Concorso per 1 dottore di ricerca (calabria) UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 6 del 24-01-2012
Sintesi: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA CONCORSO   (scad.  13 febbraio 2012) Concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi e alle scuole di dottorato di ricerca - XXVII Ciclo ...
Ente: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
Regione: CALABRIA
Provincia: REGGIO CALABRIA
Comune: REGGIO CALABRIA
Data di inserimento: 24-01-2012
Data Scadenza bando 13-02-2012
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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

CONCORSO   (scad.  13 febbraio 2012)
 
Concorsi  pubblici  per  l'ammissione ai  corsi  e  alle  scuole   di
                 dottorato di ricerca - XXVII Ciclo 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge n. 442 del  12  marzo  1968  «Istituzione  di  una
Universita' Statale in Calabria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 103 del 22 aprile 1968; 
    Visto lo  Statuto  di  autonomia  dell'Ateneo,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni
ed integrazioni; 
    Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989; 
    Vista la legge n. 240 del 30  dicembre  2010,  art.  19,  recante
disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca; 
    Considerato che,  nelle  more  dell'emanazione  del  Regolamento,
recante criteri generali per la disciplina del Dottorato di  Ricerca,
previsto dall'art. 19 della suddetta legge n. 240/2010, si  applicano
le disposizioni normative di seguito indicate: 
      nota Ministeriale prot. n. 640  del  14  marzo  2011,  relativa
all'indizione delle procedure selettive per i Corsi di Dottorato  per
l'a.a. 2011/2012 secondo le modalita' previgenti e all'incentivazione
della dimensione internazionale dei programmi di Dottorato per quanto
riguarda la struttura, la  selezione  degli  studenti,  la  direzione
delle tesi e la valutazione dei risultati; 
      legge n. 240 del 30 dicembre 2010 art. 22, recante disposizioni
in materia di Assegni di Ricerca; 
      decreto ministeriale n. 224  del  30  aprile  1999,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  162  del  13  luglio  1999  «Regolamento
recante norme in materia di Dottorato di Ricerca»; 
      art. 5 del decreto ministeriale n. 224/1999, il  quale  prevede
che possano accedere al dottorato di Ricerca,  senza  limitazioni  di
eta' e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di laurea o  di
analogo  titolo  accademico  conseguito  all'estero,  preventivamente
riconosciuto  dalle  autorita'  accademiche,  anche  nell'ambito   di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'; 
      legge n. 210 del 3 luglio 1998, art. 4, il quale prevede che le
Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione  dei
Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e  di  conseguimento  del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le  modalita'  di
conferimento e l'importo delle borse di studio nonche' le convenzioni
con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali e
ai requisiti di idoneita' delle  sedi  determinati  con  Decreto  del
Ministro; 
      decreto del Presidente della Repubblica n. 387  del  3  ottobre
1997; 
      decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile
1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del  28
dicembre  2000  «Testo  Unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Vista la legge n. 148 dell'11 luglio 2002 e successive  modifiche
e integrazioni; 
    Visto il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in  materia  di
protezione dei dati personali»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  n.  270  del  22  ottobre  2004
«Modifiche  al  Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  Atenei,  approvato  con   decreto   del   Ministero
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del
3 novembre 1999»; 
    Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di Dottorato di  Ricerca
dell'Universita' della Calabria, approvato con decreto  rettorale  n.
1707 del 16 giugno 2008; 
    Visto il Regolamento delle Scuole di  Dottorato  dell'Universita'
della Calabria, approvato con decreto rettorale n. 1708 del 16 giugno
2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la nota ministeriale prot.  n.  545  del  4  marzo  2011  -
Decreto direttoriale n. 36 del 21 febbraio 2011  «Assegnazione  borse
aggiuntive Dottorato di Ricerca. Esercizio finanziario 2010» -  Fondo
Giovani MIUR; 
    Visto il parere del nucleo di valutazione interna del  30  maggio
2011; 
    Vista la proposta di ripartizione delle borse per i singoli corsi
e scuole di dottorato, avanzata dal  CO.CO.P.  nell'adunanza  del  29
giugno 2011; 
    Vista la seduta del Senato Accademico del 15 luglio  2011,  nella
quale e' stata approvata l'istituzione dei corsi e  delle  scuole  di
dottorato di ricerca per il XXVII ciclo; 
    Visto  il  Decreto  Rettorale  n.  2261  del  17  ottobre   2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale n.  86  del  28
ottobre 2011, con il quale e' stato istituito il XXVII  ciclo  ed  e'
stato indetto pubblico  concorso  per  l'ammissione  alla  Scuola  di
Scienza e tecnica «Bernardino Telesio» e il relativo Allegato A; 
    Visto  che  per  la  Scuola  di  Scienza  e  Tecnica  «Bernardino
Telesio»: 
      non sono stati attribuiti un posto con  borsa,  finanziato  dal
Fondo  Giovani  MIUR,  e  uno  senza  borsa  di  studio  in  fase  di
espletamento delle prove concorsuali; 
      e' pervenuta la rinuncia di un candidato vincitore di un  posto
con borsa finanziato dal Dipartimento di Fisica; 
    Vista la nota del 28 dicembre 2011 del Direttore della Scuola  di
Scienza e  Tecnica  «Bernardino  Telesio»  con  la  quale  chiede  di
procedere alla pubblicazione di un nuovo bando per i  suddetti  posti
rimasti vacanti; 
    Visto  il  Decreto  Rettorale  n.  2626  del  29  novembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale n.  98  del  13
dicembre 2011, con il quale e' stato istituito e  attivato  il  XXVII
ciclo e sono stati indetti pubblici concorsi  per  l'ammissione  alle
Scuole e ai Corsi di dottorato di ricerca e il relativo Allegato A; 
    Visti i regolamenti  comunitari  vigenti  per  la  programmazione
2007/2013; 
    Visto il  Quadro  Strategico  Nazionale  (QSN)  per  la  politica
regionale di sviluppo 2007/2013 CCI: 2007IT161UNS001; 
    Visti i Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE  2007/2013
delle Regioni della Convergenza; 
    Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitivita'»
2007/2013 per le Regioni della Convergenza (di seguito PON  R  &  C),
CCI: 2007IT161PO006,  cofinanziato  dal  Fondo  Europeo  di  Sviluppo
Regionale (FESR) e dal Fondo  di  Rotazione  (FdR)  per  l'attuazione
delle Politiche Comunitarie; 
    Visto che il PON R & C  contempla  un  percorso  attuativo  degli
interventi programmati  fondato  prioritariamente  sulla  stipula  di
appositi APQ  al  fine  di  rendere  sinergici  e  complementari  gli
interventi cofinanziati dallo stesso PON  e  dai  POR  delle  Regioni
della Convergenza ed evitare ogni possibile sovrapposizione tra i due
livelli di programmazione; 
    Visto il Protocollo d'Intesa, siglato in data 25 giugno 2009, tra
il Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca  (MIUR)
ed i Presidenti delle Regioni della Convergenza, per l'attuazione del
PON R & C; 
    Visti gli APQ sottoscritti il 31 luglio  2009  tra  il  MIUR,  il
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e tre delle  Regioni  della
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia), nonche' gli  ambiti/settori
prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in  essi
richiamati; 
    Visto l'APQ sottoscritto in data 8 ottobre 2009 tra il  MIUR,  il
MISE e la Regione Siciliana, nonche' gli  ambiti/settori  prioritari,
le linee di intervento e gli strumenti operativi in esso richiamati; 
    Vista la normativa nazionale e comunitaria in materia di Aiuti di
Stato alla ricerca nonche' le specifiche disposizioni contenute nelle
decisioni,  circolari  e/o  negli  orientamenti  adottati  a  livello
comunitario e nazionale in materia; 
    Visto il D.lgs. del 27 luglio 1999 n. 297; 
    Visto il  decreto  ministeriale  dell'8  agosto  2000  n.  593  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale del  2  gennaio  2008  «Adeguamento
delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla
Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed
Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»; 
    Visto l'Invito - Decreto Direttoriale MIUR prot. n.1/Ric  del  18
gennaio 2010 - alla presentazione di progetti di ricerca  industriale
nell'ambito del PON R & C 2007/2013 - Regioni Convergenza  -  Asse  I
«Sostegno ai mutamenti strutturali»  -  Obiettivo  Operativo  4.1.1.1
«Aree   scientifico-tecnologiche   generatrici   di    processi    di
trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori» -
Azione II «Interventi di sostegno della ricerca industriale»; 
    Vista la Graduatoria delle domande progettuali ammesse  e  idonee
al finanziamento, approvata con Decreto Direttoriale  MIUR  prot.  n.
293/Ric del 31 maggio 2011 e aggiornata l'ultima  volta  con  Decreto
Direttoriale MIUR prot. n. 1062/Ric. del 29/11/2011; 
    Considerato che tra le domande progettuali ammesse  e  idonee  al
finanziamento vi sono anche i progetti PON0101530 "Sistemi  integrati
per il monitoraggio, l'early warning e  la  mitigazione  del  rischio
idrogeologico lungo le grandi vie di comunicazione",  finanziato  dal
MIUR con Decreto Direttoriale prot. n. 678/Ric del 14 ottobre 2011  e
PON  0102140  "Conservazione  programmata,  in  situ,  dei  Manufatti
Archeologici Sommersi", finanziato dal MIUR con Decreto  Direttoriale
prot.n. 692/Ric del 14 ottobre 2011; 
    Vista la nota  prot.  n.  110033310  del  22  dicembre  2011  del
referente scientifico del  suddetto  progetto  PON  0101530,  nonche'
Direttore del Dipartimento di Difesa del Suolo; 
    Vista la  nota  Prot.  n.  120000711  del  10  gennaio  2012  del
Direttore del Dipartimento di Meccanica relativa al suddetto progetto
PON 0102140; 
    Viste   le   comunicazioni   dei   Direttori/Coordinatori   delle
Scuole/Corsi di dottorato circa le  modalita'  di  svolgimento  delle
prove d'esame e altre informazioni utili; 
    Accertato  che  la   copertura   finanziaria   sara'   assicurata
sull'apposito capitolo bilancio esercizio finanziario 2012; 
    Ritenuto necessario provvedere in merito; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Indizione concorso 
 
    1. Sono indetti pubblici concorsi per  l'ammissione  ai  seguenti
Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca: 
      1)  Scuola  di  Dottorato  di  Scienza  e  Tecnica  «Bernardino
Telesio»; 
      2) Scuola Ingegneria dei  sistemi,  informatica,  matematica  e
ricerca operativa - Corso in Ingegneria dei Sistemi e Informatica. 
      3) Scuola  Pitagora  in  Scienze  Ingegneristiche  -  Corso  in
Ingegneria Meccanica. 
    2. Per ciascun dottorato sopra elencato nell'allegato A -  Schede
Analitiche Scuole e Corsi di dottorato di ricerca XXVII ciclo -  A.A.
2011/2012, parte integrante del  presente  bando,  sono  indicati  il
coordinatore/direttore,   l'area   e   il   settore   o   i   settori
scientifico-disciplinari di riferimento, i requisiti  di  ammissione,
le   eventuali   lauree   specialistiche/magistrali   richieste   per
l'ammissione,  le   eventuali   sedi   consorziate,   gli   obiettivi
formativi/curriculari, gli eventuali  indirizzi/aree,  la  durata,  i
posti e le borse di studio messi a  concorso,  i  temi/gli  obiettivi
delle  borse  classificate  per  ambito/settore,  le   modalita'   di
ammissione, le modalita' di svolgimento delle prove, eventuali titoli
da presentare per  la  valutazione,  il  calendario  delle  prove  ed
eventuali ulteriori requisiti richiesti. 
    3. Le borse di studio per  il  finanziamento  di  n.  3  posti  a
concorso, indicati nel presente bando, sono finanziate  da  fondi  di
ricerca del Dipartimento di Fisica, del Dipartimento  di  Difesa  del
Suolo e del Dipartimento di Meccanica. Le stesse saranno  disponibili
solo dopo la conclusione degli accordi in itinere, con l'approvazione
e  la  sottoscrizione  della  relativa  convenzione,  pena   la   non
assegnazione delle stesse, con lo stesso Dipartimento. 
    4. Fermi restando i termini della data di scadenza  previsti  dal
successivo art. 5, il numero delle  borse  di  studio  potra'  essere
aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da  enti  pubblici  di
ricerca  e  da  qualificate  strutture  produttive  private,  che  si
rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando,  purche'
la relativa  convenzione  venga  sottoscritta  entro  il  termine  di
scadenza per la presentazione delle domande. 
    L'eventuale aumento  delle  borse  di  studio  puo'  determinare,
previa richiesta del Collegio dei  Docenti,  l'incremento  dei  posti
complessivamente messi a  concorso,  per  un  numero  di  posti  pari
all'aumento del numero delle borse. 

        
      
                               Art. 2 
 
                       Requisiti per l'accesso 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  ai  concorsi  di
ammissione alle Scuole e ai Corsi di Dottorato di Ricerca di  cui  al
precedente art. 1, senza limiti di eta' e cittadinanza, in  godimento
dei diritti civili e  politici  negli  stati  di  appartenenza  o  di
provenienza, coloro che siano in possesso: 
      a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica
ai sensi del decreto ministeriale 509/99; 
      b) Laurea Magistrale in seguito  all'ordinamento  didattico  di
cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004; 
      c) titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. 
    Non possono presentare domanda di partecipazione coloro  i  quali
siano in possesso della sola laurea triennale. 
    2. I cittadini stranieri, in possesso di titolo che non sia  gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno, nella domanda di
partecipazione al concorso, fare espressa richiesta, al Collegio  dei
Docenti, di equipollenza alla laurea del titolo di studio  presentato
(unicamente ai fini dell'ammissione al Dottorato al  quale  intendono
concorrere) e corredare la  domanda  stessa  dei  documenti  utili  a
consentire tale dichiarazione, come meglio specificato nel successivo
art. 6. Tutti i  documenti  presentati  dovranno  essere  tradotti  e
legalizzati dalle competenti rappresentanze  italiane  del  Paese  di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione  di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. 
    3. Valgono le stesse disposizioni di cui al  precedente  comma  2
per i  cittadini  italiani  in  possesso  di  una  laurea  conseguita
all'estero, che non sia gia' stata  dichiarata  equipollente  ad  una
laurea italiana. 
    4. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto  al  comma  1
entro il giorno antecedente la data di svolgimento della prima  prova
concorsuale (valutazione titoli selettiva). In tal caso, l'ammissione
verra'  disposta  «con  riserva«  ed  il  candidato  sara'  tenuto  a
presentare, pena  esclusione  dal  concorso,  autocertificazione  del
conseguito diploma di laurea all'Ufficio Dottorato di Ricerca. 
    5. Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di  Dottore
di Ricerca  possono  partecipare  agli  esami  di  ammissione  ad  un
Corso/Scuola di Dottorato diverso da quello  posseduto,  senza  poter
comunque usufruire di posti coperti da borsa di studio. 
    6. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'esclusione
dal concorso, per  difetto  dei  requisiti  prescritti,  puo'  essere
disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento
delle prove, con motivato provvedimento. Saranno, inoltre, escluse le
domande per come stabilito al successivo art. 5. 

        
      
                               Art. 3 
 
                   Titolari di assegni di ricerca 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  ai  concorsi  di
ammissione ai Dottorati di Ricerca, di  cui  al  precedente  art.  1,
senza limiti di  eta'  e  cittadinanza,  coloro  i  quali,  ai  sensi
dell'art. 22 della legge n. 240/2010, siano titolari di contratto  di
assegno per la collaborazione ad attivita' di  ricerca  con  scadenza
oltre i  termini  fissati  per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione all'ammissione ai Corsi o Scuola di Dottorato  di  cui
al presente bando. In caso di ammissione ai Corsi o Scuole,  i  posti
relativi sono da  considerarsi  in  sovrannumero  rispetto  a  quelli
indicati all'art. 1. 
    2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di  studio,  neppure
nel caso in cui il Dottorato prosegua oltre il periodo  di  godimento
dell'assegno di ricerca. 
    3. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori  di
una borsa di dottorato possono scegliere se rinunciare all'assegno  e
quindi svolgere il Dottorato con borsa di studio oppure se  mantenere
il proprio assegno di ricerca e svolgere il dottorato senza borsa. 

        
      
                               Art. 4 
 
                         Dipendente pubblico 
 
    Ai sensi della normativa vigente, il pubblico dipendente  ammesso
ai corsi o scuole di dottorato di ricerca  e'  collocato  a  domanda,
compatibilmente con  le  esigenze  dell'amministrazione,  in  congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per  il  periodo  di
durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le
condizioni richieste. In caso di ammissione alle scuole e ai corsi di
dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia  a  questa,
l'interessato  in  aspettativa  conserva  il  trattamento  economico,
previdenziale   e   di   quiescenza    in    godimento    da    parte
dell'amministrazione  pubblica  presso  la  quale  e'  instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  immediatamente  successivi,
e' dovuta la ripetizione  degli  importi  corrisposti  ai  sensi  del
secondo periodo. 
    Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza  assegni,
i pubblici dipendenti  che  abbiano  gia'  conseguito  il  titolo  di
dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che  siano  iscritti  a
corsi  o  scuole  di  dottorato  per  almeno  un   anno   accademico,
beneficiando di detto congedo. 
    Il periodo di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza (legge 476/1984, legge 448/2001, legge 240/2010). 

        
      
                               Art. 5 
 
              Procedure di presentazione delle domande 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso, una per ogni Corso o
Scuola di Dottorato per il quale si intende concorrere, devono essere
redatte e  inviate,  pena  esclusione  dalla  procedura  concorsuale,
esclusivamente in versione cartacea (secondo il  modello  disponibile
sul sito web: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati), entro  e  non
oltre il giorno di scadenza del presente bando,  debitamente  firmate
in calce, con allegata fotocopia firmata di un  valido  documento  di
identita', e corredate dalla documentazione richiesta: 
      al successivo comma 5 del presente articolo; 
      nell'Allegato A per ciascun Corso/Scuola di Dottorato; 
      all'art. 6 del presente bando (per i candidati stranieri e  per
i candidati in possesso di titolo accademico straniero). 
    La presentazione della domanda  di  partecipazione  al  concorso,
debitamente sottoscritta e corredata da quanto sopra indicato, dovra'
avvenire secondo una delle seguenti modalita': 
      a)  consegna  a  mano  presso  l'Ufficio  Protocollo   Generale
dell'Universita'  della  Calabria,   via   Pietro   Bucci,   Edificio
Amministrazione - Piano Terra - Arcavacata di Rende (CS), nei  giorni
feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle  ore  12  -  Sulla
busta contenente la domanda di partecipazione dovra' essere riportata
la dicitura: «Domanda di partecipazione al Concorso di  Dottorato  di
Ricerca XXVII ciclo», con l'indicazione del mittente; 
      b) spedizione postale,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, indirizzata all'Universita' della Calabria,  via  Pietro
Bucci - 87036 - Arcavacata di Rende (CS). Sulla busta  dovra'  essere
riportata la dicitura: «Domanda  di  partecipazione  al  Concorso  di
Dottorato di Ricerca XXVII ciclo», con l'indicazione del mittente. 
    Per il rispetto del termine  predetto  fara'  fede  la  data  del
timbro dell'Ufficio  postale  accettante  la  raccomandata  A/R.  Non
saranno, in ogni caso, prese in considerazione le  domande  che,  per
qualsiasi causa di forza maggiore,  dovessero  pervenire  oltre  i  5
(cinque) giorni successivi al termine di scadenza del presente bando,
anche se spedite in tempo utile. 
    Resta esclusa qualsiasi  diversa  forma  di  presentazione  delle
domande. 
    2.  La  data  di  scadenza  e'  fissata  perentoriamente  al  20°
(ventesimo) giorno successivo a quello della  data  di  pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
4ª Serie Speciale. 
    3.   L'amministrazione   universitaria    non    assume    alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di  comunicazioni  causate  da
inesatte indicazioni della residenza e  del  recapito  da  parte  del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione  del  cambiamento
degli stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici
imputabili a terzi. 
    4. I candidati diversamente abili, ai sensi della  legge  104/92,
come integrata dalla legge 17/99, possono  richiedere,  in  relazione
alla propria disabilita', gli ausili  necessari  ed  eventuali  tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove di ammissione previste. 
    A tale riguardo, i dati sensibili saranno  custoditi  e  trattati
con la riservatezza prevista dal D.Lgs. 196/03. 
    5. Alla domanda di partecipazione al  concorso,  pena  esclusione
dalla selezione, dovranno essere allegati: 
      un progetto di  ricerca  (della  dimensione  massima  di  n.  3
pagine), debitamente sottoscritto, sui temi di ricerca indicati  alla
voce Borse di studio dell'Allegato A del presente bando; 
      un Curriculum vitae et studiorum, debitamente sottoscritto; 
      gli eventuali titoli e pubblicazioni  oggetto  di  valutazione,
specificati nello stesso Allegato A, che potranno  essere  presentati
in originale o in semplice copia dichiarata  conforme  all'originale.
Successivamente  alla  pubblicazione  della  graduatoria  finale   di
ammissione, i candidati  dovranno  provvedere  a  proprie  spese,  al
ritiro dei titoli  presentati;  trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di
pubblicazione della  suddetta  graduatoria,  i  titoli  non  ritirati
saranno sottoposti a procedura di scarto; 
      la fotocopia della ricevuta del versamento  del  contributo  di
€ 11,00, effettuato sul  c/c  bancario  IBAN  IT  90  F  01030  80880
000000010106 - Codice BIC/SWIFT PASCITMMXXX - Banca Monte dei  Paschi
di Siena Spa ovvero sul c/c postale 260893, intestati all'Universita'
della Calabria con la seguente causale: «Contributo per  l'ammissione
alla procedura concorsuale pubblica di  Dottorato  di  Ricerca  XXVII
ciclo«. Tale contributo non potra' essere in nessun caso rimborsato; 
      la fotocopia firmata di un valido documento di identita'. 
    6.  Non saranno ritenute valide ai fini della  partecipazione  al
concorso  e,  conseguentemente  escluse  d'ufficio,  le  domande   di
partecipazione alla selezione: 
      a. spedite oltre il termine stabilito  dal  presente  bando  o,
ancorche' spedite nel predetto termine,  pervenute  a  questo  Ateneo
dopo 5 (cinque) giorni dalla scadenza del bando; 
      b. prive della sottoscrizione del candidato; 
      c. prive della fotocopia firmata  di  un  valido  documento  di
identita'; 
      d. prive della denominazione del Corso o  Scuola  di  Dottorato
per cui si intende partecipare; 
      e. mancanti del progetto di ricerca ovvero, ancorche' presente,
privo della firma del candidato; 
      f. mancanti del curriculum vitae et studiorum ovvero, ancorche'
presente, privo della firma del dichiarante; 
      g.  mancanti  dei  titoli  ove  richiesti  per  la  valutazione
selettiva; 
      h. privi della fotocopia  della  ricevuta  del  versamento  del
contributo di partecipazione al concorso. 
    Il decreto  rettorale  di  esclusione  dal  concorso  sara'  reso
pubblico sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati prima della
prima prova concorsuale. 
    7. I candidati ammessi alla selezione si  intendono  ammessi  con
riserva.  L'Amministrazione  puo'  disporre  in  ogni  momento,  fino
all'approvazione della graduatoria,  l'esclusione  dal  concorso  per
difetto dei requisiti prescritti. 
    Qualora i motivi  che  determinano  l'esclusione,  ai  sensi  del
presente articolo, siano accertati dopo l'espletamento del  concorso,
il Rettore con proprio Decreto dispone la decadenza da  ogni  diritto
conseguente alla partecipazione al concorso. 

        
      
                               Art. 6 
 
        Candidati in possesso di titolo accademico straniero 
 
    I candidati in possesso di titolo accademico  straniero  dovranno
allegare alla domanda di partecipazione un certificato di laurea  con
l'indicazione degli esami sostenuti e relativa  votazione  ed  una  o
piu' lettere di presentazione dell'Universita' presso la quale  hanno
conseguito il titolo. 
    I  cittadini  stranieri  dovranno  allegare   alla   domanda   un
certificato di cittadinanza (in carta libera) e  una  copia  conforme
all'originale del passaporto. 
    Se il titolo accademico e'  gia'  stato  dichiarato  equipollente
alla laurea italiana, i candidati dovranno indicare obbligatoriamente
l'Universita' italiana e gli estremi del decreto  rettorale  a  mezzo
del quale e'  stata  dichiarata  l'equipollenza  stessa.  Qualora  il
titolo non sia gia' stato riconosciuto, il Collegio dei  Docenti  del
dottorato di ricerca per il  quale  il  candidato  presenta  domanda,
deliberera'  in   merito   ai   titoli   posseduti   ai   soli   fini
dell'ammissione al dottorato di ricerca. 
    I documenti  ufficiali  allegati  alla  domanda  (certificato  di
laurea, esami sostenuti e  votazione,  certificato  di  cittadinanza)
dovranno, pena l'esclusione dal concorso, essere accompagnati da  una
traduzione in lingua italiana o inglese. 

        
      
                               Art. 7 
 
             Prove di ammissione ai Corsi e alle Scuole 
 
    1.  I  nominativi  degli  ammessi  a  sostenere  la  prima  prova
concorsuale saranno resi noti mediante  pubblicazione  sul  sito  web
dell'Ateneo al seguente indirizzo: www.unical.it/portale  (Ricerca  -
Dottorati  di  ricerca).   Non   saranno   attivate   da   parte   di
quest'Universita' altre forme di avviso. 
    2. L'esame di ammissione ai Corsi e alle  Scuole  consiste  nella
valutazione dei titoli selettiva e in una prova orale.  Il  candidato
dovra', inoltre, dimostrare la buona conoscenza di almeno una  lingua
straniera. 
    Per le modalita' di partecipazione al concorso di  ammissione  si
rinvia alle specifiche contenute nella Scheda Analitica per  ciascuna
Scuola e Corso di Dottorato di Ricerca XXVII ciclo - A.A. 2011/12, di
cui all'Allegato A del presente bando. 
    3. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione,  le
capacita' e l'attitudine del candidato  alla  ricerca  scientifica  e
volte ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati. 
    4. Le date per l'espletamento delle  prove  concorsuali,  fissate
per ciascuna Scuola e Corso di Dottorato all'Allegato A del  presente
bando, hanno valore di notifica a  tutti  gli  effetti;  pertanto,  i
candidati ammessi, di cui al comma  1  del  presente  articolo,  sono
tenuti a presentarsi, senza  alcun  ulteriore  preavviso,  presso  la
sede, nel giorno e nell'ora indicati. 
    L'assenza  del  candidato  sara'  considerata  come  rinuncia  al
concorso, quale ne sia la causa. 
    Qualora impedimenti di  qualsiasi  natura  non  consentissero  il
rispetto del calendario  indicato,  sara'  cura  dell'Amministrazione
comunicare ad ogni singolo candidato,  avente  domicilio  in  Italia,
mediante notifica personale a mezzo raccomandata  A/R  o  telegramma,
eventuali  variazioni;   mentre   i   candidati,   aventi   domicilio
all'estero,   saranno   contattati   esclusivamente   tramite   posta
elettronica. 
    Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso. 
    La  valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata  sulla  base  dei
documenti  prodotti  dagli  aspiranti  allegati   alla   domanda   di
partecipazione. Nel caso in cui  il  punteggio  dei  titoli  non  sia
esplicitato per i singoli Corsi  o  Scuole  di  Dottorato,  sara'  la
Commissione Giudicatrice a stabilire il punteggio per la  valutazione
nel corso della seduta  preliminare  e  provvedera'  alla  successiva
valutazione degli stessi prima dell'espletamento della prova  scritta
o orale. 
    Le graduatorie finali per l'ammissione dei  candidati,  approvate
con Decreto Rettorale,  saranno  rese  note  esclusivamente  mediante
affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso il quale
si    sono    svolte    le    prove    e    sul     sito     internet
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati. I candidati non riceveranno,
pertanto, alcuna comunicazione a domicilio. 
    Gli atti del concorso sono pubblici, agli  stessi  e'  consentito
l'accesso ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni. 
    Per  esigenze  connesse  all'organizzazione  del  lavoro  ed,  in
ossequio ai  principi  di  tempestivita',  efficacia,  efficienza  ed
economicita' dell'azione amministrativa, questa  Amministrazione,  ai
fini  di  eventuali  esclusioni  per  mancanza   dei   requisiti   di
ammissibilita', si riserva la facolta' di controllare solo le istanze
di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato le prove
concorsuali. 
    5. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati  dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di identita': 
      a. carta d'identita'; 
      b. patente di guida; 
      c. passaporto; 
      d. qualunque altro valido documento d'identita'  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000. 

        
      
                               Art. 8 
 
                      Commissione Giudicatrice. 
 
    1. Le Commissioni Giudicatrici dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione sono  nominate  con  Decreto  Rettorale  su  proposta  del
Collegio dei Docenti; le stesse  sono  incaricate  della  valutazione
comparativa dei candidati e sono composte di tre membri scelti tra  i
professori  e  i  ricercatori   universitari   di   ruolo   nell'area
scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non  piu'  di
due esperti esterni, anche linguistici, di chiara  fama,  italiani  o
stranieri, scelti nell'ambito delle  strutture  pubbliche  e  private
universitarie e di ricerca. 
    2. Ogni Commissione, per la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di trenta punti per ogni prova. Ogni commissario  attribuisce
al candidato fino ad un massimo di 10 punti per ogni prova. 
    3. Sono ammessi  alla  prova  orale,  soltanto  i  candidati  che
abbiano  riportato  un  punteggio  non  inferiore   a   21/30   nella
valutazione dei titoli selettiva. 
    4. La prova orale e' pubblica e puo' essere sostenuta  anche  per
via telematica, con le opportune garanzie di certezza e sicurezza, ai
sensi della normativa vigente e del Regolamento  di  cui  al  decreto
rettorale n. 1707 del 16 giugno 2008.  Si  intende  superata  con  il
conseguimento di una votazione non  inferiore  a  21/30.  Sara'  cura
della Commissione Giudicatrice contattare in tempo utile,  attraverso
la  posta  elettronica,  all'indirizzo  indicato  nella  domanda   di
partecipazione al concorso,  i  candidati  non  aventi  domicilio  in
Italia per stabilire le modalita' di esecuzione dell'eventuale  prova
orale per via telematica. 
    5. Al termine di ogni seduta,  la  Commissione  Giudicatrice  per
l'accesso ai Corsi e  alle  Scuole  di  Dottorato  di  Ricerca  rende
pubblici i risultati della  prova  orale,  mediante  affissione,  nel
medesimo  giorno  della  seduta,  all'Albo  della  Facolta'   o   del
Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova concorsuale. 
    6. Espletate le prove di  concorso,  la  Commissione  compila  la
graduatoria generale di merito  sommando  per  ciascun  candidato  il
punteggio delle singole prove. 
    7. Le borse a concorso sono  assegnate,  ai  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito, direttamente dalla Commissione
Giudicatrice che  riportera'  le  motivazioni  e  l'assegnazione  nel
verbale. 
    8.  Le  graduatorie  finali  saranno  rese  note   esclusivamente
mediante affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso
il  quale  si  sono   svolte   le   prove   e   sul   sito   internet
www.unical.it/portale/ricerca/dottorato. 
    9. Le  Commissioni  Giudicatrici  sono  tenute  a  trasmettere  i
verbali del concorso al Rettore, che  provvede  con  proprio  Decreto
all'approvazione degli atti  del  concorso  ovvero  al  rinvio  degli
stessi per eventuali regolarizzazioni. 

        
      
                               Art. 9 
 
                  Ammissione ai Corsi e alle Scuole 
 
    1. I candidati saranno ammessi ai corsi  e  alle  scuole  secondo
l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni Corso o  Scuola  di  dottorato,  previo  il
rispetto dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2  del  presente
bando. 
    In caso di rinuncia prima dell'inizio  dei  corsi  da  parte  dei
candidati dichiarati vincitori, da comunicare  all'Ufficio  Dottorato
di Ricerca entro la data indicata nella e-mail  di  convocazione  per
l'iscrizione,  subentra  altro  candidato  secondo   l'ordine   della
graduatoria di merito. 
    A corsi iniziati non e' possibile d'ufficio, in caso di  rinuncia
dei dottorandi regolarmente iscritti ai corsi o  scuole  procedere  a
surroga, mentre, entro tre mesi dall'inizio del  corso,  il  Collegio
dei Docenti valuta l'opportunita' di coprire il posto rimasto vacante
con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria generale di
merito. 
    2. Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione, ad un Corso di
Diploma, ad un Corso di Laurea, ad un Corso di Formazione,  ad  altro
Corso di Dottorato o ad un Master, ammessi al  dottorato  di  ricerca
hanno l'obbligo di sospendere la frequenza  dei  predetti  corsi  fin
dall'inizio e per tutta la durata del ciclo di dottorato. 
    3. Nel caso di partecipazione a piu' Corsi o Scuole  e  di  utile
collocazione in piu'  graduatorie,  il  candidato  dovra'  esercitare
opzione per un solo Corso o Scuola di Dottorato. 
    4. Qualora,  a  conclusione  della  prova  d'esame,  due  o  piu'
candidati ottengano pari punteggio  per  un  posto  senza  borsa,  e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi  dell'art.  3  -
comma 7 - della legge 127/97 come modificato dall'art. 2 della  legge
16/06/1998, n. 191. 

        
      
                               Art. 10 
 
                             Iscrizione 
 
    1. I concorrenti risultati vincitori sono tenuti  a  presentarsi,
pena decadenza, presso l'Ufficio Dottorati di Ricerca  per  procedere
all'iscrizione  rispettando  la  data  indicata   nella   e-mail   di
convocazione inviata agli stessi, all'indirizzo di posta  elettronica
indicato nella domanda di partecipazione al concorso,  consegnando  i
seguenti documenti: 
      a) Domanda di iscrizione al primo anno  di  corso,  disponibile
sul sito internet www.unical.it (Ricerca - Dottorati di Ricerca); 
      b) Attestazione del versamento della  Tassa  Regionale  per  il
Diritto allo Studio di  euro  130,00  C/C  n.  13790878  intestato  a
Universita' della Calabria Centro Residenziale C.da Arcavacata  87036
Rende (CS); 
      c) Attestazione del versamento  della  tassa  di  assicurazione
contro  gli  infortuni  di  euro  4,40  C/C  n.  260893  intestato  a
Universita'  della  Calabria  Esattoria  Tasse   Universitarie   C.da
Arcavacata 87036 Rende (CS); 
      d) Fotocopia del documento di identita' in corso  di  validita'
(in carta libera) debitamente firmata; 
      e) Fotocopia del codice fiscale; 
      f) Fotocopia permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri). 
    2. I bollettini di cui  ai  punti  «b)»  e  «c)»  possono  essere
ritirati presso l'Ufficio Dottorato di Ricerca dell'Universita' della
Calabria; in caso contrario e'  possibile  compilare  dei  bollettini
postali standard in ogni parte, indicando le due causali. 
    3. I  cittadini  stranieri  devono,  inoltre,  autocertificare  i
seguenti requisiti: 
      a) godere dei diritti civili e politici anche  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza; 
      b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'  della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  previsti  per  i
cittadini della Repubblica. 
    4. Ulteriore documentazione comprovante la  situazione  economica
del candidato potra'  essere  richiesta  qualora  si  verifichino  le
condizioni di cui al successivo comma 5 dell'art. 12. 
    5. Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere  tradotti  e  legalizzati  dalle   competenti   rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello stato stesso. 
    6.  La  mancata  iscrizione  entro  i  termini  stabiliti   sara'
considerata rinuncia  al  posto  (con  o  senza  borsa),  che  verra'
assegnato al candidato che segue  in  graduatoria,  secondo  l'ordine
della stessa, previo rispetto dei  requisiti  di  ammissione  di  cui
all'art.  2  del  presente  bando.  La  comunicazione  al   candidato
successivo verra' inviata per posta  elettronica;  lo  stesso  dovra'
iscriversi,  rispettando   la   data   indicata   nella   e-mail   di
convocazione, pena decadenza, presentando la documentazione  prevista
al precedente comma 1. 
    7. Nel caso in  cui  dalla  documentazione  presentata  risultino
dichiarazioni false o mendaci, ferme restando  le  sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Articoli 75 e 76
decreto del  Presidente  della  Repubblica  445/2000),  il  candidato
decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale iscrizione. 
    L'Ateneo provvedera' al recupero di eventuali benefici  concessi.
La dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione  all'azione
di risarcimento danni da parte dei controinteressati. 

        
      
                               Art. 11 
 
                     Ammissione in sovrannumero 
 
    1.  Possono  essere  ammessi  al   Dottorato   di   Ricerca,   in
sovrannumero,  nel  limite  della  meta'  dei  posti  istituiti   con
arrotondamento all'unita' per  eccesso,  i  cittadini  stranieri  che
risultino idonei in graduatoria, purche' titolari di borse di  studio
conferite sulla base del merito. In particolare,  studenti  stranieri
assegnatari di una borsa di studio per la frequenza  di  un  Corso  o
Scuola di Dottorato erogata dal Governo o da Enti pubblici  nazionali
o internazionali. 
    2. Inoltre, possono essere ammessi in sovrannumero i titolari  di
assegni di ricerca che risultino idonei all'ammissione al Dottorato. 
    3. L'assegnazione dei posti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, e'
effettuata secondo l'ordine della graduatoria di  cui  al  precedente
art. 8. 
    4. Saranno altresi' ammessi al Dottorato in  sovrannumero  coloro
che, pur  non  avendo  presentato  domanda  al  concorso,  alla  data
d'inizio ufficiale del Dottorato, siano stati selezionati nell'ambito
delle  azioni  del  7°  Programma  Quadro  di  Ricerca   e   Sviluppo
Tecnologico dell'Unione Europea o di altri programmi di  cooperazione
internazionale (es. Erasmus Mundus) e siano  risultati  vincitori  di
una borsa  di  studio  o  di  un  contratto  di  ricerca  nell'ambito
dell'Area Scientifico-Disciplinare di  interesse  del  Dottorato.  La
procedura di selezione si intende superata in  quanto  gia'  avvenuta
nell'ambito  del  progetto  europeo.  Costoro   potranno   presentare
apposita istanza di iscrizione, entro e non oltre  la  data  d'inizio
del Dottorato. L'iscrizione e' comunque subordinata  alla  preventiva
approvazione del Collegio Docenti del Dottorato. 

        
      
                               Art. 12 
 
                           Borse di studio 
 
    1. Ai candidati  dichiarati  vincitori,  ai  sensi  del  comma  7
dell'art. 8 del presente bando, e' conferita la borsa di studio, fino
alla concorrenza del numero di borse disponibili. I rimanenti  idonei
ammessi su posti senza borsa possono accedere alla scuola o corso  di
dottorato, fino al numero di posti previsti. 
    2. Ai dottorandi italiani  e  stranieri,  con  reddito  personale
complessivo  annuo  lordo  non  superiore  a  Euro  12.911,42   sara'
conferita, ai sensi e con le modalita' della normativa  vigente,  una
borsa di studio il cui importo annuale e' pari a  euro  13.638,47  al
lordo del contributo previdenziale I.N.P.S. a  gestione  separata,  a
carico del borsista e al netto di quello a carico dell'Ateneo. 
    La durata della borsa di studio e'  pari  all'intera  durata  del
corso o scuola. Le borse sono confermate con  il  passaggio  all'anno
successivo deliberato dal Collegio dei Docenti. 
    La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di  studio  e'  di
norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno. 
    L'importo della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per  eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. In tal caso  il
pagamento  complessivo  di  quanto   dovuto   deve   essere   versato
all'interessato in anticipo rispetto alla data di inizio del  periodo
di  permanenza  all'estero.  Gli  interessati  hanno   l'obbligo   di
richiedere all'ente estero presso cui e'  avvenuto  il  soggiorno  un
certificato originale indicante l'esatto periodo di permanenza. Detto
originale dovra' essere consegnato all'Ufficio Dottorato di  Ricerca,
al rientro in sede, pena la restituzione di  quanto  percepito.  Tali
periodi non possono complessivamente superare la meta'  della  durata
del corso degli studi (diciotto mesi per i corsi triennali). 
    3. I dottorandi titolari di borsa di studio potranno recarsi  per
periodi di formazione all'estero di durata superiore a sei mesi  solo
previo parere favorevole del Collegio dei Docenti fermo restando  che
per periodi di durata inferiore al semestre  e'  necessario  solo  il
consenso del coordinatore o direttore. 
    4. Chi abbia usufruito di una borsa di studio  per  un  corso  di
dottorato anche per un  solo  anno  o  frazione  di  esso,  non  puo'
chiedere di fruirne una seconda volta. 
    5. Le borse di studio sono assegnate  secondo  l'ordine  definito
nella relativa graduatoria di merito, ai sensi del comma 7  dell'art.
8 del presente bando. A parita'  di  merito  prevale  la  valutazione
della situazione economica  determinata  ai  sensi  del  Decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. 
    6. Il dottorando che non conclude il corso o scuola di  dottorato
per ragioni di lavoro decade dal dottorato ed e' tenuto a  restituire
le somme percepite. 
    7. Le borse di studio sono esenti dall'imposta locale sui redditi
e da quella sul reddito delle persone fisiche ai  sensi  dell'art.  4
della legge 13 agosto 1984. 

        
      
                               Art. 13 
 
         Contributi per l'accesso e la frequenza alla Scuola 
 
    Tutti i dottorandi vincitori, con o senza borsa di  studio,  sono
esonerati dal pagamento  delle  tasse,  con  esclusione  della  Tassa
Regionale per il Diritto allo Studio e della Tassa  di  Assicurazione
contro gli infortuni. 

        
      
                               Art. 14 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
    1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi  o  scuole
di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo  le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. 
    2. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso  dell'intera  durata
del dottorato, di  contemporanea  iscrizione  a:  Corso  di  Diploma,
Laurea, Corso di Formazione, Master,  altro  Dottorato  e  Scuole  di
Specializzazione  e,  pertanto,  gli  stessi   hanno   l'obbligo   di
sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta  la  durata  del
corso di dottorato. 
    3. La frequenza dei corsi di dottorato puo'  essere  sospesa  nei
seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei Docenti: 
      a) maternita'; 
      b) servizio civile; 
      c) grave e documentata malattia. 
    4. Su decisione motivata del Collegio  dei  Docenti,  il  Rettore
puo' disporre l'esclusione dal dottorato di ricerca o la  ripetizione
dell'anno, nonche' la revoca della  borsa  di  studio,  nei  seguenti
casi: 
      a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente  al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato; 
      b) attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza  preventiva
autorizzazione del Collegio dei Docenti; 
      c) assenze prolungate ingiustificate. 
    Nei casi suddetti la borsa di studio viene revocata ed  e'  fatto
obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti,  relativi
all'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento. 
    5. Alla fine di ciascun anno gli iscritti al  dottorato  dovranno
presentare  una  particolareggiata  relazione  sull'attivita'  e   le
ricerche  svolte  al  Collegio  dei  Docenti,  che  ne   curera'   la
conservazione   e   che,   previa   valutazione   dell'assiduita'   e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto,  proporra'  al  Rettore  il
proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione. 
    6. Il dottorando che, per motivi di lavoro, abbandoni il corso  o
la scuola, decade dal  dottorato  e  dal  diritto  di  percepire  gli
ulteriori  ratei  di  borsa  ed  e'  tenuto  a  restituire  le  somme
percepite. 
    7. Il dottorando previa autorizzazione del Collegio dei  Docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca, fino
ad un massimo di 30 ore per anno accademico. 
    8. I  dottorandi  con  borsa  di  studio  possono  rinunciare  al
proseguimento della borsa  di  studio  e  chiedere  al  Collegio  dei
Docenti di formulare un programma per proseguire  la  loro  attivita'
formativa fino  al  conseguimento  del  titolo,  anche  in  un  tempo
superiore a quello  stabilito  per  i  corsi  normali,  comunque  non
superiore alla durata fissata nel bando di concorso  incrementata  di
un anno, escluso l'anno di  eventuale  proroga  per  la  redazione  e
presentazione della tesi o per l'espletamento dell'esame  finale  per
il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. 

        
      
                               Art. 15 
 
              Modalita' per il conseguimento del titolo 
 
    Il titolo di Dottore di Ricerca verra'  conferito  a  conclusione
del corso o scuola a chi  avra'  conseguito  risultati  di  rilevante
valore scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione. 

        
      
                               Art. 16 
 
                     Trattamento dati personali 
 
    Ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. n. 196/2003, i  dati  personali
forniti dai candidati saranno  raccolti  presso  l'Universita'  della
Calabria, per le finalita' di  gestione  della  selezione  e  saranno
trattati   anche   presso   una   banca   dati   automatizzata   pure
successivamente all'eventuale  instaurazione  del  rapporto,  per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto  medesimo  e  per  fini
istituzionali. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
selezione. La partecipazione al concorso comporta  nel  rispetto  dei
principi di cui al D. Lgs. n. 196/2003 espressione di tacito consenso
a che i dati personali dei  candidati  vengano  pubblicati  sul  sito
internet dell'Universita' della Calabria. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate   alla
posizione giuridico-economica del candidato. 
    Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7  del  citato
D. Lgs. tra i quali figura il diritto  di  accesso  ai  dati  che  li
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui  il  diritto
di far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non  conformi  alla  legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi. 

        
      
                               Art. 17 
 
                           Norme di rinvio 
 
    Per quanto non previsto nel  presente  bando  vale  la  normativa
vigente in materia. 
    Il presente bando sara'  inviato  al  Ministero  dell'Istruzione,
Universita' e Ricerca e sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale. 
    Il presente bando e' consultabile sui siti internet  dell'Ateneo:
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati                             e
www.amministrazione.unical.it (Bandi e concorsi). 
      Rende, 11 gennaio 2012 
 
                                                  Il rettore: Latorre