Concorso per 58 allievi ufficiali in ferma prefissata della marina (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 58
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 20 del 13-03-2012
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO   (scad.  12 aprile 2012) Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 58 giovani al 12° corso allievi ufficiali in fe ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 13-03-2012
Data Scadenza bando 12-04-2012
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO   (scad.  12 aprile 2012)
Concorso, per titoli ed esami, per  l'ammissione  di  complessivi  58
  giovani al 12° corso allievi ufficiali in ferma  prefissata  (AUFP)
  per il conseguimento della nomina a ufficiale in  ferma  prefissata
  della Marina militare, ausiliario del ruolo normale  del  Corpo  di
  stato maggiore, del Corpo del genio  navale,  del  Corpo  sanitario
  militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002,  n.  313,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario  giudiziale,  di
anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da  reato  e  dei
relativi carichi pendenti; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, e successive modificazioni
e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, i titoli II  e
III del  libro  IV,  concernenti  norme  per  il  reclutamento  e  la
formazione del  personale  militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva
l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non   regolamentari,   delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero  della  difesa,  dello  Stato  maggiore  della
difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati  maggiori
di Forza armata e del  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri
emanati  in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata   dal
predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il
decreto ministeriale  26  settembre  2002,  emanato  in  applicazione
dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
abrogato dal medesimo  «codice  dell'ordinamento  militare»,  recante
disposizioni concernenti i criteri e le modalita' per  l'arruolamento
degli ufficiali in ferma prefissata, nonche' la durata  dei  relativi
corsi; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare», come  modificato  e  integrato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270,  ed
in particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme  per
il reclutamento e la formazione del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione  della  citata  legge  12  luglio
2010,  n.  109,  concernente  modifiche   alle   direttive   tecniche
riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e  delle  infermita'
determinanti  l'inidoneita'  al  servizio  militare  e   il   profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2012); 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed il  bilancio
pluriennale per il triennio 2012-2014; 
    Ravvisata la necessita' di indire  un  concorso,  per  titoli  ed
esami,  per  il  reclutamento  nell'anno  2012  di   complessivi   58
(cinquantotto) allievi ufficiali in ferma prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo  di  stato  maggiore,  del  Corpo  del  genio
navale, del Corpo sanitario militare  marittimo  e  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la  sua  nomina  a  Direttore  generale  della  Direzione
generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
2012, concernente  la  nomina  dell'ammiraglio  ispettore  capo  (CP)
Pierluigi Cacioppo a Comandante generale del Corpo delle  capitanerie
di porto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per  l'ammissione
di  complessivi  58  (cinquantotto)  giovani  al  12°  corso  allievi
ufficiali in ferma  prefissata  (AUFP)  per  il  conseguimento  della
nomina  a  ufficiale  in  ferma  prefissata  della  Marina  militare,
ausiliario del ruolo normale del Corpo di stato maggiore,  del  Corpo
del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del  Corpo
delle capitanerie di  porto,  con  il  numero  di  posti  di  seguito
indicati: 
    a) 4 (quattro) posti per il Corpo di stato maggiore, con  riserva
di 1 (uno) posto a favore dei diplomati presso le scuole  militari  e
dei figli di militari deceduti in servizio; 
    b) 8 (otto) posti per il Corpo del genio navale, con riserva di 1
(uno) posto a favore dei diplomati presso le scuole  militari  e  dei
figli di militari deceduti in servizio; 
    c) 6 (sei) posti per il Corpo sanitario militare  marittimo,  con
riserva di 1 (uno) posto a favore  dei  diplomati  presso  le  scuole
militari  e  dei  figli  di  militari  deceduti  in  servizio,  cosi'
ripartiti: 
    5 (cinque) medici; 
    1 (uno) farmacisti; 
      d) 40 (quaranta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto,
con riserva di 6 (sei) posti a favore dei diplomati presso le  scuole
militari e dei figli di militari deceduti in servizio. 
    I posti riservati eventualmente non ricoperti  per  insufficienza
di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei. 
    2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruolo potranno subire modificazioni, fino alla data  di  approvazione
della  relativa  graduatoria  di  merito,  qualora  fosse  necessario
soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza  dei
Corpi e/o dei ruoli degli ufficiali ausiliari. 
    4. Resta impregiudicata  per  l'Amministrazione  la  facolta'  di
revocare il presente bando di  concorso,  modificare  il  numero  dei
posti,  annullare,  sospendere  o  rinviare  lo   svolgimento   delle
attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
l'Amministrazione provvedera' a dare formale  comunicazione  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
    a) non hanno superato il giorno di compimento  del  38°  anno  di
eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione. Eventuali aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti
dalle vigenti disposizioni di  legge  per  l'ammissione  ai  pubblici
impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato; 
    b) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
    c) presentano i seguenti dati somatici: statura non  inferiore  a
m. 1,65 e non  superiore  a  m.  1,95  per  i  concorrenti  di  sesso
maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a  m.  1,95  per  i
concorrenti di sesso femminile; 
    d) godono dei diritti civili e politici; 
    e) non sono stati destituiti, dispensati  o  dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o di  inattitudine  alla  vita  militare,  ad
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
    f) non sono stati dichiarati  obiettori  di  coscienza.  Possono,
invece, partecipare, ai sensi dell'art.  636,  comma  3  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli obiettori di coscienza che sono
stati ammessi a prestare servizio civile, solo  se  hanno  presentato
apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo  status  di
obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il  servizio
civile, non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data  in
cui sono stati collocati in congedo secondo le norme previste per  il
servizio di leva (solo se concorrenti di sesso maschile). In tal caso
la dichiarazione  medesima  dovra'  essere  allegata  in  copia  alla
domanda di partecipazione al concorso; 
    g) non sono stati condannati per delitti non colposi,  anche  con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
    h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
    j) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    k) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),  una
delle seguenti classi  di  lauree:  LM-18  (classe  delle  lauree  in
informatica), LM-31 (classe delle lauree in  ingegneria  gestionale),
LM-32 (classe delle lauree in ingegneria informatica), LM-37  (classe
delle lauree in lingue e letterature moderne  europee  e  americane),
LM-38 (classe delle lauree in lingue moderne per la  comunicazione  e
la  cooperazione  internazionale),  LM-39  (classe  delle  lauree  in
linguistica); 
        2) per i posti di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b),  una
delle seguenti  classi  di  lauree:  LM-4  (classe  delle  lauree  in
architettura e ingegneria edile-architettura),  LM-23  (classe  delle
lauree  in  ingegneria  civile),  LM-24  (classe  delle   lauree   in
ingegneria dei  sistemi  edilizi),  LM-35  (classe  delle  lauree  in
ingegneria per l'ambiente e il  territorio)  e  LM-48  (classe  delle
lauree in pianificazione territoriale, urbanistica e  ambientale).  I
concorrenti dovranno inoltre  essere  in  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio della relativa professione; 
        3) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),  primo
alinea, la seguente classe di lauree: LM-41 (classe delle  lauree  in
medicina e chirurgia).  I  concorrenti  dovranno  inoltre  essere  in
possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di  medico
chirurgo; 
        4) per il posto di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  c),
secondo alinea, la seguente classe di  lauree:  LM-13  (classe  delle
lauree in farmacia e farmacia industriale).  I  concorrenti  dovranno
inoltre essere  in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di farmacista; 
        5) per i posti di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  d),  una
delle seguenti  classi  di  lauree:  LM-4  (classe  delle  lauree  in
architettura e ingegneria  edile-architettura),  LM-6  (classe  delle
lauree in biologia), LMG/01 (classe delle lauree in  giurisprudenza),
LM-18 (classe delle  lauree  in  informatica),  LM-23  (classe  delle
lauree  in  ingegneria  civile),  LM-24  (classe  delle   lauree   in
ingegneria dei  sistemi  edilizi),  LM-27  (classe  delle  lauree  in
ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (classe  delle  lauree  in
ingegneria elettronica), LM-31 (classe  delle  lauree  in  ingegneria
gestionale), LM-32 (classe delle lauree in  ingegneria  informatica),
LM-33 (classe delle lauree in ingegneria  meccanica),  LM-34  (classe
delle lauree in ingegneria navale), LM-35  (classe  delle  lauree  in
ingegneria per l'ambiente  e  il  territorio),  LM-48  (classe  delle
lauree in pianificazione  territoriale,  urbanistica  e  ambientale),
LM-54 (classe delle lauree in scienze chimiche), LM-60 (classe  delle
lauree in scienze  della  natura),  LM-72  (classe  delle  lauree  in
scienze e tecnologie della navigazione (80/M)), LM-74  (classe  delle
lauree in scienze  e  tecnologie  geologiche),  LM-75  (classe  delle
lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio), LM-91
(classe  delle  lauree  in  tecniche  e  metodi   per   la   societa'
dell'informazione) e LM-92  (classe  delle  lauree  in  teorie  della
comunicazione). 
    Saranno altresi' ritenuti  titoli  di  studio  validi  le  lauree
magistrali conseguite  all'estero  e  riconosciute  equipollenti,  ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge,  a  quelle  conseguite  in
Italia. A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla
domanda  di  partecipazione  al  concorso,   una   dichiarazione   di
equipollenza  rilasciata  dal  Ministero  dell'universita'  e   della
ricerca; 
      l) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata. 
    2. Ai fini dell'ammissione al corso allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
requisiti  d'idoneita'  psico-fisica  ed  attitudinale  al   servizio
militare per la nomina ad ufficiale in ferma prefissata della  Marina
militare. Detta idoneita' sara' accertata con le  modalita'  indicate
nei successivi articoli 7, 8 e 9 del presente decreto. 
    3. L'ammissione dei vincitori  al  corso  nonche'  la  nomina  ad
ufficiale in ferma prefissata di cui ai successivi articoli 12  e  13
sono  subordinate  all'accertamento   d'ufficio,   anche   successivo
all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali
e  di  condotta  stabilite  per  l'ammissione   ai   concorsi   nella
magistratura, con le modalita' previste dalla vigente normativa. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 3, comma 2, lettera c) e, fatta eccezione per  quello  dell'eta'
di cui al precedente comma 1, lettera  a),  devono  essere  mantenuti
fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di  partecipazione  potra'  essere  presentata  per
soltanto uno dei Corpi di cui al precedente art. 1, comma 1. 
    2. Tale domanda dovra' essere: 
      a) redatta in carta semplice secondo il  modello  riportato  in
allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto,  e
compilata a penna  in  stampatello,  ovvero  con  apparecchiature  di
stampa elettronica o meccanica, avendo cura di  prestare  particolare
attenzione alle note in  calce  al  modello  stesso.  Il  modello  di
domanda e' disponibile anche nei siti internet www.difesa.it/concorsi
e www.marina.difesa.it; 
    b) firmata per esteso dal concorrente (la  firma  in  calce  alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non  richiede
l'autenticazione).   La   mancata   sottoscrizione   della    domanda
determinera' il rigetto della stessa; 
    c) spedita, a pena di  irricevibilita',  esclusivamente  a  mezzo
raccomandata con avviso  di  ricevimento  al  Comando  dell'Accademia
navale - Ufficio concorsi, viale Italia, 72 -  57127  Livorno,  entro
trenta  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo   a   quello   di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª
serie speciale: a tal fine fara' fede la  data  apposta  dall'Ufficio
postale accettante. Se il trentesimo giorno e' festivo, il termine di
scadenza e' prorogato al  primo  giorno  seguente  non  festivo.  Non
saranno, quindi, prese in considerazione le domande  inoltrate  oltre
il termine suindicato. Il concorrente dovra' aver cura di  conservare
copia della domanda e la ricevuta  della  raccomandata  che  dovranno
essere  esibite  all'atto  della  presentazione  per  la   prova   di
selezione, come indicato nel successivo art. 6, comma 2. 
    I concorrenti militari in  servizio  dovranno,  prima  dell'invio
della domanda con le modalita' suindicate, far vistare la stessa  dal
Comando del reparto/ente di appartenenza. 
    I concorrenti residenti all'estero, o che si  trovano  all'estero
per motivi di servizio/lavoro, potranno inoltrare la  domanda,  entro
il termine  sopraindicato,  anche  per  il  tramite  delle  Autorita'
diplomatica o consolare,  ovvero  del  Comando  del  reparto/ente  di
appartenenza che,  dopo  aver  attestato  sulla  stessa  la  data  di
presentazione,   ne   curera'   l'immediato   inoltro   all'indirizzo
sopraindicato. 
    Tali concorrenti avranno comunque cura di conservare copia  della
domanda, recante in  calce  il  visto  e  la  data  di  presentazione
dell'Autorita' competente, che dovra' essere esibita  all'atto  della
presentazione alla prova  scritta  di  selezione,  come  indicato  al
successivo art. 6, comma 2. 
    3. Nella domanda di partecipazione  il  concorrente,  consapevole
delle  conseguenze  derivanti  da  dichiarazioni  mendaci  ai   sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, dovra' dichiarare: 
    a) il Corpo per cui intende partecipare, tenendo presente  quanto
indicato nel precedente comma 1 del presente articolo; 
    b) i propri dati anagrafici  (cognome,  nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
    c) la residenza ed  il  comune  nelle  cui  liste  elettorali  e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della  cancellazione
dalle liste medesime. Se  cittadino  italiano  residente  all'estero,
anche l'ultima residenza in  Italia  della  famiglia  e  la  data  di
espatrio; 
    d) il recapito (comune, provincia, codice di avviamento  postale,
indirizzo, numero civico e indirizzo di posta elettronica) presso  il
quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative  al  concorso
e,  ove  possibile,  il  numero  telefonico.  Il  concorrente  dovra'
altresi' segnalare tempestivamente, tramite raccomandata  con  avviso
di ricevimento, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio  concorsi,
viale Italia, 72 - 57127 Livorno, anticipando, a mezzo fax al  numero
0586/238222     o     all'indirizzo     di     posta      elettronica
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it, ogni  variazione  del  predetto
recapito. L'Amministrazione non  assume  alcuna  responsabilita'  per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, ovvero da  mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso  indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali  o  telegrafici  o
comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso  fortuito  o  a  forza
maggiore; 
    e) il possesso della cittadinanza italiana.  In  caso  di  doppia
cittadinanza,   il   concorrente   dovra'   indicare,   in   apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' eventualmente  soggetto  o  ha  assolto  gli  obblighi
militari; 
    f) di godere dei diritti civili e politici; 
    g) il proprio stato civile e gli eventuali figli a carico; 
    h) il titolo di studio posseduto ai fini della partecipazione  al
concorso,  la  durata  legale  del  corso   seguito,   la   data   di
conseguimento  e  relativo  punteggio,  l'indicazione  del   nome   e
l'indirizzo dell'istituto universitario  presso  il  quale  e'  stato
conseguito. Il concorrente che ha  conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per
la partecipazione al concorso. Il concorrente  che  partecipa  per  i
posti riservati ai  diplomati  presso  le  scuole  militari,  di  cui
all'art. 1, comma 1 del presente  decreto,  deve  specificare  presso
quale Istituto  militare  ha  conseguito  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado; 
    i) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita  militare  o  per
perdita  permanente  dei  requisiti   di   inidoneita'   fisica.   La
dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa; 
    j) di non essere stato condannato per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero  di
non essere in atto imputato in procedimenti penali  per  delitti  non
colposi e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione.  La
dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa. In caso contrario
dovra'  indicare  le  condanne  e  le  applicazioni  di  pena  ed   i
procedimenti pendenti a suo carico ed ogni altro eventuale precedente
penale,  precisando  la  data   del   provvedimento   e   l'Autorita'
giudiziaria che lo ha  emanato,  ovvero  presso  la  quale  pende  un
eventuale procedimento penale per  aver  acquisito  la  qualifica  di
imputato. Si dovra' impegnare,  altresi',  a  comunicare  al  Comando
dell'Accademia navale - Ufficio concorsi, viale Italia,  72  -  57127
Livorno, qualsiasi variazione della  sua  posizione  giudiziaria  che
intervenga successivamente alla presentazione della domanda fino alla
nomina a ufficiale in ferma prefissata; 
    k) di aver tenuto condotta incensurabile; 
    l)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  danno  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
    m) il servizio militare eventualmente prestato.  Se  militare  in
servizio deve indicare la data  di  inizio  del  servizio,  il  grado
rivestito, la posizione  di  stato  e  l'indirizzo  del  reparto/ente
presso il  quale  presta  servizio  (in  tal  caso  le  comunicazioni
inerenti  al  concorso  saranno  inviate  tramite   il   Comando   di
appartenenza che dovra' notificarle  all'interessato);  qualora  gia'
collocato in congedo, le date di  inizio  e  di  fine  del  servizio,
nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento. Il  concorrente
che   successivamente   alla   presentazione   della    domanda    di
partecipazione venisse incorporato in un  reparto/ente  di  qualsiasi
Forza  armata  o  Corpo  armato  dello  Stato  deve   tempestivamente
comunicare, al Comando  dell'Accademia  navale  -  Ufficio  concorsi,
viale Italia, 72 - 57127 Livorno, anticipando a mezzo fax  al  numero
0586/238222, il reparto/ente presso il quale presta  servizio  ed  il
relativo indirizzo; 
    n) di essere a conoscenza che, in caso di  ammissione  al  corso,
sara' cancellato dal ruolo di provenienza, ai sensi  della  normativa
vigente con conseguente perdita del grado rivestito; 
    o) di non essere in servizio quale ufficiale ausiliario in  ferma
prefissata ne' di  trovarsi  nella  posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma come ufficiale ausiliario in ferma prefissata; 
    p) di essere consapevole dell'obbligo di contrarre  la  ferma  di
cui al successivo art. 12, comma 4; 
    q) solo se concorrente di sesso maschile: 
        1)  il  Centro  documentale  (ex  distretto  militare)  o  il
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o  la  Direzione
territoriale  dell'Aeronautica  militare  o  il  Comando  Aeronautica
militare di Roma, di ascrizione, in relazione alla  Forza  armata  di
appartenenza ed alla residenza; 
        2) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza.  Se
obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio  civile,  di  aver
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile, non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo secondo le norme previste
per il servizio di leva ai sensi dell'art. 636, comma 3  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  (in  tal  caso  la  dichiarazione
medesima  dovra'  essere  allegata   in   copia   alla   domanda   di
partecipazione al concorso); 
      r)  l'eventuale  possesso  di  titoli  di  merito  utili   alla
valutazione di cui al successivo art. 10. 
    Il   concorrente   dovra'   fornire,    utilizzando    l'apposita
dichiarazione di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante
del   bando,   tutte    le    indicazioni    utili    a    consentire
all'Amministrazione di esperire con immediatezza il  controllo  della
veridicita' delle dichiarazioni rese; 
      s) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487.  Il  concorrente  dovra'  fornire  tutte   le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di  preferenza,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione; 
      t) l'eventuale qualifica di  figlio  di  militare  deceduto  in
servizio; 
      u) se alla domanda di  partecipazione  allega,  elencandoli  in
caso affermativo, documenti e/o dichiarazioni sostitutive; 
      v)  di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  ed  al
trattamento  dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento   del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  e
successive modificazioni; 
      w) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. 
    4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei  casi
espressamente   previsti   nel   presente   articolo,   il    Comando
dell'Accademia  navale  potra'  chiedere  la  regolarizzazione  delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero  risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi  al
modello di cui al gia' citato allegato A al presente decreto. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
    a) prova scritta; 
    b) accertamenti psico-fisici; 
    c) accertamenti attitudinali; 
    d) prova di efficienza fisica; 
    e) valutazione dei titoli. 
    Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento,  provvisto  di
fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione
dello Stato. 
    2. Ai sensi dell'art. 580, comma 3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i concorrenti, compresi  quelli
di sesso femminile che si  siano  trovati  nelle  condizioni  di  cui
all'art. 580,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito di
cui all'art. 11, dovranno essere risultati idonei in tutte  le  prove
ed in tutti gli accertamenti previsti  nel  precedente  comma  1  del
presente articolo. 
    3.  L'Amministrazione  militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1  del  presente
articolo. 
    4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a), b), c) e d), nonche' quelle di vitto ed alloggio  per  la
permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 
    I concorrenti che siano gia'  alle  armi  potranno  fruire  della
licenza  straordinaria  per  esami   limitatamente   ai   giorni   di
svolgimento di tali fasi, nonche' al  tempo  strettamente  necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il  rientro
alla sede di servizio. 
    5. I concorrenti assenti nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal  concorso  quali  che  siano  le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
    La Direzione  generale  per  il  personale  militare  si  riserva
altresi'  la  facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  a  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente ad un  consistente  numero
di candidati di presentarsi nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle predette prove. In tal caso,  sara'  dato  avviso  nei
siti internet www.difesa.it/concorsi e  www.marina.difesa.it,  ovvero
nel   sito   intranet   www.persomil.sgd.difesa.it   definendone   le
modalita'. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli  effetti,
per tutti gli interessati. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
    a) la commissione esaminatrice  per  la  prova  scritta,  per  la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie; 
    b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
    c) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
    d) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
    e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 
    2. La commissione esaminatrice  per  la  prova  scritta,  per  la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, di  cui
al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello  in
servizio, presidente; 
    b) due ufficiali superiori, membri; 
    c) un ufficiale inferiore, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello non
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
    b) due ufficiali superiori medici, membri; 
    c) un  sottufficiale  del  ruolo  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti e/o di specialisti esterni. 
    4. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello non
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
    b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
    c) un  sottufficiale  del  ruolo  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   ufficiali
specialisti in selezione attitudinale. 
    5. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
    a) un ufficiale superiore in servizio, presidente; 
    b) un ufficiale in servizio, membro; 
    c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di  personale  esperto
di settore. 
    6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
    b)  due  ufficiali  superiori  del   Corpo   sanitario   militare
marittimo, membri; 
    c) un  sottufficiale  del  ruolo  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti e/o di specialisti esterni. 
    Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della  commissione  di
cui al precedente comma 3. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso dal presente decreto - ad una prova scritta che avra'  luogo
presso il comprensorio della Marina militare  di  Piano  S.  Lazzaro,
sito in via della Marina, 1 - 67127 Ancona, presumibilmente dal 7  al
15 maggio 2012. I giorni e l'ora di convocazione saranno resi noti ai
concorrenti con avviso da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  -  4ª
serie speciale - del 27 aprile 2012. Detta pubblicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti  e  per  tutti  i  concorrenti.  Tale
pubblicazione potra' eventualmente anche essere rinviata ad una  data
successiva con informazione sulla stessa Gazzetta Ufficiale. 
    2. I concorrenti che presentano la domanda  di  partecipazione  e
che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi,
senza attendere alcun preavviso, nel giorno previsto,  almeno  un'ora
prima di quella di inizio della prova  e  muniti  della  copia  della
domanda di partecipazione, della ricevuta della raccomandata con  cui
hanno spedito la medesima domanda e  della  carta  d'identita'  o  di
altro documento di riconoscimento in corso di  validita',  rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, nonche'  portare  al  seguito  una
penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. 
    3. La  prova  consistera'  nella  somministrazione  collettiva  e
standardizzata  di  non  piu'  di  100  (cento)  quesiti  a  risposta
multipla, finalizzati ad  accertare  le  capacita'  intellettive  dei
concorrenti. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo ed analitico,
volti  ad  esplorare  vari  tipi  di  capacita'  intellettive  e   di
ragionamento e si svolgera'  secondo  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n.  487.  Prima  dell'inizio  della   prova   la   commissione
esaminatrice di cui  al  precedente  art.  5,  comma  1,  lettera  a)
rendera' note ai concorrenti la durata, le modalita'  di  svolgimento
ed i criteri di valutazione della prova medesima. 
    4.  I  punteggi  conseguiti  dai  concorrenti  nella  prova,  che
verranno affissi all'albo del comprensorio della Marina  militare  di
Ancona, contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di
cui al successivo art. 11. 
    5. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione  del  numero
delle risposte esatte fornite, formera' le graduatorie relative  alla
sola prova scritta distinte per Corpo, al solo scopo di individuare i
concorrenti  che   saranno   ammessi   ai   successivi   accertamenti
psico-fisici e attitudinali, di cui ai successivi articoli 7 e 8  del
presente decreto, nei limiti numerici appresso indicati: 
    a) per il Corpo di stato maggiore: 18 concorrenti; 
    b) per il Corpo del genio navale: 30 concorrenti; 
    c) per  il  Corpo  sanitario  militare  marittimo  -  medici:  20
concorrenti; 
    d) per il Corpo sanitario militare  marittimo  -  farmacisti:  12
concorrenti; 
    e) per il Corpo delle capitanerie di porto: 110 concorrenti. 
    Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi  accertamenti  i
concorrenti che  nelle  predette  graduatorie  avranno  riportato  lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 
    6. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui  al
precedente comma 5  riceveranno  apposita  comunicazione  scritta  da
parte del Comando dell'Accademia navale a mezzo lettera  raccomandata
o telegramma o, qualora possibile, messaggio di posta elettronica.  I
militari in servizio  della  Marina  militare  riceveranno  messaggio
telegrafico, che sara' notificato agli interessati a cura del Comando
di appartenenza e saranno tenuti a presentarsi nel giorno, nell'ora e
nel luogo indicati al successivo art.  7,  comma  1.  L'elenco  degli
ammessi ai successivi accertamenti  sara',  altresi',  pubblicato,  a
puro titolo informativo, nei siti internet  www.difesa.it/concorsi  e
www.marina.difesa.it. 
    7.  Ai   rimanenti   concorrenti   non   sara'   inviata   alcuna
comunicazione.  Essi,  comunque,   potranno   chiedere   informazioni
sull'esito della prova scritta, a  partire  dal  quindicesimo  giorno
successivo a quello di conclusione della prova  stessa  al  Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione
relazioni con il pubblico  (tel.:  06/517051012;  fax:  06/517052779;
e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero all'Accademia navale - Ufficio
concorsi (tel. 0586/238531). L'elenco dei non ammessi  ai  successivi
accertamenti sara', altresi', pubblicato, a puro titolo  informativo,
nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it. 
    8. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla  data
di conclusione della prova  di  selezione  di  tutti  i  concorrenti,
inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia navale. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1.  Gli  accertamenti  psico-fisici,  cui  saranno  sottoposti  i
concorrenti di cui al precedente art. 6, comma 6, verranno effettuati
presso il Centro  di  selezione  della  Marina  militare,  via  delle
Palombare, 3 - 67127 Ancona, presumibilmente nel  mese  di  settembre
2012, nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione  di  cui  al
precedente art. 6, comma 6. I concorrenti dovranno portare al seguito
i documenti indicati al successivo comma 2. 
    2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro di
selezione della Marina militare di  Ancona,  dovranno  consegnare  la
seguente documentazione sanitaria: 
    a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace  in
due proiezioni con relativo referto in originale,  effettuato  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari o  private  accreditate
con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), e  rilasciato  in  data
non anteriore ai tre mesi rispetto alla data  di  presentazione  agli
accertamenti sanitari, ovvero, copia autenticata del referto relativo
all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra,  in
occasione di un precedente concorso presso  una  struttura  sanitaria
militare; 
    b) referto  dell'analisi  completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento, effettuata presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari o private accreditate con il S.S.N., in data  non  anteriore
ai tre mesi rispetto alla data  di  presentazione  agli  accertamenti
sanitari; 
    c) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco,
effettuate presso strutture sanitarie pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il S.S.N., in data non anteriore ai tre  mesi
rispetto alla data di presentazione agli accertamenti sanitari: 
    1) emocromo completo; 
    2) VES; 
    3) glicemia; 
    4) creatininemia; 
    5) trigliceridemia; 
    6) colesterolemia; 
    7) transaminasemia (GOT e GPT); 
    8) bilirubinemia totale e frazionata; 
    9) gamma GT; 
    10) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV. 
    E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia  conforme  del
referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali
di cui sopra, in occasione  di  un  precedente  concorso  presso  una
struttura sanitaria militare; 
      d) certificato, conforme al modello riportato  nell'allegato  C
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico  di  fiducia  e  controfirmato  dall'interessato,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non  anteriore  ai  sei
mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti sanitari; 
      e) referto,  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,  o
privata accreditata con il S.S.N., attestante l'esito  del  test  per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, in  data  non
anteriore ai tre  mesi  rispetto  alla  data  di  presentazione  agli
accertamenti sanitari; 
      f) certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
di tipo B, in corso di validita' (il documento dovra' avere validita'
annuale con scadenza non prima del 31 dicembre 2012),  rilasciato  da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  S.S.N.
che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati  in
medicina dello sport; 
      g) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
        1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o  urine)  effettuato  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N. in data
non anteriore ai cinque  giorni  lavorativi  rispetto  alla  data  di
presentazione agli accertamenti sanitari; 
        2) referto ed immagini di ecografia pelvica effettuati presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il S.S.N. in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di
presentazione agli accertamenti sanitari. 
    Sara' altresi' ritenuta valida, in  alternativa,  copia  conforme
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare; 
      h) i soli concorrenti che risulteranno vincitori  del  concorso
dovranno, inoltre, produrre: 
    certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato
da strutture sanitarie pubbliche; 
    referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico
del glucosio 6 - fosfato deidrogenasi  (G6PDH)  eseguito  con  metodo
quantitativo ed  effettuato  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il S.S.N. 
    Tali documenti dovranno essere  portati  al  seguito  al  momento
dell'inizio del corso. 
    3. La mancata presentazione dei certificati di cui al  precedente
comma 2, ad eccezione  di  quelli  di  cui  alle  lettere  a)  e  h),
comportera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti  sanitari
e, quindi, dal concorso. Le certificazioni sanitarie  e/o  i  referti
sopra indicati dovranno essere  prodotti  in  originale  o  in  copia
conforme  e,  al  termine  degli  accertamenti   sanitari,   verranno
restituite  solo  le  immagini   radiografiche.   Inoltre,   se   gli
accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  2  sono  svolti  presso
strutture  sanitarie  accreditate  con  il  S.S.N.,  sara'  cura  del
concorrente  produrre  anche  attestazione,   in   originale,   della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. 
    5. La commissione di cui al precedente art. 5, comma  1,  lettera
b): 
    a) acquisira' i documenti indicati nel  precedente  comma  2  del
presente articolo, necessari per l'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
    b) in caso di accertato stato di gravidanza non potra' in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c)  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di  gravidanza  e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo, la Direzione generale per il personale militare  procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione della graduatoria di cui al successivo  art.  11.  Se  in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  5,  comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata  Direzione  generale  che,
con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso  per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando; 
    c)  disporra'  quindi  per  tutti  i  concorrenti   il   seguente
protocollo diagnostico: 
    1) visita cardiologica, ECG; 
    2) visita oculistica; 
    3) visita odontoiatrica; 
    4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
    5) visita psichiatrica; 
    6) visita ortopedica; 
    7) analisi delle urine per la  ricerca  di  eventuali  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamine,
cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi   e   barbiturici.   In   caso   di
positivita',  disporra'  sul  medesimo  campione  test  di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
    8) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
    9)  visita  medica  generale.  In  tale   sede   la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi i quali,  per
la loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o  contrari  al  decoro
dell'uniforme o siano indice di personalita' abnorme (in tal caso  da
accertare  con   visita   psichiatrica   e   con   appropriati   test
psicodiagnostici); 
    10)    ogni    ulteriore     indagine,     clinico-specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale,  ritenuta  utile  per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente,  ivi
compreso  (se  non  consegnato  dal  concorrente)  l'eventuale  esame
radiografico in caso di  dubbio  diagnostico.  Nel  caso  in  cui  si
rendera'   necessario   sottoporre   il   concorrente   ad   indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui  all'allegato  D,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    6.  Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,   dovranno
rilasciare   apposita    dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione  del  protocollo  medesimo,  secondo   il   modello
riportato  nell'allegato  E  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    7. La commissione di cui al precedente art. 5, comma  1,  lettera
b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo,
accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori  specifici
requisiti: 
    a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore
a m. 1,95, per i concorrenti di sesso maschile; non  inferiore  a  m.
1,61 e non superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso  femminile
(art. 587, comma 1, lettera  a)  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90); 
    b) apparato visivo: 
        1) per il Corpo di stato maggiore: visus  corretto  10/10  in
ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie  per  la  miopia,  2
diottrie per l'ipermetropia,  0,75  diottrie  per  l'astigmatismo  di
qualsiasi segno e asse. La  correzione  totale  non  dovra'  comunque
superare 1,75  diottrie  per  l'astigmatismo  miopico  composto  e  2
diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto.  Senso  cromatico
normale; 
        2) per il Corpo del genio navale, il Corpo sanitario militare
marittimo e il Corpo delle capitanerie di porto: visus  corretto  non
inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio  di  rifrazione  che  non  dovra'  superare  le  3
diottrie per la  miopia  e  l'astigmatismo  miopico  composto,  le  3
diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico  composto,
le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice  e
per la  componente  cilindrica  negli  astigmatismi  composti,  le  3
diottrie per l'astigmatismo misto o per  l'anisometropia  sferica  ed
astigmatica  purche'  siano  presenti  la  fusione   e   la   visione
binoculare. Senso cromatico normale. 
    L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra,  puo'  essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con  il  metodo
dell'annebbiamento; 
      c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara'  verificata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino  alla
frequenza di 4000 Hz e una  perdita  uditiva  bilaterale  con  P.P.T.
compresa entro  il  20%.  I  deficit  neurosensoriali  isolati  sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta  dallo
specialista,  secondo  quanto  previsto   dalle   vigenti   direttive
tecniche; 
      d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i  quali
non figurino piu' di un incisivo e di  un  canino;  nel  computo  dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con  moderna  protesi  fissa  che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati dovranno essere opportunamente curati. 
    8. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio incondizionato quali ufficiali  in  ferma  prefissata  della
Marina militare.  La  commissione,  al  termine  degli  accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra' conto delle  caratteristiche  somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. 
      a) Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
        1) non affetti da  alcuna  delle  imperfezioni  o  infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare di  cui  all'art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  dalla
direttiva tecnica riguardante  l'accertamento  delle  imperfezioni  e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio  militare,
emanata dalla Direzione generale della sanita'  militare  in  data  5
dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni; 
        2)   ritenuti   altresi'   in   possesso   di   un    profilo
somato-funzionale minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base  alla
direttiva tecnica per delineare il  profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati  idonei  al  servizio  militare,  emanata  dalla  Direzione
generale della sanita' militare in data 5 dicembre 2005 e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
      b) Saranno giudicati inidonei i concorrenti per  i  quali  sono
comprovati: 
    1) abuso  sistematico  di  alcool,  stato  di  tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o  saltuaria  di  droghe  o  di
sostanze psicoattive; 
    2) malattie o lesioni acute per  le  quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso indicato nel successivo art. 12; 
    3) malformazioni ed  infermita'  comunque  incompatibili  con  la
frequenza del corso e con il successivo impiego  quale  ufficiale  in
ferma prefissata della Marina militare. 
    9. I candidati che all'atto degli accertamenti  sanitari  vengono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro la
formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.  11,
saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria  a  cura  della
stessa  commissione  medica  per  verificare   l'eventuale   recupero
dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con  riserva
a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non  hanno
recuperato, al momento della  nuova  visita,  la  prevista  idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 
    10. La commissione  comunichera'  al  concorrente  l'esito  degli
accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente  uno
dei seguenti giudizi: 
    a) «idoneo quale allievo  ufficiale  in  ferma  prefissata  della
Marina militare», con l'indicazione del profilo sanitario; 
    b) «inidoneo quale allievo ufficiale in  ferma  prefissata  della
Marina militare», con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    11. Il giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dalle ulteriori prove concorsuali. 
    12. I concorrenti  giudicati  inidonei  potranno,  tuttavia,  far
pervenire con raccomandata con avviso di  ricevimento,  anticipandola
via fax (n. 0586/238222), all'Accademia navale  -  Ufficio  concorsi,
viale Italia, 72 - 57127 Livorno, improrogabilmente entro  il  decimo
giorno  successivo  a  quello  di  effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, specifica istanza di ulteriori  accertamenti  sanitari,
corredata di idonea documentazione in originale o in  copia  conforme
rilasciata  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  ovvero  privata
accreditata,  relativamente  alle  cause  che  hanno  determinato  il
giudizio di inidoneita'. Tale documentazione  verra'  valutata  dalla
commissione di cui al precedente art. 5, comma  1,  lettera  e)  che,
solo qualora lo ritenesse necessario, sottoporra' gli interessati  ad
ulteriori  accertamenti  sanitari  prima  di  emettere  il   giudizio
definitivo. 
    13. L'Ufficio concorsi dell'Accademia  navale  non  prendera'  in
considerazione  istanze  prive  della   prevista   documentazione   o
corredate di  documentazione  non  conforme  a  quanto  indicato  nel
precedente  comma  o  pervenute  oltre  i  termini  perentori   sopra
indicati. 
    In  caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza  i  concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 
    In caso di accoglimento dell'istanza  i  concorrenti  riceveranno
formale comunicazione da parte dell'Accademia navale  e  il  giudizio
circa l'idoneita' psico-fisica sara' espresso dalla  commissione  per
gli ulteriori accertamenti sanitari  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera e). 
    I  concorrenti  giudicati  inidonei   anche   a   seguito   della
valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori   accertamenti   sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi,  saranno
esclusi dal concorso. 
    14.  La  commissione,  entro  il  terzo  giorno  dalla  data   di
conclusione degli accertamenti psico-fisici di tutti  i  concorrenti,
inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia navale. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici  di   cui   al
precedente art. 7, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di  cui  al  precedente  art.  5,  comma  1,
lettera  c)  agli  accertamenti   attitudinali,   consistenti   nello
svolgimento di una  serie  di  prove  (test,  questionari,  prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente  il  possesso   dei   requisiti   necessari   per   il
riconoscimento delle qualita' indispensabili  all'espletamento  delle
mansioni di ufficiale in ferma prefissata  del  Corpo  per  il  quale
hanno  chiesto  di  concorrere.  Tale  valutazione,  svolta  con   le
modalita'  che  sono  indicate  nelle   apposite   «Norme   per   gli
accertamenti attitudinali» e con riferimento alla  direttiva  tecnica
«Profili attitudinali del personale della Marina militare»,  entrambe
emanate dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare e vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolera'  nelle
seguenti aree d'indagine, a  loro  volta  suddivise  negli  specifici
indicatori attitudinali: 
    a)  area  stile  di   pensiero:   analisi,   predisposizione   al
cambiamento, struttura; 
    b)  area  emozioni  e  relazioni:  autonomia  ed   adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
    c) area produttivita' e competenze gestionali: livelli di energia
e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di  gestire
ostacoli ed insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita'  di
guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
    d) area motivazionale: bisogni ed aspettative  all'assunzione  di
ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
    a) punteggio 1: livello molto scarso; 
    b) punteggio 2: livello scarso; 
    c) punteggio 3: livello medio; 
    d) punteggio 4: livello discreto; 
    e) punteggio 5: livello buono/ottimo. 
    La commissione assegnera' il punteggio di  livello  finale  sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei  test  e
dei  punteggi  assegnati   in   sede   di   intervista   attitudinale
individuale. Tale punteggio sara' diretta espressione degli  elementi
preponderanti emergenti dai diversi momenti  valutativi  (non  quindi
una  mera  media   aritmetica).   Al   termine   degli   accertamenti
attitudinali la  commissione  esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun
candidato, un giudizio di idoneita' o  inidoneita'.  Il  giudizio  di
inidoneita' verra' espresso se il concorrente riporta un punteggio di
livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90, oppure,  pur
non sussistendo tale condizione, se il solo punteggio dell'area stile
di pensiero e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90). 
    3. La commissione  comunichera'  a  ciascun  concorrente  l'esito
degli   accertamenti   attitudinali,   sottoponendogli   il   verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
    «idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della  Marina
militare»; 
    «inidoneo quale  allievo  ufficiale  in  ferma  prefissata  della
Marina militare», con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    4.  La  commissione,  entro  il  terzo  giorno  dalla   data   di
conclusione degli accertamenti attitudinali di tutti  i  concorrenti,
inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia navale. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                     Prova di efficienza fisica 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali  di   cui   al
precedente art. 8 i concorrenti giudicati idonei saranno  sottoposti,
a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), alle
prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso  il  Centro  di
selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra'  avvalere,
per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di  ufficiali  e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterno alla Forza armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. Le prove consisteranno: 
      a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi: 
    1) nuoto di metri 25 (qualunque stile); 
    2) piegamenti sulle braccia; 
      b) nell'esecuzione, a scelta, di uno dei seguenti esercizi: 
    1) addominali; 
    2) corsa piana di metri 1.000. 
    Il prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica,  le  relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in  ciascuna  prova  ed  i  comportamenti  che  dovranno   tenere   i
concorrenti nell'ipotesi  di  momentanea  indisposizione  fisica,  di
esiti di precedente infortunio  o  di  infortunio  che  si  verifichi
durante l'effettuazione degli esercizi sono  riportati  nell'allegato
F, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    4. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica  previste  per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera
d) redigera' il relativo verbale. 
    5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' risultare idoneo nelle prove obbligatorie e  nella
prova prescelta tra quelle di cui al precedente comma 3, lettera  b).
In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove  di
efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato  per  iscritto
agli  interessati  a  cura  della  commissione,  e'   definitivo.   I
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 
    6.  La  commissione,  entro  il  terzo  giorno  dalla   data   di
conclusione delle prove di efficienza fisica di tutti i  concorrenti,
inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia navale. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La  commissione  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  lettera  a)
provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che
saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle  prove
di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9. 
    2. La commissione per la valutazione dei  titoli  dichiarati  dai
concorrenti  nelle  domande  di  partecipazione  o  in  dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  o  eventualmente  allegati  alle
domande stesse, disporra' di un punteggio massimo di 8 punti come  di
seguito specificato: 
      a)  ulteriori  titoli  di  studio  universitari  posseduti   in
aggiunta a quello prescritto per la partecipazione al concorso:  fino
a un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti: 
    1) per laurea magistrale con voto compreso tra 106  e  110/110  e
lode: 2 punti; 
    2) per laurea magistrale con voto pari o inferiore a  105/110:  1
punto; 
        3) per laurea universitaria: 0,75 punti; 
      b) titoli di servizio: fino a un  massimo  di  3  punti,  cosi'
ripartiti: 
    1) per aver prestato servizio, senza  demerito,  in  qualita'  di
ufficiale di complemento: 1 punto; 
    2) per ogni semestre di servizio comunque prestato  nella  Marina
militare: 0,50 punti; 
    3) per ogni semestre di servizio comunque prestato in altra Forza
armata o Corpo armato dello Stato: 0,25 punti; 
    4) per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario  non
nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato: 0,15 punti; 
    5) per ogni semestre di  servizio  prestato  alle  dipendenze  di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: 0,10 punti; 
      c) altri titoli: fino a un massimo di 3 punti, cosi' ripartiti: 
    1) per ogni specializzazione a carattere universitario: 2 punti; 
    2) per ogni dottorato di ricerca: 2 punti; 
    3)  per  il   diploma   di   abilitazione   all'esercizio   della
professione: 1 punto; 
    4) per ciascun corso  di  aggiornamento/perfezionamento  dopo  la
laurea: 0,25 punti; 
    5) per ciascun corso in informatica concluso  con  esame  finale:
0,15 punti; 
    6) per il possesso della patente nautica: 0,15 punti; 
    7) per ogni idoneita' conseguita in pubblico concorso, per  esami
o per titoli ed esami, esclusi quelli per il reclutamento di  allievi
ufficiali di complemento delle Forze  armate  o  Corpi  armati  dello
Stato: 0,25 punti; 
    8) per il  brevetto  di  pilota  commerciale  di  velivolo  o  di
elicottero: 2 punti; 
    9)   per   ogni   pubblicazione    a    stampa    di    carattere
tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale
e che sia riportata in riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle
tesi di laurea o di specializzazione (solo se allegata alla domanda):
0,25 punti. Per quelle prodotte in  collaborazione  la  valutabilita'
della singola pubblicazione avverra' solo ove sia possibile  scindere
ed individuare l'apporto dei singoli  autori.  Il  punteggio  massimo
attribuibile per le pubblicazioni e' di 2 punti. 
    3. A ciascun concorrente non potra' essere  attribuito,  in  ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso  dei  titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma  2  del
presente articolo. 
    4. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande. Ai fini  di  una
corretta valutazione da  parte  della  commissione  esaminatrice,  e'
onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa ciascuno
dei titoli di merito  posseduti  che  dovranno  essere  espressamente
dichiarati nella domanda medesima. La  domanda  dovra'  eventualmente
essere corredata dalla documentazione probatoria relativa ai predetti
titoli  o  dall'apposita  dichiarazione  di  cui  all'allegato  B  al
presente decreto. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 5, comma  1,  lettera
a), al termine della valutazione dei titoli  di  merito,  provvedera'
alla formulazione di  distinte  graduatorie  di  merito  espresse  in
centesimi: 
    a) per l'ammissione  al  12°  corso  AUFP,  ausiliari  del  ruolo
normale del Corpo di stato maggiore; 
    b) per l'ammissione  al  12°  corso  AUFP,  ausiliari  del  ruolo
normale del Corpo del genio navale; 
    c) per l'ammissione  al  12°  corso  AUFP,  ausiliari  del  ruolo
normale del Corpo sanitario militare marittimo - medici; 
    d) per l'ammissione  al  12°  corso  AUFP,  ausiliari  del  ruolo
normale del Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti; 
    e) per l'ammissione  al  12°  corso  AUFP,  ausiliari  del  ruolo
normale del Corpo delle capitanerie di porto. 
    Tali graduatorie saranno compilate secondo l'ordine dei  punteggi
conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando: 
    a) il punteggio riportato nella prova scritta; 
    b) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito
di cui al precedente art. 10. 
    2. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: 
    a) delle riserve di  posti  previste  dall'art.  1  del  presento
decreto; 
    b) a parita'  di  merito,  dei  titoli  di  preferenza,  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande,  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione. A parita' od in  assenza  di  titoli  di  preferenza,
sempre a parita' di  merito,  sara'  preferito  il  concorrente  piu'
giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della  legge  15
maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge
16 giugno 1998, n. 191. 
    3. Le graduatorie di merito  saranno  approvate  dalla  Direzione
generale per il personale militare con  decreto  interdirigenziale  e
pubblicate nel giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione
sara' dato avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale.
Inoltre esse saranno pubblicate nel foglio d'ordini della Marina e, a
puro titolo informativo, nel sito www.persomil.difesa.it. 
    Il  Comando  dell'Accademia  navale   sara'   autorizzato   dalla
Direzione generale per il  personale  militare  a  convocare  per  la
frequenza del corso i vincitori del concorso. 
    Se alcuni dei posti rimangono scoperti per rinuncia, decadenza  o
dimissioni  degli  ammessi,  il  Comando  dell'Accademia  navale   ha
facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di  idonei  al  corso
secondo l'ordine delle  rispettive  graduatorie  di  merito  fino  al
decimo giorno dalla data di inizio del corso stesso,  ferme  restando
le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente  art.  1
del presente decreto. 
    4.  I  posti  resi  disponibili,  in  quanto  non  ricoperti  per
insufficienza di concorrenti idonei, di qualsiasi Corpo  (escluse  le
capitanerie di porto), potranno essere portati in  aumento  a  quelli
previsti per qualsiasi altro Corpo (escluse le capitanerie di porto),
secondo le indicazioni che saranno fornite dallo Stato maggiore della
Marina. 
    5. Le graduatorie  definitive  degli  ammessi  al  corso  saranno
approvate con  decreto  interdirigenziale  e  pubblicate  nel  foglio
d'ordini della Marina. 
    6. Informazioni sull'esito del predetto concorso potranno  essere
chieste, presumibilmente, da ottobre 2012 alla Direzione generale per
il personale militare -  Sezione  relazioni  con  il  pubblico  (tel.
06/517051012; fax: 06/517052779; e-mail: urp@persomil.difesa.it). 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                        Svolgimento del corso 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di  merito
di cui al precedente art. 11 saranno ammessi al corso  sotto  riserva
dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti  di
cui all'art. 2 del presente decreto. Il corso  avra'  una  durata  di
circa dodici settimane ed avra' inizio, presumibilmente, nel mese  di
ottobre 2012. Gli ammessi riceveranno, all'indirizzo  indicato  nella
domanda,  lettera  raccomandata  o  telegramma  o  e-mail  contenente
l'invito a  presentarsi  per  assumere  servizio  presso  l'Accademia
navale in Livorno. 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso. In caso di impossibilita' ad ottemperare tempestivamente  alla
convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di
prevista presentazione al Comando  dell'Accademia  navale  -  Ufficio
concorsi, viale Italia, 72 - 57127 Livorno (fax. n. 0586/238222),  il
Comando medesimo,  riconosciuta  la  validita'  del  motivo  addotto,
potra' concedere un differimento della data di presentazione  che  in
nessun caso potra' essere successiva  alla  conclusione  della  prima
settimana del corso di formazione. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia  e  della  tessera  sanitaria,
nonche' dei certificati di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
h). Se militari in servizio dovranno indossare l'uniforme. 
    4. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di allievi ufficiali in
ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del  ruolo  normale
dei vari Corpi della Marina militare.  Essi  dovranno  contrarre  una
ferma volontaria di trenta mesi e, in qualita'  di  allievi,  saranno
assoggettati alle leggi ed ai regolamenti militari.  Coloro  che  non
sottoscriveranno  tale   ferma   saranno   considerati   rinunciatari
all'ammissione al corso e rinviati dall'Accademia navale. 
    5. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della Direzione generale per il personale militare. 
    La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al  corso
in qualita' di allievi ufficiali in  ferma  prefissata  della  Marina
militare ausiliari del ruolo normale  dei  vari  Corpi  della  Marina
militare. 
    Allo scopo l'Accademia navale, al termine della prima  decade  di
corso, fornira' alle competenti Divisioni  della  Direzione  generale
per il personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi  gia'
alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 
    Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai  sottufficiali,  dai
graduati e  dai  militari  di  truppa  delle  Forze  armate,  se  non
conseguono la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del
ruolo normale dei vari  Corpi  della  Marina  militare,  rientreranno
nella categoria di provenienza e, se tale categoria  non  prevede  il
ricollocamento verranno posti in congedo; il periodo  di  durata  del
corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio. 
    6. Durante sia la frequenza del corso AUFP che l'espletamento del
servizio da ufficiale in  ferma  prefissata  saranno  concessi  dalla
Direzione generale per  il  personale  militare  -  a  seguito  della
ricezione delle relative domande degli  interessati  trasmesse  dagli
enti/reparti di appartenenza - i nulla  osta  al  transito  in  altre
Forze armate o Corpi armati dello Stato,  nonche'  nella  Polizia  di
Stato, nel Corpo della Guardia forestale,  nel  Corpo  della  Polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,  ovvero  in
altre  pubbliche  amministrazioni,  solo  nei   casi   di   immediata
instaurazione di un rapporto di impiego a tempo  indeterminato  o  di
sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della  quale  senza
partecipazione ad ulteriore concorso sia  previsto  il  transito  nel
servizio permanente. 
    7. Gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli  di  gravi  mancanze  contro  la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non  frequentano  almeno
un  terzo  delle  lezioni,   saranno   dimessi   dal   corso   previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare. 
    Gli allievi comunque dimessi dal corso: 
    a) se provenienti dai  ruoli  dei  marescialli,  rientrano  nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
    b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo. 
    8. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata  durante  il  corso
compete il trattamento economico previsto per gli  allievi  ufficiali
dell'Accademia  navale,  ovvero  gli  assegni  del  grado   rivestito
all'atto  dell'ammissione  se  provenienti   dagli   ufficiali,   dai
sottufficiali, dai graduati e dai militari di truppa. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
               Nomina ad ufficiale in ferma prefissata 
 
 
    1. Gli allievi che supereranno gli esami di  fine  corso  saranno
nominati, rispettivamente: 
    a) sottotenenti di vascello in ferma  prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo di stato maggiore; 
    b) sottotenenti di vascello in ferma  prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo del genio navale; 
    c) sottotenenti di vascello in ferma  prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - medici; 
    d) sottotenenti di vascello in ferma  prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti; 
    e) sottotenenti di vascello in ferma  prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto. 
    2. L'anzianita' assoluta sara' fissata  dal  decreto  di  nomina,
mentre l'anzianita' relativa sara' data  dalla  media  del  punteggio
conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine  del  corso
di formazione. La predetta media, che sara'  espressa  in  centesimi,
sara' calcolata dall'Accademia navale. 
    3. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in  prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di  riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In  caso  di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati ufficiali  ed
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che  hanno  superato  tutti  gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.  Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare. 
    4. Dopo la nomina gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  potranno
essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento,  presso
l'Accademia navale, della durata  e  con  le  modalita'  che  saranno
stabilite dall'Ispettorato delle scuole della Marina. 
    5. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare  domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese  di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il personale militare puo' rinviare il collocamento in  congedo  sino
ad un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero  per  proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio. 
    6. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere: 
    a) ammessi ad una ulteriore ferma annuale, previo superamento  di
apposito  concorso  per  titoli,  qualora  bandito  dalla   Direzione
generale per il personale militare, secondo le modalita' previste dal
decreto ministeriale 30 settembre 2005; 
    b) trattenuti in servizio, sino ad un massimo  di  sei  mesi,  su
proposta dello Stato maggiore della Marina e  previo  loro  consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga  dell'impiego  nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal  territorio  nazionale  ovvero  a
bordo  di  unita'  navali  impegnate  fuori  dalla  normale  sede  di
servizio. 
    7. Gli ufficiali in ferma prefissata  potranno  essere  posti  in
congedo  illimitato  prima  della  scadenza  della   ferma,   venendo
collocati  nella  riserva  di   complemento,   per   gravi   mancanze
disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verra'
adottato  dalla  Direzione  generale  per  il   personale   militare,
competente ad esprimere giudizio sull'avanzamento,  su  proposta  dei
superiori gerarchici. 
    8. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano  le  norme  di
stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per  il  personale
militare provvedera' a chiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  ed
enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia navale, la
conferma di quanto dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte
dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui  al
precedente comma emerge la mancata veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3. Verranno acquisiti dal Comando dell'Accademia navale: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nella Marina  militare  per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo  armato
dello Stato. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. I concorrenti che risultano in difetto anche di  uno  soltanto
dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso  allievi  ufficiali
in  ferma  prefissata  della  Marina  militare  saranno  esclusi  con
provvedimento motivato dal Comando dell'Accademia navale. 
    2.  La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere  con  provvedimento  motivato,  in  qualsiasi  momento,   i
concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra'  dichiarare
i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in ferma prefissata,  se
il difetto dei prescritti requisiti viene  accertato  durante  l'iter
selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
    Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata 
 
 
    1. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno
di servizio, possono partecipare, sempreche' non  hanno  superato  il
giorno di compimento del  40°  anno  di  eta',  ai  concorsi  per  il
reclutamento di: 
    a) ufficiali in servizio permanente  dei  ruoli  normali  di  cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    b) ufficiali in servizio permanente dei  ruoli  speciali  di  cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo ai fini  della  formazione  delle  graduatorie  di
merito. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Comando dell'Accademia navale per le finalita'  di
gestione del reclutamento e saranno trattati presso  una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
concorrente, nonche', in caso di  esito  positivo  del  concorso,  ai
soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato
decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che  lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento,  che  nomina,  ognuno  per  le  parti   di   competenza,
responsabile del trattamento dei dati personali: 
    a) il Comandante dell'Accademia navale; 
    b) i responsabili dei reparti/enti di cui al precedente  art.  3,
comma 2; 
    c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 2 marzo 2012 
 
                                        Gen. C.A. Francesco Tarricone 
Amm. Isp. Ca. (CP) Pierluigi Cacioppo