Concorso per 32 operatori tecnici (lazio) MINISTERO DELLA SALUTE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 32
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 72 del 09-09-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA SALUTE CONCORSO   (scad.  10 ottobre 2011) Speciale concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 32 posti di cui il quaranta per cento riservato al per ...
Ente: MINISTERO DELLA SALUTE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 09-09-2011
Data Scadenza bando 10-10-2011
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MINISTERO DELLA SALUTE

CONCORSO   (scad.  10 ottobre 2011)
Speciale concorso pubblico, per esami,  per  il  conferimento  di  32
  posti di cui il  quaranta  per  cento  riservato  al  personale  in
  possesso dei requisiti richiamati dall'art.  17,  comma  10,  della
  legge 3 agosto 2009, n. 102, nel profilo di operatore  tecnico  del
  settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza  e  del
  controllo sanitario, in prova - seconda area, fascia retributiva F2
  - vacanti presso gli uffici centrali e periferici. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          del personale dell'organizzazione e del bilancio 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  le  nuove   norme   in   materia   di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi e relativi regolamenti di esecuzione; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in  particolare  l'art.
19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso  e
di assunzione presso le pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  Codice
dell'amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione  n.  12/2010,  relativa  a  procedure  concorsuali   ed
informatizzazione; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile  con  l'adempimento  dei  compiti  propri  dell'operatore
tecnico  del  settore  della  prevenzione,   dell'assistenza,   della
vigilanza e del controllo sanitario, che esigono  il  pieno  possesso
del requisito della vista; 
    Vista la legge 10  aprile  1991,  n.  125,  che  garantisce  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza, l'integrazione  sociale  ed  i  diritti  delle  persone
handicappate e  la  circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri 24 luglio 1999, n.  6,  sull'applicazione  dell'art.  20  ai
portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  Europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed in particolare l'art.
17, come modificato dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1963, n. 1367,
nonche' il decreto del Ministro della salute 28  settembre  2005  che
attribuisce, tra l'altro, agli operatori tecnici  del  settore  della
prevenzione,  dell'assistenza,  della  vigilanza  e   del   controllo
sanitario in servizio presso il Ministero della salute  la  qualifica
di ufficiale di polizia giudiziaria,  per  l'effettivo  esercizio  di
vigilanza igienica sulla produzione e sul  commercio  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
    Ritenuto, pertanto, che non si possa  prescindere  dal  requisito
del possesso della cittadinanza italiana; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle  altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  relativi
regolamenti di esecuzione; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione; 
    Considerato che presso questa Amministrazione le quote di riserva
a favore degli appartenenti alle categorie protette previste  per  le
amministrazioni pubbliche che occupano piu' di cinquanta  dipendenti,
stabilita dalla normativa vigente, risultano coperte; 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; 
    Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, con la  quale  e'  stato
nuovamente istituito il Ministero  della  salute  ed  in  particolare
l'art. 1 comma 7 che fa salvi, fino al  riordino,  i  regolamenti  di
organizzazione previgenti; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2003,
n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129
del 6 giugno 2003, concernente il regolamento di  organizzazione  del
Ministero della salute e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale  12  settembre  2003  e  successive
modifiche ed integrazioni, con il quale sono  stati  individuati  gli
Uffici  dirigenziali  non  generali,  centrali  e   periferici,   del
Ministero; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo  2011,
n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162
del 17 luglio 2011, concernente il regolamento di organizzazione  del
Ministero della salute ed in particolare  la  tabella  «A»  a  questo
allegata con la quale e' stata rideterminata da ultimo  la  dotazione
organica del Ministero; 
    Vista la legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  concernente  norme
generali sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla  contabilita'
generale  dello  Stato,   ed   in   particolare   l'art.   39,   come
successivamente modificato ed integrato; 
    Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, ed in particolare  l'art.  66  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 30 del  7  febbraio  2011,  con  il  quale,  tra  l'altro,  questo
Ministero e' stato  autorizzato  all'avvio  della  procedura  per  il
reclutamento di trentadue posti  di  operatore  tecnico  del  settore
della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e  del  controllo
sanitario - fascia retributiva F2; 
    Rilevato   l'interesse   prioritario   dell'amministrazione    di
continuare ad avvalersi di personale dipendente che,  preventivamente
selezionato,  ha  nel  tempo  acquisito  competenza   ed   esperienza
professionale specifica relativa al profilo  oggetto  della  presente
procedura concorsuale; 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
    Visto l'art. 17, commi da 10 a 13 del  decreto  legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  3  agosto
2009, n. 102, ed in particolare il comma 10 che prevede, tra l'altro,
la facolta' per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1  comma
2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di bandire  concorsi
pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato con una  riserva  di
posti del 40 per cento dei posti messi a concorso  per  il  personale
non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma
519, della legge n. 296/2006 ; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modifiche ed integrazioni, contenente norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
    Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale del comparto Ministeri; 
    Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Accertato,  nelle  more  della  ridefinizione  del   sistema   di
classificazione del personale del  Ministero  ai  sensi  dell'art.  7
comma 3 del C.C.N.L. 14 settembre 2007, che nel profilo professionale
di operatore tecnico del settore della prevenzione,  dell'assistenza,
della vigilanza e del controllo  sanitario  -  seconda  area,  fascia
retributiva F2 - risultano disponibili i posti per i quali  e'  stata
autorizzata la relativa procedura di reclutamento; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive  modificazioni
e integrazioni, recante disposizioni in materia  di  giurisdizione  e
controllo della Corte dei conti; 
    Visti il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430  ed  il
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  20
febbraio 1998, n. 38, nonche' la circolare n. 69 del 6  agosto  1998,
diramata  dal  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria dello Stato,
concernente l'individuazione degli atti  soggetti  alla  verifica  di
legalita' degli Uffici  centrali  del  bilancio  e  delle  ragionerie
provinciali dello Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto uno speciale  concorso  pubblico,  per  esami,  per
l'attribuzione  di  trentadue  posti  nel  profilo  professionale  di
operatore tecnico del  settore  della  prevenzione,  dell'assistenza,
della vigilanza e del controllo sanitario in prova  -  seconda  area,
fascia retributiva F2 - presso gli uffici centrali e  periferici  del
Ministero della salute. 
    2. L'amministrazione si riserva di modificare in ogni momento  le
determinazioni relative alle sedi ed  agli  uffici  da  coprire,  per
adeguarle ad eventuali mutamenti del  proprio  assetto  organizzativo
conseguenti al processo di riordino in atto. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                          Riserve di posti 
 
 
    1. Il quaranta per cento dei posti a concorso e' riservato  -  ai
sensi dell'art. 17, comma 10, del decreto legge 1°  luglio  2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102
- al personale gia' titolare di  rapporto  di  lavoro  subordinato  a
tempo determinato nel profilo professionale  oggetto  della  presente
procedura concorsuale, in possesso dei requisiti previsti all'art. 1,
comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
    2.  Nel  calcolo  dei  posti  riservati  non  si   terra'   conto
dell'eventuale personale riservatario vincitore per merito. 
    3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, comma  6
e 26 comma 5-bis del decreto legislativo 8 maggio 2001,  n.  215,  in
materia di riserva di posti a favore dei volontari in ferma  breve  o
in ferma prefissata quadriennale delle tre  forze  armate,  congedati
senza demerito, anche al termine  o  durante  le  eventuali  rafferme
contratte nonche' degli ufficiali di complemento in ferma biennale  e
degli ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza
demerito la ferma contratta. 
    4. Coloro che intendono  avvalersi  delle  riserve  previste  dal
presente articolo, devono farne espressa richiesta nella  domanda  di
partecipazione al concorso pena l'esclusione dal relativo beneficio. 
    5. I posti riservati non coperti dalle sopra  indicate  categorie
di  soggetti  sono  conferiti  agli  idonei  secondo  l'ordine  della
graduatoria finale. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 
      2) iscrizione nelle liste elettorali; 
      3) diploma di scuola secondaria  di  secondo  grado  di  durata
quinquennale; i diplomi  conseguiti  all'estero  saranno  considerati
utili purche' riconosciuti equipollenti al diploma  italiano:  a  tal
fine nella domanda di concorso devono  essere  indicati,  a  pena  di
esclusione,  gli  estremi   del   provvedimento   di   riconoscimento
dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base
alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere  alla  data
di scadenza per la presentazione delle domande. 
      4) idoneita' fisica all'impiego; l'Amministrazione ha  facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori  del  concorso
in base alla normativa vigente. 
    Non possono essere ammessi al concorso  coloro  che  siano  stati
destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale
per averlo conseguito mediante la produzione  di  documenti  falsi  o
viziati da invalidita' non sanabile ai  sensi  dell'art.  127,  primo
comma, lettera d), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3. 
    I requisiti di ammissione devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso. 
    Con provvedimento motivato l'amministrazione  puo'  disporre,  in
qualsiasi  momento,  anche   successivamente   all'espletamento   del
concorso cui, pertanto, i  candidati  vengono  ammessi  con  riserva,
l'esclusione  dal  concorso  medesimo  per  difetto  dei   prescritti
requisiti. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                     Presentazione delle domande 
                         Termini e modalita' 
 
 
    1. Il termine di presentazione della  domanda  di  ammissione  al
concorso e' di trenta giorni che decorrono dal  giorno  successivo  a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale. Tale termine, qualora scada in  giorno  festivo,
si intende protratto  al  primo  giorno  non  festivo  immediatamente
seguente. 
    2. La  domanda  di  ammissione  al  concorso  si  deve  compilare
esclusivamente «on-line» utilizzando il modulo elettronico reperibile
sul sito istituzionale del Ministero della salute:  www.salute.gov.it
In  caso  di  errori  nella  compilazione,  la  domanda  puo'  essere
ripresentata con le  modalita'  e  nel  rispetto  dei  termini  sopra
specificati. Sara' ritenuta valida  l'ultima  domanda  presentata  in
ordine di tempo. 
    La ricevuta della domanda di concorso,  generata  automaticamente
dal sistema al termine della  compilazione  deve  essere  stampata  e
conservata a cura del candidato  fino  al  termine  delle  operazioni
concorsuali. 
    3. Non si terra' conto delle domande di partecipazione presentate
con modalita' diverse da quelle stabilite nel presente articolo. 
    4. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati devono
dichiarare: 
      a) il cognome il nome e il codice fiscale; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) l'indirizzo al  quale  desiderano  che  siano  trasmesse  le
eventuali comunicazioni ed ogni  altro  dato  richiesto  in  sede  di
compilazione del modulo elettronico di cui al comma 2.  Il  candidato
ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio III  della  ex
Direzione generale del Personale, dell'Organizzazione e del  Bilancio
del Ministero della salute a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento,   ovvero   tramite   posta    elettronica    certificata
all'indirizzo dgpob@,postacert.sanita.it le eventuali variazioni  del
proprio recapito; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati  ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 
      e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti; 
      f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della  data
e dell'istituto presso il  quale  e'  stato  conseguito.  Coloro  che
abbiano conseguito all'estero detto titolo di studio debbono indicare
gli estremi del provvedimento di equipollenza  al  titolo  di  studio
richiesto; 
      g)   l'idoneita'   fisica   al   servizio    continuativo    ed
incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce; 
      h) l'assenza di condanne penali e  di  procedimenti  penali  in
corso in Italia e all'estero. In caso contrario indicare le  condanne
riportate,  le  date  di  sentenza  dell'autorita'  giudiziaria   (da
indicare anche se sia  stata  concessa  amnistia,  condono,  indulto,
perdono giudiziale o  non  menzione,  ecc.)  nonche'  i  procedimenti
penali eventualmente pendenti; 
      i)  i   servizi   eventualmente   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni; 
      l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego, anche  a  seguito  di  sanzioni  disciplinari,  con
esplicita dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato  o
licenziato  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto o licenziato da un impiego statale ai sensi  dell'art.  127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3; 
      m) la lingua straniera prescelta fra inglese, francese, tedesco
e spagnolo, la cui conoscenza sara' accertata nel corso  della  prova
orale. 
      n) l'eventuale possesso di uno dei titoli  di  riserva  di  cui
all'art. 2 del bando e/o dei  titoli  di  preferenza,  a  parita'  di
merito,  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni (allegato «A»), specificando eventualmente  l'ufficio  e
l'amministrazione   presso   cui   e'    depositata    la    relativa
documentazione. Tali titoli,  qualora  non  espressamente  dichiarati
nella domanda di ammissione, non saranno presi in  considerazione  in
sede di formazione della graduatoria finale; 
      o) autorizzazione al trattamento dei dati  personali  ai  sensi
del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni. 
    5.  Il  candidato  portatore  di  handicap,  fermo  restando   il
requisito dell'idoneita' fisica tale  da  permettere  lo  svolgimento
delle  funzioni  proprie  del  profilo  professionale  per  il  quale
concorre,  deve  indicare  nella  domanda  la  propria  condizione  e
specificare l'ausilio ed i tempi aggiuntivi  eventualmente  necessari
per lo  svolgimento  delle  prove.  Il  candidato  dovra',  altresi',
allegare  una  certificazione  rilasciata   da   apposita   struttura
sanitaria che, in relazione allo specifico handicap  ed  al  tipo  di
prova da sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti per la
fruizione   dei   benefici   richiesti   al   fine   di    consentire
all'amministrazione di predispone per tempo i mezzi e  gli  strumenti
atti a garantire agli  interessati  una  regolare  partecipazione  al
concorso. Il candidato che si trovi nella sopra  indicata  condizione
e' tenuto a contattare, prima dell'espletamento delle prove  previste
nel presente bando,  i  seguenti  numeri  telefonici:  06/59942696  -
06/59942875 - 06/59942633 - 06/59943329. 
    6.  L'Amministrazione  non  assume  responsabilita'  in  caso  di
dispersione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatta  o  incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da  mancata  oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo  indicato  nella
domanda. 7. L'amministrazione, altresi', non  assume  responsabilita'
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    7.  A  norma  dell'art.  71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  l'Amministrazione  effettua
idonei controlli, anche a campione o  scandaglio,  sulla  veridicita'
delle predette dichiarazioni sostitutive con le  conseguenze  di  cui
agli articoli 75 e 76 in caso di  dichiarazioni  rispettivamente  non
veritiere o mendaci. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La  commissione  esaminatrice  del  concorso,  da  nominarsi  con
successivo provvedimento, avra' la composizione prevista dall'art.  9
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
successive modificazioni ed integrazioni. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                Preselezione e calendario delle prove 
 
 
    1. Qualora il numero delle domande lo renda opportuno e' facolta'
dell'Amministrazione effettuare una prova  preselettiva,  consistente
in una serie di domande a risposta multipla, di  cultura  generale  e
sulle  materie  oggetto   delle   prove   d'esame   per   determinare
l'ammissione  dei  candidati  alle  successive  prove  scritte.   Per
l'espletamento della preselezione  l'Amministrazione  puo'  avvalersi
anche di enti esterni. 
    2.  In  caso  di  effettuazione  della  prova  preselettiva,   il
calendario, la sede, le modalita' di espletamento  della  stessa,  il
numero dei candidati ammessi alla successive prove  scritte,  nonche'
l'eventuale pubblicazione  dei  quesiti  su  cui  vertera'  la  prova
medesima, saranno  resi  noti  ai  concorrenti  con  apposito  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª  serie  speciale  -  del  15
novembre 2011. 
    3. I candidati si presenteranno a  sostenere  detta  prova  senza
altro preavviso o invito,  secondo  le  indicazioni  contenute  nella
predetta Gazzetta Ufficiale. 
    4. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne  sia
la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della  prova
preselettiva non concorrera'  alla  formazione  del  voto  finale  di
merito. 
    5. Nel caso in cui, invece, non sia effettuata  la  preselezione,
con lo stesso  avviso  i  candidati  saranno  informati  dei  giorni,
dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite
nel successivo art. 7. Qualora, infine, per motivi organizzativi  non
sia possibile fissare il calendario d'esame, nella medesima  Gazzetta
Ufficiale sara' comunicato il rinvio a successiva Gazzetta  Ufficiale
della pubblicazione del calendario delle prove scritte. 
    6. I candidati si presenteranno a  sostenere  le  predette  prove
scritte, sotto riserva di accertamento  del  possesso  dei  requisiti
prescritti per l'ammissione al  concorso,  senza  altro  preavviso  o
invito, secondo le  indicazioni  contenute  nella  predetta  Gazzetta
Ufficiale. 
    7. Per  sostenere  l'eventuale  prova  preselettiva  e  le  prove
d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di  un  documento  di
identita' o di riconoscimento. Qualora l'interessato sia in  possesso
di un documento di identita' o di  riconoscimento  non  in  corso  di
validita', gli stati, le  qualita'  personali  ed  i  fatti  in  esso
contenuti,  possono  essere  comprovati  mediante  esibizione   dello
stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla  fotocopia  del
documento, che i  dati  contenuti  nel  documento  non  hanno  subito
variazioni dalla data del rilascio. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in  una  prova
orale. 
    2. Le due prove scritte, entrambe consistenti  in  appositi  test
bilanciati a risposta multipla e/o sintetica, da risolvere  in  tempo
predeterminato, verteranno: 
      a) la prima su tutte o alcune delle seguenti  materie:  nozioni
di igiene ambientale e navale; nozioni di epidemiologia e  profilassi
delle principali malattie infettive, con  particolare  riguardo  alla
profilassi  internazionale;  nozioni  generali  sulle  piu'   diffuse
malattie sociali; nozioni di igiene degli  alimenti  con  particolare
riferimento  alla  normativa  che  regola  il  settore  della  tutela
igienico  sanitaria  degli  alimenti  e  delle   bevande;   vigilanza
sanitaria   sugli   alimenti   e   sulle   bevande;    conservazione,
adulterazioni e sofisticazioni piu' comuni dei principali alimenti; 
      b) la seconda su tutte o alcune delle seguenti materie: nozioni
di  igiene  zootecnica  e  alimentare;  nozioni  di  epidemiologia  e
profilassi  delle  principali  malattie   animali   con   particolare
riferimento a  quelle  trasmissibili  all'uomo;  nozioni  di  sanita'
pubblica veterinaria e  sanita'  animale;  nozioni  sulle  principali
tecniche di controllo degli  animali  e  ispezione  dei  prodotti  di
origine animale; nozioni sulla normativa  concernente  la  protezione
del  benessere  animale  nei  trasporti,  nell'allevamento  e   nella
sperimentazione; nozioni sulle  tecniche  ispettive  di  ambienti  di
stoccaggio di prodotti di origine animale e ricoveri animali. 
    3. La durata di ciascuna delle  due  prove  sara'  predeterminata
dalla commissione esaminatrice e, comunque,  non  sara'  superiore  a
novanta minuti. 
    4. La valutazione delle prove  individuali  potra'  avvenire  con
l'ausilio   di   apparecchiature   elettroniche,    anche    mediante
procedimenti di lettura  ottica,  sotto  diretta  sorveglianza  della
commissione esaminatrice. 
    5. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di  assegnare  i  punteggi
attribuiti alle singole prove. 
    6. Conseguono l'ammissione  alla  prova  orale  i  candidati  che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione  di  almeno
21/30. 
    7. Ai candidati che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
sara' data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo,  della
data, del luogo e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla
e, contestualmente, sara' data comunicazione del  voto  riportato  in
ciascuna delle prove scritte. 
    8. La prova orale consistera' in un colloquio che,  tenuto  conto
del  profilo   professionale   oggetto   della   presente   procedura
concorsuale, vertera' sulle seguenti materie: 
      le materie previste per le prove scritte; 
      elementi di diritto amministrativo; 
      elementi di diritto costituzionale; 
      elementi di diritto sanitario con particolare riguardo a  leggi
e regolamenti concernenti le  materie  di  competenza  del  Ministero
della salute; 
      regolamento sanitario internazionale; 
      organizzazioni sanitarie internazionali; 
      elementi  di  diritto  penale   limitatamente   agli   illeciti
alimentari; 
      organizzazione sanitaria italiana, con particolare  riferimento
all'organizzazione degli uffici centrali e periferici  del  Ministero
della salute. 
    9. Nell'ambito della prova orale sara'  accertata  la  conoscenza
della lingua straniera, prescelta fra inglese,  francese,  tedesco  e
spagnolo, mediante lettura, traduzione di testi  e  conversazione  in
tale lingua. Sara' accertata, altresi', la conoscenza dell'uso  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 
    10. La prova orale si intendera' superata se il  candidato  avra'
riportato un  punteggio  non  inferiore  a  21/30.  Le  sedute  della
commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della  prova  orale,
sono pubbliche e si svolgeranno presso il Ministero  della  salute  o
presso altra sede idonea. Al termine di ogni seduta,  la  commissione
formera' l'elenco dei  candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del
punteggio  attribuito  a  ciascuno  di   essi.   L'elenco   medesimo,
sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso  nella  sede
d'esame. 
    11. Il punteggio finale, espresso in sessantesimi, e' dato  dalla
somma della media dei voti riportati  nelle  prove  scritte  e  dalla
votazione riportata nella prova orale. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
         Presentazione dei titoli di riserva e di preferenza 
 
 
    1. I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  orale  e  che
intendano far valere eventuali titoli di riserva di  cui  all'art.  2
del bando e/o di preferenza, a parita' di merito, previsti  dall'art.
5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  487/1994   e
successive modificazioni  ed  integrazioni,  dovranno  far  pervenire
all'Amministrazione, entro il termine perentorio di giorni  quindici,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli  stessi  abbiano
sostenuto la suddetta prova, la documentazione,  in  carta  semplice,
attestante il possesso dei suddetti titoli di riserva e/o preferenza,
purche' gia' dichiarati nella domanda di  partecipazione,  dai  quali
risulti, altresi', il possesso del titolo alla data di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle domande. 
    2. La documentazione di cui al comma precedente non e'  richiesta
ai dipendenti di ruolo del Ministero della salute ne'  ai  dipendenti
di ruolo di altre pubbliche  amministrazioni,  nel  caso  in  cui  la
documentazione stessa esista agli atti del fascicolo  personale.  Gli
stessi dovranno comunque darne comunicazione, entro il termine di cui
al  primo  comma  del  presente  articolo,  indicando  con  esattezza
l'ufficio e l'amministrazione presso cui questa e'  depositata,  pena
il mancato riconoscimento del beneficio. 
    3. Il diritto alla riserva e/o  alla  preferenza,  a  parita'  di
merito,  potra'  essere  dimostrato   anche   tramite   dichiarazione
sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' di cui agli articoli 46 e  47  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema (allegato «B»).  La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'  e'  resa  con  le
modalita' di cui all'art. 38 dello stesso testo unico. 
    4. Ove  risulti  piu'  agevole,  e'  facolta'  degli  interessati
trasmettere, entro lo stesso  termine  di  cui  al  primo  comma  del
presente articolo, i certificati originali o in copia autenticata, in
esenzione di bollo. L'autenticazione di copia puo' essere fatta anche
presso l'ufficio III  della  ex  Direzione  generale  del  personale,
organizzazione  e  bilancio  -  settore  concorsi  -  su   esibizione
dell'originale e senza l'obbligo di deposito  dello  stesso.  In  tal
caso  la  copia  autenticata  puo'   essere   utilizzata   solo   nel
procedimento in corso. 
    5. A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'Amministrazione
effettua idonei controlli,  anche  a  campione  o  scandaglio,  sulla
veridicita'  delle  predette   dichiarazioni   sostitutive   con   le
conseguenze di cui  ai  successivi  articoli  75  e  76  in  caso  di
dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. 
    6. Non saranno presi in  considerazione  titoli  di  riserva  e/o
preferenza a parita'  di  merito  non  dichiarati  nella  domanda  di
ammissione al concorso. 
    7. I documenti  di  cui  al  presente  articolo  dovranno  essere
presentati  direttamente  o  tramite  raccomandata  con   avviso   di
ricevimento, entro il termine  indicato  nel  primo  comma,  alla  ex
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio,
Ufficio III, via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma EUR  ovvero  tramite
posta         elettronica          certificata          all'indirizzo
dgpob@postacert.sanita.it. Nel caso di invio tramite raccomandata  si
rinvia a quanto previsto dal  precedente  art.  4,  comma  6  secondo
periodo, del presente decreto. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
              Formazione, approvazione e pubblicazione 
                      della graduatoria finale 
 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  esaminatrice
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto da ciascun candidato sommando la media dei  voti  conseguiti
nelle  prove  scritte  ed  il  voto  conseguito  nella  prova  orale.
Riconosciuta la regolarita' del procedimento del  concorso  e  tenuti
presenti gli eventuali titoli di riserva e/o di preferenza a  parita'
di merito, con decreto del direttore della ex Direzione generale  del
personale, dell'organizzazione e del  bilancio  del  Ministero  della
salute, e' approvata  la  graduatoria  finale  e  sono  dichiarati  i
vincitori del concorso. 
    2. La  graduatoria  finale  del  concorso  sara'  pubblicata  nel
Bollettino  ufficiale   del   Ministero   della   salute.   Di   tale
pubblicazione sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale. Dalla data di  pubblicazione  di  tale
avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 
    3. I posti messi  a  concorso  e  gli  altri  che  si  renderanno
disponibili a qualunque titolo potranno essere conferiti ai candidati
utilmente collocati in graduatoria entro i termini di validita' della
stessa. 
    4. Nell'utilizzo della graduatoria sara' applicato il  meccanismo
della riserva di cui all'art. 2, comma 1, del  presente  bando  anche
per l'eventuale chiamata in servizio dei candidati idonei. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
               Accertamento del possesso dei requisiti 
             per la costituzione del rapporto d'impiego 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare
o a far pervenire a mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,
entro il termine che sara' loro comunicato,  il  certificato  medico,
rilasciato  da  un  medico  dell'Azienda  Unita'   Sanitaria   Locale
competente per territorio  (o  da  un  medico  militare  in  servizio
permanente  effettivo),  dal  quale  risulti  che  il  candidato   e'
fisicamente  idoneo  al  servizio  continuativo   ed   incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce. 
    2. Per i vincitori che siano invalidi di guerra, invalidi  civili
per fatto di guerra ed assimilati, invalidi  per  servizio,  invalidi
civili, mutilati ed invalidi del lavoro  e  per  quelli  riconosciuti
portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
il certificato  medico  deve  essere  rilasciato  dalla  A.U.S.L.  di
appartenenza dei medesimi. Esso deve contenere, oltre ad  una  esatta
descrizione della natura e del grado di  invalidita',  nonche'  delle
condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la  dichiarazione
che gli stessi  non  possano  arrecare  pregiudizio  alla  salute  ed
all'incolumita' dei  compagni  di  lavoro  ed  alla  sicurezza  degli
impianti e che le  loro  condizioni  fisiche  li  rendano  idonei  al
disimpegno delle funzioni relative all'impiego  per  il  quale  hanno
concorso. 
    3. Il certificato medico ha validita' di sei mesi dalla data  del
rilascio. L'Amministrazione, comunque, ha facolta'  di  sottoporre  a
visita medica di controllo i vincitori del concorso. 
    4. Nello stesso termine fissato dall'Amministrazione, i vincitori
devono altresi' comprovare,  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione, il possesso  dei  seguenti  requisiti:  cittadinanza;
iscrizione nelle liste elettorali; titolo di  studio  posseduto,  con
l'indicazione della data di conseguimento e dell'istituto  presso  il
quale e' stato  conseguito;  assenza,  ovvero  presenza  di  condanne
penali e di procedimenti penali in corso. A tale  scopo  puo'  essere
utilizzato l'allegato  «B»  al  presente  decreto.  Si  osservano  le
disposizioni in materia di autocertificazione e controllo di  cui  al
precedente art. 8. 
    5.  E'  facolta'  dell'interessato  comprovare  il  possesso  dei
requisiti  di  ammissione  mediante  la  presentazione  dei  relativi
certificati, di cui sia eventualmente in possesso. Ove i  termini  di
validita' di tali  certificati  fossero  scaduti  l'interessato  deve
dichiarare in calce al documento che le  informazioni  contenute  nel
certificato  stesso  non  hanno  subito  variazioni  dalla  data  del
rilascio. Tale ultima possibilita' non e' estensibile ai  certificati
medici. 
    6. Scaduto inutilmente il  termine  fissato  dall'amministrazione
non si dara' luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove  stipulato
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti  previsti,  lo
stesso sara' risolto. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
 
    1. Nel rispetto della normativa  in  materia  di  assunzione  nel
pubblico impiego e subordinatamente alle  facolta'  assunzionali  del
Ministero al termine della procedura  concorsuale,  i  vincitori  del
concorso saranno invitati a stipulare  un  contratto  individuale  di
lavoro a norma delle disposizioni  contrattuali  vigenti  al  momento
dell'assunzione e saranno soggetti al periodo di prova previsto dalle
stesse disposizioni. 
    2. I medesimi dovranno  dichiarare,  inoltre,  sotto  la  propria
responsabilita', di non  avere  altro  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato o indeterminato con  altra  amministrazione,  pubblica  o
privata - ovvero di usufruire, se pubblici dipendenti, del periodo di
aspettativa senza retribuzione  a  seguito  di  vincita  di  pubblico
concorso previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali - e di  non
trovarsi in nessuna delle situazioni di  incompatibilita'  richiamate
dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive modificazioni ed integrazioni.  In  caso  contrario,  deve
essere  espressamente  presentata  dichiarazione   di   opzione   per
l'impiego presso il Ministero della salute. 
    3.  I  vincitori  del  concorso  che  non  si  presentino,  senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto  individuale
di lavoro  e  per  la  contestuale  assunzione  in  servizio  saranno
considerati rinunciatari. 
    4. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, i vincitori del concorso dovranno permanere nella
sede di prima destinazione per un  periodo  non  inferiore  a  cinque
anni. 
    5.  I  vincitori  saranno  assegnati,  secondo   l'ordine   della
graduatoria finale, agli uffici centrali e periferici del  Ministero,
in base alle esigenze di servizio esistenti al momento della  stipula
del contratto individuale di lavoro. Nell'individuazione  delle  sedi
di  prima  assegnazione  sara'  tenuto  prioritariamente  conto   del
precedente servizio eventualmente prestato presso il Ministero  della
salute. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali  e'
escluso fino alla conclusione della relativa procedura,  fatti  salvi
gli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per  difendere
interessi giuridici. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, e successive modificazioni,  i  dati  personali  forniti  dai
candidati saranno raccolti e  trattati,  anche  avvalendosi  di  enti
esterni, presso il Ministero  della  salute,  Ufficio  III  della  ex
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del  bilancio
per le finalita' di gestione del procedimento concorsuale  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti allo  stesso  connessi,  anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione dal concorso. 
    3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003.  Tali  diritti  potranno  essere
fatti valere rivolgendosi al Ministero  della  salute,  ex  Direzione
generale del personale, dell'organizzazione e del  bilancio,  Ufficio
III, via Giorgio Ribotta n. 5 -  00144  Roma  EUR.  Il  titolare  del
trattamento dei dati e' il Ministero della  salute.  Il  responsabile
del trattamento dei dati e' il Direttore generale pro- tempore  della
sopra indicata ex Direzione generale. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando
valgono, in quanto applicabili, le norme  vigenti  sullo  svolgimento
dei pubblici concorsi. 
    2. Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio  del
Ministero  della  giustizia  per  la  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    3. L'amministrazione si riserva la facolta' di revocare  in  ogni
momento la presente procedura anche in relazione a sopravvenute norme
di legge in materia di dotazioni organiche e assetti organizzativi. 
    4. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile,  in  via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di  pubblicazione,
ricorso  straordinario  al  Capo  dello   Stato   ovvero,   in   sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale  amministrativo  regionale
del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data. 
    Informazioni sulla procedura concorsuale saranno disponibili  sul
sito internet del Ministero della salute: www.salute.gov.it 
      Roma, 30 agosto 2011 
 
                                       Il direttore generale: Celotto 

        
      
 
                                                           Allegato A 
 
                        TITOLI DI PREFERENZA 
 
    (Art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni) 
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati e i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla minore eta'.