Concorso per 413 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 413 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 103 del 30-12-2011 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 30 gennaio 2012) Concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze armate per l'anno accademico ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 02-01-2012 |
Data Scadenza bando | 30-01-2012 |
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CONCORSO (scad. 30 gennaio 2012)
Concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze armate per l'anno accademico 2012-2013.
TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica; Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica; Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica; Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999 e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, concernente i titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni, concernente elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, e successive modifiche e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, e successive modifiche e integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2007, cosi' come modificato con il decreto ministeriale 26 maggio 2008, concernente, tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia aeronautica, nonche' tipologia e modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente le disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 - impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio 2010, n. 109 - che ha modificato le due direttive tecniche sopracitate, emesse dalla medesima Direzione generale in data 5 dicembre 2005; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012); Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 - registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore capo (CP) Marco Brusco a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto; Decreta: Art. 1 Generalita' 1. Per l'anno accademico 2012-2013 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale ed aeronautica, per la formazione di base degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri: a) Esercito: 1) concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare; 2) concorso interno, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare; b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale; c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica; d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste riserve di posti a favore degli allievi delle Scuole militari e del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare i predetti concorsi, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale.
TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013
Art. 2 Requisiti generali di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi, fatte salve eventuali eccezioni che sono indicate nei successivi specifici capi del titolo II del presente decreto. Per la partecipazione ai predetti concorsi, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti generali: a) essere cittadini italiani; b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di eta' al 31 ottobre 2012. Gli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di eta' al 31 ottobre 2012. Il limite massimo di eta' e' elevato, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute nei successivi specifici capi del titolo II, di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate. Tale elevazione del limite di eta' non trova applicazione per i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c). Detta elevazione, inoltre, non si applica al personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, partecipante al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d); c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2011-2012 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati; d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici ed attitudinali; e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h) avere tenuto condotta incensurabile e non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato; i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri; l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici. 2. Per il solo concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l), i concorrenti devono essere in servizio nell'Esercito in qualita' di sergente in servizio permanente, allievo sergente, volontario in servizio permanente, volontario in ferma prefissata quadriennale, volontario in ferma breve e volontario in ferma prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. 3. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale, indicati nel successivo titolo II, capo IV, dovranno non essere stati dimessi per insufficiente attitudine al pilotaggio. 4. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno non essere stati dichiarati inidonei all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in servizio permanente, e non dovranno trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale. 5. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 l'ammissione ai corsi sara' subordinata al possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore, nonche' per esercitare l'attivita' di volo in qualita' di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti normale per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). Le modalita' di accertamento di detta idoneita', ferme restando le disposizioni di cui ai successivi articoli 5 e 6 del presente decreto, saranno piu' dettagliatamente indicate nei successivi specifici capi del titolo II. 6. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sara' inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione ai singoli istituti di formazione, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 7. Tutti i requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere b) e c), dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Inoltre, i requisiti medesimi, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) e, per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), di quello previsto dal precedente comma 4 dovranno essere mantenuti sino all'ammissione presso i singoli istituti di formazione e per tutta la durata del ciclo formativo. 8. Eccezion fatta per il concorso interno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), l'ammissione dei concorrenti gia' alle armi sara' subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, al nulla osta della Forza armata/Corpo armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio.
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Art. 3 Svolgimento dei concorsi 1. Tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 prevedono: a) prove di efficienza fisica, che potranno essere svolte nell'ambito di diverse fasi concorsuali; b) accertamenti psicofisici; c) accertamenti attitudinali (non previsti per il concorso di cui al precedente articolo1, comma 1, lettera c)); d) prova orale su materie indicate negli specifici concorsi; e) prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Inoltre: a) il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) prevede anche: 1) una prova scritta di selezione culturale; 2) un tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque non superiore a sessanta giorni; b) i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) e al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) prevedono anche una prova scritta di selezione culturale; c) il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) prevede anche: 1) una prova scritta di preselezione; 2) una prova scritta di composizione italiana; 3) un tirocinio psicoattitudinale e comportamentale; 4) una prova facoltativa di informatica; 5) una prova orale di lingua inglese; d) il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) prevede anche: 1) una prova scritta di preselezione; 2) una prova scritta di composizione italiana; 3) un tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque non superiore a sessanta giorni. 3. Per i concorrenti che presenteranno domanda di partecipazione per i posti dei Corpi sanitari nell'ambito dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) le prove di cui al presente articolo non sostituiscono la prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, programmata annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR). Pertanto, se detta prova di ammissione verra' confermata per l'anno accademico 2012-2013 anche per gli allievi delle Accademie militare, navale ed aeronautica la procedura concorsuale potra' subire, solo per i suddetti concorrenti e a seconda delle indicazioni fornite dal MIUR stesso, eventuali integrazioni ovvero per i medesimi concorrenti potrebbe rivelarsi necessaria l'effettuazione della predetta prova a livello nazionale, in modalita' indipendente dal peculiare reclutamento militare. Di eventuali integrazioni alla procedura concorsuale per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, nel senso sopra indicato, ovvero dell'adozione di ulteriori, specifiche esenzioni disposte a favore degli allievi delle Accademie militare, navale ed aeronautica verra' fornita comunicazione mediante avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale - che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati. 4. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 5. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate nei successivi specifici capi del titolo II.
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DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI RELATIVI
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Art. 4 Commissioni 1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1 saranno nominate, con successivi decreti, le seguenti commissioni: a) la commissione per gli accertamenti psicofisici; b) la commissione per gli accertamenti attitudinali (non prevista per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c)); 2. Inoltre: a) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) saranno anche nominate: 1) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi; 2) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; 3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 4) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio; b) per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) saranno anche nominate: 1) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi; 2) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; 3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; c) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) saranno anche nominate: 1) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie finali; 2) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 3) la commissione per le prove di efficienza fisica; d) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) saranno anche nominate: 1) la commissione per la prova scritta di preselezione; 2) la commissione per la prova scritta di composizione italiana; 3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 4) la commissione esaminatrice per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, per la prova facoltativa di informatica, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie generali di merito; e) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) saranno anche nominate: 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie; 2) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; 3) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio.
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ACCADEMICO 2012-2013
Art. 5 Accertamenti psicofisici 1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita' psicofisica al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso all'Arma/Corpo prescelto. 2. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile; b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico normale. 3. Per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), per i soli concorrenti collocati in congedo nel periodo successivo alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso e prima della data di presentazione per sostenere gli accertamenti psicofisici o sprovvisti di profilo sanitario, gli accertamenti psicofisici saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' al servizio militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. I concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti: a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile; b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico normale. 4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: a) dati somatici - statura: non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95 se di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile; b) apparato visivo: 1) corpo di stato maggiore: visus corretto 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale; 2) corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario militare marittimo, del commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potra' essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento; c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 Decibel fino alla frequenza di 4000 Hertz ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hertz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive tecniche della Direzione generale della sanita' militare; d) dentatura: dovra' essere in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati. 5. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: a) per i soli concorrenti per il ruolo naviganti normale: 1) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm. 98 e non inferiore a cm. 85 e una distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm. 65 e non inferiore a cm. 56; 2) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm. 90 e non inferiore a cm. 74,5; b) per i soli concorrenti di sesso maschile, avere una statura non inferiore a m. 1,65 e, qualora concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, non superiore a m. 1,90; c) per i soli concorrenti di sesso femminile: 1) avere una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90 se concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica; 2) avere una statura non inferiore a m. 1,61 se concorrenti per i ruoli non naviganti. 6. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: a) statura non inferiore a: 1) m. 1,70 per i concorrenti di sesso maschile; 2) m. 1,65 per i concorrenti di sesso femminile; b) apparato visivo: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale. Tra gli interventi di chirurgia rifrattiva e' ammessa esclusivamente la tecnica PRK. 7. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti dovranno produrre la documentazione indicata nei successivi specifici capi del titolo II. 8. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) saranno giudicati idonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3 ed ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri indicati nel successivo titolo II, capi I e II, coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); apparato visivo (VS); apparato uditivo (AU). 9. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti citati al comma 4 del presente articolo cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; per l'apparato visivo (VS) e l'apparato uditivo (AU) valgono gli specifici requisiti indicati al precedente comma 4 del presente articolo. 10. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) saranno giudicati inidonei i concorrenti per il ruolo naviganti normale risultati affetti da imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea (decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni). Saranno, inoltre, giudicati inidonei i concorrenti per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico e per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico ai quali sia stato attribuito un profilo sanitario inferiore al seguente profilo minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. 11. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al comma 6, cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. Per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri, la verifica dell'idoneita' sara' volta ad accertare l'assenza di infermita' invalidanti in atto. 12. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate nei successivi specifici capi del titolo II.
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Art. 6 Accertamenti attitudinali 1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti verranno sottoposti, a cura delle commissioni competenti, ad accertamenti attitudinali finalizzati a valutarne le qualita' attitudinali ed a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze armate ovvero nell'Arma dei carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalita' indicati nei successivi specifici capi del titolo II.
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Art. 7 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2, gli enti delegati dalla Direzione generale per il personale militare provvederanno a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti risultati vincitori dei concorsi nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai medesimi. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergera' la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio. Per i concorrenti che hanno beneficiato dell'elevazione del limite massimo di eta' per il servizio militare prestato previsto dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b), l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del reparto/ente di appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare prestato, nonche' il nulla osta per l'arruolamento nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri, per gli iscritti nelle liste della leva di mare e di terra e per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti d'ufficio. 4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta dell'istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2012-2013 presso le universita'. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore. 5. I vincitori del concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), all'atto dell'ammissione in Accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare. Gli allievi di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza.
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Art. 8 Spese di viaggio e licenza straordinaria per esami 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste nei successivi specifici capi del titolo II saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Amministrazione della difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di mezzi per i viaggi. 2. I concorrenti che sono militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti nei successivi specifici capi del titolo II, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per la prova scritta. Se il concorrente non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 3. Solo per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), i concorrenti in servizio fruiranno del certificato di viaggio limitatamente al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno le prove di cui al precedente articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera b) e per il rientro in sede. Inoltre, per i concorrenti in servizio, nella licenza straordinaria per esami militari di cui al precedente comma 2 non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dallo specifico capo II del titolo II, ne' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. 4. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) i concorrenti fruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa durante le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici, gli accertamenti attitudinali e la prova orale, nonche' durante il tirocinio per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1). Gli stessi dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma ed indossare l'uniforme se militari in servizio. 5. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici. Gli stessi fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione della difesa.
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Art. 9 Vincoli di servizio 1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 saranno ammessi ai corsi presso le Accademie di Forza armata acquisiranno la qualifica di allievi e dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa ovvero come carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'istituto. 2. I concorrenti vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi, qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti sull'obbligo di rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente, in relazione al proprio corso di studi. Tale obbligo dovra' essere assunto all'atto dell'ammissione al terzo anno di corso. 3. Agli allievi, una volta incorporati, potra' essere chiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
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Art. 10 Disposizioni per i militari 1. All'atto dell'ammissione ai corsi i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi dell'articolo 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'articolo 867, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse. 2. Nei successivi specifici capi del titolo II sono contenute in merito ulteriori disposizioni di dettaglio.
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Art. 11 Trattamento economico degli allievi 1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche' la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente saranno a carico dell'Amministrazione della difesa, fatte salve ulteriori disposizioni specifiche. 2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuita', dal ruolo degli ufficiali in ferma prefissata, dai ruoli dei sottufficiali, dai ruoli dei graduati e dai ruoli dei militari di truppa, in luogo delle competenze previste al successivo comma 3, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione in Accademia. Se questi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, sara' attribuito un assegno personale riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. 3. Agli allievi non provenienti dalle predette categorie di personale saranno corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
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Art. 12 Esclusioni 1. L'Amministrazione della difesa potra', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza armata, nonche' escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi regolari, se il difetto dei requisiti verra' accertato durante i corsi stessi.
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Art. 13 Nomine 1. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei corsi delle Armi varie, dell'Arma trasporti e materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza, sempreche' assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale. Gli allievi nominati sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale delle Armi varie saranno, con successiva determinazione, assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni. 2. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), al termine del secondo anno del corso normale gli allievi idonei conseguiranno la qualifica di aspirante guardiamarina e, superato il terzo anno, saranno nominati guardiamarina in servizio permanente con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante guardiamarina. 3. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), al termine del secondo anno di corso agli allievi idonei sara' conferita la qualifica di aspirante ufficiale e, al superamento del terzo anno, la nomina a sottotenente in servizio permanente. Tale nomina decorrera', ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante ufficiale. Agli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni del corso del ruolo naviganti normale verra' conferita la predetta qualifica di aspirante ufficiale sempreche' gli stessi assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sedici anni, ai sensi dell'articolo 724, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse. 4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) gli allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, sempreche' contraggano una ferma di nove anni, che assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi dell'articolo 738, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse.
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Art. 14 Trattamento dei dati 1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso gli enti delegati dalla Direzione generale per il personale militare per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato godra' dei diritti di cui all'articolo 7 del predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. I responsabili del trattamento sono indicati nei successivi specifici capi del titolo II. 5. I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi dell'articolo 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse.
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ACCADEMICO 2012-2013
Art. 15 Rinvio alle disposizioni specifiche 1. Per quanto concerne il numero dei posti a concorso, le domande di partecipazione, lo svolgimento dei singoli concorsi, le modalita' ed i calendari delle prove e degli accertamenti previsti, la composizione delle commissioni e le modalita' di formazione delle graduatorie di merito, nonche' disposizioni di dettaglio, si fa rinvio ai successivi specifici capi del titolo II.
TITOLO II
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CAPO I
CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Art. 16 Posti a concorso 1. I posti disponibili nel concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 122 (centoventidue) allievi al primo anno del 194° corso dell'Accademia militare dell'Esercito per l'anno accademico 2012-2013 di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) sono cosi' ripartiti: a) 101 (centouno) per le Armi ed i Corpi dell'Esercito come di seguito specificato: 1) 75 (settantacinque) per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni (denominate Armi varie); 2) 11 (undici) per il corso dell'Arma trasporti e materiali; 3) 7 (sette) per il corso del Corpo degli ingegneri; 4) 8 (otto) per il corso del Corpo di commissariato; b) 21 (ventuno) per il corso del Corpo sanitario. 2. Se nel concorso interno, per esami, per l'ammissione di 31 (trentuno) allievi al primo anno del 194° corso dell'Accademia militare dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), uno o piu' dei posti non saranno ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti a quelli previsti dal presente concorso per il corrispondente corso. 3. Se, invece, i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) non saranno ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei e non vincitori iscritti nella graduatoria per i posti di cui al precedente comma 1, lettera b), sempreche' lo gradiscano - esprimendo anche la preferenza di assegnazione di Arma o Corpo - secondo l'ordine della graduatoria medesima. 4. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) o per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non e' consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al citato comma 1, lettere a) e b). 5. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti anche se alle armi, ad eccezione del personale cui e' riservato il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2). 6. I concorrenti potranno indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, soltanto l'ordine di preferita assegnazione ad Armi e Corpi mentre, per il Corpo sanitario dell'Esercito, l'ordine di preferita assegnazione all'indirizzo di studio (medicina e chirurgia, chimica e tecnologie farmaceutiche o medicina veterinaria). Dette preferenze manifestate dai concorrenti potranno essere modificate entro la terza settimana di frequenza del tirocinio, ultima fase concorsuale, con apposita dichiarazione. L'assegnazione ai corsi puo' comunque essere diversa dalla preferenza espressa e sara' stabilita in funzione della specifica graduatoria finale, della citata preferenza espressa e delle esigenze di Forza armata. In tal senso, ciascun candidato dovra' rilasciare apposita dichiarazione di accettazione del corso assegnato. 7. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza armata nel seguente modo: a) gli ammessi ai corsi delle Armi varie, dell'Arma trasporti e materiali e del Corpo di commissariato seguiranno un corso di laurea triennale in scienze strategiche e successivamente, in funzione dell'Arma o del Corpo di assegnazione, un corso di laurea magistrale in scienze strategiche negli indirizzi: 1) politico - organizzativo; 2) dei sistemi infrastrutturali; 3) delle comunicazioni; 4) logistico; 5) economico - amministrativo; b) gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale in ingegneria, nei seguenti indirizzi che saranno assegnati all'inizio del tirocinio di cui al successivo articolo 27: 1) 3 (tre) in ingegneria elettronica; 2) 2 (due) in ingegneria meccanica; 3) 1 (uno) in ingegneria informatica; 4) 1 (uno) in ingegneria civile; c) gli ammessi ai corsi per il Corpo sanitario frequenteranno corsi di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina veterinaria, secondo la seguente ripartizione: 1) 17 (diciassette) in medicina e chirurgia; 2) 1 (uno) in chimica e tecnologie farmaceutiche; 3) 3 (tre) in medicina veterinaria. 8. L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra indicati, se sara' necessario procedere ai relativi adeguamenti a seguito di provvedimenti adottati in proposito di concerto con il MIUR. 9. Per quanto indicato nel precedente comma 7: a) i concorrenti gia' laureati in ingegneria non potranno essere ammessi al corso del Corpo degli ingegneri; b) i concorrenti gia' laureati in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina veterinaria non potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario per il conseguimento del diploma di laurea gia' posseduto, ma potranno, eventualmente, aspirare ad un indirizzo di studi differente nell'ambito dei corsi di studio del Corpo sanitario; c) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avranno gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere. 10. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 3, il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o dei Corpi.
TITOLO II
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ACCADEMICO 2012-2013
CAPO I
CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Art. 17 Riserve di posti 1. Nel concorso di cui al precedente articolo 16, sono previste le seguenti riserve di posti: a) per gli allievi di tutte le Scuole militari - se conseguono al termine dell'anno scolastico 2011 - 2012 il diploma di maturita' classica, scientifica e scientifica europea, riportano giudizio di idoneita' in attitudine militare presso dette Scuole e risultano idonei al termine del concorso - il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun corso, di cui il 20% in favore dei diplomati presso le Scuole militari dell'Esercito ed il 10% in favore dei diplomati presso le Scuole militari della Marina militare e dell'Aeronautica militare; b) per il coniuge ed i figli superstiti, ovvero per i parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, il 15% dei posti previsti per ciascun corso. 2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi' ripartiti: a) nel corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni: 23 (ventitre') per gli allievi provenienti dalle Scuole militari - di cui 15 (quindici) per i provenienti dalle Scuole dell'Esercito e 8 (otto) per i provenienti dalle altre Scuole militari - e 11 (undici) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); b) nel corso dell'Arma trasporti e materiali: 3 (tre) per gli allievi provenienti dalle Scuole militari - di cui 2 (due) per i provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole militari - e 2 (due) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); c) nel corso del Corpo degli ingegneri: 2 (due) per gli allievi provenienti dalle Scuole militari - di cui 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole militari - e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); d) nel corso del Corpo di commissariato: 2 (due) per gli allievi provenienti dalle Scuole militari - di cui 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole militari - e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); e) nel corso del Corpo sanitario: 6 (sei) per gli allievi provenienti dalle Scuole militari - di cui 4 (quattro) per i provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e 2 (due) per i provenienti dalle altre Scuole militari - e 3 (tre) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b). 3. Se il numero dei posti in uno o piu' dei corsi e' modificato come previsto nei precedenti articoli 1, comma 3 e 16, comma 10, il rispettivo numero dei posti riservati verra' ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata. Inoltre, i posti eventualmente non ricoperti in una delle due predette percentuali (del 20 o del 10 %), di cui al precedente comma 1, lettera a), saranno devoluti all'altra. 4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera a) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorita' a: a) concorrenti idonei che sono alle armi entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui al successivo articolo 18, in qualita' di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma; b) altri concorrenti idonei. 5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera b) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.
TITOLO II
DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013
CAPO I
CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Art. 18 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere compilata ed inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura disponibile nei siti web www.difesa.it/concorsi e www.esercito.difesa.it, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. All'atto della presentazione alla prima prova i concorrenti dovranno portare al seguito la ricevuta di avvenuto inoltro della domanda, nonche' stampa della domanda stessa e copia di un documento d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validita'. I concorrenti che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sono minorenni dovranno, altresi', portare al seguito copia di un documento d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validita' di entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, del tutore, ai fini di cui al successivo comma 3. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito provvedera' a raccogliere tutte le domande e a farle sottoscrivere per esteso ai concorrenti, a pena di esclusione, all'atto della presentazione alla prova scritta di selezione culturale, per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non dovra' essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e, a pena di esclusione, non potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione. In caso di avaria del sistema o in caso di dubbi connessi alla compilazione della modulistica per la partecipazione al concorso, e' possibile contattare telefonicamente il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito al seguente numero: 0742/357814. 2. Solo in caso di temporanea indisponibilita' della precitata procedura automatizzata o di impossibilita' di accesso alla rete internet, la domanda potra' essere redatta in carta semplice, utilizzando gli appositi moduli riportati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate nei moduli stessi, reperibili anche nei siti web www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. In tal caso, la domanda dovra' essere, a pena di esclusione, firmata per esteso dal concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - viale Mezzetti 2 - 06034 Foligno, entro il medesimo termine di cui al precedente comma 1. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I concorrenti residenti all'estero, in tale eventualita', potranno inoltrare la domanda, entro il medesimo termine, anche per il tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari che ne cureranno l'immediato inoltro al predetto Centro, custodendone copia. I militari impiegati fuori dal territorio metropolitano presso unita' dislocate in operazioni, che hanno titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 16 del presente decreto, se si trovano nell'impossibilita' di accedere alla rete internet, potranno presentare la domanda, entro il medesimo termine, ai rispettivi Comandi di appartenenza. Questi provvederanno a trasmettere al sopracitato indirizzo le domande presentate, improrogabilmente entro tre giorni dalla data di assunzione a protocollo delle stesse, custodendone copia. In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando del reparto/ente ricevente. Gli allievi delle Scuole militari e i militari in servizio dovranno presentare la domanda secondo la procedura di cui al precedente comma 1 e comunicare al proprio Comando di aver inoltrato la domanda di partecipazione al concorso. 3. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, e' minorenne dovra', a pena di esclusione, far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore. 4. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) i posti per i quali intende concorrere - in alternativa, o quelli di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a) o quelli di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera b) - utilizzando rispettivamente i modelli di domanda di cui ai citati allegati A e B al presente decreto. Se concorre per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a), dovra' indicare l'ordine di preferita assegnazione alle Armi o Corpi (Armi varie, Arma trasporti e materiali, Corpo degli ingegneri, Corpo di commissariato), contrassegnando con numerazione da 1 a 4 le apposite caselle contenute nel modello di domanda di cui al gia' citato allegato A al presente decreto. Se concorre per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera b), dovra' indicare l'ordine di preferita assegnazione all'indirizzo di studio (medicina e chirurgia, chimica e tecnologie farmaceutiche, medicina veterinaria), contrassegnando con numerazione da 1 a 3 le apposite caselle contenute nel modello di domanda di cui al gia' citato allegato B al presente decreto. Il concorrente potra' modificare detto ordine di preferita assegnazione entro la terza settimana di frequenza del tirocinio. Pertanto, istanze prodotte a tal fine dal concorrente dopo tale periodo non saranno prese in considerazione; c) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca); d) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. Il concorrente che, successivamente alla presentazione della domanda, viene incorporato in un reparto/ente militare sara' tenuto a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, il reparto/ente presso il quale presti servizio ed il relativo indirizzo. Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, a mezzo telegramma o fax (n. 0742/342208) o e-mail (uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it) ogni variazione del recapito indicato nella domanda che verra' a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; e) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al termine dell'anno scolastico 2011-2012. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso; f) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera d), che potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovra' comunque tenerne informato detto Comando. Se gia' collocato in congedo, invece, dovra' indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento. Se concorrente di sesso maschile, dovra' indicare anche la posizione nei confronti degli obblighi di leva (solo in caso di doppia cittadinanza) ed il Centro documentale (ex distretto militare) dell'Esercito o il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale dell'Aeronautica di ascrizione; g) il possesso della cittadinanza italiana; h) il proprio stato civile; i) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione di proscioglimenti per inidoneita' psicofisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; m) di non avere riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio; n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa dovra' consegnare, all'atto della presentazione alla prova scritta di selezione culturale, o allegare alla domanda, nel caso previsto dal precedente comma 2, una dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato. La mancata presentazione nei termini e con le modalita' predette di tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del relativo titolo di preferenza; o) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; p) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; q) di avere tenuto condotta incensurabile e di non aver tenuto comportamenti, nei confronti delle istituzioni democratiche, che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; r) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli articoli 645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 5. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi ai modelli di cui ai gia' citati allegati A e B al presente decreto.
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Art. 19 Fasi del concorso 1. Il concorso di cui al precedente articolo 16, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nel precedente articolo 3, commi 1 e 2, lettera a).
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Art. 20 Prova scritta di selezione culturale 1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova scritta di selezione culturale con quesiti a risposta multipla (predeterminata o libera), che avra' luogo, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1), presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2, Foligno, con inizio non prima delle 0930 dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario: a) 20 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra MEM e RIY; b) 21 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra RIZ e Z; c) 22 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra ABA e CIR; d) 23 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra CIS e FUY; e) 24 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra FUZ e MEL. I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio cognome senza l'apostrofo. I concorrenti frequentatori delle Scuole militari si dovranno presentare, accompagnati da personale della Scuola di appartenenza, nelle date e con le modalita' che saranno indicate direttamente dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito al Comando della Scuola di appartenenza stessa. 2. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di svolgimento di detta prova saranno resi noti mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 3 febbraio 2012, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 3 febbraio 2012 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 3. La prova, della durata di centoventi minuti, si svolgera' con le modalita' e sui programmi di cui all'allegato C. Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta di selezione culturale, nei siti web https://www.persomil.difesa.it/ e https://www.esercito.difesa.it/ sara' resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i quesiti sui quali vertera' la predetta prova. 4. I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, per sostenere la prova di selezione culturale un'ora prima dell'inizio della prova stessa, nel giorno e nella sede di cui ai precedenti commi 1 e 2, muniti di documento d'identita' in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione di concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (per telegramma o fax al n. 0742/342208 o e-mail all'indirizzo casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. 7. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo articolo 21, comma 1 la prova si intendera' superata dai candidati che conseguiranno la votazione minima di 18/30. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti la commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1) provvedera' a formare due distinte graduatorie - una per i posti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) e una per i posti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) - per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. Il punteggio conseguito in detta prova sara' inoltre utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 24, 27 e 28. 8. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro il ventesimo giorno dalla data di svolgimento della prova scritta di selezione culturale dovranno ritenere di non essere stati ammessi a sostenere le prove successive e pertanto di essere stati esclusi dal concorso. Essi potranno chiedere notizie circa l'esito della prova scritta di selezione culturale, dopo la data suindicata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012), ovvero consultare i siti web https://www.persomil.difesa.it/ e https://www.esercito.difesa.it/.
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Art. 21 Prove di efficienza fisica 1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente articolo 20, comma 7: a) i primi 808 (ottocentootto) concorrenti, per i posti a concorso per le Armi varie, per l'Arma trasporti e materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di commissariato; b) i primi 168 (centosessantotto) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo sanitario. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nelle graduatorie di merito. 2. I concorrenti convocati dovranno: a) presentarsi indossando la tenuta ginnica; b) produrre i documenti indicati nel successivo articolo 25, comma 1. La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita' e del test di gravidanza per i concorrenti di sesso femminile determinera' la mancata ammissione a sostenere le prove e quindi l'esclusione dal concorso. 3. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente agli accertamenti psicofisici ed a quelli attitudinali di cui ai successivi articoli 22 e 23, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. La convocazione a dette prove ed accertamenti avverra' a cura del predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito a mezzo telegramma/lettera raccomandata. 4. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita' indicate nell'allegato D che costituisce parte integrante del presente decreto. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), numero 2) e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinera' il giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le modalita' indicate nell'allegato D al presente decreto, fino ad un massimo di 6 punti. Detto allegato contiene le disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di infortuni verificatisi prima dell'effettuazione degli esercizi. 5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: a) verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale; b) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi - dopo averli resi edotti delle modalita' di esecuzione degli stessi - secondo quanto previsto nei commi precedenti e redigera' il relativo verbale; c) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato gli esercizi obbligatori e uno o entrambi degli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato allegato D al presente decreto. Tale punteggio sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e contribuira' alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 24, 27 e 28. 6. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione di concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (per telegramma o fax al n. 0742/342208 o e-mail all'indirizzo casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
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Art. 22 Accertamenti psicofisici 1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza fisica, secondo quanto indicato nel precedente articolo 21, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a), ad accertamenti psicofisici volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente articolo 5, comma 2. 2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, prima di eseguire la visita medica generale, ciascun concorrente dovra' essere sottoposto ai seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con E.C.G.; b) oculistico; c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; d) psicologico (ed eventuale psichiatrico); e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; f) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) glicemia; 3) creatininemia; 4) transaminasemia (GOT e GPT); 5) bilirubinemia totale e frazionata; 6) VES; 7) trigliceridemia; 8) colesterolemia; 9) gamma GT; g) controllo dell'abuso sistematico di alcool; h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne da sottoporre a detto esame dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nell'allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente che e' ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al citato allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici. 4. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute nonche' degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente articolo 5, comma 2, lettere a) e b). L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita e, seduta stante, verra' comunicato al concorrente l'esito della stessa sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) idoneo all'ammissione all'Accademia militare, con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 5; b) inidoneo all'ammissione all'Accademia militare, con indicazione particolareggiata del motivo. 5. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui al precedente articolo 5, comma 2, lettere a) e b) ed ai quali siano stati attribuiti, secondo i criteri di cui al precedente comma 4, i coefficienti indicati per ciascuna caratteristica somato-funzionale al medesimo articolo 5, comma 8. 6. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle predette caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti psicofisici sara' di punti 4,5. 7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti non risultati in possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente articolo 5, comma 2 e/o affetti da: a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; b) imperfezioni ed infermita' per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali; c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria); d) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; e) esiti di cheratotomia radiale; esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; f) imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nelle lettere precedenti, sono comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente. Costituiscono, altresi', motivo di inidoneita' le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede o natura sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o sono indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 8. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione di cui al precedente comma 7, la commissione rinviera' il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita' psicofisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo articolo 23. 9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al successivo articolo 25, comma 1, lettera i) la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo articolo 27, comma 1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' il concorrente dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 10. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 11. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare con lettera raccomandata al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Dette istanze potranno essere anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208). Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o spedite oltre i termini perentori sopra indicati. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera', dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, apposita comunicazione telegrafica. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato. 12. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti di cui al precedente comma 11 - in caso di accoglimento dell'istanza - sara' espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3) a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o solo se lo ritiene necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. 13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3) e' definitivo e sara' comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante. Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il profilo sanitario di cui al precedente comma 5 e ad attribuire il relativo punteggio con le modalita' previste dal precedente comma 6. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
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Art. 23 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psicofisici i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b), ad accertamenti attitudinali, secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato maggiore dell'Esercito, finalizzati a valutarne oggettivamente, attraverso una serie di prove attitudinali (batteria testologica, questionario informativo, intervista di selezione) il possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un proficuo inserimento nella Forza armata quale ufficiale del ruolo normale. 2. Agli accertamenti di cui al presente articolo saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente articolo 22, comma 8. 3. I concorrenti di cui al precedente articolo 22, comma 11, invece, saranno sottoposti agli accertamenti di cui al presente articolo solo se verranno giudicati idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo dell'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti. 4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita', senza attribuzione di alcun punteggio, o di inidoneita', che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. 5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di cui al precedente comma 2 - ammessi a sostenere con riserva l'accertamento di cui al presente articolo - se giudicati inidonei non saranno piu' sottoposti agli accertamenti psicofisici previsti dal precedente articolo 22, comma 8 ai fini dell'idoneita' psicofisica. 6. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.
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Art. 24 Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti risultati idonei al termine delle fasi concorsuali di cui ai precedenti articoli 21, 22 e 23 saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1), in due distinte graduatorie formate ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso. 2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova scritta di selezione culturale e di quelli riportati nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti psicofisici. 3. A mente dell'articolo 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i concorrenti, all'atto della formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale di cui al presente articolo, dovranno risultare idonei nelle prove e negli accertamenti di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c). 4. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che avra' luogo - presumibilmente nel mese di luglio 2012 - presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito: a) i primi 304 (trecentoquattro) concorrenti aspiranti ai corsi per Armi varie, per l'Arma trasporti e materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di commissariato, di cui almeno 61 (sessantuno) allievi delle Scuole militari dell'Esercito, 30 (trenta) allievi provenienti dalle altre Scuole militari e 46 (quarantasei) aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17, comma 1, lettera b); b) i primi 63 (sessantatre') concorrenti aspiranti al corso per il Corpo sanitario, di cui almeno 13 (tredici) allievi delle Scuole militari dell'Esercito, 6 (sei) allievi provenienti dalle altre Scuole militari e 9 (nove) aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17, comma 1, lettera b). 5. Nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 i posti eventualmente non ricoperti dai concorrenti riservatari idonei di cui al precedente comma 4 saranno devoluti con i criteri indicati all'articolo 17 del presente decreto. 6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, a parita' di merito saranno preferiti i concorrenti in possesso dei titoli di preferenza indicati all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 7. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui al programma riportato nel gia' citato allegato C al presente decreto. 8. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione di concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (per telegramma o fax al n. 0742/342208 o e-mail all'indirizzo casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 27 e 28. 10. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate nel gia' citato allegato C al presente decreto. I concorrenti che non intenderanno sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. 11. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa sara' assegnata una votazione in trentesimi, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 27 e 28: a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0; b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1; c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2; d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3; e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4.
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Art. 25 Documenti 1. I concorrenti convocati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti psicofisici ed a quelli attitudinali, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme: a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana o a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2011 o dovra' essere valido almeno fino al 31 ottobre 2012. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso; b) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale attestante l'effettuazione, da non piu' di tre mesi dalla data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione dal concorso; c) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data di presentazione. Se privi di tale referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione degli esami radiologici di cui al precedente articolo 22, comma 3, lettera h); d) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del concorrente minorenne; e) certificato conforme all'allegato G che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione dal concorso; f) i concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre copia delle relative cartelle cliniche; g) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV. La mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione dal concorso; h) referto, rilasciato in data non anteriore ad un mese antecedente la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare: - referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalita' indicata nel precedente articolo 22, comma 9. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione dal concorso; - referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici. La mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione dal concorso. 2. All'atto della presentazione all'Accademia militare per il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare: a) fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4 x 5), con scritto in basso a tergo, in forma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; b) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato - entro trenta giorni dalla data di inizio del tirocinio - da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari). 3. I medesimi concorrenti dovranno, inoltre, sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 4. I concorrenti risultati vincitori del concorso, entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo. 5. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso l'Accademia militare i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi della normativa citata nel precedente articolo 10, comma 1. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di allievo ai corsi regolari dell'Accademia militare. A tal fine, l'Accademia militare fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, se non conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati, a domanda, nel grado e reinseriti nel ruolo di provenienza; il tempo trascorso in Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di allievo. 6. Gli allievi, ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a frequentare, a richiesta del Comando dell'Accademia militare, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione presso le universita' per l'anno accademico 2012-2013. I concorrenti frequentatori delle Scuole militari dovranno inoltre dichiarare di aver frequentato il corso di studi e di aver conseguito il titolo prescritto presso la Scuola di provenienza al termine dell'anno scolastico 2011-2012. I concorrenti che sono ancora minorenni all'atto della richiesta da parte dell'Accademia militare dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.
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Art. 26 Composizione delle commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente articolo 4, commi 1 e 2, lettera a). Tutto il personale militare che sara' inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi del presente articolo apparterra' all'Esercito. 2. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1) sara' composta da: a) un ufficiale generale in servizio, presidente; b) un ufficiale superiore in servizio, membro; c) un ufficiale in servizio, membro aggiunto per la prova di selezione culturale; d) un docente di materie letterarie, membro; e) due docenti di matematica, membri; f) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova scritta di selezione culturale e per la prova orale facoltativa di lingua straniera; g) un ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, o un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), numero 2) sara' composta da: a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a colonnello, presidente; b) due ufficiali superiori in servizio permanente, istruttori militari di educazione fisica, membri; c) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, segretario. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico. 4. La commissione, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un colonnello medico in servizio permanente, presidente; b) tre ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 5. La commissione, di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3) sara' composta da: a) un brigadier generale medico in servizio permanente, presidente; b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 4. 6. La commissione, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio permanente del ruolo normale delle Armi varie, presidente; b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro; c) un ufficiale psicologo del Corpo sanitario, membro; d) un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. 7. La commissione, di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), numero 4) sara' composta in via prioritaria da: a) Comandante dell'Accademia militare, presidente; b) Comandante del reggimento allievi, membro; c) Comandante di battaglione, membro; d) Comandante di compagnia, membro; e) Comandante di plotone, membro e segretario. In caso di incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti ufficiali saranno sostituiti da altri ufficiali idonei dell'Accademia militare.
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Art. 27 Tirocinio 1. I concorrenti idonei al termine della prova orale di cui al precedente articolo 24 saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1), in due distinte graduatorie formate ai fini dell'ammissione al tirocinio che si svolgera', presumibilmente, nel mese di settembre 2012. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di selezione culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'articolo 650, commi 1 e 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. Dei concorrenti idonei iscritti nelle graduatorie di merito saranno convocati al tirocinio: a) i primi 181 (centottantuno) concorrenti aspiranti ai corsi per le Armi varie, per l'Arma trasporti e materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di commissariato, di cui almeno 36 (trentasei) allievi delle Scuole militari dell'Esercito, 18 (diciotto) allievi delle altre Scuole militari e 27 (ventisette) aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17, comma 1, lettera b); b) i primi 37 (trentasette) concorrenti aspiranti al corso per il Corpo sanitario, di cui almeno 7 (sette) allievi delle Scuole militari dell'Esercito, 4 (quattro) allievi delle altre Scuole militari e 6 (sei) aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17, comma 1, lettera b). 4. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, con i criteri indicati nell'articolo 17 del presente decreto. 5. Su indicazione dello Stato maggiore dell'Esercito potranno, inoltre, essere ammessi al tirocinio concorrenti idonei, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, in numero pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di idonei nel concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2). 6. Successivamente, potra' essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinunciatari nei primi sette giorni di frequenza, secondo l'ordine delle graduatorie, con i criteri del gia' citato articolo 17. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di effettuare ulteriori ripianamenti oltre il limite dei sette giorni sopra indicato, laddove ritenuto necessario. 7. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti ad ulteriori prove ed accertamenti nelle seguenti aree: a) capacita' e resistenza fisica: 1) corsa piana di metri 1500; 2) flessioni addominali; 3) salto su telo tondo da metri 4; b) rilevamento comportamentale: 1) aspetto esteriore; 2) correttezza formale e disinvoltura; 3) comunicazione verbale; c) rendimento nelle istruzioni pratiche: 1) montaggio e smontaggio arma individuale; 2) lezioni di tiro con arma individuale; 3) istruzione formale. 8. Nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate tutte le prove e i relativi punteggi. 9. Durante la terza settimana di frequenza del tirocinio tutti i concorrenti dovranno confermare o potranno modificare, con apposita dichiarazione, l'ordine di preferita assegnazione gia' indicato nella domanda di partecipazione al concorso: a) ai quattro corsi per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a); b) ai tre indirizzi di studio (corsi di laurea) per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera b). 10. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine e, se ammessi alla frequenza del 194° corso dell'Accademia militare, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test e, in caso di positivita', saranno rinviati d'ufficio ed ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al precedente articolo 2, comma 7. 11. All'atto della presentazione al tirocinio, se insorgeranno per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, sara' facolta' dell'Accademia militare inviare i medesimi all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non si sono aggravate preesistenti imperfezioni o sono insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare nei loro confronti un provvedimento medico-legale di inidoneita' alla frequenza del tirocinio. 12. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno: a) in qualita' di militari di truppa, se, trovandosi in congedo illimitato, non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale; b) con il grado gia' rivestito, se ufficiali o sottufficiali gia' collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvedera' al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio; c) con il grado rivestito, se militari in servizio. 13. I predetti concorrenti saranno posti, a cura dei Comandi dei reparti/enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 14. Gli ufficiali, gli appartenenti al ruolo dei marescialli e i volontari in ferma, durante il tirocinio continueranno a percepire dagli enti di appartenenza gli assegni spettanti. 15. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto previste per gli allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio e verra', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari. Non sara' consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri concorsi. 16. Saranno senz'altro esclusi dal concorso e rinviati dall'Accademia i frequentatori che: a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative, complessivamente superiori alla meta' della durata del tirocinio stesso; c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da parte della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), numero 4), della prescritta idoneita' psicofisica; d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio di cui al successivo comma 19. 17. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'istituto i frequentatori del tirocinio per i quali sara' accertata presso una struttura sanitaria militare l'eventuale positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 18. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta giorni, comunque non superiore a sessanta, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche. 19. Il tirocinio si intendera' superato soltanto dai concorrenti che al termine dello stesso conseguiranno un punteggio di almeno 6/10 nel rendimento globale; essi saranno giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), numero 4) la quale attribuira' un voto nel rendimento globale che non potra' essere superiore a 10 (dieci) e sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi. 20. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il giudizio di inidoneita', da considerare definitivo, saranno esclusi dal concorso. 21. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), numero 4), nell'eventualita' in cui si verifichi quanto previsto dai precedenti articoli 1, comma 3 e 16, comma 10, provvedera', per il tramite del Comando dell'Accademia militare, a chiedere agli idonei ma non risultati vincitori per il Corpo sanitario di esprimere il proprio eventuale gradimento al transito nelle Armi o nei Corpi dell'Esercito. Se gli stessi acconsentiranno al transito, nella propria dichiarazione di gradimento dovranno esprimere anche le preferenze di assegnazione ad Arma o Corpo.
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Art. 28 Graduatorie finali ed assegnazione ai corsi 1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti, dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1), nelle rispettive graduatorie di ammissione al 194° corso. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di selezione culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici, nella prova orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio. Contestualmente, la medesima commissione provvedera' ad assegnare i concorrenti ai corsi ed ai relativi indirizzi di studio, laddove previsti, fino a copertura dei posti a concorso indicati nell'articolo 16, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza armata, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella rispettiva graduatoria e, ove possibile, dell'ordine di preferita assegnazione espresso nuovamente durante la frequenza del tirocinio. Detti concorrenti saranno cosi' assegnati: a) 75 (settantacinque), di cui almeno 15 (quindici) provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito, 8 (otto) provenienti dalle altre Scuole militari e 11 (undici) aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17, comma 1, lettera b), al corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; b) 11 (undici), di cui almeno 2 (due) provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole militari e 2 (due) avente titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17, comma 1, lettera b), al corso dell'Arma trasporti e materiali; c) 7 (sette), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17, comma 1, lettera b), al corso del Corpo degli ingegneri; d) 8 (otto), di cui almeno 1 (uno) provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17, comma 1, lettera b), al corso del Corpo di commissariato; e) 21 (ventuno), di cui almeno 4 (quattro) provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito, 2 (due) provenienti dalle altre Scuole militari e 3 (tre) aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17, comma 1, lettera b), al corso del Corpo sanitario. 2. Il concorrente che non accetta l'assegnazione definitiva al corso di laurea o all'indirizzo di studio sara' considerato rinunciatario. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'articolo 650, commi 1 e 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. Le graduatorie generali di merito, formate dalla commissione esaminatrice e trasmesse alla Direzione generale per il personale militare, saranno approvate con decreto dirigenziale. Detto decreto sara' pubblicato nel giornale ufficiale del Ministero della difesa e della pubblicazione verra' data notizia mediante avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica. 4. Saranno dichiarati vincitori del concorso, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito - sempreche' non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui ai precedenti articoli 1, comma 3 e 16, comma 10 - ed ammessi alla frequenza dei corsi regolari, che avranno inizio presumibilmente nella prima decade di ottobre 2012, i concorrenti idonei al termine del tirocinio, fino a copertura dei posti di cui al precedente articolo 16, eventualmente incrementati in misura pari a quella dei posti per qualsiasi motivo non ricoperti in uno o piu' dei corsi nel concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2). Si terra' comunque conto della riserva di posti prevista dall'articolo 17 del presente decreto a favore delle categorie riservatarie ricalcolata, se necessario, sull'eventuale piu' elevato numero di posti da ricoprire a seguito della devoluzione di cui al precedente articolo 16, comma 2. 5. Se taluno dei posti riservati non sara' ricoperto per insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 17, commi 3, 4 e 5. 6. Fermo restando il numero complessivo degli allievi da ammettere al 194° corso a mente dell'articolo 16, comma 1 del presente decreto, eventualmente incrementato per quanto indicato al precedente comma 4 del presente articolo, i posti eventualmente non ricoperti per rinunce in uno o piu' dei corsi di cui al citato articolo 16 del presente decreto potranno essere ricoperti con altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 7. L'assegnazione di cui al precedente comma e' definitiva. Inoltre, se in fase di assegnazione ai corsi per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a) non vi saranno concorrenti idonei sufficienti per la copertura dei posti a concorso, gli stessi potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei e non vincitori iscritti nella graduatoria per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera b), sempreche' lo gradiscano, secondo l'ordine della graduatoria medesima. Successivamente potra' essere convocato un numero di concorrenti idonei pari a quello di coloro che rinunceranno, per qualsiasi motivo, durante i primi quindici giorni di corso.
TITOLO II
DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013
CAPO I
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Art. 29 Disposizioni per l'accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2, le attivita' indicate al precedente articolo 7 saranno svolte dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.
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Art. 30 Disposizioni varie 1. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti ad una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione generale per il personale militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere alla Forza armata di appartenenza. I concorrenti, compresi quelli delle Scuole militari, dovranno contrarre, all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio, una ferma volontaria di mesi due quali militari di truppa, dalla quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o lo supereranno o ne saranno esclusi - per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza maggiore - o non saranno comunque ammessi ai corsi. 2. I concorrenti che sono ufficiali di complemento o sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualita' di allievi. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi regolari. 3. I concorrenti che, all'atto della presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione ai corsi regolari, nella posizione di comandati o aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi. 4. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'istituto. 5. Gli ammessi all'Accademia, compresi quelli delle Scuole militari, acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre la ferma volontaria di cui al precedente articolo 9, comma 1 e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'istituto. 6. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi, qualunque sia la loro provenienza, dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione di cui al precedente articolo 9, comma 2. 7. I Comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi, oltre a curare la spedizione, all'indirizzo indicato nel bando, delle domande di partecipazione al concorso nel caso previsto dal precedente articolo 18, comma 2, dovranno: a) segnalare al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - gli eventuali casi di personale dichiarato inidoneo all'avanzamento o che vi abbia rinunciato; b) partecipare le eventuali comunicazioni relative al concorso che dovessero pervenire e consentire agli stessi di partecipare alle prove concorsuali, rilasciando loro i previsti documenti necessari per regolarizzare la posizione amministrativa e consentendo agli stessi di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante; c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti o del Comando dell'Accademia militare, la copia conforme dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione all'Accademia militare, senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico. 8. I Comandi delle Scuole militari, oltre a curare la spedizione delle domande di partecipazione al concorso, all'indirizzo indicato nel bando, degli allievi che frequentano l'ultimo anno dei licei presso le medesime Scuole, dovranno: a) partecipare ai rispettivi allievi le comunicazioni di presentazione a tutte le prove concorsuali, tranne quelle per la prova orale ed il tirocinio, le cui convocazioni relative saranno inviate all'indirizzo che l'allievo avra' cura di indicare nella domanda di partecipazione concorso; b) inviare entro il 27 luglio 2012 al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - ed al Comando dell'Accademia militare l'elenco nominativo di tutti gli allievi che hanno superato l'esame di maturita' con il relativo voto ed i verbali di valutazione in attitudine militare espressa dall'apposita commissione come previsto dall'articolo 17, comma 1 del presente decreto, nonche' l'elenco degli allievi non promossi all'esame di maturita'.
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Art. 31 Disposizioni per il trattamento dei dati 1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 14, i responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso, sono, ognuno per le parti di competenza: a) il Comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito; b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 26.
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Art. 32 Posti a concorso 1. I posti disponibili nel concorso interno, per esami, per l'ammissione di 31 (trentuno) allievi al primo anno del 194° corso dell'Accademia militare dell'Esercito per l'anno accademico 2012-2013, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2 sono cosi' ripartiti: a) 30 (trenta) per le Armi ed i Corpi dell'Esercito come di seguito specificato: 1) 23 (ventitre') per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni (denominate Armi varie); 2) 3 (tre) per il corso dell'Arma trasporti e materiali; 3) 2 (due) per il corso del Corpo degli ingegneri; 4) 2 (due) per il corso del Corpo di commissariato; b) 1 (uno) per il corso del Corpo sanitario. 2. Il concorso di cui al precedente comma 1 e' riservato al personale militare in servizio di cui al precedente articolo 2, comma 2. 3. I militari a cui e' riservato il concorso potranno chiedere di partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non e' consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al citato comma 1, lettere a) e b). 4. I concorrenti potranno indicare nella domanda di partecipazione soltanto l'ordine di preferita assegnazione a Armi e Corpi. Dette preferenze manifestate dai concorrenti potranno essere modificate entro la terza settimana di ammissione in Accademia, con apposita dichiarazione. Peraltro, l'assegnazione ai corsi e agli indirizzi di studio, laddove previsti, sara' stabilita, come indicato nel successivo articolo 43, comma 7, all'atto del completamento delle attivita' di ammissione alla frequenza del primo anno del 194° corso. L'assegnazione ai corsi potra' comunque essere diversa dalla preferenza espressa e sara' stabilita in funzione della specifica graduatoria finale, della preferenza espressa e delle esigenze di Forza armata. In tal senso, ciascun candidato dovra' rilasciare apposita dichiarazione di accettazione del corso assegnato. 5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza armata nel seguente modo: a) gli ammessi ai corsi delle Armi varie, dell'Arma trasporti e materiali e del Corpo di commissariato seguiranno un corso di laurea triennale in scienze strategiche e successivamente, in funzione dell'Arma o del Corpo, un corso di laurea magistrale in scienze strategiche negli indirizzi: 1) politico - organizzativo; 2) dei sistemi infrastrutturali; 3) delle comunicazioni; 4) logistico; 5) economico - amministrativo; b) gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale in ingegneria, nei seguenti indirizzi che saranno assegnati all'inizio dei corsi: 1) 1 (uno) in ingegneria elettronica; 2) 1 (uno) in ingegneria meccanica; c) l'ammesso al corso per il Corpo sanitario dell'Esercito frequentera' un corso di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia. 6. L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra indicati, se sara' necessario procedere ai relativi adeguamenti a seguito di provvedimenti adottati in proposito di concerto con il MIUR. 7. Per quanto indicato nel precedente comma 5: a) i concorrenti gia' laureati in ingegneria non potranno essere ammessi al corso del Corpo degli ingegneri; b) i concorrenti gia' laureati in medicina e chirurgia non potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario; c) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere. 8. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1, comma 3, il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o dei Corpi.
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Art. 33 Riserve di posti 1. Nel concorso di cui al precedente articolo 32 e' prevista una riserva di posti pari al 15% di quelli a concorso, da destinare al coniuge ed ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio. 2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi' ripartiti: a) 3 (tre) nel corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; b) 1 (uno) nel corso dell'Arma trasporti e materiali. 3. Se il numero dei posti in uno o piu' dei corsi e' modificato come previsto nei precedenti articoli 1, comma 3 e 32, comma 8 del presente decreto, il rispettivo numero dei posti riservati verra' ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata. 4. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.
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Art. 34 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere compilata ed inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura disponibile nei siti web www.difesa.it/concorsi e www.esercito.difesa.it, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. All'atto della presentazione alla prima prova i concorrenti dovranno portare al seguito la ricevuta di avvenuto inoltro della domanda, nonche' stampa della domanda stessa e copia di un documento d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validita'. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito provvedera' a raccogliere tutte le domande e a farle sottoscrivere per esteso ai concorrenti, a pena di esclusione, all'atto della presentazione alla prova scritta di selezione culturale, per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non dovra' essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e, a pena di esclusione, non potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione. I concorrenti alle armi dovranno comunicare al proprio Comando di aver inoltrato la domanda di partecipazione al concorso. In caso di avaria del sistema o in caso di dubbi connessi alla compilazione della modulistica per la partecipazione al concorso e' possibile contattare telefonicamente il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito al seguente numero 0742/357814. 2. Solo in caso di temporanea indisponibilita' della precitata procedura automatizzata o di impossibilita' di accesso alla rete internet, la domanda potra' essere redatta in carta semplice, utilizzando gli appositi moduli riportati negli allegati I e L, che costituiscono parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate nei moduli stessi, reperibili anche nei siti web www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. In tal caso, la domanda dovra' essere, a pena di esclusione, firmata per esteso dal concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - viale Mezzetti 2 - 06034 Foligno, entro il medesimo termine di cui al precedente comma 1. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I militari impiegati fuori dal territorio metropolitano presso unita' dislocate in operazioni, che hanno titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 32 del presente decreto, se si trovano nell'impossibilita' di accedere alla rete internet, potranno presentare la domanda, entro il medesimo termine, ai rispettivi Comandi di appartenenza. Questi provvederanno a trasmettere al sopracitato indirizzo le domande presentate, improrogabilmente entro tre giorni dalla data di assunzione a protocollo delle stesse, custodendone copia. In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando del reparto/ente ricevente. 3. Nella domanda il militare, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) i posti per i quali intende concorrere - in alternativa, o quelli di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a) o quelli di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b) - utilizzando rispettivamente i modelli di domanda di cui ai citati allegati I e L al presente decreto. Se concorre per i posti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), dovra' indicare l'ordine di preferita assegnazione alle Armi o Corpi (Armi varie, Arma trasporti e materiali, Corpo degli ingegneri, Corpo di commissariato), contrassegnando con numerazione da 1 a 4 le apposite caselle contenute nel modello di domanda di cui al gia' citato allegato I al presente decreto. Il concorrente potra' modificare detto ordine di preferita assegnazione entro la terza settimana della frequenza del 194° corso. Pertanto, istanze prodotte a tal fine dal concorrente dopo tale periodo non saranno prese in considerazione; c) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca); d) il recapito del reparto/ente presso il quale presta servizio, dove ricevera' tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, di numero telefonico e, ove possibile, di indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a comunicare tempestivamente al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, a mezzo telegramma o fax (0742/342208) o e-mail (uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it), ogni variazione. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; e) la propria posizione militare, con data di inizio del servizio, grado, denominazione ed indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio, nonche' i periodi di servizio militare eventualmente svolti in precedenza. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera d) e, se in congedo, al recapito che lo stesso avra' cura di comunicare al predetto Centro; f) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al termine dell'anno scolastico 2011-2012. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso; g) il proprio stato civile; h) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i) di non avere riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'ammissione in Accademia; l) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che dichiarera', inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa dovra' consegnare, all'atto della presentazione alla prova scritta di selezione culturale, o allegare alla domanda, nel caso previsto dal precedente comma 2, una dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato. La mancata presentazione nei termini e con le modalita' predette di tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del relativo titolo di preferenza; m) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; o) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui all'articolo 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi ai modelli di cui ai gia' citati allegati I e L al presente decreto.
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Art. 35 Fasi del concorso 1. Il concorso di cui al precedente articolo 32, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nel precedente articolo 3, commi 1 e 2, lettera b). A tali fasi i concorrenti dovranno presentarsi in uniforme se militari in servizio. Le spese di missione e di viaggio dei concorrenti in servizio, di cui al precedente articolo 8, comma 3, saranno a carico del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.
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Art. 36 Prova scritta di selezione culturale 1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova scritta di selezione culturale con quesiti a risposta multipla (predeterminata o libera) che avra' luogo, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b), numero 1), presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2, Foligno, con inizio non prima delle 0930 dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario: a) 28 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra A e I; b) 29 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra J e Z. I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio cognome senza l'apostrofo. 2. Il 7 marzo 2012, alle 0930, potra' aver luogo un'eventuale sessione di recupero per quei concorrenti che non potranno presentarsi nel giorno previsto a causa di impedimenti di carattere operativo/addestrativo tempestivamente documentati dal loro Comando di Corpo al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito a mezzo fax (n. 0742/342208). 3. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 3 febbraio 2012, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 3 febbraio 2012 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 4. La prova, della durata di centoventi minuti, si svolgera' con le modalita' e sui programmi di cui al gia' citato allegato C. Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta di selezione culturale, nei siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it sara' resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i quesiti sui quali vertera' la predetta prova. 5. In ciascuno dei turni di prova di cui al precedente comma 1 i concorrenti si dovranno presentare alle 0830 dell'orario ufficiale. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, i concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (per telegramma o fax al n. 0742/342208 o e-mail all'indirizzo casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 6. I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nel giorno previsto per sostenere la prova scritta di selezione culturale, muniti di documento d'identita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'. Alla eventuale sessione di recupero, invece, la presentazione dei concorrenti e' subordinata a specifica convocazione che sara' effettuata solo nei casi indicati nel precedente comma 2. 7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. 8. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo articolo 37, comma 1 la prova si intendera' superata dai candidati che conseguiranno la votazione minima di 18/30. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti la commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b), numero 1) provvedera' a formare due distinte graduatorie - una per i posti di cui al precedente articolo 32, comma 1, lettera a) e una per i posti di cui al precedente articolo 32, comma 1, lettera b) - per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. Il punteggio conseguito in detta prova sara' inoltre utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 40 e 43. 9. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro il ventesimo giorno dalla data di svolgimento della prova scritta di selezione culturale dovranno ritenere di non essere stati ammessi a sostenere le prove successive e pertanto di essere stati esclusi dal concorso. Essi potranno chiedere notizie circa l'esito della prova scritta di selezione culturale, dopo la data suindicata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012, 06/50231012), ovvero consultare i siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.
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Art. 37 Prove di efficienza fisica 1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente articolo 36, comma 8: a) i primi 240 (duecentoquaranta) concorrenti per i posti a concorso per le Armi varie, per l'Arma trasporti e materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di commissariato; b) i primi 8 (otto) concorrenti per il posto a concorso per il Corpo sanitario. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nelle graduatorie di merito. I concorrenti convocati dovranno: a) presentarsi indossando la tenuta ginnica; b) produrre i documenti indicati nel successivo articolo 41, comma 1. 2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente agli accertamenti psicofisici ed a quelli attitudinali di cui ai successivi articoli 38 e 39, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. La convocazione a dette prove ed accertamenti sara' comunicata dal predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, a mezzo messaggio/lettera raccomandata, al Comando del reparto/ente di appartenenza, che dovra' notificarla al concorrente. Coloro che non riceveranno alcuna notifica dal proprio reparto/ente di appartenenza entro il 20 aprile 2012 dovranno ritenersi esclusi dal concorso. I concorrenti che saranno collocati in congedo per scadenza della rafferma prima dell'effettuazione delle citate prove, dovranno comunicare al predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - segreteria concorsi Accademia e Scuole militari (anche a mezzo fax n. 0742-342208) l'indirizzo esatto presso il quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso. 3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita' indicate nell'allegato M, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2) e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinera' il giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le modalita' indicate nell'allegato M al presente decreto, fino ad un massimo di 10 punti. Detto allegato contiene le disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di infortuni verificatisi prima dell'effettuazione degli esercizi. 4. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: a) verifichera' la validita' della certificazione di volta in volta prodotta dai concorrenti, redigendo per ciascuno un apposito verbale; b) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi - dopo averli resi edotti delle modalita' di esecuzione degli stessi - secondo quanto previsto nei commi precedenti e redigera' il relativo verbale; c) attribuira' ai concorrenti che hanno superato gli esercizi obbligatori e uno o entrambi degli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato allegato C, appendice 2 al presente decreto. Tale punteggio, che sara' comunicato seduta stante, concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 40 e 43. 5. Il concorrente, regolarmente convocato, che non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (per telegramma o fax al n. 0742/342208 o e-mail all'indirizzo casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
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Art. 38 Accertamenti psicofisici 1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza fisica, secondo quanto indicato nel precedente articolo 37, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) ad accertamenti psicofisici volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. Detti concorrenti dovranno produrre i documenti indicati nel successivo articolo 41, comma 1. 2. Per i concorrenti in servizio, la commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per ciascuno i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) psicologico (ed eventuale psichiatrico); b) controllo dell'abuso sistematico di alcool; c) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) glicemia; 3) creatininemia; 4) transaminasemia (GOT e GPT); 5) trigliceridemia e colesterolemia; 6) bilirubinemia totale e frazionata; 7) VES; 8) gamma GT; d) analisi completa delle urine con esame del sedimento. La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. 3. La commissione, per ciascun concorrente, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, nonche' della certificazione prodotta dal Dirigente del servizio sanitario o altro ufficiale medico del reparto ove il militare presta servizio - secondo il modello riportato nell'allegato N, che costituisce parte integrante del presente decreto - esprimera' il giudizio del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio militare incondizionato quale ufficiale dell'Esercito e, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) idoneo all'ammissione all'Accademia militare; b) inidoneo all'ammissione all'Accademia militare, con indicazione particolareggiata del motivo. 4. Per i concorrenti collocati in congedo - nel periodo successivo alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso e prima della data di presentazione per sostenere gli accertamenti psicofisici - o sprovvisti di profilo sanitario si osserveranno le disposizioni di cui al precedente articolo 5, comma 3. 5. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 4, la commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per ciascun concorrente proveniente dal congedo i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con E.C.G.; b) oculistico; c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; d) psicologico (ed eventuale psichiatrico); e) controllo dell'abuso sistematico di alcool; f) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) VES 3) glicemia; 4) creatininemia; 5) transaminasemia (GOT e GPT); 6) bilirubinemia totale e frazionata; 7) trigliceridemia e colesterolemia; 8) gamma GT; g) analisi completa delle urine con esame del sedimento; h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente da sottoporre a detto esame dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel gia' citato allegato E. 6. La medesima commissione provvedera' a definire, per ciascun concorrente proveniente dal congedo e secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute nonche' degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente articolo 5, comma 3, lettere a) e b). L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita medica e, seduta stante, verra' comunicato al concorrente l'esito della stessa sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) idoneo all'ammissione all'Accademia militare, con indicazione del profilo sanitario; b) inidoneo all'ammissione all'Accademia militare, con indicazione particolareggiata del motivo. 7. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui al precedente articolo 5, comma 3, lettere a) e b) ed ai quali siano stati attribuiti i coefficienti indicati per ciascuna caratteristica somato-funzionale al medesimo articolo 5, comma 8. 8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti non risultati in possesso degli specifici requisiti fisici previsti dalla vigente normativa in materia di idoneita' al servizio militare. Costituiscono, altresi', motivo di inidoneita' le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede o natura sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o sono indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 9. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione di cui al precedente comma 8, la commissione rinviera' il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita' psicofisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo articolo 39. 10. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al successivo articolo 41, comma 1, lettera h) la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo articolo 43, comma 1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 11. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 12. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare con lettera raccomandata al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, specifica istanza corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Dette istanze potranno essere anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208). Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra indicati. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera' dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, apposita comunicazione telegrafica. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato. 13. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti di cui al precedente comma 12 - in caso di accoglimento dell'istanza - sara' espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b), numero 3) a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero, solo se lo riterra' necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. 14. Il giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b), numero 3) e' definitivo e sara' comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante. Successivamente, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito provvedera' a darne comunicazione al Comando del reparto/ente di appartenenza degli interessati. Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il profilo sanitario. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
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Art. 39 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psicofisici i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b) ad accertamenti attitudinali secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato maggiore dell'Esercito, finalizzati a valutarne oggettivamente, attraverso una serie di prove attitudinali (batteria testologica, questionario informativo, intervista di selezione), il possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un proficuo inserimento nella Forza armata quale ufficiale del ruolo normale. 2. Agli accertamenti di cui al presente articolo saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente articolo 38, comma 9. 3. I concorrenti di cui al precedente articolo 38, comma 12, invece, saranno sottoposti agli accertamenti di cui al presente articolo solo se verranno giudicati idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo dell'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti. 4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita', senza l'attribuzione di alcun punteggio, o di inidoneita', che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. 5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di cui al precedente comma 2 - ammessi a sostenere con riserva gli accertamenti di cui al presente articolo - se giudicati inidonei non saranno piu' sottoposti agli accertamenti psicofisici previsti dal precedente articolo 38, comma 9 ai fini dell'idoneita' psicofisica. 6. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.
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Art. 40 Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b), numero 1), in due distinte graduatorie formate ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso. 2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova scritta di selezione culturale e di quelli riportati nelle prove di efficienza fisica. 3. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che avra' luogo - presumibilmente tra il 20 ed il 29 giugno 2012 - presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito: a) i primi 90 (novanta) concorrenti aspiranti ai corsi per Armi varie, per l'Arma trasporti e materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di commissariato, di cui almeno 13 (tredici) aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 33; b) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso per il Corpo sanitario. 4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, a parita' di merito saranno preferiti i concorrenti che, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno dichiarato il possesso di uno dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 5. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui al programma riportato nel gia' citato allegato C al presente decreto. 6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che avranno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (per telegramma o fax al n. 0742/342208 o e-mail all'indirizzo casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 7. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 43. 8. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate nel gia' citato allegato C al presente decreto. I concorrenti che non intenderanno sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione di almeno 18/30. 9. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa sara' assegnata una votazione in trentesimi, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 43: a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0; b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1; c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2; d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3; e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4.
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Art. 41 Documenti 1. I concorrenti convocati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti psicofisici ed a quelli attitudinali, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme: a) certificazione medica, redatta dal Dirigente del servizio sanitario del reparto/ente di appartenenza e vistata dal Comandante di corpo, secondo il modello riportato nel gia' citato allegato E al presente decreto, attestante il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato (se militare in servizio); b) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana o a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport (se militari in congedo). Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2011 o dovra' essere valido almeno fino al 31 ottobre 2012. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso; c) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto effettuato entro sei mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici. Se privi di tale referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione degli esami radiologici di cui al precedente articolo 38, comma 5, lettera h); d) certificato conforme al gia' citato allegato G, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusone dal concorso. e) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata attestante l'effettuazione, da non piu' di tre mesi dalla data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAG, anti HBs, anti HBc e anti HCV; f) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV. La mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione dal concorso; g) referto, rilasciato in data non anteriore ad un mese antecedente la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare: - referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalita' indicata nel precedente articolo 38, comma 10. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione dal concorso; - referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici. La mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione dal concorso. 2. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia militare i vincitori del concorso dovranno consegnare: a) fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con scritto in basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; b) certificato anamnestetico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato - entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi - da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario). 3. I medesimi dovranno, inoltre, sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 4. I concorrenti risultati vincitori del concorso, entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo. 5. All'atto di ammissione ai corsi in Accademia militare i vincitori saranno cancellati dai ruoli di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi della normativa citata nel precedente articolo 10, comma 1. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di allievo ai corsi regolari dell'Accademia militare. Allo scopo, l'Accademia militare fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti ed il relativo ruolo di provenienza. Gli allievi provenienti dai sergenti e dai volontari in servizio permanente, se non conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado e reinseriti nel ruolo di provenienza; il tempo trascorso in Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di allievo. 6. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a frequentare, gli allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione per l'anno accademico 2012-2013 presso le universita'.
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Art. 42 Composizione delle commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente articolo 4, commi 1 e 2, lettera b). Tutto il personale militare che sara' inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi del presente articolo apparterra' all'Esercito. 2. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b), numero 1) sara' composta da: a) un ufficiale generale in servizio, presidente; b) un ufficiale superiore in servizio, membro; c) un ufficiale superiore in servizio, membro aggiunto per la prova scritta di selezione culturale; d) un docente di materie letterarie, membro; e) due docenti di matematica, membri; f) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova scritta di selezione culturale e la prova orale facoltativa di lingua straniera; g) un ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, ovvero, un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto a voto. 3. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2) sara' composta da: a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a colonnello, presidente; b) due ufficiali superiori in servizio permanente istruttori militari di educazione fisica, membri; c) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, segretario. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico. 4. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un colonnello medico in servizio permanente, presidente; b) tre ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 5. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio permanente del ruolo normale delle Armi varie, presidente; b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro; c) un ufficiale psicologo del Corpo sanitario, membro; d) un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. 6. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b), numero 3) sara' composta da: a) un brigadier generale medico in servizio permanente, presidente; b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 4.
CAPO II
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MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Art. 43 Graduatoria di merito ed assegnazione ai corsi 1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneita' al termine della prova orale di cui al precedente articolo 40 saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b), numero 1), nelle rispettive graduatorie generali di merito di ammissione al 194° corso. 2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di selezione culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. A parita' di merito si terra' conto dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. A mente dell'articolo 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all'articolo 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all'atto della formazione delle graduatorie di ammissione al corso, di cui al presente articolo, dovranno essere risultati idonei in tutte le fasi concorsuali previste nel precedente articolo 3, commi 1 e 2, lettera b). 4. Le graduatorie, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui ai precedenti articoli 1, comma 3 e 32, comma 8 del presente decreto, saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno dichiarati vincitori del concorso i primi: a) 30 (trenta) concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito per gli aspiranti ai corsi per le Armi varie, per l'Arma trasporti e materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di commissariato; b) 1 (uno) concorrente idoneo iscritto nella graduatoria di merito per gli aspiranti ai corsi per il Corpo sanitario. 5. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' pubblicato nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Esso sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. 6. I vincitori saranno ammessi - presumibilmente nella terza decade di agosto 2012 - alla frequenza del 194° corso presso l'Accademia militare dell'Esercito. Successivamente, potra' conseguire l'ammissione al predetto corso, secondo l'ordine delle graduatorie, un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sei giorni di frequenza del corso. I vincitori di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine ai sensi del precedente articolo 7, comma 5 e, in caso di positivita', saranno rinviati d'ufficio ed ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al precedente articolo 2, comma 7. 7. Completata la fase di ammissione al corso non potendosi piu' procedere all'ammissione di ulteriori concorrenti idonei, la commissione esaminatrice provvedera' ad assegnare gli allievi ai corsi ed ai relativi indirizzi di studio, laddove previsti fino a copertura dei posti a concorso indicati nell'articolo 32 del presente decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nelle citate graduatorie, dell'ordine di preferita assegnazione nuovamente espressa durante la fase di ammissione e sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza armata. Detti allievi saranno cosi' assegnati: a) per i 30 (trenta) posti di cui al precedente comma 4, lettera a) del presente articolo: 1) 23 (ventitre'), di cui almeno 3 (tre) aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 33, al corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, denominate Armi varie; 2) 3 (tre), di cui almeno 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente articolo 33, al corso dell'Arma trasporti e materiali; 3) 2 (due) al corso del Corpo degli ingegneri; 4) 2 (due) al corso del Corpo di commissariato; b) 1 (uno) al corso del Corpo sanitario. 8. Stante la definitivita' dell'ammissione ai corsi, non sara' consentito il transito di un allievo a corso diverso da quello al quale e' stato assegnato. Pertanto, il concorrente che non accettera' la suddetta assegnazione, sara' considerato rinunciatario all'ammissione al corso e dimesso dall'istituto. 9. Completata la fase di assegnazione ai corsi, come indicato nel precedente comma 7, i posti che in uno o piu' dei corsi rimarranno non ricoperti per qualsiasi motivo potranno essere portati in aumento a quelli disponibili nel corrispondente corso del concorso pubblico. 10. L'assegnazione definitiva degli allievi ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 32 del presente decreto sara' approvata con decreto dirigenziale. 11. Il decreto di assegnazione definitiva ai corsi sara' pubblicato nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
CAPO II
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Art. 44 Disposizioni per l'accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2, le attivita' indicate al precedente articolo 7 saranno svolte dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.
CAPO II
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Art. 45 Disposizioni varie 1. Gli ammessi all'Accademia acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre la ferma volontaria di cui al precedente articolo 9, comma 1 e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'istituto. 2. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi, dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione di cui al precedente articolo 9, comma 2. 3. I Comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi, oltre a curare la spedizione, all'indirizzo indicato nel bando, delle domande di partecipazione al concorso nel caso previsto dal precedente articolo 34, comma 2, dovranno: a) segnalare al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - gli eventuali casi di personale dichiarato inidoneo all'avanzamento o che vi abbia rinunciato; b) partecipare le eventuali comunicazioni pervenute e relative al concorso e consentire agli stessi di partecipare alle prove concorsuali, rilasciando loro i previsti documenti necessari per regolarizzare la posizione amministrativa e consentendo agli stessi di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante; c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti o del Comando dell'Accademia militare, la copia conforme dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione all'Accademia militare, senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.
CAPO II
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Art. 46 Disposizioni per il trattamento dei dati 1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 14, i responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso, sono, ognuno per le parti di competenza: a) il Comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito; b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 42.
CAPO III
CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Art. 47 Posti a concorso 1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione di 120 (centoventi) allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale per l'anno accademico 2012-2013, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), sono cosi' ripartiti: a) 111 (centoundici) per i sottonotati Corpi: 1) 57 (cinquantasette) per il Corpo di stato maggiore; 2) 17 (diciassette) per il Corpo del genio navale; 3) 7 (sette) per il Corpo delle armi navali; 4) 10 (dieci) per il Corpo di commissariato militare marittimo; 5) 20 (venti) per il Corpo delle capitanerie di porto; b) 9 (nove) per il Corpo sanitario militare marittimo. 2. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in alternativa, per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non e' consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b). I concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a), nella domanda di partecipazione al concorso, potranno indicare solo l'ordine di preferita assegnazione ai Corpi per i quali e' indetto il concorso (stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato militare marittimo e capitanerie di porto), fermo restando che l'indicazione non sara' vincolante ai fini della assegnazione ai Corpi che avverra' con i criteri indicati nel successivo articolo 58. 3. Tuttavia, se i posti di cui al citato comma 1, lettera a) risultano non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato maggiore della Marina militare, potra' procedersi, nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'approvazione della graduatoria generale di merito ed il successivo provvedimento di assegnazione definitiva ai corpi dei vincitori del concorso, di cui all'articolo 58, al ripianamento di detti posti con gli idonei non vincitori per il Corpo sanitario militare marittimo, previo gradimento di questi ultimi. Non e' consentito, al contrario, il ripianamento di eventuali vacanze che dovessero verificarsi nel Corpo sanitario militare marittimo con i concorrenti idonei non vincitori per i Corpi vari. 4. I corsi avranno, di massima, inizio nella seconda decade del mese di settembre 2012. Le materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei corsi, integrati da campagne navali ed imbarchi, saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia navale. 5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalita': a) gli ammessi al corso per il Corpo di stato maggiore completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in scienze marittime e navali; b) gli ammessi al corso per il Corpo del genio navale completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in ingegneria navale; c) gli ammessi al corso per il Corpo delle armi navali completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni; d) gli ammessi ai corsi per il Corpo di commissariato militare marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con orientamento tecnico - giuridico - amministrativo, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza; e) gli ammessi al corso per il Corpo sanitario militare marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia; f) gli ammessi ai corsi per il Corpo delle capitanerie di porto completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con orientamento tecnico - giuridico - amministrativo, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in scienze del governo e dell'amministrazione del mare. 6. Per quanto indicato al precedente comma 5, gli allievi non potranno far valere gli esami universitari che hanno sostenuto prima dell'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale ai fini del conseguimento dello stesso titolo di laurea che essi conseguiranno al termine del ciclo formativo. 7. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1, comma 3, il numero dei posti di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo potra' subire modificazioni o devoluzioni tra i Corpi al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale del rispettivo Corpo, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito del concorso. Inoltre, potranno essere modificate, sempre entro il predetto termine, le modalita' di effettuazione dei corsi di cui al precedente comma 5.
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CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Art. 48 Riserve di posti 1. Nel concorso di cui al precedente articolo 47, sono previste le seguenti riserve di posti: a) per gli allievi di tutte le Scuole militari (dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) - se conseguono al termine dell'anno scolastico 2011-2012 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, riportano giudizio di idoneita' in attitudine militare presso dette Scuole e risultano idonei al termine del concorso, e' riservato il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun corso, di cui il 20% a favore dei diplomati presso la Scuola navale militare "Francesco Morosini" ed il 10% a favore dei diplomati presso le Scuole militari dell'Esercito e dell'Aeronautica. b) per il coniuge ed i figli superstiti ovvero i parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, il 10% dei posti previsti per ciascun corso. 2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi' ripartiti: a) 33 (trentatre') posti per i Corpi di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera a), di cui 22 (ventidue) per i provenienti dalla Scuola navale militare "Francesco Morosini" e 11 (undici) per i provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e dell'Aeronautica; b) 3 (tre) posti per il Corpo di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera b), di cui 2 (due) per i provenienti dalla Scuola navale militare "Francesco Morosini" e 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e dell'Aeronautica. c) 11 (undici) posti per i Corpi di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera a) a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio; d) 1 (uno) posto per il Corpo di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera b) a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio. 3. I posti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) eventualmente non ricoperti in una delle due predette ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%) di cui al precedente comma 1 del presente articolo saranno devoluti all'altra. 4. I posti riservati di cui al precedente comma 1, lettera a) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorita' a: a) concorrenti idonei che sono alle armi, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui al successivo articolo 49, in qualita' di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma; b) altri concorrenti idonei. 5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera b) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.
CAPO III
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Art. 49 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere compilata ed inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura disponibile sui siti, www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale - seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. All'atto della presentazione alla prima prova i concorrenti dovranno portare al seguito la ricevuta di avvenuto inoltro della domanda, nonche' stampa della domanda stessa e copia di un documento d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validita'. I concorrenti che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sono minorenni dovranno, altresi', portare al seguito copia di un documento d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validita' di entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, del tutore, ai fini di cui al successivo comma 3. L'Accademia navale provvedera' a raccogliere tutte le domande e a farle sottoscrivere per esteso ai concorrenti, a pena di esclusione, all'atto della presentazione alla prova scritta di selezione culturale, per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non dovra' essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e, a pena di esclusione, non potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione. 2. Solo in caso di temporanea indisponibilita' della precitata procedura automatizzata o di impossibilita' di accesso alla rete internet, la domanda potra' essere redatta in carta semplice, utilizzando gli appositi moduli riportati negli allegati O e P, che costituiscono parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate nei moduli stessi, reperibili anche nei siti web www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it. In tal caso, la domanda dovra' essere, a pena di esclusione, firmata per esteso dal concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Accademia navale - ufficio concorsi - viale Italia 72 - 57127 Livorno, entro il medesimo termine di cui al precedente comma 1. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I concorrenti residenti all'estero, in tale eventualita', potranno inoltrare la domanda, entro il medesimo termine, anche per il tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari che ne cureranno l'immediato inoltro alla predetta Accademia, custodendone copia. I militari impiegati fuori dal territorio metropolitano presso unita' dislocate in operazioni, che hanno titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 47 del presente decreto, se si trovano nell'impossibilita' di accedere alla rete internet, potranno presentare la domanda, entro il medesimo termine, ai rispettivi Comandi di appartenenza. Questi provvederanno a trasmettere al sopracitato indirizzo le domande presentate, improrogabilmente entro tre giorni dalla data di assunzione a protocollo delle stesse, custodendone copia. In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando del reparto/ente ricevente. Gli allievi delle Scuole militari e i militari in servizio dovranno presentare la domanda secondo la procedura di cui al precedente comma 1 e comunicare al proprio Comando di aver inoltrato la domanda di partecipazione al concorso. 3. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, e' minorenne dovra' far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore. 4. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, dovra' dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale; b) i posti per i quali intende concorrere - in alternativa, o quelli di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera a) o quelli di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera b) - utilizzando rispettivamente i modelli di domanda di cui ai citati allegati O e P. Se concorre per i posti di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera a), dovra' indicare anche l'ordine di preferita assegnazione ai cinque Corpi (stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato militare marittimo e capitanerie di porto), secondo le modalita' riportate nel modello di domanda di cui al gia' citato allegato O; c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prova scritta di selezione culturale o da allegare alla domanda nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto agli obblighi militari; d) il proprio stato civile; e) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovra' indicare - in apposita dichiarazione da anticipare per fax all'Accademia navale (n. 0586/238222) - le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare all'Accademia navale qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. Nel redigere tale attestazione il concorrente dovra' tener conto che l'Accademia navale, al fine di controllare la veridicita' delle dichiarazioni rese, acquisira' d'ufficio il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare. In caso contrario dovra' produrre apposita dichiarazione da anticipare per fax all'Accademia navale (n. 0586/238222); h) di non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione di proscioglimenti per inidoneita' psicofisica. In caso contrario dovra' produrre apposita dichiarazione da anticipare per fax all'Accademia navale (n. 0586/238222); i) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui alla successiva lettera p), che potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovra' comunque tenerne informato detto Comando. Se gia' collocato in congedo, dovra' indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento; se concorrente di sesso maschile, anche il Centro documentale (ex distretto militare) dell'Esercito o il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale dell'Aeronautica di ascrizione; l) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al termine dell'anno scolastico 2011-2012. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il titolo di studio prescritto sara' ammesso con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne l'avvenuto conseguimento con il relativo punteggio all'Accademia navale - ufficio concorsi - per telegramma. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso; m) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sara' cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado rivestito; n) di essere a conoscenza che, se sara' ammesso ai corsi, dovra' sottoscrivere la ferma di cui al precedente articolo 9; o) la lingua o le lingue straniere nelle quali intende eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, per un massimo di due, di cui una scelta fra la francese, l'inglese, la tedesca e la spagnola, ed una scelta tra le precedenti e l'araba, la cinese, la croata, l'hindi, la persiana, la russa e la serba; p) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, del numero telefonico e della eventuale casella di posta elettronica. Il concorrente dovra' inoltre segnalare tempestivamente, per telegramma, fax (n. 0586/238222) o e-mail (marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) all'Accademia navale - ufficio concorsi - ogni variazione del recapito indicato nella domanda che verra' a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; q) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa dovra' consegnare, all'atto della presentazione alla prova scritta di selezione culturale, o allegare alla domanda, nel caso previsto dal precedente comma 2, una dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato. La mancata presentazione nei termini e con le modalita' predette di tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del relativo titolo di preferenza; r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; s) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; t) di avere tenuto condotta incensurabile e di non aver tenuto comportamenti, nei confronti delle istituzioni democratiche, che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; u) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli articoli 645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 5. L'Accademia navale potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi ai modelli di cui ai gia' citati allegati O e P al presente decreto.
CAPO III
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Art. 50 Fasi del concorso 1. Il concorso di cui al precedente articolo 47, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nel precedente articolo 3, commi 1 e 2, lettera b).
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Art. 51 Prova scritta di selezione culturale 1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto, alla prova scritta di selezione culturale con quesiti a risposta multipla sui programmi e con le modalita' riportate nell'allegato Q, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale prova avra' luogo presso il comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro, sito in Ancona in via della Marina 1, ovvero presso altra idonea struttura sita in Ancona, presumibilmente dal 20 febbraio 2012 al 6 marzo 2012. Il diario di detta prova o l'eventuale modifica della sede di svolgimento della prova medesima saranno resi noti ai concorrenti con avviso che sara' pubblicato nella gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale - del 14 febbraio 2012. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale - del 14 febbraio 2012 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. Prima dell'inizio della prova la commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera c), numero 1) rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova medesima. La prova di cui al presente articolo si svolgera', in quanto applicabili, secondo le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, dovranno presentarsi per sostenere detta prova nel giorno e nell'ora indicati nel suddetto avviso, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, nonche' di copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta di avvenuto inoltro della domanda. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione di concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire per fax (n. 0586/238222) all'Accademia navale un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' per e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 4. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo comma 5, la prova si intendera' superata dai concorrenti che conseguiranno la votazione minima di 21/30. Sulla base del punteggio conseguito dai concorrenti, la commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera c), numero 1) provvedera' a formare, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere alla prova successiva, due distinte graduatorie, di cui una per i concorrenti ai posti di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera a) ed una per i concorrenti ai posti di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera b). Il punteggio conseguito in detta prova sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 58. 5. Saranno ammessi agli accertamenti psicofisici di cui al successivo articolo 52, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 4: a) 999 (novecentonovantanove) concorrenti, per i posti a concorso per i Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, del commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso; b) 99 (novantanove) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo sanitario militare marittimo. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso. 6. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di selezione culturale non riceveranno alcuna comunicazione al riguardo. L'esito della prova scritta di selezione culturale sara' resa disponibile nei siti web www.persomil.difesa.it e https://www.marina.difesa.it/, nonche' presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012. I concorrenti potranno chiedere informazioni, a partire dal ventesimo giorno successivo alla data di svolgimento della prova, anche all'Accademia navale - ufficio concorsi - tel. 0586/238531.
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Art. 52 Accertamenti psicofisici 1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta di selezione culturale dovranno presentarsi presso il Centro di selezione della Marina militare - via delle Palombare 3 - Ancona, presumibilmente nel periodo aprile-maggio 2012, con le modalita' indicate nella lettera o nel telegramma di convocazione dell'Accademia navale, per essere sottoposti ad accertamenti psicofisici, della durata presunta di due giorni, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a). L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle direttive del 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, citate nelle premesse. 2. Gli accertamenti psicofisici saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio dei concorrenti, quali allievi della prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale. I concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente articolo 5, comma 4. 3. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale, acquisira' la documentazione di cui al successivo articolo 56, commi 1, 2 e 3, necessaria per la successiva effettuazione degli accertamenti psicofisici e attitudinali; per i concorrenti di sesso femminile, in caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione medesima non procedera' agli accertamenti psicofisici e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo articolo 58, comma 1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. La predetta commissione disporra' quindi, per tutti gli altri concorrenti, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con ECG; b) oculistico; c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; d) odontoiatrico; e) psichiatrico; f) ortopedico; g) analisi delle urine per la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; i) ogni ulteriore esame clinico specialistico, di laboratorio e/o strumentale, ritenuto utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso l'eventuale esame radiologico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne da sottoporre a detto esame dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel citato allegato E del presente decreto. Il concorrente che e' ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al medesimo allegato E, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici. 4. La commissione provvedera' a definire il profilo sanitario di ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti ed in base alla documentazione sanitaria prodotta dagli interessati in conformita' al successivo articolo 56, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 (per i soli concorrenti di sesso femminile) ed agli accertamenti psicofisici effettuati. 5. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) idoneo all'ammissione all'Accademia navale, con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente articolo 5, comma 9; b) inidoneo all'ammissione all'Accademia navale, con indicazione del motivo. 6. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti citati ai commi 1 e 2 del presente articolo cui sara' attribuito il profilo sanitario minimo di cui al precedente articolo 5, comma 9. 7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da o che presentano: a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; b) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto); c) disturbi della parola tali da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile; d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; e) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi, la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli esiti di intervento per la correzione mono o bilaterale dei vizi di rifrazione, gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; f) abuso di alcolici, positivita' agli accertamenti diagnostici per assunzione, anche saltuaria od occasionale, di sostanze stupefacenti, e per utilizzo saltuario od occasionale di sostanze psicoattive a scopo non terapeutico; g) tatuaggi, riscontrati all'atto della visita medica generale, che, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o sono indice di personalita' abnorme (da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 8. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine - che non potra' superare la data prevista per il completamento della procedura, di cui al precedente articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), da parte di tutti i concorrenti - entro il quale sottoporra' detti concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. I concorrenti assenti al momento dell'inizio degli accertamenti psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che sono le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 9. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 10. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare con lettera raccomandata all'Accademia navale - ufficio concorsi - viale Italia 72 - 57127 Livorno, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici effettuati presso il Centro di selezione della Marina militare, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale (con attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accreditamento), relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate all'Accademia navale per fax (n. 0586/238222). 11. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dall'Accademia navale comunicazione scritta (lettera raccomandata o telegramma) di ammissione con riserva alle fasi concorsuali di cui ai successivi articoli 53, 54 e 55. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, l'Accademia navale comunichera' all'interessato che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psicofisici rimane confermato. 12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 10 - in caso di accoglimento dell'istanza e di idoneita' alle fasi concorsuali di cui ai successivi articoli 53, 54 e 55, sostenute con riserva - sara' espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera c), numero 2), a seguito di valutazione della documentazione sanitaria allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, solo qualora ritenuto necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici. I concorrenti convocati per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti psicofisici, se per qualsiasi motivo non si presentano nel luogo, giorno e ora stabiliti, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. 13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera c), numero 2) e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.
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Art. 53 Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psicofisici saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso l'Accademia navale, presumibilmente nel periodo giugno-luglio 2012, con le modalita' indicate nella lettera o nel telegramma di convocazione e, se idonei, sosterranno le ulteriori prove previste dal concorso per una durata presunta di sei giorni. Essi, all'atto della presentazione presso l'Accademia navale, dovranno essere muniti del certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2011 ovvero dovra' essere valido almeno fino al 31 ottobre 2012. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione dal concorso. 2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, idonee scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 3. Le prove di efficienza fisica, tutte obbligatorie, consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: a) nuoto m. 50 (qualunque stile), tempo limite 70 secondi; b) salto in alto (massimo tre tentativi), altezza minima 110 cm.; c) piegamenti sulle braccia (tempo limite 2 minuti senza interruzioni), minimo 14 piegamenti; d) corsa piana di m. 1.000, tempo massimo 4 minuti e 50 secondi. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato R, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Il medesimo allegato R contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifica durante l'effettuazione degli esercizi. 5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica, di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera c), numero 3): a) verifichera' la validita' delle certificazioni prodotte dai concorrenti all'atto della presentazione in Accademia navale; b) sottoporra' i concorrenti agli esercizi previsti, dopo averli resi edotti delle modalita' di esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto nei commi precedenti; c) autorizzera', nei casi e con le modalita' previste dal gia' citato allegato R, il differimento della data di effettuazione di tutti o parte degli esercizi, comunicandolo immediatamente all'Accademia navale - ufficio concorsi; d) redigera' il verbale delle prove di efficienza fisica, attribuendo a ciascun concorrente il giudizio di idoneita' o inidoneita' per ciascuno dei 4 esercizi previsti nel gia' citato allegato R. 6. Saranno considerati idonei i concorrenti che avranno conseguito l'idoneita' in almeno tre dei quattro esercizi previsti. 7. Il giudizio espresso dalla commissione per le prove di efficienza fisica e' definitivo.
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Art. 54 Accertamenti attitudinali 1. Al termine delle prove di efficienza fisica di cui al precedente articolo 53, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sara' svolta con le modalita' indicate nelle «Norme per la selezione attitudinale nel concorso prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale», e con riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina militare», entrambe emanate dall'Ispettorato delle scuole della Marina e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: a) area "stile di pensiero": analisi predisposizione al cambiamento, struttura; b) area "emozioni e relazioni": autonomia e adattabilita', controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorita'; c) area "produttivita' e competenze gestionali": livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; d) area "motivazionale": bisogni ed aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. La commissione assegnera' il punteggio di livello attitudinale a ciascun concorrente sulla base delle risultanze delle prove di performance, delle valutazioni degli ufficiali psicologi e di quelle degli ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90. La commissione medesima, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: - idoneo quale allievo ufficiale dei corsi normali della Marina militare;
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Art. 55 Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psicofisici, alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti attitudinali saranno ammessi alla prova orale di matematica. Inoltre, saranno ammessi con riserva a sostenere detta prova i concorrenti di cui al precedente articolo 52, comma 8, e quelli di cui al precedente articolo 52, comma 10, in caso di accoglimento dell'istanza, qualora giudicati idonei al termine delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti attitudinali. 2. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui ai programmi riportati nel gia' citato allegato Q al presente decreto. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 21/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 58. 3. I concorrenti idonei nella prova orale di matematica, sempreche' lo hanno chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due, di cui una scelta fra la francese, l'inglese, la tedesca e la spagnola ed una scelta tra le precedenti e l'araba, la cinese, la croata, l'hindi, la persiana, la russa e la serba). Le modalita' di svolgimento della suddetta prova, che avra' luogo successivamente alla prova orale di matematica, sono indicate nel gia' citato allegato Q al presente decreto. I concorrenti che non intenderanno piu' sostenere detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. 4. Ai concorrenti che sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera sara' assegnato un punteggio, in relazione al voto conseguito per ciascuna delle lingue prescelte. Tale punteggio, che concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 58, sara' cosi' determinato: a) fino a 20/30: punti 0; b) fino a 21/30: punti 0,05; c) fino a 22/30: punti 0,10; d) fino a 23/30: punti 0,15; e) fino a 24/30: punti 0,20; f) fino a 25/30: punti 0,25; g) fino a 26/30: punti 0,30; h) fino a 27/30: punti 0,35; i) fino a 28/30: punti 0,40; l) fino a 29/30: punti 0,45; m) fino a 30/30: punti 0,50.
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Art. 56 Documenti 1. All'atto della presentazione presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, i concorrenti ammessi agli accertamenti psicofisici dovranno consegnare i seguenti documenti in originale: a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica, l'esame radiografico verra' effettuato presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona); b) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate col servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accreditamento con il servizio sanitario nazionale): 1) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 2) emocromo completo; 3) VES; 4) glicemia; 5) creatininemia; 6) trigliceridemia; 7) colesterolemia; 8) bilirubinemia totale e frazionata; 9) gammaGT; 10) transaminasemia (GOT e GPT); 11) markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 12) accertamento della positivita' per anticorpi per HIV. Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. c) certificato, conforme al modello riportato nel gia' citato allegato G, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. 2. I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentare: a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accreditamento con il servizio sanitario nazionale. Sara' altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; b) referto originale di test di gravidanza (sangue o urine) eseguito, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate col servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accreditamento con il servizio sanitario nazionale. 3. I concorrenti di entrambi i sessi dovranno consegnare: a) atto di assenso in carta semplice, conforme all'allegato S, che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore, se ancora minorenni all'atto della presentazione; b) apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico previsto dal precedente articolo 52, comma 3, secondo quanto riportato nell'allegato T, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa vigente, sara' loro praticato all'atto dell'ammissione alla frequenza della prima classe e periodicamente, ad intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione, secondo quanto indicato nel medesimo allegato T al presente decreto; c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello in allegato U, che costituisce parte integrante del presente decreto, concernente il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso. I concorrenti, compresi quelli provenienti dalle Scuole militari, dovranno dichiarare l'anno di conseguimento del predetto titolo, mentre quelli che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore. 4. La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti indicati ai commi 1 (ad eccezione della lettera a)), 2 e 3 del presente articolo determinera' l'esclusione dal concorso. 5. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno consegnare, all'atto della presentazione all'Accademia navale per la frequenza del corso, due fotografie, senza copricapo, formato tessera, con l'indicazione sul retro di cognome, nome e data di nascita. Inoltre, entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi normali, dovranno altresi' consegnare: a) certificato anamnestico, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, delle vaccinazioni effettuate; b) referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo.
CAPO III
CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Art. 57 Composizione delle commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente articolo 4, commi 1 e 2, lettera c). Tutto il personale militare che sara' inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi del presente articolo apparterra' alla Marina militare. 2. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera c), numero 1) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in servizio, presidente; b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano di fregata in servizio, membri; c) due o piu' docenti o esperti per la prova orale di matematica, membri aggiunti; d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; e) un sottufficiale con il grado di primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per le quali sono aggregati. La commissione esaminatrice potra' essere suddivisa in sottocommissioni nei casi e con le modalita' previsti dall'articolo 6 del decreto ministeriale 30 marzo 1999, citato nelle premesse. 3. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri; c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera c), numero 2) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri; c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 3. 5. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera c), numero 3) sara' composta da: a) un ufficiale superiore, presidente; b) un ufficiale, membro; c) un sottufficiale del ruolo marescialli della categoria In/ISMEF, che assolvera' le funzioni di segretario. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, del supporto di personale dell'Accademia navale, esperto di settore e di un ufficiale medico. 6. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale.
CAPO III
CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Art. 58 Graduatoria finale di ammissione ai corsi e assegnazione ai Corpi 1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove ed accertamenti di cui al precedente articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) saranno iscritti, a cura della commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 1) del presente decreto, in due distinte graduatorie generali di merito, una per i posti di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera a) ed una per i posti di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera b). 2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla media di quelli riportati nella prova scritta di selezione culturale e nella prova orale, alla quale sara' aggiunto l'eventuale punteggio incrementale assegnato per la prova orale facoltativa di lingua straniera, calcolato secondo quanto previsto dal precedente articolo 55, comma 4. A mente del precedente articolo 2, comma 8, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, all'atto della formazione delle graduatorie di ammissione alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale di cui al presente articolo, dovranno essere risultati idonei in tutte le fasi concorsuali previste nel precedente articolo 3, commi 1 e 2, lettera b). 3. Nel formare ciascuna graduatoria la commissione terra' conto della riserva di posti prevista dal precedente articolo 48, commi 1 e 2 del presente decreto. Se i predetti posti riservati non possono essere ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 48. 4. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'articolo 650, commi 1 e 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 5. Le graduatorie degli idonei saranno approvate con decreto interdirigenziale. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' pubblicato nel giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti web www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it. 6. La commissione medesima, sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 1 per i posti di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera a), procedera' all'assegnazione provvisoria degli idonei ai Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto fino alla copertura dei posti messi a concorso, tenendo conto dei requisiti di idoneita' fisica, dell'attitudine dimostrata dai concorrenti, delle preferenze da loro espresse, ove compatibili con le prioritarie esigenze di Forza armata, al fine di garantire l'omogenea distribuzione degli idonei nei vari Corpi. 7. Saranno ammessi alla frequenza della prima classe dei corsi normali - sempreche' non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui ai precedenti articoli 1, comma 3 e 47, comma 7 del presente decreto - i primi 111 (centoundici) concorrenti idonei, che saranno assegnati provvisoriamente ai Corpi secondo i criteri di cui al precedente comma 6, ed i primi 9 (nove) concorrenti idonei, che saranno assegnati al Corpo sanitario militare marittimo, inclusi nella corrispondente graduatoria di merito di cui al precedente comma 1. I vincitori del concorso saranno convocati a cura dell'Accademia navale. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti ad una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione generale per il personale militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere della Forza armata di appartenenza. Detto nulla osta sara' acquisito d'ufficio dall'Accademia navale. Coloro che non si presenteranno nella data indicata nella comunicazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, non ammessi al corso. L'Accademia navale potra', tuttavia, autorizzare il differimento della data di presentazione fino ad un massimo di cinque giorni qualora la mancata presentazione sia dovuta a causa di forza maggiore. A tal fine gli interessati dovranno inviare, entro il giorno di prevista presentazione, all'Accademia navale - ufficio concorsi - per telegramma o fax (n. 0586/238222), documentazione probatoria del motivo della mancata presentazione. 8. A seguito delle eventuali rinunce di concorrenti che si verificheranno entro il ventunesimo giorno dalla data di inizio dei corsi, l'Accademia navale provvedera' al ripianamento delle vacanze. Successivamente, qualora i posti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a) risulteranno non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato maggiore della Marina militare, si procedera', entro il precitato termine, al ripianamento di detti posti con gli idonei non vincitori per il Corpo sanitario militare marittimo, previo gradimento di questi ultimi, come gia' indicato al precedente articolo 47, comma 3. Allo spirare del termine predetto, la commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera c), numero 1) formera' le graduatorie definitive di ammissione ai corsi e, per i posti di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera a), provvedera' altresi' all'assegnazione definitiva ai Corpi, con i criteri indicati al precedente comma 6. L'assegnazione definitiva ai Corpi potra' comportare anche modificazioni della precedente assegnazione provvisoria. 9. Le graduatorie definitive degli ammessi ai corsi e la loro parimenti definitiva assegnazione ai Corpi saranno approvate con decreto interdirigenziale. In particolare, i concorrenti idonei non vincitori per il Corpo sanitario militare marittimo, se si verifica la condizione di cui al precedente comma 8, verranno inseriti nella graduatoria definitiva degli ammessi per i posti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a) del presente decreto, dopo l'ultimo degli idonei, secondo l'ordine della graduatoria di provenienza, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 48, comma 1, lettere a) e b). Detto decreto sara' pubblicato nel foglio d'ordini della Marina. Il medesimo sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti web www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it. 10. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso l'Accademia navale, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi della normativa citata nel precedente articolo 10, comma 1. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di allievo al corso presso l'Accademia navale. A tal fine l'Accademia navale, al termine della terza settimana di corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, se non conseguiranno la nomina a guardiamarina in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, a domanda, reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguiranno la predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di allievo. Gli ammessi all'Accademia navale potranno essere: a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se minorenni); b) espulsi per motivi disciplinari, per perdita dei requisiti psicofisici, per insufficiente attitudine militare o professionale e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
CAPO III
CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Art. 59 Disposizioni amministrative 1. Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 11, sono a carico dell'Amministrazione le spese concernenti il mantenimento degli allievi e l'acquisto dei libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione. 2. Sono, invece, a carico degli allievi le spese di carattere straordinario riferite all'acquisto di strumenti scientifici ad uso individuale, degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dagli allievi medesimi, nonche' le spese riferite al pagamento per danneggiamento o perdita di materiale e al rinnovamento di capi di corredo divenuti inservibili per loro incuria. 3. All'atto dell'ammissione in Accademia gli allievi maggiorenni o un genitore/tutore degli allievi minorenni dovranno rilasciare una dichiarazione secondo il modello riportato in allegato V con la quale si obbligano al pagamento delle spese straordinarie e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'Amministrazione militare. Incorre nel rinvio dall'istituto l'allievo che lascia passare due mesi dalla scadenza dei versamenti richiesti dall'Accademia navale senza effettuarli. Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia stessa puo' promuovere per il recupero dei crediti. 4. Gli allievi che, per qualsiasi motivo, cessano definitivamente di far parte dell'Accademia dovranno: a) soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute; b) restituire i libri, gli strumenti e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonche' tutti gli effetti di corredo stabiliti dal Comando dell'istituto (il materiale non restituito verra' addebitato al prezzo delle tariffe in vigore); c) restituire gli strumenti di studio e di lavoro ed ogni altro effetto prelevato a pagamento, qualora il relativo acquisto non e' stato gia' saldato.
CAPO III
CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Art. 60 Disposizioni per l'accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2, le attivita' indicate al precedente articolo 7 saranno svolte dall'Accademia navale. 2. All'atto dell'arruolamento i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del dirigente del servizio sanitario dell'Accademia navale. Coloro che saranno giudicati inidonei per la perdita di uno o piu' dei requisiti previsti nel presente decreto saranno immediatamente inviati alla commissione medico-legale competente per territorio per l'accertamento dell'idoneita' fisica quali allievi della prima classe dell'Accademia navale. Sia nel caso di conferma del giudizio di inidoneita', sia nel caso di temporanea inidoneita' superiore a trenta giorni, i predetti vincitori saranno immediatamente esclusi dal concorso, con provvedimento motivato, ai sensi del precedente articolo 2, comma 7, per difetto del requisito di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera d).
CAPO III
CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Art. 61 Disposizioni per il trattamento dei dati personali 1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 14, i responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso, sono, ognuno per le parti di competenza: a) il Comandante dell'Accademia navale; b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 57.
CAPO IV
CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013
Art. 62 Posti a concorso 1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione di 90 (novanta) allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica per l'anno accademico 2012-2013, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), sono cosi' ripartiti: a) n. 62 (sessantadue) del ruolo normale dell'Arma aeronautica, di cui: 1) n. 48 (quarantotto) del ruolo naviganti normale, specialita' pilota; 2) n. 14 (quattordici) del ruolo normale delle armi; b) n. 14 (quattordici) del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; c) n. 8 (otto) del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico; d) n. 6 (sei) del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico. A tale concorso non potranno partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, frequentano il corso regolare dell'Accademia aeronautica. 2. I concorrenti possono presentare domanda per uno soltanto dei ruoli di cui al precedente comma 1. 3. I vincitori del concorso, subordinatamente alla verifica - anche successiva all'ammissione in Accademia - del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, saranno ammessi quali allievi alla frequenza dei corsi all'Accademia aeronautica. 4. Durante la permanenza in Accademia: a) gli ammessi ai corsi per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica e quelli per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica seguiranno un corso di laurea in scienze aeronautiche articolato in un piano di studi triennale che consente, attraverso la frequenza di successivi moduli, il conseguimento della laurea magistrale (gia' specialistica). I piani degli studi, anche durante gli anni successivi al primo, saranno definiti dall'Accademia aeronautica per indirizzare opportunamente la formazione dei frequentatori all'impiego in Forza armata; b) gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico seguiranno un corso di laurea, triennale, in ingegneria ed uno successivo, biennale, di laurea magistrale (gia' specialistica) in ingegneria aerospaziale, elettronica o civile. La suddivisione tra i vari corsi sara' effettuata d'autorita' dall'Accademia aeronautica, sulla base delle esigenze stabilite dalla Forza armata e tenuto conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse dagli interessati. Durante l'iter formativo eventuali cambi di indirizzo di laurea potranno essere proposti dagli interessati all'Accademia aeronautica che definira', in ogni caso, i piani degli studi in osservanza delle esigenze della Forza armata e della necessita' di adeguare la formazione ai nuovi iter didattici di concerto con la competente universita' anche durante gli anni accademici successivi al primo; c) gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico seguiranno un corso di studi universitari, per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza; d) gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico seguiranno un corso di studi universitari, per il conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia. L'Accademia aeronautica definira', in ogni caso, il piano degli studi in osservanza delle esigenze della Forza armata e della necessita' di adeguare la formazione ai nuovi iter didattici di concerto con l'universita' anche durante gli anni accademici successivi al primo. 5. Per quanto indicato nel precedente comma 4: a) i concorrenti in possesso della laurea in giurisprudenza, di quella in scienze giuridiche e di quella specialistica magistrale in giurisprudenza non potranno partecipare al concorso per il corso per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico; b) i concorrenti in possesso della laurea in ingegneria o di quella specialistica magistrale in ingegneria non potranno partecipare al concorso per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; c) i concorrenti in possesso della laurea in medicina e chirurgia non potranno partecipare al concorso per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico. Inoltre, i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia aeronautica hanno gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere. 6. Le materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei corsi sono quelle previste dal piano degli studi. Gli insegnamenti sono riconosciuti validi ai fini universitari, secondo la normativa vigente. 7. Gli ammessi al ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica frequenteranno, inoltre, corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano, come indicato al successivo articolo 78. 8. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta dell'Accademia aeronautica, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2012-2013 presso le universita'. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore. 9. Per le spese di vitto ed alloggio e di prima vestizione degli allievi del primo e secondo anno di corso si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 11, comma 1. Tali spese saranno a carico dei frequentatori a decorrere dal terzo anno di corso. Le spese per l'acquisto dei libri di testo in commercio durante il primo e secondo anno di corso sono a carico dell'Amministrazione militare e, successivamente, a decorrere dal terzo anno di corso, le stesse sono a carico dei frequentatori. 10. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 3, il numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale dei rispettivi Arma o Corpi.
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CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013
Art. 63 Riserve di posti 1. Nel concorso di cui al precedente articolo 62, sono previste le seguenti riserve di posti: a) per gli allievi di tutte le Scuole militari - se conseguono al termine dell'anno scolastico 2011-2012 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, riportano giudizio di idoneita' in attitudine militare presso dette Scuole e risultano idonei al termine del concorso - il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun corso, di cui il 20% a favore dei diplomati presso la Scuola militare dell'Aeronautica ed il 10% a favore dei diplomati presso le Scuole militari dell'Esercito e della Marina. b) per il coniuge ed i figli superstiti, ovvero per i parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, il 10% dei posti previsti per ciascun corso. 2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi' ripartiti: a) per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialita' pilota: 10 (dieci) per gli allievi provenienti dalla Scuola militare dell'Aeronautica, 5 (cinque) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari e 5 (cinque) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); b) per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica: 3 (tre) per gli allievi provenienti dalla Scuola militare dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); c) per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico: 3 (tre) per gli allievi provenienti dalla Scuola militare dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); d) per il ruolo normale del Corpo di commissariato: aeronautico: 2 (due) per gli allievi provenienti dalla Scuola militare dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); e) per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico: 1 (uno) per gli allievi provenienti dalla Scuola militare dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); 3. I posti di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) eventualmente non ricoperti in una delle due predette ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%) di cui al precedente comma 1, lettera a) del presente articolo saranno devoluti all'altra. 4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera a) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorita' a: a) concorrenti idonei che sono alle armi entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui al successivo articolo 64, in qualita' di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma; b) altri concorrenti idonei. 5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera b) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.
CAPO IV
CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013
Art. 64 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere compilata ed inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura disponibile nei siti web https://www.aeronautica.difesa.it/ e www.persomil.difesa.it, entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale - seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. All'atto della presentazione alla prima prova i concorrenti dovranno portare al seguito la ricevuta di avvenuto inoltro della domanda, nonche' stampa della domanda stessa e un documento d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validita'. I concorrenti che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sono minorenni dovranno, altresi', portare al seguito copia di un documento d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validita' di entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, del tutore, ai fini di cui al successivo comma 3. L'Accademia aeronautica provvedera' a raccogliere tutte le domande e a farle sottoscrivere per esteso ai concorrenti, a pena di esclusione, all'atto della presentazione alla prova scritta di preselezione, per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non dovra' essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e, a pena di esclusione, non potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione. 2. Solo in caso di temporanea indisponibilita' della precitata procedura automatizzata o di impossibilita' di accesso alla rete internet, la domanda potra' essere redatta in carta semplice, utilizzando l'apposito modulo riportato nell'allegato Z, che costituisce parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate sul modulo stesso, reperibili anche nei siti web https://www.aeronautica.difesa.it/ e www.persomil.difesa.it. In tal caso, la domanda dovra' essere, a pena di esclusione, firmata per esteso dal concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Accademia aeronautica - ufficio concorsi - via San Gennaro Agnano 30 - 80078 Pozzuoli (NA), entro il medesimo termine di cui al precedente comma 1. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I concorrenti residenti all'estero, in tale eventualita', potranno inoltrare la domanda, entro il medesimo termine, anche per il tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari che ne cureranno l'immediato inoltro alla predetta Accademia, custodendone copia. I militari impiegati fuori dal territorio metropolitano presso unita' dislocate in operazioni, che hanno titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 62 del presente decreto, se si trovano nell'impossibilita' di accedere alla rete internet, potranno presentare la domanda, entro il medesimo termine, ai rispettivi Comandi di appartenenza. Questi provvederanno a trasmettere al sopracitato indirizzo le domande presentate, improrogabilmente entro tre giorni dalla data di assunzione a protocollo delle stesse, custodendone copia. In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando del reparto/ente ricevente. Gli allievi delle Scuole militari e i militari in servizio dovranno presentare la domanda secondo la procedura di cui al precedente comma 1 e comunicare al proprio Comando di aver inoltrato la domanda di partecipazione al concorso. 3. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, e' minorenne dovra', a pena di esclusione, far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore. 4. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, dovra' dichiarare: a) l'Arma e il ruolo o il Corpo (uno soltanto) per il quale intende concorrere di cui al precedente articolo 62, commi 1 e 2. Il concorrente potra' modificare detta preferenza esclusivamente entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo fine dal concorrente dopo tale data non saranno prese in considerazione; b) la lingua straniera nella quale intende eventualmente sostenere l'ulteriore prova orale facoltativa, scelta tra quella araba, francese, russa, spagnola e tedesca. Il concorrente potra' modificare/esprimere detta preferenza esclusivamente entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo fine dopo tale data non saranno prese in considerazione; c) se intende sostenere la prova facoltativa di informatica. Il concorrente potra' esprimere detta preferenza esclusivamente entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo fine dopo tale data non saranno prese in considerazione; d) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita); e) il codice fiscale; f) di essere cittadino italiano, la localita', provincia e data di nascita. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prova scritta di preselezione, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto agli obblighi militari; g) il preciso recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. Il concorrente che, successivamente alla presentazione della domanda, e' stato incorporato in un reparto/ente militare sara' tenuto a comunicare subito, per telegramma o fax (numero 081/7355083) o e-mail (aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it), all'Accademia aeronautica il reparto/ente presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo. Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente all'Accademia aeronautica, per telegramma o fax (numero 081/7355083) o e-mail (aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it), ogni eventuale variazione del recapito indicato nella domanda che verra' a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione militare non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; h) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al termine dell'anno scolastico 2011-2012, con l'indicazione dell'Istituto scolastico presso il quale ha conseguito o sta per conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il concorrente che, all'atto della presentazione della domanda, non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne all'Accademia aeronautica, per telegramma, l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso; i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva (se in possesso della doppia cittadinanza). Se militare in servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda e non per il tramite del Comando di appartenenza, che tuttavia dovra' essere informato a cura dell'interessato. Il concorrente che e' gia' stato collocato in congedo dovra' indicare le date di inizio e di fine servizio, nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento. I concorrenti che avranno diritto all'elevazione dei limiti d'eta' dovranno dichiarare tutti i periodi di servizio militare effettivamente prestato, specificando, con una dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prova scritta di preselezione, per ciascuno di essi: denominazione ed indirizzo del/i reparto/i ove e' stato effettivamente prestato il servizio militare; la/e data/e di inizio e termine; il/i grado/i e/o la/e qualifica/che rivestita/e; l) il proprio stato civile e l'eventuale numero di figli a carico; m) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultano a proprio carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovra' indicare - in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prova scritta di preselezione - le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare all'Accademia aeronautica qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, durante la frequenza del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale e all'atto dell'incorporazione; n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa dovra' consegnare all'atto della presentazione alla prova scritta di preselezione una dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato. La mancata presentazione nei termini e con le modalita' predette di tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del relativo titolo di preferenza; o) di godere dei diritti civili e politici; p) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione di proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; q) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli articoli 645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; r) soltanto se concorrente per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, di non essere stato dimesso da Accademie, Scuole o altri Istituti anche di formazione delle Forze armate o di polizia dello Stato per insufficiente attitudine al pilotaggio; s) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I concorrenti residenti all'estero dovranno indicare, con apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prova scritta di preselezione, l'ultima residenza in Italia e la data di espatrio; t) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sara' cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado rivestito; u) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; v) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. 5. L'Accademia aeronautica ha facolta' di far regolarizzare le domande che, spedite nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda, di cui al gia' citato allegato Z al presente decreto.
CAPO IV
CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013
Art. 65 Fasi del concorso 1. Il concorso di cui al precedente articolo 62, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nel precedente articolo 3, commi 1 e 2, lettera c).
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Art. 66 Prova scritta di preselezione 1. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero 1) - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - alla prova scritta di preselezione, di cui all'allegato AA, che costituisce parte integrante del presente decreto, che avra' luogo presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia (RM) - via tenente colonnello Di Trani (gia' via Sauro Rinaldi 3), secondo il seguente calendario: a) 6 febbraio 2012, presentazione alle 1400 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere A e B e per tutti i concorrenti frequentatori delle Scuole militari a prescindere dal cognome; b) 7 febbraio 2012, presentazione alle 0900 per i concorrenti il cui cognome inizi con la lettera C; c) 7 febbraio 2012, presentazione alle 1400 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere D, E ed F; d) 8 febbraio 2012, presentazione alle 0900 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere G, H, I, J, K ed L; e) 8 febbraio 2012, presentazione alle 1400 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere M, N ed O; f) 9 febbraio 2012, presentazione alle 0900 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere P, Q ed R; g) 9 febbraio 2012, presentazione alle 1400 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere S, T, U, V, W, X, Y e Z. 2. Gli orari sopraindicati sono quelli dell'orario ufficiale. Il suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, nella sede, nell'ora e nel giorno per ciascuno fissati nel calendario sopra indicato. Eventuali modificazioni della sede e delle date di svolgimento della prova scritta di preselezione saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 24 gennaio 2012 che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 24 gennaio 2012 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 3. Alla prova scritta di preselezione i concorrenti dovranno presentarsi muniti della ricevuta di avvenuto inoltro della domanda di partecipazione, nonche' della stampa della domanda stessa e di un documento di identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validita'. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione di concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali i concorrenti abbiano chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire all'Accademia aeronautica - ufficio concorsi (per telegramma o fax al n. 081/7355083 o e-mail all'indirizzo aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it) un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' per e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' quelle contenute nell'allegato AA al presente decreto. La prova consistera' nella somministrazione collettiva e standardizzata di questionari, a risposta multipla, finalizzati ad accertare, attraverso un'adeguata articolazione della prova, come dettagliatamente indicato nel gia' citato allegato AA al presente decreto, il livello di cultura generale, nonche' a valutare le capacita' logiche e le attitudini mentali dei concorrenti, utili ad intraprendere con successo le attivita' formative previste per i ruoli di cui al precedente articolo 62. La banca dati dalla quale saranno estratti i quesiti per le materie elencate al citato allegato AA, numero 1, lettere a), b) e c), sara' pubblicata nei siti web www.aeronautica.difesa.it e https://www.persomil.difesa.it/ non oltre la quarta settimana precedente la data di inizio della prova scritta di preselezione. 5. Sulla base dei punteggi riportati nella predetta prova, la preposta commissione compilera' graduatorie distinte per ogni ruolo di cui al precedente articolo 62, comma 1 allo scopo di individuare coloro che saranno ammessi agli accertamenti psicofisici. 6. Saranno ammessi a sostenere gli accertamenti psicofisici di cui al successivo articolo 67, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 5, i concorrenti rientranti entro i seguenti limiti numerici: a) 720 (settecentoventi) per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialita' pilota; b) 210 (duecentodieci) per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica; c) 210 (duecentodieci) per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; d) 120 (centoventi) per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico; e) 90 (novanta) per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico. Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che avranno riportato, in ciascuna graduatoria per Arma e Corpo, lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso. I punteggi relativi alla prova scritta di preselezione saranno affissi, a cura della commissione, all'albo del Centro di selezione. 7. L'esito della prova scritta di preselezione e la data di convocazione agli accertamenti psicofisici saranno resi disponibili nei siti web www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it nonche' presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012. Nella gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale - del 17 febbraio 2012, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, sara' comunicata la data di pubblicazione dell'esito della prova scritta di preselezione. Solo detta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L'esito della prova, a puro titolo informativo, sara' reso noto anche per e-mail alla casella di posta elettronica indicata nella domanda di partecipazione.
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Art. 67 Accertamenti psicofisici 1. I concorrenti risultati idonei alla prova scritta di preselezione saranno convocati ai sensi del precedente articolo 66, commi 6 e 7 presso l'Istituto medico legale, ubicato in Roma in via Piero Gobetti 2, per essere sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a), all'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici richiesti dalla normativa vigente per l'accesso ai ruoli/specialita' di cui al precedente articolo 62. I predetti accertamenti saranno svolti su due giorni durante i quali non sara' assicurato ai partecipanti vitto e alloggio. Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e secondo le modalita' indicate nella convocazione ovvero risulteranno assenti il secondo giorno di accertamenti psicofisici saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione di concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire all'Accademia aeronautica - ufficio concorsi (per telegramma o fax al n. 081/7355083 o e-mail all'indirizzo aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it) un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' per e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. Inoltre, i concorrenti alle armi impiegati all'estero presso unita' impegnate in operazioni e che non possono far rientro in territorio nazionale nei giorni di svolgimento degli accertamenti psicofisici, potranno presentare istanza di differimento della data di convocazione allegando alla stessa una dichiarazione resa dal Comando di impiego che attesti l'impossibilita' del candidato a rientrare in territorio nazionale entro il giorno di convocazione agli accertamenti psicofisici. Tutti i concorrenti dovranno consegnare, all'atto della presentazione all'Istituto medico legale di Roma per l'effettuazione degli accertamenti psicofisici, i seguenti documenti: a) certificato, in originale o in copia conforme, di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo B in corso di validita', rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport, iscritti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2011 ovvero dovra' essere valido almeno fino al 31 ottobre 2012. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici; b) se il concorrente ne e' gia' in possesso,esame radiografico del torace in due proiezioni, con il relativo referto in originale, effettuato da non oltre sei mesi presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il servizio sanitario nazionale; c) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato AB, che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per gli accertamenti psicofisici). La mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del concorrente minorenne dagli accertamenti psicofisici; d) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesta lo stato di buona salute ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione ed avra' una validita' semestrale. Dovra', altresi', essere conforme al gia' citato allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto. La mancata presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione del concorrente agli accertamenti psicofisici; e) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV. La mancata presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione del concorrente agli accertamenti psicofisici; f) referto delle analisi del sangue concernente i markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione del concorrente agli accertamenti psicofisici. I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare: - ecografia pelvica, comprensiva di immagini e relativo referto, in originale od in copia conforme eseguita, entro i tre mesi precedenti la data di presentazione, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione della concorrente dagli accertamenti psicofisici; - referto del test di gravidanza (su sangue o urine), eseguito in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti gli accertamenti psicofisici, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione della concorrente dagli accertamenti psicofisici. Nei confronti dei concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato accertato con le modalita' previste nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare procedera' alla convocazione agli accertamenti psicofisici in data compatibile con l'inizio del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale di cui al successivo articolo 69. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 2. Poiche' per i concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialita' pilota, sono richiesti approfondimenti diagnostici, gli stessi dovranno inoltre presentare: a) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto ed immagini effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il servizio sanitario nazionale entro i sei mesi precedenti la data della visita medica. La mancata presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione del concorrente agli accertamenti psicofisici; b) esame radiografico del tratto lombo-sacrale della colonna vertebrale in due proiezioni, qualora gia' in possesso, con relativo referto in originale, ovvero, a pena di esclusione, risonanza magnetica del tratto lombo-sacrale della colonna vertebrale in due proiezioni, con relativo referto, effettuato per lo studio di una eventuale spondilolisi o schisi di un arco. I predetti esami dovranno essere stati effettuati da non oltre sei mesi presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate presso il servizio sanitario nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione del concorrente agli accertamenti psicofisici; c) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente su supporto cartaceo, comprensivo di referto eseguito presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione del concorrente agli accertamenti psicofisici. La commissione, in sede di visita medica generale, potra' disporre ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti ivi compreso, in caso di dubbio diagnostico, l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Il concorrente maggiorenne da sottoporre a detto esame dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel gia' citato allegato E al presente decreto. Il concorrente che e' ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al citato allegato E per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami radiologici ed al prosieguo del concorso. 3. Se gli accertamenti elencati nei precedenti commi 1 e 2 vengono svolti presso strutture sanitarie accreditate con il servizio sanitario nazionale, sara' cura del concorrente produrre anche attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. Per evitare difficolta' di lettura si consiglia di non portare la documentazione sanitaria su supporto informatico. La documentazione sanitaria presentata non verra' restituita, ad eccezione delle radiografie e del tracciato elettroencefalografico (a meno che non saranno causa dello specifico giudizio di inidoneita'). 4. I concorrenti che si presenteranno agli accertamenti psicofisici saranno invitati a sottoscrivere apposite dichiarazioni - secondo i modelli di cui all'allegato AC che costituisce parte integrante del presente decreto - di consenso informato al protocollo diagnostico in uso presso l'Istituto medico legale di Roma ed al protocollo vaccinale previsto per il personale militare dopo l'eventuale arruolamento. 5. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti che durante la visita risulteranno privi anche di uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Nel gia' citato allegato AC al presente decreto e' riportato il protocollo diagnostico che sara' praticato ad ogni concorrente. L'Istituto medico legale prevedera' la successione temporale degli accertamenti secondo criteri di razionalita' ed economicita', riservandosi di escludere dalla prosecuzione degli stessi i candidati risultati inidonei anche in uno solo degli accertamenti previsti. 6. Il presidente della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a), seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) idoneo all'ammissione all'Accademia aeronautica; b) inidoneo all'ammissione all'Accademia aeronautica, con indicazione del motivo. 7. Per la valutazione dell'inidoneita' agli accertamenti psicofisici si richiama il precedente articolo 5, comma 10. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 8. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare con lettera raccomandata all'Accademia aeronautica - ufficio concorsi - via San Gennaro Agnano 30 - 80078 Pozzuoli (NA), improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, specifica istanza, corredata di idonea documentazione in originale rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale (nel qual caso sara' cura del concorrente produrre anche attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), relativamente a tutte le cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate all'Accademia aeronautica per fax (numero 081/7355083). 9. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra indicati. 10. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dall'Accademia aeronautica comunicazione telegrafica per l'invio presso la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero 3). In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, l'Accademia aeronautica comunichera' agli interessati che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psicofisici rimane confermato. 11. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 8 - in caso di accoglimento dell'istanza - sara' espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero 3) a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti psicofisici ovvero, solo se ritenuto necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. 12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 8 espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero 3) e' definitivo e sara' comunicato ai concorrenti seduta stante. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
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Art. 68 Prova scritta di composizione italiana 1. La prova scritta di composizione italiana, le cui modalita' sono indicate nel gia' citato allegato AA al presente decreto, consistera' nello svolgimento di un tema su argomenti di cultura generale formulati dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d). Essa tendera' a verificare il grado di padronanza nella lingua italiana del concorrente, la sua cultura e maturita' di giudizio, l'attitudine al ragionamento nell'aderenza alla traccia, la capacita' di esprimere le sue idee in maniera semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti sanitari dalle commissioni di cui al successivo articolo 73, commi 3 e 4 dovranno presentarsi a sostenere la prova senza attendere alcuna comunicazione al riguardo. I concorrenti di cui al precedente articolo 67, comma 10 che non sono stati, invece, ancora inviati presso la commissione di cui al successivo articolo 73, comma 4 dovranno presentarsi a sostenere detta prova solo se avranno ricevuto specifica comunicazione al riguardo. Questi concorrenti, in tal caso, sosterranno con riserva detta prova. 2. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti psicofisici, di cui al precedente articolo 67, dovranno presentarsi a sostenere la prova senza attendere alcuna comunicazione al riguardo. 3. La prova avra' luogo presso l'Accademia aeronautica - via San Gennaro Agnano 30 - Pozzuoli nei giorni che saranno resi noti ai concorrenti con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 17 febbraio 2012. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 17 febbraio 2012 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. La prova sara' svolta in date distinte a seconda dei ruoli e di massima: a) il 27 marzo 2012, con inizio non prima delle 1000 dell'orario ufficiale, per i concorrenti per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico; b) il 3 maggio 2012 con inizio non prima delle 1000 dell'orario ufficiale, per i concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialita' pilota. I concorrenti sono tenuti a presentarsi presso la sede dell'Accademia aeronautica il giorno della prova entro le 0830 dell'orario ufficiale muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero o blu e di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia. I concorrenti assenti all'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 4. Eventuale variazione della data di svolgimento di detta prova sara' resa nota mediante avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale - del 13 marzo 2012, per la prova prevista il 27 marzo 2012, e nella stessa gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale - del 17 aprile 2012 per la prova prevista il 3 maggio 2012, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale - del 13 marzo 2012 e/o del 17 aprile 2012 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Pertanto, durante la prova scritta non sara' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con il personale di sorveglianza e con i membri della commissione. Durante la prova scritta sara' vietato introdurre, detenere od utilizzare nell'aula d'esame telefoni cellulari od altri apparati di comunicazione. L'elaborato dovra' essere scritto esclusivamente, a pena di nullita', su carta recante il timbro d'ufficio dell'Accademia aeronautica e la firma di un componente della commissione, dalla stessa appositamente predesignato. I concorrenti non potranno portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, agende elettroniche, vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Potranno consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana ed il dizionario dei sinonimi e contrari messi a disposizione dalla commissione. Il concorrente che contravviene a dette disposizioni o comunque copia in tutto o in parte lo svolgimento del tema sara' escluso dal concorso. Se risulta che uno o piu' concorrenti hanno copiato in tutto o in parte, anche tra loro, l'esclusione sara' disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti. La commissione ed il personale di sorveglianza cureranno l'osservanza delle disposizioni stesse ed avranno facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi componenti dovranno trovarsi nell'aula d'esame. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione possa essere disposta in sede di valutazione della prova medesima. 6. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente avra' conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. Tale punteggio sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 74. L'esito della prova scritta di composizione italiana e la data di convocazione al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, per i concorrenti risultati idonei saranno resi disponibili nei siti web www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it nonche' presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012. Nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 5 giugno 2012 e del 4 maggio 2012, ovvero in quella alla quale sara' fatto rinvio, sara' comunicata la data di pubblicazione dell'esito della prova scritta di composizione italiana. Solo detta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 7. L'esito della prova e la data di convocazione al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, a puro titolo informativo, saranno resi noti anche per e-mail alla casella di posta elettronica indicata nella domanda di partecipazione.
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Art. 69 Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale 1. L'idoneita' sotto il profilo psicoattitudinale e comportamentale dei concorrenti risultati idonei alla prova scritta di composizione italiana sara' accertata - ai sensi della direttiva n. 80 e successive modificazioni del Comando scuole dell'Aeronautica militare, concernente le norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi per l'Aeronautica militare - dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero 4) durante un periodo di tirocinio di durata, di massima, non superiore a dieci giorni calendariali, che verra' svolto presso l'Accademia aeronautica, indicativamente, nei mesi di giugno, luglio e settembre 2012. I concorrenti saranno convocati al tirocinio ad essi riservato in considerazione del ruolo per il quale gli stessi stanno partecipando e senza interferire con il periodo di svolgimento delle prove di esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado. I concorrenti sono tenuti a presentarsi nell'ora e nel giorno indicati nella lettera o telegramma di convocazione e non saranno ammesse riconvocazioni ad eccezione che per i concorrenti che sono impegnati nelle citate prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado o per quelli alle armi impiegati all'estero presso unita' impegnate in operazioni e che non possono far rientro in territorio nazionale nei giorni di svolgimento del tirocinio o per il decesso di un proprio genitore o se quest'ultimo versa in imminente pericolo di vita. I predetti concorrenti potranno presentare istanza di differimento della data di convocazione allegando alla stessa documentazione rilasciata dall'amministrazione scolastica dalla quale risulti che, nei giorni di svolgimento del tirocinio per il quale il concorrente e' stato convocato, lo stesso dovra' sostenere una prova dell'esame di Stato. Analogamente, i concorrenti militari impiegati all'estero presso unita' impegnate in operazioni dovranno allegare all'istanza una dichiarazione resa dal Comando di impiego che attesti l'impossibilita' del candidato a rientrare in territorio nazionale entro il giorno di inizio del tirocinio per il quale e' stato convocato. La riconvocazione sara' concessa per uno dei tirocini successivi, improrogabilmente entro l'inizio dell'ultimo tirocinio riservato al ruolo per il quale il concorrente sta partecipando. La mancata presentazione determinera' l'esclusione dal concorso. 2. I concorrenti di sesso femminile dovranno nuovamente presentare il referto del test di gravidanza (su sangue o urine), eseguito in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti alla data di presentazione al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione del concorrente dal tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. In caso di accertato stato di gravidanza del concorrente, la commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero 4) non potra' in nessun caso procedere alle prove di efficienza fisica di cui al citato allegato AA in quanto, ai sensi dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, la Direzione generale per il personale militare, con provvedimento motivato, escludera' il concorrente dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 3. Se insorgono per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, all'atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso, e' facolta' dell'Accademia aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza o meno dell'idoneita' medesima. 4. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti: a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica; b) effettueranno un programma di attivita', di cui al gia' citato allegato AA al presente decreto, inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e delle qualita' richieste dall'articolo 646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per la futura nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare. In particolare, essi saranno sottoposti a specifici accertamenti intesi a valutare nel concorrente il possesso delle qualita' di cui all'allegato AA, paragrafo 3, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4); c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine del tirocinio. 5. L'Accademia aeronautica indichera' nella convocazione la quantita' ed il tipo di indumenti che i concorrenti dovranno avere con se' all'atto della presentazione per il tirocinio. 6. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' programmate di cui al gia' citato allegato AA al presente decreto. 7. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle prove concorsuali coloro che: a) non otterranno nel giudizio conclusivo i punteggi minimi indicati nel citato allegato AA; b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; c) non supereranno con esito favorevole le prove sportive indicate nel predetto allegato AA; d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo. Saranno considerate assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, compresa l'infermeria polifunzionale ubicata presso l'Accademia aeronautica, a seguito di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti; e) parimenti, saranno esclusi i concorrenti per i quali, durante il tirocinio, verra' accertata la positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. 8. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che, al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero 4). Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai risultati conseguiti in ogni singola prova che determinera' il giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 9. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi alla prova orale di lingua inglese, che si terra' a partire dal giorno successivo a quello di fine tirocinio.
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Art. 70 Prova facoltativa di informatica 1. I concorrenti, sempreche' ne hanno fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova facoltativa di informatica, indicativamente durante il periodo di svolgimento del tirocinio, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero 4). 2. La prova si articolera' secondo quanto indicato nel gia' citato allegato AA, numero 4, al presente decreto. I concorrenti che non vorranno piu' sostenere detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. La rinuncia e' irrevocabile. 3. Al termine della prova sara' assegnato un punteggio da 0 a 1, secondo quanto piu' dettagliatamente descritto nel piu' volte citato allegato AA, utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 74. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove, la commissione predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Tale elenco verra' affisso all'albo della sede di esame.
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Art. 71 Prova orale di lingua inglese 1. I concorrenti giudicati idonei al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale sosterranno la prova orale di lingua inglese a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero 4). La prova sara' diretta ad accertare la conoscenza della lingua stessa secondo quanto indicato nel gia' citato allegato AA al presente decreto. 2. Al termine della prova sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30 utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 74. La prova si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato e dell'esito delle prove medesime. Tale elenco verra' affisso all'albo della sede di esame. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale di lingua inglese, nonche' quelli che rinunceranno a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. 4. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi alla prova orale di matematica che avra' luogo, indicativamente, nei giorni immediatamente successivi alla prova orale di lingua inglese, di cui al presente articolo.
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Art. 72 Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera 1. La prova orale di matematica, che avra' luogo presso l'Accademia aeronautica, vertera' sul programma di cui al gia' citato allegato AA al presente decreto. La prova si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 21/30. Tale punteggio sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 74. L'esito della prova sara' comunicato al termine della stessa a tutti i partecipanti. 2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale di matematica, nonche' quelli che rinunceranno a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. 3. I concorrenti idonei nella prova orale di matematica, sempreche' ne hanno fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova facoltativa di ulteriore lingua straniera (scelta tra l'araba, la francese, la russa, la spagnola e la tedesca) di cui al gia' citato allegato AA al presente decreto. La prova orale facoltativa di lingua straniera sara' diretta ad accertare la buona conoscenza della lingua stessa, secondo quanto indicato all'allegato AA. I concorrenti che non vorranno piu' sostenere detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. Al termine della prova sara' assegnata, per ciascuna lingua prescelta, una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrisponderanno i seguenti punti, utili per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 74: - votazione da 0/30 a 20,999/30: punti 0; - votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 0,90; - votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 1,80; - votazione da 27/30 a 30/30: punti 2,70. 4. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato e di quello relativo alla prova orale di lingua straniera eventualmente sostenuta. Tale elenco verra' affisso all'albo della sede d'esame. 5. I risultati della prova orale di matematica e della prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera saranno, altresi', resi disponibili nei siti web www.aeronautica.difesa.it e https://www.persomil.difesa.it/.
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Art. 73 Composizione delle commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente articolo 4, commi 1 e 2, lettera d). Tutto il personale militare che sara' inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo apparterra' all'Aeronautica militare. 2. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero 1) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; b) due ufficiali superiori, membri; c) un ufficiale inferiore, segretario. Detta commissione, per la somministrazione della prova, si avvarra' del supporto del Centro di selezione dell'Aeronautica militare. 3. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo sanitario aeronautico, presidente; b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, membri; c) un maresciallo di sanita' "operatore sanitario specializzato", segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero 3) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo sanitario aeronautico, presidente; b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, membri; c) un ufficiale inferiore, segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali medici e gli eventuali medici specialisti esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 3. 5. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero 2) sara' composta da: a) Comandante dell'Accademia aeronautica ovvero un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata aerea, presidente; b) due ufficiali di grado non inferiore a maggiore, in servizio, membri; c) due o piu' ufficiali superiori in servizio ovvero docenti civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova scritta di composizione italiana; d) un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio permanente, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 6. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero 4) sara' composta da: a) Comandante dell'Accademia aeronautica ovvero un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata aerea, presidente; b) due ufficiali di grado non inferiore a maggiore, in servizio permanente; c) due ufficiali superiori, di cui un ufficiale dell'Arma aeronautica, laureato in psicologia e abilitato all'esercizio della professione di psicologo o un ufficiale dell'Arma aeronautica qualificato per le "selezioni speciali", capo gruppo psicoattitudinale ed un ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, capo gruppo osservazione comportamentale, membri aggiunti per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale; d) sei o piu' ufficiali superiori in servizio ovvero docenti civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova orale di matematica; e) uno o piu' ufficiali superiori in servizio ovvero docenti civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova facoltativa di informatica; f) uno o piu' ufficiali superiori in servizio ovvero docenti civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, che potranno essere diversi in funzione della lingua straniera prescelta dai concorrenti, membri aggiunti per la prova orale di lingua inglese e per la prova facoltativa di lingua straniera; g) un ufficiale superiore in servizio permanente ed un insegnante di educazione fisica, membri aggiunti per le prove di efficienza fisica in ambito sportivo; h) un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio permanente, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. I membri aggiunti avranno diritto di voto o esprimeranno giudizi per le sole prove/materie per le quali sono aggregati. Detta commissione potra' avvalersi del supporto di personale in servizio presso l'Aeronautica militare ovvero convenzionato, laureato in psicologia ed iscritto all'albo professionale, nonche' di ufficiali qualificati perito selettore e di sottufficiali qualificati aiuto perito selettore dell'Aeronautica militare, di ufficiali ed aspiranti ufficiali addetti all'inquadramento dei concorrenti e di istruttori sportivi e/o di personale qualificato per l'espletamento delle prove di efficienza fisica in ambito sportivo.
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Art. 74 Graduatorie di merito 1. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero 4) formera', per i concorrenti che, giudicati idonei agli accertamenti psicofisici ed a quelli psicoattitudinali e comportamentali, avranno superato le prove d'esame obbligatorie di cui agli articoli 68, 71 e 72, le seguenti graduatorie di merito per i ruoli sottoindicati: a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialita' pilota; b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica; c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico; e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico. 2. A mente dell'articolo 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile che si troveranno nelle condizioni di cui all'articolo 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, all'atto della formazione della graduatoria del ruolo prescelto di ammissione ai corsi regolari (entro agosto 2012 per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, entro i primi di ottobre 2012 per i ruoli del Corpo del genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico ed entro ottobre 2011 per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica), dovranno essere risultati idonei in tutte le fasi concorsuali previste nel precedente articolo 3, commi 1 e 2, lettera d). 3. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso ed ammessi alla frequenza dei corsi regolari - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui agli articoli 1, comma 3 e 62, comma 10 del presente decreto - i concorrenti utilmente collocati nelle predette graduatorie di merito, secondo quanto stabilito nel medesimo articolo 62 del presente decreto. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti ad una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione generale per il personale militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere alla Forza armata di appartenenza. 4. A seguito delle eventuali rinunce o dimissioni di concorrenti che si verificheranno entro il quattordicesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di convocazione in Accademia dei vincitori per i ruoli normali delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico o del Corpo sanitario aeronautico, l'Accademia aeronautica avra' la facolta' di ripianare le vacanze. 5. Ciascuna graduatoria sara' formata secondo l'ordine risultante dalla somma dei voti conseguiti da ciascun concorrente nella prova scritta di composizione italiana ed in quella orale di matematica, con l'aggiunta di un terzo del voto riportato nella prova orale di lingua inglese e dell'eventuale punteggio riportato alla prova facoltativa di informatica di cui al precedente articolo 70 e di quello incrementale, calcolato, come indicato al precedente articolo 72, comma 3, in relazione al voto riportato nella prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera. 6. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto dirigenziale. A parita' di merito saranno preferiti i concorrenti in possesso dei titoli di preferenza di cui al precedente articolo 64, comma 3, lettera n), sempreche' dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 7. Stante l'autonomia delle graduatorie di ammissione ai corsi regolari formate dalla commissione e la definitivita' dell'ammissione ai corsi, non sara' consentito il transito di un allievo ad un corso diverso da quello che e' stato ammesso a frequentare. 8. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tali pubblicazioni sara' data notizia mediante avviso nella gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale. I risultati saranno inoltre pubblicati, a puro titolo informativo, nei siti web https://www.persomil.difesa.it./ e https://www.aeronautica.difesa.it/.
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Art. 75 Istruttoria delle domande dei concorrenti militari in servizio e allievi delle Scuole militari 1. Gli allievi delle Scuole militari e i militari in servizio, nonche' quelli in servizio all'estero, che hanno titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 62 del presente decreto, dovranno inoltrare la domanda di partecipazione con le modalita' indicate al precedente articolo 64, commi 1 e 2 dandone comunicazione ai rispettivi Comandi di appartenenza. 2. E' fatto obbligo ai concorrenti che sono ufficiali, sottufficiali e volontari dell'Aeronautica militare in congedo di far pervenire copia della domanda al Comando della 1^ Regione aerea - Milano o al Comando scuole dell'Aeronautica militare/3^ Regione aerea - Bari presso il quale sono in forza. Tali Comandi, ricevuta la copia della domanda di partecipazione al concorso degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell'Aeronautica militare in congedo a loro in forza, comunicheranno tempestivamente all'Accademia aeronautica - ufficio concorsi ogni notizia in loro possesso riguardante la situazione penale e disciplinare dei medesimi ed ogni variazione che si verifichera' sino all'eventuale loro incorporazione in Accademia.
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Art. 76 Disposizioni per l'accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2, le attivita' indicate all'articolo 7 del presente decreto saranno svolte dall'Accademia aeronautica.
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Art. 77 Disposizioni varie 1. L'Accademia aeronautica, con lettera raccomandata o telegramma, invitera' i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito a presentarsi presso l'Accademia per la frequenza dei corsi - con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione - subordinatamente: a) all'autorizzazione ad effettuare assunzioni, eventualmente prescritta dalla normativa vigente; b) al rilascio, quando prescritto, del nulla osta da parte della Forza armata/Corpo armato interessato. I concorrenti convocati dovranno inviare, a stretto giro di posta, un telegramma di accettazione o di rifiuto all'ammissione alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica. 2. Coloro che non si presenteranno alla data indicata nella predetta comunicazione, sebbene hanno precedentemente dichiarato di accettare l'ammissione, saranno considerati rinunciatari e non saranno ammessi in Accademia. In tal caso l'Accademia aeronautica provvedera' a dare comunicazione di ammissione ai corsi ad altrettanti concorrenti secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. 3. All'atto della presentazione in Accademia i vincitori, acquisita la qualifica di allievi, dovranno presentare: a) referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo; b) un certificato anamnestico vaccinale, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, attestante le vaccinazioni precedentemente effettuate (obbligatorie dell'infanzia e successive); c) certificato attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh; d) copia dei certificati di cui al precedente articolo 67, comma 1, lettera a) consegnati all'atto degli accertamenti psicofisici e al precedente articolo 69, comma 2. Tutti i vincitori dovranno, inoltre, sottoscrivere un atto di arruolamento volontario, di cui al precedente articolo 9, comma 1. Coloro che non sottoscriveranno tale atto saranno considerati rinunciatari e rinviati al proprio domicilio senza alcuna formalita'. Parimenti si procedera' per coloro i quali chiederanno di essere dimessi a domanda durante il periodo in cui l'Accademia aeronautica ha la facolta' di ripianare le vacanze ai sensi del precedente articolo 74, comma 4 e del successivo articolo 78, comma 4. Anche in tali casi l'Accademia aeronautica procedera' a dare comunicazione di ammissione ai corsi ad altrettanti concorrenti, secondo quanto indicato al precedente comma 2. Gli allievi, all'atto dell'ammissione ai corsi regolari, dovranno sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulta che sono edotti dell'obbligo di rimanere in servizio per il periodo prescritto dalle norme vigenti, relativamente all'Arma o Corpo di appartenenza, con decorrenza dalla data di ammissione al terzo anno di corso. 4. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso l'Accademia aeronautica, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi della normativa citata nel precedente articolo 10, comma 1. Allo scopo, l'Accademia aeronautica, al termine della fase di accertamento dell'attitudine al volo, di cui al successivo articolo 78, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, se non conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati, a domanda, nel grado, reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di allievo. 5. Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine al volo un numero di concorrenti pari a quello dei candidati che non si sono presentati alla convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Parimenti, l'Accademia potra' convocare ulteriori concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria, in sostituzione di quelli che, entro cinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione in Accademia, saranno dimessi o rinunceranno all'ammissione ovvero saranno giudicati inidonei all'ammissione all'Accademia aeronautica per il ruolo naviganti normale e non incorporati ai sensi del precedente articolo 77, comma 3. 6. All'atto della ricezione della comunicazione di ammissione alla frequenza dei corsi i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno informare il Comando di reparto/ente di appartenenza che, presa visione della comunicazione indirizzata al vincitore di concorso a cura dell'Accademia aeronautica, chiedera' al militare il rilascio di una dichiarazione di accettazione o rinuncia alla frequenza dei corsi in qualita' di allievo presso l'Accademia aeronautica. In caso di accettazione il predetto Comando terra' presenti le seguenti disposizioni: a) la data del trasferimento, da iscriversi sui documenti matricolari, deve corrispondere al giorno di ammissione all'Accademia aeronautica; b) i documenti matricolari, se non sono in buono stato, dovranno essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole; c) tutti i documenti personali degli ammessi dovranno essere inviati entro 15 giorni all'Accademia aeronautica, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione, comprese quelle relative all'ammissione e quelle inerenti al trattamento economico. 7. Gli ammessi ai corsi dell'Accademia aeronautica potranno essere: a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se minorenni); b) espulsi per motivi disciplinari, di salute, per insufficiente attitudine professionale (in genere od al volo) e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. Gli allievi di sesso maschile, se dimessi prima dell'inizio della prima sessione di esami saranno prosciolti dalla ferma volontariamente contratta e i relativi documenti matricolari verranno restituiti al Centro documentale (ex distretto militare) dell'Esercito o al Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o alla Direzione territoriale dell'Aeronautica di ascrizione. Gli allievi dimessi provenienti dai ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali e della truppa in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato saranno inviati in licenza speciale in attesa delle decisioni della Direzione generale per il personale militare in merito al reintegro nel grado posseduto all'atto dell'ammissione in Accademia ed all'eventuale riammissione in servizio. Gli allievi dimessi provenienti dai ruoli degli ufficiali e dei volontari di truppa in ferma, se nel frattempo non hanno completato gli obblighi di ferma (considerando anche il periodo trascorso in Accademia), saranno rinviati agli enti di provenienza e reintegrati nel grado rivestito all'atto dell'ammissione in Accademia, previo espresso consenso, ed in attesa di eventuale reimpiego da parte delle autorita' competenti. 8. Saranno esclusi i concorrenti e gli ammessi alla frequenza del corso regolare, per i quali, in qualsiasi momento del concorso o durante la frequenza del corso regolare, viene accertata la positivita' ad accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico o non autorizzate dagli organismi del servizio sanitario dell'Aeronautica militare. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo.
CAPO IV
CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013
Art. 78 Disposizioni per i concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica 1. I vincitori per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialita' pilota, convocati in Accademia aeronautica ed acquisita la qualifica di allievi, saranno sottoposti all'accertamento dell'attitudine al volo per il conseguimento del brevetto di pilota. Detto accertamento, propedeutico all'ammissione ai corsi per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialita' pilota, sara' effettuato presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare all'uopo designata, mediante un ciclo di lezioni e di esercitazioni di volo. 2. Coloro i quali saranno ritenuti non in possesso di sufficiente attitudine al pilotaggio saranno espulsi dall'Accademia aeronautica. Ad essi si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 77, comma 7. 3. Al fine di contenere in un limitato arco di tempo l'accertamento dell'idoneita' di cui al precedente comma 1 ed in attuazione di misure mirate al contenimento della spesa, l'Accademia aeronautica potra' convocare, oltre ai 48 (quarantotto) vincitori del concorso, a copertura dei posti previsti dal precedente articolo 62 per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialita' pilota, ulteriori concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito fino ad un massimo di 22 (ventidue) unita'. All'atto della presentazione in Accademia i precitati ulteriori concorrenti convocati contrarranno una ferma volontaria di mesi quattro, saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' al volo e, se conseguono il brevetto di pilota di aeroplano, saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi al corso regolare entro il numero dei posti resisi disponibili per effetto di rinunce o di dimissioni volontarie o d'autorita' dei vincitori. In tal caso, la ferma volontaria di mesi quattro sara' commutata nella ferma triennale di cui al precedente articolo 9, comma 1. 4. Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine al volo un numero di concorrenti pari a quello dei candidati che non si sono presentati alla convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Parimenti, l'Accademia potra' convocare ulteriori concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria, in sostituzione di quelli che, entro cinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione in Accademia, saranno dimessi o rinunceranno all'ammissione ovvero saranno giudicati inidonei all'ammissione all'Accademia aeronautica per il ruolo naviganti normale e non incorporati ai sensi del precedente articolo 77, comma 3. 5. L'ammissione al corso regolare sara' disposta, al termine dell'accertamento, secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui al precedente articolo 74, solo per coloro che avranno frequentato con successo le lezioni e superato le esercitazioni di volo, conseguendo il brevetto di pilota di aeroplano e, comunque, nei limiti dei posti messi a concorso. 6. I concorrenti di cui al precedente comma 3 che, pur avendo conseguito il brevetto di pilota di aeroplano presso le Scuole di volo dell'Aeronautica militare, non rientreranno nei posti disponibili, saranno prosciolti dalla ferma volontaria di mesi quattro e, se di sesso maschile, i relativi documenti matricolari verranno restituiti al Centro documentale (ex distretto militare) dell'Esercito o al Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o alla Direzione territoriale dell'Aeronautica di ascrizione, secondo quanto previsto dal precedente articolo 77, comma 7 ovvero ammessi alla frequenza del relativo corso se risultati vincitori secondo quanto indicato al precedente articolo 74, comma 3. 7. I concorrenti che hanno gia' partecipato negli anni precedenti al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialita' pilota, dell'Accademia aeronautica e che hanno gia' conseguito il brevetto di pilota di aeroplano presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina non saranno sottoposti all'accertamento dell'attitudine al volo di cui al precedente comma 1. 8. I concorrenti di cui al precedente comma, se vincitori, saranno convocati in Accademia aeronautica in date successive in relazione all'inizio delle lezioni della prima classe del corso regolare. 9. Se l'accertamento di cui al precedente comma 1, per cause di forza maggiore, non potra' essere effettuato ovvero completato entro il termine indicato nell'articolo 74 del presente decreto, lo stesso potra' essere svolto nelle date che l'Amministrazione della difesa riterra' piu' opportune. I concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialita' pilota, saranno ammessi con riserva, in virtu' di quanto indicato nel gia' citato comma 1, alla frequenza del relativo corso regolare.
CAPO IV
CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013
Art. 79 Disposizioni per il trattamento dei dati 1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 14, i responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso, sono, ognuno per le parti di competenza: a) il Comandante dell'Accademia aeronautica; b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 73.
CAPO V
CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Art. 80 Posti a concorso 1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno del 194° corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri per l'anno accademico 2012-2013, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), sono 50 (cinquanta). 2. Il corso, che si svolgera' presso l'Accademia militare, avra' la durata di due anni accademici, al termine dei quali gli allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri. 3. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi saranno tenuti a seguire corsi universitari, ad indirizzo giuridico-amministrativo, presso l'Accademia militare di Modena e presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza. 4. Per quanto indicato nel precedente comma 3: a) i concorrenti gia' in possesso della laurea in giurisprudenza non potranno essere ammessi alla frequenza del corso; b) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere. 5. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 3, il numero dei posti potra' subire modificazioni fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del ruolo normale degli ufficiali.
CAPO V
CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Art. 81 Riserve di posti 1. Dei 50 (cinquanta) posti messi a concorso: a) 1 (uno) e' riservato ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; b) 15(quindici) sono riservati ai frequentatori delle Scuole militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sempreche' conseguano al termine dell'anno scolastico 2011-2012 il diploma di maturita' classica o scientifica e riportino giudizio di idoneita' in attitudine militare presso dette Scuole; c) 5 (cinque) sono riservati al coniuge ed ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 2. I posti riservati di cui al precedente comma 1, lettera b) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorita', a: a) concorrenti idonei che sono alle armi, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui al successivo articolo 82, in qualita' di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma; b) altri concorrenti idonei. 3. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e c) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.
CAPO V
CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Art. 82 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere compilata ed inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura disponibile nel sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale -seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento provvedera' a raccogliere tutte le domande, a stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all'atto della loro presentazione alla prova scritta di preselezione o a quella scritta di composizione italiana, se la preselezione non ha avuto luogo, per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione e non dovra' essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. All'atto della presentazione alla prima prova i concorrenti dovranno portare al seguito un documento d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validita'. I concorrenti che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sono minorenni dovranno, altresi', portare al seguito copia di un documento d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validita' di entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, del tutore, ai fini di cui al successivo comma 2. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento provvedera' a raccogliere tutte le domande, a stamparle e a farle sottoscrivere per esteso ai concorrenti, a pena di esclusione, all'atto della loro presentazione alla prova scritta di preselezione o a quella scritta di composizione italiana, se la preselezione non ha avuto luogo, per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non dovra' essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e, a pena di esclusione, non potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione. 2. Solo in caso di temporanea indisponibilita' della precitata procedura automatizzata o di impossibilita' di accesso alla rete internet, la domanda potra' essere redatta in carta semplice, utilizzando l'apposito modulo (fac-simile in allegato AD, che costituisce parte integrante del presente decreto), osservando le istruzioni riportate nel modulo stesso, disponibile anche sul sito www.carabinieri.it. In tal caso, la domanda dovra' essere, a pena di esclusione, firmata per esteso dal concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimentoal Ministero della difesa presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di Quinto 119 - 00191 Roma, entro il medesimo termine di cui al precedente comma 1. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I concorrenti residenti all'estero, in tale eventualita', potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui all'allegato AD al presente decreto, e presentarla, entro il medesimo termine, alle Autorita' diplomatiche o consolari, che ne cureranno l'immediato inoltro al citato Comando generale con la massima sollecitudine. In tal caso, per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte delle Autorita' diplomatiche o consolari. I militari impiegati fuori dal territorio metropolitano presso unita' dislocate in operazioni, che hanno titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 80 del presente decreto, se si trovano nell'impossibilita' di accedere alla rete internet, potranno presentare la domanda, entro il medesimo termine, ai rispettivi Comandi di appartenenza. Questi provvederanno a trasmettere al sopracitato indirizzo le domande presentate, improrogabilmente entro tre giorni dalla data di assunzione a protocollo delle stesse, custodendone copia. In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando del reparto/ente ricevente. Gli allievi delle Scuole militari e i militari in servizio dovranno presentare la domanda secondo la procedura di cui al precedente comma 1 e comunicare al proprio Comando di aver inoltrato la domanda di partecipazione al concorso. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, e' minorenne dovra' far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore e dovra' consegnare la suddetta domanda all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale. 3. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, oltre a indicare i dati e a rilasciare le dichiarazioni contenute nel modulo di cui all'allegato AD al presente decreto, dovra', in particolare, precisare: a) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. Il concorrente che, successivamente alla presentazione della domanda, verra' incorporato in un reparto/ente militare sara' tenuto a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Ministero della difesa pressoil Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso- viale Tor di Quinto 119 - 00191 Roma, il reparto/ente presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo. Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo telegramma o fax (06/33566906) o e-mail (cgcnsrconcuff@carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; b) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al termine dell'anno scolastico 2011-2012. Il concorrente che, all'atto della presentazione della domanda, non ha ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Ministero della difesa presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di Quinto 119 - 00191 Roma, l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso; c) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera a), che potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovra' comunque tenerne informato detto Comando. Qualora gia' collocato in congedo, invece, dovra' indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Se concorrente di sesso maschile, dovra' indicare anche la posizione nei confronti degli obblighi di leva (solo in caso di doppia cittadinanza) ed il Centro documentale (ex distretto militare) dell'Esercito o il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale dell'Aeronautica di ascrizione; d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prova preliminare o alla prova scritta, se la prova preliminare non ha avuto luogo, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari. Nell'ipotesi indicata al precedente comma 2 la predetta dichiarazione dovra' essere allegata alla domanda; e) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa pressoil Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di Quinto 119 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio; g) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. 4. Il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di cui al gia' citato allegato AD al presente decreto.
CAPO V
CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Art. 83 Fasi del concorso 1. Il concorso di cui al precedente articolo 80, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nell'articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera d) del presente decreto dirigenziale.
CAPO V
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LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Art. 84 Prova scritta di preselezione 1. Se la prova scritta di preselezione avra' luogo, i concorrenti che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso saranno sottoposti, ad eccezione di quelli di cui al successivo periodo, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, alla prova scritta di preselezione di cui all'allegato AE, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono esonerati dal sostenere la prova scritta di preselezione i concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio in precedenti procedure di concorsi per esami per l'accesso ai corsi dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, ma non ammessi per essersi classificati in eccedenza ai posti disponibili. 2. La prova scritta di preselezione, se la medesima avra' luogo, verra' svolta a partire dal 13 febbraio 2012. Il calendario e la sede della prova - o l'informazione della mancata effettuazione della stessa - saranno resi noti, a partire dal 6 febbraio 2012, con avviso consultabile nei siti web https://www.carabinieri.it/ e https://www.persomil.difesa.it/, nonche' presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Detto avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 3. I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede della prova scritta di preselezione, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della stessa, muniti della ricevuta attestante la presentazione on-line della domanda di partecipazione o della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la stessa, nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni contenute nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001 e, in quanto applicabili, quelle dell'articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5 e dell'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 6. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti nella prova scritta di preselezione verra' formata una graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. I primi 1500 (millecinquecento) concorrenti compresi nella suddetta graduatoria e quelli che avranno eventualmente riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi al millecinquecentesimo posto, saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 85. 7. L'esito della prova scritta di preselezione, la sede, il calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dalla data che sara' indicata nell'avviso di cui al precedente comma 2, nei siti web https://www.carabinieri.it/ e https://www.persomil.difesa.it/, nonche' presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
CAPO V
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Art. 85 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 27 febbraio 2012, saranno svolte con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. I concorrenti convocati dovranno: a) presentarsi indossando la tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito); b) produrre i seguenti documenti: 1) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2011 ovvero dovra' essere valido fino al 31 ottobre 2012. La mancata presentazione di detto certificato non consentira' l'ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica e determinera' l'esclusione del concorrente medesimo dal concorso; 2) se concorrente di sesso femminile, anche il referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica. La mancata presentazione di detto referto non consentira' l'ammissione a sostenere le prove, con la conseguente esclusione dal concorso. 2. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita' indicate nell'allegato AF, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera' giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera e), numero 2) e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalita' indicate nel citato allegato AF al presente decreto, fino ad un massimo di punti 2 (due). Detto allegato contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o indisposizioni verificatisi prima o durante l'effettuazione degli esercizi. 4. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
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Art. 86 Prova scritta di composizione italiana 1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza fisica dovranno sostenere la prova scritta di cui al presente articolo. Contenuto e modalita' di detta prova sono indicati nel gia' citato allegato AE al presente decreto. 2. Detta prova scritta avra' luogo il 15 marzo 2012, con inizio non prima delle 0930. La sede ed eventuali modificazioni della data di svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 9 marzo 2012, con avviso consultabile nei siti web https://www.carabinieri.it/ e https://www.persomil.difesa.it/, nonche' presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Detto avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 3. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. Durante lo svolgimento della prova sara' consentita soltanto la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, qualora applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 5. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente avra' conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 89, 92 e 93. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal concorso. 6. L'esito della prova scritta, il calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti psicofisici e quelli attitudinali di cui ai successivi articoli 87 e 88 saranno resi disponibili dall'8 maggio 2012 nei siti web https://www.carabinieri.it/ e https://www.persomil.difesa.it/, nonche' presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
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Art. 87 Disposizioni per gli accertamenti psicofisici 1. I concorrenti che supereranno la prova scritta di composizione italiana saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a), ad accertamenti volti alla verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio permanente quali ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri. Detti concorrenti saranno convocati con le modalita' indicate al precedente articolo 86, comma 6 e dovranno portare al seguito i documenti elencati nel successivo articolo 90, comma 1. 2. I concorrenti assenti nel giorno e nell'ora di convocazione saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non saranno in possesso, alla data prevista per gli accertamenti di cui al presente articolo, dei certificati di cui al successivo articolo 90, comma 1 - tranne che per quelli previsti alle lettere d) e g) - in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale; a tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria dell'indisponibilita' della citata documentazione. Non saranno accolte istanze di nuove convocazioni diverse da quelle suindicate. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui al successivo articolo 90, comma 1 all'atto della presentazione determinera' l'esclusione dal concorso. 3. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanita' militare del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporra' per tutti i concorrenti una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con E.C.G.; b) oculistico; c) odontoiatrico; d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; e) psichiatrico; f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e compresa la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita' disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); g) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) glicemia; 3) VES; 4) creatininemia; 5) transaminasemia (GOT - GPT); 6) bilirubinemia totale e frazionata; 7) trigliceridemia; 8) colesterolemia; 9) gamma GT; h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne che dovesse essere sottoposto a detto esame dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel gia' citato allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente che e' ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al predetto allegato E per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici. 4. Ai fini dell'idoneita' agli accertamenti psicofisici la competente commissione verifichera' per ciascun concorrente il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, commi 6 e 11. 5. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) idoneo con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente articolo 5, comma 11 e del punteggio calcolato secondo i criteri indicati nel successivo comma 7; b) inidoneo con l'indicazione del motivo. 6. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da: a) imperfezioni ed infermita' che: 1) sono causa di inidoneita' al servizio militare secondo la normativa vigente; 2) comportano, per delineare il profilo sanitario di cui al precedente articolo 5, comma 11, l'attribuzione di un coefficiente uguale o superiore a 2 per l'apparato psichico e a 3 per tutti gli altri coefficienti; b) positivita' all'abuso di alcool o ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso la struttura ospedaliera militare o civile; c) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri. Costituiscono altresi' motivo di inidoneita' le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede, dimensioni o natura, sono deturpanti o contrari al decoro delle persona o dell'uniforme o sono possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 7. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle altre caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso, ad eccezione del coefficiente psiche (PS), sara' attribuito un incremento di punti 0,1. Il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti psicofisici sara', pertanto, di punti 0,8. 8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo ed insuscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali. 9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al successivo articolo 90, comma 1, lettera h), la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo articolo 92, comma 1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' il concorrente dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 10. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti chiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una data compatibile con la definizione della graduatoria di ammissione alla prova orale di cui al successivo articolo 89. Tali concorrenti, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali. I concorrenti che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
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Art. 88 Accertamenti attitudinali 1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti psicofisici saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, ad accertamenti attitudinali per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. 2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio degli accertamenti di cui al presente articolo saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o di inidoneita', senza attribuzione di punteggi incrementali. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta stante, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
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Art. 89 Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera e), numero 1), in una graduatoria di ammissione alla prova orale. A mente dell'articolo 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i concorrenti, all'atto della formazione della graduatoria di cui al presente comma, dovranno risultare idonei nelle prove e negli accertamenti di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2, lettera d), numero 2), ad eccezione di coloro i quali si troveranno nelle condizioni di cui al precedente articolo 87, comma 9. 2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di composizione italiana e negli accertamenti psicofisici. 3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria saranno convocati alla prova orale i primi 200 (duecento), di cui almeno 60 (sessanta) allievi delle Scuole militari, almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di bilinguismo ed almeno 20 (venti) coniugi o figli superstiti ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 4. I posti eventualmente non ricoperti nella citata graduatoria da concorrenti appartenenti alle categorie di riservatari nella misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima. 5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, a parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 6. La prova orale, che avra' luogo, verosimilmente, a partire dal 9 luglio 2012, vertera' sulle materie di cui al programma riportato nel gia' citato allegato AE al presente decreto. La sede, il calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere la prova orale ed eventualmente quella facoltativa di lingua straniera, saranno resi disponibili, a partire dal 6 luglio 2012, nei siti web https://www.carabinieri.it/ e https://www.persomil.difesa.it/, nonche' presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 7. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 8. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 92 e 93. 9. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che avranno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate nel gia' citato allegato AE al presente decreto. I concorrenti che non intendessero sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione di almeno 18/30. Alla votazione conseguita corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 92 e 93: a) votazione da 0/30 a 17,999/30 = punti 0; b) votazione da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25; c) votazione da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50; d) votazione da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75; e) votazione da 27/30 a 30/30 = punti 1.
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Art. 90 Documenti 1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti agli accertamenti psicofisici, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme: a) referto attestante l'effettuazione, da non piu' di tre mesi dalla data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAg, antiHBs, anti HBc e anti HCV; b) esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data di presentazione, solo se ne sono gia' in possesso. Se privi di tale referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione degli esami radiologici di cui al precedente articolo 87, comma 3, lettera i); c) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato AG, che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del concorrente minorenne; d) documentazione attestante il diritto ad usufruire delle riserve di posti di cui al precedente articolo 81, comma 1, lettere a) e c) per i soli concorrenti che ne hanno dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione; e) certificato conforme al modello riportato nel gia' citato allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; f) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la data di presentazione, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; g) se militari in servizio, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti. I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare: - referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione per la finalita' indicata nel precedente articolo 87, comma 9; - referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai concorrenti dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso, dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 2. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, per essere sottoposti agli accertamenti psicofisici ed a quelli attitudinali, dovranno portare al seguito una fotografia recente, senza copricapo, formato tessera (4 x 5), recante sul retro, in forma autografa leggibile, l'indicazione del nome, cognome e della data di nascita. 3. All'atto della presentazione all'Accademia militare per il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare: a) fotografia recente, senza copricapo, formato tessera (4 x 5), recante in basso a tergo, in forma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; b) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato - entro trenta giorni dalla data di inizio del tirocinio - da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario per i concorrenti militari). Dovranno inoltre reiterare la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la propria posizione giudiziaria di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettera f). 4. I concorrenti risultati vincitori del concorso, entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo. 5. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso l'Accademia militare, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi della normativa di cui al precedente articolo 10, comma 1. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di allievo al corso regolare presso l'Accademia militare. A tal fine, l'Accademia militare fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali in ferma prefissata e dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, dagli ufficiali in ferma prefissata, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente delle altre Forze armate, se non conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati, a domanda, nel grado e reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi periodi il tempo trascorso in qualita' di allievo. 6. Gli allievi, ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti a frequentare, a richiesta del Comando dell'Accademia militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione presso le universita' per l'anno accademico 2012-2013. I concorrenti frequentatori delle Scuole militari dovranno inoltre dichiarare di aver concluso il corso di studi e di aver conseguito il titolo prescritto presso la Scuola militare di provenienza al termine dell'anno scolastico 2011-2012. I concorrenti che saranno ancora minorenni all'atto della richiesta da parte dell'Accademia militare dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.
CAPO V
CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
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Art. 91 Composizione delle commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente articolo 4, commi 1 e 2, lettera e). Tutto il personale militare che sara' inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo apparterra' all'Arma dei carabinieri. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera e), numero 1) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata, presidente; b) due ufficiali superiori, membri; c) due docenti di materie letterarie, membri aggiunti per la prova scritta di composizione italiana; d) quattro docenti o esperti, membri aggiunti per la prova orale, rispettivamente, di matematica, di storia, di geografia e di educazione civica; e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; f) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. Se il numero dei concorrenti effettivamente presentatisi a sostenere la prova scritta risulta superiore a 1.000 (mille), per ogni gruppo di almeno 500 (cinquecento) candidati dovra' essere nominata apposita sottocommissione, cosi' composta: a) l'ufficiale generale di cui al precedente comma 2, lettera a); b) due ufficiali superiori, membri; c) due docenti di materie letterarie, membri aggiunti; d) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario aggiunto senza diritto di voto. 4. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera e), numero 2) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico. 5. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) sara' composta dal seguente personale effettivo al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) due ufficiali medici in servizio, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 6. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b) sara' composta dal seguente personale effettivo al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale, membro; c) un ufficiale, psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. 7. La commissione per la valutazione dei frequentatori al temine del tirocinio di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera e), numero 3) sara' composta, in via prioritaria, dal seguente personale effettivo all'Accademia militare: a) Comandante dell'Accademia militare, presidente; b) Comandante del reggimento allievi, membro; c) Comandante di battaglione, membro; d) Comandante di compagnia, membro; e) Comandante di plotone, membro e segretario. In caso di incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti ufficiali saranno sostituiti da altri ufficiali idonei dell'Accademia militare.
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Art. 92 Tirocinio 1. I concorrenti idonei al termine della prova orale saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera e), numero 1), in una graduatoria di ammissione al tirocinio. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di composizione italiana, negli accertamenti psicofisici, nella prova orale ed in quella orale facoltativa di lingua straniera. 2. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. Dei concorrenti idonei iscritti in graduatoria saranno convocati al tirocinio (che si svolgera' presso l'Accademia militare) i primi 60(sessanta), di cui almeno 18 (diciotto) allievi delle Scuole militari, almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di bilinguismo ed almeno 6 (sei) coniugi o figli superstiti ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal presente comma saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima. 4. La data e le modalita' di presentazione dei concorrenti ammessi al tirocinio saranno rese disponibili, a partire dal 2 agosto 2012, nei siti web https://www.carabinieri.it/ e https://www.persomil.difesa.it/, nonche' presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 5. Successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, laddove ritenuto necessario, potra' essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sette giorni di frequenza. Tuttavia, potra' essere autorizzato il differimento della data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni se la mancata presentazione sara' dovuta a concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento apposita istanza. 6. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al corso, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. Qualora ammessi alla frequenza del 194° corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test e, in caso di positivita', saranno rinviati d'ufficio ed ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al precedente articolo 2, comma 7. 7. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora, a seguito di sopravvenute imperfezioni ed infermita', dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, e' facolta' dell'Accademia militare rinviare detti candidati al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica alla frequenza del tirocinio. 8. I concorrenti ammessi al tirocinio lo frequenteranno: a) in qualita' di allievi carabinieri, se in congedo illimitato ad eccezione degli ufficiali in ferma prefissata e dei sottufficiali in congedo; b) con il grado gia' rivestito, se ufficiali in ferma prefissata o sottufficiali gia' collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvedera' al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio; c) con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno posti, a cura degli Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. Il personale in servizio permanente e quello in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri, gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente ed in ferma breve delle altre Forze armate durante il tirocinio continueranno a percepire dagli enti di appartenenza gli assegni spettanti. 9. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio, nonche' di un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione al corso regolare. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta giorni, comunque non superiore a sessanta giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche. Non sara' consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri concorsi. 10. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b), ad attivita' di osservazione, nonche' ad ulteriori prove ed accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale, riferito alla perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi, al senso di responsabilita', all'emotivita', alla capacita' di concentrazione e ragionamento, alla capacita' di adattamento alla vita militare in termini di motivazione, al senso della disciplina, alla capacita' d'integrazione ed all'effettivo dispiegamento sul campo delle potenzialita' riscontrate nel corso degli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 88. L'attivita' di osservazione, le prove e gli accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale si svolgeranno, con le modalita' definite con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, secondo un programma che sara' predisposto dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b) e trasmesso al Comando dell'Accademia militare. 11. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori che: a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative - tra le quali rientrano i ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, e private - che superino complessivamente la meta' della durata del tirocinio medesimo; c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da parte della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera e), numero 3), della prescritta idoneita' sanitaria al servizio permanente quali ufficiali dell'Arma dei carabinieri; d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio di cui al successivo comma 12. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali venga accertato, presso una struttura sanitaria militare, l'eventuale positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 12. Il tirocinio si intendera' superato soltanto da parte dei concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera e), numero 3), la quale formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, tenendo conto del rendimento globale fornito nelle seguenti aree, oggetto di valutazione: a) capacita' e resistenza fisica; b) rilevamento comportamentale, riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale e disinvoltura ed alla comunicazione verbale; c) rendimento nelle istruzioni pratiche; d) idoneita' ad affrontare le attivita' scolastiche. Nell'allegato AH, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le prove oggetto di valutazione e le modalita' per l'attribuzione dei relativi voti. 13. I frequentatori nei cui confronti viene espresso il giudizio di inidoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso. 14. Per ciascuno dei concorrenti giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera e), numero 3), la commissione di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera b) valutera' i risultati conseguiti, attribuendo un punteggio da 0 (zero) fino ad un massimo di 4 (quattro) punti, utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 15, comma 1, determinato esclusivamente sulla scorta: a) delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove e degli accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale, riferito ai profili indicati nel precedente comma 10; b) dei voti riportati da ciascun concorrente nella valutazione, da parte della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera e), numero 3), delle quattro aree di cui al precedente comma 12 (capacita' e resistenza fisica; rilevamento comportamentale, riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale e disinvoltura ed alla comunicazione verbale; rendimento nelle istruzioni pratiche; idoneita' ad affrontare le attivita' scolastiche). 15. Tutti gli ammessi alla frequenza del tirocinio dovranno contrarre all'atto della presentazione presso l'Accademia militare una ferma volontaria di due mesi quali allievi carabinieri, dalla quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o non lo supereranno o ne saranno esclusi - per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza maggiore - o non verranno comunque ammessi al corso. 16. I concorrenti che sono ufficiali di complemento o sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia militare per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione al corso in qualita' di allievi. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non verranno comunque ammessi all'Accademia militare. 17. I concorrenti che, all'atto della presentazione presso l'Accademia militare per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione all'Accademia militare, nella posizione di comandati o aggregati presso l'Accademia e saranno rinviati agli enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non verranno, comunque, ammessi al corso. 18. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo viene a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
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Art. 93 Graduatoria finale di ammissione al corso 1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera e), numero 1) nella graduatoria finale di ammissione al corso. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di composizione italiana, negli accertamenti psicofisici, nella prova orale, nella prova orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. La graduatoria generale di merito, formata dalla commissione esaminatrice e trasmessa dal Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, sara' approvata con decreto dirigenziale. 3. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso regolare, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dal precedente articolo 81. Successivamente potra' essere ammesso al corso, secondo l'ordine della graduatoria stessa, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari, per qualsiasi motivo, durante i primi sette giorni di frequenza del corso stesso. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti ad una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione generale per il personale militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere alla Forza armata di appartenenza. 4. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 81, commi 2 e 3.
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Art. 94 Disposizioni per l'accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2, le attivita' indicate all'articolo 7 del presente decreto saranno svolte dal Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
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Art. 95 Disposizioni per il trattamento dei dati 1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 14, i responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso, sono, ognuno per le parti di competenza: a) il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri; b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 91. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2011 Ammiraglio ispettore capo (CP): Marco Brusco Il Generale di corpo d'armata: Mario Roggio