Concorso per 375 agenti di polizia penitenziaria (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 375
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 98 del 13-12-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO   (scad.  12 gennaio 2012) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 375 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo masch ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 13-12-2011
Data Scadenza bando 12-01-2012
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO   (scad.  12 gennaio 2012)
Concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento  di
  complessivi 375 allievi agenti del Corpo di  polizia  penitenziaria
  del ruolo maschile, riservato, ai volontari in ferma prefissata  di
  un anno (VFP1). 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53; 
    Visti  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto  al  trattamento
dei dati personali; 
    Visto il decreto ministeriale 1º febbraio  2000,  n.  50  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto legislativo 21  maggio  2001,  n.  146,  recante
«Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'Amministrazione
Penitenziaria e dell'Ufficio  Centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28  luglio
1999, n. 266 »; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  riguardante  il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme
di attuazione dello  statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige in materia di proporzionale etnica negli  uffici  statali  siti
nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due  lingue  nel
pubblico impiego, nonche' il decreto del Presidente della  Repubblica
26 marzo 1977, n. 104, recante  norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia  di  disciplina
transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici; 
    Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei  posti  che  si
renderanno  vacanti  nella  provincia  di  Bolzano  ai  candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445  in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  23
marzo  1995  e  successive   modifiche   ed   integrazioni,   recante
«Determinazione dei compensi da  corrispondere  ai  componenti  delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza  di
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge  23  agosto  2004,  n.  226  recante  «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'  delega  al  Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006  registrato  alla  Corte  dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali -
in data 12 luglio 2006 con il  quale,  in  attuazione  dell'art.  16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono  state  emanate  le
«Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo  degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma  annuale
in servizio o in congedo»; 
    Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 16, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che  fanno  capo
al Direttore generale del personale e della formazione; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012 ); 
    Vista  la  nota  25  febbraio  2011,  n.  80619,  con  la   quale
l'Amministrazione penitenziaria  ha  trasmessa  allo  Stato  Maggiore
della  Difesa  i  dati  relativi  alla  programmazione   quinquennale
scorrevole riferita agli anni 2012 - 2016; 
    Vista la nota 24 novembre 2011, n. SSMD 105793 con  la  quale  lo
Stato  Maggiore  della  Difesa  ha  comunicato  la   variazione   del
contingente del Corpo di polizia penitenziaria dei VFP4 «in  leasing»
- anno 2012; 
    Ritenuta la necessita' di bandire  un  concorso,  per  titoli  ed
esami, per il reclutamento di trecentosettantacinque  allievi  agenti
del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo maschile  riservato,  ai
sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226,  ai  volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui  al
capo II della medesima legge, in servizio o in congedo. 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Posti disponibili per l'assunzione 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di complessivi trecentosettantacinque allievi agenti del
Corpo di polizia penitenziaria  del  ruolo  maschile,  riservato,  ai
sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226,  ai  volontari
in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui al
capo II della medesima  legge,  i  quali,  se  in  servizio,  abbiano
svolto, alla data di scadenza  del  termine  di  presentazione  della
domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se  collocati  in  congedo,
abbiano concluso tale ferma di un anno nelle Forze Armate. Di questi: 
      a) trecentocinque candidati saranno nominati allievi agenti del
ruolo  maschile  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  ed   ammessi
direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo
restando il completamento della ferma prefissata di un anno; 
      b) settanta candidati saranno nominati allievi agenti del ruolo
maschile del Corpo di polizia penitenziaria ed  ammessi  direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver  prestato
servizio nelle  Forze  Armate  in  qualita'  di  volontari  in  ferma
prefissata quadriennale. 
    2. Numero quattro posti degli allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria del ruolo maschile, sono riservati, subordinatamente al
possesso degli altri requisiti, ai candidati che  abbiano  conseguito
l'attestato di cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'assegnazione  agli  istituti
penitenziari della provincia di Bolzano. Nella domanda i  concorrenti
dovranno obbligatoriamente precisare  in  quale  lingua  (italiano  o
tedesco) intendano sostenere la prova concorsuale. I posti riservati,
qualora non coperti,  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  in
ordine di graduatoria. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2  dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica  26  luglio  1976,  n.
752. 
    3.L'Amministrazione  penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2012 - 2013. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

        
      
                               Art. 2 
 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
 
    1. I partecipanti al presente concorso devono essere in  possesso
dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi
superato gli anni ventotto. Non si applicano le disposizioni di legge
relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai  pubblici
impieghi; 
      d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di
polizia penitenziaria, in  conformita'  alle  disposizioni  contenute
negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, ed in particolare: 
Requisiti fisici: 
    1) sana e robusta costituzione fisica; 
    2) altezza non inferiore a cm. 165. Il rapporto altezza-peso,  il
tono e l'efficienza  delle  masse  muscolari,  la  distribuzione  del
pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a
configurare  la  robusta  costituzione  e  la   necessaria   agilita'
indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia; 
    3) senso cromatico e  luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie; 
    4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi  quale  somma
del visus dei due occhi con non meno di  5/10  nell'occhio  che  vede
meno; 
    5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle  frequenze
500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente
non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente  di  meno  e  a  15
decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare  entro  il
20%); 
    6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione
masticatoria e, comunque: 
      devono essere  presenti  dodici  denti  frontali  superiori  ed
inferiori; 
      e' ammessa la presenza di non piu' di sei  elementi  sostituiti
con protesi fissa; 
      almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra  i  venti
denti posteriori; 
      gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da  protesi
efficienti; 
      il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi  non  puo'
essere superiore a sedici elementi. 
    Costituiscono  causa  di  non  idoneita'   le   imperfezioni   ed
infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30  ottobre
1992, n. 443. 
Requisiti attitudinali: 
    1) un livello evolutivo  che  consenta  una  valida  integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla  esperienza
di  vita,  ai  tratti  salienti  del  carattere  ed   al   senso   di
responsabilita'; 
    2)  un  controllo  emotivo  contraddistinto  dalla  capacita'  di
contenere i propri  atti  impulsivi  e  che  implichi  l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 
    3) una capacita' intellettiva che consenta  di  far  fronte  alle
situazioni  nuove  con  soluzioni  appropriate,  sintomatica  di  una
intelligenza  dinamico-pratica,  di  capacita'  di  percezione  e  di
esecuzione e delle qualita' attentive; 
    4) una adattabilita' che scaturisce dal  grado  di  socievolezza,
dalla predisposizione  al  gruppo,  ai  compiti  ed  all'ambiente  di
lavoro. 
      e) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
      f) essere in possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
previste dall'art. 35, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma  2,  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    2. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                       Esclusione dal Concorso 
 
 
    1. Sono esclusi  dal  concorso,  i  candidati  che  non  sono  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' i candidati  che
non si presentino nel luogo, nel  giorno  e  nell'ora  stabilita  per
l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la  valutazione
delle qualita' attitudinali. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
destituiti dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione,  che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
    3. Non possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  siano  stati
dichiarati  decaduti   da   altro   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera  d)  dell'art.  127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per
l'accesso  al  ruolo  del   personale   del   Corpo   della   polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica  ed  attitudinale  al
servizio di polizia penitenziaria dei candidati. 
    5. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»  alle   prove   ed   agli
accertamenti concorsuali. 
    6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti  requisiti  sono  esclusi  di  diritto  dal
concorso con decreto  del  Direttore  generale  del  personale  della
formazione. 
    7. Non sono ammessi al concorso, i candidati che  abbiano  svolto
servizio nelle Forze Armate esclusivamente come  volontari  in  ferma
breve (VFB), ovvero volontari in ferma annuale (VFA). 
    8.  Non  sono  ammessi  al  concorso  i  candidati  che   abbiano
presentato  domanda  di  partecipazione  ad  altri  concorsi  indetti
nell'anno 2011 per le carriere iniziali delle altre Forze di  Polizia
ad ordinamento civile e militare e del  Corpo  Militare  della  Croce
Rossa, anche se trasmesse semplicemente a mezzo posta elettronica. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti  la
gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per
il  candidato  ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione. Il mancato  adempimento  determina  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  dei
candidati. 
    4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto
legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  che  possono  far  valere  nei
confronti   del   Ministero   della    giustizia    -    Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e della formazione - Servizio dei Concorsi, polizia  penitenziaria  -
largo Luigi Daga n. 2, - 00164 Roma, titolare del trattamento. 
    5.  Il  responsabile  del  trattamento  e'  il  dirigente   della
Direzione generale del personale e  della  formazione  preposto  alla
gestione del Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1.   Le   domande   di   partecipazione    al    concorso    sono
obbligatoriamente redatte sull'apposito modello  come  da  fac-simile
allegato al presente bando e,  altresi',  disponibile  sul  sito  web
https://www.polizia-penitenziaria.it. 
    2.  I  soli  candidati  in  servizio  nelle  Forze  Armate  quali
volontari in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1),  impiegati  in
missione all'estero, potranno compilare la domanda anche  su  modello
non conforme, purche' contenente gli  stessi  dati  di  cui  al  gia'
citato allegato. 
    3.  La  domanda  di  partecipazione   al   concorso,   datata   e
sottoscritta dagli interessati pena la nullita'  della  stessa,  deve
essere trasmessa entro il termine perentorio di  giorni  trenta,  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»,  al  Ministero  della  giustizia   -
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione  generale
del personale e della formazione -  Servizio  dei  Concorsi,  polizia
penitenziaria - largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma. 
    4. La domanda di cui al precedente comma e' inoltrata: 
      a) per il personale impiegato in Italia, al  Comando  di  Corpo
presso il quale il candidato presta servizio,  che  provvedera'  alla
sua trasmissione all'indirizzo  di  cui  al  comma  3)  del  presente
articolo; 
      b) per il personale impiegato in missione all'estero, presso il
Reparto  in  teatro  operativo  fuori  area  da  cui   dipende,   che
provvedera'  alla  sua  trasmissione  con  il  mezzo   piu'   celere.
Dell'avvenuta presentazione della  domanda  fara'  fede  la  ricevuta
rilasciata dal Comando del Reparto cui essa viene presentata; 
      c) per i candidati in congedo, a mezzo raccomandata con  avviso
di  ricevimento  all'indirizzo  di  cui  al  comma  3)  del  presente
articolo. A tal fine fara' fede il  timbro  e  la  data  dell'Ufficio
postale accettante. L'avviso di ricevimento dovra' essere  conservato
dal candidato, al fine di documentare l'avvenuto invio della  domanda
entro i termini prescritti. Sulla busta, sul tagliando di  spedizione
e sull'avviso  di  ricevimento  deve  essere  riportato  il  seguente
codice: VFP1/04; 
      d) per i candidati in congedo residenti all'estero, tramite  la
competente autorita'  diplomatica  o  consolare,  che  provvedera'  a
trasmetterla all'indirizzo di cui al comma 3. 
    5. Nella presentazione delle domande: 
      a) i Comandi di Corpo interessati per i  militari  in  servizio
dovranno compilare ed inoltrare all'indirizzo di cui al comma  3  del
presente articolo,  unitamente  alla  domanda  di  partecipazione  al
concorso, l'estratto della documentazione di servizio,  previsto  dal
decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  197,  redatto  come   da
fac-simile in allegato 2, chiuso tassativamente alla data di scadenza
di presentazione delle domande. Domande  ed  attestati  senza  essere
spillati dovranno essere recapitati all'indirizzo di cui al comma  3)
entro e non oltre  il  trentesimo  giorno  successivo  alla  data  di
scadenza della domanda; 
      b) i candidati in congedo di cui al precedente comma 3, lettera
c)  e  d)  dovranno  obbligatoriamente  allegare  alla   domanda   di
partecipazione  al  concorso  copia  conforme   dell'estratto   della
documentazione di  servizio,  previsto  dal  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 197,  redatto  come  da  fac-simile  in  allegato  2,
rilasciato dall'ultimo Reparto/Ente di servizio all'atto del  congedo
quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1). 
    6.  Il  Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria   non
risponde, comunque, di eventuale mancata ricezione dovuta a  disguidi
postali, ad altre cause non imputabili a propria  inadempienza  o  ad
eventi di forza maggiore. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                     Compilazione della domanda 
 
 
    1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello  di  domanda  dopo  aver  preso  visione  delle  disposizioni
previste dal presente bando, di cui sottoscrive la piena  conoscenza,
pena nullita' della stessa. Nel  modello  deve  essere  indicata  dal
concorrente,  nell'apposito  campo  «CODICE  CONCORSO»  in   alto   a
sinistra, la sigla «VFP1/04». 
    2.   Gli   aspiranti   sono,   inoltre,   tenuti   a    segnalare
tempestivamente all'indirizzo di cui  al  comma  3  dell'art.  5  del
presente bando - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - con
dichiarazione sottoscritta,  completa  di  copia  fotostatica  di  un
proprio documento di identita' in corso di validita': 
      ogni variazione di indirizzo; 
      ogni cambio di Reparto di appartenenza; 
      l'eventuale congedamento da volontario in ferma  prefissata  di
un anno (VFP1) con la relativa data; 
      la Forza Armata (Esercito, Marina o Aeronautica ) ove  svolgere
eventualmente la ferma prefissata quadriennale (VFP4), segnalando con
1, 2 e 3 l'ordine di preferenza. 
    3. Il concorrente con la sottoscrizione della domanda esprime  il
consenso alla raccolta  e  trattazione  dei  dati  personali  che  lo
riguardano, necessari all'espletamento  dell'iter  concorsuale  e  si
assume le responsabilita'  penali  ed  amministrative  per  eventuali
dichiarazioni mendaci. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
 
    1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  4ª  Serie  speciale,
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni. 
    2.  Ad  eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie  speciale,  tutte  le
comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta. 
    3.   L'Amministrazione   penitenziaria    non    assume    alcuna
responsabilita'  nel  caso  di  dispersione  di   comunicazioni   e/o
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da  parte
dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  della  prova
d'esame di cui al successivo art. 9 del  presente  decreto,  nominata
con decreto del Direttore generale del personale e della  formazione,
e' composta da un presidente scelto tra i  funzionari  con  qualifica
non inferiore a dirigente penitenziario e/o Ufficiale  del  disciolto
Corpo degli Agenti di Custodia e  da  altri  quattro  funzionari  del
ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica  non
inferiore  all'ottava  ovvero  un  funzionario   dell'Amministrazione
penitenziaria appartenente all'area III. 
    2. Svolge le funzioni di  segretario  un  funzionario  del  ruolo
direttivo del Corpo di polizia penitenziaria  ovvero  un  funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    4. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. I candidati, ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi,  muniti
di un idoneo documento di riconoscimento e  fotocopia  dello  stesso,
per sostenere  la  prova  d'esame,  il  cui  superamento  costituisce
requisito necessario per la successiva  partecipazione  al  concorso,
nei  giorni  e  nell'ora  indicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª -Serie speciale «Concorsi ed esami»  del  27
aprile 2012, ovvero in quella la quale la stessa avesse fatto rinvio.
Detto     avviso     sara'     disponibile     anche     sul     sito
www.polizia-penitenziaria.it . 
    2. La comunicazione di cui al comma 1 ha  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 
    3. I candidati che  non  si  presentino  nel  giorno  e  nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso. 
    4. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su  una  serie
di domande a risposta sintetica o  a  scelta  multipla,  relative  ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo. 
    5. Ai fini della  predisposizione  delle  domande  a  risposta  a
scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi  della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 
    6.  La  Commissione  stabilisce  preventivamente  i  criteri   di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 
    7. La durata della prova e' stabilita dalla Commissione  all'atto
della predisposizione delle serie di domande da somministrare. 
    8. La  prova  si  intende  superata  dai  candidati  che  abbiano
riportato la votazione di almeno sei decimi. 
    9. Ferma restando la riserva di cui  all'art.  1,  comma  2,  del
presente bando, sono ammessi a sostenere gli accertamenti di  cui  al
successivo art. 11, i candidati risultati idonei alla prova scritta e
classificatisi tra i primi 1400 in ordine di merito.  Sono,  inoltre,
ammessi i candidati che abbiano riportato  lo  stesso  punteggio  del
concorrente collocatosi all'ultimo posto.  Qualora  il  numero  degli
idonei al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 11
e 12 risulti inferiore al numero dei posti  a  concorso,  ovvero  per
ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute,  l'Amministrazione,  si
riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota  di  candidati
risultati idonei alla prova culturale. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                Modalita' di svolgimento della prova 
 
 
    1. Durante la prova d'esame, e' fatto  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  o
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
    2. Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare  seco
carta da scrivere, appunti,  libri,  opuscoli  di  qualsiasi  genere,
calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro  e
con l'esterno. 
    3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni  e'  escluso
dal concorso. 
    4. L'esito della prova  culturale  e'  comunicato  unicamente  ai
candidati  ammessi  ai  successivi   accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. Dopo aver superato la prova d'esame, i candidati  non  esclusi
dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo,
giorno ed ora  che  saranno  loro  preventivamente  comunicati,  alla
visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
Commissione composta ai sensi  del  terzo  comma  dell'art.  106  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443  anche  da  medici  del
Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del  Ministero
della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui  al
secondo comma dell'art.  120  del  medesimo  decreto  legislativo  n.
443/1992. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area III. 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono sottoposti  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    5.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato. 
    6. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    7. La Commissione medica di seconda istanza e' composta ai  sensi
del quarto comma dell'art. 107 del  decreto  legislativo  30  ottobre
1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti  medici
individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma  dell'art.
120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    8. Il giudizio di idoneita' o di  non  idoneita'  espresso  dalla
Commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal Direttore generale del personale e della formazione. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  candidati   che   risultano   idonei   agli   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da  parte  di
una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario o  Ufficiale
del disciolto Corpo degli Agenti  di  Custodia,  e  composta  da  due
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto  Corpo
degli Agenti di  Custodia  con  qualifica  non  inferiore  all'ottava
aventi il titolo di perito selettore e  da  due  psicologi  o  medici
specializzati in psicologia individuati ai sensi  dell'art.  132  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,  n.  230.  Le
funzioni di segretario sono svolte da un  funzionario  del  Corpo  di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore  all'ottava  ovvero
da un  funzionario  dell'Amministrazione  penitenziaria  appartenente
all'area terza. 
    2. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 
    3. Le prove consistono in una serie di test  sia  collettivi  sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. 
    4. I  test  predisposti  dalla  Commissione  sono  approvati  con
decreto del  Ministro  della  giustizia  su  proposta  del  Capo  del
Dipartimento. 
    5. Avverso  al  giudizio  di  non  idoneita'  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    6. Il nuovo accertamento e'  effettuato  da  una  Commissione  di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta  da  due
dirigenti medici in qualita' di componenti, individuabili secondo  le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120  del  citato  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in  sede
di accertamento delle  qualita'  attitudinali  dalla  commissione  di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non  idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore generale del personale e della formazione. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                    Documentazione Amministrativa 
 
 
    1. Ai candidati risultati idonei verranno consegnati due  modelli
appositamente predisposti dall'Amministrazione penitenziaria: 
      a)  un  modello  di  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua  parte
dal  candidato  e  consegnato  in  sede  di  esame  di   accertamento
psico-fisico ed attitudinale,  unitamente  a  copia  fotostatica  non
autenticata del proprio documento  d'identita',  con  il  quale  egli
attesti i requisiti per la  partecipazione  alle  riserve  dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso e  quelli  necessari  per
dimostrare  il  possesso  di  eventuali  titoli  di  precedenza   e/o
preferenza nella nomina, previsti dall'art.  5,  commi  4  e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
      b) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
comprovante il possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'assunzione
medesima. 
    Non e' ammesso il  riferimento  a  documenti  prodotti  in  altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1.  Ultimata  la  prova  d'esame  e  i  successivi   accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, la Commissione di cui all'art. 8 redige
per i soli aspiranti idonei  alle  prove  la  graduatoria  di  merito
secondo: 
      a) il punteggio conseguito nella prova d'esame; 
      b) i titoli di seguito  indicati,  tratti  dall'estratto  della
documentazione di servizio  di  cui  al  fac-simile  in  allegato  2,
rilasciata dalle competenti Autorita' Militari: 
        valutazione del periodo di servizio  svolto  in  qualita'  di
volontario in ferma prefissata di un anno; 
        missioni in teatro operativo fuori area; 
        valutazione      relativa      all'ultima      documentazione
caratteristica; 
        riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
        titoli di studio; 
        conoscenza accertata secondo standard NATO,  di  una  o  piu'
lingue straniere; 
        esito        dei        concorsi        di        istruzione,
specializzazioni/abilitazioni conseguite; 
        numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; 
        eventuali altri attestati e brevetti. 
    2. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante  il
periodo prestato dai candidati quali volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP1), posseduti alla  data  di  scadenza  di  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. 
    3.  Nell'ambito  delle   suddette   categorie,   la   Commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da  attribuire  a  ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
    4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che abbiano superato la prova scritta d'esame e  che  siano
risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. 
    5. I titoli valutati ed i relativi  punteggi  sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della Commissione, che fanno parte integrante  degli  atti
del concorso. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                      Approvazione Graduatoria 
 
 
    1. Il  Direttore  generale  del  personale  e  della  formazione,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli  idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego. 
    2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le  preferenze  e  precedenze  previste  dall'art.  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modifiche ed integrazioni. 
    3. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata  nel
Bollettino ufficiale del Ministero  della  giustizia  con  avviso  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    4. Dalla data di pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le impugnazioni previste dalla legge. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                          Nomina vincitori 
 
 
    1. Dei concorrenti giudicati idonei, fatta salva  la  riserva  di
posti  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  utilmente  collocati   nella
graduatoria: 
      a ) trecentocinque candidati, saranno nominati  allievi  agenti
del ruolo maschile del Corpo  di  polizia  penitenziaria  ed  ammessi
direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo
restando il completamento della ferma prefissata di un anno; 
      b) settanta candidati,  saranno  nominati  allievi  agenti  del
ruolo  maschile  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  ed   ammessi
direttamente alla frequenza del prescritto corso di  formazione  dopo
aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualita' di volontari in
ferma prefissata quadriennale. 
    2. I candidati  di  cui  al  comma  1,  lettera  a)  che  non  si
presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede  e  nel  termine
loro assegnato per la frequenza del prescritto corso  di  formazione,
saranno dichiarati decaduti dalla nomina  e  saranno  sostituiti,  in
ordine di graduatoria, dai candidati vincitori di cui  al  precedente
comma 1, lettera b). 
    3. Analoga procedura verra' seguita, a cura del  Ministero  della
difesa - Direzione generale per il Personale Militare, per sostituire
gli idonei vincitori destinati all'incorporamento nelle Forze  Armate
per la prevista ferma prefissata  quadriennale  (VFP4),  che  non  si
dovessero presentare per il compimento della citata ferma. 
    4. La nomina dei vincitori e' disposta con decreto del  Direttore
generale del personale e della formazione. 
    5. I vincitori di cui al comma  1,  lettera  a)  sono  ammessi  a
frequentare il  corso  di  formazione  professionale  previsto  dalle
disposizioni vigenti. 
    6. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  17,  comma  2,  del
presente bando, i vincitori di  cui  al  comma  1,  lettera  b)  sono
ammessi a frequentare il corso di formazione  professionale  previsto
dalle  disposizioni  vigenti  al  termine  della   ferma   prefissata
quadriennale. 
    7. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  ed
operative degli istituti penitenziari. 
    8. I candidati dichiarati vincitori del  concorso,  superati  gli
esami  di  fine  corso,  devono  permanere  nella   sede   di   prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
    9.  I  candidati  dichiarati  vincitori  dei  posti  di  cui   al
precedente art. 1, comma 2 sono assegnati come prima sede di servizio
ad Istituti e servizi posti nella provincia di Bolzano. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
Ammissione dei volontari alla  ferma  prefissata  quadriennale  nelle
                            Forze Armate 
 
 
    1. La graduatoria di merito  sara'  inviata,  a  cura  di  questa
Amministrazione, al Ministero della Difesa - Direzione  generale  per
il Personale Militare. 
    2. I candidati di cui al precedente art. 16, comma 1, lettera b),
saranno ammessi a svolgere la ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)
nelle Forze Armate. Nell'ultimo  semestre  della  predetta  ferma,  i
candidati saranno convocati per  la  verifica  del  mantenimento  dei
requisiti psico-fisici, nonche' di quelli morali  e  di  condotta.  I
candidati  giudicati  non  idonei  saranno  dichiarati  esclusi   dal
concorso. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo degli Organi di
tutela. 
      Roma, 29 novembre 2011 
 
                                  Il direttore generale: Turrini Vita