Concorso per 16 dottori di ricerca (abruzzo) UNIVERSITA' DI L'AQUILA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 16 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 89 del 11-11-2011 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DELL'AQUILA CONCORSO (scad. 23 novembre 2011) Secondo bando del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXVII ciclo - anno accademico 2011/2012. ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI L'AQUILA |
Regione: | ABRUZZO |
Provincia: | L'AQUILA |
Comune: | L'AQUILA |
Data di inserimento: | 11-11-2011 |
Data Scadenza bando | 23-11-2011 |
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CONCORSO (scad. 23 novembre 2011)
Secondo bando del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXVII ciclo - anno accademico 2011/2012.
IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l'istituzione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, recante norme in materia di borse di studio universitarie; Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio universitarie; Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione dei corsi di dottorato; Visto l'art. 19, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante norme in materia di dottorato di ricerca ed in particolare la lettera c), del comma 1 che consente la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, che regolamenta la materia del dottorato di ricerca; Visti i DD. MM. n. 509/1999 e 270/2004 recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei; Vista la circolare ministeriale n. 602 del 18 maggio 2011 recante norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014; Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita', emanato con decreto rettorale 9 agosto 2005 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la delibera del Senato Accademico del 29 gennaio 2001; Vista la relazione del nucleo di valutazione interna del 20 luglio 2011; Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 29 luglio 2011, relative all'istituzione del XXVII ciclo dei dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi dell'Aquila; Verificata la copertura finanziaria di n. 8 borse nell'ambito del Progetto Speciale Multiasse "Reti per l'Alta Formazione" finanziato interamente dalla Regione Abruzzo; Decreta: Art. 1 Istituzione e attivazione E' istituito ed attivato, per l'anno accademico 2011/2012, il XXVII ciclo dei seguenti dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi dell'Aquila: 1) Archeologia Medievale: strutture della societa', insediamenti e organizzazione del territorio, attivita' produttive; 2) Ingegneria Civile e del Territorio; 3) Medicina Sperimentale e Endocrinologia; 4) Neurobiologia delle Malattie Neurodegenerative, della Plasticita' e dello Sviluppo Neurale.
Art. 2 Copertura dei posti Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai predetti corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, e per i quali si riportano di seguito: il numero dei posti messi a concorso, il numero delle borse di studio disponibili, le sedi consorziate, i curricula, la struttura di afferenza, il nominativo del coordinatore e la data per lo svolgimento della prova scritta.
Art. 3 Requisiti per l'attivazione dei Corsi di Dottorato Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato non puo' essere inferiore a tre, intendendo per "ammessi" coloro che risultino vincitori del concorso di ammissione e che abbiano regolarizzato la propria posizione amministrativa con l'iscrizione al corso. Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti di soggetti estranei all'Amministrazione universitaria, purche' resi noti dai finanziatori entro il termine di scadenza del bando. L'eventuale aumento del numero delle borse di studio sara' reso noto utilizzando i consueti supporti informatici. Il mancato perfezionamento delle convenzioni per il finanziamento delle borse da parte di Enti pubblici e privati comportera' la riduzione del numero complessivo dei posti. Il numero delle borse di studio potra', inoltre, essere aumentato a seguito dell'approvazione di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale, da parte del MIUR, in cui sia stata prevista l'attivazione di borse di dottorato, anche dopo la scadenza del presente bando. L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei posti globalmente messi a concorso, fermi restando in ogni caso i termini di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 4 Requisiti per l'accesso Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di diploma di laurea specialistica/magistrale, di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il decreto ministeriale n. 509/1999 ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. Coloro che sono in possesso di titolo accademico conseguito all'estero che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - fare espressa richiesta di equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine alla domanda di partecipazione dovranno allegare: copia del certificato di conseguimento del titolo con l'elenco degli esami sostenuti tradotti in italiano a cura e sotto la responsabilita' del candidato; ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'ammissibilita' del titolo posseduto (Diploma Supplement, dichiarazione di valore in loco se gia' in possesso, ecc...) necessari al collegio dei docenti per la dichiarazione di equipollenza. Possono inoltre presentare domanda di partecipazione, pur non avendo diritto alla borsa di studio, coloro che: a) sono iscritti ad una scuola di specializzazione di area medica; b) sono gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca; Possono infine presentare domanda di partecipazione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data fissata per lo svolgimento della prova scritta. In tal caso l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed il candidato sara' tenuto a consegnare, prima dell'inizio della prova scritta, il certificato attestante l'avvenuto conseguimento del titolo o apposita autocertificazione direttamente ad uno dei membri della commissione.
Art. 5 Domanda di partecipazione La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, con firma autografa del candidato, secondo il modello allegato al presente bando, con indicato il domicilio eletto agli effetti del concorso, puo' essere presentata al Settore II - Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di studio, Tirocini di ricerca presso Reiss Romoli (3° piano), via Giovanni Falcone n. 25 - Coppito - L'Aquila o spedita a mezzo raccomandata, al Magnifico Rettore dell'Universita' degli Studi dell'Aquila - Settore II - Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di studio, Tirocini di ricerca, via Giovanni Falcone n. 25 - 67100 L'Aquila - entro il termine perentorio del 23 novembre 2011. Per il rispetto del termine predetto non fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza del bando. La firma e' obbligatoria, pena la nullita' della domanda e l'esclusione dalla partecipazione al concorso. Verranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non contengano tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ammissione. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso dovra' dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilita': a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico e l'indirizzo e-mail). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari ed extra comunitari, un recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata/consolato in Italia, eletta quale proprio domicilio; b) l'esatta denominazione del concorso di dottorato cui intende partecipare; c) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri); d) la propria cittadinanza. In caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza italiana; e) la laurea posseduta o che si conseguira', la data e l'Universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e' stato dichiarato il riconoscimento stesso; f) di essere iscritto ad una scuola di specializzazione di area medica; g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti; h) di indicare la/le lingua/e straniera/e conosciuta/e; i) di essere/non essere dipendente di amministrazioni pubbliche; j) di aver/non aver gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno o frazione di esso) per un corso di dottorato; k) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito; l) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca. Ai sensi della legge n. 104/1992 i candidati portatori di handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame, dovranno fare esplicita richiesta riguardo gli ausili necessari e l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazione, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 6 Domanda di ammissione in soprannumero Per i cittadini non comunitari, beneficiari di borse di studio assegnate dal Ministero degli affari Esteri o dal Governo del Paese di provenienza o titolari di borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, e' prevista, in alternativa al precedente comma 1, dell'art. 4, l'ammissione al corso di dottorato in soprannumero. L'ammissione al corso in soprannumero avverra' previa valutazione dei titoli ed eventuale colloquio di cui all'ultimo comma del successivo art. 7. Pertanto i cittadini non comunitari che non intendono concorrere per la borsa di studio sono tenuti ad indicarlo nella domanda di partecipazione, presentata con le modalita' indicate al precedente art. 5. I titolari di assegni di ricerca che non intendono concorrere per la borsa di studio, ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449/97, possono frequentare il corso di dottorato di ricerca anche in deroga al numero di posti, fermo restando il superamento della prova di ammissione. Al fine di essere ammessi in soprannumero, i candidati titolari di assegni di ricerca sono tenuti ad indicarlo nella domanda di partecipazione, presentata con le modalita' indicate al precedente art. 5. Un eventuale conferimento di assegno di ricerca, successivo alla presentazione della domanda, deve essere comunicato al Settore II - Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di studio, Tirocini di ricerca con nota scritta. I titolari di assegni di ricerca vincitori del concorso, vengono ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio anche nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca.
Art. 7 Prove di Esame L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in un colloquio. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e tecnologica e la conoscenza di almeno una lingua straniera. Al candidato e' data la possibilita', in accordo con la Commissione giudicatrice che deve, in ogni caso, garantire l'anonimato dell'elaborato scritto, di svolgere le prove anche in lingua inglese. Le prove d'esame si svolgeranno nel periodo compreso tra il 3 ottobre e il 28 ottobre 2011 secondo il calendario che sara' pubblicato sul sito web dell'Ateneo. si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione verra' inviato agli interessati. Eventuali variazioni verranno rese note mediante avviso consultabile sul sito web dell'Ateneo. La mancata presentazione alla prova scritta sara' considerata come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa. Prova orale: la comunicazione della data del colloquio (che si potra' svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno fissato per la prova scritta) avverra' in sede concorsuale da parte della Commissione giudicatrice. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita': a) fotografia recente applicata in carta legale, con firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente; c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida o carta d'identita'. Per i cittadini non comunitari, che hanno chiesto di essere ammessi in soprannumero, l'ammissione sara' decisa dalla commissione giudicatrice previa valutazione dei titoli presentati e, qualora ritenuto necessario, il superamento di un esame orale. E' facolta' della commissione giudicatrice decidere di ammettere oppure di non ammettere il candidato basandosi esclusivamente sulla valutazione dei titoli senza dare luogo alla prova di esame orale. E' facolta' della commissione decidere che l'esame orale venga sostenuto in lingua inglese. Il giudizio della commissione giudicatrice e' insindacabile.
Art. 8 Commissioni giudicatrici - Valutazione delle prove e graduatorie di merito Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi di dottorato sono nominate con decreto del Rettore e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo. Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. I risultati della prova scritta e l'elenco degli ammessi al colloquio, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verranno resi pubblici mediante affissione all'Albo del dipartimento presso il quale si e' svolta la prova. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla fine di ogni seduta forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e' affisso, nel medesimo giorno, all'albo del dipartimento presso il quale si e' svolta la prova. Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove che verra' resa pubblica a cura dell'Amministrazione mediante pubblicazione all'Albo ufficiale e sul sito web dell'universita' successivamente al controllo della regolarita' degli atti. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito nella graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di parita' di merito prevale il candidato piu' giovane di eta'. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Art. 9 Iscrizione ai corsi di dottorato I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire al Settore II - Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di studio, Tirocini di ricerca dell'Universita', via Giovanni Falcone n. 25 - 67100 l'Aquila, entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono dalla data di pubblicazione sul sito Internet di Ateneo del provvedimento di nomina dei vincitori, i seguenti documenti utilizzando la modulistica disponibile sul sito dell'Ateneo: a) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato per l'A.A. 2011/2012, in carta legale; b) autocertificazione di cittadinanza; c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore; d) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa votazione; e) una fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; f) fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale; g) fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini non comunitari); h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione (area non medica) ovvero di perfezionamento, perfezionamento all'estero, master o ad un corso di altro dottorato di ricerca; di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato, ad ottemperare alla non contemporanea iscrizione ad un corso di laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione (area non medica) ovvero di perfezionamento, di perfezionamento all'estero, master o ad un corso di altro dottorato di ricerca; di essere iscritto al anno della scuola di specializzazione in (area medica) presso l'Universita' degli Studi di; di impegnarsi a frequentare continuativamente tutte le attivita' del dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti; di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del proprio corso di dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al dottorato; i) una fotografia formato tessera; j) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 77,47 da effettuarsi sul conto corrente bancario della CARISPAQ - Codice IBAN: IT-93-E-06040-03601-000000040909 - intestato all'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari. I cittadini stranieri devono dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana. Coloro che sono in possesso di titolo accademico conseguito all'estero dovranno allegare, tradotti e legalizzati dalle competenti Autorita' Diplomatiche italiane, la seguente documentazione: originale del diploma di maturita' con relativa dichiarazione di valore; originale del diploma di laurea con relativa dichiarazione di valore; certificato di laurea con indicati tutti gli esami sostenuti. Coloro che si sono collocati in posizione utile per usufruire della borsa di studio: 1) domanda per richiedere la borsa di studio; 2) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato; 3) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo lordo; 4) dichiarazione di impegno a restituire i ratei di borsa di studio percepiti nell'anno in cui si e' verificato il superamento del limite di reddito. Entro 15 giorni dalla data di inizio del corso i candidati vincitori di borsa devono consegnare al Settore II - Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di studio, tirocini di ricerca una fotocopia della ricevuta rilasciata dall'INPS che attesta l'avvenuta costituzione della posizione contributiva alla gestione separata (per le modalita' collegarsi al sito www.inps.it). Coloro che non usufruiscono della borsa di studio: 1) ricevuta del versamento della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza del corso; 2) autocertificazione ai fini della determinazione dei contributi. I titolari di borse di studio finanziate da enti pubblici o privati saranno eventualmente avvisati sulle modalita' di versamento del contributo per l'accesso e la frequenza del corso. Gli assegnisti dovranno presentare documentazione che attesti di essere titolare di assegno di ricerca. A detta certificazione gli interessati provvederanno con certificato dell'Universita' di appartenenza o con autocertificazione. I candidati che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti, fatte salve le sanzioni penali previste dalla legge, e i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria generale di merito. I candidati che intendano rinunciare all'immatricolazione devono darne immediata comunicazione scritta, preferibilmente tramite fax al n. 0862/432033, allegando fotocopia fronte retro di un valido documento di identita'. I candidati subentranti dovranno far pervenire l'accettazione entro e non oltre tre giorni dal giorno successivo alla data di ricevimento della e-mail di notifica. La documentazione richiesta dal bando dovra' pervenire entro e non oltre dieci giorni dal termine di cui sopra.
Art. 10 Dipendente Pubblico Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i dipendenti pubblici che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i dipendenti pubblici che siano stati iscritti a corsi di dottorato di ricerca per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 11 Borse di Studio Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 2, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici. A parita' di merito prevale, ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.4.97 e successive modificazioni. L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47 ed e' assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata che, per l'anno 2010, e' pari al 26,72%, di cui l'8,91% e' a carico del beneficiario della borsa di studio. I vincitori di borsa di studio finanziata da enti esterni sono tenuti a informarsi all'atto dell'accettazione della borsa su eventuali particolari condizioni previste dalla convenzione con l'ente finanziatore. Le borse relative al "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti" decreto ministeriale n. 198/03 verranno assegnate ai vincitori che sceglieranno un argomento di ricerca attinente l'ambito disciplinare indicato. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo, salvo motivata delibera del collegio dei docenti. Il limite di reddito, requisito essenziale per godere della borsa di studio, e' fissato in € 10.000,00. Eventuali aumenti di tale limite verranno resi noti all'atto dell'attribuzione delle borse. L'Amministrazione Universitaria provvedera' al controllo, a campione o in toto, della veridicita' delle autocertificazioni prodotte dagli interessati presso i competenti Uffici del Ministero delle Finanze. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato e' incompatibile con la fruizione di una borsa di studio. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
Art. 12 Frequenza all'estero Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere periodi di formazione all'estero presso qualificati istituti. Tali periodi formativi, che non possono in alcun caso superare la meta' della durata dell'intero corso di dottorato, scaturiscono: a) dal programma di studi in cui si articola il dottorato; b) perche' consigliato dal coordinatore o dal collegio dei docenti; c) perche' richiesto dallo stesso studente. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50% limitatamente alla loro durata. Tale maggiorazione sara' coperta con fondi messi a disposizione dai dipartimenti interessati. La documentazione da inoltrare al Settore II - dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di studio, Tirocini di ricerca dell'Universita' prima della partenza del dottorando consiste in: autorizzazione a firma del coordinatore per periodi di frequenza all'estero inferiori a sei mesi oppure delibera del Collegio dei Docenti per periodi di frequenza all'estero superiori a sei mesi; nel caso in cui il dottorando sia borsista: delibera del Consiglio di Dipartimento relativa alla copertura finanziaria con l'impegno al trasferimento dei fondi. La documentazione da inoltrare successivamente al rientro in Italia del dottorando: attestazione di effettiva frequenza all'estero, a firma del coordinatore; nel caso in cui il dottorando sia borsista: copia del mandato di trasferimento dei fondi da parte del Dipartimento interessato.
Art. 13 Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato ammonta a € 104,00 annui graduato secondo le seguenti fasce di condizione economica definite in analogia con tasse e contributi studenteschi: Indicatore della condizione economica Importo contributifino a € 25.306,39 € 52,00 superiore a € 25.306,39 e inferiore a € 51.645,69 € 78,00 superiore a € 51.645,69 € 104,00 Per indicatore della condizione economica si intende il reddito equivalente calcolato, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base della condizione economica riferita all'anno solare 2010. Il versamento del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi e' suddiviso in due rate: 1ª rata: € 52,00 - all'atto dell'iscrizione; 2ª rata: parte rimanente, a seconda della fascia in cui e' inserito il dottorando, entro il 30 aprile 2012. Le modalita' di versamento della 2ª rata saranno inviate all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di immatricolazione. Sono esonerati preventivamente dal contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi titolari di borse di studio conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, su fondi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati e i dottorandi non comunitari borsisti del Governo italiano. Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario da effettuarsi tramite bonifico bancario di € 77,47 a favore dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari, sul conto corrente bancario della CARISPAQ - Codice IBAN: IT-93-E-06040-03601-000000040909.
Art. 14 Diritti e doveri dei dottorandi 1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. 2. L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilita' civile ed infortunio, per l'intera durata del corso, per le sole attivita' che si riferiscono al corso di dottorato. 3. E' consentito l'esercizio di eventuali attivita' lavorative compatibili, previa autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita' anche di breve durata non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando. 4. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno consentiti ai dottorandi che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (tutela e sostegno della maternita' e della paternita'), oppure che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata o di servizio militare. 5. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il collegio dei docenti proporra' con propria delibera l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e' obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse. 6. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi dell'Aquila e a quelli di cui quest'ultima e' sede consorziata, possono svolgere limitata attivita' didattica rivolta agli studenti dei corsi di laurea e/o diploma, nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti, d'intesa con la Facolta' interessata dell'Universita' degli Studi dell'Aquila.
Art. 15 Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, e puo' essere ripetuto una sola volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del collegio dei docenti. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi entro il termine previsto, il Rettore su proposta del collegio dei docenti, ammette il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo. Non sara' consentita una proroga superiore ad un anno. La proroga non da' comunque diritto alla borsa di studio. L'Universita', a richiesta degli interessati, certifica il conseguimento del titolo e successivamente al rilascio dello stesso cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze assicurando la pubblicita' degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati. Le Commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al Regolamento di Ateneo.
Art. 16 Norme di riferimento Per tutto cio' che non e' previsto o disciplinato nel presente bando, si fa riferimento alla legge n. 210 del 3 luglio 1998, alla legge n. 240 del 30 dicembre 2010, al decreto ministeriale 30 aprile 1999 e al "Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca" di questo Ateneo. Il presente bando di concorso e' disponibile sul sito: https://www.univaq.it/section.php?id=1411, raggiungibile altresi' secondo il path Home » Ricerca » Formazione alla ricerca » Dottorati di ricerca » Bandi, commissioni e graduatorie » XXVII ciclo. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente al Settore II - Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di studio, Tirocini di ricerca - tel. 0862/432032/432061; e-mail: dottorato.ricerca@cc.univaq.it. L'Aquila, 20 ottobre 2011 Il rettore: di OrioPer visualizzare il bando completo clicca qui.