori universitari e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. 2. Ciascuna commissione giudicatrice fissa i criteri di valutazione prima di prendere visione delle domande e della documentazione trasmessa dai candidati. 3. Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della struttura o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. 4. Espletate le prove di concorso la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. 5. Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche il giorno 1 dicembre2011, esclusivamente nei seguenti modi: affissione all'albo dei Dipartimenti/struttura di ricerca di afferenza; affissione all'albo del Servizio Alta Formazione: pubblicazione sul sito internet https://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/ Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
Art. 6 Ammissione ai corsi 1. I candidati sono ammessi ai corsi, secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. 2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria definitiva in piu' corsi o indirizzi di dottorato devono esercitare l'opzione per uno di essi, a pena di decadenza, nei termini indicati all'art. 8. 3. I posti riservati in favore di cittadini non comunitari residenti all'estero che non siano assegnati, vanno ad aggiungersi a quelli disponibili per i cittadini comunitari. 4. I titolari di assegni di ricerca utilmente collocati nella graduatoria definitiva sono ammessi ai corsi senza titolarita' di borsa di studio conservando l'assegno di ricerca. In ogni caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore al numero complessivo di posti disponibili, salvo i posti soprannumerari di cui al comma 4 dell'art. 6 del Regolamento delle Scuole di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Genova.
Art. 7 Borse di studio 1. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria definitiva. 2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria definitiva hanno facolta', in relazione al numero e alla tipologia delle borse disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse secondo l'ordine della graduatoria stessa. 3. In caso di parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. 4. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' fruirne una seconda volta. 5. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi. 6. L'importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente di ciascuna borsa di studio e' di Euro 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. 7. L'importo della borsa di dottorato e' maggiorato del 50% per periodi di soggiorno all'estero. Al dottorando spetta, inoltre, nell'arco del triennio, il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al costo piu' economico. I periodi di soggiorno all'estero non possono superare complessivamente la meta' della durata del corso. 8. Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Art. 8 Scadenzario e contenuti della domanda di iscrizione 1. I concorrenti che risultino ammessi ai corsi di dottorato dovranno presentare o far pervenire al Dipartimento formazione post-lauream, Servizio Alta Formazione (via Bensa, 1 - II piano - Genova), domanda di iscrizione secondo le scadenze di seguito riportate. --------------------------------------------------------------------- 1° dicembre pubblicazione graduatorie definitive e inizio iscrizioni --------------------------------------------------------------------- 9 dicembre termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa --------------------------------------------------------------------- 12 dicembre pubblicazione elenco borse/posti residui sul sito https://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/ --------------------------------------------------------------------- 16 dicembre termine ultimo per l'iscrizione dei candidati ammessi senza borsa e dei candidati che subentrano per borse/ posti residui pubblicati con avviso del 12 dicembre; --------------------------------------------------------------------- 19 dicembre pubblicazione elenco eventuali ulteriori borse/ posti residui sul sito https://www.studenti.unige.it/ postlaurea/dottorati/ --------------------------------------------------------------------- 22 dicembre termine ultimo per l'iscrizione dei candidati che subentrano per eventuali ulteriori borse/posti residui pubblicati con avviso del 19 dicembre; --------------------------------------------------------------------- I termini sopra indicati sono perentori a pena di decadenza e non fa fede il timbro postale di spedizione. La mancata presentazione della domanda di iscrizione entro detti termini verra' considerata rinuncia al corso e all'eventuale borsa. La domanda potra' essere anticipata via fax al n. 010-209 9539. Eventuali posti che residuino dopo il 21 dicembre saranno resi noti nei modi sopra indicati. 2. Nella domanda di iscrizione il vincitore deve dichiarare oltre ai dati anagrafici e all'indicazione del corso ed eventualmente della Scuola prescelta: a) di non essere iscritto ad un altro corso di dottorato o ad altro corso di studio che porti al rilascio di un titolo accademico, anche di altra Universita' ovvero di essere iscritto ad un corso di specializzazione medica, specificando denominazione del corso, sede e anno di iscrizione. Gli assegnatari di borsa devono inoltre dichiarare: b) di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di dottorato; c) di non fruire presumibilmente di un reddito annuo personale complessivo lordo superiore a € 13.000,00 ovvero di rinunciare alla borsa di studio per superamento del suddetto limite di reddito (alla determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi o emolumenti di qualsiasi natura); d) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle eventualmente concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando; e) di impegnarsi a restituire le rate della borsa di studio eventualmente percepite nel caso in cui si verifichi il superamento del limite di reddito. 3. Alla domanda devono essere allegati: a) fotocopia di un documento di identita', fronte e retro, in carta libera; b) una fototessera; c) (solo per coloro che non usufruiscono di borsa di studio) ricevuta del versamento della prima rata per l'accesso e la frequenza ai corsi pari a € 442,62 comprensivi del bollo, e ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio ex art. 4 legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2. I suddetti versamenti possono essere effettuati anche mediante la procedura on-line. Gli studenti fruitori di borsa di studio sono tenuti soltanto ad apporre sulla domanda una marca da bollo di 14,62 €.
Art. 9 Divieti e rinunce 1. E' vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio che rilascia un titolo accademico, anche di altra Universita', fatta eccezione per i corsi di specializzazione medica. 2. Il mancato conseguimento dell'ammissione all'anno successivo ovvero il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze o per risultati insufficienti nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle modalita' stabilite dal Collegio dei Docenti, comportano la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti per la frequenza dell'anno corrente. 3. Il dottorando che rinuncia, per superamento del limite di reddito, alla fruizione della borsa di studio durante l'anno e prosegue il corso di studi, e' tenuto alla restituzione dei ratei gia' percepiti nello stesso anno. 4. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione del corso di dottorato ha diritto alla corresponsione della borsa proporzionalmente al periodo di attivita', a condizione che il Collegio dei Docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento dell'attivita' fino al momento della rinuncia. 5. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilita' penale per l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 10 Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi 1. I dottorandi, che non usufruiscono di borsa di studio, sono tenuti al versamento di tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato in due rate da versare con le seguenti scadenze: a) la prima rata e la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 8, comma 3, lettera c), dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione; b) la seconda rata, specificata nell'allegato A) per ciascuna Scuola/corso, dovra' essere versata entro il 30 giugno 2012. 2. Ogni anno le tasse ed i contributi universitari, inclusa la tassa regionale suddetta, possono variare su delibera degli Organi competenti. L'importo della seconda rata per ciascuna Scuola e' fissato annualmente per tutti i cicli attivi. 3. Il mancato pagamento nei termini suddetti da' luogo alla corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora.
Art. 11 Svolgimento dei corsi 1. Il corso inizia formalmente dal 1° gennaio 2012 e ha durata triennale. 2. I dottorandi sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno, della loro attivita' curriculare secondo le modalita' stabilite dal Collegio dei Docenti. 3. I dottorandi possono essere inseriti, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, nelle attivita' di ricerca svolte presso l'Ateneo congruenti con il loro percorso formativo. 4. A prescindere dalla tematica scelta dal candidato ai sensi del precedente art. 3, comma 4.2, lettera a), durante il corso il dottorando svolgera' la ricerca assegnata dal Collegio dei Docenti. 5. I dottorandi possono svolgere attivita' di supporto alla didattica ai sensi dell'art. 33 dello Statuto previo consenso del Collegio dei Docenti. 6. E' consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati: maternita', paternita', malattia, frequenza di un master universitario. Il recupero del periodo di sospensione avverra' a fine corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo utile, sosterra' l'esame finale con i dottorandi del ciclo successivo. La sospensione dal corso di durata superiore a 30 giorni comporta l'immediata sospensione della borsa. 7. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, nel caso di sospensione del corso di dottorato per la frequenza di un master universitario, il dottorando, nel manifestare l'interesse a sospendere l'attivita', ne indica, altresi', il termine finale. Per questa fattispecie il periodo di sospensione non puo' essere inferiore a nove mesi. 8. I dottorandi devono presentare, ogni anno, una dettagliata relazione scritta sull'attivita' svolta al Collegio dei Docenti ed eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dallo stesso. Il Collegio, sentito anche il tutore, con motivata delibera, procede all'ammissione all'anno successivo ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al Rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso. 9. Prima dell'inizio di ogni anno di corso i dottorandi ammessi ai sensi del comma precedente, devono presentare domanda di iscrizione all'anno successivo, allegando - ove tenuti - copia delle ricevute di pagamento di cui all'art. 10, comma 1, lettera a). 10. E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni.
Art. 12 Conseguimento del titolo 1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue a conclusione del corso, con il superamento dell'esame finale.
Art. 13 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti dall'Universita' degli studi di Genova, Dipartimento post-lauream - Servizio Alta Formazione, e trattati per le finalita' di gestione della selezione e della carriera del dottorando, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 14 Diffusione 1. Il presente bando di concorso e' disponibile sul sito Internet dell'Universita' degli studi di Genova alla pagina https://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/ . Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente presso il Servizio Alta Formazione, via Bensa, 1 - II piano - Genova. Per informazioni telefoniche chiamare il numero 010/2095795 dal lunedi' al venerdi' nelle ore d'ufficio. Fax: 010/2099539. Genova, 20 luglio 2011 Il rettore: Deferrari