Concorso per 11 funzionari (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 11
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 25 del 30-03-2012
Sintesi: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI CONCORSO   (scad.  14 maggio 2012) Concorso per titoli ed esami a undici posti di funzionario dell'area della promozione culturale, terza area F1. ...
Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-03-2012
Data Scadenza bando 14-05-2012
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CONCORSO   (scad.  14 maggio 2012)
Concorso per titoli ed esami a undici posti di funzionario  dell'area
  della promozione culturale, terza area F1. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18, e successive modifiche; 
    Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, concernente  la  riforma
degli istituti italiani di cultura e  interventi  per  la  promozione
della cultura e della lingua italiana all'estero; 
    Visto il decreto interministeriale 18 ottobre 2006, n.  292,  con
il quale e' stato adottato il regolamento recante la  disciplina  per
il reclutamento del personale dell'area della  promozione  culturale,
area funzionale C, posizione economica C1, profilo  professionale  di
"addetto/coordinatore  linguistico",  oggi  area  funzionale   terza,
fascia retributiva 1, profilo professionale di "funzionario dell'area
della promozione culturale"; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare  l'adempimento  dei  compiti
istituzionali cui e' tenuto il funzionario dell'area della promozione
culturale, in  quanto  le  funzioni  proprie  del  funzionario  della
suddetta area esigono il pieno possesso del  requisito  della  vista,
per prestare servizio sia nella  sede  centrale  che  negli  istituti
italiani di cultura all'estero; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Considerato che le  candidature  femminili  sono  particolarmente
incoraggiate; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20,  concernente  disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini  degli
Stati membri  dell'Unione  Europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto l'articolo 1, comma 1, lettera d),  del  succitato  decreto
del Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi  del  quale  non  si
puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti
dei ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui
si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio  1987,
n. 56; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  recante  norme  concernenti
l'autonomia didattica degli atenei; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005,  in
particolare laddove si stabilisce  che  "alle  procedure  relative  a
qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto  il  solo
diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti
della nuova laurea di primo livello (L)" di cui al succitato  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  in
particolare gli articoli 1, 35,  36,  37,  38  e  57,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo  34-bis
del  sopracitato  decreto  legislativo   n.   165/2001,   concernente
disposizioni in materia di mobilita' del  personale  delle  pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il DPCM 31 maggio 2011, con cui si e' operata la  riduzione
degli assetti organizzativi prevista dall'articolo  2,  comma  8-bis,
del  decreto  legge  30  dicembre  2009,  n.  194,   convertito   con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; 
    Tenuto conto dell'articolo 1,  comma  3,  del  decreto  legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148; 
    Constatata l'effettiva e concreta vacanza dei posti  in  organico
nel profilo di  funzionario  dell'area  della  promozione  culturale,
terza area, fascia retributiva 1; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  215,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  216,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto dei Ministeri  per  il  quadriennio  normativo
2006-2009; 
    Visto il contratto collettivo  integrativo  del  Ministero  degli
affari esteri sottoscritto il 4 novembre 2010; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  28
ottobre 2011, con il quale il Ministero degli affari esteri e'  stato
autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per la  copertura
di undici posti di funzionario dell'area della promozione  culturale,
terza area fascia retributiva 1, del Ministero degli affari esteri, 
 
                               Decreta 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a undici
posti di funzionario per l'Area  della  promozione  culturale,  Terza
Area fascia retributiva 1, del Ministero degli affari esteri. 
    2. Uno dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati  di
nazionalita' italiana con contratto a tempo indeterminato  presso  le
Rappresentanze Diplomatiche, gli  Uffici  Consolari  e  gli  Istituti
Italiani  di  Cultura  all'estero,  ove  in  possesso  dei  requisiti
previsti dal presente bando. 
    3. Tre posti sono riservati ai volontari in ferma breve di durata
di tre o piu' anni o in ferma prefissata di uno o quattro anni  delle
tre forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante
le eventuali rafferme contratte nonche' agli ufficiali di complemento
in ferma biennale e in ferma prefissata che  hanno  completato  senza
demerito la ferma contratta, ove in possesso dei  requisiti  previsti
dal bando. 
    4. Coloro che intendono avvalersi di una delle  suddette  riserve
devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo articolo 3. 
    5.  I  posti  riservati,  se  non  utilizzati  a   favore   delle
sopraindicate categorie di riservatari, sono  conferiti  agli  idonei
secondo l'ordine di graduatoria. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) diploma di laurea (DL)  (conseguito  secondo  il  precedente
ordinamento didattico degli  atenei),  oppure  Laurea  (L)  o  Laurea
Magistrale o Specialistica (conseguita secondo il  nuovo  ordinamento
universitario), nell'area umanistica, sociale o scientifica. 
    I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso  universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. 
    Il candidato in possesso di un diploma di laurea o  altro  titolo
accademico di livello superiore che sia stato rilasciato da un  Paese
dell'Unione Europea sara' ammesso, purche'  il  titolo  suddetto  sia
stato  equiparato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il candidato sara' ammesso  con  riserva  alle
prove di concorso anche qualora tale decreto  non  sia  stato  ancora
emanato, purche' sia stata attivata la procedura per tale emanazione; 
      c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
profilo professionale di funzionario per la promozione culturale, sia
presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese
quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha  facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del  concorso,
in base alla normativa vigente; 
      d) godimento dei diritti  politici.  Non  possono  accedere  al
concorso coloro che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo, nonche'  coloro  che  siano  stati  destituiti  o  dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati  decaduti  da
un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma,  lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.
3,  e  ai  sensi  delle  corrispondenti  disposizioni  dei  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al  personale  dei  vari
comparti; 
    2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza  del
termine  utile  stabilito  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso (45 giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale). 
    3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare  la  domanda
di  partecipazione,  valutare  e  verificare  se  possiede  tutti   i
requisiti  di  ammissione  specificati   nel   bando   di   concorso.
L'Amministrazione verifica la validita' delle domande  solo  dopo  lo
svolgimento del test di preselezione e limitatamente ai candidati che
hanno superato il suddetto test. La mancata esclusione  dal  test  di
preselezione o dalle prove scritte non costituisce, percio', garanzia
della  regolarita',  ne'  sana  la  irregolarita'  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    4.  L'Amministrazione  puo'  disporre  in   ogni   momento,   con
provvedimento motivato, l'esclusione dal  concorso  per  difetto  dei
requisiti prescritti. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
          Presentazione delle domande - Termine e modalita' 
 
 
    1. Il candidato invia la domanda di ammissione  al  concorso  per
via telematica, compilando il modulo on line  all'indirizzo  internet
https://web.esteri.it/concorsionline. La compilazione  e  l'invio  on
line della domanda devono essere  completati  entro  le  ore  24  del
quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti  dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi  ed
esami".  La  data  di  presentazione  on  line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere del termine utile per  la  sua  presentazione,  non
permette piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    Il candidato che, dopo aver superato il test di  preselezione  di
cui all'articolo 6, e' ammesso alle prove scritte stampa la  domanda,
la sottoscrive e la consegna a mano durante le prove scritte stesse. 
    2.  Nella  domanda  il  candidato  dichiara,  sotto  la   propria
responsabilita'  e  ai  sensi  delle  norme   sull'autocertificazione
(articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445): 
      a) il cognome, il nome, il luogo e la data  di  nascita  e,  se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato  civile
e' stato trascritto l'atto di nascita; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) il comune di residenza; 
      d) il godimento dei diritti politici; 
      e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
      f) le  eventuali  condanne  penali,  incluse  quelle  riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
      g) il titolo di studio di  cui  e'  in  possesso,  specificando
presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito  e
precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata; 
      h)  i  servizi  eventualmente  prestati  come   dipendente   di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli  eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso; 
      i) se si trova nelle  condizioni  previste  per  l'applicazione
della riserva di cui all'articolo 1, comma 2, di  questo  bando.  Gli
impiegati a  contratto  del  Ministero  degli  affari  esteri  devono
specificare la sede e il periodo di servizio; 
      l) la lingua  straniera,  prescelta  tra  quelle  indicate  nel
successivo articolo 9, comma 1, lettera b), in cui intende  sostenere
la prova obbligatoria scritta; 
      m) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra  francese,
spagnolo,  tedesco,  arabo,  russo  e  portoghese)  in  cui   intende
sostenere il colloquio di cui al successivo  articolo  10,  comma  1,
lettera c); 
      n) la lingua, o  le  lingue  straniere,  prescelte  tra  quelle
indicate  nel  successivo  articolo  11,  comma  1,  in  cui  intende
sostenere prove facoltative orali; 
      o) i titoli, di cui al successivo  articolo  7,  dei  quali  e'
eventualmente in possesso; 
      p) di essere a conoscenza delle norme che regolano il  servizio
all'estero alle dipendenze del Ministero affari esteri  e  di  essere
pronto   a   trasferirsi   in   qualsiasi   sede    all'estero    ove
l'Amministrazione lo destini a prestare servizio. 
    3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere  posseduti
al  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. I titoli non espressamente  dichiarati  nella
domanda di ammissione  alle  prove  concorsuali  non  sono  presi  in
considerazione.  L'Amministrazione  si  riserva  di   accertarne   la
sussistenza. 
    4. Il candidato specifica i recapiti presso cui chiede che  siano
trasmesse le  comunicazioni  relative  alle  prove  concorsuali,  con
l'impegno di far conoscere tempestivamente  le  eventuali  successive
variazioni. 
    5. Il candidato dichiara  inoltre  di  essere  a  conoscenza  che
l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' di funzionario per la
promozione culturale sia presso  l'Amministrazione  centrale  che  in
sedi estere, ivi comprese  quelle  con  caratteristiche  di  disagio,
costituisce requisito per l'ammissione al concorso. 
    6. Il candidato presta il proprio  consenso  al  trattamento  dei
dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali.
I dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al
concorso sono trattati per le  finalita'  di  gestione  del  concorso
medesimo,   presso   una   banca   dati   automatizzata,   e    anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto  di  lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione  del  rapporto  medesimo.  Il
Ministero  degli  affari  esteri  puo'  comunicare  i  predetti  dati
unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  o  a  enti  o  societa'
specializzate in selezione del personale eventualmente incaricate  di
gestire la preselezione e direttamente interessate  allo  svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.  Gli
interessati possono far valere i diritti loro spettanti nei confronti
del Ministero degli affari esteri, Direzione Generale per le  Risorse
e l'Innovazione -  Ufficio  V,  Piazzale  della  Farnesina  1,  Roma,
titolare del trattamento dei  dati  personali.  Il  responsabile  del
trattamento e' il capo del suddetto Ufficio V,  il  quale  garantisce
anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza. 
    7. Il  candidato  diversamente  abile  indica  nella  domanda  la
propria  condizione  e  specifica  l'ausilio  e  i  tempi  aggiuntivi
eventualmente necessari per lo  svolgimento  delle  prove.  E'  fatto
comunque salvo  il  requisito  dell'idoneita'  psico-fisica  tale  da
permettere di svolgere l'attivita' di funzionario per  la  promozione
culturale sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, e
in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 
    8. Non sono valide  le  domande  di  partecipazione  al  concorso
incomplete o irregolari.  Non  sono  inoltre  valide  le  domande  di
partecipazione al concorso presentate con modalita' diverse da quelle
di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non
sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line. La
mancata esclusione dal test di  preselezione  (articolo  6)  e  dalle
prove scritte (articolo 9, comma 1) non costituisce,  in  ogni  caso,
garanzia della regolarita', ne' sana la irregolarita'  della  domanda
di partecipazione al concorso. 
    9. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile  in  caso
di smarrimento  delle  proprie  comunicazioni  inviate  al  candidato
quando tale smarrimento sia dipendente da  dichiarazioni  inesatte  o
incomplete rese dal candidato circa il  proprio  recapito  oppure  da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito  rispetto
a quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  da  eventuali  disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzo,  a  caso  fortuito  o
forza maggiore. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. In attesa della verifica del possesso dei requisiti,  tutti  i
candidati partecipano "con riserva" alle prove concorsuali. 
    2. L'amministrazione dispone in ogni momento,  con  provvedimento
motivato,  l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei   requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
direttore generale per le risorse e l'innovazione ed e'  composta  da
un consigliere di Stato oppure da  un  magistrato  o  avvocato  dello
Stato di corrispondente qualifica,  o  da  un  dirigente  generale  o
equiparato, anche a riposo, con funzioni  di  presidente,  e  da  due
esperti nelle materie oggetto del concorso. 
    2. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati  membri
aggiunti per particolari discipline. 
    3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da  un
funzionario del  Ministero  degli  affari  esteri  di  qualifica  non
inferiore alla Terza Area, fascia retributiva 2. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                            Preselezione 
 
 
    1. Le prove di esame sono precedute da un  test  di  preselezione
della durata di un'ora, consistente in sessanta  domande  a  risposta
multipla sulle seguenti materie: 
      patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento  e
del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico,  musicale  e
dello spettacolo; 
      lingua inglese; 
      elementi di informatica; 
      elementi di diritto amministrativo; 
      elementi di contabilita' dello Stato; 
      elementi di geografia politica ed economica. 
    La preselezione e' intesa a verificare la  cultura  generale,  la
preparazione di base e le  attitudini  del  candidato  alle  funzioni
proprie del profilo professionale di funzionario  per  la  promozione
culturale. 
    2. Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra'
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale. 
    3. Per la  valutazione  delle  domande  a  risposta  multipla  si
adotteranno i seguenti punteggi: 
      1 punto per ogni risposta esatta; 
      -0,33 punti per ogni risposta errata; 
      0 punti per ogni risposta nulla o  per  la  quale  siano  state
marcate due o piu' opzioni. 
    4.  Sono   ammessi   alle   prove   d'esame   scritte   i   primi
duecentocinquanta candidati classificatisi nel test di  preselezione,
purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal  precedente
articolo.    I    candidati    eventualmente    classificatisi     al
duecentocinquantesimo posto con pari  punteggio  sono  tutti  ammessi
alle prove scritte. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                               Titoli 
 
 
    1. La valutazione degli eventuali titoli dichiarati dai candidati
nella domanda di partecipazione alle prove concorsuali e'  effettuata
dopo le prove scritte di cui al successivo articolo 9 e prima che  si
proceda alla correzione dei  relativi  elaborati,  sulla  base  della
documentazione presentata dal candidato. 
    2. La commissione puo' assegnare  complessivamente  fino  a  otto
centesimi per i seguenti titoli: 
      a)  diploma  di  laurea   o   laurea   specialistica/magistrale
nell'area umanistica, sociale e scientifica - fino a due centesimi; 
      b) diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca (DR),
master universitari di primo e secondo livello, di cui all'articolo 3
del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 22 ottobre 2004, n.  270,  nell'area  umanistica,  sociale  e
scientifica - fino a due centesimi; 
      c) comprovate esperienze acquisite nel campo  della  promozione
culturale - fino a due centesimi; 
      d) comprovata attivita' lavorativa  a  livello  di  funzionario
svolta  presso  le  organizzazioni  internazionali  -  fino   a   due
centesimi. 
    3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai  candidati  risultati  idonei  alle
prove di esame. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Le prove d'esame consistono in due  prove  scritte  e  in  una
prova orale, come da allegato programma che fa parte  integrante  del
presente  bando  (Allegato  1).  Esse   tendono   ad   accertare   la
preparazione culturale, la maturita' e le  attitudini  operative  del
candidato. 
    2. I punteggi sono espressi in centesimi. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. Le prove d'esame scritte consistono in: 
      a) una composizione intesa ad accertare la conoscenza da  parte
del candidato  del  patrimonio  culturale  italiano,  in  particolare
dell'Ottocento  e  del  Novecento,  nei  campi  letterario,  storico,
artistico, musicale e dello spettacolo; 
      b) un tema su un argomento di attualita'  internazionale  nella
lingua straniera  prescelta  dal  candidato  tra  francese,  inglese,
spagnola, tedesca, araba, russa e portoghese, inteso ad accertare  la
ottima conoscenza da parte del candidato della lingua prescelta.  Per
tale prova e' consentito l'uso del dizionario bilingue. 
    2.  I  candidati  dispongono  di  cinque  ore  per  svolgere   la
composizione sul patrimonio culturale  italiano  e  di  tre  ore  per
svolgere il tema in lingua straniera. 
    3. Alla prova d'esame orale sono ammessi i  candidati  che  hanno
riportato un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna delle
prove scritte. 
    4. L'avviso per la presentazione alla prova d'esame orale e' dato
ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui  essi
debbono sostenerla  ed  e'  loro  comunicato  il  voto  riportato  in
ciascuna delle prove scritte. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova d'esame orale verte sulle seguenti discipline: 
      a) patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento
e  del  Novecento,  nei  campi  letterario,   storico,   scientifico,
artistico, musicale e dello spettacolo; 
      b) lingua inglese: conversazione e traduzione  all'impronta  di
brani sia dall'italiano nella  lingua  straniera,  sia  dalla  lingua
straniera in italiano; 
      c) lingua a scelta  tra  francese,  spagnola,  tedesca,  araba,
russa e portoghese (la stessa nella quale si e'  sostenuta  la  prova
scritta oppure una a scelta tra queste  se  si  e'  svolta  la  prova
scritta in lingua inglese): conversazione e  traduzione  all'impronta
di brani sia dall'italiano nella lingua straniera, sia  dalla  lingua
straniera in italiano; 
      d) elementi di diritto amministrativo; 
      e) elementi di contabilita' dello Stato; 
      f) elementi di geografia politica ed economica. 
    2. Nel corso della prova d'esame orale ha inoltre luogo una prova
pratica di informatica, con particolare riguardo all'uso della  posta
elettronica, di internet, del programma di videoscrittura Word. 
    3. Per superare la prova d'esame orale e'  necessario  conseguire
una votazione di almeno settanta centesimi. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                          Prove facoltative 
 
 
    1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione  alle
prove concorsuali di sostenere prove facoltative orali in una o  piu'
delle seguenti lingue: araba, cinese,  francese,  giapponese,  hindi,
persiana, portoghese, spagnola, tedesca,  russa,  a  eccezione  delle
lingue prescelte per i colloqui di cui  al  precedente  articolo  10,
comma 1, lettere b) e c). 
    2. Per ciascuna di tali prove il candidato puo'  conseguire  fino
ad 1,5 centesimi, purche' raggiunga  la  sufficienza  di  almeno  0,9
centesimi. 
    3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative  si  aggiunge
alla votazione riportata nella prova d'esame  orale,  sempre  che  il
candidato sia  risultato  idoneo  secondo  le  modalita'  di  cui  al
precedente articolo 10, comma 3. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
Voto finale delle prove d'esame e  formazione  della  graduatoria  di
                               merito 
 
 
    1. La votazione complessiva delle prove  d'esame  e'  determinata
dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove  scritte,  di
cui al precedente articolo 9, e della votazione ottenuta nella  prova
orale, di cui al precedente articolo 10. Al voto della prova  d'esame
orale sono aggiunti i  centesimi  conseguiti  nelle  eventuali  prove
facoltative di lingua di cui al precedente articolo 11. 
    2. Il punteggio ottenuto nel test di preselezione non  ha  valore
ai fini della votazione complessiva. 
    3. La  graduatoria  di  merito  del  concorso  e'  formata  dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante  dalla  votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato, a cui  si  aggiungono  i
centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
             Modalita' e calendario delle prove d'esame 
 
 
    1. I  candidati  si  presentano  alle  prove  d'esame  muniti  di
documento di riconoscimento valido e di penna  a  inchiostro  nero  o
blu. I candidati non possono  portare  telefoni  cellulari,  palmari,
calcolatrici,  carta  da  scrivere,  appunti  manoscritti,  libri   o
pubblicazioni di qualunque specie, ne' borse o simili. 
    2. La sede, il giorno e l'orario in cui avra' luogo  il  test  di
preselezione sono resi noti  con  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - IV serie Speciale  "Concorsi  ed  Esami"
del 29 maggio 2012 sul  sito  internet  del  Ministero  degli  affari
esteri (www.esteri.it). Tali comunicazioni hanno valore di notifica a
tutti gli effetti. Pertanto coloro che non hanno avuto  comunicazione
dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi
nella sede, nel giorno  e  nell'ora  resi  noti  nella  summenzionata
Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet  del  Ministero  degli  affari
esteri. 
    3. Nella medesima  Gazzetta  Ufficiale  del  29  maggio  2012  e'
pubblicato il calendario di svolgimento delle  prove  scritte  ed  e'
resa nota la data di pubblicazione sul sito  internet  del  Ministero
degli affari esteri (www.esteri.it) dell'elenco dei candidati ammessi
a sostenerle. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli
effetti. 
    La data di  pubblicazione  sul  sopraccitato  sito  internet  del
Ministero degli affari esteri dell'elenco  dei  candidati  ammessi  a
sostenere le prove scritte e' resa nota  altresi'  dalla  commissione
esaminatrice prima dell'inizio del test  di  preselezione.  Anche  in
questo caso tale comunicazione ha valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    4. Qualora per motivi organizzativi alla data  suddetta  non  sia
possibile fissare il calendario degli esami, nella medesima  Gazzetta
Ufficiale e' comunicato l'eventuale  rinvio  ad  altra  pubblicazione
della data del test di preselezione e/o delle prove scritte. 
    5. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale,  di
cui al precedente articolo  10,  l'avviso  per  la  presentazione  al
colloquio stesso e' dato individualmente almeno  venti  giorni  prima
della data  in  cui  essi  debbono  sostenerlo.  Il  suddetto  avviso
contiene altresi' l'indicazione del voto  riportato  dall'interessato
in ciascuna delle prove scritte.  Le  sedute  delle  prove  orali  si
svolgono in un'aula aperta al pubblico. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
 
    1.  Il  Direttore  generale  per  le  risorse  e   l'innovazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento  del  concorso,  approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'immissione nell'area funzionale Terza,  fascia  retributiva  1,
profilo professionale "Funzionario per la promozione  culturale",  la
graduatoria di merito dei  candidati  risultati  idonei  nelle  prove
d'esame. Con il medesimo provvedimento il Direttore generale  per  le
risorse e l'innovazione dichiara vincitori del concorso  i  candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito  tenuto  conto  delle
riserve di posti e, a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza
previsti dalle vigenti disposizioni (Allegato 2). 
    2. La graduatoria di merito, nonche'  quella  dei  vincitori  del
concorso, sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni  del  Ministero
degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data  notizia  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
 
    1. Il  superamento  del  concorso  non  costituisce  garanzia  di
assunzione, essendo la stessa subordinata alla previa  autorizzazione
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi  delle
vigenti disposizioni in materia  di  assunzione  di  personale  nella
Pubblica Amministrazione. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e'  invitato  a
stipulare un  contratto  individuale  di  lavoro,  a  tempo  pieno  e
indeterminato, per l'assunzione nell'area  funzionale  Terza,  fascia
retributiva 1 dell'area  della  promozione  culturale  del  Ministero
degli affari esteri. 
    3.  Ai  fini  dell'accertamento  del   possesso   dei   requisiti
prescritti, il  vincitore  presenta  all'Ufficio  V  della  Direzione
generale per le risorse e l'innovazione, entro  trenta  giorni  dalla
data di assunzione, una dichiarazione sottoscritta sotto  la  propria
responsabilita' attestante che gli stati, fatti e qualita' personali,
suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione
al concorso, non hanno subito variazioni. L'Amministrazione procede a
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese. 
    3. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica  i
vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica  all'impiego
o di richiedere loro la presentazione di un  certificato  medico  dal
quale risulti tale idoneita'. 
    4. Al momento dell'assunzione, il vincitore presenta inoltre  una
dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modifiche ed integrazioni. 
    5.  Se  il  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente  bando  si  osservano  le
disposizioni del decreto interministeriale 18 ottobre 2006, n. 292 e,
in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei
concorsi contenute nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, e  loro  successive  modifiche  e  integrazioni,
nonche' le disposizioni  sul  reclutamento  del  personale  contenute
nell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". 
      Roma, 27 marzo 2012 
 
      Il Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione: Verderame 

        
      
                                                           Allegato 1 
 
                          PROGRAMMA D'ESAME 
 
 
Patrimonio culturale italiano, in particolare  dell'Ottocento  e  del
Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e dello
                             spettacolo 
 
    1. Storia d'Italia dall'Unificazione ai giorni nostri. 
    La politica italiana sino alla I guerra mondiale. Le colonie.  La
questione meridionale. L'Italia nella prima guerra mondiale. Il primo
dopoguerra. L'avvento del fascismo. La societa' italiana fra  le  due
guerre.  L'Italia  nella  seconda  guerra  mondiale.  La  caduta  del
fascismo e l'armistizio. La Repubblica Sociale e  la  resistenza.  Le
forze politiche e il problema  istituzionale.  La  ricostruzione  nel
dopoguerra. Societa' e politica italiana negli anni '50. Il  miracolo
economico. Il centrosinistra. Contestazione studentesca  e  conflitti
sindacali. La crisi energetica ed economica. Gli anni di  piombo.  La
lotta alla mafia. Lo sviluppo  politico  e  sociale  dell'Italia  dai
primi  anni  '80  ai  giorni  nostri.  L'Italia  e  il  processo   di
integrazione europea. 
    2. Letteratura italiana. 
    La letteratura italiana dal 1200  a  oggi  e  i  suoi  principali
esponenti. Elementi del Dolce Stil Novo,  Umanesimo  e  Rinascimento,
l'eta' barocca, l'Illuminismo, il Classicismo,  il  Romanticismo,  il
Verismo. Il primo '900: decadentismo, crepuscolarismo, futurismo.  La
prosa  fra  le  due  guerre.  Il  secondo   '900.   L'ermetismo.   Il
neorealismo. Pirandello e il teatro. Autori italiani del '900. 
    3. Arte italiana. 
    L'arte italiana dal 1200 a oggi e i  suoi  principali  esponenti.
Elementi  dell'arte  romanica,   bizantina   e   gotica;   Umanesimo,
Rinascimento, Classicismo, Manierismo, il Seicento,  l'eta'  barocca;
il Rococo', la scuola neoclassica, il Romanticismo  e  le  principali
correnti dell'Ottocento. Il XX secolo. L'espressionismo. Il  cubismo.
Il futurismo. La metafisica. Il neoplasticismo. Il costruttivismo. Il
dadaismo.  Il  movimento  forma.  Il  movimento  arte  concreta.   Lo
spazialismo. Il surrealismo. Gli anni '60 e successive  significative
correnti artistiche. La scultura italiana nel '900. L'architettura  e
il design italiani nel '900; il Razionalismo.  Artisti  italiani  del
'900. 
    4. Musica italiana. 
    La musica italiana da Guido d'Arezzo a oggi e i  suoi  principali
esponenti. Il melodramma, l'Opera. La musica strumentale nel Seicento
e   nel   Settecento;   il   periodo   romantico;   altre    correnti
dell'Ottocento. La musica italiana nel XX secolo. Grandi compositori,
direttori d'orchestra e solisti italiani dal  dopoguerra  a  oggi.  I
grandi interpreti  italiani  dell'opera.  Le  principali  istituzioni
musicali  italiane.  Sviluppo  e  lineamenti  della  musica   leggera
italiana. 
    5. Cinema italiano. 
    Le  origini  del  cinema  italiano.  Il  cinema  muto  e  i  suoi
capolavori. Il cinema del ventennio fascista. I documentari Luce.  Il
cinema storico. I "telefoni bianchi". La commedia. I protagonisti del
cinema italiano fra le due guerre. Il neorealismo.  Il  cinema  degli
anni  cinquanta.  Sviluppo  della  commedia.   Registi,   interpreti,
protagonisti del cinema italiano del  secondo  dopoguerra.  Gli  anni
sessanta  e  il  cinema  d'autore.  L'epoca  d'oro   della   commedia
all'italiana.  Altri  generi  cinematografici.  Il  cinema   italiano
contemporaneo e i suoi protagonisti dagli anni '70 a oggi. 
 
                 Elementi di diritto amministrativo 
 
    1. L'ordinamento amministrativo. Concetto e organizzazione  della
Pubblica Amministrazione. Organizzazione amministrativa dello  Stato.
I     beni      pubblici.      Responsabilita'      extracontrattuale
dell'Amministrazione. I contratti. 
    2.  Gli  atti  amministrativi:   classificazione   e   tipi.   Il
procedimento amministrativo 
    3.   I   principi   generali   dell'azione   amministrativa.   Il
decentramento amministrativo. Tutela della  riservatezza.  Il  lavoro
nella Pubblica Amministrazione. 
    4. La giustizia amministrativa:  tutela  in  via  amministrativa,
innanzi  all'autorita'   giudiziaria   ordinaria   e   innanzi   alla
giurisdizione amministrativa. 
 
                  Elementi di contabilita' di Stato 
 
    1.  Fonti   positive   del   diritto   contabile.   La   gestione
patrimoniale:   beni   demaniali,   beni   patrimoniali,    attivita'
contrattuale. 
    2. Principi generali del bilancio dello Stato: anno ed  esercizio
finanziario, principi generali sulla tenuta delle scritture, bilancio
di cassa e di  competenza,  contabilita'  dei  residui;  acquisizione
delle  entrate  ed  erogazione  delle  uscite.  Legge  finanziaria  e
provvedimenti collegati. 
    3. Il sistema dei controlli: natura e contenuti dei controlli: di
legittimita', di merito, di gestione; controlli preventivi; controlli
successivi; effetto dei  controlli.  Il  controllo  della  Corte  dei
Conti. 
    4. Vari tipi  di  responsabilita'.  La  funzione  giurisdizionale
della Corte dei Conti nelle materie di contabilita' pubblica. 
    5. Modifiche all'assetto dei bilanci  finanziari  della  Pubblica
Amministrazione: profili economici e  nuova  struttura  del  bilancio
dello Stato. 
 
             Elementi di geografia politica ed economica 
 
    1. Geografia generale: lo stato del pianeta.  Ambiente,  risorse,
popolazione.   Nozioni   fondamentali   sulla   distribuzione   delle
religioni, delle lingue e delle culture. Lineamenti generali  fisici,
demografici, politici ed economici. 
    2.  Confini  e  quadro  politico  e  istituzionale,  popolazione,
struttura e dinamica dell'economia dei principali Paesi del mondo. 
    3. Geografia delle produzioni e degli scambi. Prodotti agricoli e
industriali, produzioni minerarie, economia delle fonti  di  energia.
Tendenze di base nella divisione internazionale del  lavoro:  settori
tradizionali e settori ad alto tasso di innovazione  tecnologica.  Lo
sviluppo dell'economia dei servizi. 
    4.  Geografia  dei  trasporti  e  delle  comunicazioni.  Reti  di
trasporto terrestri, marittime ed aeree. Le telecomunicazioni. 
    5.  Il  commercio  estero  dell'Italia.  Principali  mercati   di
importazione ed esportazione.  Gli  effetti  sul  commercio  italiano
delle fondamentali tendenze dell'economia mondiale. 
    6. Dalla Comunita' Europea all'Unione Europea. 

        
      
                                                           Allegato 2 
 
                 TITOLI DI PREFERENZA DA FAR VALERE 
                   IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO 
 
    Ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n.487, le categorie di  cittadini  che  nei
concorsi hanno preferenza a parita' di punteggio sono le seguenti: 
    1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
    2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
    3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
    4. i mutilati ed invalidi per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    5. gli orfani di guerra; 
    6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
    7. gli orfani dei caduti per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    8. i feriti in combattimento; 
    9. gli insigniti di croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
    10.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra   ex
combattenti; 
    11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
    12. i figli dei  mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
    13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
    14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra; 
    15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico e privato; 
    16.  coloro  che  abbiano   prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
    17. coloro che abbiano prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
    18. i coniugati ed i non coniugati con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
    19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
    20.  militari  volontari  delle  forze  armate  congedati   senza
demerito al termine della ferma o rafferma.