Concorso per 78 allievi marescialli dell'esercito (lazio) 61 allievi marescialli marina militare (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 139
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 16 del 28-02-2012
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO   (scad.  29 marzo 2012) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso biennale di 78 allievi marescialli dell' ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 28-02-2012
Data Scadenza bando 29-03-2012
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO   (scad.  29 marzo 2012)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso
  biennale  di  78  allievi  marescialli  dell'Esercito,  61  allievi
  marescialli della  Marina  militare  -  di  cui  50  per  il  Corpo
  equipaggi militari marittimi e 11 per il Corpo delle capitanerie di
  porto - e 59 allievi marescialli dell'Aeronautica militare. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; 
    Visti i decreti ministeriali del  5  novembre  1997,  concernenti
«modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento  degli
allievi marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica militare»; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  13  marzo  1998,
concernente  «modalita'  per  lo  svolgimento  dei  concorsi  per  il
reclutamento degli  allievi  marescialli  della  Marina  militare»  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
«codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «modifiche  al
regolamento recante  norme  relative  all'autonomia  didattica  degli
Atenei, approvato con decreto  del  Ministro  dell'universita'  della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509»; 
    Vista la direttiva tecnica  impartita  dalla  Direzione  generale
della sanita' militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni
e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista la direttiva tecnica  impartita  dalla  Direzione  generale
della sanita' militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni
e integrazioni, per  delineare  il  profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, i titoli II  e
III del  libro  IV,  concernenti  norme  per  il  reclutamento  e  la
formazione del personale militare, e l'articolo  2186  che  fa  salva
l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non   regolamentari,   delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero  della  difesa,  dello  Stato  maggiore  della
difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati  maggiori
di Forza armata e del Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,
emanati  in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata   dal
predetto codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare», come  modificato  e  integrato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270,  e,
in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per
il reclutamento e la formazione del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia»; 
    Visto il decreto dirigenziale emanato  dalla  Direzione  generale
della sanita' militare il 9 agosto  2010  con  il  quale  sono  state
apportate   modifiche    alla    «direttiva    tecnica    riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa
di non idoneita' al servizio militare» e alla «direttiva tecnica  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare» del 5 dicembre 2005, sopracitate; 
    Vista  la   direttiva   applicativa   del   sopracitato   decreto
dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale  della
sanita'  militare  il  10  agosto  2010,  e  il  relativo  comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2010; 
    Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011  -  registrato  alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visti i fogli n. M_D SSMD 0103410 del 18 novembre 2011 e  n.  M_D
SSMD 0103667 del 21 novembre 2011 con  il  quale  lo  Stato  maggiore
della difesa ha comunicato rispettivamente  le  entita'  massime  dei
reclutamenti del personale militare autorizzate  per  il  2012  e  la
percentuale dei posti da riservare al  reclutamento  dei  marescialli
delle Forze armate attraverso il concorso interno per l'anno 2012, ai
sensi dell'articolo 2197 del citato decreto legislativo n. 66/2010; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012); 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2012-2014; 
    Visto il foglio n. 6574 Cod. id. RESTAV2 - Ind.  Cl.  05.02.11/03
del 28 dicembre 2011 dello Stato maggiore  dell'Esercito  concernente
gli elementi di programmazione  per  il  reclutamento  degli  allievi
marescialli dell'Esercito per il 2012; 
    Visti i fogli n. M_D MISCLRO 0010615 del 3 novembre 2011 e n. M_D
MISCLRO 0011537 del 28 novembre 2011  dell'Ispettorato  delle  scuole
della Marina militare concernente gli elementi di programmazione  per
il reclutamento degli allievi marescialli della Marina  militare  per
il 2012; 
    Visto il foglio SMA123/P.13.02 M_DARM001/0008735 del  3  febbraio
2012 dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare  concernente  gli
elementi  di  programmazione  per  il  reclutamento   degli   allievi
marescialli dell'Aeronautica militare per il 2012; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010,
concernente la  nomina  dell'ammiraglio  ispettore  capo  (CP)  Marco
BRUSCO a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  generale  per  il  personale
militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                              Titolo I 
 
 
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I  CONCORSI  PUBBLICI  RELATIVI
ALL'AMMISSIONE  AI  CORSI  BIENNALI  (2012  -   2014)   PER   ALLIEVI
MARESCIALLI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA MILITARE  E  DELL'AERONAUTICA
                              MILITARE 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                             Generalita' 
 
    1. Sono indetti i  seguenti  concorsi  per  il  reclutamento  del
personale da avviare ai corsi per  allievi  marescialli  delle  Forze
armate: 
      a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione  al
15°  corso  biennale  (2012   -   2014)   per   allievi   marescialli
dell'Esercito; 
      b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione  al
15° corso biennale (2012 - 2014) per allievi marescialli della Marina
militare suddivisi tra il Corpo equipaggi  militari  marittimi  e  il
Corpo delle capitanerie di porto; 
      c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione  al
15°  corso  biennale  (2012   -   2014)   per   allievi   marescialli
dell'Aeronautica militare. 
    2. Nei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1  sono  previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti,  ovvero
dei  parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   se   unici
superstiti, del personale delle Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
carabinieri, e delle Forze di polizia  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio nonche' dei diplomati delle Scuole militari e degli
assistiti dall'Opera nazionale  di  assistenza  per  gli  orfani  dei
militari di carriera  dell'Esercito  italiano,  dall'Istituto  Andrea
Doria per l'assistenza dei familiari e  degli  orfani  del  personale
della  Marina  militare,  dall'Opera  nazionale  per  i  figli  degli
aviatori e dall'Opera nazionale di  assistenza  per  gli  orfani  dei
militari dell'Arma dei carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  in  possesso  dei
prescritti requisiti. 
    3. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei  vincitori  alla  frequenza
dei corsi in ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della  spesa  pubblica.
In tal  caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  dare
formale  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                Requisiti generali di partecipazione 
 
    1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente  articolo  1,
comma 1, fatte salve eventuali eccezioni  che  saranno  indicate  nei
successivi  articoli,  i  candidati  devono  possedere   i   seguenti
requisiti generali: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) aver conseguito o essere in grado di conseguire  al  termine
dell'anno scolastico 2011 - 2012 un diploma di istruzione  secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato  dal
corso  annuale  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi   universitari
dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969,  n.  910  e  successive
modificazioni. La partecipazione al concorso dei candidati che  hanno
conseguito o stanno per conseguire all'estero  il  titolo  di  studio
prescritto e' subordinata alla documentazione  dell'equipollenza  del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati; 
      c) godere dei diritti civili e politici; 
      d) aver compiuto il 17° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno di compimento del 26° anno di  eta'.  Coloro  che  hanno  gia'
prestato  servizio  militare  obbligatorio   o   volontario   possono
partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento
del 28° anno di eta', qualunque grado rivestono; 
      e) essere riconosciuti in possesso  dell'idoneita'  psicofisica
ed attitudinale al servizio  militare  incondizionato  per  l'impiego
negli  incarichi  relativi  al  grado  nonche'  nelle   categorie   e
specialita' di assegnazione  previste  nel  ruolo  marescialli  delle
Forze  armate.  Tale  idoneita'  sara'  accertata  con  le  modalita'
indicate nei successivi articoli; 
      f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la  potesta',  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nelle Forze armate; 
      g)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      h) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      l) aver tenuto condotta incensurabile; 
      m)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      n) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti sanitari; 
      o) se candidati di sesso maschile: 
        1) non aver prestato servizio sostitutivo civile a  meno  che
abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza  secondo  le
modalita'  riportate  al  comma  3  dell'articolo  636  del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        2) avere la statura non inferiore a m. 1,65  e,  per  i  soli
candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non
superiore a m. 1,95; 
      p) se candidati  di  sesso  femminile:  avere  la  statura  non
inferiore a m. 1,61 e, per  i  soli  candidati  al  concorso  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), non superiore a m. 1,95. 
    2. Gli appartenenti ai ruoli dei  sergenti  e  dei  volontari  in
servizio  permanente  e  i  volontari  in  ferma  in   servizio   per
partecipare al concorso, oltre a possedere i  requisiti  indicati  al
comma 1, lettere b) ed  o),  numero  2)  per  i  candidati  di  sesso
maschile e lettere b) e  p)  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
devono: 
      a) non aver superato il giorno di compimento del  28°  anno  di
eta'; 
      b) non aver riportato la sanzione disciplinare  della  consegna
di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
      c) essere in possesso della qualifica non  inferiore  a  «nella
media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni. 
    3. Ai sensi dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi  per  allievi
marescialli sara'  inoltre  subordinata  all'accertamento  d'ufficio,
anche successivo all'ammissione presso gli  istituti  di  formazione,
del possesso dei requisiti di  moralita'  e  condotta  stabiliti  per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura,  da  accertarsi  con  le
modalita' previste dalla vigente normativa. 
    4. I requisiti generali prescritti per i concorsi dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande  indicato  al  successivo  articolo  3  e   dovranno   essere
mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione ai corsi e
per tutta la  durata  del  ciclo  formativo,  pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento  motivato  del
Direttore generale per il personale militare o di  autorita'  da  lui
delegata. L'accertamento, anche  successivo  al  reclutamento,  della
mancanza  di  uno  dei  predetti  requisiti,   anche   per   condotta
incolpevole dell'interessato, comportera'  la  decadenza  di  diritto
dall'arruolamento volontario. 
    5. I candidati di sesso femminile  in  stato  di  gravidanza  non
potranno  essere  sottoposti  all'accertamento   dei   requisiti   di
idoneita' previsti dai successivi articoli 12, comma 1,  lettera  b),
21, comma 1, lettera b) e 30, comma 1,  lettera  b),  in  quanto,  ai
sensi dell'articolo 580 del decreto del Presidente  della  Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo stato  di  gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato
di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste  dal
presente bando, la  Direzione  generale  per  il  personale  militare
procedera' ad una nuova convocazione agli  accertamenti  sanitari  in
data compatibile con  la  definizione  delle  graduatorie  finali  di
merito. Se in occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo
impedimento perdura, le preposte commissioni  o  la  sottocommissione
per gli accertamenti sanitari di cui  al  successivo  articolo  5  ne
daranno notizia alla citata  Direzione  generale  che  escludera'  il
candidato   dal   concorso   per    impossibilita'    di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    6. I candidati in servizio, nominati vincitori  dei  concorsi  di
cui al precedente articolo 1, comma 1, saranno ammessi ai  rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza armata/Corpo armato d'appartenenza. 
    7. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione  al  concorso  prescelto  di  cui
all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente  bando,
deve essere: 
      a) compilata e inviata con modalita' on-line -  fatti  salvi  i
casi previsti dalla successiva lettera  b),  nonche'  dai  successivi
commi 2 e  3  -  attraverso  il  sito  internet  www.difesa.it,  area
concorsi    on-line    difesa,    ovvero     il     sito     intranet
www.persomil.sgd.difesa.it entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni a decorrere dal giorno successivo a  quello  di  pubblicazione
del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale, seguendo  le
istruzioni per  la  compilazione  che  saranno  fornite  dal  sistema
automatizzato. Al termine della compilazione della domanda  e  subito
dopo  l'invio  on-line   della   stessa,   il   candidato   ricevera'
automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato: 
        1) la «notifica di acquisizione»  della  domanda  al  sistema
informatico del  Ministero  della  difesa,  recante  in  allegato  il
relativo  format  contenente  i  dati   inseriti   (da   stampare   e
conservare); 
        2) la «conferma di partecipazione» (da stampare e portare  al
seguito il giorno dello svolgimento della prova scritta). 
    La predetta documentazione non deve essere spedita. 
    All'atto della  presentazione  per  lo  svolgimento  della  prova
scritta di cui ai successivi articoli 13, 22 e 31, i candidati devono
consegnare la «conferma di  partecipazione»  precedentemente  citata,
sottoscrivendola in  presenza  del  personale  preposto.  Inoltre,  i
candidati che alla data di  scadenza  del  termine  di  presentazione
delle domande sono minorenni dovranno compilare on-line (seguendo  le
relative istruzioni),  unitamente  alla  domanda  di  partecipazione,
l'atto di assenso, conforme  all'allegato  B  che  costituisce  parte
integrante  del  presente  bando,   che   dovra'   essere   stampato,
sottoscritto da entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' (o,  in  mancanza  di  essi,  dal
tutore), e consegnato il giorno della prova, unitamente alla copia di
un documento di identita' dei sottoscrittori in corso  di  validita'.
L'amministrazione procedera' al controllo dei dati dichiarati. 
    Nel caso  in  cui  non  sia  possibile  accedere  alla  procedura
on-line,  il  sistema  automatizzato  provvedera'  ad  informare   il
candidato della temporanea indisponibilita' del servizio con l'invito
a riprovare in un secondo momento; 
      b) compilata sul modulo di cui al citato allegato A, in caso di
indisponibilita' di sistemi informatici  ovvero  qualora  il  sistema
automatizzato  dia  informazione  di   un'avaria   permanente   della
procedura on-line. La domanda deve  essere  firmata  per  esteso  dal
candidato che, ai sensi dell'articolo 38, comma  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  alleghera'  la
copia di un documento di  identita'  in  corso  di  validita'  e,  se
minorenne,  l'atto  di  assenso,  conforme  al  citato  allegato   B,
sottoscritto da entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita
legittimamente l'esclusiva potesta'  o,  in  mancanza  di  essi,  dal
tutore, unitamente alla  copia  di  un  documento  di  identita'  dei
sottoscrittori in corso di validita'. La domanda, cosi' perfezionata,
deve essere spedita entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni
decorrenti dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale (a  tal  fine  fa
fede la data apposta dall'ufficio postale accettante), esclusivamente
a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento  al  Ministero  della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I  Reparto  -
2^ Divisione - 1^ Sezione, casella postale n. 15318 -  Ufficio  poste
italiane - 00143 Roma Laurentino. Sulla busta  di  spedizione  dovra'
essere  riportata  la  seguente  dicitura   «15°   concorso   allievi
marescialli (seguita dall'indicazione della Forza armata prescelta)».
Se il trentesimo  giorno  e'  festivo,  il  termine  di  scadenza  e'
prorogato al  primo  giorno  seguente  non  festivo,  secondo  quanto
disposto dall'articolo 155 del codice di procedura  civile.  All'atto
della presentazione alla prova scritta di cui ai successivi  articoli
13, 22 e 31, i candidati dovranno portare al seguito  ed  esibire  al
personale preposto la ricevuta di accettazione della raccomandata  e,
se posseduto, l'avviso di ricevimento. 
    2. I candidati residenti all'estero o che si  trovano  all'estero
per motivi diversi possono presentare la domanda,  entro  il  termine
indicato al precedente comma 1, all'Autorita' diplomatica o consolare
che ne curera' l'inoltro alla Direzione  generale  per  il  personale
militare con la massima sollecitudine. In tal caso  per  la  data  di
presentazione fara' fede la data di  assunzione  a  protocollo  della
domanda da parte dell'Autorita' diplomatica o consolare. 
    3. I militari impiegati fuori  dal  territorio  nazionale  presso
unita' dislocate in operazioni,  se  impossibilitati  ad  inviare  la
domanda con procedura on-line di cui al precedente comma  1,  lettera
a), devono presentare, entro il termine precedentemente indicato,  la
domanda di partecipazione al comando di appartenenza che  provvedera'
all'inoltro della stessa alla Direzione  generale  per  il  personale
militare entro il terzo giorno successivo con il mezzo  piu'  celere,
dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In  tal  caso
per  la  data  di  presentazione  fa  fede  quella  di  assunzione  a
protocollo del comando ricevente. 
    4. I candidati militari in servizio hanno, comunque, l'obbligo di
consegnare al comando di appartenenza, entro  tre  giorni  dall'invio
della domanda  di  partecipazione  al  concorso,  copia  del  modello
inoltrato on-line e stampato, ovvero copia della  domanda  spedita  a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento  unitamente  alla  copia
della  relativa  ricevuta  postale  di   accettazione.   Il   comando
provvedera' agli adempimenti previsti al successivo articolo 4. 
    5.  Con  la  trasmissione  on-line  della  domanda,  o   con   la
sottoscrizione e l'invio della stessa in caso di spedizione  a  mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  il  candidato,  oltre  a
manifestare  esplicitamente  il  consenso  alla   raccolta   e   alla
trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali  dati
e'  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    6.  Le  variazioni  e/o  le  integrazioni  riguardanti   i   dati
anagrafici, i titoli di merito e di preferenza indicati nella domanda
di  partecipazione  al  concorso  saranno  ritenute  valide  solo  se
effettuate non oltre la data di scadenza del termine di presentazione
della stessa e, ferme restando le procedure previste dal  sistema  di
presentazione on-line (seguire le  istruzioni  indicate  dal  sistema
automatizzato),  dovranno  essere  tempestivamente  comunicate   alla
Direzione generale per  il  personale  militare  all'indirizzo  sopra
indicato a mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento,  ovvero  a
mezzo fax  al  numero  06517052766,  con  dichiarazione  sottoscritta
dall'interessato e corredata da copia fotostatica di un documento  di
identita' in corso di validita'. L'Amministrazione non assume  alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive segnalazioni  di  variazione  del  recapito,  da  ritardate
ricezioni da parte dei candidati di avvisi di convocazioni  dovute  a
disguidi  postali,  da  altre  cause   non   imputabili   a   proprie
inadempienze o a cause di forza maggiore. 
    7. La Direzione generale per il personale militare si riserva  la
facolta' di regolarizzare le  domande  che,  inoltrate  nei  termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    8. L'Amministrazione non prendera' in considerazione le domande: 
      a) non conformi al citato allegato A; 
      b)  inviate  con  modalita'  diverse  da  quelle  stabilite  ai
precedenti commi 1, 2 e 3; 
      c) prive di firma autografa o non in originale,  se  spedite  a
mezzo raccomandata secondo le modalita' di cui al precedente comma 1,
lettera b); 
      d) spedite per il  tramite  dei  comandi  militari  quando  non
previsto,  ovvero  fatte  pervenire  dal  candidato  a  mezzo   posta
militare. 
    Non saranno, altresi', prese in considerazione le variazioni  e/o
le integrazioni riguardanti  i  titoli  di  merito  e  di  preferenza
compilate, documentate ed inoltrate con modalita' diverse  da  quelle
stabilite dal precedente comma 6. 
 
                               Art. 4. 
 
 
    Istruttoria delle domande dei candidati militari in servizio 
 
    1. I comandi, ricevuta copia della domanda di  partecipazione  da
parte dei militari in servizio, devono: 
      a) verificare se  il  candidato,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso, e' in  possesso  dei  requisiti  prescritti  al  precedente
articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere a), b) e c). Se il
candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli  stessi
comandi devono spedire il modello  in  allegato  C,  che  costituisce
parte  integrante  del  presente  bando,  debitamente   compilato   e
corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di  cui
trattasi,  alla  Direzione  generale  per   il   personale   militare
all'indirizzo indicato al precedente articolo 3, comma 1, lettera b),
a mezzo posta assicurata, entro il 3° giorno successivo a  quello  di
scadenza del termine di presentazione delle domande.  Una  copia  del
citato allegato C deve essere inviata anche via e-mail  all'indirizzo
r1d2s1@persomil.difesa.it; 
      b) informare, in caso di trasferimento del candidato, il  nuovo
ente di destinazione della partecipazione del militare  al  concorso.
L'ente di nuova destinazione assumera' la  competenza  per  tutte  le
successive  incombenze  relative  alla  procedura  concorsuale.   Del
trasferimento dovra' essere contestualmente  informata  la  Direzione
generale per il personale militare; 
      c) comunicare tempestivamente alla Direzione  generale  per  il
personale militare  ogni  variazione  riguardante  la  posizione  del
candidato  (instaurazione  di  procedimenti  disciplinari  e  penali,
collocamento in congedo, ecc.); 
      d) redigere, per i soli  militari  in  servizio  nell'Esercito,
candidati al concorso di cui  al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera  a),  a  cura  delle  competenti  autorita'  gerarchiche,  il
previsto documento  valutativo  chiuso  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande indicando quale  motivo  della
compilazione: «partecipazione al concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'ammissione al 15°  corso  biennale  (2012  -  2014)  per
allievi marescialli dell'Esercito». 
    2. Per i candidati di cui al precedente comma 1 che  risulteranno
idonei e utilmente collocati nella graduatoria della prova scritta di
cui ai successivi articoli 13, 22 e 31, i rispettivi comandi dovranno
predisporre un plico sigillato contenente: 
      a) copia della documentazione matricolare aggiornata alla  data
di scadenza del bando; 
      b) copia della documentazione  valutativa  raccolta  in  ordine
cronologico riferita al periodo di servizio prestato,  relativo  agli
ultimi due anni o  a  tutto  il  periodo  di  servizio  prestato,  se
inferiore a due anni, antecedenti la data di scadenza del termine  di
presentazione delle  domande,  corredata  dall'attestazione  e  dalla
dichiarazione di completezza. 
    Il plico sigillato dovra' essere  consegnato  dal  candidato,  al
personale preposto, all'atto  della  convocazione  per  sostenere  la
prova  ginnica  ovvero  gli  accertamenti  sanitari  e   attitudinali
previsti dal presente bando di concorso. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                             Commissioni 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  articolo
1, comma 1, con decreti  del  Direttore  generale  per  il  personale
militare o di autorita' da lui delegata, saranno nominate le seguenti
commissioni e sottocommissioni, i cui  componenti  sono  designati  a
cura delle rispettive Forze armate: 
      a) per il concorso di cui al precedente  articolo  1  comma  1,
lettera a): 
        1) commissione esaminatrice; 
        2) sottocommissione tecnica per la prova ginnica; 
        3) sottocommissione medica per l'accertamento sanitario; 
        4) sottocommissione tecnica per l'accertamento attitudinale; 
      b) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera b): 
        1) commissione esaminatrice; 
        2) commissione per l'accertamento sanitario; 
        3) commissione per l'accertamento attitudinale; 
        4) commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera c): 
        1) commissione esaminatrice; 
        2) commissione per l'accertamento sanitario; 
        3) commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), numero 1) sara' composta da: 
      a) un dirigente ovvero  un  ufficiale  dell'Esercito  di  grado
equiparato, presidente; 
      b)  quattro  ufficiali   superiori   in   servizio   permanente
dell'Esercito, di cui uno medico, membri; 
      c) un  dipendente  civile  dell'Amministrazione  della  difesa,
appartenente alla  terza  area  funzionale,  fascia  retributiva  non
inferiore a F3, membro; 
      d) un  dipendente  civile  dell'Amministrazione  della  difesa,
appartenente alla terza area funzionale, fascia retributiva F1 o  F2,
ovvero  un  ufficiale  inferiore  in  servizio  permanente  di  grado
equiparato, segretario. 
    3. Le sottocommissioni di cui al precedente comma 1, lettera  a),
numeri 2), 3) e 4),  presiedute  ognuna  da  un  ufficiale  superiore
scelto tra i quattro membri della commissione esaminatrice di cui  al
precedente comma 2, lettera b),  saranno  composte  come  di  seguito
indicato: 
      a) sottocommissione tecnica per la prova ginnica: 
        1) un  ufficiale  dell'Esercito  di  grado  non  inferiore  a
capitano, membro; 
        2) un  ufficiale  dell'Esercito  di  grado  non  inferiore  a
capitano  qualificato  istruttore  militare  di  educazione   fisica,
membro; 
        3) un ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario; 
      b) sottocommissione medica per  l'accertamento  sanitario:  due
ufficiali dell'Esercito medici di grado  non  inferiore  a  capitano,
membri; 
      c) sottocommissione tecnica per l'accertamento attitudinale: 
        1) un ufficiale dell'Esercito perito selettore  attitudinale,
membro; 
        2) un ufficiale dell'Esercito psicologo, membro; 
        3) un ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario. 
    4. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera b), numero 1) sara' composta da: 
      a) un ufficiale con il grado di contrammiraglio o  di  capitano
di vascello, presidente; 
      b) due ufficiali superiori della Marina militare,  di  cui  uno
del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, membri; 
      c) un ufficiale inferiore, segretario. 
    5. Le commissioni di cui  al  precedente  comma  1,  lettera  b),
numeri 2), 3) e 4) saranno composte come di seguito indicato: 
      a) commissione per l'accertamento sanitario: 
        1) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello
del Corpo sanitario, presidente; 
        2) due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello
del Corpo sanitario, membri; 
        3)  un  sottufficiale  della  Marina   militare   del   ruolo
marescialli, segretario. 
    La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici della
Marina militare o di medici specialisti esterni; 
      b) commissione per l'accertamento attitudinale: 
        1)  un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  capitano  di
vascello, presidente; 
        2)  due  ufficiali  della  Marina  militare  specialisti   in
selezione attitudinale, membri; 
        3)  un  sottufficiale  della  Marina   militare   del   ruolo
marescialli, segretario. 
    La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali  specialisti
in selezione attitudinale; 
      c) commissione per le prove di efficienza fisica: 
        1) un ufficiale superiore della Marina militare, presidente; 
        2) un ufficiale della Marina militare, membro; 
        3)  un  sottufficiale  della  Marina   militare   del   ruolo
marescialli, segretario. 
    La commissione si potra' avvalere del supporto di  ufficiali  e/o
sottufficiali della Marina militare esperti di settore. 
    6. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera c), numero 1) sara' composta da: 
      a) un ufficiale  dell'Aeronautica  militare  di  grado  pari  o
superiore a colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, membri; 
      c) un ufficiale inferiore, segretario. 
    7. Le commissioni di cui  al  precedente  comma  1,  lettera  c),
numeri 2) e 3) saranno composte come di seguito indicato: 
      a) commissione per l'accertamento sanitario: 
        1) un ufficiale medico  dell'Aeronautica  militare  di  grado
pari o superiore a colonnello in servizio permanente, presidente; 
        2) due ufficiali superiori medici  dell'Aeronautica  militare
in servizio permanente, membri; 
        3) un sottufficiale dell'Aeronautica militare  senza  diritto
di voto, segretario; 
      b) commissione per l'accertamento attitudinale: 
        1) un ufficiale dell'Aeronautica militare  di  grado  pari  o
superiore a colonnello, presidente; 
        2) due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, membri; 
        3)  un   ufficiale   inferiore   dell'Aeronautica   militare,
segretario. 
 
                               Art. 6. 
 
Documentazione   da   produrre   per    l'ammissione    alla    prova
  ginnica/efficienza  fisica  ed  agli   accertamenti   sanitario   e
  attitudinale 
 
 
    1. I candidati ammessi alla prova ginnica  ed  agli  accertamenti
sanitario e attitudinale, dovranno presentarsi nel giorno e  nell'ora
stabilita in conformita' a quanto indicato  ai  successivi  articoli,
presso i Centri di selezione dell'Esercito e  della  Marina  militare
ovvero presso la Scuola  marescialli  dell'Aeronautica  militare  per
essere sottoposti agli accertamenti previsti dal presente bando.  Gli
assenti saranno  considerati  rinunciatari  e  pertanto  esclusi  dal
concorso, salvo quanto previsto al successivo  articolo  9.  All'atto
della presentazione presso i  predetti  enti,  i  candidati  dovranno
sottoscrivere    la    dichiarazione    di     consenso     informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo quanto  indicato
nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente  bando
di concorso, e consegnare la seguente documentazione: 
      a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di
tipo  B,  rilasciato  da   medici   appartenenti   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a  strutture  sanitarie  pubbliche  o
private accreditate presso il servizio sanitario  nazionale  (SSN)  e
che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati  in
medicina dello sport; tale certificazione per essere ritenuta  valida
deve essere stata rilasciata in data non anteriore  ad  un  anno  dal
giorno stabilito per l'effettuazione delle prove fisiche/ginniche; 
      b) certificato conforme all'allegato E, che  costituisce  parte
integrante del presente bando di  concorso,  rilasciato  dal  proprio
medico di fiducia e controfirmato dall'interessato,  che  attesti  lo
stato   di   buona   salute,   la   presenza/assenza   di   pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti;  tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere  stato  rilasciato
in  data  non  anteriore  a  sei  mesi  dal  giorno   stabilito   per
l'effettuazione degli accertamenti sanitari; 
      c)  referto  attestante   l'esito   negativo   del   test   per
l'accertamento  della  positivita'  per  anticorpi  per   HIV;   tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere  stato  rilasciato
in  data  non  anteriore  a  tre  mesi  dal  giorno   stabilito   per
l'effettuazione degli accertamenti sanitari; 
      d) referto attestante l'effettuazione dei markers  virali  anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc  e  anti  HCV;  tale  certificato  per
essere ritenuto valido deve  essere  stato  rilasciato  in  data  non
anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per  l'effettuazione  degli
accertamenti sanitari; 
      e)  se  posseduto,  esame  radiografico  del  torace   in   due
proiezioni, con relativo referto. Se privo di tale esame e/o referto,
il candidato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di  consenso
per l'eventuale effettuazione degli esami radiologici. 
    I candidati di sesso  femminile,  in  aggiunta  a  quanto  sopra,
dovranno consegnare anche: 
      a) ecografia pelvica, con relativo referto,  eseguita  in  data
non anteriore a tre mesi dal  giorno  stabilito  per  l'effettuazione
degli accertamenti sanitari; 
      b) referto attestante l'esito del test di gravidanza,  mediante
analisi su sangue o urine, rilasciato in data non anteriore a  cinque
giorni lavorativi dal  giorno  stabilito  per  l'effettuazione  delle
prove fisiche. Il candidato  che  non  esibira'  tale  referto  sara'
sottoposto al test di gravidanza ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dal precedente articolo 2, comma 5. 
    Oltre alla predetta documentazione, i candidati  al  concorso  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) devono consegnare il  referto
delle analisi eseguito sulle urine, effettuato in data non  anteriore
a tre mesi precedenti l'accertamento sanitario, per  la  ricerca  dei
seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o  psicotrope:
amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi (THC). 
    2. I candidati al  concorso  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b) devono  inoltre  consegnare  il  referto  degli  esami  di
seguito elencati,  effettuati  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi
precedenti l'accertamento sanitario: 
      a) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      b) referto delle analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT. 
    3. I candidati  di  minore  eta'  dovranno  consegnare  anche  il
modello  di  dichiarazione  di  consenso  informato  al   trattamento
sanitario - firmato dal  minore  e  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza di essi, dal tutore, unitamente alla copia di  un  documento
di identita' dei sottoscrittori  -  di  cui  al  citato  allegato  B,
compilato in occasione dell'invio della domanda di partecipazione  al
concorso  in  conformita'  alle  procedure  previste  dal  precedente
articolo 3, comma 1, lettere a) e b). 
    4. I certificati/referti di cui alle precedenti lettere c) e  d),
nonche' dell'ecografia pelvica e  del  test  di  gravidanza  dovranno
essere  rilasciati  da  una  struttura  sanitaria   pubblica,   anche
militare, o privata accreditata con  il  SSN  (in  quest'ultimo  caso
dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante  che
trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il SSN). 
    5. I certificati/referti devono essere  consegnati  in  originale
ovvero in copia con attestazione di conformita' nei termini di legge.
Se gli originali sono gia' in possesso dell'Amministrazione e  ancora
in corso di validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al
precedente comma 1, il candidato  dovra'  indicare  per  iscritto  la
data, il luogo e l'amministrazione che detiene la  documentazione  in
originale, utilizzando la dichiarazione di  cui  all'allegato  F  che
costituisce  parte  integrante  del  presente   bando.   La   mancata
presentazione anche di uno soltanto dei suddetti certificati/referti,
ovvero  la  non  conformita'  degli  stessi,  determinera'   la   non
ammissione all'accertamento sanitario e la conseguente esclusione dal
concorso. 
    6. I candidati in possesso di titoli di merito di cui ai seguenti
allegati, che costituiscono parte integrante del bando di concorso: 
      - G, per il concorso di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera
a); 
      - H, per il concorso di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera
b); 
      - I, per il concorso di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera
c), 
o di titoli di preferenza di  cui  all'allegato  L,  che  costituisce
parte integrante del presente bando di concorso, dovranno  consegnare
copia  della  relativa  documentazione   probante   unitamente   alla
dichiarazione  sostitutiva  di  cui  al  citato  allegato  F  e  alla
fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. 
    I predetti titoli, ad eccezione del  titolo  di  studio,  saranno
ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza  del  termine
di  presentazione  delle  domande,  dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione
presso le sedi stabilite per sostenere le prove e gli accertamenti di
cui ai successivi articoli 14, 23 e 33. 
    7. I candidati  dovranno,  altresi',  consegnare  una  copia  non
autenticata del diploma di istruzione secondaria di secondo grado  di
durata quinquennale. I diplomi di durata quadriennale dovranno essere
corredati da apposita documentazione o  dichiarazione  attestante  il
superamento dell'anno integrativo. I  candidati  che,  alla  data  di
convocazione per sostenere la prova ginnica, l'accertamento sanitario
e l'accertamento attitudinale, non hanno ancora sostenuto  gli  esami
di maturita' o concluso l'anno  integrativo,  dovranno  sottoscrivere
un'apposita dichiarazione, da  consegnare  al  personale  incaricato,
riguardante la temporanea mancanza del titolo di studio.  I  medesimi
candidati, se giudicati idonei  ai  citati  accertamenti,  dopo  aver
sostenuto l'esame di maturita' dovranno produrre,  entro  il  settimo
giorno successivo, una copia del diploma o certificato sostitutivo  o
dichiarazione sostitutiva del medesimo  con  l'indicazione  del  voto
conseguito ed inviarla all'indirizzo citato al precedente articolo 3,
comma 1, lettera b)  (fax  numero  06517052766)  corredata  da  copia
fotostatica di un documento di identita' in corso di validita'. 
    8. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                    Documentazione amministrativa 
 
    1. I candidati utilmente collocati nelle  graduatorie  finali  di
merito relative ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma  1
riceveranno comunicazione da parte della Direzione  generale  per  il
personale militare e dovranno produrre, all'atto della  presentazione
presso le Scuole per la frequenza del  corso  biennale,  la  seguente
documentazione: 
      a)  certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni   effettuate,
rilasciato - entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso  -
da strutture sanitarie pubbliche  (scheda  o  libretto  sanitario  se
militari); 
      b) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nella quale risulti: 
        1) la data e il luogo di nascita; 
        2) il possesso della cittadinanza italiana; 
        3) il godimento dei diritti civili e politici ovvero che  non
si e' incorsi in alcuna delle cause che ai sensi  delle  disposizioni
vigenti ne impediscano il possesso; 
        4) di non essere in atto imputati in procedimenti penali  per
delitti non colposi e di non essere  stati  sottoposti  a  misure  di
prevenzione; 
      c) certificato attestante il gruppo sanguigno ed il fattore  Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica; 
      d) referto di analisi di laboratorio  concernente  il  dosaggio
enzimatico del glugosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH)  eseguito  con
metodo quantitativo,  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,
entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso. 
    2. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese. 
 
                               Art. 8. 
 
 
        Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione 
 
    1.   La   Direzione   generale   per   il   personale   militare,
subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni  in  base
alla normativa vigente, convochera'  i  vincitori  presso  le  Scuole
sottufficiali dell'Esercito e  della  Marina  militare  e  la  Scuola
marescialli dell'Aeronautica militare per la frequenza del  corso  di
formazione e specializzazione. 
    2. I vincitori del concorso  si  dovranno  presentare  presso  le
citate  scuole  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  dalla  Direzione
generale per il personale militare  nella  lettera  di  convocazione.
Coloro che non si  presenteranno  saranno  considerati  rinunciatari,
salvo motivate e documentate cause di impedimento che dovranno essere
comunicate dagli interessati alla predetta Direzione generale entro i
due giorni successivi dalla citata  data  all'indirizzo  indicato  al
precedente articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero a mezzo fax al  n.
06517052766. La Direzione generale potra'  differire  la  data  della
convocazione  a  seguito  di  valutazione  insindacabile  dei  motivi
dell'impedimento, fino al settimo giorno  successivo  all'inizio  del
corso. 
    3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del  concorso  saranno
sottoposti a visita medica di incorporamento da parte  del  dirigente
del servizio sanitario delle citate scuole. I  candidati  riscontrati
«inidonei» alla predetta visita medica per la perdita di uno  o  piu'
requisiti  previsti  dal   presente   bando   di   concorso   saranno
immediatamente inviati alla competente commissione medico-legale  per
l'accertamento dell'idoneita' fisica quali allievi  marescialli.  Sia
nel caso di giudizio  di  inidoneita'  sia  nel  caso  di  temporanea
inidoneita'  superiore  a   trenta   giorni   i   candidati   saranno
immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso
con provvedimento motivato del Direttore generale  per  il  personale
militare o di  autorita'  da  lui  delegata.  I  vincitori  di  sesso
femminile saranno sottoposti preliminarmente al  test  di  gravidanza
mediante analisi delle urine; in caso  di  positivita'  del  predetto
test la sopracitata visita medica di incorporamento sara' sospesa  ai
sensi del citato  articolo  580  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e gli  interessati  saranno  rinviati
d'ufficio alla frequenza del primo corso utile. 
    4.  L'Amministrazione  della  difesa,  compatibilmente   con   le
esigenze di Forza armata, si riserva la facolta' di ricoprire i posti
che si renderanno disponibili in seguito alla mancata  presentazione,
alla rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneita'  alla  visita
medica di incorporamento dei vincitori,  provvedendo  a  convocare  i
candidati idonei che  seguono  nella  graduatoria  finale  di  merito
qualora il numero dei candidati dichiarati idonei  sia  superiore  al
numero  dei  posti  stabilito  dal  presente  bando.   In   caso   di
insufficiente numero  di  candidati  idonei  per  ripianare  i  posti
scoperti, l'Amministrazione si riserva la facolta' di devolvere  tali
posti in aumento a quelli previsti dal bando di concorso interno  per
allievi marescialli. 
    5. Agli allievi marescialli, una volta incorporati, potra' essere
chiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione  ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  Organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti. 
    6. Gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati in servizio o  in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia o ai
Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del  corso
ed assumere la qualifica di allievo maresciallo  previa  rinuncia  al
grado ed alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione  al  corso
stesso con la  conseguente  cancellazione  dai  rispettivi  ruoli  di
provenienza. Gli ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi
dal corso per allievi  marescialli,  possono  essere  reintegrati,  a
domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale  dei  ruoli  sergenti  e
volontari di truppa in servizio permanente, se cessa dalla  qualifica
di allievo maresciallo, sara' reintegrato nel grado,  ferme  restando
le dotazioni organiche stabilite dalla legge, ed il  tempo  trascorso
presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado. 
    Il personale di truppa in ferma prefissata o rafferma se  dimesso
dal corso puo' essere reimpiegato, previa sottoscrizione di  assenso,
nei  reparti/enti  di  provenienza,  nei  limiti  delle   consistenze
organiche, sempre che non siano  scaduti  i  limiti  temporali  della
ferma  prefissata  originariamente   contratta.   Gli   stessi   sono
reintegrati  nel  grado  precedentemente  rivestito  ed   i   periodi
trascorsi in  qualita'  di  allievo  sono  computati  nella  ferma  o
rafferma. In mancanza di assenso il predetto personale sara'  inviato
al proprio domicilio. Durante la frequenza  del  corso  agli  allievi
competono, se  piu'  favorevoli,  gli  assegni  del  grado  rivestito
all'atto dell'ammissione ai corsi. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                 Disposizioni amministrative e varie 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  di  svolgimento  delle
prove e degli accertamenti concorsuali sono a carico  dei  candidati.
Ai candidati in servizio militare deve  essere  concessa  la  licenza
straordinaria della durata limitata al/ai giorno/i  di  effettuazione
delle prove e degli accertamenti piu'  il  tempo  necessario  per  il
raggiungimento della sede delle prove e per il rientro nella sede  di
servizio. Non puo' essere rilasciato il certificato  di  viaggio.  Se
tali candidati non si presentano a  sostenere  le  prove  per  motivi
dipendenti dalla propria volonta', la  licenza  straordinaria  dovra'
essere commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 
    2.   I   candidati   incorporati   in   qualita'   di   volontari
successivamente  alla  data  di  presentazione   della   domanda   di
partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno: 
      a)  comunicare  alla  Direzione  generale  per   il   personale
militare,  a  mezzo  fax  al  n.  06517052766,  la  denominazione   e
l'indirizzo dell'ente presso il quale prestano servizio; 
      b) informare  per  iscritto  il  reparto/ente  d'incorporamento
circa l'inoltro della domanda di partecipazione. 
    3. I candidati  assenti  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati
rinunciatari  ed  esclusi  dal  concorso.  Tuttavia,  per  le   prove
concorsuali di cui ai successivi articoli, la Direzione generale  per
il personale  militare,  compatibilmente  con  i  relativi  tempi  di
svolgimento, potra' fissare una nuova ed ultima data di presentazione
non suscettibile di ulteriore proroga,  in  presenza  di  impedimento
dovuto a: 
      a) motivi di salute, debitamente documentati da  certificazione
sanitaria rilasciata dal medico  curante  o  da  struttura  sanitaria
pubblica ovvero struttura sanitaria militare; 
      b) concomitanza della data di convocazione  con  il  giorno  di
svolgimento degli esami di maturita'; 
      c)   inderogabili   esigenze   di   servizio   debitamente    e
tempestivamente  documentate  dal  comando  di  appartenenza  per   i
militari in servizio. 
    Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari
in servizio il comando di appartenenza - dovra' trasmettere, entro 24
ore dalla data in cui  e'  prevista  la  convocazione,  l'istanza  di
differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e la  copia
di un documento di identita' in corso di validita'  a  mezzo  fax  al
numero 06517052766. Le  istanze  incomplete  non  verranno  prese  in
considerazione. 
    La predetta Direzione generale si riserva altresi'  la  facolta',
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che  impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nei siti internet www.difesa.it/concorsi,
nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it e nel sito  della  Forza
armata  interessata  (www.esercito.difesa.it,   www.marina.difesa.it,
www.aeronautica.difesa.it),  definendone  le  modalita'.  Il   citato
avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti,  per  tutti  gli
interessati. 
    4.  Il  Ministero  della  difesa  provvedera'  ad  assicurare   i
candidati per eventuali infortuni che dovessero  verificarsi  durante
il periodo di permanenza presso le sedi di  svolgimento  delle  prove
d'esame. 
    5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente
bando di concorso potra' essere contattata la sezione  relazioni  con
il pubblico della Direzione generale per  il  personale  militare  al
numero 06517051012. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il  Ministero
della difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  I
Reparto - 2^ Divisione reclutamento sottufficiali per le finalita' di
gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di impiego, per le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento  dei  requisiti  di   partecipazione   e   per   la
valutazione dei titoli.  Le  medesime  informazioni  potranno  essere
comunicate unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate  allo  svolgimento  del   concorso   o   alla   posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i  quali  il  diritto
d'accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o  cancellare  i  dati  errati,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabile dei dati personali: 
      a) i responsabili degli enti di cui al precedente articolo 4; 
      b) i presidenti di commissione e  sottocommissioni  di  cui  al
precedente articolo 5; 
      c) il direttore della 2^ Divisione della Direzione generale per
il personale militare. 
 
                              Titolo II 
 
 
DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI  PUBBLICI  RELATIVI
ALL'AMMISSIONE  AI  CORSI  BIENNALI  (2012  -   2014)   PER   ALLIEVI
MARESCIALLI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA MILITARE  E  DELL'AERONAUTICA
                              MILITARE 
 
 
                               Capo I 
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso
  biennale (2012 - 2014) per allievi marescialli dell'Esercito 
 
                              Art. 11. 
 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. I posti disponibili per il concorso pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'ammissione al 15° corso biennale per allievi marescialli
dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera  a),
sono 78. 
    2. Dei 78 posti  a  concorso,  16  sono  riservati  al  personale
indicato al precedente articolo 1, comma 2. 
    3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per
insufficienza di candidati riservatari idonei saranno  devoluti  agli
altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria  finale  di
merito. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali; 
      b) accertamento dei requisiti di idoneita' per l'ammissione  al
corso per allievi marescialli dell'Esercito mediante: 
        1) prova ginnica; 
        2) accertamento sanitario; 
        3) accertamento attitudinale; 
      c) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Per sostenere le prove e gli accertamenti  previsti  dall'iter
concorsuale il candidato  dovra'  presentarsi  presso  il  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito (CSRNE) sito in  via
Mezzetti, 2 - Foligno (PG) ed esibire un documento  di  identita'  in
corso di validita'. 
    Ai  sensi  del  precedente  articolo  3,   in   occasione   dello
svolgimento della prova di cui al precedente comma 1, lettera  a)  il
candidato dovra' consegnare la  citata  conferma  di  partecipazione,
sottoscrivendola alla presenza del personale preposto  al  ritiro  di
tale documento. 
    I candidati che non si presenteranno alle prove  concorsuali  nei
termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della difesa non
puo' essere ritenuta responsabile non saranno ammessi  alle  predette
prove  e  quindi  verranno  esclusi  dal  concorso  senza   ulteriori
comunicazioni. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                Accertamento delle qualita' culturali 
 
    1. Il candidato dovra' sostenere  la  prova  scritta  di  cui  al
precedente  articolo  12,  comma  1,  lettera  a)  consistente  nella
somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta
multipla volti ad accertare  il  grado  di  conoscenza  della  lingua
italiana  (50%  dei  quesiti)  anche  sul  piano  ortogrammaticale  e
sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita',  di  educazione
civica, di storia, di geografia e di logica  matematica  (aritmetica,
algebra e geometria). La prova avra' luogo presso il citato CSRNE. 
    2. L'ordine di convocazione, la data e l'ora di svolgimento della
prova saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- del 3 aprile 2012. La stessa Gazzetta  Ufficiale  potra'  contenere
l'avviso di rinvio ad altra  data  della  pubblicazione  suddetta  ed
anche eventuali comunicazioni riguardanti il bando  di  concorso.  La
pubblicazione avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti dei candidati. La mancata presentazione presso la  sede  di
esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in  ritardo,
ancorche'   dovuta   a   cause   di   forza   maggiore,   comportera'
l'irrevocabile esclusione dal  concorso,  salvo  quanto  previsto  al
precedente articolo 9. 
    3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  riportate
nell'allegato M, che costituisce parte integrante del presente  bando
di  concorso.  Non  e'  ammessa  la  consultazione   di   vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer  e
di  qualsiasi  apparecchiatura/supporto  informatico,  di  apparecchi
telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi  elettronici  (compresi
orologi con software per visualizzazione di file word, pdf e  altro).
L'inosservanza  di  tali  prescrizioni  nonche'  delle   disposizioni
emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente  articolo
5, comma 1, lettera a), numero 1) comporta l'esclusione dalla prova. 
    4. Il punteggio massimo che la commissione  potra'  assegnare  ad
ogni candidato e' di  70  punti;  il  candidato  che  conseguira'  un
punteggio inferiore a 30 punti sara' giudicato inidoneo.  Al  termine
di  tutte  le  sessioni  di  prova,  a  cura  del  presidente   della
commissione di cui al precedente articolo 5,  comma  1,  lettera  a),
numero 1)  sara'  formata  la  graduatoria  generale  di  merito  con
l'ausilio dei sistemi informatici  di  correzione  a  lettura  ottica
degli elaborati. Detta graduatoria sara'  consegnata  dal  presidente
della citata commissione alla Direzione  generale  per  il  personale
militare  su  supporto  cartaceo  ed  informatico  non   riscrivibile
(CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password. 
    5.  I  primi  390  candidati  idonei   secondo   l'ordine   della
graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e  coloro
che avranno riportato lo stesso punteggio del 390° candidato  saranno
convocati per l'accertamento dei requisiti  previsti  dal  precedente
articolo 12, comma 1, lettera b). 
    6. L'esito della  prova  di  cui  al  precedente  comma  4  e  il
calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi  alla  fase
successiva  saranno  resi  noti,  presumibilmente  nei  dieci  giorni
successivi all'ultima sessione di prove, con  valore  di  notifica  a
tutti  gli  effetti  per  tutti  i  candidati,  nei   siti   internet
www.difesa.it/concorsi  e  www.esercito.difesa.it,  ovvero  nel  sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it. Informazioni in merito  potranno
essere chieste al Ministero della difesa, Direzione generale  per  il
personale  militare,  sezione  relazioni  con  il   pubblico,   viale
dell'Esercito, 186 - 00143 Roma (tel. 06517051012). 
 
                              Art. 14. 
 
 
                            Prova ginnica 
 
    1. I candidati convocati per  sostenere  la  prova  ginnica,  che
compatibilmente con le disponibilita' logistiche del momento potranno
usufruire di vitto e di alloggio a carico del citato  CSRNE,  saranno
sottoposti,  da  parte  della  sottocommissione  tecnica  di  cui  al
precedente articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2,  agli  esercizi
ginnici previsti dall'allegato N, che  costituisce  parte  integrante
del presente bando di concorso. 
    2.  L'accertato  stato  di  gravidanza  comporta  l'adozione  dei
provvedimenti previsti dal precedente articolo 2, comma 5. 
    3.  La  prova  ginnica  prevede  quattro  esercizi,  di  cui  due
obbligatori, e si svolgera' con le modalita' ed  i  criteri  indicati
nel citato allegato N. 
    4. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici  e
quindi  saranno  giudicati   inidonei   i   candidati   che   durante
l'effettuazione degli stessi dovessero  interromperli  per  qualsiasi
causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla  ripetizione  degli
esercizi i candidati che li avranno  portati  comunque  a  compimento
anche se con esito negativo. 
    5. Il mancato superamento, nonche' il superamento degli  esercizi
obbligatori (corsa piana e piegamenti sulle braccia) oltre  il  tempo
massimo  stabilito  comporteranno  la  non  ammissione  all'esercizio
successivo e l'esclusione dal concorso. Il superamento di  uno  o  di
entrambi  gli  esercizi   facoltativi   comportera'   unicamente   un
incremento  del  punteggio  da  attribuire  alla  prova  ginnica   in
conformita' a quanto indicato nel citato allegato N. 
    6. Al termine della citata  prova  la  predetta  sottocommissione
tecnica emettera' un giudizio di idoneita' con l'attribuzione  di  un
punteggio massimo di 20 punti ovvero un giudizio di inidoneita'. 
    7. Il candidato che prima dell'inizio o  durante  lo  svolgimento
degli esercizi ginnici o, comunque, nel periodo di permanenza  presso
il citato  CSRNE,  incorrera'  in  infortunio/indisposizione,  dovra'
farlo  immediatamente  presente  alla   competente   sottocommissione
tecnica che  provvedera'  agli  adempimenti  indicati  al  successivo
comma. 
    8. A cura della competente sottocommissione tecnica,  sentito  il
parere  del  dirigente  del  servizio  sanitario  del  CSRNE  o   suo
sostituto, i candidati di cui al precedente comma 7,  nonche'  quelli
che lamentano postumi di infortuni precedentemente  subiti  -  per  i
quali dovranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della
prova ginnica, idonea certificazione medica rilasciata  da  strutture
sanitarie pubbliche  o,  se  militari,  dal  dirigente  del  servizio
sanitario  dell'ente  d'appartenenza  -  saranno  inviati  presso  la
sottocommissione medica di cui al precedente  articolo  5,  comma  1,
lettera a), numero 3) che adottera' i provvedimenti del  caso.  Se  i
candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere  la  prova,  la
predetta sottocommissione medica proporra'  alla  Direzione  generale
per il personale militare di convocare i candidati in altra data solo
nel  caso  in  cui  il  recupero  fisico  imposto   dalla   patologia
riscontrata e' compatibile con le date di svolgimento della prova. In
caso contrario la sottocommissione tecnica per la  valutazione  della
prova ginnica attribuira' il giudizio di inidoneita'. 
    Tale giudizio,  che  e'  definitivo,  comporta  l'esclusione  dal
concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso  i  candidati  che  risulteranno
assenti il giorno della nuova convocazione. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                       Accertamento sanitario 
 
    1. I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  ginnica,  previa
sottoscrizione   della   dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione del protocollo  diagnostico  redatto  sull'apposito
modello di cui al citato allegato D,  saranno  sottoposti,  da  parte
della sottocommissione medica di cui al precedente articolo 5,  comma
1, lettera a), numero  3),  all'accertamento  sanitario  al  fine  di
constatare il possesso  dell'idoneita'  psicofisica  all'espletamento
del corso e al servizio permanente quale maresciallo dell'Esercito. 
    2. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65 e  m.  1,61  rispettivamente
per i candidati di sesso maschile e femminile; 
      b) visus non inferiore a 16/10 complessivi e  non  inferiore  a
7/10 nell'occhio che vede  meno,  raggiungibile  con  correzione  non
superiore a tre diottrie anche in un solo occhio con  lenti  frontali
ben tollerate (da portare al seguito); senso cromatico normale. 
    3. La citata sottocommissione medica sottoporra' i candidati a: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita psicologica (ed eventuale visita psichiatrica); 
      e) analisi complete delle urine con esame del sedimento; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT-GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      g) visita per il controllo dell'abuso sistematico dell'alcool; 
      h) visita medica generale. In  tale  sede  la  sottocommissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi  quando,  per
la loro: 
        1) sede, siano visibili (con tutte le tipologie  di  uniformi
in aderenza a quanto stabilito dai rispettivi  regolamenti  di  Forza
armata); 
        2) natura, ancorche' posti nelle zone coperte  dell'uniforme,
risultino osceni, discriminatori, di riferimento sessuale o  comunque
deturpanti e/o di discredito delle istituzioni; 
      i)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 
    4.  La  citata  sottocommissione  medica  definira'  il   profilo
sanitario di ciascun candidato, secondo  i  criteri  stabiliti  dalle
normative vigenti ed in base  alla  documentazione  prodotta  e  alle
risultanze degli accertamenti effettuati. 
    Saranno giudicati idonei i candidati in  possesso  dei  requisiti
sopra precisati cui sia stato attribuito il seguente profilo minimo: 
      a) psiche (PS) 2; 
      b) costituzione (CO) 2; 
      c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2; 
      d) apparato respiratorio (AR) 2; 
      e) apparati vari (AV) 2; 
      f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; 
      g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; 
      h) vista  (VS)  2  (con  riferimento  a  quando  stabilito  nel
precedente comma 2, lettera b); 
      i) udito (AU) 2. 
    Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la  durata
del corso. 
    5.  La  citata   sottocommissione   medica   per   l'accertamento
sanitario, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato, che
dovra' apporre la data e la propria firma  sul  foglio  di  notifica,
l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi: 
      -  «idoneo  quale  allievo  maresciallo   dell'Esercito»,   con
l'indicazione del profilo sanitario; 
      -  «inidoneo  quale  allievo  maresciallo  dell'Esercito»,  con
l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    Il giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  l'attribuzione  di
punteggio. 
    6. Ai candidati minorenni,  risultati  inidonei  all'accertamento
sanitario,  sara'  comunicato  il  solo   giudizio   di   inidoneita'
provvedendo  successivamente  a  precisare,  mediante   comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata. 
    7. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a  cura
della stessa  sottocommissione  medica,  per  verificare  l'eventuale
recupero  dell'idoneita'  fisica;  nel  frattempo   detti   candidati
potranno  essere  ammessi  con  riserva  a  sostenere  l'accertamento
attitudinale di cui al successivo articolo 16.  Se  i  candidati  non
hanno  recuperato,  al  momento  della  nuova  visita,  la   prevista
idoneita'   fisica,   saranno   giudicati   «inidonei»   e    l'esito
dell'accertamento   attitudinale   eventualmente    disposto    sara'
considerato nullo. Il  giudizio  di  inidoneita',  comunicato  seduta
stante agli interessati, e' definitivo e  comporta  l'esclusione  dal
concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che  risulteranno
assenti  il  giorno  della  nuova  convocazione  saranno  considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1.  I  candidati  giudicati  idonei  all'accertamento  sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del  precedente  articolo
15, comma 7, saranno sottoposti a cura della sottocommissione tecnica
di cui al precedente articolo 5,  comma  1,  lettera  a),  numero  4)
all'accertamento attitudinale. 
    Tale accertamento, inteso a valutare le qualita'  attitudinali  e
caratterologiche   necessarie    all'arruolamento    quali    allievi
marescialli, prevede lo svolgimento di una serie  di  prove  (test  e
questionario informativo) ed un'intervista di  selezione  individuale
condotta da ufficiali psicologi eventualmente coadiuvati da psicologi
civili  convenzionati  presso  il  citato  CSRNE.   In   particolare,
attraverso  tale  accertamento  saranno  valutate  le   potenzialita'
adattative, le aspettative professionali e gli aspetti  motivazionali
del candidato. 
    2.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   la   preposta
sottocommissione  esprimera'  un   giudizio   di   idoneita'   o   di
inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di
punteggio. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante  agli
interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                          Titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente  articolo  5,
comma 1, lettera  a),  numero  1)  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria finale, valutera', per i soli candidati  riconosciuti  in
possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 12, comma  1,
lettera b), i titoli di merito  di  cui  al  citato  allegato  G  con
l'assegnazione  massima  di  10  punti,  in  conformita'  con  quanto
stabilito nel suddetto allegato. 
    2. Per i  militari  in  congedo  dell'Esercito  che  risulteranno
idonei e utilmente collocati nella graduatoria della prova scritta di
accertamento delle qualita' culturali prevista al precedente articolo
13 e che, precedentemente  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande, hanno prestato servizio nell'Esercito in
qualita' di ufficiale di complemento in ferma biennale o ufficiale in
ferma prefissata ovvero in qualita' di  volontario  in  ferma  breve,
ferma prefissata di un anno o quadriennale, la Direzione generale per
il personale militare, al fine di verificare il possesso di eventuali
titoli di merito,  chiedera'  al  Centro  documentale  (ex  distretto
militare) dell'Esercito o Dipartimento militare marittimo/Capitaneria
di porto o Direzione territoriale dell'Aeronautica di  ascrizione  la
documentazione  matricolare  e  valutativa  relativa  al  periodo  di
servizio prestato, raccolta in ordine cronologico. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                    Graduatoria finale di merito 
 
    1. La citata commissione  esaminatrice  formera'  la  graduatoria
finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla
somma aritmetica dei  punteggi  conseguiti  nella  prova  scritta  di
accertamento delle qualita' culturali, nella prova  ginnica  e  nella
valutazione dei titoli di merito. Nella redazione  della  graduatoria
finale di merito la citata commissione terra' conto delle riserve  di
posti di cui al precedente  articolo  11,  comma  2.  Fermo  restando
quanto precede, a parita' di punteggio sara' data  la  precedenza  al
candidato in possesso di  titoli  di  preferenza  di  cui  al  citato
allegato L.  I  titoli  di  preferenza  saranno  ritenuti  validi  se
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande, dichiarati nella domanda di  partecipazione  al  concorso  e
documentati all'atto della presentazione presso il  citato  CSRNE  in
occasione  della  convocazione  per  la  prova  ginnica  secondo   le
modalita' stabilite dal precedente articolo 6. In caso  di  ulteriore
parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane  di  eta'.
Il  presidente  della  commissione  esaminatrice   consegnera'   alla
Direzione  generale  per  il  personale   militare   la   graduatoria
definitiva  su  supporto  cartaceo  e  informatico  non  riscrivibile
(CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password. 
    2. L'approvazione della graduatoria finale di merito e la  nomina
dei vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale
per il  personale  militare  o  di  autorita'  da  lui  delegata.  La
graduatoria finale  di  merito  del  concorso  sara'  pubblicata  nel
giornale ufficiale della difesa. Di  tale  pubblicazione  sara'  data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª  serie
speciale. I candidati potranno, inoltre,  verificare  l'esito  finale
del   concorso   nei   siti   internet    www.difesa.it/concorsi    e
www.esercito.difesa.it,      ovvero      nel      sito       intranet
www.persomil.sgd.difesa.it. 
 
                              Art. 19. 
 
 
               Corso di formazione e specializzazione 
 
    1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione  al  corso,
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni ed assoggettarsi ai
regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno  quanto
sopra specificato saranno considerati  rinunciatari  ed  espulsi  dal
corso ai sensi dell'articolo 599 del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. All'atto  dell'arruolamento  presso  la  Scuola  sottufficiali
dell'Esercito gli allievi marescialli saranno assegnati ad una  delle
specializzazioni previste, «comando» ovvero «sanita'»,  in  relazione
alle prioritarie esigenze della Forza armata,  secondo  le  modalita'
stabilite dallo Stato  maggiore  dell'Esercito,  tenuto  conto  anche
della  preferenza  espressa  dal   candidato,   ferma   restando   la
possibilita'    per     l'Amministrazione     della     difesa     di
confermare/modificare tale assegnazione in funzione delle  attitudini
manifestate nel corso del primo anno di formazione.  Successivamente,
all'atto della nomina al grado di  maresciallo,  gli  stessi  allievi
dovranno sottoscrivere una dichiarazione con la quale si vincolano ad
una ulteriore ferma di cinque anni, ai sensi  dell'articolo  972  del
decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  citato  nelle  premesse,
decorrente dal termine di quella iniziale di due  anni.  Gli  allievi
che non sottoscriveranno tale dichiarazione saranno espulsi dal corso
ai sensi del citato articolo 599 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    3. Gli allievi  saranno  iscritti,  a  cura  dell'Amministrazione
della difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea  di
1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Universita'
degli studi della Tuscia di Viterbo ovvero in Infermieristica e  agli
altri indirizzi dell'area sanitaria, presso l'Universita' degli studi
di Tor Vergata di Roma.  In  particolare,  gli  allievi  che  saranno
assegnati  alla  specializzazione   sanita',   tenuto   conto   della
necessita' di un  periodo  di  formazione  comune  presso  la  Scuola
sottufficiali dell'Esercito, potranno essere iscritti, nel primo anno
di corso, al corso di studi in  Scienze  organizzative  e  gestionali
presso l'Universita' degli studi della  Tuscia  di  Viterbo  per  poi
transitare, nel secondo anno, agli indirizzi di  studio  universitari
dell'area sanitaria, presso l'Universita' degli studi di Tor  Vergata
di Roma, ovvero  direttamente  a  quest'ultimo  corso  di  laurea  in
funzione  delle  vigenti  convenzioni  tra  i   citati   Istituti   e
l'Amministrazione della difesa. 
    4. Gli ammessi alla Scuola sottufficiali dell'Esercito che  hanno
gia' sostenuto esami universitari del corso di studi  da  frequentare
non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all'atto
dell'iscrizione  all'Universita',  apposita  rinuncia.  Il  corso  di
formazione e specializzazione prevede  lo  svolgimento  di  attivita'
didattiche   a   livello   universitario   ed   istruzioni   militari
teorico-pratiche,  in  particolare,  come  previsto  dalla  normativa
vigente, con studi ed attivita' pratiche (corso di  formazione  e  di
specializzazione, comprensivo  dei  tirocini  complementari  e  degli
esami intermedi e finali) e con l'acquisizione  della  conoscenza  di
una lingua straniera. 
    5. Il predetto corso di formazione e  specializzazione  avra'  la
durata di due anni e sara' articolato in tre  fasi,  la  prima  delle
quali finalizzata alla formazione etico-militare ed  alla  istruzione
tecnico-professionale  di  base  degli   allievi;   la   seconda   al
completamento della preparazione tecnico-professionale  in  relazione
alla specializzazione di  assegnazione;  la  terza  allo  svolgimento
delle attivita'  connesse  all'effettuazione  dell'esame  finale.  Al
termine di ciascuna fase  per  essere  ammessi  alla  successiva  gli
allievi dovranno superare gli  esami  intermedi  e  le  esercitazioni
pratiche previste dal regolamento unico degli istituti di  formazione
degli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito. 
    6. Gli esami finali consisteranno in  prove  volte  ad  accertare
negli allievi il  possesso  delle  capacita'  di  base  per  compiere
interventi di natura tecnico-operativa, delle  necessarie  conoscenze
per assolvere compiti di formazione  e  di  indirizzo  del  personale
subordinato,  della  piena  corrispondenza   dei   doveri   e   delle
responsabilita' connessi all'esercizio delle funzioni  attribuite  al
personale appartenente al  ruolo  marescialli.  Dopo  il  superamento
degli esami finali del corso, gli  allievi  saranno  nominati,  sulla
base della relativa graduatoria di merito,  marescialli  in  servizio
permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo  alla  data
in cui hanno avuto termine gli esami finali e  saranno  ammessi  alla
frequenza del corso di perfezionamento. 
 
                               Capo II 
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso
  biennale  (2012  -  2014)  per  allievi  marescialli  della  Marina
  militare suddivisi tra il Corpo equipaggi militari marittimi  e  il
  Corpo delle capitanerie di porto 
 
                              Art. 20. 
 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. I posti disponibili per il concorso pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'ammissione al 15° corso biennale per allievi marescialli
della Marina militare, di cui al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera b), sono 61, di cui 50 del Corpo equipaggi militari marittimi
e 11 del Corpo delle capitanerie di porto. 
    2. Dei 61  posti  a  concorso,  9  sono  riservati  al  personale
indicato al precedente articolo 1, comma 2. 
    3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per
insufficienza di candidati riservatari idonei saranno  devoluti  agli
altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria  finale  di
merito. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed
intellettive; 
      b) accertamento dei requisiti di idoneita' per l'ammissione  al
corso per allievi marescialli della Marina militare mediante: 
        1) accertamento sanitario; 
        2) accertamento attitudinale; 
        3) prove di efficienza fisica; 
      c) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Per sostenere le prove e gli accertamenti  previsti  dall'iter
concorsuale il candidato  dovra'  presentarsi  presso  il  Centro  di
selezione della Marina militare sito in  via  delle  Palombare,  1  -
Ancona ovvero presso una diversa sede che verra'  resa  nota  con  le
comunicazioni previste al successivo articolo 22, comma 1, ed esibire
un documento di  identita'  in  corso  di  validita'.  Ai  sensi  del
precedente articolo 3, in occasione dello svolgimento della prova  di
cui al precedente comma 1, lettera a) il candidato dovra'  consegnare
la citata conferma di partecipazione, sottoscrivendola alla  presenza
del personale preposto al ritiro di tale documento. I  candidati  che
non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini stabiliti per
cause di cui l'Amministrazione della difesa non puo' essere  ritenuta
responsabile  non  saranno  ammessi  alle  predette  prove  e  quindi
verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 
 
                              Art. 22. 
 
 
        Accertamento delle qualita' culturali ed intellettive 
 
    1. Il candidato dovra' sostenere  la  prova  scritta  di  cui  al
precedente  articolo  21,  comma  1,  lettera  a)  consistente  nella
somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta
multipla di cui 50 volti ad accertare il livello di conoscenza  della
lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, 25 di
matematica (aritmetica,  algebra  e  geometria)  -  per  entrambe  le
materie si dovra' fare riferimento ai programmi ministeriali previsti
per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - e 25  di
tipo:  percettivo-spaziale;  analitico-verbale   e   critico-verbale;
logico-meccanico,  analitico-numerico  e  critico-numerico;   fattore
logico. Sara' disponibile un sistema di training relativo ai  quesiti
attinenti alla conoscenza della lingua italiana  e  alla  matematica,
predisposto dalla Marina militare  sul  proprio  sito  istituzionale,
indicativamente dalla meta' del mese  di  marzo  2012.  Comunicazioni
riguardanti lo svolgimento  della  prova  ed  il  bando  di  concorso
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
30 marzo 2012. La stessa Gazzetta Ufficiale potra' contenere l'avviso
di  rinvio  ad  altra   data   delle   comunicazioni   suddette.   La
pubblicazione avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti dei candidati. 
    2. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data  e
nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta  a
cause di forza maggiore, comportera'  l'irrevocabile  esclusione  dal
concorso, salvo quanto previsto al precedente articolo 9. 
    3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, riportate  nel
citato allegato M. Non e' ammessa  la  consultazione  di  vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer  e
di  qualsiasi  apparecchiatura/supporto  informatico,  di  apparecchi
telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi  elettronici  (compresi
orologi con software per visualizzazione di file word, pdf e  altro).
L'inosservanza  di  tali  prescrizioni,  nonche'  delle  disposizioni
emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente  articolo
5, comma 1, lettera b), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova. 
    4. Il punteggio che  la  commissione  potra'  assegnare  ad  ogni
candidato e' di 30 punti; il candidato che conseguira'  un  punteggio
inferiore a 21 punti sara' giudicato inidoneo. Al termine di tutte le
sessioni di prova, a cura del presidente della commissione di cui  al
precedente articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1)  sara'  formata
la  graduatoria  generale  di  merito  con  l'ausilio   dei   sistemi
informatici di correzione a lettura  ottica  degli  elaborati.  Detta
graduatoria sara' consegnata dal presidente della citata  commissione
alla  Direzione  generale  per  il  personale  militare  su  supporto
cartaceo ed informatico  non  riscrivibile  (CD-rom/DVD)  e  il  file
dovra' essere protetto da password. 
    5.  I  primi  190  candidati  idonei   secondo   l'ordine   della
graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e  coloro
che avranno riportato lo stesso punteggio del 190° candidato  saranno
convocati per l'accertamento dei requisiti  previsti  dal  precedente
articolo 21, comma 1, lettera b). 
    6. L'esito della  prova  di  cui  al  precedente  comma  4  e  il
calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi  alla  fase
successiva  saranno  resi  noti,  presumibilmente  nei  dieci  giorni
successivi all'ultima sessione di prove, con  valore  di  notifica  a
tutti  gli  effetti  per  tutti  i  candidati,  nei   siti   internet
www.difesa.it/concorsi  e  www.marina.difesa.it,  ovvero   nel   sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    Informazioni in merito potranno essere chieste al Ministero della
difesa,  Direzione  generale  per  il  personale  militare,   sezione
relazioni con il pubblico, viale  dell'Esercito,  186  -  00143  Roma
(tel. 06517051012). 
 
                              Art. 23. 
 
 
                       Accertamento sanitario 
 
    1. I candidati  di  cui  al  precedente  articolo  22,  comma  5,
convocati  presso  il  citato  Centro  di  selezione,  non   potranno
usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione presso il
Centro stesso. 
    2. Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di  tutte  le
prove concorsuali sono  a  carico  dei  partecipanti  e  non  saranno
rimborsate  dall'Amministrazione.  Gli   stessi   candidati,   previa
sottoscrizione   della   dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione del protocollo  diagnostico  redatto  sull'apposito
modello di cui al citato allegato D,  saranno  sottoposti,  da  parte
della commissione di cui al precedente articolo 5, comma  1,  lettera
b), numero 2), all'accertamento sanitario al fine  di  constatare  il
possesso dell'idoneita' psicofisica all'espletamento del corso  e  al
servizio permanente quale maresciallo della Marina militare. 
    3. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65 e a m. 1,61  rispettivamente
per i candidati di sesso maschile e femminile e  non  superiore,  per
entrambi i sessi, a m. 1,95; 
      b) dentatura in buone condizioni. Sara' consentita la mancanza,
purche' non associata a paradontopatia giovanile, di  un  massimo  di
otto denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali
non figurino piu' di un incisivo e di  un  canino;  nel  computo  dei
denti mancanti non dovranno essere conteggiati i  terzi  molari;  gli
elementi mancanti dovranno  essere  sostituiti  con  moderna  protesi
fissa, che assicuri la completa funzionalita' della  masticazione;  i
denti cariati dovranno essere opportunamente curati. 
    4.  La   citata   commissione   medica,   presa   visione   della
documentazione sanitaria di cui al  precedente  articolo  6  prodotta
dall'interessato, sottoporra' i candidati a: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita odontoiatrica; 
      d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      e) visita psichiatrica; 
      f) visita ortopedica; 
      g) analisi  complete  delle  urine  con  esame  del  sedimento,
nonche' per la ricerca dei seguenti cataboliti  urinari  di  sostanze
stupefacenti   e/o   psicotrope:   amfetamine,   cocaina,   oppiacei,
cannabinoidi, e barbiturici. In caso di  positivita',  disporra'  sul
medesimo  campione  un  test  di   conferma   (gascromatografia   con
spettrometria di massa); 
      h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i)  visita  medica  generale.  In  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi  se,  per  la
loro  sede  o  natura,  sono  deturpanti   o   contrari   al   decoro
dell'uniforme o sono possibile indice di personalita' abnorme (in tal
caso da accertare con visita  psichiatrica  e  con  appropriati  test
psicodiagnostici); 
      l)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 
    5. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun  candidato,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalle  normative
vigenti ed in base alla documentazione  prodotta  e  alle  risultanze
degli accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei  i  candidati
in possesso dei requisiti sopra precisati cui sia stato attribuito il
seguente profilo minimo: 
      a) psiche (PS) 2; 
      b) costituzione (CO) 2; 
      c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2; 
      d) apparato respiratorio (AR) 2; 
      e) apparati vari (AV) 2; 
      f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; 
      g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; 
      h) vista (VS) 2 (fermo restando quanto stabilito al  successivo
comma 7); 
      i) udito (AU) 2. 
    Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la  durata
del corso. 
    6. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera'  per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria  firma
sul  foglio  di   notifica,   l'esito   dell'accertamento   sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      - «idoneo quale allievo maresciallo della Marina militare», con
l'indicazione del profilo sanitario; 
      - «inidoneo quale allievo maresciallo della  Marina  militare»,
con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    Il giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  l'attribuzione  di
punteggio. 
    7. Ai candidati minorenni,  risultati  inidonei  all'accertamento
sanitario,  sara'  comunicato  il  solo   giudizio   di   inidoneita'
provvedendo  successivamente  a  precisare,  mediante   comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata. 
    8. Per l'attribuzione della categoria/specialita',  che  avverra'
secondo quanto specificato  ai  successivi  articoli,  occorre  tener
presente che: 
      a)  per  la  categoria  nocchieri,  nella  parte  del   profilo
somato-funzionale riguardante  l'apparato  visivo,  si  chiede  visus
naturale non inferiore a quello previsto per il VS 1; 
      b) per la categoria nocchieri di porto, nella parte del profilo
somato-funzionale  riguardante  l'apparato  visivo,  si   chiede   il
coefficiente VS 1; 
      c)   per   la   categoria   specialisti    del    sistema    di
combattimento/telecomunicatori,    nella    parte     del     profilo
somato-funzionale riguardante  l'apparato  visivo,  si  chiede  visus
corretto 10/10 in ciascun  occhio  con  correzione  non  superiore  a
quella prevista per il VS 2 nonche' senso cromatico normale accertato
alle lane. 
    9. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a  cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale  recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati potranno  essere
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo articolo 24. Se  i  candidati  non  hanno  recuperato,  al
momento della nuova visita,  la  prevista  idoneita'  fisica  saranno
giudicati  «inidonei»  e   l'esito   dell'accertamento   attitudinale
eventualmente  disposto  sara'  considerato  nullo.  Il  giudizio  di
inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo
e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I
candidati  che   risulteranno   assenti   il   giorno   della   nuova
convocazione,  saranno  considerati  rinunciatari  ed   esclusi   dal
concorso. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1.  I  candidati  giudicati  idonei  all'accertamento  sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del  precedente  articolo
23, comma 8, saranno sottoposti, a cura della commissione di  cui  al
precedente articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3), ad  una  serie
di  prove  (test,  questionari,  prove  di  performance,   intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari  per  un  positivo  inserimento  nella  Forza
armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione,  che  sara'  svolta
con   le   modalita'   indicate   nelle   apposite   norme    emanate
dall'Ispettorato  delle  scuole  della  Marina  militare  e   vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolera'  nelle
seguenti aree di indagine a  loro  volta  suddivise  negli  specifici
indicatori attitudinali: 
      a)  area  stile  di  pensiero:  analisi,   predisposizione   al
cambiamento, struttura; 
      b)  area  emozioni  e  relazioni:  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area  produttivita'  e  competenze  gestionali:  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
      d)  area  motivazionale:  bisogni   ed   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello molto scarso; 
      b) punteggio 2: livello scarso; 
      c) punteggio 3: livello medio; 
      d) punteggio 4: livello discreto; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo. 
    La commissione assegnera' un punteggio finale  sulla  scorta  dei
punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi
assegnati  in  sede  di  intervista  attitudinale  individuale.  Tale
punteggio sara'  diretta  espressione  degli  elementi  preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una  mera  media
aritmetica). 
    3.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   la   preposta
commissione esprimera' un giudizio di  idoneita'  o  inidoneita'.  Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di  punteggio.  Il
giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il  candidato
riporti un punteggio di  livello  attitudinale  globale  inferiore  o
uguale a 38/90 oppure, in assenza di tale condizione, laddove il solo
punteggio  dell'area  stile  di  pensiero  sia  insufficiente  (ossia
inferiore o uguale a 7/90). Tale giudizio, comunicato  seduta  stante
agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal  concorso
senza ulteriori comunicazioni. 
 
                              Art. 25. 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   i   candidati
giudicati idonei saranno sottoposti, da parte  della  commissione  di
cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b),  numero  4),  alle
prove di efficienza fisica previste dall'allegato O, che  costituisce
parte integrante del presente bando, che  si  svolgeranno  presso  il
Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee
strutture sportive nella  sede  di  Ancona.  Per  l'esecuzione  delle
singole prove la commissione  si  potra'  avvalere  del  supporto  di
ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Marina  militare
o esterni alla Forza armata. 
    2. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici  e
quindi  saranno  giudicati   inidonei   i   candidati   che   durante
l'effettuazione degli stessi dovessero  interromperli  per  qualsiasi
causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla  ripetizione  degli
esercizi i candidati che li avranno  portati  comunque  a  compimento
anche se con esito negativo. 
    3. Il candidato che nel periodo di permanenza presso le strutture
precedentemente indicate, o comunque prima dell'inizio delle prove di
efficienza fisica  incorrera'  in  infortunio/indisposizione,  dovra'
farlo  immediatamente  presente  alla  competente   commissione   che
provvedera' agli adempimenti indicati al successivo comma. 
    4. A cura della predetta commissione per le prove  di  efficienza
fisica, sentito il parere del dirigente del  servizio  sanitario  del
citato Centro di selezione o suo sostituto, i  candidati  di  cui  al
precedente comma 3, nonche' quelli che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti -per i quali dovranno portare  al  seguito  ed
esibire, prima dell'inizio della prova ginnica, idonea certificazione
medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche  o,  se  militari,
dal dirigente  del  servizio  sanitario  dell'ente  d'appartenenza  -
saranno inviati presso la commissione medica  di  cui  al  precedente
articolo  5,  comma  1,  lettera  b),  numero  2)  che  adottera'   i
provvedimenti del caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado
di sostenere la prova, la predetta commissione medica proporra'  alla
Direzione generale per il personale militare di convocare i candidati
in altra data solo nel caso in cui il recupero fisico  imposto  dalla
patologia riscontrata sia compatibile  con  le  date  di  svolgimento
della prova. 
    In caso contrario la  commissione  per  le  prove  di  efficienza
fisica attribuira' il giudizio di inidoneita'. Tale giudizio, che  e'
definitivo,  comporta  l'esclusione  dal  concorso  senza   ulteriori
comunicazioni. Parimenti saranno considerati rinunciatari ed  esclusi
dal concorso i candidati che risulteranno  assenti  il  giorno  della
nuova convocazione. 
    5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
candidato dovra' risultare idoneo in entrambe le prove obbligatorie e
alla prova a scelta fra le due indicate nel  citato  allegato  O.  Il
candidato  che  non  superera'  le  prove  previste  sara'  giudicato
inidoneo. 
    La commissione, seduta stante, comunichera' a  ciascun  candidato
l'esito delle prove di efficienza fisica sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      - «idoneo quale allievo maresciallo della Marina militare»; 
      - «inidoneo quale allievo maresciallo  della  Marina  militare»
con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  attribuzione   di
punteggio. 
 
                              Art. 26. 
 
 
                          Titoli di merito 
 
    La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  articolo  5,
comma 1, lettera  b),  numero  1)  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria finale, valutera', per i soli candidati  riconosciuti  in
possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 21, comma  1,
lettera b), i titoli di merito  di  cui  al  citato  allegato  H  con
l'assegnazione  massima  di  5  punti,  in  conformita'  con   quanto
stabilito nel suddetto allegato. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                    Graduatoria finale di merito 
 
    1. La citata commissione  esaminatrice  formera'  la  graduatoria
finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla
somma aritmetica dei  punteggi  conseguiti  nella  prova  scritta  di
accertamento delle qualita'  culturali  ed  intellettive  di  cui  al
precedente articolo 22 e nella  valutazione  dei  titoli  di  merito.
Nella  redazione  della  graduatoria  finale  di  merito  la   citata
commissione terra' conto delle riserve di posti di  cui  all'articolo
20, comma 2. Fermo restando quanto precede, a  parita'  di  punteggio
sara' data la precedenza  al  candidato  in  possesso  di  titoli  di
preferenza di cui al  citato  allegato  L.  I  titoli  di  preferenza
saranno ritenuti validi  se  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande, dichiarati nella  domanda  di
partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione
presso il citato Centro di selezione in occasione della  convocazione
agli accertamenti  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  precedente
articolo 6. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza  al
candidato piu' giovane  di  eta'.  Il  presidente  della  commissione
esaminatrice consegnera' alla Direzione  generale  per  il  personale
militare la graduatoria definitiva su supporto cartaceo e informatico
non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file  dovra'  essere  protetto  da
password. 
    2. L'approvazione della graduatoria finale di merito e la  nomina
dei vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale
per il  personale  militare  o  di  autorita'  da  lui  delegata.  La
graduatoria finale  di  merito  del  concorso  sara'  pubblicata  nel
giornale ufficiale della difesa. Di  tale  pubblicazione  sara'  data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª  serie
speciale. Dal giorno di pubblicazione del citato  avviso  decorre  il
termine per eventuali impugnative.  I  candidati  potranno,  inoltre,
verificare  l'esito   finale   del   concorso   nei   siti   internet
www.difesa.it/concorsi  e  www.marina.difesa.it,  ovvero   nel   sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
 
                              Art. 28. 
 
 
               Corso di formazione e specializzazione 
 
    1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione  al  corso,
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni ed assoggettarsi ai
regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno  quanto
sopra specificato saranno considerati  rinunciatari  ed  espulsi  dal
corso ai sensi dell'articolo 599 del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. Il corso di formazione e  specializzazione  e'  articolato  in
moduli di insegnamento teorici e pratici,  comprensivi  dei  tirocini
complementari  e  degli  imbarchi,  degli  scrutini  e  degli   esami
intermedi e finali. Il corso e' finalizzato  alla  formazione  etica,
militare   e   marinaresca   degli   allievi   ed   alla   istruzione
tecnico-professionale     di     base,     in     relazione      alle
categorie/specialita' previste nel  ruolo  marescialli.  Gli  allievi
saranno iscritti al corso di  laurea  in  Scienze  e  gestione  delle
attivita' marittime o in Infermieristica presso l'universita' di Bari
o  ad  altro   corso   di   laurea   che   potra'   essere   attivato
dall'Amministrazione della difesa  con  altra  universita'.  Ai  fini
dell'iscrizione ai corsi universitari che sono tenuti a  frequentare,
i candidati vincitori, ai sensi  della  normativa  vigente,  dovranno
sottoscrivere, pena l'esclusione dall'arruolamento, una dichiarazione
sostitutiva, rilasciata ai sensi del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  attestante  che  non
sussistono  situazioni  di  incompatibilita'  con   l'iscrizione   ai
predetti corsi di laurea. 
    3. Gli allievi saranno assegnati alle categorie/specialita' della
Marina militare  a  cura  di  un'apposita  commissione  nominata  con
provvedimento del Direttore generale per il personale militare  o  di
autorita' da lui delegata, su proposta  dello  Stato  maggiore  della
Marina  -  Ispettorato  delle  scuole  della  Marina   militare.   La
commissione operera' secondo i criteri e le modalita'  stabilite  dal
predetto Ispettorato. 
    Gli      allievi      interessati      all'assegnazione      alla
categoria/specialita' Servizio  sanitario/infermieri  (SS/I)  saranno
sottoposti,  a  cura  dell'Amministrazione,  ad  un  nuovo  test  per
l'accertamento: 
      a) dei markers virali, anti HAV, HbsAg, anti HBs,  anti  HBc  e
anti HCV; 
      b) della positivita' per gli anticorpi HIV. 
    4. Gli allievi gia' in possesso della laurea  in  Infermieristica
non potranno essere  assegnati  alla  categoria/specialita'  Servizio
sanitario/infermieri (SS/I).  Gli  allievi  iscritti  ma  non  ancora
laureati  nella  predetta  facolta'  che   saranno   assegnati   alla
categoria/specialita' SS/I non  potranno  far  valere  gli  eventuali
esami  universitari  gia'  sostenuti  all'atto  dell'ammissione  alla
Scuola sottufficiali della Marina militare di Taranto,  ai  fini  del
conseguimento dello stesso titolo di laurea che verra' rilasciato  al
termine del ciclo formativo. Ai sensi dell'articolo 972  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  all'atto  dell'assegnazione  alla
categoria/specialita'  suddetta,  gli  allievi  marescialli  dovranno
sottoscrivere - a pena del proscioglimento dal corso  -  un'ulteriore
ferma quinquennale decorrente dal termine di quella iniziale  di  due
anni. 
    5. Durante la frequenza del corso gli allievi  dovranno  superare
le prove intermedie di valutazione  del  profitto  e  dell'attitudine
professionale  prevista  nel  piano  degli  studi,   predisposte   ed
approvate annualmente dai  competenti  organi  di  Forza  armata.  Al
termine del corso gli allievi dovranno  sostenere  gli  esami  finali
consistenti in prove volte ad accertare il possesso delle qualita' di
base per  compiere  interventi  di  natura  tecnico-operativa,  della
capacita' di assolvere gli incarichi, della piena consapevolezza  dei
doveri e delle responsabilita' connessi all'esercizio delle  funzioni
attribuite al personale appartenente al ruolo dei marescialli e delle
necessarie conoscenze  per  assolvere  compiti  di  formazione  e  di
indirizzo del personale subordinato. 
    6. Dopo il superamento degli esami finali del corso gli  allievi,
sulla base della relativa graduatoria di merito, saranno immessi  nel
ruolo dei marescialli in  servizio  permanente  del  Corpo  equipaggi
militari marittimi e in quello del Corpo delle capitanerie di  porto,
nominati capo di 3^  classe  del  rispettivo  ruolo,  con  decorrenza
giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto  termine
gli esami finali, e proseguiranno il ciclo formativo del terzo  anno,
al termine del quale conseguiranno il previsto titolo  di  laurea  di
primo livello, con  la  frequenza  di  un  corso  applicativo  e  dei
tirocini stabiliti dalla Forza  armata  per  il  completamento  della
preparazione professionale specialistica. 
 
                              Capo III 
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso
  biennale (2012 - 2014)  per  allievi  marescialli  dell'Aeronautica
  militare 
 
                              Art. 29. 
 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. I posti disponibili per il concorso pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'ammissione al 15° corso biennale per allievi marescialli
dell'Aeronautica militare, di cui al precedente articolo 1, comma  1,
lettera c), sono 59. 
    2. Dei 59 posti  a  concorso,  12  sono  riservati  al  personale
indicato al precedente articolo 1, comma 2. 
    3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per
insufficienza di candidati riservatari idonei saranno  devoluti  agli
altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria  finale  di
merito. 
 
                              Art. 30. 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova di preselezione; 
      b) accertamento dei requisiti di idoneita' per l'ammissione  al
corso per allievi marescialli dell'Aeronautica militare mediante: 
        1) accertamento sanitario; 
        2) accertamento attitudinale; 
      c) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed
intellettive; 
      d) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Per sostenere le prove e gli accertamenti  previsti  dall'iter
concorsuale il candidato dovra' presentarsi presso gli enti  indicati
ai successivi articoli  31,  32  e  33  ed  esibire,  all'atto  della
presentazione, un documento  di  identita'  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato. Ai sensi del precedente
articolo 3, in occasione dello svolgimento  della  prova  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), il  candidato  dovra'  consegnare  la
citata conferma di partecipazione, sottoscrivendola alla presenza del
personale preposto al ritiro di tale documento. I candidati  che  non
si presenteranno alle prove concorsuali  nei  termini  stabiliti  per
cause di cui l'Amministrazione della difesa non puo' essere  ritenuta
responsabile, non  saranno  ammessi  alle  predette  prove  e  quindi
verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 
 
                              Art. 31. 
 
 
                        Prova di preselezione 
 
    1. Il candidato dovra' sostenere la prova di preselezione di  cui
al precedente articolo 30, comma  1,  lettera  a)  consistente  nella
somministrazione di un questionario contenente 60 quesiti a  risposta
multipla volti ad accertare il livello di cultura generale. Il  test,
basato sui programmi comuni della scuola secondaria di secondo grado,
comprendera' domande di geografia, storia (dall'anno 1000  d.  C.  ai
giorni  nostri),  educazione  civica,  lingua  italiana  (sinonimi  e
contrari) e  inglese.  La  prova  avra'  luogo  presso  il Centro  di
selezione dell'Aeronautica militare. 
     2.  L'ordine di convocazione, la data  e  l'ora  di  svolgimento
della prova saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  -  4ª  serie
speciale - del 3 aprile 2012. La  stessa  Gazzetta  Ufficiale  potra'
contenere l'avviso  di  rinvio  ad  altra  data  della  pubblicazione
suddetta ed anche eventuali comunicazioni  riguardanti  il  bando  di
concorso. La pubblicazione avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti nei confronti dei candidati. La mancata presentazione  presso
la sede di esame nella data e nell'ora stabilita o  la  presentazione
in ritardo, ancorche' dovuta a cause di forza  maggiore,  comportera'
l'irrevocabile esclusione dal  concorso,  salvo  quanto  previsto  al
precedente articolo 9. 
    3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, riportate  nel
citato allegato M. Non e' ammessa  la  consultazione  di  vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer  e
di  qualsiasi  apparecchiatura/supporto  informatico,  di  apparecchi
telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi  elettronici  (compresi
orologi con software per visualizzazione di file word, pdf e  altro).
L'inosservanza  di  tali  prescrizioni,  nonche'  delle  disposizioni
emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente  articolo
5, comma 1, lettera c), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova. 
    4. Il punteggio massimo che la commissione  potra'  assegnare  ad
ogni candidato e' di  60  punti;  il  candidato  che  conseguira'  un
punteggio inferiore a 36 punti sara' giudicato inidoneo.  Al  termine
di  tutte  le  sessioni  di  prova,  a  cura  del  presidente   della
commissione esaminatrice di cui al precedente articolo  5,  comma  1,
lettera c), numero 1),  sara'  formata  la  graduatoria  generale  di
merito con l'ausilio di sistemi informatici. Detta graduatoria  sara'
consegnata dal presidente della  citata  commissione  alla  Direzione
generale  per  il  personale  militare  su   supporto   cartaceo   ed
informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e  il  file  dovra'  essere
protetto da password. 
    5.  I  primi  280  candidati  idonei   secondo   l'ordine   della
graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e  coloro
che avranno riportato lo stesso punteggio del 280° candidato  saranno
convocati per l'accertamento dei requisiti  previsti  dal  precedente
articolo 30, comma 1, lettera b). 
    6. L'esito della  prova  di  cui  al  precedente  comma  4  e  il
calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi  alla  fase
successiva  saranno  resi  noti,  presumibilmente  nei  dieci  giorni
successivi all'ultima sessione di prove, con  valore  di  notifica  a
tutti  gli  effetti  per  tutti  i  candidati,  nei   siti   internet
www.difesa.it/concorsi e www.aeronautica.difesa.it, ovvero  nel  sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it. Informazioni in merito  potranno
essere chieste al Ministero della difesa, Direzione generale  per  il
personale  militare,  sezione  relazioni  con  il   pubblico,   viale
dell'Esercito, 186 - 00143 Roma (tel. 06517051012). 
 
                              Art. 32. 
 
 
                       Accertamento sanitario 
 
    1. I candidati  di  cui  al  precedente  articolo  31,  comma  5,
convocati presso l'Istituto medico legale  dell'Aeronautica  militare
«Aldo di Loreto»  sito  in  via  Piero  Gobetti,  2  -  Roma,  previa
sottoscrizione   della   dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione del protocollo  diagnostico  redatto  sull'apposito
modello di cui al citato allegato D,  saranno  sottoposti,  da  parte
della commissione di cui al precedente articolo 5, comma  1,  lettera
c), numero 2), all'accertamento sanitario al fine  di  constatare  il
possesso dell'idoneita' psicofisica all'espletamento del corso  e  al
servizio permanente quale maresciallo dell'Aeronautica militare. 
    2. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65 e  m.  1,61  rispettivamente
per i candidati di sesso maschile e femminile; 
      b) visus non inferiore a 16/10 complessivi e  non  inferiore  a
7/10 nell'occhio che vede  meno,  raggiungibile  con  correzione  non
superiore a tre diottrie anche in un solo occhio con  lenti  frontali
ben tollerate (da portare al seguito); senso cromatico normale. 
    3. La citata commissione medica sottoporra' i candidati a: 
      a) visita cardiologia con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita psichiatrica; 
      e) analisi delle urine per la ricerca dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi  e  barbiturici.  In  caso  di   positivita',
disporra' sul medesimo campione test  di  conferma  (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
      f) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      g) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT-GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      h) visita per il controllo  dell'abuso  sistematico  di  alcool
mediante ricerca della CDT; 
      i)  visita  medica  generale.  In  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi  se,  per  la
loro  sede  o  natura,  sono  deturpanti   o   contrari   al   decoro
dell'uniforme o sono possibile indice di personalita' abnorme (in tal
caso da accertare con visita  psichiatrica  e  con  appropriati  test
psicodiagnostici); 
      l)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 
    4. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun candidato secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti
ed in base alla  documentazione  prodotta  e  alle  risultanze  degli
accertamenti effettuati. Saranno  giudicati  idonei  i  candidati  ai
quali sia stato attribuito il seguente profilo minimo: 
      a) psiche (PS) 2; 
      b) costituzione (CO) 2; 
      c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2; 
      d) apparato respiratorio (AR) 2; 
      e) apparati vari (AV) 2; 
      f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; 
      g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; 
      h) vista  (VS)  2  (con  riferimento  a  quando  stabilito  nel
precedente comma 2, lettera b); 
      i) udito (AU) 2. 
    Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la  durata
del corso. 
    5. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera'  per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria  firma
sul  foglio  di   notifica,   l'esito   dell'accertamento   sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      - «idoneo quale allievo maresciallo dell'Aeronautica militare»,
con l'indicazione del profilo sanitario; 
      -  «inidoneo   quale   allievo   maresciallo   dell'Aeronautica
militare», con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    Il giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  l'attribuzione  di
punteggio. 
    6. Ai candidati minorenni,  risultati  inidonei  all'accertamento
sanitario,  sara'  comunicato  il  solo   giudizio   di   inidoneita'
provvedendo  successivamente  a  precisare,  mediante   comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata. 
    7. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a  cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale  recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati potranno  essere
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo articolo 33. Se i candidati  non  avranno  recuperato,  al
momento della nuova visita, la  prevista  idoneita'  fisica,  saranno
giudicati  «inidonei»  e   l'esito   dell'accertamento   attitudinale
eventualmente disposto sara' considerato nullo. 
    Il  giudizio  di  inidoneita',  comunicato  seduta  stante   agli
interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni. I  candidati  che  risulteranno  assenti  il
giorno della nuova convocazione, saranno considerati rinunciatari  ed
esclusi dal concorso. 
 
                              Art. 33. 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1.  I  candidati  giudicati  idonei  all'accertamento  sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del  precedente  articolo
32, comma 7, saranno sottoposti, a cura della commissione di  cui  al
precedente  articolo   5,   comma   1,   lettera   c),   numero   3),
all'accertamento attitudinale di cui al precedente articolo 30, comma
1, lettera  b),  numero  2)  inteso  ad  accertare  il  possesso  del
requisito attitudinale necessario per l'espletamento delle funzioni e
degli  incarichi  previsti  nelle  categorie/specialita'  del   ruolo
marescialli dell'Aeronautica militare. L'accertamento sara'  condotto
con i criteri stabiliti dalla direttiva  n.  80  -  edizione  2006  e
successive    modificazioni,    impartita    dal    Comando    scuole
dell'Aeronautica  militare,  concernente  «norme  per  la   selezione
psicoattitudinale  dei  candidati  partecipanti   ai   concorsi   per
l'Aeronautica  militare».  Tale  accertamento,  i  cui  elementi   di
dettaglio  sono  indicati  nell'allegato  P,  che  costituisce  parte
integrante del presente bando, si svolgera' presso la  citata  Scuola
marescialli dell'Aeronautica  militare  di  Viterbo  ed  avranno  una
durata presumibile di 6 giorni lavorativi. 
    2.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   la   preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'.  Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di  punteggio.  Il
giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante  agli  interessati,
e' definitivo e comporta l'esclusione dal  concorso  senza  ulteriori
comunicazioni. 
    3. Tutti i candidati potranno usufruire di vitto  e  di  alloggio
presso la predetta  Scuola,  compatibilmente  con  le  disponibilita'
logistiche del momento. 
    4. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici  e
quindi  saranno  giudicati   inidonei   i   candidati   che   durante
l'effettuazione degli stessi dovessero  interromperli  per  qualsiasi
causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla  ripetizione  degli
esercizi i candidati che li avranno  portati  comunque  a  compimento
anche se con esito negativo. 
    5. Coloro i  quali  durante  la  permanenza  presso  il  predetto
istituto, o comunque prima  dell'inizio  delle  prove  di  efficienza
fisica  incorreranno  in  infortunio/indisposizione,  dovranno  farlo
immediatamente presente alla competente commissione  che  provvedera'
agli adempimenti indicati al successivo comma. 
    6. I candidati di cui al precedente comma 5, nonche'  coloro  che
lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti - per  i  quali
dovranno portare al  seguito  ed  esibire,  prima  dell'inizio  della
prova, idonea certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie
pubbliche o,  se  militari,  dal  dirigente  del  servizio  sanitario
dell'ente d'appartenenza - saranno inviati a  cura  della  competente
commissione  presso  il  dirigente  del  servizio  sanitario,  o  suo
sostituto, della predetta Scuola che adottera'  i  provvedimenti  del
caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado di  sostenere  le
prove, la predetta commissione proporra' alla Direzione generale  per
il personale militare di convocare i candidati in altra data solo nel
caso in cui il recupero fisico imposto dalla patologia riscontrata e'
compatibile con le date di svolgimento degli  accertamenti.  In  caso
contrario  la  predetta  commissione  attribuira'  il   giudizio   di
inidoneita'. Tale giudizio, che e' definitivo, comporta  l'esclusione
dal  concorso  senza  ulteriori  comunicazioni.   Parimenti   saranno
considerati rinunciatari ed esclusi  dal  concorso  i  candidati  che
risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione. 
 
                              Art. 34. 
 
 
Prova  scritta  per  l'accertamento  delle  qualita'   culturali   ed
                            intellettive 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  sanitario  e
attitudinale di cui ai precedenti articoli 32 e 33, saranno ammessi a
sostenere  la  prova  scritta  per  l'accertamento   delle   qualita'
culturali ed intellettive. Il luogo, la data, l'ora e le modalita' di
svolgimento di tale prova saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - del 15 giugno 2012. 
    La stessa Gazzetta Ufficiale potra' contenere l'avviso di  rinvio
ad  altra  data  della  pubblicazione  suddetta  ed  anche  eventuali
comunicazioni  riguardanti  il   bando   di   concorso.   Le   stesse
informazioni    saranno    rese    note     nei     siti     internet
www.difesa.it/concorsi e www.aeronautica.difesa.it, ovvero  nel  sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. La prova consistera' nella somministrazione di un questionario
composto da 100 quesiti a risposta multipla, dei quali 60 di  cultura
generale -comprendenti domande  di  aritmetica,  algebra,  geometria,
anatomia, chimica, scienze naturali e lingua inglese - e 40  di  tipo
analitico -deduttivo, percettivo-spaziale, analitico-verbale. 
    3.  I  candidati  che  nella  prova  conseguiranno  un  punteggio
inferiore a 36/60 saranno dichiarati inidonei. 
 
                              Art. 35. 
 
 
                          Titoli di merito 
 
    La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  articolo  5,
comma 1, lettera c),  numero  1),  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria finale, valutera', per i soli candidati  riconosciuti  in
possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 30, comma  1,
lettera b), i titoli di merito  di  cui  al  citato  allegato  I  con
l'assegnazione  massima  di  16  punti,  in  conformita'  con  quanto
stabilito nel suddetto allegato. 
 
                              Art. 36. 
 
 
                    Graduatoria finale di merito 
 
    1. La citata commissione  esaminatrice  formera'  la  graduatoria
finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla
somma aritmetica dei  punteggi  conseguiti  nella  prova  scritta  di
accertamento delle qualita'  culturali  ed  intellettive  di  cui  al
precedente articolo 34 e nella  valutazione  dei  titoli  di  merito.
Nella  redazione  della  graduatoria  finale  di  merito  la   citata
commissione terra' conto delle riserve di posti di  cui  all'articolo
29, comma 2. Fermo restando quanto precede, a  parita'  di  punteggio
sara' data la precedenza  al  candidato  in  possesso  di  titoli  di
preferenza di cui al  citato  allegato  L.  I  titoli  di  preferenza
saranno ritenuti validi  se  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande, dichiarati nella  domanda  di
partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione
presso la citata Scuola  marescialli  dell' Aeronautica  militare  in
occasione della convocazione all'accertamento attitudinale secondo le
modalita' stabilite dal precedente articolo 6. In caso  di  ulteriore
parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane  di  eta'.
Il  presidente  della  commissione  esaminatrice   consegnera'   alla
Direzione  generale  per  il  personale   militare   la   graduatoria
definitiva  su  supporto  cartaceo  e  informatico  non  riscrivibile
(CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password. 
    2. L'approvazione della graduatoria finale di merito e la  nomina
dei vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale
per il  personale  militare  o  di  autorita'  da  lui  delegata.  La
graduatoria finale  di  merito  del  concorso  sara'  pubblicata  nel
giornale ufficiale della difesa. Di  tale  pubblicazione  sara'  data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª  serie
speciale. Dal giorno di pubblicazione del citato  avviso  decorre  il
termine per eventuali impugnative.  I  candidati  potranno,  inoltre,
verificare  l'esito   finale   del   concorso   nei   siti   internet
www.difesa.it/concorsi e www.aeronautica.difesa.it, ovvero  nel  sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
 
                              Art. 37. 
 
 
               Corso di formazione e specializzazione 
 
    1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione  al  corso,
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni ed assoggettarsi ai
regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno  quanto
sopra specificato saranno considerati  rinunciatari  ed  espulsi  dal
corso ai sensi dell'articolo 599 del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. Il corso di formazione  e  specializzazione,  comprensivo  dei
tirocini complementari e degli esami intermedi e  finali,  ha  durata
biennale  e  sara'  articolato  in  due  fasi  di  cui  la  prima  e'
finalizzata alla  formazione  etico-militare  degli  allievi  e  alle
istruzioni tecnico-professionali di base, la seconda al completamento
della preparazione tecnico-professionale in relazione alle  categorie
e specialita' di assegnazione. 
    3. Per essere ammessi al secondo  anno  di  corso  e  agli  esami
finali  previsti   al   termine   del   periodo   di   formazione   e
specializzazione, gli allievi dovranno superare gli esami intermedi e
le esercitazioni pratiche prescritti per ciascun anno di corso. 
    4. Gli allievi  saranno  iscritti,  a  cura  dell'Amministrazione
della difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea  di
1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Universita'
degli studi della Tuscia di Viterbo ovvero in Infermieristica  presso
la sede  distaccata  di  Viterbo  dell'Universita'  degli  studi  «La
Sapienza» di Roma. 
    5. Gli ammessi alla Scuola marescialli dell'Aeronautica  militare
che hanno gia' sostenuto esami universitari del  corso  di  studi  da
frequentare  non  potranno   comunque   farli   valere   e   dovranno
sottoscrivere,  all'atto  dell'iscrizione  all'Universita',  apposita
rinuncia. I vincitori in possesso di laurea in Scienze  organizzative
e gestionali o di laurea in Infermieristica potranno comunque  essere
assegnati alle categorie per le quali e'  previsto  il  conseguimento
del medesimo titolo di studio; in  tal  caso  non  verranno  iscritti
nella relativa facolta' universitaria, ma frequenteranno un corso  di
formazione definito dallo Stato maggiore dell'Aeronautica. 
    6. In relazione alle specifiche esigenze organiche e  di  impiego
dell'Aeronautica militare gli allievi saranno assegnati ad una  delle
categorie/specialita' previste per il  ruolo  dei  marescialli  dalle
direttive in vigore a cura di una apposita commissione, nominata  con
provvedimento del Direttore generale per il personale militare  o  di
autorita' da lui delegata. Gli allievi che aspirano  all'assegnazione
della categoria «controllo spazio aereo», qualora prevista tra quelle
disponibili, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti al fine  di
determinare il possesso dei  requisiti  psicofisici  ed  attitudinali
stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90. 
    7. Dopo il superamento degli esami finali del corso  gli  allievi
saranno nominati, sulla base della relativa  graduatoria  di  merito,
maresciallo di  3^  classe  in  servizio  permanente  con  decorrenza
giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto  termine
gli  esami  finali  e  dovranno  sottoscrivere  una  ulteriore  ferma
quinquennale, durante la quale termineranno l'iter scolastico. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 17 febbraio 2012 
 
                                                 Gen. C.A.: Tarricone 
 
Amm. Isp. capo (CP): Brusco