Concorso per 44 agenti penitenziari femminili (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 44
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 92 del 23-11-2012
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO   (scad.  24 dicembre 2012) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 44 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femm ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 23-11-2012
Data Scadenza bando 24-12-2012
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO   (scad.  24 dicembre 2012)
Concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento  di
  complessivi 44 allievi agenti del Corpo  di  polizia  penitenziaria
  del ruolo femminile, riservato, ai  sensi  dell'articolo  16  della
  legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma  prefissata  di
  un anno (VFP1). 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo Unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  Testo  Unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53; 
    Visti  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto  al  trattamento
dei dati personali; 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio  2000,  n.  50  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto legislativo 21  maggio  2000,  n.  146,  recante
"Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'Amministrazione
Penitenziaria e dell'Ufficio  Centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28  luglio
1999, n. 266"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  riguardante  il  Testo  Unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme
di attuazione dello  statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige in materia di proporzionale etnica negli  uffici  statali  siti
nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due  lingue  nel
pubblico impiego, nonche' il D.P.R. 26 marzo 1977,  n.  104,  recante
norme  di   attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto   Adige   in   materia   di   disciplina    transitoria
dell'appartenenza ai gruppi linguistici; 
    Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei  posti  che  si
renderanno vacanti nella provincia  di  Bolzano  a  le  candidate  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445  in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive modificazioni; 
    Visto il  D.P.C.M.  23  marzo  1995  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recante "Determinazione dei compensi  da  corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici e al  personale  addetto
alla  sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti   dalle
amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge  23  agosto  2004,  n.  226  recante  "Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'  delega  al  Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore"; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006  registrato  alla  Corte  dei
Conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali -
in data 12 luglio 2006 con il  quale,  in  attuazione  dell'art.  16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono  state  emanate  le
"Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo  degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma  annuale
in servizio o in congedo"; 
    Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 16, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che  fanno  capo
al Direttore generale del personale e della formazione; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
    Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge
7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'
misure  di  direttamente  gestionale  delle   urgenze   nel   settore
bancario"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
legge 4 aprile 2012, n. 35, recante " Disposizioni urgenti in materia
di semplificazioni e sviluppo"; 
    Vista  la  nota  11  ottobre  2012,  n.  0362752,  con  la  quale
l'Amministrazione  penitenziaria  ha  trasmesso  al  Ministero  della
difesa  -  Stato  Maggiore  della  Difesa  i   dati   relativi   alla
programmazione quinquennale scorrevole riferita agli anni  2013-2017,
ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226; 
    Vista la nota 25 ottobre 2012, n. SSMD 0087440 con  la  quale  il
Ministero della difesa - Stato Maggiore della Difesa ha confermato  i
dati della programmazione quinquennale scorrevole 2013-2017 trasmessi
con la nota suindicata; 
    Ritenuta la necessita' di bandire  un  concorso,  per  titoli  ed
esami, per il reclutamento di complessivi n. 44  allievi  agenti  del
Corpo di polizia penitenziaria  del  ruolo  femminile  riservato,  ai
sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226,  ai  volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui  al
capo II della medesima legge, in servizio o in congedo; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Posti disponibili per l'assunzione 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di complessivi n. 44 allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria del ruolo femminile, riservato, ai sensi  dell'art.  16
della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma  prefissata
di un anno, ovvero in rafferma annuale,  di  cui  al  capo  II  della
medesima legge, i quali, se in servizio, abbiano svolto, alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno sei  mesi
in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma
di un anno nelle Forze Armate. Di questi: 
      a) n. 26 candidate saranno nominate allievi  agenti  del  ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse  direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando  il
completamento della ferma prefissata di un anno; 
      b) n. 18 candidate saranno nominate allievi  agenti  del  ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse  direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver  prestato
servizio nelle  Forze  Armate  in  qualita'  di  volontari  in  ferma
prefissata quadriennale. 
    2. Numero 1 posti degli  allievi  agenti  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria del ruolo femminile, sono  riservati,  subordinatamente
al  possesso  degli  altri  requisiti,  alle  candidate  che  abbiano
conseguito l'attestato di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,  per  l'assegnazione  agli
istituti penitenziari della provincia di Bolzano.  Nella  domanda  le
concorrenti dovranno  obbligatoriamente  precisare  in  quale  lingua
(italiano o tedesco) intendano  sostenere  la  prova  concorsuale.  I
posti riservati, qualora non coperti,  saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti in ordine di graduatoria.  Resta  salvo  quanto  previsto
dall'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752. 
    3. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2013 - 2014. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie Speciale "Concorsi ed Esami". 

        
      
                               Art. 2 
 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
 
    1. Le partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi
superato gli anni ventotto; 
      d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di
polizia penitenziaria, in  conformita'  alle  disposizioni  contenute
negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, ed in particolare: 
    Requisiti fisici: 
      1) sana e robusta costituzione fisica; 
      2) altezza non inferiore a cm. 161. Il rapporto altezza - peso,
il tono e l'efficienza delle masse muscolari,  la  distribuzione  del
pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a
configurare  la  robusta  costituzione  e  la   necessaria   agilita'
indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia; 
      3) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie; 
      4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi con non meno di  5/10  nell'occhio  che  vede
meno; 
      5)  funzione  uditiva  con  soglia  audiometria   media   sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 -  4000  Hz,  all'esame  audiometrico  in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che  sente  di
meno  e  a  15  decibel   all'altro   (perdita   percentuale   totale
biauricolare entro il 20%); 
      6) l'apparato  dentario  deve  essere  tale  da  assicurare  la
funzione masticatoria e, comunque: 
        - devono essere presenti dodici denti frontali  superiori  ed
inferiori; 
        - e'  ammessa  la  presenza  di  non  piu'  di  sei  elementi
sostituiti con protesi fissa; 
        - almeno due coppie contrapposte per  ogni  emiarcata  tra  i
venti denti posteriori; 
        - gli elementi delle  coppie  possono  essere  sostituiti  da
protesi efficienti; 
        - il totale dei denti mancanti o sostituiti  da  protesi  non
puo' essere superiore a sedici elementi. 
    Costituiscono  causa  di  non  idoneita'   le   imperfezioni   ed
infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30  ottobre
1992, n. 443. 
    Requisiti attitudinali: 
      1) un livello evolutivo che consenta  una  valida  integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla  esperienza
di  vita,  ai  tratti  salienti  del  carattere  ed   al   senso   di
responsabilita'; 
      2) un controllo  emotivo  contraddistinto  dalla  capacita'  di
contenere i propri  atti  impulsivi  e  che  implichi  l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 
      3) una capacita' intellettiva che consenta di far  fronte  alle
situazioni  nuove  con  soluzioni  appropriate,  sintomatica  di  una
intelligenza  dinamico-pratica,  di  capacita'  di  percezione  e  di
esecuzione e delle qualita' attentive; 
      4) una adattabilita' che scaturisce dal grado di  socievolezza,
dalla predisposizione  al  gruppo,  ai  compiti  ed  all'ambiente  di
lavoro; 
      e) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
      f) essere in possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
previste dall'art. 35, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma  2,  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    2. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                       Esclusione dal Concorso 
 
 
    1. Sono escluse dal  concorso,  le  candidate  che  non  sono  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' le candidate che
non si presentino nel luogo, nel  giorno  e  nell'ora  stabilita  per
l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la  valutazione
delle qualita' attitudinali. 
    2. Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano  state
destituite dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione,  che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
    3. Non possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  siano  state
dichiarate  decadute   da   altro   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera  d)  dell'art.  127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per
l'accesso  al  ruolo  del   personale   del   Corpo   della   polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica  ed  attitudinale  al
servizio di polizia penitenziaria delle candidate. 
    5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti le
aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed  agli  accertamenti
concorsuali. 
    6.  Le  concorrenti  che  risultano,  ad   una   verifica   anche
successiva, in difetto  dei  prescritti  requisiti  sono  esclusi  di
diritto dal concorso con decreto del Direttore generale del personale
della formazione. 
    7. Non sono ammesse al concorso, le candidate che abbiano  svolto
servizio nelle Forze Armate esclusivamente come  volontari  in  ferma
breve (VFB), ovvero volontari in ferma annuale (VFA); 
    8.  Non  sono  ammesse  al  concorso  le  candidate  che  abbiano
partecipato ad altri concorsi indetti nell'anno 2012 per le  carriere
iniziali delle  altre  Forze  di  Polizia  ad  ordinamento  civile  e
militare e del Corpo Militare della Croce Rossa. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali forniti dalle  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti  la
gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per
le  candidate  ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione. Il mancato  adempimento  determina  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  dei
candidate. 
    4. Le candidate godono dei  diritti  di  cui  al  titolo  II  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei
confronti   del   Ministero   della    Giustizia    -    Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e della formazione - Servizio dei Concorsi, polizia  penitenziaria  -
Largo Luigi Daga n. 2, - 00164 - Roma, titolare del trattamento. 
    5.  Il  responsabile  del  trattamento  e'  il  dirigente   della
Direzione Generale del personale e  della  formazione  preposto  alla
gestione del Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando  la  procedura  informatica  disponibile  sul  sito   del
Ministero della giustizia 
    https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_1_6_1.wp?previsiousP
age=mg_1_6 & contentld=SCE797412_, 
    seguendo le istruzioni ivi specificate,  entro  e  non  oltre  il
termine di giorni trenta, decorrente dal giorno successivo alla  data
di pubblicazione del presente bando sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    2. Al termine della procedura di acquisizione  informatica  della
domanda  di  partecipazione  al  concorso,  le   candidate   dovranno
provvedere a stampare, attraverso l'apposita funzione, l'attestazione
di   avvenuta   acquisizione.   Tale    documento    dovra'    essere
obbligatoriamente  presentato  dalle  candidate,  per  la  successiva
sottoscrizione della domanda di ammissione  al  concorso,  il  giorno
della prova scritta d'esame, pena la non ammissione alla stessa. 
    3. Qualora negli ultimi tre giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione, sul citato sito  venisse  comunicata
l'indisponibilita'  del  sistema   informatico   in   questione,   le
candidate, nei termini di cui al primo  comma,  potranno  inviare  la
domanda, come da fac-simile  allegato  al  presente  bando,  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento,  presso  il  Ministero  della
giustizia  -  Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria   -
Direzione generale del personale e della formazione  -  Servizio  dei
Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
              Estratto della Documentazione di Servizio 
 
 
    1. Le candidate non  escluse  dovranno  produrre  all'atto  della
presentazione alla prova scritta prevista  dal  successivo  art.  10,
pena la non valutabilita' dei titoli, l'estratto della documentazione
di servizio, prevista dall'art. 1023, comma 3, del  d.lgs.  15  marzo
2010, n. 66, redatto come da fac-simile in  allegato  2,  secondo  le
seguenti modalita': 
      a) le candidate in posizione di congedo prima  del  termine  di
scadenza  di  presentazione  delle  domande  di   partecipazione   al
concorso, dovranno  presentare  l'estratto  della  documentazione  di
servizio (Allegato 2) rilasciato dall'ultimo Ente/Reparto di servizio
all'atto del congedo, il quale dovra' contenere esclusivamente i dati
relativi al servizio prestato quale volontario in ferma prefissata di
un anno (VFP1), ovvero in rafferma annuale e  dovra'  essere  firmato
dal Comandate del Corpo/Reparto  e  sottoscritto  dall'aspirante  per
presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti; 
      b)  le  candidate  in  servizio  al  termine  di  scadenza   di
presentazione delle domande di partecipazione al  concorso,  dovranno
richiedere l'estratto della documentazione di servizio  (Allegato  2)
al  Reparto/  Ente  di  appartenenza;  tale   documento,   contenente
esclusivamente i dati relativi alla  ferma  prefissata  di  un  anno,
chiuso  tassativamente  alla  data  di  scadenza   del   termine   di
presentazione delle domande, dovra' essere firmato dal Comandate  del
Corpo/Reparto e sottoscritto  dall'aspirante  per  presa  visione  ed
accettazione dei dati in esso contenuti. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                     Compilazione della domanda 
 
 
    1. Ciascuna concorrente nella domanda  di  partecipazione  dovra'
dichiarare: 
      a) il cognome ed  il  nome  (le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile); 
      b) la data ed il comune di nascita, nonche' il codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale e di non  avere
in corso procedimenti  penali  ne'  procedimenti  amministrativi  per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313.  In  caso  contrario,
dovranno indicare le condanne e  i  procedimenti  a  carico  ed  ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del  provvedimento  e
l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato  ovvero  quella  presso  la
quale penda un eventuale procedimento penale; 
      f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che  lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; 
      g) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      h) la posizione militare quale volontario in  ferma  prefissata
di un anno (VFP1), ovvero  in  rafferma  annuale,  con  l'indicazione
obbligatoria delle seguenti informazioni: 
        - Forza Armata ove presta o ha prestato  servizio  (Esercito,
Marina od Aeronautica); 
        - se in servizio o in congedo; 
        - date di decorrenza giuridica di arruolamento e  di  congedo
da VFP1 e dell'eventuale rafferma annuale, nonche' la denominazione e
la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio; 
      i) la  Forza  armata  (Esercito,  Marina  od  Aeronautica)  ove
svolgere  eventualmente  la  ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4),
segnalando l'ordine di preferenza; 
      l) se si  e'  stati  espulsi  dalle  Forze  Armate,  dai  Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3. 
    2. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale  possesso  di
titoli di preferenza di cui all'art. 5  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. Qualora  non  espressamente  dichiarati  nella  domanda
stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria concorsuale. 
    3. Le candidate in possesso dell'attestato di cui all'art. 4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.  752,  che
intendono concorrere ai posti riservati di cui  all'art.  1,  secondo
comma, dovranno, altresi', specificare la lingua, italiana o tedesca,
nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame, qualora
non specificata la  lingua,  l'esame  sara'  sostenuto  nella  lingua
italiana. 
    4. Le domande  dovranno  contenere  la  precisa  indicazione  del
recapito presso il quale si desidera che  l'Amministrazione  effettui
le comunicazioni relative al presente concorso.  Le  aspiranti  sono,
inoltre,  tenute  a  comunicare  tempestivamente   -   a   mezzo   di
raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero della giustizia
-  Dipartimento  dell'Amministrazione   penitenziaria   -   Direzione
generale del personale e della formazione  -  Servizio  dei  Concorsi
polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2  -  00164  Roma,  ogni
variazione di  indirizzo  o  recapito  presso  il  quale  si  intende
ricevere le comunicazioni del concorso. 
    5. Le aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella  domanda  di
conoscere che la data e il luogo di svolgimento della  prova  scritta
del  concorso  saranno  comunicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - "Concorsi ed esami " del 15
febbraio 2013 e che tale comunicazione avra'  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti. 
    6. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita'  nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata  da  inesatte
od incomplete indicazioni del  recapito  da  parte  delle  candidate,
ovvero  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  del
recapito stesso, ne' di eventuali disguidi postali non  imputabili  a
propria colpa. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                    Comunicazione alle aspiranti 
 
 
    1. Resta a carico di ogni candidata l'onere di verificare,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  4ª  Serie  Speciale,
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni. 
    2.  Ad  eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª  Serie  Speciale,  tutte  le
comunicazioni personali alle aspiranti avverranno in forma scritta. 
    3.   L'Amministrazione   penitenziaria    non    assume    alcuna
responsabilita'  nel  caso  di  dispersione  di   comunicazioni   e/o
ritardata  ricezione  da  parte  delle   candidate   di   avvisi   di
convocazione, derivanti da  inesatte  od  incomplete  indicazioni  di
recapito  da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure   tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi  postali  o  telegrafici  o  altre  cause  non
imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di  forza
maggiore. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  della  prova
d'esame di cui al successivo art. 10 del presente  decreto,  nominata
con decreto del Direttore generale del personale e della  formazione,
e' composta da un presidente scelto tra i  funzionari  con  qualifica
non inferiore a dirigente penitenziario e/o Ufficiale  del  disciolto
Corpo degli Agenti di Custodia e  da  altri  quattro  funzionari  del
ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica  non
inferiore  all'ottava  ovvero  un  funzionario   dell'Amministrazione
penitenziaria appartenente all'area III. 
    2. Svolge le funzioni di  segretario  un  funzionario  del  ruolo
direttivo del Corpo di polizia penitenziaria  ovvero  un  funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    4. Qualora il numero delle candidate superi il  numero  di  mille
unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. Le candidate, alle quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenute a presentarsi,  munite
di un valido documento di identificazione  (fotocopia  dello  stesso)
nonche'  della  documentazione  richiesta   all'art.   5,   comma   2
(attestazione di avvenuta acquisizione informatica della  domanda)  e
all'art. 6 (estratto della documentazione di servizio)  del  presente
bando, per sostenere la prova d'esame, il cui superamento costituisce
requisito necessario per la successiva  partecipazione  al  concorso,
nei  giorni  e  nell'ora  indicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed  Esami"  del  15
febbraio 2013, ovvero in quella  la  quale  la  stessa  avesse  fatto
rinvio.    Detto    avviso    sara'     disponibile     anche     sul
sito https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_1_6_1.wp?previsious
Page=mg_1_6 & contentld=SCE797412 . 
    2. La comunicazione di cui al comma 1 ha  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti nei confronti delle candidate. 
    3. Le candidate che non  si  presentino  nel  giorno  e  nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerate escluse dal concorso. 
    4. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su  una  serie
di domande a risposta sintetica o  a  scelta  multipla,  relative  ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo. 
    5. Ai fini della  predisposizione  delle  domande  a  risposta  a
scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi  della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 
    6.  La  Commissione  stabilisce  preventivamente  i  criteri   di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 
    7. La durata della prova e' stabilita dalla Commissione  all'atto
della predisposizione delle serie di domande da somministrare. 
    8. La prova si  intende  superata  dalle  candidate  che  abbiano
riportato la votazione di almeno sei decimi. 
    9. Ferma restando la riserva di cui  all'art.  1,  comma  2,  del
presente bando, sono ammesse a sostenere gli accertamenti di  cui  al
successivo art. 12, le candidate risultate idonee alla prova  scritta
e classificatisi tra le prime 132 in ordine di merito. Sono, inoltre,
ammesse le candidate che abbiano riportato lo stesso punteggio  delle
concorrenti collocatesi all'ultimo posto.  Qualora  il  numero  delle
idonee al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 12
e 13 risulti inferiore al numero dei posti  a  concorso,  ovvero  per
ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute,  l'Amministrazione,  si
riserva  la  facolta'  di  convocare  un'ulteriore   aliquota   delle
candidate risultate idonee alla prova culturale. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                Modalita' di svolgimento della prova 
 
 
    1. Durante la prova d'esame, e' fatto divieto alle  candidate  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  o
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
    2. Nel corso della prova e' vietato  alle  candidate  di  portare
seco carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere,
calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro  e
con l'esterno. 
    3. La candidata che contravviene a tali disposizioni  e'  esclusa
dal concorso. 
    4. L'esito della prova  culturale  e'  pubblicato  sul  sito  del
Ministero                      della                       Giustizia,
https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_1_6_1.wp?previsiousPage=
mg_1_6 & contentld=SCE797412. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. Dopo aver superato la prova d'esame, le candidate non  escluse
dalla partecipazione al concorso, nell'ambito  dell'aliquota  di  cui
all'art. 10, comma 9, sono tenute a sottoporsi, nel luogo, giorno  ed
ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla  visita  medica
per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
Commissione composta ai sensi  del  terzo  comma  dell'art.  106  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443  anche  da  medici  del
Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del  Ministero
della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui  al
secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo 443/92. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area III. 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  le
candidate sono sottoposte  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    5.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato. 
    6. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  la  candidata  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    7. La Commissione medica di seconda istanza e' composta ai  sensi
del quarto comma dell'art. 107 del  decreto  legislativo  30  ottobre
1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti  medici
individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma  dell'art.
120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    8. Il giudizio di idoneita' o di  non  idoneita'  espresso  dalla
Commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal Direttore generale del personale e della formazione. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  Le  candidate  che   risultino   idonee   agli   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposte alle prove attitudinali da  parte  di
una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario o  Ufficiale
del disciolto Corpo degli Agenti  di  Custodia,  e  composta  da  due
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto  Corpo
degli Agenti di  Custodia  con  qualifica  non  inferiore  all'ottava
aventi il titolo di perito selettore e  da  due  psicologi  o  medici
specializzati in psicologia individuati ai sensi  dell'art.  126  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,  n.  230.  Le
funzioni di segretario sono svolte da un  funzionario  del  Corpo  di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore  all'ottava  ovvero
da un  funzionario  dell'Amministrazione  penitenziaria  appartenente
all'area terza. 
    2. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
della candidata allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 
    3. Le prove consistono in una serie di test  sia  collettivi  sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. 
    4. I  test  predisposti  dalla  Commissione  sono  approvati  con
decreto del  Ministro  della  Giustizia  su  proposta  del  Capo  del
Dipartimento. 
    5. Avverso  al  giudizio  di  non  idoneita'  la  candidata  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    6. Il nuovo accertamento e'  effettuato  da  una  Commissione  di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta  da  due
dirigenti medici in qualita' di componenti, individuabili secondo  le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120  del  citato  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in  sede
di accertamento delle  qualita'  attitudinali  dalla  commissione  di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non  idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore generale del personale e della formazione. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                    Documentazione Amministrativa 
 
 
    1.  Alle  candidate  risultate  idonee  verranno  consegnati  due
modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione penitenziaria: 
      a)  un  modello  di  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua  parte
dal  candidato  e  consegnato  in  sede  di  esame  di   accertamento
psico-fisico ed attitudinale,  unitamente  a  copia  fotostatica  del
proprio documento d'identita', con il quale egli attesti i  requisiti
per la  partecipazione  alle  riserve  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso  e  quelli  necessari  per  dimostrare  il
possesso di eventuali  titoli  di  precedenza  e/o  preferenza  nella
nomina, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
      b) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti
per l'assunzione medesima. 
    Non e' ammesso il  riferimento  a  documenti  prodotti  in  altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della Giustizia. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. La Commissione di cui all'art. 9 redige per le sole  aspiranti
idonee alla prova scritta da avviare agli  accertamenti  psico-fisici
ed attitudinali, la graduatoria di merito secondo: 
      a) il punteggio conseguito nella prova d'esame; 
      b) i titoli di seguito  indicati,  tratti  dall'estratto  della
documentazione di servizio  di  cui  al  fac-simile  in  allegato  2,
rilasciata dalle competenti Autorita' Militari: 
        - valutazione del periodo di servizio svolto in  qualita'  di
Volontario in ferma prefissata di un anno; 
        - missioni in teatro operativo fuori area; 
        -    valutazione    relativa    all'ultima     documentazione
caratteristica; 
        - riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
        - titoli di studio; 
        - conoscenza accertata secondo standard NATO, di una  o  piu'
lingue straniere; 
        -      esito      dei      concorsi      di       istruzione,
specializzazioni/abilitazioni conseguite; 
        -   numero   e   tipo   delle   specializzazioni/abilitazioni
conseguite; 
        - eventuali altri attestati e brevetti. 
    2. I  titoli  sopra  indicati  sono  tratti  dall'estratto  della
documentazione di servizio, di cui al precedente art.  6,  rilasciato
dalle competenti Autorita' Militari. 
    3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante  il
periodo prestato dalle candidate quali volontari in ferma  prefissata
di un anno (VFP1), posseduti alla data di scadenza  di  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. 
    4.  Nell'ambito  delle   suddette   categorie,   la   Commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da  attribuire  a  ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
    5. La valutazione dei titoli e' effettuata  nei  confronti  delle
sole candidate che, superata la prova scritta d'esame, sono convocate
agli accertamenti psico-fisici ed  attitudinali  nei  limiti  di  cui
all'art. 10, comma 9. 
    6. I titoli valutati ed i relativi  punteggi  sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della Commissione, che fanno parte integrante  degli  atti
del concorso. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                      Approvazione Graduatoria 
 
 
    1. Il  Direttore  generale  del  personale  e  della  formazione,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara le vincitrici e le idonee
del concorso, sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego. 
    2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del D.  P.
R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 
    3. La graduatoria delle vincitrici e delle idonee  e'  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia con avviso  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie Speciale "Concorsi ed Esami". 
    4. Dalla data di pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le impugnazioni previste dalla legge. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                          Nomina vincitrici 
 
 
    1. Delle concorrenti giudicate idonee, fatta salva la riserva  di
posti di  cui  all'art.  1,  comma  2  ,  utilmente  collocate  nella
graduatoria: 
      a) n. 26 candidate, saranno nominate allievi agenti  del  ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse  direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando  il
completamento della ferma prefissata di un anno; 
      b) n. 18 candidate, saranno nominate allievi agenti  del  ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse  direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver  prestato
servizio nelle  Forze  Armate  in  qualita'  di  volontari  in  ferma
prefissata quadriennale. 
    2. Le candidate di  cui  al  comma  1,  lettera  a)  che  non  si
presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede  e  nel  termine
loro assegnato per la frequenza del prescritto corso  di  formazione,
saranno dichiarate decadute dalla nomina  e  saranno  sostituite,  in
ordine  di  graduatoria,  dalle  candidate  vincitrici  di   cui   al
precedente comma 1, lettera b). 
    3. Analoga procedura verra' seguita, a cura del  Ministero  della
difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, per sostituire
le idonee vincitrici destinate all'incorporamento nelle Forze  Armate
per la prevista ferma prefissata  quadriennale  (VFP4),  che  non  si
dovessero presentare per il compimento della citata ferma. 
    4. La  nomina  delle  vincitrici  e'  disposta  con  decreto  del
Direttore generale del personale e della formazione 
    5. Le vincitrici di cui al comma  1,  lett.  a)  sono  ammesse  a
frequentare il  corso  di  formazione  professionale  previsto  dalle
disposizioni vigenti. 
    6. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  18,  comma  2,  del
presente bando, le vincitrici di  cui  al  comma  1,  lett.  b)  sono
ammesse a frequentare il corso di formazione  professionale  previsto
dalle  disposizioni  vigenti  al  termine  della   ferma   prefissata
quadriennale. 
    7. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  ed
operative degli istituti penitenziari. 
    8. Le candidate dichiarate vincitrici del concorso, superati  gli
esami  di  fine  corso,  devono  permanere  nella   sede   di   prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
    9. Le  candidate  dichiarate  vincitrici  dei  posti  di  cui  al
precedente art. 1,  comma  2,  sono  assegnate  come  prima  sede  di
servizio ad Istituti e servizi posti nella provincia di Bolzano. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
Ammissione dei volontari alla  ferma  prefissata  quadriennale  nelle
                            Forze Armate 
 
 
    1. La graduatoria di merito  sara'  inviata,  a  cura  di  questa
Amministrazione, al Ministero della difesa - Direzione  Generale  per
il Personale Militare. 
    2. Le candidate di cui al precedente art. 17, comma 1, lett.  b),
saranno ammesse a svolgere la ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)
nelle Forze Armate. Nell'ultimo semestre  della  predetta  ferma,  le
candidate saranno convocate per  la  verifica  del  mantenimento  dei
requisiti psico-fisici, nonche' di quelli morali e  di  condotta.  Le
candidate  giudicate  non  idonee  saranno  dichiarate  escluse   dal
concorso. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo degli Organi di
tutela. 
      Roma, 7 novembre 2012 
 
                                  Il direttore generale: Turrini Vita