Concorso per 900 volontari in ferma prefissata (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 900
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 68 del 26-08-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO Bando di reclutamento, per il 2012, di 900 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Aeronautica militare   ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-08-2011
Data Scadenza bando 22-07-2012
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE


CONCORSO

 
Bando di reclutamento,  per  il  2012,  di  900  volontari  in  ferma
       prefissata di un anno (VFP 1) nell'Aeronautica militare 
 

 

 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante le nuove  norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
documenti amministrativi e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, che ha stabilito le norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997,  n.  127,  concernente  le  misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  riguardante  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati  personali  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  1°  settembre  2004,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e successive  modifiche  ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita'  militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il  libro  IV,
concernente le norme per il reclutamento del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle  determinazioni  generali  del  Ministero  della  difesa,   del
Segretariato  generale  della  difesa,  dello  Stato  maggiore  della
difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri  emanati  in  attuazione  della  precedente
normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246» ed, in particolare, il libro  IV,  concernente
le norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa  1°  febbraio  2010  -
registrato alla Corte dei conti il 27 aprile  2010,  registro  n.  4,
foglio n. 281 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della Direzione generale per il personale militare ed,  in
particolare,  l'art.  15,  comma  3  che  prevede  le  modalita'   di
sostituzione in caso - tra gli altri  -  di  temporanea  assenza  del
Direttore generale per il personale militare; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  7  aprile  2010,
concernente la sua nomina a Vice Direttore generale  della  Direzione
generale per il personale militare, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti disponibili 
 
    1. Per  il  2012  e'  indetto  il  reclutamento  nell'Aeronautica
militare di 900 volontari in ferma prefissata di  un  anno  (VFP  1),
ripartiti nei seguenti due blocchi di incorporamento: 
      a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel  mese  di  aprile
2012, 450 posti. 
    La domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  1°
settembre al 7 ottobre 2011, per i nati  dal  7  ottobre  1986  al  7
ottobre 1993, estremi compresi; 
      b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese  di  ottobre
2012, 450 posti. 
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 12  marzo
al 22 luglio 2012, per i nati dal 22 luglio 1987 al 22  luglio  1994,
estremi compresi. 
    2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun  blocco  e'  riservato
alle categorie previste nell'art.  702  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66 e indicate nell'allegato A, che  costituisce  parte
integrante del presente bando. In caso di mancanza,  anche  parziale,
di  candidati  idonei  appartenenti  alle  suindicate  categorie   di
riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti
idonei dello stesso blocco. 
    3. Le domande, con indicata la preferenza all'arruolamento per il
primo blocco, inviate a mezzo posta, secondo le modalita' specificate
nel successivo art. 3, entro i termini previsti  ma  pervenute  dieci
giorni oltre il termine di scadenza stabilito per lo  stesso  blocco,
saranno ritenute valide per l'arruolamento al secondo blocco. 
    4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento  per  i
due blocchi, purche' nel rispetto delle date  di  scadenza  stabilite
per ognuno di essi. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare il presente bando di reclutamento, modificare il
numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento
delle attivita' previste dal presente bando, in ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione  di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa pubblica.  In  tal  caso,  l'Amministrazione
della  difesa  provvedera'  a  dare  formale  comunicazione  mediante
annuncio che sara' pubblicato sulla gazzetta ufficiale. 

        
      
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  coloro  che  sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c) avere compiuto il 18° anno di eta'  e  non  aver  superato  il
giorno del compimento del 25° anno di eta'; 
    d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,  ad  esclusione  dei  proscioglimenti  a   domanda   e   per
inidoneita' psico-fisica; 
    f) possesso del diploma di istruzione secondaria di  primo  grado
(ex scuola media inferiore). L'ammissione  dei  candidati  che  hanno
conseguito  un   titolo   di   studio   all'estero   e'   subordinata
all'equipollenza  del  titolo  stesso  rilasciata   da   un   ufficio
scolastico regionale o provinciale a loro scelta, che  dovra'  essere
prodotta all'atto della presentazione della domanda, con riportato il
giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto e ottimo); 
    g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    h) aver tenuto condotta incensurabile; 
    i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle  istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    j) idoneita' psico-fisico  e  attitudinale  per  l'impiego  nelle
forze armate in qualita' di VFP 1; 
    k) esito negativo agli accertamenti diagnostici  per  l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
    l) statura  non  inferiore  a  m  1,65,  se  candidati  di  sesso
maschile, e statura non inferiore a m 1,61,  se  candidate  di  sesso
femminile; 
    m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate. 
    2. Tutti i requisiti sopra  indicati  dovranno  essere  posseduti
fino alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione  delle
domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta  eccezione  per  quello
dell'eta',  fino  alla  data  di   effettiva   incorporazione,   pena
l'esclusione dal reclutamento. 

        
      
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1.  Per  ciascun  blocco  la   domanda   di   partecipazione   al
reclutamento deve essere compilata utilizzando il  modello  riportato
in allegato A attraverso la procedura on-line  disponibile  sui  siti
web  www.difesa.it  e  www.aeronautica.difesa.it.  La  domanda,  dopo
essere stata  stampata,  deve  essere,  a  pena  di  irricevibilita',
firmata in originale e per esteso dal candidato, nonche' inviata, per
la successiva convalida, alla Direzione per l'impiego  del  personale
militare dell'Aeronautica (DIPMA) - 4° Ufficio - 5ª sezione - casella
postale n.  4232  -  via  Taranto,  n.  11  -  00182  Roma,  a  mezzo
raccomandata, entro i termini di scadenza  di  presentazione  fissati
per ciascuno blocco. A tal fine fa fede la data apposta  dall'ufficio
postale accettante. 
    2. E'  ammessa  la  possibilita'  di  inviare  la  domanda  senza
ricorrere alla citata procedura on-line, in caso di  indisponibilita'
del sistema informatico, all'indirizzo sopra indicato, fermi restando
i termini di scadenza fissati per ciascun blocco di incorporamento  e
nel rispetto delle modalita' di cui al comma 1 del presente articolo. 
    3. Coloro che risiedono o che si trovano  all'estero  per  motivi
diversi possono presentare la domanda,  entro  i  termini  stabiliti,
all'Autorita' diplomatica o consolare che ne curera'  l'inoltro  alla
DIPMA con la massima sollecitudine. In  tali  casi  per  la  data  di
presentazione fa fede  la  data  di  assunzione  a  protocollo  della
domanda da parte dell'Autorita' diplomatica o consolare. 
    4. Il candidato deve dichiarare nella  domanda,  sotto  forma  di
autocertificazione, quanto segue: 
    a) il cognome, il nome ed il sesso; 
    b) la data ed il luogo di nascita; 
    c) il codice fiscale; 
    d) la residenza; 
    e) il possesso della cittadinanza italiana; 
    f) il godimento dei diritti civili e politici; 
    g) il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore) ed il giudizio conseguito al  termine  di
detto  ciclo  di  studi,  valido  ai  fini  della  formazione   della
graduatoria di cui al successivo  art.  7,  unitamente  all'indirizzo
dell'istituto scolastico ove ha conseguito il diploma stesso; 
    h)  l'eventuale  possesso  di  titoli  di  merito,  preferenza  o
precedenza di  cui  al  successivo  art.  8  del  presente  bando  di
reclutamento; 
    i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla  riserva
dei posti di cui all'art. 1, comma 2; 
    j) di non essere in atto  imputato  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi. In caso contrario, dovra' indicare, con apposita
dichiarazione  da  allegare  alla  domanda,  i  procedimenti   penali
pendenti a carico e l'Autorita' giudiziaria presso la quale pendono i
procedimenti stessi; 
    k) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia; 
    l) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
    m) di aver tenuto condotta incensurabile; 
    n)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
    o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti  da
non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in  una
selezione  psico-fisica  e  attitudinale,  prevista  dal   precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per l'accesso  ad  una
delle carriere iniziali dell'Aeronautica militare; 
    p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate. 
    Inoltre, deve indicare: 
    a) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza
armata, indicando quella prescelta in ordine di preferenza; 
    b)  l'area  geografica  di  interesse  per   l'espletamento   del
servizio; 
    c)  di  accettare,  in  caso  di   ammissione   all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnata in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza armata e di essere disposto ad essere  impiegato  su  tutto  il
territorio nazionale e all'estero; 
    d)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del   bando   di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito. 
    5. Alla domanda devono essere allegati: 
    a) copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento  di
riconoscimento in corso di validita', rilasciato  da  amministrazioni
dello Stato e munito di fotografia; 
    b) copia fotostatica leggibile del codice fiscale. 
    I candidati, se ne sono in possesso, potranno allegare copia  del
diploma di istruzione secondaria di primo grado. 
    6. Sottoscrivendo la domanda il candidato,  oltre  a  manifestare
esplicitamente il consenso  alla  raccolta  e  trattazione  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
della procedura di reclutamento (il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
in merito ad eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi  dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    7. Il candidato nella domanda di reclutamento deve anche indicare
il recapito presso il quale desidera ricevere  le  comunicazioni,  se
diverso da quello di residenza, con il relativo codice di  avviamento
postale e, ove possibile, il  numero  telefonico  fisso  e/o  mobile,
nonche'   l'indirizzo   di   posta   elettronica.   Ogni   variazione
dell'indirizzo durante l'espletamento delle procedure di reclutamento
dovra' essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente  e
tempestivamente alla DIPMA. 
    8.   L'Amministrazione   della   difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa  i  possibili  disguidi  derivanti  da  errate,
mancate  o  tardive  segnalazioni  di  variazioni  del  recapito,  da
ritardate ricezioni da parte dei candidati di comunicazioni dovute  a
disguidi  postali,  da  altre  cause   non   imputabili   a   proprie
inadempienze dovute a cause di forza maggiore. 

        
      
                               Art. 4 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
    Per ogni blocco, il reclutamento si svolge  secondo  le  seguenti
fasi: 
    a) presentazione delle domande alla DIPMA  secondo  le  modalita'
specificate nel precedente art. 3; 
    b) acquisizione, istruttoria delle domande e  verifica  da  parte
del 4° Ufficio della DIPMA dei requisiti di cui al precedente art. 2,
comma 1 fatta eccezione per quelli relativi: 
    al possesso della statura minima, dell'idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale; 
    agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    c) esclusione dal reclutamento da  parte  del  4°  Ufficio  della
DIPMA dei candidati carenti di  detti  requisiti,  tranne  di  quelli
privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) ed  i)
e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti  penali  di  condanna
per delitti non colposi, di competenza della Direzione  generale  per
il personale militare (DGPM); 
    d) accertamento, da parte del 4° Ufficio della  DIPMA,  ai  sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  del  contenuto  delle  autocertificazioni  rese  dai
candidati nella domanda; 
    e) consegna, da parte del 4° Ufficio della DIPMA,  delle  domande
dei candidati in possesso dei requisiti  accertati,  corredate  della
annessa documentazione, alla DGPM - I Reparto -  3ª  Divisione  -  1ª
Sezione  reclutamento  VFP  1   che   provvedera',   effettuati   gli
accertamenti di competenza, al successivo  inoltro  alla  commissione
valutatrice di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  a)  del  presente
bando; 
    f) valutazione, da parte della predetta commissione  valutatrice,
dei  giudizi  riportati  dai  candidati  nel  diploma  di  istruzione
secondaria di  primo  grado  e  formazione  della  graduatoria  degli
ammessi alla valutazione dei titoli di merito; 
    g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art.  8,
formazione della graduatoria di merito e approvazione della stessa da
parte della DGPM; 
    h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria  di  cui
alla  precedente  lettera  g)  per   l'accertamento   dei   requisiti
d'idoneita' psico-fisica e attitudinale; 
    i)  incorporazione  dei  candidati  utilmente   collocati   nella
graduatoria di cui alla precedente lettera g); 
    j) decretazione dei  candidati  incorporati  ammessi  alla  ferma
prefissata di un anno nell'Aeronautica militare; 
    k) eventuale decadenza  dalla  ferma  contratta  degli  arruolati
carenti dei requisiti previsti e accertati successivamente. 

        
      
                               Art. 5 
 
                             Esclusioni 
 
    1. Non sono  prese  in  considerazione  e  comportano,  pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
    a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti; 
    b) non redatte utilizzando il modello riportato  nell'allegato  A
ovvero disponibile on-line; 
    c) prive della copia fotostatica fronte retro, leggibile,  di  un
documento di riconoscimento in  corso  di  validita',  rilasciato  da
amministrazioni dello Stato e munito di fotografia; 
    d) non spedite a mezzo raccomandata; 
    e) non firmate in forma autografa dal candidato; 
    f)  redatte  e  firmate  a  matita  o  con  penne  ad  inchiostro
cancellabile; 
    g) contenenti correzioni e/o abrasioni; 
    h)  contenenti  dichiarazioni  non  veritiere  in  relazione   al
giudizio conseguito con il diploma di istruzione secondaria di  primo
grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza. 
    2. Il 4° Ufficio della DIPMA e' delegato dalla DGPM: 
    a) allo svolgimento delle  operazioni  inerenti  all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1  nei  limiti  specificati
dall'art. 4, lettera b) e ad  effettuare  le  dovute  esclusioni  dal
reclutamento, tranne quelle relative alla verifica dei  requisiti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g),  h)  ed  i)  e  dell'assenza  di
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,  nonche'
quelle concernenti il comma 1, lettera h) del presente articolo; 
    b) a non ammettere le domande di candidati,  gia'  esclusi  dalla
DGPM dal primo blocco del presente bando di reclutamento, che abbiano
presentato domanda per il secondo blocco. 
    Lo stesso 4°  Ufficio  della  DIPMA  provvede  alla  notifica  ai
candidati dei provvedimenti di esclusione/mancata ammissione. 
    3. La commissione di cui al successivo art. 6, comma  1,  lettera
b) provvedera' ad escludere i candidati giudicati: 
    inidonei agli accertamenti psico-fisici; 
    positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
    inidonei  all'attivita'  sportiva  agonistica  ovvero  privi  del
relativo certificato medico, secondo quanto statuito dall'art. 9  del
presente bando. 
    4. La commissione di cui al successivo art. 6, comma  1,  lettera
c) provvedera' ad  escludere  i  candidati  giudicati  inidonei  agli
accertamenti attitudinali. 
    5. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM,  anche  se  gia'  incorporati.  Il  servizio   prestato   sara'
considerato servizio di fatto. 
    6.  Se  l'esclusione  deriva  da  dichiarazioni  non   veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  alla  Procura
della Repubblica competente per territorio e  non  potra'  presentare
domanda di partecipazione per il successivo blocco. 
    7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    8. Il candidato, nei cui confronti e' adottato  il  provvedimento
di esclusione, potra' avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni  dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione. 

        
      
                               Art. 6 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata,  saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione valutatrice; 
    b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
    c) commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
    b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro; 
    c) un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  capitano,  o  grado
corrispondente ovvero  funzionario  amministrativo,  designato  dalla
DGPM, membro; 
    d) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo di terza
classe ovvero assistente amministrativo, segretario senza diritto  di
voto. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
insediata presso l'Infermeria principale di Bari. Essa sara' composta
da: 
    a) un ufficiale del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare con
grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; 
    b) due ufficiali superiori del Corpo  sanitario  dell'Aeronautica
militare, membri; 
    c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli,  categoria
sanita' specialita' OSS, segretario senza diritto di voto. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c)  sara'
insediata presso la Scuola volontari truppa dell'Aeronautica militare
(SVTAM) di Taranto. Essa sara' composta da: 
    a) un ufficiale di grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello,
qualificato perito selettore, presidente; 
    b) due ufficiali di grado non inferiore a  capitano,  qualificati
periti selettori, membri; 
    c)  un  sottufficiale  di  grado  non  inferiore  a  maresciallo,
qualificato aiuto perito selettore, segretario. 

        
      
                               Art. 7 
 
                Selezione dei candidati da ammettere 
                alla valutazione dei titoli di merito 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la
graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di
merito, sulla base del giudizio conseguito nel diploma di  istruzione
secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi: 
    a) ottimo: punti 4; 
    b) distinto: punti 3; 
    c) buono: punti 2; 
    d) sufficiente: punti 1. 
    Nel caso di voto  espresso  in  decimi:  al  giudizio  di  ottimo
corrisponde il voto di 10/10 ovvero di 9/10; al giudizio di  distinto
corrisponde il voto di 8/10; al giudizio di buono corrisponde il voto
di 7/10; al giudizio di sufficiente corrisponde il voto di 6/10. 
    2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i sottonotati  numeri
massimi di collocazione utile: 1° blocco: 3.600; 2° blocco: 3.600. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  preferito  il  candidato
piu' giovane d'eta'. 
    5. Per ogni blocco, la graduatoria  dei  candidati  da  ammettere
alla valutazione dei titoli  di  merito  sara'  pubblicata  sul  sito
 www.persomil.difesa.it. 

        
      
                               Art. 8 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
                       e relativa graduatoria 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la
graduatoria  di  merito  dei  candidati  utilmente  collocati   nella
graduatoria prevista dall'art. 7, provvedendo a sommare il precedente
punteggio con quello dei seguenti titoli di merito: 
      a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera c) del decreto
del Ministro della difesa 1° settembre 2004: 
    1) patente di guida civile B o superiore: punti 1; 
    2) porto d'armi: punti 1; 
      b) titoli previsti dal presente decreto di reclutamento: 
    1) ogni classe di scuola secondaria di  secondo  grado  superata:
punti 1; 
    2) brevetto di pilota di aeroplano: punti 1,5; 
    3)  brevetto  di  subacqueo  militare  o  civile,  rilasciato  da
strutture affiliate a federazioni riconosciute  dalla  Confederazione
mondiale delle attivita' subacquee  con  punteggio  da  attribuire  a
seconda del livello attribuito da tale organizzazione internazionale,
per un massimo di: punti 0,8; 
    4)  brevetto  di  paracadutista  militare  o  civile   rilasciato
dall'Associazione nazionale paracadutisti italiani: punti 1; 
    5) corso di cultura e/o meteorologia aeronautica, svolto  a  cura
del personale dell'Aeronautica militare del Centro di volo a vela  di
Guidonia oppure,  fino  al  mese  di  dicembre  2009,  della  Sezione
associazione arma aeronautica  di  Brindisi,  in  collaborazione  con
l'Istituto tecnico nautico statale «Carnaro»: punti 0,5; 
    6) aver svolto  per  almeno  10  mesi  il  servizio  militare,  a
qualunque titolo, nell'Aeronautica militare, senza demerito: punti 1; 
    7) aver conseguito la patente europea  del  computer  (ECDL  Core
Full) presso un  ente  riconosciuto  dall'Associazione  italiana  per
l'informatica e il calcolo automatico (AICA) al superamento dei sette
esami previsti dal relativo programma o certificato  informatico  IC3
equipollente: punti 0,2; 
    8) aver conseguito risultati in competizioni sportive  almeno  di
livello nazionale riconosciute dal CONI: punti 1. 
    2. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    3. In  caso  di  ulteriore  parita',  sara'  data  preferenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    4. Per ogni blocco, la graduatoria di  merito  dei  candidati  da
ammettere alla fase degli accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali
sara' pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it? http:>www.persomil.difesa.it. 

        
      
                               Art. 11 
 
           Procedure per il recupero dei posti non coperti 
 
    1. In caso di mancata copertura dei posti per l'arruolamento,  al
termine delle operazioni di incorporazione riferite ad  ogni  blocco,
ad esaurimento degli arruolandi compresi nella  relativa  graduatoria
di cui al precedente art.  10,  su  richiesta  dello  Stato  maggiore
dell'Aeronautica la  DGPM  potra'  autorizzare  l'incorporamento  dei
candidati idonei ma non utilmente  collocati  nella  graduatoria  del
blocco precedente. 
    2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta dello  Stato  maggiore  dell'Aeronautica,  la  DGPM  potra'
incrementare le  incorporazioni  del  blocco  successivo  non  oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti  dall'art.
1. 

        
      
                               Art. 12 
 
             Ripartizione dei candidati idonei eccedenti 
                 le incorporazioni di ciascun blocco 
 
    Fermo restando quanto previsto  dall'art.  11,  a  copertura  dei
posti di cui al precedente art.  1,  comma  1  eventualmente  rimasti
vacanti, su richiesta dello Stato maggiore dell'Aeronautica, la  DGPM
potra' attingere, previo  consenso  dei  rispettivi  Stati  maggiori,
dalle graduatorie dei VFP 1 nell'Esercito e nella Marina militare,  i
candidati idonei ma non utilmente collocati,  che  hanno  manifestato
l'opzione  di  arruolamento   presso   altre   Forze   armate.   Tali
graduatorie,  in  corso  di  validita',  sono  riferite   a   blocchi
precedenti. 

        
      
                               Art. 13 
 
             Ammissione alla ferma prefissata di un anno 
 
    1.  Per  ogni  blocco  la  SVTAM  e'  autorizzata  dalla  DGPM  a
incorporare  direttamente  i  candidati  da  ammettere   alla   ferma
prefissata di un anno nell'Aeronautica  militare,  sulla  base  della
graduatoria di merito di cui all'art.  10  e  risultati  idonei  agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali,  fino  alla  copertura  dei
posti previsti per il medesimo blocco. 
    2.  La  convocazione   e'   inviata   all'interessato   a   mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento e contiene la data e l'ora  di
presentazione presso la SVTAM. 
    3.    I    candidati    dovranno    presentare     al     momento
dell'incorporazione,    pena    la    decadenza    dall'arruolamento,
l'autocertificazione  attestante  il   mantenimento   dei   requisiti
dichiarati nella domanda di partecipazione,  utilizzando  il  modello
riportato  nell'allegato  F  che  costituisce  parte  integrante   al
presente bando. Tale documento sara' acquisito  nella  documentazione
personale dell'interessato a cura del reparto di appartenenza. 
    I  candidati  vincitori   dovranno,   inoltre,   produrre   copia
autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e  un
referto analitico attestante l'esito del dosaggio del  glucosio  6  -
fosfato - deidrogenasi rilasciato da strutture sanitarie pubbliche. 
    4. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera',  per
gli effetti giuridici, dalla  data  di  previsto  incorporamento  del
blocco presso la SVTAM e, per quelli amministrativi,  dalla  data  di
effettiva presentazione presso la stessa. I candidati,  tratti  dalla
graduatoria di cui all'art. 10, che non si  presenteranno  presso  la
SVTAM  nel  termine  fissato  nella  comunicazione  di  convocazione,
saranno considerati rinunciatari ed i relativi posti potranno  essere
ripianati, entro l'ottavo giorno  di  corso  nei  limiti  di  ciascun
blocco, su richiesta dello Stato maggiore  dell'Aeronautica,  secondo
le modalita' previste dagli articoli 11 e 12 del presente bando. 
    5. Entro sedici giorni  dall'avvenuto  incorporamento,  la  SVTAM
dovra' inviare copia del verbale di incorporamento, con l'indicazione
delle date della decorrenza giuridica ed amministrativa  dei  singoli
candidati, alla DGPM  -  I  Reparto  -  3ª  Divisione  -  1ª  Sezione
reclutamento VFP 1, per il seguito di competenza. 
    6. La DGPM determinera', con decreto  dirigenziale,  l'ammissione
degli incorporati alla ferma volontaria di un  anno  nell'Aeronautica
militare,  con  riserva  dell'accertamento,  anche  successivo,   del
possesso  dei  requisiti  di   partecipazione   alla   procedura   di
reclutamento. 
    7. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del  grado  precedentemente  rivestito  a  decorrere  dalla  data  di
incorporamento. 

        
      
                               Art. 14 
 
                   Disposizioni di stato giuridico 
 
    1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  in
particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al
proscioglimento dalla ferma. 
    2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  nel
rispetto  delle  consistenze  annuali  previste   per   i   volontari
nell'Aeronautica  militare,  i  VFP  1  potranno  essere  ammessi,  a
domanda, ad un periodo di rafferma della durata di un anno. 
    3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 15, comma 3
potra' essere  prolungato,  su  proposta  dell'Amministrazione  della
difesa e previa accettazione dell'interessato, oltre il  termine  del
periodo di ferma o di rafferma per il tempo  strettamente  necessario
al  completamento  dell'iter  concorsuale  per  il  reclutamento  nei
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4). 

        
      
                               Art. 15 
 
                 Possibilita' e sviluppo di carriera 
 
    1. I VFP 1 dell'Aeronautica militare potranno conseguire,  previo
giudizio di idoneita', il  grado  di  aviere  scelto  non  prima  del
compimento del terzo mese dall'incorporazione. 
    2. I volontari giudicati inidonei per il conseguimento del  grado
di aviere scelto saranno sottoposti a nuova ed unica  valutazione  al
compimento del nono mese dall'incorporazione. 
    3. I VFP 1, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli  prosciolti
a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di rafferma o in
congedo  per  fine  ferma  potranno  partecipare  alle  procedure  di
reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nei relativi bandi. 

        
      
                               Art. 16 
 
Reclutamento nelle carriere  iniziali  delle  Forze  di  polizia  ad 
  ordinamento militare e civile e  del  Corpo  militare  della  croce
  rossa 
 
    1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali  delle  Forze
di polizia ad ordinamento militare e  civile  e  del  Corpo  militare
della croce rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari  in  rafferma
annuale e a quelli a cui e' stato  prolungato  il  periodo  di  ferma
annuale ai sensi del precedente art. 14, comma 3, nei limiti indicati
dall'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. I criteri  e  le  modalita'  per  l'ammissione  dei  candidati
saranno determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con
decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro
della difesa. 

        
      
                               Art. 17 
 
                              Benefici 
 
    1.  I  brevetti  e  le  specializzazioni,  acquisiti  durante  il
servizio  militare  in  qualita'  di  VFP  1,  costituiscono   titolo
valutabile ai sensi delle normative vigenti di settore. 
    2. I  titoli  di  merito,  il  periodo  di  servizio  svolto,  le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per  cui  e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono  considerati
utili,  secondo  le   disposizioni   previste   da   ciascuna   delle
amministrazioni  interessate,  ai   fini   della   formazione   delle
graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali  delle  Forze
di polizia ad ordinamento militare e  civile  e  del  Corpo  militare
della croce rossa. 

        
      
                               Art. 18 
 
                     Disposizioni amministrative 
 
    1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per  le  sedi  ove  hanno  luogo  gli  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali sono a carico dei candidati. 
    2. Durante le operazioni di selezione presso la SVTAM i candidati
potranno fruire di vitto ed alloggio a  carico  dell'Amministrazione,
se disponibili. 

        
      
                               Art. 19 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno
raccolti  e  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  arruolamento,  per  le  finalita'  di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle  inerenti  alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla  procedura  di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito. 
    2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento  della  procedura  di  reclutamento  o   alla   posizione
giuridico - economica del candidato e, in caso  di  arruolamento,  ai
soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode  dei  diritti  stabiliti  dall'art.  7  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i  quali  il  diritto
d'accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge  nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali: 
    a) il responsabile della DIPMA - 4° ufficio; 
    b) il presidente della commissione valutatrice; 
    c) i presidenti  delle  commissioni  preposte  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
    d) il direttore della 3ª Divisione della DGPM. 

        
      
                               Art. 20 
 
                           Norme di rinvio 
 
    Per quanto non espressamente disciplinato dal  presente  decreto,
si rinvia alla vigente normativa di settore. 
    Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per il
controllo secondo le normative  vigenti  e  verra'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale. 
      Roma, 16 agosto 2011 
 
                                           Il direttore generale t.a. 
                                           Generale di corpo d'armata 
                                                  Mario Roggio        
 
Il vice  direttore generale 
Generale di divisione aerea 
       Roberto Zappa 
 
--------- 
 
                         Avvertenze generali 
 
    Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra'  essere
chiesta direttamente alla Sezione relazioni  con  il  pubblico  della
Direzione generale per il personale militare, viale dell'Esercito  n.
186 - c.a.p. 00143 Roma - Cecchignola - tel. 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati: 
      1) in visita o telefonicamente: 
        a) dal lunedi' al giovedi': 
    dalle 08.30 alle 12.30; 
    dalle 13.30 alle 16.00; 
        b) il venerdi' dalle 09.00 alle 13.00; 
      2) consultando il sito www.persomil.difesa.it