Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Avviso

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Tipologia Avviso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 56 del 20-07-2012
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA AVVISO Modifica dei bandi di concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale ed aeronautica per l'anno accademico ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 20-07-2012
Data Scadenza bando 18-09-2012
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MINISTERO DELLA DIFESA

AVVISO
Modifica dei bandi  di  concorsi,  per  esami,  per  l'ammissione  di
  allievi  ufficiali  alla  prima  classe  dei  corsi  normali  delle
  Accademie militare, navale ed  aeronautica  per  l'anno  accademico
  2012-2013, indetti con decreto interdirigenziale n. 277/11  del  20
  dicembre 2011. 
 
 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL VICE COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
 
    Visto il decreto interdirigenziale  n.  277/11  del  20  dicembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie  speciale  -  n.
103 del 30 dicembre 2011, con il quale sono stati indetti i concorsi,
pubblico e interno, per l'ammissione al primo  anno  del  194°  corso
dell'Accademia Militare dell'Esercito, il concorso  per  l'ammissione
alla prima classe  dei  corsi  normali  dell'Accademia  Navale  e  il
concorso  per  l'ammissione  al  primo  anno   dei   corsi   regolari
dell'Accademia Aeronautica per l'anno accademico 2012-2013; 
    Considerato che lo Stato Maggiore della  difesa,  in  esito  alle
direttive delle Superiori Autorita', con lettere n. M_D SSMD  0024303
del 20 marzo 2012 e n. M_D  SSMD  0047993  del  29  maggio  2012,  ha
rimodulato l'entita' dei reclutamenti previsti per l'anno 2012 e,  in
particolare, ha ridotto il numero di allievi da destinare a  ciascuna
Accademia di Forza Armata, con esclusione del Corpo delle Capitanerie
di Porto della Marina Militare; 
    Vista la lettera n. 1503 Cod.id. RESTAV Ind. Cl.  02.05.1/02  del
19 giugno 2012, con cui lo  Stato  Maggiore  dell'Esercito  ha  fatto
pervenire,  per  l'effetto,  la  nuova  ripartizione  dei  posti  tra
concorso pubblico e concorso interno suddivisa per Armi e  Corpi,  di
cui agli articoli 16 e 32 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del
20 dicembre 2011; 
    Vista la lettera n. MISCLRO 0005457 del 7 giugno  2012,  con  cui
l'Ispettorato delle  Scuole  della  Marina  Militare  ha  chiesto  di
rimodulare il numero dei posti di  cui  all'articolo  47  del  citato
decreto interdirigenziale n.  277/11  del  20  dicembre  2011  e,  in
particolare, di eliminare i 7 posti previsti per il Corpo delle  Armi
Navali; 
    Vista la lettera n. SMA123/P.12.02. M_D.ARM001 46501 del 7 giugno
2012, con cui lo Stato Maggiore  dell'Aeronautica  ha  comunicato  le
aliquote secondo cui ripartire il numero dei  posti  disponibili,  di
cui all'articolo 62 del medesimo decreto interdirigenziale n.  277/11
del 20 dicembre 2011; 
    Ritenuto di dover meglio esplicitare la necessita' del  possesso,
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande,
dei requisiti chiesti ai fini dell'applicazione del beneficio di  cui
al  comma  4  degli  articoli  17,  48  e  63  nonche'  al  comma   2
dell'articolo 81 del piu' volte citato decreto  interdirigenziale  n.
277/11 del 20 dicembre 2011; 
    Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 210/2012 del 13  marzo
2012, con il quale all'Ammiraglio Ispettore (CP) Lo Sardo  Francesco,
quale vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di  Porto,
e' attribuita la delega, di concerto  con  autorita'  di  pari  rango
della Direzione Generale per il Personale Militare,  all'adozione  di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto,  tra  cui  i
decreti di modifica e integrazione dei bandi di concorso; 
    Visto il decreto  dirigenziale  13  febbraio  2012,  con  cui  al
Dirigente dott. Berardinelli Concezio, quale Vice Direttore  Generale
della Direzione Generale per il Personale Militare, e' attribuita  la
delega all'adozione di taluni  atti  di  gestione  amministrativa  in
materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e  dell'Arma
dei Carabinieri, tra cui i decreti di  modifica  e  integrazione  dei
bandi di concorso; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Per  i  motivi  citati  nelle  premesse,  i  commi  1,  2   e   7
dell'articolo 16 del  decreto  interdirigenziale  n.  277/11  del  20
dicembre 2011, parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato
indetto,  tra  gli  altri,  il  concorso  pubblico,  per  esami,  per
l'ammissione di 122 allievi al  194°  corso  dell'Accademia  Militare
dell'Esercito per l'anno  accademico  2012-2013,  sono  integralmente
sostituiti dai seguenti: 
    «1. I posti disponibili nel concorso  pubblico,  per  esami,  per
l'ammissione di 110 (centodieci) allievi al primo anno del 194° corso
dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2012-2013
di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1)  sono
cosi' ripartiti: 
      a) 95 (novantacinque) per le Armi ed i Corpi dell'Esercito come
di seguito specificato: 
        1) 74 (settantaquattro) per il corso delle Armi di  Fanteria,
Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni (denominate Armi Varie); 
        2) 9 (nove) per il corso dell'Arma Trasporti e Materiali; 
        3) 6 (sei) per il corso del Corpo degli Ingegneri; 
        4) 6 (sei) per il corso del Corpo di Commissariato; 
      b) 15 (quindici) per il corso del Corpo Sanitario. 
    2. Se nel concorso interno, per esami,  per  l'ammissione  di  28
(ventotto) allievi  al  primo  anno  del  194°  corso  dell'Accademia
Militare dell'Esercito, di cui al precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera a), numero 2), uno o piu' dei posti non saranno ricoperti per
insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere
devoluti  a  quelli   previsti   dal   presente   concorso   per   il
corrispondente corso. 
    ...omissis... 
    7. Per quanto riguarda lo svolgimento degli  studi,  gli  allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base  alle  prioritarie
esigenze della Forza Armata nel seguente modo: 
      a) gli ammessi ai corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e
Materiali e del Corpo di Commissariato seguiranno un corso di  laurea
triennale in  scienze  strategiche  e  successivamente,  in  funzione
dell'Arma o del Corpo di assegnazione, un corso di laurea  magistrale
in scienze strategiche negli indirizzi: 
        1) politico - organizzativo; 
        2) dei sistemi infrastrutturali; 
        3) delle comunicazioni; 
        4) logistico; 
        5) economico - amministrativo; 
      b) gli ammessi al corso per il Corpo degli Ingegneri seguiranno
un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale
in  ingegneria,  nei  seguenti  indirizzi   che   saranno   assegnati
all'inizio del tirocinio di cui al successivo articolo 27: 
        1) 2 (due) in ingegneria elettronica; 
        2) 2 (due) in ingegneria meccanica; 
        3) 1 (uno) in ingegneria informatica; 
        4) 1 (uno) in ingegneria civile; 
      c) gli ammessi ai corsi per il Corpo  Sanitario  frequenteranno
corsi di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea
magistrale  in  medicina  e  chirurgia  o  in  chimica  e  tecnologie
farmaceutiche  o  in  medicina  veterinaria,  secondo   la   seguente
ripartizione: 
        1) 12 (dodici) in medicina e chirurgia; 
        2) 1 (uno) in chimica e tecnologie farmaceutiche; 
        3) 2 (due) in medicina veterinaria. 
    ...omissis...». 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 2 e  4  dell'articolo
17 del decreto interdirigenziale n.  277/11  del  20  dicembre  2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato  indetto,  tra
gli altri, il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione  di  122
allievi al  194°  corso  dell'Accademia  Militare  dell'Esercito  per
l'anno  accademico  2012-2013,  sono  integralmente  sostituiti   dai
seguenti: 
    «...omissis... 
    2. I posti riservati di cui al  precedente  comma  1  sono  cosi'
ripartiti: 
      a) nel corso delle Armi di Fanteria,  Cavalleria,  Artiglieria,
Genio, Trasmissioni: 22 (ventidue) per gli allievi provenienti  dalle
Scuole Militari - di cui 15 (quindici) per i provenienti dalle Scuole
dell'Esercito e 7  (sette)  per  i  provenienti  dalle  altre  Scuole
Militari - e 11 (undici) per gli aventi titolo alla riserva di cui al
precedente comma 1, lettera b); 
      b) nel corso dell'Arma Trasporti e Materiali: 3 (tre)  per  gli
allievi provenienti dalle Scuole Militari - di  cui  2  (due)  per  i
provenienti dalle Scuole Militari  dell'Esercito  e  1  (uno)  per  i
provenienti dalle altre Scuole Militari - e 1 (uno)  per  gli  aventi
titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); 
      c) nel corso del Corpo degli Ingegneri: 2 (due) per gli allievi
provenienti dalle Scuole Militari - di cui 1 (uno) per i  provenienti
dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle
altre Scuole Militari - e 1 (uno) per gli aventi titolo alla  riserva
di cui al precedente comma 1, lettera b); 
      d) nel corso del  Corpo  di  Commissariato:  2  (due)  per  gli
allievi provenienti dalle Scuole Militari - di  cui  1  (uno)  per  i
provenienti dalle Scuole Militari  dell'Esercito  e  1  (uno)  per  i
provenienti dalle altre Scuole Militari - e 1 (uno)  per  gli  aventi
titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); 
    e) nel corso del Corpo Sanitario:  5  (cinque)  per  gli  allievi
provenienti dalle Scuole Militari - di cui 3 (tre) per i  provenienti
dalle Scuole Militari dell'Esercito e 2 (due) per i provenienti dalle
altre Scuole Militari - e 2 (due) per gli aventi titolo alla  riserva
di cui al precedente comma 1, lettera b). 
    ...omissis... 
    4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera  a)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a: 
      a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione,  di
cui al successivo articolo 18, in qualita' di Ufficiali inferiori, di
Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o rafferma; 
      b) altri concorrenti idonei. 
    ...omissis...». 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1  dell'articolo  28
del  decreto  interdirigenziale  n.  277/11  del  20  dicembre  2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato  indetto,  tra
gli altri, il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione  di  122
allievi al  194°  corso  dell'Accademia  Militare  dell'Esercito  per
l'anno  accademico  2012-2013,  e'   integralmente   sostituito   dal
seguente: 
    «1. I concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  del  tirocinio
saranno iscritti, dalla commissione di cui al precedente articolo  4,
comma 2, lettera a),  numero  1),  nelle  rispettive  graduatorie  di
ammissione al 194° corso. Dette graduatorie saranno  formate  secondo
il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati  nella  prova
scritta di selezione culturale, nella prova  orale  di  matematica  e
dell'eventuale  punteggio  incrementale  conseguito  nelle  prove  di
efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici, nella prova  orale
facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio. Contestualmente,  la
medesima commissione provvedera' ad assegnare i concorrenti ai  corsi
e ai relativi indirizzi di studio, laddove previsti, fino a copertura
dei posti a concorso indicati nell'articolo 16, comma 1, lettere a) e
b) del presente decreto, sulla base delle indicazioni  fornite  dallo
Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza Armata,
sulla base della posizione  occupata  da  ciascuno  nella  rispettiva
graduatoria e, ove possibile, dell'ordine di  preferita  assegnazione
espresso  nuovamente  durante  la  frequenza  del  tirocinio.   Detti
concorrenti saranno cosi' assegnati: 
      a) 74 (settantaquattro), di cui 15 (quindici) provenienti dalle
Scuole Militari dell'Esercito,  7  (sette)  provenienti  dalle  altre
Scuole Militari e 11 (undici) aventi titolo alla riserva  di  cui  al
precedente articolo 17, comma 1, lettera b), al corso delle  Armi  di
Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni; 
      b) 9 (nove), di cui 2 (due) provenienti dalle  Scuole  Militari
dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole  Militari  e  1
(uno) avente titolo alla riserva di cui al  precedente  articolo  17,
comma 1, lettera b), al corso dell'Arma Trasporti e Materiali; 
      c) 6 (sei), di cui 1 (uno) proveniente  dalle  Scuole  Militari
dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole  Militari  e  1
(uno) avente titolo alla riserva di cui al  precedente  articolo  17,
comma 1, lettera b), al corso del Corpo degli Ingegneri; 
      d) 6 (sei), di cui 1 (uno) provenienti  dalle  Scuole  Militari
dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole  Militari  e  1
(uno) avente titolo alla riserva di cui al  precedente  articolo  17,
comma 1, lettera b), al corso del Corpo di Commissariato; 
      e) 15 (quindici), di  cui  3  (tre)  provenienti  dalle  Scuole
militari  dell'Esercito,  2  (due)  provenienti  dalle  altre  Scuole
militari e 2 (due) aventi titolo alla riserva di  cui  al  precedente
articolo 17, comma 1, lettera b), al corso del Corpo Sanitario.». 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e  5  dell'articolo
32 del decreto interdirigenziale n.  277/11  del  20  dicembre  2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato  indetto,  tra
gli altri, il concorso interno, per esami,  per  l'ammissione  di  31
allievi al  194°  corso  dell'Accademia  Militare  dell'Esercito  per
l'anno  accademico  2012-2013,  sono  integralmente  sostituiti   dai
seguenti: 
    «1. I posti disponibili nel  concorso  interno,  per  esami,  per
l'ammissione di 28 (ventotto) allievi al primo anno  del  194°  corso
dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2012-2013
di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2)  sono
cosi' ripartiti: 
      a) 27 (ventisette) per le Armi ed i Corpi dell'Esercito come di
seguito specificato: 
        1) 22  (ventidue)  per  il  corso  delle  Armi  di  Fanteria,
Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni (denominate Armi Varie); 
        2) 2 (due) per il corso dell'Arma Trasporti e Materiali; 
        3) 1 (uno) per il corso del Corpo degli Ingegneri; 
        4) 2 (due) per il corso del Corpo di Commissariato; 
      b) 1 (uno) per il corso del Corpo Sanitario. 
    ...omissis... 
    5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli  studi,  gli  allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base  alle  prioritarie
esigenze della Forza Armata nel seguente modo: 
      a) gli ammessi ai corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e
Materiali e del Corpo di Commissariato seguiranno un corso di  laurea
triennale in  scienze  strategiche  e  successivamente,  in  funzione
dell'Arma o del Corpo, un  corso  di  laurea  magistrale  in  scienze
strategiche negli indirizzi: 
        1) politico - organizzativo; 
        2) dei sistemi infrastrutturali; 
        3) delle comunicazioni; 
        4) logistico; 
        5) economico - amministrativo; 
      b) l'ammesso al corso per il Corpo degli Ingegneri seguira'  un
corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale in
ingegneria, nell'indirizzo di ingegneria elettronica; 
      c) l'ammesso al corso  per  il  Corpo  Sanitario  dell'Esercito
frequentera'  un  corso  di   studi   universitari   finalizzati   al
conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia. 
    ...omissis...». 

        
      
                               Art. 5 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il comma 2  dell'articolo  33
del  decreto  interdirigenziale  n.  277/11  del  20  dicembre  2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato  indetto,  tra
gli altri, il concorso interno, per esami,  per  l'ammissione  di  31
allievi al  194°  corso  dell'Accademia  Militare  dell'Esercito  per
l'anno  accademico  2012-2013,  e'   integralmente   sostituito   dal
seguente: 
    «...omissis... 
    2. Sono, pertanto, riservati, ai sensi del precedente comma 1,  3
(tre)  posti  nel  corso  delle   Armi   di   fanteria,   cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni. 
    ...omissis...». 

        
      
                               Art. 6 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 4 e  7  dell'articolo
43 del decreto interdirigenziale n.  277/11  del  20  dicembre  2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato  indetto,  tra
gli altri, il concorso interno, per esami,  per  l'ammissione  di  31
allievi al  194°  corso  dell'Accademia  Militare  dell'Esercito  per
l'anno  accademico  2012-2013,  sono  integralmente  sostituiti   dai
seguenti: 
    «...omissis... 
    4. Le graduatorie, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui ai precedenti articoli 1, comma 3 e 32, comma 8 del
presente  decreto,  saranno  approvate  con  decreto  dirigenziale  e
saranno dichiarati vincitori del concorso i primi: 
      a)  27   (ventisette)   concorrenti   idonei   iscritti   nella
graduatoria di merito per gli aspiranti ai corsi per le  Armi  Varie,
per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli Ingegneri e  per
il Corpo di Commissariato; 
      b) 1 (uno) concorrente idoneo  iscritto  nella  graduatoria  di
merito per gli aspiranti ai corsi per il Corpo Sanitario. 
    ...omissis... 
    7. Completata la fase di ammissione al corso non  potendosi  piu'
procedere  all'ammissione  di  ulteriori   concorrenti   idonei,   la
commissione esaminatrice provvedera'  ad  assegnare  gli  allievi  ai
corsi e ai relativi indirizzi di  studio,  laddove  previsti  fino  a
copertura dei posti a concorso indicati nell'articolo 32 del presente
decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nelle citate
graduatorie,  dell'ordine  di   preferita   assegnazione   nuovamente
espressa durante la fase di ammissione e sulla base delle indicazioni
fornite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della
Forza Armata. Detti allievi saranno cosi' assegnati: 
      a) per i 27 (ventisette) posti di cui al  precedente  comma  4,
lettera a) del presente articolo: 
        1) 22 (ventidue), di cui 3 (tre) aventi titolo  alla  riserva
di cui al precedente articolo 33, al corso delle  Armi  di  Fanteria,
Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni, denominate Armi varie; 
        2) 2 (due) al corso dell'Arma Trasporti e Materiali; 
        3) 1 (uno) al corso del Corpo degli Ingegneri; 
        4) 2 (due) al corso del Corpo di Commissariato; 
      b) 1 (uno) al corso del Corpo Sanitario. 
    ...omissis...». 

        
      
                               Art. 7 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e  5  dell'articolo
47 del decreto interdirigenziale n.  277/11  del  20  dicembre  2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato  indetto,  tra
gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione  di  120  allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale per  l'anno
accademico 2012-2013, sono integralmente sostituiti dai seguenti: 
    «1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione
di 110 (centodieci) allievi  alla  prima  classe  dei  corsi  normali
dell'Accademia Navale per l'anno  accademico  2012-2013,  di  cui  al
precedente articolo 1, comma 1, lettera b), sono cosi' ripartiti: 
      a) 102 (centodue) per i sottonotati Corpi: 
        1) 57 (cinquantasette) per il Corpo di Stato Maggiore; 
        2) 16 (sedici) per il Corpo del Genio Navale; 
        3) 9 (nove) per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo; 
        4) 20 (venti) per il Corpo delle Capitanerie di Porto; 
      b) 8 (otto) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo. 
    ...omissis... 
    5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli  studi,  gli  allievi
saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalita': 
      a) gli  ammessi  al  corso  per  il  Corpo  di  Stato  Maggiore
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato  al
conseguimento della laurea magistrale in scienze marittime e navali; 
      b)  gli  ammessi  al  corso  per  il  Corpo  del  Genio  Navale
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti  a  carattere   professionale   e   tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea  magistrale  in  ingegneria
navale; 
      c) gli ammessi ai corsi per il Corpo di Commissariato  Militare
Marittimo completeranno un ciclo  di  studi  comprendente  tutti  gli
indispensabili insegnamenti a carattere professionale e  marinaresco,
con orientamento tecnico - giuridico - amministrativo, finalizzato al
conseguimento   della   laurea   magistrale   a   ciclo   unico    in
giurisprudenza; 
      d) gli  ammessi  al  corso  per  il  Corpo  Sanitario  Militare
Marittimo completeranno un ciclo  di  studi  comprendente  tutti  gli
insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato  al
conseguimento della laurea magistrale a ciclo  unico  in  medicina  e
chirurgia; 
      e) gli ammessi ai corsi per il Corpo delle Capitanerie di Porto
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti   a   carattere   professionale   e   marinaresco,   con
orientamento tecnico - giuridico  -  amministrativo,  finalizzato  al
conseguimento della  laurea  magistrale  in  scienze  del  governo  e
dell'amministrazione del mare. 
    ...omissis...». 

        
      
                               Art. 8 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 2 e  4  dell'articolo
48 del decreto interdirigenziale n.  277/11  del  20  dicembre  2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato  indetto,  tra
gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione  di  120  allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale per  l'anno
accademico 2012-2013, sono integralmente sostituiti dai seguenti: 
    «...omissis... 
    2. I posti riservati di cui al  precedente  comma  1  sono  cosi'
ripartiti: 
    a) 30 (trenta) posti per i Corpi di cui  al  precedente  articolo
47, comma 1, lettera a), di cui 20 (venti) per  i  provenienti  dalla
Scuola Navale Militare  "Francesco  Morosini"  e  10  (dieci)  per  i
provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica; 
    b) 2 (due) posti per il Corpo di cui al precedente  articolo  47,
comma 1, lettera b), di cui 1 (uno) per i  provenienti  dalla  Scuola
Navale Militare "Francesco Morosini" e  1  (uno)  per  i  provenienti
dalle Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica; 
    c) 10 (dieci) posti per i Corpi di cui al precedente articolo 47,
comma 1, lettera a) a favore  del  coniuge  e  dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea  collaterale  di  secondo  grado  qualora
unici superstiti del personale delle Forze  Armate,  compresa  l'Arma
dei Carabinieri e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e  per
causa di servizio; 
    d) 1 (uno) posto per il Corpo di cui al precedente  articolo  47,
comma 1, lettera b) a favore  del  coniuge  e  dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea  collaterale  di  secondo  grado  qualora
unici superstiti del personale delle Forze  Armate,  compresa  l'Arma
dei Carabinieri e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e  per
causa di servizio. 
    ...omissis... 
    4. I posti riservati di cui al precedente  comma  1,  lettera  a)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a: 
    a) concorrenti idonei che sono alle armi alla  data  di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione,  di
cui al successivo articolo 49, in qualita' di Ufficiali inferiori, di
Sottufficiali o di Militari  di  Truppa  in  ferma  volontaria  o  in
rafferma; 
    b) altri concorrenti idonei. 
    ...omissis...». 

        
      
                               Art. 9 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 6 e  7  dell'articolo
58 del decreto interdirigenziale n.  277/11  del  20  dicembre  2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato  indetto,  tra
gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione  di  120  allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale per  l'anno
accademico 2012-2013, sono integralmente sostituiti dai seguenti: 
    «...omissis... 
    6. La commissione medesima, sulla base della graduatoria  di  cui
al precedente comma 1 per i posti di cui al precedente  articolo  47,
comma 1, lettera a), procedera'  all'assegnazione  provvisoria  degli
idonei ai Corpi di Stato Maggiore, del Genio Navale, di Commissariato
Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto fino  alla  copertura
dei posti messi a concorso, tenendo conto dei requisiti di  idoneita'
fisica, dell'attitudine dimostrata dai concorrenti, delle  preferenze
da loro espresse, ove compatibili  con  le  prioritarie  esigenze  di
Forza Armata, al fine di  garantire  l'omogenea  distribuzione  degli
idonei nei vari Corpi. 
    7. Saranno ammessi alla frequenza della prima  classe  dei  corsi
normali - sempreche' non siano sopravvenuti gli  elementi  impeditivi
di cui ai precedenti articoli 1, comma 3 e 47, comma 7  del  presente
decreto - i primi 102  (centodue)  concorrenti  idonei,  che  saranno
assegnati provvisoriamente ai Corpi  secondo  i  criteri  di  cui  al
precedente comma 6, e  i  primi  8  (otto)  concorrenti  idonei,  che
saranno assegnati al  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo,  inclusi
nella corrispondente graduatoria di merito di cui al precedente comma
1. I vincitori del concorso saranno convocati a  cura  dell'Accademia
Navale. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti ad una ferma
liberamente contratta, l'ammissione  al  corso  e'  subordinata  alla
concessione del nulla osta da parte della Direzione Generale  per  il
Personale Militare che, allo scopo, chiedera'  il  prescritto  parere
della Forza Armata di appartenenza. Detto nulla osta sara'  acquisito
d'ufficio dall'Accademia Navale.  Coloro  che  non  si  presenteranno
nella  data  indicata   nella   comunicazione   saranno   considerati
rinunciatari e, quindi, non  ammessi  al  corso.  L'Accademia  Navale
potra',  tuttavia,  autorizzare  il  differimento   della   data   di
presentazione fino ad un massimo di cinque giorni qualora la  mancata
presentazione sia dovuta a causa di forza maggiore. A  tal  fine  gli
interessati  dovranno  inviare,   entro   il   giorno   di   prevista
presentazione,  all'Accademia  Navale  -  ufficio  concorsi   -   per
telegramma o fax  (n.  0586/238222),  documentazione  probatoria  del
motivo della mancata presentazione. 
    ...omissis...». 

        
      
                               Art. 10 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1  dell'articolo  62
del  decreto  interdirigenziale  n.  277/11  del  20  dicembre  2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato  indetto,  tra
gli altri, il concorso, per esami, per  l'ammissione  di  90  allievi
alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia  Aeronautica  per
l'anno  accademico  2012-2013,  e'   integralmente   sostituito   dal
seguente: 
    «1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione
di 81 (ottantuno)  allievi  alla  prima  classe  dei  corsi  regolari
dell'Accademia Aeronautica per l'anno accademico 2012-2013, di cui al
precedente articolo 1, comma 1, lettera c), sono cosi' ripartiti: 
      a) 56 (cinquantasei) del ruolo normale  dell'Arma  Aeronautica,
di cui: 
        1)  44  (quarantaquattro)  del   ruolo   naviganti   normale,
specialita' pilota; 
        2) 12 (dodici) del ruolo normale delle Armi; 
      b)  13  (tredici)  del  ruolo  normale  del  Corpo  del   Genio
Aeronautico; 
      c) 6  (sei)  del  ruolo  normale  del  Corpo  di  Commissariato
Aeronautico; 
      d) 6 (sei) del ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico. 
    A tale concorso non potranno partecipare coloro che, alla data di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle   domande   di
partecipazione,  frequentano   il   corso   regolare   dell'Accademia
Aeronautica.». 

        
      
                               Art. 11 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 2 e  4  dell'articolo
63 del decreto interdirigenziale n.  277/11  del  20  dicembre  2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato  indetto,  tra
gli altri, il concorso, per esami, per  l'ammissione  di  90  allievi
alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia  Aeronautica  per
l'anno  accademico  2012-2013,  sono  integralmente  sostituiti   dai
seguenti: 
    «...omissis... 
    2. I posti riservati di cui al  precedente  comma  1  sono  cosi'
ripartiti: 
      a)  per  il  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma  Aeronautica,
specialita' pilota: 9 (nove) per gli allievi provenienti dalla Scuola
Militare dell'Aeronautica, 4 (quattro) per  gli  allievi  provenienti
dalle altre Scuole Militari e 4 (quattro) per gli aventi titolo  alla
riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); 
      b) per il ruolo normale delle  Armi  dell'Arma  Aeronautica:  2
(due)   per   gli   allievi   provenienti   dalla   Scuola   Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli  allievi  provenienti  dalle  altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva  di  cui
al precedente comma 1, lettera b); 
      c) per il ruolo normale del  Corpo  del  Genio  Aeronautico:  3
(tre)   per   gli   allievi   provenienti   dalla   Scuola   Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli  allievi  provenienti  dalle  altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva  di  cui
al precedente comma 1, lettera b); 
      d) per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico:
1  (uno)  per  gli  allievi   provenienti   dalla   Scuola   Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli  allievi  provenienti  dalle  altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva  di  cui
al precedente comma 1, lettera b); 
      e) per il ruolo normale  del  Corpo  Sanitario  Aeronautico:  1
(uno)   per   gli   allievi   provenienti   dalla   Scuola   Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli  allievi  provenienti  dalle  altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva  di  cui
al precedente comma 1, lettera b). 
    ...omissis... 
    4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera  a)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a: 
      a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione,  di
cui al successivo articolo 64, in qualita' di Ufficiali inferiori, di
Sottufficiali o di Militari  di  Truppa  in  ferma  volontaria  o  in
rafferma; 
      b) altri concorrenti idonei. 
    ...omissis...». 

        
      
                               Art. 12 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il comma 2  dell'articolo  81
del  decreto  interdirigenziale  n.  277/11  del  20  dicembre  2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato  indetto,  tra
gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione di 50 allievi  al
primo anno del 194° corso dell'Accademia Militare per  la  formazione
di  base  degli  Ufficiali  dell'Arma  dei  Carabinieri  per   l'anno
accademico 2012-2013, e' integralmente sostituito dal seguente: 
    «...omissis... 
    2. I posti riservati di cui al precedente  comma  1,  lettera  b)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita', a: 
      a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione,  di
cui al successivo articolo 82, in qualita' di ufficiali inferiori, di
sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma; 
      b) altri concorrenti idonei. 
    ...omissis...». 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.  Detta  pubblicazione  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
 
      Roma, 11 luglio 2012 
 
                                           Il vice direttore generale 
                                            per il personale militare 
                                                  Berardinelli        
 
Il vice comandante generale 
del Corpo delle capitanerie 
          di porto          
          Lo Sardo