Concorso per 1 dottore di ricerca (calabria) UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 13 del 17-02-2012
Sintesi: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA CONCORSO   (scad.  8 marzo 2012) Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi e alle Scuole di dottorato di ricerca XXVII Ciclo. ...
Ente: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
Regione: CALABRIA
Provincia: REGGIO CALABRIA
Comune: REGGIO CALABRIA
Data di inserimento: 17-02-2012
Data Scadenza bando 19-03-2012
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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

CONCORSO   (scad.  8 marzo 2012)
Concorso  pubblico  per  l'ammissione  ai  corsi  e  alle  Scuole  di
  dottorato di ricerca XXVII Ciclo. 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la Legge n. 442 del  12  marzo  1968  "Istituzione  di  una
Universita' Statale in Calabria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 103 del 22 aprile 1968; 
    Visto lo  Statuto  di  autonomia  dell'Ateneo,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni
ed integrazioni; 
    Vista la Legge n. 168 del 9 maggio 1989; 
    Vista la Legge n. 240 del 30  dicembre  2010,  art.  19,  recante
disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca; 
    Considerato che,  nelle  more  dell'emanazione  del  Regolamento,
recante criteri generali per la disciplina del Dottorato di  Ricerca,
previsto dall'art. 19 della suddetta Legge n. 240/2010, si  applicano
le disposizioni normative di seguito indicate: 
      Nota Ministeriale prot. n. 640  del  14  marzo  2011,  relativa
all'indizione delle procedure selettive per i Corsi di Dottorato  per
l'a.a. 2011/2012 secondo le modalita' previgenti e all'incentivazione
della dimensione internazionale dei programmi di Dottorato per quanto
riguarda la struttura, la  selezione  degli  studenti,  la  direzione
delle tesi e la valutazione dei risultati; 
      Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 art. 22, recante disposizioni
in materia di Assegni di Ricerca; 
      Decreto Ministeriale n. 224  del  30  aprile  1999,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  162  del  13  luglio  1999  "Regolamento
recante norme in materia di Dottorato di Ricerca"; 
      Art. 2 comma 2 del D.M. n. 224/1999, il quale recita "il numero
minimo di ammessi a  ciascun  Corso  di  Dottorato  non  puo'  essere
inferiore a tre"; 
      Art. 5 del D.M. n.  224/1999,  il  quale  prevede  che  possano
accedere al  Dottorato  di  Ricerca,  senza  limitazioni  di  eta'  e
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di laurea o di analogo
titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto
dalle   autorita'   accademiche,   anche   nell'ambito   di   accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'; 
      Legge n. 210 del 3 luglio 1998, art. 4, il quale prevede che le
Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione  dei
Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e  di  conseguimento  del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le  modalita'  di
conferimento e l'importo delle borse di studio nonche' le convenzioni
con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali e
ai requisiti di idoneita' delle  sedi  determinati  con  Decreto  del
Ministro; 
      Art. 4, Comma 5, della Legge n. 210/1998, il quale alla lettera
c) prevede l'attivazione  dei  Corsi  di  Dottorato,  assicurando  il
numero comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi e l'ammontare
delle borse di studio da assegnare,  previa  valutazione  comparativa
del merito; 
      Decreto del Presidente della Repubblica n. 387  del  3  ottobre
1997; 
      Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile
1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del  28
dicembre  2000  "Testo  Unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in  materia  di
protezione dei dati personali"; 
    Visto  il  decreto  Ministeriale  n.  270  del  22  ottobre  2004
"Modifiche  al  Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  Atenei,  approvato  con   decreto   del   Ministero
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del
3 novembre 1999"; 
    Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di Dottorato di  Ricerca
dell'Universita' della Calabria, approvato con D.R. n.  1707  del  16
giugno 2008; 
    Visto il Regolamento delle Scuole di  Dottorato  dell'Universita'
della Calabria, approvato con D.R. n.  1708  del  16  giugno  2008  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il Regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al
FSE e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999; 
    Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 dell'11 luglio  2006  recante
disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione e che
abroga il Regolamento (CE) 1260/1999; 
    Visto il Regolamento (CE)  1828/2006  dell'8  dicembre  2006  che
stabilisce modalita' di applicazione del Regolamento  (CE)  1083/2006
del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE  e  sul
Fondo di Coesione e del Regolamento  (CE)  1080/2006  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo al FESR; 
    Visto il Regolamento (CE) 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica
il Regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al  FSE  per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE; 
    Visto il Programma  Operativo  Regionale  (POR)  Calabria  -  FSE
2007/2013, approvato con Decisione della  Commissione  Europea  n.  C
(2007) 6711 del 17 dicembre  2007  ed,  in  particolare,  l'Obiettivo
Operativo N.4 "Promuovere la realizzazione e lo sviluppo  di  reti  e
progetti   di   cooperazione,   a    carattere    transnazionale    e
interregionale, per l'acquisizione di nuove competenze ed esperienze,
anche attraverso lo scambio di  buone  pratiche,  per  migliorare  ed
innovare le politiche e le azioni previste dal Programma nell'Asse IV
-    Capitale    Umano"    dell'Asse    V    "Transnazionalita'     e
interregionalita'"; 
    Vista la nota Prot. n. 147080 del 20 ottobre 2011 con la quale la
Regione Calabria  trasmetteva  agli  Atenei  calabresi  un  invito  a
manifestare  interesse  a  presentare   iniziative   progettuali   di
cooperazione coerenti con l'Obiettivo Operativo N.4; 
    Visto il Progetto RISPEISE "Rapporti Internazionali e Scambio  di
buone  Pratiche  in  Edilizia  Innovativa  Sismicamente   sicura   ed
Ecosostenibile"  presentato  dal  Dipartimento  di  Modellistica  per
l'Ingegneria dell'Universita' della Calabria coerente con l'Obiettivo
Operativo N.4; 
    Vista la nota Prot. n. 0215291 del 20 dicembre 2011 con la  quale
il Dirigente del  Settore  I  del  Dipartimento  III,  Programmazione
Nazionale e  Comunitaria,  confermava  la  volonta'  a  procedere  al
finanziamento del progetto RISPEISE; 
    Vista la nota Prot. n. 8434 del 10  gennaio  2012  del  Dirigente
Generale dell'Autorita' di Gestione del POR Calabria FSE 2007-2013; 
    Visto il Decreto Dirigenziale del Settore I Dipartimento  III  n.
10 del 18 gennaio 2012; 
    Vista la nota  Prot.  n.  120003022  del  1°  febbraio  2012  del
Direttore del Dipartimento di Modellistica per l'Ingegneria  relativa
alla richiesta di emissione di un bando per n. 2 posti con borsa e n.
2 senza borsa nell'ambito del suddetto progetto RISPEISE; 
    Viste le Linee Guida  emanate  della  Regione  Calabria  riferite
all'Obiettivo Operativo M.2 dell'Asse IV - Intervento D.5  "Mobilita'
internazionale per giovani laureati  e  ricercatori",  approvate  con
D.D.R. n. 14401del 18 novembre 2011; 
    Visto il  Quadro  Strategico  Nazionale  (QSN)  per  la  politica
regionale di sviluppo 2007/2013 CCI: 2007IT161UNS 001; 
    Visti i Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE  2007/2013
delle Regioni della Convergenza; 
    Visto il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitivita'"
2007/2013 per le Regioni della Convergenza (di seguito PON  R  &  C),
CCI: 2007IT161PO006,  cofinanziato  dal  Fondo  Europeo  di  Sviluppo
Regionale (FESR) e dal Fondo  di  Rotazione  (FdR)  per  l'attuazione
delle Politiche Comunitarie; 
    Visto che il PON R & C  contempla  un  percorso  attuativo  degli
interventi programmati  fondato  prioritariamente  sulla  stipula  di
appositi APQ  al  fine  di  rendere  sinergici  e  complementari  gli
interventi cofinanziati dallo stesso PON  e  dai  POR  delle  Regioni
della Convergenza ed evitare ogni possibile sovrapposizione tra i due
livelli di programmazione; 
    Visto il Protocollo d'Intesa, siglato in data 25 giugno 2009, tra
il Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca  (MIUR)
ed i Presidenti delle Regioni della Convergenza, per l'attuazione del
PON R & C; 
    Visti gli APQ sottoscritti il 31 luglio  2009  tra  il  MIUR,  il
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e tre delle  Regioni  della
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia), nonche' gli  ambiti/settori
prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in  essi
richiamati; 
    Visto l'APQ sottoscritto in data 8 ottobre 2009 tra il  MIUR,  il
MISE e la Regione Siciliana, nonche' gli  ambiti/settori  prioritari,
le linee di intervento e gli strumenti operativi in esso richiamati; 
    Vista la normativa nazionale e comunitaria in materia di Aiuti di
Stato alla ricerca nonche' le specifiche disposizioni contenute nelle
decisioni,  circolari  e/o  negli  orientamenti  adottati  a  livello
comunitario e nazionale in materia; 
    Visto il d.lgs. del 27 luglio 1999 n. 297; 
    Visto il D.M. dell'8 agosto 2000 n. 593 e successive modifiche ed
integrazioni; 
    Visto il D.M. del 2 gennaio 2008 "Adeguamento delle  disposizioni
del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti
di  Stato  alla  Ricerca,  Sviluppo  ed  Innovazione  di   cui   alla
Comunicazione 2006/C 323/01"; 
    Visto l'Invito - Decreto Direttoriale MIUR prot. n.1/Ric  del  18
gennaio 2010 - alla presentazione di progetti di ricerca  industriale
nell'ambito del PON R & C 2007/2013 - Regioni Convergenza  -  Asse  I
"Sostegno ai mutamenti strutturali"  -  Obiettivo  Operativo  4.1.1.1
"Aree   scientifico-tecnologiche   generatrici   di    processi    di
trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori" -
Azione II "Interventi di sostegno della ricerca industriale"; 
    Vista la Graduatoria delle domande progettuali ammesse  e  idonee
al finanziamento, approvata con decreto direttoriale  MIUR  prot.  n.
293/Ric del 31 maggio 2011 e aggiornata l'ultima  volta  con  decreto
direttoriale MIUR prot. n. 1062/Ric. del 29/11/2011; 
    Considerato che tra le domande progettuali ammesse  e  idonee  al
finanziamento vi sono anche i progetti: 
      1) PON01_01936 "HABITAT - HArBour traffIc opTimizAtion sysTem",
finanziato dal MIUR con Decreto Direttoriale Prot. n. 733/Ric del  14
ottobre 2011; 
      2) PON01_02140 "COMAS - COnservazione programmata, in situ, dei
Manufatti Archeologici Sommersi", finanziato  dal  MIUR  con  Decreto
Direttoriale Prot. n. 692/Ric del 14 ottobre 2011; 
      3)  PON01_02818  "AMICUS  -  Studio   della   riduzione   degli
inquinamenti e  della  salvaguardia  in  ambiente  costiero  in  aree
selezionate  della  Calabria",  finanziato  dal  MIUR   con   Decreto
Direttoriale Prot. n. 678/Ric del 14 ottobre 2011; 
      4) PON01_02061 "Progetto  di  un  sistema  energetico  avanzato
completo,  basato   sulla   coltura   massiva   di   micro-alghe   in
foto-bioreattori trasparenti per  la  produzione,  in  condizioni  di
competitivita'   ed   eco-sostenibilita',   di   energia   da   fonte
rinnovabile", finanziato dal MIUR con Decreto Direttoriale n. 735/Ric
del 14/10/2011. 
    Vista la  nota  Prot.  n.  120002910  del  31  gennaio  2012  del
Direttore del Dipartimento di Meccanica relativa  alla  richiesta  di
emissione di un bando per n. 1 posto con borsa e  n.  1  senza  borsa
nell'ambito del suddetto progetto PON 01_01936; 
    Vista la  nota  Prot.  n.  120003298  del  3  febbraio  2012  del
Direttore del Dipartimento  di  Scienze  della  Terra  relativa  alla
richiesta di emissione di un bando per n. 3 posti con borsa  e  n.  3
posti senza borsa nell'ambito del suddetto progetto PON 01_02140 e n.
1 posto con borsa  e  n.  1  senza  borsa  nell'ambito  del  suddetto
progetto PON 01_02818; 
    Vista la nota  Prot.  n.  120003491  del  07  febbraio  2012  del
Direttore del Dipartimento di Meccanica relativa  alla  richiesta  di
emissione di un bando per n. 1 posto con borsa e  n.  1  senza  borsa
nell'ambito del suddetto progetto PON 01_02061; 
    Visto il parere del Nucleo di Valutazione interna del  30  maggio
2011; 
    Vista la seduta del Senato Accademico del 15 luglio  2011,  nella
quale e' stata approvata l'istituzione dei Corsi e  delle  Scuole  di
Dottorato di Ricerca per il XXVII ciclo; 
    Viste le comunicazioni dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato  e
dei Direttori  delle  Scuole  di  Dottorato  circa  le  modalita'  di
svolgimento delle prove d'esame e altre informazioni utili; 
    Accertato  che  la  copertura  finanziaria  per  le  borse  sara'
assicurata su apposito capitolo del bilancio di esercizio finanziario
2012; 
    Ritenuto necessario provvedere in merito; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Istituzione 
 
 
    1. Sono indetti pubblici concorsi per  l'ammissione  ai  seguenti
corsi e scuole di dottorato di ricerca: 
      Scuola  Pitagora  in  Scienze  Ingegneristiche   -   Corso   in
Ingegneria Meccanica; 
      Scuola "Archimede" in Scienze, Tecnologie e Comunicazione; 
      Scuola di Scienza e Tecnica "Bernardino Telesio". 
    2. Per ciascun Dottorato, nell'Allegato  A  -  Schede  Analitiche
Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca XXVII ciclo - A.A.  2011/2012,
parte   integrante   del   presente   bando,   sono    indicati    il
coordinatore/direttore,   l'area   e   il   settore   o   i   settori
scientifico-disciplinari di riferimento, i requisiti  di  ammissione,
le   eventuali   lauree   specialistiche/magistrali   richieste   per
l'ammissione,  le   eventuali   sedi   consorziate,   gli   obiettivi
formativi/curriculari, gli eventuali  indirizzi/aree,  la  durata,  i
posti e le borse di studio messi a  concorso,  i  temi/gli  obiettivi
delle  borse  classificate  per  ambito/settore,  le   modalita'   di
ammissione, le modalita' di svolgimento delle prove, eventuali titoli
da presentare per  la  valutazione,  il  calendario  delle  prove  ed
eventuali ulteriori requisiti richiesti. 
    3. Le borse di studio finanziate  da  enti  esterni  (italiani  o
stranieri), indicate nel presente bando, saranno erogate ovvero  rese
disponibili solo dopo la conclusione degli accordi  in  itinere,  con
l'approvazione  e  la  sottoscrizione,  di  norma,   delle   relative
convenzioni, pena la non assegnazione delle stesse e conseguente  non
attivazione dei Corsi di Dottorato interessati, qualora  non  vengano
rispettati l'art. 4 comma 5 della Legge n. 210/1998 e l'art. 2  comma
2 del D.M. n. 224/1999. 
    Fermi restando i termini della  data  di  scadenza  previsti  dal
successivo articolo 5, il numero delle borse di studio potra'  essere
aumentato a seguito di  ulteriori  finanziamenti,  ottenuti  da  Enti
Pubblici di Ricerca e da qualificate  strutture  produttive  private,
che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del  presente  bando,
purche' la relativa convenzione venga sottoscritta entro  il  termine
di scadenza per la presentazione delle domande. 
    L'eventuale aumento  delle  borse  di  studio  puo'  determinare,
previa richiesta del Collegio dei  Docenti,  l'incremento  dei  posti
complessivamente messi a  concorso,  per  un  numero  di  posti  pari
all'aumento del numero delle borse. 
    Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da  fondi  di
ricerca di singoli o gruppi di docenti, dovra' essere  assicurata  la
copertura finanziaria per tutto il periodo della  borsa  e  stipulata
apposita convenzione con il Dipartimento cui  afferiscono  i  docenti
che mettono a disposizione i propri fondi. 
    4. Il presente bando e' cofinanziato: 
      dal Fondo  Sociale  Europeo  attraverso  il  POR  Calabria  FSE
2007/2013, Asse V "Transnazionalita' e interregionalita'",  Obiettivo
Operativo N.4 "Promuovere la realizzazione e lo sviluppo  di  reti  e
progetti   di   cooperazione,   a    carattere    transnazionale    e
interregionale, per l'acquisizione di nuove competenze ed esperienze,
anche attraverso lo scambio di  buone  pratiche,  per  migliorare  ed
innovare le politiche e le azioni previste dal Programma nell'Asse IV
- Capitale Umano"; 
      dal PON R  &  C  2007/2013  -  Regioni  Convergenza  -  Asse  I
"Sostegno ai mutamenti strutturali"  -  Obiettivo  Operativo  4.1.1.1
"Aree   scientifico-tecnologiche   generatrici   di    processi    di
trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori" -
Azione II "Interventi di sostegno della ricerca industriale". 
    5. Le borse cofinanziate dal FSE devono concludersi entro  il  31
dicembre 2014 e, comunque, non oltre il termine massimo previsto  per
l'ammissibilita' delle spese del POR Calabria FSE 2007/2013. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                  Requisiti per l'accesso ai corsi 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  ai  concorsi  di
ammissione alle Scuole e ai Corsi di Dottorato di Ricerca di  cui  al
precedente articolo 1, senza limiti di eta'  e  di  cittadinanza,  in
godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o
di provenienza, coloro che siano in possesso di: 
      a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica
ai sensi del D.M. 509/99; 
      b) Laurea Magistrale in seguito  all'ordinamento  didattico  di
cui al D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004; 
      c) Titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. 
    In ogni caso i candidati  dovranno  possedere  per  l'accesso  al
Dottorato  prescelto  esclusivamente  uno  dei   titoli   di   studio
esplicitati per ciascuna Scuola/Corso di Dottorato  nell'Allegato  A,
pena la non ammissibilita'. 
    Non possono presentare domanda di partecipazione coloro  i  quali
siano in possesso della sola laurea triennale. 
    2. I cittadini stranieri, in possesso di titolo che non sia  gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno, nella domanda di
partecipazione al concorso, fare espressa richiesta, al Collegio  dei
Docenti, di equipollenza alla laurea del titolo di studio  presentato
(unicamente ai fini dell'ammissione al Dottorato al  quale  intendono
concorrere) e corredare la  domanda  stessa  dei  documenti  utili  a
consentire tale dichiarazione, come meglio specificato nel successivo
articolo 6. 
    Tutti  i  documenti  presentati  dovranno   essere   tradotti   e
legalizzati dalle competenti rappresentanze  italiane  del  Paese  di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione  di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. 
    3. Valgono le stesse disposizioni di cui al  precedente  comma  2
per i  cittadini  italiani  in  possesso  di  una  laurea  conseguita
all'estero, che non sia gia' stata  dichiarata  equipollente  ad  una
laurea italiana. 
    4. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto  al  comma  1
entro il giorno antecedente la data di svolgimento della prima  prova
concorsuale. In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con  riserva"
ed il candidato  sara'  tenuto  a  presentare,  pena  esclusione  dal
concorso,  autocertificazione  del  conseguito  diploma  di   laurea,
direttamente al Presidente della Commissione Giudicatrice.  Nel  caso
in cui sia prevista una valutazione dei titoli per l'ammissione  alle
prove successive, il candidato dovra' aver conseguito il  diploma  di
laurea prima della data  prefissata  per  tale  valutazione  e  sara'
tenuto a presentare, pena esclusione dal concorso, autocertificazione
del conseguito diploma di laurea, all'Ufficio Dottorato di Ricerca. 
    5. Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di  Dottore
di Ricerca  possono  partecipare  agli  esami  di  ammissione  ad  un
Corso/Scuola di Dottorato diverso da quello  posseduto,  senza  poter
comunque usufruire di posti coperti da borsa di studio. 
    6. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'esclusione
dal concorso, per  difetto  dei  requisiti  prescritti,  puo'  essere
disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento
delle prove, con motivato provvedimento. Saranno, inoltre, escluse le
domande per come stabilito al successivo articolo 5. 
    7. Tutti i candidati, pena esclusione dalla  selezione,  dovranno
presentare, in duplice copia (un originale e una copia), un  progetto
di ricerca come meglio specificato nell'allegato A relativo a ciascun
Corso/Scuola di Dottorato. 
    8. I candidati, aspiranti alle borse di studio finanziate da FSE,
pena la  non  ammissibilita'  all'attribuzione  delle  borse  stesse,
dovranno impegnarsi a recarsi presso un ente di ricerca estero per un
periodo obbligatorio di 6 mesi (la  dichiarazione  e'  inclusa  nella
domanda di partecipazione al concorso). 
    9. Alla data di presentazione della domanda di partecipazione  al
concorso, i candidati, per poter beneficiare delle  borse  finanziate
dal  FSE,  dovranno  farne  esplicita  richiesta  nella  domanda   di
partecipazione e, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al
comma 1 del presente articolo, dovranno, pena la  non  ammissibilita'
al beneficio delle borse FSE: 
      a) possedere lo stato di  disoccupazione  o  di  inoccupazione.
Tale condizione, come definita dall'art. 4 comma a) del d.lgs n.  181
del 21 aprile 2000, modificato con D.lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002
in relazione alla definizione della soglia annuale di  reddito,  deve
essere mantenuta per tutta la durata dell'attivita' di ricerca,  pena
la decadenza dal beneficio e restituzione di quanto percepito durante
il Corso di Dottorato; 
      b) essere residenti in Calabria; 
      c) avere meno di 36 anni compiuti. 
    I suddetti tre requisiti dovranno essere  attestati  in  fase  di
sottoscrizione della domanda  di  partecipazione  al  concorso,  come
meglio specificato al successivo articolo 5 del presente bando. 
    Inoltre, i candidati, pena la  non  ammissibilita'  al  beneficio
delle borse FSE, dovranno: 
      impegnarsi a rispettare le condizioni  specifiche  imposte  dal
FSE e dalle Linee Guida dell'Intervento D.5 "Mobilita' internazionale
per giovani laureati e ricercatori" del POR  Calabria  FSE  2007/2013
(anche   questa   dichiarazione   e'   inclusa   nella   domanda   di
partecipazione al concorso). 
    10. I candidati, pena la non ammissibilita'  al  beneficio  della
borsa PON, dovranno: 
      impegnarsi a rispettare le condizioni  specifiche  imposte  dal
PON  (anche  questa  dichiarazione  e'  inclusa  nella   domanda   di
partecipazione al concorso). 
    11. I candidati che non siano in possesso dei requisiti di cui al
precedente    comma    9,    possono    concorrere     esclusivamente
all'attribuzione di borse non cofinanziate dal FSE e ai  posti  senza
borsa. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                   Titolari di assegni di ricerca 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  ai  concorsi  di
ammissione ai Dottorati di Ricerca, di cui al precedente articolo  1,
senza limiti di  eta'  e  cittadinanza,  coloro  i  quali,  ai  sensi
dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, siano titolari di contratto  di
assegno per la collaborazione ad attivita' di  ricerca  con  scadenza
oltre i  termini  fissati  per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione all'ammissione ai Corsi o Scuola di Dottorato  di  cui
al presente bando. In caso di ammissione ai Corsi o Scuole,  i  posti
relativi sono da  considerarsi  in  sovrannumero  rispetto  a  quelli
indicati all'articolo 1. 
    2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di  studio,  neppure
nel caso in cui il Dottorato prosegua oltre il periodo  di  godimento
dell'assegno di ricerca. 
    3. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori  di
una borsa di dottorato possono scegliere se rinunciare all'assegno  e
quindi svolgere il Dottorato con borsa di studio oppure se  mantenere
il proprio assegno di ricerca e svolgere il dottorato senza borsa. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                         Dipendente pubblico 
 
 
    1. Ai sensi  della  normativa  vigente,  il  pubblico  dipendente
ammesso ai Corsi o Scuole di Dottorato  di  Ricerca  e'  collocato  a
domanda, compatibilmente con  le  esigenze  dell'amministrazione,  in
congedo straordinario per motivi  di  studio  senza  assegni  per  il
periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di  studio  ove
ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione alle  Scuole
e ai Corsi di Dottorato di  Ricerca  senza  borsa  di  studio,  o  di
rinuncia  a  questa,  l'interessato  in   aspettativa   conserva   il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  Dottorato  di
Ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  immediatamente  successivi,
e' dovuta la ripetizione  degli  importi  corrisposti  ai  sensi  del
secondo periodo. 
    Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza  assegni,
i pubblici dipendenti  che  abbiano  gia'  conseguito  il  titolo  di
Dottore di Ricerca, ne' i pubblici dipendenti che  siano  iscritti  a
Corsi  o  Scuole  di  Dottorato  per  almeno  un   anno   accademico,
beneficiando di detto congedo. 
    2. Il periodo di congedo straordinario e'  utile  ai  fini  della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza (Legge 476/1984, Legge 448/2001, Legge 240/2010). 

        
      
                               Art. 5 
 
 
              Procedure di presentazione delle domande 
 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso, una per ogni Corso o
Scuola di Dottorato per il quale si intende concorrere, devono essere
redatte e  inviate,  pena  esclusione  dalla  procedura  concorsuale,
esclusivamente in versione cartacea (secondo il  modello  disponibile
sul sito web: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati), entro  e  non
oltre il giorno di scadenza del presente bando,  debitamente  firmate
in calce, con allegata fotocopia firmata di un  valido  documento  di
identita', e corredate dalla documentazione richiesta: 
      al successivo comma 5 del presente articolo; 
      nell'Allegato A per ciascun Corso/Scuola di Dottorato; 
      all'articolo 6 del presente bando (per i candidati stranieri  e
per i candidati in possesso di titolo accademico straniero). 
    La presentazione della domanda  di  partecipazione  al  concorso,
debitamente sottoscritta e corredata da quanto sopra indicato, dovra'
avvenire secondo una delle seguenti modalita': 
      a)  consegna  a  mano  presso  l'Ufficio  Protocollo   Generale
dell'Universita'  della  Calabria,   Via   Pietro   Bucci,   Edificio
Amministrazione - Piano Terra - Arcavacata di Rende (CS), nei  giorni
feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9:00  alle  ore  12:00  -
Sulla busta contenente la domanda  di  partecipazione  dovra'  essere
riportata la dicitura: "Domanda  di  partecipazione  al  Concorso  di
Dottorato di Ricerca XXVII ciclo", con l'indicazione del mittente; 
      b) spedizione postale,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, indirizzata all'Universita' della Calabria,  Via  Pietro
Bucci - 87036 - Arcavacata di Rende (CS). Sulla busta  dovra'  essere
riportata la dicitura: "Domanda  di  partecipazione  al  Concorso  di
Dottorato di Ricerca XXVII ciclo", con l'indicazione del mittente. 
    Per il rispetto del termine  predetto  fara'  fede  la  data  del
timbro dell'Ufficio  postale  accettante  la  raccomandata  A/R.  Non
saranno, in ogni caso, prese in considerazione le  domande  che,  per
qualsiasi causa di forza maggiore,  dovessero  pervenire  oltre  i  5
(cinque) giorni successivi  naturali  e  consecutivi  al  termine  di
scadenza del presente bando, anche se spedite in tempo utile. 
    Resta esclusa qualsiasi  diversa  forma  di  presentazione  delle
domande. 
    2.  La  data  di  scadenza  e'  fissata  perentoriamente  al  20°
(ventesimo) giorno successivo a quello della  data  di  pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
4ª Serie Speciale. 
    3.   L'Amministrazione   universitaria    non    assume    alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di  comunicazioni  causate  da
inesatte indicazioni della residenza e  del  recapito  da  parte  del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione  del  cambiamento
degli stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici
imputabili a terzi. 
    4. I candidati diversamente abili, anche  ai  sensi  della  Legge
104/92, come integrata dalla  Legge  17/99,  possono  richiedere,  in
relazione alla propria disabilita', gli ausili necessari ed eventuali
tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento  delle  prove  di   ammissione
previste. 
    A tale riguardo, i dati sensibili saranno  custoditi  e  trattati
con la riservatezza prevista dal d.lgs. 196/03. 
    5. Alla domanda di partecipazione al  concorso,  pena  esclusione
dalla selezione, dovranno essere allegati: 
      un originale e una copia del progetto di ricerca  (come  meglio
specificato nell'Allegato A), debitamente sottoscritto, sui  temi  di
ricerca indicati alla  voce  Borse  di  studio  dell'Allegato  A  del
presente bando; 
      gli eventuali titoli oggetto di valutazione, specificati  nello
stesso Allegato A, che potranno essere presentati in originale  o  in
semplice copia dichiarata conforme all'originale. 
    Successivamente alla pubblicazione della  graduatoria  finale  di
ammissione, i candidati  dovranno  provvedere  a  proprie  spese,  al
ritiro dei titoli  presentati;  trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di
pubblicazione della  suddetta  graduatoria,  i  titoli  non  ritirati
saranno sottoposti a procedura di scarto; 
    la fotocopia della ricevuta  del  versamento  del  contributo  di
€ 11,00, effettuato sul  c/c  bancario  IBAN  IT  90  F  01030  80880
000000010106 - Codice BIC/SWIFT PASCITMMXXX - Banca Monte dei  Paschi
di Siena Spa ovvero sul c/c postale 260893, intestati all'Universita'
della Calabria con la seguente causale: "Contributo per  l'ammissione
alla procedura concorsuale pubblica di  Dottorato  di  Ricerca  XXVII
ciclo". Tale contributo non potra' essere in nessun caso rimborsato; 
      la fotocopia firmata di un valido documento di identita'. 
    6. Non saranno ritenute valide ai fini  della  partecipazione  al
concorso  e,  conseguentemente  escluse  d'ufficio,  le  domande   di
partecipazione alla selezione: 
      a) spedite oltre il termine stabilito  dal  presente  bando  o,
ancorche' spedite nel predetto termine,  pervenute  a  questo  Ateneo
dopo 5 (cinque) giorni naturali  e  consecutivi  dalla  scadenza  del
bando; 
      b) prive della sottoscrizione del candidato; 
      c) prive della fotocopia firmata  di  un  valido  documento  di
identita'; 
      d) prive della denominazione del Corso o  Scuola  di  Dottorato
per cui si intende partecipare; 
      e) mancanti del progetto di ricerca ovvero, ancorche' presente,
privo della firma del candidato; 
      f)  mancanti  del  curriculum  vitae,  se  richiesto,   ovvero,
ancorche' presente, privo della firma del dichiarante; 
      g)  mancanti  dei  titoli  ove  richiesti  per  la  valutazione
selettiva; 
      h) privi della fotocopia  della  ricevuta  del  versamento  del
contributo di partecipazione al concorso 
    Il Decreto  Rettorale  di  esclusione  dal  concorso  sara'  reso
pubblico sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati prima della
prima prova concorsuale. 
    7. I candidati ammessi alla selezione si  intendono  ammessi  con
riserva.  L'Amministrazione  puo'  disporre  in  ogni  momento,  fino
all'approvazione della graduatoria,  l'esclusione  dal  concorso  per
difetto dei requisiti prescritti. 
    Qualora i motivi  che  determinano  l'esclusione,  ai  sensi  del
presente articolo, siano accertati dopo l'espletamento del  concorso,
il Rettore con proprio Decreto dispone la decadenza da  ogni  diritto
conseguente alla partecipazione al concorso. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
        Candidati in possesso di titolo accademico straniero 
 
 
    I candidati in possesso di titolo accademico  straniero  dovranno
allegare alla domanda di partecipazione un certificato di laurea  con
l'indicazione degli esami sostenuti e relativa  votazione  ed  una  o
piu' lettere di presentazione dell'Universita' presso la quale  hanno
conseguito il titolo. 
    I  cittadini  stranieri  dovranno  allegare   alla   domanda   un
certificato di cittadinanza (in carta libera) e  una  copia  conforme
all'originale del passaporto. 
    Se il titolo accademico e'  gia'  stato  dichiarato  equipollente
alla laurea italiana, i candidati dovranno indicare obbligatoriamente
l'Universita' italiana e gli estremi del Decreto  Rettorale  a  mezzo
del quale e'  stata  dichiarata  l'equipollenza  stessa.  Qualora  il
titolo non sia gia' stato riconosciuto, il Collegio dei  Docenti  del
Dottorato di Ricerca per il  quale  il  candidato  presenta  domanda,
deliberera'  in   merito   ai   titoli   posseduti   ai   soli   fini
dell'ammissione al Dottorato di Ricerca. 
    I documenti  ufficiali  allegati  alla  domanda  (certificato  di
laurea, esami sostenuti e  votazione,  certificato  di  cittadinanza)
dovranno, pena l'esclusione dal concorso, essere accompagnati da  una
traduzione in lingua italiana, inglese o spagnolo. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
             Prove di ammissione ai Corsi e alle Scuole 
 
 
    1.  I  nominativi  degli  ammessi  a  sostenere  la  prima  prova
concorsuale saranno resi noti mediante  pubblicazione  sul  sito  web
dell'Ateneo            al             seguente             indirizzo:
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati.  Non  saranno  attivate   da
parte di questa Universita' altre forme di avviso. 
    2. L'esame di ammissione  ai  Corsi  e  alle  Scuole,  di  norma,
consiste nella eventuale valutazione dei  titoli,  in  una  eventuale
prova scritta ed in una prova orale. Il  candidato  dovra',  inoltre,
dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. 
    Per le modalita' di partecipazione al concorso di  ammissione  si
rinvia alle specifiche contenute nella Scheda Analitica per  ciascuna
Scuola e Corso di Dottorato di Ricerca XXVII ciclo - A.A. 2011/12, di
cui all'Allegato A del presente bando. 
    3. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione,  le
capacita' e l'attitudine del candidato  alla  ricerca  scientifica  e
volte ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati. 
    4. Le date per l'espletamento delle  prove  concorsuali,  fissate
per ciascuna Scuola e Corso di Dottorato all'Allegato A del  presente
bando, hanno valore di notifica a  tutti  gli  effetti;  pertanto,  i
candidati ammessi, di cui al comma  1  del  presente  articolo,  sono
tenuti a presentarsi, senza  alcun  ulteriore  preavviso,  presso  la
sede, nel giorno e nell'ora indicati. 
    L'assenza  del  candidato  sara'  considerata  come  rinuncia  al
concorso, quale ne sia la causa. 
    Qualora impedimenti di  qualsiasi  natura  non  consentissero  il
rispetto del calendario  indicato,  sara'  cura  dell'Amministrazione
comunicare ad ogni singolo candidato,  avente  domicilio  in  Italia,
mediante notifica personale a mezzo raccomandata  A/R  o  telegramma,
eventuali  variazioni;   mentre   i   candidati,   aventi   domicilio
all'estero,   saranno   contattati   esclusivamente   tramite   posta
elettronica. 
    Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso. 
    La  valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata  sulla  base  dei
documenti  prodotti  dagli  aspiranti  allegati   alla   domanda   di
partecipazione. Nel caso in cui  il  punteggio  dei  titoli  non  sia
esplicitato per i singoli Corsi  o  Scuole  di  Dottorato,  sara'  la
Commissione Giudicatrice a stabilire il punteggio per la  valutazione
nel corso della seduta  preliminare  e  provvedera'  alla  successiva
valutazione degli stessi prima dell'espletamento della prova  scritta
o orale. 
    Nel caso in cui l'ammissione alla prova scritta  sia  subordinata
alla valutazione dei titoli, l'elenco degli ammessi sara'  pubblicato
sul sito indicato per ciascun Corso o Scuola di Dottorato. 
    Le graduatorie finali per l'ammissione dei  candidati,  approvate
con Decreto Rettorale,  saranno  rese  note  esclusivamente  mediante
affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso il quale
si    sono    svolte    le    prove    e    sul     sito     internet
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati. I candidati non riceveranno,
pertanto, alcuna comunicazione a domicilio. 
    Gli atti del concorso sono pubblici, agli  stessi  e'  consentito
l'accesso ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni. 
    Per  esigenze  connesse  all'organizzazione  del  lavoro  ed,  in
ossequio ai  principi  di  tempestivita',  efficacia,  efficienza  ed
economicita' dell'azione amministrativa, questa  Amministrazione,  ai
fini  di  eventuali  esclusioni  per  mancanza   dei   requisiti   di
ammissibilita', si riserva la facolta' di controllare solo le istanze
di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato le prove
concorsuali. 
    5. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati  dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di identita': 
      a) carta d'identita'; 
      b) patente di guida; 
      c) passaporto; 
      d) qualunque altro valido documento d'identita'  ai  sensi  del
D.P.R. n.445/2000. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Commissioni Giudicatrici 
 
 
    1. Le Commissioni Giudicatrici dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione sono  nominate  con  Decreto  Rettorale  su  proposta  del
Collegio dei Docenti; le stesse  sono  incaricate  della  valutazione
comparativa dei candidati e sono composte di tre membri scelti tra  i
professori  e  i  ricercatori   universitari   di   ruolo   nell'area
scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non  piu'  di
due esperti esterni, anche linguistici, di chiara  fama,  italiani  o
stranieri, scelti nell'ambito delle  strutture  pubbliche  e  private
universitarie e di ricerca. 
    2. Ogni Commissione, per la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di trenta punti per ogni prova. Ogni commissario  attribuisce
al candidato fino ad un massimo di 10 punti per ogni prova. 
    3. Sono ammessi alla prova successiva,  in  caso  di  valutazione
titoli selettiva, soltanto  i  candidati  che  abbiano  riportato  un
punteggio non inferiore a 21/30 nella valutazione  dei  titoli.  Sono
ammessi alla prova orale i candidati  che  nella  valutazione  titoli
selettiva e/o  prova  scritta  abbiano  riportato  un  punteggio  non
inferiore a 21/30. 
    4. La prova orale e' pubblica e puo' essere sostenuta  anche  per
via telematica, con le opportune garanzie di certezza e sicurezza, ai
sensi della normativa vigente e del Regolamento di  cui  al  D.R.  n.
1707 del 16 giugno 2008. Si intende superata con il conseguimento  di
una votazione non inferiore a 21/30.  Sara'  cura  della  Commissione
Giudicatrice  contattare  in  tempo  utile,   attraverso   la   posta
elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda  di  partecipazione
al concorso, i candidati non aventi domicilio in Italia per stabilire
le  modalita'  di  esecuzione  dell'eventuale  prova  orale  per  via
telematica. 
    5. Al termine di ogni seduta,  la  Commissione  Giudicatrice  per
l'accesso ai Corsi e  alle  Scuole  di  Dottorato  di  Ricerca  rende
pubblici i risultati della  prova  orale,  mediante  affissione,  nel
medesimo  giorno  della  seduta,  all'Albo  della  Facolta'   o   del
Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova concorsuale. 
    6. Espletate le prove di  concorso,  la  Commissione  compila  la
graduatoria generale di merito  sommando  per  ciascun  candidato  il
punteggio delle singole prove, riportando, tra l'altro, l'indicazione
dei candidati idonei che  hanno  fatto  domanda  per  le  borse  FSE,
esplicitando la tematica della borsa attribuita,e, per le altre borse
l'ambito di ricerca assegnato. 
    7. Qualora il dottorato preveda una suddivisione di  posti  e  di
borse per indirizzi/aree di ricerca, la Commissione dovra'  compilare
distinte graduatorie. 
    8. La  Commissione  Giudicatrice  dovra'  provvedere  comunque  e
sempre  alla  valutazione  (senza   necessariamente   attribuire   un
punteggio numerico, se non previsto) della coerenza del  progetto  di
ricerca con le tematiche inerenti gli obiettivi formativi del Corso o
Scuola di Dottorato. Tale valutazione dovra' essere effettuata  o  in
fase di valutazione titoli, ove prevista, o  in  fase  preliminare  e
dovra'  essere  comunicata  all'Ufficio  Dottorato  di  Ricerca,  che
provvedera' a pubblicare gli eventuali candidati non ammissibili  sul
sito  www.unical.it/portale/ricerca/dottorati   prima   della   prova
scritta o della prova orale. 
    9.  Le  borse  sono  assegnate  direttamente  dalla   Commissione
Giudicatrice che  riportera'  le  motivazioni  e  l'assegnazione  nel
verbale. 
    Le borse finanziate dal FSE sono assegnate, secondo  l'ordine  di
punteggio nella graduatoria generale, ai migliori candidati che hanno
fatto domanda e che rispettano i relativi requisiti di ammissibilita'
di cui all'articolo 2 comma 9 del presente bando. Ciascuna borsa  FSE
dovra' essere correlata ad una sola tematica di borsa. 
    Eventuali  diverse  assegnazioni  dovranno   essere   debitamente
motivate dalla Commissione Giudicatrice. 
    Successivamente, le altre  borse,  sono  assegnate  ai  candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito. 
    10.  Le  graduatorie  finali  saranno  rese  note  esclusivamente
mediante affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso
il  quale  si  sono   svolte   le   prove   e   sul   sito   internet
www.unical.it/portale/ricerca/dottorato. 
    11. Le Commissioni  Giudicatrici  sono  tenute  a  trasmettere  i
verbali del concorso al Rettore, che  provvede  con  proprio  Decreto
all'approvazione degli atti  del  concorso  ovvero  al  rinvio  degli
stessi per eventuali  regolarizzazioni.  L'Ateneo  comunichera'  alla
Regione Calabria l'esito finale delle selezioni,  trasmettendo  copia
della documentazione delle relative Commissioni Giudicatrici. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                  Ammissione ai Corsi e alle Scuole 
 
 
    1. Il numero  minimo  di  ammessi  per  ciascun  Corso/Scuola  di
Dottorato  non  puo'  essere  inferiore  a  tre,  di  cui   due   con
assegnazione di borsa, pena la mancata attivazione. 
    2. I candidati saranno ammessi ai Corsi  e  alle  Scuole  secondo
l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni Corso e  Scuola  di  Dottorato,  previo  il
rispetto dei requisiti  di  ammissione  di  cui  all'articolo  2  del
presente bando. 
    In caso di rinuncia prima dell'inizio  dei  corsi  da  parte  dei
candidati dichiarati vincitori, da comunicare  all'Ufficio  Dottorato
di Ricerca entro la data indicata nella e-mail  di  convocazione  per
l'iscrizione,  subentra  altro  candidato  secondo   l'ordine   della
graduatoria di merito. 
    A corsi iniziati non e' possibile d'ufficio, in caso di  rinuncia
dei dottorandi regolarmente iscritti ai Corsi o Scuole,  procedere  a
surroga, mentre, entro tre mesi dall'inizio del Corso  o  Scuola,  il
Collegio dei  Docenti  valuta  l'opportunita'  di  coprire  il  posto
rimasto  vacante  con  un  altro  candidato  secondo  l'ordine  della
graduatoria generale di merito. 
    3. Nel caso di partecipazione a piu' Corsi o Scuole  e  di  utile
collocazione in piu'  graduatorie,  il  candidato  dovra'  esercitare
opzione per un solo Corso o Scuola di Dottorato. 
    4. Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione, ad un Corso di
Diploma, ad un Corso di Laurea, ad un Corso di Formazione,  o  ad  un
Master, ammessi al Dottorato di Ricerca hanno l'obbligo di sospendere
la frequenza dei predetti corsi fin dall'inizio e per tutta la durata
del Corso di Dottorato. 
    5. Qualora, a conclusione delle  operazioni  di  valutazione  dei
titoli e delle prove d'esame, due o  piu'  candidati  ottengano  pari
punteggio per un posto senza borsa, e' preferito  il  candidato  piu'
giovane di eta' ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - della  Legge  127/97
come modificato dall'art. 2 della Legge 191/1998. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                             Iscrizione 
 
 
    1. I concorrenti risultati vincitori sono tenuti  a  presentarsi,
pena decadenza, presso l'Ufficio Dottorati di Ricerca  per  procedere
all'iscrizione  rispettando  la  data  indicata   nella   e-mail   di
convocazione inviata agli stessi, all'indirizzo di posta  elettronica
indicato nella domanda di partecipazione al concorso,  consegnando  i
seguenti documenti: 
      a) Domanda di iscrizione al primo anno  di  corso  (disponibile
sul sito internet www.unical.it/portale/ricerca/dottorati); 
      b) Attestazione del versamento della  Tassa  Regionale  per  il
Diritto allo Studio di  euro  130,00  C/C  n.  13790878  intestato  a
Universita' della Calabria Centro Residenziale C.da Arcavacata  87036
Rende (CS); 
      c) Attestazione del versamento  della  tassa  di  assicurazione
contro  gli  infortuni  di  euro  4,40  C/C  n.  260893  intestato  a
Universita'  della  Calabria  Esattoria  Tasse   Universitarie   C.da
Arcavacata 87036 Rende (CS); 
      d) Fotocopia del documento di identita' in corso  di  validita'
(in carta libera) debitamente firmata; 
      e) Fotocopia del codice fiscale; 
      f) Fotocopia permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri). 
    2. I bollettini di cui ai punti b) e c) possono  essere  ritirati
presso  l'Ufficio  Dottorato  di   Ricerca   dell'Universita'   della
Calabria, in caso contrario e'  possibile  compilare  dei  bollettini
postali standard in ogni parte, indicando le due causali. 
    3. I  cittadini  stranieri  devono,  inoltre,  autocertificare  i
seguenti requisiti: 
      a) godere dei diritti civili e politici anche  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza; 
      b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'  della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  previsti  per  i
cittadini della Repubblica. 
    4. Ulteriore documentazione comprovante la  situazione  economica
del candidato potra'  essere  richiesta  qualora  si  verifichino  le
condizioni di cui al successivo comma 6 dell'articolo 12. 
    5. Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere  tradotti  e  legalizzati  dalle   competenti   rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello stato stesso. 
    6.  La  mancata  iscrizione  entro  i  termini  stabiliti   sara'
considerata rinuncia  al  posto  (con  o  senza  borsa),  che  verra'
assegnato al candidato che segue  in  graduatoria,  secondo  l'ordine
della stessa, previo rispetto dei  requisiti  di  ammissione  di  cui
all'articolo 2 del presente  bando.  La  comunicazione  al  candidato
successivo verra' inviata per posta  elettronica;  lo  stesso  dovra'
iscriversi,  rispettando   la   data   indicata   nella   e-mail   di
convocazione, pena decadenza, presentando la documentazione  prevista
al precedente comma 1. 
    7. Nel caso in  cui  dalla  documentazione  presentata  risultino
dichiarazioni false o mendaci, ferme restando  le  sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Artt.  75  e  76
D.P.R.  445/2000),  il  candidato  decade  automaticamente  d'ufficio
dall'eventuale iscrizione. 
    L'Ateneo provvedera' al recupero di eventuali benefici  concessi.
La dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione  all'azione
di risarcimento danni da parte dei controinteressati. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                     Ammissione in sovrannumero 
 
 
    1.  Possono  essere  ammessi  al   Dottorato   di   Ricerca,   in
sovrannumero,  nel  limite  della  meta'  dei  posti  istituiti   con
arrotondamento all'unita' per  eccesso,  i  cittadini  stranieri  che
risultino idonei in graduatoria, purche' titolari di borse di  studio
conferite sulla base del merito. In particolare,  studenti  stranieri
assegnatari di una borsa di studio per la frequenza  di  un  Corso  o
Scuola di Dottorato erogata dal Governo o da Enti pubblici  nazionali
o internazionali, eccedenti il numero minimo  di  cui  al  precedente
articolo 9. 
    2. Inoltre, possono essere ammessi in sovrannumero i titolari  di
assegni di ricerca che risultino idonei all'ammissione al Dottorato. 
    3. L'assegnazione dei posti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, e'
effettuata secondo l'ordine della graduatoria di  cui  al  precedente
articolo 8. 
    4. Saranno altresi' ammessi al Dottorato in  sovrannumero  coloro
che, pur  non  avendo  presentato  domanda  al  concorso,  alla  data
d'inizio ufficiale del Dottorato, siano stati selezionati nell'ambito
delle  azioni  del  7°  Programma  Quadro  di  Ricerca   e   Sviluppo
Tecnologico dell'Unione Europea o di altri programmi di  cooperazione
internazionale (es. Erasmus Mundus) e siano  risultati  vincitori  di
una borsa  di  studio  o  di  un  contratto  di  ricerca  nell'ambito
dell'Area Scientifico-Disciplinare di  interesse  del  Dottorato.  La
procedura di selezione si intende superata in  quanto  gia'  avvenuta
nell'ambito  del  progetto  europeo.  Costoro   potranno   presentare
apposita istanza di iscrizione, entro e non oltre  la  data  d'inizio
del Dottorato. L'iscrizione e' comunque subordinata  alla  preventiva
approvazione del Collegio Docenti del Dottorato. 
      

        
      
                               Art. 12 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    1. Ai candidati  dichiarati  vincitori,  ai  sensi  del  comma  9
dell'articolo 8 del presente bando, e' conferita la borsa di  studio,
fino alla concorrenza del numero di borse  disponibili.  I  rimanenti
idonei ammessi su posti senza borsa possono accedere  alla  Scuola  o
Corso di Dottorato, fino al numero di posti previsti. 
    2. Ai dottorandi italiani  e  stranieri,  con  reddito  personale
complessivo  annuo  lordo  non  superiore  a  Euro  12.911,42   sara'
conferita, ai sensi e con le modalita' della normativa  vigente,  una
borsa di studio il cui importo annuale e' pari a  euro  13.638,47  al
lordo del contributo previdenziale INPS a gestione separata, a carico
del borsista e al netto di quello a carico dell'Ateneo. 
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con  quelle  concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di  formazione  o  di  ricerca  dei
dottorandi. 
    La durata della borsa di studio e'  pari  all'intera  durata  del
corso. Le borse sono confermate con il passaggio all'anno  successivo
deliberato dal Collegio dei Docenti. 
    La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di  studio  e'  di
norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno. 
    L'importo della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per  eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. In tal caso  il
pagamento  complessivo  di  quanto   dovuto   deve   essere   versato
all'interessato in anticipo rispetto alla data di inizio del  periodo
di permanenza all'estero, previa consegna  all'Ufficio  Dottorato  di
Ricerca della richiesta di maggiorazione, corredata  da  verbale  del
Collegio dei Docenti per periodi di soggiorno all'estero superiori  a
sei mesi o dall'autorizzazione del Coordinatore  del  Corso/Direttore
della Scuola per periodi inferiori o uguali  a  sei  mesi  e  lettera
d'invito dell'ente ospitante. 
    Gli interessati, prima del rientro in sede,  hanno  l'obbligo  di
richiedere all'ente estero presso cui e'  avvenuto  il  soggiorno  un
certificato originale indicante l'esatto periodo di permanenza. Detto
originale dovra' essere consegnato all'Ufficio Dottorato di  Ricerca,
al rientro in sede, pena la restituzione di quanto percepito. 
    Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della
durata del corso degli studi (diciotto mesi per i corsi triennali). 
    3. Tutti i dottorandi titolari di borsa di studio  finanziate  da
FSE devono recarsi presso un ente di ricerca estero  per  un  periodo
obbligatorio di 6 mesi pena la decadenza dalla fruizione della stessa
e restituzione di quanto percepito durante l'intero Corso o Scuola di
Dottorato. 
    4. Tutti gli altri dottorandi, anche non  titolari  di  borsa  di
studio, potranno recarsi per  periodi  di  formazione  all'estero  di
durata superiore  a  sei  mesi  solo  previo  parere  favorevole  del
Collegio dei  Docenti  fermo  restando  che  per  periodi  di  durata
inferiore  al  semestre  e'   necessario   solo   il   consenso   del
Coordinatore/Direttore. 
    5. Chi abbia usufruito di una borsa di studio  per  un  Corso  di
Dottorato anche per un  solo  anno  o  frazione  di  esso,  non  puo'
chiedere di fruirne una seconda volta. 
    6. Le borse di studio sono assegnate  secondo  l'ordine  definito
nella  relativa  graduatoria  di  merito,  ai  sensi  del   comma   9
dell'articolo 8 del presente bando. A parita' di  merito  prevale  la
valutazione della  situazione  economica  determinata  ai  sensi  del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. 
    7. Il dottorando che non conclude il Corso o Scuola di  dottorato
per ragioni di lavoro, decade dal dottorato ed e' tenuto a restituire
le somme percepite. 
    8. Le borse di studio sono esenti dall'imposta locale sui redditi
e da quella sul reddito delle persone fisiche ai  sensi  dell'art.  4
della Legge 13 agosto 1984. 
    9. I dottorandi titolari di borsa di studio  finanziata  dal  FSE
sono tenuti ad osservare obbligatoriamente le disposizioni  riportate
nei Regolamenti Comunitari e nelle norme nazionali per gli interventi
cofinanziati  dal  FSE  nonche',  nel  vademecum  dell'Area   Ricerca
Scientifica e Rapporti Internazionali disponibile sul  sito  internet
www.unical.it/ricerca/dottorati, pena la restituzione di quanto  gia'
percepito. 
    10. I dottorandi titolari di borsa di studio finanziata  dal  PON
sono tenuti ad osservare obbligatoriamente le disposizioni  riportate
nei Regolamenti Comunitari e nelle norme nazionali per gli interventi
cofinanziati dal PON Ricerca & Competitivita' 2007-2013. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                Contributi per la frequenza ai corsi 
 
 
    Tutti i dottorandi vincitori, con o senza borsa di  studio,  sono
esonerati dal pagamento  delle  tasse,  con  esclusione  della  Tassa
Regionale per il Diritto allo Studio e della Tassa  di  Assicurazione
contro gli infortuni. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i Corsi  o  Scuole
di Dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo  le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. 
    2. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso  dell'intera  durata
del Dottorato, di  contemporanea  iscrizione  a:  Corso  di  Diploma,
Laurea, Corso di Formazione, Master e Scuole di  Specializzazione  e,
pertanto, gli stessi hanno l'obbligo di sospenderne la frequenza  fin
dall'inizio e per tutta la durata del Corso di Dottorato. 
    3. La frequenza del Corso di Dottorato puo'  essere  sospesa  nei
seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei Docenti: 
      a) maternita'; 
      b) servizio civile; 
      c) grave e documentata malattia. 
    4. Su decisione motivata del Collegio  dei  Docenti,  il  Rettore
puo' disporre l'esclusione dal Dottorato di Ricerca o la  ripetizione
dell'anno, nonche' la revoca della  borsa  di  studio,  nei  seguenti
casi: 
      a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente  al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato; 
      b) attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza  preventiva
autorizzazione del Collegio dei Docenti; 
      c) assenze prolungate ingiustificate. 
    Nei casi suddetti la borsa di studio viene revocata ed  e'  fatto
obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti. 
    5. I dottorandi titolari di borsa di  studio  finanziate  da  FSE
devono, altresi', recarsi presso un ente di  ricerca  estero  per  un
periodo obbligatorio di 6 mesi  pena  la  decadenza  dalla  fruizione
della stessa e restituzione  di  quanto  percepito  durante  l'intero
Corso/Scuola di Dottorato. 
    6. Alla fine di ciascun anno tutti gli iscritti ai Corsi  e  alle
Scuole  di  Dottorato  dovranno  presentare   una   particolareggiata
relazione  sull'attivita'  e  le  ricerche  svolte  al  Collegio  dei
Docenti, che ne curera' la conservazione e  che,  previa  valutazione
dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al Corso o
Scuola, proporra'  al  Rettore  il  proseguimento  del  Dottorato  di
Ricerca ovvero l'esclusione. 
    Inoltre, i titolari di borsa  di  studio  cofinanziata  dal  FSE,
hanno l'obbligo di produrre una relazione semestrale sui contenuti  e
sull'andamento del percorso formativo e di tenere un diario di  bordo
secondo  la  modulistica  fornita  dall'Area  Ricerca  Scientifica  e
Rapporti Internazionali, nonche' di predisporre, eventualmente,  ogni
ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli  Uffici  Regionali
per le esigenze di monitoraggio e rendicontazione dell'intervento. La
relazione deve anche documentare la coerenza del  percorso  formativo
con lo specifico curriculum finanziato dal FSE. 
    7. Per le borse di  studio  cofinanziate  dal  POR  Calabria  FSE
2007/2013 o dal PON Ricerca & Competitivita'  2007-2013  si  richiama
l'obbligo, per i beneficiari delle  stesse,  di  riportare  esplicito
riferimento alla fonte del finanziamento su tutti i  documenti  e  le
pubblicazioni, in particolare, se di natura tecnico scientifica. 
    8. Il dottorando che, per motivi di lavoro, abbandoni il Corso  o
la Scuola, decade dal Dottorato e dal diritto  alla  fruizione  della
borsa ed e' tenuto a restituire le somme percepite. 
    9. Il dottorando, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti,
puo' svolgere attivita'  di  supporto  alla  didattica,  fino  ad  un
massimo di 30 ore per  anno  accademico  (per  i  titolari  di  borsa
finanziata dal FSE, sempre garantendo la sussistenza della condizione
di disoccupazione/inoccupazione di cui ai d.lgs.  n.  181/2000  e  n.
297/2002). 
    10. I dottorandi  con  borsa  di  studio  possono  rinunciare  al
proseguimento della borsa  di  studio  e  chiedere  al  Collegio  dei
Docenti di formulare un programma per proseguire  la  loro  attivita'
formativa fino  al  conseguimento  del  titolo,  anche  in  un  tempo
superiore a quello  stabilito  per  i  corsi  normali,  comunque  non
superiore alla durata fissata nel bando di concorso  incrementata  di
un anno, escluso l'anno di  eventuale  proroga  per  la  redazione  e
presentazione della tesi o per l'espletamento dell'esame  finale  per
il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. Per  le  borse  di
studio FSE vale il periodo di attuazione riportato  al  comma  4  del
precedente articolo 1 del presente bando. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
              Modalita' per il conseguimento del titolo 
 
 
    Il titolo di Dottore di Ricerca verra'  conferito  a  conclusione
del Corso/Scuola a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico,  documentati  da  una  dissertazione  finale  scritta  e
accertati da una apposita Commissione. 
    La tesi di dottorato finale,  cosi'  come  ogni  pubblicazione  o
prodotto di ricerca sviluppato nell'ambito del periodo di  dottorato,
finanziato da una borsa FSE o  dal  PON  dovra'  contenere  esplicito
riferimento alla  fonte  del  finanziamento  per  come  previsto  dai
Regolamenti Comunitari e dalla normativa nazionale per gli interventi
cofinanziati dal FSE e dalle Linee guida regionali citate in premessa
o dal PON. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                     Trattamento dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13, del d.lgs. n. 196/2003, i  dati  personali
forniti dai candidati saranno  raccolti  presso  l'Universita'  della
Calabria, per le finalita' di  gestione  della  selezione  e  saranno
trattati   anche   presso   una   banca   dati   automatizzata   pure
successivamente all'eventuale  instaurazione  del  rapporto,  per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto  medesimo  e  per  fini
istituzionali. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
selezione. La partecipazione al concorso comporta  nel  rispetto  dei
principi di cui al d.lgs. n. 196/2003 espressione di tacito  consenso
a che i dati personali dei  candidati  vengano  pubblicati  sul  sito
internet dell'Universita' della Calabria. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate   alla
posizione giuridico-economica del candidato. 
    Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7  del  citato
d.lgs. tra i quali figura il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  li
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui  il  diritto
di far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non  conformi  alla  legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
 
    Per quanto non previsto nel  presente  bando  vale  la  normativa
vigente in materia. 
    Il presente bando e' stato sottoposto e approvato  dalla  Regione
Calabria che ne ha  verificato  la  conformita'  del  rispetto  della
normativa del  FSE  e  secondo  quanto  previsto  dalle  Linee  Guida
regionali citate in premessa. 
    Il presente bando sara'  inviato  al  Ministero  dell'Istruzione,
Universita' e Ricerca e sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale. 
    Il presente bando e' consultabile sui siti internet  dell'Ateneo:
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati                             e
www.amministrazione.unical.it (Bandi e concorsi)  e  sul  sito  della
Regione Calabria https://www.regione.calabria.it/istruzione. 
      Rende, 7 febbraio 2012 
 
                                                  Il rettore: Latorre