Concorso per 1 funzionario amministrativo (lazio) ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 62 del 05-08-2011 |
Sintesi: | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO (scad. 19 settembre 2011) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di una unita' di personale con il profilo di funzionario di amminist ... |
Ente: | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 05-08-2011 |
Data Scadenza bando | 19-09-2011 |
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CONCORSO (scad. 19 settembre 2011)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di una unita' di personale con il profilo di funzionario di amministrazione in prova - V livello professionale.
IL DIRETTORE della direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita' a norma dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 419/1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art. 39, comma 1, come successivamente modificato ed integrato; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l'art. 34-bis del decreto medesimo, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il C.C.N.L. relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006; Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 13 maggio 2009 e relativo al suddetto personale; Visto il decreto del Presidente dell'Istituto 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento degli incarichi e delle borse di studio; Visto il decreto del Presidente dell'Istituto 24 gennaio 2003, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto predetto, come modificato con decreto del Presidente dell'Istituto stesso 9 novembre 2005; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 519, della legge medesima; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 3, comma 90 della legge medesima; Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 allegata al verbale n. 96/2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, con cui l'Istituto superiore di sanita' e' stato autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165/2001, ad avviare, tra le altre, una procedura pubblica concorsuale ad un posto di funzionario di amministrazione - V livello professionale; Vista la deliberazione n. 4/A, allegata al verbale n. 103 del 6 luglio 2011, con la quale il Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto ha approvato, tra l'altro, le modalita' di indizione e di svolgimento della procedura concorsuale per la copertura del suddetto posto di funzionario di amministrazione; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ed in particolare l'art. 24, comma 1, del decreto medesimo; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, commi 10 e 11, del decreto medesimo; Ritenuto di dare esecuzione alla predetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/2011; Accertata la disponibilita' di posti nella dotazione organica del profilo in questione; Decreta: Art. 1 1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di una unita' di personale con il profilo di funzionario di amministrazione in prova - V livello professionale dell'Istituto superiore di sanita'.
Art. 2 1. Al suddetto concorso possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore ai 65 anni; b) cittadinanza italiana; c) diploma di laurea magistrale rilasciata da una Universita' della Repubblica. In caso di titolo accademico rilasciato da universita' estera, deve esserne riconosciuta l'equiparazione alla laurea magistrale italiana con le modalita' prescritte secondo la normativa vigente; d) esperienza triennale maturata in attivita' contabili-amministrative; e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; f) idoneita' fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso. 2. Non possono essere ammessi al concorso: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; 3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 4. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del direttore della direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali.
Art. 3 1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dovra' essere spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'Istituto superiore di sanita' - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione per poterla esibire a richiesta dell'Amministrazione. 3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilita' del candidato stesso al concorso. 4. Il bando del concorso sara' inserito nel sito internet dell'Istituto superiore di sanita' https://www.iss.it/ 5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli aspiranti debbono dichiarare: 1) il cognome ed il nome; 2) il luogo e la data di nascita; 3) la residenza; 4) il possesso della cittadinanza italiana; 5) di godere dei diritti civili e politici, con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 6) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali); 7) il titolo di studio di cui sono in possesso, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'universita' presso la quale e' stato conseguito. In caso di titolo di studio conseguito presso una universita' estera il candidato dovra' allegare, a pena di esclusione, copia del provvedimento di equiparazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c); 8) il possesso dell'esperienza triennale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente bando, indicando l'ente presso il quale l'attivita' e' stata svolta ed il relativo periodo; a tal fine il candidato dovra' produrre apposita documentazione, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ovvero tramite dichiarazione sostitutiva, atta a comprovare lo svolgimento dell'esperienza cui trattasi, in luogo di detta documentazione potra' essere prodotta idonea dichiarazione sostitutiva secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 11) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito, di cui al successivo art. 10, dei quali siano in possesso; 12) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse di studio dell'Istituto superiore di sanita' le eventuali variazioni del proprio recapito. 6. L'eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra' specificare l'ausilio necessario per sostenere gli esami in relazione al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle situazioni, verranno messe in atto speciali modalita' di svolgimento delle prove d'esame, per consentire ai candidati disabili di concorrere in effettiva condizione di parita' con gli altri candidati. 7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non sottoscritta dal candidato. 8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato. 9. La domanda con cui si chieda di partecipare anche ad altri concorsi indetti da questo Istituto sara' presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella domanda stessa compatibilmente con il titolo di studio dichiarato e con i termini di presentazione. 10. L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 11. Per informazioni relative ai concorsi l'Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse di studio dell'Istituto superiore di sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato, nonche' dalle ore quattordici alle ore quindici del martedi' e del giovedi'.
Art. 4 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti e trattati presso l'Istituto superiore di sanita' - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse di studio per le finalita' di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 5 1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito nonche' un curriculum dell'attivita' scientifica svolta. 2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 30,00. 3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i seguenti: Ctg. 1) Servizi ed attivita' prestati presso enti o istituzioni di ricerca nel settore della sanita' pubblica: fino a punti 21,00. Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, al servizio prestato con contratto a tempo determinato presso l'Istituto superiore di sanita' dal personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Saranno attribuiti punti 1,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi: al servizio prestato con contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto superiore di sanita'; al servizio prestato con contratto a tempo determinato presso l'Istituto superiore di sanita' dal personale che non e' in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 e all'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007; al servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l'Istituto medesimo; ai servizi ed attivita' prestati presso altre istituzioni di ricerca; Ctg. 2) Specializzazioni, borse di studio, dottorati di ricerca, partecipazione a corsi di formazione, vincite o idoneita' in pubbliche selezioni o concorsi, pubblicazioni, elaborati di servizio e altri titoli culturali e professionali: fino a punti 9,00. Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti 0.50. 4. Gli elaborati di servizio sono i lavori originali che l'impiegato ha svolto nelle proprie attribuzioni, per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi o su questioni di particolare rilievo, attinenti ai servizi dell'amministrazione. 5. Le pubblicazioni e gli elaborati di servizio dovranno essere prodotte in originale ovvero, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. I lavori in corso di stampa, eventualmente presentati, saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, ovvero, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati per la pubblicazione. 6. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. E' possibile, altresi', produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato decreto n. 445/2000, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto. 7. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' dovranno essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero dovranno essere sottoscritte e corredate da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. 8. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 9. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 10. L'Istituto procedera' a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 11. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in considerazione. 12. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in triplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata nell'elenco. 13. I titoli indicati in elenco che non risultino allegati non saranno presi in considerazione. 14. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco in triplice copia degli stessi, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione. 15. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'imposta sul bollo. 16. La valutazione dei titoli sara' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla valutazione degli elaborati relativi alle prove medesime. Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati presenti alla seconda prova scritta. 17. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati dalla commissione esaminatrice nella prima seduta, prima di ogni altro adempimento previsto dal presente bando. 18. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale di cui al successivo art. 6.
Art. 6 1. Gli esami consteranno di due prove scritte ed una prova orale: la prima prova scritta vertera' su: argomenti di diritto amministrativo, contabilita' di Stato o materie attinenti all'Istituto superiore di sanita'; la seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico) vertera' su: argomenti di diritto amministrativo, contabilita' di Stato o materie attinenti all'Istituto superiore di sanita'; la prova orale consistera' in un colloquio tendente ad accertare le capacita' professionali del candidato in relazione alle attivita' proprie del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati, che vertera' sulle materie delle prove scritte nonche' su diritto civile, amministrazione e contabilita' degli enti pubblici, diritto sanitario con particolare riferimento ai compiti dell'Istituto superiore di sanita'. Il colloquio tendera', altresi', ad accertare la conoscenza della lingua inglese e la capacita' di utilizzazione delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 2. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovra' stabilire i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 3. Per la valutazione di ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove scritte un punteggio non inferiore a punti sessantatre. 4. Per la valutazione della prova orale la commissione esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Per superare detta prova il candidato dovra' riportare un punteggio non inferiore a punti sessantatre. 5. Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 14 ottobre 2011 verra' data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Le prove d'esame non potranno aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 6. I candidati a cui non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte, senza altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella suddetta Gazzetta Ufficiale. 7. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sara' data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per tale prova con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte. 8. La prova orale si svolgera' presso l'Istituto superiore di sanita' o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. 9. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara' affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo. 10. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza dei termini di validita'.
Art. 7 1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore generale dell'Istituto, avra' la composizione prevista dal D.P. 3 ottobre 2002, articoli 6-bis e 19.
Art. 8 1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e il voto riportato nella prova orale. 2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito con l'indicazione delle votazioni stesse.
Art. 9 1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 10 1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito, previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto superiore di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 2. Le riserve sono le seguenti: a) riserva di posti nel limite del 30% ai sensi dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e dall'art. 11, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze Armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonche' a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Per il calcolo di tale riserva si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 18, comma7, del decreto legislativo n. 215/2001. 3. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni. 4. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno, da comprovarsi mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita dei figli stessi; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall'Amministrazione d'appartenenza; c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 5. Il diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', a seconda dei casi. 6. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi. 7. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo. 8. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 11 1. Riconosciuta la legittimita' del procedimento, previo controllo di regolarita' effettuato sui verbali delle commissioni esaminatrici, con esclusione delle valutazioni effettuate dalle commissioni medesime sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui al precedente art. 10, con decreto del direttore della direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali, sara' approvata la graduatoria di merito del concorso e verra' dichiarato il vincitore del concorso medesimo. 2. La graduatoria del concorso sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Istituto superiore di sanita'. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione. 4. Trascorsi due mesi dai centoventi giorni sopra indicati l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o di procedere allo scarto dei medesimi.
Art. 12 1. L'assunzione del vincitore e' condizionata all'autorizzazione da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, nel rispetto della normativa vigente e previa produzione della documentazione di cui al successivo art. 13, a stipulare, ai sensi dell'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto il 7 aprile 2006, un contratto individuale di lavoro finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio. 3. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico iniziale relativo al V livello professionale (profilo di funzionario di amministrazione), previsto dal C.C.N.L. 13 maggio 2009, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. 5. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo di prova che avra' la durata di tre mesi. Detto periodo avra' durata dimezzata per il candidato che provenga da altro profilo dell'Istituto superiore di sanita' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o che presti servizio nell'Istituto stesso, senza interruzione, da almeno dodici mesi nel medesimo profilo di funzionario di amministrazione, livello V o superiore, con contratto a tempo determinato. 6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.
Art. 13 1. Il candidato dichiarato vincitore dovra' presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 2 del precedente art. 12, i seguenti documenti: 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall'interessato e comprovante: a) la data e il luogo di nascita; b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto; d) il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'universita' presso la quale e' stato conseguito; f) l'attivita' svolta, se dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso al fine dell'ammissione, con l'indicazione del periodo e dell'ente presso cui e' stata svolta; g) la posizione agli effetti degli obblighi militari con l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il periodo di assolvimento. 2) certificato medico (in bollo) rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'Azienda unita' sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti l'idoneita' fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. In caso di eventuale invalidita', dovra' esserne data notizia nel certificato medico con l'indicazione della percentuale di riduzione della capacita' lavorativa e la dichiarazione che l'aspirante non puo' riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impiegati e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre; 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta semplice), resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto superiore di sanita'. 2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1 sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i corrispondenti documenti previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, dei quali e' data comunque ai candidati facolta' di presentazione. 3. L'Istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi. 4. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del precedente art. 5 in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 5. L'impiegato appartenente ai ruoli organici di una pubblica amministrazione potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1, tale sua condizione nonche' quanto indicato alle lettera e), f) e g) della dichiarazione medesima; inoltre dovra' produrre il certificato medico di cui al punto 2) e, ad esclusione del personale dell'Istituto superiore di sanita', la dichiarazione di opzione per l'Istituto stesso, di cui al punto 3). 6. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito. 7. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'Istituto superiore di sanita' comunichera' al concorrente vincitore che non abbia presentato la documentazione come innanzi precisato di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di cui al comma 2 del precedente art. 12. Roma, 22 luglio 2011 Il direttore della direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali Pasquali