Concorso per 166 dottori di ricerca (abruzzo) UNIVERSITA' 'G. D'ANNUNZIO' DI CHIETI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 166 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 55 del 17-07-2012 |
Sintesi: | UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA CONCORSO (scad. 28 settembre 2012) Concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXVIII ciclo, con inizio il 1° gennaio 2013 e ... |
Ente: | UNIVERSITA' 'G. D'ANNUNZIO' DI CHIETI |
Regione: | ABRUZZO |
Provincia: | CHIETI |
Comune: | CHIETI |
Data di inserimento: | 17-07-2012 |
Data Scadenza bando | 28-09-2012 |
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CONCORSO (scad. 28 settembre 2012)
Concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXVIII ciclo, con inizio il 1° gennaio 2013 e della durata di anni 3.
IL RETTORE Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999 «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; Visti il D.D. del MIUR n. 545 del 4 marzo 2011, la nota MIUR n. 640 del 14 marzo 2011 e la circolare ministeriale n. 15 del 22 febbraio 2011; Visto il decreto rettorale n. 194 del 10 gennaio 2008, con il quale era stata istituita la Scuola superiore «G. d'Annunzio» e il relativo statuto; Visto l'art. 57 del decreto rettorale n. 425 del 14 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 con cui e' stato emanato il nuovo statuto dell'Ateneo «G. d'Annunzio»; Visto il regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale n. 639 del 26 maggio 2010; Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di ricerca; Vista la proposta del consiglio della Scuola superiore «G. d'Annunzio» del 6 giugno 2012; Considerato il parere del nucleo di valutazione interna in merito alle proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per il XXVIII ciclo assunto in data 11 giugno 2012; Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio d'amministrazione, in data 19 giugno 2012 e 26 giugno 2012 relative all'approvazione dell'istituzione, attivazione, definizione del numero e dell'importo delle borse di studio, contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca XXVIII ciclo; Decreta: Art. 1 Istituzione Sono indetti i concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca istituiti dall'Universita' degli studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara relativi al XXVIII ciclo, con inizio il 1° gennaio 2013 e della durata di anni 3, di cui si indicano di seguito nell'allegato 1, di cui fa parte integrante, la denominazione, il dipartimento sede amministrativa del dottorato, il coordinatore, le eventuali sedi consorziate, gli eventuali enti convenzionati e dipartimenti concorrenti, gli eventuali curricula, ambiti e temi vincolati del dottorato con i rispettivi responsabili, i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio disponibili e gli eventuali posti in soprannumero, le caratteristiche della prova concorsuale nonche' data, ora e luogo di svolgimento. Sono, inoltre, riportati i criteri per la formazione della graduatoria di merito e modalita' per l'iscrizione e per il conseguimento del titolo, secondo la legislazione vigente e gli indirizzi ministeriali. Sono messi a concorso 166 posti, di cui 84 coperti da borse di studio, n. 17 posti in soprannumero e n. 10 posti riservati per studenti provenienti da Paesi extra europei. Il numero di borse di studio riportato e' indicativo e puo' essere aumentato in seguito alla disponibilita' di nuovi finanziamenti assicurati da strutture dell'Ateneo, ovvero dall'esterno, purche' i necessari atti vengano formalizzati entro il termine di scadenza del presente bando. Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web della Scuola superiore «G. d'Annunzio» in www.unich.it
Art. 2 Convocazione esame di ammissione Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti: pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, nel caso di prova scritta e/o orale, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati nelle schede dei dottorati (allegato 1). L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa; nel caso di esami per soli titoli (allegato 3) non e' prevista la presenza del candidato.
Art. 3 Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea conseguito in Italia secondo l'ordinamento precedente il riordinamento didattico di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 ovvero diploma di laurea specialistica/magistrale (laurea di secondo livello di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004) ovvero analogo titolo accademico conseguito presso universita' estere, riconosciuto equipollente ad un titolo accademico italiano dalle competenti autorita' accademiche. Possono presentare domanda di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea (conseguita in Italia) entro e non oltre la data della prova concorsuale, come indicato nell'allegato 1. I candidati che conseguiranno il titolo di studio successivamente alla data di scadenza del bando dovranno far pervenire via fax al n. 0871/3556185 una dichiarazione di avvenuto conseguimento titolo entro la data della prima prova. I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato di ricerca al quale intendono concorrere e farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso (vedi allegato n. 2). Al fine di consentire al collegio docenti il rilascio delle dichiarazioni di equipollenza, dovra' essere prodotta copia del titolo di studio straniero allegato alla domanda di partecipazione inviando il tutto per posta a: Scuola superiore «G. d'Annunzio» - Universita' degli studi Chieti-Pescara - via dei Vestini n. 31 -66013 Chieti Scalo (Chieti) Italia, entro e non oltre la data fissata della scadenza del presente bando (allegato n. 2). Gli atti e i documenti, di cui sopra, ove redatti in lingua straniera, devono essere tradotti (ad esclusione di quelli in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese) e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, secondo le disposizioni vigenti nello Stato stesso. Qualora non sia possibile presentare la dichiarazione di valore, il candidato dovra' allegare, a pena di esclusione, con le modalita' sopra descritte, una propria dichiarazione debitamente sottoscritta, con la quale si impegna a trasmettere detta documentazione non appena possibile. A seguito dell'ammissione, la dichiarazione di valore dovra' in ogni caso pervenire entro e non oltre l'inizio ufficiale del corso (1° gennaio 2013), pena decadenza dal dottorato. Gli esiti relativi al rilascio dell'equipollenza da parte del collegio docenti verranno comunicati sull'indirizzo di posta elettronica del candidato.
Art. 4 Domande di ammissione 1. I candidati che sono in possesso del titolo accademico italiano, per iscriversi alla selezione, dovranno utilizzare esclusivamente la procedura on-line accedendo al sito http://scuolasuperiore.unich.it/it/corsi/dottorato/ciclo_28 improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 28 settembre 2012 seguendo le modalita' indicate nella pagina web. Attenzione: non verra' accolta alcuna altra modalita' di iscrizione alla selezione diversa da quella on-line. La domanda compilata on-line, dovra' contenere le generalita' del candidato, l'indicazione della residenza, dell'eventuale recapito comprensivo di numero telefonico e indirizzo di posta elettronica di riferimento ai fini del concorso, nonche' della cittadinanza. Nella medesima domanda ciascun candidato dichiara, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000: l'universita' presso la quale e' stata/sara' conseguita la laurea; il tipo di laurea conseguita/da conseguire; l'anno accademico di conseguimento della laurea; la votazione finale della laurea; conoscenza di almeno una lingua straniera. I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame. Nel caso uno specifico dottorato sia articolato in curricula, il candidato deve indicare nella domanda il curriculum (e uno solo) per il quale intende concorrere. I candidati, al fine della partecipazione al concorso, sono tenuti a versare un contributo di € 60,00, utilizzando una delle seguenti modalita': a) carta di credito: seguendo le modalita' on-line indicate dal programma, causale di versamento: «Contributo per l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca in ... (indicare il titolo del dottorato) XXVIII ciclo»; b) bonifico bancario: beneficiario: Universita' «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara; banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona-Filiale di Chieti; codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138; codice swift: BPMO IT 22XXX; causale di versamento: «Contributo per l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca in ... (indicare il titolo del dottorato) XXVIII ciclo». Detto importo non sara' in alcun caso rimborsato. Importante: la stampa della domanda on-line, dovra' essere debitamente firmata e inviata per fax al n. 0871/3556185, unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento (fotocopia della ricevuta o bonifico bancario), entro e non oltre il 28 settembre 2012. I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione a piu' di un corso di dottorato di ricerca, dovranno compilare altrettante domande on line ed effettuare altrettanti versamenti, quanti sono i corsi prescelti. 2. I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, per iscriversi alla selezione dovranno scaricare il modello di domanda, (allegato n. 2) completarlo e firmarlo, allegando copia del titolo straniero ed eventuale documenti utili ai fini dell'ammissione al dottorato di ricerca al quale intendono concorrere, e inviare il tutto per posta a: Scuola Superiore «G. d'Annunzio» - via dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo (Chieti) Italia, entro e non oltre la data del 28 settembre 2012 (fara' fede il timbro postale). I candidati, al fine della partecipazione al concorso, sono tenuti a versare un contributo di € 60,00, utilizzando una delle seguenti modalita': bonifico bancario: beneficiario: Universita' «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara; banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona-Filiale di Chieti; codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138; codice swift: BPMO IT 22XXX; causale di versamento: «Contributo per l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca in ... (indicare il titolo del dottorato) XXVIII ciclo». Nel caso uno specifico dottorato sia articolato in curricula, il candidato deve indicare nella domanda il curriculum (e uno solo) per il quale intende concorrere. I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione a piu' di un corso di dottorato di ricerca, dovranno compilare altrettante domande ed effettuare altrettanti versamenti, quanti sono i corsi prescelti. Detto importo non sara' in alcun caso rimborsato. Importante: la domanda (allegato 2) dovra' essere debitamente firmata e inviata per posta all'indirizzo Scuola superiore «G. d'Annunzio» - Universita' degli studi Chieti-Pescara - via dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo (Chieti) Italia, entro e non oltre la data del 28 settembre 2012, unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento (ricevuta del versamento o del bonifico bancario). 3. I cittadini extracomunitari in possesso di un titolo accademico straniero, che concorrono ad uno dei posti in soprannumero a loro riservati, per iscriversi alla selezione, che sara' esclusivamente per titoli, dovranno scaricare il modello di domanda (allegato n. 3), completarlo e firmarlo, allegando un curriculum vitae in italiano e inglese, che comprenda la lista delle eventuali pubblicazioni e inviare il tutto per posta a: Scuola superiore «G. d'Annunzio» - Universita' degli studi Chieti-Pescara - via dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo (Chieti) Italia, entro e non oltre la data del 28 settembre 2012 (fara' fede il timbro postale). I candidati, al fine della partecipazione al concorso, sono tenuti a versare un contributo di € 60,00, utilizzando la seguente modalita': bonifico bancario: beneficiario: Universita' «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara; banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona-Filiale di Chieti; codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138; codice swift: BPMO IT 22XXX; causale di versamento: «Contributo per l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca in ... (indicare il titolo del dottorato) XXVIII ciclo». Detto importo non sara' in alcun caso rimborsato. Importante: la domanda (allegato 3) che dovra' essere debitamente firmata e inviata per posta all'indirizzo Scuola superiore «G. d'Annunzio» - Universita' di Chieti-Pescara - via dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo (Chieti) Italia, entro e non oltre la data del 28 settembre 2012 , unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento (ricevuta del bonifico bancario). I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione a piu' di un corso di dottorato di ricerca, dovranno presentare tante domande e tanti versamenti, quanti sono i corsi prescelti. L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza, del recapito da parte dell'aspirante e dell'indirizzo e-mail, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per errata compilazione on-line, per mancata stampa della domanda e invio fax, se questa e' priva di firma del candidato o per domanda spedita oltre il termine stabilito o con modalita' difforme da quelle previste dal presente articolo.
Art. 5 Esame di ammissione Per sostenere le prove (esame scritto e/o colloquio) i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) porto d'armi; b) passaporto; c) carta d'identita'; d) patente di guida. L'esame di ammissione, le cui caratteristiche sono indicate dettagliatamente nelle schede dei singoli dottorati dell'allegato 1, consiste in una prova attitudinale (scritta, scritta e colloquio, colloquio e, se richiesto, invio di eventuale documentazione da far pervenire nelle modalita' di cui all'allegato 1), finalizzata a valutare le capacita', le conoscenze scientifiche, l'attitudine alla ricerca, la cultura e la motivazione dei candidati; tale prova potra' essere svolta, per gli studenti stranieri e su richiesta dei medesimi, in lingua inglese o altra lingua indicata nell'allegato 1 del presente bando. Per i candidati extracomunitari laureati all'estero che concorrono a uno dei posti in soprannumero a loro riservati e che dovranno attenersi a quanto descritto e contenuto dell'allegato 3), rispettandone le modalita', l'esame avverra' esclusivamente per titoli. Alla fine della prova, al candidato sara' assegnato un voto in cinquantesimi. La prova si intende superata se il candidato ha conseguito una votazione di almeno 30/50. Il candidato dovra' dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. La commissione giudicatrice redige apposito verbale, indicando i criteri di valutazione utilizzati, il punteggio attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. In caso di parita' di voti prevale il candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. In caso di parita' di posizione concorsuale, tra due o piu' candidati ed ai soli fini del conferimento della borsa di studio, prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. L'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nell'albo del dipartimento presso cui si e' svolta la prova e inserito nel sito internet di Ateneo.
Art. 6 Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' composta e nominata in conformita' alla normativa vigente. In ogni caso, ciascuna commissione giudicatrice sara' composta da tre professori o ricercatori universitari di ruolo specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso; nel caso di dottorati articolati in piu' curricula, la commissione puo' essere integrata con un numero di componenti non superiore al doppio dei curricula; possono essere aggiunti non piu' di due esperti scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, che sono obbligatori qualora si realizzino le condizioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000 e all'art. 5 della legge n. 449/1997. In caso di impedimento di uno o piu' membri della commissione, successivamente alla nomina, si provvede alla sostituzione con decreto rettorale urgente, su proposta del direttore della Scuola. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e' definita secondo quanto previsto negli accordi stessi.
Art. 7 Ammissione ai corsi Le prove di ammissione si concludono inderogabilmente entro il 30 novembre 2012. I dottorati che non concludono entro il termine indicato le procedure di selezione hanno inizio con l'A.A. successivo. I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. Nel caso un dottorato preveda borse di studio vincolate a specifici temi, la commissione giudicatrice generera', accanto alla graduatoria di dottorato, graduatorie distinte per ogni tema vincolato, a seguito di specifiche prove suppletive, a cui accedono solamente i candidati idonei che ne abbiano fatto richiesta in sede di esame. Qualora, esaurite le procedure di assegnazione, residuino borse vincolate a uno specifico tema, queste non vengono assegnate. Il numero minimo di ammessi al corso di dottorato non puo' essere inferiore a tre. I titolari di assegni di collaborazione ad attivita' di ricerca e assimilati, nonche' i cittadini extra comunitari in possesso di una borsa di studio assegnata dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza o da organismi internazionali, che siano risultati idonei nel concorso di ammissione, sono ammessi al dottorato in soprannumero. I candidati concorrenti ai posti in soprannumero saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria concorsuale, distinta per i candidati extracomunitari e gli assegnisti, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. Il rettore approva gli atti del concorso e decreta le graduatorie per l'ammissione dei candidati. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione alla segreteria della Scuola superiore «G. d'Annunzio» dell'Universita' degli studi di Chieti-Pescara - via dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo (Chieti), entro il 10 dicembre 2012 alle ore 12:00. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. La mancata regolarizzazione dell'iscrizione entro il termine sopra indicato implica automatica rinuncia al posto. I posti vacanti sono assegnati ai candidati che seguono nella graduatoria generale di merito, previa comunicazione agli interessati. Attenzione: non saranno inviate comunicazioni a domicilio, ma esclusivamente via e-mail.
Art. 8 Borse di studio Le borse di studio messe a concorso sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria concorsuale. E' consentito che l'avente titolo, all'atto dell'iscrizione al I anno del corso di dottorato, rinunzi alla borsa, perdendone tuttavia la titolarita' per l'intera durata del corso medesimo; in tal caso la borsa e' assegnata al candidato successivo secondo l'ordine di graduatoria, purche' cio' non comporti l'aumento del numero degli iscritti al suddetto corso di studi, rispetto ai posti messi a concorso. Le borse di studio sono tuttavia erogate esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a € 16.000,00 (escluso quello patrimoniale). Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente percepite nell'anno accademico di riferimento. L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili posticipate. I vincitori di borsa di studio finanziata da enti esterni (comprese le borse di cui all'art. 1, allegato 1) sono tenuti a informarsi, all'atto dell'accettazione della borsa, su eventuali particolari condizioni previste dalla convenzione con l'ente finanziatore. Chi abbia usufruito in passato, anche parzialmente, di una borsa di studio di dottorato non puo' fruirne una seconda volta. Possono, invece, fruire di borsa di studio anche coloro che sono al momento iscritti e/o sono stati iscritti a un corso di dottorato, solamente se in precedenza non ne fruivano. Non possono fruire di borsa di studio i gia' dottori di ricerca, anche se in precedenza non ne fruivano. La fruizione della borsa per la frequenza al dottorato di ricerca e' incompatibile con la fruizione di un contratto di formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e con la fruizione di un contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 276/2003. Il dottorando titolare di borsa di studio puo' in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa e rinunciare al dottorato oppure, previa autorizzazione del collegio, proseguire il corso senza decadere dal dottorato stesso: in questo caso, deve versare all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista per i dottorandi senza borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa e' comunque da intendere per tutta la durata residua del dottorato. Il dottorando titolare di borsa di studio che consegue una valutazione negativa da parte del collegio, anche in corso d'anno, decade immediatamente dal dottorato, con perdita contestuale della borsa stessa. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di un dottorando titolare di borsa, la parte residua della borsa, qualora pari o superiore a dodici mesi, puo' essere attribuita, su delibera della Scuola e rispettando l'ordine della graduatoria fino al suo esaurimento, al primo dei dottorandi non borsisti dello stesso dottorato. Il dottorando titolare di borsa di studio che superi il limite di reddito personale, indicato nell'art. 8, deve restituire le rate della borsa di studio percepite nell'anno di riferimento e versare all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista per i dottorandi senza borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa e' da intendere per tutta la durata residua del dottorato.
Art. 9 Indennita' di mobilita' Ai dottorandi titolari di borsa e' corrisposta un'indennita' di mobilita' per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, in misura non inferiore al 50% dell'importo delle borse, rispettando la cadenza mensile posticipata dei pagamenti. Tale periodo, che non puo' comunque essere superiore a 18 mesi complessivi nel triennio ne' inferiore a trenta giorni continuativi, deve essere preventivamente autorizzato dal coordinatore del collegio e comunicato alla Scuola. I soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennita' di mobilita', a carico dei dipartimenti proponente/concorrenti o di soggetti terzi convenzionati. Ai dottorandi titolari di borsa, ove non residenti in Italia alla data d'inizio dei corsi stessi, l'importo della borsa puo' essere elevato in misura non superiore al 50%, a carico della Scuola, dei dipartimenti proponente/concorrenti o di soggetti terzi convenzionati. L'indennita' di mobilita', ove erogata, non concorre alla determinazione del limite di reddito di cui al precedente art. 8.
Art. 10 Modalita' per l'iscrizione I concorrenti che risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito devono presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio del 10 dicembre 2012 alle ore 12:00 presso la segreteria tecnica della Scuola superiore «G. d'Annunzio» dell'Universita' di Chieti-Pescara - via dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo (Chiesti), domanda di iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi su apposito modello predisposto dall'amministrazione, contenente le seguenti dichiarazioni, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relative al possesso: a) della cittadinanza; b) del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente il riordinamento didattico ovvero laurea specialistica/magistrale oppure del relativo titolo straniero dichiarato equipollente ai fini dell'ammissione. Sul suddetto modulo dovranno, altresi', essere rese le seguenti dichiarazioni: 1) di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di studio (corso di laurea, dottorato di ricerca, master, scuola di specializzazione) per tutta la durata del dottorato; 2) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita' esterne, anche occasionali e di breve durata, a non iniziarle senza aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del coordinatore. Coloro che risultino vincitori delle borsa di studio ed intendano fruirne sono tenuti, altresi' a dichiarare: a) di non aver gia' usufruito (anche per un solo anno) di altre borse di studio per corsi di dottorati di ricerca; b) di non fruire presumibilmente di un reddito personale complessivo annuo di cui all'art. 8; c) di non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Alla domanda di iscrizione gli ammessi al corso di dottorato dovranno allegare i seguenti documenti: a) fotocopia di un documento di identita', debitamente firmata; b) n. 1 marca da bollo da € 14,62; c) ricevuta del versamento del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi (ad eccezione degli esonerati ai sensi del successivo art. 12) del presente bando); d) ricevuta del versamento del premio di assicurazione (ad eccezione dei titolari di borsa di studio di cui al precedente art. 8); e) quietanza del pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (ad eccezione di degli esonerati ai sensi del successivo art. 13) del presente bando); per i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al 66%, documento che attesti il loro status; per gli studenti stranieri, copia del permesso di soggiorno. L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta, per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento motivato del rettore.
Art. 11 Copertura assicurativa Per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti a corrispondere il premio di assicurazione per infortuni e responsabilita' civile, determinato per l'anno accademico 2013 in € 20,00. Per coloro che usufruiscono della borsa di studio l'importo verra' sottratto dal primo rateo di borsa. L'Universita' provvedera' alla stipula della suddetta polizza assicurativa.
Art. 12 Contributo per l'accesso e la frequenza All'inizio di ogni anno di corso, il dottorando deve presentare domanda di iscrizione e provvedere all'eventuale pagamento delle tasse. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente ed a tempo pieno attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. L'articolazione didattica e i contenuti formativi dei corsi di dottorato sono determinati in conformita' con il regolamento dell'Universita' «G. d'Annunzio» in materia di dottorato. Il contributo per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca ammonta a € 874,68. La prima rata di € 437,34 dovra' essere versata all'atto dell'iscrizione contestualmente alla tassa regionale entro il 10 dicembre 2012; la seconda rata di € 437,34 dovra' essere versata entro l'8 aprile 2013; con le seguenti modalita': bonifico bancario: beneficiario: Universita' «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara; banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona - filiale di Chieti; codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138; causale di versamento: «iscrizione al corso di dottorato di ricerca in ... (indicare il titolo del dottorato) XXVIII ciclo». Sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo: a) i titolari delle borse di studio di cui al precedente art. 8; b) i portatori di handicap con grado di invalidita' pari o superiore al 66%, previa acquisizione di certificazione idonea; c) i beneficiari di borsa di studio concesse dall'azienda regionale per il diritto agli studi universitari.
Art. 13 Tassa regionale per il diritto allo studio Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 12, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, ammontante ad € 140,00 annui, da versarsi in unica soluzione all'atto dell'iscrizione con l'indicazione della causale: «Tassa reg.le az. da DSU Chieti Universita' G. d'Annunzio - dottorato di ricerca in ............. XXVIII ciclo A.A. 2013» e mediante la seguente modalita': intestato a: Azienda al diritto agli studi universitari banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona - Filiale di Chieti Scalo (Chieti) codice IBAN: IT39X0555015501000000567625.
Art. 14 Pubblico dipendente Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa di studio o che rinunci alla borsa medesima, puo' chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso il quale e' instaurato il rapporto di lavoro. In ogni caso, si applica la legge 448/2001, art. 52, comma 57, come interpretata dalle circolari del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 120/2002 e n. 15/2011.
Art. 15 Ammissioni in soprannumero Sono ammessi al corso di dottorato in soprannumero, purche' idonei nel concorso di ammissione: a) i titolari di assegno di ricerca di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di contratti di studio e/o ricerca assimilabili all'assegno a qualsiasi titolo conferiti; i vincitori possono chiedere l'iscrizione al corso di dottorato rinunciando all'assegno, oppure chiedere l'iscrizione in sovrannumero senza rinunciare all'assegno; l'opzione e' irrevocabile; b) i candidati extracomunitari, che abbiano superato le prove d'esame di ammissione e siano in possesso di una borsa di studio assegnata per l'intera durata del corso dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza o da organismi internazionali. Saranno inoltre ammessi al dottorato in soprannumero coloro che, pur non avendo presentato domanda al concorso alla data d'inizio ufficiale del dottorato, siano stati selezionati nell'ambito delle azioni del 7° programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea o di altri programmi di cooperazione internazionale (es. Erasmus Mundus) e siano risultati vincitori di una borsa di studio o di un contratto di ricerca nell'ambito dell'area scientifico disciplinare di interesse del dottorato. La procedura di selezione si intende superata in quanto gia' avvenuta nell'ambito del progetto europeo. Costoro potranno presentare apposita istanza di iscrizione, entro e non oltre la data d'inizio del dottorato. L'iscrizione e' comunque subordinata alla preventiva autorizzazione del collegio docenti del dottorato.
Art. 16 Obblighi e diritti dei dottorandi Il dottorando e' uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione del III livello, comprensivo di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione. Al dottorando e' garantita la possibilita' di svolgere un percorso formativo e di ricerca personalizzato, previa accordo con il coordinatore del collegio. Il dottorando deve maturare nel triennio 180 CFU, distribuiti come previsto dal piano di studi predisposto da ogni dottorato, compresi obbligatoriamente 12 crediti specifici attestanti la conoscenza della lingua inglese. L'iscrizione a un corso di dottorato e' incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, triennale e/o specialistica, corsi di master universitari italiani, a scuole universitarie di specializzazione o corsi di dottorato, nonche' con l'iscrizione a corsi di specializzazione organizzati da Istituti privati abilitati ai sensi dell'art. 17, comma 96, legge n. 127/1997 in Italia o all'estero. All'atto dell'iscrizione il candidato che risulti iscritto ad uno dei suddetti corsi, deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua posizione ai fini dell'iscrizione a pena di decadenza. E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso e' ridotta ad un minimo di due anni. Tale disposizione si applica ai laureati in medicina e chirurgia titolari di contratti di formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che si trovano alla frequenza dell'ultimo anno. Ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4, gli ammessi al dottorato di ricerca presso le strutture della facolta' di medicina e chirurgia, a domanda e su conforme parere della struttura a cui afferisce il dottorato, possono essere impiegati nell'attivita' assistenziale. Il dottorando non puo' avere impegni professionali o lavorativi, a meno che questi gli permettano comunque di garantire la presenza e la partecipazione alle attivita' del dottorato nella misura richiesta. Il collegio valuta che tutte le condizioni di cui sopra siano soddisfatte e, in caso negativo, propone la decadenza dal dottorato, con perdita e restituzione della borsa relativa all'anno in corso, ove concessa. Il dottorando iscritto su posto non ricoperto da borsa puo' usufruire di borse finanziate da terzi, su argomenti attinenti il tema del dottorato. Ai dottorandi possono essere attribuiti limitati compiti didattici sussidiari o integrativi (quale seminari, esercitazioni, assistenza di laboratorio e tutorato, comunque con esclusione di corsi ufficiali), fino a un massimo 5 CFU annui, che non devono in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e comunque previa autorizzazione del coordinatore del collegio. La Scuola promuove lo svolgimento di periodi di formazione/stage del dottorando presso altri atenei e istituti di ricerca, italiani e stranieri, previa autorizzazione del coordinatore del collegio e della Scuola. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a presentare al collegio una relazione sulle attivita' di ricerca svolte. E' prevista l'esclusione dal dottorato in caso di giudizio negativo del collegio, in rapporto alla qualita' dei risultati dell'attivita' di ricerca, alla assiduita' nello svolgimento della suddetta attivita' o all'evenienza di prestazioni di lavoro che non abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione del coordinatore del collegio. Il collegio dispone, entro il 30 dicembre di ogni anno, il passaggio all'anno successivo oppure all'esame finale. E' prevista la sospensione dai corsi ai dottorandi esclusivamente per maternita', paternita' e malattia, previa autorizzazione del collegio. I periodi di sospensione devono essere recuperati con le modalita' stabilite dal collegio. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, non puo' essere erogata la borsa di studio.
Art. 17 Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell'Universita' degli studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara, si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato all'atto del superamento dell'esame finale, che consiste nella discussione di una tesi, sulla quale la commissione formula un articolato giudizio, anche tenendo conto dei giudizi espressi dal collegio dei docenti. L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta, nella sessione immediatamente successiva. La tesi, firmata dal coordinatore del collegio e dal tutore-relatore, puo' essere redatta anche in altra lingua, previa autorizzazione del collegio. Il dottorando viene ammesso a sostenere l'esame finale solo se in possesso di tutti i requisiti richiesti dal regolamento, che includono, in particolare: a) la maturazione di 180 CFU distribuiti come previsto dal piano di studi, compresi obbligatoriamente 12 crediti specifici attestanti la conoscenza della lingua inglese; b) il giudizio del collegio dei docenti, che riguarda la congruita' e qualita' della tesi e della produzione scientifica complessiva del dottorando; la congruita' ed efficacia di eventuali periodi di studio e ricerca all'estero e/o stage presso soggetti pubblici e privati. Coerentemente con il giudizio espresso, il collegio puo' ammettere il dottorando a sostenere l'esame finale, eventualmente concedendo un anno di proroga per il completamento della tesi, oppure dichiarare il dottorando decaduto dal dottorato. Per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il collegio dei docenti, una apposita commissione giudicatrice, composta da tre professori e ricercatori di ruolo specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso, di cui almeno due non devono essere componenti del collegio ne' appartenere a universita' partecipanti al dottorato. La commissione comprende almeno un professore di I fascia, che la presiede, e puo' essere integrata con non piu' di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere e, nel caso di dottorati articolati in piu' curricula, con un numero di componenti non superiore al numero dei curricula, di cui almeno i due terzi non devono essere componenti del collegio ne' appartenere a universita' partecipanti al dottorato. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi stessi. In caso di impedimento, successivo alla nomina, di uno o piu' membri della commissione, si provvede alla sostituzione con decreto rettorale urgente, su proposta del direttore della Scuola. I dottorandi sono tenuti a consegnare al coordinatore del collegio copie della tesi, anche in formato elettronico, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'esame finale dalla commissione giudicatrice. Il coordinatore provvede, tramite la segreteria del dipartimento proponente, a inoltrare copie della tesi a ciascun componente della commissione giudicatrice. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo. Sara' cura dell'universita' effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche nazionali. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato con le diciture: «Dott. Ric.» ovvero «Ph. D.». La certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus potra' essere rilasciata dall'Ateneo, su delibera del collegio, quando sussistano le condizioni elencate nell'art. 12, comma 4 del regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca (decreto rettorale n. 639 del 26 maggio 2010).
Art. 18 Trattamento dei dati personali Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Universita' degli studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara e trattati in conformita' alle previsioni normative per le finalita' connesse al conferimento e alla successiva gestione delle attivita' procedurali correlate.
Art. 19 Responsabili del procedimento amministrativo Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il responsabile del procedimento concorsuale e' il prof. Mario Bressan e, per la parte informatica, la dott.ssa Paola Mincucci. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalita' e i termini previsti dalla normativa vigente.
Art. 20 Norme finali Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente in materia ed al regolamento dell'Universita' degli studi «G. d'Annunzio» - Chieti-Pescara, concernente i dottorati di ricerca. Il presente bando di concorso unitamente all'allegato 1, l' allegato 2 e l' allegato 3, nonche' la descrizione della procedura per la domanda di ammissione on-line e' disponibile sul sito web dell'Universita' degli studi di «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara (https://www.unich.it). Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla segreteria tecnica Scuola superiore «G. d'Annunzio» - Universita' di Chieti-Pescara - via dei Vestini n. 31 - 66100 Chieti Scalo, tel. 0871/3556077 - e mail scuolasuperiore@unich.it Chieti, 10 luglio 2012 Il decano: De Petris Il direttore generale: Del Vecchio Allegato 1.pdf (schede tecniche) - allegato 2.pdf (fac-simile domanda di partecipazione al concorso per i laureati in possesso di titolo di studio rilasciato all'estero) - allegato 3.pdf (fac-simile della domanda di partecipazione al concorso per i cittadini extracomunitari per posti in soprannumero).