Concorso per 1 revisore contabile (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 101 del 23-12-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (Scad. 23 gennaio 2012) Indizione, per l'anno 2011, della sessione di esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. IL MINISTRO DELLA GIUST ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 23-12-2011
Data Scadenza bando 23-01-2012
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (Scad. 23 gennaio 2012)
Indizione, per l'anno 2011, della sessione di esame per  l'iscrizione
  nel registro dei revisori contabili. 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; 
    Vista la legge 13 maggio 1997, n. 132; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n.
99; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica.  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28; 
    Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E'  indetta  per  l'anno  2011  la  sessione  di   esami   per
l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso  il
Ministero della giustizia. 
    2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª  serie  speciale  -  del  13
marzo 2012 verranno indicate le materie oggetto delle prove scritte e
verra' data comunicazione della data, dell'ora e della sede in cui le
suddette prove avranno luogo. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    1.  La  domanda  di  ammissione  all'esame  (si  veda  fac-simile
-Allegato "A"-), presentata in bollo (euro  14,62)  e  corredata  dei
documenti indicati al comma 3 ed al comma 4 del presente articolo, e'
indirizzata  alla  Commissione  esaminatrice  per  l'iscrizione   nel
registro dei revisori contabili presso il Ministero  della  giustizia
ed inoltrata tramite il Registro Revisori Legali S.r.l., piazza della
Repubblica, 68 - 00185 Roma,  nel  termine  di  decadenza  di  giorni
trenta  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale. Si considerano prodotte in tempo utile le domande
di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento
entro il termine sopra citato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante. 
    2. Nella domanda l'interessato dichiara: 
      a) cognome e nome, luogo e data di nascita,  residenza,  codice
fiscale, domicilio presso il quale intende ricevere le  comunicazioni
ed un recapito telefonico; 
      b) di  aver  conseguito  in  materie  economiche,  aziendali  o
giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o  un
diploma di  una  scuola  diretta  ai  fini  speciali,  rilasciati  al
compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni (art.
3 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 88/1992); 
      c) di aver svolto, presso un revisore contabile,  un  tirocinio
triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di  esercizio  e
consolidati (art. 3 comma 2  lett.  b)  del  decreto  legislativo  n.
88/1992); i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici devono  aver
svolto il tirocinio  presso  un  funzionario  pubblico  iscritto  nel
registro  dei  revisori  contabili  (art.  3  comma  3  del   decreto
legislativo n. 88/1992); 
      d) (eventualmente), di aver diritto all'esonero parziale: 
        1) per aver superato un esame di Stato  teorico-pratico,  per
l'abilitazione all'esercizio di attivita' professionale (art. 5 comma
1 del decreto legislativo n. 88/1992); 
        2) se dipendente dello Stato o di un ente pubblico  per  aver
superato, presso la Scuola superiore della Pubblica  amministrazione,
un esame teorico-pratico come previsto dall'art. 5 comma  2  del  del
decreto legislativo n. 88/1992; 
    indicando nei suddetti casi le materie per le  quali  ritiene  di
dover essere esonerato; 
    3. Alla domanda, soggetta  all'imposta  di  bollo  (Euro  14,62),
dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
      a) diploma relativo  ad  uno  dei  titoli  di  studio  indicati
nell'articolo 3 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n.  88/1992,
o  copia  autentica  dello  stesso   ovvero   documento   sostitutivo
rilasciato   dalla   competente   autorita'   scolastica   attestante
l'avvenuto conseguimento del titolo di studio; 
      b)  dichiarazione  di  compiuto  tirocinio  espletato  a  norma
dell'art. 3, comma 2 lett. b) o comma 3 del  decreto  legislativo  n.
88/1992 (contenente, oltre al periodo, anche  le  attivita'  svolte),
rilasciata, a seconda dei casi, da un revisore contabile ovvero da un
pubblico funzionario iscritto nel registro  dei  revisori  contabili;
oppure (copia in carta semplice) della comunicazione  o  attestazione
della Commissione Centrale  per  i  revisori  contabili  dalla  quale
risulti il compiuto tirocinio  e  la  conseguente  cancellazione  dal
registro,  come  previsto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1998 n. 99; 
      c) certificazione relativa al superamento di  uno  degli  esami
indicati nell'art. 5 del decreto legislativo n.  88/1992  qualora  il
candidato richieda l'esonero parziale. 
      d) l'originale dell'attestazione di pagamento del contributo di
euro 25,82 corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale
n. 43318617 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma,
con imputazione sul capitolo 3525, Capo XI, dell'entrata del bilancio
dello Stato; 
      e) fotocopia di un proprio documento d'identita'  in  corso  di
validita'. 
    4. Il candidato, consapevole di quanto disposto dall'art. 76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
potra' avvalersi del diritto di cui all'art. 46 dello stesso  decreto
(dichiarazioni sostitutive)  per  la  documentazione  richiesta  alle
lettere a) e c) del comma 3, e di quello di cui all'art  .47  per  la
documentazione richiesta  alla  lettera  b)  del  comma  3  (si  veda
fac-simile - Allegato "B"-);  alle  dichiarazioni  di  cui  sopra  va
allegata fotocopia di  un  valido  documento  di  riconoscimento  del
dichiarante; 
    5. La sottoscrizione apposta in calce alla domanda e'  esente  da
autenticazione. 
    6. Ogni cambiamento di  indirizzo  ed  ogni  altra  comunicazione
devono  essere  trasmesse  ?  alla   Segreteria   della   Commissione
esaminatrice per l'iscrizione nel registro  dei  revisori  contabili-
presso Ufficio III - Reparto IV Direzione  Generale  della  Giustizia
Civile del Ministero della Giustizia, Via Tronto n. 2,  C.A.P.  00198
ROMA, con lettera raccomandata  (anticipandola  via  fax  al  nr.  06
8419441);  allo  stesso  modo  andra'  effettuata   qualsiasi   altra
comunicazione. Le comunicazioni produrranno effetto  dal  momento  in
cui perverranno al suddetto ufficio. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    1. Salvo quanto previsto  dal  comma  seguente,  i  requisiti  di
ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande. 
    2. Ai  sensi  dell'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 99/1998, il tirocinio  deve  essere  completato  almeno
trenta giorni prima del termine per la presentazione della domanda. 
    3. Non saranno prese  in  considerazione  le  domande  presentate
oltre il termine indicato all'art. 2, comma 1,  o  risultate  carenti
della documentazione indicata nell'art. 2, comma 3 e 4. 
    4. I candidati  non  ammessi  e  quelli  che  non  hanno  diritto
all'esonero parziale  richiesto  riceveranno  apposito  provvedimento
motivato della Commissione esaminatrice. 
    5. Ai candidati ammessi a sostenere le prove  scritte  non  sara'
data alcuna comunicazione. Pertanto essi sono tenuti  a  presentarsi,
nei giorni, nell'ora e nel luogo indicati ai sensi dell'art. 1  comma
2. 
    6. E'  ammessa  la  consultazione  di   testi   legislativi   non
commentati, ai sensi dell'art. 21, comma 7 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 99/1998, che i candidati presenteranno dalle  ore
9 alle ore 13 del giorno precedente  l'inizio  delle  prove  scritte,
curando che su ciascuno dei testi sia indicato il cognome,  il  nome,
il luogo e la data di nascita dei candidato cui si riferiscono. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    1. I candidati  portatori  di  handicap  debbono  indicare  nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  all'handicap,  nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 
    2. Per i predetti candidati  la  commissione  provvede  ai  sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
    L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale. 
    1) Le prove scritte verteranno su una o piu' materie  tra  quelle
elencate nei gruppi che seguono: 
      primo giorno: 
        a) contabilita' generale; 
        b) contabilita' analitica e di gestione; 
        c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; 
        d) controllo della contabilita' e dei bilanci; 
      secondo giorno: 
        e) diritto civile e commerciale; 
        f) diritto fallimentare; 
        g) diritto tributario; 
        h) diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
      terzo giorno: 
        i) sistemi di informazione e di informatica; 
        l) economia politica e aziendale e principi  fondamentali  di
gestione finanziaria; 
        m) matematica e statistica. 
    2) La prova orale vertera' su tutte le materie elencate nell'art.
4 del decreto legislativo n. 88/1992, che di seguito si riportano: 
      a) contabilita' generale; 
      b) contabilita' analitica e di gestione; 
      c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; 
      d) controllo della contabilita' e dei bilanci; 
      e) diritto civile e commerciale; 
      f) diritto fallimentare; 
      g) diritto tributario; 
      h) diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
      i) sistemi di informazione e di informatica; 
      1) economia politica e aziendale  e  principi  fondamentali  di
gestione finanziaria; 
      m) matematica e statistica. 
    3) Ai sensi dell'art. 4,  comma  2  del  decreto  legislativo  27
gennaio 1992 , n. 88 , per le materie elencate nelle lettere da e) ad
m), l'accertamento delle conoscenze teoriche  e  della  capacita'  di
applicarle praticamente  e'  limitato  a  quanto  necessario  per  il
controllo della contabilita' e dei bilanci. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice sara'  costituita  con  successivo
decreto emesso ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica. 6 marzo 1998 n. 99. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
    1. Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data comunicazione
ai sensi dell'art. 24  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 marzo 1998 n. 99. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
    1. Per tutto quanto non  disciplinato  dal  presente  decreto  si
applica quanto previsto negli articoli da 15 a  24  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo  1998  n.  99,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 88 del 16 aprile 1998. 
 
      Roma, 15 dicembre 2011 
 
                                                Il Ministro: Severino