Concorso per 413 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 413
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 103 del 30-12-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  30 gennaio 2012) Concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze armate per l'anno accademico ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 02-01-2012
Data Scadenza bando 30-01-2012
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO   (scad.  30 gennaio 2012)
Concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima
  classe dei corsi normali delle Accademie  delle  Forze  armate  per
  l'anno accademico 2012-2013. 
          
TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale  della
regione Trentino Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996,  concernente
approvazione   dei   programmi   di   insegnamento   delle    materie
universitarie per i corsi  ordinari  dell'Arma  aeronautica  -  ruolo
naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica; 
    Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996,  concernente
approvazione   dei   programmi   di   insegnamento   delle    materie
universitarie per i corsi ordinari del Corpo del genio aeronautico  -
ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6  maggio   1997,   concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti
e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6  maggio   1997,   concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del Corpo del genio
aeronautico - ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente,  tra
l'altro,  i  titoli  di  studio  e  gli   ulteriori   requisiti   per
l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina  ad
ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche'  tipologia  e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; 
    Visto il decreto interministeriale 30  marzo  1999  e  successive
modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione,
titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e
delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali  dell'Accademia
navale; 
    Visto il decreto ministeriale  12  gennaio  2001,  concernente  i
titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti  per  l'ammissione
ai corsi dell'Accademia e per  il  reclutamento  degli  ufficiali  in
servizio permanente dell'Arma dei  carabinieri,  le  tipologie  e  le
modalita' di svolgimento delle  prove  concorsuali  e  di  formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la  composizione  delle
commissioni esaminatrici e successive modificazioni; 
    Visto il decreto ministeriale  16  settembre  2003  e  successive
modificazioni, concernente elenco delle  imperfezioni  ed  infermita'
che sono causa di inidoneita'  ai  servizi  di  navigazione  aerea  e
criteri da adottare per  l'accertamento  e  la  valutazione  ai  fini
dell'idoneita'; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale  della  sanita'   militare,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale  della  sanita'   militare,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  25  gennaio  2007,  cosi'  come
modificato con il decreto ministeriale 26 maggio  2008,  concernente,
tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per  l'ammissione
ai  concorsi  per  l'Accademia  aeronautica,  nonche'   tipologia   e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"codice dell'ordinamento militare" e, in particolare,  il  titolo  II
del libro IV, concernente norme per  il  reclutamento  del  personale
militare, e l'articolo 2186 che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli  Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, concernente "testo unico delle disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare", come modificato  ed  integrato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme  per  il
reclutamento del personale militare; 
    Vista  la  legge  12  luglio  2010,  n.   109,   concernente   le
disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze  armate
e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 - impartita dalla Direzione generale della sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione  della  citata  legge  12  luglio
2010,  n.  109  -  che  ha  modificato  le  due  direttive   tecniche
sopracitate, emesse dalla  medesima  Direzione  generale  in  data  5
dicembre 2005; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012); 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2012-2014; 
    Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011  -  registrato  alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010,
concernente la  nomina  dell'Ammiraglio  ispettore  capo  (CP)  Marco
Brusco a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Generalita' 
 
 
    1. Per  l'anno  accademico  2012-2013  sono  indetti  i  seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima
classe  dei  corsi  normali  delle  Accademie  militare,  navale   ed
aeronautica, per la formazione di base degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri: 
      a) Esercito: 
        1) concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di  allievi
al primo anno di corso dell'Accademia militare; 
        2) concorso interno, per esami, per l'ammissione  di  allievi
al primo anno di corso dell'Accademia militare; 
      b) Marina: concorso, per esami,  per  l'ammissione  di  allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale; 
      c)  Aeronautica:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia
aeronautica; 
      d)  Carabinieri:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
allievi al  primo  anno  di  corso  dell'Accademia  militare  per  la
formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 
    2. Nei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1  sono  previste
riserve di posti a favore degli allievi delle Scuole militari  e  del
coniuge  e  dei  figli  superstiti  ovvero  dei  parenti   in   linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del  personale
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    3.  Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per   il
personale militare la facolta' di revocare  o  annullare  i  predetti
concorsi,  di  sospendere  o  rinviare  le  prove   concorsuali,   di
modificare il  numero  dei  posti,  di  sospendere  l'ammissione  dei
vincitori  alla  frequenza  dei  corsi,  in   ragione   di   esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione  di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso  l'Amministrazione
della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale. 

        
      
          
TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 2 
 
 
                Requisiti generali di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma  1  possono
partecipare concorrenti, anche se alle armi,  di  entrambi  i  sessi,
fatte salve eventuali eccezioni  che  sono  indicate  nei  successivi
specifici  capi  del  titolo  II  del  presente   decreto.   Per   la
partecipazione ai predetti concorsi, i concorrenti devono possedere i
seguenti requisiti generali: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' alla data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande e non superare il
giorno di compimento del ventiduesimo anno  di  eta'  al  31  ottobre
2012. Gli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti  dell'Arma
dei carabinieri,  partecipanti  al  concorso  di  cui  al  precedente
articolo  1,  comma  1,  lettera  d),  non   dovranno   superare   il
ventottesimo anno di eta' al 31 ottobre 2012. Il  limite  massimo  di
eta'  e'  elevato,  fatte  salve  eventuali  ulteriori   disposizioni
contenute nei successivi specifici capi del titolo II, di un  periodo
pari all'effettivo servizio militare  prestato,  fino  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, comunque non  superiore  a  tre  anni,  per  coloro  che
prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate. 
    Tale elevazione del limite di eta' non trova applicazione  per  i
concorrenti per i posti per  il  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma
aeronautica di cui al precedente articolo 1,  comma  1,  lettera  c).
Detta elevazione, inoltre, non si applica al  personale  appartenente
ai  ruoli  ispettori  e  sovrintendenti  dell'Arma  dei  carabinieri,
partecipante al concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera d); 
      c) aver conseguito o essere in grado di conseguire  al  termine
dell'anno scolastico 2011-2012 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  o  quadriennale  integrato  dal
corso  annuale,  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi  universitari
dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969,  n.  910  e  successive
modificazioni. La partecipazione  al  concorso  dei  concorrenti  che
hanno conseguito o stanno per  conseguire  all'estero  il  titolo  di
studio    prescritto    e'    subordinata     alla     documentazione
dell'equipollenza del titolo conseguito  o  da  conseguire  a  quelli
sopraindicati; 
      d) essere riconosciuti in possesso  dell'idoneita'  psicofisica
ed  attitudinale  al  servizio  incondizionato  quale  ufficiale   in
servizio permanente. Tale  requisito  verra'  verificato  nell'ambito
degli accertamenti psicofisici ed attitudinali; 
      e) godere dei diritti civili e politici; 
      f)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
dello Stato per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  ad  esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      g) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) avere  tenuto  condotta  incensurabile  e  non  aver  tenuto
comportamenti nei confronti delle istituzioni  democratiche  che  non
danno sicuro affidamento di  scrupolosa  fedelta'  alla  Costituzione
repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
      i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la  potesta',  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri; 
      l) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti psicofisici. 
    2. Per il solo concorso interno di cui al precedente articolo  1,
comma 1, lettera a), numero 2), fermi restando i requisiti di cui  al
precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e  l),  i  concorrenti
devono essere in servizio nell'Esercito in qualita'  di  sergente  in
servizio  permanente,  allievo  sergente,  volontario   in   servizio
permanente, volontario in ferma prefissata  quadriennale,  volontario
in ferma breve e volontario in ferma prefissata di  un  anno,  questi
ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   delle   domande   di
partecipazione. 
    3. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma  1,
i concorrenti per i posti per il ruolo  naviganti  normale,  indicati
nel successivo titolo II, capo IV, dovranno non essere stati  dimessi
per insufficiente attitudine al pilotaggio. 
    4. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma  1,
i  concorrenti  dovranno  non  essere   stati   dichiarati   inidonei
all'avanzamento o avervi rinunciato,  negli  ultimi  cinque  anni  di
servizio,  se  personale  militare  in  servizio  permanente,  e  non
dovranno trovarsi  in  situazioni  incompatibili  con  l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di ufficiale. 
    5. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma  1
l'ammissione ai corsi sara' subordinata  al  possesso  dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale  prescritta  dalla  normativa  in  vigore,
nonche' per esercitare l'attivita' di  volo  in  qualita'  di  piloti
militari, se concorrenti  per  il  ruolo  naviganti  normale  per  il
concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). Le modalita'  di
accertamento di detta idoneita', ferme restando  le  disposizioni  di
cui ai successivi articoli 5 e 6 del presente decreto,  saranno  piu'
dettagliatamente indicate nei successivi specifici  capi  del  titolo
II. 
    6. Ai sensi dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sara' inoltre
subordinata    all'accertamento    d'ufficio,    anche     successivo
all'ammissione ai singoli istituti di formazione,  del  possesso  dei
requisiti di moralita'  e  condotta  stabiliti  per  l'ammissione  ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita'  previste
dalla vigente normativa. 
    7. Tutti i requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal
precedente comma 1, lettere b) e c), dovranno essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione. Inoltre, i requisiti medesimi, ad eccezione di quelli
di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) e, per il solo concorso
di cui al precedente articolo 1,  comma  1,  lettera  d),  di  quello
previsto dal  precedente  comma  4  dovranno  essere  mantenuti  sino
all'ammissione presso i singoli istituti di formazione e per tutta la
durata del ciclo formativo. 
    8. Eccezion fatta per il concorso interno di cui all'articolo  1,
comma 1, lettera a), numero 2),  l'ammissione  dei  concorrenti  gia'
alle armi  sara'  subordinata,  nei  casi  previsti  dalla  normativa
vigente,  al  nulla  osta  della   Forza   armata/Corpo   armato   di
appartenenza, da acquisire d'ufficio. 

        
      
          
TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 3 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Tutti i concorsi di cui al  precedente  articolo  1,  comma  1
prevedono: 
      a) prove di  efficienza  fisica,  che  potranno  essere  svolte
nell'ambito di diverse fasi concorsuali; 
      b) accertamenti psicofisici; 
      c) accertamenti attitudinali (non previsti per il  concorso  di
cui al precedente articolo1, comma 1, lettera c)); 
      d) prova orale su materie indicate negli specifici concorsi; 
      e) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    2. Inoltre: 
      a) il concorso di  cui  al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera a), numero 1) prevede anche: 
        1) una prova scritta di selezione culturale; 
        2) un tirocinio di durata di circa trenta giorni  e  comunque
non superiore a sessanta giorni; 
      b) i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera
a), numero 2) e  al  precedente  articolo  1,  comma  1,  lettera  b)
prevedono anche una prova scritta di selezione culturale; 
      c) il concorso di  cui  al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera c) prevede anche: 
        1) una prova scritta di preselezione; 
        2) una prova scritta di composizione italiana; 
        3) un tirocinio psicoattitudinale e comportamentale; 
        4) una prova facoltativa di informatica; 
        5) una prova orale di lingua inglese; 
      d) il concorso di  cui  al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera d) prevede anche: 
        1) una prova scritta di preselezione; 
        2) una prova scritta di composizione italiana; 
        3) un tirocinio di durata di circa trenta giorni  e  comunque
non superiore a sessanta giorni. 
    3. Per i concorrenti che presenteranno domanda di  partecipazione
per i posti dei Corpi sanitari nell'ambito dei  concorsi  di  cui  al
precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) le prove  di  cui
al presente articolo non sostituiscono  la  prova  di  ammissione  ai
corsi di laurea specialistica/magistrale  in  medicina  e  chirurgia,
programmata    annualmente     dal     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (MIUR). Pertanto, se detta prova  di
ammissione verra' confermata per l'anno  accademico  2012-2013  anche
per gli allievi delle Accademie militare, navale  ed  aeronautica  la
procedura concorsuale potra' subire, solo per i suddetti  concorrenti
e a seconda delle indicazioni  fornite  dal  MIUR  stesso,  eventuali
integrazioni ovvero per i  medesimi  concorrenti  potrebbe  rivelarsi
necessaria l'effettuazione della predetta prova a livello  nazionale,
in modalita' indipendente dal  peculiare  reclutamento  militare.  Di
eventuali integrazioni alla procedura concorsuale  per  l'accesso  ai
corsi di laurea in medicina e chirurgia, nel  senso  sopra  indicato,
ovvero dell'adozione di ulteriori, specifiche  esenzioni  disposte  a
favore degli allievi delle Accademie militare, navale ed  aeronautica
verra'  fornita  comunicazione  mediante  avviso   pubblicato   nella
gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale - che avra' valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati. 
    4. Alle prove e agli accertamenti di cui ai  precedenti  commi  i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di  carta  d'identita'  o  di
altro documento di riconoscimento  rilasciato  da  un'amministrazione
dello Stato, in corso di validita'. 
    5. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno  indicate
nei successivi specifici capi del titolo II. 

        
      
          
TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 4 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  articolo
1, comma 1 saranno nominate,  con  successivi  decreti,  le  seguenti
commissioni: 
      a) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
      b)  la  commissione  per  gli  accertamenti  attitudinali  (non
prevista per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera c)); 
    2. Inoltre: 
      a) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera a), numero 1) saranno anche nominate: 
        1) la  commissione  esaminatrice  per  la  prova  scritta  di
selezione culturale, per le prove  orali,  per  la  formazione  delle
graduatorie e per l'assegnazione ai corsi; 
        2)  la  commissione  per  la  valutazione  delle   prove   di
efficienza fisica; 
        3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        4) la commissione per la  valutazione  dei  frequentatori  al
termine del tirocinio; 
      b) per il concorso interno di cui  al  precedente  articolo  1,
comma 1, lettera a), numero 2) saranno anche nominate: 
        1) la  commissione  esaminatrice  per  la  prova  scritta  di
selezione culturale, per le prove  orali,  per  la  formazione  delle
graduatorie e per l'assegnazione ai corsi; 
        2)  la  commissione  per  la  valutazione  delle   prove   di
efficienza fisica; 
        3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
      c) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera b) saranno anche nominate: 
        1) la  commissione  esaminatrice  per  la  prova  scritta  di
selezione culturale, per le prove orali e  per  la  formazione  delle
graduatorie finali; 
        2) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        3) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
      d) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera c) saranno anche nominate: 
        1) la commissione per la prova scritta di preselezione; 
        2) la  commissione  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana; 
        3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        4)   la   commissione   esaminatrice   per    il    tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale,  per  la  prova  facoltativa  di
informatica, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie
generali di merito; 
      e) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera d) saranno anche nominate: 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta  di  preselezione,  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie; 
        2)  la  commissione  per  la  valutazione  delle   prove   di
efficienza fisica; 
        3) la commissione per la  valutazione  dei  frequentatori  al
termine del tirocinio. 

        
      
          
TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 5 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
 
    1. Nell'ambito dei concorsi di  cui  al  precedente  articolo  1,
comma 1 i concorrenti saranno sottoposti,  a  cura  delle  competenti
commissioni, ad accertamenti volti al  riconoscimento  dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare incondizionato  quale  ufficiale  in
servizio permanente in base  alla  normativa  vigente  per  l'accesso
all'Arma/Corpo prescelto. 
    2. Per il concorso di cui al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera  a),  numero  1)  i  concorrenti  dovranno  essere,  inoltre,
riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile  e  non
inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile; 
      b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi  con  lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10
nell'occhio che  vede  di  meno,  raggiungibile  con  correzione  non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso  cromatico
normale. 
    3. Per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma
1, lettera a), numero 2), per i soli concorrenti collocati in congedo
nel  periodo  successivo  alla   presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso e prima della data  di  presentazione  per
sostenere  gli  accertamenti  psicofisici  o  sprovvisti  di  profilo
sanitario,   gli   accertamenti   psicofisici   saranno   volti    al
riconoscimento  del  possesso  dell'idoneita'  al  servizio  militare
incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. I concorrenti  dovranno
essere, inoltre, riconosciuti  in  possesso  dei  seguenti  specifici
requisiti: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile  e  non
inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile; 
      b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi  con  lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10
nell'occhio che  vede  di  meno,  raggiungibile  con  correzione  non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso  cromatico
normale. 
    4. Per il concorso di cui al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera b) i concorrenti dovranno essere,  inoltre,  riconosciuti  in
possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: 
      a) dati somatici - statura: non  inferiore  a  m.  1,65  e  non
superiore a m. 1,95 se di sesso maschile; non inferiore a m.  1,61  e
non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile; 
      b) apparato visivo: 
        1) corpo di stato maggiore: visus corretto 10/10  in  ciascun
occhio, dopo aver corretto  con  lenti  ben  tollerate  il  vizio  di
rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie  per  la  miopia,  2
diottrie per l'ipermetropia,  0,75  diottrie  per  l'astigmatismo  di
qualsiasi segno e asse. La  correzione  totale  non  dovra'  comunque
superare 1,75  diottrie  per  l'astigmatismo  miopico  composto  e  2
diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto.  Senso  cromatico
normale; 
        2) corpi del  genio  navale,  delle  armi  navali,  sanitario
militare marittimo, del  commissariato  militare  marittimo  e  delle
capitanerie di porto: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun
occhio, dopo aver corretto  con  lenti  ben  tollerate  il  vizio  di
rifrazione che non dovra' superare le 3  diottrie  per  la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le  3  diottrie
per  l'astigmatismo  misto   o   per   l'anisometropia   sferica   ed
astigmatica,  purche'  siano  presenti  la  fusione  e   la   visione
binoculare.  Senso  cromatico  normale.  L'accertamento  dello  stato
refrattivo,    ove    occorra,    potra'    essere    eseguito    con
l'autorefrattometro   o   in   cicloplegia   o    con    il    metodo
dell'annebbiamento; 
      c) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 Decibel  fino
alla frequenza di 4000 Hertz ed una perdita  uditiva  bilaterale  con
P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000  a  8000  Hertz  saranno  valutati  secondo  quanto
previsto dalle predette direttive tecniche della  Direzione  generale
della sanita' militare; 
      d)  dentatura:  dovra'  essere  in  buone   condizioni;   sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non  contrapposti,
purche' non associati a parodontopatia giovanile e  non  tutti  dallo
stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo  e  di  un
canino; nel computo dei mancanti non dovranno  essere  conteggiati  i
terzi molari; gli elementi mancanti dovranno  essere  sostituiti  con
moderna protesi fissa che assicuri la  completa  funzionalita'  della
masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati. 
    5. Per il concorso di cui al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera c) i concorrenti dovranno essere,  inoltre,  riconosciuti  in
possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: 
      a) per i soli concorrenti per il ruolo naviganti normale: 
        1) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm. 98 e
non inferiore a cm. 85 e una distanza gluteo-ginocchio non  superiore
a cm. 65 e non inferiore a cm. 56; 
        2) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm.
90 e non inferiore a cm. 74,5; 
      b) per i soli concorrenti di sesso maschile, avere una  statura
non inferiore a m. 1,65 e, qualora concorrenti per il ruolo naviganti
normale dell'Arma aeronautica, non superiore a m. 1,90; 
      c) per i soli concorrenti di sesso femminile: 
        1) avere una statura non inferiore a m. 1,65 e non  superiore
a m. 1,90 se concorrenti per il  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma
aeronautica; 
        2) avere una statura non inferiore a m. 1,61  se  concorrenti
per i ruoli non naviganti. 
    6. Per il concorso di cui al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera d) i concorrenti dovranno essere,  inoltre,  riconosciuti  in
possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: 
      a) statura non inferiore a: 
        1) m. 1,70 per i concorrenti di sesso maschile; 
        2) m. 1,65 per i concorrenti di sesso femminile; 
      b) apparato  visivo:  acutezza  visiva  uguale  o  superiore  a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle  4  diottrie  per  la
sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a  3  diottrie,
anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi  di  refrazione;  campo
visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale. Tra  gli
interventi di  chirurgia  rifrattiva  e'  ammessa  esclusivamente  la
tecnica PRK. 
    7. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma  1
i  concorrenti  dovranno  produrre  la  documentazione  indicata  nei
successivi specifici capi del titolo II. 
    8. Per i concorsi di cui  al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera a), numeri 1) e 2) saranno giudicati idonei agli accertamenti
psicofisici i concorrenti in possesso degli  specifici  requisiti  di
cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3 ed ai quali sia stato
attribuito, secondo i criteri indicati nel successivo titolo II, capi
I e  II,  coefficiente  1  o  2  in  ciascuna  delle  caratteristiche
somato-funzionali di  seguito  indicate:  psiche  (PS);  costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato  respiratorio  (AR);
apparati vari (AV); apparato  osteo-artro-muscolare  superiore  (LS);
apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); apparato visivo  (VS);
apparato uditivo (AU). 
    9. Per il concorso di cui al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera b) saranno giudicati idonei i  concorrenti  in  possesso  dei
requisiti citati al comma 4  del  presente  articolo  cui  sia  stato
attribuito il seguente  profilo  sanitario  minimo:  psiche  (PS)  2;
costituzione (CO) 2; apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2;  apparato
respiratorio   (AR)   2;   apparati    vari    (AV)    2;    apparato
osteo-artro-muscolare      superiore      (LS)      2;       apparato
osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; per l'apparato visivo (VS)  e
l'apparato uditivo (AU) valgono gli specifici requisiti  indicati  al
precedente comma 4 del presente articolo. 
    10. Per il concorso di cui al precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera c) saranno giudicati inidonei  i  concorrenti  per  il  ruolo
naviganti normale risultati affetti  da  imperfezioni  ed  infermita'
previste dalla vigente normativa in materia di inidoneita' ai servizi
di navigazione  aerea  (decreto  ministeriale  16  settembre  2003  e
successive modificazioni). Saranno,  inoltre,  giudicati  inidonei  i
concorrenti per il ruolo normale delle  armi  dell'Arma  aeronautica,
per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico,  per  il  ruolo
normale del Corpo di commissariato aeronautico e per il ruolo normale
del Corpo sanitario aeronautico ai  quali  sia  stato  attribuito  un
profilo sanitario inferiore al seguente profilo minimo:  psiche  (PS)
1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2;  apparato
respiratorio   (AR)   2;   apparati    vari    (AV)    2;    apparato
osteo-artro-muscolare      superiore      (LS)      2;       apparato
osteo-artro-muscolare inferiore  (LI)  2;  apparato  visivo  (VS)  2;
apparato uditivo (AU) 2. 
    11. Per il concorso di cui al precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera d) saranno giudicati idonei i  concorrenti  in  possesso  dei
requisiti indicati al comma 6, cui sia stato attribuito  il  seguente
profilo  sanitario  minimo:  psiche  (PS)  1;  costituzione  (CO)  2;
apparato cardiocircolatorio (AC) 2;  apparato  respiratorio  (AR)  2;
apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare  superiore  (LS)
2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;  apparato  visivo
(VS) 2; apparato uditivo  (AU)  2.  Per  i  concorrenti  in  servizio
nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri, la
verifica  dell'idoneita'  sara'  volta  ad  accertare  l'assenza   di
infermita' invalidanti in atto. 
    12. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate
nei successivi specifici capi del titolo II. 

        
      
          
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DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 6 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Nell'ambito dei concorsi di  cui  al  precedente  articolo  1,
comma 1 i concorrenti verranno sottoposti, a cura  delle  commissioni
competenti, ad accertamenti attitudinali finalizzati a  valutarne  le
qualita' attitudinali ed a valutare oggettivamente  il  possesso  dei
requisiti necessari al fine di un positivo  inserimento  nelle  Forze
armate ovvero nell'Arma dei carabinieri.  Tali  accertamenti  saranno
svolti secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  nei  successivi
specifici capi del titolo II. 

        
      
          
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ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 7 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
articolo 2,  gli  enti  delegati  dalla  Direzione  generale  per  il
personale militare  provvederanno  a  chiedere  alle  amministrazioni
pubbliche ed agli enti competenti la conferma  di  quanto  dichiarato
dai concorrenti risultati vincitori dei  concorsi  nelle  domande  di
partecipazione  al  concorso  e   nelle   dichiarazioni   sostitutive
eventualmente rese dai medesimi. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma
1 emergera' la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    3. Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale  verra'
acquisito  d'ufficio.  Per  i  concorrenti  che   hanno   beneficiato
dell'elevazione del limite massimo di eta' per il  servizio  militare
prestato previsto dal precedente articolo 2,  comma  1,  lettera  b),
l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione  del  reparto/ente  di
appartenenza dal  quale  risulti  la  durata  del  servizio  militare
prestato, nonche' il nulla osta per l'arruolamento nella Forza armata
prescelta/Arma dei carabinieri, per gli iscritti  nelle  liste  della
leva di mare e di terra e per coloro  che  sono  in  servizio  presso
altra Forza armata o Corpo  armato  dello  Stato  verranno  acquisiti
d'ufficio. 
    4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi  saranno  tenuti  a  frequentare,  i  medesimi,  a  richiesta
dell'istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: 
      a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado; 
      b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2012-2013 presso
le universita'. 
    I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far  vistare  la
loro firma apposta in calce alla predetta  dichiarazione  sostitutiva
da entrambi i genitori o dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore. 
    5. I vincitori del concorso interno di cui al precedente articolo
1, comma 1,  lettera  a),  numero  2),  all'atto  dell'ammissione  in
Accademia, saranno sottoposti a  visita  al  fine  di  verificare  il
mantenimento dell'idoneita' al  servizio  militare.  Gli  allievi  di
sesso femminile, ai fini della verifica dei  requisiti  previsti  per
l'ammissione  ai  corsi,  dovranno  essere  sottoposti  al  test   di
gravidanza. 

        
      
          
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DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 8 
 
 
         Spese di viaggio e licenza straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
nei successivi specifici capi del titolo  II  saranno  a  carico  dei
concorrenti,     rimanendo     escluso      qualsiasi      intervento
dell'Amministrazione della difesa per i  candidati  che  risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi. 
    2. I concorrenti che sono militari in servizio  potranno  fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni,
nei quali dovranno essere computati i  giorni  di  svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti nei successivi specifici capi del
titolo II, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della  sede
ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella
sede di servizio. In particolare detta  licenza,  cumulabile  con  la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
di norma per la preparazione della prova orale oppure  frazionata  in
due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per  la  prova
scritta. Se il concorrente non sosterra' le prove e gli  accertamenti
per motivi dipendenti dalla sua volonta',  la  licenza  straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 
    3. Solo per il concorso interno di cui al precedente articolo  1,
comma 1, lettera a), numero 2), i concorrenti in  servizio  fruiranno
del  certificato  di  viaggio  limitatamente  al  tempo  strettamente
necessario per il raggiungimento della sede  ove  si  svolgeranno  le
prove di cui al precedente articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera  b)
e per il rientro in sede. Inoltre, per  i  concorrenti  in  servizio,
nella licenza straordinaria per esami militari di cui  al  precedente
comma 2 non dovranno essere computati i giorni di  svolgimento  delle
prove e degli accertamenti  previsti  dallo  specifico  capo  II  del
titolo II, ne' quelli necessari per il raggiungimento della sede  ove
si svolgeranno dette prove ed accertamenti e  per  il  rientro  nella
sede di servizio. 
    4. Per i concorsi di cui  al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera a), numeri 1) e  2)  i  concorrenti  fruiranno  di  vitto  ed
alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa durante le  prove
di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici, gli  accertamenti
attitudinali e la prova orale, nonche' durante il  tirocinio  per  il
solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,  lettera  a),
numero 1). Gli stessi dovranno attenersi alle norme disciplinari e di
vita interna di  caserma  ed  indossare  l'uniforme  se  militari  in
servizio. 
    5. Per il concorso di cui al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera d) tutti i concorrenti, compresi i militari, nel  periodo  di
effettuazione delle prove di efficienza  fisica,  degli  accertamenti
psicofisici   ed   attitudinali   dovranno   attenersi   alle   norme
disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in  servizio
dovranno indossare l'uniforme,  fatta  eccezione  per  il  giorno  di
presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza  fisica  e
degli accertamenti psicofisici. Gli stessi  fruiranno  del  pranzo  a
carico dell'Amministrazione della difesa. 

        
      
          
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DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 9 
 
 
                         Vincoli di servizio 
 
 
    1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di  cui  al
precedente articolo 1, comma 1 saranno ammessi  ai  corsi  presso  le
Accademie di Forza armata acquisiranno  la  qualifica  di  allievi  e
dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre ed  assoggettarsi
alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa  ovvero
come carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma  saranno
considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'istituto. 
    2. I concorrenti vincitori, all'atto  dell'ammissione  ai  corsi,
qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti  a  sottoscrivere  una
dichiarazione dalla quale risulti che  sono  edotti  sull'obbligo  di
rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente,
in relazione al proprio corso di studi. Tale  obbligo  dovra'  essere
assunto all'atto dell'ammissione al terzo anno di corso. 
    3. Agli allievi, una volta incorporati, potra' essere chiesto  di
prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di  un
eventuale successivo impiego presso gli Organismi di  informazione  e
sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n.  124,  previa  verifica
del possesso dei requisiti. 

        
      
          
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DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 10 
 
 
                     Disposizioni per i militari 
 
 
    1. All'atto dell'ammissione ai corsi i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della  Direzione  generale  per  il  personale  militare   ai   sensi
dell'articolo 864, comma 1, lettere b)  e  c)  e  dell'articolo  867,
comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  citato  nelle
premesse. 
    2. Nei successivi specifici capi del titolo II sono contenute  in
merito ulteriori disposizioni di dettaglio. 

        
      
          
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                               Art. 11 
 
 
                 Trattamento economico degli allievi 
 
 
    1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la  successiva  manutenzione  del  corredo  per  i  provenienti   dai
sottufficiali e dai volontari in servizio permanente saranno a carico
dell'Amministrazione della difesa, fatte salve ulteriori disposizioni
specifiche. 
    2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuita',  dal
ruolo  degli  ufficiali  in   ferma   prefissata,   dai   ruoli   dei
sottufficiali, dai ruoli dei graduati e dai  ruoli  dei  militari  di
truppa, in luogo delle competenze previste  al  successivo  comma  3,
competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione in
Accademia. Se questi sono superiori a quelli  spettanti  nella  nuova
posizione, sara' attribuito un assegno personale riassorbibile, salvo
diversa previsione di legge,  con  i  futuri  incrementi  stipendiali
conseguenti a progressione di carriera o per effetto di  disposizioni
normative a carattere generale. 
    3. Agli allievi  non  provenienti  dalle  predette  categorie  di
personale saranno corrisposte le competenze mensili  nella  misura  e
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni. 

        
      
          
TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 12 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1.  L'Amministrazione  della  difesa  potra',  con  provvedimento
motivato,  escludere  in  ogni   momento   dai   concorsi   qualsiasi
concorrente  che  non  sara'  ritenuto  in  possesso  dei   requisiti
prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza armata, nonche'
escludere i medesimi  dalla  frequenza  dei  corsi  regolari,  se  il
difetto dei requisiti verra' accertato durante i corsi stessi. 

        
      
          
TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 13 
 
 
                               Nomine 
 
 
    1. Per i concorsi di cui  al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera a), numeri 1) e 2), gli allievi giudicati idonei  al  termine
dei primi due anni dei corsi delle Armi varie, dell'Arma trasporti  e
materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo
di commissariato saranno nominati sottotenenti in servizio permanente
nel  ruolo  normale,  rispettivamente,  dell'Arma  o  del  Corpo   di
appartenenza, sempreche' assumano l'obbligo di rimanere  in  servizio
per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano  tenuti  a
frequentare corsi di studi  universitari  di  durata  quinquennale  o
sessennale. Gli allievi nominati sottotenenti in servizio  permanente
del  ruolo  normale  delle  Armi  varie   saranno,   con   successiva
determinazione,  assegnati  alle  Armi   di   fanteria,   cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni. 
    2. Per il concorso di cui al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera b), al termine del secondo anno del corso normale gli allievi
idonei conseguiranno  la  qualifica  di  aspirante  guardiamarina  e,
superato il terzo anno, saranno nominati  guardiamarina  in  servizio
permanente con decorrenza, ai soli  fini  giuridici,  dalla  data  di
acquisizione della qualifica di aspirante guardiamarina. 
    3. Per il concorso di cui al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera c), al termine del secondo anno di corso agli allievi  idonei
sara' conferita la qualifica di aspirante ufficiale e, al superamento
del terzo anno, la nomina a sottotenente in servizio permanente. Tale
nomina decorrera', ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione
della qualifica di aspirante ufficiale. Agli allievi giudicati idonei
al termine dei primi due anni del corso del ruolo  naviganti  normale
verra'  conferita  la  predetta  qualifica  di  aspirante   ufficiale
sempreche' gli stessi assumano l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di sedici anni,  ai  sensi  dell'articolo  724,  comma  3,
lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle
premesse. 
    4. Per il concorso di cui al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera d) gli allievi giudicati idonei al termine del corso  saranno
nominati  sottotenenti  in  servizio  permanente  nel  ruolo  normale
dell'Arma dei carabinieri, sempreche' contraggano una ferma  di  nove
anni,  che  assorbe  quella  precedentemente  contratta,   ai   sensi
dell'articolo 738, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66, citato nelle premesse. 

        
      
          
TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 14 
 
 
                        Trattamento dei dati 
 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno
raccolti presso gli enti delegati dalla  Direzione  generale  per  il
personale militare per  le  finalita'  di  gestione  del  concorso  e
saranno  trattati  presso  una   banca   dati   automatizzata   anche
successivamente all'eventuale instaurazione del  rapporto  di  lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso  di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato godra' dei diritti di  cui  all'articolo  7  del
predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto  di  accesso  ai
dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento.  I  responsabili  del  trattamento  sono  indicati   nei
successivi specifici capi del titolo II. 
    5. I dati sensibili e giudiziari saranno,  inoltre,  trattati  ai
sensi dell'articolo 1055 del decreto del Presidente della  Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse. 

        
      
          
TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 15 
 
 
                 Rinvio alle disposizioni specifiche 
 
 
    1. Per quanto concerne il numero dei posti a concorso, le domande
di partecipazione, lo svolgimento dei singoli concorsi, le  modalita'
ed  i  calendari  delle  prove  e  degli  accertamenti  previsti,  la
composizione delle commissioni e le  modalita'  di  formazione  delle
graduatorie di merito,  nonche'  disposizioni  di  dettaglio,  si  fa
rinvio ai successivi specifici capi del titolo II. 

        
      
          
TITOLO II


DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013


CAPO I


CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 16 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. I posti disponibili nel  concorso  pubblico,  per  esami,  per
l'ammissione di 122 (centoventidue) allievi al primo  anno  del  194°
corso dell'Accademia militare  dell'Esercito  per  l'anno  accademico
2012-2013 di cui al precedente  articolo  1,  comma  1,  lettera  a),
numero 1) sono cosi' ripartiti: 
      a) 101 (centouno) per le Armi ed i Corpi dell'Esercito come  di
seguito specificato: 
        1) 75 (settantacinque) per il corso delle Armi  di  fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni (denominate Armi varie); 
        2) 11 (undici) per il corso dell'Arma trasporti e materiali; 
        3) 7 (sette) per il corso del Corpo degli ingegneri; 
        4) 8 (otto) per il corso del Corpo di commissariato; 
      b) 21 (ventuno) per il corso del Corpo sanitario. 
    2. Se nel concorso interno, per esami,  per  l'ammissione  di  31
(trentuno) allievi  al  primo  anno  del  194°  corso  dell'Accademia
militare dell'Esercito, di cui al precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera a), numero 2), uno o piu' dei posti non saranno ricoperti per
insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere
devoluti  a  quelli   previsti   dal   presente   concorso   per   il
corrispondente corso. 
    3. Se, invece, i posti di cui al precedente comma 1,  lettera  a)
non saranno ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, gli  stessi
potranno essere ricoperti dai  concorrenti  idonei  e  non  vincitori
iscritti nella graduatoria per i posti di cui al precedente comma  1,
lettera b), sempreche' lo gradiscano - esprimendo anche la preferenza
di assegnazione di Arma o Corpo - secondo l'ordine della  graduatoria
medesima. 
    4.  I  concorrenti   potranno   chiedere   di   partecipare,   in
alternativa, o per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) o
per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non e'
consentito concorrere,  neanche  presentando  distinte  domande,  per
entrambe le categorie di posti di cui al citato comma 1, lettere a) e
b). 
    5. Al concorso di cui al precedente comma 1  possono  partecipare
concorrenti anche se alle armi, ad eccezione  del  personale  cui  e'
riservato il concorso interno di cui al precedente articolo 1,  comma
1, lettera a), numero 2). 
    6.  I   concorrenti   potranno   indicare,   nella   domanda   di
partecipazione  al   concorso,   soltanto   l'ordine   di   preferita
assegnazione  ad  Armi  e  Corpi  mentre,  per  il  Corpo   sanitario
dell'Esercito, l'ordine di preferita  assegnazione  all'indirizzo  di
studio (medicina e chirurgia, chimica e  tecnologie  farmaceutiche  o
medicina veterinaria). Dette preferenze manifestate  dai  concorrenti
potranno essere modificate entro la terza settimana di frequenza  del
tirocinio,  ultima  fase  concorsuale,  con  apposita  dichiarazione.
L'assegnazione ai corsi puo' comunque essere diversa dalla preferenza
espressa e sara' stabilita in funzione  della  specifica  graduatoria
finale, della citata preferenza espressa e delle  esigenze  di  Forza
armata. In tal senso, ciascun candidato  dovra'  rilasciare  apposita
dichiarazione di accettazione del corso assegnato. 
    7. Per quanto riguarda lo svolgimento degli  studi,  gli  allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base  alle  prioritarie
esigenze della Forza armata nel seguente modo: 
      a) gli ammessi ai corsi delle Armi varie, dell'Arma trasporti e
materiali e del Corpo di commissariato seguiranno un corso di  laurea
triennale in  scienze  strategiche  e  successivamente,  in  funzione
dell'Arma o del Corpo di assegnazione, un corso di laurea  magistrale
in scienze strategiche negli indirizzi: 
        1) politico - organizzativo; 
        2) dei sistemi infrastrutturali; 
        3) delle comunicazioni; 
        4) logistico; 
        5) economico - amministrativo; 
      b) gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno
un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale
in  ingegneria,  nei  seguenti  indirizzi   che   saranno   assegnati
all'inizio del tirocinio di cui al successivo articolo 27: 
        1) 3 (tre) in ingegneria elettronica; 
        2) 2 (due) in ingegneria meccanica; 
        3) 1 (uno) in ingegneria informatica; 
        4) 1 (uno) in ingegneria civile; 
      c) gli ammessi ai corsi per il Corpo  sanitario  frequenteranno
corsi di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea
magistrale  in  medicina  e  chirurgia  o  in  chimica  e  tecnologie
farmaceutiche  o  in  medicina  veterinaria,  secondo   la   seguente
ripartizione: 
        1) 17 (diciassette) in medicina e chirurgia; 
        2) 1 (uno) in chimica e tecnologie farmaceutiche; 
        3) 3 (tre) in medicina veterinaria. 
    8.  L'Amministrazione  della  difesa  si  riserva  di  modificare
denominazione,  durata  e  struttura  dei  corsi  universitari  sopra
indicati, se sara' necessario procedere  ai  relativi  adeguamenti  a
seguito di provvedimenti adottati in proposito  di  concerto  con  il
MIUR. 
    9. Per quanto indicato nel precedente comma 7: 
      a) i concorrenti  gia'  laureati  in  ingegneria  non  potranno
essere ammessi al corso del Corpo degli ingegneri; 
      b) i concorrenti gia' laureati in medicina  e  chirurgia  o  in
chimica e tecnologie farmaceutiche  o  in  medicina  veterinaria  non
potranno  essere  ammessi  al  corso  del  Corpo  sanitario  per   il
conseguimento del diploma di  laurea  gia'  posseduto,  ma  potranno,
eventualmente,  aspirare  ad  un  indirizzo   di   studi   differente
nell'ambito dei corsi di studio del Corpo sanitario; 
      c) i concorrenti  che  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia
avranno gia' sostenuto esami  universitari  del  corso  di  studi  da
frequentare non potranno comunque farli valere. 
    10. Fermo restando quanto previsto  dal  precedente  articolo  1,
comma 3, il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a)
e b) potra' subire modificazioni,  fino  alla  data  di  approvazione
delle  graduatorie  finali  di  merito  del  concorso,  al  fine   di
soddisfare  eventuali  sopravvenute  esigenze  della   Forza   armata
connesse alla consistenza del ruolo normale delle rispettive  Armi  o
dei Corpi. 

        
      
          
TITOLO II


DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013


CAPO I


CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 17 
 
 
                          Riserve di posti 
 
 
    1. Nel concorso di cui al precedente articolo 16,  sono  previste
le seguenti riserve di posti: 
      a) per gli allievi di tutte le Scuole militari - se  conseguono
al termine dell'anno scolastico 2011 - 2012 il diploma  di  maturita'
classica, scientifica e scientifica europea,  riportano  giudizio  di
idoneita' in attitudine militare  presso  dette  Scuole  e  risultano
idonei al termine  del  concorso  -  il  30%  complessivo  dei  posti
previsti per ciascun corso, di cui il 20%  in  favore  dei  diplomati
presso le Scuole militari dell'Esercito  ed  il  10%  in  favore  dei
diplomati  presso  le  Scuole  militari  della  Marina   militare   e
dell'Aeronautica militare; 
      b) per il coniuge ed i figli superstiti, ovvero per  i  parenti
in linea collaterale  di  secondo  grado  se  unici  superstiti,  del
personale delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  deceduto  in
servizio e per causa di servizio,  il  15%  dei  posti  previsti  per
ciascun corso. 
    2. I posti riservati di cui al  precedente  comma  1  sono  cosi'
ripartiti: 
      a) nel corso delle Armi di fanteria,  cavalleria,  artiglieria,
genio, trasmissioni: 23 (ventitre') per gli allievi provenienti dalle
Scuole militari - di cui 15 (quindici) per i provenienti dalle Scuole
dell'Esercito e  8  (otto)  per  i  provenienti  dalle  altre  Scuole
militari - e 11 (undici) per gli aventi titolo alla riserva di cui al
precedente comma 1, lettera b); 
      b) nel corso dell'Arma trasporti e materiali: 3 (tre)  per  gli
allievi provenienti dalle Scuole militari - di  cui  2  (due)  per  i
provenienti dalle Scuole militari  dell'Esercito  e  1  (uno)  per  i
provenienti dalle altre Scuole militari - e 2 (due)  per  gli  aventi
titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); 
      c) nel corso del Corpo degli ingegneri: 2 (due) per gli allievi
provenienti dalle Scuole militari - di cui 1 (uno) per i  provenienti
dalle Scuole militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle
altre Scuole militari - e 1 (uno) per gli aventi titolo alla  riserva
di cui al precedente comma 1, lettera b); 
      d) nel corso del  Corpo  di  commissariato:  2  (due)  per  gli
allievi provenienti dalle Scuole militari - di  cui  1  (uno)  per  i
provenienti dalle Scuole militari  dell'Esercito  e  1  (uno)  per  i
provenienti dalle altre Scuole militari - e 1 (uno)  per  gli  aventi
titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); 
      e) nel corso del Corpo  sanitario:  6  (sei)  per  gli  allievi
provenienti dalle  Scuole  militari  -  di  cui  4  (quattro)  per  i
provenienti dalle Scuole militari  dell'Esercito  e  2  (due)  per  i
provenienti dalle altre Scuole militari - e 3 (tre)  per  gli  aventi
titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b). 
    3. Se il numero dei posti in uno o piu' dei corsi  e'  modificato
come previsto nei precedenti articoli 1, comma 3 e 16, comma  10,  il
rispettivo numero dei posti riservati verra'  ricalcolato  applicando
la percentuale sopra indicata. Inoltre,  i  posti  eventualmente  non
ricoperti in una delle due predette percentuali (del 20 o del 10  %),
di cui al precedente comma 1, lettera a), saranno devoluti all'altra. 
    4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera  a)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a: 
      a) concorrenti idonei che sono  alle  armi  entro  la  data  di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui
al successivo articolo 18, in qualita'  di  ufficiali  inferiori,  di
sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma; 
      b) altri concorrenti idonei. 
    5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera  b)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito, agli altri concorrenti idonei. 

        
      
          
TITOLO II


DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013


CAPO I


CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 18 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata ed inviata esclusivamente on-line a mezzo  della  procedura
disponibile     nei     siti     web     www.difesa.it/concorsi     e
www.esercito.difesa.it, entro il termine perentorio  di  30  (trenta)
giorni a decorrere dal giorno successivo a  quello  di  pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie  speciale  -
seguendo le istruzioni per la compilazione che  saranno  fornite  dal
sistema automatizzato. All'atto della presentazione alla prima  prova
i concorrenti dovranno portare al seguito  la  ricevuta  di  avvenuto
inoltro della domanda, nonche' stampa della domanda stessa e copia di
un documento d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato
in corso di validita'. I concorrenti che, alla data di  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, sono minorenni dovranno,
altresi', portare  al  seguito  copia  di  un  documento  d'identita'
rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validita' di
entrambi i  genitori  o  del  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, del tutore, ai  fini  di
cui al successivo comma 3. Il  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito provvedera' a raccogliere tutte le domande  e
a  farle  sottoscrivere  per  esteso  ai  concorrenti,  a   pena   di
esclusione,  all'atto  della  presentazione  alla  prova  scritta  di
selezione  culturale,  per  la  conferma  dell'avvenuto  inoltro.  La
domanda  presentata  on-line  non  dovra'  essere  spedita  a   mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento e, a pena di  esclusione,  non
potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione.  In  caso  di
avaria del sistema o in caso  di  dubbi  connessi  alla  compilazione
della modulistica per la partecipazione  al  concorso,  e'  possibile
contattare telefonicamente il  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito al seguente numero: 0742/357814. 
    2. Solo in caso di temporanea  indisponibilita'  della  precitata
procedura automatizzata o di  impossibilita'  di  accesso  alla  rete
internet,  la  domanda  potra'  essere  redatta  in  carta  semplice,
utilizzando gli appositi moduli riportati negli allegati A e  B,  che
costituiscono parte integrante del presente  decreto,  osservando  le
istruzioni riportate nei moduli stessi, reperibili anche nei siti web
www.esercito.difesa.it e  www.persomil.difesa.it.  In  tal  caso,  la
domanda dovra' essere, a pena di esclusione, firmata per  esteso  dal
concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento
al Centro di  selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito  -
segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - viale Mezzetti 2  -
06034 Foligno, entro il medesimo termine di cui al  precedente  comma
1. A tal fine fara'  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante. I concorrenti residenti all'estero, in tale eventualita',
potranno inoltrare la domanda, entro il medesimo termine,  anche  per
il tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari che ne  cureranno
l'immediato  inoltro  al  predetto  Centro,  custodendone  copia.   I
militari impiegati fuori dal territorio metropolitano  presso  unita'
dislocate in operazioni, che hanno titolo a partecipare  al  concorso
di cui al precedente articolo 16 del presente decreto, se si  trovano
nell'impossibilita'  di  accedere  alla   rete   internet,   potranno
presentare la domanda,  entro  il  medesimo  termine,  ai  rispettivi
Comandi  di  appartenenza.  Questi  provvederanno  a  trasmettere  al
sopracitato indirizzo le domande presentate, improrogabilmente  entro
tre giorni dalla  data  di  assunzione  a  protocollo  delle  stesse,
custodendone copia. In detti casi per la data di presentazione  fara'
fede la data di assunzione a protocollo della domanda  da  parte  del
Comando del reparto/ente ricevente. Gli allievi delle Scuole militari
e i militari in servizio dovranno presentare la  domanda  secondo  la
procedura di cui al  precedente  comma  1  e  comunicare  al  proprio
Comando di aver inoltrato la domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Il concorrente che, alla data di presentazione  della  domanda
di partecipazione  al  concorso,  e'  minorenne  dovra',  a  pena  di
esclusione, far vistare la sua firma, apposta in calce alla  domanda,
da entrambi i genitori o dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore. 
    4. Nella domanda il concorrente,  consapevole  delle  conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) i posti per i quali intende concorrere - in  alternativa,  o
quelli di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a) o quelli
di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera b)  -  utilizzando
rispettivamente i modelli di domanda di cui ai citati allegati A e  B
al presente decreto. Se concorre per i posti  di  cui  al  precedente
articolo 16,  comma  1,  lettera  a),  dovra'  indicare  l'ordine  di
preferita assegnazione alle Armi o Corpi (Armi varie, Arma  trasporti
e  materiali,  Corpo  degli  ingegneri,  Corpo   di   commissariato),
contrassegnando  con  numerazione  da  1  a  4  le  apposite  caselle
contenute nel modello di domanda di cui al gia' citato allegato A  al
presente decreto. Se concorre  per  i  posti  di  cui  al  precedente
articolo 16,  comma  1,  lettera  b),  dovra'  indicare  l'ordine  di
preferita assegnazione all'indirizzo di studio (medicina e chirurgia,
chimica   e   tecnologie   farmaceutiche,   medicina    veterinaria),
contrassegnando  con  numerazione  da  1  a  3  le  apposite  caselle
contenute nel modello di domanda di cui al gia' citato allegato B  al
presente decreto. Il concorrente potra' modificare  detto  ordine  di
preferita assegnazione entro la  terza  settimana  di  frequenza  del
tirocinio. Pertanto, istanze prodotte a tal fine dal concorrente dopo
tale periodo non saranno prese in considerazione; 
      c) la lingua straniera nella quale intende sostenere  la  prova
orale facoltativa (una sola a scelta tra la francese,  l'inglese,  la
spagnola e la tedesca); 
      d)  il  recapito  al   quale   desidera   ricevere   tutte   le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta
elettronica. Il concorrente che, successivamente  alla  presentazione
della domanda, viene incorporato in un  reparto/ente  militare  sara'
tenuto  a  comunicare  subito,  a  mezzo  telegramma,  al  Centro  di
selezione e reclutamento  nazionale  dell'Esercito,  il  reparto/ente
presso  il  quale  presti  servizio  ed  il  relativo  indirizzo.  Il
concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente al Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, a mezzo  telegramma
o        fax        (n.         0742/342208)         o         e-mail
(uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it) ogni variazione del  recapito
indicato   nella   domanda   che   verra'   a   verificarsi   durante
l'espletamento  del  concorso.  L'Amministrazione  della  difesa  non
assume  alcuna  responsabilita'  per   l'eventuale   dispersione   di
comunicazioni dipendente da  inesatta  indicazione  del  recapito  da
parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva  comunicazione  del
cambiamento del recapito stesso indicato  nella  domanda  ovvero  per
eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 
      e) il titolo di studio posseduto o  che  potra'  conseguire  al
termine dell'anno scolastico 2011-2012. Il concorrente  che  all'atto
della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il  titolo
di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso ed  avra'
l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Centro di  selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito l'avvenuto  conseguimento  con
il relativo voto. Il  mancato  conseguimento  del  titolo  di  studio
determinera'  l'esclusione  dal  concorso.  Il  concorrente  che   ha
conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero  dovra'   documentarne
l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso; 
      f) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare  in
servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio,  il  proprio
grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni relative al concorso  saranno  inviate  al  recapito
indicato nella  domanda  di  cui  alla  precedente  lettera  d),  che
potrebbe non coincidere con quello del Comando  di  appartenenza.  In
tal  caso  l'interessato  dovra'  comunque  tenerne  informato  detto
Comando. Se gia' collocato in congedo,  invece,  dovra'  indicare  le
date di inizio e di fine del servizio,  nonche'  il  grado  rivestito
all'atto del congedamento. Se concorrente di sesso  maschile,  dovra'
indicare anche la posizione nei  confronti  degli  obblighi  di  leva
(solo in caso di doppia cittadinanza) ed il  Centro  documentale  (ex
distretto  militare)  dell'Esercito  o   il   Dipartimento   militare
marittimo/Capitaneria  di   porto   o   la   Direzione   territoriale
dell'Aeronautica di ascrizione; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) il proprio stato civile; 
      i) la residenza ed il comune  nelle  cui  liste  elettorali  e'
iscritto,  ovvero  i  motivi  della  mancata   iscrizione   o   della
cancellazione dalle liste medesime; 
      l) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione  di  proscioglimenti  per  inidoneita'  psicofisica.  Tale
dichiarazione va resa anche se negativa; 
      m) di non avere riportato condanne  penali  o  applicazioni  di
pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  di
non  avere  in  corso  procedimenti  penali  e/o   procedimenti   per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313.  In  caso
contrario, dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena ed  i
procedimenti a carico ed  ogni  altro  eventuale  precedente  penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, o presso la quale pende un eventuale procedimento  penale
per  aver  assunto  la  qualifica  di  imputato.  Dovra'  impegnarsi,
altresi',  a  comunicare  al  Centro  di  selezione  e   reclutamento
nazionale dell'Esercito  qualsiasi  variazione  della  sua  posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di  cui
sopra. La dichiarazione resa nella  domanda  dovra'  comunque  essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva,  da  sottoscrivere,
ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio; 
      n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni
utili a  consentire  all'Amministrazione  militare  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di  preferenza,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di  partecipazione.  Il  concorrente  che
dichiara, inoltre, il possesso del titolo di  preferenza  concernente
il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di  un
anno, nell'Amministrazione della difesa dovra'  consegnare,  all'atto
della presentazione alla prova  scritta  di  selezione  culturale,  o
allegare alla domanda, nel caso previsto dal precedente comma 2,  una
dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato.
La mancata presentazione nei termini e con le modalita'  predette  di
tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del
relativo titolo di preferenza; 
      o)  di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  ed  al
trattamento  dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento   del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      p) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      q) di avere tenuto condotta incensurabile e di non aver  tenuto
comportamenti, nei confronti delle istituzioni democratiche, che  non
diano sicuro affidamento di  scrupolosa  fedelta'  alla  Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
      r) l'eventuale diritto  alla  riserva  di  posti  di  cui  agli
articoli 645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    5. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito
potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte
o non conformi ai modelli di cui ai gia' citati allegati  A  e  B  al
presente decreto. 

        
      
          
TITOLO II


DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013


CAPO I


CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 19 
 
 
                          Fasi del concorso 
 
 
    1. Il concorso di cui al precedente articolo 16, comma 1  prevede
le fasi concorsuali indicate nel precedente articolo 3, commi 1 e  2,
lettera a). 

        
      
          
TITOLO II


DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013


CAPO I


CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 20 
 
 
                Prova scritta di selezione culturale 
 
 
    1. Tutti i  concorrenti  saranno  sottoposti  -  con  riserva  di
accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per   la
partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova  scritta
di   selezione   culturale   con   quesiti   a   risposta    multipla
(predeterminata o libera), che avra' luogo, a cura della  commissione
di cui al precedente articolo 4, comma  2,  lettera  a),  numero  1),
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito
- viale  Mezzetti  2,  Foligno,  con  inizio  non  prima  delle  0930
dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario: 
      a) 20 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi  con  una
lettera compresa tra MEM e RIY; 
      b) 21 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi  con  una
lettera compresa tra RIZ e Z; 
      c) 22 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi  con  una
lettera compresa tra ABA e CIR; 
      d) 23 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi  con  una
lettera compresa tra CIS e FUY; 
      e) 24 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi  con  una
lettera compresa tra FUZ e MEL. 
    I  concorrenti  nel  cui   cognome   compaia   l'apostrofo,   per
individuare il gruppo di  appartenenza,  devono  leggere  il  proprio
cognome senza l'apostrofo. I concorrenti frequentatori  delle  Scuole
militari si dovranno  presentare,  accompagnati  da  personale  della
Scuola di appartenenza, nelle date e con  le  modalita'  che  saranno
indicate  direttamente  dal  Centro  di  selezione   e   reclutamento
nazionale dell'Esercito  al  Comando  della  Scuola  di  appartenenza
stessa. 
    2. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede  di
svolgimento  di  detta  prova  saranno  resi  noti  mediante   avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  4^  serie  speciale  -  del  3
febbraio 2012, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti. Nella  stessa  Gazzetta  Ufficiale  -  4^  serie
speciale - del 3  febbraio  2012  tale  pubblicazione  potra'  essere
rinviata ad una data successiva. 
    3. La prova, della durata di centoventi minuti, si svolgera'  con
le modalita' e sui programmi di cui all'allegato C. Nei trenta giorni
antecedenti  lo  svolgimento  della  prova   scritta   di   selezione
culturale,   nei   siti    web    https://www.persomil.difesa.it/    e
https://www.esercito.difesa.it/ sara' resa disponibile la  banca  dati
dalla quale saranno tratti i quesiti sui quali vertera'  la  predetta
prova. 
    4. I concorrenti ai quali non e'  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  senza  attendere  alcuna
comunicazione, per sostenere la prova di selezione  culturale  un'ora
prima dell'inizio della prova stessa, nel giorno e nella sede di  cui
ai precedenti commi 1 e 2, muniti di documento d'identita'  in  corso
di validita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    5. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza  maggiore.  Non
saranno  previste  riconvocazioni  ad   eccezione   di   concomitante
svolgimento  di  prove  nell'ambito   di   altri   concorsi   indetti
dall'Amministrazione  della  difesa  ai  quali  i  concorrenti  hanno
chiesto di partecipare. A  tal  fine  gli  interessati  dovranno  far
pervenire  (per  telegramma  o  fax  al  n.  0742/342208   o   e-mail
all'indirizzo     casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it)     al
predetto Centro di selezione e reclutamento  nazionale  dell'Esercito
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria.  La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail
(se  e'  stato  indicato  il  relativo  indirizzo  nella  domanda  di
partecipazione) o telegramma. 
    6. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e quelle indicate nell'allegato C, che costituisce parte
integrante del presente decreto. 
    7. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo articolo
21, comma 1  la  prova  si  intendera'  superata  dai  candidati  che
conseguiranno la votazione minima di 18/30. Sulla base  dei  punteggi
conseguiti dai  concorrenti  la  commissione  di  cui  al  precedente
articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1) provvedera' a formare  due
distinte graduatorie - una per i posti di cui all'articolo 16,  comma
1, lettera a) e una per i posti di  cui  all'articolo  16,  comma  1,
lettera b) - per individuare i concorrenti da ammettere  a  sostenere
le prove successive. Il punteggio conseguito  in  detta  prova  sara'
inoltre utile ai fini della formazione delle graduatorie  di  cui  ai
successivi articoli 24, 27 e 28. 
    8. Coloro che  non  riceveranno  alcuna  comunicazione  entro  il
ventesimo giorno dalla data di svolgimento  della  prova  scritta  di
selezione culturale dovranno ritenere di non essere stati  ammessi  a
sostenere le prove successive e pertanto di essere stati esclusi  dal
concorso. Essi potranno chiedere notizie circa  l'esito  della  prova
scritta di selezione culturale, dopo la data suindicata, al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione
relazioni con il pubblico - viale  dell'Esercito  186  -  00143  Roma
(tel.    06/517051012),    ovvero    consultare    i     siti     web
https://www.persomil.difesa.it/ e https://www.esercito.difesa.it/. 

        
      
          
TITOLO II


DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013


CAPO I


CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 21 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Saranno  ammessi  alle  prove  di  efficienza  fisica  secondo
l'ordine delle graduatorie di cui al precedente articolo 20, comma 7: 
      a) i primi 808  (ottocentootto)  concorrenti,  per  i  posti  a
concorso per le Armi varie, per l'Arma trasporti e materiali, per  il
Corpo degli ingegneri e per il Corpo di commissariato; 
      b) i primi 168 (centosessantotto) concorrenti, per  i  posti  a
concorso per il Corpo sanitario. 
    Saranno inoltre ammessi i  concorrenti  che  hanno  riportato  lo
stesso punteggio  del  concorrente  classificatosi  all'ultimo  posto
utile nelle graduatorie di merito. 
    2. I concorrenti convocati dovranno: 
      a) presentarsi indossando la tenuta ginnica; 
      b) produrre i documenti indicati nel  successivo  articolo  25,
comma 1. La mancata presentazione del  certificato  di  idoneita'  ad
attivita' sportiva agonistica per  l'atletica  leggera  in  corso  di
validita' e del  test  di  gravidanza  per  i  concorrenti  di  sesso
femminile determinera' la mancata ammissione a sostenere le  prove  e
quindi l'esclusione dal concorso. 
    3. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno,  contestualmente
agli accertamenti psicofisici ed a  quelli  attitudinali  di  cui  ai
successivi articoli  22  e  23,  presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito. La convocazione a  dette  prove
ed accertamenti avverra' a cura del predetto Centro  di  selezione  e
reclutamento  nazionale  dell'Esercito  a  mezzo   telegramma/lettera
raccomandata. 
    4. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le  modalita'
indicate  nell'allegato  D  che  costituisce  parte  integrante   del
presente decreto. Il mancato superamento  anche  di  uno  solo  degli
esercizi obbligatori indicati determinera' il giudizio di inidoneita'
da parte della commissione di cui al precedente articolo 4, comma  2,
lettera  a),  numero  2)  e  quindi  l'esclusione  dal  concorso.  Il
superamento di tutti gli esercizi  obbligatori  ed  eventualmente  di
quelli facoltativi determinera' il giudizio di idoneita'  alle  prove
di efficienza fisica, con attribuzione di  un  punteggio  secondo  le
modalita' indicate nell'allegato D al presente decreto,  fino  ad  un
massimo di 6 punti. Detto allegato contiene le disposizioni circa  le
modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che  dovranno
tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi  di  esiti
di infortuni verificatisi prima dell'effettuazione degli esercizi. 
    5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
      a) verifichera' la validita' delle certificazioni di  volta  in
volta prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno  apposito
verbale; 
      b)  sottoporra'  i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori  e
facoltativi - dopo averli resi edotti delle modalita'  di  esecuzione
degli stessi  -  secondo  quanto  previsto  nei  commi  precedenti  e
redigera' il relativo verbale; 
      c) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato gli esercizi
obbligatori e uno o entrambi degli esercizi facoltativi il  punteggio
corrispondente indicato  nel  gia'  citato  allegato  D  al  presente
decreto. Tale punteggio sara' comunicato seduta stante ai concorrenti
e contribuira' alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi
articoli 24, 27 e 28. 
    6. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove  di  efficienza  fisica,
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad  eccezione  di
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione della  difesa  ai  quali  i  concorrenti
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire  (per  telegramma  o  fax  al  n.  0742/342208   o   e-mail
all'indirizzo     casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it)     al
predetto Centro di selezione e reclutamento  nazionale  dell'Esercito
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria.  La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento delle prove stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail
(se  e'  stato  indicato  il  relativo  indirizzo  nella  domanda  di
partecipazione) o telegramma. 

        
      
          
TITOLO II


DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013


CAPO I


CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 22 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
 
    1. I concorrenti idonei al  termine  delle  prove  di  efficienza
fisica, secondo quanto indicato nel precedente articolo  21,  saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4,
comma  1,  lettera  a),  ad   accertamenti   psicofisici   volti   al
riconoscimento del possesso dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio
militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. I  concorrenti
dovranno essere riconosciuti in possesso  degli  specifici  requisiti
fisici di cui al precedente articolo 5, comma 2. 
    2. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
    3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma  1,  prima
di eseguire la visita medica  generale,  ciascun  concorrente  dovra'
essere  sottoposto  ai  seguenti  accertamenti  specialistici  e   di
laboratorio: 
      a) cardiologico con E.C.G.; 
      b) oculistico; 
      c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      d) psicologico (ed eventuale psichiatrico); 
      e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatininemia; 
        4) transaminasemia (GOT e GPT); 
        5) bilirubinemia totale e frazionata; 
        6) VES; 
        7) trigliceridemia; 
        8) colesterolemia; 
        9) gamma GT; 
      g) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      h)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente  maggiorenne  da  sottoporre  a
detto esame dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione  di  consenso
all'effettuazione dell'esame stesso,  secondo  il  modello  riportato
nell'allegato  E  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. Il  concorrente  che  e'  ancora  minorenne  all'atto  della
presentazione agli accertamenti psicofisici, invece,  avra'  cura  di
portare  al  seguito  la  dichiarazione  di  consenso   compilata   e
sottoscritta in conformita' al citato  allegato  E,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, per l'eventuale  effettuazione
del predetto esame radiografico. La mancata  presentazione  di  detta
dichiarazione  determinera'   l'impossibilita'   di   sottoporre   il
concorrente minorenne agli esami radiologici. 
    4. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle  caratteristiche
somato-funzionali possedute nonche' degli specifici requisiti  fisici
indicati nel precedente  articolo  5,  comma  2,  lettere  a)  e  b).
L'accertamento  dell'idoneita'  verra'  eseguito  in  ragione   delle
condizioni del soggetto al momento della  visita  e,  seduta  stante,
verra' comunicato al concorrente l'esito della stessa sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a)   idoneo   all'ammissione   all'Accademia   militare,    con
indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 5; 
      b)  inidoneo   all'ammissione   all'Accademia   militare,   con
indicazione particolareggiata del motivo. 
    5. Saranno giudicati  idonei  i  concorrenti  in  possesso  degli
specifici requisiti di cui al precedente articolo 5, comma 2, lettere
a) e b) ed ai quali siano stati attribuiti, secondo i criteri di  cui
al  precedente  comma  4,  i  coefficienti  indicati   per   ciascuna
caratteristica somato-funzionale al medesimo articolo 5, comma 8. 
    6. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira'  un
punteggio   inteso   a    tenere    conto    delle    caratteristiche
somato-funzionali  del   profilo   sanitario   posseduto.   Ad   ogni
coefficiente   2   di   ciascuna   delle   predette   caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0  (zero).  Ad
ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un  punteggio
pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo  conseguibile  al  termine
degli accertamenti psicofisici sara' di punti 4,5. 
    7. Saranno giudicati inidonei  i  concorrenti  non  risultati  in
possesso degli  specifici  requisiti  fisici  di  cui  al  precedente
articolo 5, comma 2 e/o affetti da: 
      a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente  normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b) imperfezioni ed infermita' per le quali le vigenti direttive
per delineare il profilo  sanitario  stabiliscono  l'attribuzione  di
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali; 
      c) disturbi della parola anche se in forma  lieve  (dislalia  -
disartria); 
      d) positivita' agli accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool, per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
      e)  esiti  di  cheratotomia  radiale;  esiti  di  laser-terapia
correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti
lesioni corneali; 
      f) imperfezioni o infermita' che,  seppur  non  indicate  nelle
lettere precedenti, sono comunque incompatibili con la frequenza  del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  ufficiale  in  servizio
permanente. 
    Costituiscono, altresi', motivo  di  inidoneita'  le  alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede o natura
sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o sono  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    8. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli  accertamenti
psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza  e  presumibile  breve  durata,  per  le  quali
risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da
lasciar prevedere la possibile guarigione entro i  successivi  trenta
giorni e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione di  cui  al
precedente comma 7, la commissione rinviera' il giudizio, fissando il
termine entro il quale  sottoporli  all'accertamento  definitivo  per
verificare il possesso dell'idoneita' psicofisica. Detti  concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali
di cui al successivo articolo 23. 
    9. In caso di positivita'  del  test  di  gravidanza  di  cui  al
successivo articolo 25, comma 1, lettera i) la commissione non potra'
in  nessun  caso  procedere  agli  accertamenti  previsti  e   dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a  mente  dell'articolo  580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, secondo il quale lo stato di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei concorrenti il cui stato di gravidanza e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  nel   presente
articolo, la Direzione generale per il personale militare  procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo articolo 27, comma
1.  Se  in  occasione  della  seconda  convocazione   il   temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione  di  cui  al  precedente
articolo 4,  comma  1,  lettera  a)  ne  dara'  notizia  alla  citata
Direzione generale che, con  provvedimento  motivato,  escludera'  il
concorrente  dal   concorso   per   l'impossibilita'   di   procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    10. Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  non  saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    11. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia,  inviare
con lettera  raccomandata  al  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito, improrogabilmente  entro  il  decimo  giorno
successivo  alla  data  degli  accertamenti  psicofisici,   specifica
istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
servizio sanitario nazionale,  relativamente  alle  cause  che  hanno
determinato il giudizio di inidoneita'. Dette istanze potranno essere
anticipate al predetto Centro  a  mezzo  fax  (n.  0742/342208).  Non
saranno  prese  in  considerazione  istanze  prive   della   prevista
documentazione o spedite oltre i termini perentori sopra indicati. In
caso di accoglimento  dell'istanza,  il  concorrente  ricevera',  dal
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito,  apposita
comunicazione  telegrafica.   In   caso   di   mancato   accoglimento
dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione  che  il
giudizio di  inidoneita'  riportato  al  termine  degli  accertamenti
psicofisici deve intendersi confermato. 
    12. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti  di
cui al precedente comma 11 - in caso di accoglimento  dell'istanza  -
sara' espresso dalla commissione di cui  al  precedente  articolo  4,
comma 2, lettera  a),  numero  3)  a  seguito  di  valutazione  della
documentazione prodotta a corredo dell'istanza o solo se  lo  ritiene
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. 
    13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui  al  precedente
articolo 4, comma 2, lettera a), numero  3)  e'  definitivo  e  sara'
comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante. Pertanto, per
i concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a  definire
il profilo sanitario di cui al precedente comma 5 e ad attribuire  il
relativo punteggio con le modalita' previste dal precedente comma  6.
I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito  della  valutazione
sanitaria  o  degli  ulteriori  accertamenti  psicofisici   disposti,
nonche' quelli che abbiano rinunciato ai  medesimi,  saranno  esclusi
dal concorso. 

        
      
          
TITOLO II


DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013


CAPO I


CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 23 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psicofisici  i  concorrenti
giudicati idonei saranno sottoposti, presso  il  predetto  Centro  di
selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito,  a  cura  della
commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b),  ad
accertamenti attitudinali, secondo le  direttive  tecniche  impartite
dallo  Stato  maggiore   dell'Esercito,   finalizzati   a   valutarne
oggettivamente, attraverso una serie di prove attitudinali  (batteria
testologica, questionario informativo, intervista  di  selezione)  il
possesso  dei  requisiti  indispensabili  ai  fini  di  un   proficuo
inserimento nella Forza armata quale ufficiale del ruolo normale. 
    2.  Agli  accertamenti  di  cui  al  presente  articolo   saranno
sottoposti, con riserva, anche i concorrenti  di  cui  al  precedente
articolo 22, comma 8. 
    3. I concorrenti di cui al  precedente  articolo  22,  comma  11,
invece, saranno sottoposti  agli  accertamenti  di  cui  al  presente
articolo solo se verranno giudicati idonei  in  sede  di  valutazione
della documentazione allegata a  corredo  dell'istanza  di  ulteriori
accertamenti o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti. 
    4. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera', nei riguardi  di  ciascun  concorrente,  un  giudizio  di
idoneita', senza attribuzione di alcun punteggio, o  di  inidoneita',
che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. 
    5.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti  di
cui  al  precedente  comma  2  -  ammessi  a  sostenere  con  riserva
l'accertamento di cui al presente articolo -  se  giudicati  inidonei
non saranno piu' sottoposti agli  accertamenti  psicofisici  previsti
dal  precedente  articolo  22,  comma  8   ai   fini   dell'idoneita'
psicofisica. 
    6. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle  prove
di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici  e  attitudinali
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
militare. 

        
      
          
TITOLO II


DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013


CAPO I


CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 24 
 
 
Prova orale  di  matematica  e  prova  orale  facoltativa  di  lingua
                              straniera 
 
 
    1.  I  concorrenti  risultati  idonei  al  termine   delle   fasi
concorsuali di cui  ai  precedenti  articoli  21,  22  e  23  saranno
iscritti, a cura della commissione di cui al precedente  articolo  4,
comma 2, lettera a), numero 1), in due distinte  graduatorie  formate
ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso. 
    2.  Tali  graduatorie  saranno  formate  secondo   il   punteggio
risultante dalla somma dei punti  riportati  da  ciascun  concorrente
nella prova scritta di selezione  culturale  e  di  quelli  riportati
nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti psicofisici. 
    3. A mente dell'articolo 580, comma 3 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i concorrenti,  all'atto  della
formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale di cui al
presente articolo, dovranno risultare  idonei  nelle  prove  e  negli
accertamenti di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettere a), b)
e c). 
    4. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle  graduatorie
di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che
avra' luogo - presumibilmente nel mese di luglio  2012  -  presso  il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito: 
      a) i primi 304 (trecentoquattro) concorrenti aspiranti ai corsi
per Armi varie, per l'Arma trasporti e materiali, per il Corpo  degli
ingegneri  e  per  il  Corpo  di  commissariato,  di  cui  almeno  61
(sessantuno) allievi delle Scuole militari dell'Esercito, 30 (trenta)
allievi provenienti dalle altre Scuole militari  e  46  (quarantasei)
aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17, comma 1,
lettera b); 
      b) i primi 63 (sessantatre') concorrenti aspiranti al corso per
il Corpo sanitario, di cui almeno 13 (tredici) allievi  delle  Scuole
militari dell'Esercito,  6  (sei)  allievi  provenienti  dalle  altre
Scuole militari e 9 (nove) aventi  titolo  alla  riserva  di  cui  al
precedente articolo 17, comma 1, lettera b). 
    5. Nelle graduatorie  di  cui  al  precedente  comma  1  i  posti
eventualmente non ricoperti dai concorrenti riservatari idonei di cui
al precedente  comma  4  saranno  devoluti  con  i  criteri  indicati
all'articolo 17 del presente decreto. 
    6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 4 e  5,  a
parita' di merito saranno preferiti i  concorrenti  in  possesso  dei
titoli  di  preferenza  indicati  all'articolo  5  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo  650
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    7. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti  di  cui
al programma  riportato  nel  gia'  citato  allegato  C  al  presente
decreto. 
    8. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
orale, nonche' quelli che  hanno  rinunciato  a  sostenerla,  saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno
previste riconvocazioni ad eccezione di concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
della difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di  partecipare.  A
tal fine gli interessati dovranno far pervenire (per telegramma o fax
al      n.       0742/342208       o       e-mail       all'indirizzo
casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al  predetto  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito un'istanza di  nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione,   inviando   la    documentazione    probatoria.    La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail
(se  e'  stato  indicato  il  relativo  indirizzo  nella  domanda  di
partecipazione) o telegramma. 
    9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno  riportato
un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai  fini  della  formazione
delle graduatorie di cui ai successivi articoli 27 e 28. 
    10. La prova orale facoltativa di lingua straniera,  solo  per  i
concorrenti  che  hanno  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda   di
partecipazione al concorso, sara' svolta con  le  modalita'  indicate
nel gia' citato allegato C al presente decreto. I concorrenti che non
intenderanno  sostenere  piu'   detta   prova   dovranno   rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati  dal
sostenerla. 
    11. Ai concorrenti che supereranno  la  prova  orale  facoltativa
sara'   assegnata   una   votazione   in   trentesimi,   alla   quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per  la  formazione  delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 27 e 28: 
      a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0; 
      b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1; 
      c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2; 
      d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3; 
      e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4. 

        
      
          
TITOLO II


DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013


CAPO I


CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 25 
 
 
                              Documenti 
 
 
    1. I concorrenti  convocati  presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito per essere sottoposti alle prove
di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti psicofisici ed a
quelli attitudinali, all'atto della presentazione, dovranno  produrre
i seguenti documenti in originale o in copia conforme: 
      a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di
tipo B, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti  alla
Federazione  medico-sportiva  italiana  o   a   strutture   sanitarie
pubbliche o private accreditate che  esercitano  in  tali  ambiti  in
qualita'  di  medici  specializzati  in  medicina  dello  sport.   Il
documento dovra' avere una data di rilascio  non  antecedente  al  1°
novembre 2011 o dovra' essere valido almeno fino al 31 ottobre  2012.
La  mancata   presentazione   di   detto   certificato   determinera'
l'esclusione del concorrente dal concorso; 
      b) referto rilasciato  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  servizio  sanitario
nazionale attestante l'effettuazione, da non piu' di tre  mesi  dalla
data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti  HBs,
anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione  di  detto  certificato
determinera' l'esclusione dal concorso; 
      c) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei  mesi
precedenti la data  di  presentazione.  Se  privi  di  tale  referto,
dichiarazione di consenso  all'eventuale  effettuazione  degli  esami
radiologici di cui al precedente articolo 22, comma 3, lettera h); 
      d) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato  F
che costituisce parte integrante del presente  decreto,  sottoscritto
da entrambi i genitori o dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di  essi,  dal  tutore  (solo  se
ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro  per  le
prove di  efficienza  fisica).  La  mancata  presentazione  di  detto
documento determinera' l'esclusione del concorrente minorenne; 
      e) certificato conforme all'allegato G  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto, rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia e controfirmato dagli interessati che  attesta  lo  stato  di
buona  salute,  la  presenza/assenza  di   pregresse   manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra'  avere
una  data  di  rilascio  non  anteriore  a  sei  mesi  a  quella   di
presentazione.  La  mancata  presentazione   di   detto   certificato
determinera' l'esclusione dal concorso; 
      f) i concorrenti  che  hanno  subito  interventi  chirurgici  o
ricoveri  in  strutture  sanitarie  dovranno  produrre  copia   delle
relative cartelle cliniche; 
      g) referto, rilasciato  in  data  non  anteriore  ai  tre  mesi
precedenti la visita  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il servizio sanitario  nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per
anticorpi  per  HIV.  La  mancata  presentazione  di  detto   referto
determinera' l'esclusione dal concorso; 
      h) referto,  rilasciato  in  data  non  anteriore  ad  un  mese
antecedente la visita da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il servizio sanitario  nazionale,
di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari
di  sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope:   amfetamine,   cocaina,
oppiacei e cannabinoidi. 
    I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare: 
      - referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il servizio  sanitario  nazionale
attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o
urine effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la  data
di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica e per la finalita' indicata nel precedente articolo
22,  comma  9.  La  mancata  presentazione   di   detto   certificato
determinera' l'esclusione dal concorso; 
      -  referto  di  ecografia  pelvica  eseguita  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
servizio sanitario nazionale entro i  tre  mesi  precedenti  la  data
degli accertamenti psicofisici. La  mancata  presentazione  di  detto
referto determinera' l'esclusione dal concorso. 
    2. All'atto della presentazione  all'Accademia  militare  per  il
tirocinio i concorrenti dovranno consegnare: 
      a) fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4 x 5),
con scritto in basso a tergo, in forma autografa leggibile,  cognome,
nome e data di nascita. Nessuna autenticazione  deve  essere  apposta
sulla fotografia; 
      b)  certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni   effettuate,
rilasciato - entro trenta giorni dalla data di inizio del tirocinio -
da strutture sanitarie pubbliche  (scheda  o  libretto  sanitario  se
militari). 
    3. I medesimi concorrenti dovranno,  inoltre,  sottoscrivere,  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n.  445,  apposita  dichiarazione  sostitutiva  che
confermi, integri o modifichi  quanto  dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 
    4. I concorrenti risultati vincitori del concorso,  entro  trenta
giorni dalla data  di  ammissione  ai  corsi,  dovranno  produrre  il
referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura  sanitaria
pubblica,   concernente   il   dosaggio   enzimatico   del   glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo. 
    5. All'atto  dell'ammissione  alla  frequenza  dei  corsi  presso
l'Accademia militare i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati
dal congedo saranno cancellati dal  ruolo  di  appartenenza,  con  la
conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura  della  Direzione
generale per il personale militare ai sensi  della  normativa  citata
nel precedente articolo 10, comma 1. La cancellazione  avra'  effetto
dalla data di ammissione in qualita' di  allievo  ai  corsi  regolari
dell'Accademia militare. A tal fine,  l'Accademia  militare  fornira'
alle competenti Divisioni della Direzione generale per  il  personale
militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e  di
quelli  richiamati  dal  congedo  ammessi  al  corso.   Gli   allievi
provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali  e  dai  volontari  in
servizio permanente, se non conseguono la nomina  a  sottotenente  in
servizio permanente, saranno reintegrati,  a  domanda,  nel  grado  e
reinseriti nel ruolo di provenienza; il tempo trascorso in  Accademia
sara' computato nell'anzianita' di grado. Gli allievi provenienti dai
volontari  in  ferma/rafferma  in  servizio,  se  non  conseguono  la
predetta  nomina,  saranno  reintegrati,   a   domanda,   nel   grado
precedentemente rivestito e saranno  restituiti  ai  reparti/enti  di
appartenenza  per  il  completamento  degli  obblighi  di   servizio,
computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in  qualita'  di
allievo. 
    6. Gli allievi, ai fini dell'iscrizione al corso  di  laurea  che
sono tenuti a frequentare, a  richiesta  del  Comando  dell'Accademia
militare, dovranno sottoscrivere una  dichiarazione  sostitutiva,  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445,  attestante  il  possesso  del  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione presso
le  universita'  per  l'anno  accademico  2012-2013.  I   concorrenti
frequentatori delle Scuole militari dovranno  inoltre  dichiarare  di
aver frequentato il corso di studi e di  aver  conseguito  il  titolo
prescritto presso la  Scuola  di  provenienza  al  termine  dell'anno
scolastico  2011-2012.  I  concorrenti  che  sono  ancora   minorenni
all'atto della richiesta da parte  dell'Accademia  militare  dovranno
far  vistare  la  loro  firma  apposta   in   calce   alla   predetta
dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal  genitore  che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in mancanza di  essi,
dal tutore. 

        
      
          
TITOLO II


DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013


CAPO I


CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 26 
 
 
                   Composizione delle commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di  cui
al precedente articolo 4, commi 1 e 2, lettera a). Tutto il personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di  cui  ai  successivi
commi del presente articolo apparterra' all'Esercito. 
    2. La commissione di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  2,
lettera a), numero 1) sara' composta da: 
      a) un ufficiale generale in servizio, presidente; 
      b) un ufficiale superiore in servizio, membro; 
      c) un ufficiale in servizio, membro aggiunto per  la  prova  di
selezione culturale; 
      d) un docente di materie letterarie, membro; 
      e) due docenti di matematica, membri; 
      f) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
scritta di selezione culturale e per la prova  orale  facoltativa  di
lingua straniera; 
      g) un ufficiale in servizio permanente, di grado non  inferiore
a capitano, o un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa,
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto  di
voto. 
    3. La commissione di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  2,
lettera a), numero 2) sara' composta da: 
      a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali superiori in servizio  permanente,  istruttori
militari di educazione fisica, membri; 
      c) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, segretario. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico. 
    4. La commissione, di cui al  precedente  articolo  4,  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un colonnello medico in servizio permanente, presidente; 
      b) tre  ufficiali  superiori  medici  in  servizio  permanente,
membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 
    5. La commissione, di cui al  precedente  articolo  4,  comma  2,
lettera a), numero 3) sara' composta da: 
      a)  un  brigadier  generale  medico  in  servizio   permanente,
presidente; 
      b) due  ufficiali  superiori  medici  in  servizio  permanente,
membri. 
    Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione  per
gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 4. 
    6. La commissione, di cui al  precedente  articolo  4,  comma  1,
lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente del ruolo normale delle Armi varie, presidente; 
      b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro; 
      c) un ufficiale psicologo del Corpo sanitario, membro; 
      d) un ufficiale di grado non inferiore a  tenente  in  servizio
permanente, segretario senza diritto di voto. 
    Detta     commissione     si     avvarra'     del      contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario  dell'Esercito
laureati in psicologia, nonche'  di  psicologi  civili  convenzionati
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. 
    7. La commissione, di cui al  precedente  articolo  4,  comma  2,
lettera a), numero 4) sara' composta in via prioritaria da: 
      a) Comandante dell'Accademia militare, presidente; 
      b) Comandante del reggimento allievi, membro; 
      c) Comandante di battaglione, membro; 
      d) Comandante di compagnia, membro; 
      e) Comandante di plotone, membro e segretario. 
    In caso di incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi  degli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti ufficiali
saranno sostituiti da altri ufficiali idonei dell'Accademia militare. 

        
      
          
TITOLO II


DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013


CAPO I


CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 27 
 
 
                              Tirocinio 
 
 
    1. I concorrenti idonei al termine della prova orale  di  cui  al
precedente articolo 24 saranno iscritti,  a  cura  della  commissione
esaminatrice di cui al precedente articolo 4, comma  2,  lettera  a),
numero  1),   in   due   distinte   graduatorie   formate   ai   fini
dell'ammissione al tirocinio che si svolgera',  presumibilmente,  nel
mese di settembre 2012. Dette graduatorie saranno formate secondo  il
punteggio risultante dalla somma  dei  punti  riportati  nella  prova
scritta di selezione culturale, nella prova  orale  di  matematica  e
dell'eventuale  punteggio  incrementale  conseguito  nelle  prove  di
efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici e nella prova orale
facoltativa di lingua straniera. 
    2. Fermo restando quanto  previsto  dal  successivo  comma  3,  a
parita' di punteggio complessivo  si  applicheranno,  ai  fini  della
formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in  materia  di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi  e  l'articolo  650,
commi 1 e 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    3. Dei concorrenti idonei iscritti nelle  graduatorie  di  merito
saranno convocati al tirocinio: 
      a) i primi 181 (centottantuno) concorrenti aspiranti  ai  corsi
per le Armi varie, per l'Arma trasporti e  materiali,  per  il  Corpo
degli ingegneri e per il Corpo di commissariato,  di  cui  almeno  36
(trentasei)  allievi  delle   Scuole   militari   dell'Esercito,   18
(diciotto) allievi delle altre  Scuole  militari  e  27  (ventisette)
aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17, comma 1,
lettera b); 
      b) i primi 37 (trentasette) concorrenti aspiranti al corso  per
il Corpo sanitario, di cui almeno  7  (sette)  allievi  delle  Scuole
militari  dell'Esercito,  4  (quattro)  allievi  delle  altre  Scuole
militari e 6 (sei) aventi titolo alla riserva di  cui  al  precedente
articolo 17, comma 1, lettera b). 
    4. I posti eventualmente  non  ricoperti  da  riservatari  idonei
nella misura  prevista  dal  precedente  comma  3  saranno  devoluti,
secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1,  con
i criteri indicati nell'articolo 17 del presente decreto. 
    5. Su indicazione dello Stato  maggiore  dell'Esercito  potranno,
inoltre, essere ammessi  al  tirocinio  concorrenti  idonei,  secondo
l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma  1,  in  numero
pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza
di idonei nel concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma
1, lettera a), numero 2). 
    6. Successivamente,  potra'  essere  convocato  al  tirocinio  un
numero di concorrenti pari a quello  degli  assenti  all'appello  del
primo giorno - che saranno considerati rinunciatari  ed  esclusi  dal
concorso - e degli eventuali rinunciatari nei primi sette  giorni  di
frequenza, secondo l'ordine delle graduatorie, con i criteri del gia'
citato articolo 17. Resta impregiudicata per  la  Direzione  generale
per  il  personale  militare  la  facolta'  di  effettuare  ulteriori
ripianamenti oltre il limite dei sette giorni sopra indicato, laddove
ritenuto necessario. 
    7. Durante il tirocinio i  frequentatori  saranno  sottoposti  ad
ulteriori prove ed accertamenti nelle seguenti aree: 
      a) capacita' e resistenza fisica: 
        1) corsa piana di metri 1500; 
        2) flessioni addominali; 
        3) salto su telo tondo da metri 4; 
      b) rilevamento comportamentale: 
        1) aspetto esteriore; 
        2) correttezza formale e disinvoltura; 
        3) comunicazione verbale; 
      c) rendimento nelle istruzioni pratiche: 
        1) montaggio e smontaggio arma individuale; 
        2) lezioni di tiro con arma individuale; 
        3) istruzione formale. 
    8. Nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sono riportate tutte le prove e i relativi punteggi. 
    9. Durante la terza settimana di frequenza del tirocinio tutti  i
concorrenti dovranno confermare o potranno modificare,  con  apposita
dichiarazione, l'ordine di preferita assegnazione gia' indicato nella
domanda di partecipazione al concorso: 
      a) ai quattro corsi per i posti di cui al  precedente  articolo
16, comma 1, lettera a); 
      b) ai tre indirizzi di studio (corsi di laurea) per i posti  di
cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera b). 
    10. I concorrenti di sesso femminile  ammessi  al  tirocinio,  ai
fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
dovranno essere sottoposti al test  di  gravidanza  mediante  analisi
sulle  urine  e,  se  ammessi   alla   frequenza   del   194°   corso
dell'Accademia militare,  dovranno  essere  nuovamente  sottoposti  a
detto test e, in caso di positivita', saranno rinviati  d'ufficio  ed
ammessi al  corso  successivo,  subordinatamente  alla  verifica  del
mantenimento dei requisiti necessari  per  l'ammissione,  di  cui  al
precedente articolo 2, comma 7. 
    11. All'atto della presentazione al  tirocinio,  se  insorgeranno
per  taluni  concorrenti  dubbi  sulla  persistenza  della  idoneita'
psicofisica    precedentemente    riconosciuta,    sara'     facolta'
dell'Accademia   militare   inviare   i   medesimi   all'osservazione
ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare  che
non si sono aggravate preesistenti imperfezioni o sono insorti  fatti
morbosi nuovi tali da determinare nei loro confronti un provvedimento
medico-legale di inidoneita' alla frequenza del tirocinio. 
    12. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno: 
      a) in qualita' di militari di truppa, se, trovandosi in congedo
illimitato, non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale; 
      b) con il grado gia' rivestito, se  ufficiali  o  sottufficiali
gia' collocati in congedo. Per tali  concorrenti  si  provvedera'  al
richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio; 
      c) con il grado rivestito, se militari in servizio. 
    13. I predetti concorrenti saranno posti, a cura dei Comandi  dei
reparti/enti  di  appartenenza,  nella  posizione  di   comandati   o
aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 
    14. Gli ufficiali, gli appartenenti al ruolo dei marescialli e  i
volontari in ferma, durante il tirocinio  continueranno  a  percepire
dagli enti di appartenenza gli assegni spettanti. 
    15. Durante il tirocinio i concorrenti  dovranno  attenersi  alle
norme disciplinari di vita interna  dell'istituto  previste  per  gli
allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e  alloggio
e verra', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da  restituire
in  caso  di  mancata  ammissione  ai  corsi  regolari.   Non   sara'
consentita, in nessun caso, la partecipazione  contestuale  ad  altri
concorsi. 
    16.  Saranno  senz'altro  esclusi   dal   concorso   e   rinviati
dall'Accademia i frequentatori che: 
      a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      b) matureranno  assenze  prolungate,  anche  non  continuative,
complessivamente superiori alla  meta'  della  durata  del  tirocinio
stesso; 
      c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione  da
parte della commissione di cui al precedente  articolo  4,  comma  2,
lettera a), numero 4), della prescritta idoneita' psicofisica; 
      d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla preposta commissione di formulare  il  giudizio  di
cui al successivo comma 19. 
    17.  Saranno  parimenti   esclusi   dal   concorso   e   rinviati
dall'istituto  i  frequentatori  del  tirocinio  per  i  quali  sara'
accertata  presso  una  struttura  sanitaria   militare   l'eventuale
positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool,  per
l'uso, anche saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    18. Il  tirocinio  avra'  una  durata  di  circa  trenta  giorni,
comunque  non  superiore  a  sessanta,  durante  i  quali   tutti   i
frequentatori  saranno  ulteriormente  selezionati  sulla  base   del
rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche. 
    19. Il tirocinio si intendera' superato soltanto dai  concorrenti
che al termine dello stesso conseguiranno un punteggio di almeno 6/10
nel  rendimento  globale;  essi  saranno   giudicati   idonei   dalla
commissione di cui al precedente articolo 4,  comma  2,  lettera  a),
numero 4) la quale attribuira' un voto nel rendimento globale che non
potra' essere superiore a 10 (dieci) e  sara'  utile  ai  fini  della
formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi. 
    20. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il  giudizio
di  inidoneita',  da  considerare  definitivo,  saranno  esclusi  dal
concorso. 
    21. La commissione di cui al  precedente  articolo  4,  comma  2,
lettera a), numero 4), nell'eventualita' in cui si  verifichi  quanto
previsto  dai  precedenti  articoli  1,  comma  3  e  16,  comma  10,
provvedera', per il tramite del Comando  dell'Accademia  militare,  a
chiedere  agli  idonei  ma  non  risultati  vincitori  per  il  Corpo
sanitario di esprimere il proprio eventuale  gradimento  al  transito
nelle Armi o nei Corpi dell'Esercito. Se gli  stessi  acconsentiranno
al transito,  nella  propria  dichiarazione  di  gradimento  dovranno
esprimere anche le preferenze di assegnazione ad Arma o Corpo. 

        
      
          
TITOLO II


DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013


CAPO I


CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 28 
 
 
             Graduatorie finali ed assegnazione ai corsi 
 
 
    1. I  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  del  tirocinio
saranno iscritti, dalla commissione di cui al precedente articolo  4,
comma 2, lettera a),  numero  1),  nelle  rispettive  graduatorie  di
ammissione al 194° corso. Dette graduatorie saranno  formate  secondo
il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati  nella  prova
scritta di selezione culturale, nella prova  orale  di  matematica  e
dell'eventuale  punteggio  incrementale  conseguito  nelle  prove  di
efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici, nella prova  orale
facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio. Contestualmente,  la
medesima commissione provvedera' ad assegnare i concorrenti ai  corsi
ed  ai  relativi  indirizzi  di  studio,  laddove  previsti,  fino  a
copertura dei posti a concorso indicati nell'articolo  16,  comma  1,
lettere a) e b) del presente decreto, sulla  base  delle  indicazioni
fornite dallo Stato maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della
Forza armata, sulla base della posizione occupata da  ciascuno  nella
rispettiva graduatoria e, ove  possibile,  dell'ordine  di  preferita
assegnazione espresso nuovamente durante la frequenza del  tirocinio.
Detti concorrenti saranno cosi' assegnati: 
      a) 75 (settantacinque), di cui almeno 15 (quindici) provenienti
dalle Scuole militari dell'Esercito, 8 (otto) provenienti dalle altre
Scuole militari e 11 (undici) aventi titolo alla riserva  di  cui  al
precedente articolo 17, comma 1, lettera b), al corso delle  Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; 
      b) 11 (undici), di cui almeno 2 (due) provenienti dalle  Scuole
militari  dell'Esercito,  1  (uno)  proveniente  dalle  altre  Scuole
militari e 2 (due) avente titolo alla riserva di  cui  al  precedente
articolo 17, comma 1, lettera b),  al  corso  dell'Arma  trasporti  e
materiali; 
      c) 7 (sette), di cui almeno 1 (uno)  proveniente  dalle  Scuole
militari  dell'Esercito,  1  (uno)  proveniente  dalle  altre  Scuole
militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di  cui  al  precedente
articolo 17, comma 1, lettera b), al corso del Corpo degli ingegneri; 
      d) 8 (otto), di cui almeno 1  (uno)  provenienti  dalle  Scuole
militari  dell'Esercito,  1  (uno)  proveniente  dalle  altre  Scuole
militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di  cui  al  precedente
articolo  17,  comma  1,  lettera  b),  al   corso   del   Corpo   di
commissariato; 
      e) 21 (ventuno), di cui almeno 4  (quattro)  provenienti  dalle
Scuole militari dell'Esercito, 2 (due) provenienti dalle altre Scuole
militari e 3 (tre) aventi titolo alla riserva di  cui  al  precedente
articolo 17, comma 1, lettera b), al corso del Corpo sanitario. 
    2. Il concorrente che non accetta  l'assegnazione  definitiva  al
corso  di  laurea  o  all'indirizzo  di  studio   sara'   considerato
rinunciatario. A parita' di merito si applicheranno,  ai  fini  della
formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in  materia  di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi  e  l'articolo  650,
commi 1 e 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    3. Le graduatorie generali di merito, formate  dalla  commissione
esaminatrice e trasmesse alla Direzione  generale  per  il  personale
militare, saranno approvate con decreto dirigenziale.  Detto  decreto
sara' pubblicato nel giornale ufficiale del Ministero della difesa  e
della pubblicazione verra' data notizia  mediante  avviso  pubblicato
nella gazzetta ufficiale della Repubblica. 
    4. Saranno dichiarati vincitori del  concorso,  secondo  l'ordine
della  rispettiva  graduatoria  di  merito  -  sempreche'  non   sono
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui ai precedenti articoli 1,
comma 3 e 16,  comma  10  -  ed  ammessi  alla  frequenza  dei  corsi
regolari, che avranno inizio presumibilmente nella  prima  decade  di
ottobre 2012, i concorrenti idonei al termine del tirocinio,  fino  a
copertura dei posti di cui al precedente articolo  16,  eventualmente
incrementati in misura pari a quella dei posti per  qualsiasi  motivo
non ricoperti in uno o piu' dei corsi nel concorso interno di cui  al
precedente articolo 1, comma 1, lettera  a),  numero  2).  Si  terra'
comunque conto della riserva di posti prevista dall'articolo  17  del
presente decreto a favore delle categorie  riservatarie  ricalcolata,
se  necessario,  sull'eventuale  piu'  elevato  numero  di  posti  da
ricoprire a seguito della devoluzione di cui al  precedente  articolo
16, comma 2. 
    5.  Se  taluno  dei  posti  riservati  non  sara'  ricoperto  per
insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni
di cui al precedente articolo 17, commi 3, 4 e 5. 
    6.  Fermo  restando  il  numero  complessivo  degli  allievi   da
ammettere al 194°  corso  a  mente  dell'articolo  16,  comma  1  del
presente decreto, eventualmente incrementato per quanto  indicato  al
precedente comma 4 del presente articolo, i posti  eventualmente  non
ricoperti per rinunce in uno o  piu'  dei  corsi  di  cui  al  citato
articolo 16 del presente decreto potranno essere ricoperti con  altri
concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 
    7. L'assegnazione di  cui  al  precedente  comma  e'  definitiva.
Inoltre, se in fase di assegnazione ai corsi per i posti  di  cui  al
precedente  articolo  16,  comma  1,  lettera  a)  non   vi   saranno
concorrenti idonei sufficienti per la copertura dei posti a concorso,
gli stessi potranno essere ricoperti dai  concorrenti  idonei  e  non
vincitori iscritti nella graduatoria per i posti di cui al precedente
articolo 16, comma 1, lettera b), sempreche' lo  gradiscano,  secondo
l'ordine della graduatoria medesima.  Successivamente  potra'  essere
convocato un numero di concorrenti idonei pari a quello di coloro che
rinunceranno, per qualsiasi motivo, durante i primi  quindici  giorni
di corso. 

        
      
          
TITOLO II


DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013


CAPO I


CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 29 
 
 
            Disposizioni per l'accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
articolo 2, le attivita' indicate al precedente  articolo  7  saranno
svolte   dal   Centro   di   selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito. 

        
      
          
TITOLO II


DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013


CAPO I


CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 30 
 
 
                         Disposizioni varie 
 
 
    1. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti ad una  ferma
liberamente contratta, l'ammissione  al  corso  e'  subordinata  alla
concessione del nulla osta da parte della Direzione generale  per  il
personale militare che, allo scopo, chiedera'  il  prescritto  parere
alla Forza armata di appartenenza.  I  concorrenti,  compresi  quelli
delle   Scuole   militari,   dovranno   contrarre,   all'atto   della
presentazione in Accademia  per  compiere  il  tirocinio,  una  ferma
volontaria di mesi due quali militari di truppa, dalla quale  saranno
prosciolti  se  rinunceranno  successivamente  al  tirocinio   o   lo
supereranno o ne saranno esclusi - per qualsiasi causa, ivi  comprese
quelle di forza maggiore - o non saranno comunque ammessi ai corsi. 
    2.  I  concorrenti  che   sono   ufficiali   di   complemento   o
sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il  grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in  Accademia  per
la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente  la  data  di
ammissione ai corsi in qualita' di allievi. Essi saranno  ricollocati
in  congedo  se  interromperanno,  per  rinuncia,  la  frequenza  del
tirocinio o non lo supereranno o  non  saranno  comunque  ammessi  ai
corsi regolari. 
    3. I concorrenti che, all'atto della presentazione  in  Accademia
per  la  frequenza  del  tirocinio,  sono  gia'  alle  armi   saranno
collocati, per la durata del tirocinio stesso  e  sino  all'eventuale
ammissione  ai  corsi  regolari,  nella  posizione  di  comandati   o
aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli  enti  di
provenienza  se  interromperanno,  per  rinuncia,  la  frequenza  del
tirocinio o non lo supereranno o  non  saranno  comunque  ammessi  ai
corsi. 
    4. I militari alle armi il cui collocamento in  congedo  viene  a
cadere durante la  frequenza  del  tirocinio  saranno  trattenuti  in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione  in  Accademia,
ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'istituto. 
    5.  Gli  ammessi  all'Accademia,  compresi  quelli  delle  Scuole
militari, acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre la
ferma volontaria di cui al precedente articolo 9, comma 1 e  dovranno
assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari  di
truppa.  Coloro  che  non   sottoscriveranno   tale   ferma   saranno
considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'istituto. 
    6.  Tutti  gli  allievi,  all'atto  della  ammissione  ai  corsi,
qualunque sia la loro provenienza, dovranno inoltre sottoscrivere  la
dichiarazione di cui al precedente articolo 9, comma 2. 
    7. I Comandi di reparto/ente presso i quali prestano  servizio  i
concorrenti alle armi, oltre a curare  la  spedizione,  all'indirizzo
indicato nel bando, delle domande di partecipazione al  concorso  nel
caso previsto dal precedente articolo 18, comma 2, dovranno: 
      a) segnalare al Centro di selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito - segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - gli
eventuali casi di personale dichiarato inidoneo all'avanzamento o che
vi abbia rinunciato; 
      b) partecipare le eventuali comunicazioni relative al  concorso
che dovessero pervenire e consentire agli stessi di partecipare  alle
prove concorsuali, rilasciando loro i  previsti  documenti  necessari
per regolarizzare la  posizione  amministrativa  e  consentendo  agli
stessi di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante; 
      c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti  o  del
Comando dell'Accademia militare, la copia  conforme  dello  stato  di
servizio o del foglio  matricolare  e  tutti  i  documenti  personali
aggiornati   di   ogni   variazione,   compresa    quella    relativa
all'ammissione all'Accademia  militare,  senza  alcuna  soluzione  di
continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico. 
    8. I Comandi delle Scuole militari, oltre a curare la  spedizione
delle domande di partecipazione al concorso,  all'indirizzo  indicato
nel bando, degli allievi che  frequentano  l'ultimo  anno  dei  licei
presso le medesime Scuole, dovranno: 
      a)  partecipare  ai  rispettivi  allievi  le  comunicazioni  di
presentazione a tutte le prove  concorsuali,  tranne  quelle  per  la
prova orale ed il tirocinio, le  cui  convocazioni  relative  saranno
inviate all'indirizzo che l'allievo  avra'  cura  di  indicare  nella
domanda di partecipazione concorso; 
      b) inviare entro il 27 luglio 2012 al  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito - segreteria concorsi  Accademia
e Scuole militari - ed al Comando  dell'Accademia  militare  l'elenco
nominativo di  tutti  gli  allievi  che  hanno  superato  l'esame  di
maturita' con il  relativo  voto  ed  i  verbali  di  valutazione  in
attitudine militare espressa dall'apposita commissione come  previsto
dall'articolo 17, comma 1  del  presente  decreto,  nonche'  l'elenco
degli allievi non promossi all'esame di maturita'. 

        
      
          
TITOLO II


DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2012-2013


CAPO I


CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 31 
 
 
              Disposizioni per il trattamento dei dati 
 
 
    1. Ferme restando le disposizioni di cui al  precedente  articolo
14, i responsabili del trattamento dei dati,  ai  fini  del  presente
concorso, sono, ognuno per le parti di competenza: 
      a)  il  Comandante  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo
26. 

        
      
          

CAPO II


CONCORSO INTERNO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013


                               Art. 32 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. I posti disponibili  nel  concorso  interno,  per  esami,  per
l'ammissione di 31 (trentuno) allievi al primo anno  del  194°  corso
dell'Accademia   militare   dell'Esercito   per   l'anno   accademico
2012-2013, di cui al precedente articolo  1,  comma  1,  lettera  a),
numero 2 sono cosi' ripartiti: 
      a) 30 (trenta) per le Armi ed i  Corpi  dell'Esercito  come  di
seguito specificato: 
        1) 23 (ventitre')  per  il  corso  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni (denominate Armi varie); 
        2) 3 (tre) per il corso dell'Arma trasporti e materiali; 
        3) 2 (due) per il corso del Corpo degli ingegneri; 
        4) 2 (due) per il corso del Corpo di commissariato; 
      b) 1 (uno) per il corso del Corpo sanitario. 
    2. Il concorso di cui al  precedente  comma  1  e'  riservato  al
personale militare in servizio di cui al precedente articolo 2, comma
2. 
    3. I militari a cui e' riservato il concorso potranno chiedere di
partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente comma
1, lettera a) ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera
b). Pertanto,  non  e'  consentito  concorrere,  neanche  presentando
distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al citato
comma 1, lettere a) e b). 
    4.   I   concorrenti   potranno   indicare   nella   domanda   di
partecipazione soltanto l'ordine di preferita assegnazione a  Armi  e
Corpi. Dette preferenze manifestate dai concorrenti  potranno  essere
modificate entro la terza settimana di ammissione in  Accademia,  con
apposita dichiarazione. Peraltro,  l'assegnazione  ai  corsi  e  agli
indirizzi di studio, laddove previsti, sara' stabilita, come indicato
nel successivo articolo 43, comma 7, all'atto del completamento delle
attivita' di ammissione alla frequenza del primo anno del 194° corso.
L'assegnazione  ai  corsi  potra'  comunque  essere   diversa   dalla
preferenza espressa e sara' stabilita  in  funzione  della  specifica
graduatoria finale, della preferenza espressa  e  delle  esigenze  di
Forza armata. In  tal  senso,  ciascun  candidato  dovra'  rilasciare
apposita dichiarazione di accettazione del corso assegnato. 
    5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli  studi,  gli  allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base  alle  prioritarie
esigenze della Forza armata nel seguente modo: 
      a) gli ammessi ai corsi delle Armi varie, dell'Arma trasporti e
materiali e del Corpo di commissariato seguiranno un corso di  laurea
triennale in  scienze  strategiche  e  successivamente,  in  funzione
dell'Arma o del Corpo, un  corso  di  laurea  magistrale  in  scienze
strategiche negli indirizzi: 
        1) politico - organizzativo; 
        2) dei sistemi infrastrutturali; 
        3) delle comunicazioni; 
        4) logistico; 
        5) economico - amministrativo; 
      b) gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno
un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale
in  ingegneria,  nei  seguenti  indirizzi   che   saranno   assegnati
all'inizio dei corsi: 
        1) 1 (uno) in ingegneria elettronica; 
        2) 1 (uno) in ingegneria meccanica; 
      c) l'ammesso al corso  per  il  Corpo  sanitario  dell'Esercito
frequentera'  un  corso  di   studi   universitari   finalizzati   al
conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia. 
    6.  L'Amministrazione  della  difesa  si  riserva  di  modificare
denominazione,  durata  e  struttura  dei  corsi  universitari  sopra
indicati, se sara' necessario procedere  ai  relativi  adeguamenti  a
seguito di provvedimenti adottati in proposito  di  concerto  con  il
MIUR. 
    7. Per quanto indicato nel precedente comma 5: 
      a) i concorrenti  gia'  laureati  in  ingegneria  non  potranno
essere ammessi al corso del Corpo degli ingegneri; 
      b) i concorrenti gia' laureati  in  medicina  e  chirurgia  non
potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario; 
      c) i concorrenti  che  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia
avessero gia' sostenuto esami universitari  del  corso  di  studi  da
frequentare non potranno comunque farli valere. 
    8. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1, comma
3, il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e  b)
potra' subire modificazioni, fino alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito del  concorso,  al  fine  di  soddisfare
eventuali sopravvenute esigenze  della  Forza  armata  connesse  alla
consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o dei Corpi. 

        
      
          

CAPO II


CONCORSO INTERNO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013


                               Art. 33 
 
 
                          Riserve di posti 
 
 
    1. Nel concorso di cui al precedente articolo 32 e' prevista  una
riserva di posti pari al 15% di quelli a concorso,  da  destinare  al
coniuge ed ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale
di secondo grado qualora unici superstiti del personale  delle  Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri e  delle  Forze  di  polizia,
deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    2. I posti riservati di cui al  precedente  comma  1  sono  cosi'
ripartiti: 
      a) 3 (tre)  nel  corso  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni; 
      b) 1 (uno) nel corso dell'Arma trasporti e materiali. 
    3. Se il numero dei posti in uno o piu' dei corsi  e'  modificato
come previsto nei precedenti articoli 1, comma 3 e 32,  comma  8  del
presente decreto, il rispettivo numero  dei  posti  riservati  verra'
ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata. 
    4.  I   posti   riservati   eventualmente   non   ricoperti   per
insufficienza di concorrenti  riservatari  idonei  saranno  devoluti,
nell'ordine della  graduatoria  di  merito,  agli  altri  concorrenti
idonei. 

        
      
          

CAPO II


CONCORSO INTERNO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013


                               Art. 34 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata ed inviata esclusivamente on-line a mezzo  della  procedura
disponibile     nei     siti     web     www.difesa.it/concorsi     e
www.esercito.difesa.it, entro il termine perentorio  di  30  (trenta)
giorni a decorrere dal giorno successivo a  quello  di  pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie  speciale  -
seguendo le istruzioni per la compilazione che  saranno  fornite  dal
sistema automatizzato. All'atto della presentazione alla prima  prova
i concorrenti dovranno portare al seguito  la  ricevuta  di  avvenuto
inoltro della domanda, nonche' stampa della domanda stessa e copia di
un documento d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato
in  corso  di  validita'.  Il  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito provvedera' a raccogliere tutte le domande  e
a  farle  sottoscrivere  per  esteso  ai  concorrenti,  a   pena   di
esclusione,  all'atto  della  presentazione  alla  prova  scritta  di
selezione  culturale,  per  la  conferma  dell'avvenuto  inoltro.  La
domanda  presentata  on-line  non  dovra'  essere  spedita  a   mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento e, a pena di  esclusione,  non
potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione. I concorrenti
alle armi dovranno comunicare al proprio Comando di aver inoltrato la
domanda di partecipazione al concorso. In caso di avaria del  sistema
o in caso di dubbi connessi alla compilazione della  modulistica  per
la partecipazione al concorso e' possibile contattare telefonicamente
il Centro di selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito  al
seguente numero 0742/357814. 
    2. Solo in caso di temporanea  indisponibilita'  della  precitata
procedura automatizzata o di  impossibilita'  di  accesso  alla  rete
internet,  la  domanda  potra'  essere  redatta  in  carta  semplice,
utilizzando gli appositi moduli riportati negli allegati I e  L,  che
costituiscono parte integrante del presente  decreto,  osservando  le
istruzioni riportate nei moduli stessi, reperibili anche nei siti web
www.esercito.difesa.it e  www.persomil.difesa.it.  In  tal  caso,  la
domanda dovra' essere, a pena di esclusione, firmata per  esteso  dal
concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento
al Centro di  selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito  -
segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - viale Mezzetti 2  -
06034 Foligno, entro il medesimo termine di cui al  precedente  comma
1. A tal fine fara'  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante. I militari impiegati fuori dal  territorio  metropolitano
presso unita' dislocate in operazioni, che hanno titolo a partecipare
al concorso di cui al precedente articolo 32 del presente decreto, se
si  trovano  nell'impossibilita'  di  accedere  alla  rete  internet,
potranno  presentare  la  domanda,  entro  il  medesimo  termine,  ai
rispettivi  Comandi   di   appartenenza.   Questi   provvederanno   a
trasmettere  al  sopracitato   indirizzo   le   domande   presentate,
improrogabilmente  entro  tre  giorni  dalla  data  di  assunzione  a
protocollo delle stesse, custodendone copia. In  detti  casi  per  la
data di presentazione fara' fede la data di assunzione  a  protocollo
della domanda da parte del Comando del reparto/ente ricevente. 
    3. Nella  domanda  il  militare,  consapevole  delle  conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) i posti per i quali intende concorrere - in  alternativa,  o
quelli di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a) o  quelli  di  cui
all'articolo 32, comma 1, lettera b) - utilizzando rispettivamente  i
modelli di domanda di cui ai  citati  allegati  I  e  L  al  presente
decreto. Se concorre per i posti di cui  all'articolo  32,  comma  1,
lettera a), dovra' indicare l'ordine di preferita  assegnazione  alle
Armi o Corpi (Armi varie, Arma trasporti  e  materiali,  Corpo  degli
ingegneri, Corpo di commissariato), contrassegnando  con  numerazione
da 1 a 4 le apposite caselle contenute nel modello di domanda di  cui
al gia' citato allegato I al presente decreto. Il concorrente  potra'
modificare detto ordine di  preferita  assegnazione  entro  la  terza
settimana della frequenza del 194° corso. Pertanto, istanze  prodotte
a tal fine dal concorrente dopo tale periodo  non  saranno  prese  in
considerazione; 
      c) la lingua straniera nella quale intende sostenere  la  prova
orale facoltativa (una sola a scelta fra la francese,  l'inglese,  la
spagnola e la tedesca); 
      d)  il  recapito  del  reparto/ente  presso  il  quale   presta
servizio, dove ricevera' tutte le comunicazioni relative al concorso,
completo di codice di avviamento postale, di numero telefonico e, ove
possibile,  di  indirizzo  di  posta  elettronica,   impegnandosi   a
comunicare tempestivamente al  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito, a mezzo telegramma  o  fax  (0742/342208)  o
e-mail  (uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it),   ogni   variazione.
L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita'  per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del  recapito  stesso  indicato
nella domanda ovvero  per  eventuali  disguidi  telegrafici  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      e) la propria  posizione  militare,  con  data  di  inizio  del
servizio, grado, denominazione ed indirizzo del  reparto/ente  presso
il quale presta servizio, nonche'  i  periodi  di  servizio  militare
eventualmente svolti in  precedenza.  Le  comunicazioni  relative  al
concorso saranno inviate al recapito indicato nella  domanda  di  cui
alla precedente lettera d) e, se  in  congedo,  al  recapito  che  lo
stesso avra' cura di comunicare al predetto Centro; 
      f) il titolo di studio posseduto o  che  potra'  conseguire  al
termine dell'anno scolastico 2011-2012. Il concorrente  che  all'atto
della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il  titolo
di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso ed  avra'
l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Centro di  selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito l'avvenuto  conseguimento  con
il relativo voto. Il  mancato  conseguimento  del  titolo  di  studio
determinera' l'esclusione dal concorso; 
      g) il proprio stato civile; 
      h) la residenza ed il comune  nelle  cui  liste  elettorali  e'
iscritto o i motivi della mancata iscrizione  o  della  cancellazione
dalle liste medesime; 
      i) di non avere riportato condanne  penali  o  applicazioni  di
pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  di
non   avere   in   corso   procedimenti   penali   ne'   procedimenti
amministrativi  per  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di
prevenzione, ne' che risultino a  proprio  carico  precedenti  penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  In
caso contrario, dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena,
i procedimenti a carico ed ogni altro  eventuale  precedente  penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, o presso la quale pende un eventuale procedimento  penale
per  aver  assunto  la  qualifica  di  imputato.  Dovra'  impegnarsi,
altresi',  a  comunicare  al  Centro  di  selezione  e   reclutamento
nazionale dell'Esercito  qualsiasi  variazione  della  sua  posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di  cui
sopra. La dichiarazione resa nella  domanda  dovra'  comunque  essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva,  da  sottoscrivere,
ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'ammissione in Accademia; 
      l) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni
utili a  consentire  all'Amministrazione  militare  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di  preferenza,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di  partecipazione.  Il  concorrente  che
dichiarera',  inoltre,  il  possesso   del   titolo   di   preferenza
concernente il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non
meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa dovra' consegnare,
all'atto  della  presentazione  alla  prova  scritta   di   selezione
culturale, o allegare alla domanda, nel caso previsto dal  precedente
comma 2, una dichiarazione rilasciata dalla medesima  Amministrazione
entro la data di scadenza del termine di presentazione della  domanda
di  partecipazione  al  concorso,  attestante  il  lodevole  servizio
prestato. La mancata presentazione nei termini  e  con  le  modalita'
predette di tale dichiarazione  non  consentira'  all'interessato  di
beneficiare del relativo titolo di preferenza; 
      m)  di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  ed  al
trattamento  dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento   del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      n) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      o)  l'eventuale  diritto  alla  riserva   di   posti   di   cui
all'articolo 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    4. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito
potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte
o non conformi ai modelli di cui ai gia' citati allegati  I  e  L  al
presente decreto. 

        
      
          

CAPO II


CONCORSO INTERNO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013


                               Art. 35 
 
 
                          Fasi del concorso 
 
 
    1. Il concorso di cui al precedente articolo 32, comma 1  prevede
le fasi concorsuali indicate nel precedente articolo 3, commi 1 e  2,
lettera b).  A  tali  fasi  i  concorrenti  dovranno  presentarsi  in
uniforme se militari in servizio. Le spese di missione e  di  viaggio
dei concorrenti in servizio, di cui al precedente articolo  8,  comma
3, saranno a carico del Centro di selezione e reclutamento  nazionale
dell'Esercito. 

        
      
          

CAPO II


CONCORSO INTERNO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013


                               Art. 36 
 
 
                Prova scritta di selezione culturale 
 
 
    1. Tutti i  concorrenti  saranno  sottoposti  -  con  riserva  di
accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per   la
partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova  scritta
di   selezione   culturale   con   quesiti   a   risposta    multipla
(predeterminata o libera) che avra' luogo, a cura  della  commissione
di cui al precedente articolo 4, comma  2,  lettera  b),  numero  1),
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito
- viale  Mezzetti  2,  Foligno,  con  inizio  non  prima  delle  0930
dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario: 
      a) 28 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi  con  una
lettera compresa tra A e I; 
      b) 29 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi  con  una
lettera compresa tra J e Z. 
    I  concorrenti  nel  cui   cognome   compaia   l'apostrofo,   per
individuare il gruppo di  appartenenza,  devono  leggere  il  proprio
cognome senza l'apostrofo. 
    2. Il 7 marzo 2012, alle 0930,  potra'  aver  luogo  un'eventuale
sessione  di  recupero  per  quei  concorrenti   che   non   potranno
presentarsi nel giorno previsto a causa di impedimenti  di  carattere
operativo/addestrativo tempestivamente documentati dal  loro  Comando
di  Corpo  al  Centro   di   selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito a mezzo fax (n. 0742/342208). 
    3. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede  di
svolgimento  di  detta  prova  saranno  rese  note  mediante   avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  4^  serie  speciale  -  del  3
febbraio 2012, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti. Nella  stessa  Gazzetta  Ufficiale  -  4^  serie
speciale - del 3  febbraio  2012  tale  pubblicazione  potra'  essere
rinviata ad una data successiva. 
    4. La prova, della durata di centoventi minuti, si svolgera'  con
le modalita' e sui programmi di cui al gia' citato  allegato  C.  Nei
trenta giorni antecedenti  lo  svolgimento  della  prova  scritta  di
selezione  culturale,   nei   siti   web   www.persomil.difesa.it   e
www.esercito.difesa.it sara' resa disponibile  la  banca  dati  dalla
quale saranno tratti i quesiti sui quali vertera' la predetta prova. 
    5. In ciascuno dei turni di prova di cui al precedente comma 1  i
concorrenti si dovranno presentare alle 0830  dell'orario  ufficiale.
Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, i  concorrenti
assenti al  momento  dell'inizio  della  prova  saranno  esclusi  dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni
ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante  svolgimento
di prove nell'ambito di altri concorsi  indetti  dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal
fine gli interessati dovranno far pervenire (per telegramma o fax  al
n.         0742/342208         o         e-mail         all'indirizzo
casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al  predetto  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito un'istanza di  nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione,   inviando   la    documentazione    probatoria.    La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail
(se  e'  stato  indicato  il  relativo  indirizzo  nella  domanda  di
partecipazione) o telegramma. 
    6. I concorrenti ai quali non e'  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso, senza attendere  alcuna  convocazione,  sono  tenuti  a
presentarsi nel giorno previsto per sostenere  la  prova  scritta  di
selezione culturale, muniti di documento d'identita',  rilasciato  da
un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'. Alla eventuale
sessione di recupero, invece, la  presentazione  dei  concorrenti  e'
subordinata a specifica convocazione che sara'  effettuata  solo  nei
casi indicati nel precedente comma 2. 
    7. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e quelle indicate nell'allegato C, che costituisce parte
integrante del presente decreto. 
    8. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo articolo
37, comma 1  la  prova  si  intendera'  superata  dai  candidati  che
conseguiranno la votazione minima di 18/30. Sulla base  dei  punteggi
conseguiti dai  concorrenti  la  commissione  di  cui  al  precedente
articolo 4, comma 2, lettera b), numero 1) provvedera' a formare  due
distinte graduatorie - una per i posti di cui al precedente  articolo
32, comma 1, lettera a) e una  per  i  posti  di  cui  al  precedente
articolo 32, comma 1, lettera b) - per individuare i  concorrenti  da
ammettere a sostenere le prove successive. Il punteggio conseguito in
detta prova sara'  inoltre  utile  ai  fini  della  formazione  delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 40 e 43. 
    9. Coloro che  non  riceveranno  alcuna  comunicazione  entro  il
ventesimo giorno dalla data di svolgimento  della  prova  scritta  di
selezione culturale dovranno ritenere di non essere stati  ammessi  a
sostenere le prove successive e pertanto di essere stati esclusi  dal
concorso. Essi potranno chiedere notizie circa  l'esito  della  prova
scritta di selezione culturale, dopo la data suindicata, al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione
relazioni con il pubblico - viale  dell'Esercito  186  -  00143  Roma
(tel.  06/517051012,  06/50231012),  ovvero  consultare  i  siti  web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. 

        
      
          

CAPO II


CONCORSO INTERNO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013


                               Art. 37 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Saranno  ammessi  alle  prove  di  efficienza  fisica  secondo
l'ordine delle graduatorie di cui al precedente articolo 36, comma 8: 
      a) i primi 240 (duecentoquaranta) concorrenti  per  i  posti  a
concorso per le Armi varie, per l'Arma trasporti e materiali, per  il
Corpo degli ingegneri e per il Corpo di commissariato; 
      b) i primi 8 (otto) concorrenti per il posto a concorso per  il
Corpo sanitario. 
    Saranno inoltre ammessi i concorrenti che  avranno  riportato  lo
stesso punteggio  del  concorrente  classificatosi  all'ultimo  posto
utile nelle graduatorie di merito. 
    I concorrenti convocati dovranno: 
      a) presentarsi indossando la tenuta ginnica; 
      b) produrre i documenti indicati nel  successivo  articolo  41,
comma 1. 
    2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno,  contestualmente
agli accertamenti psicofisici ed a  quelli  attitudinali  di  cui  ai
successivi articoli  38  e  39,  presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito. La convocazione a  dette  prove
ed accertamenti sara' comunicata dal predetto Centro di  selezione  e
reclutamento  nazionale  dell'Esercito,  a  mezzo   messaggio/lettera
raccomandata, al Comando del reparto/ente di appartenenza, che dovra'
notificarla  al  concorrente.  Coloro  che  non  riceveranno   alcuna
notifica dal proprio reparto/ente di appartenenza entro il 20  aprile
2012 dovranno ritenersi  esclusi  dal  concorso.  I  concorrenti  che
saranno collocati  in  congedo  per  scadenza  della  rafferma  prima
dell'effettuazione  delle  citate  prove,  dovranno   comunicare   al
predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito -
segreteria concorsi Accademia e Scuole militari (anche a mezzo fax n.
0742-342208) l'indirizzo esatto presso il quale  desiderano  ricevere
tutte le comunicazioni relative al concorso. 
    3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le  modalita'
indicate  nell'allegato  M,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. Il mancato superamento  anche  di  uno  solo  degli
esercizi obbligatori indicati determinera' il giudizio di inidoneita'
da parte della commissione di cui al precedente articolo 4, comma  2,
lettera  b),  numero  2)  e  quindi  l'esclusione  dal  concorso.  Il
superamento di tutti gli esercizi  obbligatori  ed  eventualmente  di
quelli facoltativi determinera' il giudizio di idoneita'  alle  prove
di efficienza fisica, con attribuzione di  un  punteggio  secondo  le
modalita' indicate nell'allegato M al presente decreto,  fino  ad  un
massimo di 10 punti. Detto allegato contiene le disposizioni circa le
modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che  dovranno
tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi  di  esiti
di infortuni verificatisi prima dell'effettuazione degli esercizi. 
    4. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
      a) verifichera' la validita' della certificazione di  volta  in
volta prodotta dai concorrenti, redigendo per  ciascuno  un  apposito
verbale; 
      b)  sottoporra'  i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori  e
facoltativi - dopo averli resi edotti delle modalita'  di  esecuzione
degli stessi  -  secondo  quanto  previsto  nei  commi  precedenti  e
redigera' il relativo verbale; 
      c) attribuira' ai concorrenti che hanno superato  gli  esercizi
obbligatori e uno o entrambi degli esercizi facoltativi il  punteggio
corrispondente indicato nel gia' citato allegato C,  appendice  2  al
presente decreto. Tale punteggio, che sara' comunicato seduta stante,
concorrera' alla formazione delle graduatorie di  cui  ai  successivi
articoli 40 e 43. 
    5. Il concorrente, regolarmente convocato, che non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per le  prove  di  efficienza  fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
concorrenti  interessati  al  concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire (per telegramma o  fax  al  n.
0742/342208            o             e-mail             all'indirizzo
casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al  predetto  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito un'istanza di  nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione,   inviando   la    documentazione    probatoria.    La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra'  a  mezzo  e-mail
(se  e'  stato  indicato  il  relativo  indirizzo  nella  domanda  di
partecipazione) o telegramma. 

        
      
          

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MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013


                               Art. 38 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
 
    1. I concorrenti idonei al  termine  delle  prove  di  efficienza
fisica, secondo quanto indicato nel precedente articolo  37,  saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4,
comma  1,  lettera  a)   ad   accertamenti   psicofisici   volti   al
riconoscimento del possesso dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio
militare  incondizionato   quali   ufficiali   dell'Esercito.   Detti
concorrenti dovranno produrre i  documenti  indicati  nel  successivo
articolo 41, comma 1. 
    2. Per i  concorrenti  in  servizio,  la  commissione,  prima  di
eseguire la visita medica generale, disporra' per ciascuno i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) psicologico (ed eventuale psichiatrico); 
      b) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      c) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatininemia; 
        4) transaminasemia (GOT e GPT); 
        5) trigliceridemia e colesterolemia; 
        6) bilirubinemia totale e frazionata; 
        7) VES; 
        8) gamma GT; 
      d) analisi completa delle urine con esame del sedimento. 
    La  commissione  potra'  comunque  disporre  l'effettuazione   di
ulteriori  accertamenti  specialistici   o   strumentali   nei   casi
meritevoli di approfondimento diagnostico. 
    3. La commissione, per  ciascun  concorrente,  sulla  base  delle
risultanze  della  visita  medica  generale  e   degli   accertamenti
eseguiti, nonche' della certificazione  prodotta  dal  Dirigente  del
servizio sanitario o  altro  ufficiale  medico  del  reparto  ove  il
militare presta servizio - secondo il modello riportato nell'allegato
N, che costituisce parte integrante del presente decreto - esprimera'
il giudizio  del  possesso  dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio
militare  incondizionato  quale  ufficiale  dell'Esercito  e,  seduta
stante, comunichera'  al  concorrente  l'esito  della  visita  medica
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) idoneo all'ammissione all'Accademia militare; 
      b)  inidoneo   all'ammissione   all'Accademia   militare,   con
indicazione particolareggiata del motivo. 
    4.  Per  i  concorrenti  collocati  in  congedo  -  nel   periodo
successivo alla presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso e prima  della  data  di  presentazione  per  sostenere  gli
accertamenti psicofisici -  o  sprovvisti  di  profilo  sanitario  si
osserveranno le disposizioni di cui al precedente articolo  5,  comma
3. 
    5. Fermo restando quanto indicato  nel  precedente  comma  4,  la
commissione, prima di eseguire la visita medica  generale,  disporra'
per  ciascun  concorrente  proveniente   dal   congedo   i   seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) cardiologico con E.C.G.; 
      b) oculistico; 
      c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      d) psicologico (ed eventuale psichiatrico); 
      e) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) transaminasemia (GOT e GPT); 
        6) bilirubinemia totale e frazionata; 
        7) trigliceridemia e colesterolemia; 
        8) gamma GT; 
      g) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      h)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente da  sottoporre  a  detto  esame
dovra'   sottoscrivere    apposita    dichiarazione    di    consenso
all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel
gia' citato allegato E. 
    6. La medesima commissione provvedera' a  definire,  per  ciascun
concorrente proveniente dal congedo e  secondo  i  criteri  stabiliti
dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo  sanitario  che
terra'  conto  delle  caratteristiche   somato-funzionali   possedute
nonche' degli specifici  requisiti  fisici  indicati  nel  precedente
articolo 5, comma 3, lettere a) e b).  L'accertamento  dell'idoneita'
verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento
della  visita  medica  e,  seduta  stante,   verra'   comunicato   al
concorrente  l'esito  della   stessa   sottoponendogli   il   verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a)   idoneo   all'ammissione   all'Accademia   militare,    con
indicazione del profilo sanitario; 
      b)  inidoneo   all'ammissione   all'Accademia   militare,   con
indicazione particolareggiata del motivo. 
    7. Saranno giudicati  idonei  i  concorrenti  in  possesso  degli
specifici requisiti di cui al precedente articolo 5, comma 3, lettere
a) e b) ed ai quali siano stati attribuiti  i  coefficienti  indicati
per ciascuna caratteristica somato-funzionale al medesimo articolo 5,
comma 8. 
    8. Saranno giudicati inidonei  i  concorrenti  non  risultati  in
possesso degli specifici  requisiti  fisici  previsti  dalla  vigente
normativa   in   materia   di   idoneita'   al   servizio   militare.
Costituiscono,  altresi',  motivo  di  inidoneita'   le   alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede o natura
sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o sono  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    9. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli  accertamenti
psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza  e  presumibile  breve  durata,  per  le  quali
risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da
lasciar prevedere la possibile guarigione entro i  successivi  trenta
giorni e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione di  cui  al
precedente comma 8, la commissione rinviera' il giudizio, fissando il
termine entro il quale  sottoporli  all'accertamento  definitivo  per
verificare il possesso dell'idoneita' psicofisica. Detti  concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali
di cui al successivo articolo 39. 
    10. In caso di positivita' del  test  di  gravidanza  di  cui  al
successivo articolo 41, comma 1, lettera h) la commissione non potra'
in  nessun  caso  procedere  agli  accertamenti  previsti  e   dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a  mente  dell'articolo  580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, secondo il quale lo stato di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di  gravidanza  e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  nel   presente
articolo, la Direzione generale per il personale militare  procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo articolo 43, comma
1.  Se  in  occasione  della  seconda  convocazione   il   temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione  di  cui  al  precedente
articolo 4,  comma  1,  lettera  a)  ne  dara'  notizia  alla  citata
Direzione generale che, con  provvedimento  motivato,  escludera'  il
candidato   dal   concorso   per   l'impossibilita'   di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    11. Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  non  saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    12. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia,  inviare
con lettera  raccomandata  al  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito, improrogabilmente  entro  il  decimo  giorno
successivo  alla  data  degli  accertamenti  psicofisici,   specifica
istanza corredata di idonea documentazione  rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica, anche  militare  o  privata  accreditata  con  il
servizio sanitario nazionale,  relativamente  alle  cause  che  hanno
determinato il giudizio di inidoneita'. Dette istanze potranno essere
anticipate al predetto Centro  a  mezzo  fax  (n.  0742/342208).  Non
saranno  prese  in  considerazione  istanze  prive   della   prevista
documentazione  ovvero  spedite  oltre  i  termini  perentori   sopra
indicati.  In  caso  di  accoglimento  dell'istanza,  il  concorrente
ricevera'  dal  Centro  di   selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito, apposita comunicazione telegrafica. In caso di mancato
accoglimento   dell'istanza,   invece,   il   concorrente   ricevera'
comunicazione che il giudizio di  inidoneita'  riportato  al  termine
degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato. 
    13. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti  di
cui al precedente comma 12 - in caso di accoglimento  dell'istanza  -
sara' espresso dalla commissione di cui  al  precedente  articolo  4,
comma 2, lettera  b),  numero  3)  a  seguito  di  valutazione  della
documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero,  solo  se  lo
riterra' necessario, a seguito di ulteriori accertamenti  psicofisici
disposti. 
    14. Il giudizio espresso dalla commissione di cui  al  precedente
articolo 4, comma 2, lettera b), numero  3)  e'  definitivo  e  sara'
comunicato   ai   concorrenti,   per   iscritto,    seduta    stante.
Successivamente, il Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito  provvedera'  a  darne  comunicazione  al  Comando  del
reparto/ente di  appartenenza  degli  interessati.  Pertanto,  per  i
concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il
profilo sanitario. I concorrenti dichiarati inidonei anche a  seguito
della  valutazione   sanitaria   o   degli   ulteriori   accertamenti
psicofisici  disposti,  nonche'  quelli  che  hanno   rinunciato   ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso. 

        
      
          

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CONCORSO INTERNO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
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                               Art. 39 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psicofisici  i  concorrenti
giudicati idonei saranno sottoposti, presso  il  predetto  Centro  di
selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito,  a  cura  della
commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera  b)  ad
accertamenti attitudinali secondo  le  direttive  tecniche  impartite
dallo  Stato  maggiore   dell'Esercito,   finalizzati   a   valutarne
oggettivamente, attraverso una serie di prove attitudinali  (batteria
testologica, questionario informativo, intervista di  selezione),  il
possesso  dei  requisiti  indispensabili  ai  fini  di  un   proficuo
inserimento nella Forza armata quale ufficiale del ruolo normale. 
    2.  Agli  accertamenti  di  cui  al  presente  articolo   saranno
sottoposti, con riserva, anche i concorrenti  di  cui  al  precedente
articolo 38, comma 9. 
    3. I concorrenti di cui al  precedente  articolo  38,  comma  12,
invece, saranno sottoposti  agli  accertamenti  di  cui  al  presente
articolo solo se verranno giudicati idonei  in  sede  di  valutazione
della documentazione allegata a  corredo  dell'istanza  di  ulteriori
accertamenti o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti. 
    4. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera', nei riguardi  di  ciascun  concorrente,  un  giudizio  di
idoneita', senza l'attribuzione di alcun punteggio, o di inidoneita',
che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. 
    5.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti  di
cui al precedente comma 2 -  ammessi  a  sostenere  con  riserva  gli
accertamenti di cui al presente articolo - se giudicati inidonei  non
saranno piu' sottoposti agli accertamenti  psicofisici  previsti  dal
precedente articolo 38, comma 9 ai fini dell'idoneita' psicofisica. 
    6. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle  prove
di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici  e  attitudinali
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
militare. 

        
      
          

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                               Art. 40 
 
 
Prova orale  di  matematica  e  prova  orale  facoltativa  di  lingua
                              straniera 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei al termine  degli  accertamenti
attitudinali saranno iscritti, a cura della  commissione  di  cui  al
precedente articolo 4,  comma  2,  lettera  b),  numero  1),  in  due
distinte graduatorie formate ai fini dell'ammissione alla prova orale
del concorso. 
    2.  Tali  graduatorie  saranno  formate  secondo   il   punteggio
risultante dalla somma dei punti  riportati  da  ciascun  concorrente
nella prova scritta di selezione  culturale  e  di  quelli  riportati
nelle prove di efficienza fisica. 
    3. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle  graduatorie
di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che
avra' luogo - presumibilmente tra il 20 ed il 29 giugno 2012 - presso
il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito: 
      a) i primi 90 (novanta) concorrenti aspiranti ai corsi per Armi
varie, per l'Arma trasporti e materiali, per il Corpo degli ingegneri
e per il Corpo di commissariato, di cui almeno  13  (tredici)  aventi
titolo alla riserva di cui al precedente articolo 33; 
      b) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso per il  Corpo
sanitario. 
    4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 2 e  3,  a
parita' di merito saranno preferiti i concorrenti che, nella  domanda
di partecipazione al concorso, hanno dichiarato il  possesso  di  uno
dei titoli di preferenza  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo  650
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    5. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti  di  cui
al programma  riportato  nel  gia'  citato  allegato  C  al  presente
decreto. 
    6. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
orale, nonche' quelli che avranno rinunciato  a  sostenerla,  saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno
previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti  interessati  al
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli  stessi  hanno
chiesto di partecipare. A  tal  fine  gli  interessati  dovranno  far
pervenire  (per  telegramma  o  fax  al  n.  0742/342208   o   e-mail
all'indirizzo     casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it)     al
predetto Centro di selezione e reclutamento  nazionale  dell'Esercito
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria.  La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra'  a  mezzo  e-mail
(se  e'  stato  indicato  il  relativo  indirizzo  nella  domanda  di
partecipazione) o telegramma. 
    7. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno  riportato
un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai  fini  della  formazione
delle graduatorie di cui al successivo articolo 43. 
    8. La prova orale facoltativa di lingua  straniera,  solo  per  i
concorrenti  che  hanno  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda   di
partecipazione al concorso, sara' svolta con  le  modalita'  indicate
nel gia' citato allegato C al presente decreto. I concorrenti che non
intenderanno  sostenere  piu'   detta   prova   dovranno   rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati  dal
sostenerla.  La  prova  orale  facoltativa  di  lingua  straniera  si
intendera' superata se il concorrente avra' riportato  una  votazione
di almeno 18/30. 
    9. Ai concorrenti che  supereranno  la  prova  orale  facoltativa
sara'   assegnata   una   votazione   in   trentesimi,   alla   quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per  la  formazione  delle
graduatorie di cui al successivo articolo 43: 
      a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0; 
      b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1; 
      c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2; 
      d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3; 
      e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4. 

        
      
          

CAPO II


CONCORSO INTERNO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013


                               Art. 41 
 
 
                              Documenti 
 
 
    1. I concorrenti  convocati  presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito per essere sottoposti alle prove
di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti psicofisici ed a
quelli attitudinali, all'atto della presentazione, dovranno  produrre
i seguenti documenti in originale o in copia conforme: 
      a) certificazione medica, redatta dal  Dirigente  del  servizio
sanitario del reparto/ente di appartenenza e vistata  dal  Comandante
di corpo, secondo il modello riportato nel gia' citato allegato E  al
presente  decreto,  attestante  il  mantenimento  dell'idoneita'   al
servizio militare incondizionato (se militare in servizio); 
      b) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di
tipo B, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti  alla
Federazione  medico-sportiva  italiana  o   a   strutture   sanitarie
pubbliche o private accreditate che  esercitano  in  tali  ambiti  in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport (se militari
in congedo). Il documento dovra'  avere  una  data  di  rilascio  non
antecedente al 1° novembre 2011 o dovra' essere valido almeno fino al
31 ottobre  2012.  La  mancata  presentazione  di  detto  certificato
determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso; 
      c) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni, con relativo referto  effettuato  entro  sei  mesi
precedenti la data degli accertamenti psicofisici. Se privi  di  tale
referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione  degli
esami radiologici di cui al precedente articolo 38, comma 5,  lettera
h); 
      d) certificato conforme al gia' citato allegato  G,  rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati,  che
attesta lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione. La  mancata  presentazione  di  detto
certificato determinera' l'esclusone dal concorso. 
      e) referto rilasciato  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o privata accreditata attestante l'effettuazione,  da
non piu' di tre mesi dalla data di presentazione, dei markers  virali
anti HAV, HbsAG, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      f) referto, rilasciato  in  data  non  anteriore  ai  tre  mesi
precedenti la visita  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il servizio sanitario  nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per
anticorpi  per  HIV.  La  mancata  presentazione  di  detto   referto
determinera' l'esclusione dal concorso; 
      g) referto,  rilasciato  in  data  non  anteriore  ad  un  mese
antecedente la visita da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il servizio sanitario  nazionale,
di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari
di  sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope:   amfetamine,   cocaina,
oppiacei e cannabinoidi. 
    I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare: 
      - referto attestante l'esito di  test  di  gravidanza  mediante
analisi su sangue  o  urine  effettuato  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata entro i cinque giorni
lavorativi precedenti la data di presentazione per lo svolgimento  in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per  la  finalita'
indicata  nel  precedente  articolo  38,   comma   10.   La   mancata
presentazione di  detto  certificato  determinera'  l'esclusione  dal
concorso; 
      -  referto  di  ecografia  pelvica  eseguita  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata entro i tre
mesi precedenti la data degli accertamenti  psicofisici.  La  mancata
presentazione  di  detto  referto   determinera'   l'esclusione   dal
concorso. 
    2. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia
militare i vincitori del concorso dovranno consegnare: 
      a) fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con scritto  in
basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data  di
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; 
      b) certificato  anamnestetico  delle  vaccinazioni  effettuate,
rilasciato - entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi  -
da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario). 
    3. I medesimi dovranno, inoltre, sottoscrivere,  ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  apposita  dichiarazione  sostitutiva  che  confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 
    4. I concorrenti risultati vincitori del concorso,  entro  trenta
giorni dalla data  di  ammissione  ai  corsi,  dovranno  produrre  il
referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura  sanitaria
pubblica,   concernente   il   dosaggio   enzimatico   del   glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo. 
    5. All'atto di  ammissione  ai  corsi  in  Accademia  militare  i
vincitori saranno  cancellati  dai  ruoli  di  appartenenza,  con  la
conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura  della  Direzione
generale per il personale militare ai sensi  della  normativa  citata
nel precedente articolo 10, comma 1. La cancellazione  avra'  effetto
dalla data di ammissione in qualita' di  allievo  ai  corsi  regolari
dell'Accademia militare. Allo scopo,  l'Accademia  militare  fornira'
alle competenti Divisioni della Direzione generale per  il  personale
militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti ed il relativo ruolo
di provenienza. Gli allievi provenienti dai sergenti e dai  volontari
in servizio permanente, se non conseguono la nomina a sottotenente in
servizio permanente, saranno reintegrati nel grado e  reinseriti  nel
ruolo di provenienza; il tempo trascorso in Accademia sara' computato
nell'anzianita' di grado. Gli allievi provenienti  dai  volontari  in
ferma/rafferma in servizio, se non  conseguono  la  predetta  nomina,
saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e
saranno  restituiti  ai   reparti/enti   di   appartenenza   per   il
completamento degli obblighi di servizio, computando nei  medesimi  i
periodi di tempo trascorsi in qualita' di allievo. 
    6. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono  tenuti  a
frequentare, gli allievi,  a  richiesta  del  Comando  dell'Accademia
militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai  sensi
delle disposizioni del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  attestante  il  possesso  del  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado e la  mancata  iscrizione  per
l'anno accademico 2012-2013 presso le universita'. 

        
      
          

CAPO II


CONCORSO INTERNO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013


                               Art. 42 
 
 
                   Composizione delle commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di  cui
al precedente articolo 4, commi 1 e 2, lettera b). Tutto il personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di  cui  ai  successivi
commi del presente articolo apparterra' all'Esercito. 
    2. La commissione di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  2,
lettera b), numero 1) sara' composta da: 
      a) un ufficiale generale in servizio, presidente; 
      b) un ufficiale superiore in servizio, membro; 
      c) un ufficiale superiore in servizio, membro aggiunto  per  la
prova scritta di selezione culturale; 
      d) un docente di materie letterarie, membro; 
      e) due docenti di matematica, membri; 
      f) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
scritta di selezione culturale e la prova orale facoltativa di lingua
straniera; 
      g) un ufficiale in servizio permanente, di grado non  inferiore
a capitano, ovvero, un dipendente civile  dell'Amministrazione  della
difesa, appartenente alla terza  area  funzionale,  segretario  senza
diritto a voto. 
    3. La commissione di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  2,
lettera b), numero 2) sara' composta da: 
      a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali superiori in  servizio  permanente  istruttori
militari di educazione fisica, membri; 
      c) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, segretario. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico. 
    4. La commissione di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un colonnello medico in servizio permanente, presidente; 
      b) tre  ufficiali  superiori  medici  in  servizio  permanente,
membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 
    5. La commissione di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  1,
lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente del ruolo normale delle Armi varie, presidente; 
      b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro; 
      c) un ufficiale psicologo del Corpo sanitario, membro; 
      d) un ufficiale di grado non inferiore a  tenente  in  servizio
permanente, segretario senza diritto di voto. 
    Detta     commissione     si     avvarra'     del      contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario  dell'Esercito
laureati in psicologia, nonche'  di  psicologi  civili  convenzionati
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. 
    6. La commissione di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  2,
lettera b), numero 3) sara' composta da: 
      a)  un  brigadier  generale  medico  in  servizio   permanente,
presidente; 
      b) due  ufficiali  superiori  medici  in  servizio  permanente,
membri. 
    Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione  per
gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 4. 

        
      
          

CAPO II


CONCORSO INTERNO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013


                               Art. 43 
 
 
           Graduatoria di merito ed assegnazione ai corsi 
 
 
    1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio  di  idoneita'
al termine della prova orale di cui al precedente articolo 40 saranno
iscritti, a cura della commissione di cui al precedente  articolo  4,
comma 2, lettera b), numero 1), nelle rispettive graduatorie generali
di merito di ammissione al 194° corso. 
    2.  Dette  graduatorie  saranno  formate  secondo  il   punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati  nella  prova  scritta  di
selezione culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale
punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica  e
nella prova orale facoltativa  di  lingua  straniera.  A  parita'  di
merito si terra' conto dei  titoli  di  preferenza  dichiarati  nella
domanda di partecipazione al concorso,  di  cui  all'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
dall'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    3. A mente dell'articolo 580, comma 3 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  i  concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'articolo 580, comma 2 del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 -  all'atto  della  formazione  delle
graduatorie di ammissione al corso,  di  cui  al  presente  articolo,
dovranno  essere  risultati  idonei  in  tutte  le  fasi  concorsuali
previste nel precedente articolo 3, commi 1 e 2, lettera b). 
    4. Le graduatorie, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui ai precedenti articoli 1, comma 3 e 32, comma 8 del
presente  decreto,  saranno  approvate  con  decreto  dirigenziale  e
saranno dichiarati vincitori del concorso i primi: 
      a) 30 (trenta) concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di
merito per gli aspiranti ai corsi  per  le  Armi  varie,  per  l'Arma
trasporti e materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di
commissariato; 
      b) 1 (uno) concorrente idoneo  iscritto  nella  graduatoria  di
merito per gli aspiranti ai corsi per il Corpo sanitario. 
    5. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara'  pubblicato
nel  giornale   ufficiale   del   Ministero   della   difesa.   Della
pubblicazione sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
gazzetta ufficiale della  Repubblica  italiana.  Esso  sara'  inoltre
pubblicato,   a   puro   titolo    informativo,    nei    siti    web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. 
    6. I vincitori saranno  ammessi  -  presumibilmente  nella  terza
decade di  agosto  2012  -  alla  frequenza  del  194°  corso  presso
l'Accademia   militare   dell'Esercito.    Successivamente,    potra'
conseguire l'ammissione al predetto  corso,  secondo  l'ordine  delle
graduatorie, un numero di concorrenti pari  a  quello  degli  assenti
all'appello del primo giorno - che saranno  considerati  rinunciatari
ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sei
giorni di frequenza del corso. I vincitori  di  sesso  femminile,  ai
fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
dovranno essere sottoposti al test  di  gravidanza  mediante  analisi
sulle urine ai sensi del precedente articolo 7, comma 5 e, in caso di
positivita',  saranno  rinviati  d'ufficio  ed   ammessi   al   corso
successivo,  subordinatamente  alla  verifica  del  mantenimento  dei
requisiti necessari per l'ammissione, di cui al  precedente  articolo
2, comma 7. 
    7. Completata la fase di ammissione al corso non  potendosi  piu'
procedere  all'ammissione  di  ulteriori   concorrenti   idonei,   la
commissione esaminatrice provvedera'  ad  assegnare  gli  allievi  ai
corsi ed ai relativi indirizzi di studio,  laddove  previsti  fino  a
copertura dei posti a concorso indicati nell'articolo 32 del presente
decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nelle citate
graduatorie,  dell'ordine  di   preferita   assegnazione   nuovamente
espressa durante la fase di ammissione e sulla base delle indicazioni
fornite dallo Stato maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della
Forza armata. Detti allievi saranno cosi' assegnati: 
      a) per i 30 (trenta)  posti  di  cui  al  precedente  comma  4,
lettera a) del presente articolo: 
        1) 23 (ventitre'), di cui almeno 3 (tre) aventi  titolo  alla
riserva di cui al precedente articolo 33,  al  corso  delle  Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria,  genio,  trasmissioni,  denominate
Armi varie; 
        2) 3 (tre), di cui almeno 1 (uno) avente titolo alla  riserva
di cui al precedente articolo 33,  al  corso  dell'Arma  trasporti  e
materiali; 
        3) 2 (due) al corso del Corpo degli ingegneri; 
        4) 2 (due) al corso del Corpo di commissariato; 
      b) 1 (uno) al corso del Corpo sanitario. 
    8. Stante la definitivita' dell'ammissione ai  corsi,  non  sara'
consentito il transito di un allievo a corso  diverso  da  quello  al
quale e' stato assegnato. Pertanto, il concorrente che non accettera'
la   suddetta   assegnazione,   sara'    considerato    rinunciatario
all'ammissione al corso e dimesso dall'istituto. 
    9. Completata la fase di assegnazione ai corsi, come indicato nel
precedente comma 7, i posti che in uno o piu'  dei  corsi  rimarranno
non ricoperti per qualsiasi motivo potranno essere portati in aumento
a quelli disponibili nel corrispondente corso del concorso pubblico. 
    10.  L'assegnazione  definitiva  degli   allievi   ammessi   alla
frequenza dei corsi di cui all'articolo 32 del presente decreto sara'
approvata con decreto dirigenziale. 
    11.  Il  decreto  di  assegnazione  definitiva  ai  corsi   sara'
pubblicato nel giornale ufficiale del Ministero della  difesa.  Della
pubblicazione sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 

        
      
          

CAPO II


CONCORSO INTERNO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013


                               Art. 44 
 
 
            Disposizioni per l'accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
articolo 2, le attivita' indicate al precedente  articolo  7  saranno
svolte   dal   Centro   di   selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito. 

        
      
          

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MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013


                               Art. 45 
 
 
                         Disposizioni varie 
 
 
    1.  Gli  ammessi  all'Accademia  acquisiranno  la  qualifica   di
allievi, dovranno contrarre la ferma volontaria di cui al  precedente
articolo 9, comma  1  e  dovranno  assoggettarsi  alle  leggi  ed  ai
regolamenti  militari  come  militari  di  truppa.  Coloro  che   non
sottoscriveranno  tale   ferma   saranno   considerati   rinunciatari
all'ammissione e rinviati dall'istituto. 
    2.  Tutti  gli  allievi,  all'atto  della  ammissione  ai  corsi,
dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione di cui al  precedente
articolo 9, comma 2. 
    3. I Comandi di reparto/ente presso i quali prestano  servizio  i
concorrenti alle armi, oltre a curare  la  spedizione,  all'indirizzo
indicato nel bando, delle domande di partecipazione al  concorso  nel
caso previsto dal precedente articolo 34, comma 2, dovranno: 
      a) segnalare al Centro di selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito - segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - gli
eventuali casi di personale dichiarato inidoneo all'avanzamento o che
vi abbia rinunciato; 
      b) partecipare le eventuali comunicazioni pervenute e  relative
al concorso e  consentire  agli  stessi  di  partecipare  alle  prove
concorsuali, rilasciando loro  i  previsti  documenti  necessari  per
regolarizzare la posizione amministrativa e consentendo  agli  stessi
di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante; 
      c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti  o  del
Comando dell'Accademia militare, la copia  conforme  dello  stato  di
servizio o del foglio  matricolare  e  tutti  i  documenti  personali
aggiornati   di   ogni   variazione,   compresa    quella    relativa
all'ammissione all'Accademia  militare,  senza  alcuna  soluzione  di
continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico. 

        
      
          

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CONCORSO INTERNO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA
MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013


                               Art. 46 
 
 
              Disposizioni per il trattamento dei dati 
 
 
    1. Ferme restando le disposizioni di cui al  precedente  articolo
14, i responsabili del trattamento dei dati,  ai  fini  del  presente
concorso, sono, ognuno per le parti di competenza: 
      a)  il  Comandante  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo
42. 

        
      
          

CAPO III


CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 47 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per  l'ammissione
di 120 (centoventi) allievi  alla  prima  classe  dei  corsi  normali
dell'Accademia navale per l'anno  accademico  2012-2013,  di  cui  al
precedente articolo 1, comma 1, lettera b), sono cosi' ripartiti: 
      a) 111 (centoundici) per i sottonotati Corpi: 
        1) 57 (cinquantasette) per il Corpo di stato maggiore; 
        2) 17 (diciassette) per il Corpo del genio navale; 
        3) 7 (sette) per il Corpo delle armi navali; 
        4)  10  (dieci)  per  il  Corpo  di  commissariato   militare
marittimo; 
        5) 20 (venti) per il Corpo delle capitanerie di porto; 
      b) 9 (nove) per il Corpo sanitario militare marittimo. 
    2.  I  concorrenti   potranno   chiedere   di   partecipare,   in
alternativa, per i posti di cui al precedente  comma  1,  lettera  a)
ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto,
non e' consentito concorrere, neanche presentando  distinte  domande,
per entrambe le categorie di posti di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a) e b). I concorrenti per i posti di cui al precedente comma
1, lettera a), nella domanda di partecipazione al concorso,  potranno
indicare solo l'ordine di preferita assegnazione ai Corpi per i quali
e' indetto il concorso (stato maggiore, genio  navale,  armi  navali,
commissariato militare  marittimo  e  capitanerie  di  porto),  fermo
restando  che  l'indicazione  non  sara'  vincolante  ai  fini  della
assegnazione ai  Corpi  che  avverra'  con  i  criteri  indicati  nel
successivo articolo 58. 
    3. Tuttavia, se i posti di cui al  citato  comma  1,  lettera  a)
risultano non ricoperti per insufficienza di concorrenti  idonei,  su
indicazione  dello  Stato  maggiore  della  Marina  militare,  potra'
procedersi, nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'approvazione
della graduatoria generale di merito ed il  successivo  provvedimento
di assegnazione definitiva ai corpi dei vincitori  del  concorso,  di
cui all'articolo 58, al ripianamento di detti posti  con  gli  idonei
non vincitori per  il  Corpo  sanitario  militare  marittimo,  previo
gradimento di questi ultimi. Non  e'  consentito,  al  contrario,  il
ripianamento di eventuali vacanze che dovessero verificarsi nel Corpo
sanitario militare marittimo con i concorrenti idonei  non  vincitori
per i Corpi vari. 
    4. I corsi avranno, di massima, inizio nella seconda  decade  del
mese di settembre 2012. Le materie di insegnamento e le modalita'  di
svolgimento dei corsi, integrati  da  campagne  navali  ed  imbarchi,
saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia navale. 
    5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli  studi,  gli  allievi
saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalita': 
      a) gli  ammessi  al  corso  per  il  Corpo  di  stato  maggiore
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato  al
conseguimento della laurea magistrale in scienze marittime e navali; 
      b)  gli  ammessi  al  corso  per  il  Corpo  del  genio  navale
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti  a  carattere   professionale   e   tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea  magistrale  in  ingegneria
navale; 
      c) gli  ammessi  al  corso  per  il  Corpo  delle  armi  navali
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti  a  carattere   professionale   e   tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea  magistrale  in  ingegneria
delle telecomunicazioni; 
      d) gli ammessi ai corsi per il Corpo di commissariato  militare
marittimo completeranno un ciclo  di  studi  comprendente  tutti  gli
indispensabili insegnamenti a carattere professionale e  marinaresco,
con orientamento tecnico - giuridico - amministrativo, finalizzato al
conseguimento   della   laurea   magistrale   a   ciclo   unico    in
giurisprudenza; 
      e) gli  ammessi  al  corso  per  il  Corpo  sanitario  militare
marittimo completeranno un ciclo  di  studi  comprendente  tutti  gli
insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato  al
conseguimento della laurea magistrale a ciclo  unico  in  medicina  e
chirurgia; 
      f) gli ammessi ai corsi per il Corpo delle capitanerie di porto
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti   a   carattere   professionale   e   marinaresco,   con
orientamento tecnico - giuridico  -  amministrativo,  finalizzato  al
conseguimento della  laurea  magistrale  in  scienze  del  governo  e
dell'amministrazione del mare. 
    6. Per quanto indicato al precedente comma  5,  gli  allievi  non
potranno far valere gli esami universitari che hanno sostenuto  prima
dell'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale  ai  fini  del
conseguimento dello stesso titolo di laurea che essi conseguiranno al
termine del ciclo formativo. 
    7. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1, comma
3, il numero dei posti di cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b)  del
presente articolo potra' subire modificazioni  o  devoluzioni  tra  i
Corpi al fine di soddisfare  eventuali  sopravvenute  esigenze  della
Forza  armata  connesse  alla  consistenza  del  ruolo  normale   del
rispettivo Corpo, fino alla data di approvazione della graduatoria di
merito del concorso.  Inoltre,  potranno  essere  modificate,  sempre
entro il predetto termine, le modalita' di effettuazione dei corsi di
cui al precedente comma 5. 

        
      
          

CAPO III


CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 48 
 
 
                          Riserve di posti 
 
 
    1. Nel concorso di cui al precedente articolo 47,  sono  previste
le seguenti riserve di posti: 
      a) per gli allievi di tutte le Scuole militari  (dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica) - se conseguono al termine dell'anno
scolastico 2011-2012 il diploma di istruzione secondaria  di  secondo
grado, riportano giudizio di idoneita' in attitudine militare  presso
dette Scuole e risultano idonei al termine del concorso, e' riservato
il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun corso,  di  cui  il
20%  a  favore  dei  diplomati  presso  la  Scuola  navale   militare
"Francesco Morosini" ed il 10%  a  favore  dei  diplomati  presso  le
Scuole militari dell'Esercito e dell'Aeronautica. 
      b) per il coniuge ed i figli superstiti  ovvero  i  parenti  in
linea collaterale di  secondo  grado  qualora  unici  superstiti  del
personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle
Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa  di  servizio,  il
10% dei posti previsti per ciascun corso. 
    2. I posti riservati di cui al  precedente  comma  1  sono  cosi'
ripartiti: 
      a) 33 (trentatre') posti per  i  Corpi  di  cui  al  precedente
articolo 47, comma  1,  lettera  a),  di  cui  22  (ventidue)  per  i
provenienti dalla Scuola navale militare "Francesco  Morosini"  e  11
(undici) per i provenienti  dalle  Scuole  militari  dell'Esercito  e
dell'Aeronautica; 
      b) 3 (tre) posti per il Corpo di cui al precedente articolo 47,
comma 1, lettera b), di cui 2 (due) per i  provenienti  dalla  Scuola
navale militare "Francesco Morosini" e  1  (uno)  per  i  provenienti
dalle Scuole militari dell'Esercito e dell'Aeronautica. 
      c) 11 (undici) posti per i Corpi di cui al precedente  articolo
47, comma 1, lettera a) a favore del coniuge e dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea  collaterale  di  secondo  grado  qualora
unici superstiti del personale delle Forze  armate,  compresa  l'Arma
dei carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e  per
causa di servizio; 
      d) 1 (uno) posto per il Corpo di cui al precedente articolo 47,
comma 1, lettera b) a favore  del  coniuge  e  dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea  collaterale  di  secondo  grado  qualora
unici superstiti del personale delle Forze  armate,  compresa  l'Arma
dei carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e  per
causa di servizio. 
    3. I posti di  cui  al  precedente  comma  2,  lettere  a)  e  b)
eventualmente non ricoperti in una delle  due  predette  ripartizioni
percentuali (del 20% e del 10%) di cui  al  precedente  comma  1  del
presente articolo saranno devoluti all'altra. 
    4. I posti riservati di cui al precedente  comma  1,  lettera  a)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a: 
      a) concorrenti idonei che sono alle  armi,  entro  la  data  di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui
al successivo articolo 49, in qualita'  di  ufficiali  inferiori,  di
sottufficiali o di militari  di  truppa  in  ferma  volontaria  o  in
rafferma; 
      b) altri concorrenti idonei. 
    5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera  b)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito, agli altri concorrenti idonei. 

        
      
          

CAPO III


CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 49 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata ed inviata esclusivamente on-line a mezzo  della  procedura
disponibile sui siti, www.marina.difesa.it e  www.persomil.difesa.it,
entro il termine perentorio di 30 (trenta)  giorni  a  decorrere  dal
giorno successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale - seguendo le istruzioni
per la compilazione che saranno fornite  dal  sistema  automatizzato.
All'atto della presentazione alla prima prova i concorrenti  dovranno
portare al seguito la ricevuta di  avvenuto  inoltro  della  domanda,
nonche'  stampa  della  domanda  stessa  e  copia  di  un   documento
d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso  di
validita'. I  concorrenti  che,  alla  data  di  presentazione  della
domanda di  partecipazione  al  concorso,  sono  minorenni  dovranno,
altresi', portare  al  seguito  copia  di  un  documento  d'identita'
rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validita' di
entrambi i  genitori  o  del  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, del tutore, ai  fini  di
cui  al  successivo  comma  3.  L'Accademia  navale   provvedera'   a
raccogliere tutte le domande e a farle sottoscrivere  per  esteso  ai
concorrenti, a pena di esclusione, all'atto della presentazione  alla
prova scritta di selezione culturale, per la  conferma  dell'avvenuto
inoltro. La domanda presentata on-line non dovra'  essere  spedita  a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e, a pena di esclusione,
non potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione. 
    2. Solo in caso di temporanea  indisponibilita'  della  precitata
procedura automatizzata o di  impossibilita'  di  accesso  alla  rete
internet,  la  domanda  potra'  essere  redatta  in  carta  semplice,
utilizzando gli appositi moduli riportati negli allegati O e  P,  che
costituiscono parte integrante del presente  decreto,  osservando  le
istruzioni riportate nei moduli stessi, reperibili anche nei siti web
www.marina.difesa.it  e  www.persomil.difesa.it.  In  tal  caso,   la
domanda dovra' essere, a pena di esclusione, firmata per  esteso  dal
concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento
all'Accademia navale - ufficio concorsi - viale  Italia  72  -  57127
Livorno, entro il medesimo termine di cui al precedente  comma  1.  A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I concorrenti residenti all'estero, in  tale  eventualita',  potranno
inoltrare la domanda, entro il medesimo termine, anche per il tramite
delle Autorita' diplomatiche e consolari che ne cureranno l'immediato
inoltro alla  predetta  Accademia,  custodendone  copia.  I  militari
impiegati fuori dal territorio metropolitano presso unita'  dislocate
in operazioni, che hanno titolo a partecipare al concorso di  cui  al
precedente  articolo  47  del  presente  decreto,   se   si   trovano
nell'impossibilita'  di  accedere  alla   rete   internet,   potranno
presentare la domanda,  entro  il  medesimo  termine,  ai  rispettivi
Comandi  di  appartenenza.  Questi  provvederanno  a  trasmettere  al
sopracitato indirizzo le domande presentate, improrogabilmente  entro
tre giorni dalla  data  di  assunzione  a  protocollo  delle  stesse,
custodendone copia. In detti casi per la data di presentazione  fara'
fede la data di assunzione a protocollo della domanda  da  parte  del
Comando del reparto/ente ricevente. Gli allievi delle Scuole militari
e i militari in servizio dovranno presentare la  domanda  secondo  la
procedura di cui al  precedente  comma  1  e  comunicare  al  proprio
Comando di aver inoltrato la domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Il concorrente che, alla data di presentazione  della  domanda
di partecipazione al concorso, e' minorenne dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i  genitori  o  dal
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza di essi, dal tutore. 
    4. Nella domanda il concorrente,  consapevole  delle  conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive modificazioni, dovra' dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) ed il codice fiscale; 
      b) i posti per i quali intende concorrere - in  alternativa,  o
quelli di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera a) o quelli
di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera b)  -  utilizzando
rispettivamente i modelli di domanda di cui ai citati allegati O e P.
Se concorre per i posti di cui al precedente articolo  47,  comma  1,
lettera a), dovra' indicare anche l'ordine di preferita  assegnazione
ai  cinque  Corpi  (stato  maggiore,  genio  navale,   armi   navali,
commissariato militare marittimo e capitanerie di porto), secondo  le
modalita' riportate nel modello di domanda  di  cui  al  gia'  citato
allegato O; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,  dovra'  indicare,   in   apposita   dichiarazione   da
consegnare  all'atto  della  presentazione  alla  prova  scritta   di
selezione culturale o da allegare alla domanda nel caso previsto  dal
comma 2 del presente articolo, la seconda cittadinanza  ed  in  quale
Stato e' soggetto agli obblighi militari; 
      d) il proprio stato civile; 
      e) la residenza ed il comune  nelle  cui  liste  elettorali  e'
iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o  della  cancellazione
dalle liste medesime; 
      f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale  e  di  non
avere in corso procedimenti penali  ne'  procedimenti  amministrativi
per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione,  ne'  che
risultano  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313.  In  caso
contrario, dovra' indicare - in apposita dichiarazione da  anticipare
per fax all'Accademia navale (n. 0586/238222)  -  le  condanne  e  le
applicazioni di pena  ed  i  procedimenti  a  carico  ed  ogni  altro
eventuale precedente penale, precisando la data del  provvedimento  e
l'autorita' giudiziaria che lo ha  emanato  ovvero  presso  la  quale
pende  un  eventuale  procedimento  penale  per  aver  acquisito   la
qualifica di imputato.  Dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare
all'Accademia  navale  qualsiasi  variazione  della   sua   posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di  cui
sopra. Nel redigere tale attestazione  il  concorrente  dovra'  tener
conto che l'Accademia navale, al fine di controllare  la  veridicita'
delle dichiarazioni rese, acquisira'  d'ufficio  il  certificato  del
casellario giudiziale di cui all'articolo 39 del citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      g) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero
licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito  di  procedimento  disciplinare.  In  caso  contrario  dovra'
produrre apposita dichiarazione da anticipare per  fax  all'Accademia
navale (n. 0586/238222); 
      h) di non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio,  da
precedente arruolamento nelle Forze armate o di  polizia  per  motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare,  a  esclusione  di
proscioglimenti per inidoneita' psicofisica. In caso contrario dovra'
produrre apposita dichiarazione da anticipare per  fax  all'Accademia
navale (n. 0586/238222); 
      i) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare  in
servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio,  il  proprio
grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni relative al concorso  saranno  inviate  al  recapito
indicato nella  domanda  di  cui  alla  successiva  lettera  p),  che
potrebbe non coincidere con quello del Comando  di  appartenenza.  In
tal  caso  l'interessato  dovra'  comunque  tenerne  informato  detto
Comando. Se gia' collocato in congedo, dovra'  indicare  le  date  di
inizio e di fine del servizio, nonche' il  grado  rivestito  all'atto
del congedamento; se concorrente di sesso maschile, anche  il  Centro
documentale (ex distretto militare) dell'Esercito o  il  Dipartimento
militare marittimo/Capitaneria di porto o la  Direzione  territoriale
dell'Aeronautica di ascrizione; 
      l) il titolo di studio posseduto o  che  potra'  conseguire  al
termine dell'anno scolastico 2011-2012. Il concorrente  che  all'atto
della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il  titolo
di studio prescritto sara' ammesso con riserva al concorso  ed  avra'
l'obbligo di comunicarne l'avvenuto  conseguimento  con  il  relativo
punteggio all'Accademia navale - ufficio concorsi -  per  telegramma.
Il  mancato  conseguimento  del   titolo   di   studio   determinera'
l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo
di studio all'estero  dovra'  documentarne  l'equipollenza  a  quello
prescritto per la partecipazione al concorso; 
      m) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al  corso,
sara' cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio  o
in congedo),  ai  sensi  della  normativa  vigente,  con  conseguente
perdita del grado rivestito; 
      n) di essere a conoscenza  che,  se  sara'  ammesso  ai  corsi,
dovra' sottoscrivere la ferma di cui al precedente articolo 9; 
      o)  la  lingua  o  le  lingue  straniere  nelle  quali  intende
eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, per un massimo di
due, di cui una scelta fra la francese, l'inglese, la  tedesca  e  la
spagnola, ed una scelta tra le precedenti e l'araba,  la  cinese,  la
croata, l'hindi, la persiana, la russa e la serba; 
      p)  il  recapito  al   quale   desidera   ricevere   tutte   le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale, del numero telefonico e della  eventuale  casella  di  posta
elettronica. Il concorrente dovra' inoltre segnalare tempestivamente,
per     telegramma,     fax     (n.     0586/238222)     o     e-mail
(marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) all'Accademia navale - ufficio
concorsi - ogni variazione del recapito indicato  nella  domanda  che
verra'   a   verificarsi   durante   l'espletamento   del   concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  indicazione  del
recapito da  parte  del  concorrente  ovvero  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento  del  recapito  stesso  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 
      q) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni
utili a  consentire  all'Amministrazione  militare  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di  preferenza,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di  partecipazione.  Il  concorrente  che
dichiara, inoltre, il possesso del titolo di  preferenza  concernente
il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di  un
anno, nell'Amministrazione della difesa dovra'  consegnare,  all'atto
della presentazione alla prova  scritta  di  selezione  culturale,  o
allegare alla domanda, nel caso previsto dal precedente comma 2,  una
dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato.
La mancata presentazione nei termini e con le modalita'  predette  di
tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del
relativo titolo di preferenza; 
      r) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      s)  di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  ed  al
trattamento  dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento   del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      t) di avere tenuto condotta incensurabile e di non aver  tenuto
comportamenti, nei confronti delle istituzioni democratiche, che  non
diano sicuro affidamento di  scrupolosa  fedelta'  alla  Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
      u) l'eventuale diritto  alla  riserva  di  posti  di  cui  agli
articoli 645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    5. L'Accademia navale potra' chiedere la  regolarizzazione  delle
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili, inesatte o non conformi ai modelli di cui ai  gia'
citati allegati O e P al presente decreto. 

        
      
          

CAPO III


CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 50 
 
 
                          Fasi del concorso 
 
 
    1. Il concorso di cui al precedente articolo 47, comma 1  prevede
le fasi concorsuali indicate nel precedente articolo 3, commi 1 e  2,
lettera b). 

        
      
          

CAPO III


CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 51 
 
 
                Prova scritta di selezione culturale 
 
 
    1.  Tutti  i  concorrenti  saranno  sottoposti,  con  riserva  di
accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per   la
partecipazione al concorso dal presente decreto, alla  prova  scritta
di selezione culturale con quesiti a risposta multipla sui  programmi
e con le modalita' riportate nell'allegato Q, che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. Tale prova  avra'  luogo  presso  il
comprensorio della Marina militare  di  Piano  S.  Lazzaro,  sito  in
Ancona in via della Marina 1, ovvero presso  altra  idonea  struttura
sita in Ancona, presumibilmente dal 20 febbraio 2012 al 6 marzo 2012.
Il diario di  detta  prova  o  l'eventuale  modifica  della  sede  di
svolgimento della prova medesima saranno resi noti ai concorrenti con
avviso che sara' pubblicato  nella  gazzetta  ufficiale  -  4^  serie
speciale - del 14 febbraio 2012. Detta pubblicazione avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella  stessa
gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale - del 14  febbraio  2012  tale
pubblicazione potra' essere rinviata ad una  data  successiva.  Prima
dell'inizio della prova la commissione di cui al precedente  articolo
4, comma 2, lettera c), numero 1) rendera'  note  ai  concorrenti  le
modalita' di svolgimento e di valutazione della  prova  medesima.  La
prova  di  cui  al  presente  articolo  si   svolgera',   in   quanto
applicabili, secondo le disposizioni  degli  articoli  13  e  14  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. I  concorrenti  che  non  avranno  ricevuto  comunicazione  di
esclusione  dal  concorso,  senza  attendere   alcuna   convocazione,
dovranno presentarsi per sostenere detta prova nel giorno e  nell'ora
indicati  nel  suddetto  avviso,  muniti  di  valido   documento   di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  nonche'  di  copia  della
domanda di partecipazione al concorso e della  ricevuta  di  avvenuto
inoltro della domanda. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno considerati rinunciatari e  pertanto  esclusi  dal  concorso,
quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle  dovute  a
causa di forza  maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni  ad
eccezione di concomitante svolgimento di prove nell'ambito  di  altri
concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della  difesa  ai  quali   i
concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli  interessati
dovranno far pervenire per fax (n. 0586/238222) all'Accademia  navale
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria.  La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' per e-mail (se e'
stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione)
o telegramma. 
    4. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo comma 5,
la prova si intendera' superata dai concorrenti che conseguiranno  la
votazione minima di 21/30. Sulla base del  punteggio  conseguito  dai
concorrenti, la commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera c),  numero  1)  provvedera'  a  formare,  al  solo  fine  di
individuare i concorrenti da ammettere  alla  prova  successiva,  due
distinte graduatorie, di cui una per i concorrenti ai posti di cui al
precedente articolo 47, comma 1, lettera a) ed una per i  concorrenti
ai posti di cui al precedente articolo 47, comma 1,  lettera  b).  Il
punteggio conseguito  in  detta  prova  sara'  utile  ai  fini  della
formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 58. 
    5. Saranno  ammessi  agli  accertamenti  psicofisici  di  cui  al
successivo articolo 52, secondo l'ordine delle graduatorie di cui  al
precedente comma 4: 
      a)  999  (novecentonovantanove)  concorrenti,  per  i  posti  a
concorso per i Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle  armi
navali, del commissariato militare marittimo e delle  capitanerie  di
porto. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno  riportato  lo
stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso; 
      b) 99 (novantanove) concorrenti, per i posti a concorso per  il
Corpo  sanitario  militare  marittimo.  Saranno  inoltre  ammessi   i
concorrenti che  hanno  riportato  lo  stesso  punteggio  dell'ultimo
concorrente ammesso. 
    6. I concorrenti che non avranno superato  la  prova  scritta  di
selezione culturale non riceveranno alcuna comunicazione al riguardo.
L'esito  della  prova  scritta  di  selezione  culturale  sara'  resa
disponibile     nei     siti     web     www.persomil.difesa.it     e
https://www.marina.difesa.it/,  nonche'  presso  il  Ministero   della
difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  sezione
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 -  00143  Roma  -
tel. 06/517051012. I concorrenti potranno  chiedere  informazioni,  a
partire dal ventesimo giorno  successivo  alla  data  di  svolgimento
della prova, anche all'Accademia navale -  ufficio  concorsi  -  tel.
0586/238531. 

        
      
          

CAPO III


CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 52 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova  scritta
di selezione culturale  dovranno  presentarsi  presso  il  Centro  di
selezione della Marina militare - via delle  Palombare  3  -  Ancona,
presumibilmente nel periodo  aprile-maggio  2012,  con  le  modalita'
indicate   nella   lettera   o   nel   telegramma   di   convocazione
dell'Accademia  navale,  per  essere   sottoposti   ad   accertamenti
psicofisici, della durata  presunta  di  due  giorni,  a  cura  della
commissione di cui al precedente articolo 4,  comma  1,  lettera  a).
L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' definita tenendo  conto
del vigente elenco delle imperfezioni e  delle  infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare e  delle  direttive  del  5
dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, citate
nelle premesse. 
    2. Gli accertamenti psicofisici saranno volti  al  riconoscimento
del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio dei  concorrenti,
quali allievi della prima classe  dei  corsi  normali  dell'Accademia
navale. I  concorrenti  dovranno,  inoltre,  essere  riconosciuti  in
possesso degli  specifici  requisiti  fisici  di  cui  al  precedente
articolo 5, comma 4. 
    3. La commissione, prima di eseguire la visita  medica  generale,
acquisira' la documentazione di cui al successivo articolo 56,  commi
1,  2  e  3,  necessaria  per  la  successiva   effettuazione   degli
accertamenti psicofisici e attitudinali; per i concorrenti  di  sesso
femminile,  in  caso  di  positivita'  del  test  di  gravidanza,  la
commissione medesima non procedera' agli accertamenti  psicofisici  e
si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo  580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, secondo il quale lo stato di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di  gravidanza  e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  nel   presente
articolo, la Direzione generale per il personale militare  procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo articolo 58, comma
1.  Se  in  occasione  della  seconda  convocazione   il   temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione  di  cui  al  precedente
articolo 4,  comma  1,  lettera  a)  ne  dara'  notizia  alla  citata
Direzione generale che, con  provvedimento  motivato,  escludera'  il
candidato   dal   concorso   per   l'impossibilita'   di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. La predetta commissione disporra' quindi, per tutti gli  altri
concorrenti, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) cardiologico con ECG; 
      b) oculistico; 
      c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      d) odontoiatrico; 
      e) psichiatrico; 
      f) ortopedico; 
      g) analisi delle urine per la ricerca dei cataboliti urinari di
sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamine,  cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi  e  barbiturici.  In  caso  di   positivita',
disporra' sul medesimo campione test  di  conferma  (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
      h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i) ogni ulteriore esame clinico specialistico,  di  laboratorio
e/o strumentale, ritenuto utile per consentire  adeguata  valutazione
clinica e medico-legale del  concorrente,  ivi  compreso  l'eventuale
esame radiologico del torace in due proiezioni,  in  caso  di  dubbio
diagnostico. Il concorrente maggiorenne da sottoporre a  detto  esame
dovra'   sottoscrivere    apposita    dichiarazione    di    consenso
all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel
citato allegato E del presente decreto. Il concorrente che e'  ancora
minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici,
invece, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso
compilata e sottoscritta in conformita' al medesimo allegato  E,  per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici. 
    4. La commissione provvedera' a definire il profilo sanitario  di
ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti  dalla  normativa  e
dalle direttive vigenti ed  in  base  alla  documentazione  sanitaria
prodotta dagli interessati in conformita' al successivo articolo  56,
comma 1, lettere b) e c) e comma 2 (per i soli concorrenti  di  sesso
femminile) ed agli accertamenti psicofisici effettuati. 
    5. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) idoneo all'ammissione all'Accademia navale, con  indicazione
del profilo sanitario di cui al precedente articolo 5, comma 9; 
      b)   inidoneo   all'ammissione   all'Accademia   navale,    con
indicazione del motivo. 
    6.  Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  in  possesso  dei
requisiti citati ai commi 1 e  2  del  presente  articolo  cui  sara'
attribuito il profilo sanitario minimo di cui al precedente  articolo
5, comma 9. 
    7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti  da
o che presentano: 
      a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente  normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b)  imperfezioni  ed  infermita'  per  le  quali  e'   prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3   nelle
caratteristiche somato-funzionali  del  profilo  sanitario  stabilito
dalle vigenti  direttive  per  delineare  il  profilo  sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare  (fermi  restando  gli
specifici requisiti prescritti dal presente decreto); 
      c)  disturbi  della  parola  tali  da  rendere  l'eloquio   non
chiaramente e prontamente intellegibile; 
      d) malattie o lesioni per le quali sono previsti  tempi  lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
      e) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di  incerta  prognosi,  la  presenza  di
alterazioni dei mezzi diottrici  o  del  fondo  oculare  che  possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria  o  quelle
collaterali, gli  esiti  di  intervento  per  la  correzione  mono  o
bilaterale dei vizi di  rifrazione,  gli  strabismi  manifesti  anche
alternanti;  gli  esiti  di  cheratotomia  radiale;  gli   esiti   di
laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina
o di evidenti lesioni corneali; 
      f) abuso di alcolici, positivita' agli accertamenti diagnostici
per  assunzione,  anche  saltuaria  od   occasionale,   di   sostanze
stupefacenti, e per utilizzo saltuario  od  occasionale  di  sostanze
psicoattive a scopo non terapeutico; 
      g) tatuaggi, riscontrati all'atto della visita medica generale,
che, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al  decoro
dell'uniforme o sono indice di personalita' abnorme (da accertare con
visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    8. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli  accertamenti
psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve  durata,  per  le  quali
risultera'  scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,
tale  da  lasciar  prevedere  il  possibile  recupero  dei  requisiti
richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio,
ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il  termine  -  che
non potra' superare la  data  prevista  per  il  completamento  della
procedura, di cui al precedente articolo 3, commi 1 e 2, lettera  b),
da parte di tutti i concorrenti - entro il  quale  sottoporra'  detti
concorrenti ai  previsti  accertamenti  psicofisici,  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. I concorrenti assenti  al
momento   dell'inizio   degli   accertamenti   psicofisici    saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che
sono le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 
    9.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  non  saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    10. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia,  inviare
con lettera raccomandata all'Accademia navale -  ufficio  concorsi  -
viale Italia 72 - 57127 Livorno, improrogabilmente  entro  il  decimo
giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici effettuati
presso il  Centro  di  selezione  della  Marina  militare,  specifica
istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con  il  servizio  sanitario
nazionale (con attestazione in originale  della  struttura  sanitaria
comprovante l'accreditamento), relativamente  alle  cause  che  hanno
determinato il giudizio di inidoneita'. Dette istanze dovranno essere
anticipate all'Accademia navale per fax (n. 0586/238222). 
    11. Non saranno  prese  in  considerazione  istanze  prive  della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre  i  termini  perentori
sopraindicati. In caso di accoglimento  dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno  dall'Accademia  navale  comunicazione  scritta  (lettera
raccomandata o  telegramma)  di  ammissione  con  riserva  alle  fasi
concorsuali di cui ai successivi articoli 53, 54 e  55.  In  caso  di
mancato  accoglimento  dell'istanza,   invece,   l'Accademia   navale
comunichera' all'interessato che il giudizio di inidoneita' riportato
al termine degli accertamenti psicofisici rimane confermato. 
    12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti  di  cui
al precedente comma 10 - in caso di accoglimento  dell'istanza  e  di
idoneita' alle fasi concorsuali di cui ai successivi articoli 53,  54
e 55, sostenute con riserva - sara' espresso dalla commissione di cui
al precedente articolo 4, comma 2, lettera c), numero 2),  a  seguito
di valutazione della documentazione sanitaria allegata all'istanza di
ulteriori accertamenti ovvero, solo qualora  ritenuto  necessario,  a
seguito  di  ulteriori  accertamenti   psicofisici.   I   concorrenti
convocati   per   essere   sottoposti   ad   ulteriori   accertamenti
psicofisici, se per qualsiasi motivo non  si  presentano  nel  luogo,
giorno e ora stabiliti, saranno considerati rinunciatari e, pertanto,
esclusi dal concorso. 
    13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui  al  precedente
articolo 4, comma 2, lettera c), numero 2) e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei  anche  a  seguito  della  valutazione
sanitaria  o  degli  ulteriori  accertamenti  psicofisici   disposti,
nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi saranno  esclusi  dal
concorso. 

        
      
          

CAPO III


CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 53 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei agli  accertamenti  psicofisici
saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, che  si  svolgeranno
presso l'Accademia navale, presumibilmente nel periodo  giugno-luglio
2012, con le modalita' indicate nella lettera  o  nel  telegramma  di
convocazione e, se idonei, sosterranno le  ulteriori  prove  previste
dal concorso per una durata presunta di sei  giorni.  Essi,  all'atto
della presentazione presso l'Accademia navale, dovranno essere muniti
del certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo
B, in corso di validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione medico-sportiva italiana ovvero  da  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il servizio  sanitario  nazionale
che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati  in
medicina dello sport. Il documento dovra' avere una data di  rilascio
non antecedente al 1°  novembre  2011  ovvero  dovra'  essere  valido
almeno fino al 31 ottobre 2012. La  mancata  presentazione  di  detto
certificato determinera' l'esclusione dal concorso. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, idonee scarpette  ginniche,
costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma
o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3.  Le  prove   di   efficienza   fisica,   tutte   obbligatorie,
consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi, con le modalita'
a fianco di ciascuno indicate: 
      a) nuoto m. 50 (qualunque stile), tempo limite 70 secondi; 
      b) salto in alto (massimo tre tentativi),  altezza  minima  110
cm.; 
      c) piegamenti  sulle  braccia  (tempo  limite  2  minuti  senza
interruzioni), minimo 14 piegamenti; 
      d) corsa piana di  m.  1.000,  tempo  massimo  4  minuti  e  50
secondi. 
    Il prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  R,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
    4.  Il  medesimo  allegato  R  contiene  disposizioni  circa   le
modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che  dovranno
tenere  i  concorrenti  nell'ipotesi  di  momentanea   indisposizione
fisica, di esiti di precedente infortunio  o  di  infortunio  che  si
verifica durante l'effettuazione degli esercizi. 
    5. La commissione preposta alle prove di  efficienza  fisica,  di
cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera c), numero 3): 
      a) verifichera' la validita' delle certificazioni prodotte  dai
concorrenti all'atto della presentazione in Accademia navale; 
      b) sottoporra'  i  concorrenti  agli  esercizi  previsti,  dopo
averli resi  edotti  delle  modalita'  di  esecuzione  degli  stessi,
secondo quanto previsto nei commi precedenti; 
      c) autorizzera', nei casi e con le modalita' previste dal  gia'
citato allegato R, il differimento della  data  di  effettuazione  di
tutti  o   parte   degli   esercizi,   comunicandolo   immediatamente
all'Accademia navale - ufficio concorsi; 
      d) redigera' il  verbale  delle  prove  di  efficienza  fisica,
attribuendo  a  ciascun  concorrente  il  giudizio  di  idoneita'   o
inidoneita' per ciascuno dei 4  esercizi  previsti  nel  gia'  citato
allegato R. 
    6.  Saranno  considerati  idonei  i   concorrenti   che   avranno
conseguito l'idoneita' in almeno tre dei quattro esercizi previsti. 
    7. Il  giudizio  espresso  dalla  commissione  per  le  prove  di
efficienza fisica e' definitivo. 

        
      
          

CAPO III


CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 54 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Al  termine  delle  prove  di  efficienza  fisica  di  cui  al
precedente  articolo  53,  i  candidati  giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4,
comma 1, lettera b) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello
svolgimento di una  serie  di  prove  (test,  questionari,  prove  di
performance, colloquio individuale) volte a  valutare  oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari per un  positivo  inserimento  in
Forza armata e nello specifico ruolo.  Tale  valutazione,  che  sara'
svolta con le  modalita'  indicate  nelle  «Norme  per  la  selezione
attitudinale  nel   concorso   prima   classe   dei   corsi   normali
dell'Accademia navale», e  con  riferimento  alla  direttiva  tecnica
«Profili attitudinali del personale della Marina militare»,  entrambe
emanate dall'Ispettorato delle scuole della Marina e vigenti all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti, si articolera' nelle  seguenti
aree d'indagine, a loro volta suddivise  negli  specifici  indicatori
attitudinali: 
      a)  area  "stile  di  pensiero":  analisi  predisposizione   al
cambiamento, struttura; 
      b) area "emozioni  e  relazioni":  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area "produttivita' e  competenze  gestionali":  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
      d)  area  "motivazionale":  bisogni  ed  aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera' il punteggio di livello attitudinale  a
ciascun concorrente  sulla  base  delle  risultanze  delle  prove  di
performance, delle valutazioni degli ufficiali psicologi e di  quelle
degli  ufficiali  colloquiatori;   tale   punteggio   sara'   diretta
espressione  degli  elementi  preponderanti  emergenti  dai   diversi
momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita'  o  di  inidoneita'.  Il  giudizio  di  inidoneita'  verra'
espresso  se  il  concorrente  riporta  un   punteggio   di   livello
attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90. 
    La commissione medesima, seduta stante,  comunichera'  a  ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
    - idoneo quale allievo ufficiale dei corsi normali  della  Marina
militare; 

        
      
          

CAPO III


CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 55 
 
 
Prova orale  di  matematica  e  prova  orale  facoltativa  di  lingua
                              straniera 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti  psicofisici,
alle prove di efficienza  fisica  e  agli  accertamenti  attitudinali
saranno ammessi alla prova  orale  di  matematica.  Inoltre,  saranno
ammessi con riserva a sostenere detta prova i concorrenti di  cui  al
precedente articolo 52, comma  8,  e  quelli  di  cui  al  precedente
articolo 52, comma 10, in caso di accoglimento dell'istanza,  qualora
giudicati idonei al termine delle prove di efficienza fisica e  degli
accertamenti attitudinali. 
    2. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti  di  cui
ai programmi  riportati  nel  gia'  citato  allegato  Q  al  presente
decreto.  Saranno  dichiarati  idonei  i  concorrenti   che   avranno
riportato un punteggio non inferiore a 21/30,  utile  ai  fini  della
formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 58. 
    3.  I  concorrenti  idonei  nella  prova  orale  di   matematica,
sempreche' lo  hanno  chiesto  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua  straniera
(non piu' di due, di cui una scelta fra la  francese,  l'inglese,  la
tedesca e la spagnola ed una scelta tra le precedenti e  l'araba,  la
cinese, la croata, l'hindi, la persiana, la russa  e  la  serba).  Le
modalita' di  svolgimento  della  suddetta  prova,  che  avra'  luogo
successivamente alla prova orale di  matematica,  sono  indicate  nel
gia' citato allegato Q al presente decreto.  I  concorrenti  che  non
intenderanno  piu'  sostenere   detta   prova   dovranno   rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati  dal
sostenerla. 
    4. Ai concorrenti che sosterranno la prova orale  facoltativa  di
lingua straniera sara' assegnato un punteggio, in relazione  al  voto
conseguito per ciascuna delle lingue prescelte. Tale  punteggio,  che
concorrera' alla formazione delle graduatorie di  cui  al  successivo
articolo 58, sara' cosi' determinato: 
      a) fino a 20/30: punti 0; 
      b) fino a 21/30: punti 0,05; 
      c) fino a 22/30: punti 0,10; 
      d) fino a 23/30: punti 0,15; 
      e) fino a 24/30: punti 0,20; 
      f) fino a 25/30: punti 0,25; 
      g) fino a 26/30: punti 0,30; 
      h) fino a 27/30: punti 0,35; 
      i) fino a 28/30: punti 0,40; 
      l) fino a 29/30: punti 0,45; 
      m) fino a 30/30: punti 0,50. 

        
      
          

CAPO III


CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 56 
 
 
                              Documenti 
 
 
    1. All'atto della presentazione presso  il  Centro  di  selezione
della  Marina  militare  di  Ancona,  i  concorrenti   ammessi   agli
accertamenti psicofisici dovranno consegnare i seguenti documenti  in
originale: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni,  con  relativo  referto  (solo  se  esiste  dubbio
diagnostico da parte della commissione medica,  l'esame  radiografico
verra' effettuato presso il Centro di selezione della Marina militare
di Ancona); 
      b) referto originale degli esami di cui al sottostante  elenco,
effettuati in data non anteriore ai tre  mesi  precedenti  la  visita
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate col servizio sanitario nazionale  (in  quest'ultimo  caso
dovra'  essere  prodotta  anche  attestazione  in   originale   della
struttura sanitaria  comprovante  l'accreditamento  con  il  servizio
sanitario nazionale): 
        1) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        2) emocromo completo; 
        3) VES; 
        4) glicemia; 
        5) creatininemia; 
        6) trigliceridemia; 
        7) colesterolemia; 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gammaGT; 
        10) transaminasemia (GOT e GPT); 
        11) markers virali: anti HAV, HbsAg, anti  HBs,  anti  HBc  e
anti HCV; 
        12) accertamento della positivita' per anticorpi per HIV. 
    Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo  agli  esami  effettuati,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare. 
      c) certificato, conforme al modello riportato nel  gia'  citato
allegato G, rilasciato dal proprio medico di fiducia e  controfirmato
dagli  interessati,  che  attesta  lo  stato  di  buona  salute,   la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti. Tale  certificato  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. 
    2.  I  concorrenti  di   sesso   femminile   dovranno,   inoltre,
presentare: 
      a)  ecografia  pelvica  con  relativo  referto  in   originale,
eseguita, in data non anteriore ai tre  mesi  precedenti  la  visita,
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso
dovra'  essere  prodotta  anche  attestazione  in   originale   della
struttura sanitaria  comprovante  l'accreditamento  con  il  servizio
sanitario nazionale. Sara' altresi' ritenuta valida  in  alternativa,
copia autenticata del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso presso una struttura sanitaria militare; 
      b) referto originale di test di  gravidanza  (sangue  o  urine)
eseguito, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti
la visita, presso strutture sanitarie pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate col servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo
caso dovra' essere prodotta anche  attestazione  in  originale  della
struttura sanitaria  comprovante  l'accreditamento  con  il  servizio
sanitario nazionale. 
    3. I concorrenti di entrambi i sessi dovranno consegnare: 
      a) atto di assenso in carta semplice, conforme all'allegato  S,
che costituisce parte integrante del presente  decreto,  sottoscritto
da entrambi i genitori o dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal  tutore,  se  ancora
minorenni all'atto della presentazione; 
      b)    apposita    dichiarazione    di    consenso     informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico previsto dal  precedente
articolo 52, comma 3, secondo quanto riportato nell'allegato  T,  che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche'  ulteriore
dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale  che,  ai
sensi  della  normativa  vigente,  sara'  loro   praticato   all'atto
dell'ammissione alla frequenza della prima classe  e  periodicamente,
ad intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione,
secondo quanto indicato nel medesimo allegato T al presente decreto; 
      c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
secondo il modello in allegato U, che  costituisce  parte  integrante
del presente decreto, concernente il possesso del  titolo  di  studio
prescritto per la partecipazione al concorso. I concorrenti, compresi
quelli provenienti dalle Scuole militari, dovranno dichiarare  l'anno
di conseguimento del predetto titolo, mentre quelli che  sono  ancora
minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta  in  calce  alla
predetta dichiarazione sostitutiva  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza di essi, dal tutore. 
    4. La mancata presentazione  anche  di  uno  solo  dei  documenti
indicati ai commi 1 (ad eccezione  della  lettera  a)),  2  e  3  del
presente articolo determinera' l'esclusione dal concorso. 
    5. I soli concorrenti risultati vincitori del  concorso  dovranno
consegnare, all'atto della presentazione all'Accademia navale per  la
frequenza  del  corso,  due  fotografie,  senza  copricapo,   formato
tessera, con l'indicazione sul retro  di  cognome,  nome  e  data  di
nascita. Inoltre, entro trenta giorni dalla  data  di  ammissione  ai
corsi normali, dovranno altresi' consegnare: 
      a) certificato anamnestico, rilasciato da  struttura  sanitaria
pubblica, delle vaccinazioni effettuate; 
      b) referto di analisi di laboratorio, rilasciato  da  struttura
sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico  del  glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo. 

        
      
          

CAPO III


CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 57 
 
 
                   Composizione delle commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di  cui
al precedente articolo 4, commi 1 e 2, lettera c). Tutto il personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di  cui  ai  successivi
commi del presente articolo apparterra' alla Marina militare. 
    2. La commissione di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  2,
lettera c), numero 1) sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non  inferiore  a  contrammiraglio  in
servizio, presidente; 
      b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano  di  fregata
in servizio, membri; 
      c) due  o  piu'  docenti  o  esperti  per  la  prova  orale  di
matematica, membri aggiunti; 
      d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      e) un sottufficiale con il grado di primo  maresciallo,  ovvero
un dipendente civile del Ministero della  difesa,  appartenente  alla
terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole  materie  per
le quali sono aggregati. La commissione  esaminatrice  potra'  essere
suddivisa in sottocommissioni nei casi e con  le  modalita'  previsti
dall'articolo 6 del decreto ministeriale 30 marzo 1999, citato  nelle
premesse. 
    3. La commissione di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano  di  vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b)  due  ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario   militare
marittimo, membri; 
      c) un sottufficiale del  ruolo  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  2,
lettera c), numero 2) sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano  di  vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b)  due  ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario   militare
marittimo, membri; 
      c) un sottufficiale del  ruolo  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di  medici  specialisti  esterni.
Gli ufficiali medici facenti  parte  di  detta  commissione  dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto  parte  della  commissione
per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 3. 
    5. La commissione di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  2,
lettera c), numero 3) sara' composta da: 
      a) un ufficiale superiore, presidente; 
      b) un ufficiale, membro; 
      c) un  sottufficiale  del  ruolo  marescialli  della  categoria
In/ISMEF, che assolvera' le funzioni di segretario. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
del supporto di personale dell'Accademia navale, esperto di settore e
di un ufficiale medico. 
    6. La commissione di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  1,
lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di  vascello,
presidente; 
      b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
      c) un sottufficiale del  ruolo  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   ufficiali
specialisti in selezione attitudinale. 

        
      
          

CAPO III


CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 58 
 
 
  Graduatoria finale di ammissione ai corsi e assegnazione ai Corpi 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove ed
accertamenti di cui al precedente articolo 3, commi 1 e 2, lettera b)
saranno iscritti, a cura della commissione  di  cui  all'articolo  4,
comma 2, lettera c), numero 1) del presente decreto, in due  distinte
graduatorie generali di merito, una per i posti di cui al  precedente
articolo 47, comma 1, lettera a)  ed  una  per  i  posti  di  cui  al
precedente articolo 47, comma 1, lettera b). 
    2.  Dette  graduatorie  saranno  formate  secondo  il   punteggio
risultante dalla media di quelli riportati  nella  prova  scritta  di
selezione culturale e nella prova orale, alla  quale  sara'  aggiunto
l'eventuale punteggio  incrementale  assegnato  per  la  prova  orale
facoltativa di lingua straniera, calcolato  secondo  quanto  previsto
dal precedente articolo 55, comma 4. A mente del precedente  articolo
2, comma 8, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si
trovano nelle condizioni di cui  all'articolo  580  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90,  all'atto  della
formazione delle graduatorie di  ammissione  alla  prima  classe  dei
corsi normali dell'Accademia navale  di  cui  al  presente  articolo,
dovranno  essere  risultati  idonei  in  tutte  le  fasi  concorsuali
previste nel precedente articolo 3, commi 1 e 2, lettera b). 
    3. Nel formare ciascuna graduatoria la commissione  terra'  conto
della riserva di posti prevista dal precedente articolo 48, commi 1 e
2 del presente decreto. Se i predetti  posti  riservati  non  possono
essere  ricoperti,  in  tutto  o  in  parte,  per  insufficienza   di
riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui ai  commi
3, 4 e 5 del medesimo articolo 48. 
    4. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia  di  preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'articolo 650, commi 1  e  2
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
    5. Le graduatorie degli  idonei  saranno  approvate  con  decreto
interdirigenziale. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara'
pubblicato nel giornale ufficiale del Ministero  della  difesa  e  di
tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito  nella
gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso sara' inoltre
pubblicato,   a   puro   titolo    informativo,    nei    siti    web
www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it. 
    6. La commissione medesima, sulla base della graduatoria  di  cui
al precedente comma 1 per i posti di cui al precedente  articolo  47,
comma 1, lettera a), procedera'  all'assegnazione  provvisoria  degli
idonei ai Corpi di stato  maggiore,  del  genio  navale,  delle  armi
navali, di commissariato militare marittimo e  delle  capitanerie  di
porto fino alla copertura dei posti messi a concorso,  tenendo  conto
dei requisiti di idoneita'  fisica,  dell'attitudine  dimostrata  dai
concorrenti, delle preferenze da loro espresse, ove  compatibili  con
le prioritarie  esigenze  di  Forza  armata,  al  fine  di  garantire
l'omogenea distribuzione degli idonei nei vari Corpi. 
    7. Saranno ammessi alla frequenza della prima  classe  dei  corsi
normali - sempreche' non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di
cui ai precedenti articoli 1, comma 3 e  47,  comma  7  del  presente
decreto - i primi 111 (centoundici) concorrenti idonei,  che  saranno
assegnati provvisoriamente ai Corpi  secondo  i  criteri  di  cui  al
precedente comma 6, ed i  primi  9  (nove)  concorrenti  idonei,  che
saranno assegnati al  Corpo  sanitario  militare  marittimo,  inclusi
nella corrispondente graduatoria di merito di cui al precedente comma
1. I vincitori del concorso saranno convocati a  cura  dell'Accademia
navale. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti ad una ferma
liberamente contratta, l'ammissione  al  corso  e'  subordinata  alla
concessione del nulla osta da parte della Direzione generale  per  il
personale militare che, allo scopo, chiedera'  il  prescritto  parere
della Forza armata di appartenenza. Detto nulla osta sara'  acquisito
d'ufficio dall'Accademia navale.  Coloro  che  non  si  presenteranno
nella  data  indicata   nella   comunicazione   saranno   considerati
rinunciatari e, quindi, non  ammessi  al  corso.  L'Accademia  navale
potra',  tuttavia,  autorizzare  il  differimento   della   data   di
presentazione fino ad un massimo di cinque giorni qualora la  mancata
presentazione sia dovuta a causa di forza maggiore. A  tal  fine  gli
interessati  dovranno  inviare,   entro   il   giorno   di   prevista
presentazione,  all'Accademia  navale  -  ufficio  concorsi   -   per
telegramma o fax  (n.  0586/238222),  documentazione  probatoria  del
motivo della mancata presentazione. 
    8. A seguito  delle  eventuali  rinunce  di  concorrenti  che  si
verificheranno entro il ventunesimo giorno dalla data di  inizio  dei
corsi, l'Accademia navale provvedera' al ripianamento delle  vacanze.
Successivamente, qualora i posti di cui  all'articolo  47,  comma  1,
lettera  a)  risulteranno  non   ricoperti   per   insufficienza   di
concorrenti idonei, su indicazione dello Stato maggiore della  Marina
militare, si procedera', entro il precitato termine, al  ripianamento
di detti posti con gli idonei non vincitori per  il  Corpo  sanitario
militare marittimo, previo gradimento di  questi  ultimi,  come  gia'
indicato al precedente articolo 47, comma 3. Allo spirare del termine
predetto, la commissione di cui al precedente articolo  4,  comma  2,
lettera  c),  numero  1)  formera'  le  graduatorie   definitive   di
ammissione ai corsi e, per i posti di cui al precedente articolo  47,
comma 1, lettera a), provvedera' altresi' all'assegnazione definitiva
ai  Corpi,  con  i  criteri   indicati   al   precedente   comma   6.
L'assegnazione  definitiva   ai   Corpi   potra'   comportare   anche
modificazioni della precedente assegnazione provvisoria. 
    9. Le graduatorie definitive degli ammessi ai  corsi  e  la  loro
parimenti definitiva assegnazione  ai  Corpi  saranno  approvate  con
decreto interdirigenziale. In particolare, i concorrenti  idonei  non
vincitori per il Corpo sanitario militare marittimo, se  si  verifica
la condizione di cui al precedente comma 8, verranno  inseriti  nella
graduatoria definitiva degli ammessi per i posti di cui  all'articolo
47, comma 1, lettera a) del presente  decreto,  dopo  l'ultimo  degli
idonei, secondo l'ordine  della  graduatoria  di  provenienza,  fermo
restando quanto previsto dal precedente articolo 48, comma 1, lettere
a) e b). Detto decreto sara' pubblicato  nel  foglio  d'ordini  della
Marina.  Il  medesimo  sara'  inoltre  pubblicato,  a   puro   titolo
informativo,    nei     siti     web     www.persomil.difesa.it     e
www.marina.difesa.it. 
    10. All'atto dell'ammissione  alla  frequenza  del  corso  presso
l'Accademia navale, i concorrenti gia' alle armi e quelli  richiamati
dal congedo saranno cancellati dal  ruolo  di  appartenenza,  con  la
conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura  della  Direzione
generale per il personale militare ai sensi  della  normativa  citata
nel precedente articolo 10, comma 1. La cancellazione  avra'  effetto
dalla data di ammissione in  qualita'  di  allievo  al  corso  presso
l'Accademia navale. A tal fine l'Accademia navale, al  termine  della
terza settimana di corso, fornira' alle  competenti  Divisioni  della
Direzione generale per il personale militare gli elenchi  dettagliati
dei concorrenti gia' alle armi e di  quelli  richiamati  dal  congedo
ammessi al  corso.  Gli  allievi  provenienti  dagli  ufficiali,  dai
sottufficiali  e  dai  volontari  in  servizio  permanente,  se   non
conseguiranno la  nomina  a  guardiamarina  in  servizio  permanente,
saranno reintegrati nel grado, a domanda,  reinseriti  nel  ruolo  di
provenienza ed  il  tempo  trascorso  in  Accademia  sara'  computato
nell'anzianita' di grado. Gli allievi provenienti  dai  volontari  in
ferma/rafferma in servizio, se non conseguiranno la predetta  nomina,
saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e
saranno  restituiti  ai   reparti/enti   di   appartenenza   per   il
completamento degli obblighi di servizio, computando nei  medesimi  i
periodi di tempo  trascorsi  in  qualita'  di  allievo.  Gli  ammessi
all'Accademia navale potranno essere: 
      a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore
se minorenni); 
      b) espulsi per motivi disciplinari, per perdita  dei  requisiti
psicofisici, per insufficiente attitudine militare o professionale  e
negli altri casi previsti dalla normativa vigente. 

        
      
          

CAPO III


CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 59 
 
 
                     Disposizioni amministrative 
 
 
    1. Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 11, sono
a carico dell'Amministrazione le spese  concernenti  il  mantenimento
degli allievi e l'acquisto dei libri di testo, sinossi ed oggetti  di
cancelleria occorrenti per la loro istruzione. 
    2. Sono, invece, a carico degli allievi  le  spese  di  carattere
straordinario riferite all'acquisto di strumenti scientifici  ad  uso
individuale, degli  oggetti  occorrenti  per  gli  studi  facoltativi
richiesti dagli  allievi  medesimi,  nonche'  le  spese  riferite  al
pagamento per danneggiamento o perdita di materiale e al rinnovamento
di capi di corredo divenuti inservibili per loro incuria. 
    3. All'atto dell'ammissione in Accademia gli allievi  maggiorenni
o un genitore/tutore degli allievi minorenni dovranno rilasciare  una
dichiarazione secondo il modello riportato in allegato V con la quale
si obbligano al pagamento delle spese straordinarie e,  in  generale,
di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare  debitori  verso
l'Amministrazione  militare.   Incorre   nel   rinvio   dall'istituto
l'allievo che lascia passare due mesi dalla scadenza  dei  versamenti
richiesti dall'Accademia navale senza effettuarli. Quanto  sopra  non
limita  l'azione  che  l'Accademia  stessa  puo'  promuovere  per  il
recupero dei crediti. 
    4. Gli allievi che, per qualsiasi motivo, cessano definitivamente
di far parte dell'Accademia dovranno: 
      a) soddisfare gli  obblighi  assunti  verso  l'Amministrazione,
liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute; 
      b)  restituire  i  libri,  gli  strumenti  e  le  pubblicazioni
ricevute dall'Accademia navale, nonche' tutti gli effetti di  corredo
stabiliti dal Comando  dell'istituto  (il  materiale  non  restituito
verra' addebitato al prezzo delle tariffe in vigore); 
      c) restituire gli strumenti di studio e di lavoro ed ogni altro
effetto prelevato a pagamento, qualora il relativo  acquisto  non  e'
stato gia' saldato. 

        
      
          

CAPO III


CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 60 
 
 
            Disposizioni per l'accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
articolo 2, le attivita' indicate al precedente  articolo  7  saranno
svolte dall'Accademia navale. 
    2. All'atto dell'arruolamento i vincitori  del  concorso  saranno
sottoposti a visita medica di incorporamento da parte  del  dirigente
del servizio sanitario  dell'Accademia  navale.  Coloro  che  saranno
giudicati inidonei per  la  perdita  di  uno  o  piu'  dei  requisiti
previsti nel presente decreto  saranno  immediatamente  inviati  alla
commissione   medico-legale    competente    per    territorio    per
l'accertamento dell'idoneita' fisica quali allievi della prima classe
dell'Accademia navale. Sia nel  caso  di  conferma  del  giudizio  di
inidoneita', sia nel  caso  di  temporanea  inidoneita'  superiore  a
trenta giorni, i predetti vincitori  saranno  immediatamente  esclusi
dal concorso, con provvedimento motivato,  ai  sensi  del  precedente
articolo 2, comma 7, per difetto del requisito  di  cui  al  medesimo
articolo 2, comma 1, lettera d). 

        
      
          

CAPO III


CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 61 
 
 
         Disposizioni per il trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ferme restando le disposizioni di cui al  precedente  articolo
14, i responsabili del trattamento dei dati,  ai  fini  del  presente
concorso, sono, ognuno per le parti di competenza: 
      a) il Comandante dell'Accademia navale; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo
57. 

        
      
          

CAPO IV


CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013

                               Art. 62 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per  l'ammissione
di  90  (novanta)  allievi  alla  prima  classe  dei  corsi  regolari
dell'Accademia aeronautica per l'anno accademico 2012-2013, di cui al
precedente articolo 1, comma 1, lettera c), sono cosi' ripartiti: 
      a) n. 62 (sessantadue) del ruolo normale dell'Arma aeronautica,
di cui: 
        1)  n.  48  (quarantotto)  del   ruolo   naviganti   normale,
specialita' pilota; 
        2) n. 14 (quattordici) del ruolo normale delle armi; 
      b) n. 14 (quattordici) del ruolo normale del  Corpo  del  genio
aeronautico; 
      c) n. 8 (otto) del ruolo normale  del  Corpo  di  commissariato
aeronautico; 
      d)  n.  6  (sei)  del  ruolo  normale   del   Corpo   sanitario
aeronautico. 
    A tale concorso non potranno partecipare coloro che, alla data di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle   domande   di
partecipazione,  frequentano   il   corso   regolare   dell'Accademia
aeronautica. 
    2. I concorrenti possono presentare domanda per uno soltanto  dei
ruoli di cui al precedente comma 1. 
    3. I vincitori del concorso,  subordinatamente  alla  verifica  -
anche successiva all'ammissione  in  Accademia  -  del  possesso  dei
requisiti di cui al precedente  articolo  2,  saranno  ammessi  quali
allievi alla frequenza dei corsi all'Accademia aeronautica. 
    4. Durante la permanenza in Accademia: 
      a)  gli  ammessi  ai  corsi  per  il  ruolo  naviganti  normale
dell'Arma aeronautica e  quelli  per  il  ruolo  normale  delle  armi
dell'Arma aeronautica  seguiranno  un  corso  di  laurea  in  scienze
aeronautiche articolato in un piano di studi triennale che  consente,
attraverso la frequenza di successivi moduli, il conseguimento  della
laurea magistrale (gia' specialistica). I piani  degli  studi,  anche
durante gli anni successivi al primo, saranno definiti dall'Accademia
aeronautica  per  indirizzare  opportunamente   la   formazione   dei
frequentatori all'impiego in Forza armata; 
      b) gli ammessi ai corsi per il  ruolo  normale  del  Corpo  del
genio aeronautico  seguiranno  un  corso  di  laurea,  triennale,  in
ingegneria ed uno successivo, biennale, di  laurea  magistrale  (gia'
specialistica) in ingegneria aerospaziale, elettronica o  civile.  La
suddivisione  tra  i  vari   corsi   sara'   effettuata   d'autorita'
dall'Accademia aeronautica, sulla base delle esigenze stabilite dalla
Forza armata e tenuto conto, per quanto possibile,  delle  preferenze
espresse dagli interessati. Durante l'iter formativo eventuali  cambi
di indirizzo di laurea potranno  essere  proposti  dagli  interessati
all'Accademia aeronautica che definira', in ogni caso, i piani  degli
studi in  osservanza  delle  esigenze  della  Forza  armata  e  della
necessita' di adeguare la  formazione  ai  nuovi  iter  didattici  di
concerto  con  la  competente  universita'  anche  durante  gli  anni
accademici successivi al primo; 
      c) gli ammessi ai corsi per  il  ruolo  normale  del  Corpo  di
commissariato aeronautico seguiranno un corso di studi  universitari,
per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza; 
      d) gli  ammessi  ai  corsi  per  il  ruolo  normale  del  Corpo
sanitario aeronautico seguiranno un corso di studi universitari,  per
il conseguimento della laurea magistrale  in  medicina  e  chirurgia.
L'Accademia aeronautica definira', in ogni caso, il piano degli studi
in osservanza delle esigenze della Forza armata e della necessita' di
adeguare la formazione  ai  nuovi  iter  didattici  di  concerto  con
l'universita' anche durante gli anni accademici successivi al primo. 
    5. Per quanto indicato nel precedente comma 4: 
      a) i concorrenti in possesso della laurea in giurisprudenza, di
quella in scienze giuridiche e di quella specialistica magistrale  in
giurisprudenza non potranno partecipare al concorso per il corso  per
il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico; 
      b) i concorrenti in possesso della laurea in  ingegneria  o  di
quella  specialistica   magistrale   in   ingegneria   non   potranno
partecipare al concorso per il ruolo  normale  del  Corpo  del  genio
aeronautico; 
      c) i  concorrenti  in  possesso  della  laurea  in  medicina  e
chirurgia non potranno partecipare al concorso per il  ruolo  normale
del Corpo sanitario aeronautico. 
    Inoltre, i concorrenti che all'atto dell'ammissione in  Accademia
aeronautica hanno gia' sostenuto  esami  universitari  del  corso  di
studi da frequentare non potranno comunque farli valere. 
    6. Le materie di insegnamento e le modalita' di  svolgimento  dei
corsi sono quelle previste dal piano degli  studi.  Gli  insegnamenti
sono riconosciuti validi ai fini universitari, secondo  la  normativa
vigente. 
    7. Gli ammessi al ruolo naviganti normale  dell'Arma  aeronautica
frequenteranno, inoltre, corsi di pilotaggio per il conseguimento del
brevetto di pilota di aeroplano, come indicato al successivo articolo
78. 
    8. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi  saranno  tenuti  a  frequentare,  i  medesimi,  a  richiesta
dell'Accademia aeronautica, dovranno sottoscrivere una  dichiarazione
sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: 
      a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado; 
      b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2012-2013 presso
le universita'. 
    I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far  vistare  la
loro firma apposta in calce alla predetta  dichiarazione  sostitutiva
da entrambi i genitori o dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore. 
    9. Per le spese di vitto ed alloggio e di prima vestizione  degli
allievi del primo  e  secondo  anno  di  corso  si  applicheranno  le
disposizioni di cui al precedente articolo 11, comma  1.  Tali  spese
saranno a carico dei frequentatori a  decorrere  dal  terzo  anno  di
corso. Le spese per  l'acquisto  dei  libri  di  testo  in  commercio
durante  il  primo  e  secondo  anno   di   corso   sono   a   carico
dell'Amministrazione militare e,  successivamente,  a  decorrere  dal
terzo anno di corso, le stesse sono a carico dei frequentatori. 
    10. Fermo restando quanto previsto  dal  precedente  articolo  1,
comma 3, il numero dei posti potra' subire modificazioni,  fino  alla
data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito,  al  fine  di
soddisfare  eventuali  sopravvenute  esigenze  della   Forza   armata
connesse alla consistenza del ruolo normale  dei  rispettivi  Arma  o
Corpi. 

        
      
          

CAPO IV


CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013

                               Art. 63 
 
 
                          Riserve di posti 
 
 
    1. Nel concorso di cui al precedente articolo 62,  sono  previste
le seguenti riserve di posti: 
      a) per gli allievi di tutte le Scuole militari - se  conseguono
al termine dell'anno scolastico 2011-2012 il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo  grado,  riportano  giudizio  di  idoneita'  in
attitudine militare presso dette Scuole e risultano idonei al termine
del concorso - il 30% complessivo  dei  posti  previsti  per  ciascun
corso, di cui il 20% a favore dei diplomati presso la Scuola militare
dell'Aeronautica ed il 10% a favore dei diplomati  presso  le  Scuole
militari dell'Esercito e della Marina. 
      b) per il coniuge ed i figli superstiti, ovvero per  i  parenti
in linea  collaterale  di  secondo  grado  se  unici  superstiti  del
personale delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  deceduto  in
servizio e per causa di servizio,  il  10%  dei  posti  previsti  per
ciascun corso. 
    2. I posti riservati di cui al  precedente  comma  1  sono  cosi'
ripartiti: 
      a)  per  il  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma  aeronautica,
specialita' pilota: 10 (dieci)  per  gli  allievi  provenienti  dalla
Scuola  militare  dell'Aeronautica,  5  (cinque)  per   gli   allievi
provenienti dalle altre Scuole militari e 5 (cinque) per  gli  aventi
titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); 
      b) per il ruolo normale delle  armi  dell'Arma  aeronautica:  3
(tre)   per   gli   allievi   provenienti   dalla   Scuola   militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli  allievi  provenienti  dalle  altre
Scuole militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva  di  cui
al precedente comma 1, lettera b); 
      c) per il ruolo normale del  Corpo  del  genio  aeronautico:  3
(tre)   per   gli   allievi   provenienti   dalla   Scuola   militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli  allievi  provenienti  dalle  altre
Scuole militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva  di  cui
al precedente comma 1, lettera b); 
      d)  per  il  ruolo  normale   del   Corpo   di   commissariato:
aeronautico:  2  (due)  per  gli  allievi  provenienti  dalla  Scuola
militare dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli allievi provenienti  dalle
altre Scuole militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di
cui al precedente comma 1, lettera b); 
      e) per il ruolo normale  del  Corpo  sanitario  aeronautico:  1
(uno)   per   gli   allievi   provenienti   dalla   Scuola   militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli  allievi  provenienti  dalle  altre
Scuole militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva  di  cui
al precedente comma 1, lettera b); 
    3. I posti di cui al precedente comma 2, lettere a), b),  c),  d)
ed  e)  eventualmente  non  ricoperti  in  una  delle  due   predette
ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%)  di  cui  al  precedente
comma 1, lettera a) del presente articolo saranno devoluti all'altra. 
    4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera  a)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a: 
      a) concorrenti idonei che sono  alle  armi  entro  la  data  di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui
al successivo articolo 64, in qualita'  di  ufficiali  inferiori,  di
sottufficiali o di militari  di  truppa  in  ferma  volontaria  o  in
rafferma; 
      b) altri concorrenti idonei. 
    5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera  b)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito, agli altri concorrenti idonei. 

        
      
          

CAPO IV


CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013

                               Art. 64 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata ed inviata esclusivamente on-line a mezzo  della  procedura
disponibile  nei   siti   web   https://www.aeronautica.difesa.it/   e
www.persomil.difesa.it, entro il termine  di  30  (trenta)  giorni  a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella gazzetta  ufficiale  -  4^  serie  speciale  -
seguendo le istruzioni per la compilazione che  saranno  fornite  dal
sistema automatizzato. All'atto della presentazione alla prima  prova
i concorrenti dovranno portare al seguito  la  ricevuta  di  avvenuto
inoltro della domanda, nonche'  stampa  della  domanda  stessa  e  un
documento d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato in
corso di validita'. I concorrenti che,  alla  data  di  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, sono minorenni dovranno,
altresi', portare  al  seguito  copia  di  un  documento  d'identita'
rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validita' di
entrambi i  genitori  o  del  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, del tutore, ai  fini  di
cui al successivo comma  3.  L'Accademia  aeronautica  provvedera'  a
raccogliere tutte le domande e a farle sottoscrivere  per  esteso  ai
concorrenti, a pena di esclusione, all'atto della presentazione  alla
prova scritta di preselezione, per la conferma dell'avvenuto inoltro.
La domanda presentata on-line  non  dovra'  essere  spedita  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento e, a pena di  esclusione,  non
potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione. 
    2. Solo in caso di temporanea  indisponibilita'  della  precitata
procedura automatizzata o di  impossibilita'  di  accesso  alla  rete
internet,  la  domanda  potra'  essere  redatta  in  carta  semplice,
utilizzando  l'apposito  modulo  riportato   nell'allegato   Z,   che
costituisce parte integrante  del  presente  decreto,  osservando  le
istruzioni riportate sul modulo stesso, reperibili anche nei siti web
https://www.aeronautica.difesa.it/ e  www.persomil.difesa.it.  In  tal
caso, la domanda dovra' essere, a pena  di  esclusione,  firmata  per
esteso dal concorrente e spedita a mezzo raccomandata con  avviso  di
ricevimento all'Accademia aeronautica - ufficio concorsi  -  via  San
Gennaro Agnano 30 - 80078 Pozzuoli (NA), entro il medesimo termine di
cui al precedente comma 1. A tal fine fara' fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. I concorrenti residenti  all'estero,
in  tale  eventualita',  potranno  inoltrare  la  domanda,  entro  il
medesimo termine, anche per il tramite delle Autorita' diplomatiche e
consolari  che  ne  cureranno  l'immediato  inoltro   alla   predetta
Accademia,  custodendone  copia.  I  militari  impiegati  fuori   dal
territorio metropolitano presso unita' dislocate in  operazioni,  che
hanno titolo a partecipare al concorso di cui al precedente  articolo
62  del  presente  decreto,  se  si  trovano  nell'impossibilita'  di
accedere alla rete internet, potranno presentare la domanda, entro il
medesimo termine,  ai  rispettivi  Comandi  di  appartenenza.  Questi
provvederanno a  trasmettere  al  sopracitato  indirizzo  le  domande
presentate,  improrogabilmente  entro  tre  giorni  dalla   data   di
assunzione a protocollo delle stesse, custodendone  copia.  In  detti
casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione  a
protocollo della  domanda  da  parte  del  Comando  del  reparto/ente
ricevente. Gli allievi delle Scuole militari e i militari in servizio
dovranno presentare  la  domanda  secondo  la  procedura  di  cui  al
precedente comma 1 e comunicare al proprio Comando di aver  inoltrato
la domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Il concorrente che, alla data di presentazione  della  domanda
di partecipazione  al  concorso,  e'  minorenne  dovra',  a  pena  di
esclusione, far vistare la sua firma, apposta in calce alla  domanda,
da entrambi i genitori o dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore. 
    4. Nella domanda il concorrente,  consapevole  delle  conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive modificazioni e integrazioni, dovra' dichiarare: 
      a) l'Arma e il ruolo o il Corpo (uno  soltanto)  per  il  quale
intende concorrere di cui al precedente articolo 62, commi 1 e 2.  Il
concorrente potra' modificare detta preferenza  esclusivamente  entro
la data di scadenza del termine di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo  fine
dal concorrente dopo tale data non saranno prese in considerazione; 
      b)  la  lingua  straniera  nella  quale  intende  eventualmente
sostenere l'ulteriore prova  orale  facoltativa,  scelta  tra  quella
araba, francese, russa, spagnola e  tedesca.  Il  concorrente  potra'
modificare/esprimere detta preferenza esclusivamente entro la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo fine dopo tale  data
non saranno prese in considerazione; 
      c) se intende sostenere la prova facoltativa di informatica. Il
concorrente potra' esprimere detta preferenza esclusivamente entro la
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo  fine
dopo tale data non saranno prese in considerazione; 
      d) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita); 
      e) il codice fiscale; 
      f) di essere cittadino italiano, la localita', provincia e data
di nascita. In caso  di  doppia  cittadinanza,  dovra'  indicare,  in
apposita dichiarazione da  consegnare  all'atto  della  presentazione
alla prova scritta di preselezione, la  seconda  cittadinanza  ed  in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari; 
      g) il preciso recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo  e
numero  civico)  presso  il  quale   desidera   ricevere   tutte   le
comunicazioni relative  al  concorso  e,  ove  possibile,  il  numero
telefonico e l'indirizzo di posta elettronica.  Il  concorrente  che,
successivamente  alla   presentazione   della   domanda,   e'   stato
incorporato in un reparto/ente militare  sara'  tenuto  a  comunicare
subito,  per  telegramma  o  fax  (numero   081/7355083)   o   e-mail
(aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it), all'Accademia  aeronautica  il
reparto/ente  presso  il  quale  presta  servizio  ed   il   relativo
indirizzo. Il concorrente dovra' altresi'  segnalare  tempestivamente
all'Accademia aeronautica, per telegramma o fax (numero  081/7355083)
o  e-mail   (aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it),   ogni   eventuale
variazione  del  recapito  indicato  nella  domanda  che   verra'   a
verificarsi durante l'espletamento  del  concorso.  L'Amministrazione
militare  non   assume   alcuna   responsabilita'   per   l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito da  parte  del  concorrente  ovvero  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento  del  recapito  stesso  indicato  nella
domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici   o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, a  caso  fortuito  o  a  forza
maggiore; 
      h) il titolo di studio posseduto o  che  potra'  conseguire  al
termine   dell'anno   scolastico   2011-2012,    con    l'indicazione
dell'Istituto scolastico presso il quale  ha  conseguito  o  sta  per
conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo  grado.  Il
concorrente che, all'atto  della  presentazione  della  domanda,  non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con  riserva  al  concorso  ed   avra'   l'obbligo   di   comunicarne
all'Accademia aeronautica, per telegramma,  l'avvenuto  conseguimento
con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo  di  studio
determinera'  l'esclusione  dal  concorso.  Il  concorrente  che   ha
conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero   dovra'   documentare
l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione
al concorso; 
      i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva (se
in possesso della  doppia  cittadinanza).  Se  militare  in  servizio
dovra' indicare la data di inizio del servizio, il  proprio  grado  e
l'indirizzo del reparto/ente presso  il  quale  presta  servizio.  Le
comunicazioni  relative  al  concorso  saranno  inviate  al  recapito
indicato  nella  domanda  e  non  per  il  tramite  del  Comando   di
appartenenza,  che  tuttavia   dovra'   essere   informato   a   cura
dell'interessato. Il concorrente  che  e'  gia'  stato  collocato  in
congedo dovra' indicare le date di inizio e di fine servizio, nonche'
il grado rivestito  all'atto  del  congedamento.  I  concorrenti  che
avranno diritto all'elevazione dei limiti d'eta' dovranno  dichiarare
tutti  i  periodi  di  servizio  militare  effettivamente   prestato,
specificando, con una  dichiarazione  da  consegnare  all'atto  della
presentazione alla prova scritta di  preselezione,  per  ciascuno  di
essi:  denominazione  ed  indirizzo  del/i  reparto/i  ove  e'  stato
effettivamente prestato il servizio militare; la/e data/e di inizio e
termine; il/i grado/i e/o la/e qualifica/che rivestita/e; 
      l) il proprio stato civile e  l'eventuale  numero  di  figli  a
carico; 
      m) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  di  non
avere in corso procedimenti penali  ne'  procedimenti  amministrativi
per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione,  ne'  che
risultano  a  proprio  carico  procedimenti  penali  iscrivibili  nel
casellario giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313.  In  caso
contrario, dovra' indicare - in apposita dichiarazione da  consegnare
all'atto della presentazione alla prova scritta di preselezione -  le
condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni
altro  eventuale  precedente   penale,   precisando   la   data   del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che  lo  ha  emanato,  ovvero
quella presso la quale pende un  eventuale  procedimento  penale  per
aver acquisito la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi',
a comunicare all'Accademia aeronautica qualsiasi variazione della sua
posizione   giudiziaria   che   intervenga    successivamente    alla
dichiarazione di cui  sopra.  La  dichiarazione  resa  nella  domanda
dovra'  comunque  essere   reiterata   con   apposita   dichiarazione
sostitutiva da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, durante  la
frequenza  del  tirocinio  psicoattitudinale  e   comportamentale   e
all'atto dell'incorporazione; 
      n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni
utili a  consentire  all'Amministrazione  militare  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di  preferenza,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di  partecipazione.  Il  concorrente  che
dichiara, inoltre, il possesso del titolo di  preferenza  concernente
il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di  un
anno, nell'Amministrazione della difesa  dovra'  consegnare  all'atto
della  presentazione  alla  prova   scritta   di   preselezione   una
dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato.
La mancata presentazione nei termini e con le modalita'  predette  di
tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del
relativo titolo di preferenza; 
      o) di godere dei diritti civili e politici; 
      p) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione di proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; 
      q) l'eventuale diritto  alla  riserva  di  posti  di  cui  agli
articoli 645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      r) soltanto se  concorrente  per  il  ruolo  naviganti  normale
dell'Arma aeronautica, di non  essere  stato  dimesso  da  Accademie,
Scuole o altri Istituti anche di formazione delle Forze armate  o  di
polizia dello Stato per insufficiente attitudine al pilotaggio; 
      s) la residenza ed il comune  nelle  cui  liste  elettorali  e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della  cancellazione
dalle liste medesime. I  concorrenti  residenti  all'estero  dovranno
indicare, con apposita dichiarazione  da  consegnare  all'atto  della
presentazione alla prova scritta di preselezione, l'ultima  residenza
in Italia e la data di espatrio; 
      t) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al  corso,
sara' cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio  o
in congedo),  ai  sensi  della  normativa  vigente,  con  conseguente
perdita del grado rivestito; 
      u)  di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  ed  al
trattamento  dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento   del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      v) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. 
    5. L'Accademia aeronautica ha facolta' di  far  regolarizzare  le
domande che, spedite nei termini,  risultino  formalmente  irregolari
per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda,  di
cui al gia' citato allegato Z al presente decreto. 

        
      
          

CAPO IV


CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013

                               Art. 65 
 
 
                          Fasi del concorso 
 
 
    1. Il concorso di cui al precedente articolo 62, comma 1  prevede
le fasi concorsuali indicate nel precedente articolo 3, commi 1 e  2,
lettera c). 

        
      
          

CAPO IV


CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013

                               Art. 66 
 
 
                    Prova scritta di preselezione 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione  di
cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero  1)  -  con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per  la
partecipazione al concorso - alla prova scritta di  preselezione,  di
cui all'allegato AA, che costituisce parte  integrante  del  presente
decreto,  che   avra'   luogo   presso   il   Centro   di   selezione
dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia (RM) - via
tenente colonnello Di Trani (gia' via Sauro Rinaldi  3),  secondo  il
seguente calendario: 
      a) 6 febbraio 2012, presentazione alle 1400 per  i  concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere A e B e per tutti  i  concorrenti
frequentatori delle Scuole militari a prescindere dal cognome; 
      b) 7 febbraio 2012, presentazione alle 0900 per  i  concorrenti
il cui cognome inizi con la lettera C; 
      c) 7 febbraio 2012, presentazione alle 1400 per  i  concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere D, E ed F; 
      d) 8 febbraio 2012, presentazione alle 0900 per  i  concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere G, H, I, J, K ed L; 
      e) 8 febbraio 2012, presentazione alle 1400 per  i  concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere M, N ed O; 
      f) 9 febbraio 2012, presentazione alle 0900 per  i  concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere P, Q ed R; 
      g) 9 febbraio 2012, presentazione alle 1400 per  i  concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere S, T, U, V, W, X, Y e Z. 
    2. Gli orari sopraindicati sono quelli dell'orario ufficiale.  Il
suddetto calendario delle prove ha valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti  e  nei  confronti  di  tutti  i  concorrenti.  Pertanto,   i
concorrenti ai  quali  non  sia  stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso  sono  tenuti  a   presentarsi,   senza   attendere   alcuna
convocazione, nella sede, nell'ora e nel giorno per ciascuno  fissati
nel calendario sopra indicato. Eventuali modificazioni della  sede  e
delle date di svolgimento della prova scritta di preselezione saranno
rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  4^
serie speciale - del 24 gennaio 2012 che avra' valore di  notifica  a
tutti gli effetti e nei  confronti  di  tutti  i  concorrenti.  Nella
stessa Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 24  gennaio  2012
tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 
    3. Alla prova scritta  di  preselezione  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti della ricevuta di avvenuto inoltro  della  domanda
di partecipazione, nonche' della stampa della domanda stessa e di  un
documento di identita' rilasciato da un'amministrazione  dello  Stato
in corso di validita'. I concorrenti assenti al  momento  dell'inizio
della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza  maggiore.  Non
saranno  previste  riconvocazioni  ad   eccezione   di   concomitante
svolgimento  di  prove  nell'ambito   di   altri   concorsi   indetti
dall'Amministrazione della difesa  ai  quali  i  concorrenti  abbiano
chiesto di partecipare. A  tal  fine  gli  interessati  dovranno  far
pervenire  all'Accademia  aeronautica   -   ufficio   concorsi   (per
telegramma  o  fax  al  n.   081/7355083   o   e-mail   all'indirizzo
aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it) un'istanza di nuova convocazione
entro il giorno  antecedente  a  quello  di  prevista  presentazione,
inviando documentazione probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'
essere disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della
prova stessa, avverra' per e-mail (se e' stato indicato  il  relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 
    4. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno  osservate,   per   quanto   applicabili,   le   disposizioni
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, nonche' quelle contenute nell'allegato AA  al  presente
decreto. La prova consistera'  nella  somministrazione  collettiva  e
standardizzata di questionari, a risposta  multipla,  finalizzati  ad
accertare, attraverso un'adeguata  articolazione  della  prova,  come
dettagliatamente indicato nel gia' citato  allegato  AA  al  presente
decreto, il livello  di  cultura  generale,  nonche'  a  valutare  le
capacita' logiche e le attitudini mentali dei concorrenti,  utili  ad
intraprendere con successo le  attivita'  formative  previste  per  i
ruoli di cui al precedente articolo 62. La  banca  dati  dalla  quale
saranno estratti i quesiti per le materie elencate al citato allegato
AA, numero 1, lettere a), b) e c),  sara'  pubblicata  nei  siti  web
www.aeronautica.difesa.it e https://www.persomil.difesa.it/ non  oltre
la quarta settimana precedente la data di inizio della prova  scritta
di preselezione. 
    5. Sulla base dei punteggi riportati  nella  predetta  prova,  la
preposta commissione compilera' graduatorie distinte per  ogni  ruolo
di cui al precedente articolo 62, comma 1 allo scopo  di  individuare
coloro che saranno ammessi agli accertamenti psicofisici. 
    6. Saranno ammessi a sostenere gli  accertamenti  psicofisici  di
cui al successivo articolo 67, secondo l'ordine della graduatoria  di
cui al precedente comma 5, i concorrenti rientranti entro i  seguenti
limiti numerici: 
      a)  720  (settecentoventi)  per  il  ruolo  naviganti   normale
dell'Arma aeronautica, specialita' pilota; 
      b)  210  (duecentodieci)  per  il  ruolo  normale  delle   armi
dell'Arma aeronautica; 
      c) 210 (duecentodieci) per il ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico; 
      d)  120  (centoventi)  per  il  ruolo  normale  del  Corpo   di
commissariato aeronautico; 
      e) 90 (novanta)  per  il  ruolo  normale  del  Corpo  sanitario
aeronautico. 
    Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che avranno riportato, in
ciascuna  graduatoria  per  Arma  e  Corpo,   lo   stesso   punteggio
dell'ultimo concorrente ammesso. 
    I punteggi relativi alla prova scritta  di  preselezione  saranno
affissi, a cura della commissione, all'albo del Centro di selezione. 
    7. L'esito della prova scritta  di  preselezione  e  la  data  di
convocazione agli accertamenti psicofisici saranno  resi  disponibili
nei  siti  web  www.aeronautica.difesa.it  e   www.persomil.difesa.it
nonche' presso il Ministero della difesa - Direzione generale per  il
personale militare -  sezione  relazioni  con  il  pubblico  -  viale
dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel.  06/517051012.  Nella  gazzetta
ufficiale - 4^ serie speciale -  del  17  febbraio  2012,  ovvero  in
quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, sara' comunicata  la
data di pubblicazione dell'esito della prova scritta di preselezione.
Solo detta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti  i  concorrenti.  L'esito  della  prova,  a  puro  titolo
informativo, sara' reso noto anche per e-mail alla casella  di  posta
elettronica indicata nella domanda di partecipazione. 

        
      
          

CAPO IV


CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013

                               Art. 67 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
 
    1.  I  concorrenti  risultati  idonei  alla  prova   scritta   di
preselezione saranno convocati ai sensi del precedente  articolo  66,
commi 6 e 7 presso l'Istituto medico legale, ubicato in Roma  in  via
Piero Gobetti 2, per essere sottoposti, a cura della  commissione  di
cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera  a),  all'accertamento
del possesso dei  requisiti  psicofisici  richiesti  dalla  normativa
vigente per l'accesso  ai  ruoli/specialita'  di  cui  al  precedente
articolo 62. I predetti accertamenti saranno  svolti  su  due  giorni
durante  i  quali  non  sara'  assicurato  ai  partecipanti  vitto  e
alloggio. Coloro che non si  presenteranno  nel  giorno,  nell'ora  e
secondo le modalita' indicate nella convocazione ovvero  risulteranno
assenti  il  secondo  giorno  di  accertamenti  psicofisici   saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni  ad  eccezione   di
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione della  difesa  ai  quali  i  concorrenti
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire  all'Accademia  aeronautica   -   ufficio   concorsi   (per
telegramma  o  fax  al  n.   081/7355083   o   e-mail   all'indirizzo
aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it) un'istanza di nuova convocazione
entro il giorno  antecedente  a  quello  di  prevista  presentazione,
inviando documentazione probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'
essere disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della
prova stessa, avverra' per e-mail (se e' stato indicato  il  relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.  Inoltre,  i
concorrenti alle armi impiegati all'estero presso unita' impegnate in
operazioni e che non possono far rientro in territorio nazionale  nei
giorni  di  svolgimento  degli  accertamenti  psicofisici,   potranno
presentare  istanza  di  differimento  della  data  di   convocazione
allegando alla stessa una dichiarazione resa dal Comando  di  impiego
che attesti l'impossibilita' del candidato a rientrare in  territorio
nazionale  entro  il  giorno  di   convocazione   agli   accertamenti
psicofisici. Tutti i concorrenti dovranno consegnare, all'atto  della
presentazione all'Istituto medico legale di Roma per  l'effettuazione
degli accertamenti psicofisici, i seguenti documenti: 
      a) certificato, in originale o in copia conforme, di  idoneita'
ad attivita' sportiva agonistica di tipo B  in  corso  di  validita',
rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport,  iscritti
alla  Federazione  medico-sportiva  italiana  ovvero   da   strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
servizio sanitario nazionale in cui esercitano  medici  specializzati
in medicina dello sport.  Il  documento  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non antecedente al 1° novembre  2011  ovvero  dovra'  essere
valido almeno fino al 31 ottobre 2012. La  mancata  presentazione  di
detto certificato determinera'  l'esclusione  del  concorrente  dagli
accertamenti psicofisici; 
      b) se il concorrente ne e' gia' in possesso,esame  radiografico
del torace in due proiezioni, con il relativo referto  in  originale,
effettuato  da  non  oltre  sei  mesi  presso   strutture   sanitarie
pubbliche, anche militari  o  private  accreditate  con  il  servizio
sanitario nazionale; 
      c) atto di assenso, in carta  semplice,  conforme  all'allegato
AB,  che  costituisce  parte   integrante   del   presente   decreto,
sottoscritto da entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita
legittimamente l'esclusiva potesta'  o,  in  mancanza  di  essi,  dal
tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il
Centro per gli accertamenti psicofisici). La mancata presentazione di
detto documento determinera' l'esclusione del  concorrente  minorenne
dagli accertamenti psicofisici; 
      d) certificato rilasciato  dal  proprio  medico  di  fiducia  e
controfirmato dagli interessati, che attesta lo stato di buona salute
ed   eventuali    pregresse    manifestazioni    emolitiche,    gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti. Tale  certificato  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione ed  avra'
una validita' semestrale. Dovra', altresi', essere conforme  al  gia'
citato allegato G, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.   La   mancata   presentazione   di   detta   documentazione
determinera'   l'esclusione   del   concorrente   agli   accertamenti
psicofisici; 
      e) referto, rilasciato  in  data  non  anteriore  ai  tre  mesi
precedenti la visita  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il servizio sanitario  nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per
anticorpi per HIV. La mancata presentazione di  detta  documentazione
determinera'   l'esclusione   del   concorrente   agli   accertamenti
psicofisici; 
      f) referto delle  analisi  del  sangue  concernente  i  markers
virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti  HCV.  La  mancata
presentazione di detta documentazione determinera'  l'esclusione  del
concorrente agli accertamenti psicofisici. 
    I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare: 
      -  ecografia  pelvica,  comprensiva  di  immagini  e   relativo
referto, in originale od in copia conforme eseguita, entro i tre mesi
precedenti la  data  di  presentazione,  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari  o  private  accreditate  con  il  servizio
sanitario nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione
determinera'  l'esclusione  della  concorrente   dagli   accertamenti
psicofisici; 
      - referto del test di gravidanza (su sangue o urine),  eseguito
in data non anteriore  a  cinque  giorni  lavorativi  precedenti  gli
accertamenti psicofisici, presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari o private accreditate con il servizio  sanitario  nazionale.
La  mancata  presentazione  di  detta   documentazione   determinera'
l'esclusione della concorrente dagli accertamenti psicofisici. 
    Nei confronti dei concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato
accertato  con  le  modalita'  previste  nel  presente  articolo,  la
Direzione  generale  per  il  personale  militare   procedera'   alla
convocazione agli accertamenti psicofisici in  data  compatibile  con
l'inizio del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale di cui  al
successivo articolo 69. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la preposta  commissione  di  cui  al
precedente articolo 4, comma 1, lettera  a)  ne  dara'  notizia  alla
citata Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera'
il  candidato  dal  concorso  per   l'impossibilita'   di   procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    2. Poiche' per i  concorrenti  per  il  ruolo  naviganti  normale
dell'Arma   aeronautica,   specialita'   pilota,    sono    richiesti
approfondimenti diagnostici, gli stessi dovranno inoltre presentare: 
      a) ecocardiogramma color doppler,  comprensivo  di  referto  ed
immagini  effettuato  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari o private accreditate con il  servizio  sanitario  nazionale
entro i sei mesi precedenti la data della visita medica.  La  mancata
presentazione di detta documentazione determinera'  l'esclusione  del
concorrente agli accertamenti psicofisici; 
      b) esame radiografico del tratto  lombo-sacrale  della  colonna
vertebrale in due proiezioni, qualora gia' in possesso, con  relativo
referto  in  originale,  ovvero,  a  pena  di  esclusione,  risonanza
magnetica del tratto lombo-sacrale della colonna  vertebrale  in  due
proiezioni, con relativo referto, effettuato per  lo  studio  di  una
eventuale spondilolisi o schisi di un arco. I predetti esami dovranno
essere stati effettuati  da  non  oltre  sei  mesi  presso  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate  presso  il
servizio sanitario  nazionale.  La  mancata  presentazione  di  detta
documentazione  determinera'  l'esclusione   del   concorrente   agli
accertamenti psicofisici; 
      c) tracciato elettroencefalografico  standard,  preferibilmente
su supporto cartaceo, comprensivo  di  referto  eseguito  presso  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il servizio sanitario  nazionale.  La  mancata  presentazione  di
detta documentazione determinera' l'esclusione del  concorrente  agli
accertamenti psicofisici. 
    La  commissione,  in  sede  di  visita  medica  generale,  potra'
disporre  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale dei  concorrenti  ivi
compreso,  in  caso  di   dubbio   diagnostico,   l'eventuale   esame
radiografico del torace in due proiezioni. Il concorrente maggiorenne
da  sottoporre  a   detto   esame   dovra'   sottoscrivere   apposita
dichiarazione  di  consenso  all'effettuazione   dell'esame   stesso,
secondo il modello riportato nel gia' citato allegato E  al  presente
decreto. Il  concorrente  che  e'  ancora  minorenne  all'atto  della
presentazione agli accertamenti psicofisici, invece,  avra'  cura  di
portare  al  seguito  la  dichiarazione  di  consenso   compilata   e
sottoscritta in conformita' al  citato  allegato  E  per  l'eventuale
effettuazione   del   predetto   esame   radiografico.   La   mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente agli esami radiologici ed al prosieguo  del
concorso. 
    3. Se gli accertamenti  elencati  nei  precedenti  commi  1  e  2
vengono svolti presso strutture sanitarie accreditate con il servizio
sanitario  nazionale,  sara'  cura  del  concorrente  produrre  anche
attestazione  in  originale  della   struttura   sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. Per evitare difficolta' di  lettura
si consiglia di non portare la documentazione sanitaria  su  supporto
informatico.  La  documentazione  sanitaria  presentata  non   verra'
restituita,  ad  eccezione  delle   radiografie   e   del   tracciato
elettroencefalografico (a meno che non saranno causa dello  specifico
giudizio di inidoneita'). 
    4.  I  concorrenti  che  si   presenteranno   agli   accertamenti
psicofisici saranno invitati a sottoscrivere apposite dichiarazioni -
secondo i modelli  di  cui  all'allegato  AC  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto - di consenso informato al protocollo
diagnostico in uso presso l'Istituto medico  legale  di  Roma  ed  al
protocollo  vaccinale  previsto  per  il  personale   militare   dopo
l'eventuale arruolamento. 
    5. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.  I  concorrenti  che
durante la visita risulteranno privi anche di uno solo dei  requisiti
prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi  dal  concorso.  Nel
gia'  citato  allegato  AC  al  presente  decreto  e'  riportato   il
protocollo diagnostico  che  sara'  praticato  ad  ogni  concorrente.
L'Istituto medico legale prevedera' la  successione  temporale  degli
accertamenti  secondo  criteri  di  razionalita'   ed   economicita',
riservandosi di escludere dalla prosecuzione degli stessi i candidati
risultati inidonei anche in uno solo degli accertamenti previsti. 
    6. Il presidente della commissione di cui al precedente  articolo
4, comma  1,  lettera  a),  seduta  stante,  comunichera'  a  ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti  psicofisici,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) idoneo all'ammissione all'Accademia aeronautica; 
      b)  inidoneo  all'ammissione  all'Accademia  aeronautica,   con
indicazione del motivo. 
    7.  Per  la  valutazione   dell'inidoneita'   agli   accertamenti
psicofisici si richiama  il  precedente  articolo  5,  comma  10.  Il
giudizio riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'  definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    8. I concorrenti giudicati inidonei potranno,  tuttavia,  inviare
con lettera raccomandata all'Accademia aeronautica - ufficio concorsi
- via San Gennaro Agnano 30 - 80078 Pozzuoli (NA),  improrogabilmente
entro il  decimo  giorno  successivo  alla  data  degli  accertamenti
psicofisici, specifica istanza, corredata di idonea documentazione in
originale  rilasciata  da  struttura  sanitaria  pubblica  o  privata
accreditata con il servizio sanitario nazionale (nel qual caso  sara'
cura del concorrente produrre anche attestazione in  originale  della
struttura  sanitaria  medesima  comprovante  detto   accreditamento),
relativamente a tutte le cause che hanno determinato il  giudizio  di
inidoneita'. Dette istanze dovranno essere  anticipate  all'Accademia
aeronautica per fax (numero 081/7355083). 
    9. Non  saranno  prese  in  considerazione  istanze  prive  della
prevista documentazione ovvero  spedite  oltre  i  termini  perentori
sopra indicati. 
    10.  In  caso  di  accoglimento   dell'istanza,   i   concorrenti
riceveranno dall'Accademia aeronautica comunicazione telegrafica  per
l'invio  presso  la  commissione  per  gli   ulteriori   accertamenti
psicofisici di cui al precedente articolo 4,  comma  2,  lettera  d),
numero 3). In caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza,  invece,
l'Accademia aeronautica comunichera' agli interessati che il giudizio
di inidoneita' riportato al termine  degli  accertamenti  psicofisici
rimane confermato. 
    11. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti  di  cui
al precedente comma 8 - in caso di accoglimento dell'istanza -  sara'
espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma  2,
lettera d), numero 3) a seguito di valutazione  della  documentazione
allegata all'istanza di ulteriori  accertamenti  psicofisici  ovvero,
solo se ritenuto necessario,  a  seguito  di  ulteriori  accertamenti
psicofisici disposti. 
    12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti  di  cui
al precedente comma 8 espresso dalla commissione di cui al precedente
articolo 4, comma 2, lettera d), numero  3)  e'  definitivo  e  sara'
comunicato ai concorrenti  seduta  stante.  Pertanto,  i  concorrenti
giudicati inidonei anche a  seguito  della  valutazione  sanitaria  o
degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonche' quelli che
hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso. 

        
      
          

CAPO IV


CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013

                               Art. 68 
 
 
               Prova scritta di composizione italiana 
 
 
    1. La prova scritta di composizione italiana,  le  cui  modalita'
sono indicate nel  gia'  citato  allegato  AA  al  presente  decreto,
consistera' nello svolgimento di un  tema  su  argomenti  di  cultura
generale formulati dalla commissione di cui al precedente articolo 4,
comma  2,  lettera  d).  Essa  tendera'  a  verificare  il  grado  di
padronanza nella lingua italiana del concorrente, la  sua  cultura  e
maturita' di giudizio,  l'attitudine  al  ragionamento  nell'aderenza
alla traccia, la capacita'  di  esprimere  le  sue  idee  in  maniera
semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi. 
    I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti  sanitari  dalle
commissioni di cui al successivo articolo 73, commi 3  e  4  dovranno
presentarsi a sostenere la prova senza attendere alcuna comunicazione
al riguardo. I concorrenti di cui al precedente articolo 67, comma 10
che non sono stati, invece, ancora inviati presso la  commissione  di
cui al  successivo  articolo  73,  comma  4  dovranno  presentarsi  a
sostenere  detta   prova   solo   se   avranno   ricevuto   specifica
comunicazione  al  riguardo.  Questi  concorrenti,   in   tal   caso,
sosterranno con riserva detta prova. 
    2. I concorrenti giudicati idonei al termine  degli  accertamenti
psicofisici, di cui al precedente articolo 67, dovranno presentarsi a
sostenere la prova senza attendere alcuna comunicazione al riguardo. 
    3. La prova avra' luogo presso l'Accademia aeronautica - via  San
Gennaro Agnano 30 - Pozzuoli nei giorni  che  saranno  resi  noti  ai
concorrenti con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
- 4^ serie speciale - del 17 febbraio 2012. Detta pubblicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 17 febbraio
2012  tale  pubblicazione  potra'  essere  rinviata   ad   una   data
successiva. La prova sara' svolta in  date  distinte  a  seconda  dei
ruoli e di massima: 
      a)  il  27  marzo  2012,  con  inizio  non  prima  delle   1000
dell'orario ufficiale, per i concorrenti per il ruolo  normale  delle
armi dell'Arma aeronautica, per il ruolo normale del Corpo del  genio
aeronautico, del Corpo  di  commissariato  aeronautico  e  del  Corpo
sanitario aeronautico; 
      b) il 3 maggio 2012 con inizio non prima delle 1000 dell'orario
ufficiale, per i concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, specialita' pilota. 
    I  concorrenti  sono  tenuti  a  presentarsi   presso   la   sede
dell'Accademia aeronautica  il  giorno  della  prova  entro  le  0830
dell'orario  ufficiale  muniti  di  penna  a  sfera   ad   inchiostro
indelebile  di  colore  nero  o  blu  e  di   valido   documento   di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia.  I   concorrenti   assenti
all'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che  siano
le ragioni dell'assenza, comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 
    4. Eventuale variazione della data di svolgimento di detta  prova
sara' resa nota mediante avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale -
4^ serie speciale - del 13 marzo 2012, per la prova  prevista  il  27
marzo 2012, e nella stessa gazzetta ufficiale - 4^ serie  speciale  -
del 17 aprile 2012 per la prova prevista il 3 maggio 2012, che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti.
Nella stessa gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale -  del  13  marzo
2012 e/o del 17 aprile 2012 tale pubblicazione potra' essere rinviata
ad una data successiva. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del  decreto
del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487.  Pertanto,
durante la  prova  scritta  non  sara'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, ovvero  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con il personale di sorveglianza e con
i membri della commissione. Durante la prova  scritta  sara'  vietato
introdurre,  detenere  od  utilizzare  nell'aula   d'esame   telefoni
cellulari od altri  apparati  di  comunicazione.  L'elaborato  dovra'
essere scritto esclusivamente, a pena di nullita', su  carta  recante
il timbro d'ufficio dell'Accademia  aeronautica  e  la  firma  di  un
componente   della   commissione,    dalla    stessa    appositamente
predesignato. I concorrenti non potranno portare carta  da  scrivere,
appunti, manoscritti, agende elettroniche, vocabolari, dizionari  dei
sinonimi e contrari,  libri  o  pubblicazioni  di  qualunque  specie.
Potranno consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana  ed
il dizionario dei sinonimi e  contrari  messi  a  disposizione  dalla
commissione. Il concorrente che contravviene a dette  disposizioni  o
comunque copia in tutto o in parte  lo  svolgimento  del  tema  sara'
escluso dal concorso. Se risulta che uno  o  piu'  concorrenti  hanno
copiato in tutto o in  parte,  anche  tra  loro,  l'esclusione  sara'
disposta  nei  confronti  di  tutti  i  concorrenti   coinvolti.   La
commissione ed il personale di  sorveglianza  cureranno  l'osservanza
delle  disposizioni  stesse  ed  avranno  facolta'  di   adottare   i
provvedimenti necessari. A tale  scopo,  almeno  due  dei  rispettivi
componenti dovranno trovarsi nell'aula d'esame. La mancata esclusione
all'atto della prova  non  preclude  che  l'esclusione  possa  essere
disposta in sede di valutazione della prova medesima. 
    6. La prova scritta si  intendera'  superata  se  il  concorrente
avra' conseguito un punteggio non inferiore a 21/30.  Tale  punteggio
sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui al  successivo
articolo 74. L'esito della prova scritta di composizione  italiana  e
la  data   di   convocazione   al   tirocinio   psicoattitudinale   e
comportamentale, per i  concorrenti  risultati  idonei  saranno  resi
disponibili    nei    siti    web     www.aeronautica.difesa.it     e
www.persomil.difesa.it nonche' presso il  Ministero  della  difesa  -
Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni  con
il  pubblico  -  viale  dell'Esercito  186  -  00143  Roma   -   tel.
06/517051012. Nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale  -  del  5
giugno 2012 e del 4 maggio 2012, ovvero in quella  alla  quale  sara'
fatto rinvio, sara' comunicata la data  di  pubblicazione  dell'esito
della  prova   scritta   di   composizione   italiana.   Solo   detta
comunicazione avra' valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti. 
    7. L'esito della prova e la data  di  convocazione  al  tirocinio
psicoattitudinale  e  comportamentale,  a  puro  titolo  informativo,
saranno resi noti anche per e-mail alla casella di posta  elettronica
indicata nella domanda di partecipazione. 

        
      
          

CAPO IV


CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013

                               Art. 69 
 
 
            Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale 
 
 
    1.   L'idoneita'   sotto   il   profilo    psicoattitudinale    e
comportamentale dei concorrenti risultati idonei alla  prova  scritta
di composizione italiana sara' accertata - ai sensi  della  direttiva
n. 80 e successive modificazioni del Comando scuole  dell'Aeronautica
militare, concernente le norme per la selezione psicoattitudinale dei
candidati partecipanti ai concorsi per l'Aeronautica militare - dalla
commissione di cui al precedente articolo 4,  comma  2,  lettera  d),
numero 4) durante un periodo di tirocinio di durata, di massima,  non
superiore a dieci  giorni  calendariali,  che  verra'  svolto  presso
l'Accademia aeronautica, indicativamente, nei mesi di giugno,  luglio
e settembre 2012. 
    I concorrenti saranno convocati al tirocinio ad essi riservato in
considerazione del ruolo per il quale gli stessi stanno  partecipando
e senza interferire con il periodo  di  svolgimento  delle  prove  di
esame di Stato conclusivo  dei  corsi  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado. I concorrenti sono tenuti a presentarsi nell'ora e nel
giorno indicati nella lettera o  telegramma  di  convocazione  e  non
saranno ammesse riconvocazioni ad eccezione che per i concorrenti che
sono impegnati nelle citate prove dell'esame di Stato conclusivo  dei
corsi di istruzione secondaria di secondo grado  o  per  quelli  alle
armi impiegati all'estero presso unita' impegnate in operazioni e che
non possono  far  rientro  in  territorio  nazionale  nei  giorni  di
svolgimento del tirocinio o per il decesso di un proprio  genitore  o
se quest'ultimo versa in  imminente  pericolo  di  vita.  I  predetti
concorrenti potranno presentare istanza di differimento della data di
convocazione  allegando   alla   stessa   documentazione   rilasciata
dall'amministrazione scolastica dalla quale risulti che,  nei  giorni
di svolgimento del tirocinio per il quale  il  concorrente  e'  stato
convocato, lo stesso dovra' sostenere una prova dell'esame di  Stato.
Analogamente, i  concorrenti  militari  impiegati  all'estero  presso
unita' impegnate in  operazioni  dovranno  allegare  all'istanza  una
dichiarazione   resa   dal   Comando   di   impiego    che    attesti
l'impossibilita' del candidato a rientrare  in  territorio  nazionale
entro il giorno di  inizio  del  tirocinio  per  il  quale  e'  stato
convocato. La riconvocazione sara'  concessa  per  uno  dei  tirocini
successivi, improrogabilmente entro  l'inizio  dell'ultimo  tirocinio
riservato al ruolo per il quale il concorrente sta  partecipando.  La
mancata presentazione determinera' l'esclusione dal concorso. 
    2.  I  concorrenti  di  sesso   femminile   dovranno   nuovamente
presentare il referto del test di gravidanza  (su  sangue  o  urine),
eseguito in data non anteriore a cinque giorni lavorativi  precedenti
alla  data  di  presentazione  al   tirocinio   psicoattitudinale   e
comportamentale, per lo svolgimento in piena  sicurezza  delle  prove
concorsuali, presso strutture sanitarie pubbliche, anche  militari  o
private accreditate con il servizio sanitario nazionale.  La  mancata
presentazione di detta documentazione determinera'  l'esclusione  del
concorrente dal tirocinio  psicoattitudinale  e  comportamentale.  In
caso di accertato stato di gravidanza del concorrente, la commissione
di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero  4)  non
potra' in nessun caso procedere alle prove di  efficienza  fisica  di
cui al citato allegato AA in quanto, ai sensi dell'articolo  580  del
decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio  militare.  Pertanto,  la
Direzione generale  per  il  personale  militare,  con  provvedimento
motivato, escludera' il concorrente dal concorso per l'impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando. 
    3. Se insorgono per taluni concorrenti  dubbi  sulla  persistenza
della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, per  eventi
frattanto verificatisi, all'atto della presentazione al  tirocinio  o
durante il tirocinio stesso, e' facolta'  dell'Accademia  aeronautica
inviare detti concorrenti all'osservazione della commissione  di  cui
al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) per un  supplemento  di
indagini e conseguente espressione di parere medico-legale  circa  la
persistenza o meno dell'idoneita' medesima. 
    4. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti: 
      a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di  vita  interna
dell'istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica; 
      b) effettueranno un programma di  attivita',  di  cui  al  gia'
citato allegato AA  al  presente  decreto,  inteso  a  verificare  il
possesso  delle  doti  di  carattere  e  delle   qualita'   richieste
dall'articolo 646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per la
futura  nomina  ad  ufficiale  in   servizio   permanente   effettivo
dell'Aeronautica militare. In particolare, essi saranno sottoposti  a
specifici accertamenti intesi a valutare nel concorrente il  possesso
delle qualita' di cui  all'allegato  AA,  paragrafo  3,  lettera  a),
numeri 1), 2), 3) e 4); 
      c) fruiranno di vitto e alloggio a carico  dell'Amministrazione
della difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio. 
    5.  L'Accademia  aeronautica  indichera'  nella  convocazione  la
quantita' ed il tipo di indumenti che i  concorrenti  dovranno  avere
con se' all'atto della presentazione per il tirocinio. 
    6. Durante il tirocinio  i  frequentatori  saranno  ulteriormente
selezionati  sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle   attivita'
programmate di cui al gia' citato allegato AA al presente decreto. 
    7. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che: 
      a) non otterranno nel giudizio  conclusivo  i  punteggi  minimi
indicati nel citato allegato AA; 
      b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      c) non supereranno  con  esito  favorevole  le  prove  sportive
indicate nel predetto allegato AA; 
      d) matureranno assenze, anche non  continuative,  che  superano
complessivamente  un  terzo  della  durata  del  tirocinio  medesimo.
Saranno considerate  assenze  anche  i  giorni  di  ricovero  in  una
struttura sanitaria,  compresa  l'infermeria  polifunzionale  ubicata
presso l'Accademia aeronautica, a  seguito  di  provvedimenti  medici
adottati nei confronti dei concorrenti; 
      e) parimenti,  saranno  esclusi  i  concorrenti  per  i  quali,
durante  il  tirocinio,  verra'   accertata   la   positivita'   agli
accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool,  per  l'uso,  anche
saltuario od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,  nonche'  per
l'utilizzo  di  sostanze  psicotrope  a  scopo  non  terapeutico.  Il
giudizio di inidoneita' e' definitivo. 
    8. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti  che,
al termine dello stesso, saranno giudicati idonei  dalla  commissione
di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero  4).  Il
giudizio di idoneita'  o  di  inidoneita',  unitamente  ai  risultati
conseguiti in ogni singola prova che determinera' il giudizio stesso,
sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 
    9. I concorrenti giudicati  idonei  saranno  ammessi  alla  prova
orale  di  lingua  inglese,  che  si  terra'  a  partire  dal  giorno
successivo a quello di fine tirocinio. 

        
      
          

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AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013

                               Art. 70 
 
 
                  Prova facoltativa di informatica 
 
 
    1. I concorrenti,  sempreche'  ne  hanno  fatto  richiesta  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso,   sosterranno   la   prova
facoltativa di informatica, indicativamente  durante  il  periodo  di
svolgimento del  tirocinio,  a  cura  della  commissione  di  cui  al
precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero 4). 
    2. La prova si  articolera'  secondo  quanto  indicato  nel  gia'
citato allegato AA, numero 4, al presente decreto. I concorrenti  che
non  vorranno  piu'  sostenere  detta   prova   dovranno   rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati  dal
sostenerla. La rinuncia e' irrevocabile. 
    3. Al termine della prova sara' assegnato un punteggio da 0 a  1,
secondo quanto piu' dettagliatamente descritto nel piu' volte  citato
allegato AA, utile per la formazione  delle  graduatorie  di  cui  al
successivo articolo 74. Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alle
prove, la commissione predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati
con l'indicazione del punteggio da ciascuno  riportato.  Tale  elenco
verra' affisso all'albo della sede di esame. 

        
      
          

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                               Art. 71 
 
 
                    Prova orale di lingua inglese 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al tirocinio  psicoattitudinale
e comportamentale sosterranno la prova orale di lingua inglese a cura
della commissione di cui al precedente articolo 4, comma  2,  lettera
d), numero 4). La prova sara'  diretta  ad  accertare  la  conoscenza
della lingua stessa secondo quanto indicato nel gia' citato  allegato
AA al presente decreto. 
    2. Al termine  della  prova  sara'  assegnata  una  votazione  in
trentesimi da 0 a 30 utile per la formazione delle graduatorie di cui
al successivo articolo 74. La  prova  si  intendera'  superata  se  i
concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30. Al
termine di ogni seduta  dedicata  alle  prove  orali  la  commissione
predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati con l'indicazione del
voto da ciascuno riportato e dell'esito delle  prove  medesime.  Tale
elenco verra' affisso all'albo della sede di esame. 
    3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale
di lingua inglese, nonche'  quelli  che  rinunceranno  a  sostenerla,
saranno esclusi dal concorso. 
    4. I concorrenti giudicati  idonei  saranno  ammessi  alla  prova
orale di matematica che  avra'  luogo,  indicativamente,  nei  giorni
immediatamente successivi alla prova orale di lingua inglese, di  cui
al presente articolo. 

        
      
          

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                               Art. 72 
 
 
Prova orale di matematica e  prova  orale  facoltativa  di  ulteriore
                          lingua straniera 
 
 
    1.  La  prova  orale  di  matematica,  che  avra'  luogo   presso
l'Accademia aeronautica, vertera' sul programma di cui al gia' citato
allegato AA al presente decreto. La prova si intendera' superata se i
concorrenti avranno riportato una votazione non  inferiore  a  21/30.
Tale punteggio sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui
al successivo articolo 74. L'esito della prova  sara'  comunicato  al
termine della stessa a tutti i partecipanti. 
    2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale
di matematica, nonche' quelli che rinunceranno a sostenerla,  saranno
esclusi dal concorso. 
    3.  I  concorrenti  idonei  nella  prova  orale  di   matematica,
sempreche' ne hanno fatto richiesta nella domanda  di  partecipazione
al concorso, sosterranno la prova  facoltativa  di  ulteriore  lingua
straniera (scelta tra l'araba, la francese, la russa, la  spagnola  e
la tedesca) di cui al gia' citato allegato AA al presente decreto. La
prova  orale  facoltativa  di  lingua  straniera  sara'  diretta   ad
accertare la buona conoscenza della  lingua  stessa,  secondo  quanto
indicato  all'allegato  AA.  I  concorrenti  che  non  vorranno  piu'
sostenere detta prova dovranno rilasciare  dichiarazione  scritta  di
rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal  sostenerla.  Al  termine
della prova sara'  assegnata,  per  ciascuna  lingua  prescelta,  una
votazione in trentesimi da 0 a  30,  alla  quale  corrisponderanno  i
seguenti punti, utili per la formazione delle graduatorie di  cui  al
successivo articolo 74: 
    - votazione da 0/30 a 20,999/30: punti 0; 
    - votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 0,90; 
    - votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 1,80; 
    - votazione da 27/30 a 30/30: punti 2,70. 
    4. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alle  prove  orali,  la
commissione  predisporra'  l'elenco  dei  concorrenti  esaminati  con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato  e  di  quello  relativo
alla prova orale di lingua straniera  eventualmente  sostenuta.  Tale
elenco verra' affisso all'albo della sede d'esame. 
    5. I risultati della prova orale  di  matematica  e  della  prova
orale facoltativa di ulteriore lingua  straniera  saranno,  altresi',
resi   disponibili   nei   siti   web   www.aeronautica.difesa.it   e
https://www.persomil.difesa.it/. 

        
      
          

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                               Art. 73 
 
 
                   Composizione delle commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di  cui
al precedente articolo 4, commi 1 e 2, lettera d). Tutto il personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di  cui  ai  successivi
commi  2,  3,  4,  5  e   6   del   presente   articolo   apparterra'
all'Aeronautica militare. 
    2. La commissione di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  2,
lettera d), numero 1) sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   colonnello,
presidente; 
      b) due ufficiali superiori, membri; 
      c) un ufficiale inferiore, segretario. 
    Detta  commissione,  per  la  somministrazione  della  prova,  si
avvarra'  del  supporto  del  Centro  di  selezione  dell'Aeronautica
militare. 
    3. La commissione di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello  del  Corpo
sanitario aeronautico, presidente; 
      b) due ufficiali superiori  del  Corpo  sanitario  aeronautico,
membri; 
      c)   un   maresciallo   di   sanita'    "operatore    sanitario
specializzato", segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  militare  o  di   medici   specialisti
esterni. 
    4. La commissione di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  2,
lettera d), numero 3) sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello  del  Corpo
sanitario aeronautico, presidente; 
      b) due ufficiali superiori  del  Corpo  sanitario  aeronautico,
membri; 
      c) un ufficiale inferiore, segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  militare  o  di   medici   specialisti
esterni. Gli ufficiali medici  e  gli  eventuali  medici  specialisti
esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da
quelli che hanno fatto parte della commissione per  gli  accertamenti
psicofisici di cui al precedente comma 3. 
    5. La commissione di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  2,
lettera d), numero 2) sara' composta da: 
      a) Comandante dell'Accademia aeronautica ovvero un ufficiale di
grado non inferiore a generale di brigata aerea, presidente; 
      b)  due  ufficiali  di  grado  non  inferiore  a  maggiore,  in
servizio, membri; 
      c) due o piu' ufficiali superiori in  servizio  ovvero  docenti
civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o  estranei  alle
medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova scritta
di composizione italiana; 
      d) un ufficiale di grado non inferiore a  tenente  in  servizio
permanente, ovvero un dipendente  civile  dell'Amministrazione  della
difesa, appartenente alla terza  area  funzionale,  segretario  senza
diritto di voto. 
    6. La commissione di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  2,
lettera d), numero 4) sara' composta da: 
      a) Comandante dell'Accademia aeronautica ovvero un ufficiale di
grado non inferiore a generale di brigata aerea, presidente; 
      b) due ufficiali di grado non inferiore a maggiore, in servizio
permanente; 
      c) due ufficiali  superiori,  di  cui  un  ufficiale  dell'Arma
aeronautica, laureato in psicologia e abilitato  all'esercizio  della
professione  di  psicologo  o  un  ufficiale  dell'Arma   aeronautica
qualificato   per    le    "selezioni    speciali",    capo    gruppo
psicoattitudinale  ed  un  ufficiale  del  ruolo  naviganti   normale
dell'Arma  aeronautica,  capo  gruppo  osservazione  comportamentale,
membri aggiunti per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale; 
      d) sei o piu' ufficiali superiori in  servizio  ovvero  docenti
civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o  estranei  alle
medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la  prova  orale
di matematica; 
      e) uno o piu' ufficiali superiori in  servizio  ovvero  docenti
civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o  estranei  alle
medesime,  esperti  della  materia,  membri  aggiunti  per  la  prova
facoltativa di informatica; 
      f) uno o piu' ufficiali superiori in  servizio  ovvero  docenti
civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o  estranei  alle
medesime, esperti della  materia,  che  potranno  essere  diversi  in
funzione della lingua straniera  prescelta  dai  concorrenti,  membri
aggiunti per la  prova  orale  di  lingua  inglese  e  per  la  prova
facoltativa di lingua straniera; 
      g)  un  ufficiale  superiore  in  servizio  permanente  ed   un
insegnante di educazione fisica, membri  aggiunti  per  le  prove  di
efficienza fisica in ambito sportivo; 
      h) un ufficiale di grado non inferiore a  tenente  in  servizio
permanente, ovvero un dipendente  civile  dell'Amministrazione  della
difesa, appartenente alla terza  area  funzionale,  segretario  senza
diritto di voto. 
    I membri aggiunti avranno diritto di voto o esprimeranno  giudizi
per  le  sole  prove/materie  per  le  quali  sono  aggregati.  Detta
commissione potra' avvalersi del supporto di  personale  in  servizio
presso  l'Aeronautica  militare  ovvero  convenzionato,  laureato  in
psicologia ed iscritto all'albo professionale, nonche'  di  ufficiali
qualificati perito selettore e  di  sottufficiali  qualificati  aiuto
perito selettore dell'Aeronautica militare, di ufficiali ed aspiranti
ufficiali addetti all'inquadramento dei concorrenti e  di  istruttori
sportivi e/o di personale qualificato per l'espletamento delle  prove
di efficienza fisica in ambito sportivo. 

        
      
          

CAPO IV


CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013

                               Art. 74 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. La commissione di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  2,
lettera d), numero 4) formera',  per  i  concorrenti  che,  giudicati
idonei agli accertamenti psicofisici ed a quelli psicoattitudinali  e
comportamentali, avranno superato le prove  d'esame  obbligatorie  di
cui agli articoli 68, 71 e 72, le seguenti graduatorie di merito  per
i ruoli sottoindicati: 
      a) ruolo naviganti normale dell'Arma  aeronautica,  specialita'
pilota; 
      b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica; 
      c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; 
      d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico; 
      e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico. 
    2. A mente dell'articolo 580, comma 3 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti, compresi quelli
di  sesso  femminile  che  si  troveranno  nelle  condizioni  di  cui
all'articolo 580, comma 2 del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  all'atto  della  formazione  della
graduatoria del ruolo  prescelto  di  ammissione  ai  corsi  regolari
(entro  agosto  2012  per  il  ruolo  naviganti   normale   dell'Arma
aeronautica, entro i primi di ottobre 2012 per i ruoli del Corpo  del
genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo
sanitario aeronautico ed entro ottobre  2011  per  il  ruolo  normale
delle armi dell'Arma aeronautica), dovranno essere  risultati  idonei
in tutte le fasi concorsuali  previste  nel  precedente  articolo  3,
commi 1 e 2, lettera d). 
    3. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti  dei  posti  messi  a
concorso ed ammessi alla frequenza dei corsi  regolari  -  sempreche'
non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  agli  articoli
1, comma 3 e 62, comma  10  del  presente  decreto  -  i  concorrenti
utilmente collocati nelle predette  graduatorie  di  merito,  secondo
quanto stabilito nel medesimo articolo 62 del presente decreto. Per i
vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti ad una  ferma  liberamente
contratta, l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione  del
nulla osta  da  parte  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere  alla  Forza
armata di appartenenza. 
    4. A seguito delle eventuali rinunce o dimissioni di  concorrenti
che si verificheranno entro il quattordicesimo giorno a decorrere dal
giorno successivo a quello di convocazione in Accademia dei vincitori
per i ruoli normali delle armi dell'Arma aeronautica, del  Corpo  del
genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico o del Corpo
sanitario aeronautico, l'Accademia aeronautica avra' la  facolta'  di
ripianare le vacanze. 
    5. Ciascuna graduatoria sara' formata secondo l'ordine risultante
dalla somma dei voti conseguiti da ciascun  concorrente  nella  prova
scritta di composizione italiana ed in quella  orale  di  matematica,
con l'aggiunta di un terzo del voto riportato nella  prova  orale  di
lingua  inglese  e  dell'eventuale  punteggio  riportato  alla  prova
facoltativa di informatica di cui al  precedente  articolo  70  e  di
quello incrementale, calcolato, come indicato al precedente  articolo
72, comma 3,  in  relazione  al  voto  riportato  nella  prova  orale
facoltativa di ulteriore lingua straniera. 
    6.  Le  graduatorie  di  merito  saranno  approvate  con  decreto
dirigenziale. A parita' di merito saranno preferiti i concorrenti  in
possesso dei titoli di preferenza di cui al precedente  articolo  64,
comma  3,  lettera  n),  sempreche'  dichiarati  nella   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    7. Stante l'autonomia delle graduatorie di  ammissione  ai  corsi
regolari formate dalla commissione e la definitivita' dell'ammissione
ai corsi, non sara' consentito il transito di un allievo ad un  corso
diverso da quello che e' stato ammesso a frequentare. 
    8. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel  giornale  ufficiale  del  Ministero  della  difesa  e  di   tali
pubblicazioni sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella  gazzetta
ufficiale  -  4^  serie  speciale.  I   risultati   saranno   inoltre
pubblicati,   a   puro   titolo    informativo,    nei    siti    web
https://www.persomil.difesa.it./ e https://www.aeronautica.difesa.it/. 

        
      
          

CAPO IV


CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013

                               Art. 75 
 
 
Istruttoria delle domande dei  concorrenti  militari  in  servizio  e
                    allievi delle Scuole militari 
 
 
    1. Gli allievi delle Scuole militari e i  militari  in  servizio,
nonche' quelli in servizio all'estero, che hanno titolo a partecipare
al concorso di cui al precedente articolo 62  del  presente  decreto,
dovranno inoltrare la domanda  di  partecipazione  con  le  modalita'
indicate al precedente articolo 64, commi 1 e 2 dandone comunicazione
ai rispettivi Comandi di appartenenza. 
    2.  E'  fatto  obbligo  ai  concorrenti   che   sono   ufficiali,
sottufficiali e volontari dell'Aeronautica militare in congedo di far
pervenire copia della domanda al Comando della  1^  Regione  aerea  -
Milano o al Comando scuole dell'Aeronautica militare/3^ Regione aerea
- Bari presso il quale sono in forza. Tali Comandi, ricevuta la copia
della domanda di partecipazione  al  concorso  degli  ufficiali,  dei
sottufficiali e dei volontari dell'Aeronautica militare in congedo  a
loro   in   forza,   comunicheranno   tempestivamente   all'Accademia
aeronautica  -  ufficio  concorsi  ogni  notizia  in  loro   possesso
riguardante la situazione penale e disciplinare dei medesimi ed  ogni
variazione che si verifichera' sino all'eventuale loro incorporazione
in Accademia. 

        
      
          

CAPO IV


CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013

                               Art. 76 
 
 
            Disposizioni per l'accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
articolo 2, le attivita' indicate all'articolo 7 del presente decreto
saranno svolte dall'Accademia aeronautica. 

        
      
          

CAPO IV


CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013

                               Art. 77 
 
 
                         Disposizioni varie 
 
 
    1.  L'Accademia   aeronautica,   con   lettera   raccomandata   o
telegramma,  invitera'  i  concorrenti  utilmente   collocati   nelle
graduatorie  di  merito  a  presentarsi  presso  l'Accademia  per  la
frequenza dei corsi -  con  riserva  di  accertamento  dei  requisiti
prescritti per l'ammissione - subordinatamente: 
      a) all'autorizzazione ad effettuare  assunzioni,  eventualmente
prescritta dalla normativa vigente; 
      b) al rilascio, quando prescritto,  del  nulla  osta  da  parte
della Forza armata/Corpo armato interessato. 
    I concorrenti convocati  dovranno  inviare,  a  stretto  giro  di
posta, un telegramma di accettazione o di rifiuto all'ammissione alla
prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica. 
    2. Coloro che non  si  presenteranno  alla  data  indicata  nella
predetta comunicazione, sebbene hanno precedentemente  dichiarato  di
accettare  l'ammissione,  saranno  considerati  rinunciatari  e   non
saranno ammessi in Accademia. In  tal  caso  l'Accademia  aeronautica
provvedera'  a  dare  comunicazione  di  ammissione   ai   corsi   ad
altrettanti   concorrenti   secondo   l'ordine    delle    rispettive
graduatorie. 
    3.  All'atto  della  presentazione  in  Accademia  i   vincitori,
acquisita la qualifica di allievi, dovranno presentare: 
      a) referto di analisi di laboratorio, rilasciato  da  struttura
sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico  del  glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo; 
      b) un certificato  anamnestico  vaccinale,  rilasciato  da  una
struttura   sanitaria   pubblica,    attestante    le    vaccinazioni
precedentemente effettuate (obbligatorie dell'infanzia e successive); 
      c) certificato attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh; 
      d) copia dei certificati di  cui  al  precedente  articolo  67,
comma  1,  lettera  a)   consegnati   all'atto   degli   accertamenti
psicofisici e al precedente articolo 69, comma 2. 
    Tutti i vincitori dovranno, inoltre,  sottoscrivere  un  atto  di
arruolamento volontario, di cui al precedente articolo  9,  comma  1.
Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  atto  saranno   considerati
rinunciatari e rinviati al proprio domicilio senza alcuna formalita'.
Parimenti si procedera' per coloro  i  quali  chiederanno  di  essere
dimessi a domanda durante il periodo in cui  l'Accademia  aeronautica
ha la facolta' di  ripianare  le  vacanze  ai  sensi  del  precedente
articolo 74, comma 4 e del successivo articolo 78, comma 4. 
    Anche in tali casi  l'Accademia  aeronautica  procedera'  a  dare
comunicazione di ammissione  ai  corsi  ad  altrettanti  concorrenti,
secondo quanto indicato al precedente comma 2. Gli allievi,  all'atto
dell'ammissione  ai  corsi  regolari,  dovranno   sottoscrivere   una
dichiarazione dalla quale risulta che  sono  edotti  dell'obbligo  di
rimanere in servizio per il periodo prescritto dalle  norme  vigenti,
relativamente all'Arma o Corpo di appartenenza, con decorrenza  dalla
data di ammissione al terzo anno di corso. 
    4. All'atto  dell'ammissione  alla  frequenza  del  corso  presso
l'Accademia aeronautica,  i  concorrenti  gia'  alle  armi  e  quelli
richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di  appartenenza,
con  la  conseguente  perdita  del  grado  rivestito,  a  cura  della
Direzione generale per il personale militare ai sensi della normativa
citata nel precedente articolo 10, comma 1. Allo  scopo,  l'Accademia
aeronautica, al termine della fase di accertamento dell'attitudine al
volo, di cui al successivo  articolo  78,  fornira'  alle  competenti
Divisioni della Direzione generale  per  il  personale  militare  gli
elenchi dettagliati dei  concorrenti  gia'  alle  armi  e  di  quelli
richiamati dal congedo ammessi  al  corso.  Gli  allievi  provenienti
dagli ufficiali,  dai  sottufficiali  e  dai  volontari  in  servizio
permanente, se non conseguono la nomina a  sottotenente  in  servizio
permanente, saranno reintegrati, a domanda, nel grado, reinseriti nel
ruolo di  provenienza  ed  il  tempo  trascorso  in  Accademia  sara'
computato nell'anzianita'  di  grado.  Gli  allievi  provenienti  dai
volontari  in  ferma/rafferma  in  servizio,  se  non  conseguono  la
predetta  nomina,  saranno  reintegrati,   a   domanda,   nel   grado
precedentemente rivestito e saranno  restituiti  ai  reparti/enti  di
appartenenza  per  il  completamento  degli  obblighi  di   servizio,
computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in  qualita'  di
allievo. 
    5. Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine  al
volo un numero di concorrenti pari a quello dei candidati che non  si
sono presentati alla convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno
considerati  rinunciatari  ed  esclusi   dal   concorso.   Parimenti,
l'Accademia potra' convocare ulteriori  concorrenti  idonei,  secondo
l'ordine della graduatoria, in  sostituzione  di  quelli  che,  entro
cinque  giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  alla  data  di
presentazione  in   Accademia,   saranno   dimessi   o   rinunceranno
all'ammissione  ovvero  saranno  giudicati  inidonei   all'ammissione
all'Accademia aeronautica  per  il  ruolo  naviganti  normale  e  non
incorporati ai sensi del precedente articolo 77, comma 3. 
    6. All'atto della ricezione  della  comunicazione  di  ammissione
alla frequenza dei corsi  i  concorrenti  gia'  alle  armi  e  quelli
richiamati dal congedo dovranno informare il Comando di  reparto/ente
di appartenenza che, presa visione della comunicazione indirizzata al
vincitore di concorso a cura dell'Accademia aeronautica, chiedera' al
militare il rilascio di una dichiarazione di accettazione o  rinuncia
alla frequenza dei corsi in qualita' di  allievo  presso  l'Accademia
aeronautica. In caso  di  accettazione  il  predetto  Comando  terra'
presenti le seguenti disposizioni: 
      a) la data  del  trasferimento,  da  iscriversi  sui  documenti
matricolari, deve corrispondere al giorno di ammissione all'Accademia
aeronautica; 
      b) i  documenti  matricolari,  se  non  sono  in  buono  stato,
dovranno essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole; 
      c) tutti i documenti personali degli  ammessi  dovranno  essere
inviati entro 15 giorni all'Accademia aeronautica, in completo ordine
ed  aggiornati  di  ogni   variazione,   comprese   quelle   relative
all'ammissione e quelle inerenti al trattamento economico. 
    7. Gli  ammessi  ai  corsi  dell'Accademia  aeronautica  potranno
essere: 
      a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore
se minorenni); 
      b)  espulsi   per   motivi   disciplinari,   di   salute,   per
insufficiente attitudine professionale (in genere od al volo) e negli
altri casi previsti dalla normativa vigente. 
    Gli allievi di sesso maschile, se dimessi prima dell'inizio della
prima   sessione   di   esami   saranno   prosciolti   dalla    ferma
volontariamente contratta e i relativi documenti matricolari verranno
restituiti   al   Centro   documentale   (ex   distretto    militare)
dell'Esercito o al  Dipartimento  militare  marittimo/Capitaneria  di
porto o alla Direzione territoriale dell'Aeronautica  di  ascrizione.
Gli allievi  dimessi  provenienti  dai  ruoli  degli  ufficiali,  dei
sottufficiali e della  truppa  in  servizio  permanente  delle  Forze
armate e dei Corpi armati dello  Stato  saranno  inviati  in  licenza
speciale in attesa delle decisioni della Direzione  generale  per  il
personale  militare  in  merito  al  reintegro  nel  grado  posseduto
all'atto dell'ammissione in Accademia ed  all'eventuale  riammissione
in  servizio.  Gli  allievi  dimessi  provenienti  dai  ruoli   degli
ufficiali e dei volontari di truppa in ferma, se  nel  frattempo  non
hanno completato gli obblighi di ferma (considerando anche il periodo
trascorso in Accademia), saranno rinviati agli enti di provenienza  e
reintegrati  nel  grado   rivestito   all'atto   dell'ammissione   in
Accademia, previo  espresso  consenso,  ed  in  attesa  di  eventuale
reimpiego da parte delle autorita' competenti. 
    8. Saranno esclusi i concorrenti e gli ammessi alla frequenza del
corso regolare, per i quali, in  qualsiasi  momento  del  concorso  o
durante  la  frequenza  del  corso  regolare,  viene   accertata   la
positivita' ad accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool,  per
l'uso, anche saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico
o  non   autorizzate   dagli   organismi   del   servizio   sanitario
dell'Aeronautica militare. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. 

        
      
          

CAPO IV


CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013

                               Art. 78 
 
 
Disposizioni  per  i  concorrenti  per  il  ruolo  naviganti  normale
                        dell'Arma aeronautica 
 
 
    1.  I  vincitori  per  il  ruolo  naviganti   normale   dell'Arma
aeronautica, specialita' pilota, convocati in  Accademia  aeronautica
ed  acquisita   la   qualifica   di   allievi,   saranno   sottoposti
all'accertamento dell'attitudine al volo  per  il  conseguimento  del
brevetto di pilota. Detto accertamento,  propedeutico  all'ammissione
ai corsi  per  il  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma  aeronautica,
specialita'  pilota,  sara'  effettuato  presso  la  Scuola  di  volo
dell'Aeronautica militare all'uopo designata, mediante  un  ciclo  di
lezioni e di esercitazioni di volo. 
    2. Coloro i quali saranno ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine al pilotaggio saranno espulsi dall'Accademia  aeronautica.
Ad essi  si  applicheranno  le  disposizioni  di  cui  al  precedente
articolo 77, comma 7. 
    3.  Al  fine  di  contenere  in  un  limitato   arco   di   tempo
l'accertamento dell'idoneita' di cui al  precedente  comma  1  ed  in
attuazione di misure mirate al contenimento della spesa,  l'Accademia
aeronautica potra' convocare, oltre ai 48 (quarantotto) vincitori del
concorso, a copertura dei posti previsti dal precedente  articolo  62
per il ruolo naviganti  normale  dell'Arma  aeronautica,  specialita'
pilota, ulteriori concorrenti idonei secondo l'ordine della  relativa
graduatoria di merito fino ad un massimo  di  22  (ventidue)  unita'.
All'atto della  presentazione  in  Accademia  i  precitati  ulteriori
concorrenti convocati  contrarranno  una  ferma  volontaria  di  mesi
quattro, saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita'  al  volo
e,  se  conseguono  il  brevetto  di  pilota  di  aeroplano,  saranno
dichiarati vincitori del concorso ed ammessi al corso regolare  entro
il numero dei posti resisi disponibili per effetto di  rinunce  o  di
dimissioni volontarie o d'autorita' dei vincitori. In  tal  caso,  la
ferma  volontaria  di  mesi  quattro  sara'  commutata  nella   ferma
triennale di cui al precedente articolo 9, comma 1. 
    4. Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine  al
volo un numero di concorrenti pari a quello dei candidati che non  si
sono presentati alla convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno
considerati  rinunciatari  ed  esclusi   dal   concorso.   Parimenti,
l'Accademia potra' convocare ulteriori  concorrenti  idonei,  secondo
l'ordine della graduatoria, in  sostituzione  di  quelli  che,  entro
cinque  giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  alla  data  di
presentazione  in   Accademia,   saranno   dimessi   o   rinunceranno
all'ammissione  ovvero  saranno  giudicati  inidonei   all'ammissione
all'Accademia aeronautica  per  il  ruolo  naviganti  normale  e  non
incorporati ai sensi del precedente articolo 77, comma 3. 
    5. L'ammissione al corso  regolare  sara'  disposta,  al  termine
dell'accertamento, secondo l'ordine della graduatoria  di  merito  di
cui  al  precedente  articolo  74,  solo  per  coloro   che   avranno
frequentato con successo le lezioni e superato  le  esercitazioni  di
volo, conseguendo il brevetto di pilota di aeroplano e, comunque, nei
limiti dei posti messi a concorso. 
    6. I concorrenti di cui al precedente comma  3  che,  pur  avendo
conseguito il brevetto di pilota di aeroplano  presso  le  Scuole  di
volo  dell'Aeronautica   militare,   non   rientreranno   nei   posti
disponibili,  saranno  prosciolti  dalla  ferma  volontaria  di  mesi
quattro e, se di sesso maschile,  i  relativi  documenti  matricolari
verranno restituiti al Centro  documentale  (ex  distretto  militare)
dell'Esercito o al  Dipartimento  militare  marittimo/Capitaneria  di
porto o alla Direzione territoriale dell'Aeronautica  di  ascrizione,
secondo quanto previsto dal precedente articolo 77,  comma  7  ovvero
ammessi alla frequenza del  relativo  corso  se  risultati  vincitori
secondo quanto indicato al precedente articolo 74, comma 3. 
    7. I concorrenti che hanno gia' partecipato negli anni precedenti
al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare per
il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialita' pilota,
dell'Accademia aeronautica e che hanno gia' conseguito il brevetto di
pilota  di  aeroplano  presso  la  Scuola  di  volo  dell'Aeronautica
militare  di   Latina   non   saranno   sottoposti   all'accertamento
dell'attitudine al volo di cui al precedente comma 1. 
    8. I concorrenti  di  cui  al  precedente  comma,  se  vincitori,
saranno convocati in Accademia  aeronautica  in  date  successive  in
relazione all'inizio delle  lezioni  della  prima  classe  del  corso
regolare. 
    9. Se l'accertamento di cui al precedente comma 1, per  cause  di
forza maggiore, non potra' essere effettuato ovvero completato  entro
il termine indicato nell'articolo 74 del presente decreto, lo  stesso
potra' essere svolto nelle date che  l'Amministrazione  della  difesa
riterra' piu' opportune. I concorrenti per il ruolo naviganti normale
dell'Arma  aeronautica,  specialita'  pilota,  saranno  ammessi   con
riserva, in virtu' di quanto indicato nel gia' citato comma  1,  alla
frequenza del relativo corso regolare. 

        
      
          

CAPO IV


CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA
AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013

                               Art. 79 
 
 
              Disposizioni per il trattamento dei dati 
 
 
    1. Ferme restando le disposizioni di cui al  precedente  articolo
14, i responsabili del trattamento dei dati,  ai  fini  del  presente
concorso, sono, ognuno per le parti di competenza: 
      a) il Comandante dell'Accademia aeronautica; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo
73. 

        
      
          

CAPO V


CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 80 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per  l'ammissione
di allievi al primo anno del 194° corso dell'Accademia  militare  per
la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei  carabinieri  per
l'anno accademico 2012-2013, di cui al precedente articolo  1,  comma
1, lettera d), sono 50 (cinquanta). 
    2. Il corso, che si svolgera' presso l'Accademia militare,  avra'
la durata di due anni accademici, al termine dei  quali  gli  allievi
giudicati idonei conseguiranno la nomina a sottotenente  in  servizio
permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri. 
    3. Per quanto riguarda lo svolgimento degli  studi,  gli  allievi
saranno  tenuti  a   seguire   corsi   universitari,   ad   indirizzo
giuridico-amministrativo, presso l'Accademia  militare  di  Modena  e
presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, per il  conseguimento
della laurea magistrale in giurisprudenza. 
    4. Per quanto indicato nel precedente comma 3: 
      a)  i  concorrenti   gia'   in   possesso   della   laurea   in
giurisprudenza non potranno essere ammessi alla frequenza del corso; 
      b) i concorrenti  che  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia
avessero gia' sostenuto esami universitari  del  corso  di  studi  da
frequentare non potranno comunque farli valere. 
    5. Fermo restando quanto  previsto  dal  precedente  articolo  1,
comma 3, il numero dei posti potra' subire  modificazioni  fino  alla
data di approvazione della graduatoria finale di merito, al  fine  di
soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei  carabinieri
connesse alla consistenza del ruolo normale degli ufficiali. 

        
      
          

CAPO V


CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 81 
 
 
                          Riserve di posti 
 
 
    1. Dei 50 (cinquanta) posti messi a concorso: 
      a) 1 (uno) e' riservato ai concorrenti  in  possesso,  all'atto
della  scadenza  del  termine   di   presentazione   delle   domande,
dell'attestato di bilinguismo riferito a  livello  non  inferiore  al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.  752
e successive modificazioni; 
      b) 15(quindici) sono riservati ai  frequentatori  delle  Scuole
militari dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica,  sempreche'
conseguano al termine dell'anno scolastico 2011-2012  il  diploma  di
maturita' classica o scientifica e riportino giudizio di idoneita' in
attitudine militare presso dette Scuole; 
      c) 5 (cinque) sono riservati al coniuge ed ai figli  superstiti
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti del personale delle  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
carabinieri, e delle Forze di polizia  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio. 
    2. I posti riservati di cui al precedente  comma  1,  lettera  b)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita', a: 
      a) concorrenti idonei che sono alle  armi,  entro  la  data  di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui
al successivo articolo 82, in qualita'  di  ufficiali  inferiori,  di
sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma; 
      b) altri concorrenti idonei. 
    3. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettere  a)
e c) eventualmente non ricoperti  per  insufficienza  di  concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito, agli altri concorrenti idonei. 

        
      
          

CAPO V


CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 82 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata ed inviata esclusivamente on-line a mezzo  della  procedura
disponibile nel sito www.carabinieri.it -  area  concorsi,  entro  il
termine perentorio di 30  (trenta)  giorni  a  decorrere  dal  giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale -seguendo le istruzioni per la
compilazione  che  saranno  fornite  dal  sistema  automatizzato.  Il
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento provvedera' a raccogliere tutte le  domande,
a stamparle e a farle sottoscrivere  ai  concorrenti  all'atto  della
loro presentazione alla prova scritta  di  preselezione  o  a  quella
scritta di composizione italiana, se la  preselezione  non  ha  avuto
luogo, per la conferma dell'avvenuto inoltro. La  domanda  presentata
on-line non potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione  e
non  dovra'  essere  spedita  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento.  All'atto  della  presentazione  alla  prima   prova   i
concorrenti dovranno portare  al  seguito  un  documento  d'identita'
rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validita'. I
concorrenti  che,  alla  data  di  presentazione  della  domanda   di
partecipazione  al  concorso,  sono  minorenni  dovranno,   altresi',
portare al seguito copia di un documento  d'identita'  rilasciato  da
un'amministrazione dello Stato in corso di validita'  di  entrambi  i
genitori o  del  genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva
potesta' o, in mancanza di essi,  del  tutore,  ai  fini  di  cui  al
successivo comma 2. Il Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -
Centro  nazionale  di  selezione   e   reclutamento   provvedera'   a
raccogliere tutte le domande, a stamparle e a farle sottoscrivere per
esteso ai concorrenti, a pena  di  esclusione,  all'atto  della  loro
presentazione alla prova scritta di preselezione o a  quella  scritta
di composizione italiana, se la preselezione non ha avuto luogo,  per
la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line  non
dovra' essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento
e, a pena di esclusione, non potra' essere modificata all'atto  della
sottoscrizione. 
    2. Solo in caso di temporanea  indisponibilita'  della  precitata
procedura automatizzata o di  impossibilita'  di  accesso  alla  rete
internet,  la  domanda  potra'  essere  redatta  in  carta  semplice,
utilizzando  l'apposito  modulo  (fac-simile  in  allegato  AD,   che
costituisce parte integrante del  presente  decreto),  osservando  le
istruzioni riportate nel modulo stesso, disponibile  anche  sul  sito
www.carabinieri.it. In tal caso, la domanda dovra' essere, a pena  di
esclusione, firmata per esteso dal  concorrente  e  spedita  a  mezzo
raccomandata con  avviso  di  ricevimentoal  Ministero  della  difesa
presso  il  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro
nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -   ufficio   concorsi   e
contenzioso - viale Tor di Quinto 119 - 00191 Roma, entro il medesimo
termine di cui al precedente comma 1. A tal fine fara' fede il timbro
a data  dell'ufficio  postale  accettante.  I  concorrenti  residenti
all'estero, in tale eventualita', potranno compilare la domanda anche
su modello non conforme, purche' contenente gli stessi  dati  di  cui
all'allegato AD al presente decreto, e presentarla, entro il medesimo
termine, alle Autorita' diplomatiche o consolari,  che  ne  cureranno
l'immediato  inoltro  al  citato  Comando  generale  con  la  massima
sollecitudine. In tal caso, per la data di presentazione  fara'  fede
la data di assunzione a  protocollo  della  domanda  da  parte  delle
Autorita' diplomatiche o consolari. I militari  impiegati  fuori  dal
territorio metropolitano presso unita' dislocate in  operazioni,  che
hanno titolo a partecipare al concorso di cui al precedente  articolo
80  del  presente  decreto,  se  si  trovano  nell'impossibilita'  di
accedere alla rete internet, potranno presentare la domanda, entro il
medesimo termine,  ai  rispettivi  Comandi  di  appartenenza.  Questi
provvederanno a  trasmettere  al  sopracitato  indirizzo  le  domande
presentate,  improrogabilmente  entro  tre  giorni  dalla   data   di
assunzione a protocollo delle stesse, custodendone  copia.  In  detti
casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione  a
protocollo della  domanda  da  parte  del  Comando  del  reparto/ente
ricevente. Gli allievi delle Scuole militari e i militari in servizio
dovranno presentare  la  domanda  secondo  la  procedura  di  cui  al
precedente comma 1 e comunicare al proprio Comando di aver  inoltrato
la domanda di partecipazione al concorso. Il  concorrente  che,  alla
data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, e'
minorenne dovra' far vistare la sua  firma,  apposta  in  calce  alla
domanda,  da  entrambi  i  genitori  o  dal  genitore  che   esercita
legittimamente l'esclusiva potesta'  o,  in  mancanza  di  essi,  dal
tutore  e  dovra'  consegnare  la  suddetta  domanda  all'atto  della
presentazione alla prima prova concorsuale. 
    3. Nella domanda il concorrente,  consapevole  delle  conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive modificazioni, oltre a indicare i dati e a rilasciare le
dichiarazioni contenute nel modulo di cui all'allegato AD al presente
decreto, dovra', in particolare, precisare: 
      a)  il  recapito  al   quale   desidera   ricevere   tutte   le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta
elettronica. Il concorrente che, successivamente  alla  presentazione
della domanda, verra' incorporato in un reparto/ente  militare  sara'
tenuto a comunicare subito, a mezzo telegramma,  al  Ministero  della
difesa pressoil Comando generale dell'Arma dei carabinieri  -  Centro
nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -   ufficio   concorsi   e
contenzioso- viale Tor di Quinto 119 - 00191  Roma,  il  reparto/ente
presso il quale presta servizio  ed  il  relativo  indirizzo.  Dovra'
essere segnalata, altresi', a mezzo telegramma o fax (06/33566906)  o
e-mail (cgcnsrconcuff@carabinieri.it), al predetto  Centro  nazionale
di selezione e reclutamento ogni variazione  del  recapito  indicato.
L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita'  per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del  recapito  stesso  indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali  o  telegrafici  o
comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso  fortuito  o  a  forza
maggiore; 
      b) il titolo di studio posseduto o  che  potra'  conseguire  al
termine dell'anno scolastico 2011-2012. Il concorrente che,  all'atto
della presentazione della domanda, non ha ancora conseguito il titolo
di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso ed  avra'
l'obbligo di comunicarne, a  mezzo  telegramma,  al  Ministero  della
difesa presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -  Centro
nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -   ufficio   concorsi   e
contenzioso - viale Tor  di  Quinto  119  -  00191  Roma,  l'avvenuto
conseguimento con il relativo  voto.  Il  mancato  conseguimento  del
titolo  di  studio  determinera'  l'esclusione   dal   concorso.   Il
concorrente che ha conseguito il titolo di studio  all'estero  dovra'
documentare l'equipollenza del medesimo a quello  prescritto  per  la
partecipazione al concorso; 
      c) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare  in
servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio,  il  proprio
grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni relative al concorso  saranno  inviate  al  recapito
indicato nella  domanda  di  cui  alla  precedente  lettera  a),  che
potrebbe non coincidere con quello del Comando  di  appartenenza.  In
tal  caso  l'interessato  dovra'  comunque  tenerne  informato  detto
Comando. Qualora gia' collocato in congedo, invece,  dovra'  indicare
le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado  rivestito
all'atto  del  collocamento  in  congedo.  Se  concorrente  di  sesso
maschile, dovra' indicare anche  la  posizione  nei  confronti  degli
obblighi di leva (solo in caso di doppia cittadinanza) ed  il  Centro
documentale (ex distretto militare) dell'Esercito o  il  Dipartimento
militare marittimo/Capitaneria di porto o la  Direzione  territoriale
dell'Aeronautica di ascrizione; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,  dovra'  indicare,   in   apposita   dichiarazione   da
consegnare all'atto della presentazione alla prova preliminare o alla
prova scritta, se la prova preliminare non ha avuto luogo, la seconda
cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi
militari. Nell'ipotesi indicata al precedente  comma  2  la  predetta
dichiarazione dovra' essere allegata alla domanda; 
      e) la residenza ed il comune  nelle  cui  liste  elettorali  e'
iscritto o i motivi della mancata iscrizione  o  della  cancellazione
dalle liste medesime; 
      f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  di  non
avere   in   corso   procedimenti   penali   e/o   procedimenti   per
l'applicazione di misure di  sicurezza  e  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313.  In  caso
contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed  ogni  altro  eventuale  precedente  penale,
precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende  un  eventuale  procedimento
penale  per  aver  acquisito  la  qualifica   di   imputato.   Dovra'
impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa pressoil
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor
di Quinto 119 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della sua  posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di  cui
sopra. La dichiarazione resa nella  domanda  dovra'  comunque  essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio; 
      g) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni
utili a  consentire  all'Amministrazione  militare  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di  preferenza,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione. 
    4. Il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma  dei
carabinieri potra' chiedere la regolarizzazione  delle  domande  che,
presentate nei termini, risultino  formalmente  irregolari  per  vizi
sanabili, inesatte o non conformi al modello di cui  al  gia'  citato
allegato AD al presente decreto. 

        
      
          

CAPO V


CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 83 
 
 
                          Fasi del concorso 
 
 
    1. Il concorso di cui al precedente articolo 80, comma 1  prevede
le fasi concorsuali indicate nell'articolo 3,  comma  1  e  comma  2,
lettera d) del presente decreto dirigenziale. 

        
      
          

CAPO V


CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 84 
 
 
                    Prova scritta di preselezione 
 
 
    1. Se la prova scritta di preselezione avra' luogo, i concorrenti
che non hanno  ricevuto  comunicazione  di  esclusione  dal  concorso
saranno sottoposti, ad eccezione  di  quelli  di  cui  al  successivo
periodo, con riserva  di  accertamento  del  possesso  dei  requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso, alla prova  scritta  di
preselezione di cui all'allegato AE, che costituisce parte integrante
del presente decreto. Sono esonerati dal sostenere la  prova  scritta
di  preselezione  i  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  del
tirocinio in precedenti procedure di concorsi per esami per l'accesso
ai corsi dell'Accademia militare per  la  formazione  di  base  degli
ufficiali dell'Arma dei  carabinieri,  ma  non  ammessi  per  essersi
classificati in eccedenza ai posti disponibili. 
    2. La prova scritta di preselezione, se la medesima avra'  luogo,
verra' svolta a partire dal 13 febbraio 2012. Il calendario e la sede
della prova - o  l'informazione  della  mancata  effettuazione  della
stessa - saranno resi noti, a partire dal 6 febbraio 2012, con avviso
consultabile    nei    siti    web    https://www.carabinieri.it/    e
https://www.persomil.difesa.it/, nonche'  presso  il  Ministero  della
difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  sezione
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 -  00143  Roma  -
tel.  06/517051012  e  presso  il  Comando  generale  dell'Arma   dei
carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico -  piazza
Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Detto avviso  avra'  valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    3. I concorrenti ai quali non e'  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  senza  attendere  alcuna
convocazione, presso la sede della prova scritta di preselezione, nel
giorno previsto, almeno  un'ora  prima  di  quella  di  inizio  della
stessa, muniti della ricevuta  attestante  la  presentazione  on-line
della domanda di partecipazione o della ricevuta  della  raccomandata
con cui hanno  spedito  la  stessa,  nonche'  di  penna  a  sfera  ad
inchiostro indelebile nero. 
    4. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza  maggiore.  Non
saranno  previste  riconvocazioni  ad   eccezione   dei   concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti  dall'Amministrazione  della  difesa  ai  quali  gli
stessi hanno chiesto di  partecipare.  A  tal  fine  gli  interessati
dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al  n.  06/33566906)
al predetto Centro nazionale di selezione e  reclutamento  un'istanza
di nuova  convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail
(se  e'  stato  indicato  il  relativo  indirizzo  nella  domanda  di
partecipazione) o telegramma. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno  osservate  le  disposizioni  contenute   nel   provvedimento
dirigenziale  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei   carabinieri
emanato in applicazione dell'articolo 2,  comma  1,  lettera  m)  del
decreto ministeriale 12 gennaio 2001 e, in quanto applicabili, quelle
dell'articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5 e dell'articolo 15, comma  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    6.  In  base  al  numero  delle  risposte  esatte   fornite   dai
concorrenti nella prova scritta di preselezione  verra'  formata  una
graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere  a
sostenere  le  prove  successive.  I  primi  1500  (millecinquecento)
concorrenti compresi nella suddetta graduatoria e quelli che  avranno
eventualmente  riportato  lo   stesso   punteggio   del   concorrente
collocatosi  al  millecinquecentesimo  posto,   saranno   ammessi   a
sostenere le prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo
85. 
    7. L'esito della prova  scritta  di  preselezione,  la  sede,  il
calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti  ammessi  a
sostenere le prove di efficienza fisica saranno resi disponibili, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i  concorrenti,  a
partire  dalla  data  che  sara'  indicata  nell'avviso  di  cui   al
precedente  comma  2,  nei  siti  web  https://www.carabinieri.it/   e
https://www.persomil.difesa.it/, nonche'  presso  il  Ministero  della
difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  sezione
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 -  00143  Roma  -
tel.  06/517051012  e  presso  il  Comando  generale  dell'Arma   dei
carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico -  piazza
Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 

        
      
          

CAPO V


CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 85 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Le  prove  di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo,
verosimilmente, a partire dal 27 febbraio 2012, saranno svolte con le
modalita' definite  nel  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante
generale  dell'Arma   dei   carabinieri   emanato   in   applicazione
dell'articolo 2, comma 1, lettera  m)  del  decreto  ministeriale  12
gennaio 2001. I concorrenti convocati dovranno: 
      a) presentarsi indossando la tenuta ginnica (con giacca a vento
al seguito); 
      b) produrre i seguenti documenti: 
        1) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva  agonistica
di tipo B, in corso di validita' rilasciato  da  medici  appartenenti
alla  Federazione  medico-sportiva  italiana   ovvero   a   strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il  servizio  sanitario
nazionale che  esercitano  in  tali  ambiti  in  qualita'  di  medici
specializzati in  medicina  dello  sport  (oltre  al  certificato  in
originale o copia conforme  dovra'  essere  portata  al  seguito  una
fotocopia dello stesso).  Il  documento  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non antecedente al 1° novembre  2011  ovvero  dovra'  essere
valido fino al 31 ottobre 2012. La  mancata  presentazione  di  detto
certificato non consentira' l'ammissione del concorrente a  sostenere
le  prove  di  efficienza  fisica  e  determinera'  l'esclusione  del
concorrente medesimo dal concorso; 
        2) se  concorrente  di  sesso  femminile,  anche  il  referto
attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o
urine  effettuato  entro  i  cinque  giorni  precedenti  la  data  di
presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza  delle  prove  di
efficienza fisica. La mancata  presentazione  di  detto  referto  non
consentira' l'ammissione a sostenere le  prove,  con  la  conseguente
esclusione dal concorso. 
    2. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le  modalita'
indicate nell'allegato  AF,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    3. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori determinera'  giudizio  di  inidoneita'  da  parte  della
commissione di cui al precedente articolo 4,  comma  2,  lettera  e),
numero 2) e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti
gli esercizi  obbligatori  ed  eventualmente  di  quelli  facoltativi
determinera' giudizio di idoneita' alle prove di  efficienza  fisica,
con attribuzione di un punteggio incrementale  secondo  le  modalita'
indicate nel citato allegato AF  al  presente  decreto,  fino  ad  un
massimo di punti 2 (due). Detto allegato contiene disposizioni  circa
le modalita' di  svolgimento  delle  prove  ed  i  comportamenti  che
dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di
infortuni   o   indisposizioni   verificatisi   prima    o    durante
l'effettuazione degli esercizi. 
    4. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti per le  prove  di  efficienza  fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
concorrenti  interessati  al  concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o  fax  al
n.  06/33566906)  al  predetto  Centro  nazionale  di   selezione   e
reclutamento  un'istanza  di  nuova  convocazione  entro  il   giorno
antecedente   a   quello   di   prevista   presentazione,    inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova
stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e'  stato  indicato  il  relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 

        
      
          

CAPO V


CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 86 
 
 
               Prova scritta di composizione italiana 
 
 
    1. I concorrenti idonei al  termine  delle  prove  di  efficienza
fisica dovranno  sostenere  la  prova  scritta  di  cui  al  presente
articolo. Contenuto e modalita' di detta prova sono indicati nel gia'
citato allegato AE al presente decreto. 
    2. Detta prova scritta avra' luogo il 15 marzo 2012,  con  inizio
non prima delle 0930. La sede ed eventuali modificazioni  della  data
di svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal  9  marzo
2012, con avviso consultabile nei siti web https://www.carabinieri.it/
e https://www.persomil.difesa.it/, nonche' presso il  Ministero  della
difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  sezione
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 -  00143  Roma  -
tel.  06/517051012  e  presso  il  Comando  generale  dell'Arma   dei
carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico -  piazza
Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Detto avviso  avra'  valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    3. I concorrenti  ammessi  alla  prova  scritta  di  composizione
italiana,  senza  attendere  alcuna  convocazione,  sono   tenuti   a
presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima  di
quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera  ad  inchiostro
indelebile nero. Durante lo svolgimento della prova sara'  consentita
soltanto la consultazione di dizionari della lingua italiana messi  a
disposizione dalla commissione esaminatrice. Per quanto  concerne  le
modalita' di  svolgimento  della  prova  saranno  osservate,  qualora
applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    4. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza  maggiore.  Non
saranno previste riconvocazioni. 
    5. La prova scritta si  intendera'  superata  se  il  concorrente
avra' conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale  punteggio  sara'
utile per la  formazione  delle  graduatorie  di  cui  ai  successivi
articoli 89, 92 e 93.  I  candidati  che  non  supereranno  la  prova
saranno esclusi dal concorso. 
    6. L'esito della prova scritta, il calendario e le  modalita'  di
convocazione dei concorrenti ammessi  a  sostenere  gli  accertamenti
psicofisici e quelli attitudinali di cui ai successivi articoli 87  e
88  saranno  resi  disponibili  dall'8  maggio  2012  nei  siti   web
https://www.carabinieri.it/ e https://www.persomil.difesa.it/,  nonche'
presso  il  Ministero  della  difesa  -  Direzione  generale  per  il
personale militare -  sezione  relazioni  con  il  pubblico  -  viale
dell'Esercito 186 - 00143  Roma  -  tel.  06/517051012  e  presso  il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri  -  V  Reparto  -  ufficio
relazioni con il pubblico - piazza Bligny  2  -  00197  Roma  -  tel.
06/80982935. 

        
      
          

CAPO V


CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 87 
 
 
            Disposizioni per gli accertamenti psicofisici 
 
 
    1. I concorrenti che supereranno la prova scritta di composizione
italiana saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di  selezione
e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, a cura della commissione di
cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera  a),  ad  accertamenti
volti  alla  verifica  del  possesso  dell'idoneita'  psicofisica  al
servizio permanente quali ufficiali del ruolo normale  dell'Arma  dei
carabinieri. Detti concorrenti saranno  convocati  con  le  modalita'
indicate al precedente articolo 86, comma 6  e  dovranno  portare  al
seguito i documenti elencati nel successivo articolo 90, comma 1. 
    2. I concorrenti assenti nel giorno e  nell'ora  di  convocazione
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza  maggiore.  Non
saranno  previste  riconvocazioni,  ad  eccezione   dei   concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti  dall'Amministrazione  della  difesa  ai  quali  gli
stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che  non  saranno  in
possesso, alla data prevista per gli accertamenti di cui al  presente
articolo, dei certificati di cui al successivo articolo 90, comma 1 -
tranne che per quelli previsti alle lettere d) e g) - in ragione  dei
tempi necessari per  il  rilascio  di  tali  documenti  da  parte  di
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario  nazionale;  a  tal  fine  gli  interessati  dovranno   far
pervenire (a mezzo telegramma o fax al n.  06/33566906)  al  predetto
Centro nazionale di selezione  e  reclutamento  un'istanza  di  nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione,       inviando        documentazione        probatoria
dell'indisponibilita'  della  citata  documentazione.   Non   saranno
accolte istanze di nuove convocazioni diverse da  quelle  suindicate.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con  il
periodo di svolgimento degli accertamenti stessi,  avverra'  a  mezzo
e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella  domanda  di
partecipazione)   o   telegramma.   La   mancata   esibizione   della
documentazione sanitaria di cui al successivo articolo  90,  comma  1
all'atto della presentazione determinera' l'esclusione dal concorso. 
    3. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione  generale
della sanita' militare del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni
ed integrazioni e con quelle definite nel provvedimento  dirigenziale
del  Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri   emanato   in
applicazione  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  m)  del  decreto
ministeriale 12 gennaio 2001. La commissione, prima  di  eseguire  la
visita medica collegiale,  disporra'  per  tutti  i  concorrenti  una
visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e  di
laboratorio: 
      a) cardiologico con E.C.G.; 
      b) oculistico; 
      c) odontoiatrico; 
      d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      e) psichiatrico; 
      f) analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
compresa la ricerca dei cataboliti urinari di  sostanze  stupefacenti
e/o psicotrope quali  anfetamine,  cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. In caso di  positivita'  disporra'  sul
medesimo   campione   test   di   conferma   (gascromatografia    con
spettrometria di massa); 
      g) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) VES; 
        4) creatininemia; 
        5) transaminasemia (GOT - GPT); 
        6) bilirubinemia totale e frazionata; 
        7) trigliceridemia; 
        8) colesterolemia; 
        9) gamma GT; 
      h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne che dovesse  essere
sottoposto a detto esame dovra' sottoscrivere apposita  dichiarazione
di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo  il  modello
riportato  nel  gia'  citato  allegato  E,  che   costituisce   parte
integrante  del  presente  decreto.  Il  concorrente  che  e'  ancora
minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici,
invece, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso
compilata e sottoscritta in conformita' al predetto  allegato  E  per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici. 
    4.  Ai  fini  dell'idoneita'  agli  accertamenti  psicofisici  la
competente  commissione  verifichera'  per  ciascun  concorrente   il
possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, commi 6 e 11. 
    5. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) idoneo con indicazione  del  profilo  sanitario  di  cui  al
precedente articolo 5, comma 11 e del punteggio calcolato  secondo  i
criteri indicati nel successivo comma 7; 
      b) inidoneo con l'indicazione del motivo. 
    6. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da: 
      a) imperfezioni ed infermita' che: 
        1) sono causa di inidoneita' al servizio militare secondo  la
normativa vigente; 
        2) comportano, per delineare il profilo sanitario di  cui  al
precedente articolo 5, comma 11, l'attribuzione  di  un  coefficiente
uguale o superiore a 2 per l'apparato psichico e a 3  per  tutti  gli
altri coefficienti; 
      b) positivita' all'abuso di alcool o ai cataboliti  urinari  di
sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope,  da  confermarsi  presso  la
struttura ospedaliera militare o civile; 
      c) tutte quelle  imperfezioni  ed  infermita'  non  contemplate
dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale ufficiale del  ruolo  normale
dell'Arma dei carabinieri. 
    Costituiscono  altresi'  motivo  di  inidoneita'  le  alterazioni
acquisite  della  cute  costituite  da  tatuaggi,  quando  per  sede,
dimensioni o natura, sono  deturpanti  o  contrari  al  decoro  delle
persona o dell'uniforme  o  sono  possibile  indice  di  personalita'
abnorme (in tal caso da  accertare  con  visita  psichiatrica  e  con
appropriati test psicodiagnostici). 
    7. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira'  un
punteggio   inteso   a    tenere    conto    delle    caratteristiche
somato-funzionali  del   profilo   sanitario   posseduto.   Ad   ogni
coefficiente   2   di   ciascuna    delle    altre    caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0  (zero).  Ad
ogni coefficiente 1 del profilo stesso, ad eccezione del coefficiente
psiche  (PS),  sara'  attribuito  un  incremento  di  punti  0,1.  Il
punteggio  massimo  conseguibile  al   termine   degli   accertamenti
psicofisici sara', pertanto, di punti 0,8. 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo ed insuscettibile di riesame, essendo adottato in  ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei non saranno  ammessi  alle  successive
fasi concorsuali. 
    9. In caso di positivita'  del  test  di  gravidanza  di  cui  al
successivo articolo 90, comma  1,  lettera  h),  la  commissione  non
potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti  e  dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a  mente  dell'articolo  580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica 5
dicembre 2005 per l'applicazione  dell'elenco  delle  imperfezioni  e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio  militare,
secondo  i  quali  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei concorrenti il cui stato di gravidanza e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  nel   presente
articolo, la Direzione generale per il personale militare  procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo articolo 92, comma
1.  Se  in  occasione  della  seconda  convocazione   il   temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione  di  cui  al  precedente
articolo 4,  comma  1,  lettera  a)  ne  dara'  notizia  alla  citata
Direzione generale che, con  provvedimento  motivato,  escludera'  il
concorrente  dal   concorso   per   l'impossibilita'   di   procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    10. I concorrenti che  all'atto  degli  accertamenti  psicofisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile  recupero  dei  requisiti  chiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione di
cui al precedente articolo 4, comma  1,  lettera  a)  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una  data  compatibile
con la definizione della graduatoria di ammissione alla  prova  orale
di cui al successivo articolo  89.  Tali  concorrenti,  per  esigenze
organizzative, potranno essere ammessi con riserva  a  sostenere  gli
accertamenti attitudinali. I concorrenti che, al momento della  nuova
visita  medica,  non  avranno  recuperato   la   prevista   idoneita'
psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.  Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 

        
      
          

CAPO V


CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 88 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  concorrenti  che  risulteranno  idonei  al  termine  degli
accertamenti  psicofisici  saranno  sottoposti,  presso   il   Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei  carabinieri,  ad
accertamenti  attitudinali  per  il  riconoscimento  delle   qualita'
indispensabili  all'espletamento  delle  mansioni  di  ufficiale   in
servizio permanente  dell'Arma  dei  carabinieri.  Tali  accertamenti
saranno  svolti  con  le   modalita'   definite   nel   provvedimento
dirigenziale  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei   carabinieri
emanato in applicazione dell'articolo 2,  comma  1,  lettera  m)  del
decreto ministeriale 12 gennaio 2001. 
    2.  I  concorrenti   assenti   al   momento   dell'inizio   degli
accertamenti  di  cui  al  presente  articolo  saranno  esclusi   dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute  a   causa   di   forza   maggiore.   Non   saranno   previste
riconvocazioni,  ad  eccezione   dei   concorrenti   interessati   al
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli  stessi  hanno
chiesto di partecipare. A  tal  fine  gli  interessati  dovranno  far
pervenire (a mezzo telegramma o fax al n.  06/33566906)  al  predetto
Centro nazionale di selezione  e  reclutamento  un'istanza  di  nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo,  avverra'
a mezzo e-mail (se e' stato  indicato  il  relativo  indirizzo  nella
domanda di partecipazione) o telegramma. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera', nei riguardi  di  ciascun  concorrente,  un  giudizio  di
idoneita'  o  di  inidoneita',   senza   attribuzione   di   punteggi
incrementali. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta
stante, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno esclusi
dal concorso. 

        
      
          

CAPO V


CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
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NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 89 
 
 
      Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera 
 
 
    1.  I  concorrenti   idonei   al   termine   degli   accertamenti
attitudinali saranno iscritti, a cura della  commissione  di  cui  al
precedente articolo 4,  comma  2,  lettera  e),  numero  1),  in  una
graduatoria di ammissione alla prova  orale.  A  mente  dell'articolo
580, comma 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90  i  concorrenti,  all'atto   della   formazione   della
graduatoria di cui al presente comma, dovranno risultare idonei nelle
prove e negli accertamenti di cui al precedente articolo 3, comma  1,
lettere a), b) e c) e comma 2, lettera d), numero 2), ad eccezione di
coloro i quali si troveranno nelle condizioni di  cui  al  precedente
articolo 87, comma 9. 
    2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di
efficienza fisica, nella prova scritta  di  composizione  italiana  e
negli accertamenti psicofisici. 
    3. Dei concorrenti  idonei  iscritti  nella  graduatoria  saranno
convocati alla prova orale i primi 200 (duecento), di cui  almeno  60
(sessanta) allievi delle Scuole militari, almeno 1 (uno) in  possesso
dell'attestato di bilinguismo ed almeno 20 (venti)  coniugi  o  figli
superstiti ovvero parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado
qualora unici superstiti del personale delle  Forze  armate  e  delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    4. I posti eventualmente non ricoperti nella  citata  graduatoria
da concorrenti  appartenenti  alle  categorie  di  riservatari  nella
misura prevista dal precedente comma 3 saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima. 
    5. Fermo restando quanto  previsto  dal  precedente  comma  3,  a
parita' di punteggio complessivo  si  applicheranno,  ai  fini  della
formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in  materia  di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo
5, comma 4, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e all'articolo 650  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
    6. La prova orale, che avra' luogo, verosimilmente, a partire dal
9 luglio 2012, vertera' sulle materie di cui al  programma  riportato
nel gia'  citato  allegato  AE  al  presente  decreto.  La  sede,  il
calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti  ammessi  a
sostenere la prova  orale  ed  eventualmente  quella  facoltativa  di
lingua straniera, saranno resi disponibili, a partire  dal  6  luglio
2012,     nei     siti     web      https://www.carabinieri.it/      e
https://www.persomil.difesa.it/, nonche'  presso  il  Ministero  della
difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  sezione
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 -  00143  Roma  -
tel.  06/517051012  e  presso  il  Comando  generale  dell'Arma   dei
carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico -  piazza
Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    7. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza  maggiore.  Non
saranno  previste  riconvocazioni,  ad  eccezione   dei   concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti  dall'Amministrazione  della  difesa  ai  quali  gli
stessi hanno chiesto di  partecipare.  A  tal  fine  gli  interessati
dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al  n.  06/33566906)
al predetto Centro nazionale di selezione e  reclutamento  un'istanza
di nuova  convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail
(se  e'  stato  indicato  il  relativo  indirizzo  nella  domanda  di
partecipazione) o telegramma. 
    8. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno  riportato
un punteggio di almeno 18/30, utile ai fini  della  formazione  delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 92 e 93. 
    9. La prova orale facoltativa di lingua  straniera,  solo  per  i
concorrenti che  avranno  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, sara' svolta con  le  modalita'  indicate
nel gia' citato allegato AE al presente decreto.  I  concorrenti  che
non intendessero  sostenere  piu'  detta  prova  dovranno  rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati  dal
sostenerla.  La  prova  orale  facoltativa  di  lingua  straniera  si
intendera' superata se il concorrente avra' riportato  una  votazione
di almeno 18/30. Alla votazione conseguita corrispondera' il seguente
punteggio utile  per  la  formazione  delle  graduatorie  di  cui  ai
successivi articoli 92 e 93: 
      a) votazione da 0/30 a 17,999/30 = punti 0; 
      b) votazione da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25; 
      c) votazione da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50; 
      d) votazione da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75; 
      e) votazione da 27/30 a 30/30 = punti 1. 

        
      
          

CAPO V


CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 90 
 
 
                              Documenti 
 
 
    1.  I  concorrenti  convocati  presso  il  Centro  nazionale   di
selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei  carabinieri  per   essere
sottoposti   agli   accertamenti    psicofisici,    all'atto    della
presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale  o
in copia conforme: 
      a) referto attestante l'effettuazione, da non piu' di tre  mesi
dalla data di presentazione, dei  markers  virali  anti  HAV,  HbsAg,
antiHBs, anti HBc e anti HCV; 
      b) esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo
referto,  effettuato  entro  i  sei  mesi  precedenti  la   data   di
presentazione, solo se ne sono gia' in possesso.  Se  privi  di  tale
referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione  degli
esami radiologici di cui al precedente articolo 87, comma 3,  lettera
i); 
      c) atto di assenso, in carta  semplice,  conforme  all'allegato
AG,  che  costituisce  parte   integrante   del   presente   decreto,
sottoscritto da entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita
legittimamente l'esclusiva potesta'  o,  in  mancanza  di  essi,  dal
tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il
Centro per le prove di efficienza fisica). La  mancata  presentazione
di  detto  documento  determinera'   l'esclusione   del   concorrente
minorenne; 
      d) documentazione attestante  il  diritto  ad  usufruire  delle
riserve di posti di cui al precedente articolo 81, comma  1,  lettere
a) e c) per i soli concorrenti che ne hanno  dichiarato  il  possesso
nella domanda di partecipazione; 
      e) certificato conforme al modello riportato  nel  gia'  citato
allegato G, che costituisce parte integrante  del  presente  decreto,
rilasciato dal  proprio  medico  di  fiducia  e  controfirmato  dagli
interessati che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza
di  pregresse   manifestazioni   emolitiche,   gravi   manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie  a  farmaci  o
alimenti. Tale certificato dovra' avere  una  data  di  rilascio  non
anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 
      f) referto, rilasciato  in  data  non  anteriore  ai  tre  mesi
precedenti la data di presentazione, attestante l'esito del test  per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      g)  se  militari  in  servizio,  specchio  riepilogativo  delle
vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato  dalle  infermerie
competenti. 
    I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare: 
      - referto attestante l'esito di  test  di  gravidanza  mediante
analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni precedenti
la data di presentazione per la  finalita'  indicata  nel  precedente
articolo 87, comma 9; 
      - referto di  ecografia  pelvica  eseguita  entro  i  tre  mesi
precedenti la data degli accertamenti psicofisici. 
    Tutti  gli  esami  strumentali  e  di  laboratorio   chiesti   ai
concorrenti dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  servizio
sanitario nazionale. In quest'ultimo  caso,  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. 
    2.  I  concorrenti  convocati  presso  il  Centro  nazionale   di
selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei  carabinieri,  per  essere
sottoposti agli accertamenti psicofisici ed  a  quelli  attitudinali,
dovranno portare al seguito una fotografia recente, senza  copricapo,
formato tessera (4 x  5),  recante  sul  retro,  in  forma  autografa
leggibile, l'indicazione del nome, cognome e della data di nascita. 
    3. All'atto della presentazione  all'Accademia  militare  per  il
tirocinio i concorrenti dovranno consegnare: 
      a) fotografia recente, senza copricapo, formato  tessera  (4  x
5), recante in basso a tergo, in forma autografa leggibile,  cognome,
nome e data di nascita. Nessuna autenticazione  deve  essere  apposta
sulla fotografia; 
      b)  certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni   effettuate,
rilasciato - entro trenta giorni dalla data di inizio del tirocinio -
da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario  per  i
concorrenti militari). 
    Dovranno  inoltre   reiterare   la   dichiarazione   sostitutiva,
sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  concernente  la  propria
posizione giudiziaria di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  3,
lettera f). 
    4. I concorrenti risultati vincitori del concorso,  entro  trenta
giorni dalla data  di  ammissione  ai  corsi,  dovranno  produrre  il
referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura  sanitaria
pubblica,   concernente   il   dosaggio   enzimatico   del   glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo. 
    5. All'atto  dell'ammissione  alla  frequenza  del  corso  presso
l'Accademia  militare,  i  concorrenti  gia'  alle  armi   e   quelli
richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di  appartenenza,
con  la  conseguente  perdita  del  grado  rivestito,  a  cura  della
Direzione generale per il personale militare ai sensi della normativa
di cui al precedente articolo 10, comma  1.  La  cancellazione  avra'
effetto dalla data di ammissione in  qualita'  di  allievo  al  corso
regolare  presso  l'Accademia  militare.  A  tal  fine,   l'Accademia
militare fornira' alle competenti Divisioni della Direzione  generale
per il personale militare gli  elenchi  dettagliati  dei  concorrenti
gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi  al  corso.
Gli allievi provenienti dagli ufficiali in  ferma  prefissata  e  dai
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri,  dagli  ufficiali  in  ferma
prefissata, dai sottufficiali e dai volontari in servizio  permanente
delle altre Forze armate, se non conseguono la nomina a  sottotenente
in servizio permanente, saranno reintegrati, a domanda, nel  grado  e
reinseriti  nel  ruolo  di  provenienza  ed  il  tempo  trascorso  in
Accademia sara'  computato  nell'anzianita'  di  grado.  Gli  allievi
provenienti dai volontari  in  ferma/rafferma  in  servizio,  se  non
conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati,  a  domanda,  nel
grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai  reparti/enti
di appartenenza per il  completamento  degli  obblighi  di  servizio,
computando nei medesimi periodi il tempo  trascorso  in  qualita'  di
allievo. 
    6. Gli allievi, ai fini dell'iscrizione  al  corso  universitario
che sono tenuti a frequentare, a richiesta del Comando dell'Accademia
militare,   dovranno   sottoscrivere    dichiarazione    sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del
diploma di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e  la  mancata
iscrizione presso le universita' per l'anno accademico  2012-2013.  I
concorrenti frequentatori  delle  Scuole  militari  dovranno  inoltre
dichiarare di aver concluso il corso di studi e di aver conseguito il
titolo prescritto presso la Scuola militare di provenienza al termine
dell'anno scolastico 2011-2012.  I  concorrenti  che  saranno  ancora
minorenni all'atto della richiesta da parte  dell'Accademia  militare
dovranno far vistare la loro firma apposta  in  calce  alla  predetta
dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal  genitore  che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di  essi,
dal tutore. 

        
      
          

CAPO V


CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 91 
 
 
                   Composizione delle commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di  cui
al precedente articolo 4, commi 1 e 2, lettera e). Tutto il personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di  cui  ai  successivi
commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo apparterra'  all'Arma  dei
carabinieri. 
    2. La commissione esaminatrice di cui al precedente  articolo  4,
comma 2, lettera e), numero 1) sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a generale  di  brigata,
presidente; 
      b) due ufficiali superiori, membri; 
      c) due docenti di materie letterarie, membri  aggiunti  per  la
prova scritta di composizione italiana; 
      d) quattro docenti o esperti,  membri  aggiunti  per  la  prova
orale, rispettivamente, di matematica, di storia, di geografia  e  di
educazione civica; 
      e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      f) un ufficiale di grado non inferiore a  capitano,  ovvero  un
dipendente civile  dell'Amministrazione  della  difesa,  appartenente
alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    3. Se il numero dei  concorrenti  effettivamente  presentatisi  a
sostenere la prova scritta risulta superiore  a  1.000  (mille),  per
ogni gruppo di  almeno  500  (cinquecento)  candidati  dovra'  essere
nominata apposita sottocommissione, cosi' composta: 
      a) l'ufficiale generale di cui al precedente comma  2,  lettera
a); 
      b) due ufficiali superiori, membri; 
      c) due docenti di materie letterarie, membri aggiunti; 
      d) un ufficiale di grado non inferiore a  capitano,  ovvero  un
dipendente civile  dell'Amministrazione  della  difesa,  appartenente
alla terza area funzionale,  segretario  aggiunto  senza  diritto  di
voto. 
    4. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente articolo 4, comma 2, lettera e), numero 2) sara'  composta
da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri,  di
cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore  militare  di  educazione  fisica  e  dell'assistenza   di
personale medico. 
    5. La commissione per gli  accertamenti  psicofisici  di  cui  al
precedente articolo  4,  comma  1,  lettera  a)  sara'  composta  dal
seguente personale effettivo  al  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali medici in servizio, membri,  di  cui  il  meno
elevato in grado o, a parita' di grado,  il  meno  anziano  svolgera'
anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    6. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente articolo  4,  comma  1,  lettera  b)  sara'  composta  dal
seguente personale effettivo  al  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale,
membro; 
      c) un ufficiale, psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei  membri  svolgera'  anche  le  funzioni  di   segretario.   Detta
commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico  di
personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei carabinieri. 
    7. La commissione per la valutazione dei frequentatori al  temine
del tirocinio di cui al precedente articolo 4, comma 2,  lettera  e),
numero 3) sara' composta, in via prioritaria, dal seguente  personale
effettivo all'Accademia militare: 
      a) Comandante dell'Accademia militare, presidente; 
      b) Comandante del reggimento allievi, membro; 
      c) Comandante di battaglione, membro; 
      d) Comandante di compagnia, membro; 
      e) Comandante di plotone, membro e segretario. 
    In caso di incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi  degli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti ufficiali
saranno sostituiti da altri ufficiali idonei dell'Accademia militare. 

        
      
          

CAPO V


CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 92 
 
 
                              Tirocinio 
 
 
    1. I concorrenti idonei al  termine  della  prova  orale  saranno
iscritti, a cura della commissione esaminatrice di cui al  precedente
articolo 4, comma 2, lettera e), numero 1),  in  una  graduatoria  di
ammissione al tirocinio. Detta graduatoria sara' formata  secondo  il
punteggio risultante dalla  somma  dei  punti  riportati  da  ciascun
concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta  di
composizione italiana, negli accertamenti  psicofisici,  nella  prova
orale ed in quella orale facoltativa di lingua straniera. 
    2. Fermo restando quanto  previsto  dal  successivo  comma  3,  a
parita' di punteggio complessivo  si  applicheranno,  ai  fini  della
formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in  materia  di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo
5, comma 4, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e all'articolo 650  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
    3.  Dei  concorrenti  idonei  iscritti  in  graduatoria   saranno
convocati al tirocinio (che si svolgera' presso l'Accademia militare)
i primi 60(sessanta), di  cui  almeno  18  (diciotto)  allievi  delle
Scuole  militari,  almeno  1  (uno)  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo ed almeno 6  (sei)  coniugi  o  figli  superstiti  ovvero
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   qualora   unici
superstiti, del personale delle Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
carabinieri, e delle Forze di polizia  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari
idonei nella misura prevista dal presente comma saranno devoluti agli
altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima. 
    4. La data  e  le  modalita'  di  presentazione  dei  concorrenti
ammessi al tirocinio saranno rese disponibili, a partire dal 2 agosto
2012,     nei     siti     web      https://www.carabinieri.it/      e
https://www.persomil.difesa.it/, nonche'  presso  il  Ministero  della
difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  sezione
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 -  00143  Roma  -
tel.  06/517051012  e  presso  il  Comando  generale  dell'Arma   dei
carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico -  piazza
Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    5. Successivamente, secondo l'ordine della  graduatoria,  laddove
ritenuto necessario, potra' essere convocato al tirocinio  un  numero
di concorrenti pari a quello  degli  assenti  all'appello  del  primo
giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso
- e degli eventuali rinuncianti nei primi sette giorni di  frequenza.
Tuttavia, potra' essere autorizzato il  differimento  della  data  di
presentazione fino a un  massimo  di  cinque  giorni  se  la  mancata
presentazione  sara'  dovuta  a  concomitante  svolgimento  di  prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto  di  partecipare.  A  tal
fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax
al n. 06/33566906)  al  predetto  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento apposita istanza. 
    6. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della verifica dei requisiti  previsti  per  l'ammissione  al  corso,
dovranno essere sottoposti al test  di  gravidanza  mediante  analisi
delle  urine.  Qualora  ammessi  alla  frequenza   del   194°   corso
dell'Accademia militare per la formazione  di  base  degli  ufficiali
dell'Arma dei carabinieri, dovranno essere  nuovamente  sottoposti  a
detto test e, in caso di positivita', saranno rinviati  d'ufficio  ed
ammessi al  corso  successivo,  subordinatamente  alla  verifica  del
mantenimento dei requisiti necessari  per  l'ammissione,  di  cui  al
precedente articolo 2, comma 7. 
    7. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora, a  seguito
di sopravvenute imperfezioni ed infermita', dovessero  insorgere  per
taluni  concorrenti   dubbi   sulla   persistenza   della   idoneita'
psicofisica precedentemente riconosciuta, e' facolta'  dell'Accademia
militare rinviare detti candidati al Centro nazionale di selezione  e
reclutamento   dell'Arma   dei   carabinieri    per    l'accertamento
dell'idoneita' psicofisica alla frequenza del tirocinio. 
    8. I concorrenti ammessi al tirocinio lo frequenteranno: 
      a) in qualita' di allievi carabinieri, se in congedo illimitato
ad eccezione degli ufficiali in ferma prefissata e dei  sottufficiali
in congedo; 
      b)  con  il  grado  gia'  rivestito,  se  ufficiali  in   ferma
prefissata o  sottufficiali  gia'  collocati  in  congedo.  Per  tali
concorrenti si provvedera' al richiamo in  servizio  dall'inizio  del
tirocinio; 
      c) con il  grado  rivestito,  se  militari  in  servizio.  Essi
saranno posti, a cura degli Enti di appartenenza, nella posizione  di
comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 
    Il personale in servizio permanente e quello in ferma  volontaria
dell'Arma dei  carabinieri,  gli  ufficiali,  i  sottufficiali  ed  i
volontari in servizio permanente ed in ferma breve delle altre  Forze
armate durante il tirocinio continueranno a percepire dagli  enti  di
appartenenza gli assegni spettanti. 
    9. Durante il tirocinio i  concorrenti  dovranno  attenersi  alle
norme disciplinari di vita interna  dell'Istituto  previste  per  gli
allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio,
nonche' di un corredo  ridotto  da  restituire  in  caso  di  mancata
ammissione al corso regolare. Il tirocinio avra' una durata di  circa
trenta giorni, comunque non superiore a sessanta  giorni,  durante  i
quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente  selezionati  sulla
base del rendimento fornito nelle attivita' militari  e  scolastiche.
Non sara' consentita, in nessun caso, la  partecipazione  contestuale
ad altri concorsi. 
    10. Durante il tirocinio i frequentatori  saranno  sottoposti,  a
cura della commissione di cui al  precedente  articolo  4,  comma  1,
lettera b), ad attivita' di osservazione, nonche' ad ulteriori  prove
ed accertamenti per la valutazione del  rilevamento  comportamentale,
riferito alla perseveranza nel  raggiungimento  degli  obiettivi,  al
senso  di  responsabilita',   all'emotivita',   alla   capacita'   di
concentrazione e ragionamento, alla  capacita'  di  adattamento  alla
vita militare in termini di motivazione, al senso  della  disciplina,
alla capacita'  d'integrazione  ed  all'effettivo  dispiegamento  sul
campo delle potenzialita' riscontrate nel  corso  degli  accertamenti
attitudinali  di  cui  al  precedente  articolo  88.  L'attivita'  di
osservazione, le prove e gli  accertamenti  per  la  valutazione  del
rilevamento comportamentale si svolgeranno, con le modalita' definite
con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma  dei
carabinieri,  secondo  un  programma  che  sara'  predisposto   dalla
commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1,  lettera  b)  e
trasmesso al Comando dell'Accademia militare. 
    11. Saranno esclusi  dal  concorso  e  rinviati  dall'Istituto  i
frequentatori che: 
      a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative - tra
le quali rientrano i ricoveri presso strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, e private - che superino  complessivamente  la  meta'
della durata del tirocinio medesimo; 
      c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione  da
parte della commissione di cui al precedente  articolo  4,  comma  2,
lettera e),  numero  3),  della  prescritta  idoneita'  sanitaria  al
servizio permanente quali ufficiali dell'Arma dei carabinieri; 
      d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla preposta commissione di formulare  il  giudizio  di
cui al successivo comma 12. 
    Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i
frequentatori del tirocinio per i quali venga accertato,  presso  una
struttura   sanitaria   militare,   l'eventuale   positivita'    agli
accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool,  per  l'uso,  anche
saltuario od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 
    12. Il tirocinio si intendera' superato  soltanto  da  parte  dei
concorrenti che al termine  dello  stesso  saranno  giudicati  idonei
dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma  2,  lettera
e), numero 3), la  quale  formulera'  il  giudizio  nei  riguardi  di
ciascun frequentatore, tenendo conto del rendimento  globale  fornito
nelle seguenti aree, oggetto di valutazione: 
      a) capacita' e resistenza fisica; 
      b) rilevamento comportamentale, riferito all'aspetto esteriore,
alla  correttezza  formale  e  disinvoltura  ed  alla   comunicazione
verbale; 
      c) rendimento nelle istruzioni pratiche; 
      d) idoneita' ad affrontare le attivita' scolastiche. 
    Nell'allegato AH, che costituisce parte integrante  del  presente
decreto,  sono  riportate  le  prove  oggetto  di  valutazione  e  le
modalita' per l'attribuzione dei relativi voti. 
    13. I frequentatori nei cui confronti viene espresso il  giudizio
di inidoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso. 
    14.  Per  ciascuno  dei  concorrenti   giudicati   idonei   dalla
commissione di cui al precedente articolo 4,  comma  2,  lettera  e),
numero 3), la commissione di cui al medesimo  articolo  4,  comma  1,
lettera b) valutera' i risultati conseguiti, attribuendo un punteggio
da 0 (zero) fino ad un massimo di 4 (quattro) punti,  utile  ai  fini
della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo  15,
comma 1, determinato esclusivamente sulla scorta: 
      a) delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove  e
degli   accertamenti   per    la    valutazione    del    rilevamento
comportamentale, riferito ai profili indicati  nel  precedente  comma
10; 
      b) dei voti riportati da ciascun concorrente nella valutazione,
da parte della commissione di cui al precedente articolo 4, comma  2,
lettera e), numero 3), delle quattro aree di cui al precedente  comma
12  (capacita'  e  resistenza  fisica;  rilevamento  comportamentale,
riferito  all'aspetto   esteriore,   alla   correttezza   formale   e
disinvoltura  ed  alla  comunicazione   verbale;   rendimento   nelle
istruzioni   pratiche;   idoneita'   ad   affrontare   le   attivita'
scolastiche). 
    15. Tutti gli  ammessi  alla  frequenza  del  tirocinio  dovranno
contrarre all'atto della presentazione  presso  l'Accademia  militare
una ferma volontaria di due mesi  quali  allievi  carabinieri,  dalla
quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio
o non lo supereranno o ne saranno esclusi - per qualsiasi causa,  ivi
comprese quelle di forza maggiore - o non verranno  comunque  ammessi
al corso. 
    16.  I  concorrenti  che  sono   ufficiali   di   complemento   o
sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il  grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia
militare per la frequenza del tirocinio e fino al giorno  antecedente
la data di ammissione al corso in qualita' di allievi.  Essi  saranno
ricollocati in congedo se interromperanno per rinuncia  la  frequenza
del tirocinio o non lo supereranno o non  verranno  comunque  ammessi
all'Accademia militare. 
    17.  I  concorrenti  che,  all'atto  della  presentazione  presso
l'Accademia militare per la frequenza del tirocinio, sono  gia'  alle
armi saranno collocati, per la durata del  tirocinio  stesso  e  sino
all'eventuale ammissione all'Accademia militare, nella  posizione  di
comandati o aggregati presso l'Accademia e saranno rinviati agli enti
di provenienza se interromperanno, per  rinuncia,  la  frequenza  del
tirocinio o non lo supereranno o non verranno, comunque,  ammessi  al
corso. 
    18. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo viene  a
cadere durante la  frequenza  del  tirocinio  saranno  trattenuti  in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione  in  Accademia,
ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. 

        
      
          

CAPO V


CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 93 
 
 
              Graduatoria finale di ammissione al corso 
 
 
    1. I  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  del  tirocinio
saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente  articolo  4,
comma 2, lettera e), numero 1) nella graduatoria finale di ammissione
al corso.  Detta  graduatoria  sara'  formata  secondo  il  punteggio
risultante dalla somma dei punti  riportati  da  ciascun  concorrente
nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di composizione
italiana, negli accertamenti psicofisici, nella  prova  orale,  nella
prova orale facoltativa  di  lingua  straniera  e  nel  tirocinio.  A
parita' di merito si applicheranno, ai fini  della  formazione  della
graduatoria, le vigenti disposizioni in  materia  di  preferenza  per
l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo  5,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
all'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. La graduatoria generale di merito, formata  dalla  commissione
esaminatrice  e  trasmessa  dal  Centro  nazionale  di  selezione   e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri al Ministero  della  difesa  -
Direzione generale per il personale  militare,  sara'  approvata  con
decreto dirigenziale. 
    3. Saranno dichiarati vincitori  del  concorso  ed  ammessi  alla
frequenza del corso regolare, secondo l'ordine della  graduatoria,  i
candidati idonei, fino a concorrenza  dei  posti  messi  a  concorso,
tenuto conto delle riserve di posti previste dal precedente  articolo
81. Successivamente potra' essere ammesso al corso, secondo  l'ordine
della graduatoria stessa, un numero  di  concorrenti  idonei  pari  a
quello di eventuali rinunciatari, per  qualsiasi  motivo,  durante  i
primi sette giorni di frequenza del corso  stesso.  Per  i  vincitori
gia' alle armi, poiche' soggetti ad una ferma liberamente  contratta,
l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del nulla  osta
da parte della Direzione generale per il personale militare che, allo
scopo,  chiedera'  il  prescritto  parere  alla   Forza   armata   di
appartenenza. 
    4.  Qualora  i  posti  riservati  non   fossero   ricoperti   per
insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno  le
disposizioni di cui al precedente articolo 81, commi 2 e 3. 

        
      
          

CAPO V


CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 94 
 
 
            Disposizioni per l'accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
articolo 2, le attivita' indicate all'articolo 7 del presente decreto
saranno svolte dal  Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma dei carabinieri. 

        
      
          

CAPO V


CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER
LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013

                               Art. 95 
 
 
              Disposizioni per il trattamento dei dati 
 
 
    1. Ferme restando le disposizioni di cui al  precedente  articolo
14, i responsabili del trattamento dei dati,  ai  fini  del  presente
concorso, sono, ognuno per le parti di competenza: 
      a)  il  Direttore  del  Centro   nazionale   di   selezione   e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo
91. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 20 dicembre 2011 
 
                         Ammiraglio ispettore capo (CP): Marco Brusco 
 
Il Generale di corpo d'armata: Mario Roggio