Concorso per 58 allievi ufficiali in ferma prefissata della marina (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 58 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 20 del 13-03-2012 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO (scad. 12 aprile 2012) Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 58 giovani al 12° corso allievi ufficiali in fe ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 13-03-2012 |
Data Scadenza bando | 12-04-2012 |
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CONCORSO (scad. 12 aprile 2012)
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 58 giovani al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a ufficiale in ferma prefissata della Marina militare, ausiliario del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, del Corpo del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, abrogato dal medesimo «codice dell'ordinamento militare», recante disposizioni concernenti i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali in ferma prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed in particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' determinanti l'inidoneita' al servizio militare e il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012); Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014; Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento nell'anno 2012 di complessivi 58 (cinquantotto) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, del Corpo del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore generale della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, concernente la nomina dell'ammiraglio ispettore capo (CP) Pierluigi Cacioppo a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 58 (cinquantotto) giovani al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a ufficiale in ferma prefissata della Marina militare, ausiliario del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, del Corpo del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto, con il numero di posti di seguito indicati: a) 4 (quattro) posti per il Corpo di stato maggiore, con riserva di 1 (uno) posto a favore dei diplomati presso le scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio; b) 8 (otto) posti per il Corpo del genio navale, con riserva di 1 (uno) posto a favore dei diplomati presso le scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio; c) 6 (sei) posti per il Corpo sanitario militare marittimo, con riserva di 1 (uno) posto a favore dei diplomati presso le scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio, cosi' ripartiti: 5 (cinque) medici; 1 (uno) farmacisti; d) 40 (quaranta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto, con riserva di 6 (sei) posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei. 2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi. 3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei Corpi e/o dei ruoli degli ufficiali ausiliari. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 2 Requisiti 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che: a) non hanno superato il giorno di compimento del 38° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato; b) sono in possesso della cittadinanza italiana; c) presentano i seguenti dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95 per i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95 per i concorrenti di sesso femminile; d) godono dei diritti civili e politici; e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; f) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza. Possono, invece, partecipare, ai sensi dell'art. 636, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile, solo se hanno presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva (solo se concorrenti di sesso maschile). In tal caso la dichiarazione medesima dovra' essere allegata in copia alla domanda di partecipazione al concorso; g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; i) hanno tenuto condotta incensurabile; j) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; k) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), una delle seguenti classi di lauree: LM-18 (classe delle lauree in informatica), LM-31 (classe delle lauree in ingegneria gestionale), LM-32 (classe delle lauree in ingegneria informatica), LM-37 (classe delle lauree in lingue e letterature moderne europee e americane), LM-38 (classe delle lauree in lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale), LM-39 (classe delle lauree in linguistica); 2) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), una delle seguenti classi di lauree: LM-4 (classe delle lauree in architettura e ingegneria edile-architettura), LM-23 (classe delle lauree in ingegneria civile), LM-24 (classe delle lauree in ingegneria dei sistemi edilizi), LM-35 (classe delle lauree in ingegneria per l'ambiente e il territorio) e LM-48 (classe delle lauree in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale). I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione; 3) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), primo alinea, la seguente classe di lauree: LM-41 (classe delle lauree in medicina e chirurgia). I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; 4) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), secondo alinea, la seguente classe di lauree: LM-13 (classe delle lauree in farmacia e farmacia industriale). I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista; 5) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), una delle seguenti classi di lauree: LM-4 (classe delle lauree in architettura e ingegneria edile-architettura), LM-6 (classe delle lauree in biologia), LMG/01 (classe delle lauree in giurisprudenza), LM-18 (classe delle lauree in informatica), LM-23 (classe delle lauree in ingegneria civile), LM-24 (classe delle lauree in ingegneria dei sistemi edilizi), LM-27 (classe delle lauree in ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (classe delle lauree in ingegneria elettronica), LM-31 (classe delle lauree in ingegneria gestionale), LM-32 (classe delle lauree in ingegneria informatica), LM-33 (classe delle lauree in ingegneria meccanica), LM-34 (classe delle lauree in ingegneria navale), LM-35 (classe delle lauree in ingegneria per l'ambiente e il territorio), LM-48 (classe delle lauree in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), LM-54 (classe delle lauree in scienze chimiche), LM-60 (classe delle lauree in scienze della natura), LM-72 (classe delle lauree in scienze e tecnologie della navigazione (80/M)), LM-74 (classe delle lauree in scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio), LM-91 (classe delle lauree in tecniche e metodi per la societa' dell'informazione) e LM-92 (classe delle lauree in teorie della comunicazione). Saranno altresi' ritenuti titoli di studio validi le lauree magistrali conseguite all'estero e riconosciute equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelle conseguite in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Ministero dell'universita' e della ricerca; l) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata. 2. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti d'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare per la nomina ad ufficiale in ferma prefissata della Marina militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 7, 8 e 9 del presente decreto. 3. L'ammissione dei vincitori al corso nonche' la nomina ad ufficiale in ferma prefissata di cui ai successivi articoli 12 e 13 sono subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, con le modalita' previste dalla vigente normativa. 4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 3, comma 2, lettera c) e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione potra' essere presentata per soltanto uno dei Corpi di cui al precedente art. 1, comma 1. 2. Tale domanda dovra' essere: a) redatta in carta semplice secondo il modello riportato in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e compilata a penna in stampatello, ovvero con apparecchiature di stampa elettronica o meccanica, avendo cura di prestare particolare attenzione alle note in calce al modello stesso. Il modello di domanda e' disponibile anche nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it; b) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il rigetto della stessa; c) spedita, a pena di irricevibilita', esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi, viale Italia, 72 - 57127 Livorno, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale: a tal fine fara' fede la data apposta dall'Ufficio postale accettante. Se il trentesimo giorno e' festivo, il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente non festivo. Non saranno, quindi, prese in considerazione le domande inoltrate oltre il termine suindicato. Il concorrente dovra' aver cura di conservare copia della domanda e la ricevuta della raccomandata che dovranno essere esibite all'atto della presentazione per la prova di selezione, come indicato nel successivo art. 6, comma 2. I concorrenti militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Comando del reparto/ente di appartenenza. I concorrenti residenti all'estero, o che si trovano all'estero per motivi di servizio/lavoro, potranno inoltrare la domanda, entro il termine sopraindicato, anche per il tramite delle Autorita' diplomatica o consolare, ovvero del Comando del reparto/ente di appartenenza che, dopo aver attestato sulla stessa la data di presentazione, ne curera' l'immediato inoltro all'indirizzo sopraindicato. Tali concorrenti avranno comunque cura di conservare copia della domanda, recante in calce il visto e la data di presentazione dell'Autorita' competente, che dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla prova scritta di selezione, come indicato al successivo art. 6, comma 2. 3. Nella domanda di partecipazione il concorrente, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare: a) il Corpo per cui intende partecipare, tenendo presente quanto indicato nel precedente comma 1 del presente articolo; b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; c) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio; d) il recapito (comune, provincia, codice di avviamento postale, indirizzo, numero civico e indirizzo di posta elettronica) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi, viale Italia, 72 - 57127 Livorno, anticipando, a mezzo fax al numero 0586/238222 o all'indirizzo di posta elettronica marinaccad.concorsi@marina.difesa.it, ogni variazione del predetto recapito. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' eventualmente soggetto o ha assolto gli obblighi militari; f) di godere dei diritti civili e politici; g) il proprio stato civile e gli eventuali figli a carico; h) il titolo di studio posseduto ai fini della partecipazione al concorso, la durata legale del corso seguito, la data di conseguimento e relativo punteggio, l'indicazione del nome e l'indirizzo dell'istituto universitario presso il quale e' stato conseguito. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso. Il concorrente che partecipa per i posti riservati ai diplomati presso le scuole militari, di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, deve specificare presso quale Istituto militare ha conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado; i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di inidoneita' fisica. La dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa; j) di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. La dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa. In caso contrario dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti pendenti a suo carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Si dovra' impegnare, altresi', a comunicare al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi, viale Italia, 72 - 57127 Livorno, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla presentazione della domanda fino alla nomina a ufficiale in ferma prefissata; k) di aver tenuto condotta incensurabile; l) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; m) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio deve indicare la data di inizio del servizio, il grado rivestito, la posizione di stato e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio (in tal caso le comunicazioni inerenti al concorso saranno inviate tramite il Comando di appartenenza che dovra' notificarle all'interessato); qualora gia' collocato in congedo, le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento. Il concorrente che successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione venisse incorporato in un reparto/ente di qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato deve tempestivamente comunicare, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi, viale Italia, 72 - 57127 Livorno, anticipando a mezzo fax al numero 0586/238222, il reparto/ente presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo; n) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sara' cancellato dal ruolo di provenienza, ai sensi della normativa vigente con conseguente perdita del grado rivestito; o) di non essere in servizio quale ufficiale ausiliario in ferma prefissata ne' di trovarsi nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiale ausiliario in ferma prefissata; p) di essere consapevole dell'obbligo di contrarre la ferma di cui al successivo art. 12, comma 4; q) solo se concorrente di sesso maschile: 1) il Centro documentale (ex distretto militare) o il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale dell'Aeronautica militare o il Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione, in relazione alla Forza armata di appartenenza ed alla residenza; 2) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza. Se obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, di aver presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva ai sensi dell'art. 636, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (in tal caso la dichiarazione medesima dovra' essere allegata in copia alla domanda di partecipazione al concorso); r) l'eventuale possesso di titoli di merito utili alla valutazione di cui al successivo art. 10. Il concorrente dovra' fornire, utilizzando l'apposita dichiarazione di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del bando, tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza il controllo della veridicita' delle dichiarazioni rese; s) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione; t) l'eventuale qualifica di figlio di militare deceduto in servizio; u) se alla domanda di partecipazione allega, elencandoli in caso affermativo, documenti e/o dichiarazioni sostitutive; v) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni; w) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. 4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, il Comando dell'Accademia navale potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di cui al gia' citato allegato A al presente decreto.
Art. 4 Svolgimento del concorso e spese di viaggio 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova scritta; b) accertamenti psico-fisici; c) accertamenti attitudinali; d) prova di efficienza fisica; e) valutazione dei titoli. Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 2. Ai sensi dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito di cui all'art. 11, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1 del presente articolo. 3. L'Amministrazione militare provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo. 4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) e d), nonche' quelle di vitto ed alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che siano gia' alle armi potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio. 5. I concorrenti assenti nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. La Direzione generale per il personale militare si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi a carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un consistente numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle predette prove. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it definendone le modalita'. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) la commissione per gli accertamenti attitudinali; d) la commissione per le prove di efficienza fisica; e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 2. La commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello in servizio, presidente; b) due ufficiali superiori, membri; c) un ufficiale inferiore, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente; b) due ufficiali superiori medici, membri; c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti e/o di specialisti esterni. 4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente; b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale. 5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: a) un ufficiale superiore in servizio, presidente; b) un ufficiale in servizio, membro; c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di personale esperto di settore. 6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri; c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti e/o di specialisti esterni. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 3.
Art. 6 Prova scritta 1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - ad una prova scritta che avra' luogo presso il comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro, sito in via della Marina, 1 - 67127 Ancona, presumibilmente dal 7 al 15 maggio 2012. I giorni e l'ora di convocazione saranno resi noti ai concorrenti con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 27 aprile 2012. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Tale pubblicazione potra' eventualmente anche essere rinviata ad una data successiva con informazione sulla stessa Gazzetta Ufficiale. 2. I concorrenti che presentano la domanda di partecipazione e che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova e muniti della copia della domanda di partecipazione, della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la medesima domanda e della carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonche' portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. 3. La prova consistera' nella somministrazione collettiva e standardizzata di non piu' di 100 (cento) quesiti a risposta multipla, finalizzati ad accertare le capacita' intellettive dei concorrenti. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo ed analitico, volti ad esplorare vari tipi di capacita' intellettive e di ragionamento e si svolgera' secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Prima dell'inizio della prova la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a) rendera' note ai concorrenti la durata, le modalita' di svolgimento ed i criteri di valutazione della prova medesima. 4. I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova, che verranno affissi all'albo del comprensorio della Marina militare di Ancona, contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 11. 5. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero delle risposte esatte fornite, formera' le graduatorie relative alla sola prova scritta distinte per Corpo, al solo scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali, di cui ai successivi articoli 7 e 8 del presente decreto, nei limiti numerici appresso indicati: a) per il Corpo di stato maggiore: 18 concorrenti; b) per il Corpo del genio navale: 30 concorrenti; c) per il Corpo sanitario militare marittimo - medici: 20 concorrenti; d) per il Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti: 12 concorrenti; e) per il Corpo delle capitanerie di porto: 110 concorrenti. Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 6. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma 5 riceveranno apposita comunicazione scritta da parte del Comando dell'Accademia navale a mezzo lettera raccomandata o telegramma o, qualora possibile, messaggio di posta elettronica. I militari in servizio della Marina militare riceveranno messaggio telegrafico, che sara' notificato agli interessati a cura del Comando di appartenenza e saranno tenuti a presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati al successivo art. 7, comma 1. L'elenco degli ammessi ai successivi accertamenti sara', altresi', pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it. 7. Ai rimanenti concorrenti non sara' inviata alcuna comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni sull'esito della prova scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.: 06/517051012; fax: 06/517052779; e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero all'Accademia navale - Ufficio concorsi (tel. 0586/238531). L'elenco dei non ammessi ai successivi accertamenti sara', altresi', pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it. 8. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione della prova di selezione di tutti i concorrenti, inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia navale.
Art. 7 Accertamenti psico-fisici 1. Gli accertamenti psico-fisici, cui saranno sottoposti i concorrenti di cui al precedente art. 6, comma 6, verranno effettuati presso il Centro di selezione della Marina militare, via delle Palombare, 3 - 67127 Ancona, presumibilmente nel mese di settembre 2012, nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di cui al precedente art. 6, comma 6. I concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati al successivo comma 2. 2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare la seguente documentazione sanitaria: a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto in originale, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), e rilasciato in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti sanitari, ovvero, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; b) referto dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il S.S.N., in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti sanitari; c) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco, effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il S.S.N., in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti sanitari: 1) emocromo completo; 2) VES; 3) glicemia; 4) creatininemia; 5) trigliceridemia; 6) colesterolemia; 7) transaminasemia (GOT e GPT); 8) bilirubinemia totale e frazionata; 9) gamma GT; 10) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV. E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia conforme del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti sanitari; e) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o privata accreditata con il S.S.N., attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti sanitari; f) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita' (il documento dovra' avere validita' annuale con scadenza non prima del 31 dicembre 2012), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il S.S.N. che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport; g) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra: 1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N. in data non anteriore ai cinque giorni lavorativi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti sanitari; 2) referto ed immagini di ecografia pelvica effettuati presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N. in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti sanitari. Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia conforme del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; h) i soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso dovranno, inoltre, produrre: certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche; referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del glucosio 6 - fosfato deidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo ed effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il S.S.N. Tali documenti dovranno essere portati al seguito al momento dell'inizio del corso. 3. La mancata presentazione dei certificati di cui al precedente comma 2, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e h), comportera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari e, quindi, dal concorso. Le certificazioni sanitarie e/o i referti sopra indicati dovranno essere prodotti in originale o in copia conforme e, al termine degli accertamenti sanitari, verranno restituite solo le immagini radiografiche. Inoltre, se gli accertamenti di cui al precedente comma 2 sono svolti presso strutture sanitarie accreditate con il S.S.N., sara' cura del concorrente produrre anche attestazione, in originale, della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. 5. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b): a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici, verificandone la validita'; b) in caso di accertato stato di gravidanza non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, la Direzione generale per il personale militare procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 11. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando; c) disporra' quindi per tutti i concorrenti il seguente protocollo diagnostico: 1) visita cardiologica, ECG; 2) visita oculistica; 3) visita odontoiatrica; 4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 5) visita psichiatrica; 6) visita ortopedica; 7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 8) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 9) visita medica generale. In tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi i quali, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 10) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica, laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso (se non consegnato dal concorrente) l'eventuale esame radiografico in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo medesimo, secondo il modello riportato nell'allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto. 7. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti: a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso femminile (art. 587, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90); b) apparato visivo: 1) per il Corpo di stato maggiore: visus corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale; 2) per il Corpo del genio navale, il Corpo sanitario militare marittimo e il Corpo delle capitanerie di porto: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell'annebbiamento; c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' verificata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive tecniche; d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati. 8. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali ufficiali in ferma prefissata della Marina militare. La commissione, al termine degli accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. a) Saranno giudicati idonei i concorrenti: 1) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, emanata dalla Direzione generale della sanita' militare in data 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni; 2) ritenuti altresi' in possesso di un profilo somato-funzionale minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla Direzione generale della sanita' militare in data 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni; b) Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono comprovati: 1) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive; 2) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso indicato nel successivo art. 12; 3) malformazioni ed infermita' comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in ferma prefissata della Marina militare. 9. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro la formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 11, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 10. La commissione comunichera' al concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare», con l'indicazione del profilo sanitario; b) «inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare», con l'indicazione della causa di inidoneita'. 11. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dalle ulteriori prove concorsuali. 12. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, far pervenire con raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola via fax (n. 0586/238222), all'Accademia navale - Ufficio concorsi, viale Italia, 72 - 57127 Livorno, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici, specifica istanza di ulteriori accertamenti sanitari, corredata di idonea documentazione in originale o in copia conforme rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, ovvero privata accreditata, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera e) che, solo qualora lo ritenesse necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. 13. L'Ufficio concorsi dell'Accademia navale non prendera' in considerazione istanze prive della prevista documentazione o corredate di documentazione non conforme a quanto indicato nel precedente comma o pervenute oltre i termini perentori sopra indicati. In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno formale comunicazione da parte dell'Accademia navale e il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica sara' espresso dalla commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui all'art. 5, comma 1, lettera e). I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso. 14. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli accertamenti psico-fisici di tutti i concorrenti, inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia navale.
Art. 8 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 7, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in ferma prefissata del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere. Tale valutazione, svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina militare», entrambe emanate dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: a) area stile di pensiero: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura; b) area emozioni e relazioni: autonomia ed adattabilita', controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorita'; c) area produttivita' e competenze gestionali: livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di gestire ostacoli ed insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; d) area motivazionale: bisogni ed aspettative all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: livello molto scarso; b) punteggio 2: livello scarso; c) punteggio 3: livello medio; d) punteggio 4: livello discreto; e) punteggio 5: livello buono/ottimo. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale. Tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90, oppure, pur non sussistendo tale condizione, se il solo punteggio dell'area stile di pensiero e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90). 3. La commissione comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare»; «inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare», con indicazione del motivo. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 4. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli accertamenti attitudinali di tutti i concorrenti, inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia navale.
Art. 9 Prova di efficienza fisica 1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 8 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterno alla Forza armata. 2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 3. Le prove consisteranno: a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi: 1) nuoto di metri 25 (qualunque stile); 2) piegamenti sulle braccia; b) nell'esecuzione, a scelta, di uno dei seguenti esercizi: 1) addominali; 2) corsa piana di metri 1.000. Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire in ciascuna prova ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifichi durante l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) redigera' il relativo verbale. 5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovra' risultare idoneo nelle prove obbligatorie e nella prova prescelta tra quelle di cui al precedente comma 3, lettera b). In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto agli interessati a cura della commissione, e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 6. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di conclusione delle prove di efficienza fisica di tutti i concorrenti, inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia navale.
Art. 10 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle prove di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9. 2. La commissione per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o eventualmente allegati alle domande stesse, disporra' di un punteggio massimo di 8 punti come di seguito specificato: a) ulteriori titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quello prescritto per la partecipazione al concorso: fino a un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti: 1) per laurea magistrale con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode: 2 punti; 2) per laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110: 1 punto; 3) per laurea universitaria: 0,75 punti; b) titoli di servizio: fino a un massimo di 3 punti, cosi' ripartiti: 1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di ufficiale di complemento: 1 punto; 2) per ogni semestre di servizio comunque prestato nella Marina militare: 0,50 punti; 3) per ogni semestre di servizio comunque prestato in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato: 0,25 punti; 4) per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario non nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato: 0,15 punti; 5) per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o enti pubblici: 0,10 punti; c) altri titoli: fino a un massimo di 3 punti, cosi' ripartiti: 1) per ogni specializzazione a carattere universitario: 2 punti; 2) per ogni dottorato di ricerca: 2 punti; 3) per il diploma di abilitazione all'esercizio della professione: 1 punto; 4) per ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento dopo la laurea: 0,25 punti; 5) per ciascun corso in informatica concluso con esame finale: 0,15 punti; 6) per il possesso della patente nautica: 0,15 punti; 7) per ogni idoneita' conseguita in pubblico concorso, per esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento delle Forze armate o Corpi armati dello Stato: 0,25 punti; 8) per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o di elicottero: 2 punti; 9) per ogni pubblicazione a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale e che sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se allegata alla domanda): 0,25 punti. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e' di 2 punti. 3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma 2 del presente articolo. 4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Ai fini di una corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice, e' onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli di merito posseduti che dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda medesima. La domanda dovra' eventualmente essere corredata dalla documentazione probatoria relativa ai predetti titoli o dall'apposita dichiarazione di cui all'allegato B al presente decreto.
Art. 11 Graduatorie di merito 1. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito espresse in centesimi: a) per l'ammissione al 12° corso AUFP, ausiliari del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; b) per l'ammissione al 12° corso AUFP, ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio navale; c) per l'ammissione al 12° corso AUFP, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - medici; d) per l'ammissione al 12° corso AUFP, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti; e) per l'ammissione al 12° corso AUFP, ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto. Tali graduatorie saranno compilate secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando: a) il punteggio riportato nella prova scritta; b) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito di cui al precedente art. 10. 2. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: a) delle riserve di posti previste dall'art. 1 del presento decreto; b) a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parita' od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 3. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla Direzione generale per il personale militare con decreto interdirigenziale e pubblicate nel giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. Inoltre esse saranno pubblicate nel foglio d'ordini della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito www.persomil.difesa.it. Il Comando dell'Accademia navale sara' autorizzato dalla Direzione generale per il personale militare a convocare per la frequenza del corso i vincitori del concorso. Se alcuni dei posti rimangono scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, il Comando dell'Accademia navale ha facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso stesso, ferme restando le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente art. 1 del presente decreto. 4. I posti resi disponibili, in quanto non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, di qualsiasi Corpo (escluse le capitanerie di porto), potranno essere portati in aumento a quelli previsti per qualsiasi altro Corpo (escluse le capitanerie di porto), secondo le indicazioni che saranno fornite dallo Stato maggiore della Marina. 5. Le graduatorie definitive degli ammessi al corso saranno approvate con decreto interdirigenziale e pubblicate nel foglio d'ordini della Marina. 6. Informazioni sull'esito del predetto concorso potranno essere chieste, presumibilmente, da ottobre 2012 alla Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel. 06/517051012; fax: 06/517052779; e-mail: urp@persomil.difesa.it).
Art. 12 Svolgimento del corso 1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 11 saranno ammessi al corso sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto. Il corso avra' una durata di circa dodici settimane ed avra' inizio, presumibilmente, nel mese di ottobre 2012. Gli ammessi riceveranno, all'indirizzo indicato nella domanda, lettera raccomandata o telegramma o e-mail contenente l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia navale in Livorno. 2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso. In caso di impossibilita' ad ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi, viale Italia, 72 - 57127 Livorno (fax. n. 0586/238222), il Comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto, potra' concedere un differimento della data di presentazione che in nessun caso potra' essere successiva alla conclusione della prima settimana del corso di formazione. 3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria, nonche' dei certificati di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera h). Se militari in servizio dovranno indossare l'uniforme. 4. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale dei vari Corpi della Marina militare. Essi dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi e, in qualita' di allievi, saranno assoggettati alle leggi ed ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati dall'Accademia navale. 5. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare ausiliari del ruolo normale dei vari Corpi della Marina militare. Allo scopo l'Accademia navale, al termine della prima decade di corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali, dai graduati e dai militari di truppa delle Forze armate, se non conseguono la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale dei vari Corpi della Marina militare, rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento verranno posti in congedo; il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio. 6. Durante sia la frequenza del corso AUFP che l'espletamento del servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla Direzione generale per il personale militare - a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli enti/reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia forestale, nel Corpo della Polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale senza partecipazione ad ulteriore concorso sia previsto il transito nel servizio permanente. 7. Gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per il personale militare. Gli allievi comunque dimessi dal corso: a) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo. 8. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali dell'Accademia navale, ovvero gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione se provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali, dai graduati e dai militari di truppa.
Art. 13 Nomina ad ufficiale in ferma prefissata 1. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente: a) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; b) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio navale; c) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - medici; d) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti; e) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto. 2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione. La predetta media, che sara' espressa in centesimi, sara' calcolata dall'Accademia navale. 3. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati ufficiali ed iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per il personale militare. 4. Dopo la nomina gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento, presso l'Accademia navale, della durata e con le modalita' che saranno stabilite dall'Ispettorato delle scuole della Marina. 5. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per il personale militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino ad un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio. 6. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere: a) ammessi ad una ulteriore ferma annuale, previo superamento di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione generale per il personale militare, secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005; b) trattenuti in servizio, sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato maggiore della Marina e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio. 7. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva di complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verra' adottato dalla Direzione generale per il personale militare, competente ad esprimere giudizio sull'avanzamento, su proposta dei superiori gerarchici. 8. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.
Art. 14 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia navale, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Verranno acquisiti dal Comando dell'Accademia navale: a) il certificato generale del casellario giudiziale; b) il nulla osta per l'arruolamento nella Marina militare per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.
Art. 15 Esclusioni 1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi con provvedimento motivato dal Comando dell'Accademia navale. 2. La Direzione generale per il personale militare potra' escludere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in ferma prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.
Art. 16 Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata 1. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio, possono partecipare, sempreche' non hanno superato il giorno di compimento del 40° anno di eta', ai concorsi per il reclutamento di: a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
Art. 17 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando dell'Accademia navale per le finalita' di gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per le parti di competenza, responsabile del trattamento dei dati personali: a) il Comandante dell'Accademia navale; b) i responsabili dei reparti/enti di cui al precedente art. 3, comma 2; c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 2012 Gen. C.A. Francesco Tarricone Amm. Isp. Ca. (CP) Pierluigi Cacioppo