Concorso per 12 dottori di ricerca (lombardia) I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 12 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 10 del 07-02-2012 |
Sintesi: | ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA CONCORSO (scad. 30 marzo 2012) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in «Comprensione e ges ... |
Ente: | I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA |
Regione: | LOMBARDIA |
Provincia: | PAVIA |
Comune: | PAVIA |
Data di inserimento: | 07-02-2012 |
Data Scadenza bando | 30-03-2012 |
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CONCORSO (scad. 30 marzo 2012)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in «Comprensione e gestione delle situazioni estreme» - curricula in «Ingegneria sismica e sismologia» e in «Gestione dei rischi e delle emergenze» - XXVIII ciclo.
IL DIRETTORE Visto lo Statuto dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 2 agosto 2005; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei», approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Istituto universitario di studi superiori del 25.11.2005 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; Nelle more del regolamento del MIUR di cui all'art. 4, legge 210 del 3 luglio 1998, cosi' come modificato dall'art. 19 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010; Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di ricerca internazionale in «Comprensione e gestione delle situazioni estreme» - XXVIII ciclo - con sede amministrativa presso l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, presentata dal Consiglio didattico dei dottorati dell'Istituto ai sensi dell'art. 26 dello statuto; Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione, a seguito della verifica dei requisiti di idoneita'; Vista la delibera del Consiglio direttivo, adottata nella seduta del 20 ottobre 2011, con la quale e' stata approvata l'istituzione del corso di dottorato di ricerca internazionale in «Comprensione e gestione delle situazioni estreme» - XXVIII ciclo - avente sede amministrativa presso l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia; Vista la convenzione stipulata tra l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e la Fondazione «Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica», per l'attivazione ed il funzionamento del dottorato di ricerca internazionale in «Comprensione e gestione delle situazioni estreme» - XXVIII ciclo - avente sede amministrativa presso l'Istituto universitario di studi superiori; Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del bando relativo alla indizione di pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in «Comprensione e gestione delle situazioni estreme» - XXVIII ciclo - avente sede amministrativa presso l'Istituto universitario di studi superiori; Decreta: Art. 1 Istituzione 1. Nell'ambito del XXVIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, e' istituito, in consorzio con la Fondazione «Centro Europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (EUCENTRE)», il dottorato di ricerca internazionale in «Comprensione e gestione delle situazioni estreme», con i seguenti curricula: «Ingegneria sismica e sismologia»; «Gestione dei rischi e delle emergenze». 2. Sono indetti presso l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione al predetto corso di dottorato di ricerca. Vengono indicate di seguito l'area scientifica, i settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso ed i settori concorsuali, la sede del dottorato, il coordinatore, la durata e l'inizio del corso, i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio disponibili, le tematiche delle ricerche che dovranno essere svolte nell'ambito del corso, i titoli che saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, le modalita' di svolgimento delle prove di ammissione, la data e la sede di espletamento delle prove concorsuali, l'indirizzo web di approfondimento. 3. Il numero delle borse di studio e dei posti senza borsa di studio indicati nel presente articolo, potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca e da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando ed entro la data di espletamento della prova orale del concorso. Restando comunque fermi i termini previsti dall'art. 3 comma 1 per la presentazione delle domande di ammissione, l'eventuale aumento del numero delle borse di studio sara' reso noto ai candidati, in sede di esame, prima dell'espletamento della prova orale. Dottorato di ricerca internazionale in comprensione e gestione delle situazioni estreme, curricula in «Ingegneria sismica e sismologia» e in «Gestione dei rischi e delle emergenze»: Area scientifica: 08 - Ingegneria civile ed architettura, 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione, 13 - Scienze economiche e statistiche. Settori scientifico-disciplinari: ICAR/09, ICAR/07, ICAR/08, ING-IND/22, GEO/11, GEO/05, MAT/06, FIS/07, ING-IND/11, ING-INF/03, IUS/21, SECS-P/06. Settori concorsuali: 08/B3, 08/B1, 08/B2, 09/D1, 04/A4, 04/A3, 01/A3, 02/B3, 09/C2, 09/F2, 12/E2, 13/A4. Sede: Centro di formazione post-laurea e ricerca in ingegneria sismica c/o Fondazione Eucentre via Ferrata n. 1 - 27100 Pavia Tel.: +39.0382.5169851 Fax: +39.0382.529131 E-mail: secretariat@umeschool.it Coordinatore: prof. Gian Michele Calvi. Durata: 3 anni. Inizio del corso: 1 settembre 2012. Posti: n. 12. Borse di studio: n. 10. Enti finanziatori: n. 5 borse di studio finanziate dalla Fondazione Eucentre; n. 5 borse di studio finanziate dall'Istituto universitario di studi superiori di Pavia. Tematiche delle ricerche che dovranno essere svolte dai dottorandi nell'ambito del curriculum «Ingegneria sismica e sismologia»: Ingegneria sismica, Sismologia applicata, Ingegneria strutturale, Ingegneria geotecnica. Tematiche delle ricerche che dovranno essere svolte dai dottorandi nell'ambito del curriculum «Gestione dei rischi e delle emergenze»: Temi ingegneristici, matematici, giuridici, economici, di telecomunicazioni, filosofici, medici, psicologici ed etici, tutti esplicitamente facenti capo alla gestione dei rischi e delle emergenze risultanti da catastrofi naturali o antropiche. Titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice: a) diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale conseguito; b) curriculum accademico e professionale; c) lettere di presentazione; d) pubblicazioni scientifiche; e) risultati conseguiti in corsi post-laurea; f) ogni altro titolo o documento ritenuto utile dal candidato. Modalita' di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati dovranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese. Prova orale: giorno 17 aprile 2012, alle ore 9:00 presso la Fondazione «Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (Eucentre)», via Ferrata 1, I - 27100 Pavia o in videoconferenza a discrezione della Commissione Giudicatrice, nei giorni dal 18 aprile al 26 aprile 2012, previo appuntamento concordato tramite la segreteria della sede del dottorato (presso la Fondazione Eucentre secretariat@umeschool.it). Siti web di approfondimento: https://www.iusspavia.it e https://www.umeschool.it
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente articolo, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea magistrale ovvero del diploma di laurea specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, oppure di titolo accademico equipollente conseguito presso Universita' straniere. 2. Possono altresi' presentare domanda coloro che, pur non essendo in possesso di uno dei diplomi di cui al punto precedente, prevedono di conseguirli prima dell'inizio del corso. In tal caso i candidati saranno ammessi al concorso sotto condizione ed in caso di ammissione al corso dovranno presentare il certificato di conseguimento del titolo prima dell'inizio del corso. 3. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato, e allegare alla domanda: copia del certificato di conseguimento del titolo con l'elenco degli esami sostenuti, entrambi tradotti in italiano o in inglese, a cura e sotto la responsabilita' del candidato; ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'ammissibilita' del titolo posseduto (Diploma supplement, dichiarazione di valore in loco se gia' acquisita, ecc). I candidati ammessi al corso dovranno consegnare in sede di iscrizione la documentazione di cui all'art. 8. 4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti previsti dal presente bando. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3 Domande di partecipazione alla selezione 1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, in conformita' al modello allegato al presente bando, deve pervenire al direttore dell'Istituto universitario di studi superiori di Pavia (I.U.S.S.) entro il giorno 30 marzo 2012 con una delle seguenti modalita': a) consegna presso gli uffici dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - aperto al pubblico con il seguente orario: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9.30 alle ore 12.00; b) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: direttore dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100 Pavia; c) trasmissione a mezzo fax al seguente numero: +39.0382.375899. 2. Per il rispetto del termine di cui al comma 1 fara' fede il timbro dell'Ufficio protocollo dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia. 3. Nella domanda di partecipazione, da redigersi in lingua italiana oppure inglese, il candidato dovra' dichiarare sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico, l' e-mail e l'eventuale numero di fax; b) la propria cittadinanza; c) il diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea o la laurea specialistica/magistrale, ovvero il titolo accademico equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la data dell'eventuale decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza; oppure, nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dai documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza ai soli fini dell'ammissione al corso di dottorato (i documenti dovranno essere presentati secondo le modalita' di cui all'art. 2 comma 3); d) i titoli conseguiti (limitatamente a quelli che potranno essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice ed indicati nell'art. 1); e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti; f) le lingue straniere conosciute; g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito; h) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso; i) di autorizzare gli uffici competenti al trattamento, alla comunicazione, alla diffusione e divulgazione dei dati personali anche con le modalita' previste all'art. 16 del presente bando, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali»). 4. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione esclusivamente i titoli indicati nell'art. 1. I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia non potra' essere ritenuto in alcun modo responsabile per i titoli e le pubblicazioni presentate dai singoli candidati. 5. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, devono avanzare esplicita richiesta riguardo l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame. 6. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni indicate nel presente articolo nonche' quelle pervenute oltre il termine indicato nel comma 1. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sara' data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 7. L'Amministrazione dell'Istituto non ha alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 8. L'Amministrazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento l'esibizione degli originali dei documenti inviati e di procedere all'esclusione del candidato dalla selezione e dal dottorato qualora le dichiarazioni o i documenti presentati risultassero mendaci.
Art. 4 Commissione giudicatrice 1. La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti ed i ricercatori universitari afferenti alle aree scientifico-disciplinari alle quali si riferisce il corso di dottorato. La Commissione puo' essere integrata con non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. 2. La Commissione giudicatrice e' tenuta a concludere le operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data del decreto direttoriale di nomina.
Art. 5 Procedura di selezione 1. L'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in «Comprensione e gestione delle situazioni estreme» avviene previo superamento di una idonea procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. 2. La procedura di selezione consiste nella valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e nello svolgimento di una prova orale. 3. La Commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i titoli indicati nell'art. 1. Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, la Commissione giudicatrice dispone di sessanta (60) punti. 4. I sessanta punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione presentate dai candidati. 5. La valutazione dei titoli e' effettuata prima dello svolgimento della prova orale. I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati ammessi prima dello svolgimento della prova orale con pubblicazione all'Albo dell'Istituto (https://www.iusspavia.it/albo). L'inclusione nell'elenco degli ammessi ha valore di notifica per gli interessati senza previsione di ulteriori avvisi. 6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a trentuno (31) punti nella valutazione dei titoli. 7. La prova orale consiste in un colloquio in lingua inglese. Per la valutazione di ciascun candidato, la Commissione giudicatrice dispone di quaranta (40) punti. 8. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a ventuno (21) punti. 9. Al termine delle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso all'Albo dell'Istituto (https://www.iusspavia.it/albo). 10. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito, che viene affissa all'Albo dell'Istituto (https://www.iusspavia.it/albo). La graduatoria di merito e' formata sulla base della somma delle votazioni conseguite da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova orale. In caso di parita' nella graduatoria generale di merito prevale il candidato che abbia ottenuto il punteggio piu' elevato nella valutazione dei titoli. In caso di ulteriore parita' la preferenza e' determinata dalla minore eta' anagrafica del candidato. 11. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al direttore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice. 12. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'art. 1 del bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. I candidati riceveranno comunicazione relativa alla convocazione per la prova orale solo se la data gia' precisata all'art. 1 dovesse subire variazioni. In tal caso, il diario delle prove di ammissione, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara' comunicato agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno quindici giorni prima della data prevista. 13. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, valido a norma di legge: a) carta di identita'; b) patente di guida; c) passaporto. 14. La mancata presentazione alle prove di ammissione sara' considerata come rinuncia al concorso.
Art. 6 Ammissione al corso di dottorato 1. Il direttore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli atti concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di selezione. 2. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 7 Dipendenti pubblici 1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 8 Immatricolazione al corso di dottorato 1. I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) - viale Lungo Ticino Sforza n. 56, I-27100 Pavia, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di ammissione al corso, la seguente documentazione: a) domanda di immatricolazione al primo anno di corso del dottorato di ricerca, redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione; b) due fotografie recenti, formato tessera; c) fotocopia, debitamente firmata, del documento d'identita' in corso di validita'; per i cittadini Extra-UE il documento di identita' e' necessariamente il passaporto; d) fotocopia del codice fiscale italiano. 2. Dalla domanda di immatricolazione risultano le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, che attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali: a) nascita, residenza e cittadinanza; b) diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale conseguito. I vincitori in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero sono tenuti ad allegare alla domanda di immatricolazione l'originale del titolo medesimo - o copia legalizzata - tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi delle Universita' italiane (https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/testodellenorme). 3. Nella domanda di immatricolazione, il candidato risultato vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445: a) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi, qualora intenda intraprendere una attivita' lavorativa, anche occasionale e di breve durata, a richiedere l'autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti, oppure, di impegnarsi a richiedere al Collegio dei docenti l'autorizzazione per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato; b) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione. 4. Nella domanda di immatricolazione, il candidato che risulta assegnatario della borsa di studio dovra' inoltre dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445: a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato; b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 5. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni del vincitore. Qualora da tale controllo emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 9 Borse di studio 1. L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. 2. L'Istituto si riserva di adeguare l'importo della borsa di studio annuale in conformita' alle leggi in vigore. 3. Il direttore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili. 4. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso (tre annualita'). 5. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate. 6. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento. I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare la meta' della durata legale del corso di dottorato. Per periodi di permanenza all'estero di durata pari o superiore a sei mesi e' necessaria l'autorizzazione del Collegio dei docenti mentre per periodi di durata inferiore e' sufficiente il consenso del coordinatore. 7. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
Art. 10 Contributo per l'accesso e la frequenza al corso 1. La frequenza ai corsi di dottorato dello IUSS non prevede il pagamento di contributi, fatta eccezione per la tassa regionale per il diritto allo studio che per il 2011 e' pari a 100 euro. Tale importo puo' subire revisioni annuali.
Art. 11 Obblighi dei dottorandi 1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno il corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti. 2. Gli studenti sono tenuti all'ottenimento di 90 crediti ECTS attraverso il superamento di corsi di insegnamento e la presentazione di almeno uno studio individuale. Disposizioni di dettaglio riguardanti l'ottenimento dei crediti ECTS sono contenuti nelle disposizioni comunicate ai dottorandi a inizio del programma. Tutti i corsi saranno impartiti in lingua inglese. 3. Entro la fine di ciascun anno accademico, gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e la ricerca svolta al Collegio dei Docenti, il quale ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al direttore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione. 4. All'inizio di ciascun anno accademico, il dottorando deve presentare regolare domanda d'iscrizione e provvedere al pagamento della tassa definita all'art. 10. 5. Il Collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando a compiere missioni in Italia ed all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione di risultati a consessi scientifici. 6. L'Istituto universitario di studi superiori di Pavia garantisce, nel periodo di frequenza del corso di dottorato, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso.
Art. 12 Attivita' didattica dei dottorandi 1. Il Collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando allo svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria ed integrativa, con un impegno annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'.
Art. 13 Sospensione e decadenza 1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere sospesa nei seguenti casi: a) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni; b) gravi e documentate ragioni di salute o personali per un periodo globalmente non superiore ad un anno. 2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa di studio. 3. La richiesta di sospensione viene presentata al Collegio dei docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione al direttore. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al termine del periodo prescritto per il corso di dottorato, in modo tale che la durata totale del corso sia la stessa per tutti i dottorandi. Il Collegio dei docenti definisce le modifiche del programma di attivita' dei dottorandi che chiedono la sospensione, al fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla sospensione. 4. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano esclusione dal corso di dottorato: a) la mancata iscrizione agli anni successivi; b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame finale. 5. Il dottorando puo' essere inoltre escluso dal corso di dottorato su circostanziata proposta del Collegio dei docenti per gravi e documentati motivi. 6. La sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione delle rate gia' erogate della borsa di studio.
Art. 14 Incompatibilita' 1. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non e' compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato. 2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, l'ammissione a un corso di dottorato di ricerca comporta il diritto per lo studente iscritto ad un Corso di master universitario di chiedere che le attivita' formative del master possano essere concluse ed essere riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come percorso formativo sostitutivo del primo anno di attivita' del corso di dottorato. 3. L'attivita' di dottorato non e' di norma compatibile con impegni di lavoro a carattere continuativo. A richiesta del dottorando, previo accertamento che l'impegno lavorativo non pregiudica lo svolgimento dell'attivita' di studio e di ricerca, in casi particolari e con adeguata motivazione, puo' consentire al dottorando di svolgere attivita' lavorativa. Per il periodo di svolgimento dell'attivita' lavorativa, il dottorando non ha diritto alla borsa di studio. Sono in generale ammissibili e compatibili con la borsa di studio prestazioni di consulenze a carattere non continuativo nell'ambito di specifica competenza scientifica del dottorato, che potranno quindi essere consentite. 4. Sulle eventuali richieste pervenute, anche ai sensi del presente articolo si esprime il Collegio dei docenti. In caso di urgenza potra' esprimersi il coordinatore dei corsi, portando successivamente in ratifica al Collegio dei docenti il decreto assunto.
Art. 15 Esame finale e conseguimento del titolo 1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal direttore dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta nell'anno immediatamente successivo. 2. L'ammissione all'esame finale comporta il preventivo conseguimento di almeno novanta crediti, con almeno uno studio individuale, ed il completamento della tesi di dottorato. 3. Gli studenti ammessi al corso potranno richiedere il riconoscimento di crediti conseguiti nell'ambito di corsi di post-laurea, laddove vi sia adeguata congruenza scientifica e formativa.
Art. 16 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio post laurea dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e trattati per le finalita' di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle strutture amministrative dell'Istituto universitario di studi superiori di Pavia ed agli enti direttamente interessati alla posizione giuridico-economica dei candidati risultati vincitori. 3. I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 17 Responsabile del procedimento amministrativo 1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo attinente al concorso e' il dott. Franco Corona - Direttore amministrativo dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) - viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100 Pavia - tel. +39.0382.375811; fax +39.0382.375899.
Art. 18 Norme finali 1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, e dalla normativa interna dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, nonche' dalle norme di gestione del corso, previste dalla Convenzione stipulata tra l'Istituto universitario di studi superiori di Pavia (I.U.S.S.) e la Fondazione «Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (Eucentre)». 2. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sara' inoltre reso pubblico per via telematica nei siti www.iusspavia.it e https://www.umeschool.it. Pavia, 25 gennaio 2012 Il direttore: Schmid