Concorso per 30 carriera prefettizia (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 30
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 84 del 26-10-2012
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO   (scad.  26 novembre 2012) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 30 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 26-10-2012
Data Scadenza bando 26-11-2012
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MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO   (scad.  26 novembre 2012)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 30 posti per l'accesso alla
  qualifica iniziale della carriera prefettizia. 
 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
     per le politiche del personale dell'amministrazione civile 
             e per le risorse strumentali e finanziarie 
 
    Visto il decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.  139,  recante
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del  personale  della
carriera prefettizia», a norma dell'art. 10  della  legge  28  luglio
1999, n. 266 e, in particolare, l'articolo 4 che disciplina l'accesso
alla carriera; 
    Visto il  decreto  ministeriale  4  giugno  2002,  n.  144,  come
modificato  dal  decreto  ministeriale  13  febbraio  2007,  n.   39,
concernente  il  «Regolamento  recante  la  disciplina  del  concorso
pubblico  di  accesso  alla   qualifica   iniziale   della   carriera
prefettizia»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e  successive  modificazioni,  recante  il  «Testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato»; 
    Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, concernente
il  «Regolamento  recante  norme  sui   limiti   di   eta'   per   la
partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale
della carriera prefettizia»; 
    Visto il decreto  ministeriale  13  luglio  2002,  n.  196,  come
modificato  dal  decreto  ministeriale  19  dicembre  2008,  n.  221,
concernente il «Regolamento recante le modalita' di  svolgimento  del
corso  biennale  di   formazione   del   personale   della   carriera
prefettizia»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  aprile  2008,
n. 105,  recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale  relativo  al
quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006 -  2007,
riguardante il personale della carriera prefettizia»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio  2011,
n. 105,  recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale  relativo  al
biennio  economico  2008  -  2009,  riguardante  il  personale  della
carriera prefettizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  novembre
2009, n. 210, recante «Disposizioni relative all'organizzazione degli
uffici  centrali  di  livello  dirigenziale  generale  del  Ministero
dell'Interno   ed   al    personale    dell'Amministrazione    civile
dell'Interno, per l'attuazione dell'articolo  1,  comma  404  -  416,
della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e  dell'articolo  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n.184, concernente il «Regolamento recante disciplina in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi di vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante   «Legge   quadro   per    l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei  cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, recante  «Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  il  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  e  successive
modificazioni     ed     integrazioni,     recante     il     «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e   donna,   a   norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto l'articolo 4, comma 45, della legge 12  novembre  2011,  n.
183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012)»; 
    Visto il decreto legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Universita'  e  della  Ricerca
Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000,  recante  «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270,  contenente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita'  e  della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca 16
marzo  2007,  recante  «Determinazione   delle   classi   di   laurea
magistrale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca e  del  Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione  e
l'Innovazione 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni  tra  diplomi  di
lauree del vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai  fini
della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  2009,
n. 189, recante il «Regolamento  concernente  il  riconoscimento  dei
titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della  legge  11
luglio 2002, n. 148»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  30
novembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il  10  gennaio  2011,
registro n. 1, foglio n. 38, con il quale  e'  stata  autorizzata  la
procedura per il reclutamento di trenta  unita'  per  l'accesso  alla
qualifica iniziale della carriera prefettizia; 
 
                               Decreta 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli  ed  esami,  a  30
posti  per  l'accesso  alla   qualifica   iniziale   della   carriera
prefettizia. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo di prima
assegnazione verranno individuate in relazione ai posti  di  funzione
che saranno disponibili alla  conclusione  del  corso  di  formazione
iniziale previsto dal decreto ministeriale 13 luglio 2002, n.  196  e
successive modificazioni. 
    2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo  19
maggio 2000, n. 139, il dieci per cento dei  posti  e'  riservato  ai
dipendenti  dell'Amministrazione   civile   dell'Interno   inquadrati
nell'area funzionale terza (ex area funzionale C), in possesso di una
delle lauree indicate al successivo articolo 2, comma 1,  lettera  g)
del presente bando e con almeno due anni  di  effettivo  servizio  in
posizione funzionale per il cui accesso e' richiesto il  possesso  di
uno dei titoli di studio specificati nel citato articolo 2, comma  1,
lettera g). I  posti  riservati  che  non  dovessero  essere  coperti
saranno  conferiti  ad  altri  candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria. 
    3.  A  conclusione  della  procedura  concorsuale  potra'  essere
richiesto ai vincitori di  prestare  il  consenso  per  un  possibile
impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui  alla
legge 3 agosto  2007,  n.  124,  previa  verifica  del  possesso  dei
necessari requisiti. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) eta' non superiore a 35 anni. 
    Tale limite di eta' e' elevato: 
    - di un anno per i coniugati; 
    - di un anno per ogni figlio vivente; 
    - di cinque anni per gli  appartenenti  alle  categorie  elencate
nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili» e per  coloro  ai  quali  e'  esteso  lo  stesso
beneficio; 
      - di un periodo pari all'effettivo servizio prestato,  comunque
non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio
militare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    Il limite massimo non puo' comunque superare, anche  in  caso  di
cumulo di benefici, i quaranta anni  di  eta'.  Tale  limite  non  si
applica ai  candidati  dipendenti  civili  di  ruolo  della  pubblica
amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,  della
Marina o dell'Aeronautica  cessati  d'autorita'  o  a  domanda;  agli
ufficiali,  ispettori,  sovrintendenti,  appuntati,   carabinieri   e
finanzieri in servizio permanente dell'Arma  dei  carabinieri  e  del
Corpo  della  guardia  di  finanza,   nonche'   alle   corrispondenti
qualifiche negli altri corpi di polizia. Nei confronti del  personale
suindicato opera la disposizione di  cui  all'articolo  3,  comma  6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    c)  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta   di   cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio  1989,  n.  53  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    d) godimento dei diritti politici; 
    e) idoneita' fisica all'impiego.  A  tal  fine  l'Amministrazione
puo' sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento; 
    f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
    g) laurea specialistica conseguita presso un'universita' o presso
altro istituto di istruzione universitaria  equiparato,  appartenente
ad  una  delle  seguenti  classi  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'Universita'  e  della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica   28
novembre  2000:  giurisprudenza  (classe  n.  22/S),  scienze   della
politica (classe n. 70/S), scienze  delle  pubbliche  amministrazioni
(classe n. 71/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S),  sociologia
(classe 89/S),  programmazione  e  gestione  delle  politiche  e  dei
servizi sociali (classe 57/S), storia  contemporanea  (classe  94/S),
studi europei (classe 99/S). Sono, altresi',  ammessi  i  diplomi  di
laurea    in    giurisprudenza,    scienze     politiche,     scienze
dell'amministrazione,  economia  e  commercio,   economia   politica,
economia  delle  amministrazioni  pubbliche   e   delle   istituzioni
internazionali, sociologia, storia e lauree equipollenti,  rilasciati
dalle universita' o istituti di istruzione universitaria  equiparati,
secondo l'ordinamento didattico vigente prima  del  suo  adeguamento,
previsto dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.
127. 
    Sono, inoltre, ammesse le lauree magistrali equiparate ai  titoli
di  studio  suindicati,   ai   sensi   del   decreto   del   Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca di concerto con  il
Ministro per la Pubblica Amministrazione  e  l'Innovazione  9  luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana
del 7 ottobre 2009, n. 233. 
    I titoli di studio conseguiti  all'estero  presso  universita'  e
istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se  sono
stati  dichiarati  equipollenti  a  titoli  universitari  italiani  e
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. 
    Sara'  cura   del   candidato   specificare   gli   estremi   del
provvedimento di equiparazione o equipollenza, ovvero della richiesta
di equiparazione o  equipollenza  del  titolo  di  studio  conseguito
all'estero nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  a  pena
d'esclusione dallo stesso. 
    2.  Non  sono  ammessi  al  concorso  coloro  che  sono   esclusi
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano  stati  dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma  1,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, o licenziati ai sensi delle  corrispondenti  disposizioni
dei contratti collettivi nazionali di lavoro  relativi  al  personale
dei vari comparti. 
    3. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
          Presentazione delle domande - Termine e modalita' 
 
 
    1. Il  candidato  deve  produrre  domanda  di  partecipazione  al
concorso  esclusivamente,  a  pena   di   irricevibilita',   in   via
telematica,   accedendo   all'apposita   procedura    informatizzata,
all'indirizzo internet http://concorsiciv.interno.it. 
    2. La procedura di compilazione ed invio  on-line  della  domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta  giorni,
che decorre dal giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  -
4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il  termine  di  invio
on-line della domanda cada in un giorno  festivo,  il  termine  sara'
prorogato al giorno successivo non festivo. 
    3. Nella  domanda  di  ammissione  i  candidati  devono  indicare
l'avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della
somma  di  euro  10,00  a  titolo  di  diritto  di  segreteria  quale
contributo per la copertura delle spese della procedura  concorsuale,
come previsto dall'articolo 4, comma  45,  della  legge  12  novembre
2011, n. 183. Il versamento potra'  essere  effettuato  con  bonifico
bancario    mediante    l'utilizzo    del    codice    I.B.A.N.    IT
17L0100003245348014356000 intestato alla Tesoreria dello Stato - Roma
Succursale, indicando nella causale la denominazione del  concorso  e
gli estremi del decreto ministeriale di indizione dello stesso ovvero
tramite conto corrente postale n. 871012 intestato  alla  Sezione  di
Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  di  Roma,  specificando   nella
causale, oltre alla denominazione del concorso  e  agli  estremi  del
decreto ministeriale di indizione  dello  stesso,  l'imputazione  del
versamento al  capitolo  3560  «Conto  entrate  eventuali  e  diverse
concernenti il Ministero dell'Interno - Capo XIV». 
    4. Il candidato deve, inoltre, specificare in  quale  lingua  tra
inglese e francese intende sostenere la prova obbligatoria scritta  e
orale; del pari il candidato e' tenuto a segnalare  in  quale  lingua
tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, diversa da quella  oggetto
della prova scritta ed  orale,  intende  eventualmente  sostenere  la
prova orale facoltativa. 
    5. Nella domanda  di  ammissione  dovra'  essere  indicato  anche
l'eventuale possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle
scuole di specializzazione universitarie a  conclusione  di  percorsi
formativi di durata almeno  biennale  o  del  dottorato  di  ricerca,
purche' conseguiti in relazione  agli  obiettivi  ed  alle  attivita'
formative dei titoli di  studio  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera g) del presente bando da far valere ai fini della  formazione
della graduatoria finale. 
    6. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato e' tenuto ad
effettuare la stampa della  domanda  che,  debitamente  sottoscritta,
dovra'  essere  consegnata  nel  giorno  stabilito   per   la   prova
preselettiva unitamente alla copia della ricevuta di  versamento  dei
diritti di segreteria. 
    7.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere del termine utile per  la  sua  presentazione,  non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai  fini
della partecipazione al concorso, si terra'  conto  unicamente  della
domanda con data di protocollo piu' recente. 
    8.  La  mancata  consegna  della   domanda   di   partecipazione,
debitamente  sottoscritta,  nel  giorno  stabilito   per   la   prova
preselettiva, comporta l'esclusione dalle prove concorsuali. 
    9. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, dovra' fare esplicita richiesta, nella domanda on-line,
in relazione al proprio handicap,  dell'ausilio  necessario,  nonche'
segnalare   l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi    per
l'espletamento  delle  prove  di  esame,  al   fine   di   consentire
all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli  strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione  al  concorso.  Inoltre,
l'interessato  e'  tenuto  ad  indicare  nella  cennata  domanda  gli
elementi  indispensabili  per  il  reperimento  della  certificazione
sanitaria che specifichi la natura del proprio handicap. 
    10. Il candidato ha, inoltre, l'obbligo di comunicare -  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento - al  Ministero  dell'Interno,
Dipartimento per  le  Politiche  del  Personale  dell'Amministrazione
Civile e  per  le  Risorse  Strumentali  e  Finanziarie  -  Direzione
Centrale per le Risorse Umane - Ufficio IV - Affari del  Reclutamento
e della Formazione - Piazza del Viminale, 1 - 00184  Roma,  oppure  a
mezzo           posta            certificata            all'indirizzo
reclutamento.persciv@pec.interno.it,    le    successive    eventuali
variazioni di indirizzo e/o di recapito, avendo cura di riportare  in
tale comunicazione il numero di protocollo collocato in alto a destra
nella prima pagina della domanda stampata. 
    11. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel  caso
di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte  o  incomplete
indicazioni del recapito da parte  del  concorrente  o  nel  caso  di
mancata o tardiva comunicazione del  cambiamento  dell'indirizzo  e/o
del recapito indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi
postali o di altra natura o comunque imputabili a fatto di  terzi,  a
caso fortuito o a forza maggiore. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali. 
    2. Determinano l'esclusione dal concorso: 
    le domande di partecipazione al concorso presentate con modalita'
diverse da quelle indicate all'articolo  3,  comma  1,  del  presente
bando; 
    le domande presentate dalle quali  non  risulti  il  possesso  di
tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso; 
    le domande prive della sottoscrizione autografa. 
    3. L'esclusione dal concorso, per i motivi di cui  al  precedente
comma 2, puo' essere disposta dall'Amministrazione in  ogni  momento,
con provvedimento motivato. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    Con successivo decreto del Ministro dell'Interno verra'  nominata
la commissione esaminatrice del concorso, ai  sensi  dell'articolo  4
del decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144, cosi' come modificato
dal decreto ministeriale 13 febbraio 2007, n. 39. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte  e'  subordinata
allo  svolgimento  di  una   prova   preselettiva   ricorrendo,   ove
necessario, a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. 
    2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti  a
risposta multipla relativi ad argomenti che  potranno  essere  scelti
tra  le  seguenti   discipline:   diritto   costituzionale,   diritto
amministrativo,  diritto  civile,   diritto   comunitario,   economia
politica e storia contemporanea. 
    3. Ciascun quesito consiste in  una  domanda  seguita  da  almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. 
    4.  I  quesiti  sono  suddivisi  per  materia  e  per  grado   di
difficolta', in relazione alla natura della domanda che  puo'  essere
facile, di media difficolta' e difficile. 
    5. La graduazione dei quesiti ed il  raggruppamento  per  materia
mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un  numero
di domande di pari difficolta'. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
              Modalita' di predisposizione dei quesiti 
               e svolgimento della prova preselettiva 
 
 
    1. Il Ministero dell'Interno puo' avvalersi, per la  formulazione
dei quesiti e per l'organizzazione della preselezione, di  aziende  o
istituti specializzati operanti nel settore della selezione  e  della
formazione del personale. 
    2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti, vertenti  sulle
discipline indicate nell'articolo 6,  in  numero  proporzionale  alle
materie scelte, i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo  di
un'ora. 
    I quesiti da  sottoporre  ai  candidati  sono  individuati  dalla
commissione esaminatrice, tenendo conto  dell'esigenza  di  ripartire
egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A  tal
fine le domande facili rappresentano il 30%  del  totale,  quelle  di
media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 
    3. I questionari,  contenuti  in  plichi  debitamente  sigillati,
vengono distribuiti prima  dell'inizio  della  prova  preselettiva  e
aperti contestualmente da parte dei candidati su autorizzazione della
commissione esaminatrice. E' disposta l'esclusione  dalla  prova  del
candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario  prima
dell'autorizzazione della commissione. 
    4.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova
preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di
qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame,  i  candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento, in  corso  di
validita'. 
    6. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce
garanzia  della  regolarita'  della  domanda  di  partecipazione   al
concorso, ne' sana l'eventuale irregolarita'  della  domanda  stessa.
L'Amministrazione  procedera'  alla  verifica  della  validita'   dei
requisiti prescritti dopo lo  svolgimento  della  prova  preselettiva
stessa e limitatamente ai candidati che l'avranno superata. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                Pubblicazione dei quesiti e modalita' 
               di svolgimento della prova preselettiva 
 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  4a  Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 29 gennaio 2013,  nonche'  nel  sito
internet del  Ministero  dell'Interno  http://concorsiciv.interno.it
verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione  dei  quesiti
ed alle modalita'  di  svolgimento  della  prova  preselettiva.  Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                Valutazione della prova preselettiva 
 
 
    1.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati.  L'attribuzione  del  relativo
punteggio viene differenziata secondo l'indice  statistico  riportato
nell'allegato «A», in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 
    2. E' ammesso a sostenere le prove scritte di cui  al  successivo
articolo 10 un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a
concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno  conseguito  un
punteggio  uguale   al   piu'   basso   risultato   utile   ai   fini
dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 
    3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
    4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e'
pubblicato   nel   sito   internet   del    Ministero    dell'Interno
http://concorsiciv.interno.it e di  tale  pubblicazione  verra'  data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami».  Tale  pubblicazione  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. Le prove scritte consistono: 
    a)  nello  svolgimento  di  tre  elaborati,  rispettivamente,  su
diritto amministrativo e/o diritto  costituzionale,  diritto  civile,
storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana; 
    b)  nella  risoluzione  di  un  caso  in   ambito   giuridico   -
amministrativo o gestionale - organizzativo, al  fine  di  verificare
l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione  di  problemi
inerenti alle funzioni dirigenziali; 
    c) nella traduzione, con l'uso del  dizionario,  di  un  testo  o
nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o  francese  scelta
dal candidato. 
    2. La durata delle prove scritte e' stabilita  in  otto  ore  per
quelle di cui alla lettera a), in sette ore per quella  di  cui  alla
lettera b) ed in quattro ore per quella di cui alla lettera c). 
    3. I candidati, durante le  prove  scritte,  potranno  consultare
soltanto codici di legislazione e altre fonti normative, purche'  non
commentati, e il dizionario per la prova  di  lingua  straniera.  Non
potranno introdurre nelle aule d'esame telefoni portatili e strumenti
idonei alla memorizzazione e trasmissione di dati  ne'  introdurre  o
consultare  appunti,   manoscritti,   libri,   periodici,   giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni  caso  essere
consegnati  prima   dell'inizio   delle   prove   al   personale   di
sorveglianza. 
    4. La Commissione esaminatrice, qualora  durante  la  valutazione
degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un  punteggio
inferiore a quello  minimo  prescritto,  non  procede  all'esame  dei
successivi elaborati. 
    5. Il calendario ed il luogo di svolgimento delle  prove  scritte
saranno resi noti almeno quindici giorni  prima  delle  prove  stesse
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  4a  Serie
speciale «Concorsi ed esami», nonche' nel sito internet del Ministero
dell'Interno  http://concorsiciv.interno.it.  Tale  pubblicazione  ha
valore di notifica a tutti gli effetti e nei  confronti  di  tutti  i
candidati. Pertanto, coloro  che  non  hanno  ricevuto  comunicazione
dell'esclusione dalle prove d'esame sono  tenuti  a  presentarsi  nei
giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti.  L'assenza  anche  da  una
sola  delle  prove  scritte  comporta  l'esclusione   dal   concorso,
qualunque ne sia la causa. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici  della  autonomia
sono assistiti, nell'espletamento della prova  preselettiva  e  delle
prove scritte, anche  da  personale  del  Ministero  dell'Interno  in
possesso  di  laurea  in   materie   diverse   da   quelle   indicate
nell'articolo 2, comma 1, lettera g) del presente bando o di  diploma
di scuola media superiore di secondo grado. 
    2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il
tempo previsto per l'espletamento della prova  preselettiva  e  delle
prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                             Prove orali 
 
 
    1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare  i  candidati  che
abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque
prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. 
    2. Agli stessi candidati  sara'  inviata  apposita  comunicazione
della data in cui dovranno sostenere la  prova  orale,  almeno  venti
giorni  prima  dello  svolgimento  della   stessa.   Nella   medesima
comunicazione, verra' indicato il voto riportato  in  ciascuna  delle
prove scritte. 
    3. L'esame verte  sulle  materie  delle  prove  scritte  e  sulle
seguenti  altre:  nozioni  generali  di  sociologia  e   di   scienza
dell'organizzazione,  diritto  comunitario,  scienza  delle  finanze,
diritto penale (codice penale libro I; libro II, titoli II e  VII  ),
legislazione  speciale   amministrativa   riferita   alle   attivita'
istituzionali del Ministero dell'Interno, elementi di amministrazione
del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato. 
    4. Nel corso della prova orale e' accertata inoltre la conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse da  realizzarsi  anche  mediante  una  verifica  applicativa,
nonche' la  conoscenza  delle  potenzialita'  organizzative  connesse
all'uso degli strumenti informatici. 
    5. La commissione esaminatrice,  prima  dell'inizio  di  ciascuna
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre  ai  singoli
candidati per ciascuna delle materie  sopra  indicate.  Tali  quesiti
sono proposti con estrazione a sorte. 
    6. Nell'ambito della prova orale,  i  candidati  che  ne  abbiano
fatto richiesta nella domanda di ammissione,  possono  sostenere  una
prova  facoltativa  di  lingua  straniera  tra  le  lingue  francese,
inglese, tedesco e spagnolo diversa da  quella  oggetto  della  prova
scritta. 
    7. Le prove orali s'intendono superate qualora il candidato abbia
riportato una votazione di almeno sessanta centesimi. 
    8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta la  commissione  giudicatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                             Preferenze 
 
 
    1. I candidati che  hanno  superato  le  prove  d'esame,  possono
fruire, a parita'  di  merito,  dei  titoli  di  preferenza  previsti
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994, n. 487 e successive  modificazioni  ed  integrazioni  (allegato
«B»), nonche' della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2,  del
presente bando. 
    2. I predetti  titoli  devono  essere  posseduti  al  termine  di
scadenza per la presentazione della domanda ed  essere  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 
    3. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive modifiche  e  integrazioni,  attestanti  il  possesso  dei
suddetti   titoli   di   preferenza,   comprensive   degli   elementi
indispensabili  per  lo  svolgimento  degli  accertamenti  d'ufficio,
dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata postale, con avviso di
ricevimento, al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Politiche
del  Personale  dell'Amministrazione  Civile   e   per   le   Risorse
Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse  Umane,
Ufficio IV - Affari del Reclutamento e della Formazione,  Piazza  del
Viminale,  1  -  00184  Roma,  oppure  a  mezzo   posta   certificata
all'indirizzo reclutamento.persciv@pec.interno.it, entro e non  oltre
il termine perentorio di quindici  giorni,  che  decorre  dal  giorno
successivo a quello in cui  i  candidati  hanno  sostenuto  la  prova
orale. A tal fine fara' fede il timbro a  data  dell'ufficio  postale
accettante per la trasmissione a mezzo  raccomandata  o  la  data  di
invio on-line per l'inoltro a mezzo posta certificata. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
 
    1. Il punteggio complessivo e' determinato dalla media  dei  voti
riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato  nella  prova
orale. 
    2. Il possesso del diploma di specializzazione  rilasciato  dalle
scuole di specializzazione universitarie a  conclusione  di  percorsi
formativi di durata almeno  biennale  o  del  dottorato  di  ricerca,
purche' conseguiti in relazione  agli  obiettivi  ed  alle  attivita'
formative dei titoli di  studio  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera g) del presente bando determina,  ai  fini  della  formazione
della  graduatoria  di  merito,  l'attribuzione   di   un   ulteriore
punteggio, rispettivamente di 2,50 centesimi e 3 centesimi. 
    3. Qualora i predetti titoli siano stati  conseguiti  all'estero,
si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 gennaio 2006, n. 29
e al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. 
    4. Alla prova facoltativa di lingua di cui all'art. 12, comma  6,
del presente bando e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino  ad  un
massimo di 1,50 centesimi. 
    5. Non sono valutati i titoli di preferenza e  di  precedenza  la
cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal  presente
bando, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi  entro
il termine assegnato dall'Amministrazione. 
    6.  Il  Capo  Dipartimento  per  le   Politiche   del   Personale
dell'Amministrazione  Civile  e  per   le   Risorse   Strumentali   e
Finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale,
approva con proprio decreto, sotto condizione  dell'accertamento  dei
requisiti per l'ammissione,  la  graduatoria  di  merito  e  dichiara
vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto  conto
delle riserve dei posti e dei titoli  di  preferenza  previsti  dalle
vigenti disposizioni. 
    7. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  nominati  consiglieri,  e'   pubblicata   nel   Bollettino
Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, nonche' nel  sito
internet  del   Ministero   dell'Interno.   Dell'approvazione   della
graduatoria e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». 

        
      
                               Art. 15 
 
 
     Presentazione dei documenti e corso di formazione iniziale 
 
 
    1. I vincitori devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla data della  richiesta  dell'Amministrazione  e  a
pena di decadenza, una dichiarazione ai sensi  dell'articolo  46  del
decreto del Presidente della Repubblica 18  dicembre  2000,  n.  445,
attestante il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di
cui all'articolo 2 del  presente  bando,  nonche'  la  certificazione
medica  attestante   l'idoneita'   fisica   all'impiego,   rilasciata
dall'azienda sanitaria locale o da un ufficiale medico. 
    2. L'inosservanza  dei  termini  prescritti  nella  presentazione
della dichiarazione di cui al precedente comma,  ovvero  la  mancanza
anche di  uno  solo  dei  requisiti  richiesti,  nonche'  la  mancata
presentazione al corso  di  formazione  iniziale  senza  giustificati
motivi, comporteranno la decadenza dalla nomina. 
    3.  I  vincitori  del  concorso  per  l'accesso   alla   carriera
prefettizia nominati consiglieri, sono ammessi al corso di formazione
iniziale,  della  durata  di  due  anni,  organizzato  dalla   Scuola
Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, con le modalita' di  cui
al decreto ministeriale 13 luglio 2002, n. 196  come  modificato  dal
decreto ministeriale 19 dicembre 2008, n. 221. 
    4. I consiglieri, ai quali  spettera'  il  trattamento  economico
complessivo secondo la  disciplina  vigente  all'atto  della  nomina,
devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo  non
inferiore a cinque anni. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e
successive modifiche, i dati personali forniti dai candidati  saranno
raccolti  presso  il  Ministero  dell'Interno,  Dipartimento  per  le
Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le  Risorse
Strumentali e Finanziarie, Direzione Centrale per le  Risorse  Umane,
Ufficio IV - Affari del  Reclutamento  e  della  Formazione,  per  le
finalita'  di  gestione  del  concorso  e  saranno   trattati   anche
successivamente all'eventuale instaurazione del  rapporto  di  lavoro
per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    2. L'indicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. L'interessato  ha  il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo
riguardano, quello  di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi illegittimi. 
    4. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Politiche del  Personale
dell'Amministrazione  Civile  e  per   le   Risorse   Strumentali   e
Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio IV  -
Affari del Reclutamento e della Formazione - Piazza del Viminale, 1 -
00184 Roma. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    Per quanto non previsto  dal  presente  bando  valgono  le  norme
generali vigenti in materia di pubblico impiego. 
    Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
      Roma, 10 ottobre 2012 
 
                                      Il capo dipartimento: Lamorgese