Concorso per 1 consulente materia marchi (lazio) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 4 del 17-01-2012 |
Sintesi: | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CONCORSO (scad. 16 febbraio 2012) Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di brevetti per inven ... |
Ente: | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 17-01-2012 |
Data Scadenza bando | 16-02-2012 |
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CONCORSO (scad. 16 febbraio 2012)
Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori, per l'anno 2011.
IL DIRETTORE GENERALE del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», ed, in particolare, gli articoli 201 e seguenti; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33, contenente «Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» ed in particolare l'art. 64; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori per l'anno 2011; Decreta: Art. 1 E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione brevetti - ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 2 L'esame a carattere teorico-pratico consiste in: 1) una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione o per modello di utilita' e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione brevettuale; 2) una prova orale sulle seguenti materie: a) nozioni di diritto pubblico e privato, di diritto della concorrenza, di procedura civile, di chimica o meccanica, o elettricita'; b) diritto dei brevetti per invenzione e per modello; c) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprieta' industriale; d) elementi di diritto comparato in materia di proprieta' industriale; e) almeno una lingua straniera scelta a cura del candidato fra l'inglese, il tedesco o il francese.
Art. 3 La prova pratica si terra' il 6 giugno 2012 a Milano, presso la sede che sara' comunicata dal Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale a ciascun candidato, con un preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 4 Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. l del presente decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale, via Napo Torriani n. 29 - 20124 Milano, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma: a tal fine fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Le domande possono essere presentate anche direttamente alla segreteria dell'Ordine, che rilascera' per ricevuta una copia della domanda con timbro e data. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione; non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione.
Art. 5 Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere corredate dalla documentazione comprovante che il candidato possiede requisiti di ammissibilita' all'esame previsti dall'art. 207 del decreto legislativo n. 30/2005 e ad esse dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti documenti in carta semplice: l) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in qualsiasi paese estero, ovvero titolo rilasciato da un paese membro dell'Unione europea includente l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una universita' o in istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione, in tale ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli industriali; 2) il titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto presso societa', uffici o servizi specializzati in proprieta' industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo a tempo pieno; se a tempo parziale il periodo complessivo deve essere riconducibile ai due anni prescritti, fatta salva la limitazione a diciotto mesi se il candidato dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulente in brevetti. E' documentazione idonea una circostanziata dichiarazione di tirocinio firmata dal mandatario iscritto all'Ordine. puo' essere anche idonea una dichiarazione di tirocinio firmata da un esperto in materia la cui qualificazione sia notoria o possa essere dimostrata. Nella dichiarazione devono essere indicati il periodo in cui si e' effettuato il tirocinio, l'attivita' svolta dal candidato e l'esito favorevole del tirocinio stesso. L'attivita' svolta dal candidato durante i due anni di tirocinio deve essere attinente alla rappresentanza di terzi avanti l'UIBM e la commissione dei ricorsi, come risulta dal combinato disposto dagli articoli 201 e 204 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30, del codice della proprieta' industriale; 3) ricevuta in originale attestante il versamento di € 120,00 per contributo esame sul conto corrente postale n. 25901208 intestato al Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale. In luogo dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2), puo' essere prodotta autocertificazione riferita, in particolare, al diploma o al titolo conseguito, all'equipollenza con l'equivalente laurea italiana con l'indicazione della data e dell'istituto universitario che ha provveduto al rilascio del certificato di equipollenza ed alla frequentazione con profitto di corsi di specializzazione. I documenti di cui ai punti 1) e 2), possono essere sostituiti con documentazione atta a comprovare che il candidato abbia superato l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti. Il controllo della validita' dei titoli che vengono autocertificati puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche antecedentemente allo svolgimento delle prove d'esame. In quest'ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che il candidato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso automaticamente dalle prove d'esame, con comunicazione inoltrata da parte dell'Ordine tramite raccomandata a/r o altro mezzo sufficiente a garantire il ricevimento della comunicazione, ferme restando le ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il candidato che abbia rilasciato dichiarazioni false. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e presso il Ministero dello sviluppo economico, per le finalita' di gestione dell'esame e saranno trattati anche successivamente per le finalita' inerenti alla gestione dell'eventuale iscrizione nell'Albo dei consulenti in proprieta' industriale.
Art. 6 Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica. La prova orale non si intende superata se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno 21/30.
Art. 7 La data della prova orale sara' comunicata per iscritto a ciascun candidato, almeno trenta giorni prima a cura della segreteria dell'Ordine, su indicazione della commissione esaminatrice.
Art. 8 Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per l'iscrizione nella sezione brevetti, dovranno presentare al Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale un'istanza in bollo accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2, dell'art. 203, del decreto legislativo n. 30/2005, nonche' gli altri documenti che saranno richiesti dal Consiglio dell'ordine.
Art. 9 Con successivo decreto, si procedera' alla nomina della commissione e alla determinazione delle relative spese per il suo funzionamento.
Art. 10 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2011 Il direttore generale: Giulino