Concorso per 6300 tenenti in forma prefissata (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 6300
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 96 del 07-12-2012
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO Bando di reclutamento, per il 2013, di 6.300 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito italiano. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 07-12-2012
Data Scadenza bando 13-08-2013
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO
Bando di reclutamento, per il  2013,  di  6.300  volontari  in  ferma
  prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito italiano. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente "norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  "misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa"  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro della  Difesa  1°  settembre  2004,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata  di  un  anno  (VFP  1)  dell'Esercito,  della  Marina   e
dell'Aeronautica; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare e  successive  modifiche  e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare e  successive  modifiche  e
integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare,  e  l'articolo  2186  che  fa
salva l'efficacia dei decreti ministeriali non  regolamentari,  delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero della Difesa, del Segretariato Generale  della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  "disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  Armate  e  di
Polizia"; 
    Considerato  che  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Visto il decreto legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visti i fogli n. 3848 Cod. id. RESTAV3 Ind. cl. 5.2.11/6 in  data
29 agosto 2012 e n. 4431 Cod. id. RESTAV3  Ind.  cl.  05.02.11/06  in
data 31 ottobre 2012 dello Stato Maggiore  dell'Esercito,  contenenti
gli  elementi  di  programmazione  per  il  reclutamento  dei  VFP  1
dell'Esercito per il 2013; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD 0075151 del 12 settembre 2012, con il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2013; 
    Visto il decreto ministeriale 22  giugno  2011  -registrato  alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n.  356-
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
DGPM; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la propria nomina a Direttore Generale per  il  Personale
Militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti disponibili 
 
 
    1. Per il 2013 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di  6.300
VFP 1, ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento: 
      a) 1° blocco, con prevista incorporazione  nel  mese  di  marzo
2013,  2.100  posti.  La  domanda  di  partecipazione   puo'   essere
presentata dal 10 dicembre 2012 all'8 gennaio 2013, per i nati dall'8
gennaio 1988 all'8 gennaio 1995, estremi compresi; 
      b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel  mese  di  giugno
2013,  1.700  posti.  La  domanda  di  partecipazione   puo'   essere
presentata dal 14 gennaio 2013 al 12 febbraio 2013, per i nati dal 12
febbraio 1988 al 12 febbraio 1995, estremi compresi; 
      c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre
2013,  1.300  posti.  La  domanda  di  partecipazione   puo'   essere
presentata dal 25 marzo 2013 al 23 aprile 2013, per  i  nati  dal  23
aprile 1988 al 23 aprile 1995, estremi compresi; 
      d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di  dicembre
2013,  1.200  posti.  La  domanda  di  partecipazione   puo'   essere
presentata dal 15 luglio 2013 al 13 agosto 2013, per i  nati  dal  13
agosto 1988 al 13 agosto 1995, estremi compresi. 
    2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun  blocco  e'  riservato
alle categorie previste nell'articolo 702 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66 e indicate nel modello di domanda di partecipazione
pubblicato nel portale  dei  concorsi  on-line  del  Ministero  della
Difesa. In caso di mancanza,  anche  parziale,  di  candidati  idonei
appartenenti alle suindicate categorie  di  riservatari,  i  relativi
posti saranno devoluti agli altri  concorrenti  idonei  dello  stesso
blocco. 
    3. Le domande, con indicata la  preferenza  all'arruolamento  per
uno specifico blocco,  devono  essere  presentate,  entro  i  termini
previsti, secondo la modalita' specificata nel successivo articolo 4. 
    4. E' ammessa la presentazione di  domande  di  reclutamento  per
piu' blocchi, purche' non immediatamente successivi  e  nel  rispetto
delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, se  necessario,  l'Amministrazione
della   Difesa   ne   dara'   immediata   comunicazione   nel    sito
www.persomil.difesa.it, che avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti per gli interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione
provvedera' a formalizzare la citata  comunicazione  mediante  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  coloro  che  sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c) aver compiuto il 18° anno di  eta'  e  non  aver  superato  il
giorno del compimento del 25° anno di eta'; 
    d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica; 
    f) possesso del diploma di istruzione secondaria di  primo  grado
(ex scuola media inferiore). L'ammissione  dei  candidati  che  hanno
conseguito  un   titolo   di   studio   all'estero   e'   subordinata
all'equipollenza  del  titolo  stesso  rilasciata   da   un   ufficio
scolastico regionale o provinciale a loro scelta,  con  riportato  il
giudizio  sintetico  (ottimo,  distinto,  buono,  sufficiente)  o  la
votazione; 
    g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    h) aver tenuto condotta incensurabile; 
    i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle  istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    j) idoneita' psico-fisica  e  attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze Armate in qualita' di VFP 1; 
    k) esito negativo agli accertamenti diagnostici  per  l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
    l) statura non  inferiore  a  m.  1,65,  se  candidati  di  sesso
maschile, e statura non inferiore a m. 1,61, se  candidate  di  sesso
femminile; 
    m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate. 
    2. Tutti i requisiti sopra  indicati  dovranno  essere  posseduti
fino alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione  delle
domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta  eccezione  per  quello
dell'eta',  fino  alla  data  di   effettiva   incorporazione,   pena
l'esclusione dal reclutamento. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 
 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i  costi  e  i  tempi
delle procedure concorsuali, la  procedura  di  reclutamento  di  cui
all'articolo 1 del presente bando sara' gestita  tramite  il  portale
dei concorsi on-line  del  Ministero  della  Difesa  (nel  prosieguo:
portale dei concorsi),  raggiungibile  attraverso  il  sito  internet
www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line  Difesa,
ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare  la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita'  indicate  nel
successivo articolo 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM  o
dai Centri Documentali dalla  stessa  delegati  alla  gestione  della
procedura concorsuale. 
    3. Per poter accedere al portale, i concorrenti  dovranno  essere
in possesso di apposite chiavi di  accesso  che  saranno  fornite  al
termine di una procedura guidata  di  accreditamento  necessaria  per
attivare il proprio univoco profilo sul portale medesimo. 
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
accreditamento con una delle seguenti modalita': 
    a) fornendo un indirizzo di  posta  elettronica,  una  utenza  di
telefonia  mobile  (intestata  al  concorrente  stesso   o   da   lui
utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in  corso
di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; 
    b) mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta  nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento  elettronica  rilasciata
da un'Amministrazione  dello  Stato  (decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'articolo 66, comma 8
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    c)  mediante  smart  card  e  credenziali  della  propria   firma
digitale. Le informazioni necessarie a guidare  i  concorrenti  nella
procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel
corso della stessa. 
    5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali  i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda,  a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di  volta  in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina  iniziale
del portale dei concorsi. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra'  essere  compilata
necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi  altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di scadenza di presentazione fissato  per  ciascun
blocco. 
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo sul portale dei  concorsi,  scegliere  il
concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la
domanda di partecipazione. 
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata  in  un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile  effettuare  lo  scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. 
    I   concorrenti,   prima   dell'inoltro    della    domanda    di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine  (file  in
formato  PDF)   del   certificato   medico   attestante   l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica in corso di validita', da  allegare
alla domanda di partecipazione. 
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido  come
ricevuta di presentazione della domanda,  dovra'  essere  stampato  e
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di  esibirlo,
all'occorrenza, all'atto  della  presentazione  presso  i  Centri  di
Selezione  indicati  dalla  Forza  Armata  per   l'accertamento   dei
requisiti psicofisici e attitudinali. Dopo l'invio della  domanda,  i
concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa. 
    Con l'invio della domanda  tramite  il  portale  si  conclude  la
procedura della  presentazione  della  stessa  e  i  dati  sui  quali
l'Amministrazione  effettuera'  la  verifica  del  possesso  sia  dei
requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito,  di
preferenza e di precedenza, nonche'  del  diritto  alla  riserva  dei
posti, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di  quanto
dichiarato nella domanda potranno essere inviate dai concorrenti  con
le modalita' indicate nel successivo articolo 5. 
    5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via  telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che
il candidato  abbia  effettuato  la  procedura  di  registrazione  al
portale dei  concorsi  non  saranno  prese  in  considerazione  e  il
candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 
    6. In  caso  di  un'avaria  temporanea  del  sistema  informatico
centrale di acquisizione delle domande on-line che  si  verifichi  in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato  di  un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema  stesso.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale  dei  concorsi  on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto  previsto  dal  successivo
articolo 5. 
    In tal  caso,  resta  comunque  invariata  rispetto  all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle  domande  (di  cui  al
precedente comma 1) la data relativa al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente articolo 2. 
    7.  Qualora  l'avaria  del  sistema   informatico   centrale   di
acquisizione delle domande on-line sia  tale  da  non  consentire  un
ripristino della procedura in tempi rapidi,  la  DGPM  provvedera'  a
informare   i   candidati   con   avviso    pubblicato    nel    sito
www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue: 
    a) il cognome, il nome e il sesso; 
    b) la data e il luogo di nascita; 
    c) il codice fiscale; 
    d) la residenza; 
    e) il possesso della cittadinanza italiana; 
    f) il godimento dei diritti civili e politici; 
    g) il possesso del diploma  di  istruzione  secondaria  di  primo
grado (ex scuola media  inferiore)  e  il  giudizio  o  la  votazione
conseguiti al termine di detto ciclo di studi, validi ai  fini  della
formazione  della  graduatoria  di  cui  al  successivo  articolo  9,
unitamente  all'indirizzo  dell'Istituto  scolastico  ove  e'   stato
conseguito il diploma stesso; 
    h)  l'eventuale  possesso  di  titoli  di  merito,  preferenza  o
precedenza di cui al successivo articolo 10; 
    i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla  riserva
dei posti di cui all'articolo 1, comma 2; 
    j) di non essere stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    k) di  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica; 
    l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    m) di aver tenuto condotta incensurabile; 
    n)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
    o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti  da
non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in  una
selezione  psico-fisica  e  attitudinale,  prevista  dal   precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per  l'accesso  a  una
delle carriere iniziali dell'Esercito; 
    p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate. 
    Inoltre, dovranno indicare nella domanda: 
    q) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative; 
    r) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
Armate, segnalate in ordine di preferenza; 
    s) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio  presso
i Reparti/Comandi ubicati in quattro regioni segnalate in  ordine  di
preferenza; 
    t) l'eventuale gradimento a prestare servizio presso  Reparti  di
paracadutisti dell'Esercito. In  tal  caso  gli  arruolandi  potranno
essere destinati per l'espletamento del servizio, a prescindere dalle
regioni  segnalate,  a  unita'  di  paracadutisti  sulla  base  delle
esigenze pianificate dalla Forza Armata per ciascun blocco; 
    u)  di  accettare,  in  caso  di   ammissione   all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnati in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza Armata e di essere disposti a  essere  impiegati  su  tutto  il
territorio nazionale e all'estero; 
    v)  l'eventuale  gradimento  a  prestare  servizio  nelle  truppe
alpine; 
    w)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del   bando   di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con la modalita' indicata
nel  precedente  comma  4,  il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. Le domande di reclutamento dei candidati dichiarati idonei ma
non risultati utilmente collocati in  graduatoria  per  il  1°  e  2°
blocco saranno trasportate al blocco non immediatamente successivo  e
quindi, rispettivamente, al 3° e 4° blocco. Le  domande  non  saranno
trasportate in caso di  intervenuta  esclusione  dalla  procedura  di
reclutamento o di avvenuta incorporazione  dei  candidati  a  seguito
dell'attuazione delle procedure di cui ai successivi  articoli  13  e
14. 
    11. I candidati  che,  convocati  per  l'incorporazione,  non  si
presenteranno presso i  Reggimenti  addestrativi  o  che  daranno  le
dimissioni  entro  i  termini  previsti,  potranno  presentare  nuova
domanda  di  partecipazione  per   un   blocco   non   immediatamente
successivo. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite  il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale  sezione  sara'  suddivisa  in  un'area  pubblica
relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  collettivo  (avvisi  di
modifica del bando, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili  le  comunicazioni  di  carattere  personale  relative  a
ciascun  concorrente.  Della  presenza  di   tali   comunicazioni   i
concorrenti  riceveranno  notizia   mediante   messaggio   di   posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento,
ovvero con sms. Le comunicazioni  di  carattere  collettivo  inserite
nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di  notifica
a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 
    Per ragioni di  carattere  organizzativo  tali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta  e  indicata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica della sezione relativa alle comunicazioni  nel  portale  dei
concorsi saranno anche pubblicate nei siti  www.persomil.difesa.it  e
www.esercito.difesa.it. 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   situazioni   dichiarate   nella   domanda   di
partecipazione, entro il termine di presentazione di cui all'articolo
4, comma 1, nonche'  eventuali  ulteriori  comunicazioni  (variazioni
della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta  elettronica,
dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante  messaggio  di
posta         elettronica          certificata          all'indirizzo
persomil@postacert.difesa.it  ovvero  mediante  messaggio  di   posta
elettronica   all'indirizzo   persomil@persomil.difesa.it.   A   tale
messaggio dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in
formato PDF) di  un  valido  documento  di  identita'  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato. 
    4.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  segnalazioni  di  variazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da  parte
dei candidati. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
 
    Per ogni blocco, il reclutamento si svolge  secondo  le  seguenti
fasi: 
    a) inoltro delle domande secondo la  modalita'  gia'  specificata
nell'articolo 4; 
    b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica,  da  parte
del Centro Documentale competente, dei requisiti di cui  all'articolo
2, comma 1 fatta eccezione per quelli relativi: 
    al possesso della statura minima e dell'idoneita' psico-fisica  e
attitudinale; 
    agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      c)  esclusione  dal   reclutamento,   da   parte   dei   Centri
Documentali, dei candidati carenti  di  detti  requisiti,  tranne  di
quelli privi dei requisiti di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettere
g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di
condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM; 
    d) accertamento,  da  parte  dei  Centri  Documentali,  ai  sensi
dell'articolo 71 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, del contenuto  delle  autocertificazioni  rese
dai candidati nelle domande; 
    e) svolgimento degli accertamenti di competenza  da  parte  della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione  valutatrice
di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a); 
    f) valutazione, da parte della predetta commissione  valutatrice,
dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati nel diploma  di
istruzione secondaria di primo grado e formazione  della  graduatoria
degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito; 
    g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo articolo
10 e formazione della relativa graduatoria; 
    h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria  di  cui
alla precedente lettera g) presso  i  Centri  di  Selezione  indicati
dalla Forza Armata per  l'accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'
psico-fisica e attitudinale; 
    i) formazione, da  parte  della  commissione  valutatrice,  della
graduatoria di merito dei candidati risultati idonei  e/o  in  attesa
dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
    j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM; 
    k) assegnazione ai vari Reparti della Forza Armata da parte dello
Stato Maggiore dell'Esercito e incorporazione dei candidati utilmente
collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera j); 
    l) decretazione dell'ammissione dei  candidati  incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito; 
    m) eventuale decadenza  dalla  ferma  contratta  degli  arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
    a) presentate da candidati carenti dei  prescritti  requisiti  di
partecipazione; 
    b)  inoltrate  con  modalita'   difformi   da   quella   indicata
nell'articolo 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento
la procedura di accreditamento indicata nell'articolo 3; 
    c) prive della copia per  immagine  (file  in  formato  PDF)  del
certificato  medico  attestante  l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica in corso di validita'; 
    d)  contenenti  dichiarazioni  non  veritiere  in  relazione   al
giudizio o alla votazione conseguiti con  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di  preferenza  e  di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 
    2. I Centri Documentali sono delegati dalla DGPM: 
    a) allo svolgimento delle  operazioni  inerenti  all'accertamento
dei  requisiti  previsti  dall'articolo  2,  comma   1   nei   limiti
specificati dall'articolo 6, lettera b)  e  a  effettuare  le  dovute
esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h)
e i) e  dell'assenza  di  sentenze/decreti  penali  di  condanna  per
delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma  1,  lettera
d) del presente articolo; 
    b) a non ammettere le domande di  candidati  gia'  esclusi  dalla
DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento; 
    c) ad accertare che le domande siano corredate del certificato di
idoneita'  all'attivita'  sportiva   agonistica,   escludendo   dalla
procedura di reclutamento i candidati che ne risultano  privi  o  che
non lo hanno presentato o che lo  hanno  presentato  fuori  corso  di
validita' o che ne hanno presentato uno irregolare. 
    Gli stessi Centri  Documentali  provvederanno  alla  notifica  ai
candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione. 
    3. Le commissioni di cui  al  successivo  articolo  8,  comma  1,
lettera b) provvederanno a escludere i candidati giudicati: 
    inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
    positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    4. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    5.  Se  l'esclusione  deriva  da  dichiarazioni  non   veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'articolo 76 del  decreto
del Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  alla
Procura della Repubblica  competente  per  territorio  e  non  potra'
presentare domanda di partecipazione per i successivi blocchi. 
    6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    7. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento  di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e'  previsto  -  ai  sensi  della  normativa
vigente - il contributo unificato di  euro  600,00),  rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla data di  notifica  del  provvedimento  di
esclusione. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione valutatrice; 
    b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    b) quattro Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, membri; 
    c)  due  Ufficiali  di  grado  non  inferiore  a  Tenente  ovvero
Funzionari Amministrativi, designati dalla DGPM, membri; 
    d) un Sottufficiale di grado non inferiore a  Maresciallo  ovvero
Assistente  Amministrativo,  appartenente  all'Amministrazione  della
Difesa, segretario senza diritto di voto. 
    3. Le commissioni di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  b)
saranno insediate presso i Centri di Selezione indicati  dalla  Forza
Armata. Esse saranno composte da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente, membro; 
    c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di  grado
non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo  civile  abilitato  alla
professione,  appartenente   all'Amministrazione   della   Difesa   o
convenzionato, ovvero un  Ufficiale  perito  selettore  attitudinale,
membro; 
    d) un Ufficiale ovvero Sottufficiale di  grado  non  inferiore  a
Maresciallo, membro; 
    e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                Selezione dei candidati da ammettere 
                alla valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la
graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di
merito sulla base del  giudizio  o  della  votazione  conseguiti  nel
diploma  di  istruzione  secondaria  di  primo  grado,  assegnando  i
seguenti punteggi: 
    a) ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
    b) distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
    c) buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
    d) sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1. 
    2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria  entro  i  seguenti  numeri
massimi di collocazione utile: 1° blocco: 20.000; 2° blocco:  20.000;
3° blocco: 20.000; 4° blocco: 20.000. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli  preferenziali,  di  cui  all'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    5. Per ogni blocco, la graduatoria  dei  candidati  da  ammettere
alla valutazione dei titoli  di  merito  sara'  pubblicata  nel  sito
www.persomil.difesa.it 

        
      
                               Art. 10 
 
 
       Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 
 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la
graduatoria  di  merito  dei  candidati  utilmente  collocati   nella
graduatoria  prevista  dall'articolo  9,  provvedendo  a  sommare  il
precedente punteggio con quello dei seguenti titoli di merito: 
      a) titoli previsti dall'articolo 8, comma  2,  lettera  a)  del
decreto del Ministro della Difesa 1° settembre 2004: 
    1) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2; 
    2) patente di guida civile B o superiore: punti 1; 
    3) porto d'armi: punti 1; 
      b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento: 
    1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 7; 
    2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con  il  punteggio
di cui al precedente punto 1) della lettera b): punti 6; 
    3)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai  precedenti
punti 1) e 2) della lettera b): punti 5; 
    4)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui  ai  precedenti
punti 1), 2) e 3) della lettera b): punti 4; 
    5) diploma di istruzione  secondaria/qualifica  (triennale),  non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2),  3)  e
4) della lettera b): punti 3; 
    6) attestato  di  formazione  professionale  rilasciato  da  Enti
statali o regionali legalmente riconosciuti, non  cumulabile  con  il
punteggio di cui ai precedenti punti  1),  2),  3),  4)  e  5)  della
lettera b): punti 1; 
    7) maestro di sci: punti 4; 
    8) guida alpina, non  cumulabile  con  il  punteggio  di  cui  al
precedente punto 7) della lettera b): punti 4; 
    9) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 7) e 8) della lettera b): punti 2,5; 
    10) istruttore o aiuto istruttore del Club alpino italiano: punti
2; 
    11) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o
di  nuoto   per   salvamento,   rilasciato   da   Enti   riconosciuti
dall'Amministrazione della Difesa: punti 1,5; 
    12) patente nautica: punti 1; 
    13) brevetto di equitazione per sport olimpici  rilasciato  dalla
Federazione italiana sport equestri: punti 1; 
    14) aver svolto per  almeno  10  mesi  il  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 1; 
    15) corsi di abilitazione basic life support (BLS) e  basic  life
support-defibrillation (BLSD), non cumulabile con il punteggio di cui
al precedente punto 11) della lettera b): punti 0,5. 
      2.  A  parita'  di  punteggio,  la  precedenza  sara'  data  ai
candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
successive modificazioni. 
      3. In caso di ulteriore parita', sara' data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
      4. I candidati idonei ma non risultati vincitori per il 1° e 2°
blocco, per i quali e' stata operata la procedura del trasporto delle
domande ai sensi dell'articolo 4, comma 10,  saranno  inseriti  nella
graduatoria di merito, rispettivamente, del 3° e  4°  blocco  con  il
punteggio gia' conseguito in quello di provenienza,  salvo  ulteriore
punteggio attribuito con l'integrazione di eventuali titoli di cui al
successivo comma 5. 
      5. E' data facolta', esclusivamente  ai  candidati  di  cui  al
precedente comma 4,  di  integrare  eventuali  titoli  di  merito  in
possesso attraverso il medesimo modello di domanda di  partecipazione
pubblicato nel portale dei concorsi, da  inoltrare  entro  lo  stesso
termine di scadenza  stabilito  per  il  blocco  al  quale  si  viene
trasportati, sempre secondo la modalita' indicata nell'articolo 4. 
      6. Per ogni blocco, la graduatoria di merito dei  candidati  da
ammettere alla fase degli accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali
sara' pubblicata nel sito www.persomil.difesa.it. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
              Accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
 
    1. I Centri Documentali sono  delegati  dalla  DGPM  a  convocare
presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata i  candidati
per  l'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   e   attitudinali,
attingendo dalla graduatoria di cui al precedente articolo 10 entro i
limiti di seguito indicati: per  il  1°  blocco:  5.250;  per  il  2°
blocco: 4.250; per il 3° blocco: 3.250; per il 4°  blocco:  3.000.  I
candidati  che  non  si  presenteranno  nei  tempi  stabiliti   dalla
comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche  nei  giorni   successivi   al   primo,   saranno   considerati
rinunciatari. 
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui  al  precedente  comma  1,  su  richiesta  dello  Stato  Maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nella graduatoria di cui al  precedente  articolo
10, presso i Centri di Selezione  indicati  dalla  Forza  Armata  per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  attitudinale,  fino  al
raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco. 
    3. I candidati devono presentarsi agli accertamenti  psico-fisici
e attitudinali, pena l'esclusione dal reclutamento, con: 
    a)  originale  o  copia  autenticata   del   certificato   medico
attestante l'idoneita' all'attivita' agonistica sportiva in corso  di
validita'; 
    b) documento  di  identita'  in  corso  di  validita'  munito  di
fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; 
    c) se in possesso di  titolo  di  studio  conseguito  all'estero:
copia conforme dell'attestazione di equipollenza  del  titolo  stesso
rilasciata da un ufficio  scolastico  regionale  o  provinciale,  con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione; 
    d)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi precedenti
la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno, dei
seguenti esami: 
    emocromo completo; 
    VES; 
    glicemia; 
    creatininemia; 
    trigliceridemia; 
    colesterolemia; 
    bilirubina totale e frazionata; 
    gamma GT; 
    transaminasemia (GOT e GPT); 
    attestazione del gruppo sanguigno; 
    e)  certificato  di  stato  di  buona  salute  che   attesti   la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal proprio medico  in
data non  anteriore  a  sei  mesi  precedenti  la  visita  e  redatto
conformemente all'allegato A al presente bando; 
    f)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura pubblica o privata accreditata  con  il  SSN  in  data  non
anteriore a sei mesi  precedenti  la  visita,  dell'analisi  completa
delle urine con esame del sedimento; 
    g)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data
non anteriore a tre mesi precedenti la visita, dell'esame dei markers
virali: dell'epatite B (HBsAg, HBsAb, HBeAg, anti HBe,  anti  HBc)  e
dell'epatite C (anti HCV). Copia del referto dei markers dell'epatite
B dovra' essere conservata dal candidato per la successiva  consegna,
se arruolato, all'Ente di incorporazione; 
    h) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica  o  privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita, attestante l'esito del test di accertamento della positivita'
per anticorpi per HIV; 
    i) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica  o  privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita, attestante l'analisi delle urine per la ricerca dei  seguenti
cataboliti  urinari  di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope:
anfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la
facolta' per l'Amministrazione della Difesa di sottoporre a drug test
i vincitori dei concorsi dopo l'incorporazione  presso  i  Reggimenti
addestrativi; 
    j) se concorrenti di sesso femminile: 
    originale o copia  conforme  del  referto  di  ecografia  pelvica
eseguita presso struttura sanitaria pubblica  o  privata  accreditata
con il SSN in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita; 
    originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con
esito negativo  -  in  quanto  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare  (art.  580,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90)  -  eseguito  presso  struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata  con  il  SSN  in  data  non
anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita. 
    I candidati, se ne sono  in  possesso,  potranno  produrre  anche
eventuali esami radiografici del torace. 
    Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e  attitudinali,
presa visione della documentazione sanitaria  elencata  nel  presente
articolo, rinvieranno i candidati a data successiva  ove  rilevassero
cause di  incompletezza  nella  documentazione  sanitaria  presentata
relativa a: 
    esami ematochimici di cui al comma d); 
    markers virali di cui al comma g); 
    drug test di cui al comma i). 
    4.  Le  commissioni   per   gli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali, presa visione della documentazione  sanitaria  elencata
al precedente comma, oltre a sottoporre il  candidato  a  una  visita
medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione  dei  dati
antropometrici, disporranno l'esecuzione  dei  seguenti  accertamenti
specialistici e strumentali: 
      a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorino; 
      d) valutazione della personalita'  previa  somministrazione  di
appositi test, colloquio  psicologico  e,  se  necessaria,  eventuale
visita psichiatrica; 
      e) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool; 
      f)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso  l'esame  radiologico)
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica  e  medico
legale del concorrente, da effettuare anche  presso  altre  strutture
sanitarie. 
    In  sede  di  visita  medica  generale  le  commissioni  per  gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali  giudicheranno  inidoneo  il
candidato che presenti tatuaggi  quando,  per  la  loro  sede,  siano
visibili con tutte le tipologie di  uniformi  in  aderenza  a  quanto
stabilito dai rispettivi regolamenti di Forza Armata e, per  la  loro
natura, ancorche' posti nelle zone coperte  dell'uniforme,  risultino
osceni, discriminatori, di riferimento sessuale o comunque deturpanti
e/o di discredito delle Istituzioni. 
    5. Al termine degli accertamenti  sanitari  potranno  accedere  a
quelli attitudinali i candidati riconosciuti esenti: 
      a)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate dalla  Direzione  Generale  della  Sanita'
Militare; 
      b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale VFP 1; 
      c) da patologie per le quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
della Direzione Generale della Sanita' Militare. 
    Le  commissioni,  senza  procedere   agli   altri   accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei  confronti  del  candidato
riscontrato affetto  dalle  citate  imperfezioni/infermita'/patologie
durante la visita preliminare o a seguito di uno  degli  accertamenti
di cui al precedente comma 4, comunicando le motivazioni allo  stesso
e  sottoponendogli  alla  firma  apposito  foglio  di  notifica   del
provvedimento. 
    Per tutti  i  casi  di  temporaneo  impedimento  all'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  militare,  ivi  compreso  lo  stato  di
gravidanza, o di temporanea inidoneita', le  commissioni  disporranno
l'esclusione dal reclutamento. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  agli  accertamenti  sanitari
saranno  sottoposti  alla  verifica  del  possesso  delle   capacita'
attitudinali, come da  direttive  tecniche  vigenti,  necessarie  per
assicurare un corretto e continuo svolgimento  dei  compiti  previsti
per i VFP 1. Tra gli accertamenti attitudinali saranno  inserite  due
prove ginnico-sportive per accertare l'efficienza fisica, secondo  le
modalita' riportate nell'allegato B al presente  bando.  Il  giudizio
derivante dai suddetti accertamenti e' definitivo e sara'  reso  noto
ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica. 
    7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e  attitudinali  le
commissioni formuleranno un giudizio di  idoneita'  con  attribuzione
del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva  della
Direzione   Generale   della   Sanita'   Militare,    precedentemente
richiamata, ovvero di inidoneita', che comportera'  l'esclusione  dal
reclutamento. Il giudizio, con determinazione  dei  presidenti  delle
commissioni delegate  dalla  DGPM  alle  predette  incombenze,  sara'
comunicato al candidato mediante apposito foglio di notifica. 
    8. Il candidato escluso potra' avanzare  ricorso  giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica (per il quale  e'  previsto  -  ai  sensi
della normativa vigente - un contributo unificato  di  euro  600,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento di esclusione. 
    9.  Per   le   sole   esclusioni   relative   agli   accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' all'interessato di  avanzare,
entro 30 giorni dalla data di notifica  del  relativo  provvedimento,
motivata  e  documentata   istanza   di   riesame   -   da   allegare
necessariamente (come file in formato PDF) a un  messaggio  di  posta
elettronica da inviare all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o  a
un  messaggio   di   posta   elettronica   certificata   da   inviare
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it - corredata di  copia  per
immagine  (file  in  formato  PDF)  della  certificazione   sanitaria
rilasciata da una struttura pubblica o  privata  accreditata  con  il
SSN, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in
occasione degli accertamenti dei requisiti in questione,  nonche'  di
copia per immagine (file in formato PDF) di un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e  per  abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita' diverse da quelle
indicate o carenti della predetta certificazione  sanitaria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa la Commissione medica  concorsuale  unica  di  appello  che
provvedera'  a  convocare  il  candidato  al   fine   di   sottoporlo
all'accertamento dei requisiti psico-fisici. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima indagine e' definitivo. Nel
caso  di  confermata  inidoneita'  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalla  stessa
Commissione medica  presso  il  Centro  di  Selezione  che  lo  aveva
dichiarato inidoneo, per  il  completamento  degli  accertamenti  dei
requisiti psico-fisici  e  attitudinali.  I  candidati,  riconosciuti
idonei  e  collocati  utilmente  nella  graduatoria  del  blocco   di
provenienza,  saranno  incorporati  con  il   primo   blocco   utile,
assumendone la decorrenza giuridica. 
    11. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di un  anno  a
una selezione psico-fisica e attitudinale prevista nel corso  di  una
procedura di reclutamento quale VFP 1, alla data di convocazione  per
gli accertamenti sanitari devono, previa  esibizione  del  modulo  di
notifica  di  idoneita'  comprensivo  del   profilo   precedentemente
assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti: 
      a)  verifica  dell'abuso  di  alcool  e  dell'uso  di  sostanze
stupefacenti (quest'ultimo mediante drug test); 
      b)  test  di  valutazione  psichiatrica  con  eventuale  visita
richiesta dallo psicologo; 
      c) visita medica generale conclusiva. 
    All'atto della visita  medica  generale  devono  comunque  essere
prodotti i referti degli esami  ematochimici  previsti  per  tutti  i
candidati,  fatta  eccezione  per  coloro  gia'  sottoposti  all'iter
selettivo entro sei mesi dalla data della nuova visita. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
             Approvazione e validita' delle graduatorie 
 
 
    1. Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice,  ricevuti  i
risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede  a
compilare  la  graduatoria  di  merito,  comprendente   i   candidati
giudicati idonei e quelli  eventualmente  in  attesa  dell'esito  dei
predetti   accertamenti,   che   verra'   inviata   alla   DGPM   per
l'approvazione con decreto dirigenziale. 
    2. Le graduatorie  sono  valide  12  mesi  esclusivamente  per  i
blocchi del  presente  bando,  ferme  restando  le  previsioni  degli
articoli 13 e 14. 
    3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui  al  presente
articolo sara' pubblicata nel sito www.persomil.difesa.it. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
           Procedure per il recupero dei posti non coperti 
 
 
    1. In caso di mancata copertura dei posti per l'arruolamento,  al
termine delle operazioni di incorporazione riferite a ogni blocco,  a
esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa  graduatoria  di
cui al precedente articolo 12,  su  richiesta  dello  Stato  Maggiore
dell'Esercito  la  DGPM  potra'  autorizzare   l'incorporazione   dei
candidati idonei ma non utilmente  collocati  nella  graduatoria  del
blocco immediatamente precedente. 
    2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta  dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito   la   DGPM   potra'
incrementare le incorporazioni  dei  blocchi  successivi  non  oltre,
comunque,  il   raggiungimento   dei   posti   complessivi   previsti
dall'articolo 1. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
             Ripartizione dei candidati idonei eccedenti 
                 le incorporazioni di ciascun blocco 
 
 
    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, a copertura  dei
posti di cui al precedente articolo 1, comma 1 eventualmente  rimasti
vacanti, su richiesta dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito  la  DGPM
potra' attingere, previo  consenso  dei  rispettivi  Stati  Maggiori,
dalle graduatorie dei VFP 1 nella Marina Militare e  nell'Aeronautica
Militare, i candidati idonei ma non utilmente  collocati,  che  hanno
manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze Armate. Tali
graduatorie,  in  corso  di  validita',  sono  riferite   a   blocchi
precedenti. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
             Ammissione alla ferma prefissata di un anno 
 
 
    1. Per ogni blocco i Centri Documentali  sono  autorizzati  dalla
DGPM a convocare i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un
anno presso i Reggimenti addestrativi indicati dallo  Stato  Maggiore
dell'Esercito, sulla base della graduatoria di  cui  all'articolo  12
fino alla copertura dei posti previsti. 
    2. La convocazione all'interessato e' effettuata con le modalita'
indicate nell'articolo 5  e  contiene  l'indicazione  del  Reggimento
addestrativo  presso  cui  presentarsi,  con  la  data  e  l'ora   di
presentazione,  nonche'  le  modalita'  di   produzione   sia   della
certificazione sanitaria attestante le vaccinazioni  gia'  effettuate
in ambito civile e militare, sia della copia del  referto  dell'esame
dei markers dell'epatite B di cui al precedente articolo 11. 
    3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita'  loro  indicate  nella  convocazione,  pena  la   decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta  conformemente
all'allegato C al presente  bando,  attestante  il  mantenimento  dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale  documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura dell'Ente di incorporazione. 
    I  candidati  vincitori   dovranno,   inoltre,   produrre   copia
autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e  un
referto  analitico  attestante  l'esito  del  dosaggio  del  glucosio
6-fosfato-deidrogenasi rilasciato da struttura sanitaria pubblica. 
    4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri  e  con
le modalita' stabiliti  dal  presente  bando,  saranno  sottoposti  a
visita medica volta ad accertare il  mantenimento  dei  requisiti  di
idoneita' previsti. 
    5. Ai sensi dell'articolo 978 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell'arco alpino
e  nelle  altre  regioni  soggette  a  reclutamento  alpino,  saranno
destinati, a domanda e se  utilmente  collocati  in  graduatoria,  ai
Reparti alpini  fino  al  completamento  dell'organico  previsto  per
ciascun blocco. 
    6. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera',  per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione per ogni
blocco  e,  per  quelli  amministrativi,  dalla  data  di   effettiva
presentazione presso i Reggimenti addestrativi. I  candidati,  tratti
dalla graduatoria di cui all'articolo 12, che  non  si  presenteranno
nella data  fissata  nella  comunicazione  di  convocazione,  saranno
considerati rinunciatari. In caso  di  piu'  date  di  incorporazione
riferite a ogni blocco,  gli  effetti  giuridici  decorreranno  dalla
prima fra quelle previste. 
    7. Entro 16 giorni  dall'avvenuta  incorporazione,  i  Reggimenti
addestrativi dovranno inviare la  copia  dei  relativi  verbali,  con
l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei
singoli candidati, alla DGPM - I Reparto - 3^ Divisione - 1^ Sezione,
per il seguito di competenza. 
    8. La DGPM determinera', con decreto  dirigenziale,  l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con
riserva  dell'accertamento,  anche  successivo,  del   possesso   dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento. 
    9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del  grado  precedentemente  rivestito  a  decorrere  dalla  data  di
incorporazione. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                   Disposizioni di stato giuridico 
 
 
    1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in
particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al
proscioglimento dalla ferma. 
    2. Ai sensi dell'articolo 954 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili  e  nel
rispetto  delle  consistenze  annuali  previste   per   i   volontari
nell'Esercito, i VFP 1 potranno  essere  ammessi,  a  domanda,  a  un
periodo di rafferma della durata di un anno. 
    3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda
di partecipazione ai concorsi indicati  al  successivo  articolo  17,
comma 3 potra' essere prolungato,  su  proposta  dell'Amministrazione
della Difesa  e  previa  accettazione  degli  interessati,  oltre  il
termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo  strettamente
necessario al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento
dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4). 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                 Possibilita' e sviluppo di carriera 
 
 
    1. I VFP 1 nell'Esercito potranno conseguire, previo giudizio  di
idoneita', il grado di Caporale non prima del  compimento  del  terzo
mese dall'incorporazione. 
    2. I volontari giudicati inidonei al conseguimento del  grado  di
Caporale saranno sottoposti a nuova e unica valutazione al compimento
del nono mese dall'incorporazione. 
    3. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica  nel  periodo  di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare  alle
procedure di reclutamento dei VFP 4,  secondo  quanto  stabilito  nei
relativi bandi. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
Reclutamento  nelle  carriere  iniziali  delle  Forze  di  Polizia  a
                             ordinamento 
      militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa 
 
 
    1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali  delle  Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della
Croce Rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale
e a quelli cui e' stato prolungato il periodo  di  ferma  annuale  ai
sensi del precedente  articolo  16,  comma  3,  nei  limiti  indicati
dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei  candidati  sono
determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il  Ministro  della
Difesa. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                              Benefici 
 
 
    1.  I  brevetti  e  le  specializzazioni,  acquisiti  durante  il
servizio militare in qualita' di VFP 1  nell'Esercito,  costituiscono
titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore. 
    2. I  titoli  di  merito,  il  periodo  di  servizio  svolto,  le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per  cui  e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono  considerati
utili,  secondo  le   disposizioni   previste   da   ciascuna   delle
Amministrazioni  interessate,  ai   fini   della   formazione   delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali  delle  Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della
Croce Rossa. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
                     Disposizioni amministrative 
 
 
    1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per  le  sedi  ove  hanno  luogo  gli  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali sono a carico dei candidati. Durante  le  operazioni  di
selezione presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata  i
candidati  potranno   fruire   di   vitto   e   alloggio   a   carico
dell'Amministrazione della Difesa, se disponibili. 
    2.  Ai  VFP  1  che  prestano  servizio  nei  Reparti  alpini  e'
attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno
mensile di cinquanta euro. 

        
      
                               Art. 21 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno
raccolti  e  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  arruolamento,  per  le  finalita'  di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle  inerenti  alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla  procedura  di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito. 
    2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento  della  procedura  di  reclutamento  o   alla   posizione
giuridico-economica  o  di  impiego  del  candidato  e,  in  caso  di
arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti stabiliti dall'articolo  7  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra  i  quali  il  diritto
d'accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali: 
    a) i responsabili dei Centri Documentali; 
    b) il presidente della commissione valutatrice; 
    c) i presidenti  delle  commissioni  preposte  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
    d) il Coordinatore della 3^ Divisione della DGPM. 

        
      
                               Art. 22 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
 
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando,  si
rinvia alla vigente normativa di settore. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana. 
      Roma, 29 novembre 2012 
 
                                        Gen. C.A. Francesco Tarricone 
 
 
Avvertenze generali 
    Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra'  essere
acquisita: 
    1) consultando il sito internet www.persomil.difesa.it; 
    2) direttamente o telefonicamente presso  il  Servizio  relazioni
con il pubblico della Direzione Generale per il  Personale  Militare,
Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma -  telefono  06517051012  nei
giorni e negli orari sotto indicati: 
    dal lunedi' al venerdi': dalle 0900 alle 1230; 
    dal lunedi' al giovedi': dalle 1445 alle 1600.