Concorso per 1 consulente materia marchi (lazio) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 4 del 17-01-2012
Sintesi: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CONCORSO   (scad.  16 febbraio 2012) Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di brevetti per inven ...
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 17-01-2012
Data Scadenza bando 16-02-2012
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CONCORSO   (scad.  16 febbraio 2012)
Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione  di
  consulente in proprieta' industriale, in materia  di  brevetti  per
  invenzioni, modelli di utilita', disegni e modelli, nuove  varieta'
  vegetali e topografie dei prodotti  a  semiconduttori,  per  l'anno
  2011. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
      del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione 
 
    Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  recante:
«Codice della proprieta' industriale,  a  norma  dell'art.  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273», ed, in particolare, gli articoli 201
e seguenti; 
    Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  del  13
gennaio 2010, n. 33, contenente «Regolamento di attuazione del codice
della proprieta' industriale  adottato  con  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30» ed in particolare l'art. 64; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Ritenuto di dover indire una sessione di  esami  di  abilitazione
all'esercizio  della  professione   di   consulente   in   proprieta'
industriale, in  materia  di  brevetti  per  invenzioni,  modelli  di
utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e topografie dei
prodotti a semiconduttori per l'anno 2011; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetta una sessione di esami per  l'iscrizione  all'Albo  dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione  brevetti  -
ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.
30. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    L'esame a carattere teorico-pratico consiste in: 
      1) una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione  o
per modello di utilita' e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di
legislazione brevettuale; 
      2) una prova orale sulle seguenti materie: 
        a) nozioni di diritto pubblico e privato,  di  diritto  della
concorrenza,  di  procedura  civile,  di  chimica  o   meccanica,   o
elettricita'; 
        b) diritto dei brevetti per invenzione e per modello; 
        c)  diritto  comunitario  ed  internazionale  in  materia  di
proprieta' industriale; 
        d) elementi di diritto comparato  in  materia  di  proprieta'
industriale; 
        e) almeno una lingua straniera scelta a  cura  del  candidato
fra l'inglese, il tedesco o il francese. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    La prova pratica si terra' il 6 giugno 2012 a Milano,  presso  la
sede che sara' comunicata dal Consiglio dell'ordine dei consulenti in
proprieta' industriale a  ciascun  candidato,  con  un  preavviso  di
almeno quindici giorni. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. l del presente
decreto, redatte in carta semplice,  dovranno  essere  presentate  al
Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta'  industriale,  via
Napo Torriani n. 29 - 20124 Milano, entro il termine di trenta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il  termine  di  cui  al
precedente comma:  a  tal  fine  fanno  fede  il  timbro  e  la  data
dell'ufficio postale accettante. 
    Le domande possono  essere  presentate  anche  direttamente  alla
segreteria dell'Ordine, che rilascera' per ricevuta una  copia  della
domanda con timbro e data. 
    La firma in calce alla domanda non necessita  di  autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande  prive  di
sottoscrizione. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
    Le domande, a pena di inammissibilita', devono  essere  corredate
dalla documentazione comprovante che il candidato possiede  requisiti
di  ammissibilita'  all'esame  previsti  dall'art.  207  del  decreto
legislativo n. 30/2005 e ad esse dovranno essere uniti,  pertanto,  i
seguenti documenti in carta semplice: 
      l) diploma di laurea o  titolo  universitario  equipollente  in
qualsiasi paese estero, ovvero titolo rilasciato da un  paese  membro
dell'Unione europea includente l'attestazione che il candidato  abbia
seguito con successo un  ciclo  di  studi  post-secondari  di  durata
minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale,  in  una
universita' o in  istituto  d'istruzione  superiore  o  in  un  altro
istituto dello stesso livello di formazione, a  condizione,  in  tale
ultimo   caso,   che   il   ciclo   di    studi    abbia    indirizzo
tecnico-professionale  attinente  all'attivita'  di   consulente   in
proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e  modelli
industriali; 
      2) il titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto
presso  societa',  uffici  o  servizi  specializzati  in   proprieta'
industriale almeno due anni di tirocinio  professionale  effettivo  a
tempo pieno; se a tempo parziale il periodo complessivo  deve  essere
riconducibile ai due anni prescritti, fatta salva  la  limitazione  a
diciotto mesi se  il  candidato  dimostri  di  aver  frequentato  con
profitto  un  corso  qualificato  di  formazione  per  consulente  in
brevetti. E' documentazione idonea una  circostanziata  dichiarazione
di tirocinio firmata dal mandatario iscritto all'Ordine. puo'  essere
anche idonea una dichiarazione di tirocinio firmata da un esperto  in
materia la cui qualificazione sia notoria o possa essere  dimostrata.
Nella dichiarazione devono essere indicati il periodo in  cui  si  e'
effettuato il tirocinio, l'attivita' svolta dal candidato  e  l'esito
favorevole del tirocinio stesso.  L'attivita'  svolta  dal  candidato
durante  i  due  anni  di  tirocinio  deve  essere   attinente   alla
rappresentanza di terzi avanti l'UIBM e la commissione  dei  ricorsi,
come risulta dal combinato disposto dagli  articoli  201  e  204  del
decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n.  30,  del  codice  della
proprieta' industriale; 
      3) ricevuta in originale attestante il versamento  di  € 120,00
per contributo esame sul conto corrente postale n. 25901208 intestato
al Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale. 
    In luogo dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e  2),  puo'
essere  prodotta  autocertificazione  riferita,  in  particolare,  al
diploma o al titolo conseguito,  all'equipollenza  con  l'equivalente
laurea  italiana  con  l'indicazione  della  data   e   dell'istituto
universitario che  ha  provveduto  al  rilascio  del  certificato  di
equipollenza  ed  alla  frequentazione  con  profitto  di  corsi   di
specializzazione. 
    I documenti di cui ai punti 1) e 2),  possono  essere  sostituiti
con documentazione atta a comprovare che il candidato abbia  superato
l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso  l'Ufficio
europeo dei brevetti. 
    Il   controllo   della   validita'   dei   titoli   che   vengono
autocertificati puo' essere  disposta  in  qualsiasi  momento,  anche
antecedentemente   allo   svolgimento   delle   prove   d'esame.   In
quest'ultimo  caso,  se  dai  controlli  effettuati  risulta  che  il
candidato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso  viene
escluso  automaticamente  dalle  prove  d'esame,  con   comunicazione
inoltrata da parte dell'Ordine tramite raccomandata a/r o altro mezzo
sufficiente a garantire il  ricevimento  della  comunicazione,  ferme
restando le ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il
candidato che abbia rilasciato dichiarazioni false. 
    Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003,  i  dati  personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei consulenti
in proprieta'  industriale  e  presso  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, per le finalita' di gestione dell'esame e saranno trattati
anche  successivamente  per  le  finalita'  inerenti  alla   gestione
dell'eventuale iscrizione  nell'Albo  dei  consulenti  in  proprieta'
industriale. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  avranno  riportato
una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica. La prova orale non
si intende superata se il candidato non avra' ottenuto  la  votazione
di almeno 21/30. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
    La data della prova orale sara' comunicata per iscritto a ciascun
candidato,  almeno  trenta  giorni  prima  a  cura  della  segreteria
dell'Ordine, su indicazione della commissione esaminatrice. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
    Coloro  che  avranno  superato  l'esame  di   abilitazione,   per
l'iscrizione nella sezione brevetti, dovranno presentare al Consiglio
dell'ordine dei consulenti in proprieta'  industriale  un'istanza  in
bollo  accompagnata  dai  documenti  comprovanti  il   possesso   dei
requisiti  previsti  dal  comma  2,  dell'art.   203,   del   decreto
legislativo n. 30/2005,  nonche'  gli  altri  documenti  che  saranno
richiesti dal Consiglio dell'ordine. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
    Con  successivo  decreto,  si  procedera'   alla   nomina   della
commissione e alla determinazione delle relative  spese  per  il  suo
funzionamento. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 30 dicembre 2011 
 
                                       Il direttore generale: Giulino