Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Avviso

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Tipologia Avviso
Tipologia Contratto
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Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 35 del 08-05-2012
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA RETTIFICA Modifica dell'articolo 7, dell'ordinanza ministeriale n. 2155 del 4 aprile 2012 di indizione esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 08-05-2012
Data Scadenza bando 07-07-2012
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

RETTIFICA
Modifica dell'articolo 7, dell'ordinanza ministeriale n. 2155  del  4
  aprile  2012  di  indizione  esami   di   Stato   di   abilitazione
  all'esercizio  della  libera  professione  di  Perito   Industriale
  sessione 2012. (Pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie
  speciale - n. 28 del 10 aprile 2012). 
 

				 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
     per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 

 
    Vista l'O.M. n. 2155  del  4/04/2012  con  la  quale  sono  stati
indetti esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della  libera
professione di Perito Industriale sessione 2012. 
    Constatata la presenza di un refuso di  stampa  nell'articolo  7,
comma 3, secondo capoverso, della sopracitata Ordinanza  Ministeriale
n. 28 del 4 aprile 2012, tale da rendere  necessaria  la  modifica  a
tale articolo; 


				 
                              Decreta: 

 

				 
                           Articolo unico 

 

				 
                       Adempimenti dei collegi 

 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, i collegi verificata la regolarita' delle  istanze  ricevute
ed utilmente prodotte  e  compiuto  ogni  opportuno  accertamento  di
competenza,  comunicano,  entro  la  data  del  13  Giugno  2012,  al
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'  e  della  Ricerca,  o  a
mezzo  fax  (n.  06/58493945)  oppure   tramite   posta   elettronica
elisabetta.varano@istruzione.it e al Consiglio Nazionale,  il  numero
dei  candidati,  in   possesso   dei   requisiti,   ai   fini   della
determinazione  del  numero  delle  commissioni   da   nominare.   La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi  che  non  sia
pervenuta alcuna domanda e viene effettuata. 
    2. Ciascun collegio provvedera', entro  la  data  del  29  giugno
2012, all'invio a mezzo postale, (MIUR  Direzione  generale  per  gli
Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia  Scolastica -  Ufficio  V  -
Viale Trastevere, 76/A - 00153  Roma)  degli  elenchi,  distinti  per
specializzazione, con l'indicazione dei nominativi dei  candidati  in
possesso dei requisiti, in  stretto  ordine  alfabetico  e  numerico,
specificando quelle di nuovo e precedente ordinamento nei casi di cui
al successivo art.  9,  comma  3,  per  consentire  al  Ministero  di
provvedere  alla  loro  assegnazione  nelle  commissioni.  I  Collegi
provvedono a  formare  i  detti  elenchi  previo  puntuale  controllo
(articoli  71  e  72  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese  dai  candidati  nelle
domande, con riferimento,  in  particolare,  sia  all'iscrizione  nel
registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2.  Nel  predetto  elenco  vengono  indicati,  per
ciascun candidato, il cognome,  il  nome,  il  luogo  e  la  data  di
nascita, nonche' il requisito di  ammissione  posseduto,  di  cui  al
precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente (A o B o
C o D o E o F o G). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti
di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione
deve  essere  apposta  anche  la  dicitura  «Requisito  in  corso  di
maturazione» con la data prevista di acquisizione che non puo' essere
posteriore al giorno  precedente  a  quello  di  inizio  delle  prove
d'esame. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente  del   collegio,   questi   deve   apporre   la   seguente
attestazione: 
      «Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai sensi degli
articoli  5  e  6  del  regolamento  degli   esami   di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera   professione   (decreto
ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445), relativamente  ai  candidati,
in numero di ......, di cui all'elenco nominativo che precede; 
      l'iscrizione (ove  d'obbligo)  al  registro  dei  praticanti  e
l'avvenuto compimento del periodo di pratica previsto dalla normativa
vigente in materia, o,  comunque  l'assolvimento  (salva  indicazione
contraria relativa a candidati con requisito in corso di maturazione,
per i quali si riserva di rendere successiva,  analoga  attestazione)
delle condizioni stabilite (art. 2, comma 3, legge n.  17/1990;  art.
8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente  della
Repubblica n. 328/2001); 
      di  aver  verificato  la  regolarita'  delle  relative  domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza; 
      di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e  72  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000)  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che  ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'». 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza. 
    5. Entro la data del 12 ottobre 2012, i collegi  provvedono  alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici
ai quali sono  indirizzate,  o  ai  dirigenti  scolastici  di  quegli
istituti indicati dal  Ministero  in  caso  di  diversa  assegnazione
disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo  ai  propri  atti
una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami  di  ciascun
candidato.  Le  domande,  corredate  della  relativa  documentazione,
devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco  di
cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato  con
apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia'
comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del  requisito  di
ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma
2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2). Nel caso in cui i candidati  di  un  collegio  siano  stati
assegnati a piu' commissioni, con sede nello  stesso  istituto  o  in
istituti  diversi,  il  medesimo  collegio   allega,   per   ciascuna
commissione, oltre  al  detto  elenco  generale,  specifica  distinta
recante  indicazione  dei  candidati  assegnati  dal  Ministero  alla
singola commissione. 
    6. Successivamente, il collegio  avra'  cura  di  far  pervenire,
entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove  d'esame,
soltanto  alla  commissione  esaminatrice,  la  comunicazione   della
compiuta o mancata acquisizione dei requisiti  di  ammissione  per  i
restanti candidati con la dicitura  di  cui  al  precedente  comma  2
(allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente  art.  5,
comma 2). 
    Il presente decreto, sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 

                 
      Roma, 23 aprile 2012 

				 
                                       Il direttore generale: Palumbo