Concorso per 5000 personale laureati in giurisprudenza (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 5000
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 62 del 05-08-2011
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO   (scad.  7 ottobre 2011) Concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali. Anno accademico 2011-2012. ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 05-08-2011
Data Scadenza bando 07-10-2011
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONCORSO   (scad.  7 ottobre 2011)
Concorso  per  l'accesso  alle  scuole  di  specializzazione  per  le
  professioni legali. Anno accademico 2011-2012. 

 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visto il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
    Visto l'art. 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n.
127 e le successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 17 novembre  1997,  n.  398,  ed  in
particolare l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso
per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione  per
le professioni legali; 
    Visto il decreto del  Ministro  dell'universita',  della  ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
21 dicembre 1999, n. 537, concernente il  regolamento  recante  norme
per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione
per le professioni legali; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro della  giustizia  10  marzo
2001, n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537; 
    Visto l'art. 2, comma 146, del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, in legge  24  novembre  2006,  n.
286,  che  ha  sostituito  l'art.  16,  comma  2-ter,   del   decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con  il  Ministro
della giustizia, con il quale, ai sensi dell'art.  3,  comma  1,  del
decreto n. 537 del 1999, e' stato definito il numero complessivo  dei
laureati in giurisprudenza  da  ammettere  alle  predette  scuole  di
specializzazione nell'anno accademico 2011-2012; 
    Vista l'istanza in data 13 maggio 2010 con la quale l'Universita'
Europea di Roma ha chiesto l'autorizzazione ad istituire  una  Scuola
di specializzazione per le professioni legali; 
    Visto il parere favorevole espresso dal  Consiglio  Universitario
Nazionale nell'adunanza del 20 ottobre 2010; 
    Viste le  modifiche  ed  integrazioni  apportate  al  Regolamento
didattico  della  Scuola,  richieste  dal   Consiglio   Universitario
Nazionale e trasmesse a questo Ministero dalla  predetta  Universita'
con nota del 7 febbraio 2011; 
    Considerata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 4 del
decreto n. 537 del 1999, all'indizione  del  concorso  nazionale  per
titoli ed  esame  per  l'accesso  alle  scuole  nell'anno  accademico
2011-2012 per il numero complessivo di 5000 posti; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Indizione del concorso 
 
 
    1.  Per  l'anno  accademico  2011-2012  e'  indetto  un  concorso
pubblico  per  titoli  ed  esame  per  l'ammissione  alle  scuole  di
specializzazione per le professioni legali ai sensi dell'art.  4  del
regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537. 
    2. Il  numero  complessivo  dei  laureati  in  giurisprudenza  da
ammettere alle scuole, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto n. 537 del 1999, e' pari a 5000 unita'. 
    3. Il concorso si svolgera' il giorno 26 ottobre 2011 su tutto il
territorio nazionale  presso  le  universita'  sedi  di  facolta'  di
giurisprudenza indicate nel prospetto  allegato  1,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto.  I  posti  disponibili  presso
ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato. 
    4.  Con  successivo  provvedimento  di  questo  Ministero   sara'
rideterminato, per gli eventuali Atenei richiedenti,  il  numero  dei
posti assegnati al fine di compensare le eventuali carenze  di  posti
disponibili   nelle   singole   sedi   che   risultino   a    seguito
dell'espletamento della prova di ammissione, con  quelli  in  esubero
presso altri atenei. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
 
    1. Al concorso sono ammessi coloro i quali  hanno  conseguito  il
diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento  e
coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o  magistrale  in
giurisprudenza sulla base degli ordinamenti  adottati  in  esecuzione
del regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e
successive modificazioni, in data anteriore al 26  ottobre  2011.  La
domanda di partecipazione al concorso dovra' essere  presentata  alla
segreteria della facolta' di giurisprudenza di uno  degli  atenei  di
cui all'allegato 1 entro il 7 ottobre 2011.  Puo'  essere  presentata
domanda di partecipazione con riserva ove il  candidato  non  sia  in
possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo
consegua comunque in data anteriore alla prova d'esame. Alla  domanda
di partecipazione i candidati allegano la documentazione  comprovante
l'avvenuto  versamento  della  tassa  a  tal  fine  stabilita   dalla
competente universita'. 
    2. Per l'ammissione al concorso  dei  candidati  di  cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia. 
    3. E' in facolta' dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati
dal concorso in  qualsiasi  fase  del  procedimento  concorsuale  con
motivato provvedimento del direttore amministrativo. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti
a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio  nazionale,
su   argomenti   di   diritto   civile,   diritto   penale,   diritto
amministrativo, diritto processuale  civile  e  procedura  penale.  I
quesiti sono segreti e ne e' vietata  la  divulgazione.  E'  altresi'
vietata l'introduzione nell'aula di telefoni  portatili  e  di  altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di  testi  sotto  qualsiasi
forma. 
    2.  Il  tempo  massimo   a   disposizione   dei   candidati   per
l'espletamento della prova e' di novanta minuti. 
    3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1. Con decreto rettorale  e'  costituita  presso  ciascuno  degli
atenei  di  cui  all'allegato  I  una  commissione  giudicatrice  del
concorso, composta da due professori universitari  di  ruolo,  da  un
magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta  dal
componente avente maggiore anzianita' di ruolo ovvero, a  parita'  di
anzianita' di ruolo, dal piu' anziano  di  eta'.  La  commissione  e'
incaricata di assicurare la regolarita' dell'espletamento delle prove
di esame ivi compresa  la  consegna  e  il  ritiro  degli  elaborati,
nonche' la verbalizzazione.  La  commissione  provvede  inoltre  alla
formulazione della graduatoria dei candidati ai  sensi  dell'art.  5.
Con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato  di  vigilanza
ed il responsabile del procedimento. 
    2. Il giorno dello svolgimento  delle  prove,  alle  ore  10,  la
commissione   giudicatrice   costituita   presso   la   facolta'   di
giurisprudenza dell'Universita' «La Sapienza» di Roma invita uno  dei
candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti
gli elaborati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto n.  537  del
1999.  A  tal   fine   la   commissione   controlla   preliminarmente
l'integrita' dei plichi contenenti i tre elaborati. 
    3. Il numero dell'elaborato sorteggiato  e'  comunicato  per  via
telematica ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine
dell'immediato espletamento della prova di esame. La  consegna  degli
elaborati e' effettuata contestualmente a tutti i candidati  presenti
nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal  momento  in
cui la commissione autorizza l'apertura dei questionari. E'  in  ogni
caso disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto
il plico contenente il questionario prima  dell'autorizzazione  della
commissione. 
    4. Per i  fini  di  cui  ai  precedenti  commi  si  applicano  le
disposizioni  di  cui   all'art.   9   del   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11  maggio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio  2001.
I responsabili del procedimento di ciascuna sede,  o  loro  delegati,
provvedono   a   ritirare   gli   elaborati   presso   il   consorzio
interuniversitario CINECA il giorno 24 ottobre  2011.  L'esito  della
correzione  degli  elaborati  e'  comunicato  dal  CINECA  stesso  ai
responsabili  del  procedimento  di  ciascun  ateneo  ai  fini  della
valutazione  di  cui  all'art.   5   da   parte   della   commissione
giudicatrice. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                Valutazione della prova e dei titoli 
 
 
    1. Ai fini della formulazione della graduatoria in  relazione  ai
posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha a
disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta  per
la valutazione della prova d'esame, cinque  per  la  valutazione  del
curriculum e cinque per il voto di laurea. 
    2. La valutazione del curriculum e del  voto  di  laurea  avviene
secondo i criteri stabiliti dalla  commissione  di  cui  all'art.  4,
comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 23 giugno 2011 
 
                                        Il Ministro dell'istruzione,  
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                 Gelmini              
Il Ministro della giustizia 
           Alfano