Concorso per 16 tenenti (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 16
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 11-10-2011
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO   (scad.  10 novembre 2011) Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 16 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 11-10-2011
Data Scadenza bando 10-11-2011
Condividi Invia tramite Whatsapp

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO   (scad.  10 novembre 2011)
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 16  tenenti  in
  servizio        permanente        effettivo        del        ruolo
  tecnico-logistico-amministrativo  del  Corpo   della   Guardia   di
  finanza, per l'anno 2011. 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre  1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle  disposizioni  sul  reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di  finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Visto l'art. 4 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai  concorsi  pubblici»,  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,  n.
227; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei  concorsi,dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in  particolare,  l'art.
4, recante «Delega al Governo in materia di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizionella Guardia di finanza, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  recante
«Disposizioni per disciplinare la  trasformazione  progressiva  dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art.  3,  comma  1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331»; 
    Visto il decreto  ministeriale  29  ottobre  2001,  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
gli  ulteriori  requisiti  per  la  partecipazione   ai   concorsiper
ufficiali del Corpo; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
«Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  «Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia   didattica   degli   atenei,   approvato   con   decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  25   novembre   2005,   recante
«Definizione  della  classe  del  corso  di  laurea   magistrale   in
giurisprudenza»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente  l'attribuzione  di  specifiche  competenze
alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante »Disposizioni urgenti  per
lo sviluppo economico,  la  semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
introdotto dall'art. 2, comma 208, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Considerata l'opportunita' che, alle prove concorsuali successive
a  quella  preliminare,  se  svolta,  venga  ammesso  un  numero   di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata  e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso,  per  titoli  ed  esami,  per
reclutamento di 16 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia  di  finanza
per l'anno 2011. Dei posti disponibili: 
      a) 8 (otto) sono destinati agli ufficiali in ferma  prefissata,
con almeno diciotto mesi di  servizio  nel  Corpo  della  Guardia  di
finanza,  e  agli  ufficiali  di  complemento  che  abbiano  prestato
servizio nel Corpo della Guardia di finanza. Tali  posti  cosi'  sono
ripartiti tra le seguenti specialita': 
        1) 3 (tre) per amministrazione; 
        2) 1 (uno) per telematica; 
        3) 1 (uno) per infrastrutture; 
        4) 1 (uno) per motorizzazione; 
        5) 2 (due) per sanita'; 
      b) 8 (otto) sono destinati agli  altri  cittadini  italiani  in
possesso dei requisiti di cui  all'art.  2.  Tali  posti  cosi'  sono
ripartiti tra le seguenti specialita': 
        1) 2 (due) per amministrazione; 
        2) 2 (due) per telematica; 
        3) 1 (uno) per infrastrutture; 
        4) 1 (uno) per motorizzazione; 
        5) 2 (due) per sanita'. 
    2. E' possibile concorrere per una sola categoria di posti e  una
sola specialita' di cui al comma 1. 
    Gli ufficiali in ferma prefissata con  almeno  diciotto  mesi  di
servizio nel  Corpo  della  Guardia  di  finanza  possono  concorrere
esclusivamente per i posti di cui al comma 1, lettera a). 
    3. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) una prova preliminare (test logico-matematici e  culturali),
eventuale, cui non saranno sottoposti i candidati ai posti di cui  al
comma 1, lettera a); 
      b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  cui  non  saranno
sottoposti gli ufficiali del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  in
servizio; 
      d)  accertamento  dell'idoneita'   attitudinale   al   servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali  in
servizio        permanente        effettivo         del         ruolo
tecnico-logistico-amministrativo; 
      e) una prova orale; 
      f) una prova facoltativa di una lingua straniera; 
      g) valutazione dei titoli di merito; 
      h)  una  visita  medica  di  incorporamento,  cui  non  saranno
sottoposti gli ufficiali del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  in
servizio. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a): 
      a) gli ufficiali in ferma prefissata, in servizio o in congedo,
che: 
        1)  alla  data  di  scadenza  del  termine  ultimo   per   la
presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso,  abbiano
prestato servizio senza demerito nel Corpo della Guardia  di  finanza
per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione; 
        2) alla data del 1° gennaio 2011,  non  abbiano  superato  il
trentaquattresimo  anno  di  eta'  e,  quindi,  siano  nati  in  data
successiva al 1° gennaio 1977 (compreso); 
        3)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia; 
        4)  non  siano  imputati,  condannati,  ovvero  non   abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
        5) non siano stati dimessi, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 
        6)  se  in  congedo,  abbiano  mantenuto  il  possesso  delle
qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai  concorsi
della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito  viene
effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza. 
    Tali requisiti,  se  non  diversamente  indicato,  devono  essere
posseduti  alla  scadenza  del  termine  ultimo   previsto   per   la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio  del
corso, pena l'esclusione dal concorso; 
      b) gli ufficiali di complemento di prima nomina che: 
        1) abbiano prestato servizio senza demerito nel  Corpo  della
Guardia di finanza; 
        2) alla data del 1° gennaio 2011,  non  abbiano  superato  il
trentaduesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in  data  successiva
al 1° gennaio 1979 (compreso); 
        3)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia; 
        4)  non  siano  imputati,  condannati,  ovvero  non   abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
        5) non siano stati dimessi, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare da  accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 
        6) abbiano mantenuto il possesso delle qualita' morali  e  di
condotta stabilite per l'ammissione ai  concorsi  della  magistratura
ordinaria.  L'accertamento  di  tale   requisito   viene   effettuato
d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza. 
    Tali requisiti,  se  non  diversamente  indicato,  devono  essere
posseduti  alla  scadenza  del  termine  ultimo   previsto   per   la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio  del
corso, pena l'esclusione dal concorso. 
    2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b): 
      a) i  militari  del  Corpo  appartenenti  ai  ruoli  ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che: 
        1) alla  data  del  1°  gennaio  2011,  abbiano  compiuto  il
trentatreesimo anno di eta' e non abbiano superato il quarantaduesimo
e, quindi, siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1969  ed
il 1° gennaio 1978, estremi inclusi; 
        2)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia; 
        3)  non  siano  imputati,  condannati,  ovvero  non   abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
        4) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica  finale
non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente; 
        5) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento,  o,
se dichiarati non  idonei  all'avanzamento,  abbiano  successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi  almeno  cinque
anni  dalla  dichiarazione  di  non  idoneita',  ovvero  non  abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
        6) non siano stati dimessi, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato. 
    Tali requisiti,  se  non  diversamente  indicato,  devono  essere
posseduti  alla  scadenza  del  termine  ultimo   previsto   per   la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio  del
corso, pena l'esclusione dal concorso; 
      b) i cittadini italiani che: 
        1) alla data del 1°  gennaio2011,  non  abbiano  superato  il
trentaduesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in  data  successiva
al 1° gennaio 1979 (compreso); 
        2) siano in possesso dei diritti civili e politici; 
        3)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia; 
        4)  non  siano  imputati,  condannati,  ovvero  non   abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
        5) non siano stati ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
        6) non siano stati dimessi, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 
        7) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza. 
    Tali requisiti,  se  non  diversamente  indicato,  devono  essere
posseduti  alla  scadenza  del  termine  ultimo   previsto   per   la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio  del
corso, pena l'esclusione dal concorso. 
    3. Tutti i candidati, inoltre, alla data di scadenza del  termine
ultimo per la presentazione della domanda, devono essere in  possesso
di un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica  o  di  laurea
magistrale o  titolo  equipollente  (con  esclusione,  quindi,  delle
lauree  c.d.  «triennali»  o  «di  I  livello»),  richiesto  per   la
specialita' per la quale si concorre, tra quelli indicati in allegato
1. 
    Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero,
sempreche'  riconosciuti  dal  Ministero  dell'universita'  e   della
ricerca  equipollenti  ad   uno   di   quelli   prescritti   per   la
partecipazione al presente concorso.  Allo  scopo,  alla  domanda  di
partecipazione deve  essere  allegata  la  relativa  attestazione  di
equipollenza ovvero dichiarazione sostitutiva ai  sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    4. I concorrenti  per  la  specialita'  «sanita'»  devono  essere
altresi' iscritti all'albo dei medici-chirurghi. 
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi. 
    6. Il giudizio di meritevolezza per i candidati di cui al comma 1
e' espresso sulla base dei requisiti fisici,  morali,  di  carattere,
intellettuale,  culturali  e  professionali,  dimostrati  durante  il
servizio prestato. 
    Le autorita' competenti ad esprimersi sono: 
      a) per gli ufficiali in servizio, sentito il parere della scala
gerarchica intermedia: 
        1) il Comandante Interregionale (o equiparato), relativamente
al personale in forza allo stesso Comando; 
        2) il Comandante Regionale (o equiparato),  relativamente  al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 
        3) il Sottocapo di  Stato  Maggiore  e  i  Capi  Reparto  del
Comando Generale, relativamente al personale in forza alle rispettive
Articolazioni; 
        4) il Comandante del Quartier  Generale,  il  Comandante  del
Reparto  Tecnico   Logistico   Amministrativo   degli   Istituti   di
Istruzione,   il   Comandante   del   Reparto    Tecnico    Logistico
Amministrativo  dei  Reparti  Speciali,  il  Comandante  del  Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo Navale e il Comandante  del  Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo Aereo,  relativamente  al  personale
dipendente; 
      b) per  gli  ufficiali  in  congedo,  il  Comandante  Regionale
territorialmente competente in relazione al luogo di residenza. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedurainformatica disponibile sul  sito
https://www.gdf.gov.it/ - area concorsi, seguendo  le  istruzioni  del
sistema automatizzato. 
    Al termine della compilazione, l'istanza  deve  essere  stampata,
firmata per esteso  dal  concorrente  e  consegnata  a  mano,  oppure
inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,  al  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza, via della  Batteria  di  Porta
Furba n. 34, 00181 Roma/Appio, entro trenta giorni  decorrenti  dalla
data di pubblicazione del presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale. 
    2. I militari del Corpo in servizio devono compilare  la  domanda
seguendo la medesima procedura informatica di cui al comma 1. 
    Al  termine  della  compilazione,  gli  stessi  devono   stampare
l'istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro
il termine di cui  al  comma  1,  al  reparto  dal  qualedirettamente
dipendono per l'impiego (per i militari in forza al Comando Generale,
le domande devono essere presentate al Quartier Generale). 
    3. Non sono considerate  valide  le  domande  di  partecipazione,
compilate con la procedura informatica ma non  presentate  o  inviate
secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2. 
    4.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 2, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito  https://www.gdf.gov.it/,  e  consegnata  o
spedita secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2. 
    5. Le domande di partecipazione al concorso, redatte  secondo  le
modalita' di cui ai commi 1 e 4, si  considerano  prodotte  in  tempo
utile se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di  ricevimento,
entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non  a  mezzo  di
raccomandata sono  accettate  soltanto  se  pervenute  al  competente
reparto entro il suindicato termine. 
    6. Le domande di partecipazione al concorso  che,  pur  inoltrate
nei termini indicati, non pervengono entro sessanta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle
more,  i  candidati  sono  ammessi   con   riserva   alla   procedura
concorsuale. 
    7. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    8. Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  sottoscritte  e
prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete  di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art.  4,  sono  restituite
agli interessati  per  essere  successivamente  regolarizzate  ovvero
integrate con  le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il
termine perentorio di cinque giorni dal  momento  della  restituzione
dell'istanza. 
    9. Alle incombenze di cui al comma 8 provvedono: 
      a) i reparti di cui all'art. 5, comma 2,  per  i  militari  del
Corpo in servizio; 
      b) il Centro di Reclutamento  della  Guardia  di  finanza,  per
tutti gli altri candidati. 
    10. Le domande non sottoscritte e quelle non regolarizzate  entro
il termine di cui al comma 8 sono archiviate  con  provvedimento  del
Comandante del Centro di Reclutamento. 
    11.  I  provvedimenti  di  archiviazione  sono  notificati   agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    12. Tutti i candidati, le cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, in  quanto  complete  dei  dati  richiesti,  sono
ammessi  al  concorso,  con  riserva,  in  attesa   dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    13. L'ammissione con riserva deve intendersi fino  all'ammissione
al corso di formazione. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda: 
      a) la categoria di posti e la specialita' per la quale  intende
concorrere; 
      b) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita  (i  militari  alle  armi  devono  indicare  anche  il  grado
rivestito nonche' il reparto cui sono in forza); 
      c)  l'indirizzo  proprio  ed,  eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e di un
recapito telefonico; 
      d) il recapito presso il quale si desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) lo stato civile e il  numero  dei  figli,  eventualmente,  a
carico; 
      g) di essere iscritto nelle  liste  elettorali  del  comune  di
residenza e di godere dei diritti civili; 
      h) il possesso  del  diploma  di  laurea  ovvero  della  laurea
specialistica  o  della  laurea  magistrale  o  titolo   equipollente
(indicare il titolo di studio prescritto per la  partecipazione  alla
specialita' cui intende partecipare),  l'Universita'  presso  cui  e'
stato conseguito, con il relativo indirizzo,  la  durata  legale  del
corso di laurea seguito, la data di conseguimento e il voto; 
      i) di  essere  iscritto,  se  concorrente  per  la  specialita'
sanita', all'albo dei medici - chirurghi; 
      l) la matricola meccanografica, il grado e il reparto cui e' in
forza, se personale del Corpo in servizio; 
      m) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunziato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      n) di non essere imputato, non essere stato  condannato  ovvero
non aver ottenuto l'applicazione della pena ai  sensi  dell'art.  444
c.p.p. per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a
misure di prevenzione; 
      o) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia; 
      p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 
      q) se militare del Corpo in servizio permanente: 
        1) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento,
ovvero,  se  dichiarato   non   idoneo   all'avanzamento,   di   aver
successivamente conseguito un  giudizio  di  idoneita'  e  che  siano
trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 
        2)  di  non  aver  rinunciato   all'avanzamento   nell'ultimo
quinquennio; 
        3) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica  finale
non inferiore a «superiore alla media» o equivalente; 
      r) i titoli di merito di cui all'art. 20. A tal riguardo: 
        1) le pubblicazioni tecnico-scientifiche e la  certificazione
comprovante il possesso degli altri  titoli  di  merito  deve  essere
presentata o  fatta  pervenire  con  le  modalita'  e  la  tempistica
indicate all'art. 6; 
        2) per l'attivita' professionale, deve  essere  precisata  la
tipologia di impiego svolto; 
        3) per gli eventuali diplomi di  specializzazione,  dottorati
di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici, deve  essere
fornita ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'Ente
presso il quale tali titoli sono  stati  conseguiti  e  precisata  la
tipologia e le materie oggetto degli stessi; 
      s)  i  titoli  preferenziali  di  cui  all'art.  21,  comma  4,
eventualmente posseduti. La certificazione comprovante il possesso di
tali titoli deve essere presentata o fatta pervenire con le modalita'
e la tempistica indicate all'art. 6; 
      t) di essere disposto, al termine del corso  di  formazione,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base  delle
esigenze dell'Amministrazione. 
    2. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alla prova facoltativa  di
conoscenza di una lingua straniera  scelta  tra:  francese,  inglese,
spagnolo e tedesco. 
    3. I candidati,  inoltre,  nella  domanda  devono  dichiarare  di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di  concorso  e,  in
particolare, degli  articoli  11,  12,  14  e  20,  concernenti,  tra
l'altro,  il  calendario  di  svolgimento  della  prova   preliminare
(eventualmente prevista) e  della  prova  scritta,  le  modalita'  di
notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive
nonche' la valutazione dei titoli. 
    4. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra'  da  ogni  beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
    5.  Ogni  variazione   di   indirizzo   deve   essere   segnalata
direttamente e nel modo piu' celere al Centro di  Reclutamento  della
Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita'  circa
possibili  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da cause di forza  maggiore.
Lo stesso Reparto, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso
di  ritardata  ricezione,  da  parte  dei  candidati,  di  avvisi  di
convocazione,  dovuta  a  disguidi  postali  o  ad  altre  cause  non
imputabili   a   propria   inadempienza.   Deve,    infine,    essere
tempestivamente comunicata ogni variazione che  dovesse  intervenire,
concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella
domanda. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
Istruttoria della  domanda  presentata  dai  militari  del  Corpo  in
                              servizio 
 
 
    1. Il reparto che, ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,  riceve  la
domanda di partecipazione al concorso vi appone,  immediatamente,  la
data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo. 
    2. Le domande ricevute sono inviate, entro il giorno successivo a
quello di scadenza del termine ultimo previsto per  la  presentazione
delle stesse: 
      a) per gli ufficiali, al reparto detentore del primo  esemplare
del libretto personale dell'interessato; 
      b)  per   i   militari   appartenenti   ai   ruoli   ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, al: 
        Comando Regionale (o equiparato), relativamente al  personale
in forza ai reparti dipendenti nonche' al Comando Interregionale alla
sede; 
        Quartier Generale, relativamente al  personale  in  forza  al
Comando Generale e al Centro Logistico; 
        Reparto Tecnico Logistico Amministrativo  degli  Istituti  di
Istruzione, relativamente al personale in forza  all'Ispettorato  per
gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti; 
        Reparto  Tecnico   Logistico   Amministrativo   dei   Reparti
Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei  Reparti
Speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti; 
        Reparto Tecnico Logistico  Amministrativo  Navale  o  Reparto
Tecnico  Logistico  Amministrativo  Aereo,  secondo  il  comparto  di
appartenenza,  relativamente  al  personale  in  forza   al   Comando
Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti. 
    3. I reparti di cui  al  comma  2  devono,  altresi',  comunicare
tempestivamente al Centro di Reclutamento  eventuali  situazioni  che
possano  comportare  la  perdita  di  uno  dei  prescritti  requisiti
previsti all'art. 2 da parte dei partecipanti al concorso. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. I reparti di cui all'art. 5, comma 2, entro venti giorni dalla
pubblicazione dell'esito della prova  scritta  di  cui  all'art.  12,
trasmettono al Centro di Reclutamento, esclusivamente per i candidati
in servizio nel Corpo della Guardia di finanza risultati idonei  alla
predetta prova, la seguente documentazione, aggiornata alla  data  di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso: 
      a) per gli ufficiali in ferma  prefissata,  originale  o  copia
autentica del libretto personale e dello stato di servizio; 
      b) per gli appartenenti  ai  ruoli  ispettori,  sovrintendenti,
appuntati  e  finanzieri,  originale  o  copia  autentica  -  sezione
matricola  Re.T.L.A.  -  del  foglio  matricolare  e  della  cartella
personale della documentazione caratteristica. 
    Per  i  militari  nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di
sostituzione della documentazione cartacea con  il  «Documento  Unico
Matricolare (D.U.M.)», i dati saranno rilevati direttamente  da  tale
documento. 
    2. Il Centro di Reclutamento, per gli altri  candidati  risultati
idonei alla suddetta prova, provvede, tramite  i  Comandi  del  Corpo
territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) dichiarazione del casellario giudiziale. 
    3.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta  devono
presentare o far pervenire, al Centro di Reclutamento  della  Guardia
di  finanza,  entro  dieci  giorni  dalla   data   di   pubblicazione
dell'avviso, recante l'esito di tale prova, di cui all'art. 14, comma
5: 
      a) i certificati,  rilasciati  dalle  competenti  autorita'  su
carta  semplice,  ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive,  nei   casi
previsti dalla legge,  comprovanti  il  possesso  dei  requisiti  che
conferiscono i titoli preferenziali di cui all'art. 21, comma 4; 
      b) le pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui all'art. 20; 
      c) la documentazione probatoria attestante  il  possesso  degli
altri titoli di merito di cui all'art. 20 indicati nella  domanda  di
partecipazione. In alternativa, e'  possibile  produrre  una  o  piu'
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto
termine comporta l'archiviazione della documentazione inviata. 
    4. I candidati utilmente collocati  nella  graduatoria  unica  di
merito di cui all'art. 21 devono presentare o far pervenire al Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, entro trenta  giorni  dalla
data di ammissione  al  corso  di  formazione,  copia  autentica  del
certificato attestante il conseguimento del titolo di studio  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera  h),  in  conformita'  all'art.  18  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    5. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 si considera  prodotta
in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con  avviso  di
ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante. 
    6. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2,  comma  6,  e'
trasmesso al Centro  di  Reclutamento,  secondo  le  modalita'  e  la
tempistica comunicate dallo stesso Centro. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non  inferiore  a
colonnello: 
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione  della  graduatoria  unica  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b)  sottocommissione  per   la   visita   medica   preliminare,
costituita da  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  e  da  tre
ufficiali medici, membri; 
      c) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici  della
precedente sottocommissione o, a  parita'  di  grado,  comunque,  con
anzianita' superiore), membri; 
      d)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo,  composta  da
quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri; 
      e) sottocommissione per  la  visita  medica  di  incorporamento
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale
medico, membri. 
    2. Per l'effettuazione della prova scritta, della prova  orale  e
la valutazione dei titoli, la sottocommissione di  cui  al  comma  1,
lettera a), e' integrata, per ogni specialita' a concorso, da: 
      a) un ufficiale della  Guardia  di  finanza  appartenente  alla
medesima specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; 
      b) un esperto in una o piu' materie oggetto delle prove scritta
e orale. 
    3.  Per  l'effettuazione  della  prova  facoltativa   di   lingua
straniera, la sottocommissione di cui al  comma  1,  lettera  a),  e'
integrata  da  ufficiali  della  Guardia   di   finanza   qualificati
conoscitori della lingua stessa. 
    4. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano. 
    5. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e  tecnico.
La sottocommissione di cui al comma 1, lettera  d),  puo'  avvalersi,
altresi',  ai  fini  dell'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale,
dell'ausilio di psicologi. 
    6. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
    7.  Le  sottocommissioni  possono,  durante  lo  svolgimento  dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza  all'uopo  individuato
dal Centro di Reclutamento. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
 
    1. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere  b),
c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire  la
carta di identita' oppure un documento di  riconoscimento  rilasciato
da un'amministrazione  dello  Stato,  purche'  munito  di  fotografia
recente. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                          Prova preliminare 
 
 
    1. I candidati, che abbiano presentato domanda di  partecipazione
al concorso, ad eccezione di quelli concorrenti per i  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un'eventuale prova
preliminare, consistente  in  test  logico-matematici  e  in  domande
dirette ad accertare le abilita'  linguistiche,  orto-grammaticali  e
sintattiche della lingua italiana. 
    2. La prova preliminare si svolgera' nel periodo  dal  19  al  20
dicembre 2011, presso la sede stabilita dal  Comando  Generale  della
Guardia di finanza, secondo il calendario di convocazione  che  sara'
definito dal Centro di Reclutamento  della  Guardia  di  finanza,  di
concerto con la  competente  sottocommissione,  in  conformita'  alle
modalita' stabilite dal Comando Generale. 
    3. La sede, il calendario e le  modalita'  di  svolgimento  della
suddetta prova saranno resi noti,  a  partire  dal  5  dicembre  2011
mediante avviso pubblicato sul sito internet https://www.gdf.gov.it/ e
presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di
Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). 
    4. Con il  medesimo  avviso  sara'  eventualmente  comunicato  il
mancato svolgimento della  prova,  qualora  in  base  al  numero  dei
candidati l'Amministrazione riterra' di non effettuarla. 
    5. I concorrenti, che non si presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    7. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    8. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni.
Eventuali apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti  devono  essere
obbligatoriamente spenti. La violazione di tali prescrizioni comporta
l'esclusione dal concorso. 
    9.  La  banca  dati  da  cui  sono  tratti   i   questionari   da
somministrare  ai  candidati  sara'  pubblicata  sul  sito   internet
https://www.gdf.gov.it/ e sulla rete intranet del Corpo. 
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,  lettera  a),  che
prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri  cui  attenersi  per  la
predisposizione e la correzione degli stessi. 
    11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta,  di  cui  all'art.  12,  i  candidati  classificatisi,
nell'ambito delle graduatorie stilate ai  soli  fini  della  predetta
prova, nei primi: 
      a) 40 posti per la specialita' amministrazione; 
      b) 40 posti per la specialita' telematica; 
      c) 20 posti per la specialita' infrastrutture; 
      d) 20 posti per la specialita' motorizzazione; 
      e) 40 posti per la specialita' sanita'. 
    Sono inoltre ammessi i  concorrenti  che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio  del  concorrente  classificatosi,  nell'ambito  dei
predetti posti, all'ultima posizione. 
    I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso. 
    12. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal 23 dicembre  2011,  con  avviso  disponibile  sul  sito  internet
https://www.gdf.gov.it/ e presso l'Ufficio Centrale Relazioni  con  il
Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55,  di  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui
all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare  di  cui
all'art. 11, se effettuata, nonche' i candidati per i  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione,
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova  scritta  che  avra'
luogo il giorno 18 gennaio 2012, alle ore 09,00, presso la  sede  che
sara' resa nota con l'avviso di cui all'art. 11, comma 3, ovvero  con
quello di cui al medesimo art. 11, comma 12. 
    La prova scritta ha  la  durata  di  sei  ore  e  consiste  nello
svolgimento di un tema di cultura tecnico-professionale, diverso  per
ciascuna delle specialita' a concorso, vertente su  argomenti  tratti
dai programmi riportati nell'allegato 3 alla presente determinazione. 
    2. Eventuali modificazioni della data di svolgimento della  prova
saranno rese note,  a  partire  dal  23  dicembre  2011,  con  avviso
consultabile  sul  sito   internet   https://www.gdf.gov.it/   epresso
l'Ufficio  Centrale  Relazioni  con  il  Pubblico  della  Guardia  di
Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
 
    1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera  a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni  di  cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a), integrata
a norma del comma 2 dello stesso art. 7. 
    2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto  di
merito da zero a trenta. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire  dal  7
febbraio   2012,   con   avviso   disponibile   sul   sito   internet
https://www.gdf.gov.it/ e presso l'Ufficio Centrale Relazioni  con  il
Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55,  di  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo  il
calendario e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al
comma 5: 
      a) per l'effettuazione dell'accertamento  attitudinale  di  cui
all'art. 17, se ufficiali del Corpo in servizio; 
      b)   per   l'effettuazione   dell'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica di cui all'art. 15, negli altri casi. 
    Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma
1, lettera b), mediante visita medica preliminare, comprensiva  degli
esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento  della  Guardia
di finanza, in Roma; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare  e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti  di
cui all'art. 16, commi 6, 11 e 12. La richiesta  di  ammissione  alla
visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione di cui al comma 1,  lettera  a),  al  momento  della
comunicazione  di  non  idoneita'.   Eventuali   istanze   presentate
successivamente sono ritenute nulle. 
    3. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del  15°
giorno successivo alla comunicazione di  non  idoneita'  alla  visita
medica preliminare. 
    4. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di  inidoneita'  della  sottocommissione
per la visita medica preliminare. 
    5. Il candidato risultato assente alla visita medica  preliminare
o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    6.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti   sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7. I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici  sono  convocati   per   l'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale. 
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
    9. Gli ufficiali del Corpo in servizio alla data del  31  gennaio
2012   non   sono    sottoposti    all'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                       Requisiti psico-fisici 
 
 
    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di verificare che i candidati rientrino
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17  maggio  2000,
n.  155,  e,  prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di   rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati. 
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento,  per
sostenere gli  accertamenti  dell'idoneita'  psico-fisica,  ai  sensi
dell'art. 14, comma 6, lettera  b),  devono  presentare  la  seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a  giorni  sessanta,
rilasciata dauna struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali; 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) certificato  (fac-simile  in  allegato  4),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante: 
        (1) lo stato di buona salute; 
        (2)   la   presenza/assenza   di   pregresse   manifestazioni
emolitiche; 
        (3)  la  presenza/assenza  di  gravi  manifestazioni   immuno
allergiche; 
        (4)   la   presenza/assenza   di   gravi   intolleranze    ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  2,  lettera  c),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    4. La mancata presentazione dei certificati di cui  al  comma  2,
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive  fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le
modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento. 
    5. I candidati sono sottoposti a visita: 
      a) neurologica; 
      b) psichiatrica; 
      c) otorinolaringoiatrica; 
      d) oculistica; 
      e) odontostomatologica; 
      f) ginecologica. 
    6. I candidati, all'atto della visita medica preliminare, devono,
comunque, avere: 
      a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini; 
      b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne; 
      c) acutezza visiva: 
        1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non  inferiore  a
7/10 nell'occhio che vede  meno,  raggiungibile  con  correzione  non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio; 
        2) campo visivo e motilita' oculare normale; 
      d) visione binoculare; 
      e) senso cromatico normale alle matassine colorate. 
    7. I candidati con vizi visivi  devono  presentarsi  alla  visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali». 
    8. La rilevazione dell'entita'  visiva  per  detti  candidati  e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto». 
    9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e  dei  suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 
    10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai   seguenti
parametri: 
      a) monolaterale: 35 dB; 
      b) bilaterale: P.P.T. 20%. 
    11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi  della  parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze  psico-attive  e/o   la   positivita'   ai   relativi   test
tossicologici. 
    12. La dentatura deve essere in buone condizioni.  Devono  essere
presenti  almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella   funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare  piu'
di due coppie masticatorie  contrapposte.  La  protesi  efficiente  e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 
    13. Ai fini del computo del numero  minimo  di  elementi  dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 
    14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: 
      a) dell'urina ed ematochimici; 
      b) elettrocardiografico e visita cardiologica; 
      c) test psico-clinici. 
    15. I candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 
    In particolare, sono sottoposti a indagini  radiologiche  laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere  apposita
dichiarazione di consenso. 
    16. I candidati che non raggiungono i  requisiti  fisici  minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e  12,  sono  immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione. 
    17. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
    18. I candidati di sesso femminile devono produrre,  in  sede  di
visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a  cinque
giorni dalla data di presentazione, che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato. In assenza del referto,  la  candidata  e',  allo  scopo
sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro  di
Reclutamento. 
    19. Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Tali  candidate  sono,  pertanto,  escluse  dal  concorso,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,  laddove  lo
stato di temporaneo impedimento sussista  ancora  alla  data  del  29
febbraio 2012. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1. I candidati risultati idonei alle  precedenti  fasi  selettive
sono tenuti a presentarsi,  per  essere  sottoposti  all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale quale ufficiale  in  servizio  permanente
del «ruolo tecnico-logistico-amministrativo», secondo il calendario e
presso la sede comunicati con l'avviso di cui all'art. 14, comma,  se
ufficiali in servizio, ovvero con la convocazione di cui all'art. 15,
comma 7, negli altri casi. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1,  lettera  d),  e
sara' svolta con le modalita' definite nel  Foglio  d'Ordini  n.  54,
datato 7 dicembre 1999, del  Comandante  Generale  della  Guardia  di
finanza. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a  verificare
il possesso  delle  attitudini  necessarie  per  ricoprire  il  ruolo
ambito. 
    4. Detto accertamento si articola in: 
      a)  test   intellettivi,   per   valutare   le   capacita'   di
ragionamento; 
      b)  test  di  personalita'  e  questionario   biografico,   per
acquisire  elementi  circa  il  carattere,  le  inclinazioni   e   le
esperienze di vita passata e presente; 
      c) colloquio, per un esame diretto  dei  candidati,  alla  luce
delle risultanze dei predetti test. 
    5.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di  cui  all'art.  7,
comma 1, lettera d), fissa in apposito atto i criteri  cui  attenersi
per la valutazione degli stessi. 
    6. I candidati  risultati  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre  i  non  idonei  sono
esclusi dal concorso. 
    7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
        Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera. 
 
 
    1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2  dello
stesso art. 7, ha  una  durata  massima  di  45  minuti  per  ciascun
concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato
3. 
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame. 
    3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto  di
merito da zero a trenta. 
    4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti  dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano la  votazione
minima di diciotto. 
    6. Coloro che riportano una votazione inferiore a  diciotto  sono
dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nella prova  orale,  e'
sottoposto alla prova facoltativa di una  lingua  straniera,  con  le
modalita' indicate in allegato 5. 
    9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8  e'  espresso  dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata  a
norma del comma 3 dello stesso art. 7. 
    10. La sottocommissione assegna, per  la  prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta, determinato secondo le modalita' di
cui al comma 4. Il  candidato  che  riporta  un  punto  compreso  tra
diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria unica  di
merito, le seguenti maggiorazioni: 
      a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22; 
      b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26; 
      c) 0,75 per i voti superiori a 26. 
    11. Al termine di ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nella  prova  orale  ed,  eventualmente,  nella
prova facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e  da  un
membro della  sottocommissione,  e'  affisso,  nel  medesimo  giorno,
all'albo della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque,
notificato ad ogni candidato. 
    12. Prima dell'effettuazione della  prova  orale  e  della  prova
facoltativa  di  lingua,  la  competente  sottocommissione  fissa  in
apposito atto i  criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  delle
stesse. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta per: 
      a) sostenere la prova preliminare, se prevista,  l'accertamento
dell'idoneita'    psico-fisica,     l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale e la prova orale, di cui agli articoli 11, 15, 17, e 18,
e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal   concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle  succitate
fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui  all'art.
7, comma 1, lettere a), b), c) e d),  hanno  facolta'  -  su  istanza
dell'interessato,  esclusivamente  per  documentate  cause  di  forza
maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia  di  finanza,
su  richiesta  del  reparto  di  appartenenza,   esclusivamente   per
improvvise e improrogabili esigenze di servizio  -  di  anticipare  o
posticipare  la  convocazione  dei  candidati,   nel   rispetto   del
calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso  il
Centro di Reclutamento della Guardia di  finanza,  Ufficio  Concorsi,
Sezione AA.UU., via della Batteria di  Porta  Furba,  n.  34 -  00181
Roma/Appio, deve essere anticipata, via fax,  al  numero  06/24290622
oppure al numero 06/24290676; 
      b) sostenere  la  prova  scritta,  prevista  dall'art.  12,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    2.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenti per l'inizio della frequenza  del  corso  o  per  la  visita
medica di  incorporamento,  prevista  dall'art.  22,  e'  considerato
rinunciatario e, quindi,  escluso  dal  concorso.  Eventuali  ritardi
nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore  e  debitamente
documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri  035/4043215
o  035/4043303,   sono   valutati   a   giudizio   discrezionale   ed
insindacabile  del  Comandante  dell'Accademia,   che,   sentito   il
presidente  della  sottocommissione   per   la   visita   medica   di
incorporamento,  puo'  differire  la  presentazione  del   candidato,
purche' il ritardo sia  contenuto  improrogabilmente  entro  l'ottavo
giorno dall'inizio del corso.  I  giorni  di  assenza  maturati  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui al comma 1,
lettera a), e  quelle  di  cui  al  comma  2,  sono  comunicate  agli
interessati tramite  il  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. La valutazione dei titoli e' effettuata  nei  confronti  degli
aspiranti risultati idonei alla  prova  orale  di  cui  all'art.  18,
secondo i criteri di cui al presente articolo. 
    2. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
integrata a norma del comma 2  dello  stesso  art.  7,  procede  alla
valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme  dei  titoli
di  ciascun  candidato  non  puo'  essere  attribuito  un   punteggio
complessivo superiore a 15, cosi' ripartito: 
      a)  attivita'  professionale  svolta  nell'ambito  delle  Forze
armate o Corpi armati dello Stato dopo la  laurea  e  attinente  alla
specialita' per cui si concorre: fino ad un massimo di punti 2,50; 
      b) attivita' professionale svolta presso strutture pubbliche  o
private dopo la laurea  e  attinente  alla  specialita'  per  cui  si
concorre: fino a un massimo di punti 2,50; 
      c) servizio prestato presso il Corpo della Guardia di  finanza,
quale ufficiale in ferma prefissata, solo per i candidati ai posti di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), fino a un massimo di punti 1,50; 
      d) fino ad un massimo di punti 4,50 in relazione  al  voto  del
diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale  o  titolo
equipollente richiesto per la partecipazione al concorso, come segue: 
        1) 110 e lode: 4,50; 
        2) 110: 4,40; 
        3) 109: 4,30; 
        4) 108: 4,20; 
        5) 107: 4,10; 
        6) 106: 4,00; 
        7) 105: 3,90; 
        8) 104: 3,80; 
        9) 103: 3,70; 
        10) 102: 3,60; 
        11) 101: 3,50; 
        12) 100: 3,40; 
        13) 99: 3,30; 
        14) 98: 3,20; 
        15) 97: 3,10; 
        16) 96: 3,00; 
        17) 95: 2,90; 
        18) 94: 2,80; 
        19) 93: 2,70; 
        20) 92: 2,60; 
        21) 91: 2,50; 
        22) 90: 2,40; 
        23) 89: 2,30; 
        24) 88: 2,20; 
        25) 87: 2,10; 
        26) 86: 2,00; 
        27) 85: 1,90; 
        28) 84: 1,80; 
        29) 83: 1,70; 
        30) 82: 1,60; 
        31) 81: 1,50; 
        32) 80: 1,40; 
        33) 79: 1,30; 
        34) 78: 1,20; 
        35) 77: 1,10; 
        36) 76: 1,00; 
        37) 75: 0,90; 
        38) 74: 0,80; 
        39) 73: 0,70; 
        40) 72: 0,60; 
        41) 71: 0,50; 
        42) 70: 0,40; 
        43) 69: 0,30; 
        44) 68: 0,20; 
        45) 67: 0,10. 
    Per i voti di laurea pari a 66 e in caso  di  omessa  indicazione
del voto stesso, al candidato non e' attribuito alcun punteggio. 
    Qualora il candidato e' in possesso di  piu'  titoli  di  studio,
compresi tra  quelli  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  e'  preso  in
considerazione, ai fini della valutazione, quello conseguito  con  il
punteggio piu' favorevole; 
      e) diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed
altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo  di
studio richiesto per  la  partecipazione  al  concorso:  fino  ad  un
massimo di punti 3,00. 
    Nell'ambito dei suddetti titoli, e' attribuito maggior  punteggio
a quelli ritenuti piu' d'interesse istituzionale per il Corpo; 
      f) pubblicazioni a  stampa  di  carattere  tecnico-scientifico,
attinenti  allo  specifico  indirizzo  professionale  e   che   siano
riportate in riviste specializzate,  con  esclusione  delle  tesi  di
laurea o  di  specializzazione.  Quelle  prodotte  in  collaborazione
saranno valutate solo laddove sia possibile scindere  ed  individuare
l'apporto dei singoli autori: fino ad un massimo di punti 1,00. 
    3. I titoli suddetti sono ritenuti validi se posseduti alla  data
di scadenza del termine previsto per la presentazione  della  domanda
di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero  la  certificazione
che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui
agli articoli 4, comma 1, lettera r), e 6. 
    4. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
    5. Prima dell'effettuazione  della  valutazione  dei  titoli,  la
competente sottocommissione fissa in  apposito  atto  i  criteri  cui
attenersi. 

        
      
                               Art. 21 
 
 
                     Graduatoria unica di merito 
 
 
    1.  La   graduatoria   unica   di   merito   e'   redatta   dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    2. Sono iscritti nella  anzidetta  graduatoria  i  candidati  che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere f), g) e h). 
    3. La graduatoria e' formata sommando  il  punteggio  complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli  ed  i  voti  ottenuti  nella
prova   scritta   e   orale,   incrementato,   eventualmente,   della
maggiorazione conseguita nella prova facoltativa di lingua straniera. 
    4. A parita' di merito, costituisce titolo  preferenziale  l'aver
prestato senza demerito servizio quale ufficiale di  complemento  del
Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'art.  9,  comma  2,  del
decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.  69.  In  caso  di  ulteriore
parita', sono osservate le norme di cui all'art. 5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e  quelle  di  cui
all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    5. La graduatoria e' approvata con determinazione del  Comandante
Generale della Guardia di finanza e,  successivamente,  notificata  a
tutti gli effetti ai candidati iscritti nella stessa. 

        
      
                               Art. 22 
 
 
 Visita medica di incorporamento e ammissione al corso di formazione 
 
 
    1. Sono dichiarati vincitori e con il grado di tenente ammessi al
corso di formazione, in qualita' di ufficiali  allievi,  i  candidati
che, secondo l'ordine della graduatoria di  cui  all'art.  21,  siano
compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'art.  1,
comma 1, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito  il  giudizio
di idoneita' alla visita medica di  incorporamento  alla  quale  sono
sottoposti, prima della firma dell'atto  di  arruolamento,  da  parte
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e). 
    Gli ufficiali del Corpo, in servizio  alla  data  di  inizio  del
corso di formazione,  non  sono  sottoposti  alla  visita  medica  di
incorporamento. 
    2.   Prima   della   visita   medica   di   incorporamento,    la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti. 
    3. I candidati non idonei alla visita  medica  di  incorporamento
sono esclusi dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    5. Qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
a), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati  idonei  per
una o piu' specialita', le unita' disponibili sono: 
      a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa
specialita' ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b); 
      b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le
altre specialita' di cui al medesimo art. 1,  comma  1,  lettera  a),
laddove  non  risulti  possibile  ricoprirle  secondo  le   modalita'
indicate alla precedente lettera a). 
    6. Parimenti, qualora rimanga scoperto taluno dei  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), le unita' disponibili sono: 
      a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa
specialita' ai sensi dell'art.  1,  comma  1,  lettera  a).  In  tale
ipotesi, il numero complessivo dei posti di cui allo stesso  art.  1,
comma 1, lettera a), non potra' comunque  essere  superiore  alle  12
unita'; 
      b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le
altre specialita' di cui al medesimo art. 1,  comma  1,  lettera  b),
laddove  non  risulti  possibile  ricoprirle  secondo  le   modalita'
indicate alla precedente lettera a). 
    7. I vincitori del concorso sono  nominati  tenenti  in  servizio
permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della
Guardia di finanza, iscritti in ruolo nell'ordine  della  graduatoria
unica di merito del concorso e avviati alla frequenza di un corso  di
formazione di durata non inferiore a sei mesi. 
    8. Entro un periodo corrispondente ad un dodicesimo della  durata
del corso di formazione, decorrente dalla data di  inizio  del  corso
stesso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo'  dichiarare
vincitori del  concorso  altri  candidati  idonei  nell'ordine  della
graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra  i
candidati  precedentemente  dichiarati   vincitori   in   base   alle
disposizioni vigenti. 
    9. Gli ufficiali allievi,  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione,  devono  sottoscrivere,  immediatamente  dopo  la  visita
medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di sette anni a  decorrere  dalla  data  di  inizio  dello
stesso. 
    10. I frequentatori che non superano o non portano  a  compimento
il corso di formazione: 
      a) se  provenienti  dagli  ufficiali  in  ferma  prefissata  in
servizio nel Corpo della Guardia di finanza: 
        1) sono riassegnati al reparto di appartenenza  e  riassumono
la precedente posizione di stato, qualora non abbiano ancora concluso
tale ferma. Il periodo di corso effettuato e' in tal  caso  computato
ai fini della stessa; 
        2) collocati in congedo,  se  la  ferma  termina  durante  la
frequenza del corso; 
      b) se provenienti da personale appartenente ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri  del  Corpo,  rientrano  nella
categoria di provenienza. Il periodo di corso effettuato e'  in  tale
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      c) se provenienti dai civili, sono collocati in congedo. 

        
      
                               Art. 23 
 
 
                 Spese di partecipazione al concorso 
         e concessione della licenza straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 3, ad eccezione delle lettere g) e h), ai candidati in servizio
nel   Corpo   della   Guardia   di   finanzasono   concesse   licenze
straordinarie,  per  esami  militari,  per  i   giorni   strettamente
necessari. La rimanente licenza straordinaria per  esami,  fino  alla
concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa  per  la  preparazione
agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio  di
idoneita' alla prova scritta. Per i militari frequentatori di  corso,
le assenze maturate per la fruizione  della  predetta  licenza,  sono
computate  ai  fini  del  calcolo  dei  periodo  massimi  di  assenza
dall'attivita'  didattica,  oltre  i  quali  e'  disposto  il  rinvio
d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni  30.  I  militari,  che
nello stesso anno avessero gia' beneficiato  di  altre  tipologie  di
licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di  45
giorni annui (art. 3, comma 37, legge  24  dicembre  1993,  n.  537),
possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte
residua fino alla  concorrenza  dei  citati  45  giorni.  Qualora  il
concorrente non si presenti alla prova orale,  per  cause  dipendenti
dalla propria volonta', la  licenza  straordinaria  e'  computata  in
detrazione a quella ordinaria dell'anno in  corso  e,  se  questa  e'
stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo. 
    4.  La  partecipazione  alle  prove   concorsuali   deve   essere
comprovata  da  apposito  attestato   rilasciato   dalla   competente
sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza. 

        
      
                               Art. 24 
 
 
                 Sito internet ed informazioni utili 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo  www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi. 
    2. Parimenti, e' resa disponibile sul  citato  sito  internet  la
graduatoria unica di merito. 

        
      
                               Art. 25 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    I dati personali dei militari della Guardia di finanza,  raccolti
in  sede  concorsuale,  potranno  essere  utilizzati,  a  prescindere
dall'esito della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione  del
rapporto di lavoro gia' instaurato. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile  del  trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
Guardia di finanza. 
      Roma, 4 ottobre 2011 
 
                          Il  comandante generale: Gen. C.A. Di Paolo