Concorso per 1 dirigente di ricerca (lazio) ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 97 del 09-12-2011
Sintesi: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA CONCORSO   (scad.  9 gennaio 2012) Concorso pubblico, per titoli, a un posto di dirigente di ricerca di primo livello professionale ...
Ente: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 09-12-2011
Data Scadenza bando 09-01-2012
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

CONCORSO   (scad.  9 gennaio 2012)
 
       Concorso pubblico, per titoli, a un posto di dirigente 
              di ricerca di primo livello professionale 
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.  322  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge 23 agosto 1988, n. 400»; 
    Visto il regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i principi  statistici  che
disciplinano  lo  sviluppo,  la  produzione  e   la   diffusione   di
statistiche europee; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  settembre
2010, n. 166, con il quale e' stato adottato il «Regolamento  recante
il riordino dell'Istituto nazionale di statistica»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  28
aprile   2011,   concernente   il   regolamento   di   organizzazione
dell'Istituto nazionale  di  statistica  e  la  modifica  al  disegno
organizzativo; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  il
regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
concernente il regolamento recante norme sull'accesso  dei  cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche e,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,
lettera a); 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a  favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate e, in particolare, l'art. 20 concernente  prove  d'esame
nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni; 
    Vista la circolare  del  24  luglio  1999  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica
concernente  l'applicazione  dell'art.  20  della  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992), portatori di handicap candidati  ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  216,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento
tra le persone; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,  concernente
il testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  e  successive
modifiche ed integrazioni,  recante  il  Codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione  n.  12/2010,  riguardante  procedure  concorsuali   ed
informatizzazione; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  recante  il  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  12  febbraio
1991, n. 171 ed, in particolare  l'art.  13,  comma  3,  lettera  a),
riguardante le modalita' di accesso, con concorso pubblico nazionale,
al profilo di dirigente di ricerca di primo livello  professionale  e
l'allegato 1 relativo ai requisiti prescritti del medesimo decreto; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del  comparto  delle  istituzioni  ed  enti  di  ricerca  e
sperimentazione per il quadriennio giuridico 2006-2009,  sottoscritto
in data 13 maggio 2009; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5  gennaio
2010, con il  quale  l'Istituto  nazionale  di  statistica  e'  stato
autorizzato a bandire concorsi pubblici per il triennio 2009-2011 per
complessivi n. 240 posti, dei quali n. 5 per il profilo di  dirigente
di ricerca di primo livello professionale; 
    Vista la dotazione organica approvata con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2011 pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2011; 
    Visto il piano del  fabbisogno  del  personale  per  il  triennio
2011-2013 deliberato dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del  18
febbraio 2011, trasmesso agli organi di vigilanza  in  allegato  alla
nota n. 4586 del 14 giugno 2011; 
    Ritenuto di dover procedere all'indizione di un concorso pubblico
per il reclutamento di una  unita'  di  personale  di  primo  livello
professionale per il profilo di dirigente di ricerca per le  esigenze
dell'Istituto nazionale di statistica; 
 
                              Delibera: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Numero dei posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico nazionale, per  titoli,  a  un
posto per l'accesso al profilo  di  dirigente  di  ricerca  di  primo
livello professionale dell'Istituto nazionale di  statistica  (codice
identificativo  decreto  rettorale  n.  2/2011),  per  l'area   delle
statistiche economiche, con particolare riferimento alla  rilevazione
e all'elaborazione di statistiche e indicatori - anche qualitativi  -
sulla struttura e l'evoluzione del sistema economico. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso dei requisiti di seguito indicati: 
    a) esperienza professionale di almeno nove anni in  attivita'  di
ricerca svolta presso enti di ricerca, universita', enti  pubblici  o
istituzioni  nazionali  e   internazionali,   o   privati,   e/o   di
coordinamento o di direzione dei servizi, di strutture o di  progetti
di  ricerca,  idonea  a  dimostrare  la  capacita'   di   determinare
innovazioni  ed  avanzamenti  significativi,  originali  e  di  ampio
respiro nel campo della ricerca, con particolare riguardo all'area di
interesse concorsuale, idoneamente documentata o autodichiarata sotto
la propria responsabilita'; 
    b) buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese; 
    c) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche; 
    d) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
    e) godimento dei diritti politici; idoneita' fisica all'impiego; 
    g) non essere stati destituiti o dispensati  dall'impiego  presso
una   pubblica   amministrazione,   per   persistente   insufficiente
rendimento; 
    h) non essere stati dichiarati decaduti ovvero licenziati  da  un
impiego statale ai sensi della vigente normativa, per aver conseguito
l'impiego  a  seguito  della  presentazione  di  documenti  falsi  e,
comunque, con mezzi fraudolenti. 
    2. I candidati in possesso della cittadinanza di uno degli  Stati
membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: 
    a)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  negli   Stati   di
appartenenza o di provenienza; 
    b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini italiani; 
    c)   avere   adeguata   conoscenza   della    lingua    italiana.
L'accertamento del possesso  di  tale  requisito  e'  demandato  alla
Commissione esaminatrice. 
    3. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza fissata per la presentazione della domanda. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
          Presentazione della domanda. Termini e modalita' 
 
 
    1. La domanda di ammissione al concorso  deve  essere  presentata
esclusivamente via internet,  attivando  un'applicazione  informatica
disponibile  all'indirizzo  https://www.ripam.it/stepone  seguendo  le
istruzioni ivi  specificate.  La  domanda  deve  pervenire  entro  il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». Si  considera  prodotta  nei
termini la  domanda  di  ammissione  pervenuta  entro  le  ore  23,59
dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della  domanda  di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo  scadere  del  termine  utile  per  la  presentazione,  non
permettera' piu'  l'accesso  e  l'invio  della  domanda.  Il  sistema
informatico rilascia la ricevuta di avvenuta iscrizione  al  concorso
che   il   candidato   deve   stampare    e    presentare    all'atto
dell'identificazione il giorno del colloquio, di  cui  al  successivo
art. 7 del presente bando. Non sono ammesse altre forme di produzione
o di invio della domanda di partecipazione al concorso. 
    2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita': 
    a) il cognome e il nome; 
    b) il luogo, la data di nascita e la residenza; 
    c) il codice fiscale; 
    d) la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
    e) il godimento dei diritti politici ed il comune nelle cui liste
elettorali e' iscritto negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
    f) le eventuali condanne penali riportate (anche  se  sono  stati
concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti in Italia  od  all'estero;  la
dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 
    g) il  titolo  di  studio  posseduto,  con  l'esatta  indicazione
dell'Istituto che lo ha rilasciato e  della  data  in  cui  e'  stato
conseguito e gli  estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento  di
equipollenza qualora il titolo sia stato conseguito all'estero; 
    h) la specifica esperienza professionale di almeno nove  anni  in
attivita' di ricerca con particolare riguardo all'area  di  interesse
concorsuale,  idonea  a  dimostrare  la  capacita'   di   determinare
innovazioni  ed  avanzamenti  significativi,  originali  e  di  ampio
respiro nel campo della ricerca; 
    i) la buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese  ed
in aggiunta, per i soli candidati di cittadinanza diversa  da  quella
italiana, la conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
    l)  la  conoscenza  dell'uso  delle   apparecchiature   e   delle
applicazioni informatiche; 
    m) l'eventuale appartenenza al personale di ruolo o a quello  con
contratto a tempo determinato dell'Istituto nazionale di statistica o
di altre amministrazioni pubbliche alla data di scadenza  del  bando,
con la specificazione del profilo o della qualifica rivestita e della
durata del rapporto di lavoro; 
    n) i servizi eventualmente prestati presso strutture pubbliche  o
private alla data di scadenza del bando, con  la  specificazione  del
profilo o della qualifica rivestita e della durata  del  rapporto  di
lavoro; 
    o) l'idoneita' fisica all'impiego; 
    p) di non  essere  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione,  ovvero  di  non  essere  stati
dichiarati decaduti  da  un  impiego  pubblico  per  aver  conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o  viziati
da invalidita' insanabile; 
    q) l'eventuale possesso di titoli di  riserva,  di  precedenza  o
preferenza ai sensi dell'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 9 maggio  1994,  n.  487,  cosi'  come  modificato  ed
integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 30  ottobre
1996, n. 693 e dalla legge del 25  maggio  1997,  n.  127,  integrata
dalla legge del 16 giugno  1998,  n.  191.  I  titoli  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
domanda; non saranno presi in considerazione  titoli  che  non  siano
stati  espressamente  dichiarati  nella  domanda  ancorche'  gia'  in
possesso del candidato all'atto  della  presentazione  della  domanda
stessa; 
    r) l'indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale,  al
quale i candidati  chiedono  che  siano  trasmesse  le  comunicazioni
relative al concorso, il recapito telefonico, eventuali recapiti  fax
e di posta elettronica; 
    s) la disponibilita' a prestare la propria  attivita'  presso  la
sede di lavoro assegnata dall'Istituto nazionale di statistica. 
    I  candidati  diversamente  abili  devono  dichiarare  di  essere
portatori di handicap e, qualora lo ritengano opportuno, al  fine  di
avvalersi dei benefici previsti dall'art. 20 della legge  5  febbraio
1992, n. 104 e dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo  1999,  n.
68, richiedere gli ausili e gli eventuali tempi aggiuntivi  necessari
per lo svolgimento del colloquio di cui al successivo art. 7, in  tal
caso, anche  successivamente  all'invio  della  domanda,  i  medesimi
devono trasmettere, a mezzo raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,
all'Istituto  nazionale  di  statistica  -  Direzione  centrale   del
personale - Servizio assunzioni, trattamento giuridico e  contenzioso
del lavoro, via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma, idonea  certificazione
medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che specifichi gli
elementi essenziali  dell'handicap  e  giustifichi  quanto  richiesto
nella  domanda.  Al  fine  di   consentire   all'amministrazione   di
predispone  per  tempo  i  mezzi  e  gli  strumenti   necessari,   la
certificazione medica deve  pervenire  entro  un  congruo  termine  e
comunque almeno dieci giorni  prima  della  prova  per  la  quale  e'
richiesto l'ausilio. 
    3.  I  candidati  dovranno  inviare  all'Istituto  nazionale   di
statistica - Direzione centrale del personale - Servizio  assunzioni,
trattamento giuridico e contenzioso del lavoro, via Cesare Balbo,  16
- 00184 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,  entro  i
quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine  per  la
presentazione  delle  domande  trasmesse  in   via   telematica.   la
documentazione di seguito indicata: 
    a) un curriculum vitae nella modalita' di cui all'allegato  1  al
presente bando. Nel caso di presentazione  del  solo  curriculum,  lo
stesso dovra' essere  compilato  in  modo  tale  che  la  Commissione
esaminatrice disponga di tutti gli elementi utili per una efficace ed
esaustiva valutazione. Il curriculum  dovra'  essere  sottoscritto  e
dovra' riportare, prima della firma, l'espressa annotazione circa  la
consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre
per dichiarazioni mendaci, ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  L'omissione  della   firma
comportera'  la  mancata  valutazione  di   quanto   dichiarato   nel
curriculum stesso; 
    b)  i  documenti  attestanti  la   formazione   professionale   e
l'attivita' di  servizio  e  le  pubblicazioni,  da  sottoporre  alla
valutazione della Commissione di cui all'art. 5, nel  numero  massimo
di dieci, che, a giudizio del candidato,  siano  piu'  rilevanti  con
riferimento all'area concorsuale; 
    c) un elenco dei titoli, dei documenti, delle  pubblicazioni  che
il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione. 
    Sulla busta dovra' essere indicato il concorso per  il  quale  si
concorre, il codice identificativo di cui all'art.  1,  comma  1  del
presente bando, il cognome e il nome del candidato. 
    4. I titoli devono essere presentati  in  originale  o  anche  in
fotocopia   purche',   in   quest'ultimo   caso,   accompagnati    da
dichiarazione di conformita' all'originale ai sensi del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 2). Le
pubblicazioni devono essere prodotte in  originale;  se  prodotte  in
fotocopia, devono essere accompagnate da una nota  con  la  quale  il
candidato dichiara, sotto la propria responsabilita',  la  paternita'
dell'opera ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre   2000,   n.   445   (allegato   2).    La    sottoscrizione
dell'autocertificazione dei titoli posseduti  e  della  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', da allegare alle fotocopie delle
pubblicazioni, deve essere accompagnata da copia fotostatica,  fronte
retro, di un documento di identita' del sottoscrittore, rilasciata da
una pubblica amministrazione, debitamente sottoscritto in  calce;  in
caso contrario la documentazione non potra' essere valutata.  Per  le
pubblicazioni redatte in collaborazione, ove non  sia  gia'  indicata
l'attribuzione ai singoli autori, il candidato dovra'  autodichiarare
quali parti siano da riferire esclusivamente a lui. 
    5. I candidati che hanno un rapporto di  lavoro  subordinato  con
l'Istituto nazionale di  statistica,  potranno  presentare,  entro  i
quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine  per  la
presentazione  delle  domande  trasmesse  in   via   telematica,   la
documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e  c)  del  presente
articolo, direttamente all'Ufficio protocollo dell'Istituto, sito  in
via Cesare Balbo, 16, Roma, dalle ore 10 alle ore  12,30  dei  giorni
lavorativi,  il  quale  rilascera'  regolare  ricevuta  dell'avvenuta
consegna;  sulla  busta,  indirizzata  alla  Direzione  centrale  del
personale - Servizio assunzioni, trattamento giuridico e  contenzioso
del lavoro dovra'  essere  indicato  il  concorso  per  il  quale  si
concorre, il codice identificativo di cui all'art. 1,  comma  1,  del
presente bando, il cognome e il nome del candidato. 
    6. I candidati che hanno un rapporto di  lavoro  subordinato  con
l'Istituto nazionale di statistica alla data di scadenza  del  bando,
non dovranno presentare i titoli di cui al comma 3, lettera  b),  del
presente articolo,  qualora  gli  stessi  siano  gia'  acquisiti  nel
fascicolo  personale;  dovranno,  invece,  presentare  l'elenco   dei
documenti e l'elenco  delle  pubblicazioni,  nel  numero  massimo  di
dieci, da sottoporre al giudizio della Commissione esaminatrice. 
    7. I candidati, che non sono dipendenti  dell'Istituto  nazionale
di statistica, non possono far riferimento a titoli, pubblicazioni  e
documenti presentati all'Istituto in occasione di altri concorsi. 
    8. Il termine per la presentazione della documentazione, ove cada
in giorno festivo, e' prorogato di  diritto  al  giorno  non  festivo
successivo. 
    9. L'amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione o il  ritardato  recapito  di  comunicazioni  dirette  ai
candidati,  dipendenti  da  inesatta  o  incompleta  indicazione  del
proprio indirizzo da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione di modifiche intervenute  rispetto  a  quanto  indicato
nella domanda, per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
  Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso 
 
 
    1. Non si tiene conto delle domande presentate o spedite dopo  la
scadenza dei termini previsti dall'art. 3, commi 1, 3 e 5, nonche' di
quelle  presentate  o  inviate  con  modalita'  diverse   da   quelle
prescritte dal medesimo articolo. 
    2. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento   del   possesso   dei    requisiti    di    ammissione.
L'amministrazione  puo'  disporre,  con  provvedimento  motivato,  in
qualsiasi momento  della  procedura  l'esclusione  dal  concorso  dei
candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1.  La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  dal   Presidente
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  di  quanto  disposto
dall'art. 35,  comma  3,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  n.
165/2001. 
    2. Il segretario e' scelto tra il personale appartenente ai ruoli
dell'Istituto nazionale di statistica ed  inquadrato  nei  primi  tre
livelli   professionali   o   nel   profilo   di    funzionario    di
amministrazione. 
    3.  Alla  commissione  possono   essere   aggiunti   membri   per
l'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese  e  delle
apparecchiature ed applicazioni informatiche. 
    4.  La  commissione  avra'  a  disposizione  100  punti  per   la
valutazione  dei   titoli.   La   commissione   procedera'   altresi'
all'accertamento della conoscenza dell'uso  delle  apparecchiature  e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della  lingua  inglese
di cui al successivo art. 7. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. La commissione, previa determinazione dei criteri analitici da
seguire, procedera' alla valutazione dei titoli. 
    2. Ai titoli sono assegnati i seguenti punteggi massimi: 
    a) pubblicazioni: monografie a stampa, pubblicazioni  su  riviste
nazionali o internazionali, relazioni ed interventi pubblicati  negli
atti di convegni e congressi: punteggio massimo 30; 
    b) titoli di servizio: incarichi ricoperti presso  istituzioni  o
imprese nazionali ed internazionali, responsabilita' di progetti o di
funzioni  specifiche  documentate,  partecipazione   con   contributi
personali a commissioni e gruppi di lavoro, attivita' di docenza,  di
consulenza, di tutoraggio: punteggio massimo 40; 
    c) giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale del
candidato: punteggio massimo 30. 
    3. Il punteggio minimo per  il  conseguimento  dell'idoneita'  e'
pari a 70/100. 

        
      
                               Art. 7 
 
Colloquio  per  l'accertamento  della   conoscenza   dell'uso   delle
  apparecchiature e delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse  e
  della lingua inglese. 
 
    1. I candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli
un punteggio pari almeno a 70/100  dovranno  sostenere  un  colloquio
volto    all'accertamento    della    conoscenza    dell'uso    delle
apparecchiature e delle  applicazioni  informatiche  piu'  diffuse  e
della lingua inglese, ai sensi dell'art. 37 del  decreto  legislativo
n. 165/2001. 
    2. L'accertamento della conoscenza della lingua  inglese  avviene
attraverso la lettura e  la  traduzione  di  un  testo  scelto  dalla
commissione esaminatrice ed una conversazione. 
    3.  L'accertamento  della  conoscenza  dell'informatica  riguarda
l'utilizzo del personal computer  e  dei  software  applicativi  piu'
diffusi. Il candidato deve, altresi', dimostrare la conoscenza  delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli  strumenti
informatici  in  relazione  ai   processi   comunicativi   in   rete,
all'organizzazione  e  gestione  delle  risorse  e  al  miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 
    4. La convocazione al colloquio  sara'  comunicata  ai  candidati
almeno venti giorni prima della data nella quale  dovranno  sostenere
il colloquio stesso; contestualmente  sara'  data  comunicazione  del
voto riportato nei titoli. 
    5. Per essere  ammessi  a  sostenere  il  colloquio  i  candidati
dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
    6. Il colloquio si intendera'  superato  se  il  candidato  avra'
riportato   nell'accertamento   della   conoscenza   dell'uso   delle
apparecchiature e delle  applicazioni  informatiche  piu'  diffuse  e
della lingua inglese un giudizio positivo. 
    7. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati che hanno sostenuto il  colloquio  di  cui  al
comma  1,  con  l'indicazione  per  ciascuno  di  essi  del  giudizio
riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal  segretario
della commissione, e' affisso  all'albo  dell'Istituto  nazionale  di
statistica. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
Presentazione dei titoli di preferenza, a  parita'  di  merito  e  di
                               riserva 
 
 
    1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in  cui  ha  sostenuto  il  colloquio,  il
candidato che intende far valere  i  titoli  di  preferenza,  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  avendoli  espressamente
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  al   concorso,   deve
presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale  con  avviso
di ricevimento, all'Ufficio di cui all'art. 3, comma  3,  i  relativi
documenti in carta semplice, oppure le dichiarazioni  sostitutive  di
cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla  copia  fotostatica  non
autenticata di un valido  documento  di  riconoscimento,  debitamente
sottoscritta. Da tali documenti in  carta  semplice  o  dichiarazioni
sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla  data
di scadenza fissata per la presentazione della domanda. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
        Formazione e approvazione della graduatoria di merito 
 
 
    1. La votazione di ciascun  candidato  risultera'  dal  punteggio
riportato nella valutazione dei titoli. L'accertamento  negativo  nel
colloquio di cui all'art. 7 comportera' l'inidoneita' del candidato. 
    2. La graduatoria finale sara' formata in base  alla  valutazione
complessiva riportata  da  ciascun  candidato,  con  l'osservanza,  a
parita' di punteggio,  delle  preferenze  previste  dall'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni ed  integrazioni;  qualora,  successivamente
alla valutazione dei titoli preferenziali, indicati nella  domanda  e
successivamente documentati, due o piu'  candidati  permangano  nella
stessa posizione, viene preferito quello piu' giovane di eta'. 
    3. La graduatoria del concorso e' approvata con deliberazione del
direttore  generale  dell'Istituto  nazionale  di  statistica  ed  e'
pubblicata all'Albo e nel sito internet  dell'Istituto  nazionale  di
statistica:  www.istat.it  ed   il   relativo   avviso   viene
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
serie speciale. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
 Stipula del contratto individuale di lavoro da parte dei vincitori 
 
 
    1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, che risulti in
possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la  documentazione
prescritta, deve stipulare apposito contratto individuale di  lavoro,
secondo le modalita' previste dalla normativa contrattuale vigente. 
    2. Il candidato per  il  quale  venga  disposta  l'assunzione  in
servizio,  prima  di  procedere  alla  stipulazione   del   contratto
individuale di lavoro con l'ufficio competente, deve presentare o far
pervenire all'Istituto nazionale di statistica -  Direzione  centrale
del  personale  -  Servizio  assunzioni,  trattamento   giuridico   e
contenzioso del lavoro, via Cesare Balbo n. 16 - 00184 Roma, entro il
termine perentorio di trenta giorni dall'invito da  parte  dell'ente,
il certificato medico di idoneita' all'impiego, di data non anteriore
a sei mesi, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale  competente  per
territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo. 
    3. In caso di disabilita' il certificato medico  deve  contenere,
oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali,  risultanti
da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che il medesimo non  ha
perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per  la  natura  ed  il
grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno
alla salute ed alla  incolumita'  dei  compagni  di  lavoro  ed  alla
sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con
le funzioni del posto cui aspira. 
    4.  L'amministrazione  ha  la  facolta'  di   effettuare   idonei
controlli, anche a campione, sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1.  L'assunzione  in  servizio  del  vincitore  del  concorso  e'
subordinata ai vincoli  di  finanza  pubblica  e  sara'  disposta  in
conformita' di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. 
    2. Il vincitore, per il quale  venga  disposta  l'assunzione,  e'
assunto a tempo indeterminato ed inquadrato, in prova, nel profilo di
dirigente di ricerca di  primo  livello  professionale  dell'Istituto
nazionale di statistica. 
    3. Il vincitore, assunto in servizio a  tempo  indeterminato,  e'
soggetto ad un periodo di prova della durata di  tre  mesi,  che  non
puo' essere rinnovato o prorogato alla  scadenza,  con  le  modalita'
stabilite dalle vigenti norme contrattuali. 
    4. Durante tale periodo competera' al  vincitore  il  trattamento
economico previsto per il profilo di dirigente di  ricerca  di  primo
livello professionale. 
    5. Il  vincitore  del  concorso,  se  avra'  compiuto  con  esito
favorevole il periodo di prova, sara' confermato  definitivamente  in
ruolo. Il periodo di prova sara' computato come servizio di  ruolo  a
tutti gli effetti e il rapporto di lavoro  dei  vincitori  decorrera'
dal giorno di inizio del servizio, come da contratto. 
    6.  La  mancata  presentazione  in  servizio   nel   giorno   di'
convocazione senza giustificato motivo, la mancata  produzione  della
documentazione richiesta, anche relativamente a quanto dichiarato  ai
fini  della  valutazione  di  cui  al  precedente  art.  6,  l'omessa
regolarizzazione della documentazione stessa nei termini prescritti o
la produzione di documenti affetti da vizi  insanabili  o  contenenti
dichiarazioni  mendaci,  determinano  la  mancata  stipulazione   del
contratto di lavoro. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. Per ragioni di celerita' e semplificazione  nello  svolgimento
della procedura concorsuale l'accesso alla  documentazione,  relativa
alla procedura concorsuale, e' differito fino alla sua conclusione. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati
personali forniti dai partecipanti sono raccolti presso la  Direzione
centrale  del  personale  dell'Istituto  nazionale   di   statistica,
depositati presso una  banca  dati  automatizzata  per  le  finalita'
inerenti alla gestione  della  selezione  e  dell'eventuale  rapporto
conseguente. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione; il  mancato  assenso  al
trattamento dei dati comporta la non accettazione  della  domanda  da
parte dell'ente. Gli stessi dati potranno essere comunicati  a  terzi
unicamente per gli adempimenti  di  legge.  I  candidati  godono  dei
diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo. 
    3. Il responsabile del  trattamento  dei  dati  e'  il  direttore
centrale del personale. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                          Ritiro documenti 
 
 
    1. I candidati potranno richiedere  la  restituzione  dei  titoli
presentati per la partecipazione al concorso  entro  sei  mesi  dalla
pubblicazione delle graduatorie. La  relativa  domanda  va  inoltrata
all'Istituto  nazionale  di  statistica  -  Direzione  centrale   del
personale - Servizio assunzioni, trattamento giuridico e  contenzioso
del  lavoro,  via  Cesare  Balbo  n.  16  -  00184  Roma.   Trascorso
inutilmente  tale  termine,  l'Istituto  procedera'  al  macero   del
materiale,  salvo  necessita'   connesse   ad   eventuali   procedure
giurisdizionali. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in  quanto
applicabili, le disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti  in
materia di svolgimento dei concorsi pubblici  e  di  reclutamento  di
personale. 
    2. La presente deliberazione e' trasmessa al  competente  ufficio
del Ministero della giustizia per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale  -  «Concorsi
ed esami». 
    3. Le informazioni sulla procedura di selezione e  lo  schema  di
domanda comprensivo degli allegati sono reperibili sul sito  internet
dell'Istituto nazionale di statistica: https://www.istat.it/it/concorsi. 
      Roma, 30 novembre 2011 
 
                                            Il Presidente: Giovannini