Concorso per 490 allievi marescialli ruolo ispettore arma carabinieri (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 490 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 74 del 16-09-2011 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 17 ottobre 2011) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 2° corso triennale (2012-2015) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Ar ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 16-09-2011 |
Data Scadenza bando | 17-10-2011 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
CONCORSO (scad. 17 ottobre 2011)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 2° corso triennale (2012-2015) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni; Visto il decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente dell Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni; Visto il regolamento interno della Scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1993 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto l'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 che ha modificato il regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale della sanita' militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale della sanita' militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" ed, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Visto il decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale della sanita' militare il 9 agosto 2010 con il quale sono state apportate modifiche alla "direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare" e alla "direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" del 5 dicembre 2005, sopracitate; Vista la direttiva applicativa del sopracitato decreto dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare il 10 agosto 2010, e il relativo comunicato pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 206 del 3 settembre 2010; Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011); Ravvisata la necessita' di indire un concorso per titoli ed esami per l'ammissione al 2° corso triennale (2012−2015) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, pari al 70% dei posti disponibili in relazione all'organico di cui all'articolo 679 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Ravvisata l'opportunita', per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere la possibilita' di effettuare una prova preliminare a cui sottoporre i candidati, qualora il numero delle domande fosse elevato; Visto il foglio n. 81/2−1 IS del 21 luglio 2011 con il quale il Comando generale dell'Arma dei carabineri ha trasmesso gli elementi di programmazione del 2° concorso triennale per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri; Visto il foglio del 29 luglio 2011 con il quale lo Stato maggiore della difesa ha prestato l'assenso all'emanazione del bando di concorso per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2010 - registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4, foglio n. 281 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al 2° corso triennale (2012−2015) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. 2. Dei 490 posti messi a concorso: a) 25 sono riservati ai candidati in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; b) 100 sono riservati al coniuge ed ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio nonche' ai diplomati delle Scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti; c) 5 sono riservati ai candidati orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero grandi invalidi di cui all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 3. I posti riservati non coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria. 4. Il numero dei posti potra' subire modificazioni fino alla data di effettivo inizio del corso per soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del ruolo ispettori. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso che verra' pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al concorso: a) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri, nonche' gli allievi carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal successivo articolo 9; 2) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o lo conseguano nel corrente anno solare, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni; 3) non abbiano superato il 30° anno di eta', cioe' siano nati il 17 ottobre 1981, compreso; 4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti; 6) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio; 7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; b) i cittadini italiani che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 1) abbiano compiuto il diciassettisimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo, cioe' siano nati nel periodo compreso tra il 17 ottobre 1994 ed il 17 ottobre 1985, estremi inclusi, ed abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la potesta' genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di eta' e' elevato a 28 anni; costoro, cioe', devono essere nati nel periodo compreso tra il 16 ottobre 1985 ed il 17 ottobre 1983, estremi inclusi, qualunque sia stato il grado rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 2) godano dei diritti civili e politici; 3) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi ne' si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri; 4) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L'accertamento di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 5) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nel corrente anno solare, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello chiesto per la partecipazione al concorso allegando alla domanda di partecipazione idonea documentazione. Per le domande presentate on-line detta documentazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla prova preliminare di cui al successivo articolo 7 o, se questa non avra' luogo, a quella scritta di cui al successivo articolo 11; 6) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovra' essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso. Per le domande presentate on-line la citata documentazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla prova preliminare di cui all'articolo 7 o, se questa non avra' luogo, a quella scritta di cui all'articolo 11. 2. I candidati che nelle more dell'espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i requisiti richiesti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per l'eta'. 3. L'ammissione al corso e' subordinata al superamento delle prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 9, nonche' al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate ai successivi articoli 10 e 12. 4. I requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per l'eta', devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 3. Gli stessi e quello di cui al precedente comma 3 devono essere mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso. 5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3 Domanda di partecipazione al concorso 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere: a) presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento provvedera' a raccogliere le domande, a stamparle e a farle sottoscrivere ai candidati all'atto della loro presentazione alla prova preliminare o, se questa non avra' luogo, a quella scritta di cui al successivo articolo 11 per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione e non dovra' essere spedita a mezzo raccomandata; b) solo in caso di un'eventuale avaria del sistema automatizzato o di indisponibilita' di un collegamento ad internet la domanda potra' essere redatta sul modulo in allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando, disponibile anche sul sito www.carabinieri.it, firmata per esteso dal candidato e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, Centro nazionale di selezione e reclutamento, ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. La firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata. La mancanza di sottoscrizione comportera' l'esclusione dal concorso. Il candidato che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, e' minorenne dovra' far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in loro mancanza, dal tutore. Per le domande presentate on-line la domanda sottoscritta dall'interessato e controfirmata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in loro mancanza, dal tutore dovra' essere consegnata all'atto delle presentazione alla prova preliminare di cui al successivo articolo 7 o, se questa non avra' luogo, a quella scritta di cui al successivo articolo 11. I candidati residenti all'estero potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al citato allegato A e presentarla, entro i termini stabiliti, alle autorita' diplomatiche o consolari, che ne cureranno l'inoltro al citato Comando generale con la massima sollecitudine. In tal caso per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte delle autorita' diplomatiche o consolari. 2. I militari in servizio nell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresi', presentare copia della domanda di partecipazione al comando del reparto/ente presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo articolo 4. 3. Nella domanda il candidato, oltre a rilasciare le dichiarazioni contenute nel modulo di cui al citato allegato A, dovra' indicare: a) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo del codice di avviamento postale e, se possibile, del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica. Il candidato che, successivamente alla presentazione della domanda, viene incorporato in un reparto/ente militare deve comunicare subito, a mezzo telegramma, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri − Centro nazionale di selezione e reclutamento − ufficio concorsi e contenzioso − viale Tor di Quinto n. 119 − 00191 Roma, il reparto/ente presso il quale prestera' servizio ed il relativo indirizzo. Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo telegramma o fax al numero 0680983948, al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; b) il titolo di studio posseduto; c) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, il candidato dovra' indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio; d) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno essere indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale. I candidati dovranno impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri − Centro nazionale di selezione e reclutamento qualsiasi variazione della posizione giudiziaria che interverra' successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri.
Art. 4 Istruttoria delle domande dei candidati militari 1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui all'articolo 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di cui all'articolo 11, se la prova preliminare non e' stata effettuata: a) segnalare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri − Centro nazionale di selezione e reclutamento − ufficio concorsi e contenzioso i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1), 4), 5), 6) e 7); b) trasmettere al suddetto Centro: - copia della documentazione matricolare e caratteristica, aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; - specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma dei carabinieri, incluso il periodo trascorso presso le scuole dell'Arma dei carabinieri in qualita' di allievo. 2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza armata o di polizia sara' acquisita d'ufficio.
Art. 5 Commissioni 1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione esaminatrice; b) commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari; d) commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata, presidente; b) un ufficiale superiore, membro; c) un docente di materie letterarie, membro; d) un maresciallo aiutante s.UPS luogotenente, segretario senza diritto al voto. Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il docente di materie letterarie sara' sostituito da un docente della lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore della lingua. Se il numero dei candidati risultera' superiore a 1000 (mille) unita', per ogni gruppo di almeno 500 candidati sara' nominata con provvedimento del Direttore generale del personale militare o di autorita' da lui delegata, apposita sottocommissione, in analoga composizione, unico restando il presidente. Analogamente potranno essere nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati ammessi alla prova orale e a quella facoltativa di lingua straniera fosse rilevante. In tal caso i candidati saranno assegnanti alla commissione ed alle sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati. 3. La commissione di cui al comma 1, lettera b), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro; c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico. 4. La commissione di cui al comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) un ufficiale superiore medico, membro; c) un ufficiale inferiore medico, membro e segretario. Tale commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; b) un ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro; c) un ufficiale psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Tale commissione potra' avvalersi del contributo tecnico−specialistico del personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
Art. 6 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: a) prova preliminare; b) prove di efficienza fisica; c) accertamenti sanitari per la verifica dell'idoneita' psico-fisica; d) prova scritta per accertare il grado di conoscenza della lingua italiana o tedesca, per i candidati di cui alla riserva del precedente articolo 1, comma 2, lettera a) che hanno chiesto nella domanda di partecipazione di svolgere la prova in quest'ultima lingua; e) accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali; f) prova orale; g) prova facoltativa di lingua straniera. 2. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i candidati, compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 580, all'atto dell'approvazione della graduatoria di cui al successivo articolo 16 dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti al precedente comma 1.
Art. 7 Prova preliminare 1. I candidati saranno sottoposti ad una prova preliminare. Argomenti e modalita' di svolgimento della prova sono riportati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando. Trenta giorni prima dello svolgimento della prova nei siti internet www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it sara' resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti, fatta eccezione per quelli di lingua straniera. 2. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova, che avra' luogo a partire dal 26 ottobre 2011, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, dal 18 ottobre 2011 nei siti internet www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it. Notizie in merito potranno essere acquisite anche contattando la sezione relazioni con il pubblico presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, al numero di telefono 06517051012 nonche' l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, al numero di telefono 0680982935. Con le stesse modalita' potra' essere comunicato il rinvio ad una data successiva, nonche' il mancato svolgimento della prova stessa qualora fosse ritenuto inopportuno effettuarla in base al numero dei candidati. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova. 3. I candidati ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la stessa, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato ed in corso di validita' nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. 4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se per l'effettuazione della prova e' necessario ricorrere allo svolgimento di piu' di una sessione non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566948) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 5. La prova si svolgera' secondo le modalita' fissate in apposito provvedimento dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 6. In base al numero delle risposte esatte fornite dai candidati nella prova preliminare verra' formata una graduatoria al solo fine di individuare i candidati da ammettere alle prove successive. 7. Saranno ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica, di cui al successivo articolo 9, i primi 2000 candidati compresi nella graduatoria di cui al precedente comma 6, nonche' coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso. 8. L'esito della prova preliminare, il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal 16 novembre 2011, nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
Art. 8 Documenti da produrre 1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni: a) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in loro mancanza, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il centro per le prove di efficienza fisica). La mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del candidato minorenne; b) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una fotocopia dello stesso); c) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari; d) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; e) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' essere rilasciato in data non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione; f) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; g) per i candidati di sesso femminile, referto del test di gravidanza (sangue o urine) eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo articolo 10, comma 12, nonche' ecografia pelvica con relativo referto; h) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti, se militari in servizio dell'Arma dei carabinieri; i) documentazione attestante il diritto ad usufruire delle riserve di posti di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), per i soli candidati che ne hanno dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione. 2. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
Art. 9 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo a partire dal 30 novembre 2011, saranno svolte con le modalita' definite in apposito provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566948) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 2. I candidati convocati dovranno: a) presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito); b) produrre i documenti indicati nel precedente articolo 8. La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita' e del test di gravidanza, per i candidati di sesso femminile, non consentira' l'ammissione a sostenere le prove, con la conseguente esclusione dal concorso. Non saranno accolte richieste di nuove convocazioni. 3. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno secondo le modalita' e con i criteri indicati nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, ove sono indicati anche i comportamenti che dovranno tenere i candidati, a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante dello svolgimento degli esercizi. 4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e il candidato, che non sara' ammesso ai successivi accertamenti sanitari, sara' escluso dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinera' un giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato allegato E, fino ad un massimo di 2 punti, utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 16. 5. Fatto salvo il disposto di cui al precedente comma 1, il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Art. 10 Accertamenti sanitari 1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c) ad accertamenti per la verifica dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. Detti accertamenti saranno svolti con le modalita', citate nelle premesse, previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanita' militare del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni e con quelle definite in apposito provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per i predetti accertamenti, della documentazione sanitaria di cui all'articolo 8, comma 1, lettere d), e), f) e del referto di ecografia pelvica per le sole candidate, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al numero 06/33566948) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettere d), e) ed f) e del referto di ecografia pelvica, per i soli candidati di sesso femminile, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente esclusione dal concorso. 2. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporra' per tutti i candidati una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con E.C.G.; b) oculistico; c) odontoiatrico; d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; e) psichiatrico; f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', sara' effettuato sul medesimo campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); g) analisi del sangue concernenti: 1) emocromo completo; 2) VES; 3) glicemia; 4) creatininemia; 5) trigliceridemia; 6) colesterolemia; 7) transaminasemia (GOT−GPT); 8) bilirubinemia totale e frazionata; 9) gamma GT; h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Se si rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato F, che fa parte integrante del presente bando. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato F sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potesta' genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni agli esami radiologici. 3. Gli accertamenti sanitari verificheranno: a) per i candidati in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri, l'assenza di infermita' invalidanti in atto, ai sensi dell'articolo 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) per i restanti candidati il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2. Saranno inoltre chiesti i seguenti requisiti specifici: 1) statura non inferiore a cm. 165, se di sesso maschile, e a cm. 161, se di sesso femminile; 2) apparato visivo (VS) 2, acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (e' ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK). 4. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario; b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo. 5. Saranno giudicati "inidonei" i candidati risultati affetti da: a) imperfezioni ed infermita' che siano causa di inidoneita' al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 3, lettera b); b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislasia e disartria); c) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool ed ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o civile; d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; e) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. Costituiscono altresi' motivo di inidoneita' le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per la loro sede, dimensione o natura siano deturpanti o contrari al decoro della persona o dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 6. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati "inidonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 7. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al precedente articolo 8, comma 1 la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si trovano in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle prove di efficienza fisica, alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma 2, in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 16. Le stesse potranno essere ammesse con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata sara' esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 8. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 16. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
Art. 11 Prova scritta 1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita' agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo 10, dovranno sostenere una prova scritta. Contenuto e modalita' della prova sono indicati nel citato allegato B, paragrafo 2. 2. Detta prova avra' luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, il 9 febbraio 2012 con inizio non prima delle 0930. Eventuali modifiche della data di svolgimento della prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con avviso consultabile, a partire dal 1° febbraio 2012, nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, servizio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. I candidati ammessi alla prova scritta per aver riportato giudizio di idoneita' agli accertamenti sanitari, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, dalle 0815 alle 0930, portando al seguito la carta di identita' o altro documento di riconoscimento ed una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero, tenendo conto che: a) in ogni caso, a partire dalle 0930, non sara' piu' consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova; b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari, computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie. Durante lo svolgimento della prova sara' consentita unicamente la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice. I candidati assenti all'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 3. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, se applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. La prova scritta si intendera' superata se il candidato avra' conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 16. I candidati che non supereranno la prova non saranno ammessi a sostenere le successive prove di concorso. 5. L'esito della prova e il calendario di convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari di controllo e gli accertamenti attitudinali e la prova orale di cui ai precedenti articoli 12 e 13, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal 2 aprile 2012, nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, servizio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
Art. 12 Accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali 1. I candidati che supereranno la prova scritta saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, agli accertamenti sanitari di controllo e agli accertamenti attitudinali, verosimilmente a partire dal 23 aprile 2012. 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti sanitari di controllo ed attitudinali sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566948) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 3. Gli accertamenti sanitari di controllo saranno eseguiti dalla commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c) per la conferma del possesso dell'idoneita' psico-fisica gia' accertata con le modalita' di cui al precedente articolo 10. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' previste dalle direttive tecniche impartite dalla Direzione generale della sanita' militare il 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, citate nelle premesse, e con quelle definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. La conferma dell'idoneita' sanitaria terra' conto delle condizioni del soggetto al momento della visita. 4. I candidati che risulteranno inidonei al termine degli accertamenti sanitari di controllo saranno esclusi dal concorso. 5. I candidati che risulteranno idonei al termine dei predetti accertamenti saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d) ad accertamenti per verificare il possesso del profilo attitudinale prescritto per assolvere alle funzioni di maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. Gli accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in apposito provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 6. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di "idoneita'" o di "inidoneita'". Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta stante, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
Art. 13 Prova orale 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali effettueranno la prova orale, verosimilmente dal 25 aprile 2012. 2. Le date di convocazione saranno rese note con le modalita' di cui al precedente articolo 11, comma 5. 3. La prova orale vertera' sulle materie di cui al programma riportato nel citato allegato B. 4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566948) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 5. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 16.
Art. 14 Prova facoltativa di lingua straniera 1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso e che hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova orale di cui al precedente articolo 13, consistera' in una prova scritta in non piu' di una lingua scelta tra le seguenti: l'albanese, l'araba, la cinese, la francese, l'inglese, la russa, la spagnola, la tedesca e la turca. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera a) non potranno scegliere per la prova facoltativa la lingua tedesca. Il superamento della prova scritta (voto minimo 18/30) permettera' di sostenere la successiva prova orale di lingua. Tali prove si svolgeranno a partire, rispettivamente, dal 5 e dal 6 giugno 2012, con le modalita' e sui programmi stabiliti nel citato allegato B, paragrafo 4. 2. La sede, le modalita' di svolgimento della prova scritta di lingua straniera ed il calendario di convocazione per quella orale saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal 30 maggio 2012, nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, servizio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate. 3. Ai candidati che supereranno entrambe le prove, sara' assegnata una votazione finale in trentesimi pari alla media delle votazioni conseguite nella prova scritta ed in quella orale. A detta votazione corrispondera', per ciascuna lingua, il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 16: a) per le lingue francese, inglese, spagnola e tedesca: 1) da 0/30 a 17,99/30: 0; 2) da 18/30 a 21/30: 0,20; 3) da 21,01/30 a 24/30: 0,40; 4) da 24,01/30 a 26/30: 0,60; 5) da 26,01/30 a 28/30: 1; 6) da 28,01/30 a 30/30: 1,50. b) per le lingue albanese, araba, cinese, russa e turca: 7) da 0/30 a 17,99/30: 0; 8) da 18/30 a 21/30: 0,50; 9) da 21,01/30 a 24/30: 1,50; 10) da 24,01/30 a 26/30: 2,50; 11) da 26,01/30 a 28/30: 4; 12) da 28,01/30 a 30/30: 4,50.
Art. 15 Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal precedente articolo 6, comma 1 del presente bando sono a carico dei candidati. 2. I candidati militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente articolo 6, comma 1 del presente bando, nonche' quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare tale licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 3. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I candidati in servizio dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti sanitari. Gli stessi fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione.
Art. 16 Graduatoria finale di merito 1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al precedente articolo 6, comma 1 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di merito. 2. La graduatoria sara' formata sommando alla media dei punteggi conseguiti nella prova scritta ed in quella orale gli incrementi attribuiti per le prove di efficienza fisica, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la valutazione dei seguenti titoli di merito: a) il possesso: 1) della laurea magistrale o titolo equipollente: 0,5 punti; 2) della laurea o titolo equipollente: 0,3 punti; b) il servizio prestato nell'Arma dei carabinieri, in altra Forza armata o di polizia: fino ad un massimo di 1,5 punti. 3. I titoli di cui al precedente comma 2 saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e dichiarati nella domanda stessa. 4. A parita' di merito, ai sensi dell'articolo 688, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terra' conto, ai fini della formazione della graduatoria, del possesso nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. Il candidato che nella domanda di partecipazione al concorso ha dichiarato il possesso di titoli di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli. 5. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice sara' approvata con decreto del Direttore generale per il personale militare e, successivamente, pubblicata nel giornale ufficiale del Ministero della difesa e nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso che sara' pubblicato nella gazzetta ufficiale. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 6. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del 2° corso triennale allievi marescialli, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dal precedente articolo 1, commi 2 e 3.
Art. 17 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 e del possesso dei titoli di merito di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli accertamenti. L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato non in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso, nonche' escluderlo dalla frequenza del corso se il difetto dei requisiti e' accertato durante il corso stesso, o dichiararlo decaduto dalla nomina. 4. Verranno acquisiti d'ufficio: a) il certificato generale del casellario giudiziale; b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.
Art. 18 Ammissione al corso 1. I candidati ammessi al corso allievi marescialli, se provenienti: a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei carabinieri; c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma; d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il grado di carabiniere previa rinuncia al grado; e) dai militari dell'Arma dei carabinieri in congedo, dai militari in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai civili, anche se appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono al corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa. 2. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e da tale data assumera' la qualita' di allievo. 3. I frequentatori del 2° corso triennale allievi marescialli saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al corso di laurea previsto dal piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri. I frequentatori, pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita', pena l'esclusione dal corso.
Art. 19 Presentazione al corso 1. Il 2° corso triennale allievi marescialli, della durata di tre anni accademici, avra' inizio entro la fine del 2012 presso la Scuola marescialli e brigadieri dell'Arma dei carabinieri e si svolgera' secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati a decorrere dal 10° giorno antecedente la data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di reclutamento, compresa la visita medica di controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente articolo 2, comma 4, siano ancora in possesso della prescritta idoneita' psico-fisica. Se insorgeranno dubbi sulla persistenza della citata idoneita', i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita' o temporanea inidoneita' che non si risolveranno entro 10 giorni dalla data fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso e la sostituzione con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria. 3. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso la citata Scuola nella data e con le modalita' che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal 3 agosto 2012, che sara' pubblicato nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, ufficio relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935. 4. All'atto della presentazione: a) coloro che non sono militari in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei requisiti previsti e consegnare i seguenti documenti: 1) certificato plurimo delle vaccinazioni; 2) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh; b) i candidati di sesso femminile dovranno consegnare referto attestante l'effettuazione del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione. In caso di positivita' del test di gravidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'articolo 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile. 5. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti a frequentare gli allievi marescialli, a richiesta del comando della citata Scuola marescialli e brigadieri, i candidati vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di non essere iscritto presso alcuna universita'. 6. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la citata Scuola marescialli e brigadieri nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti entro i primi venti giorni di corso con altri candidati idonei in ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti previste. Gli aspiranti - per comprovati gravi motivi, da rendere noti in anticipo per il tramite del competente comando dell'Arma territoriale o di appartenenza per i militari in servizio nell'Arma - potranno essere autorizzati a differire la presentazione fino al 10° giorno dalla data fissata. 7. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, e' irrevocabile.
Art. 20 Nomina a maresciallo 1. Gli allievi giudicati idonei al termine del secondo anno accademico saranno nominati marescialli. 2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell'articolo 772 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sara' sospesa per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni: a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
Art. 21 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e sara' pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 settembre 2011 Il Generale di corpo d'armata: Mario ROGGIO