Concorso per 93 docenti (trentino alto adige) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 93
Fonte:
Sintesi: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Concorso (Scad. 14 novembre 2012) CONCORSO PUBBLICO STRAORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 93 CATTEDRE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE DELLE ...
Ente: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Regione: TRENTINO ALTO ADIGE
Provincia: TRENTO
Comune: TRENTO
Data di inserimento: 16-10-2012
Data Scadenza bando 14-11-2012
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Concorso (Scad. 14 novembre 2012)

CONCORSO PUBBLICO STRAORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 93 CATTEDRE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE SECONDARIE PROVINCIALI A CARATTERE STATALE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO


Art. 1
Posti messi a concorso, organizzazione e ufficio responsabile del procedimento
1. In attuazione dell’articolo 17 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio) è indetto un concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di n. 93 cattedre per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente delle scuole secondarie provinciali a carattere statale di primo e di secondo grado come specificate nell’Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente bando.
2. Il Servizio amministrazione e attività di supporto, di seguito denominato “Servizio competente”, cura l’organizzazione del concorso e vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato nel centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione di questo bando, salvo proroga motivata. L’eventuale proroga sarà adottata dal Servizio competente e comunicata ai candidati tramite avviso pubblicato all’albo del Servizio medesimo e sul portale tematico del sistema educativo Trentino: www.vivoscuola.it .
4. Il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell’Ufficio reclutamento e gestione disciplinare del personale della scuola (tel. n. 0461 - 491341) che è incardinato nel Servizio competente.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Al concorso sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all’estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Sono altresì ammessi a partecipare, per i posti di scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460:
a) coloro che alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 (22 giugno 1999) erano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data di entrata in vigore del decreto consentivano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente;
b) coloro che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l’anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l’anno accademico 2002- 2003, se si tratta di corso di studi quinquennale nonché i candidati che abbiano conseguito i diplomi indicati alla lettera a) entro l’anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall’anno accademico 1998-1999.
3. Non possono partecipare al concorso coloro che alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige prestano servizio in qualità di docente di scuola primaria o secondaria con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale o nelle scuole statali.
Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì applicabili ai candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all’estero entro i termini ivi indicati e riconosciuti equivalenti attraverso apposito decreto di equipollenza.
5. I candidati devono altresì possedere i requisiti generali di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni della Provincia previsti dal D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg “Regolamento per l’accesso all’impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)”. Ai fini della verifica del possesso dell’idoneità fisica all’impiego, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda, adempimento che il Servizio competente espleterà solo dopo lo svolgimento della prova di preselezione prevista dall’articolo 5, limitatamente ai candidati che l’hanno superata. In caso di carenza dei requisiti di ammissione il Servizio competente dispone l’esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 3
Domanda di ammissione: termini e modalità di presentazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; se il termine per la presentazione della domanda scade nel giorno di sabato o festivo il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo.
2. I candidati in possesso dei requisiti prescritti possono concorrere per una o più classi di concorso presentando un’unica domanda.
3. I candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanza on-line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
4. Ai fini del comma 3, il candidato utilizza la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero seguendo le istruzioni riportate nell’Allegato 2), che costituisce parte integrante del presente bando. I candidati possono accedere e utilizzare la procedura informatica POLIS a partire dal 15 ottobre 2012 e fino alle ore 14.00 del 14 novembre 2012.
5. I candidati residenti all’estero, o ivi stabilmente domiciliati, qualora non siano già registrati, effettuano la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell’Autorità Consolare Italiana secondo le apposite istruzioni riportate nell’Allegato 2). Quest’ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici al Servizio competente che provvede alla registrazione dei candidati nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal Servizio competente, per il tramite dell’Autorità Consolare Italiana, i codici di accesso per l’acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS. È comunque ammessa la possibilità di presentare domanda di partecipazione al concorso tramite delega ad altra persona residente nel territorio italiano, seguendo le apposite istruzioni riportate nell’Allegato 2).
6. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg “Regolamento per l’accesso all’impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)”, dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale di cui all’articolo 2, nonché dei titoli valutabili ai sensi dell’articolo 12. In particolare, i candidati devono dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicano solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza o il domicilio, o altro luogo di recapito se utilizzato come luogo di stabile dimora;
c) il possesso della cittadinanza italiana oppure della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere fisicamente idonei allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e all’estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti o per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi; in caso contrario i candidati devono indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
h) il possesso dei titoli previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che a parità di merito o a parità di merito e titoli danno luogo a preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l’indirizzo di posta elettronica o, se in possesso, l’indirizzo di posta elettronica certificata, presso cui si chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le variazioni; il Servizio competente non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancate o inesatte indicazioni dell’indirizzo e-mail da parte del candidato;
j) se disabili o affetti da disturbi specifici di apprendimento, la loro condizione, specificando ausili e tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove come risultanti da certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente oppure a mezzo fax o raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizza al medesimo Servizio. Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente; dell’accordo raggiunto il Servizio competente redige un sintetico verbale che invia all’interessato;
k) di non prestare servizio in qualità di docente di scuola primaria o secondaria con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale o nelle scuole statali;
l) la procedura oppure, avendone i titoli, le procedure concorsuali alle quali intendono partecipare;
m) il titolo di abilitazione posseduto o altro titolo di ammissione ai sensi dell’articolo 2, con l’esatta indicazione dell’istituzione che l’ha rilasciato, dell’anno scolastico o accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo;
n) i titoli valutabili, secondo quanto previsto dall’articolo 12;
o) il titolo di specializzazione all’insegnamento sul sostegno, se posseduto, con l’indicazione dell’istituzione che l’ha rilasciato e dell’anno scolastico o accademico in cui è stato conseguito;
p) ai fini della prova di preselezione, la lingua straniera prescelta tra le seguenti:
inglese, francese, tedesco e spagnolo;
q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
r) di aver versato, a pena di esclusione, la somma di euro 25,00 secondo una delle seguenti modalità:
1. vaglia postale a favore della Provincia Autonoma di Trento;
2. versamento sul conto corrente postale n. 295386 intestato alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Tesoreria, presso UniCredit Banca S.p.a. - Agenzia Trento - Via Galilei 1, 38122 Trento - Causale: tassa concorso per titoli ed esami personale docente
3. versamento effettuato direttamente al Tesoriere della P.A.T. (Unicredit Banca S.p.a.) sul conto di tesoreria n. 400 intestato alla Provincia Autonoma di Trento, presso il tesoriere capofila della P.A.T.-Unicredit Banca S.p.a. - Agenzia Trento - Via Galilei 1, 38122 Trento (CAB 1820; ABI 2008)- Causale: tassa concorso per titoli ed esami personale docente;
4. bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia Autonoma di Trento, presso il tesoriere capofila della P.A.T.-Unicredit Banca S.p.a. - Agenzia Trento - Via Galilei 1, 38122 Trento, indicando le seguenti coordinate bancarie:
codice IBAN:
PAESE CIN.EUR CIN ABI CAB N. CONTO IT 12 S 02008 01820 000003774828 e, in aggiunta, per i bonifici dall'estero:
codice BIC: UNCRIT2B0H Causale: tassa concorso per titoli ed esami personale docente In caso d’utilizzo del bonifico on-line occorrerà inoltrare la ricevuta di conferma dell’operazione, con il codice C.R.O., e non il semplice ordine di bonifico.
7. Il versamento previsto dal comma 6, lettera r), non è rimborsabile; la ricevuta dell’avvenuto versamento deve pervenire al Servizio competente, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza di presentazione delle domande tramite:
- fax: al nr. 0461/497287;
- e-mail: all’indirizzo di posta elettronica: reclutamentomobilita.perscuola@provincia.tn.it - via posta: all’indirizzo Servizio Amministrazione e attività di supporto – Ufficio reclutamento e gestione disciplinare del personale della scuola, via Gilli, 3 – 38121 Trento.
Art. 4
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto in materia dalla legge sul personale della Provincia e dal suo regolamento di attuazione adottato con il D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg “Regolamento per l’accesso all’impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)”.
Art. 5
Prova di preselezione
1. Ai fini dell’ammissione alle prove scritte i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based unica per tutte le classi di concorso, secondo quanto previsto dal concorso statale bandito in attuazione del decreto direttoriale 24 settembre 2012, n. 82 (Indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado), volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali nonché delle competenze linguistiche in una delle seguenti lingue comunitarie a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco e spagnolo. La prova si svolge in più sessioni secondo il calendario reso noto con le modalità di cui al comma 7.
2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova. Per ciascun candidato il sistema genera casualmente una prova costituita da 50 domande a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:
- capacità logiche: 18 domande;
- capacità di comprensione del testo: 18 domande;
- competenze digitali: 7 domande;
- conoscenza della lingua straniera: 7 domande.
3. Le domande previste dal comma 2 sono estratte dalla banca dati resa nota dal Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca e pubblicata sul sito del Ministero, www.istruzione.it, nonché - tramite link - sul portale tematico del sistema educativo Trentino, www.vivoscuola.it, 20 giorni prima dell’avvio delle sessioni di preselezione.
4. La prova ha la durata di 50 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.
5. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data vale 0 punti e la risposta errata vale - 0,5 punti. Il risultato della prova è immediatamente visualizzato sulla postazione del candidato.
6. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50. Il non superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
7. Con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 26 novembre 2012, parte 4^ - Concorsi ed esami, e sul portale tematico del sistema educativo Trentino www.vivoscuola.it, sono resi noti il calendario, le sedi e le specifiche modalità di svolgimento della prova di preselezione. Nello stesso avviso è data comunicazione in merito alla pubblicazione dell’archivio da cui sono estratti i quesiti di cui al comma 2 nonché delle modalità di restituzione al candidato di copia della prova svolta, se richiesta.
8. L’avviso di cui al comma 7 ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento di una o più sessioni della prova di preselezione nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
9. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.
Art. 6
Prove di esame
1. Per le prove di esame e i relativi programmi, specifici per ciascuna delle prove previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10, si fa riferimento a quelli riportati nell’Allegato 3), che costituisce parte integrante
del presente bando.
Art. 7
Prove scritte
1. I candidati che superano la prova prevista dall’articolo 5 sono ammessi a sostenere una o più prove scritte, o scrittografiche, relative alle discipline oggetto di insegnamento per ciascuna classe di concorso.
2. Le prove previste dal comma 1 consistono in una serie di quesiti a risposta aperta e sono finalizzate a valutare la padronanza delle competenze professionali e delle discipline oggetto di insegnamento.
3. La commissione assegna alla prove previste dal comma 1 un punteggio complessivo di 40 punti. Nel caso di due o più prove, il punteggio è ottenuto dalla media aritmetica delle singole prove, a ciascuna delle quali è assegnato un punteggio massimo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 28.
4. Il punteggio ottenuto nelle prove previste da questo articolo costituisce il punteggio di ammissione alla prova orale di cui all’articolo 10.
Art. 8
Articolazione delle prove scritte per classi di concorso comprese in ambiti disciplinari
1. Secondo il vigente ordinamento, per gli ambiti disciplinari 1 (classi di concorso 25/A e 28/A), 4 (classi di concorso 43/A e 50/A), 5 (classi di concorso 345/A e 346/A) e 8 (classi di concorso 47/A e 49/A) è prevista una prova scritta obbligatoria, il cui mancato superamento comporta l’esclusione dall’unica prova orale obbligatoria e comune.
2. Per gli ambiti disciplinari 4 e 8 le prove sono così articolate:
- ambito disciplinare 8 - (47/A e 49/A). Il candidato deve sostenere la prova scritta obbligatoria di Matematica per la classe 47/A e 49/A, e la prova obbligatoria di Fisica solo per la classe A049. Il superamento delle prove obbligatorie consente di sostenere l’eventuale prova pratica e le rispettive prove orali;
- ambito disciplinare 4 - (43/A e 50/A). Il candidato deve sostenere la prova scritta obbligatoria e comune di Italiano. Il mancato superamento di detta prova comporta l’esclusione dalla valutazione delle prove successive. Il superamento della prova scritta di Italiano ammette alla prova orale di Italiano, Storia, Educazione civica e Geografia. Il superamento di detta prova orale consente l’inserimento del candidato, con il medesimo punteggio, nelle distinte graduatorie relative alle classi di concorso comprese nell’ambito disciplinare n. 4 (43/A e 50/A).
Art. 9
Prove di laboratorio e pratiche
1. I candidati all’insegnamento di discipline scientifiche e tecnico-pratiche che contemplano attività in laboratorio svolgono, dopo l’espletamento e il superamento della prova di cui all’articolo 7, una prova di laboratorio stabilita dalla commissione esaminatrice.
2. I candidati all’insegnamento di discipline artistiche svolgono, dopo l’espletamento e il superamento della prova di cui all’articolo 7, una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice.
3. Le prove di cui ai commi 1 e 2 sono superate se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 7/10.
Art. 10
Prova orale
1. Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la prova ovvero le prove di cui agli articoli 7, 8 e 9.
2. La prova orale, distinta per ciascuna classe di concorso, ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta la padronanza delle medesime e la capacità di trasmissione da parte del candidato, la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). La prova orale valuta altresì la capacità di conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato. Per la classe di concorso A346 (lingua e letteratura inglese), la prova orale si volge interamente in lingua inglese.
3. La prova orale consiste:
a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima della data programmata per la sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un numero di tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi;
b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di 30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione di cui alla lettera a).
4. La commissione esaminatrice assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti.
5. La prova di cui al presente articolo è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28.
Art. 11
Diario e sede di svolgimento delle prove d’esame
1. L’avviso relativo al calendario delle prove scritte previste dall’articolo 7 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del 17 gennaio 2013. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico, è comunicato dal Servizio competente almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul portale tematico del sistema educativo Trentino www.vivoscuola.it . Questo avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Almeno quindici giorni prima del loro svolgimento, il Servizio competente comunica, tramite avviso pubblicato sul portale tematico del sistema educativo Trentino www.vivoscuola.it , il calendario delle prove di laboratorio e pratiche previste dall’articolo 9, nonché l’elenco delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico. Questo avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione hanno inizio alle ore 8.00. È escluso dal concorso il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
4. La vigilanza durante le prove di cui agli articoli 7, 8 e 9 è affidata agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui potrà essere assegnato altro personale in coadiuvazione, individuato dal Servizio competente.
5. In caso di assenza temporanea di uno o più componenti della commissione esaminatrice, le prove di cui agli articoli 7, 8 e 9 si possono svolgere comunque alla presenza del personale addetto alla vigilanza.
6. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo di posta elettronica all’indirizzo comunicato nella domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle prove di cui agli articoli 7, 8 e 9, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale. L’e-mail è trasmessa ai candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenere la prova orale. In ogni caso l’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul portale tematico del sistema educativo Trentino www.vivoscuola.it .
7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
8. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d’esame i concorrenti dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Art. 12
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall’Allegato 4) che costituisce parte integrante del presente bando. Questi titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
2. La commissione esaminatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dal Servizio competente comunicazione del superamento della prova orale presenta al medesimo Servizio i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
4. Il Servizio competente si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
5. Ai titoli, indicati nell’Allegato 4), si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 20 punti. L’allegato indica anche il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascun titolo.
Art. 13
Adempimenti finali
1. La commissione esaminatrice provvede alla compilazione della graduatoria di competenza includendo i candidati che hanno superato la prova orale e attribuendo a ciascuno di essi un punteggio finale espresso in centesimi corrispondente alla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione delle prove di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 e dei titoli di cui all’articolo 12.
2. Sulla base delle graduatorie formate ai sensi del comma 1, la Giunta provinciale provvede alla proclamazione dei vincitori in numero pari ai posti messi a concorso ed al conseguente inserimento degli stessi nella pertinente graduatoria dei vincitori.
3. Le graduatorie previste dal comma 2 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
4. La vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 2, comma 2, il titolo di abilitazione all’insegnamento.
5. La Provincia si avvale della graduatoria prevista dal comma 2 per le assunzioni da effettuare entro l’anno scolastico 2015-2016.
Art. 14
Assunzione in servizio
1. Il candidato vincitore del concorso e che risulti in regola con la prescritta documentazione ha titolo ad essere assunto con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del vigente contratto collettivo provinciale del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale.
2. Coloro che risultano vincitori in più classi di concorso esercitano il diritto di opzione nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.
3. I docenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova e sono tenuti alla permanenza in servizio in provincia di Trento per un periodo di 5 anni.
4. La costituzione del rapporto di lavoro è subordinata comunque alla verifica della compatibilità della stessa con quanto previsto dalla legge finanziaria provinciale in merito alla dotazione complessiva del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale ed alla relativa copertura finanziaria.
Art. 15
Presentazione dei documenti di rito, autocertificazioni e controlli.
1. I candidati vincitori sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato.
2. Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto disposto dalla legge 12 novembre 2011 n. 183, non è possibile richiedere ed accettare certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni che peraltro restano utilizzabili solo nei rapporti tra privati; questi certificati devono essere sostituiti o dall’acquisizione d’ufficio delle informazioni necessarie, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse, o dalle dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al DPR 445/2000, il candidato assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite nella domanda e negli eventuali documenti allegati nonché della conformità all’originale delle copie degli eventuali documenti prodotti.
4. Il Servizio competente procede a verifiche e qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale dichiarazione inoltre, quale “dichiarazione mendace”, è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più gravi il giudice può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
5. Il Servizio competente può sottoporre i vincitori alla visita di una commissione medica al fine di verificarne l’idoneità fisica alle funzioni proprie del docente. In base all’esito di questa visita il dirigente del Servizio competente è tenuto a disporre la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso nei confronti dei candidati che risultino non idonei alla funzione da svolgere.
Art. 16
Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro
1. Il rifiuto della assunzione o la mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori il Servizio competente può procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l’ordine della graduatoria concorsuale.
Art. 17
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.
Art. 18
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo dal Servizio competente è finalizzato unicamente all’espletamento del concorso medesimo ed avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento dei dati previsti dal comma 1 è obbligatorio per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena l’esclusione dal concorso o la non valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al dirigente del Servizio competente, responsabile del trattamento dei dati.
4. I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione saranno raccolti in archivi anche informatici e trattati da personale individuato in base alla normativa vigente, per la finalità di gestione della procedura selettiva ed eventualmente ai fini dell’instaurazione e della gestione del rapporto di lavoro.
5. Si precisa infine che la presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra evidenziati.
Art. 19
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 (legge sul personale della Provincia), dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quanto previsto dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro.
2. Dal giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige di questo bando, decorrono i termini per eventuali impugnative: centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica o sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa.