Concorso per 1 revisore contabile (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 101 del 23-12-2011 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (Scad. 23 gennaio 2012) Indizione, per l'anno 2011, della sessione di esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. IL MINISTRO DELLA GIUST ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 23-12-2011 |
Data Scadenza bando | 23-01-2012 |
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CONCORSO (Scad. 23 gennaio 2012)
Indizione, per l'anno 2011, della sessione di esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; Vista la legge 13 maggio 1997, n. 132; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99; Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28; Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39; Decreta: Art. 1 1. E' indetta per l'anno 2011 la sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. 2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 13 marzo 2012 verranno indicate le materie oggetto delle prove scritte e verra' data comunicazione della data, dell'ora e della sede in cui le suddette prove avranno luogo.
Art. 2 1. La domanda di ammissione all'esame (si veda fac-simile -Allegato "A"-), presentata in bollo (euro 14,62) e corredata dei documenti indicati al comma 3 ed al comma 4 del presente articolo, e' indirizzata alla Commissione esaminatrice per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della giustizia ed inoltrata tramite il Registro Revisori Legali S.r.l., piazza della Repubblica, 68 - 00185 Roma, nel termine di decadenza di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra citato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. 2. Nella domanda l'interessato dichiara: a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni ed un recapito telefonico; b) di aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta ai fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni (art. 3 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 88/1992); c) di aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati (art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 88/1992); i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici devono aver svolto il tirocinio presso un funzionario pubblico iscritto nel registro dei revisori contabili (art. 3 comma 3 del decreto legislativo n. 88/1992); d) (eventualmente), di aver diritto all'esonero parziale: 1) per aver superato un esame di Stato teorico-pratico, per l'abilitazione all'esercizio di attivita' professionale (art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 88/1992); 2) se dipendente dello Stato o di un ente pubblico per aver superato, presso la Scuola superiore della Pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico come previsto dall'art. 5 comma 2 del del decreto legislativo n. 88/1992; indicando nei suddetti casi le materie per le quali ritiene di dover essere esonerato; 3. Alla domanda, soggetta all'imposta di bollo (Euro 14,62), dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) diploma relativo ad uno dei titoli di studio indicati nell'articolo 3 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 88/1992, o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorita' scolastica attestante l'avvenuto conseguimento del titolo di studio; b) dichiarazione di compiuto tirocinio espletato a norma dell'art. 3, comma 2 lett. b) o comma 3 del decreto legislativo n. 88/1992 (contenente, oltre al periodo, anche le attivita' svolte), rilasciata, a seconda dei casi, da un revisore contabile ovvero da un pubblico funzionario iscritto nel registro dei revisori contabili; oppure (copia in carta semplice) della comunicazione o attestazione della Commissione Centrale per i revisori contabili dalla quale risulti il compiuto tirocinio e la conseguente cancellazione dal registro, come previsto dall'art. 14 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998 n. 99; c) certificazione relativa al superamento di uno degli esami indicati nell'art. 5 del decreto legislativo n. 88/1992 qualora il candidato richieda l'esonero parziale. d) l'originale dell'attestazione di pagamento del contributo di euro 25,82 corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale n. 43318617 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma, con imputazione sul capitolo 3525, Capo XI, dell'entrata del bilancio dello Stato; e) fotocopia di un proprio documento d'identita' in corso di validita'. 4. Il candidato, consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potra' avvalersi del diritto di cui all'art. 46 dello stesso decreto (dichiarazioni sostitutive) per la documentazione richiesta alle lettere a) e c) del comma 3, e di quello di cui all'art .47 per la documentazione richiesta alla lettera b) del comma 3 (si veda fac-simile - Allegato "B"-); alle dichiarazioni di cui sopra va allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante; 5. La sottoscrizione apposta in calce alla domanda e' esente da autenticazione. 6. Ogni cambiamento di indirizzo ed ogni altra comunicazione devono essere trasmesse ? alla Segreteria della Commissione esaminatrice per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili- presso Ufficio III - Reparto IV Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, Via Tronto n. 2, C.A.P. 00198 ROMA, con lettera raccomandata (anticipandola via fax al nr. 06 8419441); allo stesso modo andra' effettuata qualsiasi altra comunicazione. Le comunicazioni produrranno effetto dal momento in cui perverranno al suddetto ufficio.
Art. 3 1. Salvo quanto previsto dal comma seguente, i requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 2. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998, il tirocinio deve essere completato almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione della domanda. 3. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine indicato all'art. 2, comma 1, o risultate carenti della documentazione indicata nell'art. 2, comma 3 e 4. 4. I candidati non ammessi e quelli che non hanno diritto all'esonero parziale richiesto riceveranno apposito provvedimento motivato della Commissione esaminatrice. 5. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara' data alcuna comunicazione. Pertanto essi sono tenuti a presentarsi, nei giorni, nell'ora e nel luogo indicati ai sensi dell'art. 1 comma 2. 6. E' ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati, ai sensi dell'art. 21, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998, che i candidati presenteranno dalle ore 9 alle ore 13 del giorno precedente l'inizio delle prove scritte, curando che su ciascuno dei testi sia indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita dei candidato cui si riferiscono.
Art. 4 1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 5 L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale. 1) Le prove scritte verteranno su una o piu' materie tra quelle elencate nei gruppi che seguono: primo giorno: a) contabilita' generale; b) contabilita' analitica e di gestione; c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; d) controllo della contabilita' e dei bilanci; secondo giorno: e) diritto civile e commerciale; f) diritto fallimentare; g) diritto tributario; h) diritto del lavoro e della previdenza sociale; terzo giorno: i) sistemi di informazione e di informatica; l) economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria; m) matematica e statistica. 2) La prova orale vertera' su tutte le materie elencate nell'art. 4 del decreto legislativo n. 88/1992, che di seguito si riportano: a) contabilita' generale; b) contabilita' analitica e di gestione; c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; d) controllo della contabilita' e dei bilanci; e) diritto civile e commerciale; f) diritto fallimentare; g) diritto tributario; h) diritto del lavoro e della previdenza sociale; i) sistemi di informazione e di informatica; 1) economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria; m) matematica e statistica. 3) Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 , n. 88 , per le materie elencate nelle lettere da e) ad m), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacita' di applicarle praticamente e' limitato a quanto necessario per il controllo della contabilita' e dei bilanci.
Art. 6 1. La Commissione esaminatrice sara' costituita con successivo decreto emesso ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica. 6 marzo 1998 n. 99.
Art. 7 1. Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data comunicazione ai sensi dell'art. 24 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998 n. 99.
Art. 8 1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto si applica quanto previsto negli articoli da 15 a 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998 n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 88 del 16 aprile 1998. Roma, 15 dicembre 2011 Il Ministro: Severino