Concorso per 4 personale laureato (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 8 del 31-01-2012
Sintesi: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CONCORSO   (scad.  1 marzo 2012) Bando di selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di 4 borse di studio per laureati in chimica, scienze b ...
Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 31-01-2012
Data Scadenza bando 01-03-2012
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CONCORSO   (scad.  1 marzo 2012)
Bando di selezione, per titoli ed esami, per  il  conferimento  di  4
  borse di  studio  per  laureati  in  chimica,  scienze  biologiche,
  scienze  e  tecnologie  alimentari  o   nelle   equiparate   lauree
  specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S,  Scienze
  chimiche o LM - 54, Scienze chimiche, 81/S,  Scienze  e  tecnologie
  della chimica industriale o LM  -71,  Scienze  e  tecnologie  della
  chimica industriale; 6/S, Biologia o LM-6, Biologia, 69/S,  Scienze
  della nutrizione umana o LM- 61, Scienze  della  nutrizione  umana,
  78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o  LM  -  70,  Scienze  e
  tecnologie alimentari. 
 
 
                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
             dell'Ispettorato centrale repressione frodi 
 
    Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n.  282,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10  ha
previsto l'istituzione dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi
presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per  l'esercizio,  tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione
delle infrazioni nella preparazione  e  nel  commercio  dei  prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  2009,
n. 129 «Regolamento  recante  riorganizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali» che all'art.  1  determina
l'organizzazione  del  Ministero  e  all'art.  4  ha   previsto   per
l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita'  dei  prodotti
agro-alimentari la denominazione  di  «Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti agro-alimentari» e l'acronimo  «ICQRF»  e  ne  definisce  le
competenze in materia di prevenzione e repressione  delle  infrazioni
nella preparazione e nel commercio  dei  prodotti  agro-alimentari  e
delle sostanze  di  uso  agrario  e  forestale,  di  vigilanza  sulle
produzioni  di  qualita'  registrata  che  discendono  da   normativa
comunitaria nazionale; 
    Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2010, con il  quale  si
e'  provveduto  all'individuazione  degli  uffici  dirigenziali   non
generali, compresi gli uffici e laboratori a livello  periferico,  ai
sensi dell'art. 9, comma 2, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 2009, n. 129; 
    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il «Bilancio
di  previsione  dello  Stato  per  l'anno  2011  e  per  il  triennio
2011-2013»; 
    Considerato che l'art. 29 del decreto legislativo 8 aprile  2010,
n. 61,  recante  «Tutela  delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione  dell'art.  15  della
legge 7 luglio 2009, n. 88», prevede, al comma 3, che i proventi  del
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti  al  Capo
17, capitolo di entrata 3373 del  Bilancio  dello  Stato,  denominato
«Sanzioni amministrative pecuniarie relative  alle  protezioni  delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari», riassegnati ad  apposito  capitolo  di  spesa
dell'ICQRF,  siano  destinati  al  miglioramento  dell'efficienza   e
dell'efficacia delle  attivita'  di  vigilanza  e  di  controllo  sui
prodotti a denominazione protetta; 
    Visto il decreto del Ministro del tesoro  n.  89024/2011  con  il
quale e' stata riassegnata, a valere sul capitolo 2414  la  somma  di
€ 510.825 per le finalita' previste dal predetto art. 29 della  legge
n. 61/2010; 
    Considerato che per il perseguimento di una  maggiore  efficienza
ed efficacia dell'attivita'  di  vigilanza  e  di  controllo  occorre
destinare  quota  parte  della  predetta  somma  per  promuovere  una
attivita' di ricerca, studio e di accertamenti analitici  finalizzata
al miglioramento delle tecniche analitiche di controllo sui  prodotti
a indicazione geografica; 
    Ritenuto opportuno, per detta attivita' di avvalersi di  borsisti
in possesso di laurea specifica attinente l'attivita' dei  laboratori
dell'Ispettorato, conseguita secondo il vecchio ordinamento ovvero di
laurea specialistica o magistrale; 
    Visto il decreto del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,  recante  il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; 
    Visto il decreto del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione
delle classi delle lauree specialistiche; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  modifiche   al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto il decreto interministeriale  9  luglio  2009,  concernente
l'equiparazione tra diplomi di laurea di  vecchio  ordinamento  (DL),
lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM),  ai  fini  della
partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Ritenuto di procedere all'indizione di una selezione, per  titoli
ed esami, per l'attribuzione di quattro borse di studio per  laureati
in chimica, scienze biologiche, scienze  e  tecnologie  alimentari  o
nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle
classi 62/S, Scienze chimiche o LM  -  54,  Scienze  chimiche,  81/S,
Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM - 71,  Scienze  e
tecnologie della chimica industriale; 6/S, Biologia o LM-6, Biologia,
69/S,  Scienze  della  nutrizione  umana  o  LM-  61,  Scienze  della
nutrizione umana, 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari  o  LM  -
70, Scienze e tecnologie alimentari; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
Numero delle borse di studio e  sede  di  svolgimento  dell'attivita'
                               ricerca 
 
 
    E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione
di  quattro  borse  di  studio  per  laureati  in  chimica,   scienze
biologiche, scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree
specialistiche o magistrali appartenenti alle  classi  62/S,  Scienze
chimiche o LM - 54, Scienze  chimiche,  81/S,  Scienze  e  tecnologie
della chimica industriale  o  LM  -71,  Scienze  e  tecnologie  della
chimica industriale; 6/S, Biologia o LM-6,  Biologia,  69/S,  Scienze
della nutrizione umana o LM-  61,  Scienze  della  nutrizione  umana,
78/S, Scienze e tecnologie  agroalimentari  o  LM  -  70,  Scienze  e
tecnologie  alimentari,  da  destinarsi  presso  i   laboratori   del
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, di seguito denominato
ICQRF,  per  il  completamento  della  loro  formazione   scientifica
attraverso la frequenza degli stessi. 
    I vincitori saranno destinati ad una delle seguenti sedi: 
    laboratorio Centrale di Roma: n. 3 borsisti; 
    laboratorio di Conegliano: n. 1 borsista. 
    Ciascun  borsista  verra'  affidato,  nel  Laboratorio  ICQRF  di
assegnazione, ad un tutor per lo  svolgimento  di  una  attivita'  di
ricerca,  studio  e  di   accertamenti   analitici   finalizzata   al
miglioramento delle tecniche analitiche di controllo sui  prodotti  a
indicazione geografica. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
              Durata trattamento economico e normativo 
 
 
    La  borsa  avra'  durata  di  dodici  mesi   e   potra'   essere,
compatibilmente con la disponibilita' di bilancio, prorogata  per  un
ulteriore anno, con provvedimento del Capo  Dipartimento  dell'ICQRF,
sentito il parere del direttore del laboratorio ove  il  borsista  ha
svolto attivita' di ricerca, studio e analisi, nonche' del  tutor  al
quale il borsista sia stato affidato. La durata della  borsa  nonche'
la concessione e la durata delle relative proroghe sono in ogni  caso
subordinate alle disponibilita' di bilancio. 
    L'importo  annuo  lordo  delle  borse  e'  determinato  in   Euro
18.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge,  verra'
erogato  in   rate   bimestrali   posticipate.   Restano   a   carico
dell'Amministrazione l'Imposta Regionale per le attivita'  produttive
nonche' la copertura assicurativa INAIL. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
 
    I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti: 
      1) eta' non superiore ad anni 35; 
      2) diploma di laurea in chimica, scienze biologiche, scienze  e
tecnologie alimentari o  nelle  equiparate  lauree  specialistiche  o
magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM - 54,
Scienze  chimiche,  81/S,  Scienze   e   tecnologie   della   chimica
industriale  o  LM  -  71,  Scienze  e   tecnologie   della   chimica
industriale; 6/S, Biologia o  LM-6,  Biologia,  69/S,  Scienze  della
nutrizione umana o LM- 61,  Scienze  della  nutrizione  umana,  78/S,
Scienze e tecnologie agroalimentari o LM - 70, Scienze  e  tecnologie
alimentari, conseguito con votazione non inferiore a 105/110; 
      3) cittadinanza italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini  gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea; 
    4) idoneita' fisica a svolgere  attivita'  di  studio  e  ricerca
presso laboratori di analisi. 
    I requisiti ed i titoli debbono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito   dal   presente   bando   per   la
presentazione della domanda di ammissione. 
    In caso di titolo di studio conseguito all'estero  e'  necessario
aver ottenuto l'equipollenza nei termini di legge. 
    Non e' compatibile  con  la  fruizione  della  borsa  di  cui  al
presente bando: 
      1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio; 
      2)  la  contemporanea  esistenza  di  rapporti  di  lavoro,   a
qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro
privati. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                 Domanda e termine di presentazione 
 
 
    La domanda di partecipazione al bando di  selezione,  redatta  in
carta semplice secondo lo schema allegato,  dovra'  essere  inoltrata
esclusivamente a mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  al
Ministero  dellepolitiche   agricole   alimentari   e   forestali   -
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari - Ufficio Vico IV, via
Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma, entro e non oltre i trenta  giorni
successivi a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale  -  «Concorsi
ed esami». 
    E' possibile, altresi', scaricare il predetto schema  di  domanda
dal sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it). 
    Della data di inoltro fara' fede il timbro  postale.  Le  domande
inoltrate  dopo  il  termine  fissato  e  quelle   che   risultassero
incomplete non verranno prese in considerazione. Non  sara'  altresi'
consentito, una volta scaduto il termine, sostituire  o  integrare  i
titoli o i documenti gia' presentati. 
    L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per  casi  di
dispersione  di  comunicazioni  dovuti  ad  inesatta   o   incompleta
indicazione del recapito da parte  del/la  candidato/a  o  a  mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento  di  indirizzo  indicato
nella domanda, ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o  forza  maggiore,  ne'
per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento. 
    Nella domanda  di  ammissione  i  candidati  dovranno  dichiarare
l'indirizzo presso il quale inoltrare le  comunicazioni  inerenti  la
procedura selettiva. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
              Dichiarazioni da formulare nella domanda 
 
 
    Nella domanda  il/la  candidato/a  dovra'  dichiarare,  sotto  la
propria responsabilita': 
    a) il cognome e nome, luogo e data di nascita,  la  residenza  il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando  il  codice  di
avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico); 
    b) la sede di laboratorio per la  quale  concorre;  e'  possibile
presentare domanda per un'unica sede; 
    c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno  degli  Stati
membri dell'Unione europea; 
    d)  di  avere  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  (se
trattasi  di  candidato  appartenente  ad  uno  degli  Stati   membri
dell'Unione europea); 
    e) la lingua straniera prescelta tra inglese e francese; 
    f) il possesso del titolo di  studio  richiesto  all'art.  3  del
presente bando, indicando, altresi', la  data  di  conseguimento,  il
voto di laurea, e l'universita' dove e' stato conseguito; 
    g)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la  condanna
riportata ed i procedimenti penali pendenti); 
    h) di avere assolto agli obblighi di  leva  (solo  coloro  per  i
quali sussista tale obbligo); 
    i) di avere l'idoneita' fisica per l'espletamento  dell'attivita'
di studio e ricerca laboratori di analisi; 
    l) di impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento  della  propria  residenza  o  recapito  indicato   nella
domanda; 
    m) di impegnarsi, qualora  vincitore/vincitrice  della  borsa  di
studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la
responsabilita' civile verso terzi, esonerando  l'amministrazione  da
tale responsabilita', la cui copia dovra' essere consegnata  all'atto
della sottoscrizione del contratto; 
    n) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
    Il/La candidato/a deve sottoscrivere di essere a  conoscenza  che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge. 
    Non saranno prese in considerazione le domande non  sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici, dei  requisiti  sopra  richiesti  e
dell'indicazione della sede di laboratorio per la quale si  concorre,
nonche' quelle che, per qualsiasi causa,  dovessero  essere  prodotte
oltre il termine indicato al precedente art. 4. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                 Documenti da allegare alla domanda 
 
 
    Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
    1) fotocopia completa di un documento di identita'  in  corso  di
validita'; 
    2) curriculum scientifico professionale (redatto in carta libera,
datato e firmato); 
    3) certificato di  diploma  di  laurea  di  cui  all'art.  3  del
presente bando recante la votazione conseguita; 
    4)  eventuali  titoli  ed   attestati   relativi   all'esperienza
scientifica professionale maturata nell'attivita'  di  ricerca  e  /o
analisi; 
    5) eventuali pubblicazioni; 
    6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni
presentati, redatto in carta libera,datato e firmato. 
    I documenti, i titoli e gli attestati, possono essere prodotti in
originale,  in  copia  autenticata  ovvero   in   copia   fotostatica
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione  sostitutiva
di  atto  di   notorieta'   datata   e   sottoscritta,   riservandosi
l'amministrazione la facolta' di  verificarne  la  veridicita'  o  di
richiedere gli originali preliminarmente al conferimento della  borsa
di studio. Il titolo di cui al punto 3) puo' essere  autocertificato,
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                       Modalita' di selezione 
 
 
    La  selezione  dei  candidati  sara'  effettuata  in   due   fasi
successive: 
    1) selezione  preliminare,  per  titoli,  mediante  redazione  di
graduatorie distinte per ciascuna delle sedi di laboratorio  previste
all'art. 1; 
    2)  esame  colloquio,  al  quale  saranno  ammessi  i  primi   10
classificati  nella  fase  di  selezione  preliminare,  per  la  sede
Laboratorio di Conegliano e i primi 30  classificati  nella  fase  di
selezione preliminare, per la sede Laboratorio centrale di  Roma.  In
caso di ex-aequo, sara' data priorita' al candidato/a anagraficamente
piu' giovane. 
    Le graduatorie relative alla  fase  preliminare  saranno  redatte
dalla commissione di cui  al  successivo  art.  8  ed  approvate  con
decreto dell'Ispettore generale capo. 
    Successivamente all'approvazione,  esse  saranno  pubblicate  nel
Bollettino  ufficiale  del   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali. Di tale  pubblicazione  verra'  data  notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- «Concorsi ed esami». 
    I/le candidati/e ammessi/e all'esame colloquio saranno  convocati
mediante raccomandata a/r per sostenere l'esame colloquio. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
          Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli 
 
 
    La commissione di valutazione, unica per entrambe le  fasi  della
selezione, sara' nominata con provvedimento  dell'Ispettore  generale
capo. 
    La commissione  formulera'  le  graduatorie  relative  alla  fase
preselettiva, distinte per ciascuna sede di Laboratorio,  sulla  base
della documentazione attestante il possesso dei titoli elencati nella
seguente  tabella,  per  ciascuno  dei  quali  verra'  assegnato   il
punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di punti 12: 
      a) voto di laurea: 
    110 - Punti 1; 
    110 e lode - Punti 2; 
      b) diploma di specializzazione post lauream,  master  dottorati
di ricerca: 
    se attinenti il settore agroalimentare e/o delle sostanze di  uso
agrario o forestale - Max punti 2; 
    se attinenti altri settori - Max punti 1; 
      c)  pubblicazioni  attinenti  l'attivita'  di  laboratorio  nel
settore agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o  forestale
- Max punti 2; 
    d) curriculum scientifico  professionale,  riguardante  attivita'
svolte, escluse le pubblicazioni gia' indicate  al  punto  c)  -  Max
punti 4; 
    e)  abilitazione  alla  professione  di  chimico,   o   tecnologo
alimentare o biologo - Punti 1. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                           Esame colloquio 
 
 
    I candidati utilmente classificatisi nelle graduatorie della fase
preselettiva saranno  ammessi  a  sostenere  l'esame  colloquio,  che
vertera' sulle materie: 
    chimica analitica generale, organica, inorganica e bromatologica; 
    chimica agraria; 
    tecnologie alimentari; 
    analisi chimica strumentale; 
    principali tecniche  analitiche  impiegate  nell'analisi  chimica
bromatologica e di prodotti per uso agrario; 
    lingua straniera prescelta dal candidato, tra inglese e francese. 
    Durante il colloquio il  candidato  dovra'  sostenere  una  prova
pratica di laboratorio avente ad oggetto l'esecuzione  di  un'analisi
quantitativa di un prodotto alimentare o di uso agrario. 
    Ai  candidati  ammessi  sara'  data  comunicazione,  con   almeno
quindici giorni di anticipo, della data, del  luogo  e  dell'ora  del
colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva. 
    La commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio,
di un massimo di punti 12. Il candidato,  per  ottenere  l'idoneita',
dovra' riportare un punteggio non inferiore a 8. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                         Graduatorie finali 
 
 
    Le graduatorie finali, distinte per ciascuna sede di laboratorio,
verranno redatte dalla  commissione  di  valutazione,  sommando,  per
ciascun candidato, il voto riportato nella fase  preselettiva  ed  il
voto  ottenuto  nel  colloquio.  In  caso  di  ex-aequo,  sara'  data
priorita' al/alla candidato/a anagraficamente piu' giovane. 
    Le graduatorie finali avranno validita' di due anni dalla data di
approvazione. 
    Le  suddette  graduatorie  saranno  pubblicate   nel   Bollettino
ufficiale  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie  speciale  «Concorsi  ed
esami». 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                     Trasparenza amministrativa 
 
 
    La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei
punteggi massimi  indicati  all'art.  8,  definisce  e  dichiara  nel
relativo verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui  alle
lettere b) c) e d) dell'art. 8. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                 Adempimenti a carico dei vincitori 
 
 
    A  pena  di  decadenza,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
ricezione, della comunicazione di  conferimento  della  borsa,  il/la
vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'amministrazione: 
    1) dichiarazione di  accettazione,  senza  riserve,  della  borsa
medesima alle condizioni previste dal presente bando; 
    2) dichiarazione, sotto la propria personale responsabilita', che
non usufruira', durante tutto il periodo di durata  dell'assegno,  di
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite; 
    3) polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi
derivante dall'attivita' di ricerca e studio da  svolgere  nel  corso
della borsa di studio; 
    4) certificato medico rilasciato  dall'azienda  sanitaria  locale
competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a  e'
fisicamente idoneo/a  allo  svolgimento  di  attivita'  di  studio  e
ricerca presso laboratori di analisi. 
    In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria  finale  potra'
essere utilizzata per  il  conferimento  della  borsa  di  studio  ai
candidati utilmente collocati. 
    In caso di successiva rinuncia di borsisti gia' in  attivita',  a
discrezione dell'amministrazione e compatibilmente con  la  durata  e
l'andamento  del  progetto,  la  graduatoria  finale  potra'   essere
utilizzata per il conferimento del periodo  residuo  della  borsa  di
studio, purche' questo non sia inferiore a  mesi  sei,  ai  candidati
utilmente collocati. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
     Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita' 
 
 
    La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita dall'ICQRF. 
    L'assegnatario avra' l'obbligo di: 
    1) iniziare presso  la  sede  assegnata  ed  alla  data  indicata
l'attivita' prevista seguendo le direttive  impartite  dal  direttore
del laboratorio per il tramite del tutor al quale e' stato affidato; 
    2) continuare l'attivita' regolarmente ed  ininterrottamente  per
l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere  giustificate
interruzioni nello svolgimento  dell'attivita',  purche'  le  assenze
vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un
massimo di giorni venticinque nell'arco dell'intero anno,  dei  quali
massimo quindici giorni continuativi, pena la decadenza  dalla  borsa
di studio. In ogni caso, tali assenze interrompono,  per  il  periodo
della loro durata, l'erogazione della borsa di studio; 
    3)  osservare  le  norme   interne   che   regolano   l'attivita'
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei  prodotti  agroalimentari,  ivi  comprese  quelle  relative
all'orario di lavoro e quelle applicate dal  laboratorio  della  sede
assegnata al fine di realizzare le condizioni di massima garanzia  in
materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro; 
    4) osservare il termine di preavviso di  giorni  quindici,  salvo
motivato e documentato impedimento, in caso di rinuncia alla borsa di
studio. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                   Decadenza dalla borsa di studio 
 
 
    L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui  al
predetto art.  13,  o  che  si  renda  responsabile  di  altre  gravi
mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente  attitudine  sara'
dichiarato  decaduto  dal  godimento  della  borsa  di   studio   con
provvedimento dell'Ispettore generale capo, su proposta motivata  del
direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal  caso,
come in caso di rinuncia susseguente  all'inizio  dell'attivita',  la
borsa di studio puo' essere conferita ad  altro  candidato  utilmente
collocato in graduatoria, alle condizioni  specificate  all'art.  12,
ultimo comma. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    L'amministrazione non restituira'  la  documentazione  presentata
dai candidati. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                     Trattamento dati personali 
 
 
    I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le  domande  di
partecipazione alla selezione sono trattati,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per  le  finalita'
della  presente  selezione  e  degli   eventuali   procedimenti   per
l'attribuzione dell'assegno. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
partecipazione  alla  presente  procedura,  pena  l'esclusione  dalla
stessa. 
    Ogni candidato gode dei diritti di  cui  all'art.  7  del  citato
decreto legislativo n. 196/2003. 
    Il titolare del trattamento e' individuato  nel  Ministero  delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali   -    Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari. 
    Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'Ufficio Vico
IV della Direzione generale della vigilanza  per  la  qualita'  e  la
tutela del consumatore. 
    Il presente decreto verra' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». 
      Roma, 15 dicembre 2011 
 
                                    L'Ispettore generale capo: Serino