Concorso per 1 ricercatore universitario (umbria) UNIVERSITA' DI PERUGIA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 69 del 04-09-2012
Sintesi: UNIVERSITA' DI PERUGIA CONCORSO   (scad.  4 ottobre 2012) Procedura di valutazione comparativa per un contratto di ricercatore a tempo determinato, per le esigenze del Dipartimento di Fisica. ...
Ente: UNIVERSITA' DI PERUGIA
Regione: UMBRIA
Provincia: PERUGIA
Comune: PERUGIA
Data di inserimento: 04-09-2012
Data Scadenza bando 04-10-2012
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UNIVERSITA' DI PERUGIA

CONCORSO   (scad.  4 ottobre 2012)
Procedura di valutazione comparativa per un contratto di  ricercatore
  a tempo determinato, per le esigenze del Dipartimento di Fisica. 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge 7.8.1990  n.  241  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Vista la legge 10.4.1991 n. 125; 
    Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
7.2.1994 n. 174; 
    Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  28.12.2000  n.
445 e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale  4.10.2000  di  rideterminazione  e
aggiornamento  dei  settori  scientifico-disciplinari  e  definizione
delle  relative  declaratorie,  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
ministeriale  23.12.1999  e  i  successivi  DD.MM.  di  modifica   ed
integrazione; 
    Visto il  decreto  legislativo  30.6.2003  n.  196  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Vista la legge 15.4.2004 n. 106; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  252  del
3.5.2006; 
    Vista  la  legge  9  gennaio  2009  n.  1,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.  180,  recante
disposizioni urgenti per il diritto allo  studio,  la  valorizzazione
del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca; 
    Vista la legge 30.12.2010 n. 240  ed  in  particolare  l'art.  24
(Ricercatori a tempo determinato); 
    Visto il decreto ministeriale 25.5.2011 n. 243  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21.9.2011 avente ad oggetto: "Criteri e
parametri  riconosciuti,  anche  in  ambito  internazionale,  per  la
valutazione preliminare dei candidati dei contratti di  cui  all'art.
24 della legge n. 240/2010"; 
    Visto l'art. 18 - comma  2  -  della  legge  30.12.2010  n.  240,
secondo cui "Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di  ciascun
ateneo  i  procedimenti  per  l'attribuzione  dei  contratti  di  cui
all'art. 24, di ciascun ateneo statale  sono  effettuati  sulla  base
della programmazione triennale di cui all'art. 1,  comma  105,  della
legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e  di  cui  all'art.  1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43......"; 
    Visto  il  Decreto  ministeriale  n.  336  del  29  luglio   2011
"Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in  macrosettori
concorsuali, di cui all'art. 15 legge 30.12.2010, n. 240", pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  203  del
1.9.2011; 
    Vista la nota del MIUR 2.8.2011 prot. n. 3822, con la quale  sono
state date indicazioni circa l'applicazione dell'art. 24 della  legge
n. 240/2010; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  232  del
15.12.2011 relativo al "Regolamento per la disciplina del trattamento
economico dei professori e  dei  ricercatori  universitari,  a  norma
dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 30.12.2010, n. 240"; 
    Visto  il  Regolamento  per  l'assunzione  di   Ricercatori   con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato  ai  sensi  della
legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal  Senato  Accademico  di  questo
Ateneo nella seduta del 20.9.2011, emanato con decreto  rettorale  n.
1693 del 7.10.2011 e modificato con decreto  rettorale  n.  1817  del
20.10.2011; 
    Vista la legge 12.11.2011, n. 183 in particolare l'art. 15 "Norme
in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive  e  divieto  di
introdurre,  nel  recepimento  di  direttive   dell'Unione   europea,
adempimenti aggiuntivi rispetto a  quelli  previsti  dalle  direttive
stesse"; 
    Vista la delibera del Senato Accademico del 5.12.2011 "O.d.G.  n.
5) Oggetto: Ricognizione annuale di cui agli articoli 6, comma  1,  e
33 del decreto legislativo n. 165/2001, come sostituito dall'art. 156
della legge n. 12.11.2011 n. 183 - determinazione criteri direttivi",
cha autorizza le assunzioni di ricercatori a  tempo  determinato  con
oneri gravanti su fondi esterni; 
    Visto il decreto rettorale  n.  2338  del  23.12.2011  avente  ad
oggetto "Approvazione della  programmazione  triennale  2010-2012  ai
sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 31.1.2005 n. 7, convertito in
legge 31.3.2005 n. 43, in attuazione di quanto deliberato dal  Senato
Accademico  nella   seduta   del   5.12.11   e   dal   Consiglio   di
Amministrazione  nella  seduta  del  13.12.11"  con  cui  sono  state
autorizzate le assunzioni di  ricercatori  a  tempo  determinato  con
oneri gravanti su fondi esterni; 
    Visto l'art. 49 del decreto-legge  9.2.2012  n.  5  "Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo"; 
    Visto il Regolamento  sull'impegno  didattico  dei  professori  e
ricercatori universitari (L. 240/2010, art.  6,  c.  2  e  3),  sulla
verifica   dell'effettivo   svolgimento   dell'attivita'    didattica
(L-240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione  didattica  emanato
con decreto rettorale n. 152 del 8.2.2012; 
    Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012  n.  49  -  Pubblicato
nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102,  entrato  in  vigore  dal  18
maggio 2012 - avente ad oggetto "Disciplina per la programmazione, il
monitoraggio e la  valutazione  delle  politiche  di  bilancio  e  di
reclutamento  degli  atenei,  in  attuazione  della  delega  prevista
dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e  per  il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c),
secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma
4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.", in particolare l'art.
5, comma 5; 
    Visto il Decreto del Direttore  del  Dipartimento  di  Fisica  n.
34/2012 del 6.8.2012, che sara' sottoposto a ratifica  del  Consiglio
di Dipartimento, con cui il  Direttore  del  Dipartimento  stesso  ha
chiesto "l'autorizzazione per la copertura di un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato ai  sensi  dell'art.  24,  comma  3
lettera a),  legge  n.  240/2010  e  dell'art.  2,  lettera  a),  del
"Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di  lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi della  legge  30.12.2010  n.
240", con la tipologia di contratto a tempo pieno per un  periodo  di
tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, per il settore
concorsuale 02/B1 - Fisica Sperimentale della Materia - SSD FIS/03" e
contestualmente ha impegnato la somma necessaria per il posto di  cui
trattasi; 
    Considerato che l'assunzione del  suddetto  ricercatore  a  tempo
determinato, in quanto integralmente a valere sui fondi esterni, piu'
precisamente sui fondi del progetto europeo Landauer,  rientra  nella
previsione di cui  all'art.  5,  comma  5,  del  decreto  legislativo
49/2012, per l'effetto non e' preclusa dalle previsioni in materia di
limiti  alle  spese  per  personale  di  cui  al   medesimo   decreto
legislativo 49/2012, come integrato dall'art.  14  del  decreto-legge
95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176
del 19 luglio 2012; 
    Visto il decreto  rettorale  n.  1493  del  9.8.2012,  che  sara'
sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione e  del  Senato
Accademico nelle prossime sedute utili, con cui: 
    e' stata autorizzata l'emanazione del  Bando  per  l'espletamento
della  procedura  di   valutazione   comparativa   finalizzato   alla
sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l'instaurazione
di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore  universitario
a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24  -  comma  3  lettera  a),
legge n. 240/2010 e dell'at. 2,  lettera  a),  del  "Regolamento  per
l'assunzione di Ricercatori con contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2012  n.  240",  con  la
tipologia di contratto a tempo pieno per  un  periodo  di  tre  anni,
eventualmente  prorogabile  per  ulteriori  due,   per   il   settore
concorsuale 02/B1 - Fisica Sperimentale della Materia -  profilo  SSD
FIS/03 - Fisica della Materia -; 
    l'Ufficio Bilanci e' stato autorizzato a registrare le variazioni
al Bilancio  di  previsione  dell'esercizio  finanziario  2012  e  ad
accertare e prenotare la somma necessaria  ai  fini  della  copertura
degli oneri relativi al posto di ricercatore a tempo  determinato  di
cui trattasi; 
    Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Fisica  prot.  n.
9382 del 21.8.2012 con la quale sono stati comunicati i requisiti  di
partecipazione  per  la  procedura  di  valutazione  comparativa   in
oggetto; 
    Preso atto che la presente  procedura  selettiva  e'  subordinata
alla ratifica del decreto del Direttore del Dipartimento di Fisica n.
34/2012 del 6.8.2012 da parte del Consiglio di Dipartimento  medesimo
e alla ratifica del decreto rettorale n. 1493 del 9.8.2012  da  parte
del Consiglio di Amministrazione e del Senato  Accademico  di  questa
Universita'; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
        Indizione della procedura di valutazione comparativa 
 
 
    E'  indetta  la  procedura  di  valutazione  comparativa  per  la
sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l'instaurazione
di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore  universitario
a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 -
lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per le finalita' e  per  il
settore concorsuale sottoindicato: 
      Settore concorsuale - 02/B1 - Fisica sperimentale della materia
- 1 posto per il profilo ssd FIS/03 - fisica della materia -  per  le
esigenze del dipartimento di fisica. 
    Il contratto  e'  finalizzato  allo  svolgimento  delle  seguenti
attivita' di ricerca, di didattica, di  didattica  integrativa  e  di
servizio agli studenti: 
      attivita'  di  ricerca:  il   ricercatore   dovra'   effettuare
attivita' di ricerca  nel  campo  delle  nano  strutture  magnetiche,
nell'ambito del progetto  europeo  intitolato  "Operating  ICT  basic
switches below the Landauer limit" ("Funzionamento di commutatori per
dispositivi ICT al disotto del limite di Landauer"). 
    Docente referente: Giovanni Carlotti. 
      attivita' didattica,  didattica  integrativa  e  servizio  agli
studenti: 350 ore annue nell'ambito della fisica  della  materia,  di
cui non piu' di 60 ore per attivita' di didattica ufficiale. 
    Sede  di  servizio:  Universita'  degli  Studi   di   Perugia   -
Dipartimento di Fisica. 
    Durata contrattuale: 3 anni, eventualmente  prorogabili  per  due
anni, in regime di tempo pieno. 
    Lingua straniera richiesta: inglese. 
    Numero massimo pubblicazioni: 20. 
    L'efficacia della presente procedura e' subordinata alla ratifica
del decreto rettorale n. 1493 del 9.8.2012 da parte del Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Senato  Accademico  di  questa  Universita',
nonche'  del  Decreto  direttoriale  n.  34/2012  del  6.8.2012   del
Direttore del Dipartimento di  Fisica  da  parte  del  Consiglio  del
Dipartimento di Fisica stesso, citati in premessa. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa 
 
 
    I requisiti di ammissione richiesti per  la  partecipazione  alla
procedura di valutazione comparativa  oggetto  del  presente  decreto
sono di seguito indicati: 
    A)1. Titolo di Dottore di Ricerca in Fisica o equivalente. 
    A)2. Esperienza triennale minima maturata nel campo della ricerca
e/o della didattica nel campo delle proprieta' magnetiche statiche  e
dinamiche di sistemi nano strutturati, sia nel settore  pubblico  che
privato. 
    Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 - comma 13 - della legge
n. 240/2010, possono altresi' partecipare i soggetti in possesso  dei
sottoelencati requisiti: 
    A)3. Laurea magistrale in Fisica (o titolo di studio  equivalente
dei precedenti ordinamenti). 
    A)4.  Esperienza  sestennale  minima  maturata  nel  campo  della
ricerca e/o della didattica nel  campo  delle  proprieta'  magnetiche
statiche e dinamiche di sistemi nano  strutturati,  sia  nel  settore
pubblico che privato. 
    Non possono partecipare alle valutazioni comparative  di  cui  al
presente decreto: 
    1) coloro che siano esclusi dal godimento dei  diritti  civili  e
politici; 
    2) coloro che non possiedano idoneita' fisica all'impiego; 
    3) coloro che siano stati  destituiti,  dispensati  o  licenziati
dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento, o che siano cessati  con  provvedimento  di
licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o
di condanna penale, o che siano stati dichiarati  decaduti  da  altro
pubblico impiego per averlo  conseguito  mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; 
    4) coloro che siano stati gia' assunti a tempo indeterminato come
professori  universitari  di  prima  o  di  seconda  fascia  o   come
ricercatori, ancorche' cessati dal servizio; 
    5) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita',  fino
al  quarto  grado  compreso,  con  un  professore   appartenente   al
dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il
rettore, il direttore generale  o  un  componente  del  consiglio  di
amministrazione dell'Universita' di Perugia. 
    A pena di  esclusione,  i  requisiti  per  ottenere  l'ammissione
debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile  per
la presentazione delle domande. 
    Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Domanda di ammissione 
 
 
    La  domanda  di  ammissione   alla   procedura   di   valutazione
comparativa, redatta in carta semplice,  in  forma  di  dichiarazione
sostitutiva di certificazione/atto  di  notorieta',  ai  sensi  degli
articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
445/2000,  secondo  lo  schema  allegato  (Allegato  A),  debitamente
sottoscritta con firma autografa a pena di esclusione,  corredata  di
tutta la relativa documentazione, ed indirizzata al Magnifico Rettore
dell'Universita' degli Studi di Perugia - Piazza dell'Universita'  n.
1 - Perugia - dovra' pervenire entro il termine perentorio, a pena di
esclusione, di trenta giorni che decorrono dal  giorno  successivo  a
quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale. 
    Sono ammesse le seguenti modalita' di trasmissione della  domanda
e della relativa documentazione: 
      consegna diretta presso il front-office della Portineria  della
Sede Centrale (Palazzo Murena) - P.zza Universita', 1 - Perugia - nei
giorni ed orari di apertura della stessa; 
      spedizione a mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento  al
Rettore di questo Ateneo, all'indirizzo sopraindicato; al riguardo si
precisa  che  saranno  irricevibili  le   domande   e   la   relativa
documentazione  che  perverranno  oltre  il  termine  di  30   giorni
sopraindicato, ancorche' spedite entro il termine stesso; 
      trasmissione,  mediante  posta  elettronica   certificata   del
candidato, all'indirizzo PEC protocollo@cert.unipg.it dell'Allegato A
debitamente   compilato,   sottoscritto   con   firma   autografa   e
scannerizzato in formato PDF, ovvero sottoscritto con firma digitale,
nonche' di tutta la relativa documentazione, sottoscritta  con  firma
autografa (ove richiesto) e  scannerizzata  in  formato  PDF,  ovvero
sottoscritta  con  firma  digitale;  non  sara'  ritenuta  valida  la
documentazione trasmessa da un indirizzo  di  posta  elettronica  non
certificata o da una PEC intestata a persona diversa  dal  candidato,
ovvero trasmessa ad altro indirizzo di posta elettronica dell'Ateneo;
non sara' altresi' ritenuta valida  la  documentazione  trasmessa  in
formato diverso dal formato PDF; 
      trasmissione a mezzo fax ai numeri 075/5852067 - 075/5852267. 
    Qualora il termine di 30 giorni per la scadenza cada in giorno di
sabato o in giorno  festivo,  la  scadenza  slitta  al  primo  giorno
feriale utile. 
    Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio di 30
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione  e  della
relativa documentazione, fara' fede solo  il  timbro  di  arrivo  del
Protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la
relativa documentazione che perverranno oltre il termine di 30 giorni
sopraindicato. 
    La domanda deve essere sottoscritta con  firma  autografa,  senza
necessita' di autenticazione, in  presenza  del  dipendente  addetto,
ovvero sottoscritta, con firma autografa, e presentata  unitamente  a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita',  pena
l'esclusione. Qualora il documento di identita' non sia in  corso  di
validita', il candidato dovra', ai sensi dell'art. 45 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  445/2000,  dichiarare  in  calce  alla
fotocopia dello stesso che i dati  ivi  contenuti  non  hanno  subito
variazioni dalla data di rilascio. 
    (N.B.) Ai fini della corretta redazione  della  domanda  e  della
corretta produzione della documentazione allegata  alla  domanda,  si
precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione  ai  sensi
dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  445/2000
(con cui possono essere dichiarati stati, qualita' personali e  fatti
tassativamente elencati  nell'art.  46  citato)  e  le  dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47  del  decreto
del Presidente della Repubblica  445/2000  (con  cui  possono  essere
dichiarati stati, qualita'  personali,  fatti  che  siano  a  diretta
conoscenza del dichiarante, e con cui puo' essere dichiarato  che  la
fotocopia di un atto, di un documento, di una  pubblicazione,  di  un
titolo  di  studio,  di   un   titolo   di   servizio   e'   conforme
all'originale), possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,  dai  cittadini
italiani e dai cittadini dell'Unione Europea; i  cittadini  di  Stati
non appartenenti  all'Unione  Europea  regolarmente  soggiornanti  in
Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive  di  cui  agli
articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali  e
ai fatti certificabili o attestabili da parte  di  soggetti  pubblici
italiani,  salvo  che  le   leggi   o   i   regolamenti   concernenti
l'immigrazione  e  la  condizione  dello  straniero  non   dispongano
diversamente,  e  salvo  che  l'utilizzabilita'  delle  dichiarazioni
sostitutive suddette sia consentita da convenzioni internazionali tra
l'Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di tali previsioni. 
    3.1 Redazione della domanda di partecipazione 
    Nella domanda il candidato  deve  dichiarare,  sotto  la  propria
responsabilita', ai sensi degli articoli 46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 445/2000 (vedi N.B.), in  conformita'  al
modello allegato al presente avviso (Allegato A): 
      1) cognome e nome; 
      2) data e luogo di nascita; 
      3) codice fiscale; 
      4) domicilio (indirizzo, numero telefonico, eventuale indirizzo
e-mail o PEC, eventuale numero di fax) che  il  candidato  elegge  ai
fini del concorso, riservandosi di  comunicare  tempestivamente  ogni
eventuale variazione dello stesso; 
      5) l'indicazione della procedura di valutazione comparativa per
la quale il candidato presenta domanda; 
      6)  il  possesso  di  tutti  i  requisiti  richiesti  ai   fini
dell'ammissione alla procedura comparativa per cui  viene  presentata
domanda; 
      7) la cittadinanza  posseduta  (sono  equiparati  ai  cittadini
dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica); 
      8) di essere fisicamente idoneo all'impiego; 
      9) di essere iscritto nelle liste elettorali,  precisandone  il
Comune ed indicando eventualmente i motivi  della  non  iscrizione  o
della cancellazione dalle medesime; 
      10) solo  per  i  cittadini  italiani  di  sesso  maschile:  la
posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 
      11) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non  essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e
di non essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a  procedimenti
penali, (oppure le  eventuali  condanne  riportate  e  gli  eventuali
procedimenti penali pendenti a carico); 
      12) solo per i cittadini stranieri: il  godimento  dei  diritti
civili e politici nello stato di appartenenza; 
      13)  solo  per  i  cittadini  stranieri:  di   avere   adeguata
conoscenza della lingua italiana; 
      14) di non essere stato  destituito,  dispensato  o  licenziato
dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento, di non essere cessato con provvedimento  di
licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o
di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da  altro
pubblico  impiego  per  averlo  conseguito  mediante  produzione   di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; 
      15) di non avere un grado di parentela o di affinita', fino  al
quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento
o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore,  il
direttore generale o un componente del consiglio  di  amministrazione
dell'Universita' di Perugia; 
      16) solo per i portatori di handicap: l'ausilio  necessario  in
relazione al proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale  necessita'  di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge
05/02/1992, n. 104. 
      17)  di  acconsentire,  nel  caso  in  cui  all'Amministrazione
pervenga motivata  richiesta  di  accesso  agli  atti  relativa  alla
procedura ed il candidato rivesta la qualifica di  controinteressato,
l'invio  per  via  telematica  all'indirizzo  di  posta   elettronica
indicato  nella  domanda,  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 184/2006, di  copia  della  comunicazione
con la quale si notifica la richiesta di accesso e la possibilita' di
presentare motivata opposizione a  detta  richiesta,  anche  per  via
telematica, entro dieci giorni dal  ricevimento  della  comunicazione
stessa. 
    La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 6), 9), 14) e 15) da
parte dei  candidati  cittadini  italiani,  comportera'  l'esclusione
dalla valutazione comparativa. 
    La mancanza di dichiarazione, di cui ai punti 6), 12), 13), 14) e
15)  da  parte  dei  candidati   cittadini   stranieri,   comportera'
l'esclusione dalla valutazione comparativa. 
    Alla domanda debbono essere allegati: 
      a) curriculum in duplice copia, datato e firmato,  redatto  nel
rispetto delle modalita' piu' sotto indicate; 
      b) titolo di studio posseduto,  nel  rispetto  delle  modalita'
piu' sotto indicate; 
      c) documenti attestanti il  possesso  dei  requisiti  richiesti
all'art. 2  del  bando,  nel  rispetto  delle  modalita'  piu'  sotto
indicate; 
      d) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa,
in unica copia, nel rispetto delle modalita' piu' sotto indicate; 
      e) pubblicazioni scientifiche, in  unica  copia,  nel  rispetto
delle modalita' piu' sotto indicate; 
      f) tesi di dottorato, nel rispetto delle modalita'  piu'  sotto
indicate; 
      g) elenco in  duplice  copia,  datato  e  firmato,  dei  titoli
allegati; 
      h)  elenco  in  duplice  copia,   datato   e   firmato,   delle
pubblicazioni allegate; 
      i)  per  i  cittadini  italiani:  fotocopia  di  documento   di
identita'  in  corso  di   validita'   a   pena   di   esclusione   e
facoltativamente, del codice fiscale; 
    per  i  cittadini  stranieri:  certificato  di  cittadinanza   (o
relativa autocertificazione, nei casi  in  cui  e'  consentito  dalle
norme vigenti, vedi N.B.) e fotocopia di documento  di  identita'  in
corso di validita', a pena di esclusione; 
    3.2 Modalita' di produzione della  documentazione  allegata  alla
domanda 
    a) Curriculum: il curriculum  deve  essere  prodotto  in  duplice
copia, datato e firmato, e deve  essere  corredato,  a  pena  di  non
valutazione, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio,  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente  della  Repubblica  445/2000,
resa utilizzando l'allegato B, con la  quale  il  candidato  attesti,
sotto  la  propria  responsabilita',  che   quanto   ivi   dichiarato
corrisponde a verita'; i cittadini stranieri che, ai sensi di  quanto
indicato  sub  N.B.,  non  possano   rendere   valide   dichiarazioni
sostitutive, dovranno produrre, in originale o copia autenticata,  la
documentazione  attestante  il  possesso  di  quanto  dichiarato  nel
curriculum. 
    b) Titolo di studio: 
      in  caso  di   titolo   di   studio   conseguito   in   Italia:
certificazione, in originale o copia autenticata, o copia  dichiarata
conforme all'originale, conformemente all'allegato B, ai sensi  degli
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
(vedi N.B.), ovvero autocertificazione  resa  mediante  dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28.12.2000,  n.   445   (vedi   N.B.),
attestante il possesso del titolo di studio posseduto,  richiesto  ai
sensi dell'art. 2 quale requisito di ammissione, nonche' la  data  di
conseguimento, l'Universita' che  lo  ha  rilasciato  e  la  relativa
votazione. 
      in caso di titolo di  studio  conseguito  all'estero:  ai  fini
dell'ammissione alla  selezione  e'  necessaria  l'equiparazione  del
titolo di studio conseguito all'estero al titolo di studio  richiesto
per l'ammissione alla presente  selezione,  effettuata  ai  sensi  di
quanto disposto dall'art. 38 del D. L.vo 165/2001, il  quale  prevede
che "nei casi in cui non sia intervenuta una  disciplina  di  livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio  e  professionali
provvede la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
della  Funzione  pubblica,  sentito  il  Ministero   dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca". 
    Pertanto, i candidati in possesso di titolo di studio  conseguito
all'estero dovranno, entro i termini di scadenza del bando, a pena di
esclusione  dalla  procedura  comparativa,   produrre   la   seguente
documentazione: 
      copia della richiesta di riconoscimento della  equivalenza  del
proprio titolo, inviata al Dipartimento della Funzione pubblica e  al
MIUR, entro il termine di scadenza del presente bando,  corredata  di
copia della documentazione ad essa allegata. 
    Il candidato e' ammesso con riserva a partecipare alla selezione,
nelle more del riconoscimento della equivalenza del  titolo;  qualora
la richiesta abbia esito negativo, il candidato sara' automaticamente
escluso dalla selezione, quale ne  sia  la  fase  di  espletamento  o
l'esito. I moduli e le informazioni per la richiesta  di  equivalenza
sono  scaricabili  al  sito  web  del  Dipartimento  della   Funzione
pubblica,
https://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/funzione-pubblica/docu
mentazione%20.aspx, alla voce "modulistica per il riconoscimento  dei
titoli di studio". 
    c) Requisiti di cui al precedente art. 2 
    Il possesso dei  requisiti  richiesti  dovra'  essere  comprovato
mediante produzione della relativa  documentazione,  in  originale  o
copia autenticata o copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'  di  cui
all'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della  Repubblica  n.
445/2000 (Allegato "B"), dai soggetti a  cio'  autorizzati  ai  sensi
della normativa vigente (cittadini italiani e cittadini  degli  Stati
membri   dell'Unione   europea,    senza    limitazioni;    cittadini
extracomunitari con le limitazioni piu'  sotto  specificate),  ovvero
autocertificazione, effettuata mediante dichiarazione sostitutiva  di
certificazione o di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46  e
47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  445/2000,  resa
utilizzando l'allegato B, dai medesimi soggetti di cui al  precedente
punto, a cio' autorizzati ai sensi della normativa vigente. 
    Per i candidati non abilitati  all'utilizzo  delle  dichiarazioni
sostitutive  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
445/2000 (vedi N.B.),  il  possesso  dei  suddetti  requisiti  dovra'
essere comprovato mediante  produzione  dei  relativi  certificati  o
attestazioni  rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello   Stato
estero, legalizzati, ove necessario, e  corredati  di  traduzione  in
lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che  ne
attesta la conformita' all'originale. 
    d) Titoli 
    A pena di non valutazione i titoli,  in  carta  libera,  dovranno
essere presentati in una delle seguenti modalita': 
      originale o copia autenticata; 
      copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art.  19
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000,  mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art.  47
dello stesso decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000
(Allegato "B"), dai  soggetti  a  cio'  autorizzati  ai  sensi  della
normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati  membri
dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con
le limitazioni specificate sub. N.B.). 
      autocertificazione del possesso dei titoli, effettuata mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di  notorieta',
ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 445/2000, resa  utilizzando  l'allegato  B,  dai  medesimi
soggetti di cui al precedente punto,  a  cio'  autorizzati  ai  sensi
della normativa vigente. 
    Per i candidati non abilitati  all'utilizzo  delle  dichiarazioni
sostitutive  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
445/2000 (vedi N.B.), il possesso dei titoli dovra' essere comprovato
mediante  produzione  dei   relativi   certificati   o   attestazioni
rilasciati   dalla   competente   autorita'   dello   Stato   estero,
legalizzati, ove necessario, e  corredati  di  traduzione  in  lingua
italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta
la conformita' all'originale. 
    A pena di non valutazione, ai titoli redatti in lingue diverse da
quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola,  deve  essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme  al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza  diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui
e'  consentito  (vedi  N.B.),  redatta  dal  candidato  e  dichiarata
conforme al testo originale  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai  sensi  dell'art.  47
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000  (Allegato
"B"). 
    e) f) Pubblicazioni e tesi di dottorato 
    A pena  di  non  valutazione,  le  pubblicazioni  e  la  tesi  di
dottorato debbono essere allegate in una  delle  seguenti  modalita':
originale, copia autenticata oppure, limitatamente ai soggetti a cio'
autorizzati ai sensi della normativa vigente  (cittadini  italiani  e
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza  limitazioni;
cittadini extracomunitari con le limitazioni specificate sub.  N.B.),
in fotocopia corredata  da  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta' (Allegato "B") con la quale, ai  sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,  si  attesti  la
conformita' all'originale di quanto presentato  e  si  forniscano  le
indicazioni relative all'autore, al titolo  dell'opera,  al  luogo  e
alla data di pubblicazione ed al numero dell'opera dalla  quale  sono
ricavati. 
    A pena di non valutazione, alle pubblicazioni redatte  in  lingue
diverse da quelle italiana, francese,  inglese,  tedesca  e  spagnola
deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana,  certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente  rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei
casi in cui e'  consentito  (vedi  N.B.),  redatta  dal  candidato  e
dichiarata  conforme  al  testo  originale   mediante   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000
(Allegato "B"). 
    Sono valutabili, in riferimento  alla  procedure  di  valutazione
comparativa di cui al presente decreto, le pubblicazioni  edite  (ivi
compresi  gli  estratti  di  stampa)  e  i  testi  accettati  per  la
pubblicazione  entro  la  data  di  scadenza  del  termine   per   la
presentazione delle domande. 
    Per le pubblicazioni edite, stampate in Italia  anteriormente  al
2.9.2006 (data di entrata in vigore del Regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n.  252/2006),  devono  essere  stati
adempiuti gli obblighi di cui al Decreto Luogotenenziale n. 660/1945;
se stampate in Italia successivamente a tale data, deve essere  stato
effettuato il deposito legale nelle  forme  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 252 del 3.5.2006. 
    Per i testi  accettati  per  la  pubblicazione,  a  pena  di  non
valutazione, deve essere  allegata  alla  pubblicazione  la  relativa
lettera  di  accettazione  della  casa  editrice,  sottoscritta   dal
responsabile della stessa (o da un suo  delegato),  prodotta  in  una
delle  seguenti  modalita':  originale,  copia  autenticata   oppure,
limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati ai sensi della normativa
vigente  (cittadini  italiani  e   cittadini   degli   Stati   membri
dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con
le limitazioni specificate  sub  N.B.),  in  fotocopia  corredata  da
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (Allegato "B")  con
la quale, ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, si attesti la  conformita'  all'originale  di
quanto presentato. 
    La tesi di dottorato, valutabile ai sensi dell'art. 1,  comma  7,
del decreto-legge 180/2008  convertito  con  legge  n.  1/2009,  deve
essere prodotta secondo le stesse modalita'  sopra  indicate  per  le
pubblicazioni scientifiche. 
    Le dichiarazioni sostitutive  di  certificazione  e  di  atto  di
notorieta'  di  cui  all'Allegato  "B"  devono  essere   sottoscritte
dall'interessato  in  presenza   del   dipendente   addetto,   ovvero
sottoscritte  e  presentate  unitamente  a  copia   fotostatica   non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi
dell'art. 38, 3° comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
445/2000, ai fini della loro validita' ed efficacia. 
    L'Amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui  sorgono  fondati  dubbi,  sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000.  Qualora
dal  controllo  emerga  la  non  veridicita'  del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  della  dichiarazione
non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 
    Il mancato invio delle pubblicazioni non equivale a rinuncia alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la Commissione  giudicatrice
valutera' i candidati solo sulla base del curriculum e dei titoli, se
correttamente prodotti, e non potra',  pertanto,  valutare  i  lavori
scientifici, anche se personalmente conosciuti. 
    Sul plico contenente la  domanda  e  gli  allegati  sopraindicati
comprese le pubblicazioni, ovvero nell'oggetto della PEC, deve essere
riportata la dicitura: 
    "Procedura di valutazione  comparativa  per  n.  1  contratto  di
ricercatore universitario a tempo determinato -  Settore  concorsuale
................... - profilo SSD .............................". 
    Non e' consentito il  riferimento  a  documenti  o  pubblicazioni
presentati presso questa od  altre  amministrazioni,  o  a  documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 
    Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita'  di
presentazione delle  domande  possono  essere  richiesti  all'Ufficio
Concorsi (n. telefonico 075/5852333 - e-mail: concorsi@unipg.it). 
    L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione  di
comunicazioni dipendente da  inesatta  indicazione  del  recapito  da
parte del candidato o da mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.  L'Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure  tardivo  recapito  delle  comunicazioni  relative  al
concorso  per  cause  non  imputabili  a  colpa  dell'Amministrazione
stessa, ma imputabili a disguidi postali o telegrafici,  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
              Esclusione dalla valutazione comparativa 
 
 
    I  candidati  sono   ammessi   con   riserva   alla   valutazione
comparativa. 
    L'esclusione per i motivi di cui al presente bando  e'  disposta,
in qualunque  momento  della  procedura,  con  decreto  motivato  del
Rettore, che verra' notificato all'interessato mediante  raccomandata
con avviso di ricevimento. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
             Costituzione della Commissione giudicatrice 
 
 
    La  Commissione  giudicatrice  della  procedura  di   valutazione
comparativa di cui all'art. 1 e' nominata  dal  Rettore  con  proprio
decreto, in conformita' con quanto dispone l'art. 7  del  Regolamento
per l'assunzione di ricercatori con contratto di  diritto  privato  a
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 1693 del 7.10.2011
e modificato con decreto rettorale n. 1817 del 20.10.2011. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
 Procedura comparativa e adempimenti della Commissione giudicatrice 
 
 
    La selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati  e
la pubblicita' degli atti. 
    La  Commissione  giudicatrice  predetermina  i  criteri  per   la
valutazione preliminare dei candidati nel rispetto di quanto  dispone
il decreto ministeriale 25.5.2011 n. 243, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 21.9.2011, e per l'attribuzione del punteggio, a
seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni
presentate dai candidati ammessi alla discussione stessa. 
    Dopo aver fissato i criteri, la Commissione procede alla verifica
dell'ammissibilita'  dei  candidati,  alla  luce  dei  requisiti   di
ammissione indicati nel bando. 
    Effettuata la verifica dell'ammissibilita' dei candidati,  ove  i
candidati ammessi siano in numero maggiore  di  sei,  la  Commissione
procede alla valutazione preliminare dei candidati stessi, effettuata
con motivato giudizio analitico espresso sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato,  nel
rispetto di quanto dispone il decreto ministeriale 25.5.2011 n.  243,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  220  del  21.9.2011  e  dei
criteri a tal fine predeterminati dalla Commissione medesima. 
    La valutazione preliminare e' finalizzata  alla  ammissione  alla
successiva discussione pubblica, davanti alla commissione, dei titoli
e della produzione scientifica dei  candidati  comparativamente  piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero
degli stessi e comunque non inferiore a sei unita'. 
    I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora  il  loro
numero sia pari o inferiore a sei. 
    Ai sensi dell'art. 24 comma 2 lettera c) della legge n. 240/2010,
sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una  prova  orale
volta ad accertare l'adeguata  conoscenza  di  una  eventuale  lingua
straniera;  per  la  procedura  di  valutazione  comparativa  di  cui
all'art. 1 del presente bando la lingua straniera richiesta,  la  cui
conoscenza verra'  accertata  contestualmente  alla  discussione  dei
titoli e delle pubblicazioni, e' la lingua inglese. 
    A  seguito  della  discussione,  la  Commissione  attribuisce  un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni  presentate  dai
candidati ammessi alla discussione stessa,  sulla  base  dei  criteri
predeterminati. 
    All'esito della selezione, sulla base  dei  punteggi  complessivi
conseguiti, la Commissione individua l'idoneo. 
    La discussione avra' luogo secondo il seguente calendario: 
      Settore concorsuale - 02/B1 - Fisica sperimentale della materia
- profilo ssd FIS/03 - Fisica della materia 
    Data e ora: 23 ottobre 2012 ore 15.00 
    Sede: un'Aula del Dipartimento di Fisica  dell'Universita'  degli
Studi di Perugia - via A. Pascoli - Perugia. 
    Il  diario  della  discussione   sopraindicato   ha   valore   di
convocazione formale. Non saranno inviate comunicazioni personali  in
merito. 
    La mancata presentazione del candidato nella data,  ora  e  luogo
sopra   indicati,   sara'   considerata   esplicita   e    definitiva
manifestazione della sua  volonta'  di  rinunciare  alla  valutazione
comparativa. 
    La discussione dei  titoli  e  della  produzione  scientifica  e'
pubblica. 
    Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti  di  un
documento di identita' o  di  riconoscimento  equipollente  ai  sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
in corso di validita'. Qualora i candidati esibiscano  documenti  non
in corso di validita' dovranno, ai fini  dell'ammissione,  dichiarare
in calce alla fotocopia degli stessi che i  dati  ivi  contenuti  non
hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 
    Non verranno accolte richieste di rinvio delle prove da parte dei
candidati, anche se debitamente giustificate e documentate. 
    In  data  12  ottobre  2012  sara'  pubblicato,  all'Albo  online
dell'Ateneo e nel sito web  dell'Ateneo  (https://www.unipg.it/)  alla
voce "Concorsi" - "Procedure di valutazione comparativa Ricercatori a
tempo determinato", un avviso con cui saranno comunicati: 
      l'elenco candidati ammessi o l'eventuale rinvio della  data  di
pubblicazione dello stesso; 
      la conferma o  il  rinvio  della  data  di  espletamento  della
discussione. 
    La Commissione, conclusi i lavori, consegna al  Responsabile  del
procedimento gli atti concorsuali in plico  chiuso  e  sigillato  con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura. 
    La Commissione  giudicatrice  deve  concludere  la  procedura  di
valutazione comparativa entro 6 mesi dalla data di pubblicazione  del
decreto rettorale di nomina. Il Rettore puo' prorogare, per una  sola
volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per  la  conclusione
della procedura per comprovati ed eccezionali  motivi  segnalati  dal
Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non  si  siano
conclusi entro i suddetti  termini,  il  Rettore,  con  provvedimento
motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei  componenti  cui
siano imputabili le cause del ritardo,  stabilendo  nel  contempo  un
nuovo termine per la conclusione dei lavori. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
  Accertamento della regolarita' degli atti e proposta di chiamata 
 
 
    Gli esiti della presente procedura sono subordinati alla ratifica
del decreto rettorale n. 1493 del 9.8.2012 da parte del Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Senato  Accademico  di  questa  Universita',
nonche'  del  Decreto  direttoriale  n.  34/2012  del  6.8.2012   del
Direttore del Dipartimento di  Fisica  da  parte  del  Consiglio  del
Dipartimento di Fisica. 
    Il Rettore accerta con proprio decreto la regolarita' degli  atti
ed indica l'idoneo. Il decreto rettorale di approvazione  degli  atti
viene  pubblicato  all'Albo  online  dell'Ateneo  e  sul   sito   web
dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione all'Albo online decorrono  i
termini per le eventuali impugnative. 
    Nel caso in cui riscontri irregolarita', il Rettore  rinvia,  con
provvedimento motivato, gli atti alla  Commissione,  assegnandole  un
termine per la conclusione dei lavori. 
    Il decreto rettorale di approvazione degli atti  della  procedura
con  indicazione  dell'idoneo,  viene  trasmesso  ai  Consigli  delle
Strutture che hanno richiesto  la  procedura  stessa,  che  procedono
entro sessanta giorni alla formulazione della  proposta  di  chiamata
dell'idoneo. 
    La delibera di proposta di chiamata e' valida  se  approvata  con
voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I  e  di
II fascia afferenti alla Struttura; in caso di mancato raggiungimento
di tale maggioranza, la conseguente delibera  di  non  chiamata  deve
essere adeguatamente motivata in ordine al venir meno delle  esigenze
sulla base delle quali era stata richiesta l'emissione del bando. 
    La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il  termine
sopraindicato, ovvero la mancanza di una adeguata motivazione in caso
di non chiamata, comporta l'impossibilita' per la  struttura  che  ha
richiesto il bando di avviare una nuova procedura  selettiva  per  il
medesimo settore per il periodo di un anno. 
    La delibera contenente la proposta di chiamata e' sottoposta alla
approvazione del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                  Restituzione delle pubblicazioni 
 
 
    I candidati potranno richiedere,  trascorsi  quattro  mesi  dalla
data di pubblicazione all'albo online  del  decreto  di  approvazione
degli atti della  procedura  ed  entro  i  successivi  due  mesi,  la
restituzione della documentazione presentata. 
    La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo
eventuale contenzioso  in  atto,  direttamente  all'interessato  o  a
persona  munita  di  delega.  Trascorsi  i  termini  di   cui   sopra
l'Universita' non e' piu' responsabile della  conservazione  e  della
restituzione della documentazione. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
Documentazione per la sottoscrizione del contratto di diritto privato 
 
 
    Qualora  intervenga  la  ratifica  da  parte  del  Consiglio  del
Dipartimento di Fisica del citato Decreto direttoriale 34/2012  e  la
ratifica da parte del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Senato
Accademico di questa Universita' del decreto rettorale n.  1493/2012,
l'idoneo chiamato ricevera'  comunicazione  dall'Ufficio  competente,
con  cui  verra'  richiesta  la   produzione   della   documentazione
necessaria alla stipula del contratto di diritto privato  finalizzato
all'instaurazione di  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato con regime d'impegno a  tempo  pieno,  entro  il  termine
fissato dall'Ufficio  stesso  pena  la  decadenza  del  diritto  alla
stipula del contratto. 
    Il  rapporto  di  lavoro  e'   regolato   dal   Regolamento   per
l'assunzione di Ricercatori con contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con
decreto rettorale n. 1693 del 7.10.2011, dal  contratto  individuale,
dalle disposizioni di legge e dalle norme comunitarie. 
    L'idoneo chiamato dovra' produrre, se  cittadino  italiano  o  di
Stato appartenente all'Unione europea,  la  seguente  documentazione,
pena la decadenza dal diritto al contratto: 
      1) dichiarazione resa ai sensi  degli  articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000  dalla  quale
risulti: 
    a) data e luogo di nascita; 
    b) cittadinanza; 
    c) godimento dei diritti civili e politici; 
    d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
    e)   l'inesistenza   di   condanne   penali    che    impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; 
    f) il numero del codice fiscale; 
    g) la composizione del nucleo familiare; 
    h)  di  non  ricoprire  altri  impieghi  alle  dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche o private e di non trovarsi in  alcuno  dei
casi di cumulo e  incompatibilita'  rispetto  alle  disposizioni  che
regolano il rapporto di lavoro subordinato del  ricercatore  a  tempo
determinato. 
    La  dichiarazione   relativa   al   punto   c)   deve   riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data  di  scadenza  del
bando. 
    L'idoneo  chiamato,  se  cittadino  di  Stato  non   appartenente
all'Unione  europea  soggiornante  in  Italia,  dovra'  presentare  a
richiesta,  pena  la  decadenza   al   diritto   al   contratto,   la
dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) del  secondo  comma  del
presente articolo, limitatamente alle previsioni di cui all'art. 3  -
commi 2 e 3 - del decreto del Presidente  della  Repubblica  445/2000
(riportate  nell'art.  3  del  presente  decreto);  il  possesso  dei
requisiti non ricompresi  nella  sopraindicata  dichiarazione  dovra'
essere dimostrato mediante idonea certificazione. 
    Al di fuori  dei  casi  sopra  previsti,  l'idoneo  chiamato,  se
cittadino  di  Stato  non  appartenente  all'Unione  europea,  dovra'
presentare a richiesta, pena la decadenza al diritto al contratto,  i
seguenti documenti: 
    1) certificato di nascita; 
    2)  certificato  equipollente   al   certificato   generale   del
casellario giudiziale rilasciato  dalla  competente  autorita'  dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. 
    3) certificato attestante la cittadinanza; 
    4) certificato attestante il godimento dei diritti politici. 
    I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di  data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione  dell'esito  del
concorso. 
    Il  certificato  relativo  al  punto   n.   4)   deve   riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data  di  scadenza  del
bando. 
    I certificati rilasciati dai competenti uffici  della  Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione. 
    I certificati rilasciati dalle competenti autorita'  dello  Stato
di cui l'idoneo chiamato e' cittadino debbono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono,  altresi',  essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. 
    Ai certificati redatti in lingua straniera deve  essere  allegata
una traduzione, in lingua italiana,  certificata  conforme  al  testo
straniero, redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
    Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dall'idoneo
chiamato sono soggetti, da  parte  dell'Universita'  degli  Studi  di
Perugia, ad idonei controlli, anche a campione, circa la  veridicita'
degli stessi. 
    L'idoneita'  fisica   all'impiego,   requisito   essenziale   per
l'assunzione in servizio,  sara'  accertata  mediante  visita  medica
effettuata, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera  a)  del  decreto
legislativo  19.9.1994  n.  626,  dal  medico  competente  di  questa
Amministrazione. 
    Il  trattamento  economico  spettante  ai  ricercatori  a   tempo
determinato con regime a tempo pieno e' pari al trattamento  iniziale
spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato con  regime
di impegno a tempo pieno. 
    Il  contratto  avra'  la  durata  di  tre   anni,   eventualmente
prorogabile per ulteriori  due,  e  prevede  un  impegno  orario  dei
titolari di contratto fissato in  1500  ore  di  lavoro  annue  e  lo
svolgimento di attivita' di didattica, di didattica integrativa e  di
servizio agli studenti pari a 350 ore  da  svolgersi  come  riportato
all'art. 1 del presente bando. 
    L'attivita' di didattica, di didattica integrativa e di  servizio
agli  studenti  svolta  dal  ricercatore  deve  essere  attestata  su
apposito registro online, da sottoporre annualmente alla approvazione
della Struttura competente per materia didattica. 
    L'attivita' di ricerca a cui e' tenuto  il  ricercatore  a  tempo
determinato sara' oggetto di specifica relazione  tecnico-scientifica
da  sottoporre,  annualmente,  all'approvazione  della  Struttura  di
ricerca di appartenenza. 
    La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del
registro  delle  lezioni  puo'  costituire  causa  di   recesso   dal
contratto. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n.  196,
i dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno  raccolti  presso
l'Universita' degli Studi di Perugia, per le  finalita'  di  gestione
della procedura di valutazione comparativa e saranno trattati  presso
una banca dati automatizzata anche successivamente  all'instaurazione
del rapporto di lavoro medesimo. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
selezione. 
    Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui  all'art.  7  del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli Studi
di Perugia. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Responsabile del procedimento  di  cui  al  presente  decreto  e'
Elisabetta  Giannoni  -  e-mail:  elisabetta.giannoni@unipg.it,  tel.
075/5852333 - fax 075/5855168. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                             Pubblicita' 
 
 
    Il presente decreto verra' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª  serie  speciale  -,  all'Albo  online
dell'Universita' degli Studi  di  Perugia  e  sara'  consultabile  al
seguente indirizzo telematico: https://www.unipg.it/  selezionando  in
sequenza le voci "Concorsi" - "Procedure di  valutazione  comparativa
Ricercatori a tempo determinato". Del decreto sara' data pubblicita',
inoltre, nei siti istituzionali del MIUR e dell'Unione europea. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    Per tutto quanto non previsto dal presente bando  si  applica  il
Regolamento per l'assunzione di ricercatori con contratto di  diritto
privato a tempo determinato approvato dal Senato Accademico di questo
Ateneo in data 20.9.2011, emanato con decreto rettorale n.  1693  del
7.10.2011 e modificato con decreto rettorale n. 1817 del 20.10.2011. 
      Perugia, 28 agosto 2012 
 
                                                  Il rettore: Bistoni