Concorso per 8 collaboratori di amministrazione (lazio) ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 8
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 64 del 12-08-2011
Sintesi: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO   (scad.  26 settembre 2011) ...
Ente: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 17-08-2011
Data Scadenza bando 26-09-2011
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'


CONCORSO   (scad.  26 settembre 2011)

Concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  l'assunzione,  a  tempo
  indeterminato, di otto  unita'  di  personale  con  il  profilo  di
  collaboratore  di  amministrazione   in   prova   -   VII   livello
  professionale. 

 
                IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE 
             delle risorse umane e degli affari generali 
 
    Vista la legge 20.3.1975, n. 70; 
    Visto  il  decreto  legislativo  29.10.1999,  n.   419,   recante
riordinamento del sistema degli Enti Pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  20.1.2001,  n.
70,  concernente  il  regolamento  di  organizzazione   dell'Istituto
Superiore  di  Sanita'  a  norma  dell'art.  9  del  citato   decreto
legislativo n. 419/1999; 
    Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  12.2.1991,  n.
171; 
    Visto il decreto legislativo 11.4.2006, n.  198,  concernente  il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
    Vista la legge 5.2.1992, n. 104; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487
e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  12.5.1995,  n.  196,  e  successive
modificazioni; 
    Vista la legge 27.12.1997, n.  449,  concernente  norme  generali
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello  Stato,  ed  in  particolare   l'art.   39,   comma   1,   come
successivamente modificato ed integrato; 
    Vista la legge 23.11.1998, n. 407, concernente  «nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»
e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 12.3.1999, n. 68; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28.12.2000,  n.
445, concernente il Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30.3.2001, n.  165,  in  particolare
l'art. 34-bis del decreto medesimo,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    Visto il C.C.N.L. relativo al personale delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7.4.2006; 
    Visto  il  C.C.N.L.  sottoscritto  il  13.5.2009  e  relativo  al
suddetto personale; 
    Visto il decreto del Presidente  dell'Istituto  3  ottobre  2002,
concernente il regolamento recante  norme  per  il  reclutamento  del
personale dell'Istituto Superiore di Sanita'  e  sulle  modalita'  di
conferimento degli incarichi e delle borse di studio; 
    Visto  il  decreto  del   Presidente   dell'Istituto   24.1.2003,
concernente  il  regolamento  recante  norme   per   l'organizzazione
strutturale e la disciplina del rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti
dell'Istituto predetto, come modificato con  decreto  del  Presidente
dell'Istituto stesso 9.11.2005; 
    Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196; 
    Vista la legge 27.12.2006, n. 296, ed in  particolare  l'art.  1.
comma 519, della legge medesima; 
    Vista la legge 24.12.2007, n. 244, ed in  particolare  l'art.  3,
comma 90 della legge medesima; 
    Vista la deliberazione del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  8
allegata al verbale n. 96/2010; 
    Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
30.11.2010,  con  cui  l'Istituto  Superiore  di  Sanita'  e'   stato
autorizzato, ai sensi dell'art.  35,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo n. 165/2001, ad avviare,  tra  le  altre,  una  procedura
pubblica  concorsuale  per  n.   8   posti,   di   Collaboratore   di
Amministrazione; 
    Vista la deliberazione n. 4 A, allegata al  verbale  n.  103  del
6.7.2011, con la quale il Consiglio di Amministrazione  del  predetto
Istituto ha approvato le modalita'  di  indizione  e  di  svolgimento
della procedura concorsuale per la copertura dei suddetti 8 posti  di
Collaboratore di Amministrazione; 
    Visto  il  decreto  legislativo  27.10.2009,  n.   150,   ed   in
particolare l'art. 24, comma 1, del decreto medesimo; 
    Visto il decreto- legge 1.7.2009,  n.  78,  convertito  in  legge
3.8.2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, commi  10  e  11,  del
decreto medesimo; 
    Ritenuto di  dare  esecuzione  alla  predetta  deliberazione  del
Consiglio di Amministrazione n. 4A/2011; 
    Accertata la disponibilita' di posti nella dotazione organica del
profilo in questione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso,  per  titoli  ed  esami,  per
l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 8 unita' di personale  con
il profilo di Collaboratore di Amministrazione in prova - VII livello
professionale dell'Istituto Superiore di Sanita'. 
    2. Dei suddetti posti da mettere a concorso tre  sono  riservati,
ai sensi dell'art. 17, comma 10, del decreto- legge n. 78/2009; ed un
posto riservato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL 7.4.2006. 

        
      
                               Art. 2 
 
    1. Al  suddetto  concorso  possono  partecipare  i  candidati  in
possesso dei seguenti requisiti: 
      a) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 65; 
      b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione  europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli Italiani  non  appartenenti
alla Repubblica; 
      c) diploma di istituto  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado (diploma di maturita'); 
      d)    esperienza    triennale     maturata     in     attivita'
contabili-amministrative; 
    Il possesso di tale requisito sara' accertato  dalla  Commissione
esaminatrice, che dovra' darne  tempestivamente  notizia  all'Ufficio
selezione  e  reclutamento  del   personale   e   borse   di   studio
dell'Istituto, al fine dell'eventuale esclusione  dei  candidati  che
non risultassero in possesso del requisito stesso; 
      e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
      f) idoneita'  fisica  all'impiego;  l'Istituto  si  riserva  di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 
    2.  I  candidati  che  siano  cittadini  di  uno   Stato   membro
dell'Unione europea diverso da quello  italiano  dovranno  possedere,
altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
sara'  accertata  dalla  Commissione  esaminatrice  tramite  apposito
colloquio che precedera'  la  prova  scritta  di  cui  al  successivo
articolo 7. 
    3. Non possono essere ammessi ai concorsi: 
      a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      b) coloro che siano stati destituiti o dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento; 
      c) coloro che siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  altro
impiego pubblico per aver conseguito  l'impiego  stesso  mediante  la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    5. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in  ogni  momento  con  decreto  motivato  del
Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari
Generali. 

        
      
                               Art. 3 
 
    1. La  domanda  di  ammissione  al  concorso,  redatta  su  carta
semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di  qualsiasi  altro  mezzo,  indirizzata
all'Istituto Superiore di Sanita' - Ufficio Selezione e  reclutamento
del personale e borse di studio, Viale Regina Elena  n.  299  - 00161
Roma,  o  tramite  equivalente  mezzo   informatico(PEC)   indirizzo:
protocollo-centrale@iss.mailcert.it, entro il termine  perentorio  di
giorni quarantacinque, che decorre dalla data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Tale
termine, qualora venga a scadere in  giorno  festivo,  si  intendera'
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 
    2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione  della  domanda  nel  termine
sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la  ricevuta  di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'Amministrazione. 
    3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia  la
causa,  anche  se   non   imputabile   al   candidato,   importa   la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso. 
    4. Il  bando  del  concorso  sara'  inserito  nel  sito  internet
dell'Istituto Superiore di Sanita' www.iss.it. 
    5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui  si  allega  uno  schema  esemplificativo  (allegato  A),  gli
aspiranti debbono dichiarare: 
      1) il cognome ed il nome; 
      2) il luogo e la data di nascita; 
      3) la residenza; 
      4) il concorso per il quale intendono partecipare; 
      5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell'Unione europea, indicando quale; 
      6) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste  elettorali
risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione  o  della
cancellazione dalle liste medesime; 
      7) se cittadini di altro Stato membro dell'Unione  Europea,  di
godere dei diritti civili e politici nello Stato  di  appartenenza  o
provenienza, ovvero  i  motivi  del  mancato  godimento  dei  diritti
stessi; 
      8) di non aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di  misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della  vigente  normativa
(la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali); 
      9) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone  la
data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale  il
titolo e' stato conseguito. 
    In  caso  di  titolo  di  studio  conseguito  presso  istituzione
scolastica  estera,  detto  titolo  sara'   considerato   valido   se
dichiarato equipollente da  un  provveditore  agli  studi  oppure  se
riconosciuto  automaticamente  equipollente,  in  base  agli  accordi
internazionali, al titolo di studio prescritto  nel  presente  bando,
ovvero se  riconosciuto  equipollente,  ai  sensi  dell'art.  38  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   ai   fini   della
partecipazione ai concorsi banditi da amministrazioni pubbliche. 
    In tal caso il  candidato  dovra'  dichiarare  nella  domanda  di
partecipazione al concorso di essere in possesso della  dichiarazione
di equipollenza sopraindicata oppure di rientrare nelle condizioni di
riconoscimento  automatico  di  equipollenza,  ovvero  di  essere  in
possesso del riconoscimento  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.
165/2001. 
      10) l'esperienza di cui all'art.  2,  comma  1,  lett.  d)  del
presente bando, indicando la struttura presso la quale l'attivita' e'
stata svolta ed il relativo periodo; a tal fine il  candidato  dovra'
produrre apposita documentazione, in originale o in copia  dichiarata
conforme all'originale ovvero tramite dichiarazione sostitutiva, atta
a comprovare lo svolgimento dell'esperienza di cui trattasi, in luogo
di detta documentazione potra' essere prodotta  idonea  dichiarazione
sostitutiva secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 
      11) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
      12)  i  servizi   eventualmente   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti  rapporti  di
pubblico impiego; 
      13) di avere adeguata conoscenza della  lingua  italiana  (solo
per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea); 
      14) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, di  cui  al  successivo  articolo  10,  dei  quali  siano  in
possesso; 
      15) indirizzo  al  quale  desiderano  che  siano  trasmesse  le
eventuali comunicazioni nonche'  il  relativo  codice  di  avviamento
postale ed  il  numero  telefonico.  Il  candidato  ha  l'obbligo  di
comunicare tempestivamente all'Ufficio Selezione e  Reclutamento  del
personale e borse di studio dell'Istituto  Superiore  di  Sanita'  le
eventuali variazioni del proprio recapito; 
    6. L'eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art.  20,  2°  comma,  della  legge  5.2.1992,  n.  104,  dovra'
specificare l'ausilio necessario per sostenere gli esami in relazione
al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto  dall'art.16,  comma
1, della legge 12.3.1999, n. 68, a seconda delle situazioni, verranno
messe in atto speciali modalita' di svolgimento delle prove  d'esame,
per consentire ai  candidati  disabili  di  concorrere  in  effettiva
condizione di parita' con gli altri candidati. 
    7. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  firmata
in  calce.  Non  sara'  presa  in  considerazione  la   domanda   non
sottoscritta dal candidato. 
    8. I candidati le cui domande di  partecipazione  non  contengano
tutte  le  indicazioni  precisate  nel  presente  articolo  circa  il
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al  concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato. 
    9. Non sara' presa in considerazione la domanda del candidato che
non abbia indicato il concorso a cui intenda  partecipare  ovvero  la
domanda  nella  quale  tale  indicazione  risulti  incompleta  e  non
consenta di individuare il concorso in modo inequivocabile. 
    10. La domanda con cui si chieda di partecipare a  piu'  concorsi
sara' presa in considerazione soltanto per il concorso  indicato  per
primo nella domanda stessa. 
    11. L'Istituto non assume responsabilita' per la  dispersione  di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione  del  recapito  da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva  comunicazione  del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    12. Per informazioni relative ai concorsi l'Ufficio  Selezione  e
Reclutamento del personale e borse di studio dell'Istituto  Superiore
di Sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore  dodici
dei  giorni  non  festivi,  escluso  il  sabato,  nonche'  dalle  ore
quattordici alle ore quindici del martedi' e del giovedi'. 

        
      
                               Art. 4 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto  legislativo  30.6.2003,  n.
196,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati  nelle  domande  di
partecipazione  al  concorso  saranno  raccolti  e  trattati   presso
l'Istituto Superiore di Sanita' - Ufficio  Selezione  e  Reclutamento
del personale e borse di studio per  le  finalita'  di  gestione  del
procedimento concorsuale e per la formazione di  eventuali  ulteriori
atti  allo  stesso   connessi,   anche   con   l'uso   di   procedure
informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari  per  perseguire  tali
finalita'. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione dal concorso. 
    3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003. 

        
      
                               Art. 5 
 
    1.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati  i  titoli  che  il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito. 
    2. Per la valutazione  dei  titoli  la  Commissione  esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un  punteggio  non
superiore a punti 30,00. 
    3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono  i
seguenti: 
ctg.1) Servizi ed attivita' prestati presso  istituzioni  di  ricerca
nel settore della Sanita' Pubblica: fino a punti 21,00. 
    Saranno attribuiti  punti  3,00  per  anno  o  frazione  di  anno
superiore a sei mesi al  servizio  prestato  con  contratto  a  tempo
determinato presso l'Istituto Superiore di Sanita' dal  personale  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1 commi  519  della  legge  27
dicembre 2006 e dell'art. 3 comma 90 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, inserito nelle  liste  di  stabilizzazione  con  il  profilo  di
Collaboratore di amministrazione. 
    Saranno attribuiti  punti  1,00  per  anno  o  frazione  di  anno
superiore a sei mesi: 
      al servizio prestato con contratto a tempo indeterminato presso
l'Istituto Superiore di Sanita' 
      al servizio prestato con contratto a tempo  determinato  presso
l'Istituto predetto che sia in possesso dei requisiti di cui all'art.
1, comma 519, della legge n. 296/2006 e all'art. 3, comma  90,  della
legge n.  244/2007,  inserito  nelle  liste  di  stabilizzazione  con
profilo diverso da quello di Collaboratore di amministrazione; 
      al servizio prestato con contratto a tempo  determinato  presso
l'Istituto predetto che non sia in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 e  all'art.  3,  comma
90, della legge n. 244/2007; 
      al servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa presso l'Istituto medesimo; 
      ai servizi ed attivita' prestati presso istituzioni di ricerca. 
ctg. 2) Partecipazione a corsi di formazione; vincite o idoneita'  in
pubbliche  selezioni  o  concorsi  e   altri   titoli   culturali   e
professionali: fino a punti 9,00. 
    Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0.50. 
    4. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale ovvero,
ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000, in semplice  fotocopia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. I  lavori
in corso  di  stampa,  eventualmente  presentati,  saranno  presi  in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore,  in  originale   o   in   copia   dichiarata   conforme
all'originale, ovvero, in luogo di  tale  lettera,  da  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art.  47  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,  con  la
quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati
per  la  pubblicazione.  Tale  dichiarazione  dovra'   indicare   con
esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la  data
di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale
il  lavoro  stesso   sara'   pubblicato.   Non   saranno   presi   in
considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati  per
la pubblicazione. 
    5. Gli  altri  titoli  di  merito  dovranno  essere  prodotti  in
originale  o  copia  dichiarata   conforme   all'originale   mediante
dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'.  E'  possibile,
altresi',  produrre,  in  luogo   del   titolo,   una   dichiarazione
sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art.  46  del
citato decreto n. 445/2000, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto. 
    6. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'  dovranno
essere  sottoscritte  in  presenza  del  dipendente  addetto,  ovvero
dovranno  essere  sottoscritte  e  corredate  da  copia  fotostatica,
ancorche'  non  autenticata,  di  un  documento  di   identita'   del
sottoscrittore. 
    7. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come  anche  quelle
previste  nei  successivi  articoli  del  presente  bando,   dovranno
contenere tutti gli elementi  che  le  rendano  utilizzabili,  per  i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 
    8. Le dichiarazioni mendaci o la  falsita'  negli  atti,  secondo
quanto previsto dall'art. 76 del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445,  sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
    9. L'Istituto procedera' a idonei controlli,  anche  a  campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 
    10. I titoli di cui al presente articolo  prodotti  in  fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con  la  quale
se ne attesti la  conformita'  all'originale  non  saranno  presi  in
considerazione. 
    11. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un  elenco  in
triplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul  quale
dovranno essere indicati gli estremi del concorso  e  le  generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo.  Ciascun
titolo dovra'  essere  numerato  progressivamente  e  la  numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco. 
    12. I titoli indicati in elenco che non  risultino  allegati  non
saranno presi in considerazione. 
    13.  I  titoli  eventualmente  inviati  non  congiuntamente  alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco  in
triplice  copia  degli  stessi,  dovranno  essere   accompagnati   da
un'apposita lettera di trasmissione. 
    14. I documenti di cui al presente  articolo  non  sono  soggetti
all'imposta sul bollo. 
    15. La valutazione dei titoli  sara'  effettuata  dopo  le  prove
scritte e prima che  si  proceda  alla  valutazione  degli  elaborati
relative alle prove medesime. Saranno  valutati  i  titoli  dei  soli
candidati risultati presenti alla seconda prova scritta. 
    16. I criteri per la valutazione dei titoli  saranno  determinati
dalla Commissione esaminatrice nella  prima  seduta,  prima  di  ogni
altro adempimento previsto dal presente bando. 
    17. Il punteggio attribuito per i titoli  sara'  reso  noto  agli
interessati prima dell'effettuazione della prova pratica  di  cui  al
successivo art. 7. 

        
      
                               Art. 6 
 
    1. Gli esami consteranno in  due  prove  scritte  di  cui  una  a
contenuto teorico-pratico ed una prova orale. 
    1ª prova scritta: elementi di diritto amministrativo  nell'ambito
dell'attivita' delle istituzioni di ricerca nel settore della sanita'
pubblica. 
    2ª  prova  teorico-pratica:  elementi  di  contabilita'  pubblica
nell'ambito dell'attivita' delle istituzioni di ricerca  nel  settore
della sanita' pubblica. 
    prova orale: 
      le materie delle prove scritte; 
      nozioni sull'organizzazione e funzioni dell'Istituto  Superiore
di Sanita'  con  particolare  riferimento  alle  attivita'  tecniche,
amministrative e contabili. 
      accertamento della conoscenza  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse. 
      nozioni di lingua inglese. 
    2.  Nella  prima  seduta  la  Commissione   esaminatrice   dovra'
stabilire i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione  delle  prove
concorsuali  da  formalizzare  nei  relativi  verbali,  al  fine   di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 
    3. Per la valutazione di ciascuna prova  scritta  la  Commissione
esaminatrice disporra', per  ogni  candidato,  di  un  punteggio  non
superiore a punti  novanta.  Conseguiranno  l'ammissione  alla  prova
pratica i candidati che avranno  riportato  nella  prova  scritta  un
punteggio non inferiore a punti sessantatre. 
    4. Conseguiranno l'ammissione alla prova orale  i  candidati  che
avranno  riportato  in  ciascuna  prova  scritta  un  punteggio   non
inferiore a punti sessantatre. 
    5. Per la prova orale la Commissione esaminatrice disporra',  per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a  punti  novanta.  Per
superare detta prova il candidato dovra' riportare un  punteggio  non
inferiore a punti sessantatre. 
    6. Le  prove  d'esame  avranno  luogo  in  Roma.  Nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie  speciale  del  14  ottobre  2011,  verra'  data
comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo  in  cui  i  candidati
dovranno  presentarsi  per   sostenere   le   prove   scritte.   Tale
comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Le  prove
d'esame non potranno aver luogo nei  giorni  festivi  ne',  ai  sensi
della legge 8.3.1989, n. 101,  nei  giorni  di  festivita'  religiose
ebraiche nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 
    7. I candidati a cui non sia stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere  le  prove  scritte,
senza altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora  indicati
nella suddetta Gazzetta Ufficiale. 
    8.  Ai  candidati  ammessi  alla  prova  orale  ne   sara'   data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata  per  tale
prova. 
    9. La prova orale si svolgera'  presso  l'Istituto  Superiore  di
Sanita' o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. 
    10. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
Commissione esaminatrice formera' l'elenco dei  candidati  esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale  elenco  sara'
affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo. 
    11.  Per  sostenere  le  prove  d'esame  i   candidati   dovranno
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per
decorrenza dei termini di validita'. 

        
      
                               Art. 7 
 
    1. Commissione esaminatrice sara' nominata, con provvedimento del
Direttore  Generale  e  avra'  la  composizione  prevista  dal   D.P.
3.10.2002, artt. 6-bis e 21. 

        
      
                               Art. 8 
 
    1.  La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando   il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei  voti
conseguiti nelle prove scritte  ed  il  voto  riportato  nella  prova
orale. 
    2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
Commissione esaminatrice  formera'  la  graduatoria  di  merito,  con
l'indicazione delle votazioni stesse. 

        
      
                               Art. 9 
 
    1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
alla  legge  5.2.1992,  n.  104  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e  al  decreto
legislativo 30.3.2001, n. 165. 

        
      
                               Art. 10 
 
    1. I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  orale  e  che
intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita'  di
merito, previsti dalla  vigente  normativa,  dovranno  far  pervenire
all'Istituto Superiore di Sanita', entro  il  termine  perentorio  di
giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli
stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il
possesso di tali titoli. I documenti  dovranno  attestare,  altresi',
che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza  del
termine utile per la presentazione delle domande. 
    2. La documentazione di cui  al  precedente  comma  del  presente
articolo non e' richiesta per i dipendenti dell'Istituto Superiore di
Sanita' in servizio a tempo determinato o a tempo  indeterminato  ne'
per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, nel caso in  cui
la documentazione stessa esista agli atti  del  fascicolo  personale.
Gli stessi dovranno comunque darne comunicazione,  entro  il  termine
indicato nel suddetto comma, a pena  di  non  poter  beneficiare  dei
titoli di riserva e/o preferenza. 
    3. Le riserve sono le seguenti: 
      a)  riserva   a   favore   del   personale   non   dirigenziale
dell'Istituto Superiore di Sanita' in possesso dei requisiti  di  cui
all'art. 1, comma 519, della legge 27.12.2006, n. 296, e all'art.  3,
comma 90, della legge 24.12.2007,  n.  244.  Tale  riserva,  prevista
dall'art. 17, comma 10, del D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito in legge
3.8.2009, n. 102, ed applicata nella misura del  quaranta  per  cento
dei posti messi a concorso complessivamente con il presente bando, e'
ripartita, fra i vari concorsi, come indicato nel precedente  art.  1
del bando stesso. La riserva operera' nei  confronti  di  coloro  che
siano inseriti nelle liste di stabilizzazione quale collaboratore  di
amministrazione presso  l'Istituto  Superiore  di  Sanita',  avendone
fatta apposita istanza e che non risultino, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, ancora stabilizzati e/o  non  abbiano  preso  servizio  con
contratto  a  tempo  indeterminato  presso  l'Istituto  Superiore  di
Sanita' o presso altra  pubblica  Amministrazione.  I  candidati  che
abbiano  diritto  a  detta  riserva  avranno  priorita'  rispetto  ai
candidati con diritto ad ogni altra riserva; 
      b)  riserva  a  favore  del  personale  interno   dell'Istituto
Superiore di Sanita' ai sensi dell'art. 24  del  decreto  legislativo
27.10.2009, n. 150. Tale riserva, applicata nella  misura  del  dieci
per cento dei posti messi a concorso complessivamente con il presente
bando, e' ripartita fra i vari concorsi come indicato all'art. 1  del
bando stesso. La riserva medesima e' destinata al personale  a  tempo
determinato dell'Istituto Superiore di  Sanita'  e  al  personale  di
ruolo appartenente al  profilo  di  Operatore  tecnico  dell'Istituto
stesso. I candidati  che  abbiano  diritto  a  tale  riserva  avranno
priorita' rispetto  ai  candidati  con  diritto  alle  riserve  sotto
indicate; 
      c) riserva di posti a favore delle  persone  disabili  prevista
dall'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti previsti  dall'art.
3, comma 1, lett. a) della legge medesima.  I  beneficiari  di  detta
riserva debbono produrre un certificato  rilasciato  dai  centri  per
l'impiego individuati dalle regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,  attestante   l'iscrizione
nell'apposito elenco di cui all'art.8 della citata legge n.  68/1999,
nonche' copia dello stato di disoccupazione  rilasciato  da  uno  dei
centri stessi; 
      d) riserva di posti,  ai  sensi  dell'art.18,  comma  2,  della
citata legge n. 68/99, a favore degli orfani e dei coniugi superstiti
di coloro che siano deceduti per causa di  lavoro,  di  guerra  o  di
servizio,  ovvero  in  conseguenza  dell'aggravarsi  dell'invalidita'
riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di  servizio  e  di
lavoro e  dei  profughi.  I  beneficiari  di  detta  riserva  debbono
produrre la stessa documentazione indicata nella precedente lett.  c)
fatta eccezione dello stato di disoccupazione, in quanto ai sensi del
combinato disposto dell'art. 3 comma  123  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e dell'art.  1  comma  2  della
legge 23 novembre 1998 , n. 407, non e' richiesto per i  medesimi  lo
stato di disoccupazione; 
      e) riserva di posti a favore dei soggetti di cui alla legge  23
novembre 1998, n. 407, concernente le nuove  norme  in  favore  delle
vittime  del  terrorismo  e   della   criminalita'   organizzata.   I
beneficiari  di  detta  riserva  dovranno  produrre  un   certificato
rilasciato dalla Prefettura del luogo  di  residenza  comprovante  la
condizione di invalido civile a  causa  di  atti  di  terrorismo.  Il
coniuge o il figlio  superstite  ovvero  il  fratello  o  la  sorella
convivente e a carico  qualora  sia  unico  superstite,  di  soggetto
deceduto  o  reso  permanentemente  invalido,  oltre  il  certificato
rilasciato dalla competente prefettura, a nome della vittima,  dovra'
produrre anche un certificato rilasciato dal sindaco che  attesti  lo
stato di coniugio o la relazione di parentela con la vittima stessa; 
      f) riserva di posti nel limite del 30% ai sensi  dell'art.  39,
comma 15, del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  196,  come
modificato dall'art.18, comma 6, del  decreto  legislativo  8  maggio
2001, n.  215,  e  dall'art.  11,  comma  1,  lett.  c),  del  D.lgs.
31.7.2003, n. 236, a favore dei volontari in ferma breve o  in  ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze Armate, congedati
senza demerito anche al  termine  o  durante  le  eventuali  rafferme
contratte nonche' a favore degli ufficiali di  complemento  in  ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che  hanno  completato
senza demerito la ferma contratta. 
    4. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze  previste
dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
487/1994 e successive modificazioni. 
    5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico  indipendentemente  dal  fatto
che il candidato  sia  coniugato  o  meno,  da  comprovarsi  mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita  dei
figli stessi; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione  dei  giudizi  riportati  oppure
certificazione attestante il lodevole  servizio  prestato  rilasciata
dall'Amministrazione d'appartenenza; 
      c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 
    6. Il diritto alla riserva e/o preferenza  a  parita'  di  merito
potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione  ovvero   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta', a seconda dei casi. 
    7. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella  domanda  il
possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o  preferenza  a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi. 
    8. I documenti di cui al presente  articolo  saranno  considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata  con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel  primo  comma.  A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo. 
    9. Ai documenti di cui al presente  articolo  redatti  in  lingua
straniera deve essere allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana
certificata conforme al testo  straniero,  redatta  dalla  competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale. 

        
      
                               Art. 11 
 
    1.  Riconosciuta  la  legittimita'   del   procedimento,   previo
controllo di regolarita' effettuato  sui  verbali  delle  Commissioni
esaminatrici,  con  esclusione  delle  valutazioni  effettuate  dalla
commissione medesima sui titoli di  merito,  e  tenuti  presenti  gli
eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui
al precedente art. 10, con  decreto  del  Direttore  della  Direzione
Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali, sara' approvata
la graduatoria di merito e verranno dichiarati i relativi vincitori. 
    2. La  graduatoria  sara'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale
dell'Istituto Superiore di Sanita'. Di tale pubblicazione sara'  data
notizia mediante avviso nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.
Dalla data di  pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 
    3.  Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale  potranno  essere  restituiti  i
titoli allegati alla domanda di partecipazione. 
    4. Trascorsi  due  mesi  dai  centoventi  giorni  sopra  indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai  candidati  i  suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o  di
procedere allo scarto dei medesimi. 

        
      
                               Art. 12 
 
    1. L'assunzione dei vincitori e' condizionata  all'autorizzazione
da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
della Funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'Economia  e
delle Finanze. 
    2.  I  candidati  dichiarati  vincitori  saranno  invitati,   nel
rispetto  della  normativa  vigente   e   previa   produzione   della
documentazione di cui al successivo art. 14, a  stipulare,  ai  sensi
dell'art.3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
delle Istituzioni ed enti di Ricerca e  Sperimentazione  sottoscritto
il 7 aprile 2006, un  contratto  individuale  di  lavoro  finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  e
contestualmente ad assumere servizio. 
    3.  Detto  rapporto  di  lavoro  sara'  regolato  dal   contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico  impiego  non  dichiarate  disapplicabili.  E'
condizione risolutiva del contratto  individuale,  senza  obbligo  di
preavviso, l'eventuale annullamento della procedura  di  reclutamento
che ne costituisce il presupposto. 
    4. Ai nuovi assunti sara' corrisposto  il  trattamento  economico
iniziale  relativo  al  VII   livello   professionale   (profilo   di
Collaboratore di amministrazione), previsto dal CCNL 13.5.2009, oltre
gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali. 
    5. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo
di prova che avra' la durata di tre mesi. Detto periodo avra'  durata
dimezzata  per  il  candidato   che   provenga   da   altro   profilo
dell'Istituto Superiore di Sanita' con rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, o che  presti  servizio  nell'Istituto  stesso,  senza
interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo profilo di collaboratore
di amministrazione , livello VII o superiore, con contratto  a  tempo
determinato. 
    6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia  risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 
    7. Sara'  considerato  rinunciatario  il  vincitore  che  non  si
presenti,  senza  giustificato  motivo,  per  la  sottoscrizione  del
contratto individuale di lavoro e per la  contestuale  assunzione  in
servizio. 

        
      
                               Art. 13 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori  dovranno  presentare  o  far
pervenire all'Ufficio indicato nel precedente  art.  4  del  presente
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni  dal  ricevimento
del relativo  invito,  a  pena  di  non  dar  luogo  alla  successiva
stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui  al  comma  2
del precedente art. 12, i seguenti documenti: 
      1)  Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  (in   carta
semplice), resa ai sensi dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28.12.2000, n. 445, sottoscritta dall'interessato  e
comprovante: 
        a) la data e il luogo di nascita; 
        b) la cittadinanza, attuale  e  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso; 
        c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza,  con  l'indicazione  del  comune  nelle  cui  liste
elettorali risulta iscritto; 
        d)  il  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  avere
procedimenti penali in corso; 
        e) il titolo di studio  posseduto,  con  l'indicazione  della
data di conseguimento e l'istituzione scolastica presso la  quale  e'
stato conseguito; 
        f)  l'attivita'  svolta,  se  dichiarata  nella  domanda   di
partecipazione al concorso al fine dell'ammissione, con l'indicazione
del periodo e della struttura presso cui e' stata svolta; 
        g) la posizione agli  effetti  degli  obblighi  militari  con
l'indicazione del  distretto  di  appartenenza  ed  eventualmente  il
periodo di assolvimento. 
      2) Certificato  medico  (in  bollo)  rilasciato  da  un  medico
militare ovvero da un medico  legale  dell'Azienda  Unita'  Sanitaria
Locale o dall'ufficiale  sanitario,  dal  quale  risulti  l'idoneita'
fisica dell'aspirante  al  servizio  continuativo  ed  incondizionato
nell'impiego al quale si riferisce il  presente  bando.  In  caso  di
eventuale invalidita', dovra' esserne data  notizia  nel  certificato
medico  con  l'indicazione  della  percentuale  di  riduzione   della
capacita' lavorativa e la  dichiarazione  che  l'aspirante  non  puo'
riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita'  dei  compagni
di lavoro e alla sicurezza degli impiegati e che  le  sue  condizioni
fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per
il quale concorre. 
      3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in  carta
semplice), resa ai sensi dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n.445/2000, sottoscritta dal candidato  in  presenza
del dipendente addetto  ovvero  sottoscritta  e  corredata  da  copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di  identita'
del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato  e  di  non  trovarsi  in   nessuna   delle   situazioni   di
incompatibilita' richiamate dall'art.  53  del  D.lgs.  n.  165/2001,
ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto Superiore  di
Sanita'. 
    2. La dichiarazione di cui al punto 1)  del  precedente  comma  1
sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28.12.2000, n. 445, i  corrispondenti  documenti  previsti
dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957,
dei quali e' data comunque ai candidati facolta' di presentazione. 
    3.  L'Istituto  richiedera'  direttamente  alle   Amministrazioni
competenti per il rilascio  delle  relative  certificazioni  conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con  le  risultanze
dei registri da esse custoditi. 
    4. Resta  fermo  quanto  previsto  dal  comma  8  del  precedente
articolo 5 in caso di  falsa  dichiarazione.  Qualora  dai  controlli
effettuati  emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione, il vincitore  decadra'  dai  benefici  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    5. L'impiegato appartenente ai ruoli  organici  di  una  pubblica
amministrazione potra' limitarsi ad attestare, con  la  dichiarazione
di cui al punto 1)  del  precedente  comma  1,  tale  sua  condizione
nonche' quanto indicato  alle  lett.  e)  e  f)  della  dichiarazione
medesima; inoltre dovra' produrre il certificato  medico  di  cui  al
punto 2) e, ad esclusione del personale  dell'Istituto  Superiore  di
Sanita', la dichiarazione di opzione per l'Istituto stesso, di cui al
punto 3). 
    6. Le dichiarazioni  ed  il  certificato  medico  sopra  indicati
dovranno essere in data  non  anteriore  a  sei  mesi  da  quella  di
ricevimento del relativo invito. 
    7. Scaduto inutilmente il termine  di  cui  al  primo  comma  del
presente articolo, fatta salva  la  possibilita'  di  una  proroga  a
richiesta  dell'interessato  nel  caso  di  comprovato   impedimento,
l'Istituto Superiore di Sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori
che non abbiano presentato la documentazione come  innanzi  precisato
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 2 del precedente art. 12. 
      Roma, 27 luglio 2011 
 
            Il direttore della direzione centrale delle risorse umane 
                             e degli affari generali                  
                                   Pasquali