Concorso per 1 dottore di ricerca (calabria) UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 13 del 17-02-2012 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA CONCORSO (scad. 8 marzo 2012) Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi e alle Scuole di dottorato di ricerca XXVII Ciclo. ... |
Ente: | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA |
Regione: | CALABRIA |
Provincia: | REGGIO CALABRIA |
Comune: | REGGIO CALABRIA |
Data di inserimento: | 17-02-2012 |
Data Scadenza bando | 19-03-2012 |
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CONCORSO (scad. 8 marzo 2012)
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi e alle Scuole di dottorato di ricerca XXVII Ciclo.
IL RETTORE Vista la Legge n. 442 del 12 marzo 1968 "Istituzione di una Universita' Statale in Calabria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 22 aprile 1968; Visto lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la Legge n. 168 del 9 maggio 1989; Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 19, recante disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca; Considerato che, nelle more dell'emanazione del Regolamento, recante criteri generali per la disciplina del Dottorato di Ricerca, previsto dall'art. 19 della suddetta Legge n. 240/2010, si applicano le disposizioni normative di seguito indicate: Nota Ministeriale prot. n. 640 del 14 marzo 2011, relativa all'indizione delle procedure selettive per i Corsi di Dottorato per l'a.a. 2011/2012 secondo le modalita' previgenti e all'incentivazione della dimensione internazionale dei programmi di Dottorato per quanto riguarda la struttura, la selezione degli studenti, la direzione delle tesi e la valutazione dei risultati; Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 art. 22, recante disposizioni in materia di Assegni di Ricerca; Decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999 "Regolamento recante norme in materia di Dottorato di Ricerca"; Art. 2 comma 2 del D.M. n. 224/1999, il quale recita "il numero minimo di ammessi a ciascun Corso di Dottorato non puo' essere inferiore a tre"; Art. 5 del D.M. n. 224/1999, il quale prevede che possano accedere al Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'; Legge n. 210 del 3 luglio 1998, art. 4, il quale prevede che le Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio nonche' le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con Decreto del Ministro; Art. 4, Comma 5, della Legge n. 210/1998, il quale alla lettera c) prevede l'attivazione dei Corsi di Dottorato, assicurando il numero comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito; Decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; Visto il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Visto il decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999"; Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca dell'Universita' della Calabria, approvato con D.R. n. 1707 del 16 giugno 2008; Visto il Regolamento delle Scuole di Dottorato dell'Universita' della Calabria, approvato con D.R. n. 1708 del 16 giugno 2008 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il Regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al FSE e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999; Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999; Visto il Regolamento (CE) 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR; Visto il Regolamento (CE) 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al FSE per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE; Visto il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria - FSE 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2007) 6711 del 17 dicembre 2007 ed, in particolare, l'Obiettivo Operativo N.4 "Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di reti e progetti di cooperazione, a carattere transnazionale e interregionale, per l'acquisizione di nuove competenze ed esperienze, anche attraverso lo scambio di buone pratiche, per migliorare ed innovare le politiche e le azioni previste dal Programma nell'Asse IV - Capitale Umano" dell'Asse V "Transnazionalita' e interregionalita'"; Vista la nota Prot. n. 147080 del 20 ottobre 2011 con la quale la Regione Calabria trasmetteva agli Atenei calabresi un invito a manifestare interesse a presentare iniziative progettuali di cooperazione coerenti con l'Obiettivo Operativo N.4; Visto il Progetto RISPEISE "Rapporti Internazionali e Scambio di buone Pratiche in Edilizia Innovativa Sismicamente sicura ed Ecosostenibile" presentato dal Dipartimento di Modellistica per l'Ingegneria dell'Universita' della Calabria coerente con l'Obiettivo Operativo N.4; Vista la nota Prot. n. 0215291 del 20 dicembre 2011 con la quale il Dirigente del Settore I del Dipartimento III, Programmazione Nazionale e Comunitaria, confermava la volonta' a procedere al finanziamento del progetto RISPEISE; Vista la nota Prot. n. 8434 del 10 gennaio 2012 del Dirigente Generale dell'Autorita' di Gestione del POR Calabria FSE 2007-2013; Visto il Decreto Dirigenziale del Settore I Dipartimento III n. 10 del 18 gennaio 2012; Vista la nota Prot. n. 120003022 del 1° febbraio 2012 del Direttore del Dipartimento di Modellistica per l'Ingegneria relativa alla richiesta di emissione di un bando per n. 2 posti con borsa e n. 2 senza borsa nell'ambito del suddetto progetto RISPEISE; Viste le Linee Guida emanate della Regione Calabria riferite all'Obiettivo Operativo M.2 dell'Asse IV - Intervento D.5 "Mobilita' internazionale per giovani laureati e ricercatori", approvate con D.D.R. n. 14401del 18 novembre 2011; Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 CCI: 2007IT161UNS 001; Visti i Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE 2007/2013 delle Regioni della Convergenza; Visto il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitivita'" 2007/2013 per le Regioni della Convergenza (di seguito PON R & C), CCI: 2007IT161PO006, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo di Rotazione (FdR) per l'attuazione delle Politiche Comunitarie; Visto che il PON R & C contempla un percorso attuativo degli interventi programmati fondato prioritariamente sulla stipula di appositi APQ al fine di rendere sinergici e complementari gli interventi cofinanziati dallo stesso PON e dai POR delle Regioni della Convergenza ed evitare ogni possibile sovrapposizione tra i due livelli di programmazione; Visto il Protocollo d'Intesa, siglato in data 25 giugno 2009, tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (MIUR) ed i Presidenti delle Regioni della Convergenza, per l'attuazione del PON R & C; Visti gli APQ sottoscritti il 31 luglio 2009 tra il MIUR, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e tre delle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia), nonche' gli ambiti/settori prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in essi richiamati; Visto l'APQ sottoscritto in data 8 ottobre 2009 tra il MIUR, il MISE e la Regione Siciliana, nonche' gli ambiti/settori prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in esso richiamati; Vista la normativa nazionale e comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla ricerca nonche' le specifiche disposizioni contenute nelle decisioni, circolari e/o negli orientamenti adottati a livello comunitario e nazionale in materia; Visto il d.lgs. del 27 luglio 1999 n. 297; Visto il D.M. dell'8 agosto 2000 n. 593 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il D.M. del 2 gennaio 2008 "Adeguamento delle disposizioni del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01"; Visto l'Invito - Decreto Direttoriale MIUR prot. n.1/Ric del 18 gennaio 2010 - alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del PON R & C 2007/2013 - Regioni Convergenza - Asse I "Sostegno ai mutamenti strutturali" - Obiettivo Operativo 4.1.1.1 "Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori" - Azione II "Interventi di sostegno della ricerca industriale"; Vista la Graduatoria delle domande progettuali ammesse e idonee al finanziamento, approvata con decreto direttoriale MIUR prot. n. 293/Ric del 31 maggio 2011 e aggiornata l'ultima volta con decreto direttoriale MIUR prot. n. 1062/Ric. del 29/11/2011; Considerato che tra le domande progettuali ammesse e idonee al finanziamento vi sono anche i progetti: 1) PON01_01936 "HABITAT - HArBour traffIc opTimizAtion sysTem", finanziato dal MIUR con Decreto Direttoriale Prot. n. 733/Ric del 14 ottobre 2011; 2) PON01_02140 "COMAS - COnservazione programmata, in situ, dei Manufatti Archeologici Sommersi", finanziato dal MIUR con Decreto Direttoriale Prot. n. 692/Ric del 14 ottobre 2011; 3) PON01_02818 "AMICUS - Studio della riduzione degli inquinamenti e della salvaguardia in ambiente costiero in aree selezionate della Calabria", finanziato dal MIUR con Decreto Direttoriale Prot. n. 678/Ric del 14 ottobre 2011; 4) PON01_02061 "Progetto di un sistema energetico avanzato completo, basato sulla coltura massiva di micro-alghe in foto-bioreattori trasparenti per la produzione, in condizioni di competitivita' ed eco-sostenibilita', di energia da fonte rinnovabile", finanziato dal MIUR con Decreto Direttoriale n. 735/Ric del 14/10/2011. Vista la nota Prot. n. 120002910 del 31 gennaio 2012 del Direttore del Dipartimento di Meccanica relativa alla richiesta di emissione di un bando per n. 1 posto con borsa e n. 1 senza borsa nell'ambito del suddetto progetto PON 01_01936; Vista la nota Prot. n. 120003298 del 3 febbraio 2012 del Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra relativa alla richiesta di emissione di un bando per n. 3 posti con borsa e n. 3 posti senza borsa nell'ambito del suddetto progetto PON 01_02140 e n. 1 posto con borsa e n. 1 senza borsa nell'ambito del suddetto progetto PON 01_02818; Vista la nota Prot. n. 120003491 del 07 febbraio 2012 del Direttore del Dipartimento di Meccanica relativa alla richiesta di emissione di un bando per n. 1 posto con borsa e n. 1 senza borsa nell'ambito del suddetto progetto PON 01_02061; Visto il parere del Nucleo di Valutazione interna del 30 maggio 2011; Vista la seduta del Senato Accademico del 15 luglio 2011, nella quale e' stata approvata l'istituzione dei Corsi e delle Scuole di Dottorato di Ricerca per il XXVII ciclo; Viste le comunicazioni dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato e dei Direttori delle Scuole di Dottorato circa le modalita' di svolgimento delle prove d'esame e altre informazioni utili; Accertato che la copertura finanziaria per le borse sara' assicurata su apposito capitolo del bilancio di esercizio finanziario 2012; Ritenuto necessario provvedere in merito; Decreta: Art. 1 Istituzione 1. Sono indetti pubblici concorsi per l'ammissione ai seguenti corsi e scuole di dottorato di ricerca: Scuola Pitagora in Scienze Ingegneristiche - Corso in Ingegneria Meccanica; Scuola "Archimede" in Scienze, Tecnologie e Comunicazione; Scuola di Scienza e Tecnica "Bernardino Telesio". 2. Per ciascun Dottorato, nell'Allegato A - Schede Analitiche Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca XXVII ciclo - A.A. 2011/2012, parte integrante del presente bando, sono indicati il coordinatore/direttore, l'area e il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento, i requisiti di ammissione, le eventuali lauree specialistiche/magistrali richieste per l'ammissione, le eventuali sedi consorziate, gli obiettivi formativi/curriculari, gli eventuali indirizzi/aree, la durata, i posti e le borse di studio messi a concorso, i temi/gli obiettivi delle borse classificate per ambito/settore, le modalita' di ammissione, le modalita' di svolgimento delle prove, eventuali titoli da presentare per la valutazione, il calendario delle prove ed eventuali ulteriori requisiti richiesti. 3. Le borse di studio finanziate da enti esterni (italiani o stranieri), indicate nel presente bando, saranno erogate ovvero rese disponibili solo dopo la conclusione degli accordi in itinere, con l'approvazione e la sottoscrizione, di norma, delle relative convenzioni, pena la non assegnazione delle stesse e conseguente non attivazione dei Corsi di Dottorato interessati, qualora non vengano rispettati l'art. 4 comma 5 della Legge n. 210/1998 e l'art. 2 comma 2 del D.M. n. 224/1999. Fermi restando i termini della data di scadenza previsti dal successivo articolo 5, il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di ulteriori finanziamenti, ottenuti da Enti Pubblici di Ricerca e da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando, purche' la relativa convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande. L'eventuale aumento delle borse di studio puo' determinare, previa richiesta del Collegio dei Docenti, l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso, per un numero di posti pari all'aumento del numero delle borse. Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da fondi di ricerca di singoli o gruppi di docenti, dovra' essere assicurata la copertura finanziaria per tutto il periodo della borsa e stipulata apposita convenzione con il Dipartimento cui afferiscono i docenti che mettono a disposizione i propri fondi. 4. Il presente bando e' cofinanziato: dal Fondo Sociale Europeo attraverso il POR Calabria FSE 2007/2013, Asse V "Transnazionalita' e interregionalita'", Obiettivo Operativo N.4 "Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di reti e progetti di cooperazione, a carattere transnazionale e interregionale, per l'acquisizione di nuove competenze ed esperienze, anche attraverso lo scambio di buone pratiche, per migliorare ed innovare le politiche e le azioni previste dal Programma nell'Asse IV - Capitale Umano"; dal PON R & C 2007/2013 - Regioni Convergenza - Asse I "Sostegno ai mutamenti strutturali" - Obiettivo Operativo 4.1.1.1 "Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori" - Azione II "Interventi di sostegno della ricerca industriale". 5. Le borse cofinanziate dal FSE devono concludersi entro il 31 dicembre 2014 e, comunque, non oltre il termine massimo previsto per l'ammissibilita' delle spese del POR Calabria FSE 2007/2013.
Art. 2 Requisiti per l'accesso ai corsi 1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione alle Scuole e ai Corsi di Dottorato di Ricerca di cui al precedente articolo 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza, coloro che siano in possesso di: a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/99; b) Laurea Magistrale in seguito all'ordinamento didattico di cui al D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004; c) Titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. In ogni caso i candidati dovranno possedere per l'accesso al Dottorato prescelto esclusivamente uno dei titoli di studio esplicitati per ciascuna Scuola/Corso di Dottorato nell'Allegato A, pena la non ammissibilita'. Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso della sola laurea triennale. 2. I cittadini stranieri, in possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno, nella domanda di partecipazione al concorso, fare espressa richiesta, al Collegio dei Docenti, di equipollenza alla laurea del titolo di studio presentato (unicamente ai fini dell'ammissione al Dottorato al quale intendono concorrere) e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire tale dichiarazione, come meglio specificato nel successivo articolo 6. Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. 3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2 per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una laurea italiana. 4. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto al comma 1 entro il giorno antecedente la data di svolgimento della prima prova concorsuale. In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed il candidato sara' tenuto a presentare, pena esclusione dal concorso, autocertificazione del conseguito diploma di laurea, direttamente al Presidente della Commissione Giudicatrice. Nel caso in cui sia prevista una valutazione dei titoli per l'ammissione alle prove successive, il candidato dovra' aver conseguito il diploma di laurea prima della data prefissata per tale valutazione e sara' tenuto a presentare, pena esclusione dal concorso, autocertificazione del conseguito diploma di laurea, all'Ufficio Dottorato di Ricerca. 5. Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di Dottore di Ricerca possono partecipare agli esami di ammissione ad un Corso/Scuola di Dottorato diverso da quello posseduto, senza poter comunque usufruire di posti coperti da borsa di studio. 6. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento. Saranno, inoltre, escluse le domande per come stabilito al successivo articolo 5. 7. Tutti i candidati, pena esclusione dalla selezione, dovranno presentare, in duplice copia (un originale e una copia), un progetto di ricerca come meglio specificato nell'allegato A relativo a ciascun Corso/Scuola di Dottorato. 8. I candidati, aspiranti alle borse di studio finanziate da FSE, pena la non ammissibilita' all'attribuzione delle borse stesse, dovranno impegnarsi a recarsi presso un ente di ricerca estero per un periodo obbligatorio di 6 mesi (la dichiarazione e' inclusa nella domanda di partecipazione al concorso). 9. Alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i candidati, per poter beneficiare delle borse finanziate dal FSE, dovranno farne esplicita richiesta nella domanda di partecipazione e, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno, pena la non ammissibilita' al beneficio delle borse FSE: a) possedere lo stato di disoccupazione o di inoccupazione. Tale condizione, come definita dall'art. 4 comma a) del d.lgs n. 181 del 21 aprile 2000, modificato con D.lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002 in relazione alla definizione della soglia annuale di reddito, deve essere mantenuta per tutta la durata dell'attivita' di ricerca, pena la decadenza dal beneficio e restituzione di quanto percepito durante il Corso di Dottorato; b) essere residenti in Calabria; c) avere meno di 36 anni compiuti. I suddetti tre requisiti dovranno essere attestati in fase di sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso, come meglio specificato al successivo articolo 5 del presente bando. Inoltre, i candidati, pena la non ammissibilita' al beneficio delle borse FSE, dovranno: impegnarsi a rispettare le condizioni specifiche imposte dal FSE e dalle Linee Guida dell'Intervento D.5 "Mobilita' internazionale per giovani laureati e ricercatori" del POR Calabria FSE 2007/2013 (anche questa dichiarazione e' inclusa nella domanda di partecipazione al concorso). 10. I candidati, pena la non ammissibilita' al beneficio della borsa PON, dovranno: impegnarsi a rispettare le condizioni specifiche imposte dal PON (anche questa dichiarazione e' inclusa nella domanda di partecipazione al concorso). 11. I candidati che non siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 9, possono concorrere esclusivamente all'attribuzione di borse non cofinanziate dal FSE e ai posti senza borsa.
Art. 3 Titolari di assegni di ricerca 1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai Dottorati di Ricerca, di cui al precedente articolo 1, senza limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, siano titolari di contratto di assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca con scadenza oltre i termini fissati per la presentazione della domanda di partecipazione all'ammissione ai Corsi o Scuola di Dottorato di cui al presente bando. In caso di ammissione ai Corsi o Scuole, i posti relativi sono da considerarsi in sovrannumero rispetto a quelli indicati all'articolo 1. 2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure nel caso in cui il Dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca. 3. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori di una borsa di dottorato possono scegliere se rinunciare all'assegno e quindi svolgere il Dottorato con borsa di studio oppure se mantenere il proprio assegno di ricerca e svolgere il dottorato senza borsa.
Art. 4 Dipendente pubblico 1. Ai sensi della normativa vigente, il pubblico dipendente ammesso ai Corsi o Scuole di Dottorato di Ricerca e' collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione alle Scuole e ai Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del Dottorato di Ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni immediatamente successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano iscritti a Corsi o Scuole di Dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. 2. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (Legge 476/1984, Legge 448/2001, Legge 240/2010).
Art. 5 Procedure di presentazione delle domande 1. Le domande di partecipazione al concorso, una per ogni Corso o Scuola di Dottorato per il quale si intende concorrere, devono essere redatte e inviate, pena esclusione dalla procedura concorsuale, esclusivamente in versione cartacea (secondo il modello disponibile sul sito web: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati), entro e non oltre il giorno di scadenza del presente bando, debitamente firmate in calce, con allegata fotocopia firmata di un valido documento di identita', e corredate dalla documentazione richiesta: al successivo comma 5 del presente articolo; nell'Allegato A per ciascun Corso/Scuola di Dottorato; all'articolo 6 del presente bando (per i candidati stranieri e per i candidati in possesso di titolo accademico straniero). La presentazione della domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta e corredata da quanto sopra indicato, dovra' avvenire secondo una delle seguenti modalita': a) consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Universita' della Calabria, Via Pietro Bucci, Edificio Amministrazione - Piano Terra - Arcavacata di Rende (CS), nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9:00 alle ore 12:00 - Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovra' essere riportata la dicitura: "Domanda di partecipazione al Concorso di Dottorato di Ricerca XXVII ciclo", con l'indicazione del mittente; b) spedizione postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'Universita' della Calabria, Via Pietro Bucci - 87036 - Arcavacata di Rende (CS). Sulla busta dovra' essere riportata la dicitura: "Domanda di partecipazione al Concorso di Dottorato di Ricerca XXVII ciclo", con l'indicazione del mittente. Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata A/R. Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa di forza maggiore, dovessero pervenire oltre i 5 (cinque) giorni successivi naturali e consecutivi al termine di scadenza del presente bando, anche se spedite in tempo utile. Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande. 2. La data di scadenza e' fissata perentoriamente al 20° (ventesimo) giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale. 3. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni causate da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a terzi. 4. I candidati diversamente abili, anche ai sensi della Legge 104/92, come integrata dalla Legge 17/99, possono richiedere, in relazione alla propria disabilita', gli ausili necessari ed eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di ammissione previste. A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal d.lgs. 196/03. 5. Alla domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione dalla selezione, dovranno essere allegati: un originale e una copia del progetto di ricerca (come meglio specificato nell'Allegato A), debitamente sottoscritto, sui temi di ricerca indicati alla voce Borse di studio dell'Allegato A del presente bando; gli eventuali titoli oggetto di valutazione, specificati nello stesso Allegato A, che potranno essere presentati in originale o in semplice copia dichiarata conforme all'originale. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale di ammissione, i candidati dovranno provvedere a proprie spese, al ritiro dei titoli presentati; trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria, i titoli non ritirati saranno sottoposti a procedura di scarto; la fotocopia della ricevuta del versamento del contributo di € 11,00, effettuato sul c/c bancario IBAN IT 90 F 01030 80880 000000010106 - Codice BIC/SWIFT PASCITMMXXX - Banca Monte dei Paschi di Siena Spa ovvero sul c/c postale 260893, intestati all'Universita' della Calabria con la seguente causale: "Contributo per l'ammissione alla procedura concorsuale pubblica di Dottorato di Ricerca XXVII ciclo". Tale contributo non potra' essere in nessun caso rimborsato; la fotocopia firmata di un valido documento di identita'. 6. Non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al concorso e, conseguentemente escluse d'ufficio, le domande di partecipazione alla selezione: a) spedite oltre il termine stabilito dal presente bando o, ancorche' spedite nel predetto termine, pervenute a questo Ateneo dopo 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del bando; b) prive della sottoscrizione del candidato; c) prive della fotocopia firmata di un valido documento di identita'; d) prive della denominazione del Corso o Scuola di Dottorato per cui si intende partecipare; e) mancanti del progetto di ricerca ovvero, ancorche' presente, privo della firma del candidato; f) mancanti del curriculum vitae, se richiesto, ovvero, ancorche' presente, privo della firma del dichiarante; g) mancanti dei titoli ove richiesti per la valutazione selettiva; h) privi della fotocopia della ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al concorso Il Decreto Rettorale di esclusione dal concorso sara' reso pubblico sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati prima della prima prova concorsuale. 7. I candidati ammessi alla selezione si intendono ammessi con riserva. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione, ai sensi del presente articolo, siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il Rettore con proprio Decreto dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.
Art. 6 Candidati in possesso di titolo accademico straniero I candidati in possesso di titolo accademico straniero dovranno allegare alla domanda di partecipazione un certificato di laurea con l'indicazione degli esami sostenuti e relativa votazione ed una o piu' lettere di presentazione dell'Universita' presso la quale hanno conseguito il titolo. I cittadini stranieri dovranno allegare alla domanda un certificato di cittadinanza (in carta libera) e una copia conforme all'originale del passaporto. Se il titolo accademico e' gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, i candidati dovranno indicare obbligatoriamente l'Universita' italiana e gli estremi del Decreto Rettorale a mezzo del quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa. Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca per il quale il candidato presenta domanda, deliberera' in merito ai titoli posseduti ai soli fini dell'ammissione al Dottorato di Ricerca. I documenti ufficiali allegati alla domanda (certificato di laurea, esami sostenuti e votazione, certificato di cittadinanza) dovranno, pena l'esclusione dal concorso, essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, inglese o spagnolo.
Art. 7 Prove di ammissione ai Corsi e alle Scuole 1. I nominativi degli ammessi a sostenere la prima prova concorsuale saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo al seguente indirizzo: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati. Non saranno attivate da parte di questa Universita' altre forme di avviso. 2. L'esame di ammissione ai Corsi e alle Scuole, di norma, consiste nella eventuale valutazione dei titoli, in una eventuale prova scritta ed in una prova orale. Il candidato dovra', inoltre, dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. Per le modalita' di partecipazione al concorso di ammissione si rinvia alle specifiche contenute nella Scheda Analitica per ciascuna Scuola e Corso di Dottorato di Ricerca XXVII ciclo - A.A. 2011/12, di cui all'Allegato A del presente bando. 3. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione, le capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e volte ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati. 4. Le date per l'espletamento delle prove concorsuali, fissate per ciascuna Scuola e Corso di Dottorato all'Allegato A del presente bando, hanno valore di notifica a tutti gli effetti; pertanto, i candidati ammessi, di cui al comma 1 del presente articolo, sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati. L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario indicato, sara' cura dell'Amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato, avente domicilio in Italia, mediante notifica personale a mezzo raccomandata A/R o telegramma, eventuali variazioni; mentre i candidati, aventi domicilio all'estero, saranno contattati esclusivamente tramite posta elettronica. Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso. La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti prodotti dagli aspiranti allegati alla domanda di partecipazione. Nel caso in cui il punteggio dei titoli non sia esplicitato per i singoli Corsi o Scuole di Dottorato, sara' la Commissione Giudicatrice a stabilire il punteggio per la valutazione nel corso della seduta preliminare e provvedera' alla successiva valutazione degli stessi prima dell'espletamento della prova scritta o orale. Nel caso in cui l'ammissione alla prova scritta sia subordinata alla valutazione dei titoli, l'elenco degli ammessi sara' pubblicato sul sito indicato per ciascun Corso o Scuola di Dottorato. Le graduatorie finali per l'ammissione dei candidati, approvate con Decreto Rettorale, saranno rese note esclusivamente mediante affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso il quale si sono svolte le prove e sul sito internet www.unical.it/portale/ricerca/dottorati. I candidati non riceveranno, pertanto, alcuna comunicazione a domicilio. Gli atti del concorso sono pubblici, agli stessi e' consentito l'accesso ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed, in ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, questa Amministrazione, ai fini di eventuali esclusioni per mancanza dei requisiti di ammissibilita', si riserva la facolta' di controllare solo le istanze di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato le prove concorsuali. 5. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identita': a) carta d'identita'; b) patente di guida; c) passaporto; d) qualunque altro valido documento d'identita' ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
Art. 8 Commissioni Giudicatrici 1. Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione sono nominate con Decreto Rettorale su proposta del Collegio dei Docenti; le stesse sono incaricate della valutazione comparativa dei candidati e sono composte di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti esterni, anche linguistici, di chiara fama, italiani o stranieri, scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private universitarie e di ricerca. 2. Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di trenta punti per ogni prova. Ogni commissario attribuisce al candidato fino ad un massimo di 10 punti per ogni prova. 3. Sono ammessi alla prova successiva, in caso di valutazione titoli selettiva, soltanto i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella valutazione dei titoli. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella valutazione titoli selettiva e/o prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30. 4. La prova orale e' pubblica e puo' essere sostenuta anche per via telematica, con le opportune garanzie di certezza e sicurezza, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento di cui al D.R. n. 1707 del 16 giugno 2008. Si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30. Sara' cura della Commissione Giudicatrice contattare in tempo utile, attraverso la posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, i candidati non aventi domicilio in Italia per stabilire le modalita' di esecuzione dell'eventuale prova orale per via telematica. 5. Al termine di ogni seduta, la Commissione Giudicatrice per l'accesso ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca rende pubblici i risultati della prova orale, mediante affissione, nel medesimo giorno della seduta, all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova concorsuale. 6. Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sommando per ciascun candidato il punteggio delle singole prove, riportando, tra l'altro, l'indicazione dei candidati idonei che hanno fatto domanda per le borse FSE, esplicitando la tematica della borsa attribuita,e, per le altre borse l'ambito di ricerca assegnato. 7. Qualora il dottorato preveda una suddivisione di posti e di borse per indirizzi/aree di ricerca, la Commissione dovra' compilare distinte graduatorie. 8. La Commissione Giudicatrice dovra' provvedere comunque e sempre alla valutazione (senza necessariamente attribuire un punteggio numerico, se non previsto) della coerenza del progetto di ricerca con le tematiche inerenti gli obiettivi formativi del Corso o Scuola di Dottorato. Tale valutazione dovra' essere effettuata o in fase di valutazione titoli, ove prevista, o in fase preliminare e dovra' essere comunicata all'Ufficio Dottorato di Ricerca, che provvedera' a pubblicare gli eventuali candidati non ammissibili sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati prima della prova scritta o della prova orale. 9. Le borse sono assegnate direttamente dalla Commissione Giudicatrice che riportera' le motivazioni e l'assegnazione nel verbale. Le borse finanziate dal FSE sono assegnate, secondo l'ordine di punteggio nella graduatoria generale, ai migliori candidati che hanno fatto domanda e che rispettano i relativi requisiti di ammissibilita' di cui all'articolo 2 comma 9 del presente bando. Ciascuna borsa FSE dovra' essere correlata ad una sola tematica di borsa. Eventuali diverse assegnazioni dovranno essere debitamente motivate dalla Commissione Giudicatrice. Successivamente, le altre borse, sono assegnate ai candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. 10. Le graduatorie finali saranno rese note esclusivamente mediante affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso il quale si sono svolte le prove e sul sito internet www.unical.it/portale/ricerca/dottorato. 11. Le Commissioni Giudicatrici sono tenute a trasmettere i verbali del concorso al Rettore, che provvede con proprio Decreto all'approvazione degli atti del concorso ovvero al rinvio degli stessi per eventuali regolarizzazioni. L'Ateneo comunichera' alla Regione Calabria l'esito finale delle selezioni, trasmettendo copia della documentazione delle relative Commissioni Giudicatrici.
Art. 9 Ammissione ai Corsi e alle Scuole 1. Il numero minimo di ammessi per ciascun Corso/Scuola di Dottorato non puo' essere inferiore a tre, di cui due con assegnazione di borsa, pena la mancata attivazione. 2. I candidati saranno ammessi ai Corsi e alle Scuole secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni Corso e Scuola di Dottorato, previo il rispetto dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2 del presente bando. In caso di rinuncia prima dell'inizio dei corsi da parte dei candidati dichiarati vincitori, da comunicare all'Ufficio Dottorato di Ricerca entro la data indicata nella e-mail di convocazione per l'iscrizione, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria di merito. A corsi iniziati non e' possibile d'ufficio, in caso di rinuncia dei dottorandi regolarmente iscritti ai Corsi o Scuole, procedere a surroga, mentre, entro tre mesi dall'inizio del Corso o Scuola, il Collegio dei Docenti valuta l'opportunita' di coprire il posto rimasto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. 3. Nel caso di partecipazione a piu' Corsi o Scuole e di utile collocazione in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo Corso o Scuola di Dottorato. 4. Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione, ad un Corso di Diploma, ad un Corso di Laurea, ad un Corso di Formazione, o ad un Master, ammessi al Dottorato di Ricerca hanno l'obbligo di sospendere la frequenza dei predetti corsi fin dall'inizio e per tutta la durata del Corso di Dottorato. 5. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, due o piu' candidati ottengano pari punteggio per un posto senza borsa, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - della Legge 127/97 come modificato dall'art. 2 della Legge 191/1998.
Art. 10 Iscrizione 1. I concorrenti risultati vincitori sono tenuti a presentarsi, pena decadenza, presso l'Ufficio Dottorati di Ricerca per procedere all'iscrizione rispettando la data indicata nella e-mail di convocazione inviata agli stessi, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso, consegnando i seguenti documenti: a) Domanda di iscrizione al primo anno di corso (disponibile sul sito internet www.unical.it/portale/ricerca/dottorati); b) Attestazione del versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio di euro 130,00 C/C n. 13790878 intestato a Universita' della Calabria Centro Residenziale C.da Arcavacata 87036 Rende (CS); c) Attestazione del versamento della tassa di assicurazione contro gli infortuni di euro 4,40 C/C n. 260893 intestato a Universita' della Calabria Esattoria Tasse Universitarie C.da Arcavacata 87036 Rende (CS); d) Fotocopia del documento di identita' in corso di validita' (in carta libera) debitamente firmata; e) Fotocopia del codice fiscale; f) Fotocopia permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri). 2. I bollettini di cui ai punti b) e c) possono essere ritirati presso l'Ufficio Dottorato di Ricerca dell'Universita' della Calabria, in caso contrario e' possibile compilare dei bollettini postali standard in ogni parte, indicando le due causali. 3. I cittadini stranieri devono, inoltre, autocertificare i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. 4. Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica del candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo comma 6 dell'articolo 12. 5. Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello stato stesso. 6. La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata rinuncia al posto (con o senza borsa), che verra' assegnato al candidato che segue in graduatoria, secondo l'ordine della stessa, previo rispetto dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2 del presente bando. La comunicazione al candidato successivo verra' inviata per posta elettronica; lo stesso dovra' iscriversi, rispettando la data indicata nella e-mail di convocazione, pena decadenza, presentando la documentazione prevista al precedente comma 1. 7. Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale iscrizione. L'Ateneo provvedera' al recupero di eventuali benefici concessi. La dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati.
Art. 11 Ammissione in sovrannumero 1. Possono essere ammessi al Dottorato di Ricerca, in sovrannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, i cittadini stranieri che risultino idonei in graduatoria, purche' titolari di borse di studio conferite sulla base del merito. In particolare, studenti stranieri assegnatari di una borsa di studio per la frequenza di un Corso o Scuola di Dottorato erogata dal Governo o da Enti pubblici nazionali o internazionali, eccedenti il numero minimo di cui al precedente articolo 9. 2. Inoltre, possono essere ammessi in sovrannumero i titolari di assegni di ricerca che risultino idonei all'ammissione al Dottorato. 3. L'assegnazione dei posti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, e' effettuata secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo 8. 4. Saranno altresi' ammessi al Dottorato in sovrannumero coloro che, pur non avendo presentato domanda al concorso, alla data d'inizio ufficiale del Dottorato, siano stati selezionati nell'ambito delle azioni del 7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea o di altri programmi di cooperazione internazionale (es. Erasmus Mundus) e siano risultati vincitori di una borsa di studio o di un contratto di ricerca nell'ambito dell'Area Scientifico-Disciplinare di interesse del Dottorato. La procedura di selezione si intende superata in quanto gia' avvenuta nell'ambito del progetto europeo. Costoro potranno presentare apposita istanza di iscrizione, entro e non oltre la data d'inizio del Dottorato. L'iscrizione e' comunque subordinata alla preventiva approvazione del Collegio Docenti del Dottorato.
Art. 12 Borse di studio 1. Ai candidati dichiarati vincitori, ai sensi del comma 9 dell'articolo 8 del presente bando, e' conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. I rimanenti idonei ammessi su posti senza borsa possono accedere alla Scuola o Corso di Dottorato, fino al numero di posti previsti. 2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a Euro 12.911,42 sara' conferita, ai sensi e con le modalita' della normativa vigente, una borsa di studio il cui importo annuale e' pari a euro 13.638,47 al lordo del contributo previdenziale INPS a gestione separata, a carico del borsista e al netto di quello a carico dell'Ateneo. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo deliberato dal Collegio dei Docenti. La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio e' di norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. In tal caso il pagamento complessivo di quanto dovuto deve essere versato all'interessato in anticipo rispetto alla data di inizio del periodo di permanenza all'estero, previa consegna all'Ufficio Dottorato di Ricerca della richiesta di maggiorazione, corredata da verbale del Collegio dei Docenti per periodi di soggiorno all'estero superiori a sei mesi o dall'autorizzazione del Coordinatore del Corso/Direttore della Scuola per periodi inferiori o uguali a sei mesi e lettera d'invito dell'ente ospitante. Gli interessati, prima del rientro in sede, hanno l'obbligo di richiedere all'ente estero presso cui e' avvenuto il soggiorno un certificato originale indicante l'esatto periodo di permanenza. Detto originale dovra' essere consegnato all'Ufficio Dottorato di Ricerca, al rientro in sede, pena la restituzione di quanto percepito. Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata del corso degli studi (diciotto mesi per i corsi triennali). 3. Tutti i dottorandi titolari di borsa di studio finanziate da FSE devono recarsi presso un ente di ricerca estero per un periodo obbligatorio di 6 mesi pena la decadenza dalla fruizione della stessa e restituzione di quanto percepito durante l'intero Corso o Scuola di Dottorato. 4. Tutti gli altri dottorandi, anche non titolari di borsa di studio, potranno recarsi per periodi di formazione all'estero di durata superiore a sei mesi solo previo parere favorevole del Collegio dei Docenti fermo restando che per periodi di durata inferiore al semestre e' necessario solo il consenso del Coordinatore/Direttore. 5. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un Corso di Dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. 6. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria di merito, ai sensi del comma 9 dell'articolo 8 del presente bando. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. 7. Il dottorando che non conclude il Corso o Scuola di dottorato per ragioni di lavoro, decade dal dottorato ed e' tenuto a restituire le somme percepite. 8. Le borse di studio sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 4 della Legge 13 agosto 1984. 9. I dottorandi titolari di borsa di studio finanziata dal FSE sono tenuti ad osservare obbligatoriamente le disposizioni riportate nei Regolamenti Comunitari e nelle norme nazionali per gli interventi cofinanziati dal FSE nonche', nel vademecum dell'Area Ricerca Scientifica e Rapporti Internazionali disponibile sul sito internet www.unical.it/ricerca/dottorati, pena la restituzione di quanto gia' percepito. 10. I dottorandi titolari di borsa di studio finanziata dal PON sono tenuti ad osservare obbligatoriamente le disposizioni riportate nei Regolamenti Comunitari e nelle norme nazionali per gli interventi cofinanziati dal PON Ricerca & Competitivita' 2007-2013.
Art. 13 Contributi per la frequenza ai corsi Tutti i dottorandi vincitori, con o senza borsa di studio, sono esonerati dal pagamento delle tasse, con esclusione della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio e della Tassa di Assicurazione contro gli infortuni.
Art. 14 Obblighi e diritti dei dottorandi 1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i Corsi o Scuole di Dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. 2. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata del Dottorato, di contemporanea iscrizione a: Corso di Diploma, Laurea, Corso di Formazione, Master e Scuole di Specializzazione e, pertanto, gli stessi hanno l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la durata del Corso di Dottorato. 3. La frequenza del Corso di Dottorato puo' essere sospesa nei seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei Docenti: a) maternita'; b) servizio civile; c) grave e documentata malattia. 4. Su decisione motivata del Collegio dei Docenti, il Rettore puo' disporre l'esclusione dal Dottorato di Ricerca o la ripetizione dell'anno, nonche' la revoca della borsa di studio, nei seguenti casi: a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente al conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato; b) attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza preventiva autorizzazione del Collegio dei Docenti; c) assenze prolungate ingiustificate. Nei casi suddetti la borsa di studio viene revocata ed e' fatto obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti. 5. I dottorandi titolari di borsa di studio finanziate da FSE devono, altresi', recarsi presso un ente di ricerca estero per un periodo obbligatorio di 6 mesi pena la decadenza dalla fruizione della stessa e restituzione di quanto percepito durante l'intero Corso/Scuola di Dottorato. 6. Alla fine di ciascun anno tutti gli iscritti ai Corsi e alle Scuole di Dottorato dovranno presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio dei Docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al Corso o Scuola, proporra' al Rettore il proseguimento del Dottorato di Ricerca ovvero l'esclusione. Inoltre, i titolari di borsa di studio cofinanziata dal FSE, hanno l'obbligo di produrre una relazione semestrale sui contenuti e sull'andamento del percorso formativo e di tenere un diario di bordo secondo la modulistica fornita dall'Area Ricerca Scientifica e Rapporti Internazionali, nonche' di predisporre, eventualmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli Uffici Regionali per le esigenze di monitoraggio e rendicontazione dell'intervento. La relazione deve anche documentare la coerenza del percorso formativo con lo specifico curriculum finanziato dal FSE. 7. Per le borse di studio cofinanziate dal POR Calabria FSE 2007/2013 o dal PON Ricerca & Competitivita' 2007-2013 si richiama l'obbligo, per i beneficiari delle stesse, di riportare esplicito riferimento alla fonte del finanziamento su tutti i documenti e le pubblicazioni, in particolare, se di natura tecnico scientifica. 8. Il dottorando che, per motivi di lavoro, abbandoni il Corso o la Scuola, decade dal Dottorato e dal diritto alla fruizione della borsa ed e' tenuto a restituire le somme percepite. 9. Il dottorando, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica, fino ad un massimo di 30 ore per anno accademico (per i titolari di borsa finanziata dal FSE, sempre garantendo la sussistenza della condizione di disoccupazione/inoccupazione di cui ai d.lgs. n. 181/2000 e n. 297/2002). 10. I dottorandi con borsa di studio possono rinunciare al proseguimento della borsa di studio e chiedere al Collegio dei Docenti di formulare un programma per proseguire la loro attivita' formativa fino al conseguimento del titolo, anche in un tempo superiore a quello stabilito per i corsi normali, comunque non superiore alla durata fissata nel bando di concorso incrementata di un anno, escluso l'anno di eventuale proroga per la redazione e presentazione della tesi o per l'espletamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. Per le borse di studio FSE vale il periodo di attuazione riportato al comma 4 del precedente articolo 1 del presente bando.
Art. 15 Modalita' per il conseguimento del titolo Il titolo di Dottore di Ricerca verra' conferito a conclusione del Corso/Scuola a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una apposita Commissione. La tesi di dottorato finale, cosi' come ogni pubblicazione o prodotto di ricerca sviluppato nell'ambito del periodo di dottorato, finanziato da una borsa FSE o dal PON dovra' contenere esplicito riferimento alla fonte del finanziamento per come previsto dai Regolamenti Comunitari e dalla normativa nazionale per gli interventi cofinanziati dal FSE e dalle Linee guida regionali citate in premessa o dal PON.
Art. 16 Trattamento dati personali Ai sensi dell'art. 13, del d.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' della Calabria, per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo e per fini istituzionali. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. La partecipazione al concorso comporta nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 196/2003 espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati vengano pubblicati sul sito internet dell'Universita' della Calabria. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 17 Norme di rinvio Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia. Il presente bando e' stato sottoposto e approvato dalla Regione Calabria che ne ha verificato la conformita' del rispetto della normativa del FSE e secondo quanto previsto dalle Linee Guida regionali citate in premessa. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale. Il presente bando e' consultabile sui siti internet dell'Ateneo: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati e www.amministrazione.unical.it (Bandi e concorsi) e sul sito della Regione Calabria https://www.regione.calabria.it/istruzione. Rende, 7 febbraio 2012 Il rettore: Latorre