Concorso per 3 procuratori dello stato (lazio) AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 3
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 94 del 29-11-2011
Sintesi: AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO CONCORSO   (scad.  28 gennaio 2012) Concorso, per esame teorico pratico, a tre posti di procuratore dello Stato. L'AVVOCATO GENERALE ...
Ente: AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-11-2011
Data Scadenza bando 28-01-2012
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AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CONCORSO   (scad.  28 gennaio 2012)
Concorso, per esame teorico pratico, a tre posti di procuratore dello
  Stato. 
 
 
                         L'AVVOCATO GENERALE 
 
    Visto il testo unico delle leggi e delle norme  giuridiche  sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1611 e relativo regolamento approvato con regio  decreto  30
ottobre 1933 n. 1612, e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto l'art. 3 del decreto legislativo  2  marzo  1948,  n.  155,
recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali; 
    Vista  la  legge  20  giugno  1955,  n.  519,  recante  modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il testo unico approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  ed  il  relativo  regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio  1957,
n. 686 e successive integrazioni e modifiche; 
    Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035,  recante  modificazioni
alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970,  n.  1077,  recante  il  riordinamento  delle  carriere   degli
impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego, come modificato dal decreto  legislativo
14 maggio 2010, n. 86  recante  norme  di  attuazione  dello  Statuto
speciale della regione Trentino-Alto  Adige  sull'equipollenza  degli
attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca; 
    Vista  la  legge  3  aprile  1979,  n.  103,  recante   modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio  1980,
n. 271,  recante  modificazioni  alle  norme  sullo  svolgimento  dei
concorsi ad avvocato ed a procuratore dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto  1984,
n. 538, concernente modificazioni alle norme  sullo  svolgimento  dei
concorsi ad avvocato ed a procuratore dello Stato; 
    Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  370,  concernente  esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 3 gennaio  1991,  n.  3,  recante  misure  urgenti
relative all'Avvocatura dello Stato; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
    Visto l'art. 3 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei
Conti; 
    Visto l'art.  1,  lettera  c,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,  regolamento  recante
norme sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 
    Visto, per quanto applicabile, il decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di  snellimento
dell'attivita' amministrativa e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto l'art. 16, 3° comma, della legge  12  marzo  1999,  n.  68,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141,  recante  disposizioni
in materia di limite di eta' per la partecipazione  al  concorso  per
procuratore dello Stato e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 35, comma 6 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, recante  norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze   delle   amministrazioni    pubbliche,    e    successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6,
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  2011
n. 161, recante modificazioni  alle  norme  sullo  svolgimento  delle
prove scritte dei concorsi a procuratore dello Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetto un concorso, per esame teorico pratico a  3  posti  di
procuratore dello Stato. 
    Uno di tali posti e' riservato  ai  concorrenti  in  possesso  di
attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in  corso  di
validita' o di titolo equipollente, ai sensi degli articoli  3  e  4,
comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010,
n. 86. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    Per essere ammessi al concorso  e'  necessario  che  i  candidati
siano in possesso dei seguenti requisiti: 
    cittadinanza italiana; 
    esercizio dei diritti civili e politici; 
    condotta incensurabile; 
    laurea  specialistica  in  giurisprudenza   oppure,   laurea   in
giurisprudenza conseguita, secondo il  previgente  ordinamento  degli
studi,  a  seguito  di  corso  universitario  di  durata  legale  non
inferiore a quattro anni; 
    non aver superato il trentacinquesimo anno di eta'; 
    idoneita' fisica all'impiego. 
    I suddetti requisiti di  ammissione  al  concorso  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per
la presentazione delle domande. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano
conseguito l'idoneita' in precedenti esami di concorso a  procuratore
dello Stato. 
    Qualora le prove scritte si svolgano con le modalita' di  cui  al
quarto comma del successivo art.  9,  l'inidoneita'  riportata  nella
prova scritta anticipata e' computata agli effetti  del  primo  comma
del presente articolo. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    Coloro che  intendano  prendere  parte  al  concorso  devono  far
pervenire all'Avvocatura generale dello Stato la relativa domanda  in
carta libera, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A,  entro
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La data di arrivo delle
domande e'  stabilita  dal  timbro  a  data  apposto  dall'Avvocatura
generale dello Stato. 
    Si considerano presentate in tempo  utile  anche  le  domande  di
ammissione spedite a mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento
entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il  timbro
a data dell'Ufficio postale accettante. 
    Nella domanda di ammissione  al  concorso  gli  aspiranti  devono
dichiarare: 
    cognome e nome, codice fiscale; 
    la data ed il luogo di nascita; 
    il possesso della cittadinanza italiana; 
    il comune ove sono iscritti  nelle  liste  elettorali,  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
    le eventuali  condanne  penali  riportate  (anche  se  sia  stata
concessa amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale)  ed  i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; 
    il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza,  ovvero
della laurea in  giurisprudenza  conseguita,  secondo  il  previgente
ordinamento degli studi, al termine  di  un  corso  universitario  di
durata legale non inferiore a quattro anni, specificando luogo e data
del conseguimento; 
    di essere in posizione regolare nei  confronti  del  servizio  di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 
    gli aspiranti al posto riservato di  cui  al  secondo  comma  del
precedente articolo 1, devono dichiarare di  essere  in  possesso  di
attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in  corso  di
validita' o di titolo equipollente ai sensi degli artt. 3 e 4,  comma
3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14  maggio  2010,  n.
86; 
    se,  nel  caso  in  cui  siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992,  n.  104,  di  essere  assistiti  durante  le  prove   scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione  al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
Tali  richieste  sono  da  documentare  allegando  alla  domanda   di
partecipazione apposita certificazione  rilasciata  dalla  competente
struttura sanitaria; 
    la propria residenza e l'indicazione dell'indirizzo al  quale  si
desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni con l'indicazione
del recapito telefonico. 
    In calce alle  dichiarazioni  gli  aspiranti  devono  apporre  la
propria firma per esteso  e  in  modo  leggibile,  consapevoli  delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    Non sono prese in considerazione le domande presentate  oltre  il
termine stabilito, nonche' le domande di partecipazione  prive  della
sottoscrizione dell'aspirante. 
    Sono considerate nulle le domande nelle quali risulti  omessa  od
incompleta la dichiarazione di cui al presente articolo. 
    L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente  a  norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
    I concorrenti che abbiano superato  la  prova  orale  devono  far
pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo  all'espletamento
di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto  a  preferenza
nella nomina. 
    I titoli di preferenza  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  al  concorso  ai  sensi  dell'art.  16,  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Sono preferite, a parita' di merito  -  previa  presentazione  di
idonea  documentazione  -  le   sottoindicate   categorie,   previste
dall'art. 7 della legge 20.6.1955, n. 519, e dall'art. 5 del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, tenuto conto di
quanto disposto dall'art. 3, comma 7, legge 15 maggio 1997, n. 127  e
successive modificazioni: 
    1) i candidati che abbiano  compiuto  il  prescritto  periodo  di
pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato; 
    2) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
    3) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
    4) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
    5) i mutilati ed invalidi per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    6) gli orfani di guerra; 
    7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;. 
    8) gli orfani dei caduti per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    9) i feriti in combattimento; 
    10) gli insigniti di croce di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
    11)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra   ex
combattenti; 
    12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
    13) i figli dei  mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra; 
    16) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico e privato; 
    17)  coloro  che  abbiano   prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
    18) coloro che abbiano prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
    19) i coniugati e i non coniugati  con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
    20) gli invalidi ed i mutilati civili; 
    21) i militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno; 
    b) dall'aver prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
    c) dalla minore eta'. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
    La graduatoria e' approvata dall'Avvocato  generale  dello  Stato
sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per  l'ammissione
all'impiego. 
    La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati
idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del  personale  degli
Uffici dipendenti dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri;  di
tale pubblicazione si da'  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni  dalla
pubblicazione dei risultati del concorso, l'Avvocato  generale  dello
Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice,
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612  e  dell'art.  3  del  decreto
legislativo 2 marzo 1948, n. 155. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
    I  concorrenti  utilmente  collocati  nella  graduatoria  saranno
nominati procuratori dello Stato  alla  I^  classe  di  stipendio  ed
immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. 
    Essi  dovranno  assumere  servizio  nelle  sedi  in  cui  saranno
destinati, entro il termine che sara' stabilito. 
    Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo,  salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto  da
parte di competenti organi di controllo. 
    Le prestazioni di servizio rese  fino  alla  comunicazione  della
ricusazione del visto saranno comunque compensate. 
    I nuovi assunti dovranno far  pervenire  all'Avvocatura  generale
dello Stato, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti: 
    1)  diploma  originale  o  copia  autentica   della   laurea   in
giurisprudenza (in bollo); 
    2) estratto dell'atto di nascita (in carta semplice); 
    3) certificato di cittadinanza italiana (in carta semplice); 
    4) certificato  generale  del  casellario  giudiziale  (in  carta
semplice); 
    5) certificato attestante il godimento dei diritti  politici  (in
bollo); 
    6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune  di
residenza  o  da  un  medico  militare  o  dalla  competente  azienda
sanitaria locale, di idoneita' fisica all'impiego e dal quale risulti
espressamente  dichiarato  che  l'aspirante  e'  esente  da  malattie
costituzionali  o  da  difetti  particolarmente  dell'udito  e  della
favella che impediscano od ostacolino  il  perfetto  esercizio  delle
funzioni di procuratore dello Stato (in bollo); 
    7) certificazione attestante la regolarita' della  posizione  nei
confronti del servizio di leva (ove soggetti); 
    8) attestato di conoscenza delle  lingue  italiana  e  tedesca  o
titolo equipollente di cui al secondo comma del  precedente  art.  1,
limitatamente ai concorrenti di cui alla riserva prevista dal secondo
comma dell'art. 1 del bando. 
    I documenti devono essere  redatti  in  lingua  italiana;  quelli
indicati ai numeri 3),  4),  5)  e  6)  devono  essere  di  data  non
anteriore di sei mesi a quella della loro presentazione. 
    I certificati di  cui  ai  numeri  3)  e  5)  dovranno  attestare
altresi' il possesso della cittadinanza italiana e il  godimento  dei
diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande. 
    Gli impiegati statali di ruolo  devono  presentare  nello  stesso
termine il  certificato  sanitario  di  cui  al  n.  6),  il  diploma
originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza e la copia
integrale  dello  stato  matricolare  (servizi   civili)   rilasciato
dall'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo. 
    Nel caso che la  documentazione  prodotta  risulti  incompleta  o
affetta  da  vizi  sanabili,  gli  interessati  saranno  invitati   a
regolarizzarla, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza. 
    Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 i candidati potranno produrre in  luogo  dei
richiesti   documenti   apposita   dichiarazione    sostitutiva    di
certificazione. 
    Le  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   hanno   valore   di
autocertificazione; nel caso di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali  previste  dall'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    L'amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
    L'avvocato generale dello Stato puo' disporre che  gli  aspiranti
siano  sottoposti  alla   visita   di   un   sanitario   di   fiducia
dell'amministrazione per l'accertamento  della  idoneita'  fisica  al
servizio. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
    L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore  dello  Stato
consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le  prove  scritte,
che devono essere svolte nel termine di  otto  ore  dalla  dettatura,
consistono: 
    a) nello  svolgimento  di  un  tema  teorico-pratico  di  diritto
privato e/o di diritto processuale civile; 
    b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto penale
e/o di procedura penale; 
    c) nello  svolgimento  di  un  tema  teorico-pratico  di  diritto
amministrativo sostanziale e/o processuale. 
    La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove
scritte,  il  diritto  costituzionale,  il   diritto   internazionale
privato, il diritto comunitario, il diritto  tributario,  il  diritto
del lavoro, ed elementi di informatica giuridica. 
    Le prove scritte avranno luogo nella provincia di Roma e la prova
orale avra' luogo a Roma. 
    Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso,
l'Avvocato generale puo' disporre con proprio provvedimento  che  una
delle  prove  scritte  abbia  luogo  anticipatamente  rispetto   alle
rimanenti, individuando la data in cui essa sara' tenuta. 
    Con  apposito  avviso,  che  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell' 8  maggio  2012,  4ª  Serie
Speciale, verranno resi noti il luogo, i giorni e  l'ora  in  cui  si
svolgeranno  le  prove  scritte  o  la  prova  scritta  da  svolgersi
anticipatamente rispetto alle rimanenti. 
    Ai candidati ammessi a sostenere le prove d'esame, non sara' data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto  notizia
dell'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e
nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del
presente articolo, presso la sede  d'esame  per  sostenere  le  prove
scritte o la prova da svolgersi anticipatamente; resta in  ogni  caso
fermo il potere dell'Avvocato generale di disporre  l'esclusione  dei
candidati, in qualsiasi momento  del  procedimento  concorsuale,  ove
venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione di  cui  agli
articoli 2 e 3 del presente bando. 
    Durante gli scritti sara' consentita  ai  candidati  soltanto  la
consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris
e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto  ai  testi
latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezioni. 
    I candidati che  intendano  avvalersi  di  tale  facolta'  devono
consegnare presso la sede in cui si svolgeranno gli scritti  i  testi
da consultare il giorno precedente a quello  d'inizio  degli  stessi,
secondo le modalita' che  saranno  indicate  nell'avviso  di  cui  al
quinto comma del presente articolo. 
    I  predetti  testi  dovranno  riportare  in  modo  leggibile   (a
stampatello), sulla copertina esterna ed  anche  sulla  prima  pagina
interna, le generalita' del candidato. 
    Per essere ammessi a sostenere le prove di  esame  i  concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o documento  di  riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art 35 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
    La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
sara' composta ai sensi dell'art. 16 del  regolamento  approvato  con
regio decreto 30 ottobre 1933 n.  1612  e  successive  modificazioni.
Nell'ipotesi che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente,
si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella
composizione indicata al  predetto  art.  16.  La  prima  commissione
procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alla  prova
effettuata   anticipatamente   rispetto    alle    altre,    compresa
l'individuazione della  materia  su  cui  vertera'  la  prova  stessa
mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui  all'art.
9, comma 1, lettere a), b) e c) del presente bando. 
    La seconda commissione  procede  all'espletamento  di  tutti  gli
incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale. 
    Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. 
    Per ogni prova la somma dei  punti,  divisa  per  il  numero  dei
commissari, costituisce il punto definitivo  assegnato  all'elaborato
svolto dal candidato. La commissione procede all'esame dei successivi
elaborati svolti dal  candidato  solo  se  ai  precedenti  sia  stato
attribuito almeno il punteggio di sei decimi. 
    Sono ammessi alla prova orale  soltanto  i  candidati  che  hanno
conseguito non meno  di  sei  decimi  in  ciascuna  delle  tre  prove
scritte. In ogni caso la valutazione e' espressa unicamente  mediante
punteggio numerico. 
    Nell'ipotesi   che   una   delle   prove   scritte   si    svolga
anticipatamente,  vengono  ammessi  alle  rimanenti  prove   i   soli
candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio  di  sei  decimi
nella prova anticipata. 
    Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana nonche' nel sito  internet  dell'Avvocatura
dello Stato (https://www.avvocaturastato.it/)  saranno  resi  noti  il
luogo e la data in cui si  svolgeranno  le  rimanenti  prove  scritte
unitamente all'elenco dei candidati ammessi a sostenerle. 
    Il diario delle  prove  orali  sara'  fissato  dalla  commissione
giudicatrice. 
    La prova orale non si intendera' superata  se  il  candidato  non
avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi. 
    La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della
media dei punti riportati nelle prove scritte e dal  punto  riportato
nella prova orale. 
    La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel
modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato  con  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 120. 
    A parita' di punti si applicano i criteri  preferenziali  di  cui
all'art. 5 del presente decreto; 

        
      
                               Art. 11 
 
 
    Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello  Stato  alla
1^ classe di stipendio sara' corrisposto  lo  stipendio  annuo  lordo
risultante in  base  alla  applicazione  delle  disposizioni  vigenti
all'epoca della nomina, oltre agli  emolumenti  di  cui  all'art.  27
della legge 3 aprile 1979, n. 103 e 2 della legge 6 agosto  1984,  n.
425. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso
l'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio I  -  Affari  generali  e
personale, per le finalita' del concorso medesimo. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o alla  posizione  giuridico  economica  del
candidato. 
    All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo ed in particolare del diritto  di  accesso
ai dati che lo riguardano, del diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge e del  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti   valere   nei   confronti
dell'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali  e
personale, via dei Portoghesi n. 12, Roma, titolare del trattamento. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  nonche'  nel  Bollettino  ufficiale  del
personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri. 
      Roma, 23 novembre 2011 
 
                                       L'avvocato generale: Caramazza