Concorso per 2364 volontari in ferma prefissata (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 2364
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 68 del 26-08-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO Bando di reclutamento, per il 2012, di 2.364 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare, di cui 1.116 nel Corpo equipaggi militari ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-08-2011
Data Scadenza bando 30-04-2012
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE


CONCORSO

Bando di reclutamento, per il  2012,  di  2.364  volontari  in  ferma
  prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare, di  cui  1.116
  nel Corpo equipaggi militari marittimi  e  1.248  nel  Corpo  della
  capitanerie di porto. 

 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante le nuove  norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
documenti amministrativi e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, che ha stabilito le norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997,  n.  127,  concernente  le  misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  riguardante  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati  personali  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  1°  settembre  2004,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e successive  modifiche  ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita'  militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il  libro  IV,
concernente le norme per il reclutamento del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle  determinazioni  generali  del  Ministero  della  difesa,   del
Segretariato  generale  della  difesa,  dello  Stato  maggiore  della
difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri  emanati  in  attuazione  della  precedente
normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246» ed, in particolare, il libro  IV,  concernente
le norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010,
concernente la  nomina  dell'ammiraglio  ispettore  capo  (CP)  Marco
Brusco a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa  1°  febbraio  2010  -
registrato alla Corte dei conti il 27 aprile  2010,  registro  n.  4,
foglio n. 281 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della Direzione generale per il personale militare ed,  in
particolare,  l'art.  15,  comma  3  che  prevede  le  modalita'   di
sostituzione in caso - tra gli altri  -  di  temporanea  assenza  del
Direttore generale per il personale militare; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  7  aprile  2010,
concernente la sua nomina a Vice Direttore generale  della  Direzione
generale per il personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti disponibili 
 
 
    1. Per il 2012 e' indetto un bando di reclutamento  nella  Marina
militare di 2.364 volontari in ferma prefissata di un anno  (VFP  1),
di cui 1.116 per le categorie del Corpo equipaggi militari  marittimi
(CEMM) e 1.248 per il Corpo delle capitanerie di porto, ripartiti nei
seguenti tre blocchi: 
      a) 1° blocco, con due distinti incorporamenti:  788  posti,  di
cui 372 per il CEMM e 416 per il Corpo delle  capitanerie  di  porto,
cosi' suddivisi: 
        1° incorporamento, previsto nel mese di febbraio 2012, dal 1°
al 394° classificato nella graduatoria di merito, di  cui  186  posti
per il CEMM e 208 per il Corpo delle capitanerie di porto; 
        2° incorporamento, previsto nel mese di aprile 2012, dal 395°
al 788° classificato nella graduatoria di merito, di  cui  186  posti
per il CEMM e 208 per il Corpo delle capitanerie di porto. 
    La domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  15
settembre al 31 ottobre 2011, per i nati dal 31 ottobre  1986  al  31
ottobre 1993, estremi compresi; 
      b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti:  788  posti,  di
cui 372 per il CEMM e 416 per il Corpo delle  capitanerie  di  porto,
cosi' suddivisi: 
        1° incorporamento, previsto nel mese di giugno 2012,  dal  1°
al 394° classificato nella graduatoria di merito, di  cui  186  posti
per il CEMM e 208 per il Corpo delle capitanerie di porto; 
        2° incorporamento, previsto nel mese di agosto 2012, dal 395°
al 788° classificato nella graduatoria di merito, di  cui  186  posti
per il CEMM e 208 per il Corpo delle capitanerie di porto. 
    La domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  1°
dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, per i nati dal 31 gennaio  1987  al
31 gennaio 1994, estremi compresi; 
      c) 3° blocco, con due distinti incorporamenti:  788  posti,  di
cui 372 per il CEMM e 416 per il Corpo delle  capitanerie  di  porto,
cosi' suddivisi: 
        1° incorporamento, previsto nel mese di ottobre 2012, dal  1°
al 394° classificato nella graduatoria di merito, di  cui  186  posti
per il CEMM e 208 per il Corpo delle capitanerie di porto; 
        2° incorporamento, previsto nel mese di  dicembre  2012,  dal
395° al 788° classificato nella graduatoria di  merito,  di  cui  186
posti per il CEMM e 208 per il Corpo delle capitanerie di porto. 
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 1°  marzo
al 30 aprile 2012, per i nati dal 30 aprile 1987 al 30  aprile  1994,
estremi compresi. 
    2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun  blocco  del  presente
bando e' riservato alle categorie previste nell'art. 702 del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66  e  indicate  nell'allegato  A  che
costituisce parte integrante del presente bando. In caso di mancanza,
anche parziale, di  candidati  idonei  appartenenti  alle  suindicate
categorie di riservatari, i  relativi  posti  saranno  devoluti  agli
altri concorrenti idonei dello stesso blocco. 
    3. Le domande, con indicata la  preferenza  all'arruolamento  per
uno specifico blocco, inviate a mezzo  posta,  secondo  le  modalita'
indicate nel successivo art. 3, entro i termini previsti ma pervenute
dieci giorni oltre il  termine  di  scadenza  stabilito  per  ciascun
blocco,  saranno  ritenute  valide  per  l'arruolamento   al   blocco
successivo. Si fa eccezione per il 3° blocco per il quale le domande,
inviate a mezzo posta entro i termini  previsti  ma  pervenute  venti
giorni  oltre  il  prescritto  termine  di   presentazione,   saranno
considerate irricevibili. 
    4. E' ammessa la presentazione di  domande  di  reclutamento  per
piu' blocchi, purche' nel rispetto delle date di  scadenza  stabilite
per ognuno di essi. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare il presente bando di reclutamento, modificare il
numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento
delle attivita' previste dal presente bando, in ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione  di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa pubblica.  In  tal  caso,  l'Amministrazione
della  difesa  provvedera'  a  dare  formale  comunicazione  mediante
annuncio che sara' pubblicato nella gazzetta ufficiale. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  coloro  che  sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) avere compiuto il 18° anno di eta' e non  aver  superato  il
giorno del compimento del 25° anno di eta'; 
      d) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,  ad  esclusione  dei  proscioglimenti  a   domanda   e   per
inidoneita' psico-fisica; 
      f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore). L'ammissione  dei  candidati  che  hanno
conseguito  un   titolo   di   studio   all'estero   e'   subordinata
all'equipollenza  del  titolo  stesso  rilasciata   da   un   ufficio
scolastico regionale o provinciale a loro scelta, che  dovra'  essere
prodotta all'atto della presentazione della domanda, con riportato il
giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto e ottimo); 
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) aver tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) idoneita' psico-fisico e attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze armate in qualita' di VFP 1; 
      k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
      l) statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,95,  se
candidati di sesso maschile, e statura non inferiore a m 1,61  e  non
superore a m 1,95 se candidate di sesso femminile; 
      m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate. 
    2. Tutti i requisiti sopra  indicati  dovranno  essere  posseduti
fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta',
fino alla data di effettiva  incorporazione,  pena  l'esclusione  dal
reclutamento. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1.  Per  ciascun  blocco  la   domanda   di   partecipazione   al
reclutamento  deve  essere,  a  pena  di   irricevibilita',   redatta
utilizzando il modello riportato in allegato A, compilato in ogni sua
parte osservando  le  istruzioni  in  esso  riportate  e  firmata  in
originale  per  esteso  dal   candidato.   La   firma,   da   apporre
necessariamente in forma autografa, non deve essere  autenticata.  Ai
soli fini della compilazione della domanda,  puo'  essere  utilizzata
anche la procedura on-line disponibile sui siti web  www.difesa.it  e
www.marina.difesa.it. 
    2.  La  domanda  deve  essere   inviata   al   Centro   selezione
addestramento e formazione  del  personale  volontario  della  Marina
militare (MARICENTRO) di Taranto - casella postale n. 1230 -  Ufficio
postale Taranto Centro - 74123 Taranto, a mezzo raccomandata, entro i
termini di scadenza di presentazione fissati per  ciascun  blocco.  A
tal fine fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante. 
    3. Coloro che risiedono o che si trovano  all'estero  per  motivi
diversi possono presentare la domanda,  entro  i  termini  stabiliti,
all'Autorita' diplomatica o consolare  che  ne  curera'  l'inoltro  a
MARICENTRO con la massima sollecitudine. In tali casi per la data  di
presentazione fa fede  la  data  di  assunzione  a  protocollo  della
domanda da parte dell'Autorita' diplomatica o consolare. 
    4. Il candidato deve dichiarare nella  domanda,  sotto  forma  di
autocertificazione, quanto segue: 
    a) il cognome, il nome ed il sesso; 
    b) la data ed il luogo di nascita; 
    c) il codice fiscale; 
    d) la residenza; 
    e) il possesso della cittadinanza italiana; 
    f) il godimento dei diritti civili e politici; 
    g) il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore) ed il giudizio conseguito al  termine  di
detto  ciclo  di  studi,  valido  ai  fini  della  formazione   della
graduatoria di cui al successivo  art.  7,  unitamente  all'indirizzo
dell'istituto scolastico ove ha conseguito il diploma stesso; 
    h)  l'eventuale  possesso  di  titoli  di  merito,  preferenza  o
precedenza di  cui  al  successivo  art.  8  del  presente  bando  di
reclutamento; 
    i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla  riserva
dei posti di cui all'art. 1, comma 2; 
    j) di non essere in atto  imputato  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; In caso contrario, dovra' indicare, con apposita
dichiarazione  da  allegare  alla  domanda,  i  procedimenti   penali
pendenti a carico e l'Autorita' giudiziaria presso la quale pendono i
procedimenti stessi; 
    k) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia; 
    l) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
    m) di aver tenuto condotta incensurabile; 
    n)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
    o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti  da
non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in  una
selezione  psico-fisica  e  attitudinale,  prevista  dal   precedente
reclutamento di volontari in ferma prefissata di un  anno  ovvero  da
altro concorso per l'accesso ad una  delle  carriere  iniziali  della
Marina militare; 
    p) eventuali  altre  domande  di  partecipazione  presentate  per
l'arruolamento in qualita' di VFP 1  nella  Marina  militare  per  il
2012; 
    q) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate. 
    Inoltre, deve indicare: 
    a) l'eventuale svolgimento del servizio militare in  qualita'  di
ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile  e
nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 
    b) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza
armata, indicando quella prescelta in ordine di preferenza; 
    c)  l'area  geografica  di  interesse  per   l'espletamento   del
servizio; 
    d) l'eventuale preferenza per l'assegnazione al CEMM o  al  Corpo
delle capitanerie di porto; 
    e)  di  accettare,  in  caso  di   ammissione   all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnata in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza armata e di essere disposto ad essere  impiegato  su  tutto  il
territorio nazionale ed all'estero; 
    f)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del   bando   di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito. 
    5. Alla domanda devono essere allegati: 
    a) copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento  di
riconoscimento in corso di validita', rilasciato  da  amministrazioni
dello Stato e munito di fotografia; 
    b) copia fotostatica leggibile del codice fiscale. 
    I candidati, se ne sono in possesso, potranno allegare copia  del
diploma di istruzione secondaria di primo grado. 
    6. Sottoscrivendo la domanda il candidato,  oltre  a  manifestare
esplicitamente il consenso  alla  raccolta  e  trattazione  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
della procedura di reclutamento (il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
in merito ad eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi  dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    7. Il candidato nella domanda di reclutamento deve anche indicare
il recapito presso il quale desidera ricevere  le  comunicazioni,  se
diverso da quello di residenza, con il relativo codice di  avviamento
postale e, ove possibile, il  numero  telefonico  fisso  e/o  mobile,
nonche'   l'indirizzo   di   posta   elettronica.   Ogni   variazione
dell'indirizzo durante l'espletamento delle procedure di reclutamento
dovra' essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente  e
tempestivamente a MARICENTRO. 
    8.   L'Amministrazione   della   difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa  i  possibili  disguidi  derivanti  da  errate,
mancate  o  tardive  segnalazioni  di  variazioni  del  recapito,  da
ritardate ricezioni da parte dei candidati di comunicazioni dovute  a
disguidi  postali,  da  altre  cause   non   imputabili   a   proprie
inadempienze dovute a cause di forza maggiore. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
 
    Per ogni blocco, il reclutamento si svolge  secondo  le  seguenti
fasi: 
    a) presentazione delle domande a MARICENTRO secondo le  modalita'
specificate nel precedente art. 3; 
    b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica da parte di
MARICENTRO dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma  1  fatta
eccezione per quelli relativi: 
    al  possesso  della  statura  minima  e  massima,  dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale; 
    agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario ed occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    c) esclusione dal  reclutamento,  da  parte  di  MARICENTRO,  dei
candidati carenti di detti requisiti,  tranne  di  quelli  privi  dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) ed  i)  e/o  che
hanno a  proprio  carico  sentenze/decreti  penali  di  condanna  per
delitti non colposi, di competenza della Direzione  generale  per  il
personale militare (DGPM); 
    d) accertamento, da parte di MARICENTRO, ai  sensi  dell'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
del contenuto  delle  autocertificazioni  rese  dai  candidati  nella
domanda; 
    e) consegna, da parte di MARICENTRO, delle domande dei  candidati
in  possesso  dei  requisiti  accertati,  corredate   della   annessa
documentazione, alla Direzione generale  per  il  personale  militare
(DGPM) - I Reparto - 3ª Divisione - 1ª Sezione reclutamento VFP 1 che
provvedera', effettuati gli accertamenti di competenza, al successivo
inoltro alla commissione valutatrice di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera a) del presente bando; 
    f) valutazione, da parte della predetta commissione  valutatrice,
dei  giudizi  riportati  dai  candidati  nel  diploma  di  istruzione
secondaria di  primo  grado  e  formazione  della  graduatoria  degli
ammessi alla valutazione dei titoli di merito; 
    g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art.  8,
formazione della graduatoria di merito e approvazione della stessa da
parte della DGPM; 
    h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria  di  cui
alla precedente lettera g) presso MARICENTRO per  l'accertamento  dei
requisiti d'idoneita' psico-fisica e attitudinale; 
    i)  incorporazione  dei  candidati  utilmente   collocati   nella
graduatoria di cui alla precedente lettera g); 
    j)  ripartizione  dei   candidati   utilmente   collocati   nella
graduatoria,  dichiarati  idonei  agli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali ed incorporati tra il personale del  CEMM  e  del  Corpo
delle  capitanerie   di   porto   e   attribuzione   delle   relative
categorie/specialita'/abilitazioni; 
    k) decretazione dei  candidati  incorporati  ammessi  alla  ferma
prefissata di un anno nella Marina militare; 
    l) eventuale decadenza  dalla  ferma  contratta  degli  arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. Non sono  prese  in  considerazione  e  comportano,  pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
    a) presentate da candidati carenti dei  prescritti  requisiti  di
partecipazione; 
    b) non redatte utilizzando il modello riportato  nell'allegato  A
ovvero disponibile on-line; 
    c) prive della copia fotostatica fronte retro, leggibile,  di  un
documento di riconoscimento in  corso  di  validita',  rilasciato  da
amministrazioni dello Stato e munito di fotografia; 
    d) non spedite a mezzo raccomandata; 
    e) non firmate in forma autografa dal candidato; 
    f)  redatte  e  firmate  a  matita  o  con  penne  ad  inchiostro
cancellabile; 
    g) contenenti correzioni e/o abrasioni; 
    h)  contenenti  dichiarazioni  non  veritiere  in  relazione   al
giudizio conseguito con il diploma di istruzione secondaria di  primo
grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza. 
    2. MARICENTRO e' delegato dalla DGPM: 
    a) allo svolgimento delle  operazioni  inerenti  all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1  nei  limiti  specificati
dall'art. 4, lettera b) e ad  effettuare  le  dovute  esclusioni  dal
reclutamento, tranne quelle relative alla verifica dei  requisiti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g),  h)  ed  i)  e  dell'assenza  di
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,  nonche'
quelle concernenti il comma 1, lettera h) del presente articolo; 
    b) a non ammettere le domande di  candidati  gia'  esclusi  dalla
DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento. 
    Lo stesso MARICENTRO provvede  alla  notifica  ai  candidati  dei
provvedimenti di esclusione/mancata ammissione. 
    3. La commissione di cui al successivo art. 6, comma  1,  lettera
b) provvedera' ad escludere i candidati giudicati: 
    inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
    positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    4. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    5.  Se  l'esclusione  deriva  da  dichiarazioni  non   veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  alla  Procura
della Repubblica competente per territorio e  non  potra'  presentare
domanda di partecipazione per i successivi blocchi. 
    6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    7. Il candidato nei cui confronti e' adottato il provvedimento di
esclusione potra' avanzare  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni  dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata,  saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione valutatrice; 
    b) commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
    c) commissione per la ripartizione dei candidati vincitori tra il
personale del CEMM e del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  e  per
l'attribuzione delle relative categorie/specialita'/abilitazioni. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a  capitano  di  vascello,
presidente; 
    b) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  di  vascello,
membro; 
    c) un ufficiale di grado non inferiore a tenente di  vascello,  o
grado corrispondente, ovvero  funzionario  amministrativo,  designato
dalla DGPM, membro; 
    d) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di terza classe
ovvero assistente amministrativo, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
insediata presso MARICENTRO. Essa sara' composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a  capitano  di  vascello,
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
    b)  due  ufficiali  superiori  appartenenti  al  Corpo  sanitario
militare marittimo, membri; 
    c) un ufficiale di grado non inferiore a tenente di  vascello  in
possesso della qualifica PST, membro. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c)  sara'
composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore  a  capitano  di  fregata,
presidente; 
    b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello, di
cui uno appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, membri; 
    c) un ufficiale,  ovvero  funzionario  amministrativo,  designato
dalla DGPM, membro. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                Selezione dei candidati da ammettere 
                alla valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la
graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di
merito, sulla base del giudizio conseguito nel diploma di  istruzione
secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi: 
    a) ottimo: 4 punti; 
    b) distinto: 3 punti; 
    c) buono: 2 punti; 
    d) sufficiente: 1 punto. 
    Nel caso di voto  espresso  in  decimi:  al  giudizio  di  ottimo
corrisponde il voto di 10/10 ovvero di 9/10; al giudizio di  distinto
corrisponde il voto di 8/10; al giudizio di buono corrisponde il voto
di 7/10; al giudizio di sufficiente corrisponde il voto di 6/10. 
    2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i sottonotati  numeri
massimi di collocazione utile: 1° blocco: 2.400; 2° blocco: 2.400; 3°
blocco: 2.400. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  preferito  il  candidato
piu' giovane d'eta'. 
    5. Per ogni blocco, la graduatoria  dei  candidati  da  ammettere
alla valutazione dei titoli  di  merito  sara'  pubblicata  sul  sito
www.persomil.difesa.it. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
                       e relativa graduatoria 
 
 
    1.  Per  ogni  blocco  la  commissione  valutatrice   redige   la
graduatoria  di  merito  dei  candidati  utilmente  collocati   nella
graduatoria prevista dall'art. 7, provvedendo a sommare il precedente
punteggio con quello dei seguenti titoli di merito: 
      a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera b) del decreto
del Ministro della difesa 1° settembre 2004: 
    1) iscrizione al personale marittimo  di  cui  all'art.  114  del
Codice della navigazione: punti 1; 
    2) porto d'armi: punti 1; 
    3) brevetto di assistenti bagnanti o di bagnino  di  salvataggio:
punti 3; 
    4) patente nautica per condotta di navi da diporto: punti 4; 
    5) patente nautica per condotta  imbarcazioni  da  diporto  senza
limiti, non cumulabile con il punteggio di cui  al  precedente  punto
4): punti 3; 
    6) patente nautica per condotta imbarcazioni da diporto entro  le
12 miglia costiere,  non  cumulabile  con  il  punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 4) e 5): punti 2; 
    7) patente di guida civile B o superiore: punti 1; 
      b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento: 
    1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 7; 
    2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con  il  punteggio
di cui al precedente punto 1), lettera b): punti 6; 
    3)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai  precedenti
punti 1) e 2), lettera b): punti 5; 
    4)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui  ai  precedenti
punti 1), 2) e 3), lettera b): punti 4; 
    5) diploma di istruzione  secondaria/qualifica  (triennale),  non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2),  3)  e
4), lettera b): punti 3; 
    6) aver svolto  per  almeno  10  mesi  il  servizio  militare,  a
qualunque titolo, nella Marina militare, senza demerito: punti 1; 
    7) brevetto di istruttore di nuoto rilasciato  dalla  Federazione
italiana nuoto, non cumulabile con il punteggio di cui al  precedente
punto 3), lettera a): punti 2; 
    8)  brevetto  di  maestro  di  salvamento  rilasciato   da   enti
riconosciuti dall'Amministrazione della difesa non cumulabile  con  i
punteggi di cui ai precedenti punti 3), lettera a) e 7), lettera  b):
punti 4; 
    9) brevetto di istruttore di vela  rilasciato  dalla  Federazione
italiana vela: punti 2; 
    10) aver conseguito la patente europea del  computer  (ECDL  Core
Full) presso un  ente  riconosciuto  dall'Associazione  italiana  per
l'informatica e il calcolo automatico (AICA) al superamento dei sette
esami previsti dal relativo programma o certificato  informatico  IC3
equipollente: punti 1. 
    2. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    3. In  caso  di  ulteriore  parita',  sara'  data  preferenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    4. Per ogni blocco, la graduatoria di  merito  dei  candidati  da
ammettere alla fase degli accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali
sara' pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
              Accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
 
    1. MARICENTRO  e'  delegato  dalla  DGPM  a  convocare,  a  mezzo
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento,   i   candidati   per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali,  attingendo
dalla graduatoria di merito di cui al precedente  art.  8  in  numero
sufficiente a coprire i posti messi a concorso  e  comunque  entro  i
limiti di seguito indicati: per  il  1°  blocco:  2.400;  per  il  2°
blocco: 2.400; per il 3°  blocco:  2.400.  I  candidati  che  non  si
presenteranno nei tempi  stabiliti  dalla  lettera  di  convocazione,
ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al
primo, saranno considerati rinunciatari. 
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui al precedente comma 1, MARICENTRO sara' autorizzato  a  convocare
un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria  di  cui
all'art.  8,  per  l'accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale, fino al raggiungimento dei posti disponibili  per  ogni
blocco. Di tale procedura dovra' essere data tempestiva comunicazione
alla DGPM. 
    3.  I  candidati  devono  presentarsi,  pena   l'esclusione   dal
reclutamento, agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con: 
    a) un documento di identita' in  corso  di  validita'  munito  di
fotografia, rilasciato da amministrazioni dello Stato; 
    b)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura pubblica  o  privata  accreditata  col  servizio  sanitario
nazionale in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita,  ad
eccezione di quello riguardante il  gruppo  sanguigno,  dei  seguenti
esami: 
    emocromo completo; 
    VES; 
    glicemia; 
    creatininemia; 
    trigliceridemia; 
    colesterolemia; 
    bilirubinemia totale e frazionata; 
    gamma GT; 
    transaminasemia (GOT e GPT); 
    attestazione del gruppo sanguigno; 
    c)  certificato  di  stato  di  buona  salute  che   attesti   la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di   gravi    intolleranze    ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal medico di  fiducia
in data non anteriore a sei mesi precedenti le visite  e  redatto  in
modo conforme all'allegato B, che costituisce  parte  integrante  del
presente bando; 
    d)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura pubblica  o  privata  accreditata  col  servizio  sanitario
nazionale in data non anteriore a  tre  mesi  precedenti  la  visita,
dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
    e)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura pubblica  o  privata  accreditata  col  servizio  sanitario
nazionale in data non anteriore a  tre  mesi  precedenti  la  visita,
dell'esame dei markers dell'epatite B e C; 
    f) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica  o  privata
convenzionata  con  il  servizio  sanitario  nazionale  in  data  non
anteriore ai tre mesi precedenti la visita,  attestante  l'esito  del
test di accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
    g) se concorrenti di sesso femminile: 
    originale o copia  conforme  del  referto  di  ecografia  pelvica
eseguita presso struttura sanitaria pubblica  o  privata  accreditata
col servizio sanitario nazionale in data non anteriore  ai  tre  mesi
precedenti la visita; 
    originale o copia conforme del referto del test di gravidanza (su
sangue e urine),  eseguito  presso  struttura  sanitaria  pubblica  o
privata accreditata col servizio  sanitario  nazionale  in  data  non
anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita. 
    I candidati, se ne sono  in  possesso,  potranno  produrre  anche
eventuali esami radiografici del torace. 
    4.  La  commissione   per   gli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali, presa visione della documentazione  sanitaria  elencata
al precedente comma, oltre a sottoporre il candidato  ad  una  visita
medica generale  preliminare,  disporra'  l'esecuzione  dei  seguenti
accertamenti specialistici e strumentali: 
    a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
    b) visita oculistica; 
    c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
    d) visita psichiatrica; 
    e) analisi delle urine,  completa  di  drug  test  ed  esame  del
sedimento; 
    f) accertamenti  volti  alla  verifica  dell'abuso  di  alcool  e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    g) visita odontoiatrica; 
    h) visita ortopedica; 
    i)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso   l'esame   radiologico)
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica  e  medico
legale del concorrente, da effettuare anche  presso  altre  strutture
sanitarie. 
    In  sede  di  visita  medico  generale  la  commissione  per  gli
accertamenti psico-fisici  e  attitudinali  giudichera'  inidoneo  il
candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro  sede  o  natura,
siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile
indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare  con  visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    5. I candidati saranno  sottoposti  alla  verifica  del  possesso
delle  capacita'  attitudinali,  consistenti  in  test  e  prove   di
performance,  necessarie  per  assicurare  un  corretto  e   continuo
svolgimento dei compiti previsti per il VFP 1. Il giudizio  derivante
dalle suddette verifiche e' definitivo. 
    6. Al termine degli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali  i
candidati, per essere giudicati idonei, dovranno essere  riconosciuti
esenti da: 
    a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  ed  alle  vigenti  direttive
tecniche emanate della Direzione generale della sanita' militare; 
    b) da altre patologie ritenute incompatibili  con  l'espletamento
del servizio quale VFP 1; 
    c) da patologie per  le  quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
della Direzione generale della sanita' militare. 
    7.  La  commissione  formulera'  un  giudizio  di  idoneita'  con
attribuzione del profilo sanitario,  secondo  quanto  previsto  dalla
direttiva  della   Direzione   generale   della   sanita'   militare,
precedentemente richiamata, ovvero di  inidoneita',  che  comportera'
l'esclusione dal reclutamento. La  commissione,  qualora  lo  ritenga
necessario, potra' disporre l'effettuazione di  ogni  altro  esame  o
accertamento utile alla definizione del giudizio di inidoneita'. 
    Il giudizio sara' comunicato, con determinazione  del  Presidente
della commissione per gli accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali
delegata  dalla  DGPM  alle   predette   incombenze,   al   candidato
sottoponendogli alla firma apposito foglio di notifica. 
    8. Il candidato escluso potra' avanzare  ricorso  giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al
Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro   sessanta   e
centoventi  giorni  dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  di
esclusione. 
    9.  Per   le   sole   esclusioni   relative   agli   accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' all'interessato di  avanzare,
entro trenta giorni dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  di
esclusione, motivata e documentata istanza  di  riesame,  debitamente
firmata e corredata della certificazione sanitaria rilasciata da  una
struttura pubblica  o  privata  accreditata  col  servizio  sanitario
nazionale,   attestante   l'assenza   delle    imperfezioni/patologie
riscontrate  in  occasione  degli  accertamenti  dei   requisiti   in
questione, che dovra' essere inviata, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento, alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 3ª Divisione -  1ª  Sezione  reclutamento  VFP  1  -  Viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e  per  abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico. Le istanze non  firmate  o  carenti  della  predetta
certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili. 
    10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto delle certificazioni presentate, se  sussistono  le  condizioni,
interessa la Commissione  medica  centrale  presso  l'Ispettorato  di
sanita', che  provvedera'  a  convocare  il  ricorrente  al  fine  di
sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici.  Il  giudizio
riportato in quest'ultima indagine  sara'  definitivo.  Nel  caso  di
confermata inidoneita', il ricorrente sara' escluso dal reclutamento.
In caso di idoneita' l'Ispettorato di sanita' della  Marina  militare
disporra'  il  completamento   degli   accertamenti   dei   requisiti
psico-fisici e  attitudinali.  I  candidati,  riconosciuti  idonei  e
collocati utilmente nella  graduatoria  del  blocco  di  provenienza,
saranno  incorporati  con  il  primo  blocco  utile,  assumendone  la
decorrenza giuridica. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
             Approvazione e validita' delle graduatorie 
 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  provvede  a
compilare la graduatoria di merito  e  ad  inviarla  alla  DGPM,  che
l'approvera' con decreto dirigenziale. 
    2. Le graduatorie  sono  valide  12  mesi  esclusivamente  per  i
blocchi del  presente  bando,  ferme  restando  le  previsioni  degli
articoli 11 e 12. 
    3. Per  ogni  blocco,  la  graduatoria  di  merito  del  presente
articolo sara' pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
           Procedure per il recupero dei posti non coperti 
 
 
    1. In caso di mancata copertura dei posti per l'arruolamento,  al
termine delle operazioni di incorporazione riferite ad  ogni  blocco,
ad esaurimento degli arruolandi compresi nella  relativa  graduatoria
di cui al precedente art. 10, su richiesta dello Stato maggiore della
Marina, la DGPM potra'  autorizzare  l'incorporamento  dei  candidati
idonei ma non  utilmente  collocati  nella  graduatoria  dei  blocchi
precedenti. 
    2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta  dello  Stato  maggiore  della  Marina,  la   DGPM   potra'
incrementare le incorporazioni  dei  blocchi  successivi  non  oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti  dall'art.
1. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
             Ripartizione dei candidati idonei eccedenti 
                 le incorporazioni di ciascun blocco 
 
 
    Fermo restando quanto previsto  dall'art.  11,  a  copertura  dei
posti di cui al precedente art.  1,  comma  1  eventualmente  rimasti
vacanti, su richiesta dello Stato  maggiore  della  Marina,  la  DGPM
potra' attingere, previo  consenso  dei  rispettivi  Stati  maggiori,
dalle graduatorie dei VFP 1 nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica
militare, i candidati idonei ma non utilmente  collocati,  che  hanno
manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate. Tali
graduatorie,  in  corso  di  validita',  sono  riferite   a   blocchi
precedenti. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
             Ammissione alla ferma prefissata di un anno 
 
 
    1. Per ogni blocco MARICENTRO e' delegato dalla DGPM a  convocare
per l'incorporamento i candidati risultati idonei  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali da ammettere alla ferma prefissata di  un
anno nella Marina militare, sulla base della graduatoria  di  cui  al
precedente art. 10 fino alla copertura  dei  posti  previsti  per  il
medesimo blocco. 
    2. La convocazione e' consegnata all'interessato al termine degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e contiene la data  e  l'ora
di presentazione presso MARICENTRO. 
    3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita' loro indicate da MARICENTRO nella lettera di  convocazione,
pena la decadenza dall'arruolamento, l'autocertificazione  attestante
il  mantenimento  dei   requisiti   dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione, utilizzando il modello in allegato C, che costituisce
parte integrante del presente bando. Tale documento  sara'  acquisito
ed inserito nel  fascicolo  personale  dell'interessato  a  cura  del
comando di appartenenza. 
    I  candidati  vincitori   dovranno,   inoltre,   produrre   copia
autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e  un
referto analitico attestante l'esito del dosaggio del  glucosio  6  -
fosfato - deidrogenasi rilasciato da strutture sanitarie pubbliche. 
    4. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera',  per
gli effetti giuridici, dalla  data  di  previsto  incorporamento  del
blocco  e,  per  quelli  amministrativi,  dalla  data  di   effettiva
presentazione presso MARICENTRO. I candidati che non si presenteranno
presso MARICENTRO, nel termine fissato  nella  convocazione,  saranno
considerati rinunciatari ed i relativi posti potranno essere  coperti
dallo stesso MARICENTRO, traendo i  candidati  idonei  non  vincitori
dalla citata graduatoria di cui all'art. 10. 
    5. Il personale incorporato  sara'  sottoposto  ad  un  programma
addestrativo per l'impiego  in  operazioni  su  tutto  il  territorio
nazionale e all'estero. 
    6.  La  DGPM   determinera',   con   decreto   interdirigenziale,
l'ammissione alla ferma volontaria di un anno nella  Marina  militare
degli  incorporati,  ripartendo  il  personale  nei  Corpi  e   nelle
rispettive   categorie/specialita'/abilitazioni    assegnate    dalla
commissione di cui all'art.  6,  comma  1,  lettera  c)  con  riserva
dell'accertamento, anche successivo, del possesso  dei  requisiti  di
partecipazione alla procedura di reclutamento. 
    7.  I  candidati  provenienti  dal  congedo,  incorreranno  nella
perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporamento. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                   Disposizioni di stato giuridico 
 
 
    1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  in
particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al
proscioglimento dalla ferma. 
    2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  nel
rispetto delle consistenze annuali previste  per  i  volontari  nella
Marina militare, i VFP 1 potranno essere ammessi, a  domanda,  ad  un
periodo di rafferma della durata di un anno. 
    3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 15, comma 3
potra' essere  prolungato,  su  proposta  dell'Amministrazione  della
difesa e previa accettazione dell'interessato, oltre il  termine  del
periodo di ferma o di rafferma per il tempo  strettamente  necessario
al  completamento  dell'iter  concorsuale  per  il  reclutamento  nei
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4). 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                 Possibilita' e sviluppo di carriera 
 
 
    1. I VFP 1 della  Marina  militare  potranno  conseguire,  previo
giudizio di idoneita', il grado di comune di prima classe  non  prima
del compimento del terzo mese dall'incorporazione. 
    2. I volontari giudicati inidonei per il conseguimento del  grado
di comune di  prima  classe  saranno  sottoposti  a  nuova  ed  unica
valutazione al compimento del nono mese dall'incorporazione. 
    3. I VFP 1, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli  prosciolti
a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di rafferma o in
congedo  per  fine  ferma  potranno  partecipare  alle  procedure  di
reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nei relativi bandi. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
     Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia 
ad ordinamento militare e civile e del  Corpo  militare  della  croce
                                rossa 
 
 
    1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali  delle  Forze
di polizia ad ordinamento militare e  civile  e  del  Corpo  militare
della croce rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari  in  rafferma
annuale e a quelli a cui e' stato  prolungato  il  periodo  di  ferma
annuale ai sensi del precedente art. 14, comma 3, nei limiti indicati
dall'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei  candidati  sono
determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il  Ministro  della
difesa. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                              Benefici 
 
 
    1.  I  brevetti  e  le  specializzazioni,  acquisiti  durante  il
servizio  militare  in  qualita'  di  VFP  1,  costituiscono   titolo
valutabile ai sensi delle normative vigenti di settore. 
    2. I  titoli  di  merito,  il  periodo  di  servizio  svolto,  le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per  cui  e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono  considerati
utili,  secondo  le   disposizioni   previste   da   ciascuna   delle
amministrazioni  interessate,  ai   fini   della   formazione   delle
graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali  delle  Forze
di polizia ad ordinamento militare e  civile  e  del  Corpo  militare
della croce rossa. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                     Disposizioni amministrative 
 
 
    1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per  le  sedi  ove  hanno  luogo  gli  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali sono a carico dei candidati. 
    2.  Durante  le  operazioni  di  selezione  presso  MARICENTRO  i
candidati  potranno  fruire   di   vitto   ed   alloggio   a   carico
dell'Amministrazione, se disponibili. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno
raccolti  e  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  arruolamento,  per  le  finalita'  di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle  inerenti  alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla  procedura  di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito. 
    2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento  della  procedura  di  reclutamento  o   alla   posizione
giuridico-economica del candidato e,  in  caso  di  arruolamento,  ai
soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode  dei  diritti  stabiliti  dall'art.  7  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i  quali  il  diritto
d'accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge  nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali: 
    a) il responsabile di MARICENTRO; 
    b) il presidente della commissione valutatrice; 
    c) i presidenti  delle  commissioni  preposte  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
    d) il  presidente  della  commissione  per  la  ripartizione  dei
candidati vincitori tra il personale  del  CEMM  e  del  Corpo  delle
capitanerie  di   porto   e   per   l'attribuzione   delle   relative
categorie/specialita'/abilitazioni; 
    e) il direttore della 3ª Divisione della DGPM. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
 
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando,  si
rinvia alla vigente normativa di settore. 
    Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per il
controllo secondo le normative  vigenti  e  verra'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale. 
      Roma, 22 agosto 2011 
 
                     Il direttore generale t.a. 
                     Generale di corpo d'armata 
                            Mario Roggio 
 
 
                     Il vice direttore generale 
                     Generale di divisione aerea 
                            Roberto Zappa 
 
 
                   Ammiraglio istettore capo (CP) 
                            Marco Brusco 
 
--------- 
 
                         Avvertenze generali 
 
    Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra'  essere
chiesta direttamente alla Sezione relazioni  con  il  pubblico  della
Direzione generale per il personale militare, viale dell'Esercito  n.
186 - c.a.p. 00143 Roma - Cecchignola - tel. 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati: 
      1) in visita o telefonicamente: 
        a) dal lunedi' al giovedi': 
    dalle 08.30 alle 12.30; 
    dalle 13.30 alle 16.00; 
        b) il venerdi' dalle 09.00 alle 13.00; 
      2) consultando il sito www.persomil.difesa.it.