Concorso per UNIVERSITA' DI SIENA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 72 del 14-09-2012
Sintesi: UNIVERSITA' DI SIENA CONCORSO   (scad.  15 ottobre 2012) Selezione pubblica, per l'ammissione di Dottorati di Ricerca in Biochimica e biologia molecolare, per il triennio 2011-2014. ...
Ente: UNIVERSITA' DI SIENA
Regione: TOSCANA
Provincia: SIENA
Comune: SIENA
Data di inserimento: 14-09-2012
Data Scadenza bando 15-10-2012
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UNIVERSITA' DI SIENA

CONCORSO   (scad.  15 ottobre 2012)
Selezione pubblica, per  l'ammissione  di  Dottorati  di  Ricerca  in
  Biochimica e biologia molecolare, per il triennio 2011-2014. 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto  il  bando  della  Regione  Toscana  emanato  con   Decreto
Dirigenziale n. 1003 del 14 marzo 2012 relativo all'Avviso  Regionale
POR CRO OB. 2 Asse IV -  Capitale  umano:  per  il  finanziamento  di
attivita' «in rete» a sostegno di un maggiore e migliore raccordo tra
Alta Formazione e mercato del lavoro  -  Dottorati  internazionali  -
Borse di studio Pegaso anno 2012; 
    Visti i progetti presentati dall'Universita' degli Studi di Siena
al fine di ottenere l'assegnazione delle borse di studio  Pegaso  per
alcuni dottorati di ricerca; 
    Considerato che con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.
3022 del 19 giugno 2012 e' stata approvata la graduatoria  dei  corsi
di dottorato finanziati ed assegnate  le  relative  Borse  di  studio
Pegaso; 
    Viste le disposizioni  normative  e  regolamentari  sull'utilizzo
delle risorse del Fondo Sociale Europeo, ed in particolare: 
      la legge regionale 32/2002 «Testo unico della  normativa  della
Regione Toscana in materia di educazione,  istruzione,  orientamento,
formazione  professionale  e  lavoro»  e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
      il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni  generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo  e
sul Fondo di Coesione; 
      il Regolamento (CE) 1828/2006 che stabilisce  le  modalita'  di
applicazione del Regolamento 1083/2006, il Regolamento (CE) 1081/2006
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
      la Decisione della Commissione delle Comunita' Europee  C(2007)
5475 del 07/11/07 con la quale si approva il  testo  del  POR  OB.  2
Toscana 2007/2013 e la relativa DGR  n.  832/2007  con  la  quale  la
Giunta ne prende atto; 
      la DGR n. 873 del 26/11/2007 di approvazione del  Provvedimento
Attuativo di Dettaglio del POR OB. 2 FSE 2007/2013; 
      la DCR n. 93  del  20/09/2006  di  approvazione  del  Piano  di
Indirizzo Generale Integrato di cui all'art. 31 della L.R. 32/2002; 
      le disposizioni contenute nella Delibera della Giunta Regionale
31 luglio 2006, n. 569, «Procedure per la progettazione,  gestione  e
rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 l.r.  32/2002»,
cosi' come integrata con la DGR 202/2008; 
      la delibera della Giunta Regionale n. 117 del 18 febbraio  2008
«Presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni da  ammettere
al cofinanziamento del FSE approvati  dal  Comitato  di  Sorveglianza
nella seduta del 29 gennaio 2008»; 
      la DGR 534/06 relativa all'inclusione di  parametri  di  genere
nei progetti finanziati con risorse regionali; 
    Visto  lo  Statuto  dell'Universita'  degli   Studi   di   Siena,
modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, emanato con DR  n.  164/2012  del  7  febbraio  2012  e
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del  28  febbraio  2012,  data
dalla quale e' entrato in vigore; 
    Visto il Regolamento didattico di Ateneo; 
    Visto il DPR 382/80 ed in particolare gli artt. 67 e successivi; 
    Vista la Legge 30 novembre 1989,  n.398  ed  in  particolare  gli
articoli 6 ed 8; 
    Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4; 
    Visto il Decreto ministeriale 224/99; 
    Visto  il  Regolamento  in  materia  di  Dottorato   di   Ricerca
dell'Universita' degli Studi di Siena, emanato con D.R. N.  951/98-99
del  5  maggio  1999  ed  integralmente  sostituito   con   D.R.   N.
1440/2006-07 del 10 agosto 2007 e sue successive modificazioni; 
    Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
    Nelle more dell'applicazione dei decreti attuativi della Legge n.
240/2010; 
    Vista la convenzione n. rep. 716/2008 stipulata tra l'Universita'
degli Studi di Siena e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario - Articolazione Organizzativa Territoriale di Siena per
la  determinazione  delle  modalita'  di  riscossione   della   tassa
regionale e modificata con atto n. rep. 7 del 06/03/2009; 
    Vista la nota n. 3054/A08 del 14/04/2009 con la  quale  l'Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio  Universitario  -  Articolazione
Organizzativa Territoriale di Siena - ha  indicato  la  modalita'  di
versamento della tassa regionale da parte dei dottorandi; 
    Viste le delibere del Senato  Accademico  del  20/07/2011  e  del
01/09/2011 relative alla riorganizzazione del  sistema  dottorale  di
Ateneo per il triennio 2011-2014 con le quali  sono  state  approvate
deroghe all'attuale Regolamento in materia di dottorato di ricerca; 
    Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2011
e del 07/09/2011 relative alla riorganizzazione del sistema dottorale
di Ateneo per il triennio 2011-2014; 
    Visto il Decreto Rettorale Rep. 1498/2011 del 09/09/2011 relativo
all'attivazione  dei   corsi   di   Dottorato   di   Ricerca   presso
l'Universita' degli Studi di Siena per il triennio 2011-2014; 
    Vista la delibera del Senato Accademico del 3 aprile 2012 con  la
quale  e'  stato  precisato  che  «ogni  riferimento  a  deroghe   al
Regolamento in  materia  di  Dottorato  di  Ricerca  contenuto  nelle
delibere del Senato Accademico del 5 luglio 2011, 20 luglio 2011,  1°
settembre 2011 va  inteso  come  deroga  provvisoria  ed  eccezionale
conseguente alla riorganizzazione del sistema dottorale di Ateneo del
citato Regolamento che  restera'  in  vigore  nelle  more  del  nuovo
Regolamento previsto dall'art. 22 comma 2 dello Statuto»; 
    Vista la  delibera  del  Senato  Accademico  del  5  luglio  2012
relativa alla ripartizione delle borse di studio di Ateneo  e  quelle
del  MIUR-Fondo  Giovani  fra  i  Dottorati  di  Ricerca  per  l'A.A.
2012/2013; 
    Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10  luglio
2012 con la quale e' stata introdotta la contribuzione studentesca  a
carico degli studenti iscritti ai corsi di dottorato  e  la  delibera
del 27 luglio 2012 dello stesso organo con cui e' stata ratificata la
delibera precedente; 
    Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27  luglio
2012 relativa alla ripartizione delle borse di  studio  di  Ateneo  e
quelle  del  MIUR-Fondo  Giovani   (cofinanziate   dai   Dipartimenti
interessati) fra i Dottorati di Ricerca per l'A.A. 2012/2013; 
    Vista   la   delibera   del    Consiglio    di    Amministrazione
dell'Universita' degli Studi di Siena del 27 luglio 2012 con la quale
e' stata autorizzata l'istituzione delle borse di dottorato a  valere
sul Progetto Pegaso 2012 della Regione Toscana,  di  cui  al  Decreto
Dirigenziale della Regione Toscana n. 3022 del 19 giugno 2012; 
    Visto il Decreto Rettorale Rep. 1201 del 29/08/2012 con il  quale
la  denominazione  del  Dottorato  di   Ricerca   in   «Biotecnologie
molecolari» e' modificata in «Biochimica e Biologia molecolare»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto dell'avviso di selezione 
 
 
    Sono   indette   pubbliche   selezioni   per   l'ammissione    ai
sottoelencati Dottorati  di  Ricerca  attivati  presso  l'Universita'
degli Studi di Siena per il triennio 2011-2014. Per ogni Dottorato di
Ricerca vengono indicati i connotati essenziali.
    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di  finanziamenti  aggiuntivi  che  dovranno  essere   effettivamente
acquisiti  dall'Universita'  degli  Studi  di  Siena  entro  un  mese
dall'inizio delle attivita' didattiche. Dette borse saranno conferite
solo dopo il perfezionamento degli  atti  necessari  all'acquisizione
delle risorse previste per l'attivazione delle  stesse  ed  accertati
dai competenti uffici. 
    Lo scorrimento della graduatoria di merito dovra' avvenire  entro
e non oltre due mesi dall'inizio delle attivita' didattiche. 
    Il numero complessivo dei posti non potra', comunque, eccedere la
capacita' massima recettiva di ciascun Dottorato. 
    L'eventuale aumento delle borse di  studio  nonche'  eventuali  e
conseguenti  integrazioni  al  presente  decreto  saranno  rese  note
mediante  pubblicazione   dei   relativi   atti   alla   pagina   web
https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca   selezionando    il
Dottorato di Ricerca di riferimento. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Possono presentare domanda di ammissione ai Dottorati di ricerca,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso
di un Diploma di Laurea conseguito negli  ordinamenti  previgenti  il
D.M. 509/99 o laurea  specialistica  conseguita  ai  sensi  del  D.M.
509/99 o laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04  o  di
un analogo titolo accademico conseguito all'estero, equiparabile  per
durata e contenuto al titolo italiano,  preventivamente  riconosciuto
dalle competenti autorita' accademiche, anche nell'ambito di  accordi
interuniversitari  di  cooperazione  e  mobilita'.  In  tal  caso  il
candidato dovra' indicare nella domanda di ammissione, come  data  di
conseguimento del titolo, la data  di  emanazione  del  provvedimento
relativo  all'equipollenza  e  l'universita'  italiana  che   lo   ha
predisposto. Nel caso, invece, in cui il titolo non  sia  gia'  stato
dichiarato equipollente, sara' compito del Collegio dei  Docenti  del
Dottorato, al momento della richiesta di iscrizione  degli  eventuali
aventi diritto, deliberare sul riconoscimento del  titolo  accademico
conseguito all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi.  Possono
presentare domanda di ammissione coloro  che  sono  in  possesso  del
titolo accademico o che lo conseguiranno entro il 31 ottobre 2012. 
Titolo accademico conseguito all'estero 
    Il titolo accademico  conseguito  all'estero,  di  durata  almeno
quadriennale, deve essere qualificato  di  secondo  livello  in  base
all'ordinamento universitario del Paese in cui e' stato conseguito  e
utile  a  consentire,  nel  Paese  di  conseguimento,  l'accesso   al
Dottorato di Ricerca. Nel rispetto di tale principio, il Collegio dei
docenti del Dottorato di ricerca delibera sull'ammissibilita'. 
    I candidati con titolo  accademico  straniero  dovranno  allegare
alla domanda online o cartacea: 
      certificato del titolo  con  elenco  di  esami  e  votazioni  -
«transcript» - in italiano o in inglese, oppure tradotto in  italiano
o in inglese e copia di ogni altro documento ritenuto  utile  per  la
valutazione dell'ammissibilita' del titolo (es.  Diploma  supplement,
curriculum, Dichiarazione di valore in loco). 
    Al candidato potra' essere  richiesto  in  qualsiasi  momento  di
integrare  la  documentazione  presentata,  ai  fini  di  verificarne
l'ammissibilita'. 
    I candidati  con  titolo  accademico  estero  sono  ammessi  alla
selezione con riserva e saranno  esclusi  dal  dottorato  di  ricerca
qualora, a seguito di verifica, risulti che il titolo non e' conforme
ai requisiti richiesti dal presente  bando.  Se  vincitori,  dovranno
consegnare la documentazione di cui all'art. 5. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Domanda di ammissione 
 
 
    La domanda di ammissione dovra' essere inoltrata  utilizzando  la
procedura  di  iscrizione  on-line   descritta   nelle   pagine   web
all'indirizzo                                                internet
https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca   selezionando    il
Dottorato di Ricerca di riferimento entro e non oltre  le  ore  13.00
del termine  perentorio  del  15/10/2012.  A  conferma  dell'avvenuta
registrazione  della  domanda  verra'  automaticamente  prodotto   un
messaggio di posta elettronica di conferma  che  sara'  inoltrato  al
candidato all'indirizzo da lui stesso indicato nel modulo di domanda. 
    Nel caso in cui non sia  possibile  utilizzare  la  procedura  di
ammissione on-line, la domanda potra' essere presentata  secondo  una
delle seguenti modalita': 
      consegna a mano entro e non oltre il termine  perentorio  delle
ore 13.00 del 15/10/2012 presso la Divisione Corsi di III  Livello  -
Dottorato - Collegio Santa Chiara - Via Valdimontone  n.  1  -  53100
Siena (Orario  di  apertura  al  pubblico:  lun/mer/ven.  9.00-13.00;
mar/giov 14.30 -16.30); 
      spedizione postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
all'indirizzo Divisione Corsi di III Livello - Dottorato  -  Collegio
Santa Chiara - Via Valdimontone n.  1  -  53100  Siena.  I  candidati
residenti all'estero potranno utilizzare altre forme di  trasmissione
che diano certezza della data di spedizione. In ogni caso la  domanda
e la documentazione dovranno pervenire all'Universita' degli Studi di
Siena entro e non oltre le  ore  13.00  del  termine  perentorio  del
15/10/2012. Non fara' pertanto fede il timbro di spedizione postale. 
    Il modulo per la presentazione della  domanda  di  ammissione  in
forma  cartacea  e'  parte  integrante  del  presente  bando  ed   e'
disponibile                  all'indirizzo                   internet
https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca   selezionando    il
Dottorato di Ricerca di riferimento. 
    Sia nel caso di domanda di ammissione presentata on-line, sia nel
caso di domanda di ammissione  presentata  in  formato  cartaceo,  il
candidato dovra' far  pervenire  i  documenti  utili  ai  fini  della
valutazione richiesti nella specifica tabella (riportata  all'art.  1
del bando di concorso del Dottorato) alla voce  «Documenti  utili  ai
fini della valutazione» entro la scadenza del bando di concorso. 
    Nel caso di domanda di ammissione presentata on-line  i  suddetti
documenti  dovranno  essere  allegati  in  formato  elettronico  alla
domanda stessa. 
    Nel caso di domanda di ammissione presentata on-line in  cui  non
sia possibile per il  candidato  allegare  i  suddetti  documenti  in
formato elettronico, i documenti dovranno essere consegnati o spediti
in formato cartaceo con le stesse modalita' e  negli  stessi  termini
sopra indicati per la consegna/spedizione postale  della  domanda  di
ammissione. I suddetti documenti dovranno essere chiusi in una  busta
sulla  quale  dovra'  essere  applicato  il  talloncino  con  i  dati
identificativi  della  domanda  ricevuto  nel  messaggio   di   posta
elettronica di  conferma  dell'avvenuta  registrazione.  Non  saranno
presi in considerazione documenti diversi da  quelli  ritenuti  utili
secondo il presente bando ai fini della valutazione o pervenuti oltre
il termine perentorio sopra indicato del 15/10/2012. 
    Nel caso di domanda di ammissione presentata in formato  cartaceo
i «Documenti utili ai fini della valutazione» di cui  sopra  dovranno
essere consegnati  o  spediti  in  formato  cartaceo  con  le  stesse
modalita'  e   negli   stessi   termini   sopra   indicati   per   la
consegna/spedizione postale della domanda di ammissione cartacea. 
    I candidati, al momento della presentazione della  domanda,  sono
tenuti ad esprimere l'opzione per uno soltanto dei Percorsi Formativi
previsti nell'ambito del Dottorato di Ricerca. 
    Nel caso di invio tramite posta, l'Amministrazione  universitaria
declina  ogni  responsabilita'  per  la   mancata   ricezione   della
documentazione derivante da  responsabilita'  di  terzi  o  da  cause
tecniche. I  candidati  sono  ammessi  alla  selezione  con  riserva.
L'Amministrazione universitaria puo' disporre in  ogni  momento,  con
provvedimento motivato, l'esclusione dei  candidati  dalla  selezione
per difetto dei requisiti  previsti  dal  presente  bando.  Entro  90
giorni dal termine di espletamento del  concorso,  i  candidati  sono
tenuti a ritirare presso la  Direzione  del  Dottorato,  i  documenti
eventualmente presentati per la valutazione. Trascorso  tale  termine
questo Ateneo non  sara'  piu'  responsabile  della  conservazione  e
restituzione della predetta documentazione. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                         Prove di ammissione 
 
 
    Le date delle prove di esame e la composizione della  commissione
incaricata della valutazione  dei  candidati  saranno  indicate  alla
pagina      web      https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca
selezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento. Le prove, intese
ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica,  si
svolgeranno con le modalita'  indicate  nella  tabella  specifica  di
ciascun Dottorato di Ricerca. Per  sostenere  le  prove  i  candidati
dovranno  esibire  un  documento  di  riconoscimento  in   corso   di
validita'. La commissione  giudicatrice  del  concorso,  composta  da
almeno tre docenti di ruolo, cui potranno essere aggiunti non piu' di
due esperti,  anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  di  enti  e  di
strutture pubbliche e private di ricerca, sara' nominata dal Rettore,
sentito il Collegio dei Docenti. 
    I   criteri   di   valutazione   delle   prove   previste    sono
preventivamente  stabiliti  dalla  Commissione  in  seduta  plenaria.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per
il caso di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente  da  inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante  o
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,  ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa.  Non  saranno  inviate  convocazioni  ai
candidati a meno che non sia prevista una preselezione da parte della
commissione  giudicatrice.  In  tal  caso   la   convocazione   sara'
effettuata  ad  opera  della  commissione  giudicatrice  che   dovra'
comunicare agli interessati sia gli  esiti  positivi  sia  gli  esiti
negativi della preselezione. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                  Ammissione ed iscrizione ai corsi 
 
 
    La graduatoria finale e' unica. I posti  e  le  borse  di  studio
saranno  assegnati  sulla  base  della  graduatoria  di  merito.   In
corrispondenza   di   eventuali   rinunce   degli   aventi   diritto,
subentreranno   altrettanti   candidati,   secondo   l'ordine   della
graduatoria fermo restando che lo scorrimento  della  graduatoria  di
merito dovra' avvenire entro e non oltre due mesi  dall'inizio  delle
attivita'  didattiche.  In  caso  di  utile  collocamento   in   piu'
graduatorie di diversi Dottorati  di  Ricerca,  il  candidato  dovra'
esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
    Gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito l'idoneita'  nel
concorso possono essere  ammessi  ai  corsi  di  dottorato  anche  in
sovrannumero, a condizione che il Dottorato cui partecipano  riguardi
la stessa area scientifico disciplinare della ricerca  per  la  quale
sono destinatari di  assegni.  Possono  altresi'  essere  ammessi  in
sovrannumero, previa delibera del  Collegio  dei  Docenti  e  purche'
risultanti  idonei  nella  graduatoria   di   merito,   i   cittadini
extracomunitari residenti all'estero, i titolari di  borse  assegnate
da  Ministeri,  Enti  pubblici  di  ricerca  o  da   altri   soggetti
espressamente ritenuti «qualificati» dal Senato Accademico. 
    La durata del corso di  Dottorato  e'  di  tre  anni  con  inizio
previsto per il 30 novembre 2012. 
    E' vietata la contemporanea iscrizione a corsi di  Laurea,  corsi
di  Laurea  Specialistica/Magistrale,  Laurea  Vecchio   ordinamento,
Scuole   di   Specializzazione,   Dottorati   di   Ricerca,    Master
Universitari. 
    E'   consentita   la   frequenza   congiunta   del    corso    di
specializzazione medica e del corso di Dottorato di Ricerca. In  caso
di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato  e'  ridotta
ad un minimo di due anni (art. 19, Legge n. 240/2010). 
    Agli iscritti alle scuole di  specializzazione  non  mediche  che
siano ammessi a frequentare un  corso  di  dottorato  di  ricerca  si
applica la sospensione del corso degli  studi  sino  alla  cessazione
della frequenza del corso di dottorato, ad eccezione dei laureati  in
medicina e chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione di area
medica di tipologia conforme alla normativa dell'Unione Europea. 
    La graduatoria finale di merito di ciascun Dottorato  di  ricerca
sara'         consultabile          alla          pagina          web
https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca   selezionando    il
Dottorato di Ricerca di riferimento. Tale pubblicazione ha valore  di
comunicazione ufficiale. Pertanto i vincitori non riceveranno  alcuna
personale notifica in merito alla graduatoria finale. 
    Entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio  del  14/11/2012  i
vincitori (con o senza borsa di studio) dovranno far pervenire (senza
ricevere ulteriore  preavviso),  pena  l'esclusione,  alla  Divisione
Corsi  di  III  livello  -  Dottorato  -  Collegio  S.Chiara  -   Via
Valdimontone n. 1 - Siena negli orari  di  apertura  al  pubblico  la
modulistica appositamente predisposta e disponibile alla  pagina  web
https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca   selezionando    il
Dottorato di Ricerca di riferimento: 
      1.  domanda  di   iscrizione   in   carta   legale   contenente
dichiarazioni sostitutive di certificati  ai  sensi  della  normativa
vigente  (sulla  domanda  deve  essere  apposto  n.  1   contrassegno
telematico - ex marca da bollo - da 14,62 Euro); 
      2. modulo di accettazione della borsa di studio; 
      3. modulo di richiesta  della  tessera  magnetica  (badge)  per
l'accesso alla mensa universitaria; 
      4. modulo di richiesta di attivazione della  casella  di  posta
elettronica universitaria; 
      5. fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; 
      6. copia della ricevuta del pagamento della Tassa Regionale per
il Diritto allo Studio Universitario; 
      7.   copia   della   ricevuta   del   pagamento   delle   tasse
universitarie. 
    La modulistica dovra' essere presentata personalmente  o  spedita
tramite servizio postale,  e  comunque  pervenire  entro  il  termine
perentorio del 14/11/2012. 
    Gli ammessi che non  ottempereranno  a  quanto  sopra  prescritto
entro il predetto termine perentorio saranno  considerati  ipso  iure
rinunciatari. 
    Fermo restando che lo scorrimento  della  graduatoria  di  merito
dovra'  avvenire  entro  e  non  oltre  due  mesi  dall'inizio  delle
attivita' didattiche, i posti resisi vacanti potranno essere messi  a
disposizione  dei  candidati  classificatisi  successivamente   nella
graduatoria di merito, che dovranno perfezionare l'iscrizione, a pena
di esclusione, entro i sei giorni  successivi  al  ricevimento  della
comunicazione effettuata per e-mail da parte della Divisione Corsi di
III   livello.   L'Amministrazione   universitaria    declina    ogni
responsabilita' per la mancata ricezione della  e-mail  derivante  da
responsabilita' di terzi o da cause tecniche. 
    I candidati aventi titolo all'iscrizione in possesso di titolo di
studio accademico  straniero,  di  durata  almeno  quadriennale,  non
ancora riconosciuto equipollente da un ateneo  italiano  ad  uno  dei
titoli  accademici  italiani   previsti   dai   requisiti,   dovranno
presentare, unitamente alla domanda  di  iscrizione  al  primo  anno,
tutti i documenti utili al fine di consentire al Collegio dei Docenti
di  deliberare  sul  riconoscimento   del   titolo   ai   soli   fini
dell'ammissione al Dottorato prescelto. Tali documenti (fotocopia del
diploma originale del titolo di studio conseguito  e  certificato  di
laurea con esami e votazioni) dovranno essere tradotti e  legalizzati
dalle competenti Rappresentanze Diplomatiche  italiane  all'estero  e
muniti di idonea  dichiarazione  di  valore  «in  loco»,  secondo  la
normativa vigente in materia di ammissione degli  studenti  stranieri
ai corsi di studio delle universita' italiane. Nella Dichiarazione di
valore deve risultare chiaramente che il titolo accademico  posseduto
consente l'accesso al Dottorato di Ricerca nel Paese in cui e'  stato
conseguito. 
    I candidati  in  possesso  di  titolo  estero,  che  non  possono
consegnare     la     documentazione     richiesta     al     momento
dell'immatricolazione, saranno ammessi  sotto  condizione  e  saranno
esclusi  dal  Dottorato  di  ricerca  qualora  non  presentino   tale
documentazione entro il termine fissato dall'Amministrazione. Saranno
inoltre esclusi nel caso in cui, a seguito di verifica,  risulti  che
il titolo non e' conforme ai requisiti richiesti dal presente bando. 
    I candidati non comunitari aventi titolo  all'iscrizione  saranno
ammessi ai corsi  purche'  in  regola  con  le  disposizioni  vigenti
relative  all'ingresso  e  al  soggiorno  in  Italia   e   legalmente
soggiornanti in Italia (art. 39, comma 5,  del  D.Lgs  25.07.1998  n.
286, come modificato dall'art. 26 della Legge 30 Luglio 2002 n.189) e
dovranno,  pertanto,   consegnare,   unitamente   alla   domanda   di
iscrizione, la copia del passaporto e del permesso  di  soggiorno  in
corso  di  validita'  rilasciato  dalle  competenti   autorita'.   Se
residenti  all'estero,  invece,  dovranno  consegnare  la  copia  del
passaporto, del  visto  di  ingresso  e  la  copia  del  permesso  di
soggiorno per motivi di studio rilasciato dalla competente Questura. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Dipendente pubblico 
 
 
    Il  dipendente  pubblico  ammesso  al  Dottorato  di  Ricerca  e'
collocato   a    domanda,    compatibilmente    con    le    esigenze
dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi  di  studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce  della
borsa di studio nel caso in cui  ne  sia  destinatario.  In  caso  di
ammissione al Dottorato di  Ricerca  senza  borsa  di  studio,  o  di
rinuncia  a  questa,  l'interessato  in   aspettativa   conserva   il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'Amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  Dottorato  di
Ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la
restituzione alla  stessa  degli  importi  riscossi.  Il  periodo  di
congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione   di
carriera, del trattamento di quiescenza e  di  previdenza  (Legge  n.
448/2001). 
    Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza  assegni,
i pubblici dipendenti  che  abbiano  gia'  conseguito  il  titolo  di
dottore di  ricerca,  ne'  i  pubblici  dipendenti  che  siano  stati
iscritti  a  corsi  di  dottorato  per  almeno  un  anno  accademico,
beneficiando di detto congedo (Legge n. 240/2010). 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    L'importo annuale della borsa di  studio  e'  di  Euro  13.638,47
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione  separata.
Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione  comparativa
del merito. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata
del corso. Qualora il dottorando  rinunci,  nel  corso  dell'anno,  a
proseguire il dottorato di ricerca, l'Amministrazione  non  chiedera'
la  restituzione  delle  rate  relative  ai  periodi  nei  quali   il
dottorando  ha  effettivamente  frequentato  i  corsi  e  svolto   le
attivita' stabilite dal Collegio dei Docenti. L'importo  della  borsa
di  studio  e'  aumentato  per  l'eventuale  periodo   di   soggiorno
all'estero  in  misura  pari  al  cinquanta  per  cento  dell'importo
stabilito. 
    La borsa di studio viene corrisposta in rate mensili posticipate. 
    La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con  quelle  concesse
da  Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di  formazione  o  di  ricerca  del
borsista. 
    Chi abbia gia' usufruito  anche  parzialmente  di  una  borsa  di
studio per la frequenza di un Corso di Dottorato non puo'  usufruirne
una seconda volta. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Borse di studio «Pegaso» 
 
 
    Le borse di studio finanziate dalla Regione  Toscana  nell'ambito
dei Progetti «Pegaso»,  oltre  a  rispondere  alle  disposizioni  del
precedente  art.  7,  saranno  assegnate  a  seguito   dell'effettiva
acquisizione delle relative risorse. Qualora il dottorando  vincitore
di borsa  di  studio  «Pegaso»  rinunci  a  proseguire  il  Dottorato
l'Amministrazione, su richiesta della Regione Toscana, si riserva  di
chiedere la restituzione delle rate corrisposte nel  corso  dell'anno
fino al momento della rinuncia. 
    Al fine dell'attribuzione delle borse di studio finanziate  dalla
Regione Toscana nell'ambito dei Progetti Pegaso, i candidati dovranno
soddisfare i seguenti ulteriori requisiti: residenza o  domicilio  in
Toscana al momento dell'attribuzione della  borsa  regionale,  essere
disoccupati o inoccupati, eta' non superiore a 35 anni al momento  di
presentazione della domanda di ammissione al concorso di dottorato. I
destinatari delle borse di studio  Pegaso  dovranno  attenersi  anche
alle disposizioni stabilite dal bando della Regione Toscana (art. 6),
emanato con Decreto Dirigenziale  n.  1003  del  14  marzo  2012,  in
particolare: 
      realizzazione di almeno una parte del corso in lingua inglese; 
      previsione di periodi di permanenza all'estero per i dottorandi
di almeno 8 mesi; 
      predisposizione della tesi di dottorato in  lingua  italiana  o
inglese  (nel  caso  di  letteratura  scientifica  prevalente   nella
disciplina sia in lingua inglese), previsione in ogni caso di sintesi
della tesi sia in italiano che in inglese; 
      le  tesi  di  dottorato  dovranno  essere  poste  in   versione
elettronica in e-repository, secondo  quanto  previsto  nelle  «Linee
guida CRUI per il deposito delle  tesi  di  dottorato  negli  archivi
aperti»; 
      valutazione finale con il coinvolgimento di studiosi esterni ai
soggetti attuatori del corso individuati sulla base della  comprovata
competenza nel tema affrontato nella tesi, con presenza di  almeno  1
docente straniero che possa costituire un  veicolo  di  promozione  e
diffusione della ricerca realizzata. 
    L'assegnatario della borsa si impegna ad  elaborare  per  ciascun
anno di dottorato relazioni  trimestrali  alle  scadenze  del  31/03,
30/06, 30/09 e 31/12 sull'attivita' oggetto della borsa stessa ed una
relazione finale. Le relazioni dovranno essere firmate  dallo  stesso
assegnatario e controfirmate dal responsabile  della  borsa/Direttore
del Dottorato di Ricerca e fatte  pervenire  entro  il  terzo  giorno
successivo alla scadenza del trimestre di riferimento all'Ufficio per
il Dottorato di Ricerca, Via del Refugio 4, Siena. 
    I destinatari delle borse sono assicurati a cura dell'Universita'
esonerando espressamente la Regione Toscana da ogni chiamata in causa
e/o da  ogni  responsabilita'  in  caso  di  mancata  e/o  irregolare
stipulazione delle assicurazioni medesime. 
    L'Universita'   garantisce,    sotto    la    propria    completa
responsabilita',  i  destinatari  delle  borse  del  rispetto   delle
condizioni di sicurezza dei locali, degli impianti, strumentazioni ed
attrezzature, anche non di  proprieta'  dell'Universita',  utilizzati
per il progetto, mantenendo la Regione Toscana indenne  da  qualunque
pretesa concernente il rapporto determinato dalla  concessione  della
borsa. 
    L'Universita' si impegna a rispettare e dare attuazione a  quanto
disposto  nelle  «Procedure  per   la   progettazione,   gestione   e
rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17  l.r.  32/2002»
approvate con DGR 569/2006 e successive modifiche e integrazioni, per
quanto concerne ogni altro obbligo e/o adempimento non esplicitamente
ricompreso o citato a tutela degli interessi dei borsisti. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                         Tasse universitarie 
 
 
    E' richiesto il pagamento di una tassa di iscrizione annuale pari
a 300,00 (trecento) Euro  da  versare  all'atto  dell'iscrizione.  La
tassa d'iscrizione dovra' essere pagata tramite: 
      «transazione di tesoreria» - per  pagamenti  effettuati  presso
uno sportello della  Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  -  Causale
«Dottorandi, Tasse Universitarie  2012/2013  +  cognome  e  nome  del
dottorando»; 
      bonifico bancario sul conto corrente del Monte  dei  Paschi  di
Siena  (Banca  MPS  Agenzia  n.  7,  Via  Vittorio  Emanuele,  Siena)
intestato a Universita' degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto 55,
Siena: IBAN IT22P0103014209000005040093  -  (solo  per  i  versamenti
effettuati dall'estero: SWIFT CODE PASCITM1SI7), Causale «Dottorandi,
Tasse Universitarie 2012/2013 + cognome e nome del dottorando». 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                           Tassa regionale 
 
 
    E' previsto il pagamento annuale della  Tassa  Regionale  per  il
Diritto allo Studio Universitario,  secondo  quanto  stabilito  dalla
Legge Regionale 3  gennaio  2005  n.  4.  Il  pagamento  della  Tassa
Regionale  di  Euro  140,00  per  l'A.A.  2012/2013  da   effettuarsi
utilizzando una delle seguenti modalita': 
      1) bonifico bancario sul conto corrente postale:  intestato  ad
Azienda Regionale per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario  IBAN
IT60B0760114200000095810461 (swift  code  -  solo  per  i  versamenti
effettuati dall'estero -  BPPIITRRXXX),  Causale  «Dottorandi,  Tassa
Regionale DSU 2012/2013 + cognome e nome del dottorando»; 
      2) bollettino postale: sul c/c n. 95810461 intestato ad Azienda
Regionale per il Diritto  allo  Studio  Universitario  -  AOT  Siena,
Causale: «Dottorandi, Tassa Regionale DSU  2012/2013»,  Eseguito  da:
«Cognome+Nome+Indirizzo completo del dottorando». 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                     Esonero tasse e contributi 
 
 
    Sono esonerati dal pagamento delle tasse  universitarie  e  della
tassa regionale gli studenti portatori di  handicap  con  invalidita'
riconosciuta uguale o superiore al 66%. 
    Saranno rimborsati del pagamento delle sole  tasse  universitarie
coloro che risulteranno assegnatari delle borse di studio di  cui  al
precedente Art. 7  totalmente  finanziate  con  fondi  del  Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. Coloro che avranno
diritto al rimborso riceveranno notifica dalla Divisione Corsi di III
livello. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                Obblighi di frequenza dei dottorandi 
 
 
    Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  dottorato
e di compiere continuativamente attivita'  di  studio  e  di  ricerca
secondo quanto previsto dal Regolamento in materia  di  Dottorati  di
ricerca         consultabile          all'indirizzo          internet
https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca 
    Nel  caso  in  cui  il  dottorando  svolga  attivita'  lavorativa
(professionale, dipendente,  di  consulenza),  la  valutazione  della
compatibilita' con l'assolvimento  degli  obblighi  previsti  per  la
formazione di Dottore di  ricerca  e'  demandata  caso  per  caso  al
Collegio dei docenti. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                            Norme finali 
 
 
    Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento  al
Regolamento Didattico di Ateneo  ed  al  Regolamento  in  materia  di
dottorati di ricerca dell'Universita' di Siena. 
      Siena, 31 agosto 2012 
 
                                                           Il rettore