Concorso per 18 personale amministrativo (lazio) CORTE DEI CONTI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 18
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 54 del 13-07-2012
Sintesi: CORTE DEI CONTI CONCORSO   (scad.  13 agosto 2012) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciotto posti di area funzionale III - fascia retributiva f1 - nel ruolo del personale amministrativo. ...
Ente: CORTE DEI CONTI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 13-07-2012
Data Scadenza bando 13-08-2012
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CORTE DEI CONTI

CONCORSO   (scad.  13 agosto 2012)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciotto  posti  di
  area funzionale  III  - fascia  retributiva  f1  -  nel  ruolo  del
  personale amministrativo. 
 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, che approva il testo unico delle  disposizioni  concernenti  lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni
ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686 «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni  sullo
Statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  -  Codice
dell'amministrazione  digitale  -  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 -  Codice  in
materia di protezione dei dati personali - e successive modificazioni
ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.  198  -  Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna - a norma dell'art. 6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto l'art. 1014, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 - Codice dell'ordinamento militare -  che  prevede  la  riserva
obbligatoria del 30% dei posti in favore dei militari congedati senza
demerito; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale ed  i  diritti  delle  persone  portatrici  di
handicap; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 febbraio 1994, n.  174  -  Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  «Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa»,  come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12  novembre  2011,  n.
183; 
    Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria ed, in particolare, l'art.  66  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183  -  Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - (legge di
stabilita' 2012); 
    Visti i Contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  -  Comparto
Ministeri, vigenti; 
    Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione n. 12/2010,  riguardante  le  procedure  concorsuali  e
l'informatizzazione; 
    Visto il regolamento per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
degli  uffici  amministrativi  e  degli  altri  uffici  con   compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni  della  Corte  dei  conti
(Deliberazione n. 1/DEL/2010)  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
S.O. 27 gennaio 2010, n. 21, come  modificato  con  deliberazione  n.
1/DEL/2011 nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2011, n. 153; 
    Vista la dotazione organica del  personale  amministrativo  della
Corte dei conti, di cui alla tabella 2 allegata al citato regolamento
n. 1/DEL/2010, come modificata dai decreti presidenziali nn. 16 e 23,
rispettivamente del 21 maggio 2010 e del 23 luglio 2010; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
ottobre 2011 di autorizzazione a bandire un  concorso  pubblico,  per
esami, per il reclutamento di diciotto unita'  di  Area  III  F1  nel
ruolo del personale amministrativo; 
    Ravvisata la necessita' di indire, per le esigenze  degli  uffici
centrali e regionali, un concorso pubblico,  per  esami,  a  diciotto
posti di Area III F1, nel ruolo del  personale  amministrativo  della
Corte dei conti; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per   esami,   per   il
reclutamento  di  n.  18  unita'  di  personale   amministrativo   da
inquadrare nella III area, fascia retributiva  F1,  per  le  esigenze
degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti. 
    2. Purche' in possesso dei requisiti di cui  all'art.  2,  cinque
posti sono riservati al personale militare di cui all'art.  1014  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    3. Cinque posti sono riservati, ai sensi dell'art. 24 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  al  personale  di  ruolo  della
Corte dei  conti  appartenente  all'area  seconda,  in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. 
    4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale  di  cui
ai commi 2 e 3, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria. 
    5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve  fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti politici; 
      c) laurea triennale in scienze dei servizi  giuridici,  scienze
dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle
relazioni internazionali, scienze economiche, scienze dell'economia e
della gestione aziendale, statistica. Diploma  di  laurea  conseguito
nel previgente ordinamento universitario in giurisprudenza,  economia
e commercio, scienze politiche, statistica, ovvero diplomi di  laurea
equipollenti e  lauree  specialistiche  e  magistrali  equiparate.  I
candidati in possesso dei suddetti titoli di studio rilasciati da  un
Paese dell'Unione europea, sono ammessi a partecipare ove gli  stessi
siano stati equiparati con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165; 
      d) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha  facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; 
      e) condotta incensurabile. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro che  siano  stati  esclusi
dall'elettorato attivo politico, siano stati destituiti o  dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento,  siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d)  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  siano
stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 
    3. I candidati in possesso di titoli  di  riserva  o  preferenza,
secondo la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione
specificando il titolo che dia diritto a tali benefici, da  possedere
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande. 
    4.  L'amministrazione  si   riserva   di   provvedere   d'ufficio
all'accertamento dei requisiti,  nonche'  delle  eventuali  cause  di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                Termini per il possesso dei requisiti 
 
 
    1. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito dall'art. 4. I candidati sono  ammessi
a partecipare alle prove concorsuali con riserva di accertamento  del
possesso dei requisiti prescritti. 
    2. Per difetto dei requisiti prescritti,  l'amministrazione  puo'
disporre,  in   ogni   momento,   l'esclusione   dal   concorso   con
provvedimento motivato. 
    3.  Qualora  le  prove  d'esame  siano  precedute  dal  test   di
preselezione  di  cui  all'art.  8,  l'amministrazione  procede  alla
verifica dei requisiti prescritti solo dopo lo svolgimento  del  test
preselettivo e limitatamente ai candidati che l'abbiano superato. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                         Termine e modalita' 
                 per la presentazione delle domande 
 
 
    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non  oltre
le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».  Nel  caso  in  cui  la  scadenza
coincida con un giorno festivo, il termine si  intende  prorogato  al
primo giorno successivo non festivo. 
    2. La domanda, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,  convertito,  con  legge  4
aprile 2012, n. 35, deve essere  presentata  esclusivamente  per  via
telematica secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.  65  del  codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82. I candidati devono inviare la domanda di  partecipazione
al  concorso   attraverso   posta   elettronica   certificata   (PEC)
nominativa,  di  cui  il  candidato  sia   titolare,   all'indirizzo:
concorsi@corteconticert.it, redatta secondo il modulo di cui all'art.
5, comma 2, anche priva della firma elettronica o digitale. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                 Contenuto e modalita' delle domande 
 
 
    1. La domanda di ammissione deve essere compilata utilizzando  il
modulo prestampato allegato al  bando  di  cui  e'  parte  integrante
(allegato A). 
    2. Non si tiene conto delle domande che non contengano  tutte  le
indicazioni precisate nell'art. 2 e riportate nello  schema  allegato
al bando. Non si tiene, altresi', conto delle domande pervenute oltre
il termine di cui all'art. 4, comma 1. 
    3. Il  candidato,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del
citato decreto, il possesso  dei  requisiti  previsti  dal  bando  di
concorso. 
    4. L'amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la
veridicita' delle dichiarazioni rese  dai  candidati,  come  previsto
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    5. Tutti i candidati al concorso sono tenuti a  dichiarare  nella
domanda di partecipazione il titolo di studio  posseduto,  precisando
l'Universita' presso la quale e' stato conseguito e l'ordinamento  di
riferimento. 
    6. Tutti i  candidati  devono  dichiarare,  altresi',  di  essere
disposti, in caso di nomina,  a  prestare  servizio  nell'ufficio  di
prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
    7. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
di partecipazione la propria condizione e specificare l'ausilio  e  i
tempi aggiuntivi eventualmente necessari  per  lo  svolgimento  delle
prove. A tal fine  i  candidati  devono  attestare  di  essere  stati
riconosciuti   disabili   mediante   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione effettuata nei  modi  e  nei  termini  previsti  dalla
legge. 
    8. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale
i candidati possono contattare il Segretariato  generale  -  Servizio
accessi, mobilita' e dotazioni organiche - dal  lunedi'  al  venerdi'
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (Tel. 06/38762701-2103-3086-2129). 
    9. Il bando e' disponibile anche sul sito  internet  della  Corte
dei conti: www.corteconti.it/relazione_cittadini/concorsi/ 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Cause di esclusione 
 
 
    1. Sono esclusi i candidati che: 
      a) hanno presentato domanda oltre il termine fissato; 
      b) hanno prodotto  domanda  con  modalita'  diverse  da  quelle
indicate; 
      c) risultano privi dei requisiti richiesti. 
    2. Sono altresi' esclusi i candidati che non si  presentino  alle
prove, per qualsiasi causa, o che si presentino in ritardo o privi di
documento di riconoscimento. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione  esaminatrice  del  concorso  e'  nominata  con
successivo decreto dal Segretario generale della Corte  dei  conti  e
puo' essere integrata da uno o piu' componenti esperti nelle  materie
d'esame. 
    2. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art.  57,  lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due  prove  scritte  e  in  una  prova
orale, eventualmente precedute da una preselezione, e  vertono  sulle
materie indicate nell'art. 9. 
    2. L'amministrazione si riserva la facolta' di far  precedere  le
prove d'esame da una preselezione,  che  consiste  in  una  serie  di
quesiti a risposta  multipla  su  argomenti  riguardanti  le  materie
oggetto delle prove scritte ed orali. 
    3.  Per  l'espletamento  dell'eventuale  prova  preselettiva,  da
effettuarsi    con    l'ausilio    di     sistemi     computerizzati,
l'amministrazione  puo'  avvalersi  di   aziende   specializzate   in
selezione di personale. 
    4. Sulla base della graduatoria  relativa  alla  eventuale  prova
preselettiva, sono ammessi a partecipare alle prove d'esame  i  primi
cinquecento candidati, purche' soddisfino i requisiti  di  ammissione
previsti  dall'art.  2   del   bando.   I   candidati   eventualmente
classificatisi al cinquecentesimo posto con  pari  punteggio  vengono
tutti ammessi alle prove scritte. 
    5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla determinazione del voto finale di merito. 
    6. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami» -  del  7  settembre  2012  verra'  dato
avviso della sede e della data di svolgimento della  eventuale  prova
preselettiva e/o delle prove scritte. Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei  candidati  che  hanno
inoltrato domanda di partecipazione. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                   Materie e modalita' delle prove 
 
 
    1.  La  commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove. 
    2. Le prove concorsuali consistono in due prove scritte,  la  cui
durata e' stabilita dalla commissione esaminatrice e una prova orale. 
    La prima prova scritta consiste in un  elaborato  in  materia  di
diritto costituzionale e/o diritto amministrativo. 
    La seconda prova scritta riguarda le seguenti materie: 
      a) economia politica; 
      b) scienza delle finanze e diritto finanziario; 
      c) contabilita' pubblica ed economica. 
    3. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha  riportato  in
ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30. 
    4. La prova orale verte, oltre che sulle  materie  oggetto  delle
prove scritte, sulle seguenti materie: 
      a) diritto civile e commerciale; 
      b) diritto regionale e degli enti locali; 
      c) statistica economica; 
      d) legislazione sulla Corte dei conti; 
      e) elementi di base di  informatica,  utilizzo  di  Internet  e
della posta elettronica: conoscenza dell'uso delle apparecchiature  e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse; 
      f) lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese e
tedesco. E'  prevista  la  lettura,  la  traduzione  di  testi  e  la
conversazione. 
    5. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la
votazione di almeno 21/30. 
    6. La votazione complessiva e' data dalla somma dei voti ottenuti
nelle due prove scritte e nella prova orale. 
    7. Per l'espletamento delle prove scritte il concorrente non puo'
disporre  di  telefoni  cellulari,  palmari,  libri,   periodici,   e
pubblicazioni  di  alcun  tipo,  che  devono  in  ogni  caso   essere
consegnate  prima   dell'inizio   delle   prove   al   personale   di
sorveglianza, il  quale  provvede  a  restituirli  al  termine  delle
stesse, senza assunzione di alcuna responsabilita'. 
    8. I candidati possono consultare soltanto i dizionari ed i testi
di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice. 
    9. Durante lo svolgimento delle prove  i  candidati  non  possono
comunicare tra loro,  pena  l'immediata  espulsione  dall'aula  degli
esami. 
    10. I  candidati  che,  a  seguito  della  preselezione,  saranno
ammessi alle successive prove  concorsuali,  dovranno  consultare  il
sito : www.corteconti.it/relazione_cittadini/concorsi/ dove  verranno
comunicati la data ed il luogo di svolgimento  delle prove scritte. 
    11.  Al  candidato  ammesso  alla  prova  orale  sono,  altresi',
comunicati il voto riportato nelle due prove scritte nonche' la  data
e il luogo di svolgimento del colloquio, almeno venti giorni prima di
quello in cui dovra' sostenerlo. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
           Titoli di preferenza, formazione, approvazione 
                  e pubblicazione della graduatoria 
 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  esaminatrice
forma le graduatorie di merito, sommando il punteggio riportato nelle
prove  scritte  e  nella  prova  orale,   con   l'indicazione   della
valutazione complessiva delle prove di esame  conseguita  da  ciascun
candidato. 
    2. A parita' di punteggio si  applicano  le  preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche. 
    3. Con apposito provvedimento, riconosciuta  la  regolarita'  del
procedimento, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati  i
vincitori  del  concorso,  sotto  condizione  dell'accertamento   del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. 
    4. Di tale provvedimento e' data notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso  di  cui  al  comma  4
decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo  scritto
all'amministrazione per eventuali errori  od  omissioni,  nonche'  il
termine di decorrenza per eventuali impugnative. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Nomina dei vincitori 
 
 
    1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale
di  lavoro,  ai  fini  dell'assunzione  l'amministrazione  acquisisce
d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  le  informazioni  oggetto
delle  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  dai  candidati   nella
domanda, nonche' i dati e i documenti richiesti dall'art. 2 del bando
in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine  i  candidati
sono  tenuti  ad  indicare,  nella  domanda,   tutti   gli   elementi
indispensabili per il reperimento  della  documentazione  di  cui  al
periodo precedente. 
    2. Nel caso in cui i vincitori, senza giustificato motivo, non si
presentino nel giorno fissato per la stipula del  contratto,  sebbene
regolarmente invitati, sono  dichiarati  decaduti  con  comunicazione
scritta da parte dell'amministrazione. 
    3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti  ad
un periodo di prova della durata di quattro mesi,  sulla  base  delle
disposizioni contrattuali. Dalla data di sottoscrizione del contratto
decorreranno   gli   effetti   giuridici   ed   economici    connessi
all'instaurazione del rapporto di lavoro. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori  concorsuali
e' disciplinato dal regolamento della Corte dei conti, approvato  con
deliberazione del 17 luglio 1996  n.  4/DEL,  cosi'  come  modificato
dalla delibera del 4 novembre 2010 n. 4/ DEL/2010. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati
personali forniti dai candidati sono raccolti  presso  la  Corte  dei
conti,  Segretariato  generale  -  Servizio  accessi,   mobilita'   e
dotazioni organiche - per le finalita' di gestione del concorso. 
    2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio  ai
fini della valutazione dei requisiti richiesti per la  partecipazione
al concorso, pena l'esclusione dallo stesso. 
    3. I dati di cui al comma 1 possono essere utilizzati  unicamente
per  lo  svolgimento  del  concorso  relativamente   alla   posizione
giuridica del candidato. Gli stessi dati possono essere comunicati  a
soggetti  terzi  che   forniranno   specifici   servizi   elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale. 
    4. Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
    5. Tali diritti possono essere fatti valere nei  confronti  della
Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita'
e dotazioni organiche. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando
valgono le disposizioni contenute nel decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio  1957,  n.  686  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nel decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, nei vigenti contratti collettivi  nazionali  di  lavoro
del personale con qualifica non dirigenziale, comparto Ministeri, nel
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Il presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Direzione  generale
programmazione e bilancio della Corte dei conti  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    3. Dal giorno di pubblicazione del  presente  bando  di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
      Roma, 5 luglio 2012 
 
                                     Il Segretario generale: Clemente