Concorso per 32 ufficiali in servizio permanente (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 32
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 88 del 08-11-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  9 dicembre 2011) Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di undici ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, di ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 08-11-2011
Data Scadenza bando 09-12-2011
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO   (scad.  9 dicembre 2011)
Concorsi,  per  titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento  di  undici
  ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo  di
  stato maggiore, di quattro ufficiali  in  servizio  permanente  nel
  ruolo speciale del Corpo delle armi navali, di quattro ufficiali in
  servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio  navale,
  di tre ufficiali in servizio  permanente  nel  ruolo  speciale  del
  Corpo di commissariato militare marittimo e di dieci  ufficiali  in
  servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle  capitanerie
  di porto. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di  decisione  e  di  controllo   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 7 dicembre  1998,  concernente
la definizione delle corrispondenze tra  Corpi,  ruoli,  categorie  e
specialita'  ai  fini  della  partecipazione   degli   ufficiali   di
complemento e del personale  appartenente  al  ruolo  marescialli  ai
concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei  ruoli
speciali della Marina militare; 
    Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, modificato  con
decreti interdirigenziali 2 maggio 2002 e 5 luglio 2010, concernente,
fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli  speciali  della
Marina militare e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente le funzioni di Dirigenti di uffici dirigenziali generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione del dati personali; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e successive  modifiche  ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2011); 
    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il  bilancio
pluriennale per il triennio 2011 - 2013; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il  titolo  II
del libro IV, concernente norme per  il  reclutamento  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli  Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare», come  modificato  e  integrato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme  per  il
reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze annate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 impartita dalla Direzione generale  della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Ravvisata la necessita' di  indire  per  il  2012  concorsi,  per
titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  complessivi  32  (trentadue)
ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali  dei  vari  Corpi
della Marina militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010,
concernente la  nomina  dell'ammiraglio  ispettore  capo  (CP)  Marco
Brusco a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami: 
    a) concorso per il  reclutamento  di  11  (undici)  ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di  stato  maggiore,
con riserva di 1 (uno)  posto  a  favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di  6  (sei)  posti  a  favore  degli  appartenenti  al   ruolo   dei
marescialli; 
    b) concorso per il  reclutamento  di  4  (quattro)  ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo  del  genio  navale,
con riserva di I (uno)  posto  a  favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di  2  (due)  posti  a  favore  degli  appartenenti  al   ruolo   dei
marescialli; 
    c) concorso per il  reclutamento  di  4  (quattro)  ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle  armi  navali,
con riserva di 1 (uno)  posto  a  favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio e con riserva di  2  (due)  posti  a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
    d) concorso per il reclutamento di 3 (tre) ufficiali in  servizio
permanente nel ruolo speciale del  Corpo  di  commissariato  militare
marittimo, con riserva di 1 (uno) posto a favore del  coniuge  e  dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale  di  secondo
grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate  e  delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio  e  con
riserva di 2 (due) posti a favore degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli; 
    e) concorso per  il  reclutamento  di  10  (dieci)  ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di
porto, con riserva di l (uno) posto a favore del coniuge e dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di 4 (quattro)  posti  a  favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli. 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i  posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al  successivo  art.  2,  secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria di merito. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati guardiamarina in  servizio  permanente  ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria  degli  ufficiali  in
ferma prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera  b)  e
degli ufficiali inferiori delle forze  di  completamento  di  cui  al
successivo art. 2, comma 1,  lettera  c)  i  quali  saranno  nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado  rivestito  alla  data  di  scadenza   del   termine   per   la
presentazione delle domande ed iscritti in ruolo - al superamento del
corso applicativo di cui al successivo art. 13 -  dopo  l'ultimo  dei
pari grado dello stesso ruolo. 
    4. Resta impregiudicata  per  l'Amministrazione  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero  dei  posti,  sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento   delle
attivita' previste dai concorsi o l'ammissione al  corso  applicativo
dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In
tal caso l'Amministrazione  della  difesa  provvede  a  dare  formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella gazzetta  ufficiale  -
4ª serie speciale. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono  partecipare
concorrenti  di  entrambi  i  sessi  appartenenti  alle   sottonotate
categorie: 
    a) per il Corpo di appartenenza,  gli  ufficiali  di  complemento
della Marina militare in congedo che hanno completato senza  demerito
la ferma biennale di cui all'art. 1005  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66.  Tali  ufficiali  non  devono  aver  riportato  un
giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore; 
    b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al  precedente  art.
1, comma 1, gli ufficiali in  ferma  prefissata  che,  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato  nel
successivo art. 3, abbiano completato un anno  di  servizio  in  tale
posizione, compreso il periodo di formazione; 
    c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al  precedente  art.
1, comma 1, gli ufficiali  inferiori  di  complemento  facenti  parte
delle  forze  di  completamento,  per  essere  stati  richiamati  per
esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in
attivita' addestrative operative  e  logistiche  sia  sul  territorio
nazionale sia all'estero. 
    Non rientrano, pertanto,  in  tale  categoria  gli  ufficiali  di
complemento che siano stati richiamati, a mente  dell'art.  1255  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   per   addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
    d) i sottufficiali appartenenti al ruolo  dei  marescialli  della
Marina militare appartenenti alla categoria ed alla  specialita'  che
consentono  la  partecipazione  ai  rispettivi   concorsi   riportate
nell'allegato  A  (che  costituisce  parte  integrante  del  presente
bando). 
    Detto personale deve aver  svolto,  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel
ruolo di appartenenza se reclutato ai sensi dell'art. 679,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  ovvero  aver
svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza  se  reclutato  ai
sensi dell'art.  679,  comma  1,  lettera  b)  del  predetto  decreto
legislativo. 
    Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un  anno
le mansioni previste per la  categoria  di  appartenenza,  riportando
qualifiche non inferiori a «nella media», e  non  aver  riportato  un
giudizio  di   inidoneita'   all'avanzamento   al   grado   superiore
nell'ultimo anno; 
    e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al  precedente  art.
1, comma 1, i sottufficiali appartenenti al ruolo dei sergenti  della
Marina militare che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di  partecipazione,  abbiano  almeno  tre
anni di permanenza in detto ruolo; 
    f) per il  Corpo  di  appartenenza,  i  frequentatori  dei  corsi
normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o
il terzo  anno  del  previsto  ciclo  formativo,  purche'  idonei  in
attitudine militare; 
    g) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la  nomina
a sottotenente di vascello in servizio permanente dei  ruoli  normali
corrispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i  concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1 che, se in servizio,  non  hanno
riportato  un  giudizio  di  inidoneita'  all'avanzamento  al   grado
superiore nell'ultimo anno. 
    2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 3, dovranno: 
    a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
    b) non aver superato il giorno di compimento del: 
    1) 40° anno di eta', se appartenenti alle  categorie  di  cui  al
precedente comma 1, lettere b) e c); 
    2) 34° anno di eta', se appartenenti alle  categorie  di  cui  al
precedente comma 1, lettere a), d) ed e); 
    3) 32° anno di eta' se appartenenti  alle  categorie  di  cui  al
precedente comma 1, lettere f) e g). Non si applicano gli aumenti dei
limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per  i  pubblici
impieghi; 
    c) essere in possesso di un diploma di istruzione  secondaria  di
secondo grado di durata quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  ai
corsi  universitari,  ovvero  di  un  titolo  di  studio  di   durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto  per  l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11  dicembre  1969,  n.
910 e successive modificazioni  ed  integrazioni.  Coloro  che  hanno
conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero  dovranno   presentare
attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in  Italia,
rilasciata da un ufficio scolastico regionale di loro scelta; 
    d) godere dei diritti civili e politici; 
    e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
    f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza   di   applicazione   di   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    h) avere tenuto condotta incensurabile; 
    i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle  istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato. 
    3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1
dovranno necessariamente indicare il concorso  (uno  solo)  al  quale
intendono partecipare. 
    4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati: 
    a) al possesso della  idoneita'  psicofisica  e  attitudinale  al
servizio incondizionato quale ufficiale in  servizio  permanente  dei
ruoli speciali della Marina militare, da accertarsi con le  modalita'
prescritte dai successivi articoli 8, 9 e 10. Il  riconoscimento  del
possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data  di
approvazione delle graduatorie di merito di cui  al  successivo  art.
12. 
    b) al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 del requisito della condotta e
delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai  concorsi  nella
magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa; 
    c) per il personale appartenente alla categoria dei  marescialli,
all'aver maturato almeno cinque  anni  di  anzianita'  nel  ruolo  di
provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera  a)
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero avere almeno  tre
anni di anzianita' nel ruolo di provenienza  se  reclutato  ai  sensi
dell'art. 679, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo. 
    5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  ai  concorsi.  Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 2,  lettera
b), dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della  nomina
ad ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata  del  corso
applicativo. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Coloro che intendono partecipare ad uno dei  concorsi  di  cui
all'art. 1, comma 1 del presente bando dovranno: 
      a) redigere la domanda di partecipazione al concorso  in  carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato B che costituisce
parte integrante del presente bando; 
      b)  firmare  per  esteso  la  domanda  (la  firma,  da  apporre
necessariamente in forma autografa, non  richiede  l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il rigetto della
stessa; 
      c)   spedire   la   domanda,   a   pena   di   irricevibilita',
esclusivamente a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento  ufficiali  -  2ª  Sezione  -
casella postale 15317 -  00143  Roma  Laurentino,  entro  il  termine
perentorio di trenta giorni, a  decorrere  dal  giorno  successivo  a
quello di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. Se il trentesimo giorno e'  festivo,
il termine di scadenza e' prorogato  al  primo  giorno  seguente  non
festivo,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  155  del  codice   di
procedura civile. 
    I concorrenti avranno cura  di  conservare  copia  della  domanda
nonche' la ricevuta di spedizione  della  raccomandata  che  dovranno
essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla  prima
prova scritta, come indicato nel successivo art. 6, comma 2. 
    Detti concorrenti,  dovranno,  inoltre,  presentare  copia  della
suddetta domanda di partecipazione, se in servizio,  al  Comando  del
reparto/ente  di  appartenenza  ovvero,  se  in  congedo,  al  Centro
documentale    dell'Esercito    o    ai     Dipartimenti     militari
marittimi/Capitanerie di porto ovvero alle Direzioni territoriali del
personale della Regione aerea competenti per territorio o al  Comando
Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione  alla  Forza
armata di appartenenza ed alla loro residenza. 
    2.  I  concorrenti  residenti  all'estero,  o  che   si   trovano
all'estero per motivi di servizio,  potranno  inoltrare  la  domanda,
entro il termine sopraindicato, anche per il  tramite  dell'Autorita'
diplomatica o consolare che, dopo aver attestato sulla stessa la data
di  presentazione,  ne  curera'  l'immediato  inoltro   all'indirizzo
sopraindicato. 
    Il personale impiegato all'estero in missioni internazionali o in
attivita' addestrative ed impossibilitato, per l'intero periodo sopra
indicato, a spedire  la  domanda  secondo  le  modalita'  di  cui  al
precedente comma, puo' presentare la stessa nel termine sopraindicato
al Comando del reparto/ente di appartenenza.  Questo  dovra'  apporre
sulla domanda il visto e la data di presentazione  della  medesima  e
dovra'   provvedere   a   trasmetterla   al   suindicato    indirizzo
improrogabilmente entro il terzo giorno dalla data di  presentazione.
In tal caso per la data  di  presentazione  fara'  fede  la  data  di
assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando ricevente. 
    Il personale di cui al presente comma avra' comunque  anche  esso
cura di conservare copia della domanda, recante in calce il  visto  e
la data di presentazione dell'Autorita' competente, che dovra' essere
esibita all'atto della presentazione alla prima prova  scritta,  come
indicato nel successivo art. 6, comma 2. 
    3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze  che,  ai  sensi
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 possono derivare da falsita' in atti e da  dichiarazioni
mendaci, dovra' dichiarare nella domanda: 
    a) il concorso al quale intende partecipare; 
    b) i propri dati anagrafici (cognome e  nome,  data  e  luogo  di
nascita) e il codice fiscale; 
    c) se in servizio,la propria posizione  militare  (Forza  armata,
grado, Corpo/Arma/categoria/specialita'/corso di  appartenenza),  con
indicazione  della  data  di  decorrenza  della  ferma  eventualmente
contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, le date
di inizio e fine del servizio e quelle di eventuale inizio e fine del
trattenimento. Gli ufficiali delle forze  di  completamento  dovranno
indicare i richiami effettuati, la loro durata e  l'esigenza  per  la
quale sono stati richiamati; 
    d) la residenza ed il recapito al quale desidera  ricevere  tutte
le  comunicazioni  relative  al  concorso,  completo  di  codice   di
avviamento postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile)
ed un indirizzo di posta elettronica (ove posseduto). 
    Il concorrente dovra',  altresi',  segnalare  tempestivamente,  a
mezzo fax (06/517052774) o messaggio  di  posta  elettronica  (rl  dl
s2@persomil.difesa.it),  al  Ministero  della  difesa   -   Direzione
generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  -1ª  Divisione
reclutamento ufficiali - 2ª Sezione -viale  dell'Esercito  180/186  -
00143 Roma Laurentino -  ogni  variazione  che  venga  a  verificarsi
durante l'espletamento del concorso. 
    Il Ministero della difesa non assume alcuna  responsabilita'  per
la dispersione di comunicazioni dipendenti  da  inesatta  indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella  domanda,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici   o   comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana e lo stato civile; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art.  444  del  codice  di  procedura  penale,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
avere  in  corso   procedimenti   penali   e/o   amministrativi   per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. 
    In caso contrario dovra' indicare in  apposita  dichiarazione  da
allegare alla domanda le condanne e i procedimenti a carico  ed  ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del  provvedimento  e
l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato  ovvero  quella  presso  la
quale pende un eventuale procedimento penale per  aver  acquisito  la
qualifica di imputato. 
    Il concorrente  dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione -viale
dell'Esercito  n.  180/186  -  00143   Roma   Laurentino,   qualsiasi
variazione   della   sua   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla  nomina  ad
ufficiale in servizio permanente. Nel redigere tale  attestazione  il
concorrente dovra' tener conto che la Direzione generale, al fine  di
controllare  la  veridicita'  delle  dichiarazioni  rese,  acquisira'
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 39
del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,
n. 313; 
      h)  il  titolo  di  studio  posseduto,  il  relativo   voto   e
l'istituto, comprensivo di indirizzo, ove e' stato conseguito; 
      i) il reparto o ente di appartenenza (se in congedo  il  Centro
documentale     dell'Esercito,     il      Dipartimento      militare
marittimo/Capitanerie  di  porto,  la  Direzione   territoriale   del
personale della regione aerea o il Comando  Aeronautica  militare  di
Roma, di ascrizione); 
      l)  gli  eventuali  servizi  prestati  come  impiegato   presso
pubbliche amministrazioni e le cause di  risoluzione  dei  precedenti
rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione  va  resa  anche  se
negativa; 
      m) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti  utili  ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 7; 
      n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487.  Il  concorrente  dovra'  fornire  tutte   le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di  preferenza,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi; 
      o) di accettare, qualora vincitore,  di  prestare  servizio  in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare  i  corsi  specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza; 
      p) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora  vincitore,  di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 13; 
      q) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto d'autorita' o  d'ufficio
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare  da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o  delle
Forze di polizia o Corpo armato dello Stato; 
      r) di non aver prestato servizio sostitutivo  civile  ai  sensi
dell'art. 636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a
meno che abbiano presentato apposita  dichiarazione  irrevocabile  di
rinuncia a tale status presso l'Ufficio  nazionale  per  il  servizio
civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla  data  in
cui sono stati collocati in congedo, secondo l'art. 636, comma 3  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va  resa
anche se negativa; 
      s) la lingua straniera (non piu' di due lingue tra l'araba,  la
cinese, la croata, la francese, l'hindi, l'inglese, la  persiana,  la
russa, la serba, la spagnola e la tedesca, di cui una scelta  tra  la
francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella  quale  desidera
sostenere la prova orale facoltativa; 
      t) di prestare il proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella domanda, ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      u) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      v) se alla stessa  allega,  elencandoli  in  caso  affermativo,
documenti o dichiarazioni sostitutive; 
      z) l'eventuale appartenenza  ad  una  delle  categorie  di  cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge  e
figli superstiti ovvero  parenti  in  linea  collaterale  di  secondo
grado, se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio). 
    Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445 i concorrenti  dovranno  allegare
alla  domanda  di   partecipazione   copia   di   un   documento   di
riconoscimento in corso di validita'. 
    4. Il concorrente, se lo desidera, potra' allegare  alla  domanda
la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o  di  preferenza
di cui al precedente comma 3, lettere h), l), m) ed n),  anche  sotto
forma  di  dichiarazione  sostitutiva,  rilasciata  ai  sensi   delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso. 
    Fermo restando il mancato accoglimento  delle  domande  nei  casi
espressamente previsti nel presente articolo, la  Direzione  generale
per il personale militare potra' chiedere la  regolarizzazione  delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero  risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi  al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato B  al  presente
bando. 
    5. I comandi ed enti, di cui al precedente comma  1,  lettera  c)
del presente articolo, dovranno provvedere a: 
      a) prendere atto della domanda di  partecipazione  al  concorso
del dipendente; 
      b) per i concorrenti della Marina militare: 
        1)   compilare,   se   in   servizio,   apposito    documento
caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine per
la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione,  redatto   per
«partecipazione al concorso ruoli speciali della  Marina  militare  -
anno 2011» (in calce al quale l'interessato dovra' apporre  la  firma
per presa visione); 
        2) trasmettere,  entro  il  ventesimo  giorno  successivo  al
termine  di  scadenza  per  la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione   ai   concorsi,   l'originale   di   tale   documento
caratteristico al Ministero della difesa - Direzione generale per  il
personale militare - V Reparto - 13ª Divisione documentazione  Marina
militare - viale dell'Esercito n. 180/186 -  00143  Roma  Laurentino,
tenendo  informata  la  1ª  Divisione  reclutamento  ufficiali  -  2ª
Sezione; 
      c) per i concorrenti dell'Esercito, dell'Aeronautica militare e
dell'Arma dei carabinieri: 
        1)   compilare,   se   in   servizio,   apposito    documento
caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine per
la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione,  redatto   per
«partecipazione al concorso ruoli speciali della  Marina  militare  -
anno 2011» (in calce al quale l'interessato  dovra'  apporre  la  sua
firma per presa visione); 
        2) trasmettere, sia per i concorrenti  in  servizio  che  per
quelli in congedo, entro il ventesimo giorno successivo al termine di
scadenza per la presentazione  delle  domande  di  partecipazione  ai
concorsi, al Ministero della  difesa  -  Direzione  generale  per  il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento  ufficiali
-  2ª  Sezione  -  viale  dell'Esercito  n.  180/186  -  00143   Roma
Laurentino, copia integrale del libretto personale e dello  stato  di
servizio. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
    a) due prove scritte (una di cultura generale e  una  di  cultura
tecnico-professionale); 
    b) valutazione dei titoli di merito; 
    c) accertamenti psico-fisici; 
    d) accertamenti attitudinali; 
    e) prove di efficienza fisica; 
    f) prova orale; 
    g) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti  dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di  fotografia  ed  in  corso  di  validita',   rilasciato   da   una
amministrazione dello Stato. 
    2. All'atto dell'approvazione della  graduatoria  di  merito  del
concorso       cui       partecipano       con       il       decreto
dirigenziale/interdirigenziale di cui al successivo art. 12  comma  5
(presumibilmente entro la fine di luglio 2012) tutti i concorrenti  -
compresi quelli di sesso femminile per i  quali  la  positivita'  del
test di gravidanza abbia  comportato,  ai  sensi  dell'art.  580  del
decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  un
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psicofisica  -
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed  in  tutti  gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
    a) le commissioni esaminatrici per le  prove  scritte  e  per  le
prove orali, per la  valutazione  dei  titoli  di  merito  e  per  la
formazione della graduatoria di merito, una per ciascun Corpo; 
    b) la commissione per gli accertamenti  psico-fisici,  unica  per
tutti i Corpi; 
    c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,  unica
per tutti i Corpi; 
    d) la commissione per gli accertamenti  attitudinali,  unica  per
tutti i Corpi; 
    e) la commissione per le prove di efficienza  fisica,  unica  per
tutti i Corpi. 
    2. Le commissioni esaminatrici di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) saranno composte da: 
    a) un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  contrammiraglio  in
servizio, presidente; 
    b) due ufficiali in servizio, di grado non inferiore  a  capitano
di fregata, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo  per  il
quale viene indetto il concorso, membri; 
    c) un docente o esperto, che potra' essere  diverso  in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
    d) un sottufficiale con il grado di primo maresciallo  ovvero  un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla  terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti  psicofisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
    a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo  di  grado
non inferiore a capitano di vascello, presidente; 
    b) due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di  grado
non inferiore a tenente di vascello, membri; 
    c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
    a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo  di  grado
non inferiore a capitano di vascello, presidente; 
    b)  due  ufficiali  superiori  del   Corpo   sanitario   militare
marittimo, membri; 
    c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo  marescialli,
segretario senza diritto di voto. Detta commissione si  avvarra'  del
supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare  o  di
medici specialisti esterni. 
    Gli ufficiali del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  facenti
parte di detta commissione dovranno  essere  diversi  da  quelli  che
hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente comma 3. 
    5. La commissione per  l'accertamento  attitudinale,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
    a) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a capitano  di
vascello, presidente; 
    b) due ufficiali  specialisti  in  selezione  attitudinale  della
Marina militare, membri; 
    c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo  marescialli,
segretario senza diritto di voto. Detta commissione si  avvarra'  del
supporto di ufficiali specialisti  in  selezione  attitudinale  della
Marina militare. 
    6. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: 
    a) un ufficiale superiore  in  servizio  della  Marina  militare,
presidente; 
    b) un ufficiale in servizio della Marina militare, membro; 
    c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo  marescialli,
membro e segretario. 
    Detta commissione si potra' avvalere del  supporto  di  ufficiali
e/o sottufficiali esperti di settore della Forza  armata,  ovvero  di
esperti di settore esterni alla Forza armata. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di  cui  al  precedente
art. 1 dovranno sostenere: 
      a) una prova scritta di cultura generale, della durata  massima
di 6 ore, consistente in  un  elaborato  su  argomenti  di  carattere
generale  e/o  attinente  alle   discipline   storiche,   sociali   e
politico-geografiche,   secondo   i   programmi   previsti   per   il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
      b) una prova scritta di  cultura  tecnico-professionale,  della
durata massima di 6 ore, consistente in  un  elaborato  su  argomenti
previsti  dai  programmi  d'esame  riportati  nell'allegato   C   che
costituisce parte integrante del presente bando. 
    2.  Dette  prove  scritte  avranno  luogo  presso  il  Centro  di
selezione della Marina militare di Ancona - via della  Marina  n.  1,
con inizio non prima delle 8,30, secondo il seguente calendario: 
      a) concorso per 11 (undici)  posti  di  ufficiali  in  servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore: 31 gennaio
e 1° febbraio 2012; 
      b) concorso per 4 (quattro)  posti  di  ufficiali  in  servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo del genio  navale:  24  e  25
gennaio 2012; 
      c) concorso per 4 (quattro)  posti  di  ufficiali  in  servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo delle armi navali:  24  e  25
gennaio 2012; 
      d)  concorso  per  3  (tre)  posti  di  ufficiali  in  servizio
permanente del ruolo speciale del  Corpo  di  commissariato  militare
marittimo: 26 e 27 gennaio 2012; 
      e) concorso per 10  (dieci)  posti  di  ufficiali  in  servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie  di  porto,
nei giorni: 2 e 3 febbraio 2012. 
    Eventuali modificazioni della sede o delle  date  di  svolgimento
delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -  4ª
serie speciale - del 10 gennaio 2012. Nella stessa Gazzetta Ufficiale
del 10 gennaio 2012 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad  una
data successiva. 
    I concorrenti, ai quali  non  sia  stata  comunicata  la  mancata
ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta
sede, entro le  7,30  dei  giorni  suindicati,  muniti  di  carta  di
identita' o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonche'  di
copia della domanda di partecipazione al concorso  e  della  ricevuta
della raccomandata con cui la medesima e' stata spedita. 
    Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro  indelebile
nero o blu. L'occorrente per l'espletamento della  prova  sara'  loro
fornito sul posto. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio  di  ciascuna  prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. 
    Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  delle  predette
prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14
e 15, comma 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    3. Saranno giudicati idonei i concorrenti che, in ciascuna  delle
prove scritte, avranno riportato una votazione non inferiore a 21/30.
Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta prova a mezzo
raccomandata o telegramma e,  qualora  possibile,  con  messaggio  di
posta elettronica. 
    4. I concorrenti che non avranno superato le  prove  scritte  non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove,  ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse,  a  partire
dal 90° giorno successivo alla data di svolgimento  delle  prove,  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n.  180/186
- 00143 Roma Laurentino -  tel.  06/517051012,  oppure  al  Ministero
della difesa - Stato maggiore della Marina - Ufficio relazioni con il
pubblico - Piazzale Marina n. 4 - 00196  Roma  -  tel.  06.3680.4442,
ovvero  potranno  consultare  i   siti   «www.difesa.it/concorsi»   o
«www.persomil.difesa.it». 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 5, comma
1, lettera a), procederanno a valutare i titoli di  merito  dei  soli
concorrenti che si siano presentati ad  entrambe  le  prove  scritte,
sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza del  termine
per la presentazione delle domande  di  partecipazione,  siano  stati
dichiarati con le modalita' indicate nel  precedente  art.  3  ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli
posseduti  dai  concorrenti  e  non  dichiarati  nella   domanda   di
partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella  medesima
domanda - o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata  -  non
siano state fornite le  necessarie  informazioni,  non  costituiranno
oggetto di valutazione. La  valutazione  dei  titoli  avverra'  prima
della correzione delle prove scritte e il relativo esito  sara'  reso
noto ai concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale. 
    2. E' onere  dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate
circa  ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati   nel
successivo comma 3, lettera b) e e) del presente  articolo,  ai  fini
della  loro  corretta  valutazione   da   parte   della   commissione
esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno  produrre  a  corredo
della domanda di partecipazione al concorso eventuale  documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Per i militari in servizio o in congedo  la
documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita  con  le
modalita' indicate nel comma 5, dell'art. 3. 
    3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e'  pari
a 10/30 cosi' ripartiti: 
      a)   qualita'   del   servizio   prestato   (risultante   dalla
documentazione matricolare  e  caratteristica  che  verra'  acquisita
d'ufficio): massimo punti 5/30. 
    La commissione terra' conto  delle  qualifiche  finali  riportate
nelle schede valutative (ovvero  dei  giudizi  finali  desumibili  da
eventuali  rapporti  informativi)  relative  all'ultimo  triennio  di
servizio comunque prestato. I documenti  di  valutazione  relativi  a
corsi propedeutici all'inserimento nella categoria/ruolo che consente
la  partecipazione  al  concorso  non  devono   essere   oggetto   di
valutazione. Il punteggio massimo attribuibile a  ciascuna  qualifica
finale (o al corrispondente giudizio finale) sara': 
      1) nella media: punti 0; 
      2) superiore alla media: punti 2/30; 
      3) eccellente: punti 5/30. 
    Il punteggio complessivo  sara'  calcolato  sommando  i  punteggi
parziali  ottenuti  moltiplicando  il  valore  di  ciascun  documento
valutativo come sopra indicato per il rapporto tra il periodo cui  si
riferisce  il  singolo  documento  valutativo  e  quello  totale   da
considerare (massimo tre anni). 
    Alle  dichiarazioni  di  mancata  redazione   di   documentazione
caratteristica dovra' essere attribuito un  punteggio  in  base  alla
media dei punteggi attribuiti al documento antecedente  ed  a  quello
successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione  costituisce  il
primo o l'ultimo documento della documentazione caratteristica dovra'
essere  assimilata  rispettivamente   al   documento   successivo   o
antecedente; 
      b)  servizio  prestato  in  qualita'  di  ufficiale  in   ferma
prefissata: massimo punti 1/30; 
      c) titolo di studio  posseduto  in  aggiunta  a  quello  minimo
prescritto per la partecipazione al  concorso:  massimo  punti  2/30,
cosi' ripartiti: 
        1) altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 
          fino a 42/60, ovvero fino a 70/100: punti 0; 
          da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100: punti 0,2/30; 
          da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100: punti 0,5/30; 
          da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100: punti 0,8/30; 
        2) diploma di laurea (di durata triennale): 
          fino a 91/110: punti 1/30; 
          da 92/110 a 105/110: punti 1,20/30; 
          da 106/110 a 110/110: punti 1,40/30; 
        3) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno
ritenuti  validi  anche  i  diplomi  di  laurea,  di  durata   almeno
quadriennale,   conseguiti   secondo   il   precedente   ordinamento,
sostituiti dalle lauree specialistiche/magistrali ai sensi  del  d.i.
del M.I.U.R. 9 luglio 2009): 
          fino a 91/110: punti 1,40/30; 
          da 92/110 a 105/110: punti 1,60/30; 
          da 106/110 a 110/110: punti 2/30. 
    Non formeranno oggetto di valutazione: 
      per tutti i concorrenti partecipanti  ai  concorsi  di  cui  al
presente bando, i titoli  di  cui  al  presente  articolo,  comma  2,
lettera b), numero 2) (diploma di laurea di durata triennale) il  cui
possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di  cui  al
medesimo presente articolo, comma 2, lettera b),  numero  3)  (laurea
magistrale con assorbimento del  punteggio  previsto  per  la  laurea
triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la
valutazione; 
      per i soli concorrenti di cui al precedente art.  2,  comma  1,
lettera f) - idonei  non  vincitori  in  concorsi  per  la  nomina  a
sottotenente di  vascello  del  corrispondente  ruolo  normale  della
Marina militare la laurea magistrale il cui  possesso  ha  consentito
loro la partecipazione a tale concorso; 
      d)  onorificenze  e  ricompense:  massimo  punti  2/30,   cosi'
ripartiti: 
        ordine militare d'Italia: 
          cavaliere di gran croce: punti 2/30; 
          grande ufficiale: punti 1,75/30; 
          commendatore: punti 1,5/30; 
          ufficiale: punti 1,25/30; 
          cavaliere: punti 1/30; 
        valor militare: 
          medaglia d'oro: punti 2/30; 
          medaglia d'argento: punti 1,5/30; 
          medaglia di bronzo: punti 1/30; 
          croce al valor militare: punti 0,5/30; 
        valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma  dei
carabinieri: 
          medaglia d'oro: punti 2/30; 
          medaglia d'argento: punti 1,5/30; 
          medaglia di bronzo: punti 1/30; 
        merito dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma  dei
carabinieri: 
          medaglia/croce d'oro: punti 2/30; 
          medaglia/croce d'argento: punti 1,5/30; 
          medaglia/croce di bronzo: punti 1/30; 
        ricompense: 
          encomio solenne: punti 1 /30; 
          encomio semplice: punti 0,25/30. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I concorrenti che avranno superato le  prove  scritte  saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona -  presumibilmente  a  febbraio  2012
(durata  presunta  giorni  4).  A  tal  fine  i  concorrenti  saranno
convocati a mezzo di lettera raccomandata  o  telegramma  e,  qualora
possibile, con messaggio di posta elettronica. 
    Essi dovranno  presentarsi  alle  7  del  giorno  indicato  nella
predetta convocazione, muniti di valido documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia,  rilasciato  da  una  amministrazione  dello
Stato. Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso. 
    2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso  il  Centro
di selezione, dovranno consegnare i seguenti documenti, in  originale
o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre  mesi  da
quella di presentazione agli  accertamenti  sanitari,  salvo  diverse
indicazioni: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i  sei  mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; 
      b) referto dell'analisi completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento; 
      c) referto dell'analisi del sangue concernente: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti  HBc  e  anti
HCV; 
      d) un certificato, conforme al modello riportato  nell'allegato
D, che costituisce parte integrante del  presente  bando,  rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione; 
      e) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il servizio sanitario nazionale,  attestante  l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per  HIV,
in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per  gli
accertamenti; 
      f) per i concorrenti di sesso femminile: 
        ecografia pelvica, con relativo referto; 
        referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su
sangue o urine - effettuato, in data non anteriore  a  cinque  giorni
lavorativi precedenti la visita; 
      g) certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
di tipo B, per l'atletica leggera/nuoto, in corso  di  validita'  (il
documento dovra' avere validita' annuale  con  scadenza  fino  al  30
aprile 2012), rilasciato  da  medici  appartenenti  alla  Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da strutture  sanitarie  pubbliche  o
private accreditate, che esercitano in tali ambiti la professione  di
medico specializzato in medicina dello sport. 
    3. Tutti gli  esami  strumentali  e  di  laboratorio  chiesti  ai
candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  servizio
sanitario nazionale. In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione  anche  di
uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l'eccezione  dell'esame
radiografico, comportera' l'esclusione dagli accertamenti sanitari  e
quindi dal concorso. 
    4. La commissione di cui al precedente art. 5, comma  1,  lettera
b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma  2  del
presente articolo,  necessari  all'effettuazione  degli  accertamenti
psicofisici, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psicofisici non  potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c)  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di  gravidanza  e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo, la Direzione generale per il personale militare  procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione della graduatoria di cui al successivo  art.  12.  Se  in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  5,  comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata  Direzione  generale  che,
con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso  per
impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del   possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando; 
      c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli  per
cui ricorra il caso di cui alla precedente  lettera  b),  i  seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
        1) visita cardiologica con ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3) visita odontoiatrica; 
        4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        5) visita psichiatrica; 
        6) visita ortopedica; 
        7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali   amfetamine,
cannabinoidi,  barbiturici,  oppiacei   e   cocaina.   In   caso   di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
        8) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        9) visita di controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        10) visita medica  generale.  In  tale  sede  la  commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi  se,  per  la
loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o   contrari   al   decoro
dell'uniforme o siano possibile indice di  personalita'  abnorme  (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati  test
psicodiagnostici); 
        11)  ogni  ulteriore   indagine   clinico-specialistica,   di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica  e  medico-legale
del concorrente. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
ad indagini radiografiche, indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra'  sottoscrivere,  dopo  essere  stato
edotto  dei  benefici  e  dei   rischi   connessi   all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme  al
modello riportato nell'allegato E. 
    5. Sulla scorta del vigente «Elenco delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, e delle  vigenti  direttive  applicative  emanate  dalla
Direzione generate della sanita' militare, la commissione di  cui  al
precedente art. 5 comma I, lettera b) dovra'  accertare  il  possesso
dei seguenti specifici requisiti: 
      a) dati  somatici:  statura  non  inferiore  a  m  1,65  e  non
superiore a m 1,95 se di sesso maschile e non inferiore a  m  1,61  e
non superiore a m 1,95 se di sesso femminile; 
      b) apparato visivo: 
        1) per il Corpo di stato maggiore (SM): visus corretto  10/10
in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia,  2
diottrie per l'ipermetropia,  0,75  diottrie  per  l'astigmatismo  di
qualsiasi segno e asse. La  correzione  totale  non  dovra'  comunque
superare 1,75  diottrie  per  l'astigmatismo  miopico  composto  e  2
diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto.  Senso  cromatico
normale; 
        2) per gli altri Corpi (GN, AN, CM e CP): visus corretto  non
inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio  di  rifrazione  che  non  dovra'  superare  le  3
diottrie per la  miopia  e  l'astigmatismo  miopico  composto,  le  3
diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico  composto,
le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice  e
per la  componente  cilindrica  negli  astigmatismi  composti,  le  3
diottrie per l'astigmatismo misto o per  l'anisometropia  sferica  ed
astigmatica  purche'  siano  presenti  la  fusione   e   la   visione
binoculare. Senso cromatico normale. 
    L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra,  puo'  essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con  il  metodo
dell'annebbiamento. 
    Per i concorrenti  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  che
dovranno  conseguire  l'idoneita'  al  comando   di   Unita'   navale
(successivamente alla fase concorsuale) valgono gli stessi  requisiti
previsti per il Corpo di stato maggiore; 
      c) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con  P.P.T.  compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati  sulle  frequenze  da
6000 a  8000  Hz  saranno  valutati  secondo  quanto  previsto  dalle
predette direttive tecniche della Direzione  generale  della  sanita'
militare. 
    6. La commissione, al termine  degli  accertamenti  psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra'  conto  delle  caratteristiche  somatofunzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. 
    Saranno giudicati: 
      a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti  sopracitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC  2;  apparato
respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare
superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore  LI  2;  per
l'apparato  visivo  VS  e  per  l'apparato  uditivo  AU  valgono  gli
specifici requisiti precedentemente indicati; 
      b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da: 
        1)  imperfezioni  ed  infermita'   previste   dalla   vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare; 
        2) imperfezioni  ed  infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare, ai sensi all'art. 582  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90  e  della  direttiva
tecnica del 5 dicembre 2005  del  Direttore  generale  della  sanita'
militare (fermi  restando  gli  specifici  requisiti  prescritti  dal
presente bando); 
        3) abuso sistematico di alcool, stato  di  tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o  saltuaria  di  droghe  o  di
sostanze psicoattive; 
        4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso; 
        5)  tutte   le   malattie   dell'occhio   e   degli   annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta  prognosi;  la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo  oculare  che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria  o
quelle collaterali; gli strabismi  manifesti  anche  alternanti;  gli
esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di  laserterapia  correttiva
in presenza di alterazioni della corioretina o  di  evidenti  lesioni
corneali; 
        6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non  chiaramente  e
prontamente intellegibile; 
        7) tutte quelle malformazioni ed infermita'  non  contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con  la  frequenza  del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  ufficiale  in  servizio
permanente del ruolo speciale della Marina militare. 
    La commissione,  seduta  stante,  comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito della visita  medica  sottoponendogli  per  presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  dei  ruoli
speciali  della  Marina  militare»,  con  indicazione   del   profilo
sanitario; 
      b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli
speciali della Marina  militare»,  con  indicazione  della  causa  di
inidoneita'. 
    I concorrenti  che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi  con  riserva  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale.  I
concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova  visita,
la prevista  idoneita'  psicofisica  saranno  giudicati  inidonei  ed
esclusi dal concorso. Tale giudizio sara'  comunicato  seduta  stante
agli interessati. 
    7.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso senza  ulteriori  comunicazioni.  Essi  potranno
tuttavia far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare  -  I  Reparto  1ª  Divisione  reclutamento
ufficiali  -  2ª  Sezione  -  casella  postale  15317  -  00143  Roma
Laurentino, improrogabilmente entro il  decimo  giorno  successivo  a
quello  della  visita  medica,  anticipandola  via  fax   al   numero
06/517052774, specifica istanza, corredata di  idonea  documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle  cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non  saranno  prese
in considerazione istanze prive della prevista documentazione  ovvero
pervenute   oltre   i   termini   perentori    sopraindicati.    Tale
documentazione verra' valutata dalla commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera c) la quale, solo se lo ritiene  necessario,
potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori accertamenti  sanitari
prima di emettere il giudizio definitivo. 
    8. In caso di mancato  accoglimento  dell'istanza  i  concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 
    9. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale comunicazione  da  parte  della  Direzione  generale  per  il
personale militare. 
    10. I concorrenti  dichiarati  inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli  ulteriori
accertamenti  sanitari  disposti,  ovvero  che  hanno  rinunciato  ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui   al
precedente art. 8, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di  cui  al  precedente  art.  5,  comma  1,
lettera  d)  agli  accertamenti   attitudinali,   consistenti   nello
svolgimento di una  serie  di  prove  (test,  questionari,  prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari  per  un  positivo
inserimento  nella  Forza  armata  e  nello  specifico  ruolo.   Tale
valutazione -  svolta  con  le  modalita'  che  sono  indicate  nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con  riferimento
alla direttiva tecnica  «profili  attitudinali  del  personale  della
Marina militare»,  entrambe  emanate  dall'Ispettorato  delle  scuole
della Marina militare e  vigenti  all'atto  dell'effettuazione  degli
accertamenti - si articola nelle seguenti  aree  d'indagine,  a  loro
volta suddivise nelle specifiche caratteristiche attitudinali: 
    a)  area  «stile  di  pensiero»:  analisi,   predisposizione   al
cambiamento, struttura; 
    b) area  «emozioni  e  relazioni»:  autonomia  ed  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
    c) area  «produttivita'  e  competenze  gestionali»:  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
    d)  area  «motivazionale»:  bisogni   ed   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
    a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; 
    b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
    c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
    d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
    e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei  test  e
di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale  e
sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti  dai
diversi momenti valutativi (non, quindi, una mera media  aritmetica).
Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera',
nei riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di  idoneita'  o
inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel  caso  in
cui il concorrente  riporti  un  punteggio  di  livello  attitudinale
globale inferiore o uguale a 38/90, oppure, pur non sussistendo  tale
condizione, laddove il  solo  punteggio  dell'area  del  pensiero  e'
insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90). 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
    a) «idoneo quale  ufficiale  in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale della Marina militare»; 
    b) «inidoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale della Marina militare» con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali  di   cui   al
precedente art. 9 i concorrenti giudicati idonei saranno  sottoposti,
a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e)  alle
prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso  il  Centro  di
selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona. 
    Detta commissione si  potra'  avvalere,  per  l'esecuzione  delle
singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di
settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni  alla
Forza armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono anche contenute  le  modalita'  di  svolgimento
degli esercizi  (obbligatori  e  a  scelta)  e  le  disposizioni  sui
comportamenti da tenersi  in  caso  di  precedente  infortunio  o  di
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 
    Per essere giudicato idoneo alle prove di  efficienza  fisica  il
concorrente dovra' essere risultato idoneo nelle  prove  obbligatorie
ed in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso giudizio
di inidoneita' alle  prove  di  efficienza  fisica.  I  giudizi,  che
saranno  comunicati  per  iscritto  ai  concorrenti  a   cura   della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), sono  definitivi.
Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei  saranno  esclusi  dal
concorso senza ulteriori comunicazioni. 
    4. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica  previste  per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera
e) redigera' il relativo verbale. 
    5. I verbali degli accertamenti psicofisici,  degli  accertamenti
attitudinali e delle  prove  di  efficienza  fisica  dovranno  essere
inviati dalle  rispettive  commissioni,  a  mezzo  corriere,  per  il
tramite del Centro di selezione della Marina militare,  al  Ministero
della difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª  Sezione  -  viale
dell'Esercito n. 180/186 - 00143  Roma  Laurentino,  entro  il  terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei
concorsi di cui al precedente articolo I,  sugli  argomenti  previsti
dai programmi riportati nell'allegato C al presente bando. Tale prova
avra' luogo presso l'Accademia navale di Livorno -  Viale  Italia  n.
72, presumibilmente in aprile/maggio 2012. A tal fine  i  concorrenti
riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera  raccomandata  o
telegramma e, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica. 
    2. I concorrenti che  non  si  presentano  nel  giorno  stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 
    3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12. 
    4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche'  lo  abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione  al  concorso,  sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua  straniera  (non  piu'  di  due
lingue tra l'araba, la  cinese,  la  croata,  la  francese,  l'hindi,
l'inglese, la persiana, la russa, la serba, la spagnola e la tedesca,
di cui una scelta tra  la  francese,  l'inglese,  la  spagnola  e  la
tedesca) (non piu' di due  scelte  fra  la  francese,  l'inglese,  la
spagnola e la tedesca).  della  durata  di  15  minuti  per  ciascuna
lingua, che sara' svolta con le seguenti modalita': 
    a) breve colloquio di carattere generale; 
    b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi  e  valutazione
personale; 
    c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 
    5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato  un
punteggio aggiuntivo in relazione  al  voto  conseguito  in  ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato: 
    a) fino a 20/30: 0 punti; 
    b) 21/30: 0,05 punti; 
    c) 22/30: 0,10 punti; 
    d) 23/30: 0,15 punti; 
    e) 24/30: 0,20 punti; 
    f) 25/30: 0,25 punti; 
    g) 26/30: 0,30 punti; 
    h) 27/30: 0,35 punti; 
    i) 28/30: 0,40 punti; 
    l) 29/30: 0,45 punti:. 
    m) 30/30: 0,50 punti. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. La  graduatoria  di  merito  degli  idonei  per  ciascuno  dei
concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata  secondo  l'ordine
dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando: 
    a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; 
    b) il punteggio riportato nella prova orale; 
    c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
    d) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato in  ciascuna  prova
orale facoltativa di lingua straniera. 
    2. Nel decreto  di  approvazione  della  graduatoria  di  ciascun
concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge
e dei figli superstiti ovvero dei parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze  armate
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio
di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  e
della riserva dei posti a favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli. Se un concorrente inserito  in  graduatoria  rientra  in
entrambe le suddette categorie di  riservatari.  la  riserva  di  cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale  su
quella prevista a favore della categoria  dei  marescialli.  I  posti
eventualmente non ricoperti in uno dei  concorsi  dagli  appartenenti
alle categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a
favore delle altre categorie di concorrenti idonei  secondo  l'ordine
della graduatoria generale di merito dello stesso concorso. 
    3. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza  previsti  dall'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella   domanda   di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata  alla
medesima. A parita' od in assenza di titoli di preferenza,  sempre  a
parita' di  merito,  sara'  preferito  il  concorrente  piu'  giovane
d'eta', in applicazione del 2° periodo dell'art.  3,  comma  7  della
legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge  n.
191 /1998. 
    4.  Saranno  dichiarati  vincitori   -   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma  4  -  i  concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei   commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    5. Le graduatorie dei concorrenti idonei  saranno  approvate  con
distinti  decreti  dirigenziali/   interdirigenziali,   che   saranno
pubblicati nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Inoltre,  essi  saranno  pubblicati  nel  foglio
d'ordini della Marina militare e, a puro titolo informativo, nel sito
«www.persomil.difesa.it». 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I  vincitori  dei  concorsi,  acquisito  l'atto  autorizzativo
eventualmente  prescritto,  saranno  nominati  (ad  eccezione   degli
appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata ed  a
quelli delle forze di completamento, di cui  al  precedente  art.  2,
comma 1, lettere h) e c)) guardiamarina in  servizio  permanente  del
ruolo speciale del rispettivo Corpo con anzianita' assoluta nel grado
stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi. 
    Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali  inferiori  delle
forze di completamento e quelli  appartenenti  alla  categoria  degli
ufficiali in ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali  in
servizio permanente  del  rispettivo  ruolo  speciale  con  il  grado
rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione  delle
domande. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  dei   requisiti   di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 
    3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti  gli  elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo  della
durata e con le modalita'  stabilite  dall'Ispettorato  delle  scuole
della Marina militare. 
    All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno: 
      produrre  il   certificato   anamnestico   delle   vaccinazioni
effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato  -  entro  trenta  giorni
dalla data di ammissione al corso - da strutture sanitarie pubbliche; 
      contrarre una ferma di cinque anni  decorrente  dalla  data  di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere  detta
ferma comportera' la revoca della nomina. 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla nomina,  ai  sensi  dell'art.  17,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei  posti  a  concorso  risulteranno  non
ricoperti  per  rinuncia  o  decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente art. 12, entro 1/12  della
durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti  idonei,  secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie. 
    5. Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  ufficiale  in
servizio permanente del ruolo speciale del  Corpo  per  il  quale  e'
stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni  previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non
possa frequentare o completare il corso applicativo,  sara'  rinviato
d'ufficio al corso successivo. 
    6.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa nel grado  rivestito  verra'  rideterminata  in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e  di  quello  conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso.   Gli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze  di
completamento e alla categoria degli ufficiali  in  ferma  prefissata
saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado  dello  stesso
corso.  Allo  stesso  modo,  al  superamento  del  corso  applicativo
frequentato,  sara'   rideterminata   l'anzianita'   relativa   degli
ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma  restando  l'anzianita'
assoluta di nomina. 
    7. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del  corso
sara' in tal caso computato per intero  ai  fini  dell'anzianita'  di
servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  generale  per  il  personale
militare provvedera' a chiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori  nelle
domande  di  partecipazione  ai  concorsi   e   nelle   dichiarazioni
sostitutive  eventualmente   prodotte.   Inoltre   verra'   acquisito
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emerge la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti   col
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione generale per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento motivato, escludere in  ogni  momento  dal  concorso  i
concorrenti  che  non  sono  ritenuti  in  possesso  dei   prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi  decaduti  dalla  nomina  ad
ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti  verra'
accertato dopo la nomina. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 4 del  presente  bando
(comprese quelle eventualmente necessarie  per  completare  le  varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la  permanenza  presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti,  anche
se militari in servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento  delle  prove  previste  dal
precedente art. 4 del presente bando, nonche' quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette  prove  e  per  il
rientro in sede. In particolare  detta  licenza,  cumulabile  con  la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno non  superiore  a  dieci
giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove
d'esame  per  motivi  dipendenti  dalla  sua  volonta',  la   licenza
straordinaria sara'  commutata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno  trattati  presso
una banca  dati  automatizzata  anche  successivamente  all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    La comunicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche',  in  caso  di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i' quali il diritto di accesso ai  dati  che
lo riguardano, il diritto di rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  della  Direzione  generale  per   il   personale
militare, titolare  del  trattamento,  che  nomina  responsabile  del
trattamento dei dati, ognuno per la parte di propria competenza: 
    a) il dirigente pro-tempore della 1ª  Divisione  della  Direzione
generale per il personale militare; 
    b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente  art.  3,
comma 5: 
    c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente. sara' pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 19 ottobre 2011 
 
                                Il Generale di Corpo d'armata: Roggio 
 
L'Ammiraglio ispettore capo (CP): Brusco