Concorso per 196 dottori di ricerca (friuli venezia giulia) UNIVERSITA' DI UDINE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 196
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 72 del 09-09-2011
Sintesi: UNIVERSITA' DI UDINE CONCORSO   (scad.  12 ottobre 2011) Concorso per l'ammissione al XXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca ...
Ente: UNIVERSITA' DI UDINE
Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia: UDINE
Comune: UDINE
Data di inserimento: 09-09-2011
Data Scadenza bando 12-10-2011
Condividi Invia tramite Whatsapp

UNIVERSITA' DI UDINE

CONCORSO   (scad.  12 ottobre 2011)
 
         Concorso per l'ammissione al XXVII ciclo dei corsi 
                       di dottorato di ricerca 
 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, che  demanda
alle universita' il compito di disciplinare con  proprio  regolamento
l'istituzione dei corsi di dottorato  di  ricerca,  le  modalita'  di
accesso e di conseguimento  del  titolo,  nel  rispetto  dei  criteri
fissati con decreto ministeriale; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  n.  224  del  30  aprile   1999
«Regolamento in materia di dottorato di ricerca»  recante  i  criteri
generali cui debbono attenersi  le  singole  sedi  universitarie  nel
disciplinare i corsi di dottorato di ricerca; 
    Visto  il  regolamento  interno  per  il  dottorato  di   ricerca
dell'Universita' degli studi di Udine emanato con  decreto  rettorale
n. 91 del 19 febbraio 2010; 
    Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 in materia di borse di
studio universitarie; 
    Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984, in  particolare  l'art.
2, in materia di  borse  di  studio  e  dottorato  di  ricerca  nelle
universita'; 
    Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l'art.
19, in materia di dottorato di ricerca; 
    Vista  la  nota  ministeriale   del   4   marzo   2011   relativa
all'assegnazione  di  borse  aggiuntive  di  dottorato  XXVII  ciclo,
decreto ministeriale n. 198 del 23 ottobre 2003, art. 3; 
    Vista la relazione del  Nucleo  di  valutazione  interna  del  21
giugno  2011  relativa  alla  verifica  dei  requisiti  di  idoneita'
previsti dal decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999; 
    Viste le delibere  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione, rispettivamente del 6 e  27  luglio  2011,  relative
all'approvazione delle proposte di istituzione dei corsi di dottorato
di ricerca XXVII ciclo e alla determinazione del numero  delle  borse
di studio; 
    Fatta  riserva  di   eventuali   e   successive   modifiche   e/o
integrazioni al bando, che  verranno  pubblicate  esclusivamente  sul
sito internet dell'Universita' degli studi di  Udine,  all'indirizzo:
https://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi; 
    Quant'altro visto e considerato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Dottorati istituiti 
 
 
    E' istituito il XXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede  amministrativa  presso  l'Universita'  degli  studi  di   Udine
(allegati 1-21).  I  corsi  di  dottorato  di  ricerca  hanno  durata
triennale a decorrere dal 1° gennaio 2012. 
    E' indetta la selezione pubblica per  l'ammissione  ai  corsi  di
dottorato di ricerca indicati  negli  allegati  al  presente  decreto
(allegati 1-21), di cui costituiscono parte integrante. 
    I posti con borsa  di  studio,  indicati  nei  singoli  allegati,
potranno essere incrementati a seguito di ulteriori finanziamenti  da
parte di soggetti pubblici e privati, che si  rendessero  disponibili
dopo l'emanazione del presente bando. L'eventuale aumento delle borse
di studio determinera' l'incremento dei posti complessivamente  messi
a concorso. Di tale incremento sara' data comunicazione  alla  pagina
internet:
https://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi. 
    Non  saranno  attivati   i   corsi   di   dottorato   che,   dopo
l'espletamento delle prove concorsuali, abbiano meno di tre iscritti. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Possono presentare domanda di partecipazione al  concorso,  senza
limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che alla data di  scadenza
del bando sono in possesso di uno dei seguenti titoli: 
      1) laurea vecchio ordinamento  (ante  decreto  ministeriale  n.
509/1999) o laurea specialistica/magistrale (ex decreto  ministeriale
n.  509/1999  e  decreto  ministeriale  n.  270/2004),  previste  per
l'ammissione a ciascun corso di dottorato (allegati 1-21); 
      2) titolo accademico conseguito all'estero equivalente a quelli
indicati al punto 1 che, nel paese di conseguimento, dia  accesso  al
dottorato. 
    Sono  inoltre  ammessi  «con  riserva»  al  concorso  coloro  che
conseguiranno il titolo di studio richiesto entro la data fissata per
la prima prova concorsuale del dottorato prescelto (allegati 1-21). 
    A  pena  di  decadenza,  il  candidato  dovra'  presentare   alla
commissione giudicatrice, il relativo  certificato  di  conseguimento
del titolo o autocertificazione (prevista ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per  i  soli
cittadini comunitari) nel giorno stesso di  svolgimento  della  prima
prova. 
    Tutti  i  candidati  sono  ammessi  al  concorso   con   riserva.
L'universita' puo'  escludere  in  ogni  momento,  con  provvedimento
motivato,  chi  risulti  privo   dei   requisiti   richiesti,   anche
successivamente allo svolgimento delle prove. 
Titolo accademico conseguito all'estero. 
    Se il titolo accademico conseguito all'estero non e'  gia'  stato
dichiarato equipollente alle lauree  italiane  di  cui  al  punto  1,
l'ammissione al concorso e' subordinata al riconoscimento del titolo,
ai soli fini dell'ammissione al corso,  da  parte  del  collegio  dei
docenti del dottorato; in tal caso il candidato dovra' allegare  alla
domanda di partecipazione: 
      a)  il  titolo  tradotto   e   legalizzato   dalle   competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese in cui  e'
stato conseguito il titolo; 
      b) la «dichiarazione di valore» del titolo di studio resa dalla
stessa rappresentanza. 
    Qualora, entro il termine ultimo  per  la  trasmissione  cartacea
della domanda di ammissione con relativi allegati (14 ottobre  2011),
la documentazione di cui ai punti  a)  e  b)  non  sia  ancora  stata
perfezionata dalle competenti autorita' estere, il  candidato  potra'
allegare alla domanda una traduzione non  ufficiale  in  inglese  del
titolo accademico e del curriculum universitario  (Grade  Transcript)
che consenta alla commissione giudicatrice di valutare il  titolo  ai
fini concorsuali. I candidati ammessi al corso di dottorato  potranno
presentare domanda di iscrizione con riserva e dovranno  produrre  la
documentazione ufficiale di cui ai punti a) e  b)  entro  il  termine
tassativo del 31 dicembre 2011, pena l'esclusione dal corso. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                  Domanda di ammissione al concorso 
 
 
    La domanda di iscrizione al concorso va inoltrata entro le ore 24
del 12 ottobre 2011 (Central European Time)  per  via  telematica  al
sito:
https://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi. 
    Il candidato deve compilare una domanda d'iscrizione per  ciascun
dottorato per il quale intende concorrere. 
    Una  volta  inviata  la  domanda  on-line,  il  candidato  dovra'
provvedere a stamparne una copia  (1) che, debitamente sottoscritta e
corredata dagli allegati richiesti, dovra' pervenire  all'universita'
entro il giorno 14 ottobre 2011. Fara' fede esclusivamente la data di
protocollazione apposta dal Servizio affari istituzionali e legali  -
Ufficio protocollo dell'Universita' di Udine. 
    La domanda dovra' pervenire all'Universita' degli studi di  Udine
secondo una delle seguenti modalita': 
      consegnata a  mano  a:  Universita'  degli  studi  di  Udine  -
Servizio affari istituzionali e  legali  -  Ufficio  protocollo,  via
Palladio, 8 - 33100 Udine, rispettando i seguenti orari: dal  lunedi'
al venerdi', ore 9-13; 
      spedita tramite posta o corriere a: Universita' degli studi  di
Udine - Servizio affari istituzionali  e  legali/Ufficio  protocollo,
via Palladio, 8 - 33100 Udine; 
      trasmessa a mezzo PEC (Posta elettronica certificata o CEC PAC)
al seguente indirizzo: amce@postacert.uniud.it. 
    I candidati residenti all'estero potranno anticipare  la  domanda
di  iscrizione  e  gli  eventuali  allegati  anche   tramite   e-mail
all'indirizzo: amce@uniud.it, fermo restando l'invio degli  originali
tramite posta o corriere. 
    Alla domanda cartacea dovranno essere allegati: 
      la fotocopia di un documento di identita'; 
      la ricevuta  del  versamento  di  euro  5,00  quale  «Tassa  di
concorso»,  non  dovuta  dai  candidati  residenti   all'estero.   Il
versamento  dovra'  essere  effettuato  secondo  una  delle  seguenti
modalita': 1) sul  conto  corrente  intestato  all'Universita'  degli
studi     di     Udine     presso      Poste      Italiane      (IBAN
IT30X0760112300000024683880);  2)  sul   conto   corrente   intestato
all'Universita' degli studi di Udine presso  Unicredit  Banca  S.p.a.
(IBAN IT23R0200812310000040469443); 
      i titoli, le pubblicazioni etc. presentati per  la  valutazione
dei titoli, qualora prevista  per  l'ammissione  al  corso  prescelto
(allegati 1-21); 
      il progetto di ricerca, qualora previsto  per  l'ammissione  al
corso prescelto (allegati 1-21); 
      la documentazione necessaria per consentire al collegio docenti
di  dichiarare  l'equipollenza  del  titolo  di   studio   conseguito
all'estero per l'ammissione al concorso, ai  sensi  dell'art.  2  del
presente bando. 
    I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/1992,
come  integrata  dalla  legge  n.  17/1999,  possono  richiedere,  in
relazione  alla  propria  disabilita',  gli  ausili   necessari   per
l'espletamento delle prove di ammissione previste. A tale riguardo, i
dati sensibili saranno  custoditi  e  trattati  con  la  riservatezza
prevista dal decreto legislativo n. 196/2003. 
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da: 
      eventuali disguidi non imputabili a colpa  dell'amministrazione
stessa; 
      inesatte indicazioni della residenza e del recapito postale  da
parte  del  candidato  o  da  mancata  e  tardiva  comunicazione  del
cambiamento degli stessi. 

(1) La stampa dovra' essere eseguita (cliccando sull'apposita  icona)
    immediatamente dopo l'invio telematico  e  prima  di  uscire  dal
    programma,  in  quanto  al  candidato  non  sara'  possibile  una
    successiva visualizzazione della domanda gia' inoltrata.   

        
      
                               Art. 4 
 
 
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni 
 
 
    I documenti  e  le  pubblicazioni  allegati  dai  candidati  alla
domanda  di  partecipazione  al  concorso  potranno  essere  ritirati
personalmente dall'interessato o da persona da  questi  appositamente
delegata, a  decorrere  dal  centottantesimo  giorno  dalla  data  di
pubblicazione delle graduatorie ed entro i successivi trenta  giorni.
Per il ritiro della suddetta documentazione e' necessario presentarsi
presso la Area servizi per la ricerca, vicolo Florio, 4,  Udine,  dal
lunedi' al venerdi', ore 9-13. In caso di comprovata  difficolta'  al
ritiro, e' possibile richiedere la trasmissione  dei  documenti,  con
spese a carico del destinatario; per concordare tempi e modalita' per
la spedizione  e'  necessario  mettersi  in  contatto  con  l'ufficio
competente. 
    Le pubblicazioni presentate in originale e non ritirate entro  il
termine sopra indicato di trenta giorni verranno conservate presso  i
centri  interdipartimentali   bibliotecari   al   fine   di   fornire
un'ulteriore  fonte  di   accrescimento   del   patrimonio   librario
dell'ateneo.  Tutta  la  rimanente  documentazione  verra'  eliminata
secondo le disposizioni di legge. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    Le commissioni giudicatrici  dei  concorsi  per  l'ammissione  ai
singoli corsi di dottorato di ricerca sono nominate con  il  presente
decreto rettorale e indicate negli allegati 1-21. Fanno eccezione  le
commissioni riferite ai corsi di  dottorato  di  ricerca  in  Scienze
biomediche e biotecnologiche e  Scienze  e  tecnologie  cliniche  che
verranno  nominate  con  decreto  rettorale  successivo,  che  verra'
pubblicato    in    data    22    settembre    2011     sul     sito:
https://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi. 
    Ciascuna commissione, nella prima  adunanza,  nomina  al  proprio
interno il presidente, che deve essere un docente di prima fascia (o,
in assenza, un docente di seconda fascia) e il segretario. I  compiti
delle  commissioni  giudicatrici  terminano  con  la  stesura   della
graduatoria definitiva del concorso di ammissione al rispettivo corso
di dottorato di ricerca e con la compilazione dei relativi verbali. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Esame di ammissione 
 
 
    Le prove, intese ad accertare  l'attitudine  del  candidato  alla
ricerca scientifica, si svolgeranno secondo le modalita'  e  le  date
indicate negli allegati 1-21.  I  candidati  non  riceveranno  alcuna
convocazione a domicilio. 
    Il punteggio finale,  comprensivo  del  punteggio  relativo  alla
valutazione dei titoli e del punteggio attribuito alle  prove,  viene
espresso in centesimi (100/100). 
    Alla valutazione  dei  titoli,  qualora  prevista,  non  potranno
essere attribuiti piu' di 30  punti  (30/100).  Ciascuna  commissione
provvedera',    prima    dell'inizio     delle     prove     d'esame,
all'individuazione dei criteri  di  valutazione  e  ponderazione  dei
titoli stessi. La  valutazione  dei  titoli  avviene  dopo  la  prova
scritta e prima della correzione degli elaborati. La valutazione  dei
titoli viene comunicata ai singoli candidati in sede  di  svolgimento
della prova orale. 
    Verranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito nelle
prove, scritte e orali, un punteggio complessivo uguale  o  superiore
al 70% del punteggio massimo attribuito a dette prove. 
    La graduatoria finale verra' predisposta  sommando,  per  i  soli
candidati  idonei,  al  punteggio  delle  prove  il  punteggio  della
valutazione dei titoli, qualora prevista. 
    Le   commissioni   giudicatrici    potranno    prevedere    prove
diversificate nel caso di corsi di dottorato articolati in  curricula
fortemente differenziati, fermo restando che  la  graduatoria  finale
sara' unica. 
    Il candidato dovra' inoltre dimostrare durante la prova orale  la
buona  conoscenza  della/e  lingua/e  straniera/e  indicata/e   negli
allegati 1-21. 
    Le prove, per l'accesso  ad  ogni  singolo  corso  di  dottorato,
verranno espletate se saranno presentate almeno tre  candidature.  In
caso contrario non verranno svolte e ne verra' data comunicazione  il
giorno        21        ottobre        2011         sul         sito:
https://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi 
    In ogni caso le prove, per l'accesso ad  ogni  singolo  corso  di
dottorato, verranno espletate unicamente  se  si  presenteranno  alle
stesse almeno tre candidati. 
    Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un  documento
di riconoscimento. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
         Posti riservati per candidati residenti all'estero 
 
 
    I candidati residenti all'estero potranno scegliere di concorrere
sulla base della sola valutazione dei titoli per i  soli  posti  loro
riservati, se previsti dal singolo  dottorato  di  ricerca  (allegati
1-21). 
    Tali candidati dovranno compilare la  domanda  di  iscrizione  al
concorso, indicando la modalita' di selezione scelta,  e  allegare  i
titoli richiesti. 
    Il punteggio massimo attribuibile  ai  candidati  valutati  sulla
base dei  soli  titoli  viene  espresso  in  centesimi.  Non  vengono
considerati idonei i candidati con un punteggio inferiore a 70/100. 
    Nel caso in cui i posti riservati  non  venissero  assegnati  per
mancanza di candidati idonei, essi saranno aggiunti alla  graduatoria
ordinaria del dottorato in  questione,  previo  parere  del  collegio
docenti. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                     Ammissione in soprannumero 
 
 
    Possono essere ammessi in  soprannumero,  nei  limiti  dei  posti
previsti per ciascun corso (allegati 1-21), coloro che, sostenute  le
prove di ammissione, risultino idonei  nelle  graduatorie  finali  di
merito e che, alla data di iscrizione al corso, appartengano  ad  una
delle seguenti categorie: 
      1) titolari di assegno di ricerca o  di  borsa  di  ricerca,  a
condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la  stessa  area
scientifico-disciplinare della ricerca oggetto dell'assegno  o  della
borsa; 
      2) candidati con cittadinanza diversa da quella italiana. 
    Il numero dei soprannumerari potra' essere aumentato per  i  soli
candidati di cui al punto 2, previo parere  favorevole  del  collegio
docenti del corso di dottorato interessato. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                         Graduatorie finali 
 
 
    Le  graduatorie,  comprensive  degli  ammessi  in   soprannumero,
saranno rese pubbliche il 6  dicembre  2011  esclusivamente  mediante
pubblicazione            alla            pagina             internet:
https://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi. 
    Non saranno inviate ai vincitori comunicazioni  a  domicilio  per
l'ammissione al corso. 
    In caso di pari merito tra candidati collocati in graduatoria  in
posizione utile  per  l'ammissione  al  corso  con  borsa  di  studio
(vincitori di posto con borsa di studio), la precedenza  verra'  data
al candidato la cui situazione economica, determinata  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30  aprile  1997  e
successive modifiche, risulti piu' svantaggiata. 
    In caso di pari merito tra candidati collocati in graduatoria  in
posizione utile per l'ammissione  al  corso  senza  borsa  di  studio
(vincitori di posto senza borsa di studio), il posto verra' assegnato
al candidato che abbia ottenuto un voto di laurea piu' alto; in  caso
di ulteriore parita', verra'  data  la  precedenza  al  candidato  di
minore eta'. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
            Ammissione e modalita' di iscrizione ai corsi 
 
 
    I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine   di
graduatoria, fino alla concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso. In caso di  utile  collocamento  in  piu'  graduatorie,  il
candidato  dovra'  optare  per  l'iscrizione  ad  un  solo  corso  di
dottorato. 
    I candidati risultati ammessi ai corsi  dovranno  far  pervenire,
entro il termine perentorio del 16 dicembre 2011: 
      domanda   di   iscrizione   compilata   sull'apposito    modulo
scaricabile                         dal                         sito:
https://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi; 
      fotocopia di un documento di identita' personale; 
      fotocopia del versamento della tassa regionale per  il  diritto
allo studio universitario pari a euro 110,00,  effettuato  sul  conto
corrente  intestato  all'Universita'  degli  studi  di  Udine  presso
Unicredit Banca S.p.a (IBAN IT23R0200812310000040469443); 
      due foto formato tessera identiche. 
    La domanda dovra' pervenire all'Universita' degli studi di  Udine
secondo una delle seguenti modalita': 
      consegnata a  mano  a:  Universita'  degli  studi  di  Udine  -
Servizio affari istituzionali e  legali  -  Ufficio  protocollo,  via
Palladio, 8 - 33100 Udine, rispettando i seguenti orari: dal  lunedi'
al venerdi', ore 9-13; 
      spedita tramite posta o corriere a: Universita' degli studi  di
Udine - Servizio affari istituzionali e legali - Ufficio  protocollo,
via Palladio, 8 - 33100 Udine; 
      trasmessa a mezzo PEC (Posta elettronica certificata o CEC PAC)
al seguente indirizzo: amce@postacert.uniud.it. 
    I candidati residenti all'estero potranno anticipare  la  domanda
di  iscrizione  e  gli  eventuali  allegati  anche   tramite   e-mail
all'indirizzo: amce@uniud.it, fermo restando l'invio degli  originali
tramite posta o corriere. 
    Ai fini del rispetto del suddetto termine tassativo (16  dicembre
2011) non fara' fede il timbro postale ma ESCLUSIVAMENTE la  data  di
protocollazione apposta dal Servizio affari istituzionali e legali  -
Ufficio protocollo dell'Universita' di Udine. 
    I cittadini non appartenenti all'Unione europea  dovranno  essere
in regola con le norme relative ai visti di ingresso  e  permesso  di
soggiorno. 
    Non si terra' conto delle domande pervenute oltre il 16  dicembre
2011 e si procedera' pertanto allo scorrimento della graduatoria. 
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di smarrimento  di  comunicazioni,  dipendente  da  eventuali
disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                              Subentri 
 
 
    Coloro che non avranno  provveduto  a  regolarizzare  la  propria
iscrizione entro il termine indicato nell'articolo precedente saranno
considerati   rinunciatari   e   coloro   che   avranno    rilasciato
dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti; i posti  risultati
vacanti saranno assegnati ad altri candidati secondo  l'ordine  della
graduatoria, fatto salvo quanto indicato all'art. 7. 
    Considerati i posti resisi disponibili,  il  giorno  20  dicembre
2011   verra'   pubblicato   l'elenco   dei   candidati   subentranti
esclusivamente             sul             sito             internet:
https://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi. 
    Non saranno inviate comunicazioni a domicilio per l'ammissione al
corso. 
    I candidati ammessi sui posti  vacanti  dovranno  far  pervenire,
entro il termine perentorio del 30 dicembre 2011,  la  documentazione
indicata all'art. 10,  secondo  le  modalita'  indicate  al  medesimo
articolo. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                    Borse di studio e contributi 
 
 
    Le borse di studio vengono assegnate  secondo  l'ordine  definito
nelle rispettive graduatorie di merito  formulate  dalle  commissioni
giudicatrici. La borsa di studio ha durata triennale e decorre dal 1°
gennaio 2011. 
    L'importo lordo annuale della borsa di studio e' euro  13.638,47,
assoggettabile  al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a   gestione
separata. Il pagamento della borsa viene effettuato in  rate  mensili
posticipate.  L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per
eventuali periodi di soggiorno all'estero in misura pari al 50%. 
    Le borse finanziate da soggetti esterni, pubblici e privati, sono
conferite solo se risulta confermata la disponibilita' dei fondi. 
Incompatibilita' con la fruizione della borsa. 
    La borsa di dottorato  non  puo'  essere  erogata  a  coloro  che
abbiano gia' usufruito di una borsa per  la  frequenza  di  un  altro
corso di dottorato o corso ritenuto equipollente. 
    La borsa non e' cumulabile con  alcuna  altra  borsa  di  studio,
tranne  che  con  quelle  previste  per  integrare,   con   soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione e ricerca. 
    La fruizione della borsa di dottorato e'  comunque  incompatibile
con un lavoro dipendente a tempo indeterminato e pieno,  fatta  salva
la possibilita' che il borsista venga collocato dal datore di  lavoro
in aspettativa senza assegni. 
Disposizioni normative per dipendenti pubblici. 
    Il  dipendente  pubblico  ammesso  a  frequentare  un  corso   di
dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, compatibilmente con  le
esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di
studio per il periodo di durata del corso ed usufruisce  della  borsa
di studio,  qualora  collocato  in  graduatoria  in  posizione  utile
(vincitori di posto con borsa). Gli ammessi ai corsi di dottorato  su
posti senza borsa di studio (e, parimenti, i vincitori di  posto  con
borsa di studio che rinuncino a  questa)  conservano  il  trattamento
economico, previdenziale  e  di  quiescenza  in  godimento  da  parte
dell'Amministrazione  pubblica  presso  la  quale  e'  instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca,  il  rapporto  di  lavoro  o  di   impiego   con   qualsiasi
amministrazione pubblica cessi per volonta' del  dipendente  nei  due
anni successivi, e' dovuta la restituzione degli importi  corrisposti
nel periodo di aspettativa (principali riferimenti  normativi:  legge
13 agosto 1984, n. 476 e successive modifiche e integrazioni). 
    Alla data di pubblicazione del presente bando non sono previste a
carico dei dottorandi tasse per l'accesso ai corsi e per la  relativa
frequenza, ad eccezione della tassa regionale  per  il  diritto  allo
studio universitario che per l'anno accademico  2011-2012  ammonta  a
euro 110,00. L'amministrazione universitaria si riserva  comunque  di
adottare disposizioni diverse in merito. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                Frequenza ed obblighi dei dottorandi 
 
 
    Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo  di
frequentare i corsi di  dottorato  e  di  compiere  continuativamente
attivita'  di  studio  e  di  ricerca  secondo  quanto  previsto  dal
regolamento interno dei corsi di dottorato di ricerca e delle  scuole
di dottorato e dalle disposizioni degli organi collegiali dell'ateneo
consultabili                 all'indirizzo                  internet:
https://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Informazioni_generali/Normativa. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                 Riservatezza e attivita' inventiva 
 
 
    Gli iscritti ai corsi di dottorato  di  ricerca  hanno  l'obbligo
della  riservatezza  in  relazione  alle  attivita'  di  ricerca  cui
partecipano. Eventuali deroghe possono essere  concesse,  su  istanza
dell'interessato, dal collegio dei  docenti  del  corso,  sentito  il
tutor. 
    Qualora  in  virtu'  della  loro   permanenza   nelle   strutture
dell'ateneo, gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca vengano  a
conoscenza di informazioni riservate appartenenti all'Universita', ai
singoli ricercatori o  ai  soggetti  esterni  con  cui  l'Universita'
intrattiene  rapporti,  devono  trattare   dette   informazioni   (in
qualsiasi forma esse siano: orale, scritta,  grafica  o  elettronica)
come strettamente confidenziali. 
    La  titolarita'  dei  risultati  conseguiti   nell'ambito   della
frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ovvero di  collaborazioni
con gruppi di ricerca dell'universita' resta in capo  all'Universita'
degli studi di Udine o a soggetti terzi con i quali l'universita'  ha
siglato o siglera' specifici accordi. L'Universita'  degli  studi  di
Udine: 
      ha  il  pieno  diritto  di  disciplinare  la  titolarita'   dei
risultati e degli eventuali diritti di proprieta' industriale; 
      riconosce agli iscritti ai corsi di dottorato  di  ricerca  che
concorrono al  conseguimento  di  risultati  suscettibili  di  tutela
industriale, il diritto morale ad essere riconosciuti inventori; 
      riconosce   altresi'   ai   dottorandi,   che   concorrono   al
conseguimento di risultati suscettibili di tutela industriale oggetto
di   commercializzazione,   un   eventuale    diritto    patrimoniale
quantificato  nel  50%  dei  proventi  derivanti  dallo  sfruttamento
commerciale dell'invenzione, al netto dei relativi oneri di tutela. 
    Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando  in  materia  di
riservatezza e attivita' inventiva si fa riferimento  al  regolamento
interno in materia di brevetti consultabile  all'indirizzo  internet:
https://www.uniud.it/ateneo/normativa/regolamento_finanza/regolamento_brevetti. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
 Modalita' di conseguimento del titolo e deposito della tesi finale 
 
 
    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento dell'esame finale. L'esame finale  puo'  essere  ripetuto
una sola volta. L'esame  finale  consiste  in  un  colloquio  con  il
candidato, avente per tema la sua tesi di dottorato. 
    La data per la discussione della tesi non puo' essere  disattesa.
Tuttavia, l'interessato puo' chiedere al magnifico rettore di  tenere
conto di particolari  circostanze  che  giustifichino  l'assenza  nei
seguenti casi: malattia, caso fortuito e forza maggiore. 
    Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca  ammessi  all'esame
finale dovranno consegnare copia della tesi di dottorato  (nella  sua
stesura definitiva), secondo le modalita' e i  termini  previsti  dal
regolamento interno dei corsi di dottorato di ricerca e delle  scuole
di dottorato; eventuali  successive  variazioni  verranno  comunicate
agli iscritti da parte dell'ufficio competente. 
    L'Universita' degli studi di Udine curera' il deposito delle tesi
presso le biblioteche nazionali di  Roma  e  Firenze,  come  previsto
dalla normativa vigente, ed inoltre il deposito delle  stesse  presso
gli archivi (anche informatici) dell'ateneo,  che  ne  garantira'  la
conservazione e la pubblica consultabilita'. Il deposito comporta che
le tesi possano essere oggetto di servizi bibliografici  nazionali  e
locali di informazione e di accesso. La  consultabilita'  della  tesi
potra' avere alcune limitazioni, circoscritte, temporanee, motivate e
sempre  legate  alla  disciplina  sulla   tutela   della   proprieta'
intellettuale e limitatamente ai casi da essa previsti. 
    Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo  da
parte dell'Universita' degli studi  di  Udine  sara'  subordinato  al
deposito della tesi finale come sopra indicato. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                     Trattamento dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 «Codice
in materia di  protezione  dei  dati  personali»,  l'informativa  sul
trattamento   dei   dati   personali   e'   disponibile   al    sito:
https://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Informazioni_generali/Normativa. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Il funzionario  responsabile  del  procedimento  e'  la  dott.ssa
Sandra  Salvador,  responsabile  dell'Area  servizi  per  la  ricerca
dell'Universita' degli studi di Udine. 
    L'ufficio di riferimento  presso  l'Universita'  degli  studi  di
Udine e' l'Area servizi per la ricerca, vicolo Florio n.  4  -  33100
Udine (tel. +39 0432/556377-71-83 - fax +39 0432/556299). 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                        Norme di riferimento 
 
 
    Per quanto non previsto dal  presente  bando  si  fa  riferimento
all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale
30 aprile 1999, n. 224, all'art. 19 della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, al regolamento interno dei corsi di dottorato di ricerca e delle
scuole di dottorato dell'Universita' degli  studi  di  Udine  e  alle
disposizioni  in  materia   degli   organi   collegiali   dell'ateneo
consultabili                 all'indirizzo                  internet:
https://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Informazioni_generali/Normativa. 
      Udine, 1° settembre 2011 
 
                                                 Il rettore: Compagno