Concorso per 32 operatori tecnici (lazio) MINISTERO DELLA SALUTE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 32 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 72 del 09-09-2011 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA SALUTE CONCORSO (scad. 10 ottobre 2011) Speciale concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 32 posti di cui il quaranta per cento riservato al per ... |
Ente: | MINISTERO DELLA SALUTE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 09-09-2011 |
Data Scadenza bando | 10-10-2011 |
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CONCORSO (scad. 10 ottobre 2011)
Speciale concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 32 posti di cui il quaranta per cento riservato al personale in possesso dei requisiti richiamati dall'art. 17, comma 10, della legge 3 agosto 2009, n. 102, nel profilo di operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario, in prova - seconda area, fascia retributiva F2 - vacanti presso gli uffici centrali e periferici.
IL DIRETTORE GENERALE del personale dell'organizzazione e del bilancio Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e relativi regolamenti di esecuzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni; Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 12/2010, relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'adempimento dei compiti propri dell'operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario, che esigono il pieno possesso del requisito della vista; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'art. 20 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed in particolare l'art. 17, come modificato dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1963, n. 1367, nonche' il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2005 che attribuisce, tra l'altro, agli operatori tecnici del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario in servizio presso il Ministero della salute la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, per l'effettivo esercizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande; Ritenuto, pertanto, che non si possa prescindere dal requisito del possesso della cittadinanza italiana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali e relativi regolamenti di esecuzione; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione; Considerato che presso questa Amministrazione le quote di riserva a favore degli appartenenti alle categorie protette previste per le amministrazioni pubbliche che occupano piu' di cinquanta dipendenti, stabilita dalla normativa vigente, risultano coperte; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, con la quale e' stato nuovamente istituito il Ministero della salute ed in particolare l'art. 1 comma 7 che fa salvi, fino al riordino, i regolamenti di organizzazione previgenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2003, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della salute e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati individuati gli Uffici dirigenziali non generali, centrali e periferici, del Ministero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 del 17 luglio 2011, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della salute ed in particolare la tabella «A» a questo allegata con la quale e' stata rideterminata da ultimo la dotazione organica del Ministero; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art. 39, come successivamente modificato ed integrato; Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 66 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 30 del 7 febbraio 2011, con il quale, tra l'altro, questo Ministero e' stato autorizzato all'avvio della procedura per il reclutamento di trentadue posti di operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario - fascia retributiva F2; Rilevato l'interesse prioritario dell'amministrazione di continuare ad avvalersi di personale dipendente che, preventivamente selezionato, ha nel tempo acquisito competenza ed esperienza professionale specifica relativa al profilo oggetto della presente procedura concorsuale; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Visto l'art. 17, commi da 10 a 13 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare il comma 10 che prevede, tra l'altro, la facolta' per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di bandire concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti del 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 ; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto Ministeri; Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; Accertato, nelle more della ridefinizione del sistema di classificazione del personale del Ministero ai sensi dell'art. 7 comma 3 del C.C.N.L. 14 settembre 2007, che nel profilo professionale di operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario - seconda area, fascia retributiva F2 - risultano disponibili i posti per i quali e' stata autorizzata la relativa procedura di reclutamento; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visti il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ed il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, nonche' la circolare n. 69 del 6 agosto 1998, diramata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria dello Stato, concernente l'individuazione degli atti soggetti alla verifica di legalita' degli Uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto uno speciale concorso pubblico, per esami, per l'attribuzione di trentadue posti nel profilo professionale di operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario in prova - seconda area, fascia retributiva F2 - presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della salute. 2. L'amministrazione si riserva di modificare in ogni momento le determinazioni relative alle sedi ed agli uffici da coprire, per adeguarle ad eventuali mutamenti del proprio assetto organizzativo conseguenti al processo di riordino in atto.
Art. 2 Riserve di posti 1. Il quaranta per cento dei posti a concorso e' riservato - ai sensi dell'art. 17, comma 10, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - al personale gia' titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo professionale oggetto della presente procedura concorsuale, in possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Nel calcolo dei posti riservati non si terra' conto dell'eventuale personale riservatario vincitore per merito. 3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 6 e 26 comma 5-bis del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di riserva di posti a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonche' degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. 4. Coloro che intendono avvalersi delle riserve previste dal presente articolo, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dal relativo beneficio. 5. I posti riservati non coperti dalle sopra indicate categorie di soggetti sono conferiti agli idonei secondo l'ordine della graduatoria finale.
Art. 3 Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 2) iscrizione nelle liste elettorali; 3) diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale; i diplomi conseguiti all'estero saranno considerati utili purche' riconosciuti equipollenti al diploma italiano: a tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande. 4) idoneita' fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Con provvedimento motivato l'amministrazione puo' disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento del concorso cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva, l'esclusione dal concorso medesimo per difetto dei prescritti requisiti.
Art. 4 Presentazione delle domande Termini e modalita' 1. Il termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e' di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. Tale termine, qualora scada in giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 2. La domanda di ammissione al concorso si deve compilare esclusivamente «on-line» utilizzando il modulo elettronico reperibile sul sito istituzionale del Ministero della salute: www.salute.gov.it In caso di errori nella compilazione, la domanda puo' essere ripresentata con le modalita' e nel rispetto dei termini sopra specificati. Sara' ritenuta valida l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. La ricevuta della domanda di concorso, generata automaticamente dal sistema al termine della compilazione deve essere stampata e conservata a cura del candidato fino al termine delle operazioni concorsuali. 3. Non si terra' conto delle domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da quelle stabilite nel presente articolo. 4. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati devono dichiarare: a) il cognome il nome e il codice fiscale; b) il luogo e la data di nascita; c) l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni ed ogni altro dato richiesto in sede di compilazione del modulo elettronico di cui al comma 2. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio III della ex Direzione generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio del Ministero della salute a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgpob@,postacert.sanita.it le eventuali variazioni del proprio recapito; d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti; f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso il quale e' stato conseguito. Coloro che abbiano conseguito all'estero detto titolo di studio debbono indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto; g) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce; h) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso in Italia e all'estero. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza dell'autorita' giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti; i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni; l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a seguito di sanzioni disciplinari, con esplicita dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; m) la lingua straniera prescelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo, la cui conoscenza sara' accertata nel corso della prova orale. n) l'eventuale possesso di uno dei titoli di riserva di cui all'art. 2 del bando e/o dei titoli di preferenza, a parita' di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni (allegato «A»), specificando eventualmente l'ufficio e l'amministrazione presso cui e' depositata la relativa documentazione. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale; o) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni. 5. Il candidato portatore di handicap, fermo restando il requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere lo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale per il quale concorre, deve indicare nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. Il candidato dovra', altresi', allegare una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che, in relazione allo specifico handicap ed al tipo di prova da sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici richiesti al fine di consentire all'amministrazione di predispone per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire agli interessati una regolare partecipazione al concorso. Il candidato che si trovi nella sopra indicata condizione e' tenuto a contattare, prima dell'espletamento delle prove previste nel presente bando, i seguenti numeri telefonici: 06/59942696 - 06/59942875 - 06/59942633 - 06/59943329. 6. L'Amministrazione non assume responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. 7. L'amministrazione, altresi', non assume responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 7. A norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione effettua idonei controlli, anche a campione o scandaglio, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui agli articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.
Art. 5 Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo provvedimento, avra' la composizione prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6 Preselezione e calendario delle prove 1. Qualora il numero delle domande lo renda opportuno e' facolta' dell'Amministrazione effettuare una prova preselettiva, consistente in una serie di domande a risposta multipla, di cultura generale e sulle materie oggetto delle prove d'esame per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Per l'espletamento della preselezione l'Amministrazione puo' avvalersi anche di enti esterni. 2. In caso di effettuazione della prova preselettiva, il calendario, la sede, le modalita' di espletamento della stessa, il numero dei candidati ammessi alla successive prove scritte, nonche' l'eventuale pubblicazione dei quesiti su cui vertera' la prova medesima, saranno resi noti ai concorrenti con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 15 novembre 2011. 3. I candidati si presenteranno a sostenere detta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale. 4. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prova preselettiva non concorrera' alla formazione del voto finale di merito. 5. Nel caso in cui, invece, non sia effettuata la preselezione, con lo stesso avviso i candidati saranno informati dei giorni, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo art. 7. Qualora, infine, per motivi organizzativi non sia possibile fissare il calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sara' comunicato il rinvio a successiva Gazzetta Ufficiale della pubblicazione del calendario delle prove scritte. 6. I candidati si presenteranno a sostenere le predette prove scritte, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale. 7. Per sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identita' o di riconoscimento. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita' personali ed i fatti in esso contenuti, possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Art. 7 Prove d'esame 1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale. 2. Le due prove scritte, entrambe consistenti in appositi test bilanciati a risposta multipla e/o sintetica, da risolvere in tempo predeterminato, verteranno: a) la prima su tutte o alcune delle seguenti materie: nozioni di igiene ambientale e navale; nozioni di epidemiologia e profilassi delle principali malattie infettive, con particolare riguardo alla profilassi internazionale; nozioni generali sulle piu' diffuse malattie sociali; nozioni di igiene degli alimenti con particolare riferimento alla normativa che regola il settore della tutela igienico sanitaria degli alimenti e delle bevande; vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande; conservazione, adulterazioni e sofisticazioni piu' comuni dei principali alimenti; b) la seconda su tutte o alcune delle seguenti materie: nozioni di igiene zootecnica e alimentare; nozioni di epidemiologia e profilassi delle principali malattie animali con particolare riferimento a quelle trasmissibili all'uomo; nozioni di sanita' pubblica veterinaria e sanita' animale; nozioni sulle principali tecniche di controllo degli animali e ispezione dei prodotti di origine animale; nozioni sulla normativa concernente la protezione del benessere animale nei trasporti, nell'allevamento e nella sperimentazione; nozioni sulle tecniche ispettive di ambienti di stoccaggio di prodotti di origine animale e ricoveri animali. 3. La durata di ciascuna delle due prove sara' predeterminata dalla commissione esaminatrice e, comunque, non sara' superiore a novanta minuti. 4. La valutazione delle prove individuali potra' avvenire con l'ausilio di apparecchiature elettroniche, anche mediante procedimenti di lettura ottica, sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice. 5. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 6. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. 7. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla e, contestualmente, sara' data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. 8. La prova orale consistera' in un colloquio che, tenuto conto del profilo professionale oggetto della presente procedura concorsuale, vertera' sulle seguenti materie: le materie previste per le prove scritte; elementi di diritto amministrativo; elementi di diritto costituzionale; elementi di diritto sanitario con particolare riguardo a leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza del Ministero della salute; regolamento sanitario internazionale; organizzazioni sanitarie internazionali; elementi di diritto penale limitatamente agli illeciti alimentari; organizzazione sanitaria italiana, con particolare riferimento all'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute. 9. Nell'ambito della prova orale sara' accertata la conoscenza della lingua straniera, prescelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo, mediante lettura, traduzione di testi e conversazione in tale lingua. Sara' accertata, altresi', la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 10. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato un punteggio non inferiore a 21/30. Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale, sono pubbliche e si svolgeranno presso il Ministero della salute o presso altra sede idonea. Al termine di ogni seduta, la commissione formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso nella sede d'esame. 11. Il punteggio finale, espresso in sessantesimi, e' dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dalla votazione riportata nella prova orale.
Art. 8 Presentazione dei titoli di riserva e di preferenza 1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di riserva di cui all'art. 2 del bando e/o di preferenza, a parita' di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire all'Amministrazione, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, la documentazione, in carta semplice, attestante il possesso dei suddetti titoli di riserva e/o preferenza, purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione, dai quali risulti, altresi', il possesso del titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 2. La documentazione di cui al comma precedente non e' richiesta ai dipendenti di ruolo del Ministero della salute ne' ai dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli atti del fascicolo personale. Gli stessi dovranno comunque darne comunicazione, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, indicando con esattezza l'ufficio e l'amministrazione presso cui questa e' depositata, pena il mancato riconoscimento del beneficio. 3. Il diritto alla riserva e/o alla preferenza, a parita' di merito, potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema (allegato «B»). La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le modalita' di cui all'art. 38 dello stesso testo unico. 4. Ove risulti piu' agevole, e' facolta' degli interessati trasmettere, entro lo stesso termine di cui al primo comma del presente articolo, i certificati originali o in copia autenticata, in esenzione di bollo. L'autenticazione di copia puo' essere fatta anche presso l'ufficio III della ex Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio - settore concorsi - su esibizione dell'originale e senza l'obbligo di deposito dello stesso. In tal caso la copia autenticata puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso. 5. A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'Amministrazione effettua idonei controlli, anche a campione o scandaglio, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. 6. Non saranno presi in considerazione titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito non dichiarati nella domanda di ammissione al concorso. 7. I documenti di cui al presente articolo dovranno essere presentati direttamente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato nel primo comma, alla ex Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, Ufficio III, via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma EUR ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgpob@postacert.sanita.it. Nel caso di invio tramite raccomandata si rinvia a quanto previsto dal precedente art. 4, comma 6 secondo periodo, del presente decreto.
Art. 9 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte ed il voto conseguito nella prova orale. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o di preferenza a parita' di merito, con decreto del direttore della ex Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori del concorso. 2. La graduatoria finale del concorso sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della salute. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 3. I posti messi a concorso e gli altri che si renderanno disponibili a qualunque titolo potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa. 4. Nell'utilizzo della graduatoria sara' applicato il meccanismo della riserva di cui all'art. 2, comma 1, del presente bando anche per l'eventuale chiamata in servizio dei candidati idonei.
Art. 10 Accertamento del possesso dei requisiti per la costituzione del rapporto d'impiego 1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o a far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine che sara' loro comunicato, il certificato medico, rilasciato da un medico dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale competente per territorio (o da un medico militare in servizio permanente effettivo), dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. 2. Per i vincitori che siano invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro e per quelli riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.U.S.L. di appartenenza dei medesimi. Esso deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che gli stessi non possano arrecare pregiudizio alla salute ed all'incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le loro condizioni fisiche li rendano idonei al disimpegno delle funzioni relative all'impiego per il quale hanno concorso. 3. Il certificato medico ha validita' di sei mesi dalla data del rilascio. L'Amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 4. Nello stesso termine fissato dall'Amministrazione, i vincitori devono altresi' comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza; iscrizione nelle liste elettorali; titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'istituto presso il quale e' stato conseguito; assenza, ovvero presenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. A tale scopo puo' essere utilizzato l'allegato «B» al presente decreto. Si osservano le disposizioni in materia di autocertificazione e controllo di cui al precedente art. 8. 5. E' facolta' dell'interessato comprovare il possesso dei requisiti di ammissione mediante la presentazione dei relativi certificati, di cui sia eventualmente in possesso. Ove i termini di validita' di tali certificati fossero scaduti l'interessato deve dichiarare in calce al documento che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Tale ultima possibilita' non e' estensibile ai certificati medici. 6. Scaduto inutilmente il termine fissato dall'amministrazione non si dara' luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove stipulato con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti, lo stesso sara' risolto.
Art. 11 Assunzione dei vincitori 1. Nel rispetto della normativa in materia di assunzione nel pubblico impiego e subordinatamente alle facolta' assunzionali del Ministero al termine della procedura concorsuale, i vincitori del concorso saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione e saranno soggetti al periodo di prova previsto dalle stesse disposizioni. 2. I medesimi dovranno dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione, pubblica o privata - ovvero di usufruire, se pubblici dipendenti, del periodo di aspettativa senza retribuzione a seguito di vincita di pubblico concorso previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali - e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso contrario, deve essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per l'impiego presso il Ministero della salute. 3. I vincitori del concorso che non si presentino, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio saranno considerati rinunciatari. 4. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i vincitori del concorso dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 5. I vincitori saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria finale, agli uffici centrali e periferici del Ministero, in base alle esigenze di servizio esistenti al momento della stipula del contratto individuale di lavoro. Nell'individuazione delle sedi di prima assegnazione sara' tenuto prioritariamente conto del precedente servizio eventualmente prestato presso il Ministero della salute.
Art. 12 Accesso agli atti del concorso L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatti salvi gli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.
Art. 13 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, anche avvalendosi di enti esterni, presso il Ministero della salute, Ufficio III della ex Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio per le finalita' di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi al Ministero della salute, ex Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, Ufficio III, via Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma EUR. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero della salute. Il responsabile del trattamento dei dati e' il Direttore generale pro- tempore della sopra indicata ex Direzione generale.
Art. 14 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pubblici concorsi. 2. Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 3. L'amministrazione si riserva la facolta' di revocare in ogni momento la presente procedura anche in relazione a sopravvenute norme di legge in materia di dotazioni organiche e assetti organizzativi. 4. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data. Informazioni sulla procedura concorsuale saranno disponibili sul sito internet del Ministero della salute: www.salute.gov.it Roma, 30 agosto 2011 Il direttore generale: Celotto
Allegato A TITOLI DI PREFERENZA (Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni) A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.