Concorso per 3 dirigenti di seconda fascia in prova (lazio) CORTE DEI CONTI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 3 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 14-02-2012 |
Sintesi: | CORTE DEI CONTI CONCORSO (scad. 15 marzo 2012) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente di seconda fascia area informatica nel ruolo del personale dirigente della Corte dei Conti. ... |
Ente: | CORTE DEI CONTI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 14-02-2012 |
Data Scadenza bando | 15-03-2012 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
CONCORSO (scad. 15 marzo 2012)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente di seconda fascia area informatica nel ruolo del personale dirigente della Corte dei Conti.
IL SEGRETARIO GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 "norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalita' di svolgimento dei concorsi e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 28 in materia di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e le successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sull'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina le modalita' di accesso alla qualifica di dirigente ed, in particolare, gli articoli 3 e 21; Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare, l'art.66 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - (legge di stabilita' 2011); Visti i CC.CC.NN.LL. - Dirigenza - Area I, vigenti; Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 12/2010, riguardante le procedure concorsuali e l'informatizzazione; Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (deliberazione n. 1/DEL/2010) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.O. 27 gennaio 2010, n. 21, come modificato con deliberazione n. 1/DEL/2011 in Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2011, n. 153; Vista la dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti di cui alla tabella 2, allegata al citato regolamento n. 1/DEL/2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 di autorizzazione a bandire un concorso pubblico per esami a tre posti di dirigenti, area informatica; Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico per esami a tre posti di dirigente di II fascia, area informatica, nel ruolo della Corte dei conti; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente di seconda fascia, area informatica, nel ruolo della Corte dei conti. 2. Il 30% per cento dei posti messi a concorso e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, al personale di ruolo della Corte dei conti, purche' in possesso dei requisiti previsti all'art. 2. 3. Il posto riservato, eventualmente non coperto dal personale di cui al comma 2, e' conferito agli idonei secondo l'ordine di graduatoria. 4. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso del diploma di laurea conseguito nel previgente ordinamento universitario in informatica, in scienze dell'informazione, in ingegneria informatica, in ingegneria delle telecomunicazioni, in ingegneria elettronica, in matematica, in fisica, in scienze statistiche ed attuariali, ovvero lauree specialistiche o magistrali equiparate ed equipollenti. I candidati in possesso dei suddetti titoli di studio rilasciati da un Paese dell'Unione europea, sono ammessi a partecipare ove gli stessi siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Al concorso sono ammessi a partecipare i candidati che si trovino nelle seguenti posizioni: a) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, muniti di uno dei titoli di studio indicati al comma 1, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione nelle materie attinenti ai titoli di studio previsti per l'ammissione, conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni; b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti dei titoli di studio indicati al comma 1, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; c) coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti dei titoli di studio indicati al comma 1; d) i cittadini italiani, forniti dei titoli di studio indicati al comma 1, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 3. Per l'ammissione al concorso e' richiesto, altresi', il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. d) condotta incensurabile. 4. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico; siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 5. I candidati in possesso di titoli di riserva e/o preferenza, secondo la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione specificando il titolo che dia diritto a tali benefici, posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 6. L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti nonche' delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Art. 3 Termini per il possesso dei requisiti 1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4. 2. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare il possesso di tutti i requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso. 3. Per difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato. 4. I candidati sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
Art. 4 Termine e modalita' per la presentazione delle domande 1. La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie 4ª "Concorsi ed esami" al Segretariato generale della Corte dei conti - Ufficio dei protocolli - situato in via A. Baiamonti, 25 - 00195 Roma - dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Dell'avvenuta consegna a mano della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. 2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al comma 1, indirizzate alla Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche - via A. Baiamonti, 25 - 00195 Roma. 3. La data di presentazione delle domande e dei documenti e' stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale al momento della consegna, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per lo smarrimento di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Art. 5 Contenuti e modalita' delle domande 1. La domanda di ammissione deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo prestampato allegato al bando, di cui e' parte integrante (allegato A). 2. I candidati devono allegare alla domanda: a) un dettagliato curriculum vitae; b) le pubblicazioni (monografie a stampa, pubblicazioni su riviste nazionali o internazionali, relazioni ed interventi pubblicati negli atti di convegni e congressi) attinenti al settore dei sistemi informativi; c) gli attestati di servizio in merito all'esperienza maturata presso amministrazioni pubbliche o enti privati nel settore dei sistemi informativi; d) gli incarichi ricoperti presso istituzioni o organismi nazionali ed internazionali, la responsabilita' di progetti o di funzioni specifiche, l'attivita' di docenza, consulenza, tutoraggio, nel settore dei sistemi informativi, debitamente documentati; e) i titoli accademici e di studio. 3. I documenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) vanno indicati in apposito elenco e devono essere prodotti in originale o copia autentica, anche ai sensi degli articoli 19 e19-bis del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di esclusione dal concorso, copia della ricevuta di versamento di euro 15,00, quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso, da effettuarsi sul C/C postale n. 48575005, intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato - Entrate eventuali della Corte dei conti. 5. La firma in calce alla domanda e' esente dall'autentica, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nell'art. 2 e riportate nello schema allegato al bando. Non si tiene, altresi', conto delle domande non firmate dal candidato o presentate oltre il termine di cui all'art. 4, comma 1. 7. Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso. 8. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati, come previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 9. Alla domanda prodotta in forma cartacea il candidato deve allegare, ai sensi della normativa vigente, fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. 10.Tutti i candidati al concorso sono tenuti a dichiarare nella domanda di partecipazione il titolo di studio posseduto, precisando l'Universita' presso la quale e' stato conseguito. 11. Tutti i candidati devono dichiarare, altresi', di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 12. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda di partecipazione la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge. 13. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale i candidati possono prendere contatto con il Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche - dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (tel: 063876.2701 - 2103 - 3086 - 3049 - 2129). 14. Il bando e' disponibile anche sul sito Internet della Corte dei conti: www.corteconti.it/relazione_cittadini/concorsi/
Art. 6 Cause di esclusione 1. Sono esclusi i candidati che: a) non hanno sottoscritto la domanda; b) non hanno allegato copia fotostatica del documento di identita'; c) hanno presentato domanda oltre il termine fissato; d) non hanno effettuato il versamento di cui all'art. 5, punto 4; e) hanno prodotto domanda con modalita' diverse da quelle indicate, senza che sia possibile verificare il possesso dei requisiti richiesti; f) risultano privi dei requisiti richiesti. 2. Sono altresi' esclusi i candidati che non si presentino alle prove, per qualsiasi causa, o che si presentino in ritardo o privi di documento di riconoscimento.
Art. 7 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice del concorso e' nominata con successivo decreto dal Segretario generale della Corte dei conti e composta secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 n. 272. 2. La Commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu' componenti esperti nella lingua straniera oggetto del concorso. 3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta Commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 8 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale e vertono sulle materie indicate nell'art. 10. 2. I candidati devono presentarsi nella sede di svolgimento delle prove scritte, pena l'esclusione, con un documento d'identita' valido. 3. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale del 20 marzo 2012 verra' dato avviso della sede e della data di svolgimento delle prove scritte. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione.
Art. 9 Valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Per la valutazione la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 100. 2. Sono valutabili i seguenti titoli acquisiti nel settore dei sistemi informativi, debitamente certificati o documentati: a) di servizio: esperienza professionale maturata nel settore dei sistemi informativi presso amministrazioni pubbliche o in enti privati per un periodo non inferiore a quattro anni, documentata da attestati di servizio; incarichi ricoperti presso istituzioni o organismi nazionali ed internazionali; responsabilita' di progetti o di funzioni specifiche; attivita' di docenza, consulenza, tutoraggio - massimo 70 punti; b) pubblicazioni (monografie a stampa, pubblicazioni su riviste nazionali o internazionali, relazioni ed interventi pubblicati negli atti di convegni e congressi) attinenti al settore dei sistemi informativi - massimo 15 punti; c) titoli accademici e di studio - massimo 15 punti.
Art. 10 Materie e modalita' delle prove 1. La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri, la durata e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire. 2. La prima prova scritta, e' diretta ad accertare le capacita' manageriali del candidato nell'organizzazione di strutture informatiche di tipo complesso con particolare riferimento, oltre che agli aspetti tecnico-organizzativi, alla gestione delle risorse umane, delle risorse finanziarie e della comunicazione. 3. La seconda prova scritta, e' diretta ad accertare sia la cultura generale nel settore informatico, sia la capacita' nella pianificazione, progettazione, realizzazione e conduzione di progetti complessi in ambito informatico, con particolare riferimento al settore pubblico. 4. Entrambe le prove hanno riferimento alle seguenti materie: a) architetture e progettazione di un data warehouse: tecnologie, procedimenti, gestione; b) la progettazione ed il dimensionamento di sistemi hardware e delle architetture ICT, con particolare riferimento al cloud computing; c) scelta e valutazione di sistemi di gestione di basi di dati, di linguaggi di programmazione avanzati e di sistemi di automazione di ufficio; d) metodologie e strumenti di project management; e) l'evoluzione del Web come base per i sistemi informativi aziendali: metodologie e strumenti per la realizzazione di un sito web, il Web2.0; f) architetture, dimensionamento e gestione delle reti e dei sistemi di comunicazione; g) l'ingegneria del software, le pratiche di modellazione, lo sviluppo del software; h) le architetture orientate ai servizi; i) tecniche e metodi di gestione della qualita' del software e per la gestione delle infrastrutture ICT; j) sistemi per la protezione del software, dei dati, delle comunicazioni e analisi delle politiche di sicurezza; k) la tecnologia di virtualizzazione nelle architetture del datacenter; l) e - Government, multicanalita' e tecnologie innovative per la P.A.; 5. E' ammesso alla prova orale il candidato che riporti in ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 80/100. 6. La prova orale consiste in un colloquio diretto a valutare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni dirigenziali, con riguardo alla sua professionalita', capacita' ed alla sua preparazione nelle materie oggetto delle prove scritte, nonche' in quelle di seguito elencate: a) nozioni di diritto pubblico, con particolare riguardo alle funzioni della Corte dei conti; b) normativa sull'ordinamento del personale alle dipendenze della P.A. con particolare riferimento ai diritti, doveri e responsabilita' dei dirigenti; c) legislazione in materia di informatica pubblica, con particolare riferimento al Codice dell'amministrazione digitale (CAD); d) conoscenza approfondita della lingua inglese. 7. Nell'ambito della prova orale, al fine di valutare la conoscenza da parte del candidato della lingua inglese a un livello avanzato e' prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione. 8. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la votazione di almeno 80/100. 9. La votazione complessiva e' data dalla somma dei voti ottenuti nelle due prove scritte, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. 10. Per l'espletamento delle prove scritte il concorrente non puo' disporre di telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo ne' puo' portare borse contenenti pubblicazioni di qualsiasi genere che devono in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale provvede a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilita'. 11. I candidati possono consultare soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione esaminatrice. 12. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare tra loro, pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami. 13. Al candidato ammesso alla prova orale e' comunicato il voto riportato nelle due prove scritte nonche' la data e il luogo di svolgimento del colloquio, almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenerlo.
Art. 11 Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, sommando il punteggio riportato nelle prove scritte, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, con l'indicazione della valutazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 2. A parita' di punteggio si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche. 3. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. 4. Di tale provvedimento e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". 5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto all'Amministrazione per eventuali errori od omissioni, nonche' il termine di decorrenza per eventuali impugnative.
Art. 12 Nomina dei vincitori 1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai fini dell'assunzione l'Amministrazione acquisisce d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati e i documenti richiesti dall'art. 2 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente. 2. Nel caso in cui i vincitori, senza giustificato motivo, non si presentino nel giorno fissato per la stipula del contratto, sebbene regolarmente invitati, sono dichiarati decaduti con comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione. 3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti ad un periodo di prova della durata di mesi sei sulla base delle disposizioni contrattuali. Dalla data di sottoscrizione del contratto decorrono gli effetti economici e giuridici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
Art. 13 Accesso agli atti del concorso 1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' disciplinato dal regolamento della Corte dei conti, approvato con deliberazione del 17 luglio 1996 n. 4/DEL, cosi' come modificato dalla delibera del 4 novembre 2010 n. 4/DEL/2010.
Art. 14 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Corte dei conti, Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche - per le finalita' di gestione del concorso. 2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, pena l'esclusione dallo stesso. 3. Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche.
Art. 15 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, ove applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei vigenti contratti collettivi nazionali del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 2. Il presente decreto e' trasmesso alla Direzione generale Programmazione e Bilancio della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". 3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente. Roma, 23 gennaio 2012 Il segretario generale: Clemente