Concorso per 3 categoria c area amministrativa (campania) UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 3 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 26 del 03-04-2012 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DEL SANNIO CONCORSO (scad. 3 maggio 2012) Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, e con regime di impegno orario a ... |
Ente: | UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO |
Regione: | CAMPANIA |
Provincia: | BENEVENTO |
Comune: | BENEVENTO |
Data di inserimento: | 03-04-2012 |
Data Scadenza bando | 03-05-2012 |
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CONCORSO (scad. 3 maggio 2012)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, e con regime di impegno orario a tempo pieno, di tre posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze degli uffici dell'amministrazione centrale.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto lo Statuto della Universita' degli Studi del Sannio, emanato con decreto rettorale del 25 luglio 2008, n. 856, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, dell'8 agosto 2008, n. 185; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; Vista il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Vista la legge 20 dicembre 2009, n. 191; Considerato in particolare, che l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, che ha sostituito il primo periodo dell'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, tra l'altro, che: per «...il triennio 2009-2011, le universita' statali, fermi restando i limiti di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente...»; ciascuna «...universita' destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonche' di contrattisti ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari...»; Considerato che l'art. 29, comma 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che contiene «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e di reclutamento, nonche' la delega al Governo per incentivare la qualita' e la efficienza del sistema universitario», ha sostituito, a sua volta, il secondo periodo dell'art. 66, comma 13, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni, con il seguente: «Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non inferiore al cinquanta per cento alla assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al venti per cento alla assunzione di professori ordinari»; Considerato che i predetti vincoli di finanza pubblica non consentono, di fatto, di procedere, almeno per l'anno in corso, ad assunzioni di personale tecnico ed amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; Atteso peraltro, che l'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 49 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, per «...rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nella impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti...»; Considerato inoltre, che l'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che, a «...decorrere dall'anno 2006, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63, e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2003..."; Considerato che l'art. 1, comma 188, della predetta Legge, prevede che, per «... le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zoo profilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'...». Considerato altresi', che l'art. 3, comma 80, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha ridotto al 35% il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, numero 122, recante «misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», all'art. 9, comma 28 precisa, altresi', che «... a decorrere dall'anno 2011...le universita'... possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009...»; Accertato altresi', che il predetto comma prevede che «...resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, numero 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della legge numero 266 del 2005, e successive modificazioni...»; Visto il decreto rettorale del 10 dicembre 2009, n. 518, con il quale: e' stato approvato il documento con la «Revisione dell'assetto organizzativo della Universita' degli Studi del Sannio: nuova struttura organizzativa»; e' stato approvato il documento con la «Revisione dell'assetto organizzativo della Universita' degli Studi del Sannio: fabbisogno di organico con la relativa dotazione»; il Direttore Amministrativo e' stato autorizzato a porre in essere tutti gli atti finalizzati alla attuazione della nuova struttura organizzativa, ivi compresi quelli preordinati: a) alla definizione del nuovo organigramma; b) alla successiva predisposizione ed approvazione dei nuovi «Manuali» per la individuazione e la definizione dei compiti di uffici, settori ed unita' organizzative, per la individuazione e la definizione dei procedimenti amministrativi e per la delega della firma; c) alla progressiva copertura, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dei posti disponibili nella nuova dotazione organica, privilegiando, nei prossimi due anni, le progressioni verticali del personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo nel nuovo sistema di classificazione; il Direttore Amministrativo e' stato autorizzato a sottoporre la nuova struttura organizzativa con la relativa dotazione organica, che hanno, comunque, carattere sperimentale, a verifica periodica, di norma annuale, mediante consultazione dei responsabili di aree, uffici, settori, ed unita' organizzative, dei presidi di facolta', dei direttori di dipartimento e dei competenti soggetti sindacali; Vista la determina del Direttore Amministrativo del 19 febbraio 2010, n. 131, con la quale e' stato approvato il nuovo organigramma del personale tecnico ed amministrativo; Considerato che, a seguito della revisione della struttura organizzativa e della entrata in vigore, a decorrere dal 10 marzo 2010, del nuovo organigramma del personale tecnico ed amministrativo, e' necessario procedere al potenziamento di uffici, unita' organizzative e altre strutture al fine di garantire, il piu' possibile, un supporto efficiente e qualificato alla didattica e alla ricerca e la ottimizzazione dei servizi erogati alla utenza ed, in particolare, agli studenti; Visto il «Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo della Universita' degli Studi del Sannio a tempo determinato e a tempo indeterminato», emanato con decreto rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966, e modificato con decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154; Visto il «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto universitario per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007», stipulato il 16 ottobre 2008, ed, in particolare, l'art. 22; Attesa la necessita' di procedere, per le motivazioni innanzi specificate, all'assunzione, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a tempo pieno, di tre unita' di personale di Categoria C, Posizione Economica C1, Area Amministrativa; Considerato che le predette unita' di personale sono destinate, in particolare, a potenziare la dotazione organica della Amministrazione Centrale; Considerato altresi', che in sede di predisposizione del bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario, sono state destinate alcune risorse finanziarie al reclutamento di tre unita' di personale tecnico ed amministrativo da inquadrare nella Categoria C, con rapporto di lavoro a tempo determinato e con regime di impegno orario a tempo pieno; Considerato che la spesa per il reclutamento delle predette unita' di personale grava sui fondi rivenienti da tasse e contributi versati dagli studenti per la immatricolazione e la iscrizione ai vari corsi di studio; Verificata la disponibilita' finanziaria, Decreta: Art. 1 Numero dei posti E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a tempo pieno, di tre posti di categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa, per le esigenze degli Uffici della Amministrazione Centrale (Codice Concorso 01/2012). E' garantita, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento economico.
Art. 2 Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso, e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro della Unione Europea; b) la eta' non inferiore ai diciotto anni; c) il godimento dei diritti civili e politici; d) il non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso; e) la idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego; f) l'assolvimento degli obblighi di leva militare, esclusivamente per i candidati che sono nati fino al 1985; g) il non essere stato destituito o dispensato da un precedente impiego alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di ragioniere e perito commerciale; Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri della Unione europea debbono: a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; c) avere una adeguata conoscenza della lingua italiana. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n. 693, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Direttore Amministrativo.
Art. 3 Termine di presentazione delle domande Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al direttore Amministrativo della Universita' degli Studi del Sannio, Area «Risorse e Sistemi», Settore «Personale e Sviluppo Organizzativo», Unita' Organizzativa «Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti», Palazzo San Domenico, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 - Benevento, riportando sul plico la dicitura «Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a tempo pieno, di tre posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze degli uffici dell'amministrazione centrale», (Codice concorso 01/2012), entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine, fa fede il timbro con la data apposto sul plico dall'ufficio postale che lo accetta per la spedizione. In alternativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda puo' essere spedita, entro il termine perentorio indicato nel comma 1 del presente articolo, attraverso un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo amministrazione@cert.unisannio.it, avente ad oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso pubblico codice 01/2012». In questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale, nonche' la copia della ricevuta del versamento di € 11, devono essere allegati al messaggio di posta elettronica dopo essere stati trasformati in documenti informatici. Per tali documenti, a pena di esclusione, devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente «PDF» e «TIFF». Nel caso di invio mediante Posta Elettronica Certificata, la ricevuta di ritorno viene trasmessa automaticamente dal gestore della stessa, per cui non e' necessario rivolgersi alla Amministrazione per verificare la ricezione del messaggio, ne' e' necessario spedire la domanda su supporto cartaceo.
Art. 4 Dichiarazioni da formulare nella domanda Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, potendo utilizzare, a tal fine, il «facsimile» all'uopo predisposto dalla Amministrazione (Allegato 1): a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la residenza, con le indicazioni relative alla citta', alla provincia, al codice di avviamento postale, alla via/piazza e al numero civico; b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea; c) il godimento dei diritti civili e politici; d) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2, comma 1, lettera h), del presente bando, con la indicazione dell'anno scolastico in cui e' stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato; e) il possesso della idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego; f) l'assolvimento degli obblighi di leva militare (la dichiarazione deve essere resa esclusivamente dai candidati che sono nati fino al 1985); g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stato concesso il condono, l'indulto, il perdono giudiziale o la amnistia (la dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione dal concorso, anche se negativa); h) gli eventuali procedimenti penali pendenti (la dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione dal concorso, anche se negativa); i) gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione degli stessi (la dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione dal concorso, anche se negativa); j) di non essere stato dispensato o destituito da altro impiego alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento (la dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione dal concorso, anche se negativa); k) di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile (la dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione dal concorso, anche se negativa); l) di non essere stato licenziato da altro impiego alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (la dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione dal concorso, anche se negativa); m) il possesso, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente bando, di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza. La mancata dichiarazione di cui alla lettera m) non costituisce motivo di esclusione dal concorso, ma preclude la possibilita' che i predetti titoli, anche se posseduti, possano essere prodotti o presi in considerazione, in caso di superamento della prova orale. I cittadini degli Stati membri della Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, come specificati nell'art. 2, comma 2, del presente bando. I candidati in possesso di cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il termine stabilito nell'art. 3 del presente bando. Il candidato e', altresi', tenuto a: indicare il recapito presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative al concorso; segnalare, tempestivamente, le eventuali, successive variazioni del predetto recapito. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono tenuti, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame. Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non e' piu' richiesta la autentica della firma in calce alla domanda. La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione dal concorso. La Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del recapito da parte del candidato, nonche' da disguidi postali o telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di esclusione, copia della ricevuta del versamento di €. 11, che deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a: Universita' degli Studi del Sannio Amministrazione Centrale; IBAN: IT16J0200815004000400062285; BIC (Swift): UNCRITM1NB1 (laddove previsto) (1) ; Causale del bonifico: Codice Concorso 01/2012. Non si procedera' in alcun caso alla restituzione del contributo versato. (1) Il BIC (Bank Identifier Code) e' un codice (codice SWIFT: Worldwide Interbank Financial Telecommunication) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del beneficiario secondo lo standard ISO 9362; e' disponibile praticamente per quasi tutte le banche del mondo e puo' essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici. Esso e' utilizzato insieme al codice IBAN per trasferimenti di denaro mediante bonifico internazionale.
Art. 5 Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice sara' costituita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 14 del «Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo della Universita' degli Studi del Sannio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato», come richiamato nelle premesse del presente bando.
Art. 6 Prove di esame Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una prova orale. La prova scritta, a contenuto teorico, che potra', eventualmente, consistere anche in «test» a risposta multipla, vertera' sulle seguenti materie: contabilita' pubblica; contabilita' economico-patrimoniale e contabilita' analitica; legislazione universitaria. La prova orale vertera' oltre che sulle materie oggetto della prova scritta anche sul Diritto Amministrativo, e sara' diretta, altresi', ad accertare il grado di conoscenza della informatica e della lingua inglese. La durata della prova scritta sara' determinata dalla Commissione esaminatrice. I candidati stranieri dovranno svolgere le prove di esame in lingua italiana. I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati. La prova scritta si svolgera' il giorno 27 luglio 2012, alle ore 10 in una delle Aule del Complesso Immobiliare denominato «Ex Poste», sede della Facolta' di Scienze Economiche ed Aziendali e del Dipartimento di Studi dei Sistemi Economici, Giuridici e Sociali, sito in Benevento, alla via Delle Puglie, n.82. I candidati che non abbiano ricevuto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione personale della esclusione dal concorso, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel presente bando per sostenere la prova scritta. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Quarta Serie Speciale, del 25 giugno 2012, verra' dato avviso di ogni eventuale rinvio delle predette prove e di ogni ulteriore o diversa comunicazione circa il luogo di svolgimento delle stesse. Le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale verra' data apposita comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il suo espletamento. La predetta comunicazione conterra' anche la indicazione del voto riportato dal candidato nelle prove scritte. La prova orale, che si svolgera' nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente; c) carta di identita' o patente o tessera postale o porto d'armi o passaporto. La mancata presentazione alle prove di esame sara' considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.
Art. 7 Titoli di preferenza e di precedenza Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito, in ordine decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle categorie di seguito elencate: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglie numerose; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli di mutilati e di invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nella amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi e i mutilati civili; 20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 2) dall'avere prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle prove di esame, lo stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. I candidati che superano la prova orale dovranno far pervenire i documenti attestanti i titoli di precedenza e/o di preferenza, come specificati nel comma 1, di propria iniziativa, trasmettendoli al Direttore Amministrativo della Universita' degli Studi del Sannio, Area «Risorse e Sistemi», Settore «Personale e Sviluppo Organizzativo», Unita' Organizzativa «Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti», Palazzo San Domenico, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui gli stessi candidati hanno sostenuto la prova orale, a pena della mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della graduatoria generale di merito. I predetti documenti dovranno attestare i titoli di precedenza e/o di preferenza, come indicati nella domanda di ammissione al concorso, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della medesima domanda, e dovranno essere prodotti secondo la seguente modalita': dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorieta', resa nelle forme di cui agli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8 Graduatoria di merito Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale. Con provvedimento del Direttore Amministrativo vengono approvati gli atti e la graduatoria finale del concorso e si procede alla dichiarazione dei relativi vincitori. Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto anche dei titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'art. 7 del presente bando. La graduatoria finale sara' resa pubblica mediante affissione all'Albo Ufficiale della Universita' degli Studi del Sannio, ubicato in Palazzo San Domenico, Piazza Guerrazzi, n. 1, Benevento, e la trasmissione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Quarta Serie Speciale, e sara' consultabile sul Sito Internet di Ateneo. Dalla data di pubblicazione dell'avviso della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i termini per eventuali impugnative. Fatte salve eventuali, sopravvenute disposizioni legislative, la graduatoria resta efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della predetta pubblicazione per la eventuale copertura di altri posti che dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.
Art. 9 Presentazione dei documenti di rito I vincitori del concorso sono invitati a presentare, entro il termine di trenta giorni dalla assunzione in servizio, un certificato medico, rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario e attestante la idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, la assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica. Qualora il vincitore sia affetto da patologie o menomazioni, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che le stesse non ne riducono la attitudine lavorativa. Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, i vincitori del concorso dovranno attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta': a) di nonavere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del lecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni (in caso contrario, la dichiarazione deve essere sostituita con quella di opzione per il nuovo impiego); b) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione; c) di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso. La Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorieta' rese dai candidati, in conformita' a quanto previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni. I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle competenti Autorita' dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati dalle Autorita' Consolari Italiane. Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana la cui conformita' al testo originale deve essere certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato, nel caso di comprovato impedimento, la Amministrazione non dara' luogo alla stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti eventualmente gia' instaurati, alla immediata risoluzione degli stessi. Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 10 Contratto individuale di lavoro, periodo di prova ed altre disposizioni Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a tempo pieno, i vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, verranno inquadrati nella Categoria C, Posizione Economica C1, Area Amministrativa, con diritto al trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, fatti salvi comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso la Amministrazione, valutati i predetti motivi, si riserva di prorogare il termine per la assunzione in servizio, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e funzionali. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Ai fini del computo del periodo di prova, si tiene conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di pagamento della indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal momento della avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' e gli emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita' dal giorno della assunzione.
Art. 11 Trattamento dei dati personali Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, la Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dai candidati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalita' connesse al concorso, alla stipula del contratto ed alla gestione del rapporto di lavoro. Il trattamento dei dati e', peraltro, obbligatorio e necessario per consentire il corretto e regolare espletamento della procedura concorsuale. In ogni caso, i candidati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonche' il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Universita' degli Studi del Sannio, titolare del trattamento.
Art. 12 Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti in materia concorsuale, di procedimento amministrativo e di trattamento dei dati personali, nonche' le disposizioni contenute nel «Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli Studi del Sannio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato», emanato con decreto rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966, e modificato con decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154.
Art. 13 Responsabile del Procedimento Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento e' la dottoressa Maria Grazia De Girolamo, Responsabile, nell'ambito della Area «Risorse e Sistemi», Settore «Personale e Sviluppo Organizzativo», della Unita' Organizzativa «Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti». Benevento, 14 marzo 2012 Il direttore amministrativo: Telesio