Concorso per 750 allievi ufficiali guardia di finanza (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 750 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 28 del 10-04-2012 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (scad. 10 maggio 2012) Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 750 allievi finanzieri della Guardia di finanza riservato, ai ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 10-04-2012 |
Data Scadenza bando | 10-05-2012 |
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CONCORSO (scad. 10 maggio 2012)
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 750 allievi finanzieri della Guardia di finanza riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (c.d. VFP1) o quadriennale (c.d. VFP4) ovvero in rafferma annuale (c.d. VFP1T), in servizio o in congedo - Anno 2012.
IL COMANDANTE GENERALE Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Guardia di finanza»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 25 maggio 1997, n. 127»; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006, recante «Procedure di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze armate, in servizio o in congedo»; Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», introdotto dall'art. 2, comma 208, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)»; Visti gli articoli 636, 861, 864, 1033, 1494, 1495, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 2199, 2200, 2201 e 2203 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Tenuto conto che lo Stato maggiore della difesa ha fissato in 113 unita' il numero massimo dei volontari, da arruolare con il presente bando e avviare alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate, in esito alla quale saranno immessi nel Corpo della Guardia di finanza; Ritenuto di dover riservare 19 dei posti da mettere a concorso ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella scritta, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; Determina: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto, per l'anno 2012, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 750 allievi finanzieri della Guardia di finanza, riservato, ai sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1») o quadriennale (c.d. «VFP4») ovvero in rafferma annuale (c.d. «VFP1T») delle Forze armate che, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, almeno cinque mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma. Di questi: a) n. 660 del contingente ordinario, di cui: (1) n. 562 da immettere direttamente nel Corpo della Guardia di finanza, dopo aver completato, se in servizio, la ferma prefissata di un anno (VFP1) nelle Forze armate; (2) n. 98 da immettere nel Corpo della Guardia di finanza, dopo aver ultimato il servizio, in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate; b) n. 15 del contingente ordinario - specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)», da immettere direttamente nel Corpo della Guardia di finanza, dopo aver completato, se in servizio, la ferma prefissata di un anno (VFP1) nelle Forze armate. I vincitori per tali posti: (1) dopo aver assunto lo «status» di allievo finanziere, sono preliminarmente avviati, secondo le modalita' di cui all'art. 16, commi 4 e 5, ad una fase addestrativa finalizzata all'accertamento dell'attitudine al servizio di soccorso alpino, in esito alla quale, se non risultano idonei all'impiego in tale comparto, sono prosciolti dal corso di formazione per allievo finanziere e, pertanto, cessano dal servizio; (2) al termine del predetto corso di formazione, sono avviati alla frequenza del corso per il conseguimento della specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)»; c) n. 75 del contingente di mare, di cui: (1) n. 60 da immettere direttamente nel Corpo della Guardia di finanza, dopo aver completato, se in servizio, la ferma prefissata di un anno (VFP1) nelle Forze armate, cosi' suddivisi: n. 35 per la specializzazione «Nocchiere»; n. 25 per la specializzazione «Operatore di sistema»; (2) n. 15 da immettere nel Corpo della Guardia di finanza, dopo aver ultimato il servizio, in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, cosi' suddivisi: n. 10 per la specializzazione «Nocchiere»; n. 5 per la specializzazione «Operatore di sistema». 2. Diciannove dei 562 posti di cui al comma 1, lettera a), punto (1), sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2, ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di primo grado o superiore. 3. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il contingente ordinario, per la specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)» o per una o piu' specializzazione del contingente di mare, le unita' disponibili sono compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra gli altri posti a concorso. 4. Lo svolgimento del concorso comprende: a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla; b) prova di efficienza fisica; c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; e) valutazione dei titoli. 5. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando generale della Guardia di finanza. 6. Resta impregiudicata, per il Comandante generale della Guardia di finanza, la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.
Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che: a) siano stati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, arruolati nelle Forze armate quali volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale (VFP1T) e, se in servizio, abbiano svolto almeno cinque mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma. I candidati in servizio in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) devono, comunque, aver completato tale periodo alla data dell'effettivo incorporamento; b) godano dei diritti civili e politici; c) non abbiano superato, alla data del 1° gennaio 2012, il ventiseiesimo anno di eta'. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, comunque, non superiore a tre anni; d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi ne' sottoposti a misure di prevenzione; f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere; g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza; h) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente o civilmente organizzati ne' destituiti dai pubblici uffici. 2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), d), g) ed h), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e conservati fino alla data dell'effettivo incorporamento nella Guardia di finanza. 3. Non possono partecipare al concorso i candidati che: a) nel corrente anno, abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera iniziale di un altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o militare; b) abbiano svolto servizio nelle Forze armate esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB) ovvero volontari in ferma annuale (VFA). 4. Ai candidati per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, non e' richiesto il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, lettera a), e 3.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it - area «concorsi Online», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale. Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno stampate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per l'effettuazione della prova scritta di cui all'art. 9. 2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e spedita, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo di raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al citato reparto entro il suindicato termine. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa. 3. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non e' piu' possibile apportare modificazioni o integrazioni. 4. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le modalita' di cui al comma 2: a) sono restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4; b) sono archiviate nel caso in cui: (1) siano spedite oltre il termine di cui al medesimo comma 2; (2) non pervengano: se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando; se spedite con altre modalita', entro il termine di cui al citato comma 2; (3) non siano sottoscritte; (4) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla restituzione, nei casi di cui alla lettera a). 5. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 4, lettera b), sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 6. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per un solo contingente. Inoltre: a) per il contingente ordinario, e' consentita la partecipazione, alternativamente, per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) o lettera b); b) per il contingente di mare, e' consentita la partecipazione per una sola specializzazione. In ogni caso, la scelta non e' modificabile oltre il termine di cui al comma 3. 7. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 8. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'avvio al corso di formazione.
Art. 4 Elementi da indicare nella domanda 1. Il candidato deve indicare nella domanda: a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita, nonche' luogo di residenza e indirizzo completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, un numero telefonico; b) i posti per cui intende concorrere; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti civili; e) di non essere imputato e di non aver subito condanne per delitti non colposi, ne' di essere sottoposto a misura di prevenzione; f) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico; g) il titolo di studio di cui e' in possesso; h) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. La certificazione comprovante il possesso di tali titoli deve essere presentata o fatta pervenire con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 2; i) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi militarmente o civilmente organizzati ne' destituito dai pubblici uffici; l) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di servizio; m) l'indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica; n) la posizione militare con l'indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni: (1) se in servizio o in congedo; (2) la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina o Aeronautica); (3) le date di arruolamento e di congedo da VFP1, l'eventuale ulteriore periodo di servizio prestato nonche' la denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio; o) di non aver presentato, nel corrente anno, domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera iniziale di un altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o militare; p) l'ordine di preferenza relativo alla forza armata (Esercito, Marina ed Aeronautica) dove svolgere, eventualmente, la ferma prefissata quadriennale in qualita' di VFP4, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 2 e 3. 2. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, devono: a) indicare le informazioni di cui al comma 1, lettere n), o) e p), solo se prestano o hanno prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1») o quadriennale (c.d. «VFP4») ovvero in rafferma annuale (c.d. «VFP1T»); b) precisare, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti e indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere la prova scritta; c) presentare l'attestato di cui al medesimo art. 1, comma 2, con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 2. 3. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 9 e 10, concernenti, tra l'altro, le modalita' di notifica del calendario di convocazione alla prova scritta e dei relativi esiti nonche' le modalita' di convocazione per le prove successive. 4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita. 5. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo direttamente, e nel modo piu' celere, al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, il quale non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di reclutamento ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.
Art. 5 Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo: a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo e per la valutazione della prova di efficienza fisica, composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri; d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio. 3. Per l'eventuale valutazione della prova scritta dei candidati che la sostengono in lingua tedesca, la competente sottocommissione e' integrata da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore di tale lingua. 4. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico nonche' di personale di sorveglianza individuato dal Centro di reclutamento. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 5. Le sottocommissioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti. 6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
Art. 6 Documentazione 1. Il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere nei confronti dei candidati: a) la dichiarazione del casellario giudiziale; b) eventuale documentazione integrativa dell'estratto di cui al comma 2, lettera a), se ritenuta necessaria dalla sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 14. 2. I candidati che superano la prova scritta, all'atto della presentazione per sostenere la prova di efficienza fisica di cui all'art. 10, devono produrre: a) un estratto della documentazione di servizio conforme al modello in allegato 2, redatto e firmato: (1) per i militari in servizio, dal Comandante del reparto/ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; (2) per quelli in congedo, dall'Ufficiale responsabile/funzionario del distretto militare/centro documentale militare competente per territorio o residenza; b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui alla lettera precedente, dalla quale si evinca che le sanzioni disciplinari indicate nel predetto estratto sono riferite esclusivamente al periodo di servizio con esclusione del corso di formazione di base (o basico). In assenza di tale attestazione, le eventuali sanzioni riportate sull'estratto della documentazione di servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo di servizio; c) se concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, l'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di primo grado o superiore; d) i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Tale documentazione deve essere presentata solo dagli aspiranti che abbiano dichiarato il possesso di tali titoli in sede di presentazione della domanda di partecipazione. 3. I candidati per i posti di cui all'art. 1, comma 2, devono produrre la documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b), solo nell'ipotesi in cui prestano o abbiano prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1») o quadriennale (c.d. «VFP4») ovvero in rafferma annuale (c.d. «VFP1T»). In caso contrario, in luogo della predetta documentazione, devono produrre la certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' su carta semplice ovvero la dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 14, comma 1, lettera a). 4. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro quindici giorni decorrenti dalla data di restituzione.
Art. 7 Esclusione dal concorso 1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 2. Le proposte di esclusione sono formulate dal centro di reclutamento. 3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 8 Documento di identificazione 1. Ad ogni prova o visita i candidati devono esibire la carta di identita' oppure un documento di riconoscimento, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.
Art. 9 Calendario e modalita' di svolgimento della prova scritta 1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione dallo stesso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta di cultura generale, consistente in domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia, aritmetica e geometria, riferite al programma di istruzione secondaria di primo grado, presso la Legione allievi della Guardia di finanza, viale Europa n. 97, di Bari (Palese). 2. Il calendario e le modalita' di svolgimento della prova saranno resi noti, a partire dal 4 giugno 2012, mediante avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). 3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 5. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta munito di: a) idoneo documento di riconoscimento; b) una penna biro ad inchiostro nero. 6. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione. 7. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it nella sezione relativa ai concorsi. 8. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova scritta da parte dei candidati, sara': a) disponibile, sul sito internet www.gdf.gov.it, una mappa dell'itinerario; b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla fermata «Tesoro» della metropolitana «Bari centrale - Ospedale San Paolo» alla sede di esame e ritorno. 9. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a). 10. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione, di cui al comma 9, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati. 11. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi agli accertamenti di cui al successivo art. 10, i candidati classificatisi nei primi: a) 1980 posti della graduatoria del contingente ordinario; b) 60 posti della graduatoria del contingente ordinario - specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)»; c) 300 posti della graduatoria del contingente di mare, cosi' distinti: (1) 180 per la specializzazione «Nocchiere»; (2) 120 per la specializzazione «Operatore di sistema». 12. Sono, inoltre, ammessi agli accertamenti di cui al successivo art. 10 i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso. 13. La sottocommissione di cui al comma 9 attribuisce a ciascun candidato un punto di merito da zero a trenta. 14. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal 13 luglio 2012, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800666966). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15. 15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 10 Prova di efficienza fisica e accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, presso il Centro addestrativo polifunzionale della Guardia di finanza di Roma (Loc. Castelporziano), via Croviana n. 120, secondo il calendario e le modalita' che saranno rese note con il medesimo avviso di cui all'art. 9, comma 14. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 2. Le prove hanno il seguente svolgimento: a) 1° giorno: prova di efficienza fisica; b) 2° e 3° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale. 3. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consiste: a) per i candidati ai posti del contingente ordinario e della specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)» in: (1) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del peso, corsa piana 1.000 m; (2) prova facoltativa di corsa piana 100 m; b) per i candidati ai posti del contingente di mare in: (1) prove obbligatorie di nuoto (25 m stile libero, 25 m dorso e nuoto subacqueo); (2) prova facoltativa di nuoto per salvamento 50 m. 4. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un punteggio complessivo minimo di otto punti nelle prove obbligatorie, calcolato secondo le modalita' definite nelle tabelle riportate negli allegati 3 e 4. 5. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio delle graduatorie finali di merito, le seguenti maggiorazioni: a) da 8,1 a 9 punti 0,40; b) da 9,1 a10 punti 0,60; c) da10,1 a11 punti 0,80; d) da11,1 a12 punti 1,00; e) da12,1 a13 punti 1,20; f) da13,1 a14 punti 1,60; g) da14,1 a15 punti 2,00. 6. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 7. All'atto del sostenimento della prova fisica, i candidati devono presentare, alla sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. 8. La mancata presentazione di detto certificato comporta la non ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto, l'esclusione dal concorso. 9. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato: a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione; b) si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione, sentito il medico presente, provvede, con giudizio motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento della prova ad una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 6 novembre 2012. Nel caso in cui l'infortunio intervenga durante l'espletamento di una delle prove, restano validi i risultati conseguiti in quelle gia' sostenute. 10. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 11. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, la competente sottocommissione non puo' procedere all'effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo. Tali candidate sono escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 6 novembre 2012. 12. I candidati che hanno ottenuto il differimento di cui al comma 9 possono, qualora la temporanea indisposizione lo consenta, essere ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 13. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 14. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato dalla sottocommissione indicata all'art. 5, comma 1, lettera b), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, e tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. 15. Detto accertamento si articola in: a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento; b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente; c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test. 16. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi. 17. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' attitudinale sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare. 18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 9.
Art. 11 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 5, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Osta. 2. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e', immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'art. 12, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle. 4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare. 5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica preliminare. 6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 9. 9. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della Guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: a) visita medica generale; b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, al contingente ed eventualmente alla specialita' per i quali si concorre ovvero ai fini di cui all'art. 12, comma 15. In tali casi, per l'attribuzione del profilo sanitario e del giudizio definitivo, sono presi in considerazione gli ulteriori accertamenti svolti nel corso dell'ultima visita medica effettuata.
Art. 12 Requisiti psico-fisici 1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati. 2. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni 60: a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale; b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale; c) certificato (fac-simile in allegato 5), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: (1) lo stato di buona salute; (2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; (3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno allergiche; (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. 3. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a) e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 2, lettera c), comportano l'esclusione dal concorso. 4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2 comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se gli stessi non sono presentati successivamente secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento. 5. I candidati sono sottoposti a visita: a) neurologica; b) psichiatrica; c) otorinolaringoiatrica; d) oculistica; e) odontostomatologica; f) ginecologica. 6. I candidati, all'atto della visita medica preliminare, devono, comunque, avere: a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini; b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne; c) acutezza visiva: (1) per i candidati che concorrono per il contingente ordinario: uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio; campo visivo e motilita' oculare normali; visione binoculare; senso cromatico normale alle matassine colorate; (2) per i candidati che concorrono per il contingente di mare per la specializzazione: «Nocchiere»: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; «Operatore di sistema»: visus naturale 10/10 in ciascun occhio; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche. 7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali». 8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e' effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto». 9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti parametri: a) per il contingente ordinario e per il contingente di mare per la specializzazione «Nocchiere»: (1) monolaterale: 35 dB; (2) bilaterale: P.P.T. 20%; b) per il contingente di mare per la specializzazione «Operatore di sistema»: (1) monolaterale: 24 dB; (2) bilaterale: P.P.T. 10%. 11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test tossicologici. 12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: a) dell'urina ed ematochimici; b) elettrocardiografico e visita cardiologica; c) test psico-clinici. 15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne' valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio non e' ammessa visita di revisione. 17. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 18. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo. Tali candidate sono escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 6 novembre 2012. 19. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 9.
Art. 13 Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta, la prova di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsti, rispettivamente, dagli articoli 9, 10 e 11, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 5, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio concorsi, Sezione allievi finanzieri, via delle Fiamme Gialle, n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via fax, al numero 06/564912362. Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento della prova ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 9.
Art. 14 Valutazione titoli 1. La sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), procede alla valutazione dei titoli, nei confronti dei candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 11, secondo i seguenti criteri: a) titolo di studio: (1) diploma di laurea (o laurea specialistica o laurea magistrale) punti 4; (2) laurea (o diploma universitario) punti 3; (3) diploma di istruzione di secondo grado (durata quinquennale) punti 2; (4) altro diploma di istruzione di secondo grado punti 1; (5) diploma di qualifica professionale punti 0,50. Qualora il candidato e' in possesso di piu' titoli di studio, e' preso in considerazione, ai fini della valutazione, solo quello che da' luogo all'attribuzione del punteggio piu' elevato; b) servizio prestato, in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale: (1) per ogni mese (o frazione di mese superiore a quindici giorni) di servizio effettivamente prestato, fino ad un massimo di punti 2punti 0,10. Tale punteggio e' raddoppiato, fino ad un massimo di 4 punti: per i candidati ai posti relativi al contingente ordinario - specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)» di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), che abbiano prestato servizio nei reparti alpini dell'Esercito; per i candidati ai posti relativi al contingente di mare di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), che abbiano prestato servizio nella Marina militare; (2) partecipazione a una o piu' missioni in territorio estero, fino ad un massimo di punti 1: sino a 90 giorni complessivi di permanenza punti 0,50; oltre 90 giorni complessivi di permanenza punti 1; c) ultima documentazione caratteristica: (1) eccellente o giudizio equivalente punti 2; (2) superiore alla media o giudizio equivalente punti 1,50; (3) nella media o giudizio equivalente punti 0,50; (4) inferiore alla media o giudizio equivalente punti 0. Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da una «dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica» deve essere valutato il documento immediatamente precedente; d) benemerenze e ricompense, fino ad un massimo di punti 3: (1) medaglia d'oro al valor militare o al valor civile punti 3; (2) medaglia d'argento al valor militare o al valor civile punti 2,50; (3) medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile punti 2; (4) croce di guerra al valor militare punti 1,50; (5) encomio solenne punti 1; (6) encomio semplice punti 0,50; (7) elogio punti 0,30; (8) ogni altra benemerenza o riconoscimento iscritti a matricola, esclusi quelli riferibili alla durata del servizio e le onorificenze punti 0,30; e) conoscenza, secondo standard nato, di una o piu' lingue straniere certificate dalla S.L.E.E., fino ad un massimo di punti 3: (1) possesso del terzo livello - equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L (listening), W (writing), S (speaking) e R (reading) pari ad un minimo di 14 punti 2; (2) possesso del secondo livello - equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R compresa tra 11 e 13 punti 1; (3) possesso del primo livello - equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 8 punti 0,50. 2. Per i candidati ai posti relativi al contingente ordinario - specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.) di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), in aggiunta ai titoli di cui al comma 1, la sottocommissione valuta le seguenti specializzazioni, qualifiche e abilitazioni, conseguite durante il servizio prestato in qualita' di volontario nelle Forze armate: a) Alpierepunti 1,50; b) Osservatore meteonivologicopunti 1,50; c) Operatore soccorso pistepunti 1,50; d) Istruttore militare di scipunti 2; e) Istruttore militare di alpinismopunti 2. 3. Per i candidati ai posti relativi al contingente di mare di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), in aggiunta ai titoli di cui al comma 1, la sottocommissione valuta le seguenti specializzazioni, qualifiche e abilitazioni, conseguite durante il servizio prestato in qualita' di volontario nelle Forze armate: a) per coloro che concorrono per la specializzazione «Nocchiere»: (1) Sommozzatore punti 2; (2) Operatore del servizio sicurezza abilitato al lavoro in carena punti 2; b) per coloro che concorrono per la specializzazione «Operatore di sistema»: (1) Radiotelegrafista punti 2; (2) Radarista punti 2; (3) Ricercatore elettronico punti 2; (4) Tecnico elettronico punti 2. 4. Eventuali sanzioni disciplinari riportate durante il servizio comportano detrazioni dal punteggio totale risultante dalla valutazione dei titoli, fino a concorrenza dello stesso, secondo le seguenti indicazioni: a) per ciascun giorno di consegna di rigore punti 1; b) per ciascun giorno di consegna punti 0,50; c) per ciascun rimprovero punti 0,30. Sono presi in considerazione esclusivamente i provvedimenti disciplinari inflitti durante il servizio effettivamente prestato, con esclusione del corso di formazione di base (o basico). 5. Ai fini della formazione della graduatoria sono considerati i titoli e le eventuali sanzioni, indicati ai commi 1, 2, 3 e 4, risultanti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 7. Prima dell'effettuazione della valutazione dei titoli, la competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi.
Art. 15 Graduatorie finali di merito 1. La sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), predispone distinte graduatorie finali di merito per il contingente ordinario, per il contingente ordinario - specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)» e per ogni specializzazione del contingente di mare. 2. Il punteggio complessivo di merito e' determinato dalla somma dei punti attribuiti: a) alla prova scritta di cui all'art. 9; b) alla prova di efficienza fisica di cui all'art. 10; c) alla valutazione dei titoli di cui all'art. 14. 3. A parita' di punteggio, sono osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, sono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 5. Tali graduatorie sono notificate a tutti gli effetti ai candidati iscritti nelle stesse.
Art. 16 Nomina dei vincitori e ammissione al corso di formazione 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 6, dei concorrenti dichiarati vincitori: a) sono ammessi direttamente al corso di formazione per allievi finanzieri, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, previo superamento della visita medica di incorporamento da parte del dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione, i primi: (1) 562 del contingente ordinario, tenendo conto della riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2; (2) 15 del contingente ordinario - specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)»; (3) 35 del contingente di mare - specializzazione «Nocchiere»; (4) 25 del contingente di mare - specializzazione «Operatore di sistema»; b) sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per allievi finanzieri, nell'ordine delle rispettive graduatorie, dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4), secondo quanto previsto dall'art. 2199, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i successivi: (1) 98 del contingente ordinario; (2) 10 del contingente di mare - specializzazione «Nocchiere»; (3) 5 del contingente di mare - specializzazione «Operatore di sistema». 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, entro 20 giorni dall'inizio del corso di formazione di cui al comma 1, lettera a), il Comando generale della Guardia di finanza puo' ricoprire i posti resisi, eventualmente, disponibili: a) convocando altrettanti candidati nell'ordine delle rispettive graduatorie; b) nominando, conseguentemente, vincitori del concorso, nel predetto ordine: (1) i candidati convocati in sostituzione dei rinunciatari, se la defezione riguarda i posti di cui allo stesso comma 1, lettera a), punto (2); (2) ulteriori candidati da ammettere alla frequenza del corso di formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4), negli altri casi. 3. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione accerta, ai sensi del comma 1, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 4. I vincitori dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), convocati presso la Scuola alpina di Predazzo ed acquisito lo status di «allievo finanziere», sono preliminarmente avviati ad una fase addestrativa finalizzata all'accertamento dell'attitudine al servizio di soccorso alpino, effettuata presso il predetto Istituto di istruzione, secondo il programma e con le modalita' stabilite dal Comando generale della Guardia di finanza. 5. I candidati che non risultino in possesso di sufficiente attitudine al servizio di soccorso alpino sono prosciolti dal corso di formazione di cui al comma 1 e, pertanto, cessano dal servizio. 6. Entro 10 giorni dalla conclusione dell'attivita' addestrativa di cui al comma 4, il Comando generale della Guardia di finanza puo' ricoprire i posti resisi disponibili ai sensi del comma 5, convocando altrettanti candidati nell'ordine della relativa graduatoria. 7. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.
Art. 17 Ammissione dei volontari alla ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate 1. Le graduatorie finali di merito, dopo il termine di cui all'art. 16, comma 2, sono inviate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, che provvede all'ammissione dei vincitori di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, secondo quanto stabilito dall'art. 2199, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. I vincitori di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto (1), sono ammessi alla citata ferma prefissata quadriennale prioritariamente nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica militare, a prescindere dalla preferenza indicata nella domanda di partecipazione. 3. I vincitori di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punti (2) e (3), sono ammessi alla citata ferma prefissata quadriennale prioritariamente nella Marina militare, a prescindere dalla preferenza indicata nella domanda di partecipazione. 4. Il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare puo' ricoprire i posti resisi, eventualmente, disponibili, per rinuncia, esclusione o non idoneita' all'atto dell'incorporamento in qualita' di VFP4, convocando altrettanti candidati idonei, nell'ordine delle rispettive graduatorie, dandone comunicazione al Comando generale della Guardia di finanza, che formalizza la nomina a vincitori degli interessati. 5. Ogni ulteriore informazione relativa all'ammissione dei volontari alla ferma prefissata quadriennale (VFP4) potra' essere richiesta all'Ufficio relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - e-mail urp@persomil.difesa.it
Art. 18 Transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nel Corpo della guardia di finanza 1. Nell'ultimo semestre della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4), i candidati di cui all'art. 17 sono convocati presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici, tesa a cogliere segni di eventuali variazioni peggiorative, intervenute nel tempo, delle condizioni psico-fisiche dei candidati. 2. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e' sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 3. Per le concorrenti che, in tale sede, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel corpo. 4. Alla verifica di cui al comma 1 provvede una commissione nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, presieduta da un ufficiale superiore del Corpo e composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri. 5. La commissione di cui al comma 4, prima dell'inizio dei lavori, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi. 6. Il giudizio espresso, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 9. 8. I candidati giudicati idonei, dopo aver completato la ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, sono immessi nel Corpo della Guardia di finanza ed avviati alla frequenza del corso di formazione per allievi finanzieri, fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 6.
Art. 19 Mancata presentazione al corso 1. Il candidato vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione. 2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall'inizio del corso, al Comandante del reparto di istruzione che li valuta e, se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti. 3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 20 Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 2. Per sostenere le prove del concorso, i candidati che prestano servizio militare fruiscono della licenza straordinaria per esami secondo le disposizioni vigenti.
Art. 21 Trattamento economico degli allievi finanzieri 1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 2. Gli allievi finanzieri fruiscono del vitto, dell'alloggio e della vestizione, le cui spese sono a carico dell'amministrazione. 3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese: a) per la manutenzione del vestiario; b) di carattere personale e straordinario.
Art. 22 Assegnazione al termine del corso 1. Al termine del corso di formazione: a) i finanzieri vincitori per i posti relativi al contingente ordinario sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiedono, con obblighi di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo. Resta impregiudicata la possibilita' per l'amministrazione, al fine di far acquisire specifiche capacita' operative, di avviare gli interessati a un'ulteriore fase addestrativa, prodromica all'immissione in servizio; b) i finanzieri vincitori per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono avviati al corso per il conseguimento della specializzazione di «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)», in esito al quale sono impiegati nello specifico comparto, con obblighi di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo; c) i finanzieri vincitori dei posti relativi al contingente di mare sono avviati al corso per il conseguimento della specializzazione selezionata nella domanda di partecipazione al concorso, in relazione alla quale sono impiegati nello specifico comparto, con obblighi di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
Art. 23 Sito internet ed informazioni utili 1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi. 2. Parimenti, sono pubblicate sul citato sito internet le graduatorie finali di merito.
Art. 24 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita' selettive e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del centro, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della guardia di finanza. Roma, 2 aprile 2012 Gen. C.A. Nino Di Paolo