Concorso per 163 dottori di ricerca (abruzzo) UNIVERSITA' 'G. D'ANNUNZIO' DI CHIETI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 163
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 67 del 23-08-2011
Sintesi: UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA CONCORSO   (scad.  3 ottobre 2011) Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXVII ciclo (Decreto rettorale n. 805). ...
Ente: UNIVERSITA' 'G. D'ANNUNZIO' DI CHIETI
Regione: ABRUZZO
Provincia: CHIETI
Comune: CHIETI
Data di inserimento: 29-08-2011
Data Scadenza bando 22-09-2011
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UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

CONCORSO   (scad.  3 ottobre 2011)
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
  XXVII ciclo 

 
(Decreto rettorale n. 805). 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art.  4
relativo ai dottorati di ricerca; 
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n.  162  del  13  luglio  1999  regolamento
recante «Norme in materia di dottorato di ricerca»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    Visti il D.D. del MIUR n. 545 del 4 marzo 2011, la nota  MIUR  n.
640 del 14 marzo 2011 e  la  circolare  ministeriale  n.  15  del  22
febbraio 2011; 
    Visto il decreto rettorale n. 194 del 10  gennaio  2008,  con  il
quale e' stata istituita la Scuola superiore  «G.  D'Annunzio»  e  il
relativo statuto; 
    Visto il regolamento di ateneo sul dottorato di  ricerca  emanato
con decreto rettorale n. 639 del 26 maggio 2010; 
    Viste le proposte  di  istituzione  dei  corsi  di  dottorato  di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' «G.  D'Annunzio»
di Chieti-Pescara avanzate dalle strutture preposte all'attivita'  di
ricerca; 
    Vista la  proposta  del  Consiglio  della  Scuola  superiore  «G.
D'Annunzio» dell'11 luglio 2011; 
    Considerato il parere del nucleo di valutazione interna in merito
alle proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per il
XXVII ciclo riunitosi in data 12 luglio 2011; 
    Viste le  deliberazioni  assunte  dal  senato  accademico  e  dal
consiglio d'amministrazione, in data 19 luglio 2011 e 29 luglio  2011
relative all'approvazione dell'istituzione, attivazione,  definizione
del numero e dell'importo  delle  borse  di  studio,  contributi  per
l'accesso e la frequenza ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  XXVII
ciclo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Istituzione 
 
    Sono indetti i concorsi pubblici per  l'ammissione  ai  corsi  di
dottorato di  ricerca  istituiti  dall'Universita'  degli  studi  «G.
D'Annunzio» di Chieti-Pescara relativi al XXVII ciclo, con inizio  il
1° gennaio 2012 e della durata di anni tre, di  cui  si  indicano  di
seguito  nell'allegato  1,   di   cui   fa   parte   integrante,   la
denominazione, il dipartimento sede amministrativa del dottorato,  il
coordinatore, le  eventuali  sedi  consorziate,  gli  eventuali  enti
convenzionati e dipartimenti concorrenti,  gli  eventuali  curricula,
ambiti e temi vincolati del dottorato con i rispettivi  responsabili,
i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio disponibili
e gli eventuali posti in soprannumero, le caratteristiche della prova
concorsuale nonche' data, ora e luogo di svolgimento. Sono,  inoltre,
riportati i criteri per la formazione della graduatoria di  merito  e
modalita' per l'iscrizione e per il conseguimento del titolo, secondo
la legislazione vigente e gli indirizzi ministeriali. 
    Sono messi a concorso 163 posti, di cui 96 coperti  da  borse  di
studio, 10 posti in soprannumero e 12 posti  riservati  per  studenti
provenienti da Paesi extra europei.
Il numero di borse di studio riportato e' indicativo e puo' essere aumentato in seguito alla disponibilita' di nuovi finanziamenti assicurati da strutture dell'Ateneo, ovvero dall'esterno, purche' i necessari atti vengano formalizzati entro il termine di scadenza del presente bando. Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web della Scuola superiore «G. D'Annunzio» in www.unich.it
                               Art. 2 
 
                  Convocazione esame di ammissione 
 
    Il presente bando ha valore di  notifica  a  tutti  gli  effetti:
pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso,
nel caso di prova scritta e/o orale, presso la  sede,  nel  giorno  e
nell'ora indicati nelle schede dei dottorati (allegato 1),  L'assenza
del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso,  quale  ne
sia la causa; nel caso di esami per soli titoli non  e'  prevista  la
presenza del candidato. 

        
      
                               Art. 3 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    Possono presentare domanda di ammissione al dottorato di ricerca,
senza limitazioni  di  eta'  e  cittadinanza,  coloro  che  siano  in
possesso  di  diploma  di  laurea  conseguito   in   Italia   secondo
l'ordinamento precedente il riordinamento didattico di cui al decreto
ministeriale    n.    509/1999    ovvero    diploma     di     laurea
specialistica/magistrale (laurea di secondo livello di cui al decreto
ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n.  270/2004)  ovvero
analogo  titolo  accademico  conseguito  presso  universita'  estere,
riconosciuto equipollente ad  un  titolo  accademico  italiano  dalle
competenti autorita' accademiche. 
    I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari  in  possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato  dichiarato
equipollente a una laurea  italiana,  dovranno,  unicamente  ai  fini
dell'ammissione al dottorato di ricerca al quale intendono concorrere
e  farne  espressa  richiesta  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso (vedi allegato 2). 
    Al fine di consentire  al  collegio  docenti  il  rilascio  delle
dichiarazioni di equipollenza, dovra' essere prodotto: 
    a) copia del titolo di studio straniero allegato alla domanda  di
partecipazione inviando il tutto per posta a:  Scuola  superiore  «G.
D'Annunzio» -  Universita'  degli  studi  Chieti-Pescara  -  via  dei
Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo (Chieti) -  Italia,  entro  e  non
oltre la data fissata della scadenza del presente bando (allegato 2); 
    b) gli atti e i documenti, di cui al  punto  a)  ove  redatti  in
lingua straniera devono essere  tradotti  (ad  esclusione  di  quelli
inglese o francese) e  legalizzati  dalle  competenti  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le  disposizioni
vigenti nello Stato stesso. Qualora non sia possibile  presentare  la
dichiarazione di valore, il candidato  dovra'  allegare,  a  pena  di
esclusione,  con  le   modalita'   sopra   descritte,   una   propria
dichiarazione debitamente sottoscritta, con la  quale  si  impegna  a
trasmettere detta documentazione non appena possibile. 
    A seguito dell'ammissione , la dichiarazione di valore dovra'  in
ogni caso pervenire entro e non oltre l'inizio  ufficiale  del  corso
(1° gennaio 2012), pena decadenza dal dottorato. 
    Gli esiti relativi al rilascio  dell'equipollenza  da  parte  del
collegio  docenti  verranno  comunicati   sull'indirizzo   di   posta
elettronica del candidato. 
    Possono presentare domanda di ammissione  anche  coloro  i  quali
conseguiranno il diploma di laurea (conseguita in Italia) entro e non
oltre la data della prova concorsuale, come indicato nell'allegato 1. 
    I candidati che conseguiranno il titolo di studio successivamente
alla data di scadenza del bando dovranno far pervenire via fax al  n.
0871/3556185 una dichiarazione di avvenuto conseguimento titolo entro
la data della prima prova. 

        
      
                               Art. 4 
 
                        Domande di ammissione 
 
    1. I  candidati  che  sono  in  possesso  del  titolo  accademico
italiano: per iscriversi  alla  selezione  gli  interessati  dovranno
utilizzare esclusivamente la  procedura  on-line  accedendo  al  sito
http://Scuolasuperiore.unich.it/it/corsi/dottorato/ciclo_27
improrogabilmente  entro  il  giorno  3  ottobre  2011  seguendo   le
modalita' indicate nella pagina web. 
    Attenzione:  non  verra'  accolta  alcuna  altra   modalita'   di
iscrizione alla selezione diversa da quella on-line. 
    La domanda compilata on-line, dovra' contenere le generalita' del
candidato, l'indicazione della residenza  e  dell'eventuale  recapito
comprensivo di numero telefonico di riferimento ai fini del concorso,
nonche' della cittadinanza. 
    Nella medesima  domanda  ciascun  candidato  dichiara,  ai  sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
28 dicembre 2000: 
    l'universita'  presso  la  quale  e'  stata/sara'  conseguita  la
laurea; 
    il tipo di laurea conseguita/da conseguire; 
    l'anno accademico di conseguimento della laurea; 
    la votazione finale della laurea. 
    I candidati portatori  di  handicap  dovranno  specificare  nella
domanda  di  partecipazione,  ai  sensi  della   vigente   normativa,
l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,  nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per  l'espletamento  delle
prove di esame. 
    I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione  a
piu' di un corso di dottorato di ricerca,  dovranno  compilare  tante
domande on-line ed effettuare altrettanti versamenti, quanti  sono  i
corsi prescelti. 
    Nel caso uno specifico dottorato sia articolato in curricula,  il
candidato deve indicare nella domanda il curriculum (e uno solo)  per
il quale intende concorrere. 
    I candidati, al  fine  della  partecipazione  al  concorso,  sono
tenuti a versare un contributo  di  € 60,00,  utilizzando  una  delle
seguenti modalita': 
    a) versamento su c/c postale n. 202663 intestato  all'Universita'
degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara -  via  dei  Vestini  -
66013 Chieti Scalo (Chieti), indicando nella causale  di  versamento:
«Contributo per l'ammissione al concorso di dottorato di  ricerca  in
... (indicare il titolo del dottorato) XXVII ciclo»; 
    b) bonifico bancario: 
    beneficiario: Universita' «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara; 
    banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona - filiale di Chieti; 
    codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138; 
    causale di versamento: «Contributo per l'ammissione  al  concorso
di dottorato di ricerca in ... (indicare  il  titolo  del  dottorato)
XXVII ciclo». 
    Importante:  la  stampa  della  domanda  on-line,  dovra'  essere
debitamente firmata e inviata per fax al n. 0871/3556185,  unitamente
all'attestazione di avvenuto pagamento (fotocopia  della  ricevuta  o
bonifico bancario), entro e non oltre il 3 ottobre 2011. 
    2.  I  cittadini  italiani,  comunitari  ed  extracomunitari   in
possesso di un titolo accademico straniero, che non  sia  gia'  stato
dichiarato equipollente a una laurea italiana,  per  iscriversi  alla
selezione dovranno: scaricare il  modello  di  domanda  (allegato  2)
completare,  firmare  e  allegare  copia  del  titolo  straniero   ed
eventuale documenti utili, ai fini dell'ammissione  al  dottorato  di
ricerca al quale intendono concorrere, inviando il tutto per posta a:
Scuola superiore «G. D'Annunzio» - via dei  Vestini  n.  31  -  66013
Chieti Scalo (Chieti) - Italia, entro e  non  oltre  la  data  del  3
ottobre 2011 (fara' fede il timbro postale). 
    I candidati, al  fine  della  partecipazione  al  concorso,  sono
tenuti a versare un contributo  di  € 60,00,  utilizzando  una  delle
seguenti modalita': 
    a) versamento su c/c postale n. 202663 intestato  all'Universita'
degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara -  via  dei  Vestini  -
66013  Chieti  Scalo  (Chieti),   specificando   nella   causale   di
versamento: «Contributo per l'ammissione al concorso di dottorato  di
ricerca in ... (indicare il titolo del dottorato) XXVII ciclo»; 
    b) bonifico bancario: 
    beneficiario: Universita' «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara; 
    banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona - filiale di Chieti; 
    codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138; 
    causale di versamento: «Contributo per l'ammissione  al  concorso
di dottorato di ricerca in (indicare il titolo del  dottorato)  XXVII
ciclo». 
    I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione  a
piu' di un corso di dottorato di ricerca,  dovranno  compilare  tante
domande on-line ed effettuare altrettanti versamenti, quanti  sono  i
corsi prescelti. 
    Nel caso uno specifico dottorato sia articolato in curricula,  il
candidato deve indicare nella domanda il curriculum (e uno solo)  per
il quale intende concorrere. 
    Importante: la domanda (allegato  2)  dovra'  essere  debitamente
firmata e inviata  per  posta  all'indirizzo:  Scuola  superiore  «G.
D'Annunzio» -  Universita'  degli  studi  Chieti-Pescara  -  via  dei
Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo (Chieti) -  Italia,  entro  e  non
oltre la data del 3  ottobre  2011,  unitamente  all'attestazione  di
avvenuto pagamento (ricevuta del versamento o del bonifico bancario). 
    3.  I  cittadini  extracomunitari  in  possesso  di   un   titolo
accademico straniero, che concorrono ad uno dei posti in soprannumero
a  loro  riservati,  per  iscriversi  alla   selezione,   che   sara'
esclusivamente per titoli, dovranno: scaricare il modello di  domanda
(allegato 3) completare, firmare e allegare un  curriculum  vitae  in
italiano  e  inglese  che  comprenda   la   lista   delle   eventuali
pubblicazioni, per il dottorato a cui intendono concorrere,  inviando
il tutto per posta a: Scuola superiore «G. D'Annunzio» -  Universita'
degli studi Chieti-Pescara - via dei Vestini n.  31  -  66013  Chieti
Scalo (Chieti) - Italia, entro e non oltre la data del 3 ottobre 2011
(fara' fede il timbro postale). 
    I candidati, al  fine  della  partecipazione  al  concorso,  sono
tenuti a versare un contributo di € 60,00,  utilizzando  la  seguente
modalita': 
    a) bonifico bancario: 
    beneficiario: Universita' «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara; 
    banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona - filiale di Chieti; 
    codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138; 
    causale di versamento: «Contributo per l'ammissione  al  concorso
di dottorato di ricerca in ... (indicare  il  titolo  del  dottorato)
XXVII ciclo». 
    Importante: la domanda (allegato 3) che dovra' essere debitamente
firmata e inviata  per  posta  all'indirizzo:  Scuola  superiore  «G.
D'Annunzio» - Universita' di Chieti-Pescara - via dei Vestini n. 31 -
66013 Chieti Scalo (Chieti) - Italia, entro e non oltre la data del 3
ottobre  2011,  unitamente  all'attestazione  di  avvenuto  pagamento
(ricevuta del bonifico bancario). 
    I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione  a
piu' di un corso di dottorato di ricerca, dovranno  presentare  tante
domande e tanti versamenti, quanti sono i corsi prescelti. 
    L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente  da  inesatte
indicazioni della residenza, del recapito da parte  dell'aspirante  e
dell'indirizzo  e-mail,  da  mancata  o  tardiva  comunicazione   del
cambiamento degli stessi, ne'  per  eventuali  disguidi  postali  non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
    L'esclusione dal  concorso  puo'  essere  disposta  in  qualsiasi
momento,  per  difetto  dei  requisiti  di  ammissione,  per   errata
compilazione on-line, per mancata stampa della domanda e  invio  fax,
se questa e' priva di firma del candidato o per domanda spedita oltre
il termine stabilito o con modalita' difforme da quelle previste  dal
presente articolo. 

        
      
                               Art. 5 
 
                         Esame di ammissione 
 
    Per sostenere le prove (esame scritto e/o colloquio) i  candidati
dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: 
    a) porto d'armi; 
    b) passaporto; 
    c) carta d'identita'; 
    d) patente di guida. 
    L'esame  di  ammissione  le  cui  caratteristiche  sono  indicate
dettagliatamente nelle schede dei singoli dottorati dell'allegato  1,
consiste in una prova attitudinale  (scritta,  scritta  e  colloquio,
colloquio e se richiesto invio di  eventuale  documentazione  da  far
pervenire nelle modalita'  di  cui  all'allegato  1),  finalizzata  a
valutare le capacita', le conoscenze scientifiche, l'attitudine  alla
ricerca, la cultura e la motivazione dei candidati; tale prova potra'
essere  svolta,  per  gli  studenti  stranieri  e  su  richiesta  dei
medesimi, in lingua inglese o altra lingua indicata  nell'allegato  1
del presente bando. 
    Per i candidati extracomunitari che concorrono ad uno  dei  posti
in soprannumero a loro riservati, dovranno invece attenersi a  quanto
descritto e contenuto dell'allegato 3 e rispettandone  le  modalita',
l'esame avverra' esclusivamente per titoli. 
    Alla fine della prova, al candidato sara' assegnato  un  voto  in
cinquantesimi. La prova  si  intende  superata  se  il  candidato  ha
conseguito  una  votazione  di  almeno  30/50.  Il  candidato  dovra'
dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. 
    La commissione giudicatrice redige apposito verbale, indicando  i
criteri di valutazione utilizzati, il punteggio attribuito a  ciascun
candidato e la graduatoria di merito. In  caso  di  parita'  di  voti
prevale il candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 2, comma
9, della legge 16  giugno  1998,  n.  191.  In  caso  di  parita'  di
posizione concorsuale, tra due o piu' candidati ed ai soli  fini  del
conferimento della borsa di  studio,  prevale  la  valutazione  della
situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. 
    L'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei  voti  da
ciascuno riportati nella prova stessa, sottoscritto dal presidente  e
dal  segretario  della  commissione,   e'   affisso   nell'albo   del
dipartimento presso cui si e' svolta la prova  e  inserito  nel  sito
Internet di Ateneo. 

        
      
                               Art. 6 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    La commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al  corso
di dottorato di ricerca sara' composta e nominata in conformita' alla
normativa vigente. In ogni caso,  ciascuna  commissione  giudicatrice
sara' composta da tre professori o ricercatori universitari di  ruolo
specificamente  qualificati  nelle  discipline  attinenti  alle  aree
scientifiche a cui si riferisce  il  corso;  nel  caso  di  dottorati
articolati in piu' curricula, la commissione  puo'  essere  integrata
con un numero di componenti non superiore al  doppio  dei  curricula;
possono essere aggiunti non piu' di due  esperti  scelti  nell'ambito
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, che sono
obbligatori qualora si realizzino le condizioni di  cui  all'art.  14
del decreto ministeriale n. 593/2000 e  all'art.  5  della  legge  n.
449/1997.  In  caso  di  impedimento  di  uno  o  piu'  membri  della
commissione,  successivamente   alla   nomina,   si   provvede   alla
sostituzione con decreto rettorale urgente, su proposta del direttore
della Scuola. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di
cooperazione interuniversitaria  internazionale,  la  commissione  e'
definita secondo quanto previsto negli accordi stessi. 

        
      
                               Art. 7 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
    Le prove di ammissione si concludono inderogabilmente entro il 17
novembre 2011. I  dottorati  che  non  concludono  entro  il  termine
indicato le procedure di selezione hanno inizio con l'anno accademico
successivo. 
    I  candidati  saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine   di
graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del  numero  dei  posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato. Nel caso  un  dottorato
preveda borse di studio vincolate a specifici  temi,  la  commissione
giudicatrice  generera',  accanto  alla  graduatoria  di   dottorato,
graduatorie distinte per ogni tema vincolato, a seguito di specifiche
prove suppletive, a cui accedono solamente i candidati idonei, che ne
abbiano  fatto  richiesta.  Qualora,   esaurite   le   procedure   di
assegnazione, residuino borse vincolate a un specifico  tema,  queste
non vengono assegnate. 
    Il numero minimo di ammessi al corso di dottorato non puo' essere
inferiore a tre. I titolari di assegni di collaborazione ad attivita'
di ricerca, nonche' i cittadini extra comunitari in possesso  di  una
borsa di studio assegnata dal Ministero degli  affari  esteri  o  dal
Governo del Paese di provenienza o da organismi  internazionali,  che
siano risultati idonei nel concorso di ammissione,  sono  ammessi  al
dottorato in sovrannumero. 
    I candidati concorrenti ai posti in soprannumero saranno  ammessi
al corso, secondo l'ordine di graduatoria concorsuale, distinta per i
candidati extracomunitari e  assegnisti  fino  alla  concorrenza  del
numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. 
    Il Rettore approva gli atti del concorso e decreta le graduatorie
per l'ammissione dei candidati. 
    I candidati classificatisi in posizione utile  nella  graduatoria
sono tenuti a presentare la domanda  di  iscrizione  alla  segreteria
della Scuola superiore «G. D'Annunzio» dell'Universita'  degli  studi
di Chieti-Pescara - via dei  Vestini  n.  31  -  66013  Chieti  Scalo
(Chieti), entro il 7 dicembre  2011  ore  12,00.  In  caso  di  utile
collocamento  in  piu'  graduatorie,  il  candidato  deve  esercitare
opzione per un solo corso di dottorato. La  mancata  regolarizzazione
dell'iscrizione entro il termine sopra  indicato  implica  automatica
rinuncia al posto. I posti vacanti sono assegnati  ai  candidati  che
seguono nella graduatoria generale di  merito,  previa  comunicazione
agli interessati. Non saranno inviate comunicazioni a  domicilio,  ma
esclusivamente via e-mail. 

        
      
                               Art. 8 
 
                           Borse di studio 
 
    Le borse di studio messe a  concorso  vengono  assegnate  secondo
l'ordine di  graduatoria  concorsuale.  E'  consentito  che  l'avente
titolo,  all'atto  dell'iscrizione  al  primo  anno  del   corso   di
dottorato, rinunzi alla borsa per l'intera durata del corso  medesimo
perdendone quindi la titolarita'; in tal caso la borsa  e'  assegnata
al candidato successivo secondo l'ordine di graduatoria, purche' cio'
non comporti l'aumento del numero degli iscritti al suddetto corso di
studi, rispetto ai posti messi a concorso. 
    Le predette borse verranno pero' erogate esclusivamente a  coloro
che non possiedono  un  reddito  personale  complessivo  annuo  lordo
superiore a € 16.000,00 (escluso quello patrimoniale). Il superamento
del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa  di
studio per l'anno in cui si e' verificato  e  comporta  l'obbligo  di
restituire le mensilita' eventualmente percepite nell'anno accademico
di riferimento. L'importo annuale della  borsa  di  studio  e'  di  €
13.638,47  al  lordo  degli  oneri   previdenziali   a   carico   del
percipiente, assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione
separata. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che  con  quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero,  l'attivita'  di  ricerca  del  dottorando.  Il
pagamento della borsa di studio  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate. 
    I vincitori  di  borsa  di  studio  finanziata  da  enti  esterni
(comprese le borse di cui all'art.  1,  allegato  1)  sono  tenuti  a
informarsi, all'atto  dell'accettazione  della  borsa,  su  eventuali
particolari  condizioni  previste  dalla   convenzione   con   l'ente
finanziatore. 
    Chi abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa  di  studio
di dottorato non puo' fruirne una seconda volta,  salvo  restituzione
di quanto gia' percepito. Possono, inoltre, fruire di borsa di studio
anche coloro che sono al momento iscritti e/o sono stati  iscritti  a
un corso di dottorato, solamente se in precedenza  non  ne  fruivano.
Non possono fruire di borsa di studio  i  gia'  dottori  di  ricerca,
anche se in precedenza non ne fruivano. 
    La fruizione della borsa per la frequenza al dottorato di ricerca
e' incompatibile con la  fruizione  di  un  contratto  di  formazione
specialistica ai sensi del decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.
368, e con la fruizione di un contratto  di  apprendistato  ai  sensi
dell'art. 50 del decreto legislativo n. 276/2003. 
    Il dottorando titolare di  borsa  di  studio  puo'  in  qualsiasi
momento rinunciare  alla  borsa  stessa  e  rinunciare  al  dottorato
oppure, previa autorizzazione del collegio, proseguire il corso senza
decadere  dal  dottorato  stesso:  in  questo  caso,   deve   versare
all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista  per  i  dottorandi  senza
borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa e' da intendere per
tutta la durata residua del dottorato. 
    Il dottorando titolare  di  borsa  di  studio  che  consegue  una
valutazione negativa da parte del collegio, anche  in  corso  d'anno,
decade immediatamente dal dottorato, con  perdita  contestuale  della
borsa stessa. 
    Il dottorando titolare di borsa di studio che superi il limite di
reddito personale, indicato nell'art.  8,  deve  restituire  le  rate
della borsa di studio percepite nell'anno di  riferimento  e  versare
all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista  per  i  dottorandi  senza
borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa e' da intendere per
tutta la durata residua del dottorato, 
    In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza  di
un dottorando titolare  di  borsa,  la  parte  residua  della  borsa,
qualora pari o superiore a dodici mesi, puo'  essere  attribuita,  su
delibera della Scuola e rispettando l'ordine  della  graduatoria,  al
primo dei dottorandi non borsisti dello stesso dottorato. 

        
      
                               Art. 9 
 
                       Indennita' di mobilita' 
 
    Ai dottorandi titolari di borsa e' corrisposta  un'indennita'  di
mobilita', per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, in misura
non inferiore al 50% dell'importo delle borse, rispettando la cadenza
mensile  posticipata  dei  pagamenti.  Tale  periodo,  che  non  puo'
comunque essere superiore a 18  mesi  complessivi  nel  triennio  ne'
inferiore a  30  giorni  continuativi,  deve  essere  preventivamente
autorizzato dal coordinatore del collegio e comunicato alla Scuola. I
soggiorni  all'estero  possono  godere  di  ulteriori  indennita'  di
mobilita', a carico  dei  dipartimenti  proponente/concorrenti  o  di
soggetti terzi convenzionati. 
    Ai dottorandi titolari di borsa, ove non residenti in Italia alla
data d'inizio dei corsi stessi, l'importo  della  borsa  puo'  essere
elevato in misura non superiore al 50%, a carico  della  Scuola,  dei
dipartimenti   proponente/concorrenti    o    di    soggetti    terzi
convenzionati. 
    L'indennita'  di  mobilita',  ove  erogata,  non  concorre   alla
determinazione del limite di reddito di cui al precedente art. 8. 

        
      
                               Art. 10 
 
                     Modalita' per l'iscrizione 
 
    I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito  devono  presentare  o  far  pervenire  all'amministrazione
universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio  del  7
dicembre 2011, ore 12,00, presso la segreteria tecnica  della  Scuola
superiore «G. D'Annunzio» dell'Universita' di  Chieti-Pescara  -  via
dei  Vestini  n.  31  -  66013  Chieti  Scalo  (Chieti),  domanda  di
iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi su  apposito  modello
predisposto   dall'amministrazione   universitaria,   contenente   le
seguenti  dichiarazioni,  ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, relative al possesso: 
    a) della cittadinanza; 
    b)  del  diploma  di  laurea,  conseguito  secondo  l'ordinamento
precedente    il    riordinamento     didattico     ovvero     laurea
specialistica/magistrale  oppure  del   relativo   titolo   straniero
dichiarato equipollente ai fini dell'ammissione. 
    Sul suddetto modulo dovranno, altresi', essere rese  le  seguenti
dichiarazioni: 
    1) di non essere iscritto e di impegnarsi  a  non  iscriversi  ad
altro corso di studio (corso di laurea, dottorato di ricerca, master,
scuola di specializzazione) per tutta la durata del dottorato; 
    2)  di  impegnarsi,  qualora  intenda   intraprendere   attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a non  iniziarle  senza
aver prima acquisito la prescritta autorizzazione  del  coordinatore.
Coloro che risultino vincitori delle borsa  di  studio  ed  intendano
fruirne sono tenuti, altresi' a dichiarare: 
    di non aver gia' usufruito (anche per  un  solo  anno)  di  altre
borse di studio per corsi di dottorati di ricerca; 
    di non fruire presumibilmente di un reddito personale complessivo
annuo di cui all'art. 8; 
    di non cumulare la borsa di studio con altre  borse  a  qualsiasi
titolo conferite, ad eccezione  di  quelle  concesse  da  istituzioni
nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni  all'estero,
l'attivita' di ricerca del dottorando. 
    Alla domanda di iscrizione gli  ammessi  al  corso  di  dottorato
dovranno allegare i seguenti documenti: 
    fotocopia di un documento di identita', debitamente firmata; 
    una marca da bollo da € 14,62; 
    ricevuta  del  versamento  del  contributo  per  l'accesso  e  la
frequenza ai  corsi  (ad  eccezione  degli  esonerati  ai  sensi  del
successivo art. 12) del presente bando); 
    ricevuta del versamento del premio di assicurazione (ad eccezione
dei titolari di borsa di studio di cui al precedente art. 8); 
    quietanza del pagamento della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario (ad eccezione di degli esonerati  ai  sensi  del
successivo art. 13) del presente bando); 
    per i portatori di handicap con invalidita' pari o  superiore  al
66%, documento che attesti il loro status; 
    per gli studenti stranieri, copia del permesso di soggiorno. 
    L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere  disposta,
per difetto dei requisiti, in qualunque  momento,  con  provvedimento
motivato del Rettore. 

        
      
                               Art. 11 
 
                       Copertura assicurativa 
 
    Per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti  a
corrispondere  il   premio   di   assicurazione   per   infortuni   e
responsabilita' civile, determinato per  l'anno  accademico  2012  in
€ 37,32. Per coloro che usufruiscono della borsa di studio  l'importo
verra' sottratto dal primo rateo di borsa. L'Universita'  provvedera'
alla stipula della suddetta polizza assicurativa. 

        
      
                               Art. 12 
 
               Contributo per l'accesso e la frequenza 
 
    All'inizio di ogni anno di corso, il dottorando  deve  presentare
domanda di iscrizione  e  provvedere  all'eventuale  pagamento  delle
tasse. 
    Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  dottorato
e di compiere continuativamente ed a tempo pieno attivita' di  studio
e di ricerca  nell'ambito  delle  strutture  destinate  a  tal  fine,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. 
    L'articolazione didattica e i contenuti formativi  dei  corsi  di
dottorato  sono  determinati  in  conformita'  con   il   regolamento
dell'Universita'  «G.  D'Annunzio»  in  materia  di   dottorato.   Il
contributo per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca  ammonta
a € 874,68. 
    La  prima  rata  di  € 437,34  dovra'  essere  versata   all'atto
dell'iscrizione contestualmente  alla  tassa  regionale  entro  il  7
dicembre 2011; la seconda rata di  €  437,34  dovra'  essere  versata
entro il 31 marzo 2012, con le seguenti modalita': 
    a) versamento su c/c postale n. 202663 intestato  all'Universita'
degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara -  via  dei  Vestini  -
66013  Chieti  Scalo  (Chieti),   specificando   nella   causale   di
versamento: «Iscrizione al corso  di  dottorato  di  ricerca  in  ...
(indicare il titolo del dottorato) XXVII ciclo»; 
    b) bonifico bancario: 
    beneficiario: Universita' «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara; 
    banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona - filiale di Chieti; 
    codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138; 
    causale di versamento:  «Iscrizione  al  corso  di  dottorato  di
ricerca in (indicare il titolo del dottorato) XXVII ciclo». 
    Sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo: 
    a) i titolari delle borse di studio di cui al precedente art. 8; 
    b) i portatori di  handicap  con  grado  di  invalidita'  pari  o
superiore al 66%, previa acquisizione di certificazione idonea; 
    c)  i  beneficiari  di  borsa  di  studio  concesse  dall'Azienda
regionale per il diritto agli studi universitari. 

        
      
                               Art. 13 
 
             Tassa regionale per il diritto allo studio 
 
    Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione
di quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 12, sono  tenuti
al pagamento della  tassa  regionale  per  il  diritto  allo  studio,
ammontante ad annui € 77,47, da versarsi in unica soluzione  all'atto
dell'iscrizione con l'indicazione della causale: «Tassa Reg.le  Az.da
DSU Chieti - Universita' G. D'Annunzio - Dottorato di ricerca in  ...
XXVII ciclo a.a. 2012» e mediante la seguente modalita': intestato a:
Azienda al diritto  agli  studi  universitari  -  Banca  Popolare  di
Lanciano e Sulmona - filiale di Chieti Scalo (Chieti) - codice  IBAN:
IT39X0555015501000000567625. 

        
      
                               Art. 14 
 
                         Pubblico dipendente 
 
    Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata  dall'art.
52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso
ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa
di  studio  o  che  rinunci  alla  borsa  medesima,   puo'   chiedere
l'aspettativa conservando il trattamento economico,  previdenziale  e
di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso il  quale
e' instaurato il rapporto di lavoro. 
    In ogni caso, si applica la legge n. 448/2001, art. 52, comma 57,
come interpretata  dalle  circolari  del  Ministero  dell'istruzione,
universita' e ricerca n. 120/2002 e n. 15/2011. 

        
      
                               Art. 15 
 
                     Ammissioni in soprannumero 
 
    Sono ammessi al  corso  di  dottorato  in  sovrannumero,  purche'
idonei nel concorso di ammissione: 
    a) i titolari di assegno di ricerca di cui alla legge 27 dicembre
1997, n. 449, o di  contratti  di  studio  e/o  ricerca  assimilabili
all'assegno  a  qualsiasi  titolo  conferiti;  i  vincitori   possono
chiedere l'iscrizione al corso di dottorato rinunciando  all'assegno,
oppure  chiedere  l'iscrizione  in  sovrannumero   senza   rinunciare
all'assegno; l'opzione e' irrevocabile; 
    b) i candidati extracomunitari, che  abbiano  superato  le  prove
d'esame di ammissione e siano in possesso  di  una  borsa  di  studio
assegnata per l'intera durata del corso dal  Ministero  degli  affari
esteri o  dal  Governo  del  Paese  di  provenienza  o  da  organismi
internazionali. 
    Saranno inoltre ammessi al dottorato in sovrannumero coloro  che,
pur non avendo presentato domanda al  concorso,  alla  data  d'inizio
ufficiale del dottorato, siano stati  selezionati  nell'ambito  delle
azioni del 7° programma quadro  di  ricerca  e  sviluppo  tecnologico
dell'Unione  europea   o   di   altri   programmi   di   cooperazione
internazionale (es.: Erasmus Mundus) e siano risultati  vincitori  di
una borsa  di  studio  o  di  un  contratto  di  ricerca  nell'ambito
dell'area scientifico disciplinare di  interesse  del  dottorato.  La
procedura di selezione si intende superata in  quanto  gia'  avvenuta
nell'ambito  del  progetto  europeo.  Costoro   potranno   presentare
apposita istanza di iscrizione, entro e non oltre  la  data  d'inizio
del dottorato. L'iscrizione e' comunque subordinata  alla  preventiva
autorizzazione del collegio docenti del dottorato. 

        
      
                               Art. 16 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
    Il dottorando e' uno studente universitario iscritto ad un  corso
di formazione del terzo livello, comprensivo di eventuali periodi  di
studio  all'estero  e  stage  presso  soggetti  pubblici  e  privati,
finalizzato  all'acquisizione   delle   competenze   necessarie   per
esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione. Il dottorando
deve maturare nel triennio 180 CFU,  distribuiti  come  previsto  dal
piano   di   studi   predisposto   da   ogni   dottorato,    compresi
obbligatoriamente 12 crediti specifici attestanti la conoscenza della
lingua  inglese.  Al  dottorando  e'  garantita  la  possibilita'  di
svolgere un percorso formativo e di  ricerca  personalizzato,  previa
accordo con il coordinatore del collegio. 
    L'iscrizione a un corso di  dottorato  e'  incompatibile  con  la
contemporanea  iscrizione  a   corsi   di   laurea,   triennale   e/o
specialistica,  corsi  di  master  universitari  italiani,  a  scuole
universitarie di specializzazione o corsi di  dottorato  nonche'  con
l'iscrizione a corsi  di  specializzazione  organizzati  da  istituti
privati abilitati ai sensi dell'art. 17, comma 96, legge n.  127/1997
in Italia o all'estero. 
    All'atto dell'iscrizione il candidato che risulti iscritto ad uno
dei suddetti corsi, deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua
posizione ai fini dell'iscrizione a pena di decadenza. E'  consentita
la frequenza congiunta del corso di  specializzazione  medica  e  del
corso di dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera
c) della legge n. 240 del 30 dicembre  2010.  In  caso  di  frequenza
congiunta, la durata del corso e' ridotta ad un minimo di  due  anni.
Tale disposizione si applica ai  laureati  in  medicina  e  chirurgia
titolari di  contratti  di  formazione  specialistica  ai  sensi  del
decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,  che  si  trovano  alla
frequenza dell'ultimo anno. 
    Ai sensi della legge 14  gennaio  1999,  n.  4,  gli  ammessi  al
dottorato di ricerca presso le strutture della facolta' di medicina e
chirurgia, a domanda e su  conforme  parere  della  struttura  a  cui
afferisce  il  dottorato,  possono  essere  impiegati  nell'attivita'
assistenziale. 
    Il dottorando non puo' avere impegni professionali o  lavorativi,
a meno che questi gli  permettano  di  garantire  la  presenza  e  la
partecipazione alle attivita' del dottorato nella  misura  richiesta;
il dottorando iscritto su posto non ricoperto da borsa puo' usufruire
di borse finanziate da terzi, su  argomenti  attinenti  il  tema  del
dottorato. Il collegio valuta che tutte le condizioni  di  cui  sopra
siano soddisfatte e, in  caso  negativo,  propone  la  decadenza  dal
dottorato, con perdita e restituzione della borsa  relativa  all'anno
in corso, ove concessa. 
    Ai  dottorandi  possono  essere   attribuiti   limitati   compiti
didattici sussidiari o integrativi  (quale  seminari,  esercitazioni,
assistenza di laboratorio e  tutorato,  comunque  con  esclusione  di
corsi ufficiali), fino a un massimo 5 CFU annui, che  non  devono  in
ogni caso compromettere l'attivita' di  formazione  alla  ricerca,  e
comunque previa autorizzazione del coordinatore del collegio. 
    La Scuola promuove lo svolgimento di periodi di  formazione/stage
del dottorando presso altri atenei e istituti di ricerca, italiani  e
stranieri, previa autorizzazione  del  coordinatore  del  collegio  e
della Scuola. 
    Alla fine di ciascun anno di corso  il  dottorando  e'  tenuto  a
presentare al collegio  una  relazione  sulle  attivita'  di  ricerca
svolte. E' prevista l'esclusione dal dottorato in  caso  di  giudizio
negativo del  collegio,  in  rapporto  alla  qualita'  dei  risultati
dell'attivita' di ricerca, alla assiduita'  nello  svolgimento  della
suddetta attivita' o all'evenienza di prestazioni di lavoro  che  non
abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione  del  coordinatore  del
collegio. Il collegio dispone, entro il 30 dicembre di ogni anno,  il
passaggio all'anno successivo oppure all'esame finale. 
    E'  prevista  la  sospensione  dai  corsi   ai   dottorandi   per
maternita',  paternita'  e  malattia,   previa   autorizzazione   del
collegio. I periodi di sospensione devono essere  recuperati  con  le
modalita' stabilite dal collegio. In caso di  sospensione  di  durata
superiore a trenta giorni,  non  puo'  essere  erogata  la  borsa  di
studio. 

        
      
                               Art. 17 
 
                      Conseguimento del titolo 
 
    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  rilasciato   dal   Rettore
dell'Universita' degli studi «G. D'Annunzio»  di  Chieti-Pescara,  si
consegue  alla  conclusione  del  ciclo  di  dottorato  all'atto  del
superamento dell'esame finale, che consiste nella discussione di  una
tesi, sulla quale la  commissione  formula  un  articolato  giudizio,
anche tenendo conto dei giudizi espressi dal  collegio  dei  docenti.
L'esame finale puo' essere ripetuto una sola  volta,  nella  sessione
immediatamente successiva. La  tesi,  firmata  dal  coordinatore  del
collegio e dal tutore-relatore, puo' essere redatta  anche  in  altra
lingua, previa autorizzazione del collegio. 
    Il dottorando viene ammesso a sostenere l'esame finale solo se in
possesso  di  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  Regolamento,   che
includono, in particolare: 
    a) la maturazione di 180 CFU distribuiti come previsto dal  piano
di studi, compresi obbligatoriamente 12 crediti specifici  attestanti
la conoscenza della lingua inglese; 
    b)  il  giudizio  del  collegio  dei  docenti,  che  riguarda  la
congruita' e qualita'  della  tesi  e  della  produzione  scientifica
complessiva del dottorando; la congruita' ed efficacia  di  eventuali
periodi di studio e ricerca  all'estero  e/o  stage  presso  soggetti
pubblici e privati;  l'attestazione  della  conoscenza  della  lingua
inglese,   certificata   da   autorita'   linguistica   riconosciuta.
Coerentemente con il giudizio espresso, il collegio puo' ammettere il
dottorando a sostenere l'esame finale, oppure concedere  un  anno  di
proroga per il completamento della tesi, oppure ancora dichiarare  il
dottorando decaduto dal dottorato. 
    Per l'esame  finale  verra'  nominata  dal  Rettore,  sentito  il
collegio dei docenti, una apposita commissione giudicatrice, composta
da tre professori e ricercatori di ruolo  specificamente  qualificati
nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si  riferisce
il corso, di cui almeno due non devono essere componenti del collegio
ne'  appartenere  a  universita'  partecipanti   al   dottorato.   La
commissione comprende almeno un professore di prima  fascia,  che  la
presiede, e puo'  essere  integrata  con  non  piu'  di  due  esperti
appartenenti a  strutture  di  ricerca  pubbliche  e  private,  anche
straniere e, nel caso di dottorati articolati in piu' curricula,  con
un numero di componenti non superiore al numero dei curricula, di cui
almeno i due terzi non devono  essere  componenti  del  collegio  ne'
appartenere a universita'  partecipanti  al  dottorato.  In  caso  di
impedimento, successivo alla nomina,  di  uno  o  piu'  membri  della
commissione, si provvede  alla  sostituzione  con  decreto  rettorale
urgente,  su  proposta  del  direttore  della  Scuola.  Nel  caso  di
dottorati  istituiti  a  seguito  di   accordi   internazionali,   la
commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi
stessi. 
    I  dottorandi  sono  tenuti  a  consegnare  al  coordinatore  del
collegio copie della tesi, anche in formato  elettronico,  almeno  30
giorni prima della data fissata per l'esame finale dalla  commissione
giudicatrice. Il coordinatore provvede,  tramite  la  segreteria  del
dipartimento proponente, ad inoltrare  copie  della  tesi  a  ciascun
componente della commissione giudicatrice. Per comprovati motivi  che
non consentano la presentazione della tesi  nei  tempi  previsti,  il
Rettore, su proposta del collegio  dei  docenti,  puo'  ammettere  il
candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di
mancata attivazione del corso, anche in altra sede. 
    Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo  e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio istituzionale  d'Ateneo.  Sara'  cura  dell'Universita'
effettuare il  deposito  a  norma  di  legge  presso  le  biblioteche
nazionali. Il titolo di dottore  di  ricerca  e'  abbreviato  con  le
diciture : «Dott.Ric.» ovvero «Ph.D». La certificazione aggiuntiva di
Doctor Europaeus potra' essere rilasciata  dall'Ateneo,  su  delibera
del collegio, quando sussistano le condizioni elencate nell'art.  12,
comma 4 del regolamento di Ateneo sul dottorato di  ricerca  (decreto
rettorale n. 639 del 26 maggio 2010). 

        
      
                               Art. 18 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    Ai sensi del decreto legislativo n.  196/2003  i  dati  personali
forniti dai candidati  saranno  gestiti  presso  l'Universita'  degli
studi «G. D'annunzio» di Chieti-Pescara  e  trattati  in  conformita'
alle previsioni normative per le finalita' connesse al conferimento e
alla successiva gestione delle attivita' procedurali correlate. 

        
      
                               Art. 19 
 
                            Norme finali 
 
    Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda  alla
normativa vigente in materia ed al regolamento dell'Universita' degli
studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara, concemente  i  dottorati  di
ricerca. 
    Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito web dell'Universita'  degli  studi
di «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara (https://www.unich.it). Ulteriori
informazioni possono essere richieste  direttamente  alla  segreteria
tecnica  Scuola  superiore   «G.   D'Annunzio»   -   Universita'   di
Chieti-Pescara - via dei Vestini n. 31 -  66100  Chieti  Scalo,  tel.
0871/3556077 - e-mail: scuolasuperiore@unich.it 
      Chieti, 3 agosto 2011 
 
                                               Il Rettore: Cuccurullo