Concorso per 490 allievi marescialli ruolo ispettore arma carabinieri (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 490
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 74 del 16-09-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  17 ottobre 2011) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 2° corso triennale (2012-2015) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Ar ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 16-09-2011
Data Scadenza bando 17-10-2011
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO   (scad.  17 ottobre 2011)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 2°  corso
  triennale  (2012-2015)  di  490  allievi  marescialli   del   ruolo
  ispettori dell'Arma dei carabinieri. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare  
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale  della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni; 
    Visto il decreto Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,  n.
574, concernente norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove  norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni; 
    Visto il testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti  e  delle  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato  con
decreto del Presidente dell Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309  e
successive modificazioni; 
    Visto il  regolamento  interno  della  Scuola  sottufficiali  dei
carabinieri approvato  con  decreto  ministeriale  8  giugno  1993  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  civili  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei  concorsi
unici e delle altre forme  di  assunzioni  nei  pubblici  impieghi  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni; 
    Visto l'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo  1999,  n.  68,
concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore  degli
orfani o coniugi di deceduti per causa di  lavoro,  di  guerra  e  di
servizio; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa e successive modificazioni; 
    Visto l'articolo 16 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, concernente le funzioni dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002,  n.  313,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario  giudiziale,  di
anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da  reato  e  dei
relativi carichi pendenti; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati  personali  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.  270  che  ha  modificato  il
regolamento recante  norme  relative  all'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; 
    Vista la direttiva tecnica  impartita  dalla  Direzione  generale
della sanita' militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni
e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista la direttiva tecnica  impartita  dalla  Direzione  generale
della sanita' militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni
e integrazioni, per  delineare  il  profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"codice dell'ordinamento militare" ed, in particolare, i titoli II  e
III del  libro  IV,  concernenti  norme  per  il  reclutamento  e  la
formazione del personale militare, e l'articolo  2186  che  fa  salva
l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non   regolamentari,   delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero  della  difesa,  dello  Stato  maggiore  della
difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati  maggiori
di Forza armata e del Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,
emanati  in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata   dal
predetto codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare", come modificato  ed  integrato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270,  e,
in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per
il reclutamento e la formazione del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto il decreto dirigenziale emanato  dalla  Direzione  generale
della sanita' militare il 9 agosto  2010  con  il  quale  sono  state
apportate   modifiche    alla    "direttiva    tecnica    riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa
di non idoneita' al servizio militare" e alla "direttiva tecnica  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare" del 5 dicembre 2005, sopracitate; 
    Vista  la   direttiva   applicativa   del   sopracitato   decreto
dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale  della
sanita'  militare  il  10  agosto  2010,  e  il  relativo  comunicato
pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 206 del 3 settembre 2010; 
    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2011); 
    Ravvisata la necessita' di indire un concorso per titoli ed esami
per l'ammissione al 2° corso triennale  (2012−2015)  di  490  allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei  carabinieri,  pari  al
70%  dei  posti  disponibili  in  relazione   all'organico   di   cui
all'articolo 679 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Ravvisata  l'opportunita',  per  motivi  di  economicita'  e   di
speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere  la  possibilita'
di effettuare una prova preliminare a  cui  sottoporre  i  candidati,
qualora il numero delle domande fosse elevato; 
    Visto il foglio n. 81/2−1 IS del 21 luglio 2011 con il  quale  il
Comando generale dell'Arma dei carabineri ha trasmesso  gli  elementi
di programmazione del 2° concorso triennale per  allievi  marescialli
del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il foglio del 29 luglio 2011 con il quale lo Stato maggiore
della difesa  ha  prestato  l'assenso  all'emanazione  del  bando  di
concorso per allievi marescialli del ruolo  ispettori  dell'Arma  dei
carabinieri; 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2010 - registrato  alla
Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4,  foglio  n.  281  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per
l'ammissione  al  2°  corso  triennale  (2012−2015)  di  490  allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. 
    2. Dei 490 posti messi a concorso: 
      a) 25 sono riservati ai candidati in possesso,  all'atto  della
scadenza del termine di presentazione delle  domande,  dell'attestato
di bilinguismo  riferito  a  livello  non  inferiore  al  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado  di  cui  all'articolo  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modificazioni; 
      b) 100 sono riservati al coniuge ed ai figli superstiti, ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio nonche' ai  diplomati  delle  Scuole
militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per  gli
orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto
Andrea Doria per  l'assistenza  dei  familiari  e  degli  orfani  del
personale della Marina militare, dall'Opera  nazionale  per  i  figli
degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza  per  gli  orfani
dei militari dell'Arma dei carabinieri, in  possesso  dei  prescritti
requisiti; 
      c) 5 sono riservati ai candidati orfani o coniugi  di  deceduti
per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero  grandi  invalidi
di cui all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    3. I posti riservati non coperti per insufficienza  di  candidati
riservatari idonei  saranno  devoluti  agli  altri  candidati  idonei
secondo l'ordine della graduatoria. 
    4. Il numero dei posti potra' subire modificazioni fino alla data
di effettivo inizio del corso per soddisfare  eventuali  sopravvenute
esigenze dell'Arma dei  carabinieri  connesse  alla  consistenza  del
ruolo ispettori. Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  della
difesa la facolta' di revocare  o  annullare  il  presente  bando  di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare  le  prove   concorsuali,   di
modificare il  numero  dei  posti,  di  sospendere  l'ammissione  dei
vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili ovvero in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal  caso,  l'Amministrazione  della  difesa
provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso  che  verra'
pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti  al  ruolo
dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri, nonche'
gli allievi carabinieri che alla data di scadenza dei termini per  la
presentazione delle domande: 
        1) siano idonei al servizio militare  incondizionato.  Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al  concorso  con
riserva fino  all'effettuazione  delle  prove  di  efficienza  fisica
previste dal successivo articolo 9; 
        2) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria  di
secondo grado, o lo conseguano nel corrente anno  solare,  a  seguito
della frequenza di un corso di studi di  durata  quinquennale  ovvero
quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso  alle
universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969,  n.  910  e
successive modificazioni; 
        3) non abbiano superato il 30° anno di eta', cioe' siano nati
il 17 ottobre 1981, compreso; 
        4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni,  sanzioni  disciplinari
piu' gravi della consegna; 
        5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore
a   nella   media   ovvero,   in   rapporti   informativi,    giudizi
corrispondenti; 
        6) non siano  stati  giudicati  inidonei  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo biennio; 
        7) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      b) i cittadini italiani che alla data di scadenza  dei  termini
per la presentazione delle domande: 
        1) abbiano compiuto il diciassettisimo anno  di  eta'  e  non
superato il ventiseiesimo, cioe' siano nati nel periodo compreso  tra
il 17 ottobre 1994 ed il 17 ottobre 1985, estremi inclusi, ed abbiano
il consenso dei genitori o di chi esercita la potesta' genitoriale se
minorenni. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per
una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di
eta' e' elevato a 28 anni; costoro, cioe',  devono  essere  nati  nel
periodo compreso tra il 16  ottobre  1985  ed  il  17  ottobre  1983,
estremi inclusi, qualunque sia  stato  il  grado  rivestito.  Non  si
applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai
concorsi per i pubblici impieghi; 
        2) godano dei diritti civili e politici; 
        3) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
ne'   si   trovino   in   situazioni   comunque   incompatibili   con
l'acquisizione  o  la  conservazione  dello  stato   di   maresciallo
dell'Arma dei carabinieri; 
        4) siano in possesso di condotta incensurabile e non  abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.  L'accertamento
di  tale  requisito  sara'   effettuato   d'ufficio   dall'Arma   dei
carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 
        5) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria  di
secondo grado o lo conseguano nel corrente  anno  solare,  a  seguito
della frequenza di un corso di studi di  durata  quinquennale  ovvero
quadriennale integrato  dal  corso  annuale  previsto  per  l'accesso
all'universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910
e successive modificazioni. Il candidato che ha conseguito il  titolo
di studio all'estero  dovra'  documentarne  l'equipollenza  a  quello
chiesto per la partecipazione al concorso allegando alla  domanda  di
partecipazione  idonea  documentazione.  Per  le  domande  presentate
on-line detta documentazione dovra'  essere  esibita  all'atto  della
presentazione alla prova preliminare di cui al successivo articolo  7
o, se questa non avra' luogo, a quella scritta di cui  al  successivo
articolo 11; 
        6)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
        7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data  in  cui  sono  stati  collocati  in  congedo,   come   disposto
dall'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66.  In
tal caso, la dichiarazione dovra' essere  allegata  alla  domanda  di
partecipazione al concorso. Per  le  domande  presentate  on-line  la
citata  documentazione   dovra'   essere   esibita   all'atto   della
presentazione alla prova preliminare di  cui  all'articolo  7  o,  se
questa non avra' luogo, a quella scritta di cui all'articolo 11. 
    2. I candidati che  nelle  more  dell'espletamento  del  concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa  dovranno  riunire
anche i requisiti richiesti per la nuova categoria  di  appartenenza,
fatta eccezione per l'eta'. 
    3. L'ammissione al corso  e'  subordinata  al  superamento  delle
prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo  9,  nonche'
al  riconoscimento  del  possesso  dell'idoneita'   psico-fisica   ed
attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate  ai  successivi
articoli 10 e 12. 
    4. I requisiti di cui al comma 1,  fatta  eccezione  per  l'eta',
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo  articolo  3.  Gli
stessi e quello di cui al precedente comma 3 devono essere  mantenuti
fino alla data di  incorporamento  presso  la  Scuola  marescialli  e
brigadieri, pena l'esclusione dal concorso. 
    5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento  ed  anche  a
seguito di  verifiche  successive,  con  provvedimento  motivato  del
Direttore generale per il personale militare o di  autorita'  da  lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.  Tutti
i candidati partecipano con riserva alle prove  e  agli  accertamenti
previsti dal presente bando di concorso. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                Domanda di partecipazione al concorso 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere: 
      a)    presentata    esclusivamente     on-line     sul     sito
www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine di trenta giorni
a decorrere dal giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella gazzetta ufficiale della Repubblica  italiana,
seguendo le istruzioni per la compilazione che  saranno  fornite  dal
sistema automatizzato. Il Comando generale dell'Arma dei  carabinieri
-  Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento  provvedera'   a
raccogliere le domande,  a  stamparle  e  a  farle  sottoscrivere  ai
candidati all'atto della loro presentazione alla prova preliminare o,
se questa non avra' luogo, a quella  scritta  di  cui  al  successivo
articolo  11  per  la  conferma  dell'avvenuto  inoltro.  La  domanda
presentata  on-line  non  potra'  essere  modificata  all'atto  della
sottoscrizione e non dovra' essere spedita a mezzo raccomandata; 
      b)  solo  in  caso   di   un'eventuale   avaria   del   sistema
automatizzato o di indisponibilita' di un collegamento ad internet la
domanda  potra'  essere  redatta  sul  modulo  in  allegato  A,   che
costituisce parte integrante del presente  bando,  disponibile  anche
sul sito www.carabinieri.it,  firmata  per  esteso  dal  candidato  e
spedita a mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento  al  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, Centro nazionale di  selezione  e
reclutamento, ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor di Quinto  n.
119, 00191 Roma, entro il termine di trenta giorni  a  decorrere  dal
giorno successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella gazzetta ufficiale della  Repubblica  italiana.  La  firma,  da
apporre  necessariamente  in  forma  autografa,   non   deve   essere
autenticata. La mancanza di sottoscrizione  comportera'  l'esclusione
dal concorso. Il candidato che,  alla  data  di  presentazione  della
domanda di  partecipazione  al  concorso,  e'  minorenne  dovra'  far
vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda,  da  entrambi  i
genitori o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva
potesta' o, in loro mancanza, dal tutore. Per le  domande  presentate
on-line la domanda sottoscritta dall'interessato e  controfirmata  da
entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in loro mancanza, dal  tutore  dovra'  essere
consegnata all'atto delle presentazione alla prova preliminare di cui
al successivo articolo 7 o, se  questa  non  avra'  luogo,  a  quella
scritta di cui al  successivo  articolo  11.  I  candidati  residenti
all'estero  potranno  compilare  la  domanda  anche  su  modello  non
conforme, purche'  contenente  gli  stessi  dati  di  cui  al  citato
allegato A e presentarla, entro i termini stabiliti,  alle  autorita'
diplomatiche o  consolari,  che  ne  cureranno  l'inoltro  al  citato
Comando generale con la massima sollecitudine. In  tal  caso  per  la
data di presentazione fara' fede la data di assunzione  a  protocollo
della domanda da parte delle autorita' diplomatiche o consolari. 
    2. I militari  in  servizio  nell'Arma  dei  carabinieri  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a)  dovranno,  altresi',  presentare
copia della domanda di partecipazione  al  comando  del  reparto/ente
presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo  di  curare
le incombenze di cui al successivo articolo 4. 
    3.  Nella  domanda  il   candidato,   oltre   a   rilasciare   le
dichiarazioni contenute nel modulo  di  cui  al  citato  allegato  A,
dovra' indicare: 
      a)  il  recapito  al   quale   desidera   ricevere   tutte   le
comunicazioni relative al concorso, completo del codice di avviamento
postale e, se possibile, del numero telefonico  e  dell'indirizzo  di
posta   elettronica.   Il   candidato   che,   successivamente   alla
presentazione della domanda, viene  incorporato  in  un  reparto/ente
militare deve comunicare  subito,  a  mezzo  telegramma,  al  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri − Centro nazionale di selezione  e
reclutamento − ufficio concorsi e contenzioso − viale Tor  di  Quinto
n. 119 − 00191  Roma,  il  reparto/ente  presso  il  quale  prestera'
servizio ed il relativo indirizzo. Dovra' essere segnalata, altresi',
a mezzo telegramma o fax al numero  0680983948,  al  predetto  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione  del  recapito
indicato.  L'Amministrazione   della   difesa   non   assume   alcuna
responsabilita'  per   l'eventuale   dispersione   di   comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione  del  cambiamento
del recapito indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a  caso
fortuito o a forza maggiore; 
      b) il titolo di studio posseduto; 
      c) la residenza ed il comune  nelle  cui  liste  elettorali  e'
iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o  della  cancellazione
dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero,  il
candidato dovra' indicare anche l'ultima residenza  in  Italia  della
famiglia e la data di espatrio; 
      d)  di  aver  tenuto  condotta  incensurabile  e  di  non  aver
riportato  condanne  penali  o  applicazioni   di   pena   ai   sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale,  di  non  avere  in
corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di
sicurezza o di  prevenzione,  ne'  che  risultano  a  proprio  carico
precedenti penali iscrivibili  nel  casellario  giudiziale  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica  14  novembre
2002, n. 313. In caso contrario, dovranno essere indicare le condanne
e i procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale  precedente  penale,
precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo
ha  emanato  ovvero  quella  presso  la  quale  pende  un   eventuale
procedimento penale. I candidati  dovranno  impegnarsi,  altresi',  a
comunicare al Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  −  Centro
nazionale di selezione  e  reclutamento  qualsiasi  variazione  della
posizione   giudiziaria   che   interverra'   successivamente    alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento  presso
la Scuola marescialli e brigadieri. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
          Istruttoria delle domande dei candidati militari 
 
 
    1. I comandi, ricevuta copia della domanda di  partecipazione  al
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all'articolo 7 o per i candidati ammessi alla prova  scritta  di  cui
all'articolo 11, se la prova preliminare non e' stata effettuata: 
      a) segnalare al Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  −
Centro nazionale di selezione e reclutamento  −  ufficio  concorsi  e
contenzioso i nominativi di coloro  che  non  sono  in  possesso  dei
requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1,
lettera a), n. 1), 4), 5), 6) e 7); 
      b) trasmettere al suddetto Centro: - copia della documentazione
matricolare e caratteristica, aggiornata alla data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
- specchio dimostrativo del servizio effettivamente  prestato  presso
reparti dell'Arma  dei  carabinieri,  incluso  il  periodo  trascorso
presso le scuole dell'Arma dei carabinieri in qualita' di allievo. 
    2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di polizia sara' acquisita d'ufficio. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione esaminatrice; 
    b) commissione per  la  valutazione  delle  prove  di  efficienza
fisica; 
    c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari; 
    d)   commissione   per   lo   svolgimento   degli    accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore  a  generale  di  brigata,
presidente; 
    b) un ufficiale superiore, membro; 
      c) un docente di materie letterarie, membro; d) un  maresciallo
aiutante s.UPS luogotenente, segretario senza diritto al voto. Per lo
svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il docente di
materie letterarie  sara'  sostituito  da  un  docente  della  lingua
straniera oggetto  della  prova  o,  in  mancanza,  da  un  ufficiale
qualificato conoscitore della lingua.  Se  il  numero  dei  candidati
risultera' superiore a 1000 (mille) unita', per ogni gruppo di almeno
500 candidati sara' nominata con provvedimento del Direttore generale
del personale militare o  di  autorita'  da  lui  delegata,  apposita
sottocommissione,  in  analoga  composizione,   unico   restando   il
presidente. Analogamente potranno essere  nominate  sottocommissioni,
se il numero dei candidati  ammessi  alla  prova  orale  e  a  quella
facoltativa di lingua  straniera  fosse  rilevante.  In  tal  caso  i
candidati   saranno   assegnanti    alla    commissione    ed    alle
sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi  il  giorno  della
prova dinanzi agli interessati. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera b),  sara'  composta
da: 
    a) un ufficiale di grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
    b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro; 
    c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro  e  segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,  di
personale in possesso  della  qualifica  di  istruttore  militare  di
educazione fisica e dell'assistenza di personale medico. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera c),  sara'  composta
da: 
    a)  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a   tenente
colonnello, presidente; 
    b) un ufficiale superiore medico, membro; 
    c) un ufficiale  inferiore  medico,  membro  e  segretario.  Tale
commissione si avvarra' del  supporto  di  medici  specialisti  anche
esterni. 
    5. La commissione di cui al comma 1, lettera  d)  sara'  composta
da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
    b) un ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale",
membro; 
    c) un ufficiale psicologo, membro. Il meno elevato in grado o,  a
parita' di grado, il meno  anziano  dei  membri  svolgera'  anche  le
funzioni  di  segretario.  Tale  commissione  potra'  avvalersi   del
contributo tecnico−specialistico del personale del  Centro  nazionale
di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: 
    a) prova preliminare; 
    b) prove di efficienza fisica; 
    c)  accertamenti  sanitari   per   la   verifica   dell'idoneita'
psico-fisica; 
    d) prova scritta per  accertare  il  grado  di  conoscenza  della
lingua italiana o tedesca, per i candidati di cui  alla  riserva  del
precedente articolo 1, comma 2, lettera a) che  hanno  chiesto  nella
domanda di  partecipazione  di  svolgere  la  prova  in  quest'ultima
lingua; 
    e)   accertamenti   sanitari   di   controllo   ed   accertamenti
attitudinali; 
    f) prova orale; 
    g) prova facoltativa di lingua straniera. 
    2. Ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  580  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  i  candidati,
compresi quelli  di  sesso  femminile  che  si  siano  trovati  nelle
condizioni di cui al  comma  2  del  citato  articolo  580,  all'atto
dell'approvazione della graduatoria di cui al successivo articolo  16
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed  in  tutti  gli
accertamenti previsti al precedente comma 1. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                          Prova preliminare 
 
 
    1. I candidati  saranno  sottoposti  ad  una  prova  preliminare.
Argomenti e modalita'  di  svolgimento  della  prova  sono  riportati
nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando.
Trenta giorni prima dello svolgimento della prova nei  siti  internet
www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it sara' resa disponibile la
banca dati dalla quale  saranno  tratti  i  predetti  quesiti,  fatta
eccezione per quelli di lingua straniera. 
    2. L'ordine  di  convocazione,  la  sede,  la  data  e  l'ora  di
svolgimento della prova, che avra' luogo a  partire  dal  26  ottobre
2011, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti  i  candidati,  dal  18  ottobre  2011  nei  siti  internet
www.persomil.difesa.it  e  www.carabinieri.it.  Notizie   in   merito
potranno essere acquisite anche contattando la sezione relazioni  con
il pubblico presso il Ministero della difesa - Direzione generale per
il personale militare - viale dell'Esercito n. 186 - 00143  Roma,  al
numero di telefono 06517051012 nonche'  l'Ufficio  relazioni  con  il
pubblico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto -
piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, al numero  di  telefono  0680982935.
Con le stesse modalita' potra' essere comunicato  il  rinvio  ad  una
data successiva, nonche' il mancato svolgimento  della  prova  stessa
qualora fosse ritenuto inopportuno effettuarla in base al numero  dei
candidati. Resta pertanto a carico di ciascun  candidato  l'onere  di
verificare la pubblicazione di eventuali variazioni  o  di  ulteriori
indicazioni per lo svolgimento della prova. 
    3. I candidati ai quali non e' stata comunicata l'esclusione  dal
concorso  sono  tenuti  a   presentarsi,   senza   attendere   alcuna
convocazione, presso la  sede  d'esame  nel  giorno  previsto  almeno
un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti  della  ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line  o  della  ricevuta
della raccomandata con cui hanno spedito la stessa, di  un  documento
di  riconoscimento  provvisto  di  fotografia   rilasciato   da   una
amministrazione dello Stato ed in corso di validita' nonche' di penna
a sfera ad inchiostro indelebile nero. 
    4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese  quelle  dovute  a  causa  di   forza   maggiore.   Se   per
l'effettuazione della prova e' necessario ricorrere allo  svolgimento
di piu' di  una  sessione  non  saranno  previste  riconvocazioni  ad
eccezione dei candidati interessati al  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal
fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax
al n. 06/33566948)  al  predetto  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  un'istanza  di  nuova  convocazione  entro  il   giorno
antecedente   a   quello   di   prevista   presentazione,    inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova
stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e'  stato  indicato  il  relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 
    5. La prova si svolgera' secondo le modalita' fissate in apposito
provvedimento dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, in
quanto applicabili, secondo le disposizioni previste dal decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    6. In base al numero delle risposte esatte fornite dai  candidati
nella prova preliminare verra' formata una graduatoria al  solo  fine
di individuare i candidati da ammettere alle prove successive. 
    7. Saranno ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica,  di
cui al successivo articolo 9, i primi 2000 candidati  compresi  nella
graduatoria di cui al precedente comma 6, nonche' coloro che  avranno
riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso. 
    8. L'esito della prova preliminare, il calendario e le  modalita'
di convocazione  dei  candidati  ammessi  a  sostenere  le  prove  di
efficienza fisica e gli accertamenti sanitari, saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i  candidati,  a
partire dal 16 novembre 2011, nei siti internet www.carabinieri.it  e
www.persomil.difesa.it, nonche' presso  il  Ministero  della  difesa,
Direzione generale per il personale militare, sezione  relazioni  con
il  pubblico,  viale  dell'Esercito  n.  186,  00143  Roma,  telefono
06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V
Reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197
Roma, telefono 0680982935. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                        Documenti da produrre 
 
 
    1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di  selezione
e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere  sottoposti  alle
prove  di  efficienza   fisica   e,   se   idonei,   all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, all'atto della  presentazione,  dovranno
produrre i seguenti documenti  in  originale  o  in  copia  conforme,
rilasciati  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi   da   quella   di
presentazione, salvo diverse indicazioni: 
    a) atto di assenso, in carta semplice, conforme  all'allegato  C,
che costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto  da
entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in loro mancanza, dal tutore (solo se  ancora
minorenni alla data di presentazione presso il centro per le prove di
efficienza fisica).  La  mancata  presentazione  di  detto  documento
determinera' l'esclusione del candidato minorenne; 
    b) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica  per
l'atletica leggera, in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici
appartenenti alla  Federazione  medico-sportiva  italiana,  ovvero  a
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario nazionale che esercitano in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme  dovra'  essere  portata  al  seguito  una
fotocopia dello stesso); 
    c)  qualora  il  candidato  ne  sia  gia'  in   possesso,   esame
radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,
effettuato entro i sei  mesi  precedenti  la  data  fissata  per  gli
accertamenti sanitari; 
    d) referto attestante l'effettuazione  dei  markers  virali  anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
    e) certificato, conforme al modello  riportato  nell'allegato  D,
che costituisce parte integrante del presente bando,  rilasciato  dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' essere rilasciato in data non  antecedente  i  sei
mesi dalla data di presentazione; 
    f) referto attestante l'esito del test per  l'accertamento  della
positivita' per anticorpi per HIV; 
    g) per i candidati  di  sesso  femminile,  referto  del  test  di
gravidanza (sangue o urine) eseguito, in data non anteriore a  cinque
giorni precedenti la data di presentazione,  per  lo  svolgimento  in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per  le  finalita'
indicate nel successivo articolo  10,  comma  12,  nonche'  ecografia
pelvica con relativo referto; 
    h) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie  pregresse  e/o
in atto  rilasciato  dalle  infermerie  competenti,  se  militari  in
servizio dell'Arma dei carabinieri; 
    i)  documentazione  attestante  il  diritto  ad  usufruire  delle
riserve di posti di cui al precedente articolo 1,  comma  2,  lettere
a), b) e c), per i soli candidati che ne hanno dichiarato il possesso
nella domanda di partecipazione. 
    2. Tutti gli  esami  strumentali  e  di  laboratorio  chiesti  ai
candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  servizio
sanitario nazionale. In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo a partire dal
30 novembre  2011,  saranno  svolte  con  le  modalita'  definite  in
apposito  provvedimento  del  Comandante   generale   dell'Arma   dei
carabinieri.  Il  candidato  che,  regolarmente  convocato,  non   si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove  di  efficienza
fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza  maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni  ad
eccezione dei candidati interessati al  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o  fax  al
n.  06/33566948)  al  predetto  Centro  nazionale  di   selezione   e
reclutamento  un'istanza  di  nuova  convocazione  entro  il   giorno
antecedente   a   quello   di   prevista   presentazione,    inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova
stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e'  stato  indicato  il  relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 
    2. I candidati convocati dovranno: 
    a) presentarsi indossando idonea tenuta  ginnica  (con  giacca  a
vento al seguito); 
    b) produrre i documenti indicati nel precedente  articolo  8.  La
mancata presentazione  del  certificato  di  idoneita'  ad  attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso  di  validita'  e
del test di gravidanza, per  i  candidati  di  sesso  femminile,  non
consentira' l'ammissione a sostenere le  prove,  con  la  conseguente
esclusione dal concorso.  Non  saranno  accolte  richieste  di  nuove
convocazioni. 
    3. Le prove  di  efficienza  fisica  si  svolgeranno  secondo  le
modalita' e con i criteri indicati nell'allegato E,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto,  ove  sono  indicati  anche  i
comportamenti che dovranno tenere i candidati, a pena di  esclusione,
nelle ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi  prima  o
durante dello svolgimento degli esercizi. 
    4. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita'  da  parte  della
commissione  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  b)  e  il
candidato, che non sara' ammesso ai successivi accertamenti sanitari,
sara' escluso dal concorso. Il  superamento  di  tutti  gli  esercizi
obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi,  determinera'  un
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di   efficienza   fisica,   con
attribuzione di  un  punteggio  incrementale,  secondo  le  modalita'
indicate nel citato allegato E, fino ad un massimo di 2 punti,  utile
per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 16. 
    5. Fatto salvo il disposto di  cui  al  precedente  comma  1,  il
candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel  giorno  e
nell'ora  stabiliti  per  le  prove  di   efficienza   fisica   sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro
nazionale di selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei  carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153, Roma, a cura della commissione di cui  al
precedente articolo 5, comma 1, lettera c)  ad  accertamenti  per  la
verifica  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  militare  quale
maresciallo del ruolo  ispettori  dell'Arma  dei  carabinieri.  Detti
accertamenti saranno svolti con le modalita', citate nelle  premesse,
previste dalle direttive  tecniche  della  Direzione  generale  della
sanita' militare del 5 dicembre 2005 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e con quelle  definite  in  apposito  provvedimento  del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
    Il candidato che, regolarmente convocato,  non  si  presenta  nel
giorno e nell'ora  stabiliti  per  gli  accertamenti  sanitari  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa  ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e  di  quelli  che  non
siano in possesso, alla data prevista per  i  predetti  accertamenti,
della documentazione  sanitaria  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,
lettere d), e), f) e del referto di ecografia  pelvica  per  le  sole
candidate, in ragione dei tempi necessari per  il  rilascio  di  tali
documenti  da  parte  di  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate con il servizio  sanitario  nazionale.  A  tal  fine  gli
interessati dovranno far pervenire  (a  mezzo  telegramma  o  fax  al
numero 06/33566948) al  predetto  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  un'istanza  di  nuova  convocazione  entro  il   giorno
antecedente   a   quello   di   prevista   presentazione,    inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta  compatibilmente  con  il  periodo  di   svolgimento   degli
accertamenti stessi, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il
relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.  La
mancata  esibizione  della  documentazione  sanitaria   di   cui   al
precedente articolo 8, comma 1, lettere d), e) ed f) e del referto di
ecografia pelvica, per i soli candidati  di  sesso  femminile,  anche
successivamente  alla  richiesta  di   riconvocazione,   determinera'
l'impossibilita' per la commissione di cui al precedente articolo  5,
comma 1, lettera c)  di  esprimersi  in  relazione  al  possesso  dei
requisiti psico-fisici, con la conseguente esclusione dal concorso. 
    2. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i candidati  una  visita  medica  generale  ed  i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
    a) cardiologico con E.C.G.; 
    b) oculistico; 
    c) odontoiatrico; 
    d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
    e) psichiatrico; 
    f) analisi completa  delle  urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca  di  eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope  quali  anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,
barbiturici  e  benzodiazepine.  In  caso   di   positivita',   sara'
effettuato   sul   medesimo   campione   il    test    di    conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
    g) analisi del sangue concernenti: 
    1) emocromo completo; 
    2) VES; 
    3) glicemia; 
    4) creatininemia; 
    5) trigliceridemia; 
    6) colesterolemia; 
    7) transaminasemia (GOT−GPT); 
    8) bilirubinemia totale e frazionata; 
    9) gamma GT; 
    h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
    i) ogni ulteriore indagine  ritenuta  utile  per  consentire  una
adeguata  valutazione   clinica   e   medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio diagnostico. Se si rende necessario sottoporre il candidato
ad indagini radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la  dichiarazione  di
cui all'allegato F, che fa parte integrante  del  presente  bando.  I
candidati  ancora  minorenni  all'atto   della   presentazione   agli
accertamenti sanitari, invece, avranno cura di portare al seguito  la
dichiarazione di cui al citato allegato F sottoscritta dai genitori o
da chi esercita la potesta' genitoriale.  La  mancata  esibizione  di
detta dichiarazione determinera'  l'impossibilita'  di  sottoporre  i
minorenni agli esami radiologici. 
    3. Gli accertamenti sanitari verificheranno: 
    a) per i candidati in  servizio  nell'Arma  dei  carabinieri,  ad
eccezione  degli  allievi  carabinieri,   l'assenza   di   infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'articolo 686, comma 1, lettera  e)
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    b) per i restanti candidati  il  possesso  del  seguente  profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1;  costituzione  (CO)  2;  apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato  respiratorio  (AR)  2;  apparati
vari  (AV)  2;  apparato  locomotore  superiore  (LS)   2;   apparato
locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2. 
    Saranno inoltre chiesti i seguenti requisiti specifici: 
    1) statura non inferiore a cm. 165, se di sesso maschile, e a cm.
161, se di sesso femminile; 
    2) apparato visivo (VS) 2, acutezza visiva uguale o  superiore  a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle  4  diottrie  per  la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore  a  3  diottrie,
anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi  di  refrazione;  campo
visivo e motilita'  oculare  normali,  senso  cromatico  normale  (e'
ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK). 
    4. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
candidato l'esito della visita  medica,  sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
    a) "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario; 
    b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo. 
    5. Saranno giudicati "inidonei" i candidati risultati affetti da: 
    a) imperfezioni ed infermita' che siano causa di  inidoneita'  al
servizio militare secondo la  normativa  vigente  o  che  determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
precedente comma 3, lettera b); 
    b) disturbi della parola anche se  in  forma  lieve  (dislasia  e
disartria); 
    c) positivita'  agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  ed  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze  stupefacenti   e/o
psicotrope, confermata presso una struttura  ospedaliera  militare  o
civile; 
    d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi  di
recupero dello stato di salute  e  dei  requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
    e) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate  dalle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale  maresciallo  del  ruolo  ispettori
dell'Arma  dei  carabinieri.   Costituiscono   altresi'   motivo   di
inidoneita'  le  alterazioni  acquisite  della  cute  costituite   da
tatuaggi,  quando  per  la  loro  sede,  dimensione  o  natura  siano
deturpanti o contrari al decoro della persona o dell'uniforme o siano
possibile indice di personalita' abnorme (in tal  caso  da  accertare
con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    6.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  I  candidati
giudicati "inidonei" non saranno ammessi  a  sostenere  le  ulteriori
prove concorsuali. 
    7. In caso di positivita'  del  test  di  gravidanza  di  cui  al
precedente articolo 8, comma 1 la commissione non  potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti previsti e  dovra'  astenersi  dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580, comma 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90  e  del
punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica  datata  5
dicembre 2005 per l'applicazione  dell'elenco  delle  imperfezioni  e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio  militare,
secondo  i  quali  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.  Le
candidate che si  trovano  in  dette  condizioni  saranno  nuovamente
convocate  presso  il  predetto  Centro  nazionale  di  selezione   e
reclutamento per essere sottoposte alle prove di  efficienza  fisica,
alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui  al  precedente
comma 2, in una data compatibile con la definizione della graduatoria
finale di merito di cui al successivo articolo 16. Le stesse potranno
essere  ammesse  con  riserva  a   sostenere   le   ulteriori   prove
concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la candidata  sara'  esclusa  dal  concorso  per
impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del   possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso. 
    8. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari  verranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile con la definizione della graduatoria  finale  di
merito di cui  al  successivo  articolo  16.  Costoro,  per  esigenze
organizzative, potranno essere ammessi con  riserva  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della  nuova
visita  medica,  non  avranno  recuperato   la   prevista   idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo 10, dovranno
sostenere una prova scritta. Contenuto e modalita' della  prova  sono
indicati nel citato allegato B, paragrafo 2. 
    2.  Detta  prova  avra'  luogo  presso  il  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma  dei  carabinieri,  viale  Tor  di
Quinto n. 153, Roma, il 9 febbraio 2012 con inizio  non  prima  delle
0930. Eventuali modifiche  della  data  di  svolgimento  della  prova
saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti i candidati, con avviso consultabile, a partire dal 1° febbraio
2012, nei siti internet www.carabinieri.it e  www.persomil.difesa.it,
nonche' presso il Ministero della difesa, Direzione generale  per  il
personale  militare,  servizio  relazioni  con  il  pubblico,   viale
dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012  e  presso  il
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  V  Reparto,  ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197  Roma,  telefono
0680982935. I candidati ammessi alla prova scritta per aver riportato
giudizio di idoneita' agli  accertamenti  sanitari,  senza  attendere
alcuna convocazione, sono tenuti  a  presentarsi  nella  sede  e  nel
giorno previsti, dalle 0815 alle 0930, portando al seguito  la  carta
di identita' o altro documento di riconoscimento ed una penna a sfera
ad inchiostro indelebile nero, tenendo conto che: 
    a) in ogni caso, a partire dalle 0930, non sara' piu'  consentito
l'accesso all'interno della caserma Salvo  d'Acquisto  (civico  153),
struttura ove verra' effettuata la prova; 
    b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede  d'esame
portando al seguito borse,  borselli,  bagagli,  dizionari,  telefoni
cellulari, computer, appunti,  carta  per  scrivere  e  pubblicazioni
varie. Durante lo svolgimento della prova sara' consentita unicamente
la  consultazione  di  dizionari  della  lingua  italiana   messi   a
disposizione dalla  commissione  esaminatrice.  I  candidati  assenti
all'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che  siano
le ragioni dell'assenza, comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore. 
    3. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate, se applicabili, le disposizioni degli articoli  13
e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.
487. 
    4. La prova scritta si intendera' superata se il candidato  avra'
conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio  sara'  utile
per la  formazione  della  graduatoria  di  cui  all'articolo  16.  I
candidati  che  non  supereranno  la  prova  non  saranno  ammessi  a
sostenere le successive prove di concorso. 
    5. L'esito della  prova  e  il  calendario  di  convocazione  dei
candidati ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari di  controllo
e gli accertamenti attitudinali e la prova orale di cui ai precedenti
articoli 12 e 13, saranno resi noti, con valore di notifica  a  tutti
gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal 2 aprile 2012, nei
siti internet www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'
presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale
militare, servizio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito  n.
186, 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso  il  Comando  generale
dell'Arma dei  carabinieri,  V  Reparto,  ufficio  relazioni  con  il
pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
   Accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  candidati  che  supereranno  la  prova   scritta   saranno
sottoposti, presso il Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma dei carabinieri, agli accertamenti sanitari di controllo  e
agli accertamenti  attitudinali,  verosimilmente  a  partire  dal  23
aprile 2012. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non  si  presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti  sanitari
di controllo ed attitudinali sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno
previste riconvocazioni ad eccezione  dei  candidati  interessati  al
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire  (a
mezzo  telegramma  o  fax  al  n.  06/33566948)  al  predetto  Centro
nazionale  di  selezione   e   reclutamento   un'istanza   di   nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' a mezzo e-mail (se e'
stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione)
o telegramma. 
    3. Gli accertamenti sanitari di controllo saranno eseguiti  dalla
commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c)  per
la conferma del possesso dell'idoneita' psico-fisica  gia'  accertata
con le modalita' di cui al precedente articolo 10. Tali  accertamenti
saranno svolti con le modalita'  previste  dalle  direttive  tecniche
impartite dalla  Direzione  generale  della  sanita'  militare  il  5
dicembre 2005 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  citate
nelle premesse, e  con  quelle  definite  in  apposito  provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma  dei  carabinieri.  La
conferma dell'idoneita' sanitaria terra' conto delle  condizioni  del
soggetto al momento della visita. 
    4.  I  candidati  che  risulteranno  inidonei  al  termine  degli
accertamenti sanitari di controllo saranno esclusi dal concorso. 
    5. I candidati che risulteranno idonei al  termine  dei  predetti
accertamenti saranno sottoposti, a cura della commissione di  cui  al
precedente articolo 5,  comma  1,  lettera  d)  ad  accertamenti  per
verificare  il  possesso  del  profilo  attitudinale  prescritto  per
assolvere alle funzioni di maresciallo del ruolo ispettori  dell'Arma
dei carabinieri. Gli accertamenti saranno  svolti  con  le  modalita'
definite in apposito provvedimento del Comandante generale  dell'Arma
dei carabinieri. 
    6. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
"idoneita'" o di "inidoneita'". Tale giudizio, che  sara'  comunicato
per iscritto seduta stante,  e'  definitivo.  I  candidati  giudicati
inidonei,  non  saranno  ammessi  a  sostenere  le  ulteriori   prove
concorsuali. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  attitudinali
effettueranno la prova orale, verosimilmente dal 25 aprile 2012. 
    2. Le date di convocazione saranno rese note con le modalita'  di
cui al precedente articolo 11, comma 5. 
    3. La prova orale vertera' sulle  materie  di  cui  al  programma
riportato nel citato allegato B. 
    4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno
previste riconvocazioni ad eccezione  dei  candidati  interessati  al
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire  (a
mezzo  telegramma  o  fax  al  n.  06/33566948)  al  predetto  Centro
nazionale  di  selezione   e   reclutamento   un'istanza   di   nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e'  stato
indicato il relativo indirizzo nella  domanda  di  partecipazione)  o
telegramma. 
    5. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio  di  almeno  18/30.  Tale  punteggio  sara'  utile  per  la
formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 16. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                Prova facoltativa di lingua straniera 
 
 
    1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati
che hanno chiesto di sostenerla nella domanda  di  partecipazione  al
concorso e che hanno conseguito il giudizio di idoneita'  alla  prova
orale di cui al precedente articolo  13,  consistera'  in  una  prova
scritta in non piu' di una lingua scelta tra le seguenti: l'albanese,
l'araba, la cinese, la francese, l'inglese, la russa, la spagnola, la
tedesca e  la  turca.  I  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera a)  non
potranno scegliere per la prova facoltativa  la  lingua  tedesca.  Il
superamento della prova scritta (voto minimo  18/30)  permettera'  di
sostenere  la  successiva  prova  orale  di  lingua.  Tali  prove  si
svolgeranno a partire, rispettivamente, dal 5 e dal  6  giugno  2012,
con le modalita' e sui programmi stabiliti  nel  citato  allegato  B,
paragrafo 4. 
    2. La sede, le modalita' di svolgimento della  prova  scritta  di
lingua straniera ed il calendario di convocazione  per  quella  orale
saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti i candidati, a partire dal 30 maggio 2012,  nei  siti  internet
www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'   presso   il
Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare,
servizio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143
Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, V Reparto, ufficio relazioni  con  il  pubblico,  piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono  0680982935.  Non  saranno  ammesse
nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate. 
    3.  Ai  candidati  che  supereranno  entrambe  le  prove,   sara'
assegnata una votazione finale in trentesimi pari  alla  media  delle
votazioni conseguite nella prova scritta ed in quella orale. A  detta
votazione corrispondera', per ciascuna lingua, il seguente  punteggio
incrementale, utile per la formazione della  graduatoria  di  cui  al
successivo articolo 16: 
      a) per le lingue francese, inglese, spagnola e tedesca: 
    1) da 0/30 a 17,99/30: 0; 
    2) da 18/30 a 21/30: 0,20; 
    3) da 21,01/30 a 24/30: 0,40; 
    4) da 24,01/30 a 26/30: 0,60; 
    5) da 26,01/30 a 28/30: 1; 
    6) da 28,01/30 a 30/30: 1,50. 
      b) per le lingue albanese, araba, cinese, russa e turca: 
    7) da 0/30 a 17,99/30: 0; 
    8) da 18/30 a 21/30: 0,50; 
    9) da 21,01/30 a 24/30: 1,50; 
    10) da 24,01/30 a 26/30: 2,50; 
    11) da 26,01/30 a 28/30: 4; 
    12) da 28,01/30 a 30/30: 4,50. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
          Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
dal precedente articolo 6, comma 1 del presente bando sono  a  carico
dei candidati. 
    2.  I   candidati   militari   in   servizio   potranno   fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni,
nei quali dovranno essere computati i  giorni  di  svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente articolo 6,  comma
1 del presente bando, nonche' quelli  necessari  per  raggiungere  la
sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede  di
servizio. In particolare tale  licenza,  cumulabile  con  la  licenza
ordinaria, potra' essere  concessa  nell'intera  misura  prevista  di
norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in  due
periodi, di cui uno, non superiore  a  dieci  giorni,  per  le  prove
scritte. Se il candidato non sosterra' le prove  e  gli  accertamenti
per motivi dipendenti dalla sua  volonta'  la  licenza  straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 
    3. Tutti  i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione delle prove di efficienza  fisica,  degli  accertamenti
sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e
di  vita  interna  di  caserma.  I  candidati  in  servizio  dovranno
indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di  presentazione
per  lo  svolgimento  delle  prove  di  efficienza  fisica  e   degli
accertamenti sanitari. Gli  stessi  fruiranno  del  pranzo  a  carico
dell'Amministrazione. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                    Graduatoria finale di merito 
 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui  al  precedente  articolo  6,  comma  1  saranno  iscritti  dalla
commissione di cui al precedente articolo  5,  comma  1,  lettera  a)
nella graduatoria finale di merito. 
    2. La graduatoria sara' formata sommando alla media dei  punteggi
conseguiti nella prova scritta ed  in  quella  orale  gli  incrementi
attribuiti  per  le  prove  di  efficienza  fisica,  per   la   prova
facoltativa di lingua straniera e per  la  valutazione  dei  seguenti
titoli di merito: 
      a) il possesso: 
    1) della laurea magistrale o titolo equipollente: 0,5 punti; 
    2) della laurea o titolo equipollente: 0,3 punti; 
      b) il servizio prestato nell'Arma  dei  carabinieri,  in  altra
Forza armata o di polizia: fino ad un massimo di 1,5 punti. 
    3. I titoli di cui al precedente comma 2 saranno ritenuti  validi
solo  se  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  per   la
presentazione della domanda e dichiarati nella domanda stessa. 
    4. A parita' di merito, ai sensi dell'articolo 688, comma  5  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terra'  conto,  ai  fini
della formazione della graduatoria, del possesso nell'ordine di uno o
piu'  dei  seguenti  titoli  di  preferenza:  orfani  di  guerra   ed
equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al
valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito,  al  valor
di Marina, al valor aeronautico o al valor civile, nonche'  ai  figli
di vittime del dovere. In caso  di  ulteriore  parita'  e'  preferito
l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'articolo 3,  comma  7
della legge 15 maggio 1997, n. 127 come  modificato  dall'articolo  2
della legge 16 giugno 1998, n. 191. Il candidato che nella domanda di
partecipazione al concorso ha dichiarato il  possesso  di  titoli  di
preferenza deve fornire  tutte  le  indicazioni  utili  a  consentire
all'Amministrazione  di  esperire   con   immediatezza   i   previsti
controlli. 
    5. La graduatoria generale di merito  formata  dalla  commissione
esaminatrice sara' approvata con decreto del Direttore  generale  per
il personale militare e,  successivamente,  pubblicata  nel  giornale
ufficiale  del  Ministero  della   difesa   e   nei   siti   internet
www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it.  Della   pubblicazione
sara'  data  notizia  mediante  avviso  che  sara'  pubblicato  nella
gazzetta ufficiale. Tale comunicazione avra'  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    6. Saranno dichiarati vincitori  del  concorso  ed  ammessi  alla
frequenza  del  2°  corso  triennale  allievi  marescialli,   secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso,  tenuto  conto  delle  riserve  di  posti
previste dal precedente articolo 1, commi 2 e 3. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
articolo 2 e del possesso dei titoli di merito  di  cui  all'articolo
16, comma 2 del presente decreto, il Centro nazionale di selezione  e
reclutamento  dell'Arma  dei   carabinieri   potra'   chiedere   alle
amministrazioni pubbliche ed agli  enti  competenti  la  conferma  di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
eventuali  dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte   dai   candidati
risultati  vincitori  del   concorso   medesimo,   ai   sensi   delle
disposizioni del decreto  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma
1 emerge la non veridicita' del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    3. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  "con  riserva"  alle   prove   ed   agli
accertamenti. L'Amministrazione  puo',  con  provvedimento  motivato,
escludere in ogni momento dal concorso  qualsiasi  candidato  non  in
possesso dei  requisiti  prescritti  per  essere  ammesso  al  corso,
nonche' escluderlo dalla  frequenza  del  corso  se  il  difetto  dei
requisiti  e'  accertato  durante  il  corso  stesso,  o  dichiararlo
decaduto dalla nomina. 
    4. Verranno acquisiti d'ufficio: 
    a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
    b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo  armato
dello Stato. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                         Ammissione al corso 
 
 
    1.  I  candidati  ammessi  al  corso  allievi   marescialli,   se
provenienti: 
    a) dal ruolo dei sovrintendenti o da  quello  degli  appuntati  e
carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; 
    b)  dagli  allievi  carabinieri,  conseguono  la   promozione   a
carabiniere  nei  termini  previsti  per  gli   arruolati   volontari
nell'Arma dei carabinieri; 
    c) dagli allievi ufficiali  in  ferma  prefissata,  ottengono  la
commutazione della ferma gia' contratta  in  ferma  quadriennale  con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma; 
    d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con  il
grado di carabiniere previa rinuncia al grado; 
    e)  dai  militari  dell'Arma  dei  carabinieri  in  congedo,  dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze  armate  o  dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono  al
corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti,  assumendo
quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e  nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa. 
    2. Il predetto personale sara'  assunto  in  forza  dalla  Scuola
marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal  Comando
generale dell'Arma dei  carabinieri  e  da  tale  data  assumera'  la
qualita' di allievo. 
    3. I frequentatori del 2°  corso  triennale  allievi  marescialli
saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione,  al  corso  di
laurea previsto  dal  piano  di  studi  della  Scuola  marescialli  e
brigadieri. I  frequentatori,  pertanto,  non  dovranno  trovarsi  in
situazioni comunque incompatibili con  l'iscrizione  all'universita',
pena l'esclusione dal corso. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                       Presentazione al corso 
 
 
    1. Il 2° corso triennale allievi marescialli, della durata di tre
anni accademici, avra' inizio entro la fine del 2012 presso la Scuola
marescialli e brigadieri dell'Arma dei  carabinieri  e  si  svolgera'
secondo i programmi stabiliti  dal  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri e le norme contenute nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. L'Amministrazione ha  facolta'  di  convocare  i  candidati  a
decorrere dal 10° giorno antecedente la data di inizio del corso,  al
fine di espletare le operazioni di reclutamento, compresa  la  visita
medica di controllo per accertare se, in relazione  al  disposto  del
precedente articolo 2,  comma  4,  siano  ancora  in  possesso  della
prescritta  idoneita'  psico-fisica.  Se  insorgeranno  dubbi   sulla
persistenza della citata idoneita', i candidati saranno  rinviati  al
Centro  nazionale  di  selezione   e   reclutamento   dell'Arma   dei
carabinieri per la verifica dell'idoneita' psico-fisica  al  servizio
militare nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita'  o
temporanea inidoneita' che non si risolveranno entro 10 giorni  dalla
data fissata per  la  presentazione  comporteranno  l'esclusione  dal
concorso e la sostituzione con altri candidati idonei, in  ordine  di
graduatoria. 
    3.   I   vincitori   del   concorso,   senza   attendere   alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso  la  citata  Scuola  nella
data e con le modalita' che saranno  rese  note  con  avviso,  avente
valore di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i  candidati,  a
partire dal 3 agosto 2012, che sara'  pubblicato  nei  siti  internet
www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'   presso   il
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  V  Reparto,  ufficio
relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n.  2,  00197  Roma,  numero
0680982935. 
    4. All'atto della presentazione: 
      a) coloro che non  sono  militari  in  servizio  nell'Arma  dei
carabinieri  dovranno  compilare  una  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione  relativa  al  possesso/mantenimento   dei   requisiti
previsti e consegnare i seguenti documenti: 
    1) certificato plurimo delle vaccinazioni; 
    2)  certificato  rilasciato  da  struttura   sanitaria   pubblica
attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh; 
      b) i candidati di sesso femminile dovranno  consegnare  referto
attestante l'effettuazione del test di gravidanza mediante analisi su
sangue o urine, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari,
o private accreditate con il servizio sanitario  nazionale,  entro  i
cinque giorni  precedenti  la  data  di  presentazione.  In  caso  di
positivita' del test  di  gravidanza  la  visita  medica  di  cui  al
precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'articolo 580, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90  e
l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso
utile. 
    5. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a frequentare gli allievi marescialli, a richiesta del comando  della
citata  Scuola  marescialli  e  brigadieri,  i  candidati   vincitori
dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva,  rilasciata  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n.  445,  attestante  di  essere  in  possesso  del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado  e  di  non  essere
iscritto presso alcuna universita'. 
    6. I vincitori del concorso che non si  presenteranno  presso  la
citata Scuola marescialli e brigadieri nel  termine  fissato  saranno
considerati rinunciatari e sostituiti entro i primi venti  giorni  di
corso con altri candidati idonei in  ordine  di  graduatoria,  tenuto
conto delle riserve di posti previste. Gli aspiranti - per comprovati
gravi motivi,  da  rendere  noti  in  anticipo  per  il  tramite  del
competente comando dell'Arma territoriale o  di  appartenenza  per  i
militari in  servizio  nell'Arma  -  potranno  essere  autorizzati  a
differire la presentazione fino al 10° giorno dalla data fissata. 
    7. La rinuncia all'incorporamento o  alla  frequenza  del  corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
                        Nomina a maresciallo 
 
 
    1. Gli allievi giudicati  idonei  al  termine  del  secondo  anno
accademico saranno nominati marescialli. 
    2. La nomina  a  maresciallo,  ai  sensi  dell'articolo  772  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sara'  sospesa  per  coloro
che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in  una
delle seguenti condizioni: 
    a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per  delitto
non colposo; 
    b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui  possa  derivare
una sanzione di stato; 
    c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
    d) in  aspettativa  per  qualsiasi  motivo  per  una  durata  non
inferiore a 60 giorni. 

        
      
                               Art. 21 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, i dati
personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso  il  Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei  carabinieri  per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati  presso  una
banca  dati  automatizzata,   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento  dei  requisiti  di   partecipazione   e   per   la
valutazione dei titoli.  Le  medesime  informazioni  potranno  essere
comunicate unicamente  alle  Amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione  giuridico
- economica del candidato, nonche', in caso  di  esito  positivo  del
concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto  di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore del  Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa vigente e sara' pubblicato nella gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 13 settembre 2011 
 
                          Il Generale di corpo d'armata: Mario ROGGIO