Concorso per 16 tenenti (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 16 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 11-10-2011 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (scad. 10 novembre 2011) Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 16 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 11-10-2011 |
Data Scadenza bando | 10-11-2011 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
CONCORSO (scad. 10 novembre 2011)
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 16 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, per l'anno 2011.
IL COMANDANTE GENERALE Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza», convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art. 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizionella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331»; Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsiper ufficiali del Corpo; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza»; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»; Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante »Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», introdotto dall'art. 2, comma 208, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Considerata l'opportunita' che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, Determina: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per reclutamento di 16 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2011. Dei posti disponibili: a) 8 (otto) sono destinati agli ufficiali in ferma prefissata, con almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della Guardia di finanza, e agli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio nel Corpo della Guardia di finanza. Tali posti cosi' sono ripartiti tra le seguenti specialita': 1) 3 (tre) per amministrazione; 2) 1 (uno) per telematica; 3) 1 (uno) per infrastrutture; 4) 1 (uno) per motorizzazione; 5) 2 (due) per sanita'; b) 8 (otto) sono destinati agli altri cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. Tali posti cosi' sono ripartiti tra le seguenti specialita': 1) 2 (due) per amministrazione; 2) 2 (due) per telematica; 3) 1 (uno) per infrastrutture; 4) 1 (uno) per motorizzazione; 5) 2 (due) per sanita'. 2. E' possibile concorrere per una sola categoria di posti e una sola specialita' di cui al comma 1. Gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della Guardia di finanza possono concorrere esclusivamente per i posti di cui al comma 1, lettera a). 3. Lo svolgimento del concorso comprende: a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali), eventuale, cui non saranno sottoposti i candidati ai posti di cui al comma 1, lettera a); b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale; c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica, cui non saranno sottoposti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in servizio; d) accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; e) una prova orale; f) una prova facoltativa di una lingua straniera; g) valutazione dei titoli di merito; h) una visita medica di incorporamento, cui non saranno sottoposti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in servizio.
Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): a) gli ufficiali in ferma prefissata, in servizio o in congedo, che: 1) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della Guardia di finanza per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione; 2) alla data del 1° gennaio 2011, non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al 1° gennaio 1977 (compreso); 3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; 4) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 5) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 6) se in congedo, abbiano mantenuto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza. Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso; b) gli ufficiali di complemento di prima nomina che: 1) abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della Guardia di finanza; 2) alla data del 1° gennaio 2011, non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al 1° gennaio 1979 (compreso); 3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; 4) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 5) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 6) abbiano mantenuto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza. Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso. 2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): a) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che: 1) alla data del 1° gennaio 2011, abbiano compiuto il trentatreesimo anno di eta' e non abbiano superato il quarantaduesimo e, quindi, siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1969 ed il 1° gennaio 1978, estremi inclusi; 2) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; 3) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 4) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente; 5) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato. Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso; b) i cittadini italiani che: 1) alla data del 1° gennaio2011, non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al 1° gennaio 1979 (compreso); 2) siano in possesso dei diritti civili e politici; 3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; 4) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza. Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso. 3. Tutti i candidati, inoltre, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda, devono essere in possesso di un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d. «triennali» o «di I livello»), richiesto per la specialita' per la quale si concorre, tra quelli indicati in allegato 1. Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero, sempreche' riconosciuti dal Ministero dell'universita' e della ricerca equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al presente concorso. Allo scopo, alla domanda di partecipazione deve essere allegata la relativa attestazione di equipollenza ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. I concorrenti per la specialita' «sanita'» devono essere altresi' iscritti all'albo dei medici-chirurghi. 5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi. 6. Il giudizio di meritevolezza per i candidati di cui al comma 1 e' espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuale, culturali e professionali, dimostrati durante il servizio prestato. Le autorita' competenti ad esprimersi sono: a) per gli ufficiali in servizio, sentito il parere della scala gerarchica intermedia: 1) il Comandante Interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; 2) il Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 3) il Sottocapo di Stato Maggiore e i Capi Reparto del Comando Generale, relativamente al personale in forza alle rispettive Articolazioni; 4) il Comandante del Quartier Generale, il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale e il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Aereo, relativamente al personale dipendente; b) per gli ufficiali in congedo, il Comandante Regionale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedurainformatica disponibile sul sito https://www.gdf.gov.it/ - area concorsi, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. Al termine della compilazione, l'istanza deve essere stampata, firmata per esteso dal concorrente e consegnata a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba n. 34, 00181 Roma/Appio, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale. 2. I militari del Corpo in servizio devono compilare la domanda seguendo la medesima procedura informatica di cui al comma 1. Al termine della compilazione, gli stessi devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro il termine di cui al comma 1, al reparto dal qualedirettamente dipendono per l'impiego (per i militari in forza al Comando Generale, le domande devono essere presentate al Quartier Generale). 3. Non sono considerate valide le domande di partecipazione, compilate con la procedura informatica ma non presentate o inviate secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2. 4. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 2, disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito https://www.gdf.gov.it/, e consegnata o spedita secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2. 5. Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 4, si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo di raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al competente reparto entro il suindicato termine. 6. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei termini indicati, non pervengono entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. 7. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa. 8. Le domande di partecipazione al concorso sottoscritte e prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione dell'istanza. 9. Alle incombenze di cui al comma 8 provvedono: a) i reparti di cui all'art. 5, comma 2, per i militari del Corpo in servizio; b) il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per tutti gli altri candidati. 10. Le domande non sottoscritte e quelle non regolarizzate entro il termine di cui al comma 8 sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento. 11. I provvedimenti di archiviazione sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 12. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 13. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.
Art. 4 Elementi da indicare nella domanda 1. Il candidato deve indicare nella domanda: a) la categoria di posti e la specialita' per la quale intende concorrere; b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito nonche' il reparto cui sono in forza); c) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e di un recapito telefonico; d) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni; e) il possesso della cittadinanza italiana; f) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico; g) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili; h) il possesso del diploma di laurea ovvero della laurea specialistica o della laurea magistrale o titolo equipollente (indicare il titolo di studio prescritto per la partecipazione alla specialita' cui intende partecipare), l'Universita' presso cui e' stato conseguito, con il relativo indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, la data di conseguimento e il voto; i) di essere iscritto, se concorrente per la specialita' sanita', all'albo dei medici - chirurghi; l) la matricola meccanografica, il grado e il reparto cui e' in forza, se personale del Corpo in servizio; m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; n) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; o) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; q) se militare del Corpo in servizio permanente: 1) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 2) di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 3) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente; r) i titoli di merito di cui all'art. 20. A tal riguardo: 1) le pubblicazioni tecnico-scientifiche e la certificazione comprovante il possesso degli altri titoli di merito deve essere presentata o fatta pervenire con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6; 2) per l'attivita' professionale, deve essere precisata la tipologia di impiego svolto; 3) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici, deve essere fornita ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'Ente presso il quale tali titoli sono stati conseguiti e precisata la tipologia e le materie oggetto degli stessi; s) i titoli preferenziali di cui all'art. 21, comma 4, eventualmente posseduti. La certificazione comprovante il possesso di tali titoli deve essere presentata o fatta pervenire con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6; t) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze dell'Amministrazione. 2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo' richiedere di essere sottoposto anche alla prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, inglese, spagnolo e tedesco. 3. I candidati, inoltre, nella domanda devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14 e 20, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista) e della prova scritta, le modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive nonche' la valutazione dei titoli. 4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita. 5. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo piu' celere al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da cause di forza maggiore. Lo stesso Reparto, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.
Art. 5 Istruttoria della domanda presentata dai militari del Corpo in servizio 1. Il reparto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo. 2. Le domande ricevute sono inviate, entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse: a) per gli ufficiali, al reparto detentore del primo esemplare del libretto personale dell'interessato; b) per i militari appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, al: Comando Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza ai reparti dipendenti nonche' al Comando Interregionale alla sede; Quartier Generale, relativamente al personale in forza al Comando Generale e al Centro Logistico; Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti; Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti Speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti; Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale o Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Aereo, secondo il comparto di appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti. 3. I reparti di cui al comma 2 devono, altresi', comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'art. 2 da parte dei partecipanti al concorso.
Art. 6 Documentazione 1. I reparti di cui all'art. 5, comma 2, entro venti giorni dalla pubblicazione dell'esito della prova scritta di cui all'art. 12, trasmettono al Centro di Reclutamento, esclusivamente per i candidati in servizio nel Corpo della Guardia di finanza risultati idonei alla predetta prova, la seguente documentazione, aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso: a) per gli ufficiali in ferma prefissata, originale o copia autentica del libretto personale e dello stato di servizio; b) per gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, originale o copia autentica - sezione matricola Re.T.L.A. - del foglio matricolare e della cartella personale della documentazione caratteristica. Per i militari nei cui confronti sia terminato l'iter di sostituzione della documentazione cartacea con il «Documento Unico Matricolare (D.U.M.)», i dati saranno rilevati direttamente da tale documento. 2. Il Centro di Reclutamento, per gli altri candidati risultati idonei alla suddetta prova, provvede, tramite i Comandi del Corpo territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) dichiarazione del casellario giudiziale. 3. I candidati risultati idonei alla prova scritta devono presentare o far pervenire, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, recante l'esito di tale prova, di cui all'art. 14, comma 5: a) i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali di cui all'art. 21, comma 4; b) le pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui all'art. 20; c) la documentazione probatoria attestante il possesso degli altri titoli di merito di cui all'art. 20 indicati nella domanda di partecipazione. In alternativa, e' possibile produrre una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine comporta l'archiviazione della documentazione inviata. 4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria unica di merito di cui all'art. 21 devono presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione, copia autentica del certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 4, comma 1, lettera h), in conformita' all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 6. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 6, e' trasmesso al Centro di Reclutamento, secondo le modalita' e la tempistica comunicate dallo stesso Centro.
Art. 7 Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri; c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri; e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri. 2. Per l'effettuazione della prova scritta, della prova orale e la valutazione dei titoli, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e' integrata, per ogni specialita' a concorso, da: a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente alla medesima specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; b) un esperto in una o piu' materie oggetto delle prove scritta e orale. 3. Per l'effettuazione della prova facoltativa di lingua straniera, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e' integrata da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa. 4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano. 5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), puo' avvalersi, altresi', ai fini dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi. 6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.
Art. 8 Adempimenti delle sottocommissioni 1. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
Art. 9 Esclusione dal concorso 1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 10 Documento di identificazione 1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.
Art. 11 Prova preliminare 1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione di quelli concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un'eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana. 2. La prova preliminare si svolgera' nel periodo dal 19 al 20 dicembre 2011, presso la sede stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza, secondo il calendario di convocazione che sara' definito dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, di concerto con la competente sottocommissione, in conformita' alle modalita' stabilite dal Comando Generale. 3. La sede, il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova saranno resi noti, a partire dal 5 dicembre 2011 mediante avviso pubblicato sul sito internet https://www.gdf.gov.it/ e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). 4. Con il medesimo avviso sara' eventualmente comunicato il mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei candidati l'Amministrazione riterra' di non effettuarla. 5. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 7. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 8. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti. La violazione di tali prescrizioni comporta l'esclusione dal concorso. 9. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sara' pubblicata sul sito internet https://www.gdf.gov.it/ e sulla rete intranet del Corpo. 10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), che prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri cui attenersi per la predisposizione e la correzione degli stessi. 11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi, nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nei primi: a) 40 posti per la specialita' amministrazione; b) 40 posti per la specialita' telematica; c) 20 posti per la specialita' infrastrutture; d) 20 posti per la specialita' motorizzazione; e) 40 posti per la specialita' sanita'. Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito dei predetti posti, all'ultima posizione. I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso. 12. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire dal 23 dicembre 2011, con avviso disponibile sul sito internet https://www.gdf.gov.it/ e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma. 13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 12 Prova scritta 1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui all'art. 11, se effettuata, nonche' i candidati per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta che avra' luogo il giorno 18 gennaio 2012, alle ore 09,00, presso la sede che sara' resa nota con l'avviso di cui all'art. 11, comma 3, ovvero con quello di cui al medesimo art. 11, comma 12. La prova scritta ha la durata di sei ore e consiste nello svolgimento di un tema di cultura tecnico-professionale, diverso per ciascuna delle specialita' a concorso, vertente su argomenti tratti dai programmi riportati nell'allegato 3 alla presente determinazione. 2. Eventuali modificazioni della data di svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 23 dicembre 2011, con avviso consultabile sul sito internet https://www.gdf.gov.it/ epresso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Art. 13 Prescrizioni da osservare per la prova scritta 1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Art. 14 Revisione della prova scritta 1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso art. 7. 2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto di merito da zero a trenta. 3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto. 5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal 7 febbraio 2012, con avviso disponibile sul sito internet https://www.gdf.gov.it/ e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo il calendario e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 5: a) per l'effettuazione dell'accertamento attitudinale di cui all'art. 17, se ufficiali del Corpo in servizio; b) per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 15, negli altri casi. Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 15 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma; b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 2. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e', immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui all'art. 16, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), al momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle. 3. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare. 4. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica preliminare. 5. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 6. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 7. I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti psico-fisici sono convocati per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 9. Gli ufficiali del Corpo in servizio alla data del 31 gennaio 2012 non sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
Art. 16 Requisiti psico-fisici 1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito di verificare che i candidati rientrino nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati. 2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica, ai sensi dell'art. 14, comma 6, lettera b), devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta, rilasciata dauna struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale: a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali; b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) certificato (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: (1) lo stato di buona salute; (2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; (3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno allergiche; (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. 3. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a) e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 2, lettera c), comportano l'esclusione dal concorso. 4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2, comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento. 5. I candidati sono sottoposti a visita: a) neurologica; b) psichiatrica; c) otorinolaringoiatrica; d) oculistica; e) odontostomatologica; f) ginecologica. 6. I candidati, all'atto della visita medica preliminare, devono, comunque, avere: a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini; b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne; c) acutezza visiva: 1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio; 2) campo visivo e motilita' oculare normale; d) visione binoculare; e) senso cromatico normale alle matassine colorate. 7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali». 8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e' effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto». 9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti parametri: a) monolaterale: 35 dB; b) bilaterale: P.P.T. 20%. 11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test tossicologici. 12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: a) dell'urina ed ematochimici; b) elettrocardiografico e visita cardiologica; c) test psico-clinici. 15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne' valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio, non e' ammessa visita di revisione. 17. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 18. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento. 19. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 29 febbraio 2012.
Art. 17 Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. I candidati risultati idonei alle precedenti fasi selettive sono tenuti a presentarsi, per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale quale ufficiale in servizio permanente del «ruolo tecnico-logistico-amministrativo», secondo il calendario e presso la sede comunicati con l'avviso di cui all'art. 14, comma, se ufficiali in servizio, ovvero con la convocazione di cui all'art. 15, comma 7, negli altri casi. 2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), e sara' svolta con le modalita' definite nel Foglio d'Ordini n. 54, datato 7 dicembre 1999, del Comandante Generale della Guardia di finanza. 3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. 4. Detto accertamento si articola in: a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento; b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente; c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test. 5. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi. 6. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 18 Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera. 1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso art. 7, ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato 3. 2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame. 3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di merito da zero a trenta. 4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano la votazione minima di diciotto. 6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nella prova orale, e' sottoposto alla prova facoltativa di una lingua straniera, con le modalita' indicate in allegato 5. 9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8 e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 3 dello stesso art. 7. 10. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta, determinato secondo le modalita' di cui al comma 4. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni: a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22; b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26; c) 0,75 per i voti superiori a 26. 11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale ed, eventualmente, nella prova facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque, notificato ad ogni candidato. 12. Prima dell'effettuazione della prova orale e della prova facoltativa di lingua, la competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.
Art. 19 Mancata presentazione e differimento del candidato 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per: a) sostenere la prova preliminare, se prevista, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e la prova orale, di cui agli articoli 11, 15, 17, e 18, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, esclusivamente per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione AA.UU., via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma/Appio, deve essere anticipata, via fax, al numero 06/24290622 oppure al numero 06/24290676; b) sostenere la prova scritta, prevista dall'art. 12, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 2. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per l'inizio della frequenza del corso o per la visita medica di incorporamento, prevista dall'art. 22, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore e debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia, che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento, puo' differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro l'ottavo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui al comma 1, lettera a), e quelle di cui al comma 2, sono comunicate agli interessati tramite il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
Art. 20 Valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti degli aspiranti risultati idonei alla prova orale di cui all'art. 18, secondo i criteri di cui al presente articolo. 2. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso art. 7, procede alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli di ciascun candidato non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 15, cosi' ripartito: a) attivita' professionale svolta nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato dopo la laurea e attinente alla specialita' per cui si concorre: fino ad un massimo di punti 2,50; b) attivita' professionale svolta presso strutture pubbliche o private dopo la laurea e attinente alla specialita' per cui si concorre: fino a un massimo di punti 2,50; c) servizio prestato presso il Corpo della Guardia di finanza, quale ufficiale in ferma prefissata, solo per i candidati ai posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), fino a un massimo di punti 1,50; d) fino ad un massimo di punti 4,50 in relazione al voto del diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo equipollente richiesto per la partecipazione al concorso, come segue: 1) 110 e lode: 4,50; 2) 110: 4,40; 3) 109: 4,30; 4) 108: 4,20; 5) 107: 4,10; 6) 106: 4,00; 7) 105: 3,90; 8) 104: 3,80; 9) 103: 3,70; 10) 102: 3,60; 11) 101: 3,50; 12) 100: 3,40; 13) 99: 3,30; 14) 98: 3,20; 15) 97: 3,10; 16) 96: 3,00; 17) 95: 2,90; 18) 94: 2,80; 19) 93: 2,70; 20) 92: 2,60; 21) 91: 2,50; 22) 90: 2,40; 23) 89: 2,30; 24) 88: 2,20; 25) 87: 2,10; 26) 86: 2,00; 27) 85: 1,90; 28) 84: 1,80; 29) 83: 1,70; 30) 82: 1,60; 31) 81: 1,50; 32) 80: 1,40; 33) 79: 1,30; 34) 78: 1,20; 35) 77: 1,10; 36) 76: 1,00; 37) 75: 0,90; 38) 74: 0,80; 39) 73: 0,70; 40) 72: 0,60; 41) 71: 0,50; 42) 70: 0,40; 43) 69: 0,30; 44) 68: 0,20; 45) 67: 0,10. Per i voti di laurea pari a 66 e in caso di omessa indicazione del voto stesso, al candidato non e' attribuito alcun punteggio. Qualora il candidato e' in possesso di piu' titoli di studio, compresi tra quelli di cui all'art. 2, comma 3, e' preso in considerazione, ai fini della valutazione, quello conseguito con il punteggio piu' favorevole; e) diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di punti 3,00. Nell'ambito dei suddetti titoli, e' attribuito maggior punteggio a quelli ritenuti piu' d'interesse istituzionale per il Corpo; f) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e che siano riportate in riviste specializzate, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione. Quelle prodotte in collaborazione saranno valutate solo laddove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori: fino ad un massimo di punti 1,00. 3. I titoli suddetti sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera r), e 6. 4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 5. Prima dell'effettuazione della valutazione dei titoli, la competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi.
Art. 21 Graduatoria unica di merito 1. La graduatoria unica di merito e' redatta dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere f), g) e h). 3. La graduatoria e' formata sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti ottenuti nella prova scritta e orale, incrementato, eventualmente, della maggiorazione conseguita nella prova facoltativa di lingua straniera. 4. A parita' di merito, costituisce titolo preferenziale l'aver prestato senza demerito servizio quale ufficiale di complemento del Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. In caso di ulteriore parita', sono osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 5. La graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e, successivamente, notificata a tutti gli effetti ai candidati iscritti nella stessa.
Art. 22 Visita medica di incorporamento e ammissione al corso di formazione 1. Sono dichiarati vincitori e con il grado di tenente ammessi al corso di formazione, in qualita' di ufficiali allievi, i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 21, siano compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e). Gli ufficiali del Corpo, in servizio alla data di inizio del corso di formazione, non sono sottoposti alla visita medica di incorporamento. 2. Prima della visita medica di incorporamento, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti. 3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso. 4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 5. Qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei per una o piu' specialita', le unita' disponibili sono: a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa specialita' ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b); b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le altre specialita' di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera a), laddove non risulti possibile ricoprirle secondo le modalita' indicate alla precedente lettera a). 6. Parimenti, qualora rimanga scoperto taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), le unita' disponibili sono: a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa specialita' ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a). In tale ipotesi, il numero complessivo dei posti di cui allo stesso art. 1, comma 1, lettera a), non potra' comunque essere superiore alle 12 unita'; b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le altre specialita' di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera b), laddove non risulti possibile ricoprirle secondo le modalita' indicate alla precedente lettera a). 7. I vincitori del concorso sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza, iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria unica di merito del concorso e avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. 8. Entro un periodo corrispondente ad un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio del corso stesso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti. 9. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello stesso. 10. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il corso di formazione: a) se provenienti dagli ufficiali in ferma prefissata in servizio nel Corpo della Guardia di finanza: 1) sono riassegnati al reparto di appartenenza e riassumono la precedente posizione di stato, qualora non abbiano ancora concluso tale ferma. Il periodo di corso effettuato e' in tal caso computato ai fini della stessa; 2) collocati in congedo, se la ferma termina durante la frequenza del corso; b) se provenienti da personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri del Corpo, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di corso effettuato e' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; c) se provenienti dai civili, sono collocati in congedo.
Art. 23 Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 3, ad eccezione delle lettere g) e h), ai candidati in servizio nel Corpo della Guardia di finanzasono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova scritta. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei periodo massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. I militari, che nello stesso anno avessero gia' beneficiato di altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di 45 giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537), possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo. 4. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza.
Art. 24 Sito internet ed informazioni utili 1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi. 2. Parimenti, e' resa disponibile sul citato sito internet la graduatoria unica di merito.
Art. 25 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro gia' instaurato. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della Guardia di finanza. Roma, 4 ottobre 2011 Il comandante generale: Gen. C.A. Di Paolo