Concorso per 80 commissari della polizia di stato (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 80 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 96 del 06-12-2011 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (scad. 5 gennaio 2012) Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato. ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 06-12-2011 |
Data Scadenza bando | 05-01-2012 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
CONCORSO (scad. 5 gennaio 2012)
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale della Pubblica Sicurezza e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visti i commi 5 e 6 dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni relative alla Polizia di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali; Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso, tra l'altro, i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; Visto il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, del 6 febbraio 2004, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi di laurea specialistiche per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 25 novembre 2005 e successive integrazioni, concernente la determinazione della laurea magistrale in giurisprudenza; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 16 marzo 2007 e successive integrazioni, concernente le determinazioni delle classi di laurea magistrale; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il proprio decreto n. 333-C/9035/130 in data 23 settembre 2011, che ha determinato in 80 i posti per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato da coprire mediante pubblico concorso; Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei concorrenti e che, di conseguenza, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno l'eventuale prova preselettiva e le prove scritte d'esame; Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato. Dei suddetti ottanta posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti: A) venti sono riservati agli orfani, al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonche' del corrispondente personale delle Forze Armate, deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta riserva opera con priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone, ai sensi della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e successive modifiche ed integrazioni; B) due sono riservati, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali di complemento che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale, nonche' agli Ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo ai quali si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento; C) due sono riservati a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facolta' di adottare provvedimenti di differimento o di contingentamento dell'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione Per la partecipazione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) godere dei diritti politici; c) possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) non aver compiuto i 32 anni di eta'. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento o all'abrogazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi. Ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, non e' soggetta a limiti di eta' la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando, nonche' degli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno, fermi restando gli altri requisiti, il limite d'eta' e' elevato a quaranta anni; e) titolo di studio: ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono valide le seguenti classi di laurea ad indirizzo giuridico ed economico: 1) laurea specialistica conseguita presso una Universita' della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di laurea, previste dal decreto interministeriale del 6 febbraio 2004: - classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S); - classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S); - classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia (64/S); - classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S); - classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S); - classe delle lauree specialistiche in scienza della politica (70/S); 2) oppure, laurea magistrale conseguita presso una Universita' della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato, di seguito indicata: a) laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01); b) laurea magistrale in scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); c) laurea magistrale in scienze dell'economia (LM-56); d) laurea magistrale in scienze economico-aziendali (LM-77); e) laurea magistrale in scienze della politica (LM-62); 3) oppure, diploma di laurea conseguito presso una Universita' della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative, equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali di cui ai punti 1) e 2) dal decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009. Al riguardo, il candidato in possesso di un diploma di laurea rilasciato secondo il vecchio ordinamento che trovi corrispondenza con piu' classi di lauree specialistiche o magistrali, ad una successiva richiesta dell'Amministrazione dovra' fornire il certificato con il quale l'Ateneo che gli ha conferito il diploma di laurea attesti a quale classe e' equiparato il proprio titolo di studio; 4) sono fatti salvi, ai sensi del suindicato art. 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche o equipollenti, conseguiti presso una Universita' della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparata, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative; f) avere l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, cosi' come previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e relative tabelle I e II, ed in particolare: 1) sana e robusta costituzione fisica; 2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia; 3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente; 4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto; 5) idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il superamento delle prove di efficienza fisica. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli stessi, fatta eccezione per quelli di cui ai punti d) ed e), devono essere mantenuti sino alla data di nomina.
Art. 3 Casi particolari di esclusione Non possono partecipare al concorso gli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile, ai sensi dell'art. 636, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti sara' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 4 Tutela dei dati personali Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti ed acquisiti nell'arco dell'intera procedura concorsuale saranno raccolti presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' concorsuali - per le finalita' di gestione del concorso medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane. Il responsabile del trattamento e' il Direttore dell'Ufficio III - Attivita' concorsuali.
Art. 5 Domande di partecipazione La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito della Polizia di Stato https://www.poliziadistato.it/ oppure sul sito https://www.ripam.it/domandaonlinecommissari, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Al termine della procedura di acquisizione informatica della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere a stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della prova preliminare ovvero della prima prova d'esame (nel caso in cui la prova preselettiva non avesse luogo) per la successiva sottoscrizione. Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione, sui citati siti venisse comunicata l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' concorsuali - via del Castro Pretorio, n. 5, 00185 Roma. I candidati dovranno dichiarare nella domanda: 1 - il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile); 2 - la data ed il luogo di nascita nonche' il codice fiscale; 3 - il possesso della cittadinanza italiana; 4 - il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 5 - di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non avere in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; 6 - a) il diploma di laurea specialistica o magistrale con l'indicazione dell'Universita' o Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del codice della classe di laurea di appartenenza; b) ovvero, il diploma di laurea rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative, con l'indicazione dell'Universita' o Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento, nonche', ove ricorrano le condizioni riportate nel precedente art. 2, lettera e), punto 3, la classe di laurea specialistica o magistrale alla quale il diploma di laurea viene equiparato con certificazione rilasciata dall'Ateneo che lo ha conferito e da presentare su richiesta dell'Amministrazione; 7 - la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova di esame, di cui al successivo art. 15 del presente bando, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo; 8 - di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio civile, ai sensi del primo comma dell'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, oppure avere presentato apposita istanza di rinuncia allo status di obiettore, ai sensi del terzo comma del sopracitato articolo; 9 - i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Le domande dovranno, altresi', contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali successive variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' concorsuali - via del Castro Pretorio, n. 5, 00185 Roma. Nelle domande dovra' essere indicato l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo comma lettere A), B) e C), dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. I candidati, in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo comma lettera C), dovranno, altresi', specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame e consegnare la relativa certificazione prima delle stesse. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 6 Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso ai ruoli dei commissari, da costituirsi con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed e' composta da due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, nonche' da due docenti universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la Commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.
Art. 7 Prova preselettiva Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e non sia inferiore a cinquemila, verra' effettuata una prova preselettiva, volta a determinare il numero dei candidati da ammettere alle successive prove. La prova e' articolata in quesiti a risposta a scelta multipla, diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto amministrativo. I quesiti concernenti le sopraindicate discipline saranno pubblicati quarantacinque giorni prima della prova preselettiva sul sito Internet della Polizia di Stato https://www.poliziadistato.it/, in ragione di mille per ciascuna materia e per un totale di 5.000. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda seguita da 5 risposte, delle quali una sola e' esatta. I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di difficolta' media e difficile. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e' differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda. Qualora il numero dei candidati lo richieda, l'espletamento della prova preselettiva puo' aver luogo in piu' sedi decentrate a livello regionale o interregionale. In tali ipotesi, ferme restando le attribuzioni della Commissione esaminatrice, sono costituiti, per ogni sede di espletamento della prova preselettiva, appositi comitati di vigilanza con le modalita' di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La votazione conseguita non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 8 Svolgimento della prova preselettiva La prova preselettiva e' effettuata per gruppi di candidati divisi per sedi, nei giorni e nell'ora che verranno pubblicati successivamente. Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova, la Commissione esaminatrice provvede alla distribuzione dei questionari gia' selezionati automaticamente. I questionari sono contenuti in confezioni individualmente sigillate, la cui apertura contestuale da parte dei candidati e' autorizzata dalla Commissione. E' disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della Commissione. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. A ciascun candidato viene somministrato un questionario contenente duecento quesiti con cinque risposte per ciascuno di essi, vertenti sulle discipline indicate nell'art. 7, in ragione di quaranta per ciascuna materia, con tempo massimo complessivo per le risposte di duecentodieci minuti. I questionari sono formulati come domande dirette cui deve corrispondere una sola delle cinque risposte. I quesiti da sottoporre ai candidati sono sorteggiati dalla Commissione esaminatrice mediante procedura automatizzata, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta' delle domande. A tal fine, le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
Art. 9 Diario prova preselettiva Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" del 13 gennaio 2012 verra' pubblicata la data ed il luogo di svolgimento della prova preselettiva, nonche' l'avviso della pubblicazione sul sito Internet della Polizia di Stato (https://www.poliziadistato.it/ alla voce "concorsi") dei quesiti oggetto della citata prova. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Art. 10 Formazione della graduatoria La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti di lettura ottica. Avvalendosi del sistema automatizzato, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti, al termine di ogni sessione, alle risposte dei candidati. La graduatoria e' resa pubblica mediante consultazione sul sito Internet della Polizia di Stato (https://www.poliziadistato.it/ alla voce "concorsi"). Dell'approvazione della graduatoria stessa e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami", che ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 11 Prove di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici ed attitudinali Ai fini dell'ammissione alle prove scritte, saranno convocati, in ordine di graduatoria, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica volte ad accertare il livello di preparazione atletica ed agli accertamenti per l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale, nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno preventivamente comunicati, un numero sufficiente di candidati acche' il numero degli idonei raggiunga le 400 unita', pari a 5 volte il numero dei posti messi a concorso. Tutti i candidati idonei che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo dei candidati riconosciuti idonei entro i limiti dell'aliquota predetta saranno ammessi, in soprannumero, a sostenere le prove scritte. Ai fini dell'accertamento delle prove di efficienza fisica, i candidati saranno sottoposti alle sottoindicate prove, da parte di una Commissione composta da un primo dirigente della Polizia di Stato che la presiede, da un medico della Polizia di Stato specializzato in medicina dello sport, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - FF.OO. - con qualifica di coordinatore di "settore sportivo". Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza: ---------------|----------------|---------------|------------------- PROVA | UOMINI | DONNE | NOTE ---------------|----------------|---------------|------------------- Corsa 1000 m. | Tempo max | Tempo max | | 4'05" | 5'05" | ---------------|----------------|---------------|------------------- Salto in alto | 1,15 m. | 1,00 m. | Max 3 tentativi ---------------|----------------|---------------|------------------- Sollevamento | n. 5 | n. 2 | Continuativi alla sbarra | | | (Max 2 min.) ---------------|----------------|---------------|------------------- I candidati dovranno presentarsi muniti di abbigliamento idoneo e di certificato di idoneita' sportiva agonistica in corso di validita' per l'Atletica Leggera, secondo il decreto del Ministero della Sanita' del 18 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le prove in questione e la conseguente esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinera' un giudizio di non idoneita', con conseguente non ammissione ai successivi accertamenti ed esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti a successivi accertamenti psico-fisici, a cura di una apposita Commissione nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un primo dirigente medico che la presiede, da due direttivi medici della Polizia di Stato e da due componenti scelti tra i docenti universitari, ovvero tra i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale. A tal fine, il candidato, oltre ad essere sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio, dovra' presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione agli accertamenti psico-fisici: a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale; c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1 - esame emocromocitometrico con formula; 2 - esame chimico e microscopico delle urine; 3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT (AST); 7- GPT (ALT); 8 - HbsAg; 9 - Anti HbsAg; 10 - Anti Hbc; 11- Anti HCV. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla Commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 12 Accertamenti attitudinali I candidati riconosciuti idonei alla visita fisica e psichica verranno sottoposti a prove attitudinali da parte di una Commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di polizia. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. Su richiesta del selettore la Commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo e' ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla Commissione cui compete il giudizio di idoneita'. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza sono approvati i test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in tale accertamento e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 13 Prove d'esame I candidati che abbiano superato la prova preliminare e che siano risultati idonei alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti fisici, psichici ed attitudinali saranno ammessi a sostenere le prove scritte d'esame di cui all'art. 15 del presente bando. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale "Concorsi ed esami" del 6 marzo 2012 verra' data comunicazione delle sedi e del calendario di svolgimento delle prove scritte. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. Durante la prova preliminare e le prove scritte d'esame non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice. E' vietato ai concorrenti di portare carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche, telefoni cellulari, ricetrasmettitori e strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Gli elaborati relativi alle prove scritte d'esame debbono essere scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza. Ai candidati e' consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza. Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema e' escluso dal concorso.
Art. 14 Diario ulteriori prove Nel caso non ricorrano le condizioni di cui all'art. 7 del presente bando e non abbia luogo la prova preselettiva, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" del 3 febbraio 2012 verranno resi noti la data ed il luogo delle prove scritte e verranno date comunicazioni in ordine agli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Art. 15 Materie d'esame Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Le prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: - diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; - diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti: - diritto civile; diritto del lavoro; diritto della navigazione; ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; nozioni di medicina legale; nozioni di diritto internazionale; lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel presente bando; informatica. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione (senza l'ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
Art. 16 Ammissione alla prova orale Le prove scritte si intendono superate dai candidati che abbiano riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove. La Commissione, qualora abbia attribuito al primo dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sara' comunicata al candidato almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio. Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto almeno la votazione di diciotto trentesimi. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Ministero dell'Interno.
Art. 17 Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'eventuale prova preliminare, la prova di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la prova orale, comporta la sua esclusione di diritto dal concorso.
Art. 18 Presentazione dei documenti I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a far pervenire al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di preferenza nella nomina, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 19 Graduatoria di merito Espletate le prove d'esame, la Commissione forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati; tale votazione e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori saranno effettuate secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonche' secondo le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 20 Approvazione graduatoria La graduatoria del concorso e' approvata con apposito decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori, entro il termine perentorio di un mese, decorrente dal primo giorno di assunzione in servizio, le certificazioni ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati stati e qualita' personali: a) il non aver riportato condanne a pena detentiva per reati non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; b) la cittadinanza italiana; c) il godimento dei diritti politici; d) il luogo e la data di nascita; e) il possesso del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera e), del presente bando; f) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei confronti degli obblighi di leva. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione. I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati Commissari ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria.
Art. 21 Termine consegna documenti I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 18 non saranno valutati ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. La mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, come stabilito dal precedente art. 20, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa, entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina.
Art. 22 Pubblicazione della graduatoria Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno e di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 23 Status dei vincitori I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione del Ministero dell' Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare sono posti in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
Art. 24 Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari I vincitori del concorso saranno avviati a frequentare il corso di formazione della durata di due anni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, finalizzato anche al conseguimento del Master universitario di II livello ed articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo. Al termine del corso di formazione i commissari capo saranno assegnati ai servizi d'Istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ad esclusione degli Uffici Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e degli uffici situati nelle province in cui risiedono alla data del presente bando, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'assegnazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettera C, verranno assegnati come prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed Esami". Roma, 18 novembre 2011 Il Capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza Manganelli