Concorso per 24 sottotenenti ruolo speciale areonautica (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 24
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 35 del 08-05-2012
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO   (scad.  7 giugno 2012) Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di 24 (ventiquattro) sottotenenti in servizio pe ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 08-05-2012
Data Scadenza bando 07-06-2012
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO   (scad.  7 giugno 2012)
Concorsi,  per  titoli  ed  esami,  per   il   reclutamento   di   24
  (ventiquattro)  sottotenenti  in  servizio  permanente  nel   ruolo
  speciale  delle  armi  dell'Arma  aeronautica,   di   12   (dodici)
  sottotenenti in servizio permanente nel ruolo  speciale  del  Corpo
  del genio  aeronautico  e  di  6  (sei)  sottotenenti  in  servizio
  permanente  nel  ruolo  speciale   del   Corpo   di   commissariato
  aeronautico. 
 

				 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         della direzione generale per il personale militare 

 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di  decisione  e  di  controllo   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998,  concernente  la
definizione delle corrispondenze tra Arma/Corpo, ruolo,  categoria  e
specialita'  ai  fini  della  partecipazione   degli   ufficiali   di
complemento e del personale  appartenente  al  ruolo  marescialli  ai
concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei  ruoli
speciali dell'Aeronautica militare; 
    Visto l'articolo 16 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, concernente le funzioni  di  Dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, e successive  modifiche  e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, e successive  modifiche  e
integrazioni,  per  delineare  il  profilo  sanitario  dei   soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  stato  (legge
di stabilita' 2012); 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed il  bilancio
pluriennale per il triennio 2012 - 2014; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice dell'ordinamento militare», come modificato e  integrato  dal
decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20  e,  in  particolare,  il
titolo II del libro IV, concernente norme  per  il  reclutamento  del
personale militare, e l'articolo 2186 che fa  salva  l'efficacia  dei
decreti  ministeriali  non  regolamentari,  delle  direttive,   delle
istruzioni,  delle  circolari,  delle  determinazioni  generali   del
Ministero della difesa, dello  Stato  maggiore  della  difesa,  degli
Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale  dell'Arma  dei
carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata
dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; 
    Considerato che non si ritiene opportuno procedere a  scorrimento
delle graduatorie di  precedenti  analoghi  concorsi  in  quanto,  in
relazione  alle  peculiari   esigenze   operative   e   organizzative
dell'amministrazione difesa, il reclutamento del  personale  militare
esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti di efficienza e di
idoneita' psicofisica e attitudinale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, il titolo II  del  libro
IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 impartita dalla Direzione generale  della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Ravvisata la necessita' di indire per l'anno 2012  concorsi,  per
titoli ed esami,  per  la  nomina  di  complessivi  42  (quarantadue)
sottotenenti   in   servizio   permanente    nei    ruoli    speciali
dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto ministeriale 22  giugno  2011  -registrato  alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n.  356-
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  generale  per  il  personale
militare, 


				 
                              Decreta: 

 

 
                               Art. 1 

 

				 
                          Posti a concorso 

 

 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami: 
      a)  concorso  per  il   reclutamento   di   24   (ventiquattro)
sottotenenti in servizio permanente nel  ruolo  speciale  delle  armi
dell'Arma aeronautica, con riserva di 2  (due)  posti  a  favore  del
coniuge  e  dei  figli  superstiti  ovvero  dei  parenti   in   linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio e con riserva di 12  (dodici)  posti  a  favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
      b) concorso per il reclutamento di 12 (dodici) sottotenenti  in
servizio  permanente  nel  ruolo  speciale  del   Corpo   del   genio
aeronautico, con riserva di 2 (due) posti a favore del coniuge e  dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale  di  secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e  delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio  e  con
riserva di 6 (sei) posti a favore degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli, cosi' ripartiti tra le seguenti categorie: 
        - costruzioni aeronautiche: 3 posti, con riserva di  1  (uno)
posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei  parenti
in linea collaterale di  secondo  grado  (se  unici  superstiti)  del
personale delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  deceduto  in
servizio e per causa di servizio e con riserva di  2  (due)  posti  a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
        - elettronica: 3 posti, con riserva di 1 (uno) posto a favore
del coniuge e dei  figli  superstiti  ovvero  dei  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio e con riserva di 2 (due) posti a  favore  degli
appartenenti al ruolo dei marescialli; 
        - infrastrutture ed impianti: 3 posti, di cui 2 (due) posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
        - motorizzazione: 3 posti, di cui  2  (due)  posti  a  favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
      c) concorso per il reclutamento  di  6  (sei)  sottotenenti  in
servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo  di  commissariato
aeronautico, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e  dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale  di  secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e  delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio  e  con
riserva di 3 (tre) posti a favore degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli. 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i  posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al successivo articolo 2, secondo  l'ordine  della
graduatoria di merito. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati sottotenenti  in  servizio  permanente  ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria  degli  ufficiali  in
ferma prefissata di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera b)
e degli ufficiali inferiori delle forze di completamento  di  cui  al
successivo articolo 2, comma 1, lettera c) i quali  saranno  nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito alla data di scadenza del  termine  di  presentazione
delle  domande  ed  iscritti  in  ruolo  -al  superamento  del  corso
applicativo di cui al successivo articolo 13 - dopo l'ultimo dei pari
grado dello stesso ruolo. 
    4. Resta impregiudicata  per  l'Amministrazione  la  facolta'  di
revocare il presente bando di  concorso,  modificare  il  numero  dei
posti,  annullare,  sospendere  o  rinviare  lo   svolgimento   delle
attivita' previste dal concorso o l'ammissione al  corso  applicativo
dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In
tal caso l'Amministrazione  della  difesa  provvede  a  dare  formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª serie speciale. 
    5.  La  predetta  Direzione  generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente ad un rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse.  In  tal  caso,  sara'  dato   avviso   nei   siti   internet
www.difesa.it/concorsi,  www.aeronautica.difesa.it),  definendone  le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati. 

        
      
                               Art. 2 

 

				 
                     Requisiti di partecipazione 

 

 
    1.  Ai  concorsi,  di  cui  al  precedente  articolo  1,  possono
partecipare -fermo restando quanto indicato nel successivo  comma  2,
lettera c) per i titoli di studio- concorrenti di  entrambi  i  sessi
appartenenti alle sottonotate categorie: 
      a)  per  l'Arma/Corpo  e  la  categoria  di  appartenenza,  gli
ufficiali di complemento dell'Aeronautica  militare  in  congedo  che
hanno completato senza demerito la ferma biennale di cui all'articolo
1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  Tali  ufficiali,
non devono aver riportato un giudizio di inidoneita'  all'avanzamento
al grado superiore; 
      b) a scelta per uno solo dei  concorsi  di  cui  al  precedente
articolo 1, comma 1, gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle  domande  indicato
nel successivo articolo 3, abbiano completato un anno di servizio  in
tale posizione, compreso il periodo di formazione; 
      c) a scelta per uno solo dei  concorsi  di  cui  al  precedente
articolo 1, comma 1, gli ufficiali inferiori di  complemento  facenti
parte delle forze di completamento, per essere stati  richiamati  per
esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in
attivita' addestrative operative  e  logistiche  sia  sul  territorio
nazionale sia all'estero. 
      Non rientrano, pertanto, in tale  categoria  gli  ufficiali  di
complemento che siano stati richiamati, a  mente  dell'articolo  1255
del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  per  addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
      d) i sottufficiali del ruolo dei  marescialli  dell'Aeronautica
militare  appartenenti  alla  categoria  e   alla   specialita'   che
consentono  la  partecipazione  ai  rispettivi   concorsi   riportate
nell'allegato  A  (che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto). 
      Detto personale deve aver svolto, alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo  679,  comma
1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  ovvero
aver svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza se  reclutato
ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera b) del predetto  decreto
legislativo. 
      Detto personale, inoltre, deve aver  espletato  per  almeno  un
anno  le  mansioni  previste  per  la  categoria   di   appartenenza,
riportando qualifiche non  inferiori  a  «nella  media»  e  non  aver
riportato  un  giudizio  di  inidoneita'  all'avanzamento  al   grado
superiore nell'ultimo anno; 
      e) a scelta per uno solo dei  concorsi  di  cui  al  precedente
articolo 1, comma  1,  i  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei
sergenti dell'Aeronautica che, alla data di scadenza del termine  per
la presentazione delle domande di partecipazione, abbiano almeno  tre
anni di permanenza in detto ruolo; 
      f) per l'Arma/Corpo di appartenenza, i frequentatori dei  corsi
normali dell'Accademia aeronautica  che  non  abbiano  completato  il
secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche'  idonei
in attitudine militare; 
      g) gli idonei non  vincitori  di  precedenti  concorsi  per  la
nomina  a  tenente  in  servizio   permanente   dei   ruoli   normali
corrispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i  concorsi
di cui al precedente articolo 1, comma 1, che, se  in  servizio,  non
hanno riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento  al  grado
superiore nell'ultimo anno. 
    2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande indicato nel successivo articolo 3, dovranno: 
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      b) non aver superato il giorno di compimento del: 
        (1) 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie  di  cui
al precedente comma 1, lettere b) e c); 
        (2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie  di  cui
al precedente comma 1, lettere a), d) ed e); 
        (3) 32° anno di eta', se appartenenti alle categorie  di  cui
al precedente comma 1, lettere f) e g). 
        Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici  impieghi  non  si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; 
      c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        (1) se partecipanti al concorso per la nomina a  sottotenente
in servizio  permanente  nel  ruolo  speciale  delle  armi  dell'Arma
aeronautica, ovvero a quello per la nomina a sottotenente in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico:
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado   di   durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari,  ovvero
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso  annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della
legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
        (2) se partecipanti al concorso per la nomina a  sottotenente
in servizio  permanente  nel  ruolo  speciale  del  Corpo  del  genio
aeronautico: 
          (a) se appartenenti alle categorie di concorrenti di cui al
precedente comma 1, lettere b), c) ed e) del presente articolo: 
          -  per  «costruzioni  aeronautiche»:  diploma   di   perito
industriale, indirizzo: specializzato per  costruzioni  aeronautiche,
per  industrie  metalmeccaniche,  per  meccanica,  per  meccanica  di
precisione;  ovvero  diploma  di  maturita'  professionale  ad   esso
equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1970, n. 253; 
          -  per  «elettronica»:  diploma  di   perito   industriale,
indirizzo: specializzato per  elettronica  industriale,  per  energia
nucleare,  per  telecomunicazioni;  ovvero   diploma   di   maturita'
professionale  ad  esso  equipollente,  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n 253; 
          - per  «infrastrutture  ed  impianti»:  diploma  di  perito
industriale, indirizzo: specializzato per  edilizia  o  termotecnica;
diploma di geometra; ovvero diploma  di  maturita'  professionale  ad
essi  equipollente,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 19 marzo 1970, n. 253; 
          - per «motorizzazione»: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  ai
corsi universitari, ovvero titolo di studio di  durata  quadriennale,
integrato dal  corso  annuale  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive modificazioni e integrazioni; 
          (b) se appartenenti alla categoria di concorrenti di cui al
precedente comma 1, lettere a), d), f) e g)  del  presente  articolo:
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado   di   durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari,  ovvero
un titolo di studio  di  durata  quadriennale,  integrato  dal  corso
annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo
1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive  modificazioni  e
integrazioni. 
      Coloro che hanno conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di  studio
previsto in Italia, rilasciata da  un  Ufficio  scolastico  regionale
nell'ambito provinciale di loro scelta; 
      d) godere dei diritti civili e politici; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia per  motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      f) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) avere tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1,  comma  1
dovranno necessariamente indicare il concorso  (uno  solo)  al  quale
intendono partecipare. 
    4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso applicativo sono subordinati: 
      a) al possesso della idoneita' psico-fisica e  attitudinale  al
servizio incondizionato quale ufficiale in  servizio  permanente  dei
ruoli speciali  dell'Aeronautica,  da  accertarsi  con  le  modalita'
prescritte dai successivi articoli 8, 9 e 10. Il  riconoscimento  del
possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data  di
approvazione  delle  graduatorie  di  merito  di  cui  al  successivo
articolo 12; 
      b) al possesso,  ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 del requisito della
condotta e delle  qualita'  morali  prescritto  per  l'ammissione  ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla vigente normativa; 
      c)  per  il   personale   appartenente   alla   categoria   dei
marescialli, all'aver maturato almeno cinque anni di  anzianita'  nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo  679,  comma
1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  ovvero
avere almeno tre anni di  anzianita'  nel  ruolo  di  provenienza  se
reclutato ai  sensi  dell'articolo  679,  comma  1,  lettera  b)  del
predetto decreto legislativo. 
    5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  ai  concorsi.  Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 2,  lettera
b), dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della  nomina
ad ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata  del  corso
applicativo. 

        
      
                               Art. 3 

 

				 
                      Domande di partecipazione 

 

 
    1. Coloro che intendono partecipare ad uno dei  concorsi  di  cui
all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, dovranno: 
      a) redigere la domanda di partecipazione al concorso  in  carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato B che costituisce
parte integrante del presente decreto; 
      b)  firmare  per  esteso  la  domanda  (la  firma,  da  apporre
necessariamente in forma autografa, non  richiede  l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione  della  domanda  determinera'  la  nullita'
della stessa; 
      c)   spedire   la   domanda,   a   pena   di   irricevibilita',
esclusivamente a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto -1ª Divisione  reclutamento  ufficiali  -  2ª  Sezione  -
casella postale 15317 -  00143  Roma  Laurentino,  entro  il  termine
perentorio di trenta giorni, a  decorrere  dal  giorno  successivo  a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. Se il trentesimo giorno e'  festivo,
il termine di scadenza e' prorogato  al  primo  giorno  seguente  non
festivo, secondo quanto disposto  dall'articolo  155  del  codice  di
procedura civile. 
      I concorrenti avranno cura di conservare  copia  della  domanda
nonche' la ricevuta di spedizione  della  raccomandata  che  dovranno
essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla  prima
prova scritta, come indicato nel successivo articolo 6, comma 2. 
      Detti concorrenti, dovranno, inoltre,  presentare  copia  della
suddetta domanda di partecipazione, se in servizio,  al  Comando  del
reparto/ente  di  appartenenza  ovvero,  se  in  congedo,  al  Centro
documentale dell'Esercito (ex distretto militare) o  ai  Dipartimenti
militari marittimi/ Capitanerie di porto ovvero al Reparto  personale
della  1ª  Regione  aerea/Reparto  personale   del   Comando   scuole
dell'Aeronautica militare/3ª Regione aerea o al  Comando  Aeronautica
militare di Roma, di ascrizione in relazione alla loro residenza. 
    2.  I  concorrenti  residenti  all'estero,  o  che   si   trovano
all'estero per motivi di servizio,  potranno  inoltrare  la  domanda,
entro il termine sopraindicato, anche per il  tramite  dell'Autorita'
diplomatica o consolare che, dopo aver attestato sulla stessa la data
di  presentazione,  ne  curera'  l'immediato  inoltro   all'indirizzo
sopraindicato. 
      Il personale impiegato all'estero in missioni internazionali  o
in attivita' addestrative ed impossibilitato,  per  l'intero  periodo
sopra indicato, a spedire la domanda secondo le modalita' di  cui  al
precedente comma, puo' presentare la stessa nel termine sopraindicato
al Comando del reparto/ente di appartenenza.  Questo  dovra'  apporre
sulla domanda il visto e la data di presentazione  della  medesima  e
dovra'   provvedere   a   trasmetterla   al   suindicato    indirizzo
improrogabilmente entro il terzo giorno dalla data di  presentazione.
In tal caso per la data  di  presentazione  fara'  fede  la  data  di
assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando ricevente. 
      Il personale di cui al presente comma avra' comunque anche esso
cura di conservare copia della domanda, recante in calce il  visto  e
la data di presentazione dell'Autorita' competente, che dovra' essere
esibita all'atto della presentazione alla prima prova  scritta,  come
indicato nel successivo articolo 6, comma 2. 
    3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze  che,  ai  sensi
dell'articolo 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, possono derivare da  falsita'  in  atti  e  da
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda: 
      a) il concorso al quale intende partecipare; 
      b) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data  e  luogo  di
nascita) e il codice fiscale; 
      c) se in servizio, la propria posizione militare (Forza armata,
grado, Arma/Corpo/categoria/specialita'/corso di  appartenenza),  con
indicazione  della  data  di  decorrenza  della  ferma  eventualmente
contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, le date
di inizio e fine del servizio e quelle di eventuale inizio e fine del
trattenimento. Gli ufficiali delle forze  di  completamento  dovranno
indicare i richiami effettuati, la loro durata e  l'esigenza  per  la
quale sono stati richiamati; 
      d) la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte
le  comunicazioni  relative  al  concorso,  completo  di  codice   di
avviamento postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile)
ed un indirizzo di posta elettronica (ove posseduto). 
      Il concorrente dovra', altresi', segnalare  tempestivamente,  a
mezzo  fax  (06/517052774)   o   messaggio   di   posta   elettronica
(r1d1s2@persomil.difesa.it) al Ministero  della  difesa  -  Direzione
generale per il  personale  militare  -  I  Reparto  -  1ª  Divisione
reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - casella postale 15317  -  00143
Roma Laurentino, ogni variazione  che  venga  a  verificarsi  durante
l'espletamento del concorso. 
      Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendente  da  inesatta  indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella  domanda,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici   o   comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana e lo stato civile; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
per delitti non colposi ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale, a  pena  condizionalmente  sospesa  o  con  decreto
penale di condanna, e di non avere in corso procedimenti  penali  per
delitti non colposi e/o amministrativi per l'applicazione  di  misure
di sicurezza o di prevenzione, ne' che  risultino  a  proprio  carico
precedenti penali per delitti non colposi iscrivibili nel  casellario
giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. 
      In caso contrario dovra' indicare in apposita dichiarazione  da
allegare alla domanda le condanne e i procedimenti a carico  ed  ogni
eventuale precedente penale per delitto non  colposo,  precisando  la
data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che  lo  ha  emanato
ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento  penale
per aver acquisito la qualifica di imputato. 
      Il concorrente dovra' impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento  ufficiali  -  2ª  Sezione  -
casella postale 15317 - 00143 Roma Laurentino,  qualsiasi  variazione
della sua posizione giudiziaria che intervenga  successivamente  alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in  servizio
permanente. Nel redigere  tale  attestazione  il  concorrente  dovra'
tener conto che la Direzione generale,  al  fine  di  controllare  la
veridicita'  delle  dichiarazioni  rese,  acquisira'   d'ufficio   il
certificato del casellario giudiziale  di  cui  all'articolo  39  del
citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,  n.
313; 
      h)  il  titolo  di  studio  posseduto,  il  relativo   voto   e
l'istituto, comprensivo di indirizzo, ove e' stato conseguito; 
      i) il reparto o ente di appartenenza (se in congedo  il  Centro
documentale     dell'Esercito,     il      Dipartimento      militare
marittimo/Capitanerie di porto, al Reparto personale della 1ª Regione
aerea/Reparto   personale   del   Comando   scuole   dell'Aeronautica
militare/3ª Regione aerea o il Comando Aeronautica militare di  Roma,
di ascrizione); 
      l)  gli  eventuali  servizi  prestati  come  impiegato   presso
pubbliche amministrazioni e le cause di  risoluzione  dei  precedenti
rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione  va  resa  anche  se
negativa; 
      m) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti  utili  ai
fini della valutazione di cui al successivo articolo 7; 
      n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994,  n.  487.  Il  concorrente  dovra'  fornire  tutte  le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di  preferenza,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi; 
      o) di accettare, qualora vincitore,  di  prestare  servizio  in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare  i  corsi  specialistici
eventualmente previsti  per  l'Arma,  il  Corpo  e  la  categoria  di
appartenenza; 
      p) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora  vincitore,  di
contrarre la ferma di cui al successivo articolo 13; 
      q) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto d'autorita' o  d'ufficio
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare  da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o  delle
Forze di polizia o Corpo armato dello Stato; 
      r) di non aver prestato servizio sostitutivo  civile  ai  sensi
dell'articolo 636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66 a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione  irrevocabile
di rinuncia a tale status presso l'Ufficio nazionale per il  servizio
civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla  data  in
cui sono stati collocati in congedo, secondo l'articolo 636, comma  3
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale  dichiarazione  va
resa anche se negativa; 
      s) la lingua straniera  (non  piu'  di  due  a  scelta  tra  la
francese,  la  spagnola,  e  la  tedesca   essendo   quella   inglese
obbligatoria per tutti) nella quale desidera sostenere la prova orale
facoltativa; 
      t) di prestare il proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella domanda, ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      u) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      v) se alla stessa  allega,  elencandoli  in  caso  affermativo,
documenti o dichiarazioni sostitutive; 
      z) l'eventuale appartenenza  ad  una  delle  categorie  di  cui
all'articolo 645  del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66
(coniuge e figli superstiti ovvero parenti in  linea  collaterale  di
secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze  armate
e delle Forze  di  polizia  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio). 
      Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 25 dicembre 2000,  n.  445  i  concorrenti  dovranno
allegare alla domanda di partecipazione  copia  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validita'. 
    4. Il concorrente, se lo desidera, potra' allegare  alla  domanda
la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o  di  preferenza
di cui al precedente comma 3, lettere h), l), m) ed n),  anche  sotto
forma  di  dichiarazione  sostitutiva,  rilasciata  ai  sensi   delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso. 
      Fermo restando il mancato accoglimento delle domande  nei  casi
espressamente previsti nel presente articolo, la  Direzione  generale
per il personale militare potra' chiedere la  regolarizzazione  delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero  risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi  al
modello di domanda di cui al  gia'  citato  allegato  B  al  presente
decreto. 
    5. I comandi ed enti, di cui al precedente comma 1 lettera c) del
presente articolo, dovranno provvedere a: 
      a) prendere atto della domanda di  partecipazione  al  concorso
del dipendente; 
      b) per i concorrenti della Marina: 
        1)   compilare,   se   in   servizio,   apposito    documento
caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine per
la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione,  redatto   per
«partecipazione al concorso ruoli speciali  dell'Aeronautica  -  anno
2012» (in calce al quale l'interessato dovra' apporre  la  firma  per
presa visione); 
        2) trasmettere,  entro  il  ventesimo  giorno  successivo  al
termine  di  scadenza  per  la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione   ai   concorsi,   l'originale   di   tale   documento
caratteristico al Ministero della difesa - Direzione generale per  il
personale militare - V Reparto - 12ª Divisione documentazione  Marina
- viale  dell'Esercito  180/186  -  00143  Roma  Laurentino,  tenendo
informata la 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione; 
      c)  per  i  concorrenti   dell'Esercito,   dell'Aeronautica   e
dell'Arma dei carabinieri: 
        1)   compilare,   se   in   servizio,   apposito    documento
caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine per
la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione,  redatto   per
«partecipazione al concorso ruoli speciali  dell'Aeronautica  -  anno
2012» (in calce al quale l'interessato dovra' apporre  la  firma  per
presa visione); 
        2) trasmettere, sia per i concorrenti  in  servizio  che  per
quelli in congedo, entro il ventesimo giorno successivo al termine di
scadenza per la presentazione  delle  domande  di  partecipazione  ai
concorsi, al Ministero della  difesa  -  Direzione  generale  per  il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento  ufficiali
- 2ª Sezione viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma  Laurentino,
copia integrale del libretto personale e dello stato di servizio. 

        
      
                               Art. 4 

 

				 
                      Svolgimento dei concorsi 

 

 
    1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
      a) due prove scritte (una di cultura generale ed una di cultura
tecnico-professionale); 
      b) valutazione dei titoli di merito; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti attitudinali; 
      f) prova orale; 
      g) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
      Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   ed   in   corso   di   validita',   rilasciato   da
un'amministrazione dello Stato. 
    2. All'atto dell'approvazione della  graduatoria  di  merito  del
concorso cui partecipano  con  il  decreto  dirigenziale  di  cui  al
successivo articolo 12, comma 5 (presumibilmente  entro  la  fine  di
ottobre 2012) tutti i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile
per i quali la positivita' del test di gravidanza  abbia  comportato,
ai  sensi  dell'articolo  580  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,   un   temporaneo   impedimento
all'accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica-   dovranno   essere
risultati idonei in tutte le  prove  ed  in  tutti  gli  accertamenti
previsti nel precedente comma 1. 
    3. L'Amministrazione non risponde di eventuale  danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. 

        
      
                               Art. 5 

 

				 
                             Commissioni 

 

 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) le commissioni esaminatrici per le prove scritte  e  per  le
prove orali, per la  valutazione  dei  titoli  di  merito  e  per  la
formazione della graduatoria di merito, una per ciascun concorso; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica  per
tutti i concorsi; 
      c) la commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti  sanitari,
unica per tutti i concorsi; 
      d) la commissione per le prove di efficienza fisica e  per  gli
accertamenti attitudinali, unica per tutti i concorsi. 
    2. Le commissioni esaminatrici di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) saranno composte da: 
      a) un ufficiale generale dell'Aeronautica militare in servizio,
presidente; 
      b) due o piu' ufficiali superiori dell'Aeronautica militare  in
servizio, membri; 
      c)  un  ufficiale  superiore   dell'Aeronautica   militare   in
servizio, che potra' essere diverso in funzione  delle  categorie  in
base alle quali sono ripartiti i posti  (solo  nel  concorso  per  il
Corpo del genio aeronautico), membro aggiunto; 
      d) un docente o esperto, membro aggiunto  per  la  prova  orale
obbligatoria di lingua inglese; 
      e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      f)  un  ufficiale  dell'Aeronautica  militare  di   grado   non
inferiore a tenente ovvero un dipendente civile del  Ministero  della
difesa appartenente alla terza  aerea  funzionale,  segretario  senza
diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico, di  grado  non
inferiore a colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali superiori  del  Corpo  sanitario  aeronautico,
membri. 
      Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  militare  o  di   medici   specialisti
esterni. 
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico  di  grado  non
inferiore a brigadier generale, presidente; 
      b) due ufficiali superiori  del  Corpo  sanitario  aeronautico,
membri. 
      Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  militare  o  di   medici   specialisti
esterni. 
      Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico facenti parte  di
detta commissione dovranno essere diversi da quelli che  hanno  fatto
parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di  cui  al
precedente comma 3. 
    5. La commissione per le prove di efficienza  fisica  e  per  gli
accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1,  lettera  d)
sara' composta da: 
      - un ufficiale in servizio di grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello dell'Aeronautica militare, presidente; 
      - due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, membri. 
      Detta commissione si avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  ed
esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso  il
Centro  di  selezione  dell'Aeronautica  militare  di  Guidonia   per
l'effettuazione delle prove di efficienza fisica. 

        
      
                               Art. 6 

 

				 
                            Prove scritte 

 

 
    1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di  cui  al  precedente
articolo 1 dovranno sostenere: 
      a) una prova scritta di cultura generale, della durata  massima
di 6 ore, consistente in un tema su argomenti di  carattere  generale
e/o    attinente    alle    discipline    storiche,     sociali     e
politico-geografiche,   secondo   i   programmi   previsti   per   il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
      b) una prova scritta di  cultura  tecnico-professionale,  della
durata massima di 6 ore, consistente in un tema su argomenti previsti
dai programmi d'esame riportati nell'allegato C che costituisce parte
integrante del presente decreto. 
    2.  Dette  prove  scritte  avranno  luogo  presso  il  Centro  di
selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia - Aeroporto  «Alfredo
Barbieri», ingresso da via tenente colonnello M. Di Trani, con inizio
non prima delle 08.30, secondo il seguente calendario: 
      a) concorso per 24  (ventiquattro)  posti  di  sottotenente  in
servizio  permanente  del  ruolo  speciale   delle   Armi   dell'Arma
aeronautica: 18 e 19 giugno 2012; 
      b) concorso per 12 (dodici) posti di sottotenente  in  servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico:  13  e
14 giugno 2012. 
      c) concorso per 5 (cinque) posti di  sottotenente  in  servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico:
11 e 12 giugno 2012. 
      Eventuali modificazioni della sede o delle date di  svolgimento
delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale,  4ª
serie speciale del 25 maggio 2012. Nella  stessa  Gazzetta  Ufficiale
del 25 maggio 2012 tale pubblicazione potra' essere rinviata  ad  una
data successiva. 
      I concorrenti, ai quali non sia  stata  comunicata  la  mancata
ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta
sede, entro le 07.30  dei  giorni  suindicati,  muniti  di  carta  di
identita' o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonche'  di
copia della domanda di partecipazione al concorso  e  della  ricevuta
della raccomandata con cui la medesima e' stata spedita. 
      Essi  dovranno  portare  una  penna  a  sfera   ad   inchiostro
indelebile nero o blu. L'occorrente per  l'espletamento  della  prova
sara' loro fornito sul posto. 
      I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna  prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. 
      Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle  predette
prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14
e 15, comma 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    3. Saranno giudicati idonei i concorrenti che, in ciascuna  delle
prove scritte, avranno riportato una votazione non inferiore a 21/30.
Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta prova a mezzo
raccomandata o telegramma e,  qualora  possibile,  con  messaggio  di
posta elettronica. 
    4. I concorrenti che non avranno superato le  prove  scritte  non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove,  ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse,  a  partire
dal 90° giorno successivo alla data di svolgimento  delle  prove,  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n.  180/186
-  00143  Roma  Laurentino  -  tel.  06/517051012,  ovvero   potranno
consultare       i       siti       «www.difesa.it/concorsi»        o
«www.persomil.difesa.it». 

        
      
                               Art. 7 

 

				 
                  Valutazione dei titoli di merito 

 

 
    1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente  articolo  5,
comma 1, lettera a) procederanno a valutare i titoli  di  merito  dei
soli concorrenti  che  si  siano  presentati  ad  entrambe  le  prove
scritte, sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di  partecipazione,  siano
stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente articolo  3
ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I
titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella  medesima
domanda -o in dichiarazione sostitutiva  alla  stessa  allegata-  non
siano state fornite le  necessarie  informazioni,  non  costituiranno
oggetto di valutazione. La  valutazione  dei  titoli  avverra'  prima
della correzione delle prove scritte e il relativo esito  sara'  reso
noto ai concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale. 
    2. E' onere  dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate
circa  ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati   nel
successivo comma 3, lettera b), c), d) ed e) del  presente  articolo,
ai fini della loro corretta valutazione da  parte  della  commissione
esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno  produrre  a  corredo
della domanda di partecipazione al concorso eventuale  documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Per i militari in servizio o in congedo  la
documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita  con  le
modalita' indicate nel comma 5 dell'articolo 3. 
    3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e'  pari
a 10/30 cosi' ripartiti: 
      a)   qualita'   del   servizio   prestato   (risultante   dalla
documentazione matricolare  e  caratteristica  che  verra'  acquisita
d'ufficio): massimo punti 3,5/30. 
      La commissione terra' conto delle qualifiche  finali  riportate
nelle schede valutative (ovvero  dei  giudizi  finali  desumibili  da
eventuali  rapporti  informativi)  relative  all'ultimo  triennio  di
servizio comunque prestato. I documenti  di  valutazione  relativi  a
corsi propedeutici all'inserimento nella categoria/ruolo che consente
la  partecipazione  al  concorso  non  devono   essere   oggetto   di
valutazione. Il punteggio massimo attribuibile a  ciascuna  qualifica
finale (o al corrispondente giudizio finale) sara': 
        1) nella media: punti 0; 
        2) superiore alla media: 2/30; 
        3) eccellente: 3,5/30. 
        Il punteggio complessivo sara' calcolato sommando i  punteggi
parziali -ottenuti  moltiplicando  il  valore  di  ciascun  documento
valutativo come sopra indicato- per il rapporto tra il periodo cui si
riferisce  il  singolo  documento  valutativo  e  quello  totale   da
considerare (massimo tre anni). 
        Alle dichiarazioni di  mancata  redazione  di  documentazione
caratteristica dovra' essere attribuito un  punteggio  in  base  alla
media dei punteggi attribuiti al documento antecedente  ed  a  quello
successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione  costituisce  il
primo o l'ultimo documento della documentazione caratteristica dovra'
essere  assimilata  rispettivamente   al   documento   successivo   o
antecedente; 
      b)  servizio  prestato  in  qualita'  di  ufficiale  in   ferma
prefissata: massimo punti 1/30; 
      c)  partecipazione  a  operazioni  fuori  area:  massimo  punti
0,5/30, calcolando un punteggio di 0,125/30 per ogni mese o  frazione
superiore a 15 giorni; 
      d) titolo di studio  posseduto  in  aggiunta  a  quello  minimo
prescritto per la partecipazione al  concorso:  massimo  3/30,  cosi'
ripartiti: 
        1) diploma di laurea di durata triennale: punti 1/30; 
        2) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno
ritenuti  validi  anche  i  diplomi  di  laurea,  di  durata   almeno
quadriennale,   conseguiti   secondo   il   precedente   ordinamento,
sostituiti dalle lauree specialistiche/magistrali ai sensi  del  d.i.
del M.I.U.R. 9 luglio 2009): massimo punti 2/30; 
        3) master universitario di I livello: punti 0,5/30; 
        4) master universitario di II livello: punti 1/30; 
      e) altri titoli: massimo punti 2/30, cosi' ripartiti: 
        1) 0,5/30 punti per il brevetto di pilota di aeroplano  o  di
aliante; 
        2) 0,25/30 punti  per  il  corso  di  cultura  aeronautica  e
meterologia   aeronautica,    rilasciato    dall'Associazione    arma
aeronautica di Brindisi  in  collaborazione  con  l'Istituto  tecnico
statale nautico «Carnaro», se conseguito prima del dicembre  2009,  o
rilasciato dal Centro di volo a vela, se conseguito dal gennaio 2010; 
        3) 0,5/30 punti per  il  diploma  conseguito  presso  l'Opera
nazionale per i figli degli aviatori o Scuole militari; 
        4) 0,5/30  punti  per  il  brevetto  di  subacqueo  militare,
esclusivamente per il  concorso  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a); 
        5) 0,25/30 punti per il brevetto di subacqueo  rilasciato  da
strutture riconosciute dalla federazione Confederation  mondiale  des
activites subacquatiques,  esclusivamente  per  il  concorso  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a); 
        6) 0,5/30 punti per il brevetto  di  paracadutista  militare,
esclusivamente per il  concorso  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a); 
        7) 0,25/30 punti per il brevetto di paracadutista  rilasciato
da strutture riconosciute dall'Associazione  nazionale  paracadutisti
d'Italia, esclusivamente per il concorso di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a). 

        
      
                               Art. 8 

 

				 
                      Accertamenti psico-fisici 

 

 
    1. I concorrenti che avranno superato le  prove  scritte  saranno
sottoposti ad  accertamenti  psico-fisici  presso  l'Istituto  medico
legale dell'Aeronautica  militare  di  Roma,  ubicato  in  via  Piero
Gobetti n. 2, mentre quelli attitudinali  si  svolgeranno  presso  il
Centro di selezione dell'Aeronautica militare, ubicato nell'aeroporto
militare di Guidonia (Roma), ingresso da Viale Roma n.  26  (piazzale
Ten. Maurizio Simone),  presumibilmente  in  settembre  2012  (durata
presunta giorni 4). A tal fine  i  concorrenti  saranno  convocati  a
mezzo lettera raccomandata o telegramma  e,  qualora  possibile,  con
messaggio di posta elettronica. 
      Essi dovranno presentarsi alle 07.00 del giorno indicato  nella
predetta convocazione, muniti di valido documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia,  rilasciato  da  una  amministrazione  dello
Stato. Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso. 
    2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso  l'Istituto
medico legale, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale
o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre  mesi  da
quella di presentazione agli  accertamenti  sanitari,  salvo  diverse
indicazioni: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i  sei  mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; 
      b) referto originale  dell'analisi  completa  delle  urine  con
esame del sedimento; 
      c) referto originale dell'analisi del sangue concernente: 
        - emocromo completo; 
        - VES; 
        - glicemia; 
        - creatininemia; 
        - trigliceridemia; 
        - colesterolemia; 
        - transaminasemia (GOT e GPT); 
        - bilirubinemia totale e frazionata; 
        - gamma GT; 
        - markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e  anti
HCV; 
      d) un certificato, conforme al modello riportato  nell'allegato
D, che costituisce parte integrante del presente decreto,  rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione; 
      e) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale,  attestante  l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      f) per i concorrenti di sesso femminile: 
        - ecografia pelvica, con relativo referto; 
        - referto originale di test di gravidanza - mediante  analisi
su sangue o urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni
lavorativi precedenti la visita; 
      g) certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita'  (il  documento  dovra'
avere validita' annuale  con  scadenza  fino  al  31  ottobre  2012),
rilasciato da medici appartenenti  alla  Federazione  medico-sportiva
italiana  ovvero  a   strutture   sanitarie   pubbliche   o   private
accreditate, che esercitano in tali ambiti la professione  di  medico
specializzato in medicina dello sport; 
      h) i soli concorrenti risultati vincitori dei  concorsi,  entro
trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il
certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato  da
strutture sanitarie pubbliche. 
    3. Tutti gli  esami  strumentali  e  di  laboratorio  chiesti  ai
candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario nazionale. In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione  anche  di
uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l'eccezione  dell'esame
radiografico, comportera' l'esclusione dagli accertamenti sanitari  e
quindi dal concorso. 
    4. La commissione di cui  al  precedente  articolo  5,  comma  1,
lettera b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma  2  del
presente articolo,  necessari  all'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di  accertato
stato  di  gravidanza  non  potra'  in  nessun  caso  procedere  agli
accertamenti di cui alla successiva lettera  c)  e  dovra'  astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90,  secondo  il
quale lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.  Pertanto,  nei
confronti  dei  candidati  il  cui  stato  di  gravidanza,  e'  stato
accertato anche con le modalita' previste dal presente  articolo,  la
Direzione generale per il personale militare procedera' ad una  nuova
convocazione al predetto accertamento  in  data  compatibile  con  la
definizione delle graduatorie di cui al successivo articolo 12. Se in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura, la preposta commissione di cui  al  precedente  articolo  5,
comma 1, lettera c) ne dara' notizia alla citata  Direzione  generale
che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso
per impossibilita' di procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso; 
      c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli  per
cui ricorra il caso di cui alla precedente  lettera  b),  i  seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
        1) visita cardiologica con ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3) visita odontoiatrica; 
        4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        5) visita psichiatrica; 
        6) visita ortopedica; 
        7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali   amfetamine,
cannabinoidi,  barbiturici,  oppiacei   e   cocaina.   In   caso   di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
        8) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        9)  controllo  dell'abuso  sistematico  di  alcool   mediante
ricerca della CDT; 
        10) visita medica  generale.  In  tale  sede  la  commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi  se,  per  la
loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o   contrari   al   decoro
dell'uniforme o siano possibile indice di  personalita'  abnorme  (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati  test
psicodiagnostici); 
        11)  ogni  ulteriore  indagine  clinico   specialistica,   di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame  radiologico)  ritenuta
utile per conseguire adeguata valutazione clinica e medico-legale del
concorrente. 
        Nel  caso  in  cui  si  rendesse  necessario  sottoporre   il
concorrente   ad   indagini    radiologiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la
dichiarazione di cui all'allegato E. 
    5. Sulla scorta del vigente «Elenco delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui
all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e delle  vigenti  direttive  applicative  emanate  dalla
Direzione generale della sanita' militare, la commissione di  cui  al
precedente articolo  5  comma  1,  lettera  b)  dovra'  accertare  il
possesso dei seguenti specifici requisiti: 
      a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 se  di  sesso
maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile; 
      b) apparato visivo: visus corretto non  inferiore  a  10/10  in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate  il  vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la  componente
cilindrica  negli  astigmatismi   composti,   le   3   diottrie   per
l'astigmatismo misto o per  l'anisometropia  sferica  ed  astigmatica
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale. 
      L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con  il  metodo
dell'annebbiamento; 
      c) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con  P.P.T.  compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati  sulle  frequenze  da
6000 a  8000  Hz  saranno  valutati  secondo  quanto  previsto  dalle
predette direttive tecniche della Direzione  generale  della  sanita'
militare. 
    6. La commissione, al termine  degli  accertamenti  psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra'  conto  delle  caratteristiche  somatofunzionali
nonche'  degli  specifici  requisiti   fisici   suindicati.   Saranno
giudicati: 
      a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti  sopracitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC  2;  apparato
respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare
superiore  LS  2;  apparato  osteo-artro-muscolare  inferiore  LI  2;
apparato visivo VS 2 e apparato uditivo AU 2; 
      b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da: 
        1)  imperfezioni  ed  infermita'   previste   dalla   vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare; 
        2) imperfezioni  ed  infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare, ai sensi all'articolo  582  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,  e  della
direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 del  Direttore  generale  della
sanita' militare (fermi restando gli specifici  requisiti  prescritti
dal presente decreto); 
        3) abuso sistematico di alcool, stato  di  tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o  saltuaria  di  droghe  o  di
sostanze psicoattive; 
        4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso; 
        5)  tutte   le   malattie   dell'occhio   e   degli   annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta  prognosi;  la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo  oculare  che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria  o
quelle collaterali; gli strabismi  manifesti  anche  alternanti;  gli
esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di  laserterapia  correttiva
in presenza di alterazioni della corioretina o  di  evidenti  lesioni
corneali; 
        6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non  chiaramente  e
prontamente intellegibile; 
        7) tutte quelle malformazioni ed infermita'  non  contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con  la  frequenza  del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  ufficiale  in  servizio
permanente del ruolo speciale dell'Aeronautica. 
      La commissione, seduta stante,  comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito della visita  medica  sottoponendogli  per  presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
        a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli
speciali dell'Aeronautica», con indicazione del profilo sanitario; 
        b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali  dell'Aeronautica»,   con   indicazione   della   causa   di
inidoneita'. 
      I concorrenti che all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi  con  riserva  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale.  I
concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova  visita,
la prevista idoneita'  psico-fisica  saranno  giudicati  inidonei  ed
esclusi dal concorso. Tale giudizio sara'  comunicato  seduta  stante
agli interessati. 
    7.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso senza  ulteriori  comunicazioni.  Essi  potranno
tuttavia far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto  -  1ª  Divisione  reclutamento
ufficiali  -  2ª  Sezione  -  casella  postale  15317  -  00143  Roma
Laurentino, improrogabilmente entro il  decimo  giorno  successivo  a
quello  della  visita  medica,  anticipandola  via  fax   al   numero
06/517052774, specifica istanza, corredata di  idonea  documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle  cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. 
      Non  saranno  prese  in  considerazione  istanze  prive   della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre  i  termini  perentori
sopraindicati. Tale documentazione verra' valutata dalla  commissione
di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c) la  quale,  solo
se lo  ritiene  necessario,  potra'  sottoporre  gli  interessati  ad
ulteriori  accertamenti  sanitari  prima  di  emettere  il   giudizio
definitivo. 
    8. In caso di mancato  accoglimento  dell'istanza  i  concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 
    9. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale comunicazione  da  parte  della  Direzione  generale  per  il
personale militare. 
    10. I concorrenti  dichiarati  inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli  ulteriori
accertamenti  sanitari  disposti,  ovvero  che  hanno  rinunciato  ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso. 

        
      
                               Art. 9 

 

				 
                     Prove di efficienza fisica 

 

 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui   al
precedente  articolo  8,  i  concorrenti  giudicati  idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma  1,
lettera d) alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso
il Centro di selezione dell'Aeronautica militare di  Guidonia  (Roma)
e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Guidonia. 
      Detta commissione si potra' avvalere,  per  l'esecuzione  della
prova, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore
della Forza armata ovvero di esperti di settore  esterni  alla  Forza
armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpette ginniche. 
    3. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  F,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale  allegato  sono  anche  contenute  le  modalita'  di
svolgimento delle  prove  e  le  disposizioni  sui  comportamenti  da
tenersi in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi
durante l'effettuazione della stessa. 
      Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica  il
concorrente dovra' aver conseguito il risultato indicato  nel  citato
allegato F. In caso contrario sara' emesso  giudizio  di  inidoneita'
alle prove di efficienza fisica. I giudizi,  che  saranno  comunicati
per  iscritto  ai  concorrenti  a  cura  della  commissione  di   cui
all'articolo 5, comma 1, lettera  d)  sono  definitivi.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei saranno  esclusi  dal  concorso  senza
ulteriori comunicazioni. 
    4. Al termine delle prove di efficienza fisica, la commissione di
cui all'articolo  5,  comma  1,  lettera  d)  redigera'  il  relativo
verbale. 

        
      
                               Art. 10 

 

				 
                      Accertamenti attitudinali 

 

 
    1. Al  termine  delle  prove  di  efficienza  fisica  di  cui  al
precedente  articolo  9  i  concorrenti  giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5,
comma 1, lettera  d),  agli  accertamenti  attitudinali,  consistenti
nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari  per  un  positivo
inserimento  nella  Forza  armata  e  nello  specifico  ruolo.   Tale
valutazione -  svolta  con  le  modalita'  che  sono  indicate  nelle
apposite «Norme per  la  selezione  psicoattitudinale  dei  candidati
partecipanti ai  concorsi  dell'Aeronautica  militare»,  emanate  dal
Comando generale delle scuole  dell'Aeronautica  militare  e  vigente
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti -  si  articola  nelle
seguenti aree d'indagine, a loro  volta  suddivise  nelle  specifiche
caratteristiche attitudinali: 
      - aspetti formali: 
        a) «espressione orale»: fluida e ben  articolata,  esente  da
rilevanti difetti di pronuncia e marcate inflessioni dialettali; 
        b) «espressione  scritta»:  articolata,  ordinata,  priva  di
errori ortografici e grammaticali; 
        c) «cura della persona»: ordinata e curata; 
        d) «atteggiamento»: equilibrato, partecipativo, rispettoso  e
composto; 
      - aspetti cognitivi: rapido ed efficace  nell'analisi  e  nella
sintesi; ponderato nell'espressione di valutazioni. Indipendente  nel
maturare i propri convincimenti; 
      - aspetti caratteriali: 
        a)  «efficienza»:  concreto  e  coerente   nel   pianificare,
determinato  e  concludente  nel  portare  a  termine  le   attivita'
intraprese; 
        b) «motivazione»: realistica, concreta, genuina; 
        c)   «emotivita'»:   equilibrata;   adeguata   capacita'   di
autocontrollo; 
        d) «capacita' relazionali»: socievole,  disciplinato,  dotato
di spirito di iniziativa e delle qualita' necessarie ad  assumere  la
guida di un gruppo di lavoro; 
        e)   predisposizione   allo   studio   ed   all'aggiornamento
professionale. 
    2.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  dei  ruoli
speciali dell'Aeronautica»; 
      b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli
speciali dell'Aeronautica» con indicazione del motivo. 
      Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  attitudinali   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    3. I verbali degli  accertamenti  psico-fisici,  delle  prove  di
efficienza fisica e degli accertamenti attitudinali e dovranno essere
inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, al  Ministero
della difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª  Sezione  -  viale
dell'Esercito n. 180/186 - 00143  Roma  Laurentino,  entro  il  terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti. 

        
      
                               Art. 11 

 

				 
                             Prova orale 

 

 
    1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti  attitudinali
saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei
concorsi di cui al precedente articolo 1,  sugli  argomenti  previsti
dai programmi riportati nell'allegato C al presente  decreto.  A  tal
fine i concorrenti  riceveranno  la  relativa  convocazione  a  mezzo
lettera raccomandata o telegramma e, qualora possibile, con messaggio
di  posta  elettronica,  con  indicazione  della  sede  e   data   di
svolgimento   della   suddetta   prova    che    verra'    effettuata
presumibilmente nel periodo settembre/ottobre 2012. 
    2. I concorrenti che  non  si  presentano  nel  giorno  stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 
    3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 12. 
    4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche'  lo  abbiano
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno  una
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di  due  lingue
tra la francese, la spagnola e la tedesca), della durata di 15 minuti
per ciascuna lingua, che sara' svolta con le seguenti modalita': 
      a) breve colloquio di carattere generale; 
      b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale; 
      c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 
    5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato  un
punteggio aggiuntivo in relazione  al  voto  conseguito  in  ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato: 
      a) fino a 20/30: 0 punti; 
      b) da 21/30 a 23,999/30: 1 punto; 
      c) da 24/30 a 26,999/30: 1,5 punti; 
      d) da 27/30 a 30/30: 2 punti. 

        
      
                               Art. 12 

 

				 
                        Graduatorie di merito 

 

 
    1. La  graduatoria  di  merito  degli  idonei  per  ciascuno  dei
concorsi di cui  al  precedente  articolo  1  sara'  formata  secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando: 
      a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      d) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato in ciascuna prova
orale facoltativa di lingua straniera. 
    2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra'  conto
della riserva di posti prevista in ciascun concorso dall'articolo  1,
comma 1 del presente decreto a favore dei sottufficiali  appartenenti
al ruolo marescialli. Qualora i posti riservati non dovessero  essere
ricoperti, in tutto o in  parte,  per  insufficienza  di  riservatari
idonei, l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere secondo
quanto previsto al precedente articolo 1, comma 2. 
    3. Ferme restando le riserve dei posti  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b), se i posti messi a concorso per una o piu' delle
suddette categorie non sono, in  tutto  o  in  parte,  ricoperti  per
insufficienza di  concorrenti  idonei,  gli  stessi  potranno  essere
devoluti ai concorrenti idonei in altre categorie,  secondo  l'ordine
della  graduatoria  generale  di  merito,  all'uopo   formata   dalla
commissione. 
    4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti  dall'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella   domanda   di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata  alla
medesima. A parita' od in assenza di titoli di preferenza,  sempre  a
parita' di  merito,  sara'  preferito  il  concorrente  piu'  giovane
d'eta', in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7 della
legge n. 127/1997, come aggiunto dall'articolo 2, comma 9 della legge
n. 191/1998. 
    5.   Saranno   dichiarati   vincitori   -sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente articolo 1,
comma 5- i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti,
si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    6. Le graduatorie dei concorrenti idonei  saranno  approvate  con
distinti decreti dirigenziali, che saranno  pubblicati  nel  giornale
ufficiale del Ministero della difesa.  Di  tale  pubblicazione  sara'
dato avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.
Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito
«www.persomil.difesa.it». 

        
      
                               Art. 13 

 

				 
                               Nomina 

 

 
    1. I  vincitori  dei  concorsi,  acquisito  l'atto  autorizzativo
eventualmente  prescritto,  saranno  nominati  (ad  eccezione   degli
appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata ed  a
quelli delle forze di completamento, di cui al precedente articolo 2,
comma 1, lettere b) e c)) sottotenente  in  servizio  permanente  del
ruolo speciale per il quale hanno concorso  con  anzianita'  assoluta
nel grado stabilita nei decreti di nomina che saranno  immediatamente
esecutivi. 
      Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle
forze di completamento e quelli  appartenenti  alla  categoria  degli
ufficiali in ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali  in
servizio permanente  del  rispettivo  ruolo  speciale  con  il  grado
rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione  delle
domande. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  dei   requisiti   di
partecipazione di cui all'articolo 2 del presente decreto. 
    3. I vincitori -sempreche' non siano  sopravvenuti  gli  elementi
impeditivi di cui al precedente articolo 1, comma 4- saranno invitati
ad   assumere   servizio   in   via   provvisoria,   sotto    riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo  della
durata  e  con  le   modalita'   stabilite   dallo   Stato   maggiore
dell'Aeronautica. 
    All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno: 
      -  produrre  il  certificato  anamnestico  delle   vaccinazioni
effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato  -  entro  trenta  giorni
dalla data di ammissione al corso - da strutture sanitarie pubbliche; 
      - contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla  data  di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere  detta
ferma comportera' la revoca della nomina; 
      La mancata presentazione al corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
      Nel caso in cui alcuni dei posti a  concorso  risulteranno  non
ricoperti  per  rinuncia  o  decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente articolo  12,  entro  1/12
della durata del corso stesso,  di  altrettanti  concorrenti  idonei,
secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. 
    5. Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  ufficiale  in
servizio  permanente  del  ruolo  speciale  per  il  quale  e'  stato
dichiarato  vincitore  che,  trovandosi  nelle  condizioni   previste
dall'articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  non
possa frequentare o completare il corso applicativo,  sara'  rinviato
d'ufficio al corso successivo. 
    6.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa nel grado  rivestito  verra'  rideterminata  in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e  di  quello  conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso.   Gli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze  di
completamento e alla categoria degli ufficiali  in  ferma  prefissata
saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado  dello  stesso
corso.  Allo  stesso  modo,  al  superamento  del  corso  applicativo
frequentato,  sara'   rideterminata   l'anzianita'   relativa   degli
ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma  restando  l'anzianita'
assoluta di nomina. 
    7. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del  corso
sara' in tal caso computato per intero  ai  fini  dell'anzianita'  di
servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    8. Agli ufficiali, una volta incorporati, potra'  essere  chiesto
di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini  di
un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di  informazione
e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa  verifica
del possesso dei requisiti. 

        
      
                               Art. 14 

 

				 
                     Accertamento dei requisiti 

 

 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
articolo 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a chiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori  nelle
domande  di  partecipazione  ai  concorsi   e   nelle   dichiarazioni
sostitutive  eventualmente   prodotte.   Inoltre   verra'   acquisito
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma
1 emerge la non veridicita' del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti   col
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

        
      
                               Art. 15 

 

				 
                             Esclusioni 

 

 
    1. La Direzione generale per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento motivato, escludere in  ogni  momento  dal  concorso  i
concorrenti che non  fossero  ritenuti  in  possesso  dei  prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i  medesimi  decaduti  dalla  nomina  a
sottotenente in servizio permanente,  se  il  difetto  dei  requisiti
verra' accertato dopo la nomina. 

        
      
                               Art. 16 

 

				 
                      Spese di viaggio. Licenza 

 

 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente  articolo  4  del  presente
bando (comprese quelle eventualmente  necessarie  per  completare  le
varie fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute  per  la  permanenza
presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti,
anche se militari in servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento  delle  prove  previste  dal
precedente articolo 4 del presente bando,  nonche'  quelli  necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per
il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile  con  la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno non  superiore  a  dieci
giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove
d'esame  per  motivi  dipendenti  dalla  sua  volonta',  la   licenza
straordinaria sara'  commutata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso. 

        
      
                               Art. 17 

 

				 
                   Trattamento dei dati personali 

 

 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno  trattati  presso
una banca  dati  automatizzata  anche  successivamente  all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
      La comunicazione di tali dati e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche',  in  caso  di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    2. L'interessato gode dei  diritti  di  cui  all'articolo  7  del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,  completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
      Tali diritti potranno essere fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  della  Direzione  generale  per   il   personale
militare, titolare  del  trattamento,  che  nomina  responsabile  del
trattamento dei dati ognuno per la parte di propria competenza: 
        a)  il  dirigente  pro-tempore  della  1ª   Divisione   della
Direzione generale per il personale militare; 
        b) i responsabili  dei  comandi/enti  di  cui  al  precedente
articolo 3, comma 5; 
        c) i  presidenti  delle  commissioni  di  cui  al  precedente
articolo 5. 
      Il presente decreto, sottoposto al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 

                 
      Roma, 18 aprile 2012 

				 
                                        Gen. C.A. Francesco Tarricone