Concorso per 1 assistente amministrativo (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 99 del 18-12-2012
Sintesi: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE AVVISO Ordinanza ministeriale per la riformulazione e l'aggiornamento delle graduatorie finalizzate alla destinazione all'estero del personale doce ...
Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 19-12-2012
Data Scadenza bando 17-01-2013
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AVVISO
Ordinanza ministeriale per la riformulazione e l'aggiornamento  delle
  graduatorie finalizzate alla destinazione all'estero del  personale
  docente ed amministrativo (Limitatamente ai direttori  dei  servizi
  generali ed amministrativi e  agli  assistenti  amministrativi)  da
  assegnare  alle  iniziative  ed  istituzioni  scolastiche  italiane
  all'estero, alle Scuole europee ed alle istituzioni scolastiche  ed
  universitarie estere. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                 per la Promozione del Sistema Paese 
 
    Visto il decreto legislativo del 16 aprile 1994,  n.  297  e,  in
particolare, gli articoli 639 e 640; 
    Visto il CCNL Comparto  Scuola  del  29  novembre  2007,  capo  X
«Personale delle scuole italiane all'estero»; 
    Visto lo Statuto del personale comandato  nelle  Scuole  Europee,
adottato dal  Consiglio  Superiore  delle  Scuole  Europee  ai  sensi
dell'art. 12 della Convenzione del 1994, ratificata con legge  del  6
marzo 1996, n. 151; 
    Vista la legge 26 febbraio 2011, n. 10 «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  recante
proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e   di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie»; 
    Vista la Circolare MAE del 17 maggio 2011, n. 1, con la quale  si
illustrano le innovazioni apportate dall'art. 2 -  comma  4-novies  -
della sopracitata legge n. 10/2011; 
    Vista l'ordinanza ministeriale  MAE  del  13  dicembre  2006,  n.
267/6389; 
    Visto il D.I. del 7 ottobre 2011, n. 4377,  di  «Indizione  delle
prove di accertamento linguistico riservate al personale  docente  ed
ATA a tempo indeterminato della scuola statale per prestare  servizio
nelle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero»; 
    Visto il D.I. del 10 agosto 1991, n. 4177, concernente  i  titoli
di accesso per l'insegnamento  nei  corsi  a  favore  dei  lavoratori
italiani e loro congiunti; 
    Visto il D.M. del 30 gennaio 1998, n. 39, concernente  il  «Testo
coordinato delle disposizioni impartite  in  materia  di  ordinamento
delle classi di  concorso  a  cattedre  e  a  posti  di  insegnamento
tecnico-pratico e di arte  applicata  nelle  scuole  ed  istituti  di
istruzione secondaria ed artistica»; 
    Visto il  D.M.  del  10  agosto  1998,  n.  354,  riguardante  la
«Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione  di  classi  di
concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali  ed
altre procedure connesse»; 
    Visto il D.M. del 9 febbraio  2005,  n.  22,  avente  ad  oggetto
«Integrazione  D.M.  n.   39   del   30   gennaio   1998   -   Lauree
specialistiche»; 
    Vista la legge del 21 dicembre 1999,  n.  508,  recante  «Riforma
delle Accademie di belle arti,  dell'Accademia  nazionale  di  danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati»; 
    Visto il decreto MURST del 3 novembre 1999, n.  509  «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli  atenei»,  come
modificato dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge del  4  marzo  2009,  n.  15  «Delega  al  Governo
finalizzata  all'ottimizzazione  della   produttivita'   del   lavoro
pubblico   ed   all'efficienza   e   trasparenza   delle    pubbliche
amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative  delle   funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
Corte dei conti»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  del  27  ottobre  2009,  n.  150
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge del 31 marzo  2005,  n.  43,  di  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio  2005,  n.  7,
recante disposizioni urgenti per l'universita' e la  ricerca,  per  i
beni e le attivita' culturali, per il completamento di  grandi  opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici  dipendenti,  nonche'  per
semplificare gliadempimenti relativi a imposte di bollo  e  tasse  di
concessione.  Sanatoria  degli  effetti  dell'art.  4,  comma1,   del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280», e in particolare  l'art.  1-
novies; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente «Nuove norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica  12  aprile  2006,  n.  184,  concernente
«disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il Testo Unico  in  materia  di  documentazione
amministrativa e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  del  30  giugno  2003,  n.  196  e
successive modiche e  integrazioni  recante  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali»; 
    Vista  la  Circolare  MIURAOODGOS,  prot.  6522/R.U./U   del   29
settembre 2011 avente ad  oggetto:  Provvedimenti  di  riconoscimento
della  professione  docente  -  Direttiva   comunitaria   2005/36   -
Inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto. Chiarimenti"; 
    Vista la legge del 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L.
6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la  revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Criteri applicativi generali 
 
 
    1. Con la presente ordinanza ministeriale vengono disciplinate le
procedure per la riformulazione e l'aggiornamento  delle  graduatorie
valide per il triennio scolastico 2007/2010 con proroga  fino  al  31
agosto 2012 secondo l'art. 2, comma 4-novies della legge n.  10/2011,
ai fini della destinazione all'estero del  personale  docente  e  del
personale amministrativo, di seguito denominato «ATA»,  da  assegnare
presso le iniziative ed istituzioni scolastiche italiane  all'estero,
le Scuole Europee  e  le  istituzioni  scolastiche  ed  universitarie
estere, cosi' come disposto dagli articoli 109, 110,  112,  113,  114
del CCNL/2007 e dall'art. 2, comma 4-novies  della  citata  legge  n.
10/2011. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
Requisiti per l'inclusione nelle graduatorie  e  per  l'aggiornamento
                             dei titoli 
 
 
    1. Il personale docente ed ATA a tempo indeterminato  (ex  ruolo)
puo'  chiedere  di  essere  inserito   nelle   graduatorie   per   la
destinazione all'estero a condizione che: 
      abbia superato il periodo di prova previsto  per  l'ottenimento
dell'incarico a tempo indeterminato in  territorio  metropolitano  ed
abbia svolto almeno un anno di effettivo servizio nello stesso  posto
(scuola dell'infanzia e scuola  primaria),  nella  stessa  classe  di
concorso (scuola secondaria di  primo  e  di  secondo  grado),  nella
stessa qualifica  (personale  ATA)  corrispondente  alla  graduatoria
nella quale chiede l'inserimento, cosi' come  prevedono  l'art.  110,
comma 2 del CCNL/2007 e la Tabella D punto C, ad esso allegata; 
      abbia superato le prove di accertamento linguistico indette con
D.I n. 4747/2006 o con D.I. n. 4377/2011 od entrambe,  relative  alla
tipologia, all'area linguistica o alle aree linguistiche per le quali
chiede l'inserimento nelle rispettive graduatorie. Se ha  partecipato
ad entrambe le prove linguistiche e' possibile  scegliere  di  essere
inserito con il miglior punteggio conseguito. Se  la  scelta  non  e'
espressa  nella  domanda,  l'inserimento  avviene  con  il  punteggio
conseguito nelle prove del 2011. 
    2. Il personale docente ed ATA a tempo indeterminato  (ex  ruolo)
che abbia prestato servizio all'estero con un mandato della durata di
sette anni scolastici ai sensi del decreto legislativo n. 297/1994  o
con un mandato della durata di cinque anni scolastici  ai  sensi  del
CCNL/2007 ed  essendo  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla
presente  ordinanza  puo'   essere   nominato   solamente   fino   al
completamento dei nove anni scolastici e comunque non  oltre  i  nove
anni complessivi all'estero, secondo quanto previsto dalla  legge  n.
10/2011. Nel caso in cui il servizio del personale docente ed ATA sia
stato interrotto per restituzione anticipata ai ruoli metropolitani a
domanda anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 10/2011  o
per  soppressione  della  sede,  l'eventuale  nomina  successiva   e'
conferita in un unico mandato fino al completamento del novennio. 
    3. La nomina viene disposta previo accertamento del possesso  dei
requisiti previsti dalla normativa e, per le  scuole  europee,  dalla
disciplina vigente in materia all'atto della nomina stessa. 

        
      
                               Art. 3 
 
Docenti di  lingua  straniera  -  requisiti  per  l'inclusione  nelle
  graduatorie COD. FUNZ. LET 034, e SCC COD. FUNZ. 003 - 007 - 012 
 
    1. Oltre ai docenti di materie letterarie,  anche  i  docenti  di
lingua straniera possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie dei
Lettori,  codice  funzione  LET   034   e   nelle   graduatorie   per
l'insegnamento dell'italiano nei corsi di lingua e  cultura  italiana
(SCC), codice funzione 003, alle condizioni sotto riportate: 
      1.a.  Possono  presentare  domanda  per   l'inserimento   nelle
graduatorie per i lettorati presso le universita' straniere -  codice
funzione 034 (LET) - i docenti di lingua straniera appartenenti  alle
classi di concorso a A245, A345, A445, A545 - lingua straniera  nelle
scuole secondarie di primo grado -  e  i  docenti  appartenenti  alle
classi di concorso  A246,  A346,  A446,  A546  -  lingua  e  civilta'
straniera nelle scuole secondarie di secondo grado - a condizione che
nell'ambito degli studi universitari  (vecchio  ordinamento)  abbiano
superato 2 esami di lingua e/o di  letteratura  italiana  secondo  la
tabella di omogeneita' del MIUR, allegata ai bandi  di  concorso  per
titoli ed esami emanati con  D.M.  30  gennaio  1998,  riportata  nei
DD.MM. 31 marzo 1999 e 1° aprile 1999 (art. 111 comma  3  lettera  b,
CCNL/2007),  e  riportata  negli  Allegati  annessi   alla   presente
ordinanza, ovvero (nuovo  ordinamento)  che  abbiano  conseguito  nel
settore scientifico-disciplinare previsto dalla normativa citata  nel
preambolo i crediti relativi agli esami  con  denominazione  prevista
dagli  stessi  provvedimenti:  12  crediti  acquisiti   nel   settore
scientifico  disciplinare  «L  FIL  LET  10   Letteratura   Italiana»
(denominazione dell'esame di letteratura italiana) e 12  crediti  nel
settore scientifico disciplinare «L FIL LET 12 Linguistica  Italiana»
(denominazione dell'esame: didattica italiana o grammatica italiana o
linguistica italiana o storia della lingua italiana) - secondo quanto
previsto dall'art. 111, comma 3 del CCNL/2007 e integrato dall'art. 2
commi 3 e 4 del D.I. n. 4377/2011; 
      1.b. i docenti di lingua straniera appartenenti alla classe  di
concorso A245, A345,  A445,  A545  possono,  alle  stesse  condizioni
espresse  nel  precedente  comma,  presentare   domanda   anche   per
l'inclusione nelle graduatorie - codice funzione  003,  limitatamente
all'insegnamento nei corsi di lingua e cultura italiana ex art.  636,
decreto legislativo n. 297/1994, escluso quindi l'insegnamento  delle
materie letterarie nelle scuole secondarie di primo grado; 
      1.c il superamento dei prescritti esami universitari di cui  al
presente articolo deve essere dichiarato, pena l'esclusione da  dette
graduatorie, riempiendo in tutte le  parti  l'Allegato  B1  -  se  il
conseguimento e' avvenuto con il vecchio ordinamento o l'Allegato  B2
- se il conseguimento e' avvenuto con il nuovo ordinamento o entrambi
gli  Allegati  se  un  esame  e'  stato  conseguito  con  il  vecchio
ordinamento e l'altro con il nuovo ordinamento. 
    2. Nelle  scuole  statali  italiane  all'estero  solo  la  lingua
inglese e' insegnata  da  personale  docente  a  tempo  indeterminato
proveniente dall'Italia, pertanto i docenti appartenenti alla  classe
di concorso  A345  -  lingua  straniera  -  inglese  -  e  i  docenti
appartenenti alla  classe  di  concorso  A346  -  lingua  e  civilta'
straniera - inglese - possono presentare domanda rispettivamente: per
il codice funzione  007  (insegnamento  della  lingua  inglese  nelle
scuole secondarie di primo grado) e per  il  codice  funzione  012  -
insegnamento della lingua e civilta' straniera inglese - nelle scuole
secondarie di secondo grado. 

        
      
                               Art. 4 
 
Documentazione  amministrativa  per  l'immissione  nelle  graduatorie
  secondo l'art. 15 della legge n. 183/2011 di  modifica  al  decreto
  del Presidente della Repubblica n. 445/2000 
 
    1. Ai sensi  dell'art.  15  della  legge  n.  183/2011  i  titoli
dichiarati ai fini della valutazione per l'inserimento in graduatoria
debbono  essere  autocertificati.   Le   autocertificazioni   debbono
riportare   tutti   gli    elementi    necessari    per    consentire
all'Amministrazione di acquisire d'ufficio  le  informazioni  oggetto
delle    dichiarazioni    sostitutive.     In     particolare,     le
autocertificazioni dei titoli di studio, quali la seconda  laurea,  i
master, gli attestati dei corsi di perfezionamento e  i  diplomi  dei
corsi di specializzazione, i diplomi rilasciati  dai  Conservatori  e
dalle Accademie delle Belle Arti o le abilitazioni diverse da  quelle
che hanno consentito l'immissione in ruolo, debbono  contenere  tutti
gli elementi necessari per la loro identificazione. 

        
      
                               Art. 5 
 
Presentazione delle domande del personale  docente  ed  ATA  ai  fini
  dell'inclusione  nelle  graduatorie  e/o   dell'aggiornamento   del
  punteggio 
 
    1.  Entro  il  18  dicembre   2012   sono   pubblicati   all'albo
dell'Ufficio V della D.G.S.P. e nel sito internet del Ministero degli
affari esteri (www.esteri.it/cultura/istituzioni scolastiche italiane
all'estero/pubblicazione  graduatorie  permanenti)  gli  elenchi  del
personale che ha superato le prove d'accertamento linguistico  con  i
relativi punteggi. Il personale  docente  ed  ATA,  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'art. 2 della presente ordinanza, che  intenda
richiedere l'inclusione nelle graduatorie  o  il  solo  aggiornamento
della propria posizione nelle stesse, presenta domanda  al  Ministero
degli affari esteri ai sensi della presente  ordinanza  entro  e  non
oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
di cui e' data  notizia  nel  succitato  sito  internet,  utilizzando
esclusivamente i moduli specificati nei successivi commi. 
    2.  La  domanda,  corredata  dagli  appositi  moduli  debitamente
compilati sotto la propria personale responsabilita' firmati in  ogni
pagina, unitamente alle autocertificazioni, deve essere  spedita  per
raccomandata con avviso di  ricevimento  al  Ministero  degli  affari
esteri, D.G.S.P. Ufficio V, Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma;
a tal  fine  fa  fede  il  timbro  e  la  data  dell'Ufficio  postale
accettante. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
              Modalita' di inclusione nelle graduatorie 
 
 
    1. Il personale  docente  ed  ATA  che  per  la  prima  volta  ha
partecipato  alle  prove   di   accertamento   linguistico   per   la
destinazione all'estero  indette  con  D.I.  n.  4377/2011  e  le  ha
superate presenta domanda di inserimento nelle graduatorie compilando
il MOD. 1 e l'Allegato A in cui  autocertifica  i  titoli  culturali,
professionali e di servizio. 
    2. Il personale docente ed ATA gia'  inserito  nelle  graduatorie
permanenti costituite sulla  base  delle  disposizioni  dell'O.M.  13
dicembre 2006, n. 6389, che intenda permanere nelle nuove graduatorie
di cui alla presente ordinanza deve presentare domanda compilando  il
MOD. 2 e l'Allegato A, riportando il punteggio dei  titoli  posseduti
secondo l'Ordinanza del 2006. 
    La mancata presentazione della domanda comporta la  cancellazione
definitiva dalle graduatorie nelle quali si era inseriti. 
    3.  Il  personale  che  intenda  chiedere   l'aggiornamento   del
punteggio relativo ai titoli culturali, professionali e di  servizio,
compila la domanda di inclusione MOD. 2 e l' Allegato A. 
    4. Il personale docente ed ATA che avendo superato  la  selezione
indetta con D.I. n. 4747/2006 ed avendo partecipato anche alle  prove
indette con D.I. n. 4377/2011 desidera sostituire il punteggio  delle
prove allora riportato con quello conseguito nell'ultimo accertamento
linguistico, compila il MOD. 2 e se aggiorna il punteggio relativo ai
titoli compila anche l'Allegato A. 
    5. Il personale docente ed ATA che, pur avendo sostenuto le prove
indette  con  D.I.  n.  4747/2006,  non  e'  stato   inserito   nelle
graduatorie di cui all'ordinanza 13 dicembre 2006, n.  6389,  perche'
in servizio all'estero o per altro motivo, compila il MOD.  2  e  non
potendo fare riferimento ai titoli presentati nel 2002 in quanto  non
piu' validi ai sensi dell'art. 112 comma 3  del  CCNL/2007,  presenta
l'autocertificazione  di  tutti  i   titoli   posseduti,   compilando
l'Allegato A. 
    6. Il personale docente ed  ATA  che  ha  superato  le  prove  di
accertamento linguistico indette  con  D.I.  n.  4747/2006,  inserito
nelle graduatorie formulate secondo l'ordinanza 13 dicembre 2006,  n.
6389,  con  il  punteggio  conseguito  nelle  prove  di  accertamento
linguistico del 2001, ora non piu' valide, deve presentare  di  nuovo
la domanda di  inserimento  nelle  nuove  graduatorie,  indicando  il
punteggio ottenuto nelle prove di accertamento indette  con  D.I.  n.
4747/2006 o, se vi ha partecipato e se  lo  ritiene  piu'  utile,  il
punteggio  ottenuto  nelle  prove  indette  con  D.I.  n.  4377/2011,
compilando il MOD. 2 e aggiorna i titoli compilando l'Allegato A. 
    Si  precisa  che  non  puo'   essere   fatto   riferimento   alla
documentazione trasmessa con il bando indetto con D.I. n. 5235/2001 e
successiva ordinanza n. 5268/2001, ne' il candidato si puo'  avvalere
del punteggio conseguito in dette prove. 
    7. I titoli da valutare debbono  essere  conseguiti  entro  il  7
novembre 2011, data di scadenza del termine utile  stabilito  per  la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione   alle   prove   di
accertamento linguistico (D.I. n.  4377/2011).  I  titoli  conseguiti
dopo tale data non sono presi in considerazione. 
    8. Non sono accolte le domande presentate fuori termine  o  prive
della firma. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
       Motivi di esclusione dall'inserimento nelle graduatorie 
 
 
    1. Non ha titolo a chiedere di essere inserito nelle  graduatorie
il personale docente ed ATA che si trovi in una o in piu'  condizioni
di seguito riportate: 
      1.a. sia in possesso di un titolo di  accertamento  linguistico
conseguito  anteriormente  all'anno  2006  (art.  112  comma  3   del
CCNL/2007); 
      1.b. abbia prestato servizio in qualita' di personale  a  tempo
indeterminato (ex ruolo) a qualsiasi titolo all'estero per 9  o  piu'
anni scolastici anche se in piu' aree linguistiche  e  in  differenti
codici funzione (legge n. 10/2011 art. 2 comma 4-novies); 
      1.c. sia incorso in provvedimenti disciplinari  superiori  alla
censura e non abbia ottenuto la  riabilitazione  (art.  113  comma  3
lettera c del CCNL/2007); 
      1.d. sia stato restituito ai ruoli metropolitani ai sensi degli
articoli 117 e/o 120 del CCNL/2007; 
      1.e.  chieda  di  essere   inserito   nelle   graduatorie   per
l'insegnamento nelle Scuole Europee, avendo  gia'  prestato  servizio
nelle stesse per un periodo di nove anni (art. 113  comma  3  lettera
f); 
      1.f. abbia richiesto la restituzione ai ruoli  metropolitani  a
domanda successivamente all'entrata in vigore della legge n. 10/2011; 
      1.g. non appartenga al posto (per  la  scuola  dell'infanzia  e
primaria), alla classe di concorso (per il  personale  docente  delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado), alla  qualifica  (per
il   personale   ATA)   corrispondente   a   quello   richiesto   per
l'accertamento delle prove linguistiche; 
      1.g.  fanno  eccezione  i  docenti  di  lingua  straniera   che
presentano domanda per i lettorati codice funzione Let  034  i  quali
possono essere ugualmente nominati anche se transitati  dalle  classi
di concorso A245, A345, A445, A545, alle  classi  di  concorso  A246,
A346, A446, A546 o  viceversa  e  i  docenti  di  materie  letterarie
transitati da una delle seguenti classi di concorso  ad  altra  dello
stesso gruppo (A043, A050, A051, A052), purche' abbiano  superato  il
prescritto periodo di prova, in quanto tutte le  classi  di  concorso
sunnominate sono comprese nel codice funzione Let 034. 
    2. In qualunque momento,  anche  successivamente  all'inserimento
nelle graduatorie o alla destinazione  all'estero,  l'Amministrazione
puo' procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle
autocertificazioni presentate e ad escludere il personale  che  abbia
presentato dichiarazioni non corrispondenti al vero. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                   Depennamento dalle graduatorie 
 
 
    1. E' depennato da  tutte  le  graduatorie  per  la  destinazione
all'estero il personale che all'atto della nomina  risulti  non  piu'
appartenente alla categoria di personale statale di ruolo, ovvero non
si trovi nel ruolo, nella classe  di  concorso,  nel  posto  o  nella
qualifica corrispondente al codice funzione con  il  quale  e'  stato
inserito nella relativa graduatoria (D.I. n.  4377/2011  art.  2)  ad
eccezione di quanto previsto all'art. 7 comma  1  lettera  g  per  il
codice funzione Let 034. 
    2. E' depennato da  tutte  le  graduatorie  per  la  destinazione
all'estero il personale che abbia prestato servizio all'estero per un
periodo uguale o superiore a nove anni. 
    3. E' depennato da tutte le graduatorie il  personale  che  abbia
presentato dichiarazioni  non  corrispondenti  al  vero  dopo  idonei
controlli anche a campione che l'Amministrazione puo'  effettuare  in
qualunque  momento,  anche  successivamente   all'inserimento   nelle
graduatorie o alla destinazione all'estero. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
               Formazione delle graduatorie permanenti 
 
 
    1. Sulla base di quanto previsto dai  precedenti  articoli  della
presente ordinanza e' formata una graduatoria del  personale  docente
ed ATA per ciascuna tipologia,  codice  funzione,  e  per  ogni  area
linguistica. L'ordine di graduatoria e' dato per ciascun  concorrente
dal punteggio complessivo derivante  dalla  somma  tra  il  punteggio
conseguito  nelle  prove  di  accertamento   linguistico   e   quello
risultante dalla valutazione dei titoli, di cui alla tabella allegata
al CCNL/2007, autocertificati dal candidato. 
    2. A parita' di punteggio complessivo, l'ordine in graduatoria e'
determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dal  decreto
del Presidente  della  Repubblica  del  9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni e  integrazioni,  secondo  le  dichiarazioni
autocertificate. 
    3. Il Ministero degli affari esteri, con riferimento  alla  legge
31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni  e  modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di  altri  soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, si impegna ad  utilizzare
i dati forniti dal  personale  solo  per  fini  istituzionali  e  per
l'espletamento delle procedure previste dalla presente ordinanza. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                Durata e validita' delle graduatorie 
 
 
    1. Il  titolo  di  accertamento  della  conoscenza  della  lingua
straniera conserva la validita' per nove anni scolastici  (CCNL/2007,
art.  112  comma  3).  Pertanto,  i  titoli  di  accertamento   della
conoscenza  della  lingua  straniera  ottenuti  con   le   prove   di
accertamento svolte negli anni antecedenti  al  2006  non  sono  piu'
validi. 
    2. Il titolo  conseguito  ai  sensi  del  D.I.  n.  4747/2006  ha
validita'  a  decorrere  dall'anno   scolastico   2007-2008,   quello
conseguito ai  sensi  del  D.I.  n.  4377/2011  dall'anno  scolastico
2013-2014. Qualora i nove anni di validita'  scadano  nel  corso  del
triennio di  invariabilita'  della  graduatoria,  l'aspirante  vi  e'
mantenuto fino alla successiva selezione. 
    3. Nel caso in cui una delle graduatorie  di  cui  alla  presente
ordinanza si esaurisca, si applica quanto disposto dall'art. 115  del
CCNL/2007. 
    4. Per la gestione delle graduatorie si fa  riferimento  all'art.
114 del CCNL/2007 per quanto compatibile con  la  legge  n.  10/2011,
art. 2 - comma 4-novies e con la legge n. 135 del 7 agosto 2012  art.
14 commi 11, 12. 
    5. Con apposito  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie
speciale, e' resa nota la data di pubblicazione delle graduatorie che
avviene mediante  affissione  all'Albo  del  Ministero  degli  affari
esteri - D.G.S.P. Ufficio V e pubblicazione  sul  sito  INTERNET  MAE
(seguire  il  percorso:  www.esteri.it  -   cultura   -   istituzioni
scolastiche all'estero - Pubblicazione  graduatorie  permanenti).  Le
graduatorie restano esposte per 15 giorni a decorrere dalla  data  di
pubblicazione che e' indicata nella Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie
speciale. 
    Chiunque abbia interesse ha facolta' di  prendere  visione  delle
graduatorie entro il termine anzidetto e  puo'  entro  tale  termine,
presentare alla D.G.S.P. Ufficio V reclamo scritto anche tramite mail
o per fax al numero 06/3691 2799, per errori od omissioni. 
    La D.G.S.P. Ufficio V, esaminati i reclami, puo'  rettificare  le
graduatorie anche d'ufficio  entro  i  successivi  15  giorni.  Delle
decisioni  assunte  e  delle  sintetiche  motivazioni  che  le  hanno
supportate  e'  data  comunicazione  agli  interessati  e  ai  contro
interessati mediante affissione all'albo dell'Ufficio anzidetto. 
    6. Concluse le procedure previste di cui al punto 5 del  presente
articolo il Direttore Generale per la Promozione  del  Sistema  Paese
approva le graduatorie, che sono pubblicate  all'albo  del  Ministero
degli affari esteri, Ufficio V. 
    7. Avverso le graduatorie e' ammesso ricorso al giudice ordinario
o ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica  nei  tempi
previsti dalla legge. Foro competente per ogni vertenza e' quello  di
Roma (art. 122 del CCNL/2007). 
    8. Per quanto non specificato nella presente ordinanza, in merito
alla gestione delle graduatorie si fa riferimento  all'art.  114  del
CCNL/2007 compatibilmente con la legge n. 10/2011 e con la  legge  n.
135/2012. 
 
      Roma, 5 dicembre 2012 
 
                                         Il Direttore Generale        
                                  per la Promozione del Sistema Paese 
                                     Ambasciatore Maurizio Melani